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Gambino, Silvio. "Sui militi alla revisione della costituzione nell'ordinamento italiano". Revista de Direitos e Garantias Fundamentais, n.º 8 (30 de octubre de 2010): 55. http://dx.doi.org/10.18759/rdgf.v0i8.26.

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Resumen
L’analisi dei limiti (soprattutto materiali) alla revisione della Costituzione nell’ordinamento italiano, da sempre oggetto di studio da parte della dottrina costituzionale, di recente è stata oggetto di approfondimento con riguardo al testo di revisione costituzionale approvato da una maggioranza parlamentare (di destra) ma poi respinto dal corpo elettorale nel referendum costituzionale. Il quesito che, più in particolare, ha originato l’approfondimento riguardava la disponibilità o meno in capo al Parlamento del potere di revisione costituzionale che avesse ad oggetto uno sbilanciamento dei poteri a favore del Governo e soprattutto del Premier. Rispetto a tale questione contingente, l’analisi ha approfondito il tema per come esso si presenta nel quadro di un costituzionalismo rigido e giurisdizionalmente garantito. La letteratura giuridica, tuttavia, ha offerto nel corso degli ultimi sessanta anni una risposta di tipo evolutivo. Nel mentre fino agli anni ’70 ha assunto che nulla impedirebbe la revisione della Costituzione qualora siano rispettate le procedure rafforzate previste nell’art. 138 Cost. (approvazione con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sottoposizione a referendum popolare qualora il testo di revisione non sia stato approvato nella seconda votazione con una maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna delle Camere), nella dottrina successiva agli anni ’80, anche sulla base del limite costituzionale secondo cui la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale (art. 139 Cost.), ha individuato l’esistenza, accanto al limite formale, di un limite materiale, costituito dal rispetto dei principi supremi e dei diritti fondamentali, benché l’individuazione puntuale di tali principi appare molto più complessa e talora anche problematica. La giurisprudenza costituzionale ha sempre confermato una simile lettura allorché ha individuato, con una giurisprudenza stabile nel tempo, i principi e i diritti fondamentali come limite al processo di integrazione europea e prima ancora con riguardo ai rapporti fra diritto costituzionale e diritto canonico.
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Pace, Alessandro. "I limiti della revisione costituzionale". DEMOCRAZIA E DIRITTO, n.º 1 (agosto de 2014): 19–21. http://dx.doi.org/10.3280/ded2014-001002.

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Dogliani, Mario y Ilenia Massa Pinto. "LA CORTE COSTITUZIONALE". Il Politico 251, n.º 2 (3 de marzo de 2020): 38–51. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2019.235.

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Attraverso un'insolita categoria di teoria costituzionale - il disordine - questo breve saggio affronta l'introduzione della giustizia costituzionale con la Corte costituzionale nella Costituzione italiana. Dal punto di vista storiografico il saggio descrive gli eventi più importanti quando la Corte ha definito le caratteristiche e i limiti della revisione della legislazione in Italia, e quindi i suoi strumenti e la sua posizione e la posizione del Parlamento e dei giudici come effetto. Il saggio sottolinea che il disturbo più importante è stato il disgiungimento delle rigidità soggettive dal diritto, soprattutto attraverso l'arte. 2 della Costituzione.
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Carducci, Michele. "LE PREMESSE DI UNA “ECOLOGIA COSTITUZIONALE”". Veredas do Direito: Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 17, n.º 37 (13 de mayo de 2020): 89–111. http://dx.doi.org/10.18623/rvd.v17i37.1760.

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L’articolo discute il tema del rapporto tra diritto e approccio ecosistemi-co nella prospettiva dei limiti del diritto costituzionale di fronte alla con-dizione attuale di “deficit ecologico” del Pianeta (“tirannia delle piccole decisioni”, disfunzionalità dei poteri, irresponsabilità). Questi limiti sono la conseguenza del carattere “fossile” del diritto moderno, definitivamente separato dai bisogni naturali di sopravvivenza della specie umana. Attual-mente esistono due tentativi di superamento di questi limiti in nome della “conversione ecologica” degli stili di vita e della “transizione ecologica” del sistema di produzione: il metodo “ottativo”, strutturato per obiettivi e regole secondarie; il metodo “prescrittivo”, fondato su regole primarie di nuovi doveri verso la natura.
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Sanlorenzo, Rita. "I limiti al controllo del giudice in materia di lavoro". QUESTIONE GIUSTIZIA, n.º 6 (marzo de 2011): 23–33. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-006002.

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Resumen
1. La soluzione giudiziaria come "ultimo approdo" / 2. Le clausole generali: "nuove" categorie per vecchie preoccupazioni / 3. Presupposto di legittimitŕ e sindacato di merito: alla ricerca del confine / 4. Il principio costituzionale di cui all'art. 41: libertŕ di iniziativa economica e sindacato del giudice.
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Bile, Franco. "Le riforme costituzionali e il dovere della prudenza". QUESTIONE GIUSTIZIA, n.º 2 (junio de 2011): 85–92. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-002008.

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Resumen
Nel dibattito politico si tende a distinguere fra la prima e la seconda parte della Costituzione e a dire che su quest'ultima aggiustamenti piů o meno incisivi sono consentiti con maggiore facilitŕ che non rispetto alla prima. In realtŕ la seconda parte della Costituzione č per molti versi strettamente legata alla prima, anzi si pone rispetto a essa in un rapporto di mezzo a fine. E ciň impone di prestare particolare attenzione al monito di Leopoldo Elia secondo cui «taluni squilibri eventualmente provocati in sede di revisione costituzionale, ad esempio, nel funzionamento del Parlamento o degli organi di garanzia o nell'ordinamento costituzionale della magistratura, potrebbero finire per compromettere la tutela di situazioni soggettive considerate nella prima parte della Costituzione».
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Romei, Roberto. "Tra politica e diritto: rileggendo "Limiti costituzionali alla disponibilitŕ del tipo contrattuale nel diritto del lavoro"". GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, n.º 121 (abril de 2009): 77–96. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2009-121006.

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Resumen
In un saggio del 1995, a commento di una sentenza della Corte costituzionale, D'Antona argomentava l'esistenza nel dettato della carta costituzionale di una nozione di lavoro subordinato sottratta alla disponibilitŕ delle parti. L'A. rilegge il saggio di D'Antona e sostiene che nella Costituzione e nelle leggi ordinarie non č possibile rinvenire una nozione di lavoro subordinato "rigida". Il legislatore puň intervenire graduando le tutele. Anche la distinzione tra metodo sussuntivo e metodo tipologico, che D'Antona risolve a favore del secondo, č esaminata dall'A., che svolge alcune osservazioni critiche.
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Dammacco, Gaetano. "Riflessioni sul diritto di satira e i suoi limiti". Studia z Prawa Wyznaniowego 23 (30 de diciembre de 2020): 101–21. http://dx.doi.org/10.31743/spw.10355.

