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Del Missier, Giovanni. "Le mutilazioni genitali femminili". Medicina e Morale 49, n.º 6 (31 de diciembre de 2000): 1097–143. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2000.774.

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Resumen
L’articolo intende approfondire la tematica delle mutilazioni genitali femminili (MGF) per esprimere un fondato giudizio morale su queste pratiche e offrire delle linee di riferimento per la promozione di comportamenti sociali giusti e responsabili, nel pieno rispetto della dignità personale delle donne coinvolte. L’autore offre un quadro generale del fenomeno, emergente anche in Italia, individuando le testimonianze storiografiche delle MGF, le diverse tipologie di intervento, le conseguenze psico-fisiche che esse comportano per le donne che vi si sottopongono, la distribuzione geografica e quantitativa dei soggetti coinvolti. Vengono esaminate le motivazioni tradizionalmente addotte a giustificazione di queste pratiche e le teorie esplicative moderne fornite dalle scienze umane che hanno tentato di interpretare in vario modo le mutilazioni sessuali, con particolare attenzione alla riflessione ispirata ai diritti umani. Successivamente, vengono considerati criticamente i paradigmi etici più utilizzati in letteratura per schierarsi a favore o contro la legittimità delle MGF. I limiti rilevati inducono l’autore ad inquadrare il discorso in una più ampia cornice di tipo antropologico personalista e a percorrere una via di soluzione equidistante dal culturicentrismo e dal relativismo culturale. Sulla base del significato della corporeità si sostiene la grave illiceità delle pratiche mutilatorie, analizzando nel dettaglio le responsabilità dei diversi attori sociali che vi si possono trovare coinvolti. Sulla scorta di alcune argomentazioni derivate per analogia dai Teologi Dottori della tradizione cattolica viene individuato, inoltre, un criterio minimale di riferimento per avviare un dialogo interculturale non direttivo né paternalistico, ma rispettoso e fermo che conduca le etnie, presenti nella società italiana, a superare queste pratiche trasformandole in una nuova ritualità non cruenta, senza compromettere il patrimonio di valori che esse vorrebbero salvaguardare e trasmettere. L’esposizione si conclude con una serie di indicazioni volte a guidare la progettazione di interventi sociali finalizzati a modificare le tradizioni dannose per la salute, secondo una strategia ispirata non solo all’efficacia, ma soprattutto al rispetto della dignità umana e delle diversità culturali, con particolare riguardo ai problemi delle donne, delle famiglie, delle comunità di riferimento, degli operatori socio-sanitari e alla questione dell’introduzione di norme penali specifiche anti-MGF.
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Lacey, Eric F. "The Italian Competition Law Compared with Other OECD Countries’ Competition Laws". Journal of Public Finance and Public Choice 8, n.º 2 (1 de octubre de 1990): 147–51. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345090.

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Abstract L’ltalia è il penultimo Paese membro dell’OCSE che abbia adottato una legge sulla protezione della concorrenza (adesso solo la Turchia non ha alcuna legge al riguardo).Peraltro, la legislazione vigente nei Paesi OCSE non è del tutto identica. Vi è, per esempio, una notevole differenza tra la legislazione anti-trust degli Stati Uniti, con proibizione (rafforzata da sanzioni penali) della fissazione di prezzi e di ripartizione dei mercati, ed il progetto di legge belga contro l’abuso di potere economico, che da luogo ad un tipo di controllo molto tenue.Per quanto riguarda, in particolare, le norme attinenti alle concentrazioni, l’ltalia è il quindicesimo Paese OCSE ad avere una normativa. Questo significa non soltanto che nove Paesi OCSE devono ancora convincersi dell’utilità del controllo delle concentrazioni, ma che, date le divergenze tra le diverse normative in vigore, sono anche diversi i criteri e le procedure mediante cui possono essere valutate fusioni ed acquisizioni.Si può affermare che l’impostazione della legge italiana, di carattere dichiaratamente proibitivo, quanto ad accordi restrittivi ed abuso di posizione dominante segue l’attuale tendenza dei Paesi OCSE a favore di questo metodo di controllo piuttosto che del metodo del caso per caso, che e ancora vigente nei Paesi nordici, in Irlanda e nel Regno Unito.Per quanto attiene, invece, alle concentrazioni, l’impostazione di carattere proibitivo non si estende normalmente al loro controllo. Molti ordinamenti preferiscono il sistema del «caso per caso» e così fa anche la legge italiana, anche se questa procedura richiede un giusto equilibrio tra l’esigenza di completare in tempi stretti l’indagine, per non danneggiare le imprese interessate, e l’altrettanto legittima esigenza di avere tempo sufficiente per un esame accurato. Su questo ultimo aspetto, i tempi previsti dalla legge italiana sembrano più brevi della media dei Paesi OCSE. In particolare, il periodo di tempo previsto dalla legge italiana perché l’Autorità effettui l’indagine è di quarantacinque giorni, mentre il tempo mediamente previsto nei Paesi OCSE è di tre mesi.Un elemento molto positivo della legge italiana è quello di sottoporre le concentrazioni ad una valutazione di natura strettamente concorrenziale, senza introdurre dementi di natura politica o sociale. Inoltre, in molti Paesi il Governo ha il potere di dire l’ultima parola sull’autorizzazione o meno delle concentrazioni.Bisogna anche notare che, mentre molti Paesi hanno costruito poco per volta la loro legislazione concorrenziale, partendo dagli accordi orizzontali per poi estendere il controllo all’abuso del potere di mercato e giungendo quindi al controllo delle concentrazioni, la legge italiana include tutti e tre questi tipi di restrizioni della concorrenza. Essa riguarda, inoltre, sia il mercato dei beni che quello dei servizi.La legge italiana si applicherà sia alle imprese private che a quelle pubbliche, con l’eccezione dei monopoli pubblici. Per quanto riguarda le banche e le assicurazioni, la legge italiana riserva ad essi un trattamento analogo a quello di altre leggi della concorrenza, anche se adesso sembra emergere la tendenza a restringere le esenzioni dalle leggi sulla concorrenza di cui godono questi settori.L’Autorità italiana per l’applicazione della legislazione concorrenziale ha ampi poteri di investigazione, di decisione e anche di sanzione, attraverso la comminazione di multe, nonche importanti funzioni consultive. In altri ordinamenti vi è una distinzione tra gli organi che nelle diverse fasi applicano la legislazione della concorrenza. La legge italiana, dato che l’Autorità è responsabile delle varie fasi, potrà essere applicata più facilmente, anche se si potrebbe rilevare che la distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisionali dà maggiori garanzie (in ogni caso, le parti hanno comunque diritto di ricorrere contro le decisioni dell’Autorità).L’applicazione di sanzioni, che è un aspetto essenziale del sistema di controllo, è modellata nella legge italiana sulla base della normativa CEE e sembra adeguata.Per quanto riguarda il particolare trattamento riservato alle istituzioni finanziarie, sebbene in diversi Paesi vi siano norme speciali nei riguardi delle concentrazioni bancarie (con approvazione da parte delle autorità bancarie, in sostituzione delle autorità che si occupano della concorrenza o in aggiunta all’approvazione di queste ultime), non si riscontra in altri ordinamenti una norma come quella secondo cui anche l’acquisizione di una quota del cinque per cento del capitale debba essere sottoposta ad autorizzazione. Soltanto l’Olanda, forse, ha una regola analoga, mentre l’Australia ha una regola che stabilisce un limite generale del quindici per cento per un solo investitore.Nel complesso, la legge italiana per la concorrenza sembra fornire una buona base per una efficiente politica della concorrenza. Evidentemente, tutto dipenderà dal modo in cui l’Autorità assicurerà che le norme siano effettivamente applicate, soprattutto per quanto riguarda l’art. 4 (che prevede deroghe per le intese) e l’art. 8, paragrafo 2, sulle deroghe per le imprese che forniscono servizi d’interesse economico generale. Sarebbe molto spiacevole se questa norma fosse utilizzata per non applicare la legge allo stesso modo, sia alle imprese private che a quelle pubbliche.
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Ribeiro, Luiz Gustavo Gonçalves y Romeu Thomé. "LA PROTEZIONE PENALE DELL’AMBIENTE COME DIRITTO UMANO COSTITUZIONALE". Veredas do Direito: Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 14, n.º 28 (7 de junio de 2017): 33–71. http://dx.doi.org/10.18623/rvd.v14i28.1014.

