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Artículos de revistas sobre el tema "Giudizio di fatto"

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Natale, Andrea. "Dopo la Thyssen". QUESTIONE GIUSTIZIA, n.º 2 (junio de 2012): 147–66. http://dx.doi.org/10.3280/qg2012-002004.

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Resumen
La sentenza sul caso Thyssen costituisce una svolta? O una presa di posizione ideologica della magistratura? O piuttosto una difficile sentenza su una altrettanto difficile questione di fatto? Il giudizio sulla responsabilitŕ penale degli imputati (e a che titolo) potrŕ eventualmente essere rivisto nei successivi gradi di giudizio. Ciň non toglie che la lettura della sentenza consente giŕ ora di prendere in considerazione dei fatti e trarre da essi dei giudizi. La tragedia della Thyssen di Torino rappresenta infatti un esempio paradigmatico delle mille questioni che si intrecciano nel mondo del lavoro: la crisi; le logiche di impresa che privilegiano il risparmio mettendo tragicamente a rischio la salute dei lavoratori; l'inefficacia dei controlli della pubblica amministrazione; la debolezza dei sindacati. E, sul versante della giurisdizione: la gestione di un processo difficile, con un'imputazione terribile; le reazioni dell'opinione pubblica; i modelli organizzativi delle procure; la specializzazione del magistrato
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Holler, Theresa. "Infernale Landschaften: Wie Dantes Commedia das Bild des Weltgerichts in Italien verändert". Deutsches Dante-Jahrbuch 93, n.º 1 (28 de septiembre de 2018): 74–103. http://dx.doi.org/10.1515/dante-2018-0005.

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RiassuntoQuesto contributo discute due cicli pittorici del Trecento raffiguranti il Giudizio universale: quello attribuito a Buonamico Buffalmacco nel Camposanto di Pisa, e quello di Nardo di Cione nella Cappella Strozzi di Mantova a Santa Maria Novella di Firenze, nei quali il testo della Commedia di Dante è adottato per mettere a punto una rappresentazione visiva efficace dell’inferno. Il fatto che l’opera dantesca modifichi l’immagine dell’aldilà nella penisola italiana è sempre stato spiegato invocando la popolarità stessa del testo, senza tenere in debito conto il fatto che la sua apparizione e circolazione non furono accolte senza problemi e reticenze. Vennero infatti espresse anche posizioni critiche nei confronti di Dante e dei suoi scritti, su questi ultimi soprattutto da parte dei domenicani, eppure entrambi i cicli in esame vennero realizzati in contesti legati, direttamente o indirettamente, ai frati predicatori. Il presente contributo vuole mettere in dubbio la teoria, generalmente accettata senza discussione, che vede nella precoce adozione della Commedia nell’immaginario del Giudizio universale un segno della sua ricezione senz’altro positiva. Fu così, oppure le immagini in cui si tradusse il testo dantesco ci parlano in un linguaggio ambiguo?
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Čatić, Ivica. "Giudizio e annuncio di un incontro nuovo: analisi del messaggio di Mt 23,37-39 (I)". Diacovensia 30, n.º 2 (2022): 261–85. http://dx.doi.org/10.31823/d.30.2.5.

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Il lavoro, diviso nei due articoli successivi, intende indagare il messaggio di breve pericope Mt 23,37-39. L’importanza della ricerca proviene da alcuni fatti il quale primo è rapporto drammatico tra Israele ed il suo Messia, come lo presenta il Primo evangelista, e dal fatto che Mt 23,37-39 contiene l’ultime parole di Gesù rivolte al popolo d’Israele prima del racconto della passione. Il secondo fatto si riferisce all’unanimità degli studiosi riguardo al messaggio del testo. Esso presenta un crux interpretorum al quale sono state assegnate contrastanti interpretazioni. Una prima linea degli interpretatori comprende la nostra pericope come l’annuncio della salvezza finale; l’altra, invece, pensa che si tratta di un giudizio definitivo mentre la terza qui trova il messaggio di salvezza condizionata. In situazione di tale disaccordo tra i ricercatori autorevoli spinge ad intraprendere l’analisi esaustiva del testo di Mt 23,37-39 la quale mette sotto analisi ogni punto pertinente al messaggio finale. Il risultato di questa ricerca per primo offrirà la base di proporre la nostra interpretazione propria e, per secondo, presenterà il contributo per facilitare comprensione dell’impatto del nostro testo sull’insieme della teologia del Vangelo di Matteo. L’importanza di questo tema viene accentuata anche nel contesto del dialogo interreligioso recente perché potrebbe facilitare un passo avanti verso la verità che, benché questo oggi non è ancora evidente, è unica per tutti. Questo primo articolo contiene l’analisi letteraria della nostra pericope. Essa appartiene principalmente alla lettura sotto l’aspetto sincronico, benché non è escluso l’uso temporaneo di elementi del metodo storico-critico e dell’analisi in chiave comunicativa. Nel lavoro saranno esaminati contesto remoto e prossimo, delimitazione ed articolazione del testo, mentre il secondo articolo prosegue con analisi semantica.
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Arcangeli, Giulia. "Dovere di protezione dell'albergatore per danni alla persona dovuta al fatto penale di terzi". RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, n.º 35 (abril de 2022): 105–29. http://dx.doi.org/10.3280/dt2022-035009.

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La High Court of Justice esamina un caso di richiesta di risarcimento del danno, fisico e psichico, subito dalle ospiti di un hotel aggredite da un estra-neo introdottosi durante la notte. Precisato il diverso approccio del modello degli ordinamenti anglosassoni sul tema della responsabilità dopo una breve disamina del contratto di albergo, si approfondiscono analogie e differenze sulla responsabilità dell'albergatore tra civil law e common law, facendo specifico riferimento agli "obblighi di protezione", con una proiezione sul possibile esito del giudizio in Italia
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Haaland, Torunn. "Le vie verso la ragione: i segni del nuovo realismo in Gomorra". Quaderni d'italianistica 37, n.º 2 (27 de enero de 2018): 191–210. http://dx.doi.org/10.33137/q.i..v37i2.29235.

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Resumen
Il saggio si concentra sui concetti di realtà e impegno etico e civile in Gomorra. Il romanzo-inchiesta di Roberto Saviano viene in­serito nel contesto del ritorno al realismo e dell’emergere di “oggetti narrativi non-identificati” nella narrativa contemporanea, per poi es­sere associato al dibattito sul nuovo realismo sviluppatosi nell’ultimo decennio in campo filosofico. Costituiscono un punto di riferimento essenziale il Manifesto del nuovo realismo ed altri scritti di Maurizio Fer­raris, così come La questione morale di Roberta de Monticelli. Il primo approfondisce la natura inemendabile della realtà ontologica, separan­dola nettamente dalla realtà epistemologica, mentre la seconda riven­dica il valore della ragione pratica come base di conoscenza e giudizio. Entrambi i filosofi si oppongono allo scetticismo etico in favore di una rivalutazione della capacità della percezione d’accertare tutto ciò che non è socialmente costruito o che non è vero. Il fatto che ci sia una re­altà esterna e indipendente dal sapere umano permette di formulare dei giudizi intesi a indirizzare l’agire umano. L’analisi di Gomorra mostra, precisamente, una tendenza a ricorrere ai sensi come prove dei fatti e alla ragione per acquisire una conoscenza approfondita dei fatti stessi. Le esperienze sensibili si trasmettono, inoltre, nella parola testimoniale e nella presenza fisica sul territorio dell’autore-testimone: due elementi chiave su cui si costruiscono le condanne delle realtà rivelate. I giudizi morali pronunciati suggeriscono che la libertà consiste nel dovere di portare a compimento i diritti civili e di rendere ragione e chiedere agli altri di rendere ragione del proprio agire. In fine, una tale concezione della scrittura e dell’impegno civile rivendica la capacità della parola scritta di documentare, come propone Ferraris, fatti e azioni, e la poten­za della ragione quale fondamento per un dialogo critico con i lettori.
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Paci, Deborah. "Emmanuel Mounier e il fascismo italiano". MONDO CONTEMPORANEO, n.º 2 (diciembre de 2011): 121–59. http://dx.doi.org/10.3280/mon2011-002005.

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Resumen
L'autrice propone una riflessione incentrata sul rapporto di Emmanuel Mounier, direttore della rivista personalista, con il fascismo italiano. Il saggio si sofferma su uno specifico avvenimento: la partecipazione di Mounier al convegno italo-francese di studi corporativi del maggio 1935. Comprendere il percorso intellettuale e politico del filosofo francese richiede un'indagine della concezione mounieriana di cristianitŕ e, al contempo, un'analisi della posizione tenuta dalla Chiesa nei confronti dei processi di secolarizzazione e del totalitarismo. All'origine di un giudizio non completamente negativo nei confronti dell'esperimento corporativo avviato dal fascismo italiano nel corso degli anni Trenta vi era il desiderio, condiviso con i gruppi non conformisti, di giungere a una "terza via" tra liberalismo e comunismo. Secondo Mounier, il fascismo, cosě come il personalismo cattolico, differiva dal materialismo borghese per il fatto di richiamarsi al primato della dimensione spirituale. Ciň nonostante, si imponeva la necessitŕ di spogliare quei valori - ritenuti sani nella loro essenza e di cui il fascismo, a suo giudizio, si faceva portatore - dal culto della forza e della violenza.
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Biagiotti, Andrea y Natalia Faraoni. "Brevetti provetti: un'analisi esplorativa dei brevetti "di rottura" italiani del settore farmaceutico". SOCIOLOGIA DEL LAVORO, n.º 122 (junio de 2011): 81–93. http://dx.doi.org/10.3280/sl2011-122006.

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Il saggio presenta i risultati di un'indagine esplorativa su un campione di brevetti farmaceutici dello. Il brevetto viene analizzato come un processo di costruzione sociale dell'innovazione. Dopo aver classificato il campione in base al giudizio di una giuria di esperti, gli autori prendono in considerazione una serie di variabili che possono influenzare la capacitŕ "di rottura" dei brevetti in termini di una discontinuitŕ scientifico-tecnologica: il profilo formativo e professionale degli inventori; le caratteristiche generali dell'organizzazione in cui il brevetto è maturato; le risorse esterne alle imprese ma interne al territorio su cui l'organizzazione ha fatto affidamento; le dinamiche del gruppo di ricerca autore del brevetto. La comparazione tra i brevetti "di rottura" e quelli di contenuto innovativo più ordinario permette di individuare le dimensioni rilevanti nello spiegare la distribuzione del contenuto innovativo all'interno del campione.
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Bastianelli, Laura, Alessandro Bianchi, Francesco Bottaccioli, Raffaella Cardone, Ines Romy Cutrona, Gianangelo Palo, Fabio Sinibaldi, Emanuela Stoppele, Giulia Tossici y Laura Vaccaro. "Un nuovo paradigma per le scienze e le professioni psicologiche e psichiatriche". PNEI REVIEW, n.º 1 (abril de 2021): 12–69. http://dx.doi.org/10.3280/pnei2021-001002.

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Proposte della Commissione nazionale Discipline Mentali della Società Italiana di Psiconeuroendocrinoimmunologia (Dis.Men Sipnei) per il rinnovamento delle scienze e delle pratiche psicologiche e psichiatriche. A più di 80 anni dalla morte di Freud, registriamo due fenomeni simultanei: da un lato il profondo ridimensionamento dell'influenza della psichiatria biologica e dall'altro lato la dissoluzione dell'ortodossia in psicologia. Questa doppia crisi ha innescato alcuni cambiamenti rilevanti: ha favorito la convergenza e la contaminazione tra le diverse tradizioni psicologiche e ha fatto crescere la reputazione del professionista "psi" e del lavoro psicologico quale intervento efficace sulla salute umana. Un fenomeno indubbiamente positivo che, tuttavia, presenta un profilo, a giudizio degli autori, negativo: la tendenza ad affidarsi all'empirismo e all'eclettismo clinico, accantonando la riflessione e il dibattito sui nodi della teoria e della prassi psicologica. Per questo gli autori ritengono opportuno e utile avanzare una riflessione di fondo su cui incardinare proposte operative.
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Del Piccolo, Lidia. "Psycho-social problem disclosure during primary care consultation". Epidemiology and Psychiatric Sciences 9, n.º 4 (diciembre de 2000): 257–71. http://dx.doi.org/10.1017/s1121189x00008393.

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RIASSUNTOScopo – Valutare come i pazienti trattano tematiche psicosociali durante la consultazione in medicina generale e se vi è un'influenza degli aspettà di personalità (dipendenza emotiva e tendenza a controllare o delegare la salute) su tale comportamento. Disegno — “Caso-controllo”. Tra i casi rientravano coloro che avevano punteggio maggiore o uguale a tre nel General Health Questionnaire (GHQ—12). L'appaiamento caso—controllo è stato fatto sulla base del medico curante, del giudizio di presenza/assenza di disagio emotivo espresso dal medico, dal sesso, dall'età e dalla presenza di malattia cronica. Setting — Sei ambulatori di Medicina Generale. Principali misure utilizzate — Scheda del medico con i dati clinici del paziente, Scheda del paziente con dati socio—demografici, Questionario sui problemi sociali, GHQ—12, Questionario sugli eventi di vita. Successivamente i pazienti sono stati ricontattati ed hanno compilato la Multidimensional Health Locus of Control Scale (MHLC), l'Interpersonal Dependency Inventory e il Social Support Questionnaire. Risultati – La probabilità di trattare tematiche psicosociali aumenta quando il medico attribuisce disagio psichico. I pazienti correttamente identificati senza disagio emotivo hanno trattato meno frequentemente temi psico-sociali, pur accennandoli, il contrario si è verificato per i pazienti riconosciuti con disagio. I pazienti con alto punteggio al GHQ-12 e non identificati dal medico (falsi negativi), più degli altri non hanno neppure fatto cenno ad aspetti psicosociali. La presentazione di problemi psicosociali non è risultata influenzata dalle misure di personalità. Conclusioni – L'assenza di accenni a temi psicosociali e la mancanza di un approccio centrato sul paziente hanno contribuito al non riconoscimento del disagio emotivo nei pazienti «falsi negativi». Un atteggiamento attivo da parte del medico nell'introdurre tematiche psicosociali può avere un notevole effetto sul riconoscimento del disagio psichico in tali pazienti.
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Rozkrut, Tomasz. "Zadania biegłych w kościelnym postępowaniu sądowym". Prawo Kanoniczne 49, n.º 3-4 (20 de diciembre de 2006): 63–86. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2006.49.3-4.05.