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La satira è un paradigma estremo della libertà di espressione, ma esistono incertezze sulla sua definizione concettuale e sulla relativa disciplina giuridica. Lo sviluppo della comunicazione ha prodotto numerose figure letterarie simili tra loro come la cronaca (una registrazione impersonale e non interpretativa di fatti accaduti), la critica (analisi soggettiva e giudizio relativi a fatti accaduti) e la satira (critica sarcastica di personaggi, comportamenti, modi di fare individuali con scopo di denuncia sociale). Gli elementi che caratterizzano la satira, sviluppatisi nel corso dei secoli, sono sostanzialmente due: attenzione alle contraddizioni (della politica, della società, della religione, della cultura) e intento moralistico per promuovere un cambiamento sociale. La satira religiosa colpisce il potere ecclesiastico e le sue contraddizioni, ma colpisce anche i simboli religiosi e i contenuti delle religioni. Ne conseguono differenti conseguenze giuridiche. Quando colpisce il patrimonio di fede dei credenti essa non è accettabile. La satira religiosa genera una specie di conflitto tra differenti valori costituzionali, e cioè tra il diritto alla libera espressione del pensiero e il diritto alla reputazione e alla tutela del sentimento religioso. Il diritto di satira in generale è riconosciuto dagli ordinamenti giuridici (sia internazionali, sia nazionali) come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale, che deriva dalla libertà di espressione e di pensiero. Pensiero, coscienza e religione – per esempio nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – sono omologhi (come beni giuridici o valori etici). Pertanto pensiero, coscienza e religione non possono essere in contrapposizione tra loro. Notevoli incertezze esistono sulla disciplina giuridica del diritto di satira, che non può mai offendere i diritti fondamentali della persona, la sua dignità, la sua reputazione. La Carta di Nizza ha favorito un orientamento, che considera il diritto di libera espressione nella sua forma più ampia ed espansiva. È tuttavia sempre stato affermato il valore prevalente dei diritti umani fondamentali, che non possono essere offesi dall’esercizio del diritto di satira. Negli ordinamenti giuridici nazionali, la forza del diritto di satira consiste nel riconoscimento del suo rango costituzionale, ma anche nei limiti che deve avere. La giurisprudenza ha elaborato i vincoli “formali”, tra i quali i più importanti sono il limite della continenza e della funzionalità.
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de Medeiros, Clayton Gomes y Josiane Becker. "COMPETENZA TRIBUTARIA COME LIMITE PROTETTIVO DEL CONTRIBUENTE". REVISTA INTERNACIONAL CONSINTER DE DIREITO 8, n.º 8 (28 de junio de 2019): 285–300. http://dx.doi.org/10.19135/revista.consinter.00008.16.

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La presente ricerca, svolta a partire dal metodo dogmatico ermeneutico analitico, intende dimostrare, tramite costruzione teorico-argomentativa, l’istituzione della competenza tributaria come limitatore nella difesa del diritto del contribuente di subire tassazione ai limiti imposti dalla Carta Costituzionale Brasiliana, specie il limite contenuto nel Principio della Legalità. A tal fine, si delimita la competenza tributaria e la sua operatività come strumento nella difesa dei diritti costituzionali tramite il fondamento della validità delle norme dalle prospettive formale e materiale. La ricerca percorre i significati che si possono dare alla locuzione competenza tributaria, le sue caratteristiche, e il suo rapporto con il principio della legalità nel diritto tributario.
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Severoni, Cecilia. "La sicurezza dell'aviazione civile e i limiti alla libertà di circolazione: riflessioni a seguito della pandemia da COVID-19". RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, n.º 30 (septiembre de 2020): 148–84. http://dx.doi.org/10.3280/dt2020-030011.

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Resumen
Il quadro normativo attuale in tema di sicurezza dell'aviazione civile è stato modificato in modo sostanziale dopo l'attacco alle torri gemelle e dispone un insieme di norme puntuali e dettagliate. Occorre tuttavia trovare un compromesso ragionevole tra l'obiettivo indicato della prevenzione, indagine, accertamento e repressione degli atti di terrorismo ed altri reati gravi e quello della protezione della libertà di circolazione e dei dati personali nel rispetto della vita privata degli interessati. In questa ottica la compressione del diritto alla protezione dei dati personali deve rispondere a regole chiare e deve essere strettamente proporzionale all'obiettivo da conseguire. Analoghe riflessioni possono oggi essere ripetute in merito ad una più recente applicazione del principio contenuto nell'art. 16, primo comma, Cost. in tema di libertà di circolazione. Non sfugge, infatti, all'interprete l'analogia tra le restrizioni alla libertà di circolazione ed il diritto di muoversi liberamente derivante dalla normativa in materia di sicurezza dell'aviazione civile, e la più recente vicenda legata alla pandemia da Coronavirus che ha imposto una limitazione alla libertà di circolazione delle persone: si tratta nei due casi di un compromesso dettato da «motivi di sanità e sicurezza», circostanze accomunate dal legislatore costituzionale tra le ipotesi per le quali è possibile prevedere per legge una limitazione alla piena esplicazione dei diritti sopra ricordati.
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Romboli, Roberto. "Osservazioni sul disegno di legge costituzionale n. 4275/2011". QUESTIONE GIUSTIZIA, n.º 5 (diciembre de 2011): 129–64. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-005011.

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Una riforma costituzionale organica e di maggioranza che dimentica le "lezioni" tratte dalle precedenti esperienze di revisione / 2. In generale: il mutamento dell'epigrafe del titolo IV, l'eliminazione del termine "altro" dall'art. 104 Cost. e la diffusa decostituzionalizzazione delle garanzie dei magistrati / 3. Un giudizio liquidatorio sul ruolo del Csm: le modifiche inerenti la composizione / 4.: le modifiche inerenti le funzioni; lo sbilanciamento dei rapporti con il Ministro della giustizia e la costituzionalizzazione del potere di ispezione / 5. L'esclusione del pm dalla soggezione solo alla legge e dall'ordine giudiziario, la separazione delle carriere del giudice e del pm e l'eliminazione dell'indipendenza interna / 6. L'esercizio dell'azione penale non piů obbligatorio e la modificazione dei rapporti con la polizia giudiziaria / 7. La responsabilitŕ dei magistrati: la "Corte di disciplina" per giudicare sugli illeciti disciplinari e la responsabilitŕ civile diretta «al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato». La mancata considerazione della specificitŕ dell'attivitŕ giurisdizionale / 8. Le "dimenticanze" della riforma: l'unicitŕ della giurisdizione e le garanzie dei giudici speciali (specie di quelli amministrativi); la modifica dell'art. 106 Cost. in assenza di un riordino della magistratura onoraria.
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Saballos, Reynaldo Balladares. "La reforma tributaria 2009 en Nicaragua: una visión jurídica". Revista de Derecho, n.º 15 (28 de abril de 2013): 95–123. http://dx.doi.org/10.5377/derecho.v0i15.1030.