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L’ambiente, oggi consacrato dottrinalmente come diritto umano di terza generazione e contemplato con disposizioni costituzionali che lo innalzano alla condizione di diritto fondamentale nell’ambito di diversi Paesi, è bene giuridico atto a essere effettivamente tutelato dal diritto penale che, tuttavia, richiede modificazioni nella sua dogmatica individualista secolare per la difesa di un diritto che è, allo stesso tempo, individuale e diffuso. Il testo contempla, sotto il ragionamento logico-deduttivo e con ricerca bibliografica, la garanzia dell’ambiente dal diritto penale e presenta proposte per la migliore tutela ambientale, esse corrispondendo, oltre alla predisposizione di norme penali più adeguate, alla creazione di un Tribunale Internazionale competente per le richieste penali legate all’ambiente e all’ammissione della responsabilità penale delle persone giuridiche. Si riconosce, nell’ambiente, una reale garanzia di tipo costituzionale, non soltanto diffusa, ma anche individuale, giacché direttamente legata alla qualità di vita dei singoli esseri e che ha avviato, negli ultimi decenni, la consacrazione di documenti internazionali e costituzionali di effettiva tutela.
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Vecchione, Guido. "La cosiddetta "competenza amministrativa" del tribunale per i minorenni nell'attuale sistema della giustizia minorile". MINORIGIUSTIZIA, n.º 2 (enero de 2022): 100–115. http://dx.doi.org/10.3280/mg2021-002010.

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L'articolo contiene una breve ricostruzione storica delle misure amministrative o educative previste dagli articoli 25 e seguenti del r.d.l. 1404 del 1934 e si esprime a favore della vigenza attuale e utilità delle stesse, proponendo, tuttavia una lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle norme di riferimento.
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Saj, Marek. "Prawna strona ślubu czystości". Prawo Kanoniczne 52, n.º 3-4 (10 de diciembre de 2009): 117–35. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2009.52.3-4.05.

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Il legislatore ecclesiastico nel Codice di Diritto Canonico offre le norme riguardanti la vita secondo i consigli evangelici di castità, di povertà e di obbedienza in istituti religiosi. Sono indicazioni molto generici, perchè norme più dettagliate devono essere messe nella legge propria di ogni istituto. La castità viene sempre nominata come prima tra i consigli. Essa ha non solo un solido fondamento teologico e un significato religioso, ma anche una propria base giuridica. Nel codice di diritto troviamo delle prescrizioni che tendono a proteggere le persone consacrate a Dio tramite il voto di castità. Tra queste norme ci sono canoni che suggeriscono di trattare con prudenza le persone, la cui familiarità potrebbe mettere a pericolo il loro obbligo della perfetta continenza oppure suscitare lo scandalo dei fedeli. Ci sono anche altri canoni che invitano ad astenersi da ciò che è sconveniente al proprio stato e ad evitare ciò che, pur non essendo indecoroso, è alieno dal loro stato. Inoltre, ci sono canoni sull’adeguato approccio ai mezzi di comunicazione sociale. A proteggere la vita in castità è anche l’istituzione di clausura e l’abito religioso. Per prevenire le possibili trasgressioni contro questo consiglio il legislatore ha stabilito pure le sanzioni penali, non escludendo perfino la dimissione di una persona consacrata dall’istituto religioso. Le suddette norme del codice rivelano, dunque, non solo l’aspetto teologico, ma soprattutto quello giuridico del consiglio evangelico di castità.
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Saj, Marek. "Konstytutywne elementy domu zakonnego". Prawo Kanoniczne 51, n.º 3-4 (10 de diciembre de 2008): 147–66. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2008.51.3-4.07.

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La casa religiosa, chiamata talvolta «monastero», secondo il diritto universale della Chiesa e il diritto proprio del rispettivo istituto di vita consacrata, è il luogo di abitazione di una comunità religiosa. Anche se essa non può essere associata esclusivamente con un posto materiale, è proprio questo elemento che il legislatore ecclesiastico mette a fuoco. Il numero stesso delle norme di codice dedicate alla casa religiosa dimostra la sua importanza nella vita religiosa. Lo manifestano per esempio: l’obbligo di stare nella propria casa religiosa, la necessità di chiedere il permesso di stare fuori di essa, nonchè diverse sanzioni penali che possono essere imposte nel caso in cui tali esigenze non vengano soddisfatte. Particolari norme vengono applicate alle case di noviziato dove l’assenza del candidato può perfino rendere invalida la sua professione religiosa, emessa dopo il noviziato. Il legislatore, definendo gli essenziali elementi legali della casa religiosa, voleva garantire una corretta vita fraterna all’interno della comunità di persone dedite a Dio nella vita consacrata. Le esigenze soprammenzionate confermano che sia giusto prendere in considerazione tali elementi costitutivi.
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Di Martino, Antonio y Antonio Sileo. "L'Italia e il nuovo nucleare: un'intricata questione di norme, regole e sentenze". ECONOMICS AND POLICY OF ENERGY AND THE ENVIRONMENT, n.º 3 (noviembre de 2011): 31–44. http://dx.doi.org/10.3280/efe2010-003004.

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Il programma nazionale per il ritorno all'energia nucleare, delineato da un'articolata normativa, č stato da subito osteggiato dalle Regioni. Dopo una prima e importante vittoria dello Stato (pronuncia favorevole della Consulta), si č registrato un buon punto a favore degli enti locali: nuova sentenza della Corte costituzionale. La partita č ancora aperta, e mentre diversi ritardi si sono giŕ accumulati, pare certo il ricorso a un nuovo referendum.
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Zollo, Mauro. "Il nuovo articolo 38 delle disposizioni attuative del codice civile: questioni di diritto intertemporale". MINORIGIUSTIZIA, n.º 3 (abril de 2022): 91–96. http://dx.doi.org/10.3280/mg2021-003008.

