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1

Cosentino, Barbara. "L’equo processo e i giudici europei". Civitas Europa 29, n.º 2 (2012): 79. http://dx.doi.org/10.3917/civit.029.0079.

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Favalli, Silvia. "MISURE DI AUSTERITÀ E DISCRIMINAZIONE SULLA BASE DELLA DISABILITÀ: UNA RECENTE DECISIONE DELLA CORTE DI STRASBURGO". Il Politico 252, n.º 2 (15 de enero de 2021): 168–83. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2020.514.

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Le misure di austerità messe in campo da molti paesi europei a seguitodella ben nota crisi economica del 2008 sono state, negli ultimianni, non solo oggetto di critica politica, ma anche sottoposte allo scrutiniodella Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) per violazionedei diritti fondamentali dell’individuo. In particolare, in più diun’occasione, i giudici di Strasburgo sono stati chiamati a giudicare lacompatibilità di tali restrizioni con i diritti sanciti all’interno della Convenzioneeuropea dei diritti dell’uomo (CEDU)1.
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3

Sciarra, Silvana. "Il diritto di sciopero nel dialogo fra corti. Casi nazionali a confronto dopo Laval". GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, n.º 131 (agosto de 2011): 363–69. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-131001.

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Questo scritto introduce uno studio comparato sugli effetti indotti dalla sentenzadella Corte del lavoro svedese. Oltre ad alcuni riferimenti alla teoria di Lord Wedderburn sulla titolaritŕ del diritto di sciopero in diversi ordinamenti europei, si fa riferimento alle recenti proposte del rapporto Monti, per inquadrare i possibili sviluppi della controversa giurisprudenza della Corte di giustizia, seguita da una ancora piů discutibile decisione dei giudici svedesi.
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4

Turco, Eugenio. "Obiettivo: I progetti europei di gemellaggio (twinning) e l'esperienza albanese". QUESTIONE GIUSTIZIA, n.º 3 (julio de 2009): 123–32. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-003012.

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- I twinning projects sono strumenti di cooperazione internazionale, elaborati dalla Commissione europea, che prevedono la diretta assistenza di uno Stato membro in favore di uno Stato beneficiario per il raggiungimento di specifici obiettivi nel rispetto delle politiche di allargamento della Unione. Il twinning di supporto all'Alto Consiglio della giustizia in Albania č stato il primo progetto al quale ha partecipato il Consiglio superiore della magistratura italiano: iniziato nel febbraio del 2007, e realizzato unitamente al Consiglio superiore dei giudici di Spagna, esso si č concluso nel dicembre del 2008. I positivi risultati ottenuti rendono auspicabile un maggior impegno del CSM in tali forme di cooperazione.
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Civinini, Maria Giuliana. "Valutazioni di professionalità di giudici e pubblici ministeri nel prisma della comparazione e degli standard europei". QUESTIONE GIUSTIZIA, n.º 6 (marzo de 2014): 129–42. http://dx.doi.org/10.3280/qg2013-006012.

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Bortolato, Marcello. "Sovraffollamento carcerario e trattamenti disumani o degradanti. La CEDU condanna l'Italia per le condizioni dei detenuti". QUESTIONE GIUSTIZIA, n.º 5 (noviembre de 2009): 111–21. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-005008.

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Resumen
- La Corte europea dei diritti dell'uomo č stata esplicita: le condizioni di detenzione non sono sottratte al controllo giudiziario e la mancanza degli spazi minimi di vivibilitŕ «č di per sé costitutiva di un trattamento disumano o degradante». Per queste ragioni l'Italia, tratta a giudizio da un cittadino bosniaco, giŕ detenuto nel carcere di Rebibbia, č stata condannata. La Corte ci ricorda ancora una volta che il buon funzionamento del sistema carcerario e il corretto trattamento dei detenuti č il piů importante indicatore del grado di civiltŕ e democrazia di un Paese. I giudici di Strasburgo hanno suonato la loro campana, resta a noi non rimanere sordi.
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7

Calzolaio, Ermanno. "Europa dei diritti e giudice europeo". CITTADINANZA EUROPEA (LA), n.º 1 (marzo de 2011): 85–113. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2011-001006.

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Resumen
Il presente contributo, muovendo dal rilievo ampiamente condiviso che il sistema di tutela dei diritti umani in ambito europeo fa perno sulla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia, si concentra sull'esame di alcuni aspetti di contesto, sovente lasciati sullo sfondo, ma che appaiono invece essenziali per la stessa comprensione del fenomeno. Si tratta, precisamente, delle modalitŕ di nomina dei giudici, dello stile delle sentenze, dell'esistenza di una regola del precedente e dei modi del suo operare. L'analisi svolge poi alcune considerazioni sul tema dei rapporti tra le due Corti, soprattutto alla luce della adesione dell'Unione alla Convenzione europea a seguito dell'entrata in vigore del cd. Trattato di Lisbona, che riconosce lo stesso valore giuridico dei trattati alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea approvata a Nizza nel 2000 (art. 6 TUE). Alla luce del contesto cosě ricostruito, vengono svolti rilievi critici sulle modalitŕ attraverso cui i giudici italiani si rapportano alla giurisprudenza convenzionale e comunitaria.
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Bilancia, Francesco. "Profili evolutivi dei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale italiana con riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo". Revista do Direito, n.º 43 (19 de mayo de 2014): 03–24. http://dx.doi.org/10.17058/rdunisc.v0i43.5661.

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Resumen
Questo breve scritto intende fornire un quadro d’insieme dei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale italiana con riferimento all’uso degli accordi internazionali di protezione dei diritti umani, che opera attraverso un “processo di grandiose proporzioni, il quale investe il futuro stesso dello Stato: non di questo o quello Stato, ma – se così può dirsi – della forma-Stato”. Questo processo, destinato a svolgersi in un indefinibile arco di tempo ma costantemente sostenuto dalla più attenta giurisprudenza, non avrebbe – non ha – potuto “non investire il destino della stessa (…) Costituzione ”. La lunga e complicata evoluzione del processo di “interazione” tra i diversi documenti costituzionali statali e tra questi e le Carte internazionali di protezione dei diritti fondamentali si è spesso caratterizzato per un cammino di piccoli passi, di fasi di integrazione a volte più intense, a volte più incerte, senza escludere vere e proprie battute d’arresto, ma comunque qualificato ed arricchito da importanti episodi giurisprudenziali di cui, momento per momento, la dottrina ha preteso di ricostruire la fotografia di sintesi, nell’incessante vano tentativo di ridurre la complessità a sistema. Non è, è bene dirlo subito, l’intenzione di queste brevi note che traggono, piuttosto, spunto da alcune più recenti pronunce della Corte costituzionale italiana, riferite alla Convenzione ed alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo (CEDU), riconducibili al percorso giurisprudenziale avviato a partire dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007 . Come è noto ormai la Corte costituzionale italiana riconduce il contrasto tra una norma interna ed una norma della Convenzione europea dei diritti dell’uomo alla violazione mediata dell’art. 117, comma 1, Cost., di cui la stessa Corte costituzionale dovrà essere investita nel caso in cui il giudice interno non sia in condizione di risolvere l’antinomia per via di interpretazione conforme. A giudizio della Corte resta, infatti, preclusa al giudice di merito la strada dell’applicazione diretta della norma CEDU mediante la contestuale disapplicazione della norma interna incompatibile , ritenendo non assimilabile tale sistema di garanzie allo schema di adattamento del diritto interno al diritto comunitario e dell’UE . Piuttosto, a giudizio della Corte costituzionale resta, non solo possibile, ma addirittura necessario verificare, in sede di giudizio di costituzionalità, la specifica compatibilità in concreto della norma CEDU invocata quale parametro, per come interpretata ed applicata dalla Corte di Strasburgo, con le diverse disposizioni costituzionali. Sul piano formale della dottrina costituzionale del sistema delle fonti le disposizioni della CEDU , quindi, in quanto dotate di forza passiva superiore a quella delle norme di legge ordinaria, fungeranno da norme interposte nel giudizio di costituzionalità delle norme interne con esse incompatibili per violazione indiretta dell’art. 117 Cost. Laddove, all’opposto, stante la loro non equiparabilità formale alle disposizioni costituzionali, potrebbe darsi il caso di un giudizio di costituzionalità della legge di recepimento della Convenzione nell’ipotesi di contrasto con altre disposizioni costituzionali; non quindi più soltanto dei principi fondamentali come previsto, secondo la nota dottrina costituzionale dei “controlimiti”, con riferimento ai rapporti del diritto interno con le norme di diritto comunitario direttamente applicabili.
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Gianfranco, Gilardi. "La responsabilitŕ patrimoniale dei magistrati". QUESTIONE GIUSTIZIA, n.º 6 (febrero de 2011): 76–89. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-006007.