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Il parere del perito nel processo canonico è una questione di grande attualità e al tempo stesso un argomento di grande interesse dottrinale e processuale. Non vi sono dubbi sul fatto che il perito processuale appaia nel processo canonico anzitutto come esperto scientifico. La sua opinione è un mezzo processuale particolare, che viene sottoposto al giudizio dell’autorità giudiziaria della Chiesa, secondo il principio della libera valutazione delle prove processuali. Il ruolo degli esperti nella vita attuale della Chiesa, e particolarmente nel processo matrimoniale moderno non solo non è da sottovalutare, ma al contrario è molto importante e richiede una piena rivalutazione, non soltanto da parte dell’autorità giurisdizionale ecclesiale. Larticolo presenta tre questioni: ruolo del perito nel processo canonico, carattere consultivo dell’opinione del perito nei confronti del giudice nel processo matrimoniale e influsso alternativo dell’opinione del perito sulla decisione del giudice. La base per loro forma magistero di papa Giovanni Paolo II sul ruolo del perito (CIC’83, can. 1574-1581). Molto importanti sono in materia i suoi discorsi alla Rota Romana (1987 e 1988) ma anche, voluta da lui, Istruzione da osservarsi nei tribunali diocesani e interdiocesani nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio Dignitas connubii (2005), specialmente nei art. 203-213
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Martini, Angela y Roberto Ricci. "Un esperimento di misurazione del valore aggiunto delle scuole sulla base dei dati PISA 2006 del Veneto". RIVISTA DI ECONOMIA E STATISTICA DEL TERRITORIO, n.º 3 (noviembre de 2010): 80–107. http://dx.doi.org/10.3280/rest2010-003004.

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Il principale obiettivo di questo lavoro č di misurare il valore aggiunto della scuola utilizzando i dati del campione PISA 2006 del Veneto. Le graduatorie di 45 istituti superiori basate sui punteggi grezzi sulla scala di scienze e su indicatori di valore aggiunto sono state poste a confronto per valutare in che misura esse differiscano e per identificare le scuole che si collocano significativamente al di sopra o al di sotto della media in base all'uno e all'altro criterio. Per realizzare l'obiettivo della ricerca si č fatto ricorso a un modello di regressione lineare gerarchica a due livelli. Le variabili considerate per giungere a una stima del valore aggiunto sono le caratteristiche di sfondo degli studenti e il loro livello cognitivo iniziale, valutato sintetizzando in un unico indicatore i voti conseguiti dagli alunni al termine del primo quadrimestre del primo anno di scuola secondaria superiore e il giudizio finale ottenuto all'esame di licenza media. Il confronto tra i punteggi grezzi delle scuole e i punteggi di valore aggiunto mostra l'esistenza di una notevole differenza tra di essi e che i migliori risultati in termini di valore aggiunto sono nel Veneto ottenuti non dai licei ma dagli istituti tecnici. Questo lavoro indica che una valutazione dei risultati delle scuole che si limiti ai soli risultati grezzi porta a conclusioni fuorvianti. L'articolo mostra che il livello cognitivo iniziale degli studenti che frequentano una scuola č particolarmente importante e che di esso si deve tener conto nel valutare i risultati degli istituti.
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Franzina, Pietro. "La concessione di una <i>freezing injunction</i> non preclude la riconoscibilità in Italia della successiva sentenza di merito resa nel medesimo giudizio". marzo-aprile, n.º 2 (7 de abril de 2022): 356–65. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.94.

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Tesi L’art. 64, lettere b) e g) della L. 31 maggio 1995, n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato deve essere interpretato nel senso che non può dirsi integrata una violazione dei diritti essenziali della difesa e delle garanzie ascrivibili all’ordine pubblico processuale italiano, idonea a giustificare il diniego del riconoscimento di una sentenza straniera, per il solo fatto che la sentenza in questione sia stata resa all’esito di un procedimento nel corso del quale il debitore della sentenza è stato il destinatario di un provvedimento cautelare in personam, concesso inaudita altera parte, secondo il modello della freezing injunction inglese. Il riconoscimento di una sentenza straniera preceduta da un provvedimento cautelare può essere negato in forza delle disposizioni citate solo quando l’emanazione di detto provvedimento abbia comportato una violazione delle garanzie processuali fondamentali tale da tradursi, per la sua rilevante incidenza, in una lesione del diritto di difesa rispetto all’intero processo. The author’s view According to Article 64, literae b) and g) of the Law of 31 May 1995, No 218 (Reform of the Italian system of private international law), a foreign judgment is not eligible for recognition in Italy if the right to a fair trial was violated in the proceedings before the court of origin, and if recognition would contravene public policy, including procedural public policy. A judgment cannot be denied recognition on the above grounds merely because the court of origin granted, in the course of the same proceedings, a worldwide freezing injunction, as known under English law. In fact, recognition of the judgment could only be denied if it were established that, by granting the interim measure in question, the procedural rights of the party concerned were violated in such a serious way as to undermine the fairness of the proceedings considered as a whole.
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Sgreccia, Elio. "La politica della ricerca biomedica: valori e priorità". Medicina e Morale 52, n.º 1 (28 de febrero de 2003): 11–65. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2003.673.

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L'articolo affronta il tema delle strategie e delle politiche sottese alla ricerca biomedica che può coinvolgere soggetti umani i cui elementi principali sono: 1. l'intenzione di produre qualcosa che possa essere applicato e accettato comunemente; 2. che abbia come oggetto la biomedicina. Dopo avere passato in rassegna le diverse tipologie di ricerca biomedica, l'autore entra nel merito della politica della ricerca biomedica tracciandone la definizione ed i significati quali programmazione, regolamentazione, globalizzazione. Da questi tre significati prende le mosse la riflessione ulteriore attraverso l'illustrazione comparativa delle politiche di ricerca adottate in diversi Paesi, la rassegna dei codici etici, delle istituzioni e delle regolamentazioni specifici. Nel prosieguo dell'articolo viene argomentato il necessario ruolo integrativo dell'etica nelle politiche della ricerca biomedica, secondo un metodo triangolare che a partire dall'esame dei dati e proseguendo con l'esame dei valori in gioco, si concluderà con il giudizio etico. All'autonomia della ricerca viene dedicata particolare attenzione, laddove si sostiene che la libertà e l'indipendenza dello scienziato non sono minacciate da una visione antropologica integrale per il fatto che la scelta è illuminata dai valori, perché i valori non sono estranei alla libertà. È tutto l'uomo che si deve far carico del suo simile; egli è chiamato ad operare scegliendo il meglio che ha a disposizione in vista del bene del suo simile. L'autonomia dello scienziato, infatti, si esprime compiutamente nel farsi carico liberamente e responsabilmente di fini, mezzi, metodi e conseguenze di un determinato progetto di ricerca. Ai rischi derivanti da una assolutizzazione del riduzionismo insito nel metodo scientifico ed alla riflessione del Magistero cattolico sulla politica della ricerca biomedica viene dedicata l'ultima parte dell'articolo.
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Gufoni, M. "Uphill/downhill nystagmus". Acta Otorhinolaryngologica Italica 37, n.º 6 (diciembre de 2017): 513–18. http://dx.doi.org/10.14639/0392-100x-1403.

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Capita spesso che un paziente con vertigini sia difficilmente inquadrabile (se periferico o centrale), anche affidandosi ai criteri consigliati nella recente letteratura. In questo lavoro si propone di utilizzare la valutazione della combinazione tra nistagmo spontaneo ed “Ocular Tilt Reaction” per dare un giudizio sulla sede della patologia che provoca il nistagmo. Si propone di dividere il nistagmo in : 1) nistagmo “in salita” in cui il nistagmo batte su un piano inclinato e il verso della fase rapida è verso l’occhio ipertropico (questo tipo di nistagmo è verosimilmente periferico); 2) nistagmo “ in discesa” ” in cui il nistagmo batte verso l’occhio ipotropico (questo tipo di nistagmo è verosimilmente centrale); 3) nistagmo “in piano” ” in cui il piano su cui batte il nistagmo è perfettamente orizzontale e sul quale non si può dire nulla (è stato rilevato solo nel 15% dei casi). La posizione nello spazio del vettore del nistagmo è da considerare una caratteristica intrinseca del nistagmo stesso (come direzione, verso ,frequenza, velocità angolare ecc.) e va riportata nella descrizione del nistagmo, potendo dare un’indicazione sulla sua natura (periferico o centrale). In particolare, confrontando l’inclinazione del nistagmo con l’Head Impulse Test (HIT), si ottengono risultati simili nella valutazione topodiagnostica di un nistagmo spontaneo. Sembra dunque che questo segno possa confermare l’HIT per una diagnosi più sicura o sostituirlo in casi dubbi. Al contrario, in caso di nistagmo che batte in piano (né in salita né in discesa, attribuibile probabilmente al fatto che le macule utriculari sono risparmiate) l’HIT può sostituire l’osservazione del piano del nistagmo. In questo modo i due segni si confermano e si integrano a vicenda nei casi dubbi. Il test non richiede tempi aggiuntivi e non è in alcun modo causa di disturbo per il paziente, per cui se ne propone l’inserimento nella valutazione di ogni nistagmo spontaneo.
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Gratteri, Andrea. "Elezioni primarie e segretezza del voto: elementi pubblicistici ed associazionismo privato". Quaderni dell'Osservatorio elettorale QOE - IJES 55, n.º 1 (30 de junio de 2006): 241–54. http://dx.doi.org/10.36253/qoe-12716.

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Lo scorso 16 ottobre più di settemila elettori si sono recati al seggio allestito dai partiti dell’Unione, hanno magari affrontato una lunga attesa, hanno sottoscritto una dichiarazione di adesione ad un progetto politico, hanno pagato almeno un euro quale contributo alle spese, si sono appartati dietro ad un paravento, hanno piegato la scheda elettorale e l’hanno inserita nell’urna senza apporvi alcun segno. Contemporaneamente altri novemila elettori compivano le stesse operazioni salvo invalidare la scheda. Il comportamento di questi elettori, che pure rappresentano una frazione minima di coloro che si sono espressi per scegliere il leader dell’Unione, mette in evidenza uno degli elementi di maggior delicatezza di una consultazione, come quella delle primarie, dove si possono distinguere due diversi atti politicamente significativi: prima, la decisione di partecipare al voto; poi, la scelta fra le diverse opzioni di voto. Cosa ha spinto allora quei sedicimila elettori ad esprimere un voto non valido? Si deve pensare che costoro siano portatori di un senso di appartenenza al progetto dell’Unione tanto elevato da voler partecipare alla consultazione pur non volendo sostenere nessuno dei candidati? Alcuni probabilmente hanno voluto esprimere questo loro giudizio, magari votando goliardicamente, per esempio, per Valentino Rossi. Altri elettori, però, hanno presumibilmente votato scheda bianca (o nulla) perché la loro assenza al seggio sarebbe stata notata: per una qualche ragione dovevano esserci. Da queste prime considerazioni emerge il problema inestricabile di tutte quelle consultazioni in cui partecipazione e non partecipazione sono espressive di un comportamento connotato politicamente, come avviene ormai “tradizionalmente” in occasione dei referendum abrogativi. In questo caso solo la maturità della comunità politica e la diffusa legalità del sistema possono essere invocate per mitigare l’incidenza di pressanti forme di controllo (sociale e personale) e di indebite interferenze sulla partecipazione che, di fatto, limitano la libertà del voto. È pertanto evidente che la questione della segretezza del voto è di rilevante interesse anche per le consultazioni prive di ufficialità. In occasioni di questo genere la segretezza del voto può, perlomeno, attenuare le eventuali pressioni subite da chi, controvoglia, si è magari recato comunque al seggio.
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Suchecki, Zbigniew. "Wydalanie duchownych na podstawie kanonicznego procesu karnego". Prawo Kanoniczne 54, n.º 3-4 (10 de diciembre de 2011): 77–115. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2011.54.3-4.03.

