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Scaglione, Francesco. "Giuseppe Toniolo e il diritto contrattuale tra personalismo e solidarietà". Società e diritti 7, n.º 14 (9 de diciembre de 2022): 39–47. http://dx.doi.org/10.54103/2531-6710/19311.

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Il saggio si sofferma sulla relazione tra personalismo e solidarietà nel diritto contrattuale, le cui radici si ritrovano nelle riflessioni profetiche ed ancora attuali di Giuseppe Toniolo. Si evidenzia, in particolare, come la tutela della parte debole del rapporto, secondo un principio di eguaglianza sostanziale, si traduce nella realizzazione di un sistema economico di mercato fondato sul rispetto della dignità della persona umana.
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2

Rodríguez Montero, Ramón. "Francesca Pulitanò, Quid enim municipes dolo facere possunt? Illecito del singolo e responsabilità collecttiva nel diritto romano". Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña 24 (4 de febrero de 2021): 262–74. http://dx.doi.org/10.17979/afdudc.2020.24.0.7487.

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Recensión de la obra: Francesca Pulitanò, Quid enim munícipes dolo facere possunt? Illecito del singolo e responsabilità collecttiva nel diritto romano, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Privato e Storia dell’Antichità, nº 55, Dott. A Giuffrè Editore, Milano 2018, 195 pp.
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Ferrarese, Maria Rosaria. "Francesco Galgano e il suo inesauribile viaggio tra diritto ed economia". SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, n.º 3 (diciembre de 2012): 137–50. http://dx.doi.org/10.3280/sd2012-003008.

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Una parte rilevante del programma scientifico realizzato da Francesco Galgano puň essere descritta come un lungo viaggio nel rapporto tra diritto e mondo economico. Nonostante il profilo di professore di diritto privato e commerciale, egli ha sempre coltivato uno sguardo storico e sociologico sul diritto, che gli ha permesso di cogliere non solo il cambiamento delle tecniche e degli istituti giuridici, ma anche le ricadute in ambito sociale ed economico. Attraverso i suoi molti lavori sul tema, dagli anni settanta del secolo scorso, fino ai recenti anni di globalizzazione, si possono cogliere i profondi cambiamenti non solo nel mondo dell'impresa e delle relazioni giuridiche, ma anche nel clima culturale e negli attori e protagonisti dello scenario giuridico.
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Cazzetta, Giovanni. "Entangled histories: diritto privato e diritto pubblico, diritto del lavoro e Stato sociale nel Novecento italiano". História do Direito 2, n.º 2 (11 de agosto de 2021): 117. http://dx.doi.org/10.5380/hd.v2i2.80343.

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Mattei, Alberto. "Il ruolo del diritto internazionale privato nella mobilitŕ transnazionale del lavoro". SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, n.º 3 (febrero de 2012): 100–104. http://dx.doi.org/10.3280/sd2011-003008.

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Nel mercato transnazionale del lavoro, con il distacco della manodopera previsto dalla direttiva 96/71/CE, il diritto internazionale privato, a partire dalla Convenzione di Roma ora trasfusa nel Regolamento Roma I, puň incidere seriamente sulla disciplina del rapporto di lavoro con elementi di transnazionalitŕ. In tal senso, nella prospettiva del conflitto di leggi, č possibile dare rilievo agli strumenti internazional-privatistici per garantire i diritti sociali dei lavoratori "mobili". Si puň cosě rendere piů uniforme la disciplina dei rapporti di lavoro nell'ambito delle imprese "senza confine", che per loro natura sfuggono alla sottoposizione ad un unico ordinamento giuridico, al fine di dare preminenza al principio di concretezza degli effetti del lavoro transnazionale.
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Viscomi, Antonio. "L'adempimento dell'obbligazione di lavoro tra criteri lavoristici e principi civilistici". GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, n.º 128 (diciembre de 2010): 595–657. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2010-128003.

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Il saggio assume l'adempimento dell'obbligazione di lavoro come luogo significativa di analisi e verifica delle intersezioni tra diritto privato e diritto del lavoro e come parametro di valutazione dello stato della relativa frontiera. Dopo alcune necessarie premesse metodologiche (la permeabilitŕ della linea di separazione tra diritto comune e diritto del lavoro; un paradigma conoscitivo coerente idoneo a cogliere, rappresentare e integrare assetti di interessi sempre piů complessi; la fragilitŕ delle impostazioni metodologiche caratterizzate da una esasperata valorizzazione degli effetti attesi e dalla contestuale svalutazione per ogni connessione logica ed assiologica con il sistema nel suo complesso), l'autore propone di recuperare all'analisi una pertinente considerazione, in sede di adempimento, della relazione tra comportamento debitorio ed aspettativa creditoria e una adeguata valutazione della complessitŕ dello scambio contrattuale, reso tale nel contratto di lavoro anche a motivo del coinvolgimento della persona del prestatore e della rilevanza, giŕ sul piano causale, della dimensione organizzativa, che conforma lo stesso modo di essere e di essere erogata della prestazione dovuta. Riguardata nella prospettiva del diritto del lavoro, la disciplina dell'adempimento offerta dal diritto civile si arricchisce di contenuti e suggestioni nuove, a motivo sia della predetta complessitŕ dello scambio, sia della rilevanza costituzionale degli interessi coinvolti nel gioco contrattuale.
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Chiappetta, Giovanna. "Cittadinanza europea: opportunità e abusi nel diritto internazionale privato della famiglia". CITTADINANZA EUROPEA (LA), n.º 2 (enero de 2021): 105–34. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2020-002005.

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Il saggio si incentra sulla funzione dell'autonomia negoziale nella regolamentazione degli status e dei rapporti familiari tra componenti il nucleo familiare tipico o atipico. Ciò in quanto il ruolo dell'autonomia negoziale è stato ampliato anche dalla cittadinanza europea intesa dalla Corte di giustizia europea come fonte autonoma di diritti. Tale cittadinanza, che si aggiunge a quella nazionale, ha consentito alla coppia ‘statica', pur in assenza del carattere transnazionale della situazione familiare, di scegliere la legge e gli strumenti di ordinamenti stranieri da applicare ai rapporti patrimoniali ed esistenziali della comunità di vita. Il saggio si propone di dimostrare come i Regolamenti UE in materia familiare possano applicarsi anche ai cittadini europei ‘statici', consentendo la scelta di leggi straniere con soluzioni estranee all'ordinamento nazionale, nel rispetto del limite dell'ordine pubblico costituzionale di ciascun Paese membro.
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Pieler, Peter E. "Fausto Goria, Tradizione romane e innovazioni bizantine nel diritto privato dell'Ecloga privata aucta Diritto matrimoniale". Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung 107, n.º 1 (1 de agosto de 1990): 645–50. http://dx.doi.org/10.7767/zrgra.1990.107.1.645.

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Razzolini, Orsola. "Lavoro economicamente dipendente e requisiti quantitativi nei progetti di legge nazionali e nell'ordinamento spagnolo". GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, n.º 132 (noviembre de 2011): 631–55. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-132004.

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Nell'ordinamento spagnolo e in tre progetti di legge nazionali, la nozione di lavoro economicamente dipendente descrive, in linea generale, la situazione in cui il lavoratore ricava una quota consistente del proprio reddito da un principale committente che diviene cosě la fonte primaria del suo sostentamento. Nel presente contributo, questa definizione di dipendenza economica viene messa in discussione sotto due profili. Anzitutto, l'inserzione del dato quantitativo nella struttura della fattispecie, lungi dal contribuire alla certezza del diritto, č fonte di incertezza; in secondo luogo, desta perplessitŕ sotto il profilo della tutela della libertŕ e della volontŕ contrattuale del committente, ripercuotendosi sul problema della qualificazione dei rapporti di lavoro. Lo spunto č l'occasione per svolgere qualche riflessione conclusiva sull'idoneitŕ del requisito quantitativo a giustificare l'introiezione di una logica redistributiva nel diritto privato.
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Zambrano, Viriginia. "TRA PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E RESPONSABILITÀ: DIVERSI ITINERARI DI TUTELA DEL MINORE". Revista de Direito Brasileira 23, n.º 9 (11 de febrero de 2020): 389. http://dx.doi.org/10.26668/indexlawjournals/2358-1352/2019.v23i9.5748.