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1. Il principio di soggezione del giudice solo alla legge2. La responsabilitŕ patrimoniale dei magistrati nel sistema dei controlli relativi all'esercizio della giurisdizione3. Le proposte di modifica della disciplina relativa alla responsabilitŕ civile dei magistrati4. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea precedente alla sentenza 24 novembre 2011 (C-379/10)5. La sentenza 24 novembre 2011 (C-379/10) della Corte di giustizia dell'Unione europea6. La legislazione degli altri Stati europei e i princěpi generali di riferimento nel contesto internazionaleConclusioni
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Giordano, Filippo Maria. "Willem Adolph Visser't Hooft e il federalismo europeo. Dalla Resistenza alle iniziative per l'unitŕ europea nel dopoguerra". CITTADINANZA EUROPEA (LA), n.º 2 (octubre de 2011): 93–110. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2011-002005.

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Con l'entrata in vigore il 1° dicembre 2009 del Trattato di Lisbona č stato conferito carattere vincolante alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Corte europea di giustizia, dopo quella data, ha giŕ richiamato le disposizioni della Carta in oltre trenta sentenze. Viene qui fatta una valutazione di questa prima giurisprudenza, ponendo l'accento sul fatto che la Corte ha, in linea generale, pienamente valorizzato la portata garantista del Bill of rights dell'Unione, assumendolo in alcuni casi come parametro di legittimitŕ ‘costituzionale' degli atti normativi sovranazionali. Il ruolo della Carta si profila oggi come centrale nello sviluppo della giurisprudenza ‘multilivello' ed influenzerŕ inevitabilmente anche gli orientamenti dei giudici nazionali, anche al di lŕ del suo ambito di applicazione diretta, cosě rafforzando la dimensione sostanziale della cittadinanza europea.
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Giuliana, Civinini. "Quali prospettive per la formazione giudiziaria europea?" QUESTIONE GIUSTIZIA, n.º 6 (febrero de 2011): 230–39. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-006020.

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1. Premessa. Il ruolo della formazione giudiziaria2. La formazione giudiziaria europea a "grandi tappe". Dal Programma Shuman al Programma di Stoccolma3. La Comunicazione della Commissione del settembre 2011. Oggetto, funzione e responsabilitŕ della formazione giudiziaria europea4. L'Europa dei giudici: costruire una cultura giuridica comune. Le criticitŕ5. Quale formazione giudiziaria per l'Europa: obiettivi e mezzi6. Un futuro possibile?
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Volpi, Mauro. "Esiste un modello europeo di Consiglio della magistratura?" QUESTIONE GIUSTIZIA, n.º 3 (julio de 2009): 151–64. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-003015.

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-1. L'espansione dei Consigli della magistratura in Europa2. La distinzione tra "modello nord-europeo" e "modello sud-europeo"3. L'incidenza della unicitŕ o della separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri4. Fondamento e natura giuridica dei Consigli5. Composizione dei Consigli e designazione dei consiglieri6. Membri di diritto e presidenza del Consiglio7. Status dei componenti8. Le competenze consiliari9. Verso un modello europeo di Consiglio della magistratura
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Scoditti, Enrico. "Il giudice europeo fra nomos e ius". DEMOCRAZIA E DIRITTO, n.º 3 (mayo de 2012): 115–31. http://dx.doi.org/10.3280/ded2011-003009.

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Gambino, Silvio. "I diritti fondamentali fra ‘Carta dei diritti UE' e "costituzionalismo multilivello"". CITTADINANZA EUROPEA (LA), n.º 1 (agosto de 2020): 47–85. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2020-001003.

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L'articolo esamina la protezione dei diritti fondamentali nella prospettiva del processo di in-tegrazione europea e delle sue relazioni con l'ordine costituzionale interno nel quadro del costituzionalismo multilivello. In tale contesto, recenti nuovi indirizzi della giurisprudenza costituzionale sottolineano come il giudice nazionale ordinario sia chiamato a occupare un ruolo di crescente importanza nei rapporti con il Giudice costituzionale e nel dialogo con il Giudice dell'Unione (CGUE). Tali indirizzi restituiscono una nuova centralità alla ‘dottrina dei controlimiti' rispetto alla dottrina della CGUE sul primato del diritto dell'Unione con riguardo alle disposizioni costituzionali in tema di principi e di diritti fondamentali. In tale prospettiva, il testo esamina sia il tema dei rapporti fra libertà fondamentali economiche e processo di integrazione europea sia solleva interrogativi sul livello di protezione giurisdi-zionale di tali libertà fondamentali fra costituzioni nazionali e diritto primario dell'Unione.
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Simone, Cristina y Domenico Di Prisco. "Una blockchain europea per la gestione dei fondi strutturali europei: dallo scenario attuale ad una proposta implementativa". CORPORATE GOVERNANCE AND RESEARCH & DEVELOPMENT STUDIES, n.º 1 (noviembre de 2020): 85–114. http://dx.doi.org/10.3280/cgrds1-2020oa10027.

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Il presente lavoro si colloca in un filone di studi destinato ad acquisire sempre più importanza non solo nel dibattito accademico, ma anche in seno alle istituzioni politiche e più in generale nella società civile: il rapporto tra tecnologia e performance del settore pubblico.In particolare, il lavoro discute la proposta della creazione di una blockchain europea per la gestione dei Fondi Strutturali e presenta quindi un set di best practice a supporto della sua ideazione ed implementazione. Due sono i temi alla base del lavoro: 1. i preoccupanti rischi (quali quello di considerevoli  frodi) e le ben note e documentate inefficienze (quali ad esempio le scarse capacità d'impegno e  spesa dei fondi di alcune regioni europee) riscontrati sino ad oggi negli attuali sistemi di finanziamento pubblico, sia nazionale sia europeo, nel gestire e monitorare adeguatamente realtà molto complesse; e 2. le significative potenzialità offerte dalle emergenti tecnologie basate su algoritmi decisionali (di cui le blockchain sono espressione) nel poter risolvere efficacemente e sostenibilmente le suddette fragilità ed inefficienze.Dopo aver individuato e descritto le principali criticità degli attuali sistemi nazionale ed europeo di finanziamento pubblico, il lavoro definisce le principali caratteristiche di una blockchain atta a superare le attuali fallacie e ne discute i potenziali vantaggi applicativi soprattutto in termini di efficienza e trasparenza dei processi decisionali.  Sulla base di un'accurata analisi della letteratura esistente e di eloquenti case study relativi all'applicazione della blockchain nel settore pubblico, il lavoro propone quindi un utile set di best practice per l'implementazione di una blockchain europea, non trascurando tuttavia di segnalarne le potenziali criticità non solo e tanto legate alla fattibilità tecnologica quanto sul piano concettuale e dei giudizi di valore.
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Clodio Enre. "Tra arbitrato brasiliano e arbitrato europeo: uno studio sull'Agenzia nazionale delle telecomunicazioni (ANATEL) e sull'Ufficio delle comunicazioni (UFCOM)". International Journal of Science and Society 4, n.º 4 (27 de octubre de 2022): 183–94. http://dx.doi.org/10.54783/ijsoc.v4i4.564.

