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1

Martinelli, Paolo. "Interesse del minore, conflitti tra giudici nazionali e modelli di processo". MINORIGIUSTIZIA, n.º 3 (octubre de 2011): 276–88. http://dx.doi.org/10.3280/mg2011-003030.

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2

Sciarra, Silvana. "Il diritto di sciopero nel dialogo fra corti. Casi nazionali a confronto dopo Laval". GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, n.º 131 (agosto de 2011): 363–69. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-131001.

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Questo scritto introduce uno studio comparato sugli effetti indotti dalla sentenzadella Corte del lavoro svedese. Oltre ad alcuni riferimenti alla teoria di Lord Wedderburn sulla titolaritŕ del diritto di sciopero in diversi ordinamenti europei, si fa riferimento alle recenti proposte del rapporto Monti, per inquadrare i possibili sviluppi della controversa giurisprudenza della Corte di giustizia, seguita da una ancora piů discutibile decisione dei giudici svedesi.
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3

Giordano, Filippo Maria. "Willem Adolph Visser't Hooft e il federalismo europeo. Dalla Resistenza alle iniziative per l'unitŕ europea nel dopoguerra". CITTADINANZA EUROPEA (LA), n.º 2 (octubre de 2011): 93–110. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2011-002005.

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Resumen
Con l'entrata in vigore il 1° dicembre 2009 del Trattato di Lisbona č stato conferito carattere vincolante alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Corte europea di giustizia, dopo quella data, ha giŕ richiamato le disposizioni della Carta in oltre trenta sentenze. Viene qui fatta una valutazione di questa prima giurisprudenza, ponendo l'accento sul fatto che la Corte ha, in linea generale, pienamente valorizzato la portata garantista del Bill of rights dell'Unione, assumendolo in alcuni casi come parametro di legittimitŕ ‘costituzionale' degli atti normativi sovranazionali. Il ruolo della Carta si profila oggi come centrale nello sviluppo della giurisprudenza ‘multilivello' ed influenzerŕ inevitabilmente anche gli orientamenti dei giudici nazionali, anche al di lŕ del suo ambito di applicazione diretta, cosě rafforzando la dimensione sostanziale della cittadinanza europea.
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Andenas, Mads y Eirik Bjorge. "Giudici nazionali e interpretazione evolutiva della Convenzione europea dei diritti umani. La prospettiva inglese, francese e tedesca". DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE, n.º 3 (diciembre de 2010): 471–86. http://dx.doi.org/10.3280/dudi2010-003001.

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Serra, Piera. "La questione dell'indipendenza del giudice onorario minorile". QUESTIONE GIUSTIZIA, n.º 1 (abril de 2011): 54–78. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-001005.

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Il giudice onorario del tribunale per i minorenni e il consigliere onorario della sezione per i minorenni di corte d'appello, altrimenti detti "esperti", formano il collegio insieme con i giudici di carriera, pienamente pari nel potere giudicante. Vale perciň anche per i giudici onorari minorili quanto disposto dall'art. 101 della Costituzione: sono soggetti soltanto alla legge. Tuttavia, poiché essi sono magistrati onorari a tempo parziale e nel contempo appartengono alle piů diverse professioni e rivestono i piů diversi incarichi pubblici e privati nell'ambito dell'assistenza ai minori, la loro indipendenza non č tutelata (o non puň essere tutelata) con le stesse norme e regole di cautela in vigore per i magistrati di carriera. Ebbene, l'esame dei procedimenti della nomina dei giudici onorari minorili nonché dei criteri dell'attribuzione delle funzioni all'interno degli uffici giudiziari integrato con i dati esito di un'indagine nazionale puň offrire elementi utili all'analisi dei fattori che concorrono a tutelare l'indipendenza dei giudici onorari minorili aprendo nel contempo quesiti sui momenti di vulnerabilitŕ di tale indipendenza.
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6

Pricoco, Maria Francesca. "Il Giudice delle relazioni tra disagio, devianza e nuove fragilità. Le ragioni della specializzazione nei percorsi della giustizia minorile e familiare". MINORIGIUSTIZIA, n.º 1 (septiembre de 2020): 18–28. http://dx.doi.org/10.3280/mg2020-001002.

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L'articolo riprende, con qualche aggiornamento, la relazione introduttiva al XXXVIII Convegno nazionale dell'Aimmf svoltosi a Lecce dal 5 al 7 ottobre 2019, richiamando prima di tutto i motivi ispiratori del Convegno e le ragioni della scelta del tema. Dopo alcuni riferimenti alla cd. "vicenda di Bibbiano", prende in esame le risoluzioni del Csm sul tema della specializzazione minorile e le implicazioni sul modello professionale del giudice, anche con riferimento ai giudici onorari. Riferisce infine su alcuni risultati, ancora parziali, raccolti dalla "Squadra speciale di giustizia" istituita in ambito ministeriale e sulle possibili evoluzioni di questo lavoro.
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7

Gambino, Silvio. "I diritti fondamentali fra ‘Carta dei diritti UE' e "costituzionalismo multilivello"". CITTADINANZA EUROPEA (LA), n.º 1 (agosto de 2020): 47–85. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2020-001003.

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L'articolo esamina la protezione dei diritti fondamentali nella prospettiva del processo di in-tegrazione europea e delle sue relazioni con l'ordine costituzionale interno nel quadro del costituzionalismo multilivello. In tale contesto, recenti nuovi indirizzi della giurisprudenza costituzionale sottolineano come il giudice nazionale ordinario sia chiamato a occupare un ruolo di crescente importanza nei rapporti con il Giudice costituzionale e nel dialogo con il Giudice dell'Unione (CGUE). Tali indirizzi restituiscono una nuova centralità alla ‘dottrina dei controlimiti' rispetto alla dottrina della CGUE sul primato del diritto dell'Unione con riguardo alle disposizioni costituzionali in tema di principi e di diritti fondamentali. In tale prospettiva, il testo esamina sia il tema dei rapporti fra libertà fondamentali economiche e processo di integrazione europea sia solleva interrogativi sul livello di protezione giurisdi-zionale di tali libertà fondamentali fra costituzioni nazionali e diritto primario dell'Unione.
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Ferrante, Vincenzo. "Lavoro decente e responsabilità delle imprese multinazionali per le produzioni delocalizzate: Panorama della legislazione italiana". Lex Social: Revista de Derechos Sociales 10, n.º 2 (8 de julio de 2020): 224–52. http://dx.doi.org/10.46661/lexsocial.5070.

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Il saggio, che prende spunto dal Convegno organizzato dall’Università di Alcalà nel dicembre del 2019 “Estándares laborales y responsabilidad de las empresas multinacionales. Desafíos en un mundo global”, esamina la legislazione italiana diretta a garantire che le imprese multinazionali aventi sede nello Stato realizzino scambi commerciali su una base equa, vigilando sulle società controllate estere, per assicurare che queste rispettino i core labour standards previsti dall’OIL e dalle altre organizzazioni internazionali. A differenza della legislazione di altri paesi europei, manca in Italia una norma che imponga un obiettivo siffatto, forse a ragione del fatto che la vasta diffusione del lavoro sommerso ha imposto al legislatore di concentrarsi sui fenomeni di sfruttamento che si manifestano nei confini nazionali (anche se si rileva come la trasposizione delle direttive che hanno riguardo a questo obiettivo non sempre è correttamente avvenuta). In attesa che venga a maturare una norma di diritto internazionale universalmente riconosciuta che faccia divieto di commerciare un qualunque bene, quando esso sia stato prodotto attraverso lo sfruttamento schiavistico di altri uomini, l’A. si concentra sulla legislazione relativa alle società commerciali, su quella che regola gli appalti privati e sulla disciplina europea del commercio alimentare, per verificare se le norme già esistenti in materia non consentano al giudice nazionale, opportunamente sollecitato, di reprimere lo sfruttamento che avvenga al di fuori dei confini nazionali, in virtù degli obblighi assunti dalle singole società nei confronti dei propri soci e dei consumatori.
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Giulio, Rosa. "Leopardi, l'Europa e l'Italia del XIX secolo: le radici della mancata unità nazionale". Forum Italicum: A Journal of Italian Studies 46, n.º 1 (marzo de 2012): 5–37. http://dx.doi.org/10.1177/001458581204600101.

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La particolare “visione” di Leopardi delle cause originarie e profonde che hanno impedito per secoli l'unità nazionale dell'Italia, diversamente dalle nazioni più evolute nell'Europa del XIX secolo, è analizzata in stretta connessione con i fondamenti teorici del suo pensiero. Vengono pertanto individuati e indagati i complessi percorsi concettuali che, pur attraversando spazi testuali diversi e distanti delle sue opere, collegano alla basilare distinzione tra popoli meridionali e settentrionali, antichi e moderni, gli illuminanti giudizi di Leopardi sui ceti dirigenti e i costumi degl'Italiani, dialetticamente valutati tra contingenza storica prerisorgimentale e costante antropologica identitaria. Le osservazioni sull'Italia, priva di un «centro politico», sono inoltre confrontate con il più ampio contesto delle nuove forme istituzionali assunte dalla civiltà moderna, ritenute di indubbia necessità sociale, ma, in perfetta coerenza con i suoi presupposti ideologici, considerate simulacri di magnanime illusioni irrimediabilmente perdute.
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Melis, Alessandra y Shanshan Wang. "Wuhan. Diari da una città chiusa: memoria storica o tradimento?" Altre Modernità, n.º 28 (30 de noviembre de 2022): 303–18. http://dx.doi.org/10.54103/2035-7680/19133.