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Scopo di questa ricerca è quello di evidenziare come il minore sia innanzitutto “persona”, rispetto alla quale occorre declinare i principi di uguaglianza e responsabilità. La metodologia utilizzata è di tipo deduttivo. Lo studio si avvale dei contributi della giurisprudenza e della dottrina sia italiana che straniera. Infine, la ricerca è qualitativa. Si intende rilevare come la tutela del minore dipenda da una serie di profili che si collegano ad una etica sociale della legalità e dei diritti umani. Il diritto ad una famiglia, alla casa di abitazione, il diritto a conoscere le proprie origini sono alcuni degli aspetti sui quali si è inteso riflettere, per dimostrare su cosa poggia la protezione del minore. Questi è un essere in formazione, sia dal punto di vista fisico che psichico, e ha bisogno di essere tutelato in quanto persona. Non si tratta di vedere solo cosa stabilisce la norma: per rendere efettiva la tutela occorrono adeguate politiche pubbliche in grado di garantire l'applicazione dei principi di uguaglianza e responsabilità, nonché etici. Sia nel campo teorico che nell'attuazione delle politiche pubbliche, occorre assicurare lo sviluppo della personalità del minore.
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Sartea, Claudio. "Secolarizzazione, non secolarismo. Il diritto nel nuovo rapporto tra pubblico e privato". Persona y Derecho, n.º 77 (11 de diciembre de 2017): 39–57. http://dx.doi.org/10.15581/011.77.39-57.

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Colao, Floriana. "La proprietà fondiaria dalla bonifica integrale di Arrigo Serpieri alla riforma agraria di Antonio Segni. Diritto e politica nelle riflessioni di Mario Bracci tra proprietà privata e socializzazione della terra". Italian Review of Legal History, n.º 7 (22 de diciembre de 2021): 323–76. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16892.

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Nel Programma di Giangastone Bolla per la Rivista di diritto agrario (1922) la proprietà fondiaria era banco di prova delle «moderne trasformazioni del diritto di proprietà» – su cui Enrico Finzi – in primo luogo con la «funzione sociale». Nell’azienda agraria Bolla osservava inoltre lo spostamento dalla proprietà all’impresa; asseriva che il legame tra l’agricoltura e lo Stato imponeva allo studioso del diritto agrario l’impegno per la «ricostruzione sociale ed economica del paese». In vista della «funzione sociale» Arrigo Serpieri – dal 1923 sottosegretario di Stato all’Agricoltura – promuoveva diversi provvedimenti legislativi per la «bonifica integrale»; la politica per l’agricoltura si legava all’organizzazione dello Stato corporativo in fieri (Brugi, Arcangeli). Il Testo unico del 1933 mirava al risanamento della terra per aumentarne la produttività e migliorare le condizioni dei contadini con trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, con possibili espropri di latifondi ed esecuzione coatta di lavori di bonifica su terre private; dal 1946 il Testo unico del 1933 sarà considerato una indicazione per la riforma agraria (Rossi Doria, Segni). Nel primo Congresso di diritto agrario, (Firenze 1935), Maroi, Pugliatti, Serpieri, D’Amelio, Bolla, Ascarelli, Calamandrei discutevano alcune questioni, in primo luogo il diritto agrario come esperienza fattuale, legato alla vita rurale, irriducibile ad un ordine giuridico uniforme; da qui la lunga durata della ‘fortuna’ dell Relazione Jacini sulle diverse Italie agrarie. In vista della codificazione civile, i giuristi rilevavano l’insufficienza dell’impianto individualistico; ponevano l’istanza di norme incentrate sul bene e non sui soggetti, fino al superamento della distinzione tra diritto pubblico e privato. I più illustri giuristi italiani scrivevano nel volume promosso dalla Confederazione dei lavoratori dell’agricoltura; La Concezione fascista della proprietà esprimeva il distacco dalla concezione liberale – con l’accento sulla proprietà della terra fondata sul lavoro (Ferrara, Panunzio) – e teneva ferma l’iniziativa privata (Filippo Vassalli). Bolla ribadiva la particolarità della proprietà fondiaria tra ordinamento corporativo e progetto del codice civile, «istituto a base privata, aiutato e disciplinato dallo Stato», con il titolare «moderator et arbiter» della propria iniziativa. Nel codice civile del 1942 la proprietà fondiaria aveva senso dell’aspetto dinamico dell’attività produttiva, senza contemplare la «funzione sociale» come «nuovo diritto di proprietà» (Pugliatti, Vassalli, D’Amelio).Dopo la caduta del regime fascista le lotte nelle campagne imponevano al ministro Gullo di progare i contratti agrari e regolare l’occupazione delle terre incolte, con concessioni pluriennali ai contadini occupanti; il lodo De Gasperi indennizzava i mezzadri. Le differenti economie delle ‘diverse Italie agrarie’ sconsigliavano una riforma uniforme (Rossi Doria, Serpieri); i riorganizzati partiti politici miravano alla ripartizione delle terre espropriate e ad indennizzi al proprietario privato, senza lesioni del diritto di proprietà. L’iniziale azione dello Stato ad erosione del latifondo, con appositi Enti di riforma, aveva per scopo la valorizzazione della piccola proprietà contadina (Segni, Bandini). Per coniugare proprietà privata ed interesse sociale nella Costituzione Mortati motivava la sua proposta di «statuizione costituzionale»; Fanfani chiedeva «un articolo che parli espressamente della terra». Il latifondo era la questione più urgente ma divisiva; Di Vittorio ne chiedeva l’«abolizione » ed Einaudi la «trasformazione», scelta che si imponeva in nome delle diverse ‘Italie rurali’; non si recepiva la proposta di una norma intesa ad ostacolare le grandi proprietà terriere. L’articolo 44 della Costituzione prevedeva una legge a imporre «obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata», al fine di «conseguire il razionale sfruttamento del suolo ed equi rapporti sociali». Bolla apprezzava la scelta di «trasformare la proprietà individuale in proprietà sociale»; Vassalli scriveva di un non originale «prontuario di risoluzione del problema agrario». Nel progetto del Ministro per l’agricoltura Segni – che riusciva a far varare una contrastata riforma agraria – l’art. 44 dettava compiti al «legislatore futuro»; la legge Sila 21 Maggio 1950, la legge stralcio del 21 Ottobre 1950 per le zone particolarmente depresse, i progetti di legge sui contratti agrari erano discussi nel Terzo congresso di diritto agrario e nel primo Convegno internazionale, promosso da Bolla, con interventi di Bassanelli, Segni, Capograssi, Pugliatti, Santoro Passarelli, Mortati, Esposito. Il lavoro era considerato l’architrave della proprietà della terra, «diritto continuamente cangiante, che deve modellarsi sui bisogni sociali» (Bolla). In questo quadro è interessante la riflessione teorico-pratica, giuridico-politica di Mario Bracci, docente di diritto amministrativo a Siena, rettore, incaricato anche dell’insegnamento di diritto agrario. Rappresentante del PdA alla Consulta nazionale nella Commissione agricoltura, Bracci si proponeva di scrivere un «libro sulla socializzazione della terra», mai pubblicato; l’Archivio personale offre una mole di appunti finora inediti sul tema. Bracci collocava nella storia la proprietà della terra, che aveva senso nel «lavoro»; la definiva architrave del diritto agrario e crocevia di diritto privato e pubblico, tra le leggi di bonifica, la codificazione civile, l’art. 44 della Costituzione, la riforma agraria, intesa come «problema di giustizia». Dal fascismo alla Repubblica Bracci coglieva continuità tecniche e discontinuità ideologiche nell’assetto dell’istituto di rilevanza costituzionale, «le condizioni della persona sono indissolubilmente legate a quelle della proprietà fondiaria». Da studioso e docente di diritto amministrativo e diritto agrario dal luglio 1944 Bracci intendeva rispondere al conflitto nelle campagne, mediando tra «fini pubblici della produzione agraria e le esigenze della giustizia sociale»; proponeva «forme giuridiche adeguate e che sono forme di diritto pubblico».
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Salardi, Silvia. "‘Usi’ e ‘abusi’ nel diritto: Una riflessione critica sulla normativa in materia di analisi genetiche". Filozofija i drustvo 24, n.º 2 (2013): 239–54. http://dx.doi.org/10.2298/fid1302239s.

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Al centro di questo contributo vi ? l?analisi eticogiuridica degli atti normativi disciplinanti le analisi genetiche in vari contesti, ad esempio, ricerca medica, terapia, medicina legale e cos? dicendo. Lo scopo ? di mettere in evidenza i valori ai quali sono state improntate alcune risposte normative. Pertanto, dopo una ricognizione delle varie tipologie di analisi genetiche e dei loro possibili impieghi, il presente lavoro confronta i testi normativi internazionali, europei e nazionali (Austria, Francia, Germania, Svizzera), al fine di individuare la strada percorsa e da percorrere per salvaguardare il pi? possibile certi valori ritenuti fondamentali per la preservazione sia dell?autonomia individuale, sia dell?eguaglianza tra i consociati. Si concluder? che non tutte le norme che disciplinano le analisi genetiche possono considerarsi rispettose dei diritti fondamentali garantiti a tutti gli individui.
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Piliu, Salvatore. "Il diritto delle comunità umane intenzionali: nuovi ordinamenti giuridici?" Zeszyty Naukowe KUL 60, n.º 3 (28 de octubre de 2020): 349–56. http://dx.doi.org/10.31743/zn.2017.60.3.349-356.