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La ricerca dell'arbitrato come mezzo di risoluzione delle controversie è importante per la grande mole di casi sottoposti al giudizio dello Stato - giudice, in numero inversamente proporzionale alla preparazione tecnica di coloro che sono investiti della funzione giurisdizionale per atto statale . Attualmente parlare di composizione extragiudiziale dei conflitti in materia di regolamentazione significa entrare in uno scenario di grandi discussioni e dibattiti. In questo modo, il testo cerca di costruire ragioni per la risoluzione delle controversie nel campo delle telecomunicazioni attraverso l'arbitrato, anche, vista l'esperienza europea, come l'UFCOM. Uno dei compiti delle agenzie di regolamentazione è proprio la soluzione dei conflitti tra attori del settore a livello amministrativo. Analizzando le forme di risoluzione delle controversie nell'Unione Europea, si può evidenziare il peculiare comportamento. Nelle principali controversie che si verificano nel continente, è più comune utilizzare l'arbitrato rispetto alla magistratura. Infatti, l'arbitrato può essere utilizzato da ANATEL come uno strumento importante per garantire una concorrenza ampia, libera e leale tra i fornitori di servizi di telecomunicazioni, in quanto elude la lentezza della magistratura e la possibilità di contenziosi fittizi, consentendo la rapida adozione di una decisione che spesso lede i diritti di un gran numero di utenti dei servizi di telecomunicazione. L'alto prestigio di cui godono questi metodi di risoluzione delle controversie rende omaggio alla loro caratteristica di essere un forum neutrale posizionato lontano da un'agenzia di regolamentazione di un determinato paese e vicino a arbitri scelti di comune accordo, o anche collegato ad istituzioni internazionali che forniscono i servizi di arbitrato nelle controversie commerciali.
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Caterini, Mario. "Osservatorio Europeo. La presunzione d'innocenza come regola di giudizio, dall'illuminismo all'armonizzazione europea. Implicazioni di diritto penale sostanziale". CITTADINANZA EUROPEA (LA), n.º 1 (julio de 2015): 141–93. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2015-001006.

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Zahn, Rebecca y Bruno de Witte. "La prospettiva dell'Unione europea: dare preminenza al mercato interno o rivedere la dottrina Laval?" GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, n.º 131 (agosto de 2011): 433–46. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-131006.

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La Corte del lavoro svedese ha deciso il caso Laval con sentenza del 2 dicembre 2009. Essa ha applicato ai privati i principi del diritto dell'Unione relativi alla responsabilitŕ dello Stato al fine di condannare al risarcimento dei danni un'organizzazione sindacale per aver intrapreso un'azione collettiva illegittima. L'ampia interpretazione del diritto europeo data dai giudici svedesi č problematica sotto diversi punti di vista. Il rinnovato quadro costituzionale europeo, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, pone in una nuova prospettiva non solo la decisione della Corte svedese, ma anche la stessa sentenzadella Corte di giustizia. Alla luce di ciň, gli autori si chiedono se la Corte svedese abbia adottato un'interpretazione corretta con riferimento alla questione della responsabilitŕ in caso di violazione del diritto dell'Unione, e discutono alcune delle piů vaste questioni sollevate dalla sentenza.
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Silingardi, Stefano. "Il diritto internazionale ed europeo nei giudizi interni, edited by Giuseppe Palmisano". Italian Yearbook of International Law Online 31, n.º 1 (11 de noviembre de 2022): 585–90. http://dx.doi.org/10.1163/22116133-03101047.

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Zilioli, Chiara y Massimo V. Benedettelli. "Il Giudizio di Eguaglianza Nell'Ordinamento Giuridico dell Comunita Europee." American Journal of International Law 85, n.º 3 (julio de 1991): 582. http://dx.doi.org/10.2307/2203126.

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Natale, Paolo. "GLI ITALIANI E IL VOTO EUROPEO: MOLTE CONFERME, POCHE SMENTITE". Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 29, n.º 3 (diciembre de 1999): 547–71. http://dx.doi.org/10.1017/s004884020002894x.

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IntroduzioneCome da molte parti è stato sottolineato, e come confermano puntualmente i sondaggi d'opinione, Fattuale fase politica nazionale è marcata da una profonda e crescente disaffezione dei cittadini nei confronti del mondo della politica in generale e di quello partitico in particolare.Tutti i giudizi che vengono formulati dagli italiani in merito alle più rilevanti istituzioni politiche o agli attori politici occupano - nel ranking complessivo delle «fiducie» (riportate in tab. 1) - le posizioni decisamente più basse. Senza particolari distinzioni tra elettori di sinistra o di destra, la popolazione italiana appare unanime nel considerare gravemente insufficienti sia i partiti che i principali organi di rappresentanza politica.
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Chiuminatto, Pablo y Eduardo Molina Cantó. "UN DISCURSO ACADÉMICO DE EMANUELE TESAURO: EL JUICIO". Onomázein Revista de lingüística filología y traducción 8 (2003): 175–96. http://dx.doi.org/10.7764/onomazein.8.10.

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Se presenta y comenta aquí un breve texto del italiano Emanuele Tesauro, uno de los más grandes tratadistas del Barroco europeo. Escritor, religioso, diplomático y profesor de retórica, Tesauro es una figura central para comprender la retórica del siglo XVII. El panegírico Il giudicio, un discurso académico del autor, aborda con lucidez y claridad el análisis de dos estilos de discurso oratorio: el familiar y el majestuoso, evaluando en ambos casos su peculiar belleza y eficacia persuasiva
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Pisapia, Alice. "Norme europee in materia di aiuti di stato e applicazione del giudice nazionale". QUESTIONE GIUSTIZIA, n.º 1 (septiembre de 2013): 36–45. http://dx.doi.org/10.3280/qg2013-001004.

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Rizzo, Alfredo. "La sentenza della Consulta sul Reddito di cittadinanza". Sinappsi 12, n.º 2 (2022): 84–93. http://dx.doi.org/10.53223/sinappsi_2022-02-6.

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In una sentenza degli inizi del 2022, la Corte costituzionale italiana, chiamata dal Tribunale di Bergamo a valutare se il Reddito di cittadinanza si applichi a cittadini non-UE “residenti di lunga durata” nell’Unione, ha respinto la possibilità che questo strumento persegua obiettivi di politica sociale in senso più ampio. Inoltre, sia il giudice ordinario che la Consulta non hanno sottoposto le questioni interpretative alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, ponendo così diversi dubbi alla luce delle numerose fonti del diritto dell’Unione pertinenti per la soluzione delle medesime questioni controverse.
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Andenas, Mads y Eirik Bjorge. "Giudici nazionali e interpretazione evolutiva della Convenzione europea dei diritti umani. La prospettiva inglese, francese e tedesca". DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE, n.º 3 (diciembre de 2010): 471–86. http://dx.doi.org/10.3280/dudi2010-003001.

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Ferrante, Vincenzo. "Lavoro decente e responsabilità delle imprese multinazionali per le produzioni delocalizzate: Panorama della legislazione italiana". Lex Social: Revista de Derechos Sociales 10, n.º 2 (8 de julio de 2020): 224–52. http://dx.doi.org/10.46661/lexsocial.5070.