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Il processo penale canonico ha sempre costituito l’extrema ratio cui ricorrere solo quando fossero esaurite tutte le altre vie per ottenere la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del reo (cfr. c. 1341). Le cause penali necessitano della presenza del promotore di giustizia in quanto con esse si vuole perseguire le finalità della giustizia e della tutela del bene pubblico. Per irrogare o dichiarare la pena il Codice di Diritto Canonico del 1983 prevede una doppia procedura penale: giudiziaria (che si concluderà con una sentenza) o amministrativa (stragiudiziale – che si concluderà con un decreto). Nel processo penale giudiziario il Promotore di giustizia svolge il compito di parte attrice o titolare dell’azione criminale contro l’imputato. Giovanni Paolo II nel discorso alla Rota Romana ha sottolineato che «l’istituzionalizzazione di quello strumento di giustizia che è il processo rappresenta una progressiva conquista di civiltà e di rispetto della dignità dell’uomo» (Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, (18 gennaio 1990), in L’Osservatore Romano, 19 gennaio 1990, p. 5). Si evince molto chiaramente dal can. 1342, § 1 la preferenza del legislatore per la via giudiziale. Infatti, il processo penale giudiziario offre maggiori garanzie di giustizia, in quanto assicura e garantisce in modo conforme il diritto alla difesa, permette al giudice di consolidare una maggiore certezza morale sull’esistenza dei fatti mediante l’acquisizione giudiziale delle prove, delle circostanze e dell’imputabilità, valutando tutte le circostanze del delitto, determina la condizione dell’imputato, precisa il grado del danno causato dal delitto, applica con equità la pena giusta alla luce degli elementi emersi durante il giudizio. Rimangono tuttavia casi in cui il legislatore indica la via giudiziale come la più adatta, che certamente offre maggiori certezze e garanzie ai fini dell’accertamento della verità, della giustizia e soprattutto della salvaguardia dei diritti dei fedeli. Innanzitutto essa è obbligatoria per irrogare o dichiarare le pene più gravi, come quelle espiatorie perpetue (can. 1336). «Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto» (can. 1342, § 2). Il promotore di giustizia assume le vesti di parte attrice o titolare dell’azione criminale (actio criminalis) contro l’imputato. Egli è la persona pubblica costituita per tutelare il bene pubblico, che deriva dall’osservanza della legge, al di là delle considerazioni soggettive can. 1362, § 1; 1720, 3°; 1726. Nel processo penale, a protezione dei diritti del fedele il legislatore vieta espressamente di imporre all’imputato il giuramento e l’accusato non è tenuto a confessare il delitto (can. 1728, § 2). In questo modo si garantisce al reo la scelta della linea difensiva più opportuna senza costrizione a riconoscere i fatti che siano a sé sfavorevoli. Il processo penale giudiziario prevede e garantisce al reo un diritto fondamentale di appello dopo l’emanazione della sentenza di condanna (can. 1727, § 1). Inoltre garantisce il diritto di appello al promotore di giustizia nelle cause in cui la loro presenza è richiesta (cfr. cann. 1727, § 2, 1628). Il termine per proporre l’appello è di 15 giorni e va proposto avanti al giudice a quo, che ha emesso la sentenza. Può essere fatto a voce, ed in tal caso il notaio lo deve mettere per scritto avanti allo stesso appellante (can. 1630, § 2). Il can. 1353 disciplina che «l’appello o il ricorso contro le sentenze giudiziali o i decreti che infliggono o dichiarano una pena qualsiasi hanno effetto sospensivo». Il legislatore prevede nel Capitolo III: «de actione ad damna reparanda» un’azione contenziosa per la riparazione dei danni ingiustamente inferti dal delitto (cann. 1729–1731). Pur consentendo nell’ambito del processo penale giudiziario l’esercizio dell’azione per il risarcimento dei danni, il legislatore tiene sempre distinte le due azioni, quella criminale, tendente all’irrogazione o alla dichiarazione della pena, e quella contenziosa per la riparazione dei danni inferti dal delitto. La sentenza può essere eseguita dopo che sia passata in giudicato, ossia dopo una duplice sentenza conforme che non sempre si ha con la decisione di secondo grado.
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Erlebach, Grzegorz. "Ochrona wolności nupturientów w kanonicznym porządku prawnym : zarys problematyki". Prawo Kanoniczne 52, n.º 3-4 (10 de diciembre de 2009): 195–214. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2009.52.3-4.09.

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In primo luogo viene preso in considerazione il principio della libertà dei nubendi. L’Autore prende lo spunto dal can. 219, ma prima di affrontare gli aspetti propriamente giuridici, si sofferma su alcuni elementi dell’accezione antropologica e teologica della libertà nel contesto del consenso matrimoniale. L’ultimo aspetto permette di superare una visione meramente soggettivistica, per quanto riguarda i nubendi, e, d’altro canto, offre una chiave di lettura dello sforzo effettuato lungo i secoli da parte del Magistero della Chiesa nella difesa e nella regolamentazione dello ius connubii. Ne segue la pastorale ordinaria volta all’educazione per un retto esercizio della libertà positivamente intesa dei contraenti. Tornando sugli aspetti prettamente giuridici del principio affermato nel can. 219, l’Autore fa presente la differenza fra i confini del contenuto normativo (volto contro le varie forme di costrizione) e una più ampia ratio legis (protezione della libertà). Passando alla protezione giuridica della libertà, l’Autore esamina le principali figure di nullità del consenso, dovute alla limitazione della libertà in uno dei contraenti: costrizione, mancanza della libertà interna e raggiro. Nella materia della costrizione l’Autore distingue nettamente le figure della violenza (di cui nel can. 125, § 1) e della vis vel metus di cui nel can. 1103 (cf. can. 125, § 2). Maggiore attenzione è stata posta all’evoluzione della disciplina dal Codice Pio-Benedettino e alla sua applicazione giurisprudenziale. Un punto discusso costituisce l’origine della norma. L’Autore si sbilancia in favore del principio dell’operatività della norma ex natura rei (cioè della nullità qualora manchi nel concreto la libertà necessaria, matrimonio proportionata), quindi sostiene l’applicabilità del can. 1103, entro tali limiti, nei confronti dei matrimoni degli acattolici. La mancanza della libertà interna è presa in considerazione nel contesto dell’incapacità consensuale, in particolare della mancanza della discrezione di giudizio. Viene accennata qui la questione dell’autonomia, o meno, del capo di nullità ob defectum libertatis internae (l’Autore condivide, implicitamente, la dominante posizione giurisprudenziale, contraria a tale autonomia). Per quanto riguarda la decezione dolosa, la tutela della libertà dei nubendi è considerata come principale ratio del can. 1098. Viene brevemente delineata la specificità di questo tipo di errore qualificato. Soffermandosi sui limiti dell’applicabilità del can. 1098, l’Autore sostiene che seppure la ratio legis del can. 1098 affonda le radici nel diritto naturale, tuttavia la ratio nullitatis è riconducibile alla volontà del Legislatore. Di conseguenza, il can. 1098 è da ritenere di diritto meramente positivo e, in quanto tale, non è applicabile retroattivamente, né può essere fatto valere nel caso dei matrimoni celebrati al di fuori dell’ordinamento giuridico canonico indipendentemente dalla loro data. Invece nel caso di un errore sostanziale causato dal dolo, la nullità è operante indipendentemente dalla decezione dolosa, quindi andrebbe rilevata a livello processuale sotto il capo di quel particolare errore sostanziale. La promozione della libertà responsabile avviene soprattutto sullo sfondo dell’accezione teologica della libertà con la quale si coniuga l’accezione antropologica, soprattutto quella della “libertà per” che postula l’autodeterminazione nel consenso matrimoniale. L’incapacità o l’impossibilità di una tale autodeterminazione viene riconosciuta dal Legislatore proteggendo indirettamente la libertà consensuale nei cann. 1095, n. 2, e 1103; mentre la libertà dei nubendi è ulteriormente protetta contro il raggiro nei limiti stabiliti nel can. 1098.
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Suchecki, Zbigniew. "Wolnomularstwo w dokumentach Stolicy Apostolskiej i Kodeksie Prawa Kanonicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dekretów Kongregacji Doktryny Wiary (1949-1983)". Prawo Kanoniczne 41, n.º 3-4 (20 de diciembre de 1998): 133–86. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1998.41.3-4.06.

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La libera muratoria (comunemente chiamata massoneria) viene trattata e presentata in molte pubblicazioni sotto diversi aspetti e svariati punti di vista. Dal punto di vista del diritto canonico non esistono pubblicazioni riguardanti la libera muratoria, manca­no anche approfonditi studi critici in materia condotti in un'ottica comparata con la filosofia, la teologia e il diritto dai studiosi cattolici. Nella nostra ricerca, passando attraverso un confronto delle disposizioni della Chie­sa previste per la libera muratoria, facciamo un riferimento diretto alla legislazione della Chiesa contenuta nel Codice di Diritto Canonico del 1917 e a numerosi docu­menti emanati dai Papi e dalle Congregazioni, per arrivare alle disposizioni del Codice di Diritto Canonico del 1983. Negli ultimi secoli la massoneria, fosse essa regolare, legittima, irregolare o «devia­ta», senza distinzioni, è stata condannata da diversi Papi ìn circa seicento documenti. La questione comunque è quanto mai attuale perché molti cattolici appartengono alla libera muratoria. La divisione fondamentale, a mio avviso, comprende la fase pre­istituzionale e la fase istituzionale. Nella fase preistituzionale emergeva la massoneria operativa propensa alla costruzione delle cattedrali, delle basiliche e delle chiese; nella fase istituzionale si sviluppa la massoneria moderna detta speculativa. I liberi muratori londinesi, il 24 giugno 1717, nella festa di S. Giovanni Battista costituivano la Gran Loggia d'Inghilterra, la Gran Loggia Madre del Mondo. Fin dall'inizio, in un testo diretto a tutti i fedeli, emerge la preoccupazione per la difficile definibilità, a livello concettuale e terminologico, della libera muratoria con i suoi effetti negativi a livello della Chiesa e della societa civile. Leone XIII, nell'enciclica programmatica Quod sectam massonum: Humanum Ge­nus, del 20 aprile 1884, in modo significativo sottolinea gli effetti negativi delle socie­ta clandestine. L'enciclica costituisce un documento fondamentale di quel periodo. Nel CIC del 1917 il legislatore menziona esplicitamente la setta massonica e le altre associazioni dello stesso genere le quali incorrono ipso facto nella scomunica riservata simpliciter alla S. Sede: «Chi si ascrive alla setta massonica o ad altre associazioni dello stesso genere, che macchinano contro la Chiesa o le legittime autorita civili, incorrono ipso facto nella scomunica riservata simpliciter alla S. Sede» (c. 2335). Un graduale approfondimento della natura e dei fini della massoneria svolto da par­te della Chiesa, prima dell'emanazione della Dichiarazione sulla massoneria del 26 novembre 1983, Quaesitum Est, permise alla Congregazione di accertare le posizioni dottrinali, filosofiche e morali dell'istituzione. Mariano Cordovani in un articolo pubblicato in prima pagina dall'Osservatore Romano sostiene che «fra le cose che risorgono e riprendono vigore, e non solo in Italia, c'è la massoneria con la sua ostilita sempre rinnovata contro la Religione Catto­lica». Egli rileva un fatto che appare nuovo: «la voce che si sparge, nei diversi ceti sociali, che la massoneria di un certo rito non sia piu in contrasto con la Chiesa, che anzi sia avvenuto un accordo tra la massoneria e la Chiesa, in forza del quale anche i cattolici possono tranquillamente iscriversi alla setta senza pericolo di scomuniche e dì riprovazione». Dopo 57 anni dall'entrata in vigore del «Codex» del 1917 «molti vescovi hanno posto il quesito a questa S. Congregazione (per la Dottrina della Fede) circa il valore el'interpretazione del can. 2335 del C.I.C. che sotto pena di scomunica vieta ai cattolici d'iscriversi alle associazioni massoniche o ad altre dello stesso tipo. Il dialogo cattolico-massonico inizia con degli incontri informali tra esponenti della Chiesa Cattolica e della massoneria. Tali incontri ebbero iniziato in Austria, Italia e Germania. Per approfondire alcuni aspetti di questo tema, si possono consultare, an­che se in modo molto critico, diverse pubblicazioni. Negli anni 1974-1980 la Conferenza Episcopale Tedesca costituisce una Commis­sione ufficialmente incaricata di esaminare la compatibilità dell'appartenenza contem­poranea alla Chiesa cattolica e alla libera muratoria. La Commissione sostenne che «Indipendentemente da tutte le concezioni soggettive, l'essenza oggettiva si manifesta nei Rituali ufficiali della libera muratoria. Percio questi documenti vennero sottoposti ad un attento e lungo esame (negli anni 1974-1980); si tratta dei Rituali dei primi tre gradi, dei quali i massoni permisero di studiare i testi, anche se i colloqui non si riferi­rono solo ai Rituali». Il fatto che la libera muratoria metta in discussione la Chiesa in modo fondamentale non è mutato. La libera muratoria non e mutata nella sua essenza. L'appartenenza ad essa mette in questione i fondamenti dell'esistenza cristiana. L'esame approfondito dei Rituali della libera muratoria e del modo di essere massonico, come pure la odierna immutata autocomprensione di sé, mettono in chiaro che l'appartenenza contempora­nea alla Chiesa cattolica e alla Libera Muratoria è esclusa. Da diverse parti del mondo arrivavano domande alla S.C. per la Dottrina della Fede sul giudizio della Chiesa nei confronti della massoneria. La normativa penale del Co­dice non prevede nessuna sanzione per i fedeli che si iscrivono alla massoneria, perché la medesima non viene espressamente nominata dal legislatore; quindi prima dell'ema­nazione della Dichiarazione l'iscrizione non costituiva un delitto punibile con sanzioni a meno che la massoneria non entrasse nella categoria delle associazioni «che com­plottano contro la Chiesa» (can. 1374) e questo si doveva provare. La Dichiarazione invece afferma che gli «appartenenti alle associazioni massoniche sono in peccato gra­ve» e proibisce ai fedeli appartenenti alle associazioni massoniche l'esercizio del dirit­to soggettivo fondamentale dei fedeli di accedere alla S. Comunione. «Solo Gesù Cri­sto e, infatti, il Maestro della Verità e solo in Lui i cristiani possono trovare la luce e la forza per vivere secondo il disegno di Dio, lavorando al vero bene dei loro fratelli».
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Riverso, Roberto. "Le statuizioni civili della sentenza Thyssen". QUESTIONE GIUSTIZIA, n.º 2 (junio de 2012): 167–76. http://dx.doi.org/10.3280/qg2012-002005.

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La parte della sentenza Thyssen dedicata al risarcimento delle parti civili risulta conforme alla piů evoluta giurisprudenza in materia di danni e legittimazione degli enti collettivi; essa appare comunque di notevole importanza segnando un punto di non ritorno nelle istanze risarcitorie in materia di sicurezza sul lavoro. Pur non potendosi discutere del risarcimento dei danni alle vittime e ai loro familiari piů diretti, liquidati prima dell'apertura del dibattimento, la drammaticitŕ dei fatti oggetto del giudizio č comunque penetrata in tutta la sua entitŕ e sotto diversi importanti profili, anche nelle statuizioni civili. Grazie alla presenza di ben 52 parti civili di diversa origine e natura (enti territoriali, associazioni, lavoratori, familiari) sono confluite nel processo autentiche istanze democratiche e partecipative; e sentimenti di natura collettiva; che hanno contribuito a rendere piů visibile la ferita inferta sul tessuto sociale e civile di una popolazione intrisa, per risalente tradizione storica, di cultura industriale e sindacale; oltre che a dare rappresentanza piů vera alla cognizione del dolore collettivo prodotto sulla comunitŕ interessata. Anche nella liquidazione del danno i giudici hanno operato con realismo e congruitŕ, discostandosi da logiche puramente tabellari e modulando i risarcimenti in modo affatto simbolico, in funzione del criterio guida attribuito alla gravita degli eventi.
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Biorcio, Roberto y Paolo Natale. "LA MOBILITÀ ELETTORALE DEGLI ANNI OTTANTA". Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 19, n.º 3 (diciembre de 1989): 385–430. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200008649.