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Resumen
Il presente intervento si propone di analizzare dal punto di vista giuridico il nuovo fenomeno, oramai globalizzato, delle comunità umane intenzionali, con l’intento di comprendere se queste nuove tipologie di aggregazione di individui possano essere considerate come forme alternative di collettività organizzate produttive di modelli giuridici differenti rispetto a quelli tradizionali, ovvero capaci di dar vita a nuovi ordinamenti giuridici, partendo dall’assunto ubi societas, ibi ius. Partendo dalle definizioni elaborate nel campo della sociologia giuridica di comunità e di comunità intenzionali, si è poi analizzata la problematica inerente la capacità delle comunità intenzionali di produrre regole giuridiche da applicare ai componenti delle comunità. È stata poi esaminata l’organizzazione giuridica della Comunità di Damanhur, situata in Piemonte (Italia), in cui vi sono norme interne di diritto privato e di diritto pubblico che regolano la vita dei consociati, un vero e proprio sistema giuridico interno della Comunità, che pone non pochi problemi nel rapporto con il diritto italiano. Il nuovo progetto di legge presentato nel 2017 al Parlamento italiano, in merito al riconoscimento giuridico delle Comunità intenzionali, potrebbe regolare in maniera definitiva questa materia, ovvero i rapporti tra Comunità e Stato di appartenenza, con il conseguente riconoscimento della esistenza di ‘ordinamenti giuridici autonomi’ facenti capo alle Comunità intenzionali.
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Alpa, Guido. "L'ingresso della donna nelle professioni legali". SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, n.º 1 (julio de 2011): 7–25. http://dx.doi.org/10.3280/sd2011-001001.

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La generositŕ maschile sull'ingresso delle donne nel mondo del diritto č sempre stata assai rara: la donna divienesoltanto con l'abolizione della tutela maritale, in Italia nel 1919, e con una applicazione molto limitata delle nuove regole. Č questo iltra lo status giuridico della donna come persona, come membro della famiglia, come componente della societŕ, e della donna come esercente la professione forense. Per le altre professioni, il notariato e la magistratura, cosě come per la rappresentanza politica, occorrerŕ attendere altri decenni, non solo perché l'ingresso nel mondo del diritto era ancora circondato da ostilitŕ, opposizioni, ritardi culturali e meschine limitazioni, ma anche perché esercitare le funzioni notarili o le funzioni magistratuali significava svolgere un ruolo di natura pubblicistica; e le cariche che implicavano una funzione pubblica o l'esercizio di un pubblico servizio si addicevano solo agli uomini. E alle soglie del nuovo codice civile Anna Maria Mozzoni, una delle grandi icone della battaglia per la paritŕ dei diritti, con il suo saggio del 1864,, tenta, con una accurata analisi della posizione della donna nell'opinione pubblica, nella religione, nella famiglia, nella societŕ e nella scienza, di costruire le basi per una riforma delle regole di diritto privato che ne migliori la posizione e ne garantisca l'emancipazione.
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Alpa, Guido. "L'art. 140 bis del Codice del consumo nella prospettiva del diritto privato. Prime note". ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, n.º 1 (septiembre de 2010): 7–19. http://dx.doi.org/10.3280/ed2010-001001.

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L'art. 49 della l. 23 luglio 2009 n. 99 ha ridisegnato il profilo dell'azione collettiva risarcitoria, disciplinata dall'art. 140 bis del codice del consumo. La precedente versione, dettata dalla l. 24 dicembre 2007, n. 244 non era mai entrata in vigore. Ora la rubrica della disposizione č intitolata all'azione di classe. Riferita alle persone, l'espressione "classe" č inusuale nel nostro lessico giuridico, e pertanto il suo significato deve essere costruito sulla base dello stesso contenuto della disposizione. Non possono essere utilizzati criteri sistematici, perché nell'ambito del codice del consumo altri strumenti processuali, come le azioni previste dagli artt. 139 e 140 , sono rivolti alla tutela di "interessi collettivi dei consumatori", e sono affidati non a rappresentanti di una classe bensě alle associazioni rappresentative dei consumatori inserite nell'elenco previsto dall'art. 137. Nell'ordinamento si contano diverse ipotesi di azioni a difesa di interessi di categoria - oltre alle azioni individuali promosse nell'ambito dello stesso giudizio da una pluralitŕ di soggetti - ma nessuna disposizione che le riguarda puň essere invocata per interpretare l'art. 140 bis, il quale č un unicum nel nostro universo processuale.
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Santuari, Alceste. "Le associazioni turistiche nella riforma del terzo settore". RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, n.º 34 (noviembre de 2021): 58–82. http://dx.doi.org/10.3280/dt2021-034003.

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Una vasta gamma di attività e di interventi nel settore turistico sono storicamente sviluppati e realizzati dalle associazioni non profit. Esse sono soggetti giuridici di diritto privato ai quali, soprattutto a seguito dell'approvazione della riforma del terzo settore del 2016/2017, sono assegnati funzioni e compiti di pubblica utilità. L'art. 5 del codice del terzo settore (d.lgs. n. 117/2017) contempla le attività turistiche tra quelle di attività di interesse generale che gli enti del terzo settore (ETS) possono svolgere. L'articolo analizza le finalità e le attività delle associazioni che operano nel settore turistico, nonché gli istituti giuridici di natura cooperativa che possono intercorrere tra le associazioni e gli enti pubblici per la definizione di progetti e percorsi condivisi di sviluppo del territorio e di promozione turistica.
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Stokłosa, Marek. "Prawo do katolickiego pogrzebu w niektórych wyjątkowych okolicznościach". Prawo Kanoniczne 53, n.º 3-4 (15 de octubre de 2010): 83–111. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2010.53.3-4.04.

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Il can. 1176 §1 dell’attuale CIC afferma che ai fedeli defunti vanno rese le esequie ecclesiastiche a norma del diritto. Si può dunque parlare di un vero diritto del fedele alle esequie cattoliche, di cui non può essere privato se non nei casi previsti dalla normativa del can. 1184. Essa indica alcune circostanze in base alle quali un cattolico è privato delle esequie ecclesiastiche, a meno che non abbia dato alcun segno di pentimento prima della morte. Fra queste abbiamo l’apostasia, l’eresia o lo scisma notori. Altre circostanze riguardano non tanto la professione di fede, quanto comportamenti che contraddicono la vocazione cristiana, tali da far ritenere le persone come peccatori manifesti, ai quali non è possibile concedere le esequie senza pubblico scandalo dei fedeli. Oltre queste situazioni ben definite dal Codice ci sono nel mondo di oggi le situazioni particolari che potrebbero sorgere il dubbio sull’opportunità della celebrazione delle esequie ecclesiastiche. Nell’articolo si è riferito ad alcuni casi problematici: i fedeli coinvolti in situazioni matrimoniali irregolari, i suicidi, l’eutanasia, i bambini morti prima di essere battezzati, i bambini nati morti o i feti abortivi. Si è cercato di indicare gli atteggiamenti da adottare in questi casi e nei confronti dei famigliari del defunto per non creare tensioni profonde all’interno della comunità cristiana.
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Maio, Valerio. "Diritto del lavoro e potenziamento umano. I dilemmi del lavoratore aumentato". GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, n.º 167 (octubre de 2020): 513–42. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2020-167003.

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Il saggio affronta il tema del potenziamento umano nel diritto del lavoro. Dopo avere distinto il potenziamento terapeutico da quello meramente performativo ed il potenziamento fisico da quello cognitivo, l'Autore cerca di individuare i limiti al potenziamento nella normativa vigen-te, limiti che individua nella nocività, nella irreversibilità e nella incommerciabilità. In particola-re, l'Autore sostiene che, a causa della debolezza del prestatore di lavoro nel mercato del lavo-ro, rimettere soltanto all'autodeterminazione del singolo la scelta in merito all'adozione di fatto-ri potenzianti si traduce, nei fatti, in una spinta generalizzata all'incremento ed alla diffusione di potenzianti tecnologici e farmacologici. Allo stesso tempo, distingue anche tra potenziamento richiesto dal datore di lavoro e potenziamento occulto, deciso autonomamente dal lavoratore per acquisire un vantaggio rispetto agli altri lavoratori. Al riguardo, l'Autore rileva come il po-tenziamento occulto sia in grado di incidere negativamente sul rapporto di lavoro pubblico e privato in ogni sua fase, dall'assunzione al licenziamento. Il saggio si conclude con alcune ri-flessioni circa la necessità di una regolazione legale del potenziamento in ambito lavorativo che, senza vietare ogni forma e tipologia, selezioni i fattori e le tecniche potenzianti lecite in maniera inderogabile per lavoratori ed aziende.
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Franzina, Pietro. "La disciplina internazionalprivatistica italiana della protezione degli adulti alla luce di una recente pronuncia = A recent decision involving the Italian rules of private international law on the protection of adults". CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 12, n.º 1 (5 de marzo de 2020): 219. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2020.5186.