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Il saggio, che prende spunto dal Convegno organizzato dall’Università di Alcalà nel dicembre del 2019 “Estándares laborales y responsabilidad de las empresas multinacionales. Desafíos en un mundo global”, esamina la legislazione italiana diretta a garantire che le imprese multinazionali aventi sede nello Stato realizzino scambi commerciali su una base equa, vigilando sulle società controllate estere, per assicurare che queste rispettino i core labour standards previsti dall’OIL e dalle altre organizzazioni internazionali. A differenza della legislazione di altri paesi europei, manca in Italia una norma che imponga un obiettivo siffatto, forse a ragione del fatto che la vasta diffusione del lavoro sommerso ha imposto al legislatore di concentrarsi sui fenomeni di sfruttamento che si manifestano nei confini nazionali (anche se si rileva come la trasposizione delle direttive che hanno riguardo a questo obiettivo non sempre è correttamente avvenuta). In attesa che venga a maturare una norma di diritto internazionale universalmente riconosciuta che faccia divieto di commerciare un qualunque bene, quando esso sia stato prodotto attraverso lo sfruttamento schiavistico di altri uomini, l’A. si concentra sulla legislazione relativa alle società commerciali, su quella che regola gli appalti privati e sulla disciplina europea del commercio alimentare, per verificare se le norme già esistenti in materia non consentano al giudice nazionale, opportunamente sollecitato, di reprimere lo sfruttamento che avvenga al di fuori dei confini nazionali, in virtù degli obblighi assunti dalle singole società nei confronti dei propri soci e dei consumatori.
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Montanari Vergallo, Gianluca y Natale Mario Di Luca. "La spinta verso una legislazione europea comune sul diritto di conoscere le proprie origini genetiche / The push towards common European legislation with respect to the right to know one’s genetic origins". Medicina e Morale 66, n.º 6 (25 de enero de 2018): 747–61. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2017.518.

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A venti anni dalla sua approvazione, la Convenzione di Oviedo necessita di un aggiornamento. Infatti, non affronta la questione del diritto dei bambini nati da fecondazione eterologa di conoscere l’identità dei donatori di gameti. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha recentemente stabilito che: a) il diritto di conoscere le proprie origini biologiche è tutelato dall’art. 8 della Convenzione dei diritti dell’uomo; b) tale diritto deve essere bilanciato con quello della madre biologica di rimanere anonima (c.d. parto anonimo). Al fine di trovare tale bilanciamento, una possibile soluzione consiste nel richiedere ai giudici di convocare la madre per chiederle se intende revocare l’anonimato. Se la madre ribadisce la propria originaria intenzione di rimanere sconosciuta, il Tribunale non può consentire al figlio di conoscere la sua identità. Gli autori analizzano anche altre due questioni non prese in considerazione dalla Corte europea: a) l’equilibrio tra il diritto di conoscere le proprie origini e quello dei donator di gamete all’anonimato; b) se tale diritto dei bambini nati da fecondazione eterologa vincoli i genitori legali a rivelargli le modalità del concepimento. Tali problemi e l’importanza degli interessi in gioco inducono gli autori a sostenere che la scelta di usare il citato art. 8 come criterio di giudizio non è affatto ottimale. Appare preferibile affrontare queste questioni attraverso un aggiornamento della Convenzione di Oviedo o comunque con modalità tali da arrivare ad una regolamentazione che sia uniforme all’interno dell’Unione europea. ---------- Twenty years since it was opened for signature, the Oviedo Convention needs updating. It does not deal with the issue of the donor-conceived children’s right to know the identity of the gamete donors. The European Court of Human Rights has recently stated that: a) the right to know one’s biological background is protected by article 8 of the Convention on Human Rights; b) such a right must be balanced with the biological mother’s right to anonymity (anonymous birth). In order to find such balancing, a possible solution might be to require judges to summon mothers to ask them whether they would like to reverse their decision to be anonymous. If the mother reaffirms her intention to remain unknown, the court may not allow the child to learn of her identity and contact her. The authors also analyze two other issues not taken into account by the European Court: a) the balancing between the right to know one’s origins and the gamete donors’ right to anonymity; b) whether the donor-conceived children’s right to know would make it mandatory for legal parents to disclose conception procedures. These problems and the importance of the interests at stake induce the authors to argue that the choice to keep using the above mentioned article 8 as yardstick is far from ideal. It appears to be far preferable to deal with these issues while updating the Oviedo Convention or in such a way as to incentivize the enactment of legislation that would be uniform throughout the European Union.
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Milani, Giammaria. "La carta europea dell’autonomia locale nel giudizio di costituzionalità: l’esperienza italiana e comparata". Temas Socio-Jurídicos 37, n.º 75 (28 de diciembre de 2018): 11–34. http://dx.doi.org/10.29375/01208578.3523.

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Il principio dell’autonomia locale ha trovato un riconoscimento a livello internazionale, in Europa, con l’adozione nel 1985 della Carta europea dell’autonomia locale. La Carta ha senza dubbio un ruolo importante nella tutela dell’autonomia da un punto di vista culturale e politico, mentre sotto il proflo giuridico il suo peso sembra ancora piuttosto limitato, stanti le difcoltà insite nell’applicazione diretta delle sue disposizioni. Un possibile rimedio a questa posizione di debolezza potrebbe essere rappresentato dall’utilizzo della Carta europea dell’autonomia locale come parametro per verifcare la legittimità costituzionale delle leggi. Il presente lavoro è dedicato proprio all’utilizzo della Carta nell’ambito del giudizio di costituzionalità.
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Papagni, Erika. "Dalla compassione alla masserizia: una 'conversione' del messaggio di Lotario in quello di Bono". Quaderni d'italianistica 30, n.º 1 (1 de enero de 2009): 5–26. http://dx.doi.org/10.33137/q.i..v30i1.8424.

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L'intervento si pone l'obiettivo di analizzare i trattati Della miseria dell'uomo di Bono Giamboni e il De miseria humane conditionis di Lotario de' Segni (Papa Innocenzo III), allo scopo di rilevarne le differenze, ma soprattutto di interpretarle, per capire in che modo la diversa testualità delle due opere corrisponde a due contesti storici profondamente diversi. Il De miseria humane conditionis ebbe, com'è noto, una grande influenza sulla cultura medievale, e fu tradotta e rielaborata in tutte le lingue europee. Poca attenzione però è stata prestata ai volgarizzamenti di quest'opera, in particolare al primo rifacimento italiano, Della miseria dell'uomo, realizzato nella seconda metà del Duecento dal giudice fiorentino Bono Giamboni. Nel messaggio di Bono la scoraggiante analisi della vita terrena che aveva fatto Lotario diviene un trattato morale secondo una mentalità più realistica e serena.
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Long, Joëlle. "Il contributo della Corte europea dei diritti umani alla definizione dei presupposti per l'adottabilità del minorenne: luci e ombre". MINORIGIUSTIZIA, n.º 1 (enero de 2023): 30–40. http://dx.doi.org/10.3280/mg2022-001003.