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IntroduzioneLo studio della mobilità elettorale si ricollega per diversi aspetti al dibattito sulle tendenze generali del mercato elettorale in Italia e alla problematica legata ai tipi di voto. Lo studio delle forme che può assumere la mobilità elettorale costituisce però, a nostro avviso, un tema dotato comunque di una sua autonoma specificità. Le forme che assume il passaggio da una scelta di voto ad un'altra dipendono sia dalle modifiche di posizionamento dei partiti nell'ambito della competizione elettorale, sia dalle modalità secondo cui i cittadini-elettori si rapportano ad essi e, più in generale, vivono il proprio rapporto con la sfera politica e le istituzioni.Si possono individuare nella scelta dell'elettore diverse componenti analitiche (cfr. Parisi e Pasquino 1977; Pizzorno 1983 e 1986, Mannheimer e Sani 1987), riconducibili, a nostro avviso, ad alcune peculiari logiche motivazionali. Si può cogliere anzitutto unalogica dell'identificazione,secondo cui l'elettore esprime adesione e solidarietà rispetto a qualche tipo di identità collettiva che ritiene rappresentata in una delle proposte di voto in competizione. Le identità collettive che costituiscono il referente necessario per questo tipo di logica motivazionale possono essere già presenti nella società — e semplicemente trascritte o trascrivibili in una delle possibili opzioni di voto — oppure essere costituite dal «discorso identificante» dei politici (Pizzorno 1983). Oppure ancora essere una combinazione di entrambe queste possibilità. Si può poi riconoscere nell'elettore l'esistenza di unalogica dell'utilità(o della razionalità strumentale rispetto allo scopo), quando il voto appare finalizzato a favorire (oppure ad ostacolare) tendenze politiche e/o provvedimenti specifici, in base ad un proprio calcolo degli interessi. Insieme a queste due, si può considerare una terza componente analitica nel comportamento elettorale — definibile comelogica della protesta— che esprime motivazioni prevalentemente «in negativo» rispetto al voto o rispetto al tradizionale sistema dei partiti; questa logica emerge quando i partiti esistenti non riescono a suscitare sufficiente identificazione nell'elettore, né a rappresentarne le domande sociali. La logica della protesta si può esprimere non solo con l'astensionismo (attivo o passivo), ma anche con il voto per alcuni dei «nuovi partiti» formatisi negli anni settanta e ottanta come espressione di diverse forme di protesta politica o sociale.È evidente che queste diverse logiche motivazionali possono coesistere nello stesso atto di scelta, con un peso che può variare in base alle caratteristiche dell'elettore, alla congiuntura politico-sociale e al tipo di elezione. Quello che interessa al nostro studio è la relazione fra queste logiche di voto ed i processi di mobilità elettorale: come il peso specifico delle diverse logiche motivazionali può fare variare siale probabilitàdi mutamento delle precedenti scelte di voto, siale formeed ilsensoche questo mutamento può assumere.La logica della identificazione — declinata nelle forme più diverse — costituisce ovviamente la base della fedeltà elettorale di partito o, almeno, di «area politica». Per gli elettori che nel voto esprimono soprattutto una esigenza di identificazione, la probabilità di mutamenti è ridotta, e l'abbandono delle precedenti scelte assume un carattere «traumatico», che si può leggere come segno di un generale processo di ri-orientamento politico-esistenziale. Il passaggio diretto ed immediato da una identificazione ad un'altra è un evento che si verifica raramente. Gli elettori che scelgono di non votare più per un partito in cui si erano identificati sperimentano una fase di relativa incertezza, nella quale possono acquistare maggior peso, almeno transitoriamente, le logiche della protesta o quelle del calcolo delle utilità.La logica della utilità si esprime in un «calcolo dei vantaggi» che si può riferire tanto a interessi individuali e particolaristici (voto clientelare), quanto a quelli di gruppo o di categoria, fino ad assumere come riferimento interessi più generali (voto di opinione). Il calcolo dei vantaggi di ogni scelta di voto è funzione delle caratteristiche specifiche e congiunturali delle diverse scadenze elettorali. Ci si può aspettare che quanto più pesa, nella scelta del singolo elettore, la logica della utilità, tanto più sono probabili, almeno in linea di principio, i cambiamenti delle opzioni di voto.Anche la logica della protesta, se non è accompagnata da forte identificazione in un partito vissuto come rappresentante significativo della protesta sociale, fornisce un notevole contributo alla instabilità elettorale: in questo caso è l'atto stesso di abbandono delle precedenti scelte partitiche che diviene il veicolo più importante per l'espressione del risentimento dell'elettore.Si è rivolta l'attenzione a diversi tipi di mutamento nel comportamento elettorale, analizzando in particolare:1)i cambiamenti di voto all'interno del gruppo dei 7-8 partiti tradizionalmente presenti — nel dopoguerra — nelle competizioni elettorali: la mobilità in questo caso può essere interpretata come l'esito di un giudizio razionale sugli effetti dell'opzione elettorale sul quadro politico, o su una serie di politiche specifiche;2)i cambiamenti di voto da uno dei partiti tradizionali alla esplorazione di nuove possibilità di espressione elettorale — nella scelta di votare, ad esempio, per uno dei partiti emersi negli anni settanta ed ottanta, o per qualcuna delle liste che si caratterizzano su specificheissues(pensioni, ecologia, identità regionali, ecc.);3)il cambiamento dal voto al non voto, che può essere letto come diminuzione del livello di identificazione (visto dal lato dell'elettore) o nella capacità di mobilitazione (visto dal lato del partito) di una determinata opzione partitica;4)il ritorno dal non voto (non partecipazione alla votazione o non espressione di voto valido) al voto per una delle liste presenti nella competizione elettorale, che può dipendere dalla accresciuta capacità di suscitare mobilitazione ed identificazione da parte di una delle forze politiche presenti, oppure dalla particolare rilevanza soggettivamente attribuita ad una specifica tornata elettorale.Lo studio empirico delle forme di mobilità elettorale presenta — come è noto — particolari difficoltà, sia perché ciascuna di esse coinvolge quote limitate del corpo elettorale sia, più in generale, per l'ovvio motivo che non sono disponibili registrazioni — a livello individuale — delle scelte di voto e delle loro variazioni fra una elezione e l'altra. A causa di tali difficoltà e per ovviare ai problemi specifici di ciascuna delle tecniche di analisi, nel nostro studio sulla mobilità elettorale 1983-87 abbiamo fatto riferimento a risultati di ricerche realizzate con diversi metodi: analisi di dati raccolti tramitesurvey,analisi di dati elettorali aggregati a vari livelli, stime dei flussi elettorali in alcune città e stime di flussi a livello nazionale basate sui dati rilevati in un insieme di sezioni-campione. E nostra opinione che sia legittimo e necessario utilizzare nella ricerca i diversi metodi a disposizione, con la consapevolezza dei vantaggi e dei problemi metodologici che ciascuno di essi pone: soltanto l'attenta comparazione dei risultati ottenuti da diverse fonti può convalidare o, nel caso, porre seri interrogativi sulle ipotesi sostantive via via formulate. In questa sede il nostro interesse è rivolto ai risultati ottenuti con le diverse metodologie, più che alla discussione delle metodologie stesse, per la quale rimandiamo ad altre sedi.
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Giordano, Filippo Maria. "Willem Adolph Visser't Hooft e il federalismo europeo. Dalla Resistenza alle iniziative per l'unitŕ europea nel dopoguerra". CITTADINANZA EUROPEA (LA), n.º 2 (octubre de 2011): 93–110. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2011-002005.

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Con l'entrata in vigore il 1° dicembre 2009 del Trattato di Lisbona č stato conferito carattere vincolante alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Corte europea di giustizia, dopo quella data, ha giŕ richiamato le disposizioni della Carta in oltre trenta sentenze. Viene qui fatta una valutazione di questa prima giurisprudenza, ponendo l'accento sul fatto che la Corte ha, in linea generale, pienamente valorizzato la portata garantista del Bill of rights dell'Unione, assumendolo in alcuni casi come parametro di legittimitŕ ‘costituzionale' degli atti normativi sovranazionali. Il ruolo della Carta si profila oggi come centrale nello sviluppo della giurisprudenza ‘multilivello' ed influenzerŕ inevitabilmente anche gli orientamenti dei giudici nazionali, anche al di lŕ del suo ambito di applicazione diretta, cosě rafforzando la dimensione sostanziale della cittadinanza europea.
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Lepore, Amedeo. "Dal divario Nord-Sud alla convergenza: il modelo dell'intervento straordinario a l'azione della Cassa per in Mezzogiorno, durante e oltre la golden age = From the North-South gap to the convergence: The model of the extraordinary intervention and the..." Pecvnia : Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de León, n.º 15 (10 de julio de 2012): 79. http://dx.doi.org/10.18002/pec.v0i15.805.

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<p>La storiografia incentrata sul tema della Cassa per il Mezzogiorno è molto ampia e si sviluppa in relazione non solo alle questioni generali riguardanti l’intervento straordinario, ma anche alle molteplici forme di articolazione settoriale e territoriale dell’iniziativa pubblica per la ripresa e lo sviluppo del Sud. Una ricostruzione puntuale delle vicende della Cassa, che per oltre un quarantennio– anche se con diversità di impostazione nelle varie fasi –ha operato come strumento delle strategie per lo sviluppo del Mezzogiorno, richiede un impegno molto approfondito. Tuttavia, anche senza effettuare una dettagliata cronistoria dell’attività dell’Ente, si può ricomporre una visione d’insieme, attraverso l’interpretazione di un modello di intervento pubblico collegato strettamente agli eventi economici concreti e all’andamento dei processi di industrializzazione che hanno interessato i territori meridionali.</p><p>La scelta di una prospettiva di lungo periodo, imperniata sull’analisi dell’intervento straordinario nel suo complesso, ha permesso un giudizio più equilibrato su tutta l’epoca dell’azione “aggiuntiva” dello Stato per il recupero del divario meridionale, superando eccessive semplificazioni nella valutazione di quell’esperienza e confutando pareri sommari sui suoi risultati, spesso privi di fondamento. Al tempo stesso, una visione ampia ha fatto emergere un percorso in grado di associare il caso della Cassa per il Mezzogiorno, controverso e difficile, ma considerato anche un modello tra i più avanzati a livello internazionale, a un tema di grande importanza, come quello delle politiche di sviluppo adottate per affrontare i problemi dell’arretratezza economica e per avviare a soluzione i dilemmi del dualismo.</p><p>L’analisi effettuata ha provato l’esistenza di un indiscutibile progresso economico nel periodo della <em>golden age</em>. Durante quell’epoca di prosperità non solo si realizzò un notevole avanzamento delle aree del Paese che già possedevano un’armatura industriale, ma si ottenne, contemporaneamente, il risultato, per nulla scontato, di una modernizzazione della struttura economica del Mezzogiorno –attraverso la politica delle opere pubbliche, prima, e dell’industrializzazione vera e propria, poi– nonché, di un recupero del divario accumulato con le regioni settentrionali. In questo modo, l’intervento straordinario, indirizzato verso obiettivi macroeconomici e guidato da una tecnostruttura come quella della Cassa, al tempo stesso autonoma e reattiva alle scelte strategiche del governo, si dimostrò lo strumento più efficace e innovativo per fare dell’Italia intera una potenza industriale. L’allontanamento da questi esiti, nella fase successiva dominata dalla crisi petrolifera e dalle politiche di ristrutturazione industriale, pur determinando una netta inversione di tendenza, non ha messo in discussione il valore dell’esperienza iniziale della Cassa per il Mezzogiorno, capace di aprire la strada alla crescita economica italiana negli anni del <em>boom</em>.</p><p>Historiography focusing on the Cassa per il Mezzogiorno is indeed vast and developed not only in regard to the main issues concerning the extraordinary intervention, but also to the various sectorial and territorial articulations public interventions for the recovery of Southern Italy undertook. Achieving a punctual reconstruction of the goings-on of the Cassa, an istitution that, for more than forty years –despite some differences in planning during its various phases– operated as an instrument to implement the strategies focusing on developing Southern Italy, requires a very deep commitment. However, an effective overall view can be reconstructed by interpreting a public intervention model strictly linked to the concrete economic events and to the trends of those industrial processes implemented in Southern Italy, even without going through a detailed chronicle of this entity.</p><p>The choice of a long-term perspective, focused on the analysis of the extraordinary intervention in its entirety, allowed for a more balanced evaluation of all the era regarding the “supplementary” actions the Italian State carried out to bridge the gap of its Southern regions, going beyond the exaggerated simplifications plaguing the evaluations of such an experience and confuting those hasty, often baseless, judgments on the results it achieved. At the same time, a wide viewpoint on the matter let a research path emerge, able to link the specific case of the Cassa per il Mezzogiorno, itself difficult and controversial, while being considered one of the most advanced models internationally, with a very significant theme, such as the development policies implemented to tackle the problems of economic backwardness and to begin solving the dilemmas brought by the dualism.</p><p>The analysis which was carried out proved the existence of an unquestionable economic progress during the <em>golden age</em>. In that era of prosperity, not only did the areas in Italy already possessing a significant industrial presence experience significant advancement, all the while, the result, by no means granted, of a modernized economic structure in Southern Italy was achieved –first through a policy focused on public works and then by true forms of industrialization– and of a significant recovery of the gap the area had towards the Northern regions of Italy. Thus, the extraordinary intervention, focused on macroeconomic goals and driven by a technical structure such as the Cassa, itself autonomous and reacting towards governmental choices at the same time, revealed itself to be the most effective and innovative tool in turning the whole of Italy into an industrial power. The departure from such results in the following phase, dominated by the oil crisis and by the policies of industrial reconstruction, despite triggering a significant trend inversion, never questioned the value of the Cassa per il Mezzogiorno’s initial experience, which was able to open and show the way to economical growth, during the Italian <em>boom </em>years.</p>
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Caiazzo, Marielda, Paolo Carnazza y Piergiorgio Saracino. "Contratti di rete: aspetti normativi, strutturali e principali risultati di un'indagine qualitativa". ARGOMENTI, n.º 36 (enero de 2013): 29–58. http://dx.doi.org/10.3280/arg2012-036002.