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Resumen
La reforma tributaria del año 2009 obedece a criterios fundamentalmente recaudatorios, más que de justicia. Significa un quebrantamiento de la lógica inherente a la tributación que encuentra en los principios de justicia tributaria el límite de legitimidad constitucional al ejercicio del poder tributario por parte del Estado para la creación de tributos o su reforma. En relación con el impuesto sobre la renta referido a las personas físicas o al pago mínimo defi nitivo, la regulación legal del mismo operada por la reforma en cuestión es incongruente con las exigencias de los principios de igualdad y capacidad contributiva establecidos en los artículos 114 y 115 de la Constitución nicaragüense. Riassunto: La riforma tributaria dell´anno 2009 obedisce, fondamentalmente, a criteri di riscossione, invece di giustizia costituzionale. Significa una spazzatura della logica propria della imposizione che trova nei principi della giustizia tributaria i limiti della legittimità costituzionale all`utilizzo del potere tributario dallo Stato con riguardo alla creazione dei tributi, sebbene, alla loro riforma. In rapporto con l´imposta sul redito delle persone fi siche o al pagamento minimo defi nitivo, la regolazione legale dei medesimi operata dal legislatore nella suddetta riforma non è congrua nei confronti delle esigenze divenuti dai principi di eguaglianza e capacità contributiva defi niti dal dettato costituzionali negli articoli 114 e 115 della Costituzione nicaraguese. DOI: http://dx.doi.org/10.5377/derecho.v0i15.1030 Revista de Derecho No.15 2011 pp.95-124
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Marniga, Brunella. "Per una revisione critico-filosofica ed epistemologica della medicina contemporanea". Medicina e Morale 47, n.º 5 (31 de octubre de 1998): 989–1006. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1998.822.

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Le urgenti questioni bioetiche che la medicina deve affrontare e la sempre maggiore richiesta di “umanizzazione” della stessa, sono i motivi che giustificano una necessaria revisione critico-filosofica della medicina allo scopo di ridefinire metodi, essenza, limiti e valori, attraverso un’analisi epistemologica. Tale riflessione critica deve necessariamente avvalersi di un’indagine filosofica che “va oltre la mera competenza della singola scienza”. La medicina occupa un posto particolare nell’ambito delle scienze empirico-sperimentali, perché si occupa di un oggetto peculiare, l’uomo malato, che non è riconducibile alla sola dimensione dell’oggettivazione. La figura del medico ricorda Jaspers, deve avere “da un lato la conoscenza scientifica e l’abilità tecnica, dall’altro l’ethos umanitario”. Altro punto da considerare è la relazione interpersonale medico-paziente che va intesa non solo come atto terapeutico, ma anche come processo conoscitivo dell’uomo malato e della sua biografia, mantenendo un’apertura al dialogo al fine di mantenere un rapporto più umanitario, attento ai bisogni del paziente. L’incontro tra medicina e filosofia nasce dall’esigenza della comprensione e della contraccezione tralasciata dalla scienza. In conclusione, l’articolo si sofferma sui vantaggi di un’umanizzazione della medicina volta a realizzare una riflessione etica che consideri l’altro nella sua dimensione olistica.
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Gerbasi, Giampaolo. "Il primato del diritto dell'Unione e la questione dei controlimiti: minaccia disgregativa o spinta integrativa nel processo di costituzionalizzazione dell'Unione europea". CITTADINANZA EUROPEA (LA), n.º 1 (agosto de 2020): 87–132. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2020-001004.

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Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, da più parti è stata sottolineata l'obsolescenza del tema dei limiti costi-tuzionali al primato del diritto UE. Si assiste invece ad un ‘ritorno di attualità' della dottrina dei controlimiti e delle tensioni irrisolte che ruotano intorno alla tutela dei diritti fondamentali nel pluralismo costituzionale europeo. In tale contesto, il presente contributo mira a verifica-re se i crescenti conflitti interordinamentali costituiscano una minaccia per la tenuta dell'edificio europeo oppure se possano produrre anche una spinta propulsiva nel processo di costituzionalizzazione dell'Unione. A tal fine, saranno esaminati, da un lato, le tendenze osservabili nell'approccio (oppositivo vs. conciliativo) delle Corti costituzionali e della Corte di giustizia alle disarmonie nelle dinamiche relazioni tra ordinamenti, dall'altro, le eteroge-nee indicazioni emergenti dall'approccio orientato allo scontro o al confronto.
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Giuliani, Livia. "Editoriale del Dossier “Libertà personale dell’imputato e misure cautelari restrittive della libertà individuale nel processo penale” – La libertà personale dell’imputato tra princìpi e prassi in attesa di una riforma organica della giustizia penale italiana". Revista Brasileira de Direito Processual Penal 7, n.º 3 (31 de octubre de 2021): 1559. http://dx.doi.org/10.22197/rbdpp.v7i3.648.

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Il saggio offre una sintesi del decorso evolutivo della disciplina delle misure cautelari personali alla luce dei diritti sanciti nella Carta costituzionale italiana e nelle Carte sovranazionali, ponendo in luce come il perimetro normativo già da tempo segnato al riguardo – ed oggi inserito nel contesto di un sistema multilivello – non abbia impedito prassi applicative discusse e cicliche fluttuazioni legislative. Pregevole nel suo impianto originario, sebbene perfettibile, la disciplina delle misure cautelari personali resta una normativa di settore, delineando un sottosistema fortemente sensibile agli equilibri del processo penale che non può trovare autonoma pacificazione senza una contestuale revisione del sistema penale e processuale. La congiuntura politico-economica eccezionale determinata dall’emergenza sanitaria induce a sperare che la legge delega di riforma della giustizia in corso di approvazione lasci infine apparire l’araba fenice di una efficienza del processo penale sconosciuta – a memoria di uomo vivente – al nostro ordinamento.
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Cimmino, Maria. "L’indisponibilità del diritto all’integrità fisica della persona umana in ambito sportivo e i limiti al rischio consentito". Ius Humani. Law Journal 5 (2 de mayo de 2016): 69–103. http://dx.doi.org/10.31207/ih.v5i0.80.