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Wuhan. Diari da una città chiusa narra il quotidiano vivere in lockdown della città simbolo di inizio pandemia di Covid-19 del 2020. L’autrice, Fang Fang, non ha mancato di esprimere nei suoi resoconti giudizi sull’inerzia burocratica della macchina statale cinese e sull'inosservanza dei doveri da parte di diversi funzionari amministrativi. L’opera è uno straordinario successo editoriale internazionale, eppure non sono mancate critiche degli internauti cinesi connesse alla mancanza di autenticità dell’opera, alla narrazione definita come ‘unilaterale’ e soprattutto alla decisione dell’autrice di far varcare i confini nazionali ai suoi Diari, scelta percepita da una parte dell’opinione pubblica cinese come un vero tradimento alla nazione. Numerose invero sono state anche le voci a sostegno di Fang Fang, al suo coraggio per aver messo nero su bianco diverse questioni sociali e politiche. Ciò nonostante, l’opera pare non soddisfi appieno il desiderio di ‘energia positiva’ del quale il popolo cinese avrebbe avuto necessità durante l’inizio dell’epidemia. Proprio la decisione di pubblicazione del volume all’estero è rea di aver esposto la sofferenza dei cittadini di Wuhan a livello globale e ciò riporta a tutte le considerazioni connesse alla concezione culturale millenaria di preservazione della ‘faccia’, un comportamento considerato in sé e per sé una sconfitta nazionale. Wuhan. Diari da una città chiusa, è quindi sia la storia di una città che tradimento alla nazione?
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Clodio Enre. "Tra arbitrato brasiliano e arbitrato europeo: uno studio sull'Agenzia nazionale delle telecomunicazioni (ANATEL) e sull'Ufficio delle comunicazioni (UFCOM)". International Journal of Science and Society 4, n.º 4 (27 de octubre de 2022): 183–94. http://dx.doi.org/10.54783/ijsoc.v4i4.564.

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La ricerca dell'arbitrato come mezzo di risoluzione delle controversie è importante per la grande mole di casi sottoposti al giudizio dello Stato - giudice, in numero inversamente proporzionale alla preparazione tecnica di coloro che sono investiti della funzione giurisdizionale per atto statale . Attualmente parlare di composizione extragiudiziale dei conflitti in materia di regolamentazione significa entrare in uno scenario di grandi discussioni e dibattiti. In questo modo, il testo cerca di costruire ragioni per la risoluzione delle controversie nel campo delle telecomunicazioni attraverso l'arbitrato, anche, vista l'esperienza europea, come l'UFCOM. Uno dei compiti delle agenzie di regolamentazione è proprio la soluzione dei conflitti tra attori del settore a livello amministrativo. Analizzando le forme di risoluzione delle controversie nell'Unione Europea, si può evidenziare il peculiare comportamento. Nelle principali controversie che si verificano nel continente, è più comune utilizzare l'arbitrato rispetto alla magistratura. Infatti, l'arbitrato può essere utilizzato da ANATEL come uno strumento importante per garantire una concorrenza ampia, libera e leale tra i fornitori di servizi di telecomunicazioni, in quanto elude la lentezza della magistratura e la possibilità di contenziosi fittizi, consentendo la rapida adozione di una decisione che spesso lede i diritti di un gran numero di utenti dei servizi di telecomunicazione. L'alto prestigio di cui godono questi metodi di risoluzione delle controversie rende omaggio alla loro caratteristica di essere un forum neutrale posizionato lontano da un'agenzia di regolamentazione di un determinato paese e vicino a arbitri scelti di comune accordo, o anche collegato ad istituzioni internazionali che forniscono i servizi di arbitrato nelle controversie commerciali.
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Pisapia, Alice. "Norme europee in materia di aiuti di stato e applicazione del giudice nazionale". QUESTIONE GIUSTIZIA, n.º 1 (septiembre de 2013): 36–45. http://dx.doi.org/10.3280/qg2013-001004.

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Alpa, Guido. "I rimedi di diritto privato nella normativa di derivazione comunitaria". ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, n.º 2 (diciembre de 2010): 227–44. http://dx.doi.org/10.3280/ed2010-002002.

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L'applicazione del principio di effettivitŕ combinato con il principio di sussidiarietŕ e con il principio della prioritaria competenza del legislatore nazionale e del preventivo ricorso ai rimedi previsti dal sistema processuale nazionale rispetto alla competenza del legislatore comunitario e alla operativitŕ dei rimedi previsti in ambito comunitario per la violazione di normative comunitarie, modella la disciplina dei rimedi previsti dall'ordinamento interno: si tratta sia di rimedi concernenti la violazione di normativa comunitaria, sui quali si č raccolta vasta letteratura, sia di rimedi concernenti i rapporti di diritto privato disciplinati dall'ordinamento comunitario nelle materie di propria competenza. In queste pagine mi occuperň di questo secondo aspetto. Comunque, in ciascuno dei due settori la disciplina dei rimedi e la loro applicazione da parte del giudice č affidata al diritto interno, sempre che esso provveda a tutelare gli interessi protetti in modo adeguato; altrimenti sovviene l'ordinamento comunitario. In questo senso il ricorso ai rimedi comunitari č solo residuale.
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Natale, Paolo. "GLI ITALIANI E IL VOTO EUROPEO: MOLTE CONFERME, POCHE SMENTITE". Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 29, n.º 3 (diciembre de 1999): 547–71. http://dx.doi.org/10.1017/s004884020002894x.

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IntroduzioneCome da molte parti è stato sottolineato, e come confermano puntualmente i sondaggi d'opinione, Fattuale fase politica nazionale è marcata da una profonda e crescente disaffezione dei cittadini nei confronti del mondo della politica in generale e di quello partitico in particolare.Tutti i giudizi che vengono formulati dagli italiani in merito alle più rilevanti istituzioni politiche o agli attori politici occupano - nel ranking complessivo delle «fiducie» (riportate in tab. 1) - le posizioni decisamente più basse. Senza particolari distinzioni tra elettori di sinistra o di destra, la popolazione italiana appare unanime nel considerare gravemente insufficienti sia i partiti che i principali organi di rappresentanza politica.
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Oliveri, Luca. "COVID-19". Revista IBERC 3, n.º 2 (10 de agosto de 2020): 268–88. http://dx.doi.org/10.37963/iberc.v3i2.118.

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Lo scritto si sofferma sull’emergenza globale che il diffondersi del virus ha causato, analizzando gli effetti che essa potrebbe avere sul sistema sanitario nazionale, a partire dall’insistito richiamo alla solidarietà sociale. In questa ottica, si è cercato di dimostrare come le peculiarità del caso concreto rendano necessaria una valutazione dell’effettivo contenuto delle prestazioni contrattuali tra paziente e struttura sanitaria differente rispetto ai tempi ordinari. Il giudice sembra essere il soggetto posto nelle condizioni migliori per poter apprezzare tali particolarità, senza che si debba procedere all’emanazione di norme emergenziali al fine di disciplinare le conseguenze della crisi sanitaria. Un intervento legislativo, invece, pare essere necessario qualora si faccia riferimento al principio di solidarietà sociale, non attuabile direttamente in via interpretativa.
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Bruti Liberati, Edmondo. "LA MAGISTRATURA: LA “RADICALE SVOLTA” DELLA METÀ DEGLI ANNI SESSANTA DEL NOVECENTO". Il Politico 251, n.º 2 (3 de marzo de 2020): 77–104. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2019.237.

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Nel 1964 Magistratura Democratica, un nuovo gruppo di giudici e procuratori, sostenne un "cambiamento radicale" all'interno dell'Associazione Nazionale Magistrati volto a far rispettare i nuovi principi della Costituzione democratica del 1948. Il "cambiamento radicale" sostenuto da Magistratura Democratica ebbe una forte influenza sulla dichiarazione finale redatta dal XII Congresso ANM organizzato a Gardone nel 1965. Per la prima volta le donne parteciparono al congresso: fino ad allora le donne erano scandalosamente discriminate nell'accesso alla magistratura. Studenti e movimento operaio (1968) scossero la società italiana e la magistratura non fu protetta. Gli anni tra il 1968 e il 1974, nonostante la "strategia della tensione" e le bombe (Milano Piazza Fontana 1969, Milano Centrale di Polizia 1973, Brescia Piazza della Loggia 1974), sono la stagione delle riforme, che riflettono il profondo cambiamento della società e danno un nuovo ruolo alla magistratura. La magistratura che nella seconda metà degli anni Settanta ha sfidato e combattuto il terrorismo e la mafia è stata la magistratura nata dal "cambiamento radicale" iniziato a metà degli anni Sessanta.
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Sanavio, Ezio. "Una Consensus Conference sulle terapie psicologiche per ansia e depressione". PSICOTERAPIA E SCIENZE UMANE, n.º 1 (febrero de 2022): 11–20. http://dx.doi.org/10.3280/pu2022-001002.

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È appena terminato il lavoro di una Consensus Conference sulle terapie psicologiche per ansia e depressione rivolta ai pazienti e ai loro famigliari, al mondo dell'istruzione universitaria, alle isti-tuzioni preposte all'aggiornamento professionale, al Sistema Sanitario Nazionale, al mondo della ricerca scientifica e degli enti finanziatori. Gruppi di esperti hanno analizzato la letteratura e steso un'ampia relazione che è stata sottoposta al giudizio di una Giuria, presieduta da Silvio Garattini, composta da esponenti della società civile. Queste sono alcune delle conclusioni: (1) non tutte le terapie sono da considerare di prima scelta, (2) alcune psicoterapie sono cost-effective e più effica-ci dei farmaci, e (3) sono raccomandate dalle più autorevoli Linee-Guida internazionali. Le psico-terapie sono sottoutilizzate nel Sistema Sanitario Nazionale, e i pazienti devono ricorrere al merca-to privato con una discriminazione di censo intollerabile in tema di salute. Spesso vengono utiliz-zati metodi terapeutici di non provata efficacia, e manca una adeguata informazione sui progressi recenti. Vi è bisogno di interventi informativi, formativi, organizzativi e di trasparenza, con impli-cazioni anche deontologiche.
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Pricoco, Francesca. "I presupposti della dichiarazione di adottabilità: un accertamento complesso sulla responsabilità genitoriale e sulle corresponsabilità del sistema di protezione e tutela". MINORIGIUSTIZIA, n.º 1 (enero de 2023): 14–29. http://dx.doi.org/10.3280/mg2022-001002.