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Il lavoro intende approfondire un'innovativa modalità di aggregazione: il Contratto di rete. Dopo aver fatto un breve cenno alle principali tappe normative, si fornisce una fotografia quantitativa dello strumento. Successivamente, la ricerca presenta i risultati di un'indagine qualitativa svolta su un campione di circa 300 imprese che coinvolgono 159 Contratti di rete. L'indagine è finalizzata ad individuare i principali motivi che hanno spinto le imprese a scegliere questo strumento; i relativi vantaggi e svantaggi; i giudizi e le aspettative sulla performance di alcune variabili aziendali; i rapporti con il sistema bancario. Da ultimo, si è cercato di indicare alcune misure di politica industriale sulla base dei suggerimenti forniti dalle stesse imprese intervistate. .
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Barisione, Mauro. "INTERESSE PER LA POLITICA, APPARTENENZA DI COALIZIONE E GIUDIZIO SUI LEADER: GLI EFFETTI DELLA CAMPAGNA ELETTORALE". Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 31, n.º 3 (diciembre de 2001): 503–41. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200029828.

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Introduzione Si sa che ogni elezione ha una storia a sé, fatta di un groviglio di fattori che concorrono a definirne l'esito. Così, i fattori di lungo periodo legati per esempio alla geografia elettorale o alle appartenenze sociali si attorcigliano con i fattori congiunturali, quali la strategia comunicativa di una coalizione o l'immagine di un leader politico. Di elezione in elezione, uno degli interrogativi più appassionanti che il ricercatore si possa porre riguarda proprio i rapporti di forza fra i fattori di lungo e di breve periodo, fra «struttura» e «congiuntura», fra continuità e cambiamento nella spiegazione del voto.
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Scotton, Massimiliano. "La reazione dell’ordinamento al trust in frode ai creditori (a margine di alcune recenti pronunce di merito)". settembre-ottobre, n.º 5 (6 de octubre de 2022): 922–35. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.192.

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Tesi Nel giudizio revocatorio non si ritengono condivisibili le tesi fatte proprie dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, secondo le quali l’atto in pregiudizio dei creditori sia costituito anche dall’atto istitutivo del trust e non solo dall’atto di dotazione e che quest’ultimo abbia, comunque, natura gratuita, a prescindere dal rapporto fra disponente e beneficiari. The author’s view In the revocation action, it is not held that the theories adopted by the case-law, according to which the act to the detriment of creditors is also constituted by the trust deed and not only by the deed of endowment, and that the latter is, in any event, gratuitous in nature, regardless of the relationship between settlor and beneficiaries, can be accepted.
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La Manna, Fabrizio. "Patrioti e «uomini di poco culta moralità». Le squadre nella rivoluzione siciliana del 1848". SOCIETÀ E STORIA, n.º 171 (febrero de 2021): 55–86. http://dx.doi.org/10.3280/ss2021-171003.

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Il saggio si sofferma su un elemento essenziale per il consolidamento della rivoluzione scoppiata il 12 gennaio 1848 a Palermo, ossia sull'intervento delle squadre. L'autore si serve della memorialistica prodotta dopo il fallimento della rivoluzione al fine di verificare quale fu il giudizio complessivo e comprendere il reale impatto di queste formazioni. Quello che emerge è uno scenario frammentato e non privo di ambiguità, in quanto i principali memorialisti ricoprirono importanti ruoli istituzionali. Il sodalizio tra delinquenza comune e opposizione politica si rivelò fondamentale per l'affermazione della rivoluzione, ma fu deleterio per lo stato dell'ordine pubblico. In fatti, il tentativo di smobilitazione delle squadre fu di difficile esecuzione, e nel caso di reimpiego dei membri all'interno dei corpi deputati al mantenimento della pubblica sicurezza si ebbero ulteriori e ancora più gravi problemi.
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Claudia, Burlando y Todeschino Andrea. "L'interpretazione della riforma di TPL a Genova: tra la creazione di una bad company e l'efficentamento del sistema". ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, n.º 2 (enero de 2012): 335–52. http://dx.doi.org/10.3280/ed2011-002007.

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Il presente lavoro cerca di comprendere quali siano stati gli effetti della riforma del TPL (avviata con il d.lgs. 422/1997 e sue successive modificazioni) sul capoluogo genovese ed in particolare quali siano stati criticitŕ ed effetti positivi del percorso in un'ottica, se possibile, di trasformazione dell'operato di una singola realtŕ urbana in una base di ragionamento per l'attivitŕ riformatrice di altre realtŕ urbane. Attraverso un'analisi normativa e di bilancio vengono identificati i momenti salienti delle scelte fatte dall'Amministrazione Pubblica per comprendere quali siano state le conseguenze di tali scelte dal punto di vista dell'efficienza (in un'ottica di maggiore sostenibilitŕ fiscale) e dell'efficacia (in un'ottica di migliorare la qualitŕ dei servizi offerti e per questa via di incrementare la domanda). Pur senza la pretesa di sintetizzare gli esiti della complessa operazione con un giudizio a "saldo" positivo o negativo, si identificano le principali istanze disattese cosě come, invece, alcuni effetti positivi.
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Marco, Ciccarelli. "Collaborazione ed efficienza nel processo civile. Redazione degli atti, diritto di difesa e servizio degli uffici giudiziari". QUESTIONE GIUSTIZIA, n.º 6 (febrero de 2011): 144–55. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-006014.

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1. Processo e garanzie: contrapposizione o collaborazione fra giudici e avvocati?2. Tecniche di redazione degli atti ed efficienza del processo3. Il "Progetto atti" di Torino: protocollo e modelli4. Redazione degli atti ed esercizio del diritto di difesa5. Redazione degli atti, lavoro del giudice e servizio dell'ufficio6. Cose fatte e cose da fare
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Ceci, Giovanni Mario. "Aldo Moro di fronte ai terrorismi e alle trame eversive (1969-1978)". MONDO CONTEMPORANEO, n.º 2 (diciembre de 2010): 167–206. http://dx.doi.org/10.3280/mon2010-002008.

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Il saggio propone un'analitica ricostruzione - basata su numerose fonti tanto italiane quanto statunitensi (documenti del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, documentazione della Democrazia cristiana, stampa di partito, dibattiti parlamentari, memorie, etc.) e soprattutto sulla documentazione personale di Moro - dell'atteggiamento di Aldo Moro nei confronti del terrorismo italiano e dei fenomeni sovversivi dal 1969 al 1978. L'autore mette in luce alcuni elementi che hanno soprattutto (e costantemente) caratterizzato la posizione e le riflessioni di Moro nei riguardi della violenza e del terrorismo. In primo luogo, nel saggio viene evidenziata l'immediatezza con cui Moro colse la novitŕ e la pericolositŕ del terrorismo. In secondo luogo, l'autore sottolinea il fatto che per Moro il terrorismo rappresentava un fenomeno essenzialmente politico e che, a suo parere, la risposta ad esso doveva dunque essere non solo di tipo repressivo ma anche e soprattutto di natura piů propriamente politica. Nel saggio vengono poi ricostruite le differenti analisi e i diversi giudizi (e la loro evoluzione nel corso degli anni Settanta) che Moro elaborň in relazione al terrorismo di destra e a quello di sinistra. L'autore mette quindi a confronto tali analisi e giudizi con quelli espressi dagli altri principali leader della Dc. Il contributo mette in luce inoltre la salda convinzione di Moro che tanto il terrorismo di destra quanto quello di sinistra avessero dei legami internazionali e potessero contare sul sostegno di alcune nazioni straniere. Infine, l'autore affronta brevemente il problema dell'eventuale impatto del terrorismo sulla politica di Moro nei confronti del Partito comunista italiano.
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Monica, Ugo Della. "La rovente estate del ‘43 quando Mussolini, Hitler, Roosevelt e Churchill decisero il destino dell’Italia". Ciencia Nueva. Revista de Historia y Política 2, n.º 1 (9 de marzo de 2018): 119. http://dx.doi.org/10.22517/25392662.17231.

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In queste pagine ho voluto ripercorrere, in una sorta di memoria, quei mesi cruciali per il destino del nostro Paese che vanno dall’inizio di luglio alla fine di settembre del 1943. Mesi in cui la guerra a fianco dell’alleato germanico si trasformò nella guerra combattuta contro il nemico germanico e che vide per l’Italia una disastrosa disfatta. Il popolo italiano si trovò travolto, grazie alle decisioni e soprattutto alle scelte altrui, in un vortice che nel giro di una stagione lo avrebbe completamente inghiottito, senza avere nemmeno il tempo di capire cosa realmente stesse accadendo. Sono i mesi in cui si è passati dall’essere fascisti sicuri al diventare antifascisti convinti; mesi in cui ci si è visti uccidere dai compagni tedeschi, alleati da anni; mesi in cui i nemici angloamericani, si sono trasformati in quei generosi amici, prodighi di quelle leccornie che mai sino ad allora erano state gustate. Non è stato certamente facile per gl’italiani di allora attraversare e superare questo periodo che è risultato essere cruciale per il prosieguo di quella guerra che si pensava fosse terminata prima il 25 luglio e poi l’8 settembre e che invece durò ancora a lungo. Oggi è sempre più raro, ma ancora possibile, incontrare quei ragazzini di allora che, nonostante siano trascorsi oltre settant’anni, con lucida memoria ricordano ogni singolo momento, ogni singolo evento e finanche ogni singolo messaggio radiofonico con cui venivano annunciati gli eventi che si stavano vivendo. Per tutti coloro che, come me, non hanno vissuto quel periodo, propongo la lettura di questo “diario”, rimanendo fedele ai fatti e soprattutto evitando giudizi e commenti personali. Il tutto oggi è possibile grazie al fatto che, trascorsi settant’anni, molti di quei documenti, custoditi negli archivi, sono ormai diventati consultabili, addirittura diverse carte dell’esercito americano si consultano on-line.
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Aramini, Donatello. "George L. Mosse e la "nazionalizzazione delle masse" in Italia: un dibattito televisivo del 1976". MONDO CONTEMPORANEO, n.º 1 (abril de 2010): 79–95. http://dx.doi.org/10.3280/mon2010-001003.

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Sin dalla sua pubblicazione nel marzo 1975, il volume di Mosse La nazionalizzazione delle masse suscitň un intenso dibattito tra gli storici italiani, al punto da spingere la Rai a dedicare ad esso un'intera puntata della trasmissione Settimo Giorno, condotta da Enzo Siciliano. Il testo qui pubblicato rappresenta la trascrizione della trasmissione andata in onda il 18 gennaio 1976, nella quale Mosse rispose ad alcune domande e giudizi rivoltigli dal conduttore e da quattro importanti studiosi italiani (Franco Valsecchi, Aldo Garosci, Augusto Del Noce e Paolo Chiarini). Mosse spiegava i principali e piů innovativi punti presenti nella sua ricerca, come il ruolo della Rivoluzione francese, in quanto fenomeno da cui aveva preso avvio la politica di massa, e le profonde differenze ideologiche tra fascismo e nazismo. L'interesse del testo presentato sta nel fatto che si tratta di un documento capace di individuare alcuni frammenti di un intenso dibattito storiografico che proprio in quegli anni si stava sviluppando attorno alle tematiche inerenti il fascismo, il nazismo e, piů in generale, la metodologia da applicare allo studio e alla comprensione della storia del Novecento, e il ruolo al suo interno da attribuire all'irrazionalismo.
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Ranieri, Francesco. "Fatto illecito civile. Danneggiati italiani e stranieri a confronto. Tutela risarcitoria differenziata?" DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, n.º 2 (septiembre de 2011): 72–90. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-002005.

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Sommario: Introduzione: italiani e stranieri di fronte al risarcimento del danno da fatto illecito; condizione di reciprocitŕ e misura del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale - 1. Straniero e condizione di reciprocitŕ ex art. 16 preleggi (Regio Decreto 16.3.1942 n. 262) - 1.1. L'evoluzione giurisprudenziale in relazione al danno biologico - 1.2. L'evoluzione in relazione al danno morale ed al danno da perdita irreversibile del rapporto parentale - 1.3 L'evoluzione in relazione al danno patrimoniale - 2. Il danno non patrimoniale da perdita irreversibile del rapporto parentale spettante ai congiunti residenti all'estero per la morte del familiare avvenuta in Italia. I due opposti orientamenti giurisprudenziali dei giudici di merito: liquidazione differenziata in base al rapporto di valore monetario tra l'euro e la moneta estera e liquidazione uguale per tutti - 2.1. Le argomentazioni a sostegno del secondo orientamento - 2.2. Danno punitivo, danno compensativo-satisfattivo, danno risarcitorio - 2.3. Il danno da morte del familiare. Dal danno morale soggettivo al danno esistenziale al danno non patrimoniale da perdita irreversibile del rapporto parentale - 2.4. Criteri-guida e limiti della liquidazione equitativa del danno ad opera del giudice ex artt. 2056 e 2057 c.c. L'art. 2058 co. 2 cod. civ. a tutela del soggetto danneggiante per l'ipotesi in cui la reintegrazione specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore - Conclusioni: l'evoluzione giurisprudenziale dalla "sentenza Gennarino" al danno biologico al danno non patrimoniale da perdita irreversibile di un familiare.
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Pasour, Ernest C. "External Effects and the Work Ethic: Does Society Gain When An Individual Works Harder?*". Journal of Public Finance and Public Choice 8, n.º 1 (1 de abril de 1990): 35–42. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907344901.