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L'analisi della copiosa giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani sui presupposti per l'adottabilità del minorenne mostra frequenti condanne dell'Italia per rotture infondate e frettolose dei rapporti giuridici e di fatto con la famiglia di origine. Alcune delle censure formulate nei confronti del nostro Paese stigmatizzano cattive prassi e inefficienze gravi del sistema amministrativo e giudiziario. Si pensi, per esempio, a violazioni di diritti processuali dei genitori e, dal punto di vista sostanziale, alla carenza di sufficienti azioni positive da parte dei servizi sociali per rimuovere lo svantaggio sociale derivante dalla situazione di vulnerabilità del genitore (spesso una madre single migrante). Purtuttavia, la Corte europea sembra aver distorto il contenuto dell'obbligazione positiva dello Stato di attivarsi per la tutela della vita familiare degli individui in una logica adultocentrica che enfatizza il legame di sangue e i diritti genitoriali. Negli anni, infatti, i giudici di Strasburgo hanno dato una lettura sempre più restrittiva dei presupposti per una rottura completa e definitiva dei rapporti con la famiglia di origine. Il rischio è di limitare l'uso dell'adozione piena ai soli casi di maltrattamenti genitoriali penalmente rilevanti e di escluderne a priori l'utilizzo per negligenza e rischio psicoevolutivo. Con l'aumento delle adozioni in casi particolari, inoltre, aumenteranno le situazioni ambigue in cui la famiglia di origine è stata valutata inidonea a crescere il figlio, ma ha comunque il diritto di continuare a giocare un ruolo nella vita di questi.
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Trupiano, Gaetana. "Lo strumento finanziario della politica europea di vicinato (European Neighbourhood and Partnership Instrument)". CITTADINANZA EUROPEA (LA), n.º 1 (diciembre de 2010): 181–91. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2010-001009.

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Il lavoro si occupa dell´European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI), strumento finanziario che rende operativa la Politica europea di vicinato (European Neighbourhood Policy: ENP). Dopo aver illustrato gli obiettivi e la struttura dell´ENP e il ruolo degli Action Plans, che identificano le prioritŕ della cooperazione tra l´Unione Europea (UE) e i suoi vicini, l'analisi approfondisce il ruolo dell´ENPI presentandone, quindi, in dettaglio, gli aspetti finanziari. Nelle conclusioni, dopo aver espresso un giudizio in generale positivo sullo strumento, si sottolinea la vastitŕ dell'area coperta dall´ENP e, di conseguenza, dall´ENPI; sono evidenziate anche le difficoltŕ di attuazione delle sue procedure complesse, la non sempre sufficiente attrattivitŕ per i paesi vicini e la scarsitŕ dei fondi assegnati dall´UE a fronte di obiettivi molto ambiziosi.
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Reale, Maria Cristina. "Il giudice e lo scienziato fallibile. Riflessioni a margine di un precedente della Corte di giustizia dell'Unione europea". SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, n.º 2 (junio de 2019): 91–110. http://dx.doi.org/10.3280/sd2019-002004.

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Salvi, Giovanni. "Ridurre la popolazione carceraria č un dovere giuridico (leggendo Three Judges Court California, 8 aprile 2009)". QUESTIONE GIUSTIZIA, n.º 5 (noviembre de 2009): 122–50. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-005009.

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- Il fatto non č di poco conto: all'esito di un lungo e complesso procedimento una Corte - e, dunque, un giudice- ha ordinato al governatore della California di ridurre di 40.000 unitŕ entro due anni la popolazione carceraria dello Stato, portando il sistema penitenziario al 137,5% della sua capacitŕ di progetto. La tentazione di stabilire parallelismi con la situazione italiana č forte, tanto piů che la decisione č stata emessa negli stessi giorni in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo condannava l'Italia a risarcire un detenuto, per averlo privato dello spazio minimo, necessario per scontare la pena in condizioni dignitose. Le differenze di contesto sono tali e tante da sconsigliare un approccio di tal genere, ma vanno colte, invece, molte suggestioni sul ruolo della giurisdizione nel sistema statunitense (e non solo lě) e sulla rilevanza che in esso gioca la tutela dei diritti costituzionali.
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Ciglioni, Laura. "L'Italia del miracolo economico e la stampa statunitense". MONDO CONTEMPORANEO, n.º 3 (marzo de 2013): 81–128. http://dx.doi.org/10.3280/mon2012-003003.

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Il saggio ricostruisce l'atteggiamento, le analisi e i giudizi della stampa statunitense di fronte al miracolo economico italiano tra il 1960 e il 1964. Il contributo offre due diversi piani di lettura, fra loro complementari. Da un lato, propone una ricostruzione delle dinamiche del miracolo economico (i fattori della crescita, i settori trainanti, le radici della crisi), filtrate attraverso lo sguardo degli osservatori statunitensi, con l'intento di comprendere quali luci e ombre la stagione del boom contribuě a proiettare sull'immagine complessiva dell'Italia allora diffusa oltreoceano. Dall'altro, intende contribuire a un'analisi dell'opinione pubblica americana negli anni Sessanta, facendone emergere in controluce orientamenti e percezioni, convinzioni e prioritŕ, pregiudizi e paure, anzitutto rispetto al problema della crescita economica e dei modelli di sviluppo nel contesto della Guerra Fredda, ma anche in relazione ad alcune scelte dell'amministrazione Kennedy verso l'alleato europeo e ai processi di modernizzazione in corso nella penisola. La ricerca č basata, oltre che su documentazione del Dipartimento di Stato americano, su quotidiani e periodici statunitensi selezionati in base a diffusione, autorevolezza, orientamento e pubblico di riferimento.
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Venturi Ferriolo, Massimo. "Qualitŕ dei paesaggi, qualitŕ delle politiche. Aménager le futur". TERRITORIO, n.º 57 (junio de 2011): 135–39. http://dx.doi.org/10.3280/tr2011-057017.

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La Convenzione europea del paesaggio collega il processo di paesaggio al riconoscimento dell'ambito di vita percepito. Il paesaggio č una risorsa da governare per il benessere dei suoi abitanti, con potenzialitŕ propulsive per le culture locali nel variegato patrimonio culturale e naturale dell'Europa. La qualitŕ si dovrebbe affermare in ogni paesaggio indipendentemente dal giudizio estetico: essa č il fattore privilegiato e non la bellezza. Lo sviluppo dell'individuo e la sua affermazione socio-culturale si realizzano grazie ai tre concetti essenziali di benessere, soddisfazione, identitŕ: la vera bellezza di un paesaggio, che č il risultato dell'azione, quindi non astratta. A partire da qui si analizza il rapporto tra qualitŕ dei paesaggi e qualitŕ delle politiche, fondato sul riconoscimento, soprattutto quello dell'appartenenza: una straordinaria occasione democratica.
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Caiazza, Tommaso. "Una "classe inferiore di stranieri bianchi".Gli italiani e il movimento dei lavoratori a San Francisco". ITALIA CONTEMPORANEA, n.º 296 (agosto de 2021): 201–30. http://dx.doi.org/10.3280/ic296-oa1.

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L'articolo esamina le relazioni tra gli immigrati italiani e il movimento dei lavoratori a San Francisco al principio del Novecento. La "razza" costituisce la lente attraverso cui viene in-dagato il processo di integrazione degli italiani alla luce delle politiche razziste messe in atto dalle strutture sindacali, che ammettevano solo "bianchi" ed escludevano gli immigrati asia-tici. Intrecciando una varietà di fonti (stampa operaia, documentazione delle unioni, dati sta-tistici sulle occupazioni) si rileva come gli italiani, seppur marginalizzati e giudicati inferiori razzialmente, siano stati riconosciuti come "bianchi" e, pertanto, assimilati nel locale movi-mento dei lavoratori. Si sostiene che a favorire ciò sia stata la precoce costruzione di una co-mune identità "caucasica" tra i gruppi europei, modellata in contrapposizione all'immigra-zione asiatica, in grado di far passare in secondo piano le tensioni tra il "vecchio stock" e i "nuovi immigrati", come gli italiani, dominanti in altre città degli Stati Uniti.
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Pirrone, Pasquale. "Limiti e ‘controlimiti' alla circolazione dei giudicati nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani: il caso Wagner". DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE, n.º 1 (abril de 2009): 151–68. http://dx.doi.org/10.3280/dudi2009-001007.