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L'autore analizza il nuovo istituto di "cessione di competenza" del tribunale per i minorenni in favore del Giudice della separazione o del divorzio, conseguentemente all'instaurazione del giudizio civile quando sia già pendente il giudizio minorile, disciplinato dall'articolo unico, comma 28 della legge 26 novembre 2021, n. 206. Esso costituisce un'assoluta innovazione, che "silenziosamente" modifica il concetto teorico della competenza quale presupposto processuale, valutabile solo con riguardo al momento genetico del contenzioso. Ulteriormente, è foriero di divergenze interpretative in merito alla sua applicazione ai procedimenti già pendenti innanzi al tribunale per i minorenni al momento dell'entrata in vigore della legge n. 206 del 2021. Infatti, appare dubbio se, ai fini della applicabilità delle nuove norme, rilevi solo la circostanza che il procedimento di separazione o divorzio abbia avuto inizio decorso il centottantesimo giorno di entrata in vigore della legge, o se, piuttosto, debba ritenersi che anche il procedimento minorile, per quanto già pendente, debba essere stato instaurato nel suddetto lasso temporale.
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Todero, Fabio. "Ritorneranno? Appunti sui dispersi della Grande guerra". ITALIA CONTEMPORANEA, n.º 264 (marzo de 2012): 457–65. http://dx.doi.org/10.3280/ic2011-264007.

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Il saggio affronta il tema dei soldati dispersi nella prima guerra mondiale, per svariate ragioni non ancora analizzate a fondo dalla storiografia. Un insieme di norme, varate giŕ in seguito alle campagne coloniali italiane, prevedeva degli interventi a favore delle famiglie dei soldati dispersi, mentre alla fine del primo conflitto mondiale fu compiuto uno sforzo notevole per la ricerca e l'identificazione delle salme rimaste senza nome. Nonostante l'esaltazione del Milite ignoto, tuttavia, la questione non si risolse. Su di essa, troppo contigua a quella della prigionia, non di rado confusa con quella della diserzione, e considerata perciň poco consona alla costruzione del mito della Grande guerra - base e nutrimento del bagaglio simbolico e ideologico del fascismo - per lunghi anni il regime proiettň un'ombra di silenzio. Il lutto si prolungň cosě nel tempo, fino a rinnovarsi tragicamente con le nuove perdite causate dal secondo conflitto mondiale, specialmente nella campagna di Russia: il problema dei soldati dispersi tornň allora prepotentemente alla ribalta.
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Block, Walter. "The Justification for Taxation in the Public Finance Literature: an Unorthodox View". Journal of Public Finance and Public Choice 7, n.º 3 (1 de octubre de 1989): 141–58. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907344785.

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Abstract La scienza delle finanze giustifica l’imposizione fiscale sotto sette aspetti differenti: 1. perfetta concorrenza; 2. esternalità; 3. merit goods; 4. crescita economica; 5. equità; 6. impossibilità di determinazione dei prezzi; 7. stabilità.Nei primi tre casi l’intervento pubblico sarebbe lecito, in quanto massimizzerebbe il benessere del consumatore. Ciò in realtà non avviene, perché le norme antitrust hanno effettivamente rafforzato i monopoli; perché l’intervento contro le esternalità negative comprime i diritti di proprietà, mentre quello a favore delle esternalità positive (ad esempio beni pubblici) è vanificato dalyra’ riding; la crescita economica, poi, storicamente è stata ostacolata dall’azione dello Stato. I merit goods sono considerati un concetto troppo vago, così come la redistribuzione dei redditi deve ancora trovare una giustificazione economica tale da valicare l’ostacolo dell’impossibilità di un confronto tra le utilità personali; circa l’impossibilità di determinare i prezzi, nulla dimostra che certi beni di per sè siano meno costosi se prodotti dallo Stato; quest’ultimo, infine, non sembra neppure in grado di dare maggiore stabilità all’economia.La conclusione è che la scienza delle finanze deve condurre un’analisi positiva, non normativa, del sistema impositivo.
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Tarantino, Antonio. "Sul fondamento dei diritti del nascituro: alcune considerazioni bioetico-giuridiche (TI)". Medicina e Morale 44, n.º 6 (31 de diciembre de 1995): 1209–48. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1995.959.

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L'articolo (che nella sua prima parte è stato pubblicato su "Medicina e Morale" 1995,5:951-984) analizza quale etica sia confacente alla definizione dello statuto biologico dell'embrione. Dopo aver illustrato criticamente le varie posizioni filosofiche al riguardo, l'Autore ritiene decisivo per la riflessione il riconoscimento del rapporto fra ordine biologico ed ordine etico. Tale legame risponde all'esigenza di trovare dei punti fermi naturali ai quali ancorare il ragionamento e le norme che disciplinano la vita individuale e l'ordine civile in materia di tutela del diritto alla vita. Si tratta cioè di affermare che l'ordine insito nella natura umana può costituire il punto di orientamento della condotta della persona. Lo studio prosegue argomentando a favore della titolarità, da parte dell'embrione, di diritti essenziali rispetto alla madre, primo fra tutti quello alla vita, a partire dalla fecondazione. Il nascituro, quindi, va tutelato giuridicamente come persona umana. Dopo avere esaminato, alla luce di quanto precedentemente affermato, se esista un diritto della donna all'aborto volontario - arrivando ad una conclusione negativa - l'articolo si conclude auspicando che gli organi competenti nei vari Stati emanino una "Dichiarazione dei diritti del nascituro", nel rispetto di quanto affermato all'art. 3 della Dichia razione Universale dei Diritti dell'Uomo: "Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona".
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Spagnolo, Antonio G. y Nunziata Comoretto. "Eutanasia, suicidio assistito e cure palliative: analisi del documento della Task Force etica dell’EAPC". Medicina e Morale 53, n.º 3 (30 de junio de 2004): 501–18. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2004.636.

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Nel giugno 2003 l’EAPC ha adottato come posizione ufficiale dell’Associazione un documento sull’etica dell’eutanasia e del suicidio medicalmente assistito. Con tale documento l’EAPC ha inteso inserirsi attivamente nell’ampio dibattito che coinvolge i temi di fine vita e l’assistenza al malato terminale, secondo la peculiare prospettiva delle cure palliative. Un primo elemento positivo offerto dal documento riguarda l’aspetto metodologico: il documento offre un chiarimento di concetti e definizioni ampiamente impiegati nel dibattito in questione e non di rado frutto di equivoci: in particolare emerge l’inutilità e l’ambiguità della distinzione, fin troppo abusata, tra eutanasia “attiva” e “passiva”. Alcuni punti del documento sembrano particolarmente significativi: il ruolo delle cure palliative nel “rinforzare” l’autonomia del paziente e nel contrastare le richieste di eutanasia e suicidio assistito da parte del paziente; il diverso significato di un atto eutanasico rispetto alla cosiddetta “sedazione terminale”. Gli Autori non mancano di rilevare, accanto agli aspetti positivi, alcuni nodi problematici contenuti nel documento, tra i quali un riferimento ambiguo all’impiego di direttive anticipate e, soprattutto, l’esplicita astensione dal connotare sul piano valoriale eutanasia e suicidio medicalmente assistito, quando invece ampio riferimento a norme e valori viene fatto a proposito delle cure palliative. L’asserita neutralità di fronte a scelte individuali a favore di queste condotte non può essere accettata da un documento sull’etica il quale avrebbe dovuto spingersi a dire qualcosa di più su ciò che “dovrebbe essere”.
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Cameron, Samuel. "A Model of Victim Compensation". Journal of Public Finance and Public Choice 9, n.º 1 (1 de abril de 1991): 57–65. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345216.