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Abstract James Buchanan ha espresso l’opinione che la tradizionale etica del lavoro si poggia su basi di razionalità: lavoro e riposo, in altri termini, non sono indifferenti per la società, nella misura in cui l’individuo, lavorando, produce e può scambiare qualcosa che ha un valore e dunque un’esternalità positiva.Pasour si mostra solo parzialmente in accordo con questa visione di Buchanan, affermando che essa è verosimile ma applicable solo ad un ristretto numero di casi. Infatti il maggior lavoro di un individuo puè produrre anche estemalità negative, che diventano più evidenti man mano che si esce dalla rappresentazione di società schematizzate del tipo Robinson Crusoe - Venerdì, e si analizzano modelli più complessi e vicini alia realtà. Più lavoro non significa unicamente un aumento della produzione di beni, ma comporta molti altri effetti: più stress, danni all’ambiente, soprattutto un’alterazione dei livelli relativi di reddito, che per molti individui può costituire un fatto indesiderato.Dunque, un ritorno alia tradizionale etica del lavoro o un ulteriore affievolimento di questa non possono essere valutati in base a criteri di razionalita economica, perché un tale esame comporta elementi di soggettività, giudizi di valore, confronti interindividuali di utilità. A livello di politiche pubbliche ne consegue che qualsiasi azione mirata a convincere gli individui a lavorare di più e ad incrementare il proprio reddito non produrrà necessariamente esternalita positive.
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Bompiani, Adriano. "Genomica funzionale e proteomica: recenti sviluppi della ricerca nelle malattie poligeniche e considerazioni etiche". Medicina e Morale 52, n.º 5 (31 de octubre de 2003): 797–840. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2003.661.

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L’autore compie una rassegna anzitutto delle metodiche che vengono ricomprese sotto le denominazioni di genomica funzionale e proteomica, ne illustra l’applicazione per la migliore conoscenza delle malattie poligenichemultifattoriali e pertanto complesse a larga diffusione (più dell’1% della popolazione adulta) e causa di elevata morbillità e mortalità. Le possibilità offerte dei DNA-microarrays nell’analisi dei polimorfismi dei nucleotidi, correlate alle potenzialità offerte dai supporti bioinformatici, caratterizzano la genetica che ha fatto seguito al sequenziamento del DNA, consentendo l’analisi dei “profili di espressione genica”.Lo sviluppo delle moderne tecniche di indagine sulle proteine permette, a sua volta, di riconoscere le proteine che sono correlate a stati morbosi attraverso loro livelli di espressione alterati se confrontati con quelli provenienti da soggetti sani. Queste linee di ricerca, appena al loro inizio, offrono certamente positivi giudizi se valutate sotto il profilo della conoscenza scientifica, ma non sono prive di rischi e riserve sotto il profilo etico. L’autore ne esamina i vari aspetti che riguardano sia la singola persona che la comunità: se - in casi ben circoscritti - possono stimolare comportamenti favorevoli alla prevenzione di malattie ad insorgenza tardiva, sono da paventarsi - sul piano culturale - forme di riduzionismo di natura sociobiologica, pericoli di discriminazione e soprattutto - in epoca prenatale - espressioni ancora più estese di quell’eugenismo che caratterizza negativamente la società contemporanea.
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Stawniak, Henryk. "Niezdolność do zawarcia małżeństwa (kan. 1095 KPK) w świetle przemówień papieskich do Roty Rzymskiej i nauki Kościoła". Prawo Kanoniczne 52, n.º 3-4 (10 de diciembre de 2009): 229–46. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2009.52.3-4.11.

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Resumen
Il presente articolo è una più ampia versione della conferenza tenuta agli impiegati dei tribunali ecclesiastici. L’oggetto di questo studio consta dell’applicazione del can. 1095 CIC nella giurisprudenza ecclesiale in base ad alcune indicazioni contenute nei discorsi dei pontefici alla Rota Romana e del Magistero della Chiesa. L’essenziale filo dello studio sono le questioni di giovarsi abilmente delle scienze psicologiche o psichiatriche (nel contesto dell’antropologia cristiana, come pure nel contesto del pessimismo antropologico), inoltre anche le questioni di usufruire abilmente dei giudici sulle perizie degli esperti, alla fine della loro valutazione giuridica. Ulteriormente viene trattato il tema delle reciproche relazioni tra le figure d’incapacità considerate dal can. 1095 CIC e dei loro esenziali elementi. Il suddetto canone si analizza anche alla luce degli art. 203 e 209 dell’istruzione Dignitas connubii. Infine, viene sottolineato il fatto accertato da Benedetto XVI, che le persone semplici sono capaci al matrimonio e non si può mescolare le difficoltà nel funzionamento del matrimonio con una vera incapacità di contrarlo.
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Dammacco, Gaetano. "Riflessioni sul diritto di satira e i suoi limiti". Studia z Prawa Wyznaniowego 23 (30 de diciembre de 2020): 101–21. http://dx.doi.org/10.31743/spw.10355.

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La satira è un paradigma estremo della libertà di espressione, ma esistono incertezze sulla sua definizione concettuale e sulla relativa disciplina giuridica. Lo sviluppo della comunicazione ha prodotto numerose figure letterarie simili tra loro come la cronaca (una registrazione impersonale e non interpretativa di fatti accaduti), la critica (analisi soggettiva e giudizio relativi a fatti accaduti) e la satira (critica sarcastica di personaggi, comportamenti, modi di fare individuali con scopo di denuncia sociale). Gli elementi che caratterizzano la satira, sviluppatisi nel corso dei secoli, sono sostanzialmente due: attenzione alle contraddizioni (della politica, della società, della religione, della cultura) e intento moralistico per promuovere un cambiamento sociale. La satira religiosa colpisce il potere ecclesiastico e le sue contraddizioni, ma colpisce anche i simboli religiosi e i contenuti delle religioni. Ne conseguono differenti conseguenze giuridiche. Quando colpisce il patrimonio di fede dei credenti essa non è accettabile. La satira religiosa genera una specie di conflitto tra differenti valori costituzionali, e cioè tra il diritto alla libera espressione del pensiero e il diritto alla reputazione e alla tutela del sentimento religioso. Il diritto di satira in generale è riconosciuto dagli ordinamenti giuridici (sia internazionali, sia nazionali) come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale, che deriva dalla libertà di espressione e di pensiero. Pensiero, coscienza e religione – per esempio nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – sono omologhi (come beni giuridici o valori etici). Pertanto pensiero, coscienza e religione non possono essere in contrapposizione tra loro. Notevoli incertezze esistono sulla disciplina giuridica del diritto di satira, che non può mai offendere i diritti fondamentali della persona, la sua dignità, la sua reputazione. La Carta di Nizza ha favorito un orientamento, che considera il diritto di libera espressione nella sua forma più ampia ed espansiva. È tuttavia sempre stato affermato il valore prevalente dei diritti umani fondamentali, che non possono essere offesi dall’esercizio del diritto di satira. Negli ordinamenti giuridici nazionali, la forza del diritto di satira consiste nel riconoscimento del suo rango costituzionale, ma anche nei limiti che deve avere. La giurisprudenza ha elaborato i vincoli “formali”, tra i quali i più importanti sono il limite della continenza e della funzionalità.
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Long, Joëlle. "Il contributo della Corte europea dei diritti umani alla definizione dei presupposti per l'adottabilità del minorenne: luci e ombre". MINORIGIUSTIZIA, n.º 1 (enero de 2023): 30–40. http://dx.doi.org/10.3280/mg2022-001003.

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L'analisi della copiosa giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani sui presupposti per l'adottabilità del minorenne mostra frequenti condanne dell'Italia per rotture infondate e frettolose dei rapporti giuridici e di fatto con la famiglia di origine. Alcune delle censure formulate nei confronti del nostro Paese stigmatizzano cattive prassi e inefficienze gravi del sistema amministrativo e giudiziario. Si pensi, per esempio, a violazioni di diritti processuali dei genitori e, dal punto di vista sostanziale, alla carenza di sufficienti azioni positive da parte dei servizi sociali per rimuovere lo svantaggio sociale derivante dalla situazione di vulnerabilità del genitore (spesso una madre single migrante). Purtuttavia, la Corte europea sembra aver distorto il contenuto dell'obbligazione positiva dello Stato di attivarsi per la tutela della vita familiare degli individui in una logica adultocentrica che enfatizza il legame di sangue e i diritti genitoriali. Negli anni, infatti, i giudici di Strasburgo hanno dato una lettura sempre più restrittiva dei presupposti per una rottura completa e definitiva dei rapporti con la famiglia di origine. Il rischio è di limitare l'uso dell'adozione piena ai soli casi di maltrattamenti genitoriali penalmente rilevanti e di escluderne a priori l'utilizzo per negligenza e rischio psicoevolutivo. Con l'aumento delle adozioni in casi particolari, inoltre, aumenteranno le situazioni ambigue in cui la famiglia di origine è stata valutata inidonea a crescere il figlio, ma ha comunque il diritto di continuare a giocare un ruolo nella vita di questi.
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Kampmann, Christoph. "Rechtswahrung als Selbstzweck? Zur päpstlichen Politik im Dreißigjährigen Krieg 1633–1635 im Spiegel neupublizierter Quellen". Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 98, n.º 1 (1 de marzo de 2019): 31–44. http://dx.doi.org/10.1515/qufiab-2018-0005.

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Riassunto Il contributo esamina (riferendosi ai volumi dei „Nuntiaturberichte aus Deutschland“ pubblicati di recente) la politica curiale durante la Guerra dei Trent’anni, in particolare nella sua fase svedese fino alla pace di Praga (1630–1635). Questi anni sono significativi, perché a partire dal 1633/34 si constata, da parte del governo imperiale, una disponibilità al compromesso decisamente maggiore in proposito del diritto religioso. Si pone il quesito di come la curia abbia valutato questo fatto. Le fonti considerate confermano i giudizi finora formulati dagli storici (tra gli altri Konrad Repgen e Robert Bireley) secondo cui la Curia era contraria a fare concessioni alla parte protestante sul piano confessionale. Appare però un secondo aspetto della politica condotta dalla Curia verso l’Impero, vale a dire una profonda diffidenza nei confronti dell’imperatore, sospettato di perseguire un accordo confessionale soprattutto per poter continuare a condurre, dopo una riconciliazione all’interno dell’Impero, la guerra contro la Francia con la stessa intensità. La Curia era evidentemente convinta che per la politica di Vienna fosse prioritaria l’unità della Casa d’Austria e la subordinazione agli interessi della Spagna. Nel complesso l’analisi mette in dubbio che la linea della Curia come attore politico indipendente nelle relazioni esterne europee fosse caratterizzata da un così forte contrasto tra le posizioni tese per principio alla salvaguardia del diritto da un lato e l’adozione di una politica flessibile dall’altro. Dal punto di vista della Curia la salvaguardia del diritto non sembra essere stato solo un fine in sé, come neppure l’agire politico in maniera flessibile era indipendente dall’osservanza di fondamentali principi di diritto. Qui si apre un campo di ricerche future che vanno ben oltre la politica curiale verso l’Impero e possono prendere importanti spunti dai volumi del carteggio dei nunzi ora pubblicati.
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Piccinelli, Marco y Pierluigi Politi. "Struttura fattoriale della versione a 12 domande del General Health Questionnaire in un campione di giovani maschi adulti". Epidemiologia e Psichiatria Sociale 2, n.º 3 (diciembre de 1993): 173–81. http://dx.doi.org/10.1017/s1121189x00006990.

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RiassuntoScopi- a) Indagare la struttura fattoriale della versione a 12 domande del General Health Questionnaire (GHQ-12) in un campione di maschi diciottenni; b) saggiare la capacità dei punteggi fattoriali standardizzati di discrimi- nare tra soggetti portatori o meno di un disturbo psichico secondo il giudizio dello psichiatra.Disegno- Un campione di 363 soggetti selezionati nel corso della visita militare di leva è stato invitato a completare il GHQ-12 e ad essere intervistato da uno psichiatra. Dati completi sono stati raccolti per 320 soggetti (88% del campione selezionato).Risultati- Due componenti con autovalore(eigenvalue)superiore a 1 sono emerse dall'analisi a componenti principali prima della rotazione, riuscendo a spiegare il 46.7% della varianza nei dati. La prima componente, sulla quale tutti i 12 items del questionario hanno rivelato un peso di segno positivo, è stata interpretata come una misura globale dello stato psicopatologico dei soggetti esaminati. La seconda componente è risultata bipolare, dal momento che su di essa tutti gli items «positivi» hanno presentato pesi di segno positivo, mentre gli items «negativi» hanno avuto pesi negativi; cio suggerisce che il GHQ è in grado di cogliere entrambe le componenti della salute mentale, la componente negativa (di cui sono espressione i sintomi) e la componente positiva (rappresentata dalla presenza di uno stato di benessere soggettivo). Dopo rotazione Varimax ciascun item del questionario pesava significativamente su uno solo dei due fattori identificati, fatta eccezione per l'item 12 il cui peso è risultato inferiore a 0,500 su entrambi i fattori. Il fattore A, caratterizzato dai 6 items «negativi» del GHQ-12, è stato denominato «disforia generale» ; il fattore B, definito da 5 dei 6 items «positivi» è stato chiamato «benessere/funzionamento sociale» . La migliore discriminazione tra soggetti portatori o meno di un disturbo psichico è stata offerta dai punteggi relativi al fattore «disforia generale» ; nessun vantaggio è stato invece ottenuto dalla combinazione dei punteggi riportati sui due fattori.Conclusioni- La compren- sione della struttura fattoriale del GHQ-12 potra fornire utili informazioni oltre a quelle offerte da un singolo punteggio di severità risultante dalla semplice somma delle risposte positive, spingendo la descrizione dello stato psicopatologico dei soggetti esaminati oltre la semplice distinzione tra «casi» e «non-casi».
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Wypych, Stanisław. "Miłosierdzie Boga w nurcie tradycji deuteronomistycznej". Verbum Vitae 3 (14 de enero de 2003): 39–56. http://dx.doi.org/10.31743/vv.1958.