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Savio, Guido. "I trattenimenti nei CIE alla prova delle giurisdizioni nazionale ed europea: poteri del giudice della convalida e condizioni per la proroga del trattenimento". DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, n.º 2 (noviembre de 2014): 73–84. http://dx.doi.org/10.3280/diri2014-002005.

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Schepens, Philippe. "Dimensioni culturali e tematiche del movimento pro-eutanasia: il caso particolare dell’Olanda". Medicina e Morale 50, n.º 4 (31 de agosto de 2001): 677–705. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2001.730.

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L’articolo si occupa dell’eutanasia e particolarmente di questo tema nel contesto olandese, interrogandosi anzitutto sulle cause che indurrebbero il popolo olandese e in particolare i medici di quella nazione ad un atteggiamento maggiormente favorevole rispetto ad altre popolazioni europee o occidentali. Ad avviso dell’autore, la motivazioni è duplice: socio-culturale e filosofica. Per un verso, sussiste in Olanda una cultura tesa tra la tolleranza e l’orgoglio della propria autosufficienza, che catalizza un’accelerazione dell’accettazione dell’eutanasia. D’altro canto, in quella nazione si risente come altrove del pensiero umanista secolarizzato, il cosiddetto “libero pensiero”, teso fra intellettualismo ed ateismo. Secondo tale orientamento, il bene essenziale per l’uomo è la sua salute. In tal modo, lo stesso medico è indotto ad abbandonare il classico ruolo ippocratico di essere al fianco del paziente per curarlo, per alleviarlo qualora sia impossibile la cura, e consolarlo se non può sollevarlo. Oggi, il medico rischia di diventare un esperto che giudica della vita e della morte, una sorta di sommo sacerdote della salute. L’articolo, poi, si diffonde dettagliatamente sulla situazione legale ed epidemiologica olandese, concludendosi con una presa di posizione contraria all’eutanasia, sostenendo che quando il fondamentale diritto alla vita è negato a qualsiasi individuo umano, di fatto si abbandona la democrazia per entrare in una nuova era totalitaria.
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Gaeta, Gennaro. "Quando l'assoluzione viene riformata in condanna : le regole minime europee su prove e regole di giudizio nelle impugnazioni penali". Archivio penale, n.º 3 (2021): 687–98. http://dx.doi.org/10.12871/97888331808543.

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Zilioli, Chiara. "II giudizio di eguaglianza nell’ordinamento giuridico delle Comunità Europee. By Massimo V. Benedettelli. Padua: Cedam, 1989. Pp. xvii, 465. L 38.000." American Journal of International Law 85, n.º 3 (julio de 1991): 582–84. http://dx.doi.org/10.1017/s0002930000012720.

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Valleriani, Matteo. "Massimo Bucciantini;, Michele Camerota;, Franco Giudice. Il telescopio di Galileo: Una storia europea. xxvii + 317 pp., illus., bibl., index. Turin: Giulio Einaudi Editore, 2012. €25 (paper)." Isis 105, n.º 2 (junio de 2014): 431–32. http://dx.doi.org/10.1086/677998.

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Beretta, Sergio, Saverio Bozzolan y Giovanna Michelon. "La disclosure sul sistema di controllo interno come meccanismo di monitoraggio: evidenze empiriche da differenti contesti istituzionali". MANAGEMENT CONTROL, n.º 1 (abril de 2011): 125–49. http://dx.doi.org/10.3280/maco2011-001006.

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I sistemi di controllo interno (SCI) orientano l'azione del management e contribuiscono alla protezione degli interessi degli investitori (e degli altri stakeholder). La natura di meccanismi di governo interni all'organizzazione, tuttavia, impedisce la diretta osservazione dei SCI da parte degli investitori, i quali possono maturare un proprio giudizio sulla qualitŕ della loro struttura e l'efficacia del loro funzionamento solo attraverso la diffusione di informazioni fornite dal management. La teoria dell'agenzia offre un'utile prospettiva di indagine, suggerendo che il management avrŕ maggiori incentivi alla disclosure sui SCI quanto piů deboli sono i meccanismi di governo aziendale. In particolare questo lavoro indaga in merito alla esistenza di un rapporto di sostituzione fra disclosure sui SCI ed altri meccanismi di monitoring riconducibili in essenza alla struttura proprietaria dell'impresa ed alla composizione dei massimi organi di governo aziendale. L'ipotesi di sostituzione viene esaminata in differenti contesti istituzionali attraverso l'analisi della disclosure sui SCI di 160 societŕ europee quotate su quattro differenti mercati finanziari (Londra, Parigi, Francoforte, Milano) per il triennio 2003- 2005. Le evidenze raccolte e le analisi condotte testimoniano l'esistenza di tale rapporto di sostituzione, contribuendo a chiarire le logiche di utilizzo discrezionale della disclosure da parte del management.
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Cinzia, de Sanctis, de Sanctis Matteo, Lucia Minerva Maria, Tenna Fabrizio y Torcia Paola. "L'utilizzo di tecniche partecipate e del contributo degli stakeholder per valutare la variazione della qualitŕ della vita nelle aree rurali interessate dal programma di sviluppo (PSR 2007/2013). Impostazione e prime applicazioni". RIV Rassegna Italiana di Valutazione, n.º 48 (enero de 2012): 87–101. http://dx.doi.org/10.3280/riv2010-048007.

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L'articolo descrive la metodologia messa a punto da Agriconsulting SpA nell'ambito della valutazione dei Programmi di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR), per rispondere ai quesiti del Quadro Comune di Monitoraggio e Valutazione della Commissione europea, relativi alla capacitŕ del sostegno di migliorare la qualitŕ della vita delle popolazioni rurali. La metodologia - in corso di applicazione - fa ricorso a tecniche basate sul giudizio di esperti e valorizza le percezioni espresse da stakeholder in aree "testimone" interessate dal Programma, su 25 indicatori riferiti al concetto di qualitŕ della vita. Gli indicatori sono stati individuati dal gruppo di lavoro sulla base del contenuto dei PSR e della letteratura. La mappa degli indicatori comprende infatti dimensioni sia direttamente influenzate dai PSR sia esterne al Programma ma che possono influenzare in maniera determinante la percezione della qualitŕ della vita da parte della popolazione locale. Tali percezioni sono "raccolte" all'avvio della programmazione (a ri-definire una situazione ex ante della qualitŕ della vita) e in una fase avanzata del processo attuativo del PSR per verificare, nel confronto temporale (T0 - Tn), i cambiamenti percepiti a livello locale. L'attribuzione dei cambiamenti al sostegno e la ricerca di causa effetto con il complesso delle attivitŕ realizzate dal PSR avverrŕ, in una fase piů avanzata della attuazione, sempre attraverso il contributo di gruppi di esperti e il confronto con dati statistici di contesto applicabili alla scala locale.
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Kampmann, Christoph. "Rechtswahrung als Selbstzweck? Zur päpstlichen Politik im Dreißigjährigen Krieg 1633–1635 im Spiegel neupublizierter Quellen". Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 98, n.º 1 (1 de marzo de 2019): 31–44. http://dx.doi.org/10.1515/qufiab-2018-0005.