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Abstract Il risarcimento a favore delle vittime di crimini è un meccanismo statale che è stato istituito, negli Stati Uniti, a partire dagli anni sessanta e che attualmente è in vigore in più di trenta stati.Questa forma di assistenza è stata criticata dagli economisti della scuola della Public Choice, sia perché potrebbe far aumentare l’«offerta di reati», sia perché coloro che amministrano il sistema di pagamento, perseguendo il proprio interesse personale, potrebbero favorirne l’espansione oltre la dimensione ottimale.Il primo argomento, sottoposto a verifica in un altro scritto dello stesso A., non ha trovato riscontro nell’evidenza empirica disponibile. Il fine del presente lavoro è stato quello di approfondire, sulla base dei dati disponibili, la validità del secondo argomento: quello attinente alia potenziale espansione di origine burocratica delle prestazioni di risarcimento.Se si considerano le norme in base alle quali i pagamenti devono essere eseguiti, si vede che di per sé esse rendono poco probabile una espansione eccessiva del sistema di risarcimento, dato che presuppongono che i pagamenti siano effettuati soltanto qualora si verifichino particolari circostanze (che il reato sia commesso da persone che non siano parenti del danneggiato, che le vittime cooperino con la polizia, che siano esclusi dal risarcimento coloro che hanno redditi elevati e che i crimini siano violenti).L’evidenza empirica, d’altra parte, dimostra che non vi è alcun elemento che suffraghi l’ipotesi che la probabilità di ricevere il risarcimento dipenda dal livello di criminalita. Inoltre, la relazione tra risarcimento e numero di impiegati à negativa, fenomeno del tutto contrario alle attese, ma forse spiegabile con il maggior tempo libero di cui dispone il personale, quando la burocrazia si espande. Il ritardo medio tra l’inizio della pratica e la sua conclusione tenderebbe ad aumentare con l’aumento degli impiegati e ciò ridurrebbe la probabilità media del risarcimento.
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Cardosi, Emilio. "Gli effetti delle agevolazioni finanziarie sulle decisioni di investimento e sulle performance delle imprese: una valutazione empirica della legge 488/92". ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, n.º 1 (septiembre de 2010): 135–73. http://dx.doi.org/10.3280/ed2010-001006.

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La tematica delle agevolazioni finanziarie a favore delle imprese costituisce, da sempre, oggetto di notevole attenzione ed interesse da parte di studiosi, economisti e policy maker. La domanda di ricerca deriva da esigenze di policy - allo scopo di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle norme di incentivazione - oltre che dalla richiesta di analisi empiriche per dare risposta a quesiti di tipo teorico. Gli studi presenti nella letteratura nazionale che esaminano gli effetti che le agevolazioni finanziarie producono sulle imprese - utilizzando dati d'impresa e non dati aggregati - non sono molto numerosi. L'articolo analizza gli effetti prodotti dalla legge 488/92 sulle imprese, partendo dal fondamentale ruolo che gli intermediari finanziari hanno svolto nella fase applicativa. A tal scopo č stata condotta un'indagine sperimentale attraverso la somministrazione di un questionario ad un campione di imprese agevolate e non, secondo la metodologia di analisi casi-controlli definita in letteratura comparison group design. I due gruppi di imprese sono stati esaminati in funzione degli investimenti effettuati, delle politiche di finanziamento, delle strategie, dei fattori di competitivitŕ, nonché delle performance conseguite. In particolare, tramite apposito test statistico inferenziale, č stata valutata l'addizionalitŕ dello strumento agevolativo, intesa come capacitŕ dello stesso di stimolare nuovi progetti di investimento. L'analisi empirica ha evidenziato come la misura d'incentivazione abbia favorito le decisioni di investimento delle micro e piccole imprese - generalmente piů esposte ai fenomeni di razionamento del credito - ma non quelle delle medie e grandi imprese, costituendo al contempo una leva importante per l'attivazione dei finanziamenti bancari ordinari. Č stata, inoltre, sviluppata un'analisi sull'andamento della redditivitŕ delle imprese del campione considerato, nell'arco temporale interessato dai programmi di investimento, in funzione dei fattori competitivitŕ adottati. Dall'indagine č emerso che le performance delle imprese che hanno fatto prevalentemente ricorso a fattori di tipo non-price competition - che dovrebbero caratterizzare la fase della selezione competitiva - tendono ad essere mediamente piů elevate, rispetto a quelle delle altre imprese e ciň indipendentemente dall'agevolazione ricevuta. Lo studio propone, quindi, un contributo al dibattito scientifico e di politica industriale in tema di valutazione degli effetti degli incentivi, secondo un approccio di tipo micro e con un'analisi di selezionati elementi dell'ambiente esterno ed interno delle imprese.
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Cesqui, Elisabetta. "Osservazioni asistematiche sul primo quadriennio di applicazione del nuovo sistema disciplinare". QUESTIONE GIUSTIZIA, n.º 5 (enero de 2011): 63–111. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-005007.

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Dal 19 giugno del 2006 il sistema disciplinare introdotto dal d.lgs 109/ 2006, in attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. f della legge 25 luglio 2005 n. 150 č entrato in vigore. Privo originariamente di qualunque disposizione transitoria, esso č stato modificato in alcuni punti essenziali dalla legge 24 ottobre 2006 n. 269, che ha smussato le maggiori asperitŕ del testo originario (con riferimento soprattutto ad alcuni degli illeciti tipizzati e al potere di intervento del ministro in dibattimento) e ha introdotto, per la fase di transizione dal vecchio al nuovo regime, il principio dell'applicazione della norma di maggior favore limitatamente ai procedimenti disciplinari iniziati dopo la sua entrata in vigore ed esclusivamente per i fatti verificatisi in un momento precedente a essa (Cass., sez. unite, 26 ottobre 2006 n. 27172). Le cadenze temporali imposte al procedimento disciplinare dall'art. 15 (un anno dalla conoscenza del fatto per l'inizio nell'azione, due anni per le indagini e due anni per il dibattimento) e i tempi rilevabili dalla esperienza concreta, consentono di dire che i quattro anni della consigliatura appena conclusa rappresentano un campione significativo e che la fase di transizione, fatti salvi i procedimenti (non molti) per i quali la sospensione per pregiudiziale penale ha congelato il procedimento e quelli (pochi) che dovessero eventualmente nascere per fatti antecedenti venuti a conoscenza dei titolari dell'azione disciplinare con molto ritardo (fermo restando il limite decennale di decadenza dell'azione introdotto dal comma 1 bis dell'art. 15), č ormai sostanzialmente conclusa.
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Situmorang, Mosgan. "MEMBANGUN AKUNTABILITAS ORGANISASI BANTUAN HUKUM". Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 2, n.º 1 (30 de abril de 2013): 107. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.85.