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Lo sport, espressione di valori come la lealtà e la correttezza, il rispetto delle regole, l’integrazione, la democrazia, è una forma di manifestazione della personalità umana, finalizzata, anche attraverso il tempo libero, al miglioramento del benessere psicofisico del singolo e della collettività. Tuttavia e paradossalmente talvolta esso può risolversi nell’uso della violenza e/o in un contrasto fisico tra gli atleti, contemplato in alcuni casi dai regolamenti sportivi. Come si giunge a valutare meritevoli le attività sportive nel quadro dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti? Il lavoro si propone di analizzare i rapporti tra diritto allo sport e diritto all’integrità fisica attraverso una rilettura della teoria giurisprudenziale del rischio consentito, giungendo alla conclusione che nel bilanciamento di interessi di pari rango costituzionale, l’organizzatore di competizioni sportive rivesta una fondamentale posizione di garanzia e che occorre modulare l’applicazione della clausola del rischio consentito in ragione delle circostanze del caso concreto e della qualità del soggetto e del carattere amatoriale od agonistico dell’attività.
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VIGNIERI, VINCENZO. "Co-produzione di valore nei servizi museali e performance multidimensionali: un approccio dinamico a supporto del management culturale". Sinergie Italian Journal of Management 38, n.º 3 (15 de enero de 2021): 215–37. http://dx.doi.org/10.7433/s113.2020.12.

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Contesto della ricerca: nei piccoli centri urbani la co-produzione di servizi museali può essere una leva per la generazione di valore pubblico. Obiettivi del paper: lo scritto mira ad illustrare come un approccio multidimensionale di performance governance sia in grado di offrire una prospettiva sistemica per l’identificazione degli outcome gestionali, organizzativi e di comunità nonché di evidenziare leve per il miglioramento dei processi di generazione di valore nei musei e a beneficio della comunità. Metodologia: dapprima si è proceduto alla revisione della letteratura sul tema della co-produzione di servizi pubblici. Per analizzare le performance di tali contesti collaborativi si è costruito un framework multidimensionale, poi applicato ad un caso di studio. Infine, si è proceduto al riscontro delle proposizioni avanzate. Risultati: l’articolo evidenza in che modo la co-produzione sia in grado di apportare risorse aggiuntive rispetto a quelle in possesso all’organizzazione istituzionalmente responsabile del servizio. Inoltre, dall’applicazione del modello al caso emergono misure di performance gestionali, organizzative e di comunità. Limiti della ricerca: le limitazioni attengono alla reperibilità di informazioni quantitative per valutare gli effetti della iniziativa. Implicazioni pratiche: l’identificazione di performance driver fa emergere gli effetti della disponibilità di risorse sui diversi livelli di performance, evidenziando le connessioni causali che rivelano il contributo della co-produzione agli outcome. Originalità del paper: l’articolo sviluppa il framework analitico Dynamic Multidimensional Performance Governance ed evidenzia il contributo che la co-produzione offre ai processi di generazione di valore nei piccoli centri.
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Forestieri, Marina. "Contare ciň che conta... ...per quelli che non contano". RIV Rassegna Italiana di Valutazione, n.º 45 (octubre de 2010): 93–112. http://dx.doi.org/10.3280/riv2009-045008.

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In questo periodo in Italia i Centri di servizio per il volontariato si stanno misurando con la richiesta di dimostrare la performance e l'impatto del loro lavoro, una domanda che pone questioni particolari alle organizzazioni di solidarietŕ sociale. L'articolo intende proporre una riflessione che, a partire dal caso specifico, ampli lo sguardo ad organizzazioni analoghe negli altri paesi. Si esaminano quindi le indicazioni provenienti dalla letteratura, considerando sia quelle con un contributo prevalentemente teorico, che quelle riferite all'effettiva sperimentazione. Da questa revisione risulta che, nonostante siano stati fatti molti sforzi sotto l'egida del dominante paradigma positivista, i progressi sono stati scarsi e la valutazione condotta secondo tale approccio presenta dei limiti. Alla domanda di impatto si sono date risposte che hanno privilegiato l'accountability rispetto al learning, vi č anche un'altra dicotomia, fra due tipi di accountability: ascendente verso i finanziatori e discendente verso i beneficiari. Le organizzazioni tendono ad utilizzare la prima, ciň č fuorviante e produce un fenomeno definito da Ebrahim "miopia".Con queste operazioni riduttive la valutazione non riesce ad assolvere e pienamente alla sua funzione. Il coinvolgimento degli stakeholder e la flessibilitŕ dei metodi, ormai sostenuti anche da alcune recenti affermazioni della comunitŕ scientifica, appaiono piů adatti alle organizzazioni di tipo solidaristico. In conclusione si auspica che, valorizzando gli aspetti finora trascurati della valutazione, i Centri di servizio possano sviluppare le proprie capacitŕ, e svolgere anche in quest'area, un ruolo di innovazione.
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Manfrelotti, Raffaele. "Il governo europeo della moneta e le sfide del costituzionalismo contemporaneo". ECONOMIA PUBBLICA, n.º 1 (febrero de 2022): 105–15. http://dx.doi.org/10.3280/ep2022-001006.

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Resumen
L'articolo si propone di considerare una questione centrale relativa all'assetto degli ordinamenti contemporanei, ossia la tensione tra il principio democratico ed il governo dell'economia, calando questa tematica generale nell'alveo più specifico del rapporto tra la Banca Centrale Europea e le altre Istituzioni Comunitarie. Si sostiene la tesi che sia illusoria la veste di pretesa neutralità della BCE, laddove quest'ultima, in quanto Autorità che ha come missione fondamentale quella di garantire la stabilità dei prezzi, tende a porsi come un sistema di regolazione a-politica del sistema economico. Detto sistema obbedisce ad una lex mercatoria che si pone in antitesi rispetto alla realizzazione del programma sociale posto dalla Carta, esigendo la rinuncia ad alcuni strumenti decisionali di carattere politico che, nel disegno costituzionale, rispondevano a logiche diverse. In questa ottica la nascita del SEBC segna una nuova fase del costituzionalismo politico, perché la sua introduzione pone come una sorta di metavalore la stabili-tà economica e finanziaria. Ciò implica che non siano previsti limiti positivi alle sue capacità decisionali ad opera - ad esempio - del Parlamento Europeo, in modo tale da circoscrivere la ricaduta delle scelte compiute sulle posizioni soggettive riconosciute alla persona dagli ordinamenti nazionali e dallo stesso sistema europeo. Sulla base di queste premesse, la conclusione dell'articolo non è nel senso di una anacronistica riduzione del ruolo della Banca Europea, bensì nel senso di puntualizzare come la principale sfida del costituzionalismo contemporaneo consista nello sforzo di ricondurre i processi decisionali che coinvolgono il governo europeo della moneta ai meccanismi della responsabilità politica e alle garanzie delle posizioni soggettive della persona
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Balestra, Anna y Raul Caruso. "Le società benefit in Italia. Tra bene comune e identità". ECONOMIA PUBBLICA, n.º 1 (febrero de 2022): 117–39. http://dx.doi.org/10.3280/ep2022-001007.