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Resumen
Riassunto: Una recente pronuncia del Tribunale di Belluno offre l’occasione per discutere le difficoltà che circondano l’applicazione delle norme italiane di diritto internazionale privato relative alla protezione delle persone maggiorenni che, a causa di un un’infermità o di menomazioni psichiche o fisiche, non sono in grado di provvedere ai propri interessi. Investito di un’istanza per la nomina di un amministratore di sostegno, il Tribunale ha affermato la sussistenza della giurisdizione italiana in ragione del fatto che la beneficiaria della misura di protezione –una cittadina macedone– aveva la propria residenza in Italia; circostanza rilevante, si legge nel provvedimento, tanto ai sensi dell’art. 3 quanto ai sensi dell’art. 9 della legge italiana di diritto internazionale privato (legge n. 218/1995), le norme generali riguardanti, rispettivamente, la giurisdizione contenziosa e quella volontaria. Quanto alla legge applicabile, il Tribunale ha innanzitutto rilevato che l’art. 43 della legge italiana di diritto internazio-nale privato richiama la legge nazionale della persona di cui trattasi, cioè, nella specie, la legge macedone. Si è dunque preoccupato di accertare se le norme macedoni sui conflitti di leggi richiamassero una legge diversa, ed è giunto alla conclusione che queste rinviassero nel caso di specie alla legge italiana. Anche il diritto internazionale privato macedone assoggetta in via ordinaria la protezione degli adulti alla legge del paese di cittadinanza dell’interessato, ma esiste nel sistema macedone una clausola di eccezione di carattere generale che, in un caso come quello considerato, interamente collegato con l’Italia (a parte la cittadinanza della beneficiaria) corregge il richiamo predetto e riconduce la fattispecie sotto il diritto italiano. Da qui, in forza dell’art. 13 della legge italiana di diritto internazionale privato, in tema di rinvio, l’applicabilità del diritto italiano. L’articolata argomentazione che sorregge la pronuncia, in sé convincente, mette in luce le ragioni per le quali l’assetto normativo attuale appare inadeguato a soddisfare gli interessi che oggi dominano la materia, quali risultano in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sui diritti delle persone con disabilità. La ratifica italiana della Convenzione dell’Aja del 2000 sulla protezione internazionale degli adulti comporterebbe, si sostiene nell’articolo, vantaggi significativi. Parole chiave: disabilità; capacità; supporto nella assunzione di decisioni; competenza giurisdizionale; procedimenti contenziosi e volontari; legge applicabile; rinvio; clausola di eccezione. Abstract: A recent decision by the Tribunal of Belluno provides the opportunity to discuss the difficulties that surround the application of the Italian rules of private international law concerning the protection of adults who, by reason of an impairment or insufficiency of their personal faculties, are not in a position to protect their interests. Seised of a request for the appointment of an “amministratore di sostegno” (a person charged with assisting the adult concerned in the taking of particular decisions), the Tribunal found it had jurisdiction on the ground that the person for whom the protection was sought – a national of Macedonia – resided in Italy. As noted by the Tribunal, this provided a sufficient basis for jurisdiction under both Article 3 and Article 9 of the Italian Statute on Private International (Law No 218 of 1995), concerning jurisdiction over contentious and non-contentious proceedings, respectively. As regards the applicable law, the Tribunal observed at the outset that, pursuant to Article 43 of the Italian Statute, the protection of adults is governed by the law of the State of nationality of the adult concerned, that is, in the circumstances, the law of Macedonia. The Tribunal went on to assess whether the conflictof-laws rules in force in Macedonia refer, in turn, to the law of the different country, and found that they refer the matter back to Italian law. Like the Italian Statute, the Macedonian Statute of Private International Law provides that the protection of adults be governed by the law of nationality of the adult in question. However, the Macedo-nian Statute includes a general exception clause pursuant to which, in the Tribunal’s view, the case must rather be considered to be governed by Italian law, given that the case is con-nected with Italy in all respects, apart from the nationality of the person concerned. Hence, according to Article 13 of the Italian Statute, on renvoi, the application of Italian law. The Tribunal’s complex reasoning, while persuasive in itself, illustrates the reasons why the cur-rent legal landscape hardly suits the interests underlying this area of law, in particular as they result from the United Nations Convention on the rights of persons with disabilities of 2006. The paper argues that the picture would significantly improve if Italy ratified the Hague Convention of 2000 on the international protection of adults. Keywords: disability; capacity; assisted decision-making; jurisdiction; contentious and non-contentious proceedings; applicable law; renvoi; exception clause.
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Rodino, W. "A. Malatesta, La cessione del credito nel diritto internazionale privato, Padova, Cedam, 1996, xiv + 280 (Studi e Pubblicazioni della Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale, 46)." Uniform Law Review - Revue de droit uniforme 2, n.º 1 (1 de enero de 1997): 214. http://dx.doi.org/10.1093/ulr/2.1.214.

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Tucci, Giuseppe. "La discriminazione contro il disabile: i rimedi giuridici". GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, n.º 129 (marzo de 2011): 1–28. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-129001.

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Resumen
La discriminazione contro i disabili ha una storia particolare nella nostra esperienza giuridica, in quanto viene fatta oggetto di sanzioni solo molto tempo dopo che erano state eliminate le altre tradizionali forme di discriminazione, come, ad esempio, quella contro le donne. Anche le norme costituzionali, che rendevano certamente illegittime quelle discriminazioni (artt. 2, 3, 4, 32, 35, etc. Cost.), sono state lette in funzione della tutela del disabile solo negli anni '90 del secolo scorso, quando la nostra legislazione ordinaria č stata costretta ad adeguarsi al diritto europeo. Infatti, soltanto l'art. 16 della l. 12 marzo 1999, n. 68, ha abrogato la norma del t.u. sul pubblico impiego che prevedeva la «sana e robusta costituzione» come astratto e generale requisito di accesso al pubblico impiego medesimo, cosě come soltanto nel 2003, in attuazione di precise direttive europee, l'art. 15 st. lav. č stato riformato in modo da qualificare come illegittima la discriminazione contro il disabile nel rapporto di lavoro privato. Oggi la tutela del disabile si realizza a livelli multipli. Infatti, vi č una tutela di diritto interno, una tutela di diritto internazionale, in base alla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006, una tutela di diritto dell'Unione europea in senso stretto ed una tutela basata sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Malgrado tale pluralismo delle fonti delle differenti discipline giuridiche, solo l'intervento delle diverse Corti, come la Corte costituzionale, quella di Lussemburgo e quella di Strasburgo, in costante dialogo tra loro, riesce a tutelare il disabile di fronte alle nuove forme di discriminazioni, come quelle razziali, che spesso hanno ad oggetto, in particolare nella nostra esperienza giuridica, disabili extracomunitari.
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Marongiu Buonaiuti, Fabrizio. "Il diritto internazionale privato delle successioni in casi collegati al Regno Unito: riflessioni sulla sentenza <i>Pescatore</i>". Trusts, n.º 4 (4 de agosto de 2022): 696–709. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.156.

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Resumen
Tesi Il caso Pescatore mette a confronto il sistema europeo di diritto internazionale privato in materia di successioni, contenuto nel regolamento UE 4 luglio 2012, n. 650, e il sistema inglese. Il primo è ispirato al principio dell’unitarietà della successione dal punto di vista della legge regolatrice, mentre il secondo all’opposto principio della scissione. Ciò dà luogo al rinvio, nei termini contemplati, per un verso, dall’art. 34 del regolamento UE citato, e, per altro verso, dal diritto internazionale privato inglese. L’autore ritiene che il rinvio accolto nell’art. 34 del regolamento debba essere interpretato come rinvio doppio o integrale, in quanto maggiormente idoneo a perseguire l’obiettivo dell’armonia internazionale delle soluzioni. &nbsp; The author’s view The case of Pescatore brings the European system of private international law in succession matters, as embodied in EU Regulation No. 650/2012, into confrontation with the English conflict-of-laws rules. The former is inspired to unity of succession as concerns the applicable law, whereas the latter are inspired to scission. This gives rise to a problem of renvoi, as contemplated, on the one side, under Article 34 of the said EU Regulation, and, on the other side, as provided for under the English conflict-of-laws rules. The author proposes that renvoi as admitted by Article 34 of the EU Regulation shall be construed in terms of double renvoi, in order to pursue more effectively the goal of international consistency.
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Trilha, Kellen. "La sharing economy nel diritto internazionale privato europeo, par Edoardo Alberto Rossi, Giappichelli, 2020, 184 pages". Revue critique de droit international privé N° 1, n.º 1 (28 de marzo de 2022): 222–24. http://dx.doi.org/10.3917/rcdip.221.0222.