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Questo contributo riflette, con una particolare attenzione alla più recente giurisprudenza nazionale della Corte di legittimità correlata ad alcune delle principali pronunce della Corte Edu, sui presupposti che legittimano la dichiarazione di adottabilità, soffermandosi in particolare sugli elementi connotativi della locuzione, formulata come clausola generale nell'ordinamento interno, dello "stato di abbandono". Se questo è il focus della riflessione, un rilievo certamente particolare assume il rapporto tra sistema giudiziario e amministrativo nel comune obiettivo di porre in essere gli interventi necessari al recupero delle capacità genitoriali, fortemente condizionato dalla rigidità dei vincoli posti dalle risorse economiche effettivamente disponibili per le azioni di welfare a sostegno della genitorialità e dell'infanzia. Nella parte conclusiva il contributo amplia l'esame delle questioni sottese alla dichiarazione di adottabilità e vi include, secondo le più recenti indicazioni della giurisprudenza di legittimità e della Corte Edu, anche la valutazione sull'opportunità di mantenere i rapporti, con alcuni componenti della famiglia di origine: di questo ampliamento del perimetro della cognizione del giudice di merito vengono esaminate alcune delle più rilevanti criticità.
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Di Pietro, Maria Luisa. "Dalla clonazione dell’animale alla clonazione dell’uomo?" Medicina e Morale 46, n.º 6 (31 de diciembre de 1997): 1099–118. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1997.859.

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La notizia che alcuni ricercatori inglesi sono riusciti a produrre la pecora “Dolly” mediante clonazione del patrimonio genetico di una pecora adulta, ha suscitato nell’opinione pubblica una catena di reazioni nel timore che l’esperimento possa essere ripetuto anche sull’uomo, con la conseguente organizzazione di dibattiti anche parlamentari e nelle commissioni istituite ad hoc, e l’emanazione di direttive a livello sia nazionale sia internazionale. Ma la paventata clonazione di individui umani è eticamente accettabile o meno? E quale sarebbe il significato antropologico di questa operazione? Dopo una breve premessa sugli aspetti scientifici della clonazione e sulle giustificazioni che vengono avanzate a sostegno non solo della clonazione di animali, ma anche di individui umani, l’Autrice fa un’analisi dei criteri che sono stati utilizzati nei documenti dei vari organismi per elaborare il giudizio morale su tale pratica: dal “contrattualismo” al “consequenzialismo” ad una cosiddetta “valutazione globale”.
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Viciano, Alberto. "XI Seminario del gruppo nazionale di ricerca sulla storia dell'esegesi cristiana e giudaica antica (Sacrofano, octubre 1993)". Anuario de Historia de la Iglesia 3 (15 de mayo de 2018): 414–17. http://dx.doi.org/10.15581/007.3.25046.

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Ceci, Giovanni Mario. "Aldo Moro di fronte ai terrorismi e alle trame eversive (1969-1978)". MONDO CONTEMPORANEO, n.º 2 (diciembre de 2010): 167–206. http://dx.doi.org/10.3280/mon2010-002008.

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Il saggio propone un'analitica ricostruzione - basata su numerose fonti tanto italiane quanto statunitensi (documenti del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, documentazione della Democrazia cristiana, stampa di partito, dibattiti parlamentari, memorie, etc.) e soprattutto sulla documentazione personale di Moro - dell'atteggiamento di Aldo Moro nei confronti del terrorismo italiano e dei fenomeni sovversivi dal 1969 al 1978. L'autore mette in luce alcuni elementi che hanno soprattutto (e costantemente) caratterizzato la posizione e le riflessioni di Moro nei riguardi della violenza e del terrorismo. In primo luogo, nel saggio viene evidenziata l'immediatezza con cui Moro colse la novitŕ e la pericolositŕ del terrorismo. In secondo luogo, l'autore sottolinea il fatto che per Moro il terrorismo rappresentava un fenomeno essenzialmente politico e che, a suo parere, la risposta ad esso doveva dunque essere non solo di tipo repressivo ma anche e soprattutto di natura piů propriamente politica. Nel saggio vengono poi ricostruite le differenti analisi e i diversi giudizi (e la loro evoluzione nel corso degli anni Settanta) che Moro elaborň in relazione al terrorismo di destra e a quello di sinistra. L'autore mette quindi a confronto tali analisi e giudizi con quelli espressi dagli altri principali leader della Dc. Il contributo mette in luce inoltre la salda convinzione di Moro che tanto il terrorismo di destra quanto quello di sinistra avessero dei legami internazionali e potessero contare sul sostegno di alcune nazioni straniere. Infine, l'autore affronta brevemente il problema dell'eventuale impatto del terrorismo sulla politica di Moro nei confronti del Partito comunista italiano.
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Bastianelli, Laura, Alessandro Bianchi, Francesco Bottaccioli, Raffaella Cardone, Ines Romy Cutrona, Gianangelo Palo, Fabio Sinibaldi, Emanuela Stoppele, Giulia Tossici y Laura Vaccaro. "Un nuovo paradigma per le scienze e le professioni psicologiche e psichiatriche". PNEI REVIEW, n.º 1 (abril de 2021): 12–69. http://dx.doi.org/10.3280/pnei2021-001002.

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Proposte della Commissione nazionale Discipline Mentali della Società Italiana di Psiconeuroendocrinoimmunologia (Dis.Men Sipnei) per il rinnovamento delle scienze e delle pratiche psicologiche e psichiatriche. A più di 80 anni dalla morte di Freud, registriamo due fenomeni simultanei: da un lato il profondo ridimensionamento dell'influenza della psichiatria biologica e dall'altro lato la dissoluzione dell'ortodossia in psicologia. Questa doppia crisi ha innescato alcuni cambiamenti rilevanti: ha favorito la convergenza e la contaminazione tra le diverse tradizioni psicologiche e ha fatto crescere la reputazione del professionista "psi" e del lavoro psicologico quale intervento efficace sulla salute umana. Un fenomeno indubbiamente positivo che, tuttavia, presenta un profilo, a giudizio degli autori, negativo: la tendenza ad affidarsi all'empirismo e all'eclettismo clinico, accantonando la riflessione e il dibattito sui nodi della teoria e della prassi psicologica. Per questo gli autori ritengono opportuno e utile avanzare una riflessione di fondo su cui incardinare proposte operative.
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Simone, Cristina y Domenico Di Prisco. "Una blockchain europea per la gestione dei fondi strutturali europei: dallo scenario attuale ad una proposta implementativa". CORPORATE GOVERNANCE AND RESEARCH & DEVELOPMENT STUDIES, n.º 1 (noviembre de 2020): 85–114. http://dx.doi.org/10.3280/cgrds1-2020oa10027.

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Il presente lavoro si colloca in un filone di studi destinato ad acquisire sempre più importanza non solo nel dibattito accademico, ma anche in seno alle istituzioni politiche e più in generale nella società civile: il rapporto tra tecnologia e performance del settore pubblico.In particolare, il lavoro discute la proposta della creazione di una blockchain europea per la gestione dei Fondi Strutturali e presenta quindi un set di best practice a supporto della sua ideazione ed implementazione. Due sono i temi alla base del lavoro: 1. i preoccupanti rischi (quali quello di considerevoli  frodi) e le ben note e documentate inefficienze (quali ad esempio le scarse capacità d'impegno e  spesa dei fondi di alcune regioni europee) riscontrati sino ad oggi negli attuali sistemi di finanziamento pubblico, sia nazionale sia europeo, nel gestire e monitorare adeguatamente realtà molto complesse; e 2. le significative potenzialità offerte dalle emergenti tecnologie basate su algoritmi decisionali (di cui le blockchain sono espressione) nel poter risolvere efficacemente e sostenibilmente le suddette fragilità ed inefficienze.Dopo aver individuato e descritto le principali criticità degli attuali sistemi nazionale ed europeo di finanziamento pubblico, il lavoro definisce le principali caratteristiche di una blockchain atta a superare le attuali fallacie e ne discute i potenziali vantaggi applicativi soprattutto in termini di efficienza e trasparenza dei processi decisionali.  Sulla base di un'accurata analisi della letteratura esistente e di eloquenti case study relativi all'applicazione della blockchain nel settore pubblico, il lavoro propone quindi un utile set di best practice per l'implementazione di una blockchain europea, non trascurando tuttavia di segnalarne le potenziali criticità non solo e tanto legate alla fattibilità tecnologica quanto sul piano concettuale e dei giudizi di valore.
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Conti, Roberto. "Il giudice nazionale riordina se stesso e le corti sovranazionali. Alcuni flash sulla richiesta di parere consultivo alla corte di strasburgo". QUESTIONE GIUSTIZIA, n.º 1 (julio de 2014): 80–91. http://dx.doi.org/10.3280/qg2014-001006.

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Albertazzi, Gianluca, Giuseppe Vetrugno y Dario Sacchini. "La maternità surrogata – Riflessioni medico legali in tema di tutela dell’embrione, del nascituro, delle “due madri” e della dignità della persona umana". Medicina e Morale 49, n.º 2 (30 de abril de 2000): 261–318. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2000.756.

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Le moderne tecniche di fecondazione assistita ed in particolar modo la pratica della c.d. maternità surrogata, hanno, negli ultimi anni, determinato una serie di implicazioni morali, sociali e giuridiche che sono arrivate a coinvolgere non più soltanto il problema della paternità del figlio nato con procedimenti diversi da quelli naturali, ma anche quello della maternità. Il 14 febbraio 2000 un Giudice del Tribunale di Roma XI Sez. Civile ha emesso un’ordinanza con la quale ha autorizzato un medico ginecologico, nonostante il divieto previsto dal Codice Deontologico, a trasferire gli embrioni crio-conservati, ottenuti mediante fusione dei gameti dei due coniugi nell’utero di un’altra donna che si è offerta spontaneamente e gratuitamente di portare a termine la gravidanza. Contro questo ordinanza, hanno presentato ricorso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. Il 30 marzo, tuttavia, il Tribunale di Roma XI sezione Civile ha giudicato inammissibili i ricorsi, confermando di fatto l’efficacia dell’ordinanza. Gli autori ripercorrono la vicenda giudiziaria per discutere la delicata problematica del fenomeno della surrogazione di utero, analizzando il contenuto dell’ordinanza e affrontando gli aspetti medico-legali, alla luce della dottrina, della giurisprudenza e della bioetica in materia, sia italiana che straniera.
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Pieruzzi, F. "La denervazione renale transcatetere: il ruolo del nefrologo". Giornale di Clinica Nefrologica e Dialisi 24, n.º 4 (26 de enero de 2018): 1–7. http://dx.doi.org/10.33393/gcnd.2012.1165.