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<p>Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dikatakan bahwa pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Jasa hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum adalah cuma-cuma, dalam ar Ɵ mereka Ɵ dak mendapat upah dari pihak yang dibantunya, namun pemerintah akan memberikan dana bantuan untuk se Ɵ ap kasus yang ditangani yang besarnya disesuaikan dengan jenis kasusnya. Dana bantuan tersebut memang Ɵ dak akan diberikan kepada semua organisasi bantuan hukum, tetapi hanya kepada organisasi bantuan hukum yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Hukum. Karena dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka tentu saja akuntabilitas organisasi bantuan hukum yang menerima dana tersebut harus dapat dipertanggung jawaban kepada masyarakat. Tulisan ini adalah berupa kajian norma Ɵ f, dengan demikian data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan primer yakni peraturan perundang undangan, utamanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan undang- undang lain yang terkait serta bahan sekunder berupa bahan kepustakaan dan data dari internet. Dalam peneli Ɵ an ini disimpulkan bahwa Undang- Undang Bantuan Hukum sudah dapat mengan Ɵ sipasi perlunya akuntabilitas organisasi bantuan hukum tapi masih perlu di Ɵ ngkatkan dengan cara membuat aturan-aturan yang mendukung terciptanya akuntabilitas tersebut terutama peraturan mengenai standar bantuan hukum.</p><p>In Law No. 16 Year 2011 regarding Legal Aid, stated that legal aid provider is a legal aid organiza Ɵ on or community organiza Ɵ ons that provide legal aid services. Legal services provided by the legal aid organiza Ɵ on is free in the sense that they do not get paid from those who helped. However, the government will provide fi nancial assistance for each case handled that amount is in accordance with the type of case. The grant is not given to all legal aid organiza Ɵ ons but only to a legal aid organiza Ɵ on that has been quali fi ed in accordance with the Legal Aid Act. Because these funds come from the state budget of course accountability of legal aid organiza Ɵ ons receiving funds must be able to be an answer to the public. This paper is a norma Ɵ ve review, thus the data used are secondary data from the primary material i.e laws and regula Ɵ ons, especially Law No. 16 of 2011 and other laws related and secondary materials in the form of the literature and data from the internet.This study concluded that the Legal Aid Act was able to an Ɵ cipate the need for accountability of legal aid organiza Ɵ ons but it is need to be improved by making rules that favor the crea Ɵ on of accountability mainly standard rules regarding legal aid.</p>
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Harhoff, Frederik. "Securing criminal evidence in armed conflicts abroad". Military Law and the Law of War Review 58, n.º 1 (25 de noviembre de 2020): 2–30. http://dx.doi.org/10.4337/mllwr.2020.01.01.