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Bonfanti, Angelica. "Accesso alla giustizia per violazioni dei diritti umani sul lavoro lungo la catena globale del valore: recenti sviluppi nella prospettiva del diritto internazionale privato". GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, n.º 171 (diciembre de 2021): 369–90. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-171001.

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Resumen
Il presente contributo esamina gli aspetti di diritto internazionale privato relativi all'accesso alla giustizia da parte delle vittime di violazioni dei diritti umani sul lavoro nell'ambito delle catene globali del valore di imprese multinazionali con società madri europee. In questa pro-spettiva, dopo avere analizzato la disciplina prevista dai Regolamenti europei Bruxelles I-bis, Roma I e Roma II, il contributo si focalizza sulle soluzioni offerte da due strumenti normativi oggi allo studio rispettivamente delle Nazioni Unite e dell'Unione europea: il progetto di trat-tato sulla regolamentazione delle attività di impresa e i diritti umani e la proposta di direttiva in materia di dovuta diligenza e responsabilità delle imprese, la cui adozione è stata richiesta dal Parlamento europeo nel marzo 2021.
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Aquironi, Ilaria. "L’addebito della separazione nel diritto internazionale privato dell’Unione Europea= Judicial decisions as to the causes of separation under EU private international law". CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 9, n.º 2 (5 de octubre de 2017): 76. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2017.3865.

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Riassunto: Lo scritto affronta le questioni che circondano la pronuncia dell’addebito della separazione nel diritto internazionale privato dell’Unione europea, segnatamente alla luce dell’autonomo concetto di “causa” del divorzio e della separazione personale accolto nel regolamento (CE) n. 2201/2003 e nel regolamento (UE) n. 1259/2010. Su questa base, lo studio indica per quali ragioni, malgrado la dichiarata intenzione del legislatore europeo di non volersi occupare delle cause della crisi, si debba ritenere che la pronuncia relativa all’addebito soggiaccia alla disciplina internazionalprivatistica racchiusa nei regolamenti in questione.Parole chiave: Addebito della separazione, cause del divorzio e della separazione, Regolamento (CE) n. 2201/2003; Regolamento (UE) n. 1259/2010.Abstract: The essay tackles the distinctive features of the autonomous concept of “grounds”for divorce and legal separation contained in Regulation (EC) n. 2201/2003 and Regulation (EU) n. 1259/2010. Relying on this basis, the analysis indicates the reasons why, although the asserted intention of the European legislator not to deal with the grounds for the matrimonial crisis, judicial decisions as to the causes of separation should be submitted to the rules set forth by the abovementioned regulations.Keywords: causes of divorce and legal separation, Regulation (EC) n. 2201/2003, Regulation (EU) n. 1259/2010.
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Grieco, Cristina. "The role of party autonomy under the regulations on matrimonial property regimes and property consequences of registered partnerships. Some remarks on the coordination between the legal regime established by the new regulations and other relevant instruments of European Private International Law = Il ruolo dell’autonomia della volontà nei regolamenti sui rapporti patrimoniali tra coniugi e sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate. Alcune considerazioni sul coordinamento tra il regime giuridico stabilito dai nuovi regolamenti e altri strumenti di diritto internazionale privato europeo". CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 10, n.º 2 (5 de octubre de 2018): 457. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2018.4384.

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Resumen
Abstract: The new Regulations (No. 2016/1103 and No. 2016/1104) recently adopted through an enhanced cooperation by the European Legislator aim to deal with all the private international law aspects of matrimonial property regimes and property consequences of registered partnerships, both as concerns the daily management of matrimonial property (or partner’s property) and its liquidation, in particular as a result of the couple’s separation or the death of one of the spouses (or partners). This paper aims to address the prominent role of party autonomy in the two Regulations and to focus on the coordination between the legal system embodied in the new two Regulations, and other relevant instruments of European private international law in force, such as the Succession Regulation and the Bruxelles II- bis Regulation.Keywords: party autonomy; successions; matrimonial property regime, partnership property regi­me, applicable law, choice of law, private international law.Riassunto: I due nuovi regolamenti (No. 2016/1103 e No. 2016/1104), recentemente adottati nell’ambito di una cooperazione rafforzata dal legislatore europeo, si propongono di regolare tutti gli aspetti internazional privatistici legati ai regimi patrimoniali tra coniugi e alle conseguenze patrimoniali delle partnership registrate, sia per ciò che concerne la regolare amministrazione dei beni sia per ciò che riguarda la liquidazione degli stessi beni facenti parte del regime matrimoniale (o della partnership regi­strata) nel caso si verifichino vicende che ne alterino il normale svolgimento, come la separazione della coppia o la morte di uno degli sposi (o dei partner). Il presente scritto si propone di esaminare il ruolo prominente che, all’interno di entrambi i regolamenti, è riservato alla volontà delle parti e di focaliz­zarsi sul coordinamento tra i due nuovi strumenti e gli altri regolamenti di diritto internazionale privato europeo attualmente in vigore e, particolarmente, il regolamento sulle successioni transfrontaliere e il regolamento Bruxelles II- bisParole chiave: autonomia della volontà; successioni; rapporti patrimoniali tra coniugi; effetti pa­trimoniali delle unioni registrate; legge applicabile; scelta di legge; diritto internazionale privato.
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Boon, H. N. "Isabella Castangia, Il criterio della Cittadinanza nel diritto internazionale privato, Casa editrice Dott. Eugenio Jovene, Napoli, 1983, XVI + 236 pp." Netherlands International Law Review 32, n.º 01 (mayo de 1985): 170. http://dx.doi.org/10.1017/s0165070x0001069x.

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Franzina, Pietro. "La concessione di una <i>freezing injunction</i> non preclude la riconoscibilità in Italia della successiva sentenza di merito resa nel medesimo giudizio". marzo-aprile, n.º 2 (7 de abril de 2022): 356–65. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.94.

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Resumen
Tesi L’art. 64, lettere b) e g) della L. 31 maggio 1995, n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato deve essere interpretato nel senso che non può dirsi integrata una violazione dei diritti essenziali della difesa e delle garanzie ascrivibili all’ordine pubblico processuale italiano, idonea a giustificare il diniego del riconoscimento di una sentenza straniera, per il solo fatto che la sentenza in questione sia stata resa all’esito di un procedimento nel corso del quale il debitore della sentenza è stato il destinatario di un provvedimento cautelare in personam, concesso inaudita altera parte, secondo il modello della freezing injunction inglese. Il riconoscimento di una sentenza straniera preceduta da un provvedimento cautelare può essere negato in forza delle disposizioni citate solo quando l’emanazione di detto provvedimento abbia comportato una violazione delle garanzie processuali fondamentali tale da tradursi, per la sua rilevante incidenza, in una lesione del diritto di difesa rispetto all’intero processo. The author’s view According to Article 64, literae b) and g) of the Law of 31 May 1995, No 218 (Reform of the Italian system of private international law), a foreign judgment is not eligible for recognition in Italy if the right to a fair trial was violated in the proceedings before the court of origin, and if recognition would contravene public policy, including procedural public policy. A judgment cannot be denied recognition on the above grounds merely because the court of origin granted, in the course of the same proceedings, a worldwide freezing injunction, as known under English law. In fact, recognition of the judgment could only be denied if it were established that, by granting the interim measure in question, the procedural rights of the party concerned were violated in such a serious way as to undermine the fairness of the proceedings considered as a whole.
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Reali, Alessio. "Prime considerazioni sull'Avamprogetto svizzero per inserire il trust nel Codice delle obbligazioni: una disciplina per stranieri - Parte I". settembre-ottobre, n.º 5 (6 de octubre de 2022): 808–19. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.175.

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Resumen
Tesi L’autore sostiene che l’Avamprogetto di legge svizzera per l’introduzione del trust nel Codice delle obbligazioni locale sia una proposta normativa rivolta non tanto alle persone domiciliate in Svizzera, bensì alla clientela straniera, per commerciare un nuovo prodotto, peculiare, al di fuori del territorio elvetico. Il lavoro offre una serie di indici che dimostrano il perseguimento dell’obiettivo indicato. Il lavoro dà inoltre conto di alcune tra le varie problematiche che potrebbero insorgere in un ordinamento di civil law che ha ratificato la Convenzione de L’Aja sui trust, qualora si decidesse di affiancare, alla vigente disciplina convenzionale, una normativa sui trust di (puro) diritto privato interno.The author’s view The author claims that the Swiss project of law for the introduction of trust within the local Code on obligations is a proposal mainly addressed to foreign clients, rather than the persons residing in Switzerland, so to market a new peculiar product outside the Swiss soil. The paper offers a series of clues proving fulfilment of this purpose. The paper also discloses some of the various issues that could arise, within a civil law system, if a law of (pure) domestic private law on trust would be placed side by side a law on trust in force that makes reference to the Hague Convention on trust.
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Reali, Alessio. "Prime considerazioni sull'Avamprogetto svizzero per inserire il trust nel Codice delle obbligazioni: una disciplina per stranieri - Parte II". Trusts, n.º 6 (1 de diciembre de 2022): 1004–17. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.208.