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L'articolo si propone di considerare una questione centrale relativa all'assetto degli ordinamenti contemporanei, ossia la tensione tra il principio democratico ed il governo dell'economia, calando questa tematica generale nell'alveo più specifico del rapporto tra la Banca Centrale Europea e le altre Istituzioni Comunitarie. Si sostiene la tesi che sia illusoria la veste di pretesa neutralità della BCE, laddove quest'ultima, in quanto Autorità che ha come missione fondamentale quella di garantire la stabilità dei prezzi, tende a porsi come un sistema di regolazione apolitica del sistema economico. Detto sistema obbedisce ad una lex mercatoria che si pone in antitesi rispetto alla realizzazione del programma sociale posto dalla Carta, esigendo la rinuncia ad alcuni strumenti decisionali di carattere politico che, nel disegno costituzionale, rispondevano a logiche diverse. In questa ottica la nascita del SEBC segna una nuova fase del costituzionalismo politico, perché la sua introduzione pone come una sorta di metavalore la stabilità economica e finanziaria. Ciò implica che non siano previsti limiti positivi alle sue capacità decisionali ad opera - ad esempio - del Parlamento Europeo, in modo tale da circoscrivere la ricaduta delle scelte compiute sulle posizioni soggettive riconosciute alla persona dagli ordinamenti nazionali e dallo stesso sistema europeo. Sulla base di queste premesse, la conclusione dell'articolo non è nel senso di una anacronistica riduzione del ruolo della Banca Europea, bensì nel senso di puntualizzare come la principale sfida del costituzionalismo contemporaneo consista nello sforzo di ricondurre i processi decisionali che coinvolgono il governo europeo della moneta ai meccanismi della responsabilità politica e alle garanzie delle posizioni soggettive della persona
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Di Folco, Marco. "Le leggi di revisione costituzionale in Italia dal 1948 a oggi". Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, 5 de mayo de 2022, 87–104. http://dx.doi.org/10.12775/tsp-w.2021.007.

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La presente relazione si pone l’obiettivo di offrire un quadro ricostruttivo delle principali revisioni costituzionali operate in Italia sotto la vigenza della Costituzione repubblicana, nonché delle più significative tra quelle tentate e non andate in porto, utilizzando come chiave di lettura i principali dilemmi interpretativi posti dall’art. 138 Cost. Una prima questione che si prenderà a riferimento attiene alla collocazione sistematica della fonte „legge di revisione costituzionale” in relazione all’ulteriore categoria delle „altre leggi costituzionali”, a propria volta testualmente prevista dalla disposizione costituzionale sopra citata. Risulta, infatti, controverso se la suddetta differenziazione assuma una valenza prescrittiva o meramente descrittiva. Secondo la prima tesi, sostenuta da una autorevole ma minoritaria dottrina, solo le leggi di revisione costituzionale potrebbero apportare stabili modificazioni al testo della Carta; mentre alle „altre leggi costituzionali” sarebbe preclusa la possibilità di introdurre modifiche tacite. Sotto tale aspetto l’obiettivo che qui si persegue è di mettere in risalto quale delle due prospettive si inveri nella prassi e, in particolare, se le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale siano o meno trattate alla stregua di un tipo unitario. Di seguito, sul piano dei contenuti, l’analisi della prassi sarà condotta con riguardo alla vexata quaestio se siano ammissibili riforme costituzionali di carattere organico o se le medesime debbano limitarsi ad ambiti circoscritti e puntuali. Una volta esperito il tentativo di mettere a fuoco i termini della distinzione tra le due ipotesi, che risulta non priva di elementi di incertezza e di problematicità, resta poi da effettuare l’inquadramento nell’una o nell’altra delle più significative riforme realizzate o tentate nel corso dell’esperienza costituzionale repubblicana. Nel relativo dibattito, peraltro, assume particolare rilievo la possibilità di applicare al referendum costituzionale il limite della necessaria omogeneità del quesito da sottoporre agli elettori a presidio della libertà di voto ex art. 48 Cost. elaborato dalla Corte costituzionale per il referendum abrogativo; ciò che si tradurrebbe, secondo alcune prospettazioni, o nel divieto di revisioni costituzionali organiche per l’inammissibilità dei quesiti referendari disomogenei che ne risulterebbero, ovvero nella necessità, in questi casi, di sottoporre al corpo elettorale una pluralità di quesiti per oggetti omogenei su singole parti della legge di revisione costituzionale approvata dal Parlamento. Per quanto attiene alla formazione delle leggi di revisione costituzionale, l’attenzione si concentrerà essenzialmente sull’ammissibilità di procedimenti derogatori rispetto a quello delineato dall’art. 138 Cost. stabiliti da leggi costituzionali ad hoc approvate secondo detta disciplina. Sul tema, ci si propone di porre in luce, nel quadro della riflessione giuridica che sul punto si è sviluppata in termini non univoci, se e in che misura si siano registrati nell’esperienza repubblicana revisioni o tentativi di revisione fondati su discipline procedimentali derogatorie.
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Morana, Donatella. "La fase costituente: alle origini dell’art. 138 Costituzione". Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, 5 de mayo de 2022, 137–51. http://dx.doi.org/10.12775/tsp-w.2021.010.