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Studi clinici recenti hanno dimostrato che la denervazione renale bilaterale con catetere a radiofrequenza riduce significativamente i valori pressori nell'ipertensione resistente. All'efficacia antipertensiva si associa una significativa riduzione dell'ipertono simpatico, dell'insulino-resistenza e del danno d'organo cardio-renale. La procedura si è rivelata pressoché priva di effetti collaterali. Sebbene i dati della letteratura sull'efficacia antipertensiva della denervazione renale transcatetere siano solidi, solo un'analisi dell'utilizzo in campo clinico di questa metodica potrà fornire un reale parametro di giudizio sulle modalità di esecuzione della procedure nelle diverse realtà cliniche sul territorio nazionale. Per questo scopo è stato istituito il Registro Prospettico Italiano che raccoglie dati sull'efficacia e la sicurezza della denervazione renale a breve e a lungo termine. Tuttavia non sono ancora noti gli effetti della procedura sulla funzione renale, la proteinuria e il bilancio del sodio, in particolare nel lungo termine. Queste conoscenze potranno permettere di estendere le indicazioni attuali della procedura anche in altre condizioni patologiche caratterizzate da ipertono simpatico e di valutare l'impatto del costo-beneficio della denervazione renale come un potenziale trattamento alternativo alle tradizionali strategie farmacologiche.
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Savio, Guido. "I trattenimenti nei CIE alla prova delle giurisdizioni nazionale ed europea: poteri del giudice della convalida e condizioni per la proroga del trattenimento". DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, n.º 2 (noviembre de 2014): 73–84. http://dx.doi.org/10.3280/diri2014-002005.

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Dammacco, Gaetano. "Riflessioni sul diritto di satira e i suoi limiti". Studia z Prawa Wyznaniowego 23 (30 de diciembre de 2020): 101–21. http://dx.doi.org/10.31743/spw.10355.

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La satira è un paradigma estremo della libertà di espressione, ma esistono incertezze sulla sua definizione concettuale e sulla relativa disciplina giuridica. Lo sviluppo della comunicazione ha prodotto numerose figure letterarie simili tra loro come la cronaca (una registrazione impersonale e non interpretativa di fatti accaduti), la critica (analisi soggettiva e giudizio relativi a fatti accaduti) e la satira (critica sarcastica di personaggi, comportamenti, modi di fare individuali con scopo di denuncia sociale). Gli elementi che caratterizzano la satira, sviluppatisi nel corso dei secoli, sono sostanzialmente due: attenzione alle contraddizioni (della politica, della società, della religione, della cultura) e intento moralistico per promuovere un cambiamento sociale. La satira religiosa colpisce il potere ecclesiastico e le sue contraddizioni, ma colpisce anche i simboli religiosi e i contenuti delle religioni. Ne conseguono differenti conseguenze giuridiche. Quando colpisce il patrimonio di fede dei credenti essa non è accettabile. La satira religiosa genera una specie di conflitto tra differenti valori costituzionali, e cioè tra il diritto alla libera espressione del pensiero e il diritto alla reputazione e alla tutela del sentimento religioso. Il diritto di satira in generale è riconosciuto dagli ordinamenti giuridici (sia internazionali, sia nazionali) come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale, che deriva dalla libertà di espressione e di pensiero. Pensiero, coscienza e religione – per esempio nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – sono omologhi (come beni giuridici o valori etici). Pertanto pensiero, coscienza e religione non possono essere in contrapposizione tra loro. Notevoli incertezze esistono sulla disciplina giuridica del diritto di satira, che non può mai offendere i diritti fondamentali della persona, la sua dignità, la sua reputazione. La Carta di Nizza ha favorito un orientamento, che considera il diritto di libera espressione nella sua forma più ampia ed espansiva. È tuttavia sempre stato affermato il valore prevalente dei diritti umani fondamentali, che non possono essere offesi dall’esercizio del diritto di satira. Negli ordinamenti giuridici nazionali, la forza del diritto di satira consiste nel riconoscimento del suo rango costituzionale, ma anche nei limiti che deve avere. La giurisprudenza ha elaborato i vincoli “formali”, tra i quali i più importanti sono il limite della continenza e della funzionalità.
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Verardo, Fabio. "Giustizie della Liberazione. Riflessioni sulle forme giudiziarie attuate nell'Italia settentrionale nella fase insurrezionale". ITALIA CONTEMPORANEA, n.º 298 (junio de 2022): 144–70. http://dx.doi.org/10.3280/ic2022-298012.

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Il saggio analizza le pratiche della giustizia insurrezionale componendo un quadro delle specificità punitive e giudiziarie per interpretarle come teatro pedagogico, strumento per arginare violenze e sovversioni, valvola di sfogo e catarsi per combattenti, cittadini e comunità. Partendo da una riflessione sui giudizi sommari, le violenze e le forme arbitrarie di giustizia che caratterizzarono la fase insurrezionale e post-insurrezionale, propone un focus sugli attori che - pur con diversi limiti - ebbero una veste formale o organizzata e si riferirono, almeno sul piano ideale, alle forme e ai metodi del tribunale e del processo. Sono prese in esame le forme giudiziarie istituite nell'Italia settentrionale e amministrate dai Comitati di liberazione nazionale (Cln) e dalle formazioni partigiane nel periodo compreso tra l'insurrezione e l'istituzione delle Corti d'assise straordinarie (Cas) per studiare, accanto ai ruoli e all'azione dei protagonisti, quali idee e pratiche transitarono attraverso i processi nella prospettiva più ampia della "resa dei conti con il fascismo" e della ricostruzione della legalità. In quelle settimane tribunali partigiani, tribunali del popolo, tribunali di fabbrica, comitati di epurazione e altri organismi più effimeri furono creati per giudicare delatori, esponenti dei reparti nazi-fascisti e quanti si compromisero con il regime e con i tedeschi nel biennio 1943- 1945. Fu un fenomeno complesso e sfaccettato poiché vennero costituiti in molteplici forme e agirono con logiche e riferimenti normativi e procedurali non sempre coerenti rispetto alle disposizioni del Clnai e del Governo del sud. Inoltre, furono legati a un contesto politico-sociale incandescente, esacerbato dalle violenze del conflitto e fortemente caratterizzato sul piano locale da tensioni e spinte contrapposte.
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Napoli, L. "Una scheda di valutazione delle competenze del personale: strumento per il coordinatore infermieristico dei servizi di dialisi". Giornale di Clinica Nefrologica e Dialisi 24, n.º 1 (24 de enero de 2018): 52–62. http://dx.doi.org/10.33393/gcnd.2012.1117.

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La valutazione delle competenze dei professionisti della salute è sicuramente un fattore strategico per l'eccellenza del Sistema Sanitario Nazionale, nonché una responsabilità alla quale il Coordinatore Infermieristico (CI.) non dovrebbe venir meno. Obiettivo del presente lavoro è stata l'identificazione di una Scheda di Valutazione delle Competenze (SVC) quale strumento di valutazione oggettiva e stimolo all'autoriflessione e autovalutazione per l'infermiere, e per il neoassunto in dialisi. Il progetto si è sviluppato costituendo un Profilo delle Competenze (PdC) specifico per l'infermiere delle unità di dialisi. Appreso che all'estero l'infermiere di dialisi possiede una specializzazione certificata e che i metodi di valutazione si basano sull'identificazione delle singole attività specifiche per ogni ruolo e l'assegnazione di un punteggio attraverso scale tipo Likert, si è proceduto all'elaborazione della SVC declinata dal PdC. La scheda è stata distribuirla in 26 Centri Dialisi di Piemonte e Valle d'Aosta attraverso il metodo di indagine ‘Delphi’. Parallelamente, è stato inviato un questionario indirizzato ai CI. per indagare il processo di valutazione presso i loro servizi. Ha aderito all'indagine il 38.5% dei Centri: la SVC è stata testata anche su 20 infermieri; nessuno ha espresso un giudizio totalmente negativo, la SVC è stata considerata una scheda valutativa completa, in grado di favorire l'autoriflessione e l'autovalutazione, nonché un ‘ottimo strumento specifico’ potenziale: una effettiva validazione dello strumento necessita di un maggior numero di valutazioni e verifiche tra pari. (nursing)
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Cuturi, Vittoria, Simona Gozzo, Rossana Sampugnaro y Verena Tomaselli. "Partecipazione alle primarie dell'Unione". Quaderni dell'Osservatorio elettorale QOE - IJES 55, n.º 1 (30 de junio de 2006): 159–93. http://dx.doi.org/10.36253/qoe-12713.