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This article concerns an issue that has become increasingly relevant for international coalition forces participating in joint military operations abroad, viz. the duty to collect, document, record and secure evidence of serious violations of international humanitarian law (IHL) and international human rights committed in armed conflicts. The point, simple as it seems, is that respect for justice and international humanitarian law requires that perpetrators of war crimes etc. be brought to justice. Yet prosecution and trial of these crimes cannot succeed without material proof and information that meet the standards for admission into evidence in criminal trials. However, judicial experience from international criminal trials suggests that much of the evidence produced in Court fails to meet this standard – and is therefore dismissed. The article highlights the need to secure evidence of these crimes and proposes five simple basic recommendations for military personnel who come across evidence of serious violations of international humanitarian law in armed conflicts: (1) be familiar with the elements of genocide, crimes against humanity, war crimes and aggression; (2) know the rules of the game regarding collection of evidence, including the duty to respect local norms and authorities and to follow any international rules or agreements, and the duty to comply with obligations to seek authorization for investigation from domestic authorities; (3) be careful in your registration and handling of evidence material; (4) be careful not to hurt yourself or others when you search for evidence; and (5) stay critical and impartial to all material and information you receive from others. Cet article aborde un problème que les forces armées des coalitions internationales rencontrent de plus en plus souvent lorsqu’elles participent à des opérations militaires conjointes à l’étranger: l’obligation de rassembler, de documenter, d’enregistrer et de garantir des preuves de violations graves du droit international humanitaire et des droits de l’homme lors de conflits armés. Aussi simple qu’il paraisse, le principe est le suivant: le respect de la justice et du droit international humanitaire implique que les auteurs de crimes de guerre et autres soient traduits en justice. Toutefois, les poursuites judiciaires et le procès qui s’ensuit ne peuvent aboutir sans preuves matérielles et informations qui répondent aux normes d’admission de la preuve dans les procès au pénal. L’expérience judiciaire de ces procès internationaux suggère néanmoins que bon nombre des preuves présentées au tribunal ne répondent pas à ces normes et sont dès lors rejetées. L’auteur insiste sur le besoin de fournir des preuves de ces crimes et propose cinq recommandations de base pour le personnel militaire qui aurait des preuves de violations graves du droit international humanitaire dans les conflits armés: (1) informez-vous sur les différents éléments qui composent le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les agressions; (2) connaissez les règles relatives au rassemblement de preuves, y compris le devoir de respecter les normes et autorités locales, de suivre les règles et accords internationaux, et de se conformer à l’obligation d’obtenir une autoris­ation des autorités nationales pour mener une enquête; (3) soyez prudents lorsque vous enregistrez et utilisez des éléments de preuve; (4) veillez à ne pas causer de tort aux autres ni à vous-même lorsque vous cherchez des preuves; et (5) restez critique et impartial lorsque vous recevez des informations d’autres personnes. Dit artikel bespreekt een kwestie die van toenemend belang is voor internationale coalitietroepen die deelnemen aan gezamenlijke militaire operaties in het buitenland, nl. de plicht om bewijs van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (IHR) en van de mensenrechten in gewapende conflicten te verzamelen, te staven, vast te leggen en veilig te stellen. Het punt, hoe eenvoudig ook, is dat het respect voor de rechtspleging en het internationaal humanitair recht vereist dat de daders van oorlogsmisdaden enz. voor het gerecht worden gebracht. Toch kunnen deze misdaden niet succesvol vervolgd en berecht worden zonder materieel bewijs en informatie die voldoen aan de normen om als bewijs in strafprocessen te worden toegelaten. De ervaring uit internationale strafprocessen leert echter dat veel van het bewijsmateriaal dat in de rechtbank wordt aangedragen, niet aan deze norm voldoet – en daarom wordt verworpen. Het artikel benadrukt de noodzaak om het bewijs van deze misdaden veilig te stellen en stelt vijf eenvoudige basisaanbevelingen voor aan militairen die in gewapende conflicten bewijzen van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht aantreffen: (1) wees op de hoogte van de elementen van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en agressie; (2) ken de regels van het spel met betrekking tot het verzamelen van bewijs, met inbegrip van de plicht om de lokale normen en autoriteiten te respecteren en om alle internationale regels of overeenkomsten te volgen, evenals de plicht om te voldoen aan de verplichting dat aan binnenlandse autoriteiten toestemming moet worden gevraagd om een onderzoek in te stellen; (3) let op bij het registreren en behandelen van bewijsmateriaal; (4) zorg ervoor dat je jezelf of anderen geen schade berokkent wanneer je naar bewijs zoekt; en (5) blijf kritisch en onpartijdig ten opzichte van al het materiaal en de informatie die je van anderen ontvangt. El artículo aborda un problema que con el tiempo ha adquirido una importancia relevante para las fuerzas en coalición que participan en operaciones conjuntas en el exterior, tal cual es el deber de recoger, documentar, registrar y asegurar las pruebas de crímenes graves contra el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y contra los derechos humanos cometidos en los conflictos armados. El asunto, tan simple como parece, es que el respeto por la justicia y el Derecho Internacional Humanitario exige que en definitiva los perpetradores de crímenes de guerra sean llevados ante la justicia. Sin embargo, la acusación y el enjuiciamiento de estos crímenes no pueden prosperar sin una prueba material e información que reúna los requisitos necesarios para ser admitida como prueba de cargo en juicios penales. Al hilo de esto, la experiencia judicial en procedimientos penales internacionales demuestra que muchas de estas pruebas presentadas ante un tribunal no cumplen con estos estándares y, por consiguiente, son rechazadas. El artículo resalta la necesidad de asegurar la prueba de estos crímenes y propone cinco recomendaciones básicas para el personal militar que deba requisar estas pruebas relativas a crímenes graves contra el Derecho Internacional Humanitario en conflictos armados: (1) Familiarizarse con los elementos constitutivos del crimen de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión; (2) Conocer las reglas del juego relativas a la recogida de pruebas, incluido el deber de respetar las normas y a las autoridades locales y cualquier otra regla o acuerdo internacional, y el deber de cumplir con la obligación de solicitar autorización a las autoridades locales para llevar a cabo investigaciones; (3) Ser diligente en el registro y manejo de las pruebas materiales; (4) Tener cuidado de no dañarse o dañar a otros en la búsqueda de las pruebas; y (5) tener una actitud crítica e imparcial ante las pruebas e información que se reciba de otros. Questo articolo tratta di una questione che è diventata sempre più rilevante per le forze di coalizione internazionali che partecipano ad operazioni militari congiunte all’estero, vale a dire il dovere di raccogliere, documentare, registrare e mettere al sicuro le prove di gravi violazioni al diritto internazionale umanitario (IHL) e dei diritti umani commesse nei conflitti armati. Il punto, semplice come appare, è che il rispetto della giustizia e del diritto internazionale umanitario richiedono che gli autori di crimini di guerra etc. siano assicurati alla giustizia. Però l’azione penale e il processo per tali crimini non possono avere successo senza prove materiali e informazioni che soddisfino gli standard per l’ammissione come prova nei processi penali. Tuttavia, l’esperienza giudiziaria dei tribunali penali internazionali suggerisce che molte delle prove prodotte nei tribunali non soddisfano questi standard e perciò vengono respinte. Questo articolo evidenzia la necessità di garantire prove di questi crimini e propone cinque semplice raccomandazioni di base per il personale militare che si imbatte in prove di serie violazioni al diritto internazionale umanitario nei conflitti armati: (1) Conoscere gli elementi del genocidio, dei crimini contro l’umanità, dei crimini di guerra e dell’aggressione; (2) Conoscere le regole del gioco riguardo la raccolta delle prove, compreso il dovere di rispettare le norme e autorità locali e di seguire qualsiasi regola o accordo internazionale, e il dovere di rispettare gli obblighi di chiedere l’autorizzazione alle indagini alle autorità nazionali; (3) Fare attenzione nella registrazione e gestione del materiale probatorio; (4) Fare attenzione a non fare del male a se stessi od altri nella ricerca delle prove; e (5) Rimanere critici ed imparziali nei confronti di tutto il materiale e delle informazioni ricevute da altri. Dieser Artikel behandelt eine Angelegenheit, die für die Streitkräfte internationaler Koalitionen, die sich an gemeinsamen Militäreinsätzen im Ausland beteiligen, an Relevanz gewinnt, nämlich die Pflicht, Beweismittel schwerer Verletzungen des internationalen humanitären Rechts und internationaler Menschenrechte in bewaffneten Konflikten zu sammeln, zu dokumentieren, aufzuzeichnen und sicherzustellen. Der Kernpunkt, so einfach dieser scheinen mag, besteht darin, dass Respekt vor der Justiz und dem internationalen humanitären Recht erfordert, dass Täter von Kriegsverbrechen, usw. vor Gericht gebracht werden sollen. Dennoch können die Verfolgung und Ahndung dieser Verbrechen ohne materiellen Beweis und Informationen, die den Standards zur Zulassung als Beweismittel in Strafprozessen gerecht werden, nicht gelingen. Die gerichtliche Erfahrung internationaler Strafprozesse weist allerdings darauf hin, dass manche der dem Gericht unter­breiteten Beweise diesen Standards nicht gerecht werden, und somit abgewiesen werden. Der Autor unterstreicht, dass es notwendig ist, Beweise für diese Verbrechen sicher­zustellen, und schlägt fünf einfache Grundempfehlungen für Militärangehörige vor, die auf Beweise schwerer Verletzungen des internationalen humanitären Rechts in bewaffneten Konflikten stoßen: (1) Sorgen Sie dafür, dass Sie die Elemente des Genozids, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Aggressionen kennen; (2) seien Sie mit den Spielregeln hinsichtlich der Sammlung von Beweisen vertraut, und dies einschließlich der Pflicht, örtliche Normen und Autoritäten zu respektieren, irgendwelche internationale Regeln oder Abkommen zu befolgen und die Verpflichtungen zu erfüllen, um die Genehmigung zur Durchführung von Ermittlungen von den Behörden des betreffenden Landes einzuholen; (3) seien Sie vorsichtig bei Ihrer Erfassung von bzw. Ihrem Umgang mit Beweismaterial; (4) sorgen Sie dafür, dass Sie sich selbst oder anderen keinen Schaden zufügen, wenn Sie nach Beweisen suchen; und (5) bleiben Sie kritisch und unvoreingenommen in Bezug auf all das Material und alle Informationen, die Sie von anderen erhalten.
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"Diritto italiano. Penale". DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, n.º 3 (diciembre de 2011): 190–208. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-003015.