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Il contributo si sofferma sulle principali questioni affrontate in seno all’Assemblea costituente con riferimento alla rigidità costituzionale ed al procedimento di revisione della Costituzione italiana, al fine di ricostruire il percorso genetico dell’art. 138 Cost. Dopo una sintetica analisi delle principali posizioni emerse nel dibattito e delle relative proposte di formulazione del testo, accomunate dalla volontà di irrigidire la Costituzione repubblicana, l’indagine affronta due profili di particolare rilievo. Il primo concerne la scelta degli aspetti procedimentali in grado di conciliare le esigenze di stabilità e continuità dell’architettura costituzionale, da un lato, e quelle di rinnovamento eventualmente sopravvenute, dall’altro, per consentire all’ordinamento costituzionale di corrispondere ragionevolmente al divenire sociale, evitando una rigidità assoluta e paralizzante. Da questa prospettiva, si analizzano le diverse soluzioni di „aggravio” dell’iter di revisione costituzionale prospettate nei lavori dell’Assemblea costituente, evidenziandone le specifiche criticità anche alla luce della successiva attuazione dell’art. 138 Cost. Il secondo profilo di riflessione riguarda invece la natura del referendum costituzionale nel procedimento di revisione, nell’ambito del più ampio dibattito sull’innesto di strumenti di democrazia diretta all’interno di modelli ordinamentali ispirati alla democrazia rappresentativa. Il lavoro dedica infine attenzione alla distinzione tra leggi di revisione e altre leggi costituzionali contenuta nel primo comma dell’art. 138 Cost., interrogandosi sul significato di tale distinzione nel complessivo sistema delle fonti e sulle diverse ricostruzioni emerse a tale riguardo nel dibattito dottrinale.
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Lupo, Nicola. "Clausole „europee” implicite ed esplicite nella Costituzione italiana". Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, 5 de mayo de 2022, 187–208. http://dx.doi.org/10.12775/tsp-w.2021.013.

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Il contributo analizza i legami tra la Costituzione italiana e il processo di integrazione europea, legami che sono in genere delineati dalle „clausole europee”: le disposizioni costituzionali – contenute nel testo originario delle Costituzioni degli Stati membri o introdotte in seguito – che, con formule assai variegate, consentono o richiedono l’adesione all’Unione europea, ponendo eventualmente limiti e condizioni alle future tappe del processo di integrazione europea. A questo scopo, larga parte del contributo è dedicata all’analisi della disposizione che, per l’Italia, ha funzionato da clausola europea „implicita e generale”: ossia, l’art. 11 della Costituzione italiana. Si ripercorrono le sue origini, in Assemblea Costituente e alla luce dell’esperienza fascista, i suoi molteplici (ma strettamente connessi) contenuti e, soprattutto, l’interpretazione di tale articolo che si è affermata, sin dagli anni ‘50, al fine di dare esecuzione in Italia dei trattati istitutivi delle Comunità europee. Si dà inoltre conto del referendum consultivo svoltosi nel 1989 e delle revisioni costituzionali intervenute successivamente, con cui si sono introdotti specifici ed espliciti riferimenti all’Unione europea (le più importanti delle quali negli articoli 81, 97, 117 e 119 Cost.), seppure senza mai sostituire, né emendare la clausola di carattere generale di cui all’art. 11. Si sostiene che l’uso dell’art. 11 della Costituzione come „clausola europea implicita e generale”, pur in origine dovuto a circostanze storico-politiche peculiari, abbia rappresentato uno snodo cruciale e a pieno titolo fondativo per l’evoluzione della Costituzione italiana. L’apertura alle organizzazioni internazionali volte a promuovere la pace e la giustizia tra le nazioni e le conseguenti necessarie limitazioni di sovranità hanno permesso all’Italia di figurare tra i promotori delle diverse fasi dell’integrazione europea; e, al contempo, alla Costituzione repubblicana di evolversi, nell’arco di più di un settantennio, in piena coerenza con i suoi valori fondanti, perlopiù senza bisogno di ricorrere a revisioni costituzionali.
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Griglio, Elena. "Le prospettive di riforma della Costituzione italiana: note di metodo". Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, 5 de mayo de 2022, 119–36. http://dx.doi.org/10.12775/tsp-w.2021.009.

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Il contributo analizza le principali prospettive di riforma della Costituzione italiana, nel tentativo di evidenziare la ricchezza degli approcci metodologici che hanno contraddistinto i vari procedimenti di revisione costituzionale. Rispetto ai profili di metodo, si intende brevemente ricostruire in una prospettiva storica il rapporto tra revisioni organiche e revisioni puntuali e tra procedimenti di revisione speciali o ordinari. Tale analisi consentirà di identificare la varietà delle strategie riformatrici perseguite, inquadrandole nel relativo contesto politico-istituzionale ed evidenziandone il collegamento con le consultazioni referendarie. Focalizzando l’attenzione sull’ultima riforma costituzionale, quella relativa alla riduzione del numero dei parlamentari, si evidenzierà come una riforma apparentemente „puntuale” nel suo impatto emendativo sul testo costituzionale possa aprirsi a conseguenze di grande impatto nel rapporto delle due Camere sia con gli elettori che con il Governo. Se ne richiameranno quindi le più significative interazioni con la riforma elettorale e con i regolamenti parlamentari. Tale riflessione consentirà, in conclusione, di sottolineare come il processo attuativo che accompagna una riforma costituzionale svolga un ruolo determinante nel definirne la portata e l’impatto. Le grandi o piccole riforme non si valutano tanto nel numero di articoli costituzionali modificati, ma piuttosto nella capacità complessiva di un intero sistema di accompagnare il cambiamento sul piano delle attuazioni e integrazioni legislative, dell’interpretazione costituzionale, della modifica delle consuetudini in essere.
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Cunha, Lucas Pereira y Max Emiliano da Silva Sena. "Riparazione del danno fuori bilancio in ottica costituzionale-lavorativa: un approccio critico ai limiti di valutazione posti dalla riforma del lavoro". Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 15 de septiembre de 2020, 60–86. http://dx.doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/legge/danno-fuori-bilancio.

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Questo articolo mira a ricercare la risposta al tema problema coerente nelle seguenti domande: Qual è la prospettiva costituzionale del risarcimento del lavoro fuori equilibrio? Quali sono i possibili aspetti positivi e negativi della limitazione dei valori stabilita dalla riforma del lavoro del 2017 per la determinazione del risarcimento per la pratica dei danni extra-patrimoniali derivanti dal rapporto di lavoro? Il tema è attualmente importante, date le posizioni favorevoli e contrarie alla fissazione dei limiti di risarcimento del danno morale, in modo che sia destinato a contribuire alla discussione attraverso una ricerca critica, che propone di ricercare il tema nelle sue varie possibilità. Alla fine, sarà possibile osservare che vi sono punti positivi e negativi in relazione alla limitazione dei valori di riparazione per danni extra-patrimoniali, e spetta agli interpreti assumere posizioni più in linea con la soluzione dei casi concreti. Abbiamo utilizzato il metodo dell’approccio deduttivo e della ricerca dogmatico-giuridica di natura bibliografica, con la consultazione di opere, giurisprudenza e legislazione.
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Cunha, Lucas Pereira y Max Emiliano da Silva Sena. "Riparazione del danno fuori bilancio in ottica costituzionale-lavorativa: un approccio critico ai limiti di valutazione posti dalla riforma del lavoro". Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 15 de septiembre de 2020, 60–86. http://dx.doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/legge/danno-fuori-bilancio.