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L’alto grado di mobilitazione è il vero elemento di novità e di interesse delle primarie dell’Unione. Se è vera l’ipotesi che esse abbiano coinvolto una quota di elettori, al di là delle capacità di mobilitazione delle strutture di partito e collaterali, è verosimile considerare l’elevata affluenza come espressione della volontà di ‘sentirsi parte’ di un progetto politico o quantomeno di manifestare approvazione verso questa nuova modalità di coinvolgimento. I non iscritti e i non attivisti hanno avuto, sicuramente, bisogno di un surplus di motivazione per sostenere i costi di una doppia partecipazione (alle primarie ed alle elezioni formali). Nell’incertezza sul grado di affluenza alle primarie del 16 ottobre e nella convinzione che queste avrebbero coinvolto soprattutto gli elettori più attivi e a diverso titolo impegnati politicamente, abbiamo predisposto un questionario da somministrare all’uscita del seggio elettorale, dopo avere espletato tutte le procedure di voto. Le dimensioni prese in considerazione si possono associare sulla base di due interessi conoscitivi fondamentali: uno, relativo alle dimensioni qualitative e quantitative della partecipazione; l’altro, relativo alle motivazioni soggettive ed al significato attribuito alle primarie. Scopo dell’indagine, con tutti i limiti derivanti da un progetto ambizioso e dall’utilizzo di una modalità di rilevazione poco controllabile, è stato quello di approfondire la conoscenza dei partecipanti alle primarie nazionali anche se, a giudizio di chi scrive, la tipologia di elettori emersa dal nostro lavoro di ricerca è, verosimilmente, solo in parte estensibile a primarie di livello inferiore dotate di una più elevata competitività, nella misura in cui sifronteggiano solo due candidati di peso più o meno pari. In questi casi, la motivazione a partecipare perde il contenuto solidaristico e le primarie recuperano il senso proprio di strumento di selezione del candidato.
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Colao, Floriana. "La sovranità della Chiesa cattolica e lo Stato sovrano. Un campo di tensione dalla crisi dello Stato liberale ai Patti Lateranensi, con un epilogo nell'articolo 7 primo comma della Costituzione". Italian Review of Legal History, n.º 8 (21 de diciembre de 2022): 257–312. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/19255.

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Il saggio ricostruisce la genesi della ‘Premessa’ al Trattato del Laterano del 1929, in cui le Due Alte Parti – governo italiano e Santa Sede, con le firme di Mussolini e del cardinale Gasparri – garantirono alla Chiesa «una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale». Da qui la «necessità di costituire, con particolari modalità, la Città del Vaticano […] con giurisdizione sovrana della Santa Sede», e l’art. 2, «l’Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione». Il saggio considera che i giuristi – Vittorio Emanuele Orlando, che, da presidente del Consiglio nel maggio giugno 1919 tentò una trattativa con la Santa Sede per la risoluzione della Questione romana, e Amedeo Giannini, che tra i primi suggerì a Mussolini un «nuovo codice della legislazione ecclesiastica» – legarono la Conciliazione alla crisi dello Stato liberale ed al «regime diverso», insediatosi in Italia il 28 Ottobre 1922. Il saggio considera che già nel 1925 il guardasigilli Alfredo Rocco coglieva nelle ‘due sovranità’ una pietra d’inciampo nella costruzione dello Stato totalitario, anche se dichiarava di dover abbandonare l’«agnostico disinteresse del vecchio dottrinarismo liberale». Il saggio considera che Rocco rimase ai margini delle trattative con la Santa Sede, dal momento che metteva in guardia dal riconoscimento del «Pontefice sovrano, soggetto di diritto internazionale», e da «un altro Stato nello Stato», principio su cui convergevano giuristi quali Ruffini, Scaduto, Schiappoli, Orlando. Le trattative segrete furono affidate a Domenico Barone – consigliere di Stato, fiduciario del Duce – e Francesco Pacelli, avvocato concistoriale e fiduciario del cardinal Gasparri; la sovranità della Chiesa ed un suo ‘Stato’ appariva come la posta in gioco. Il saggio considera che la nascita dello Stato della Città del Vaticano complicava l’‘immagine’ del Regno d’Italia persona giuridica unitaria, ‘costruita’ dalla giuspubblicistica nazionale, difesa anche da Giovanni Gentile sul «Corriere della Sera». Mostra che il fascismo intese riconoscere il cattolicesimo «religione dominante dello Stato» per rafforzare la legge 13 Maggio 1871 n. 214, «sulle guarentigie pontificie e le relazioni fra Stato e Chiesa», che aveva previsto un favor religionis per la Chiesa cattolica. La Conciliazione risalta come l’approdo di un lungo processo storico, che offriva forma giuridica al ruolo che il cattolicesimo aveva e avrebbe rivestito per l’identità italiana; non a caso nel Marzo 1929 Agostino Gemelli celebrava una «nuova Italia riconciliata con la Chiesa e con sè stessa, con la propria storia e la propria bimillenaria civiltà». Il saggio mostra che la sovranità della Chiesa e lo Stato della Città del Vaticano furono molto discusse nel dibattito parlamentare sulla ratifica dei Patti firmati l’11 Febbraio 1929, con i toni duri di Mussolini, che definì la Chiesa «non sovrana e nemmeno libera». Rocco affermò che il «regime fascista» riconosceva «de iure» una sovranità «immutabile de facto»; rispondeva agli «improvvisati e non sinceri zelatori dello Stato sovrano, ma anticlericale», che «lo Stato è fascista, non abbandona parte alcuna della sua sovranità». Jemolo e Del Giudice – estimatori delle « nuove basi del diritto ecclesiastico – colsero il senso di questa «pace armata» tra governo e Santa Sede. Il saggio esamina l’ampio dibattito sulla «natura giuridica» della sovranità della Chiesa e sulla «statualità» dello Stato della Città del Vaticano, tra diritto pubblico, ecclesiastico, internazionale, teoria generale dello Stato. Coglie uno snodo nel pensiero di Santi Romano, indicato da Giuseppe Dossetti alla Costituente come assertore del «principio della pluralità degli ordinamenti giuridici». Il saggio esamina poi il confronto sullo Stato italiano come Stato confessionale, teoria sostenuta da Santi Romano, negata da Francesco Scaduto. Taluni – Calisse, Solmi, Checchini, Schiappoli – guardavano ai Patti Lateranensi come terreno del rafforzamento della sovranità dello Stato; Meacci scriveva di «Stato superconfessionale, cioè al di sopra di tutte le confessioni»; Piola e Del Giudice tematizzavano uno «Stato confessionista». Jemolo – che nel 1927 definiva la «sovranità della Chiesa questione forse insolubile» – affermava che, dopo gli Accordi, «il nostro Stato non sarà classificabile tra i Paesi separatisti, ma tra quelli confessionali». Il saggio esamina poi il dibattito sulla sovranità internazionale della Chiesa – discussa, tra gli altri, da Anzillotti, Diena, Morelli – a proposito della distinzione o unità tra la Santa Sede e lo Stato Città del Vaticano – prosecuzione dello Stato pontificio o «Stato nuovo» – e della titolarità della sovranità. Il saggio si sofferma poi sul dilemma di Ruffini, «ma cos’è precisamente questo Stato», analizzando uno degli ultimi scritti del maestro torinese, il pensiero di Orlando, Jemolo, Giannini, una monografia di Donato Donati e una di Mario Bracci, due dense «Lectures» di Mario Falco sul Vatican city, tenute ad Oxford, Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano di Federico Cammeo, in cui assumeva particolare rilievo la «sovranità, esercitata dal Sommo Pontefice», per l’«importanza speciale» nei «rapporti con l’Italia». Quanto agli ecclesiasticisti, il saggio esamina le prospettive poi sviluppate nell’Assemblea Costituente, uno scritto del giovane Giuseppe Dossetti – docente alla Cattolica – sulla Chiesa come ordinamento giuridico primario, connotato da sovranità ed autonomia assoluta non solo in spiritualibus; le pagine di Jannaccone e D’Avack sulla «convergenza tra potestas ecclesiastica e sovranità dello Stato come coesistenza necessaria della Chiesa e dello Stato e delle relative potestà»; un ‘opuscolo’ di Jemolo «per la pace religiosa in Italia», che nel 1944 poneva la libertà come architrave di nuove relazioni tra Stato e Chiesa. Il saggio conclude il percorso della «parola sovranità» – così Aldo Moro all’Assemblea Costituente – nell’esame del sofferto approdo all’articolo 7 primo comma della Costituzione, con la questione definita da Orlando «zona infiammabile». Sull’‘antico’ statualismo liberale e sul ‘monismo giuridico’ si imponeva il romaniano pluralismo; Dossetti ricordava la «dottrina dell’ultimo trentennio contro la tesi esclusivista della statualità del diritto». Rispondeva alle obiezioni dei Cevolotto, Calamandrei, Croce, Orlando, Nenni, Basso in nome di un «dato storico», «la Chiesa cattolica […] ordinamento originario […] senza alcuna compressione della sovranità dello Stato». Quanto al discusso voto comunista a favore dell’art. 7 in nome della «pace religiosa», Togliatti ricordava anche le Dispense del 1912 di Ruffini – imparate negli anni universitari a Torino – a suo dire ispiratrici della «formulazione Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani». Tra continuità giuridiche e discontinuità politiche, il campo di tensione tra ‘le due sovranità’ si è rivelato uno degli elementi costitutivi dell’identità italiana, nel segnare la storia nazionale dei rapporti tra Stato e Chiesa dall’Italia liberale a quella fascista a quella repubblicana, in un prisma di temi-problemi, che ancora oggi ci interroga.
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Curry, Margaret. "Locri Epizephyrii and the Vase Trade - Filippo Giudice: Vast e frammenti ‘Beazley’ da Locri Epizefiri, e ruolo di questa città lungo le rotte verso l'Occidente. Catalogo a cura di S. Valastro e F. Caruso. (Studi e materiali di archeologia greca, 3.1.) Pp. 105; 11 figs., 67 plates of charts and graphs. Catania: Instituto di Archeologia, Università di Catania and Centro di Studi per l'Archeologia Greca, Consiglio Nazionale delle Ricerche, 1990." Classical Review 41, n.º 2 (octubre de 1991): 446–47. http://dx.doi.org/10.1017/s0009840x00280906.

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Biorcio, Roberto y Paolo Natale. "LA MOBILITÀ ELETTORALE DEGLI ANNI OTTANTA". Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 19, n.º 3 (diciembre de 1989): 385–430. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200008649.