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1. Corte di cassazione 23.9/10.10.2011 n. 36451 - reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore - abolitio criminis per fatti anteriori al D.L. n. 89/2011, conv. Nella l. n. 129/2011 2. Tribunale di Bologna 15.6.2011 n. 2287 - reato di reingresso nel territorio dello Stato ex art. 13, co. 13 TU n. 286/1998 - fatti anteriori al D.L. n. 89/2011, conv. Nella l. n. 129/2011 - assoluzione perché il fatto non sussiste per effetto della inapplicazione delle norme del procedimento amministrativo presupposto contrastanti con la direttiva 2008/115/CE 3. Tribunale di Adria 15.7.2011 - reato di soggiorno irregolare nel territorio dello Stato - rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per ritenuta incompatibilitŕ delle norme penali incriminatrici di diritto interno con la direttiva 2008/115/CERASSEGNA DI GIURISPRUDENZA 4. Tribunale di Roma 9.5.2011 n. 9060 - reato di reingresso nel territorio dello Stato - direttiva 2008/115/CE - disapplicazione del decreto di espulsione contenente il divieto di reingresso - assoluzione 5. Tribunale di Pinerolo 14.7.2011 n. 384 - reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento - effetti direttiva 2008/115/CE - abolitio criminis - D.L. n. 89/2011, conv. Nella l. n. 129/2011 - nuova incriminazione - divieto di applicazione retroattiva 6. Giudice di pace di Vicenza 24.5.2011 n. 98 - reato di soggiorno irregolare - titolo di soggiorno scaduto - fatto di particolare tenuitŕ.
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Lafferriere, Jorge Nicolás. "La regulación jurídica de la investigación sobre células troncales". Medicina e Morale 59, n.º 2 (30 de abril de 2010). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2010.219.

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Questo articolo esamina le implicazioni giuridiche della ricerca sulle cellule staminali. Dopo un approccio sintetico alla nozione di cellule staminali e delle loro tipologie, vengono presentati i principi giuridici coinvolti in questa materia. Vengono analizzate Guidelines on Human Stem Cell Research approvate dal National Institutes of Health (NIH), pubblicate nel luglio 2009. Queste Linee-guida si applicano solo a quei progetti che hanno i finanziamenti del NIH e che si occupano di embrioni donati o al di fuori degli Stati Uniti. In un approccio critico, è possibile concludere che queste Linee-guida consentiranno il finanziamento di progetti che comportano la distruzione deliberata di embrioni umani, calpestando il diritto umano alla vita. Le Lineeguida includono alcuni divieti riguardanti la creazione di ibridi, la clonazione e la partenogenesi. Il consenso informato è stabilito nelle Linee-guida, ma questo requisito non legittima la ricerca che calpesta il diritto alla vita. Benché le Linee-guida conservano l’Emendamento Dickey che vieta il finanziamento federale per la distruzione degli embrioni, esse permetteranno il finanziamento federale per progetti che si occupano di cellule staminali embrionali che sono stati ottenuti attraverso la distruzione di embrioni umani con finanziamenti privati o provenienti dall’estero. Sebbene sarebbe possibile creare cellule staminali embrionali senza distruzione di embrioni, ci sarebbero obiezioni etiche e giuridiche concernenti l’impiego di tecnologie di riproduzione assistita. Al fine di fornire una regolamentazione giuridica completa della ricerca sulle cellule staminali è possibile: emanare norme penali che vietano la distruzione degli embrioni; vietare tecnologie di riproduzione assistita, specialmente quelle extracorporee; vietare tutti i processi di derivazione delle cellule staminali embrionali umane; proibire la donazione di embrioni umani; emanare una regolamentazione giuridica per le cellule staminali adulte. ---------- This paper considers the legal implications of stem cells research. After a synthetic approach to the notion of stem cells and their types, we present the juridical principles involved in this matter. We analize the Guidelines on Human Stem Cell Research approved by the National Institutes of Health (NIH) published on July 2009. This Guidelines apply only to those projects that have NIH funding and that deal with embryos donated in or outside the United States. In a critical approach, we conclude that these Guidelines will allow the funding of projects that will involve the deliberate destruction of human embryos, affecting his human right to life. The Guidelines include some prohibitions concerning the creation of hybrids, cloning and parthenogenesis. Informed consent is established in the Guidelines, but this requirement does not legitimize research that affects the right to life. Although the Guidelines maintain the Dickey Amendment which forbids federal funding for embryo destruction, it will allow federal funding for projects that deal with embryonic stem cells that were derived through the destruction of human embryos with private funding or overseas. Even if it would have been possible to create embryonic stem cells without embryo destruction, there would be ethical and juridical objections concerning the use of assisted reproduction technologies. In order to provide a complete legal regulation of stem cells research we propose: enact criminal laws forbidding embryo destruction; ban assisted reproduction technologies, especially extracorporeal ones; ban all process of derivation of embryonic human stem cells; forbid the donation of human embryos; enact a legal regulation for adult stem cells.
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Casini, Marina. "Il risarcimento del danno per la perdita del “diritto al godimento del rapporto parentale” in favore della figlia che al momento del fatto non era ancora nata Nota in margine alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 9700 del 3 maggio 2011". Medicina e Morale 60, n.º 2 (30 de abril de 2011). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2011.171.

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Il contributo prende in esame una recente decisione della Corte di Cassazione (n. 9700 del 2009) che, giunge a conclusioni opposte a quelle dei giudici di primo e secondo grado. Essa, infatti, dispone che “anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi durante la gestazione per fatto illecito di un terzo, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati”. Tuttavia, la Corte di Cassazione, nelle motivazioni, esclude “l’esigenza di ravvisare la soggettività giuridica del concepito per affermare la titolarità di un diritto in capo al nato” e ritiene che “del rapporto col padre e di tutto quanto quel rapporto comporta la figlia è stata privata nascendo, non prima che nascesse”. Su queste ed altre affermazioni vengono mosse alcune critiche da parte dell’ A. anche alla luce di un’ altra importante sentenza della Cassazione (n. 10741 del 2009). Quest’ultima, in base ad una serie di norme richiamate nella decisione, chiarisce che “in tale contesto, il nascituro o concepito risulta comunque dotato di autonoma soggettività giuridica (…) perché titolare, sul piano sostanziale, di alcuni interessi personali in via diretta, quali il diritto alla vita, il diritto alla salute o integrità psico-fisica, il diritto all’onore o alla reputazione, il diritto all’identità personale, rispetto ai quali- l’avverarsi della condicio iuris della nascita ex art. 1, 2 comma, c.c. (…) è condizione imprescindibile per la loro azionabilità in giudizio a fini risarcitori; su tale punto non può non rilevarsi come la questione della soggettività del concepito sia stata già posta più volte all’attenzione del legislatore italiano con alcuni disegni e proposte di legge”. Di qui l’importanza della proposta lanciata dal Movimento per la Vita fin dal 1995 di modificare l’art. 1 del Codice civile. ---------- This article examines the Court of Cassation’s recent decision (n. 9700 of 2011) which reached opposite conclusions compared to those of the first and second Tribunal. This decision states that “the subject born after his natural father’s death, caused during pregnancy by illicit means committed by a third party, has the right to demand compensation from the party for damages from both loss of paternal relationship and loss of pecuniary and non-pecuniary benefits”. However, the Court of Cassation, in its deliberation, excludes “the need to recognize the legal subjectivity of the unborn child to assert the born child’s rights” and holds that “the daughter was deprived of her father and of all the things involved in its relationship at the moment of the birth, not before she was born”. Those and further affirmations are criticized by the A. in light of another very important decision of the Court of Cassation (n. 10741 of 2009). This statement, on the basis of several legal rules, clarifies that “in this context the unborn child has its own legal subjectivity (…) as direct holder of some personal interests like the right to life, right to health or psycho- physical integrity, right to honor or to reputation, right to personal identity, for those the condicio iuris of birth settled in the art. 1, 2 c. c. (…) is a condition to take legal action for compensation of damages. Regarding this point, the Italian Parliament has already introduced several draft bills.” Hence the importance of the proposal made by the Movimento per la Vita since 1995 to amend art. 1 of the Civil Code.
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"Osservatorio italiano: Leggi, regolamenti e decreti statali". DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, n.º 1 (abril de 2010): 313–58. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-001020.