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Questo articolo mira a ricercare la risposta al tema problema coerente nelle seguenti domande: Qual è la prospettiva costituzionale del risarcimento del lavoro fuori equilibrio? Quali sono i possibili aspetti positivi e negativi della limitazione dei valori stabilita dalla riforma del lavoro del 2017 per la determinazione del risarcimento per la pratica dei danni extra-patrimoniali derivanti dal rapporto di lavoro? Il tema è attualmente importante, date le posizioni favorevoli e contrarie alla fissazione dei limiti di risarcimento del danno morale, in modo che sia destinato a contribuire alla discussione attraverso una ricerca critica, che propone di ricercare il tema nelle sue varie possibilità. Alla fine, sarà possibile osservare che vi sono punti positivi e negativi in relazione alla limitazione dei valori di riparazione per danni extra-patrimoniali, e spetta agli interpreti assumere posizioni più in linea con la soluzione dei casi concreti. Abbiamo utilizzato il metodo dell’approccio deduttivo e della ricerca dogmatico-giuridica di natura bibliografica, con la consultazione di opere, giurisprudenza e legislazione.
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Salgado, Eneida Desiree y Carolina Alves das Chagas. "Il controllo giurisdizionale di costituzionalità delle riforme costituzionali in Brasile: modello attuale e la Proposta di Emendamento n. 33 alla Costituzione". A&C - Revista de Direito Administrativo & Constitucional 16, n.º 65 (15 de enero de 2017). http://dx.doi.org/10.21056/aec.v16i65.265.

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I valori legali e politici delle Costituzioni, specialmente nel secolo 20, distaccano questioni sulla possibilità di creazione e modificazione del testo costituzionale e sul ruolo dei rami politici nella sua protezione. In Brasile, il controllo di costituzionalità delle riforme ha messo messo in discussione questo tema. La riforma della Costituzione in Brasile succede ordinariamente con il processo di emendamento. Questo processo è garantito costituzionalmente per limiti formali, materiali e circostanziali. Conseguentemente la dottrina e la giurisprudenza riconoscono automaticamente la possibilità del controllo di costituzionalità di queste riforme. Un ramo no-democratico può rifiutare la decisione di una ampia maggioranza dei rappresentanti politici che ha aprovato l’emendamento. Questa situazione crea controversie sulla legittimità di questo ruolo della Suprema Corte brasiliana. Contro il “super-potere” del ramo giudiziale, la Proposta di Emendamento Costituzionale n. 33 propone alterazione nel processo di controllo di costituzionalità degli emendamenti, stabilendo il dialogo tra il Potere Giudiziale, il Potere Legislativo e la populazione, e ripensando le frontiere tra costituzionalismo e democrazia.
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Casini, Carlo, Marina Casini, Maria Luisa Di Pietro y Emma Traisci. "La Corte Costituzionale e la decostruzione della legge sulla “procreazione medicalmente assistita”". Medicina e Morale 58, n.º 3 (30 de junio de 2009). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2009.245.

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 151 del 1° aprile (8 maggio) 2009, ha dichiarato da un lato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale – relativamente agli artt. 3 e 32 della Costituzione – sollevate con riferimento agli artt. 14.1, 6.3 e 14.4 della Legge n. 40 del 19 febbraio 2004; dall’altro ha annullato la regola stabilita nell’art. 14.2 della stessa legge, nella parte in cui limita a tre la generazione del numero di embrioni da trasferirsi in un unico contesto, e quella stabilita nell’art. 14.3 nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni – da realizzare non appena possibile – avvenga senza pregiudizio per la salute della donna. La Corte Costituzionale era stata sollecitata dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio e dal Tribunale di Firenze. Il contributo compie un’analisi critica delle due argomentazioni attraverso le quali la Consulta ha raggiunto le indicate conclusioni così ponendo le condizioni che portano a compromettere pesantemente la struttura basilare della normativa sulla procreazione medicalmente assistita. L’esame critico delle motivazioni ne evidenzia i limiti, le contraddizioni, la mancanza di fondamento scientifico, le lacune. In particolare la Corte non tiene conto del punto di equilibrio nel bilanciamento dei diritti/interessi in gioco raggiunto dalla legge 40 sulla base del principio di “destinazione alla nascita” e omette, come rilevano gli Autori, di impegnare la riflessione sullo statuto dell’essere umano chiamato all’esistenza dalle tecniche di PMA. Le norme dichiarate incostituzionali, infatti, discendono direttamente dal principio informatore di tutta la disciplina: il riconoscimento del concepito come soggetto uguale agli altri soggetti coinvolti nelle procedure. Tale principio è formalmente mantenuto, ma rischia però di essere vanificato dall’annullamento del divieto di produzione soprannumeraria di embrioni umani. ---------- The Constitutional Court’s decision no. 151/2008 of April 1, 2009 (May 8) 2009 avoids the articles 14.2 and 14.3 of the Law no. 40/2004 of February 19, 2004 on artificial fecundation. The Administrative Regional Court of Lazio and Court of Primary Jurisdiction of Florence required a judgment concerning the Law no. 40/04 constitutionality to the Constitutional Court. The present work constitutes of analysis and comment on the Constitutional Court’s decision. The grounds for the judgment no. 151/2008 compromised seriously the aim of the Law no. 40/04 on artificial reproduction. The Authors point out also the lack of a serious widening on legal statute of human embryo within such decision, which is of course the Law no. 40/04 mainstay
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Casini, Carlo. "II Rapporto sullo stato di attuazione della Legge 40/2004 recante “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita” anche in confronto con le altre nazioni europee (aprile 2009)". Medicina e Morale 58, n.º 4 (30 de agosto de 2009). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2009.240.