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Riassunto Il contributo esamina (riferendosi ai volumi dei „Nuntiaturberichte aus Deutschland“ pubblicati di recente) la politica curiale durante la Guerra dei Trent’anni, in particolare nella sua fase svedese fino alla pace di Praga (1630–1635). Questi anni sono significativi, perché a partire dal 1633/34 si constata, da parte del governo imperiale, una disponibilità al compromesso decisamente maggiore in proposito del diritto religioso. Si pone il quesito di come la curia abbia valutato questo fatto. Le fonti considerate confermano i giudizi finora formulati dagli storici (tra gli altri Konrad Repgen e Robert Bireley) secondo cui la Curia era contraria a fare concessioni alla parte protestante sul piano confessionale. Appare però un secondo aspetto della politica condotta dalla Curia verso l’Impero, vale a dire una profonda diffidenza nei confronti dell’imperatore, sospettato di perseguire un accordo confessionale soprattutto per poter continuare a condurre, dopo una riconciliazione all’interno dell’Impero, la guerra contro la Francia con la stessa intensità. La Curia era evidentemente convinta che per la politica di Vienna fosse prioritaria l’unità della Casa d’Austria e la subordinazione agli interessi della Spagna. Nel complesso l’analisi mette in dubbio che la linea della Curia come attore politico indipendente nelle relazioni esterne europee fosse caratterizzata da un così forte contrasto tra le posizioni tese per principio alla salvaguardia del diritto da un lato e l’adozione di una politica flessibile dall’altro. Dal punto di vista della Curia la salvaguardia del diritto non sembra essere stato solo un fine in sé, come neppure l’agire politico in maniera flessibile era indipendente dall’osservanza di fondamentali principi di diritto. Qui si apre un campo di ricerche future che vanno ben oltre la politica curiale verso l’Impero e possono prendere importanti spunti dai volumi del carteggio dei nunzi ora pubblicati.
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Benini, Caterina. "La localizzacione dell’illecito concorrenziale nel regime di Bruxelles: riflessioni alla luce della Sentenza FLYLAL II della Corte di Giustizia dell’Unione Europea = The localization of antitrust torts underthe Brussels regime: reflections in the light of the Judgment FLYLAL II of the Court of Justice of the European Union". CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 11, n.º 1 (11 de marzo de 2019): 693. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2019.4641.

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Riassunto: Nella sentenza flyLAL II la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha affermato che un calo delle vendite provocato da un illecito concorrenziale costituisce il “danno” rilevante agli effetti della individuazione del giudice competente ai sensi dell’art. 5 n. 3 del regolamento (CE) n. 44/2001 (“Bruxelles I”) e ha ritenuto che tale danno vada localizzato nel paese in cui si trova il mercato inte­ressato dagli effetti dell’illecito. Lo scritto, prendendo spunto da questa sentenza, esamina criticamente la disciplina internazionalprivatistica europea degli illeciti concorrenziali, soffermandosi sulle ricadute negative della stessa in termini di private antitrust enforcement. Dinnanzi a questo stato delle cose, la soluzione della Corte appare perseguire l’obiettivo di garantire coerenza tra la disposizione oggetto di pronuncia e l’art. 6, par. 3, lett. a), del regolamento (CE) n. 864/2007 (“Roma II”) sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da atti limitativi della concorrenza. Essa inoltre agevola il private enforcement del diritto della concorrenza, contribuendo al contempo alla funzione regolatoria del diritto internazionale privato nel contesto regionale dell’Unione Europea.Parole chiave: illeciti concorrenziali, foro speciale degli illeciti, localizzazione del danno, criterio del mercato, private antitrust enforcementAbstract: In the flyLAL II judgment, the Court of Justice of the European Union ruled that the loss of sales incurred as a result of antitrust tort can be regarded as “damage” for the purposes of iden­tifying the competent jurisdictional authority pursuant to Art. 5 n. 3 of the Regulation (EC) n. 44/2001 (“Brussels I”) and ruled that such damage is localized in the country whose market was affected by the anticompetitive conduct. Taking that judgment as point of departure, this article critically analyses the EU private international law regime of antitrust torts, focusing on its negative impact on private antitrust enforcement. Given this state of affairs, the solution adopted by the Court seems to pursue the goal of consistency between the provision under scrutiny and Art. 6, par. 3, lit. a), of the Regulation (CE) n. 864/2007 (“Rome II”) on the law applicable to non-contractual obligations arising from acts restricting free competition. It also promotes the private enforcement of antitrust rules, thereby enhancing the re­gulatory function of private international law in the internal market.Keywords: antitrust torts, special jurisdiction in matters relating to tort, localization of the loss, market criterion, private antitrust enforcement.
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Spagnolo, A. G., D. Sacchini, G. Torlone y A. A. Bignamini. "Il laboratorio del Comitato Etico - 1. Istituzione e procedure operative standard". Medicina e Morale 48, n.º 2 (30 de abril de 1999): 221–63. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1999.804.

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L’articolo, il primo di una serie di contributi 2ad hoc2 che verranno pubblicati su “medicina e Morale”, intende esaminare in concreto i problemi pratici inerenti l’attivazione e il funzionamento dei Comitati Etici (CE) alla luce dell’emanazione delle specifiche linnee-guida dell’Uniione Europea (International Conference on Harmonisation – Good Clinical Practice, ICH-GCP) e dei Decreti del Ministero della Sanità che le hanno recepite e regolamentate in Italia. Gli autori, dopo aver preso in considerazione il ruolo dei CE nell’iter della sperimentazione clinica di nuovi prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici, si soffermano sul tema dell’istituzione e della legittimità dei CE secondo la normativa vigente. Vengono inoltre fornite indicazioni dettagliate sui primi “obblighi” che i CE si ttrovano ad assolvere e cioè la preparazione “ex novo”/revisione dello statuto istitutivo e del regolamento interno con le relative procedure operative standard (Standard Operative Procedures o SOP). Tali indicazioni si basano non solo sui citati decreti, ma anche sulle diverse linee-guida internazionali in materia. Riguardo allo statuto vengono evidenziati gli elementi considerati irrinunciabili nella sua stesura: 1. i principi di riferimento; 2. le funzioni del Comitato; 3. la composizione. In merito alle SOP, i punti indispensabili ai fini della loro elaborazione riguardano le procedure inerenti: 1. riunioni, cariche e avvicendamento dei membri del CE; 2. presentazione della richiesta di approvazione al CE; 3. l’esame della documentazione presentata; 4. la decisione del parere; 5. la comunicazione del parere; la emissione del giudizio di notorietà; 6. il monitoraggio della sperimentazione; 7. l’archiviazione e l’accesso alla documentazione; 8. la revisione delle procedure e gli eventuali allegati. In appendice all’articolo vengono infine proposti due facsimile di statuto del CE e di SOP, che possono essere utilizzati come base per redigere e adattare alle realtà locali tali documenti da parte dei singoli CE.
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Dammacco, Gaetano. "Riflessioni sul diritto di satira e i suoi limiti". Studia z Prawa Wyznaniowego 23 (30 de diciembre de 2020): 101–21. http://dx.doi.org/10.31743/spw.10355.