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Nell'introduzione alla sua opera (Deut 1- 4) il deuteronmista aveva fatto vedere come il Dio avesse condotto il popolo eletto dal monte Horeb ai confini della terra promessa. Jahve indico anche chiaramente le condizioni dell'abitazione sulla terra: la fedelta agli impegni presi nel momento della stipolazione dell'alleanza. Il deuteronomista dimostra che nel Libro di Giosue il Dio aveva realizzato la promessa della terra data ai Patriarchi. Nel Librodei Giudici (2,6-3,6) fa vedere il ritmo della storia: prosperita, infedelta, punizione che conduce alla conversione e perdono. Nei Libridei Re il deuteronomista fa vedere l'infedelta dei re ed anche del popolo. Percio arriva la punizione, cioe la deportazione alla Babilonia. Il deuteronomista vuol spiegare perche il popolo eletto si e trovato nelle condizioni simili e che cosa deve fare per riuscire da questa situazione. Allora invita alla conversione e sottolinea sporattutto la misericordia di Dio, indicata gia nel programma (Deut 4,30s), ricordata nel momento della consacrazione del tempio (1 Re 8,47-50) e sottolineata in modo straordinario nel Libro d'Esodo (34,6), nel brano da noi considerato del deuteronomista, in cui leggiamo: Jahve, Dio pietoso e misericordioso, tardo all'ira e grande in benignita e fedelta.
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Sztychmiler, Ryszard. "Znaczenie osobowości kandydata do małżeństwa w świetle obowiązującego prawa kanonicznego". Prawo Kanoniczne 40, n.º 1-2 (5 de junio de 1997): 201–17. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1997.40.1-2.09.

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Persona e personalita hanno nel diritto romano e nel diritto canonico i significati diversi. La Chiesa riconosce la personalita naturale di ogni uomo dalla sua concezione, ma personalita giuridica assegna dal battesimo. Nel diritto canonico possiamo distinguere la personalita naturale, canonica e richiesta. Mi sembra, che la Chiesa potrebbe assegnare il piu grosso significato della personalita Christiana. Gran valore della formazione della personalita matura nella Chiesa dimostrano le norme sulla educazione Christiana. La Chiesa richiede la maturità dalle persone, che prendono importanti decisioni oppure ufficii; protegge sopratutto ogni persona e la sua personalita. Nello diritto canonico matrimoniale si trovano le normae, che danno molta importanza della personalita del uomo. Esse si trovano non soltanto nel Codice di diritto canonico, ma anche nelle diverse norme dello stesso diritto canonico. E cosi il Legislatore ecclesiastico vuole l’adequata praparazione al matrimonio. Nello stesso tempo si preferisce i matrimonii di due persone cattoliche, invece altre esigenze si pone per i findanzati, dei quali soltanto uno appartiene alla Chiesa cattolica. Il significato della personalita del candidato al matrimonio si rivela tra l’altro nel stabilire gli impedimenti matrimoniali tali come: mancanza dell’età, impotenza sessuale e diversa religione. Nel capitolo sul consenso matrimoniale il Legislatore del Codice mette alcune esigenze, le quali prendono in considerezione la validita del matrimonio dai certi segni della personalita e atteggiamenti dei candidati al matrimonio. In alcuni canoni mette tali esigenze le quali possono essere compiute dalle persone mature nel senso psicologico: cioe sufficiente scienza, sufficiente uso di ragione, giudizio critico e la capadtà da adempire i obbligazioni matrimoniali essenziali. Soltanto gravi disturbi e mancanze fanno il matrimonio invalido. Se ci sono infatti tali casi, si puo nel corso del processo giudiziario andare a dichiarare il matrimonio invalido. Pero le prove dei disturbi della personalità о altri fatti negativi in questo ambito e molto defficile da dimostrare, ma possibile, sopratutto quando i disturbi e le mancanze sono gravi. Riassumendo il mio discorso sul tema dei significato della personalità nel diritto canonico matrimoniale si puo affermare che i gravi о esattamente definiti i disturbi della personalità о negativo orientamento al matrimonio, in generale fanno il matrimonio invalido. II Legislatore eclesiastico prottegge in tali situazioni la liberta della persona, la quale ha incontrato la persona toccata dai tali disturbi e negativo orientamento della volontà. Se i disturbi о mancanze non sono gravi, il Legislatore non entra con la norma di protezione, la quale darebbe per loro la liberta.
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Baraldi, Mario y Ermelinda Hepaj. "Giudici a confronto: come il giudice italiano individuerebbe il <i>‘beneficial owner’</i> in una situazione analoga a quella della causa <i>NRC Holding</i> (<i>NRC Holding</i> v <i>Danilitskiy</i>, 2017)". Trusts, n.º 3 (1 de junio de 2022): 523–42. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.124.

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Tesi Nel caso NRC Holding v Danilitskiy, i fatti in causa si riferiscono ad un caso particolare di trasferimento immobiliare operante in Inghilterra: l’acquisto di un bene compiuto con denaro fornito da un terzo che non compare nell’atto di compravendita. In questi casi, secondo la Corte inglese, la parte che fornisce il denaro è titolare del beneficial interest, mentre l’altra è mero titolare formale del bene; detto altrimenti, la presunta intenzione delle parti può dar luogo ad un caso di resulting trust. La Corte, infatti, ricorrendo ad una attentata ricostruzione dei fatti, prendendo le mosse dalla volontà del convenuto contumace e seguendo l’iter delle azioni da questi poste in essere, individua un caso di resulting trust a favore del convenuto stesso. In un caso come quello esaminato dalla High Court of Justice di Londra, un giudice italiano potrebbe configurare l’esistenza di un negozio fiduciario o di un contratto di prestanome tra il debitore e la società acquirente, individuando nel debitore il beneficial owner. L’attrice, conseguentemente, potrebbe ricorrere all’azione revocatoria o potrebbe agire in via surrogatoria chiedendo che, in esecuzione del negozio sottostante, venga disposto il trasferimento dell’immobile al debitore così che il creditore possa poi soddisfarsi sul bene. The author’s view In NRC Holding v Danilitskiy’s case, the facts relate to a particular event of real estate transfer operative in England: the purchase of a property made with money provided by a third party who does not appear in the deed of sale. In such cases, according to the English Court, the party providing the money has the beneficial interest, while the other party is merely the formal owner of the property; in other words, the presumed intention of the parties may give rise to a case of resulting trust. The Court, in fact, applying a careful reconstruction of the facts, starting from the will of the defendant in absentia and following the course of his actions, identifies a case of resulting trust in favour of the same defendant. In a case such as the one examined by the High Court of Justice in London, an Italian judge could consider that a fiduciary or a nominee agreement exists between the debtor and the acquiring company, identifying the debtor as the beneficial owner. The plaintiff, consequently, could bring a clawback action or could act in subrogation by requesting, by way of execution of the underlying agreement, the transfer of the real estate to the debtor, so that the creditor can then satisfy himself on this asset.
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Quintas, Ricardo. "direito processual na Gortina do século V a.C." Dike - Rivista di Storia del Diritto Greco ed Ellenistico 24 (2 de septiembre de 2022). http://dx.doi.org/10.54103/1128-8221/18638.

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In questo lavoro vengono analizzati i poteri del giudice in materia di accertamento dei fatti e di individuazione delle norme applicabili al caso nella Gortina del V secolo a.C. Nel codice di Gortina (IC IV 72) si distinguono due modalità di giudizio: in base alla norma contenuta in col. XI 26-31 il giudice decide o in base a prove legali (δικάδδεν) o dopo aver prestato giuramento (όμνύντα κρίνεν). Alcuni autori ritengono che in quest'ultimo caso il giudice potesse disporre l’assunzione d’ufficio di mezzi di prova per decidere la causa. Altri lo escludono categoricamente. Mi pare corretto quest'ultimo modo di pensare, dato che δικάδδεν e όμνύντα κρίνεν prescrivono modalità di giudizio relative alla fase finale del processo. Per quanto riguarda in particolare le norme che disciplinano il caso concreto, il dikastas gortinio deve stabilire la legge applicabile senza basarsi solo sulle allegazioni delle parti riguardo al contenuto sostanziale della legge. Per quanto riguarda la questione di fatto, il giudice aveva un ruolo passivo nell’accertamento dei fatti e poneva a fondamento della decisione esclusivamente le prove proposte dalle parti. Tuttavia, l’utilizzazione della conoscenza personale dei fatti da parte del dikastas gortinio non può essere completamente esclusa. In ogni caso il giudice che avesse conoscenza privata dei fatti controversi non sarebbe stato imparziale; di conseguenza, avrebbe dovuto essere chiamato solo come testimone, cosa che probabilmente non succedeva a Gortina.
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Primavesi, Oliver. "Die Zerstörungskraft der göttlichen Liebe: Empedokles im XII. Gesang von Dantes Inferno". Deutsches Dante-Jahrbuch 90, n.º 1 (28 de enero de 2015). http://dx.doi.org/10.1515/dante-2015-0003.

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RiassuntoIl canto XII dell’Inferno si apre con l’evocazione del terremoto che, poco prima dell’arrivo di Cristo agli inferi, aveva causato una frana al di sopra del settimo cerchio. Virgilio ricorda che egli stesso, per spiegare tale avvenimento, aveva dapprima fatto ricorso alla teoria del filosofo presocratico Empedocle, secondo il quale l’amore divino condurrebbe il mondo, ciclicamente, nel caos. Se questo tentativo di spiegazione è stato recentemente interpretato come un errore pagano-razionalistico, il presente contributo si propone di mostrare che Dante, attraverso la bocca di Virgilio, interpreta la dottrina del ciclo cosmico proposta da Empedocle come prefigurazione della corrispondenza fra la discesa di Cristo agli Inferi e il suo ritorno nel Giorno del Giudizio. Tale interpretazione fu già espressa da Luca Signorelli verso il 1500 negli affreschi del Duomo di Orvieto.
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"Il carteggio Cantimori-Giolitti". ITALIA CONTEMPORANEA, n.º 265 (junio de 2012): 567–96. http://dx.doi.org/10.3280/ic2011-265003.

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Borso pubblica, per la prima volta e nella sua interezza, la corrispondenza tra il grande storico Delio Cantimori e l'uomo politico Antonio Giolitti, padre costituente della Repubblica italiana. Essa copre il decennio 1946-1955, allorché entrambi militavano nelle file del Partito comunista italiano e collaboravano stabilmente ai progetti della casa editrice Einaudi. L'eccezionalitŕ della corrispondenza sta nel fatto che essa, partendo da una base vieppiů solida di confidente amicizia, si allarga ai grandi temi del dibattito culturale del tempo (ruolo degli intellettuali nel consorzio civile, caratteri di una proposta politico-culturale comunista, rapporto tra marxismo e cristianesimo, rapporto tra storia e sociologia, giudizio sui protagonisti del socialismo italiano) fino a toccare sia pure rapsodicamente questioni ancora oggi aperte, come per esempio il nodo capitalismo/liberismo: di lě a breve, l'invasione sovietica dell'Ungheria avrebbe sconvolto sia Giolitti sia Cantimori, che avrebbero reagito in modo diverso pur allontanandosi entrambi dal Pci, e allentato i loro legami fino al silenzio. La presente edizione č supportata da un apparato critico che la rende piů comprensibile e viva.
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Casini, Marina. "Il risarcimento del danno per la perdita del “diritto al godimento del rapporto parentale” in favore della figlia che al momento del fatto non era ancora nata Nota in margine alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 9700 del 3 maggio 2011". Medicina e Morale 60, n.º 2 (30 de abril de 2011). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2011.171.

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Il contributo prende in esame una recente decisione della Corte di Cassazione (n. 9700 del 2009) che, giunge a conclusioni opposte a quelle dei giudici di primo e secondo grado. Essa, infatti, dispone che “anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi durante la gestazione per fatto illecito di un terzo, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati”. Tuttavia, la Corte di Cassazione, nelle motivazioni, esclude “l’esigenza di ravvisare la soggettività giuridica del concepito per affermare la titolarità di un diritto in capo al nato” e ritiene che “del rapporto col padre e di tutto quanto quel rapporto comporta la figlia è stata privata nascendo, non prima che nascesse”. Su queste ed altre affermazioni vengono mosse alcune critiche da parte dell’ A. anche alla luce di un’ altra importante sentenza della Cassazione (n. 10741 del 2009). Quest’ultima, in base ad una serie di norme richiamate nella decisione, chiarisce che “in tale contesto, il nascituro o concepito risulta comunque dotato di autonoma soggettività giuridica (…) perché titolare, sul piano sostanziale, di alcuni interessi personali in via diretta, quali il diritto alla vita, il diritto alla salute o integrità psico-fisica, il diritto all’onore o alla reputazione, il diritto all’identità personale, rispetto ai quali- l’avverarsi della condicio iuris della nascita ex art. 1, 2 comma, c.c. (…) è condizione imprescindibile per la loro azionabilità in giudizio a fini risarcitori; su tale punto non può non rilevarsi come la questione della soggettività del concepito sia stata già posta più volte all’attenzione del legislatore italiano con alcuni disegni e proposte di legge”. Di qui l’importanza della proposta lanciata dal Movimento per la Vita fin dal 1995 di modificare l’art. 1 del Codice civile. ---------- This article examines the Court of Cassation’s recent decision (n. 9700 of 2011) which reached opposite conclusions compared to those of the first and second Tribunal. This decision states that “the subject born after his natural father’s death, caused during pregnancy by illicit means committed by a third party, has the right to demand compensation from the party for damages from both loss of paternal relationship and loss of pecuniary and non-pecuniary benefits”. However, the Court of Cassation, in its deliberation, excludes “the need to recognize the legal subjectivity of the unborn child to assert the born child’s rights” and holds that “the daughter was deprived of her father and of all the things involved in its relationship at the moment of the birth, not before she was born”. Those and further affirmations are criticized by the A. in light of another very important decision of the Court of Cassation (n. 10741 of 2009). This statement, on the basis of several legal rules, clarifies that “in this context the unborn child has its own legal subjectivity (…) as direct holder of some personal interests like the right to life, right to health or psycho- physical integrity, right to honor or to reputation, right to personal identity, for those the condicio iuris of birth settled in the art. 1, 2 c. c. (…) is a condition to take legal action for compensation of damages. Regarding this point, the Italian Parliament has already introduced several draft bills.” Hence the importance of the proposal made by the Movimento per la Vita since 1995 to amend art. 1 of the Civil Code.
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Pardo Sáenz, José María. "The unknown face of in vitro fertilization". Medicina e Morale 61, n.º 1 (28 de febrero de 2012). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2012.146.