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Il contributo propone all’attenzione il II Rapporto sull’applicazione della legge italiana in materia di “procreazione medicalmente assistita” (PMA) (Legge 40/2004), elaborato nell’aprile 2009 all’indomani della quarta relazione ministeriale del 25 marzo 2009 sullo stesso tema. La particolarità del presente Rapporto consiste nell’indagare su uno dei due obiettivi della legge 40/2004: tutelare il diritto alla vita del concepito. Infatti, mentre è alta la concentrazione sull’obiettivo di “superare la sterilità e la infertilità”, lo scopo di difendere il diritto alla vita del concepito considerato dalla stessa legge “soggetto” al pari degli altri soggetti coinvolti nelle procedure di PMA, è troppo spesso dimenticato. Il Rapporto vuole proprio rimediare a tale dimenticanza e si chiede: di quanti nuovi esseri umani è stata evitata la distruzione per effetto della legge? Poiché, come si legge nel contributo, è chiaro che le tecniche di PMA per il fatto stesso di procreare “in vitro” espongono alla morte gli embrioni anche quando vengono trasferiti nelle vie genitali della donna (ed è questa, infatti, una delle principali riserve etiche nei confronti delle tecniche di PMA), l’indagine si occupa solo di vedere come è stato tutelato il diritto alla vita degli embrioni non trasferiti, cioè non destinati alla nascita, dalla Legge 40/2004. Emerge che l’effetto più benefico della legge è quello di aver evitato nel solo triennio 2005-2006-2007 la possibile formazione soprannumeraria di embrioni e la conseguente possibile distruzione, diretta o dovuta alla crioconservazione, di oltre 120.000 embrioni. La seconda parte della ricerca è condotta confrontando anche i dati di altri Paesi europei e dimostra che il rispetto dei limiti posti a tutela del diritto alla vita hanno anche garantito meglio la salute della donna e non hanno diminuito la percentuale del “successo”. Come è noto la recente sentenza n. 151/2009 della Corte Costituzionale ha gravemente compromesso la legge proprio nel punto di maggiore sensibilità nei confronti della tutela concreta del diritto alla vita del concepito. L’auspicio è che i dati raccolti in questo II rapporto vengano comunque presi in seria considerazione. ---------- The contribution proposes the II Report of April 2009 on the application of the Italian Law on “medically assisted reproduction” (PMA) (Law 40/2004). The peculiarity of the present Report consists of investigating one of the two purposes of the Law 40/2004: to protect the right to life of newborns. In fact, if, on one hand, attention to the purpose of “overcoming sterility and infertility” the Law considers, on the other hand the purpose of defending the right to life of newborn, that is considered as “subject” just like the others subjects involved in PMA procedures from the same law, is too often forgotten. The Report intends to remedy for this forgetfulness and it asks: how many new human beings have been saved thanks to the Law? It makes clear that the most beneficent effect of the Law is that, in the period 2005-2007, it has avoided the possible production of excess embryos and the consequent possible suppression – direct or due to the cryoconservation – of over 120.000 embryos. The second part of the search is conducted also comparing data of other European Countries and it shows that the respect of the imposed limits for protecting the right to life has also guaranteed the woman’s health and it has not reduced the outcome percentage.
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Bompiani, Adriano. "Aspetti etici dell’assistenza intensiva e “provvedimenti di fine vita” in epoca neonatale al limite della vitalità". Medicina e Morale 57, n.º 2 (30 de abril de 2008). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2008.285.

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Il Protocollo di Gröningen e la Carta di Firenze hanno sollevato nell’opinione pubblica questioni sull’assistenza ostetrico-pediatrica da tempo dibattute in sede scientifica e professionale, riguardanti i criteri assistenziali cui sono sottoposti – attualmente – i nati estremamente prematuri per settimana di gestazione (22-25) e/o di peso estremamente ridotto (inferiore a 1000 gr). L’A. affronta l’argomento partendo da una rassegna – notevolmente ampia – della letteratura in merito, ripartita per anni di attività della neonatologia intensivista, sia alla luce dello “stile di risposta” dei vari Centri attivi, sia dei progressi terapeutici intervenuti negli anni (uso prenatale di glicocorticoidi; uso neonatale di surfattante polmonare; assistenza ventilatoria strumentale, etc.). Esamina successivamente i contenuti del Protocollo di Gröningen e della Carta di Firenze, rilevandone notevoli differenze di applicazione ma anche tratti comuni nella posizione pregiudiziale di “non rianimare” il neonato al di sotto di determinati limiti temporali di sviluppo (peraltro attenuata dalla previsione di condizioni eccezionali di vitalità neonatale nella Carta di Firenze). Descritti, alla luce delle indagini epidemiologiche, gli esiti neurologici e polmonari dei sopravvissuti e gli atteggiamenti – in vari Paesi – dei neonatologi, espone gli elementi giuridici riguardanti la posizione del neonato alla luce delle fondamentali Dichiarazioni del Diritto Internazionale riguardanti la persona umana e della Carta Costituzionale Italiana, con relative norme applicative. Anche sulla base di elaborazioni etiche – estesamente esaminate – , e rifiutando ogni impostazione eutanasica, l’A. propende per una linea assistenziale che favorisca la rianimazione (primaria e secondaria) del nato estremamente prematuro, nei limiti tuttavia in cui lo stato di vitalità alla nascita e l’evoluzione del caso nelle Unità di terapia intensiva favoriscano il rispetto del “principio di proporzionalità delle cure”. Si conviene sulla necessità della costante comunicazione con i genitori nella discussione delle linee terapeutiche più opportune, ma si riconosce che il neonatologo intensivista è il responsabile – a termine di legge – delle decisioni terapeutiche. ---------- The Gröningen Protocol and the Florence Chart have raised in the public opinion issues on the obstetrician-paediatric care debated in scientific and professional centres for a long time, regarding the health care criteria to which extremely preterm infants are – currently – subordinated for week of gestation (22-25) and/or for extremely reduced weight (lower than 1000 gr). The author debates starting from a review – remarkably wide – of the literature, shared among years of intensive neonatology activity both in the light of the “answer style” of the different centres and of the therapeutic progresses in the last years (prenatal use of glycocorticoides; neonatal use of pulmonary surfactant; mechanics of artificial breathing, etc.). He subsequently examines the contents of the Gröningen Protocol and of the Florence Chart, finding some remarkable differences of application but also common features in prejudicial position of the “do not resuscitate” infants under determine temporal limits of development (moreover attenuated from the prediction of exceptional conditions of neonatal vitality in Florence Chart). Once described, in the light of epidemiologic researches, the survivors neurological and pulmonary outcomes and the neonatologists attitudes – in several Countries – he exposes the legal elements regarding the position of the infants in the light of the Declarations of International Law on human person and Italian Constitution, with their applicative norms. Also according to ethical statements – extensively examined –, and refusing all euthanasian formulation, the author is inclined for a line that can favour the resuscitation (primary and secondary) of the extremely premature infant, however, insofar as the limits in which the state of viability at the birth and the evolution of the case in the neonatal intensive care units favour the respect of the principle of proportionality of care. He agrees on the necessity of the constant dialogue with the parents discussing the more opportune therapeutic lines, but acknowledging that the intensive neonatologist is the responsible – according to law – of the therapeutic decisions.
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