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Resumen
Tesi L’autore sostiene che l’Avamprogetto di legge svizzera per l’introduzione del trust nel Codice delle obbligazioni locale sia una proposta normativa rivolta non tanto alle persone domiciliate in Svizzera, bensì alla clientela straniera, per commerciare un nuovo prodotto, peculiare, al di fuori del territorio elvetico. Il lavoro offre una serie di indici che dimostrano il perseguimento dell’obiettivo indicato. Il lavoro dà inoltre conto di alcune tra le varie problematiche che potrebbero insorgere in un ordinamento di civil law che ha ratificato la Convenzione de L’Aja sui trust, qualora si decidesse di affiancare, alla vigente disciplina convenzionale, una normativa sui trust di (puro) diritto privato interno. The author’s view The author claims that the Swiss project of law for the introduction of trust within the local Code on obligations is a proposal mainly addressed to foreign clients, rather than the persons residing in Switzerland, so to market a new peculiar product outside the Swiss soil. The paper offers a series of clues proving fulfilment of this purpose. The paper also discloses some of the various issues that could arise, within a civil law system, if a law of (pure) domestic private law on trust would be placed side by side a law on trust in force that makes reference to the Hague Convention on trust.
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Benini, Caterina. "La localizzacione dell’illecito concorrenziale nel regime di Bruxelles: riflessioni alla luce della Sentenza FLYLAL II della Corte di Giustizia dell’Unione Europea = The localization of antitrust torts underthe Brussels regime: reflections in the light of the Judgment FLYLAL II of the Court of Justice of the European Union". CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 11, n.º 1 (11 de marzo de 2019): 693. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2019.4641.

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Resumen
Riassunto: Nella sentenza flyLAL II la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha affermato che un calo delle vendite provocato da un illecito concorrenziale costituisce il “danno” rilevante agli effetti della individuazione del giudice competente ai sensi dell’art. 5 n. 3 del regolamento (CE) n. 44/2001 (“Bruxelles I”) e ha ritenuto che tale danno vada localizzato nel paese in cui si trova il mercato inte­ressato dagli effetti dell’illecito. Lo scritto, prendendo spunto da questa sentenza, esamina criticamente la disciplina internazionalprivatistica europea degli illeciti concorrenziali, soffermandosi sulle ricadute negative della stessa in termini di private antitrust enforcement. Dinnanzi a questo stato delle cose, la soluzione della Corte appare perseguire l’obiettivo di garantire coerenza tra la disposizione oggetto di pronuncia e l’art. 6, par. 3, lett. a), del regolamento (CE) n. 864/2007 (“Roma II”) sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da atti limitativi della concorrenza. Essa inoltre agevola il private enforcement del diritto della concorrenza, contribuendo al contempo alla funzione regolatoria del diritto internazionale privato nel contesto regionale dell’Unione Europea.Parole chiave: illeciti concorrenziali, foro speciale degli illeciti, localizzazione del danno, criterio del mercato, private antitrust enforcementAbstract: In the flyLAL II judgment, the Court of Justice of the European Union ruled that the loss of sales incurred as a result of antitrust tort can be regarded as “damage” for the purposes of iden­tifying the competent jurisdictional authority pursuant to Art. 5 n. 3 of the Regulation (EC) n. 44/2001 (“Brussels I”) and ruled that such damage is localized in the country whose market was affected by the anticompetitive conduct. Taking that judgment as point of departure, this article critically analyses the EU private international law regime of antitrust torts, focusing on its negative impact on private antitrust enforcement. Given this state of affairs, the solution adopted by the Court seems to pursue the goal of consistency between the provision under scrutiny and Art. 6, par. 3, lit. a), of the Regulation (CE) n. 864/2007 (“Rome II”) on the law applicable to non-contractual obligations arising from acts restricting free competition. It also promotes the private enforcement of antitrust rules, thereby enhancing the re­gulatory function of private international law in the internal market.Keywords: antitrust torts, special jurisdiction in matters relating to tort, localization of the loss, market criterion, private antitrust enforcement.
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Patocchi, P. M. "Andrea BONOMI, Le norme imperative nel diritto internazionale privato. Considerazioni sulla Convenzione europea sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980 nonche sulle leggi italiana e svizzera di diritto internazionale privato. Publications de l'Institut suisse de droit compare, vol. 33, Zurich (Schulthess Polygraphischer Verlag), 1998, xxvi + 426 pages, ISBN 3 7255 3721 6." Uniform Law Review - Revue de droit uniforme 4, n.º 4 (1 de diciembre de 1999): 1055–60. http://dx.doi.org/10.1093/ulr/4.4.1055.

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Marongiu Buonaiuti, Fabrizio. "Recognition in Italy of filiation established abroad by surrogate motherhood, between transnational continuity of personal status and public policy = Il riconoscimento in Italia del rapporto di filiazione costituito all’estero tramite maternita’ surrogata, tra continuita’ dello status e ordine pubblico". CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 11, n.º 2 (1 de octubre de 2019): 294. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2019.4959.

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Abstract: A recent judgment by the Sezioni Unite of the Italian Corte di cassazione has ruled on a highly sensible and controversial issue, concerning the compatibility with the Italian public policy of a foreign court order, establishing a bond of filiation between a child born by surrogacy and the intended father, materially the same sex spouse of the biological father, despite the absence of any genetical link. The Sezioni Unite declared that such a court order could not be recognized, as incompatible with the Italian public policy. In so deciding, they appeared to have taken a step back as compared to an earlier judgment delivered by the first civil chamber of the same Corte di cassazione in 2016, where a more favourable attitude had prevailed. As compared to the said earlier judgment, the Sezioni Unite, besides distinguishing the circumstances occurring in the two cases, provided a more flexible reading of the public policy exception in private international law, partly overruling the narrower reading provided in the earlier judgment, which had limited its scope to those principles concerning the protection of fundamental rights enshrined in international and European instruments, as well as in the Italian Constitution. In the conclusions it reaches, the judgment by the Sezioni Unite reveals a substantial alignment with the solution envisaged by the European Court of Human Rights in its Advisory Opinion of 10 April 2019, contemplating adoption by the intended, non-biological parent, as the avenue by which the right of the child to his private life with that parent might be enforced.Keywords: Status filiationis, surrogate motherhood, public policy, recognition of personal and family status, Art. 8 ECHR.Riassunto: Una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ha affrontato una questione molto delicata e controversa, costituita dalla riconoscibilità in Italia di un provvedimento giurisdizionale straniero costitutivo di un rapporto di filiazione tra un minore e il padre di intenzione – materialmente il coniuge dello stesso sesso del padre biologico – in assenza di alcun legame genetico. Nell’affermare che un tale provvedimento non può essere riconosciuto in quanto in contrasto con l’ordine pubblico, le Sezioni Unite sono parse compiere un passo indietro rispetto a una precedente pronuncia della I sezione civile della stessa Cassazione del 2016, nella quale aveva prevalso un approccio di maggiore apertura. Rispetto a tale precedente pronuncia, le Sezioni Unite, oltre a sottolineare le differenze tra le fattispecie che si presentavano nei due casi, hanno adottato una definizione maggiormente flessibile del limite dell’ordine pubblico nel diritto internazionale privato, del quale la precedente decisione della sezione semplice aveva dato una lettura eccessivamente restrittiva, limitandone la portata a quei soli principi internazionalmente condivisi in materia di tutela dei diritti fondamentali e a quegli ulteriori principi che trovano affermazione nella Costituzione italiana. Nelle conclusioni raggiunte, la pronuncia delle Sezioni Unite rivela un sostanziale allineamento con la posizione assunta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel suo parere consultivo del 10 aprile 2019, facendo riferimento all’adozione del minore da parte del genitore d’intenzione privo di legami biologici, come la via attraverso la quale il diritto del minore alla sua vita privata con tale genitore può ricevere tutela.Parole chiave: rapporto di filiazione, maternità surrogata, ordine pubblico, riconoscimento degli status personali e familiari, Art. 8 CEDU.
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Charrier, Guy. "Parallèle entre la loi italienne pour la protection de la concurrence et le système français". Journal of Public Finance and Public Choice 8, n.º 2 (1 de octubre de 1990): 103–15. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345045.