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Lo scopo di questo articolo è quello di mostrare il volto sconosciuto dei metodi artificiali di riproduzione umana. In generale, le cliniche per la fecondazione umana mostrano solo il volto più attraente della fecondazione in vitro: il neonato. Eppure, non hanno mai mostrato l’altra faccia di essa: la procedura lunga e drammatica che sta dietro. Dopo aver fatto un breve cenno alla attribuzione del Premio Nobel per la Medicina 2010 Robert Edwards, padre della fecondazione in vitro, analizziamo le due radici che sostengono il grande albero di metodi artificiali di riproduzione umana: lo scientismo e il sentimentalismo. Poi si studia l’aspetto etico di queste procedure. Siamo giunti ad un giudizio eticamente negativo su queste tecniche, dal momento che snaturano il significato della sessualità umana e l’atto coniugale. Subito dopo, analizziamo alcune delle conseguenze più frequenti di tali metodi: “la mortalità embrionale” associata con tali tecniche; “il congelamento degli embrioni in eccesso”; “i rischi per la salute”, sia del neonato così come quella della donna. Tutti questi sono elementi che la coppia deve prendere in considerazione al fine di prendere la decisione più libera e più responsabile possibile. Infine, spieghiamo il “pendio scivoloso” relativo all’uso di queste tecniche (il bambino medicalizzato, i bambini à la carte, la maternità surrogata e il mercantilismo riproduttivo): ciò che è stato sviluppato con uno intento ben preciso, per risolvere il problema di infertilità, ha sicuramente aperto nuove importanti questioni etiche. ---------- The purpose of this article is to show the unknown face of artificial human reproduction methods. Generally, human fertilization clinics only show the most attractive face of in vitro fertilization: the newborn. Yet, they never show the other face of it: the long and dramatic procedure behind it. After briefly mentioning the 2010 Nobel Medicine Award granted to Robert Edwards, the father of in vitro fertilization, we analyze the two roots that support the big tree of artificial human reproduction methods: scientism and sentimentalism. Then we study the ethical aspect of these procedures. We come to the conclusion that these techniques are ethically negative since they denaturalize the meaning of human sexuality and the conjugal act. Right after that, we analyze some of the most frequent consequences of such methods: “embryonic mortality” and directly related to it exceeding “embryo freezing”; “the risks for the health”, both of the newborn as well as that of the woman. All those are elements that the couple must take into consideration in order to make the freest and most responsible decision possible. Finally, we explain the “slippery slope” effect in the use of these techniques (medicine babies, babies a la carte, surrogate maternity and reproductive mercantilism): what was developed with a very specific aim in mind, to remedy the infertility problem, has definitely open new and important ethical concerns.
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Eijk, Willem J. "Nata come conseguenza di un errore professionale". Medicina e Morale 54, n.º 3 (30 de junio de 2005). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2005.392.

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Secondo una sentenza recente della Corte di Cassazione dei Paesi Bassi un ospedale universitario e un’ostetrica devono pagare risarcimenti dei danni materiali e immateriali di una ragazza portatice di handicap e dei suoi genitori per aver omesso di compiere un esame prenatale, nonostante l’avvertimento della madre durante la gravidanza che la ragazza potesse avere delle anomalie genetiche presenti nella famiglia. La Corte di Cassazione qualifica l’omissione della diagnostica prenatale come un errore professionale, visto che la scoperta tempestiva dell’anomalia avrebbe potuto prevenire l’esistenza della ragazza disabile: non perché esiste una terapia, ma perché i genitori avrebbero scelto un aborto procurato se avessero saputo che la ragazza era handicappata. Perciò l’ospedale e l’ostetrica, non avendo fatto un esame prenatale, avrebbero violato il diritto all’autodeterminazione dei genitori di scegliere un aborto procurato. Dal punto di vista etico è difficile parlare di un diritto all’autodeterminazione, poiché nei fatti i genitori, nel caso di un aborto procurato, determinano non la propria vita bensì quella del figlio non ancora nato, cioè di un altro essere umano. La Corte Suprema stessa evita esplicitamente di esprimere un giudizio sul valore della vita della ragazza handicappata, ma in base alla legge e alla giurisprudenza attribuisce ai genitori il diritto di valutare il valore della sua vita dal punto di vista fisico e psico-sociale, a prescindere dal valore intrinseco della vita umana. A parte questo problema fondamentale possiamo chiederci quali siano le eventuali conseguenze della sentenza: al di là dei quadri giuridici, è escluso che l’accettazione sociale, abbastanza ampia nei riguardi dell’aborto selettivo, sia portata ad esercitare una certa pressione sociali sui genitori di un figlio handicappato non ancora nato? Se l’omissione della diagnostica prenatale può essere qualificata come un errore professionale nel caso in cui un figlio handicappato è nato, ospedali, medici e ostetriche non cercano di tutelarsi il più possibile contro eventuali richieste, effettuando per ogni minima cosa un esame prenatale e, forse, raccomandando un aborto procurato? ---------- According to a recent verdict of the Supreme Court of The Netherlands, a teaching hospital and a midwife have to pay material and immaterial damages to a handicapped girl and her parents for having omitted prenatal diagnostics, notwithstanding the warning of the mother during pregnancy that the girl might suffer of genetic anomalies, occurring in the family. The Supreme Court qualifies the omission of prenatal diagnostics as a medical malpractice, as the timely discovery of the anomaly could have prevented the handicapped existence of the girl: non because a therapy exists, but because the parents would have chosen a procured abortion, knowing that the girl was handicapped. Therefore, through the omission of prenatal diagnostics the hospital and the midwife would have violated the right of selfdetermination of the parents to choose for a procured abortion. From the ethical of view it is, however, difficult to speak of a right of self-determination, because in a case of procured abortion the parents do not determine their own lives, but that of the unborn child, i.e. of another human being. The Supreme Court itself explicitly avoids to express a judgment on the value of the life of the handicapped girl, but attributes on the basis of Dutch law and jurisprudence to the parents the right to assess the value of the life of the unborn child from the physical or psychosocial view, without regard to the intrinsic value of human life. Apart from the fundamental problem, we could wonder which are the possible consequences of the sentence: beyond legal frameworks, is it excluded that the social acceptation of selective abortion may lead do a certain social pressure on parents of an unborn handicapped child to choose for that? When the omission of prenatal diagnostics could be qualified as medical practice in case a handicapped child is born, will hospitals, physicians and midwives not try to protect themselves against possible claims by performing prenatal examinations for minimal reasons and, perhaps, by recommending a procured abortion?
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Battimelli, Giuseppe. "Nutrizione ed Idratazione Artificiale (NIA) nei documenti di alcune società scientifiche: una riflessione bioetica". Medicina e Morale 60, n.º 3 (30 de junio de 2011). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2011.165.

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Alla luce di un approfondito esame di alcuni documenti ufficiali di due importanti società scientifiche, in particolare la SIAARTI (Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva) e la SINPE (Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale), riguardo la nutrizione e l’alimentazione artificiale, l’Autore cerca di dimostrare come per motivi di ordine scientifico, oltre che dal punto di vista etico, sia molto problematico inserire tali pratiche, indipendentemente dal fatto che esse siano considerate cure ordinarie o terapie mediche, nelle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT), stante l’estrema diversità del quadro clinico e della evoluzione di alcune patologie. Questo porta a ritenere l’impossibilità pratica di manifestare questa volontà proprio perché nessuno è in grado di prevedere in quale particolare grave situazione clinica possa eventualmente venirsi a trovare in futuro. Infatti, dal punto di vista terapeutico, assistenziale e di monitoraggio biologico- strumentale esiste una notevole differenza tra un malato in Terapia Intensiva rispetto a un paziente oncologico (e se questi è in fase terminale) rispetto a una persona in stato vegetativo o altrimenti disabile. Si tratta di ammalati che richiedono “terapie” differenti, ma tutti abbisognevoli di identiche “cure” alla persona (pulizia, detersione delle piaghe, riscaldamento, mobilizzazione, controllo degli sfinteri). Riguardo alla nutrizione ed alimentazione artificiale, l’Autore ritiene che esse vadano sempre offerte, garantite e praticate, soprattutto ai gravi disabili, fino a che risultino efficaci ed utili e non si configurino come accanimento terapeutico. Dal punto di vista bioetico, si accetta da parte di tutti che la nutrizione ed alimentazione hanno un alto valore umano e simbolico e nella valutazione dell’opportunità di praticarle o sospenderle si rivendica un forte potere decisionale del medico, il quale valuta su parametri scientifici e mai su un giudizio etico personale o condizionato da una valutazione di altri sulla qualità della vita del paziente. ---------- In the light of a thorough review of some official documents by two important scientific societies, especially the SIAARTI (Italian Society of Anesthesia Reanimation and Intensive Care) and the SINPE (Italian Society of Parenteral and Enteral Nutrition), about artificial nutrition and hydration, the author tries to demonstrate how for scientific reasons, as well as from the ethical point of view, it is very difficult to incorporate these practices, regardless of whether they are considered ordinary care or medical therapies, into the Advance health care directives, given the great difference of the clinical picture and of the evolution of certain diseases. This leads to consider that it is pratically impossible to express this desire just because nobody can predict in what particular serious medical condition may possibly find herself/himself in the future. In fact, in terms of therapeutic, care and biological-instrumental monitoring there is a great difference between a patient in the ICU and a cancer patient (and if she/he is in terminal phase) compared to a person in a vegetative state or otherwise disabled. They are sick persons who need different “therapies”, but the same care (cleaning, wounds cleansing, warming, mobilization, bowel control). As for artificial nutrition and hydration, the Author believes that they should always be offered, guaranteed and practiced, especially to severely disabled until they are effective and useful and don’t take the shape of over treatment. From the perspective of bioethics, everybody accepts that nutrition hydratation and nutrition have a high human and symbolic value and considering whether to practice or to suspend them, it is claimed a strong decisionmaking power of the physician, who assesses on scientific parameters and never on a personal ethical judgment or conditioned by the evaluation of other people on the life quality of the patient.
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Persano, Fabio. "Evoluzione della giurisprudenza costituzionale statunitense in materia d’aborto (II)". Medicina e Morale 60, n.º 5 (30 de octubre de 2011). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2011.157.

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Negli Stati Uniti il dibattito sull’aborto è sempre un tema molto caldo. Questo saggio, diviso in due parti (la prima parte è stata pubblicata sul precedente numero della rivista) prova a ripercorrere l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale statunitense in materia d’aborto, evidenziando i cambiamenti che ciascuna decisione ha apportato al quadro giuridico precedente. In questa seconda parte, la dissertazione sui singoli casi giurisprudenziali decisi dalla Suprema Corte prosegue con il caso Planned Parenthood v. Casey. Esso è stato una vera occasione mancata nella storia dell’aborto negli Stati Uniti, perchè venne sfiorata la overrule di Roe v. Wade. Ciononostante, venne sostanzialmente confermato l’impianto delle decisioni precedenti, in considerazione del fatto che una decisione contraria all’aborto avrebbe spiazzato un popolo che per decenni aveva organizzato la propria vita in funzione anche della possibilità di abortire. Con questa decisione si distinse la gravidanza in due periodi: quello della pre-viabilità, in cui la donna era completamente libera di abortire in accordo col medico; quello della post-viabilità, in cui gli Stati avrebbero potuto legiferare, pur dovendo consentire l’aborto nel caso di pericolo per la vita o la salute della madre. Inoltre il diritto d’aborto venne radicato nella libertà riconosciuta nel XIV Emendamento della Costituzione. Nel successivo caso Stenberg v. Carhart fu oggetto di giudizio l’aborto a nascita parziale: una legge del Nebraska aveva bandito questa pratica, ma la legge fu annullata dalla Corte Suprema, nonostante il duro dissenso di ben quattro giudici, fra cui Anthony Kennedy. Successivamente a questa decisione, il Congresso prese l’iniziativa di emanare il Partial Birth Abortion Ban Act. Questa legge fu impugnata in via d’azione davanti alla Corte Suprema e ne scaturì la sentenza Gonzalez v. Carhart. In questa decisione la Corte fece un passo indietro rispetto a Stenberg, affermò la legittimità del bando, sostenne che l’aborto a nascita parziale non è mai necessario per tutelare la vita della donna e che Stenberg era fondato su convinzioni erronee sul punto. Il saggio si conclude con delle interessanti considerazioni in merito ai possibili sviluppi futuri circa il tema dell’aborto negli Stati Uniti, auspica la “liberalizzazione del diritto alla vita” ed avanza una originale proposta, valida per tutti i Paesi in cui l’aborto è legalizzato. ---------- Abortion debate is always a hot subject in the United States. This essay, divided into two parts (the first part has been published on the previous issue of this review) tries to go along the development of U.S. constitutional caselaw about abortion, pointing out the change that each judgement caused to the previous law framework. In this second part, the dissertation about U.S. Supreme Court single case-law goes on by Planned Parenthood v. Casey. It was a real missed occasion in the abortion affair in the United States, because it was on the verge of overruling Roe v. Wade. However, the framework of the previous cases was substantially confirmed, considering that a decision against abortion would place out people who for a long time organized their own life in connection to the right of abortion. By this judgement, pregnancy was divided into two periods: pre-viability, when woman was completely free to have an abortion in agreement with her doctor; post-viability, when States could restrict abortion, except for woman life or health risks. Moreover, abortion right was founded on liberty, acknowledged by XIV Amendement. In the following case Gonzalez v. Carhart, partial-birth abortion was judged: a statute of Nebraska banned this activity, but it was stroked down by Supreme Court, despite of the dissenting opinion of four judges (Anthony Kennedy was one of them). After this judgement, the Congress wanted to issue Partial Birth Abortion Ban Act. This statute was pre-enforcement challenged to the Supreme Court, and Gonzalez v. Carhart was poured. In this judgment, the Court drew back Stenberg, it stated the ban was legitimate, partial-birth abortion never is necessary to safeguard woman health, and Stenberg was founded on wrong beliefs on this matter. This essay concludes with interesting considerations about possible developments about abortion affair in the United States, wishes “liberty of right to life” and proposes a solution for all the countries where abortion is legal.
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