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IntroduzioneLo studio della mobilità elettorale si ricollega per diversi aspetti al dibattito sulle tendenze generali del mercato elettorale in Italia e alla problematica legata ai tipi di voto. Lo studio delle forme che può assumere la mobilità elettorale costituisce però, a nostro avviso, un tema dotato comunque di una sua autonoma specificità. Le forme che assume il passaggio da una scelta di voto ad un'altra dipendono sia dalle modifiche di posizionamento dei partiti nell'ambito della competizione elettorale, sia dalle modalità secondo cui i cittadini-elettori si rapportano ad essi e, più in generale, vivono il proprio rapporto con la sfera politica e le istituzioni.Si possono individuare nella scelta dell'elettore diverse componenti analitiche (cfr. Parisi e Pasquino 1977; Pizzorno 1983 e 1986, Mannheimer e Sani 1987), riconducibili, a nostro avviso, ad alcune peculiari logiche motivazionali. Si può cogliere anzitutto unalogica dell'identificazione,secondo cui l'elettore esprime adesione e solidarietà rispetto a qualche tipo di identità collettiva che ritiene rappresentata in una delle proposte di voto in competizione. Le identità collettive che costituiscono il referente necessario per questo tipo di logica motivazionale possono essere già presenti nella società — e semplicemente trascritte o trascrivibili in una delle possibili opzioni di voto — oppure essere costituite dal «discorso identificante» dei politici (Pizzorno 1983). Oppure ancora essere una combinazione di entrambe queste possibilità. Si può poi riconoscere nell'elettore l'esistenza di unalogica dell'utilità(o della razionalità strumentale rispetto allo scopo), quando il voto appare finalizzato a favorire (oppure ad ostacolare) tendenze politiche e/o provvedimenti specifici, in base ad un proprio calcolo degli interessi. Insieme a queste due, si può considerare una terza componente analitica nel comportamento elettorale — definibile comelogica della protesta— che esprime motivazioni prevalentemente «in negativo» rispetto al voto o rispetto al tradizionale sistema dei partiti; questa logica emerge quando i partiti esistenti non riescono a suscitare sufficiente identificazione nell'elettore, né a rappresentarne le domande sociali. La logica della protesta si può esprimere non solo con l'astensionismo (attivo o passivo), ma anche con il voto per alcuni dei «nuovi partiti» formatisi negli anni settanta e ottanta come espressione di diverse forme di protesta politica o sociale.È evidente che queste diverse logiche motivazionali possono coesistere nello stesso atto di scelta, con un peso che può variare in base alle caratteristiche dell'elettore, alla congiuntura politico-sociale e al tipo di elezione. Quello che interessa al nostro studio è la relazione fra queste logiche di voto ed i processi di mobilità elettorale: come il peso specifico delle diverse logiche motivazionali può fare variare siale probabilitàdi mutamento delle precedenti scelte di voto, siale formeed ilsensoche questo mutamento può assumere.La logica della identificazione — declinata nelle forme più diverse — costituisce ovviamente la base della fedeltà elettorale di partito o, almeno, di «area politica». Per gli elettori che nel voto esprimono soprattutto una esigenza di identificazione, la probabilità di mutamenti è ridotta, e l'abbandono delle precedenti scelte assume un carattere «traumatico», che si può leggere come segno di un generale processo di ri-orientamento politico-esistenziale. Il passaggio diretto ed immediato da una identificazione ad un'altra è un evento che si verifica raramente. Gli elettori che scelgono di non votare più per un partito in cui si erano identificati sperimentano una fase di relativa incertezza, nella quale possono acquistare maggior peso, almeno transitoriamente, le logiche della protesta o quelle del calcolo delle utilità.La logica della utilità si esprime in un «calcolo dei vantaggi» che si può riferire tanto a interessi individuali e particolaristici (voto clientelare), quanto a quelli di gruppo o di categoria, fino ad assumere come riferimento interessi più generali (voto di opinione). Il calcolo dei vantaggi di ogni scelta di voto è funzione delle caratteristiche specifiche e congiunturali delle diverse scadenze elettorali. Ci si può aspettare che quanto più pesa, nella scelta del singolo elettore, la logica della utilità, tanto più sono probabili, almeno in linea di principio, i cambiamenti delle opzioni di voto.Anche la logica della protesta, se non è accompagnata da forte identificazione in un partito vissuto come rappresentante significativo della protesta sociale, fornisce un notevole contributo alla instabilità elettorale: in questo caso è l'atto stesso di abbandono delle precedenti scelte partitiche che diviene il veicolo più importante per l'espressione del risentimento dell'elettore.Si è rivolta l'attenzione a diversi tipi di mutamento nel comportamento elettorale, analizzando in particolare:1)i cambiamenti di voto all'interno del gruppo dei 7-8 partiti tradizionalmente presenti — nel dopoguerra — nelle competizioni elettorali: la mobilità in questo caso può essere interpretata come l'esito di un giudizio razionale sugli effetti dell'opzione elettorale sul quadro politico, o su una serie di politiche specifiche;2)i cambiamenti di voto da uno dei partiti tradizionali alla esplorazione di nuove possibilità di espressione elettorale — nella scelta di votare, ad esempio, per uno dei partiti emersi negli anni settanta ed ottanta, o per qualcuna delle liste che si caratterizzano su specificheissues(pensioni, ecologia, identità regionali, ecc.);3)il cambiamento dal voto al non voto, che può essere letto come diminuzione del livello di identificazione (visto dal lato dell'elettore) o nella capacità di mobilitazione (visto dal lato del partito) di una determinata opzione partitica;4)il ritorno dal non voto (non partecipazione alla votazione o non espressione di voto valido) al voto per una delle liste presenti nella competizione elettorale, che può dipendere dalla accresciuta capacità di suscitare mobilitazione ed identificazione da parte di una delle forze politiche presenti, oppure dalla particolare rilevanza soggettivamente attribuita ad una specifica tornata elettorale.Lo studio empirico delle forme di mobilità elettorale presenta — come è noto — particolari difficoltà, sia perché ciascuna di esse coinvolge quote limitate del corpo elettorale sia, più in generale, per l'ovvio motivo che non sono disponibili registrazioni — a livello individuale — delle scelte di voto e delle loro variazioni fra una elezione e l'altra. A causa di tali difficoltà e per ovviare ai problemi specifici di ciascuna delle tecniche di analisi, nel nostro studio sulla mobilità elettorale 1983-87 abbiamo fatto riferimento a risultati di ricerche realizzate con diversi metodi: analisi di dati raccolti tramitesurvey,analisi di dati elettorali aggregati a vari livelli, stime dei flussi elettorali in alcune città e stime di flussi a livello nazionale basate sui dati rilevati in un insieme di sezioni-campione. E nostra opinione che sia legittimo e necessario utilizzare nella ricerca i diversi metodi a disposizione, con la consapevolezza dei vantaggi e dei problemi metodologici che ciascuno di essi pone: soltanto l'attenta comparazione dei risultati ottenuti da diverse fonti può convalidare o, nel caso, porre seri interrogativi sulle ipotesi sostantive via via formulate. In questa sede il nostro interesse è rivolto ai risultati ottenuti con le diverse metodologie, più che alla discussione delle metodologie stesse, per la quale rimandiamo ad altre sedi.
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Neto, Dalk Dias Salomão, Nicole Moreira Faria Sousa, Carla Viana Dendasck, Amanda Alves Fecury, Euzébio de Oliveira y Claudio Alberto Gellis de Mattos Dias. "Il ruolo del conciliatore nel tribunale speciale civile speciale presso il quarto tribunale civile speciale di Macapá-AP, Amazônia, Brasile". Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 20 de mayo de 2021, 80–92. http://dx.doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/legge/tribunale-speciale.

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A causa di numerosi problemi sociali, la giustizia cominciò ad essere più richiesta dalla società. Era urgente mente necessario un nuovo paradigma, con la creazione di procedimenti giudiziari speciali, basati sulla conciliazione, come mezzo alternativo di risoluzione dei conflitti come soluzione parziale. I tribunali speciali si sono evoluti molto dalla sua creazione, attraverso la legge 9.099/95, che si è rivelata estremamente importante per la riorganizzazione della giustizia, di fronte alle grandi richieste di cause legali. L’obiettivo di questo lavoro era quello di analizzare il ruolo del conciliatore nel tribunale civile virtuale speciale nella 4avara del tribunale civile speciale di Macapá AP, Amazônia, Brasile. Si conclude che c’è stata un’evoluzione storica dei giudici speciali, dalla sua attuazione attraverso la legge 9.099/95 alla costruzione dei suoi principi come la rapidità procedurale, l’informalità e, il tutto indicando la realizzazione di un processo più rapido ed efficiente. PROJUD e TUCUJURIS informatizzando i tribunali speciali sembrano essere importanti per l’ammodernamento del processo, rendendoli più semplici, veloci e accessibili a tutti e seguendo così le tendenze tecnologiche mondiali. I tribunali speciali nel loro complesso dovrebbero cercare di investire sempre più in conciliatori e azioni finalizzate alla conciliazione, come le settimane di conciliazione statali e nazionali, perché in tal modo vi sarà una grande possibilità che i casi nel sistema giudiziario acquisisano maggiore fluidità.
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"Diritto italiano. Asilo". DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, n.º 3 (noviembre de 2010): 142–49. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-003010.

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1. Corte di cassazione 3.5.2010 n. 10636 - richiedente status di rifugiato - diniego della Commissione e conseguente ordine di allontanamento dal territorio nazionale - illegittimitŕ del decreto del giudice di pace che aveva respinto il ricorso avverso l'espulsione.2. Tribunale di Trieste 17.8.2009 n. 304 - richiedente lo status di rifugiato per persecuzione legata ad orientamento sessuale - diritto umano fondamentale - impugnazione del diniego del riconoscimento dello status - accertamento di merito del giudice ordinario - sufficienza della prova indiziaria.
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"Diritto italiano. Espulsioni". DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, n.º 2 (septiembre de 2011): 164–75. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-002012.