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Leggi, regolamenti e decreti statali1. Decreto del Presidente della Repubblica 30.7.2009 n. 189Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11.7.2002 n. 1482. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19.11.2009Proroga dello stato di emergenza per proseguire le attivitŕ di contrasto e di gestione dell'afflusso di extracomunitari (09A14317)3. Decreto Ministro dell'interno 28.11.2009Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno4. Decreto Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2.11.2009Modalitŕ di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per colf e badanti a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali relativi a periodi lavorativi antecedenti il trimestre sanato con il pagamento del contributo forfetarioCircolariCittadini comunitariLavoro1. Ministero interno 20.1.2010 n. 2Regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro dei cittadini della Romania e della BulgariaSoggiorno2. Ministero interno 21.7.2009 n. 18Direttiva n. 2004/38 CE, sul diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Pubblicazione delle Linee guida della Commissione europea. Chiarimenti sulla copertura sanitaria richiesta ai fini del soggiorno del cittadino dell'Unione e sulla nozione di "risorse economiche sufficienti al soggiorno"3. Ministero interno 28.8.2009 n. 400-aD.lgs. 6.2.2007, n. 30, come modificato dal d.lgs. 28.2.2008, n. 32, recante "Attuazione della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri"Comunicazione della Commissione delle Comunitŕ europee al Parlamento europeo e al Consiglio in data 2.7.20094. Agenzia entrate 17.9.2009 n. 250/EIstanza di interpello -imposta di bollorilascio della carta di soggiorno a favore dei familiari dei cittadini dell'Unione non aventi la cittadinanza in uno Stato membrorichiesta parereCittadini extracomunitariAsilo5. Ministero interno 6.8.2009 n. 4902 - Circolare prot. n. 16560 del 3.3.2009 del Ministero dell'economia e delle finanzeDipartimento del TesoroDirezione VI. Aggiornamento dei prezzi di cessione dei "Documenti di viaggio per rifugiati" (copertina grigia) e Titoli di viaggio per stranieri" (copertina verde)6. Ministero interno 24.8.2009 n. 5234 - Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo allo straniero cui č riconosciuto lo status di rifugiato7. Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) 22.1.2010 n. 9 - Titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria. Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai ComuniAssistenza sanitaria8. Agenzia entrate 26.8.2009 n. 238/E - Consulenza giuridica (IVA. art. 10, n. 27 ter) del d.p.r. 26.10.1972, n. 633prestazioni socio-sanitarie e assistenziali rese a persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo9. Ministero interno 27.11.2009 n. 780/A7 - Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, divieto di segnalazione degli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno. SussistenzaCittadinanza10. Ministero interno 7.10.2009 - Legge 15.7.2009 n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"Modifiche in materia di cittadinanzaChiarimenti11. Ministero interno 2.11.2009 -Legge 15.7.2009 n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"Modifiche in materia di cittadinanza.Ulteriori chiarimentiDetenuti stranieri12. Ministero giustizia 9.11.2009 - Legge 15.7.2009 n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" Ingresso13. Ministero interno 20.7.2009 - Istanze di nulla osta per ricerca scientifica ai sensi dell'art. 27 ter d.lgs. n. 286/98 Famiglia14. Ministero interno 24.9.2009 n. 5987 - Art. 29, co. 6, del d.lgs. 286/98 e successive modificazioni. Conversione del permesso di soggiorno per assistenza minori in motivi familiari. Risposta quesito15. Ministero interno 18.11.2009 n. 7170 - Legge 15.7.2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" Lavoro16. Ministero interno 12.10.2009 n. 5920 - Istanza di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro. Art. 14 co. 5 del d.p.r. n. 394/99 (regolamento al testo unico per l'immigrazione)Minori17. Ministero istruzione, universitŕ e ricerca 8.10.2010 n. 2 -Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italianaRegolarizzazione dei lavoratori addetti ai servizi domestici e di assistenza alle famiglie18. Ministero interno 2.10.2009 n. 6241 - Legge 3.8.2009 n. 102. Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 1.7.2009, n. 78 art. 1 ter - Emersione del lavoro irregolare e di sostegno alle famiglie. Ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di emersione19. Ministero interno 7.12.2009 n. 7950 - Procedura di emersione dal lavoro irregolare nell'attivitŕ di assistenza e di sostegno alle famiglie ex l. 102/09. Interruzione del rapporto di lavoro20. Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) 9.12.2009 n. 28660 - Lavoratori domestici. Denunce a seguito di emersione ai sensi dell'art. 1 ter della legge 3.8.2009, n. 102.Chiarimenti21. Ministero interno 23.12.2009 n. 8456 - Procedura di emersione dal lavoro irregolare nell'attivitŕ di assistenza e di sostegno alle famiglie ex l. 102/09. Circolare INPS del 9.12.200922. Ministero interno 28.12.2009 n. 8392 - Legge 3.8.2009 n.102. Procedure di emersione dal lavoro irregolare prestato da cittadini stranieri nell'attivitŕ di assistenza e di sostegno alle famiglie. Interruzione del rapporto di lavoro 23. Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) 29.12.2009 n. 30264 - Lavoratori domestici - Contributi dovuti nelle more della definizione del procedimento di emersione ai sensi dell'art. 1 ter della legge 3.8.2009, n. 102. Iscrizione rapporti di lavoro dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso gli Sportelli unici per l'immigrazione - istruzioni operative.Chiarimenti24. Ministero interno 18.2.2010 - Procedura di emersione dal lavoro irregolare nell'attivitŕ di assistenza e sostegno alle famiglie ex l. 102/09. Presentazione della documentazione relativa all'alloggio - mancata presentazione delle parti - dati relativi alla domanda25. Ministero interno 19.2.2010 - Procedura di emersione dal lavoro irregolare nell'attivitŕ di assistenza e di sostegno alle famiglie ex l. 102/09. Presentazione della documentazione relativa all'alloggio - mancata presentazione delle parti - dati relativi alla domandaSoggiorno26. Ministero interno 27.5.2009 n. 3111 - Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - revoca - risposta quesito
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