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La satira è un paradigma estremo della libertà di espressione, ma esistono incertezze sulla sua definizione concettuale e sulla relativa disciplina giuridica. Lo sviluppo della comunicazione ha prodotto numerose figure letterarie simili tra loro come la cronaca (una registrazione impersonale e non interpretativa di fatti accaduti), la critica (analisi soggettiva e giudizio relativi a fatti accaduti) e la satira (critica sarcastica di personaggi, comportamenti, modi di fare individuali con scopo di denuncia sociale). Gli elementi che caratterizzano la satira, sviluppatisi nel corso dei secoli, sono sostanzialmente due: attenzione alle contraddizioni (della politica, della società, della religione, della cultura) e intento moralistico per promuovere un cambiamento sociale. La satira religiosa colpisce il potere ecclesiastico e le sue contraddizioni, ma colpisce anche i simboli religiosi e i contenuti delle religioni. Ne conseguono differenti conseguenze giuridiche. Quando colpisce il patrimonio di fede dei credenti essa non è accettabile. La satira religiosa genera una specie di conflitto tra differenti valori costituzionali, e cioè tra il diritto alla libera espressione del pensiero e il diritto alla reputazione e alla tutela del sentimento religioso. Il diritto di satira in generale è riconosciuto dagli ordinamenti giuridici (sia internazionali, sia nazionali) come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale, che deriva dalla libertà di espressione e di pensiero. Pensiero, coscienza e religione – per esempio nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – sono omologhi (come beni giuridici o valori etici). Pertanto pensiero, coscienza e religione non possono essere in contrapposizione tra loro. Notevoli incertezze esistono sulla disciplina giuridica del diritto di satira, che non può mai offendere i diritti fondamentali della persona, la sua dignità, la sua reputazione. La Carta di Nizza ha favorito un orientamento, che considera il diritto di libera espressione nella sua forma più ampia ed espansiva. È tuttavia sempre stato affermato il valore prevalente dei diritti umani fondamentali, che non possono essere offesi dall’esercizio del diritto di satira. Negli ordinamenti giuridici nazionali, la forza del diritto di satira consiste nel riconoscimento del suo rango costituzionale, ma anche nei limiti che deve avere. La giurisprudenza ha elaborato i vincoli “formali”, tra i quali i più importanti sono il limite della continenza e della funzionalità.
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Gustin, Marco, Mattia Brambilla y Claudio Celada. "Stato di conservazione e valore di riferimento favorevole per le popolazioni di uccelli nidificanti in Italia". Rivista Italiana di Ornitologia 86, n.º 2 (21 de diciembre de 2016): 3. http://dx.doi.org/10.4081/rio.2016.332.

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<p>Le linee guida comunitarie per monitorare lo stato di conservazione delle specie e degli habitat richiedono che gli Stati membri forniscano un’indicazione del “<em>Favourable</em> <em>Reference</em> <em>Value</em>” (FRV), o “Valore di Riferimento Favorevole”. Il FRV rappresenta un obiettivo di conservazione a lungo termine, tale da rappresentare una situazione indubbiamente favorevole per una data specie, in grado di garantirle ottime possibilità di persistenza nel lungo periodo. La disponibilità di FRV consente una valutazione più oggettiva e trasparente dello stato di conservazione di una specie. Il presente lavoro ha valutato lo stato di conservazione delle specie ornitiche nidificanti in Italia, sviluppando un metodo basato sui requisiti delle direttive comunitarie che integra al suo interno la definizione dei valori di riferimento. Attualmente, è stato proposto un metodo per la definizione dei FRV per popolazione, range e habitat per ciascuna specie, ma è stato possibile procedere ad una identificazione su base quantitativa del solo FRV relativo alla popolazione per le specie di uccelli regolarmente nidificanti in Italia e non attualmente in fase di espansione demografica in seguito a recente colonizzazione (ultimi 30 anni). L’approccio sviluppato per definire il FRV di popolazione ha previsto l’utilizzo di tecniche di <em>Population Viability Analysis</em> o, in alternativa, valutazioni basate sulla densità riproduttiva, secondo le caratteristiche di abbondanza e distribuzione delle specie nidificanti (popolazioni maggiori o minori di 2500 coppie, coloniali o non). Sono state prese in considerazione 250 specie nidificanti in Italia, di cui 88 (che comprendono due sottospecie) incluse nell’Allegato I della Direttiva Uccelli (147/2009CE). Complessivamente, per 46 popolazioni appartenenti a 20 specie inserite nell’Allegato I e per 10 popolazioni di 6 specie non incluse, è stato possibile calcolare un valore di FRV attraverso tecniche di PVA. Per 15 specie inserite nell’Allegato e per 92 specie non inserite è stato formulato un FRV in termini di densità riproduttiva a una o due scale spaziali; per le specie con popolazioni superiori a 2500 coppie esigenze spaziali elevate (territori o <em>home ranges</em> di decine di ettari o più) non è stato formulato il FRV a scala locale. Per valutare lo stato di conservazione è stato utilizzato un adattamento della classificazione a “semaforo” proposta dalla Commissione Europea per la Direttiva Habitat, attribuendo a ciascuna delle tre voci considerate (popolazione, range e habitat), un giudizio sintetico: <br />- favorevole: semaforo VERDE. Tutti favorevoli oppure due favorevoli ed uno sconosciuto;<br />- inadeguato: semaforo GIALLO. Uno o più inadeguato/i ma nessuno cattivo; <br />- cattivo: semaforo ROSSO. Uno o più cattivo/i; <br />- sconosciuto semaforo BIANCO. Tre sconosciuti oppure due sconosciuti ed un favorevole.</p><p>Prima di poter attribuire il giudizio a ciascuna voce, è necessario verificare se vi sono fattori che possono portare almeno uno dei tre valori di riferimento favorevole a non essere raggiunto, mantenuto o raggiungibile nel futuro prossimo (<em>warning</em> <em>lights</em>). Complessivamente, 42 specie incluse nell’Allegato I della Direttiva Uccelli hanno stato di conservazione cattivo, 39 inadeguato, 6 favorevole e 1 sconosciuto; tra le specie non inserite, 35 hanno stato di conservazione cattivo, 44 inadeguato, 67 favorevole e 16 sconosciuto Per alcune specie è stato possibile valutare lo stato di conservazione per singole bioregioni e sono state prodotte classificazioni “a semaforo” per ciascuna bioregione ospitante la specie in oggetto. Per essere in stato di conservazione favorevole, una specie non deve essere semplicemente al riparo dal rischio di estinzione, ma deve avere un ruolo “significativo” nel proprio habitat di riferimento, rinvenendosi con frequenze e densità soddisfacenti e ricoprendo le funzioni ecologiche che le sono proprie. Le forti pressioni cui molte specie e popolazioni sono sottoposte (cambiamenti climatici, continuo degrado ambientale, variazioni ad ampia scala nella dinamica di popolazione), rendono necessario valutare accuratamente le minacce e pressioni cui la specie/popolazione sono soggette o potranno esserlo nel prossimo futuro, anche in caso di popolazioni superiori al FRV. Risulta, infine, evidente come i FRV dovranno essere sottoposti a periodica rivalutazione e aggiornamento, sulla base soprattutto dei nuovi dati che ogni sei anni vengono forniti dal Reporting sull’applicazione della Direttiva Uccelli.</p>
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Капранов, Олександр. "The Framing of Dementia in Scientific Articles Published in ‘Alzheimer’s and Dementia’ in 2016". East European Journal of Psycholinguistics 3, n.º 2 (22 de diciembre de 2016): 32–48. http://dx.doi.org/10.29038/eejpl.2016.3.2.kap.

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Resumen
The present article involves a qualitative study of the framing of dementia in ‘Alzheimer’s and Dementia’, the Journal of the Alzheimer’s Association, published in 2016. The aim of this study is to elucidate how dementia is framed qualitatively in the corpus consisting of scientific articles involving dementia published in ‘Alzheimer’s and Dementia’. The results of the qualitative analysis indicate that dementia is represented in ‘Alzheimer’s and Dementia’ in 2016 as the frames associated with gender, age, costs, caregiver and care-recipients, disability and death, health policy, spatial orientation, medical condition, and ethnic groups. These findings are further discussed in the article. References Andrews, J. (2011). We need to talk about dementia. Journal of Research in Nursing, 16(5),397–399. Aronowitz, R. (2008). Framing Disease: An Underappreciated Mechanism for the SocialPatterning Health. Social Science & Medicine, 67, 1–9. Bayles, K. A. (1982). 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