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1. Giudice di pace di Cremona 5.4.2011 - espulsione - presupposto rifiuto rilascio permesso soggiorno - direttiva cd. rimpatri - rischio di fuga - motivazione proposta di espulsione del questore - contraddizione con altri atti adottati dalla PA - erronea motivazione su circostanze indicative del rischio assunto - eccesso di potere - illegittimitŕ derivata - annullamento 2. Giudice di pace di Milano 26.4.2011 - espulsione - direttiva cd. Rimpatri - rischio di fuga - motivazione - eccesso di potere - annullamento 3. Giudice di pace di Alessandria 10.5.2011 - espulsione - direttiva cd rimpatri - immediata applicabilitŕ - rischio di fuga - indici presuntivi - carenza disciplina di legge nazionale - annullamento 4. Giudice di pace di Palazzo San Gervasio 9.6.2011 - trattenimento in CIE - proroga - provvedimento collettivo.NOTA di Guido Savio, La proroga del trattenimento dei "57 tunisini" a Palazzo San GervasioRASSEGNA DI GIURISPRUDENZA5. Giudice di pace di Belluno 10.12.2010 - espulsione - pratica rinnovo del permesso oltre il termine di scadenza - motivazione provvedimento basata sul mero ritardo - illegittimitŕ 6. Giudice di pace di Firenze 11.2.2011 - espulsione - sottoscrizione - vice prefetto non vicario - delega - necessitŕ - assenza - annullamento
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"Diritto italiano. Espulsioni". DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, n.º 1 (mayo de 2011): 157–67. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-001013.

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1. Corte di cassazione 29.10.2010 n. 22230 - divieto di espulsione - convivenza coniugale - interruzione transitoria per motivi economici - legittimitŕ - annullamento espulsione.2. Corte di cassazione 4.1.2011 n. 111 - divieto di espulsione per convivenza con parente italiano - prova della convivenza - regime ordinario - ammissibilitŕ della prova orale.3. Corte appello di Milano 3.2.2011 - allontanamento cittadina comunitaria - motivazione - mancata iscrizione anagrafica - illegittimitŕ - ricorso al sistema di welfare nazionale - eccessiva onerositŕ - vincolo di proporzionalitŕ e divieto di automatismo nella decisione di allontanamento.4. Giudice di pace di Torino 10.2.2011 - espulsione ex art. 14, co. 5 ter e quater TU immigrazione - bilanciamento esigenze ordine pubblico e unitŕ familiare - genitore straniero di minori italiani - inespellibilitŕ, salve ragioni di ordine pubblico o pubblica sicurezza.RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA5. Giudice di pace di Terni 30.10.2010 - espulsione - scadenza permesso - automatismo - esclusione.6. Giudice di pace di Ferrara 17.12.2010 - espulsione - motivazione - nullitŕ.
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"Diritto italiano. Espulsioni". DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, n.º 3 (diciembre de 2011): 139–52. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-003011.

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1. Corte di cassazione 5.5.2011 n. 9967 - espulsione - pendenza procedimento rinnovo carta soggiorno - annullamento 2. Corte di cassazione 8.9.2011 n. 18481 - espulsione per violazione ordine allontanamento - contrasto normativa nazionale con direttiva europea cd. rimpatri - immediata applicazione direttiva - disapplicazione normativa nazionale - annullamento 3. Corte di cassazione 8.9.2011 n. 18493 - opposizione tardiva - rigetto richiesta protezione internazionale - comunicazione in lingua conosciuta - violazione - nullitŕ - valutazione giurisdizionale tempestivitŕ impugnazione - difetto motivazione - cassazione con rinvio 4. Giudice di pace di Agrigento 8.7.2011 - respingimento differito - giurisdizione ordinaria - termine adozione rispetto rintraccio/inizio trattenimento in CIE - mancata previsione normativa - necessitŕ ricostruzione sistematica secondo ragionevolezza - violazione - annullamento 5. Tribunale di Bologna 15.10.2011 - trattenimento in CIE - presupposto allontanamento immediato per violazione divieto reingresso - necessitŕ accertamento violazione divieto con condanna penale - mancanza - illegittimitŕ atto presupposto - diniego convalida.RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA 6. Tribunale di Novara 28.9.2011 - accompagnamento coattivo alla frontiera - cittadino comunitario - richiesta convalida - motivi imperativi pubblica sicurezza - appartenenza a categorie persone pericolose - precedenti penali - recente scarcerazione - assenza attualitŕ pericolositŕ sociale - diniego convalida.
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"Diritto italiano. Diritti civili". DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, n.º 4 (marzo de 2012): 126–42. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-004010.

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1. Corte costituzionale sentenza 12/16.12.2011 n. 329 - questione di legittimitŕ costituzionale dell'art. 80 co. 19 l. n. 388/2000 - indennitŕ di frequenza riconosciuta ai minori disabili extracomunitari legalmente soggiornanti solo se in possesso di carta di soggiorno - illegittimitŕ della condizione - accoglimento2. Tribunale di Milano 9.1.2012 - azione civile contro discriminazione - bando Presidenza del Consiglio, Ufficio nazionale per il servizio civile - selezione volontari - requisito accesso cittadinanza italiana - carattere discriminatorio - accoglimento - interpretazione costituzionalmente orientata secondo art. 2 Cost. del termine "cittadino" ex art. 3 d.lgs. 77/2002 - poteri del giudice - sospensione e ordine di modifica bando - art. 28 d.lgs. N. 150/2011 - disciplina del processo sommario di cognizione - prima applicazione
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"Diritto italiano; Espulsioni". DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, n.º 2 (junio de 2009): 182–97. http://dx.doi.org/10.3280/diri2009-002015.

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Espulsioni1. Corte di cassazione 10.10.2008 n. 24906 - status rifugiato - rigetto - espulsione - divieto per rischio di persecuzione per ragioni di sesso - avvenuta infibulazione - esposizione a situazione ulteriore di sudditanza femminile nel paese d'origine - assenza della necessaria personalitŕ della ragione persecutoria - decisione di rigetto della impugnazione - legittimitŕ2. Giudice di pace di Vicenza 8.6.2008 - intimazione a lasciare il territorio nazionale entro 5 giorni - impugnazione - obbligo di autonoma motivazione circa l'impossibilitŕ di trattenimento in CPT - violazione - annullamento3. Giudice di pace di Agrigento 26.9.2008 - respingimento - impugnazione - giurisdizione dell'A.G.O. - pregressa presentazione di domanda di asilo - difetto di prova - rigetto4. Tribunale di Bologna 30.9.2008 - espulsione - sottoscrizione viceprefetto aggiunto - necessitŕ di delega - difetto di prova - incompetenza e annullamento5. Tribunale di Milano 1.10.2008 - allontanamento di cittadino comunitario - pubblica sicurezza - motivazione - precedenti penali - mancanza di prova - annullamento6. Tribunale di Roma 9.3.2009 - allontanamento di cittadino comunitario - imperativi motivi di pubblica sicurezza - precedenti penali e giudiziari - assenza di effettiva ed attuale pericolositŕ sociale - intervenuto radicamento sociofamiliare- annullamento7. Tribunale di Agrigento 26.3.2009 - respingimento - richie- » 1946 sta provvedimento cautelare - ingresso - interesse legittimo- difetto di giurisdizione8. Tribunale amministrativo regionale Sicilia 7.4.2009 n. 668 - respingimento - ricorso per annullamento al Tar - difetto di giurisdizione
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"Diritto italiano. Diritti civili". DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, n.º 3 (diciembre de 2011): 126–38. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-003010.

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1. Corte costituzionale sentenza 20/25.7.2011 n. 245 - matrimonio del cittadino straniero - obbligo di presentare all'ufficiale dello stato civile documento attestante la regolaritŕ del soggiorno nel territorio italiano - incostituzionalitŕ 2. Corte di cassazione 1.9.2011 n. 17966 - cittadino marocchino - pensione di inabilitŕ - requisito del possesso del permesso di soggiorno - sufficienza - norma interna incompatibile con diritto comunitario - dovere del giudice nazionale di disapplicarla - fattispecie.RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA 3. Corte di cassazione S.U. 18.1/30.3.2011 n. 7186 - azione civile contro la discriminazione - natura di diritto soggettivo assoluto della posizione protetta - giurisdizione ordinaria 4. Tribunale di Vicenza 11.2.2010 n. 297 - divorzio pronunciato in Italia fra cittadino e straniera dopo che i coniugi avevano sottoscritto in Cina accordo amministrativo per scioglimento - ammissibilitŕ.
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"La parola alle politiche. Come valutare successi e insuccessi dei provvedimenti sull'istruzione?" RIVISTA TRIMESTRALE DI SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE, n.º 1 (abril de 2011): 105–28. http://dx.doi.org/10.3280/sa2011-001008.

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Negli ultimi decenni il perseguimento di una migliore qualitŕ dell'istruzione - non disgiunta dalla necessitŕ di contenimento della spesa pubblica e di un uso efficiente delle risorse disponibili - ha incoraggiato i governi a ridisegnare i cicli d'istruzione, a istituire enti di valutazione scolastica, a rimodulare i curricula. Come appurare l'efficacia di queste riforme? Valutare le politiche dell'istruzione significa proporre un giudizio, sulla base di un processo di ricerca controllato, in merito alla pertinenza, all'opportunitŕ e agli effetti degli interventi intrapresi. Questo articolo esamina dimensioni, usi e scopi della valutazione delle politiche per l'istruzione e, a partire da esperienze nazionali e internazionali, presenta alcune lezioni di valutazione.
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Franzone, P., L. Berretta, A. Orecchia, G. Pozzi y L. Todisco. "Le nuove tecnologie e la tariffazione delle prestazioni radioterapiche: un problema aperto nelle diverse Regioni. La situazione di Piemonte e Valle D’Aosta". Working Paper of Public Health 4, n.º 1 (15 de junio de 2015). http://dx.doi.org/10.4081/wpph.2015.6717.