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Resumen
Abstract La nuova legge italiana per la protezione della concorrenza e del mercato presenta una notevole analogia, sia nei concetti che nei principali meccanismi applicativi, con le principali legislazioni dei Paesi membri della CEE e soprattutto con quelle che sono state introdotte negli anni più recenti.Il campo d’applicazione riguarda, almeno in principio, tutti i settori di attività, sia nel sistema italiano che in quello francese, poiché nessuna deroga è prevista, salvo per alcune particolari attività, come gli audio-visivi, la stampa, le banche e le assicurazioni.Questa estensione del campo di applicazione della legislazione si spiega con il fatto che essa riguarda tutte le pratiche anti-concorrenziali che vadano a detrimento del buon funzionamento del mercato e che tali pratiche siano suscettibili di provenire da tutti gli operatori economici.In Francia, peraltro, vige una distinzione tra comportamenti diretti a falsare il mercato, e che ricadono sotto le categorie di cartelli e di abuso di posizione dominante, di cui si occupa il Consiglio della concorrenza, e le pratiche restrittive, come il rifiuto di vendere, la subordinazione delle vendite, le discriminazioni e l’imposizione di prezzi, che sono di competenza dei tribunali perché in principio riguardano soltanto i rapporti tra imprese.Un secondo aspetto riguarda l’applicazione delle regole della concorrenza alle persone pubbliche. In principio, le disposizioni della legge italiana circa le imprese pubbliche (art. 8) e quelle della legge francese (art. 53) rispondono soltanto in parte alla questione. Nel diritto francese, quando una persona pubblica agisce da privato, è sottoposta alle leggi che riguardano il comportamento dei privati. Una difficoltà sorge, invece, quando questa persona pubblica, agendo nell’ambito dei suoi poteri, genera sul mercato effetti che danneggiano la concorrenza. Una recente sentenza del Tribunale dei conflitti ha concluso che le regole della concorrenza non si applicano alle persone pubbliche se non nella misura in cui esse diano luogo ad attività di produzione (di distribuzione o di servizi).La legge italiana non dà alcuna definizione del concetto di concorrenza nè dà alcun elemento che ne consenta la giustificazione economica. Altrettanto avviene con la legge vigente in Francia, ove sono i testi delle decisioni che forniscono indicazioni al riguardo.Il principio generate del divieto dei cartelli, come anche l’elenco dei casi suscettibili di costituire intese di carattere anti-concorrenziale, sono presentati in modo molto simile sia nella legge italiana che in quella francese. Ambedue riprendono, d’altronde, la formulazione dell’art. 85 del Trattato di Roma.Tutto fa pensare che l’Autorità italiana si troverà di fronte a casi analoghi a quelli di cui si è in varie occasioni occupato il Consiglio della concorrenza francese: cartelli orizzontali (accordi sui prezzi, sulla ripartizione dei mercati, sull’esclusione di un’impresa del mercato, ecc.); intese verticali (risultanti da accordi tra un produttore ed i suoi distributori nell’ambito di contratti di distribuzione selettiva o esclusiva); imprese comuni (la cui creazione può rientrare nel campo della proibizione di cartelli o costituire un’operazione di concentrazione); intese tra imprese appartenenti allo stesso gruppo (nel quadro dei mercati pubblici, il Consiglio ha ritenuto che non sia contrario alle norme concorrenziali, per imprese con legami giuridici o finanziari, rinunciare alla loro autonomia commerciale e concertarsi per rispondere a delle offerte pubbliche).Sull’abuso di posizione dominante, così come per i cartelli, i due sistemi italiano e francese presentano molte somiglianze. Tuttavia, contrariamente al diritto francese ed a quello tedesco, nella legislazione italiana non si fa alcun riferimento alle situazioni di «dipendenza economica». Peraltro, l’identificazione di questo caso è alquanto complessa e, sinora, il Consiglio non ha rilevato alcun caso che rientri nello sfruttamento abusivo di una situazione di dipendenza economica. Pertanto, si può forse concludere che il legislatore italiano sia stato, a questo riguardo, più saggio di quello francese. Più in generale, per quanto riguarda i casi di abuso di posizione dominante, il Consiglio deBa concorrenza ha seguito un’impostazione piuttosto tradizionalista.Anche sul controllo delle concentrazioni, il testo della legge italiana richiama quello francese e anche quello della normativa comunitaria, pur se è diversa la ripartizione delle competenze tra Autorità incaricata della concorrenza e Governo. Nella legge italiana, d’altra parte, vi sono delle norme relative alla partecipazione al capitale bancario che fanno pensare ad un dibattito molto vivo su questo tema.I livelli «soglia” per l’obbligo di notifica delle concentrazioni sono più elevati in Francia. Bisognerà poi vedere con quale frequenza il Governo italiano farà ricorso all’art. 25, che gli conferisce il potere di fissare criteri di carattere generale che consentono di autorizzare operazioni di concentrazione per ragioni d’interesse generale, nel quadro dell’integrazione europea.L’interesse delle autorità amministrative francesi nei riguardi delle concentrazioni, che un tempo era molto limitato, è divenuto più intenso negli anni più recenti, anche se i casi di divieto di concentrazioni sono stati sinora molto limitati.In conclusione, si può ricordare che un organismo competente in materia di protezione della concorrenza ha un triplice compito: pedagogico (attraverso la pubblicazione delle decisioni, delle motivazioni e delle ordinanze su questioni di carattere generale e sui rapporti attinenti al funzionamento del mercato), correttivo (per distogliere gli operatori economici da comportamenti anti-concorrenziali) e, infine, dissuasivo (poiché l’esperienza di applicazione delle leggi relative alla concorrenza dimostra che la loro efficacia dipende in modo decisivo dalla comminazione di sanzioni).
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González Fernández, Rafael y Miguel Pablo Sancho Gómez. "La institución del domicilium (en Derecho romano) y su expresión en la epigrafía latina". Vínculos de Historia Revista del Departamento de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha, n.º 11 (22 de junio de 2022): 296–310. http://dx.doi.org/10.18239/vdh_2022.11.13.

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La institución romana del domicilium convierte al sujeto en residente. Suele designar el lugar de residencia prolongada del incola o habitante que ha emigrado a una comunidad, por contraposición al municeps; por lo tanto, es un vínculo jurídico entre la ciudad y la persona que ha emigrado a ella. Frente a la expresión de la origo en los textos epigráficos, que es muy abundante, la manifestación del domicilo solo se hace de forma excepcional, en atención al escaso número de referencias conservadas, y su enunciación es muy similar a la que marca el origen. Palabras clave: domicilium, origo, ciudadano, epigrafía, latina.Topónimos: Imperio Romano.Periodo: Principado (27 a. C. – 284 d. C.) ABSTRACTThe Roman institution of the domicilium turns the subject into a resident. It usually designates the place of prolonged residence of the incola or inhabitant who has emigrated to a community, as opposed to the municeps. Therefore, it is a legal link between the city and the person who emigrates there. As opposed to the expression of the origo in epigraphic texts, which is very common, the manifestation of the domicile occurs only exceptionally, in view of the scant number of surviving references, and its enunciation is very similar to that which indicates provenance. Keywords: domicilium, origo, citizen, epigraphy, Latin.Place names: Roman EmpirePeriod: Principate (27 BC - 284 AD) REFERENCIASAncelle, A. (1875), Du Domicile, Paris, these pour le doctorat, Faculte de droit de Paris.Andreu, J., (2008), “Sentimiento y orgullo cívico en Hispania: en torno a las menciones de origo en la Hispania Citerior”, Gerión, 26(1), pp. 349-378.Ayiter, K. (1962),“Einige Bemerkungen zum Domicilium des Filius Familias im römischen Recht“, en Studi in onore di Emilio Betti, vol. II, Milano, pp. 71-84.Baccari, M. P. (1996), Cittadini, popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI, Torino, G. 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Marcacci, Antonio. "MiFIR, EMIR e strumenti derivati: un esempio di Diritto Privato Regolatorio Europeo". ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, n.º 3 (mayo de 2018). http://dx.doi.org/10.3280/edt3-2017oa6270.