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Introduzione: In questo lavoro sono state analizzate le problematiche relative alla tariffazione in Radioterapia, tenendo presente l’incremento degli ultimi anni di prestazioni di alta tecnologia ed alto costo. Metodologia: Dopo una breve storia dell’evoluzione del nomenclatore tariffario nazionale si è passati a valutare la situazione del Piemonte e Valle D’Aosta, con la relativa legislazione che ha introdotto e modificato nel tempo il nomenclatore ed il tariffario. Risultati: Negli anni, solo alcune Regioni hanno adottato modifiche del proprio nomenclatore, con diverse modalità, recependo nuove tecnologie e nuove pratiche cliniche. In Oncologia è stato affermato che con una gestione per patologia, le risorse potrebbero essere meglio destinate secondo specifiche strategie mirando ad ottenere determinati risultati, sia in termini di salute, sia in termini economici. (Paderni, 2014) Conclusione: Si rileva necessario un giudizio complessivo sulla opportunità clinica di impiegare una specifica modalità radioterapica in quel particolare paziente, che tenga conto della efficacia della cura, del confronto con altre disponibili e anche del costo (clinico ed economico). Una revisione delle modalità di tariffazione potrebbe evitare sprechi e semplificarne la procedura.
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"Documenti: I. Sui garanti nazionale e regionali per l'infanzia e l'adolescenza ; II. I procedimenti per l'affidamento dei figli dei genitori naturali: davanti a quale giudice? ; III. Il cosiddetto pacchetto sicurezza". MINORIGIUSTIZIA, n.º 2 (julio de 2009): 270–76. http://dx.doi.org/10.3280/mg2009-002029.

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Licastro, Angelo. "Ancora in tema di porto del velo islamico e discriminazione della lavoratrice nelle aziende private". Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 3 de enero de 2023. http://dx.doi.org/10.54103/1971-8543/19581.

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Still about wearing the Islamic headscarf and employee discrimination in private undertakings ABSTRACT: This article analyses the development of the jurisprudence of Court of Justice of the European Union on the right to wear an Islamic headscarf at work. In the recent CJEU cases it has been reaffirmed that the employer’s rules do not constitute direct discrimination; however, it has been made clear that a policy of neutrality can justify objectively a difference of treatment indirectly based on religion or belief whether it meets a “genuine need” on the part of the undertaking. This test in most cases is not very different from the one concerning the presence of the “genuine occupational requirements”. The need to seek appropriate forms of composition between the freedom of the worker and the freedom of the company may make anti-discrimination protection under the ground of “religion” weaker than that under the other grounds covered by EU anti-discrimination law; but this is a consequence of the fact that the ground of discrimination constituted by “religion or belief” has been taken by the Court in close connection with the freedom protected by Article 10 EUCFR. SOMMARIO: 1. Premessa introduttiva - 2. Il quadro dei principi di diritto fissati dalla Corte di giustizia in tema di porto del velo islamico nei luoghi di lavoro privato - 3. Il problema dell’individuazione del parametro della “situazione analoga” nel giudizio di comparazione volto ad accertare una discriminazione diretta per motivi religiosi - 4. Alla ricerca delle ragioni in base alle quali si dà per scontata la non praticabilità di una comparazione “esterna” ai dipendenti aziendali di un medesimo datore di lavoro - 5. I termini di una corretta comparazione interna ai dipendenti dell’azienda - 6. L’improponibilità, sul piano sostanziale, di una piena equiparazione del fattore di rischio legato all’esternazione delle convinzioni “religiose” a quello legato all’esternazione di convinzioni “filosofiche” e “politiche” - 7. La presunta migliore adattabilità dello schema della discriminazione indiretta in rapporto a una materia che richiede una peculiare opera di composizione tra distinte libertà fondamentali adeguata alle caratteristiche dell’azienda e alle mansioni svolte dalla lavoratrice - 8. La questione dei limiti di ammissibilità di disposizioni nazionali più favorevoli - 9. Considerazioni conclusive.
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Iadecola, Gianfranco. "Rifiuto delle cure e diritto di morire". Medicina e Morale 56, n.º 1 (28 de febrero de 2007). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2007.331.

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Lo scritto intende sottolineare la difficile problematicità, dal punto di vista legale, del tema del rifiuto di cure salvavita da parte del paziente e del rilievo che una tale volontà (sempre che libera e cosciente) ha per il medico. In tale prospettiva, si dà conto di come, nella questione, interferiscano (ed entrino in contrasto) due interessi fondamentali, entrambi protetti dall’ordinamento, ossia quello della libertà morale della persona e quello della vita, osservandosi come siffatta situazione conflittuale si tragga proprio (anche) dal recente provvedimento giudiziale sulla vicenda “Welby”. Il tribunale di Roma, infatti, dopo aver ampiamente evidenziato la univoca protezione garantita dall’ordinamento giuridico alla libertà di autodeterminazione del malato, non può non registrare la indiscutibile ed assoluta tutela assicurata al bene della vita, in sostanza individuando in essa l’adempimento al riconoscimento della vincolatività, per il medico, di una volontà di cessazione delle cure idonee al mantenimento in vita, espressa dal paziente. Si osserva come, nella prima (reale) disamina specifica del problema (dei limiti di rilevanza della volontà del malato rispetto alla posizione di garanzia del medico) da parte di un giudice nazionale, venga condivisa – di contro alle opinioni dominanti nel dibattito dottrinale – la posizione secondo cui la indisponibilità del bene fondamentale della vita si ponga, anche allo stato normativo attuale, come limite al riconoscimento – del rifiuto consapevole di cure mediche salvavita – quale situazione giuridica soggettiva tutelata, sempre e comunque, dall’ordinamento. ---------- The writing intends to underline the difficult problematic nature, under the legal point of view, of life support care refusal matter by the patient and of the relief that such a will (provided that be free and conscious) has for the physician. In such perspective, it gives an account of how, in the matter, interfere (and enter contrast) two fundamental interests, both protected by the order, i.e. that of person’s moral freedom and that of life and it explains as such conflictual situation concerns really (also) about the recent judicial provision on the “Welby” case. The court of Rome, in fact, later have widely highlighted the univocal protection ensured by the legal system to the patient self-determination freedom, has to take into account the indisputable and absolute tutelage assured to the good life, basically identifying the fulfilment to the recognition of bond, for the physician, of a will of cessation of the cares suitable to the maintenance in life, expressed by the patient. One observes as, in the first (real) close examination of the problem (of the limits of importance of the will of the patient compared to the guarantee position of the doctor) by a national judge, is shared - against to the opinions ruling in the doctrinal debate, the position according to which the unavailability of the fundamental life good places, also according to the current normative state, as limit to the recognition - of the refusal aware of sustaining-life treatments - as subjective juridical situation protected, always and anyway, by the order.
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"Diritto italiano. Soggiorno". DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, n.º 2 (septiembre de 2011): 230–42. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-002017.

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1. Consiglio di Stato Ad. Plen. 10.5.2011 n. 7 - regolarizzazione ex art. 1 ter l. 102/2009 - pregressa condanna ex art. 14, co. 5 ter TU n. 286/98 - non ostativitŕ della causa - contrasto con gli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE (cd. direttiva rimpatri) - normativa europea direttamente applicabile - decisione della Corte di Giustizia del 28.4.2011 causa C-61/11 PPU El Dridi - non applicazione della normativa in contrasto da parte del giudice nazionale; abolitio criminis - retroattivitŕ ex art. 2 c.p. - effetti anche sui provvedimenti amministrativi - rapporto giuridici non definitivi - inapplicabilitŕ del principio tempus regit actum 2. Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna - 23.2.2010 n. 1339 - permesso di soggiorno - straniero soggiornante in Italia da 40 anni - attuale disagio sociale - persona sostenuta dai Servizi sociali - diniego di rinnovo del titolo per insufficienza reddituale - mancata valutazione del periodo di tempo trascorso, dei legami familiari e sociali - illegittimitŕ del diniego 3. Tribunale amministrativo regionale Lazio 3.11.2010 n. 33120 - permesso di soggiorno - procedimento per il suo rilascio - superamento del termine di conclusione del procedimento - silenzio della PA - illegittimitŕ - ordine giudiziale alla questura di provvedere; ritardo - risarcimento del danno - mancata allegazione probatoria - rigetto per genericitŕ della domanda 4. Tribunale amministrativo regionale Lombardia 1.2.2011 n. 325 - regolarizzazione - decorso del termine per la definizione del procedimento - silenzio della PA - ricorso avverso il silenzio - accoglimento per inutile decorso del termine; ostativitŕ delle condanne in capo al datore di lavoro - insussistenza; interesse giuridico anche del lavoratore all'informazione sull'esito del procedimento; ricorso avverso il silenzio - contestuale richiesta di risarcimento dei danni - necessitŕ di mutamento del rito processuale ex art. 117, co. 6 codice processo amministrativo 5. Tribunale amministrativo regionale Friuli Venezia Giulia 24.2.2011 n. 100 - regolarizzazione - ostativitŕ delle condanne ex artt. 380 e 381 c.p.c. - automatismo preclusivo - impossibilitŕ di valutare la lievitŕ o la gravitŕ del fattoreato e/o l'allarme sociale - sospetta illegittimitŕ costituzionale della norma per violazione dei principi di ragionevolezza, paritŕ di trattamento e adeguatezza - rinvio alla Corte costituzionaleRASSEGNA DI GIURISPRUDENZA6. Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna 25.5.2010 n. 211 - decreto flussi - nulla osta negato per asserita insufficienza reddituale del datore di lavoro - mancata valutazione del reddito attuale - illegittimitŕ; criteri di verifica della capacitŕ reddituale del datore di lavoro predeterminati dalla D.P.L. - procedimento di diniego di nulla osta - comunicazione preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/90 e s.m. - obbligo della PA di tenere conto dell'attivitŕ Partecipativa 7. Tribunale amministrativo regionale della Campania 19.1.2011 n. 362 - permesso CE per soggiornanti di lungo periodo - diniego per pregresse condanne ritenute automaticamente ostative - mancata valutazione della effettiva ed attuale pericolositŕ sociale e dei legami familiari - violazione della direttiva 2003/109/CE, dell'art. 8 CEDU e dell'art. 9 TU n. 286/98 - illegittimitŕ 8. Tribunale amministrativo regionale Sardegna 17.2.2011 n. 83 - permesso di soggiorno - diniego di rinnovo - mancata valutazione delle ragioni della mancata stipula del contratto di soggiorno con il richiedente la regolarizzazione - illegittimitŕ - omessa valutazione del principio che vieta di collegare la perdita del titolo di soggiorno alla perdita del lavoro
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