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L'articolo affronta il fenomeno dei contratti derivati nel contesto del Diritto Privato Regolatorio Europeo (Dpre). Dopo aver definito cosa si intende per DPRE, viene esaminata la definizione di strumento finanziario derivato nel diritto europeo, per poi passare all'analisi della legislazione europea post-crisi. Prendendo in considerazione i testi normativi europei che affrontano direttamente la materia dei contratti derivati, l'articolo vuole dimostrare come l'interesse del Legislatore europeo sia volto soprattutto all'adozione di standard uniformanti e al favorire l'accesso ai mercati (aspetto regolatorio del diritto privato), piuttosto che ad una disciplina armonizzata del contratto - incluso quello derivato - a livello continentale (diritto privato in senso stretto). Nonostante l'estrema tecnicit&agrave; economico-finanziaria dell'argomento ne renda difficile un inquadramento in termini giuridici, il rapporto tra gli strumenti finanziari derivati e il diritto europeo pare essere un chiaro esempio di Diritto Privato Regolatorio Europeo.
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"Giurisprudenza. Diritto italiano: Penale". DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, n.º 4 (noviembre de 2009): 232–48. http://dx.doi.org/10.3280/diri2009-004015.

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1. Tribunale di Trento 25.9.2009 - soggiorno illegale nel territorio dello Stato - giustificato motivo - omessa previsione - irragionevolezza - principio rieducativo della pena - questione di legittimitŕ costituzionale2. Giudice di pace di Torino 6.10.2009 - reato di ingresso o soggiorno illegale nel territorio dello Stato - principio di eguaglianza per disparitŕ di trattamento e irragionevolezza complessiva - diritto di difesa e di solidarietŕ sociale - diritto ad un trattamento non discriminatorio - principio di buon andamento della giurisdizione - questione di legittimitŕ costituzionale
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Scaffidi Runchella, Livio. "L’adeguamento dell’ordinamento italiano al regolamento generale sulla protezione dei dati: qualche riflessione nella prospettiva del diritto internazionale privato e processuale". Oñati Socio-Legal Series, 28 de septiembre de 2022. http://dx.doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1329.

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Il regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali intende garantire certezza del diritto e trasparenza per le persone fisiche e gli operatori economici. Il presente lavoro, muovendo dall’esame di alcune norme della legge italiana di adeguamento al regolamento, svolge alcune riflessioni sul tema nella prospettiva del diritto internazionale privato. L’indagine si inserisce in un quadro assai complesso poiché le nuove tecnologie mettono costantemente alla prova il processo legislativo, così come l’interpretazione e l’applicazione delle pertinenti disposizioni di legge. Inoltre, i dati personali nel mondo online non sono vincolati da confini geografici: la natura “ubiqua” di internet rende problematico localizzare le situazioni giuridiche che vengono di volta in volta in considerazione.
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Benatti, Francesca. "Note sulla riforma del libro III del Codice Civile francese: multo rumore per nulla". Revista de Direito da Cidade 10, n.º 2 (20 de abril de 2018). http://dx.doi.org/10.12957/rdc.2018.32876.

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Questo articolo tratta della riforma del libro III del codice civile francese. La riforma del Libro III del code civil, pur ampiamente e per lungo tempo discussa, non è e non voleva neppure essere rivoluzionaria. Va inquadrata nel contesto del dibattito europeo sulla unificazione del diritto dei contratti, che ne fornisce anche una chiave di interpretazione. Ai valori della borghesia si è ormai sostituita la protezione del soggetto debole, il cittadino diviene consumatore, l’autonomia dei privati è sfumata dalla solidarietà, il codice quale espressione di un ordinamento statale deve confrontarsi con le sfide della globalizzazione e il ruolo anche politico delle imprese multinazionali, che modificano il ruolo stesso dello Stato. L’Europa impone attraverso regolamenti e direttive il suo diritto privato spesso con disinvolta ignoranza delle tradizioni dei paesi cui sono rivolti, fortemente burocratizzati, mentre si discute del suo “deficit democratico”. Forse non si poteva fare più che semplificare e modernizzare. Sicuramente si assiste al passaggio da un “mito” come era il code Napoléon ad una riforma non diversa dalle altre: manca l’anima che aveva vivificato il codice ottocentesco e una visione dello Stato e della società che si ha di fronte per consolidare uno strumento che guarda al futuro. Non è facile, dunque, prevedere se le nuove regole avranno la forza di reggere ai mutamenti che già si delineano oppure saranno regole provvisorie di durata limitata come è la moda di questi tempi, in attesa di un orizzonte che non si vede, meglio che oggi non siamo capaci di scorgere.
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Santos, Maria Eliane Ferreira dos y Késia Girlane Santos de Medeiros. "Istruzione dei detenuti: sfide e prospettive". Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 3 de noviembre de 2020, 144–60. http://dx.doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/formazione-it/istruzione-dei-detenuti.

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L’attuale lavoro mira a presentare gli ostacoli che sorgono nel processo educativo nelle carceri, data la mancanza di politiche pubbliche adeguate per investire in un’istruzione di qualità per gli studenti privati della libertà. Attraverso le letture effettuate è possibile rendersi conto che c’è stata una possibilità da parte dei governanti e della società per molto tempo. Dal 20 ° secolo in poi, alcuni investimenti sono gradualmente arrivati, ma ci imbattiamo ancora in un’istruzione svalutata, da parte dei governanti e della società. Lo scopo è dimostrare che, nonostante gli ostacoli, è possibile salvare la storia dell’inprison e portarlo a costruire una famiglia e a tornare a vivere nella società con dignità. L’educazione carceraria è una grande sfida, ma le possibilità sono note e anche di fronte agli ostacoli abbiamo affrontato risultati positivi da parte di studenti che cercano conoscenza, costruiscono conoscenza e hanno un’intelligenza indiscutibile. L'”educazione carceraria” è un’importante garanzia di un nuovo inizio per una risocializzazione, perché attraverso l’aula è possibile garantire agli studenti privati della libertà, della dignità, visti gli spazi di cui fanno parte è di totale disprezzo per la vita, in classe, i carcerati si sentono di nuovo persone, si sentono in grado di affrontare le sfide della vita e persino riprendere una vita sana nella società. Vale la pena notare che un’istruzione di buona qualità nelle carceri evita ribellioni e una riduzione delle pene per coloro che frequentano la scuola. Questo perché la legge sull’applicazione penale stabilisce che 12 ore di frequenza scolastica equivalgono a un giorno in meno del tempo. L’istruzione è un diritto che deve essere garantito a tutti, come garantisce la legge sugli orientamenti e le basi dell’istruzione nazionale, nell’articolo 205, che dichiara l’accesso all’istruzione un diritto di tutti, in modo da essere promosso e incoraggiato dalla società, dando priorità allo sviluppo e alla preparazione di un individuo nella società, quindi, si riferisce allo studente privato della libertà.
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Licastro, Angelo. "Ancora in tema di porto del velo islamico e discriminazione della lavoratrice nelle aziende private". Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 3 de enero de 2023. http://dx.doi.org/10.54103/1971-8543/19581.

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Still about wearing the Islamic headscarf and employee discrimination in private undertakings ABSTRACT: This article analyses the development of the jurisprudence of Court of Justice of the European Union on the right to wear an Islamic headscarf at work. In the recent CJEU cases it has been reaffirmed that the employer’s rules do not constitute direct discrimination; however, it has been made clear that a policy of neutrality can justify objectively a difference of treatment indirectly based on religion or belief whether it meets a “genuine need” on the part of the undertaking. This test in most cases is not very different from the one concerning the presence of the “genuine occupational requirements”. The need to seek appropriate forms of composition between the freedom of the worker and the freedom of the company may make anti-discrimination protection under the ground of “religion” weaker than that under the other grounds covered by EU anti-discrimination law; but this is a consequence of the fact that the ground of discrimination constituted by “religion or belief” has been taken by the Court in close connection with the freedom protected by Article 10 EUCFR. SOMMARIO: 1. Premessa introduttiva - 2. Il quadro dei principi di diritto fissati dalla Corte di giustizia in tema di porto del velo islamico nei luoghi di lavoro privato - 3. Il problema dell’individuazione del parametro della “situazione analoga” nel giudizio di comparazione volto ad accertare una discriminazione diretta per motivi religiosi - 4. Alla ricerca delle ragioni in base alle quali si dà per scontata la non praticabilità di una comparazione “esterna” ai dipendenti aziendali di un medesimo datore di lavoro - 5. I termini di una corretta comparazione interna ai dipendenti dell’azienda - 6. L’improponibilità, sul piano sostanziale, di una piena equiparazione del fattore di rischio legato all’esternazione delle convinzioni “religiose” a quello legato all’esternazione di convinzioni “filosofiche” e “politiche” - 7. La presunta migliore adattabilità dello schema della discriminazione indiretta in rapporto a una materia che richiede una peculiare opera di composizione tra distinte libertà fondamentali adeguata alle caratteristiche dell’azienda e alle mansioni svolte dalla lavoratrice - 8. La questione dei limiti di ammissibilità di disposizioni nazionali più favorevoli - 9. Considerazioni conclusive.
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Casini, Marina, Carlo Casini, Rafael Santamaria D'Angelo, Joseph Meaney, Nikolas Nikas y Antonio G. Spagnolo. "La procreazione artificiale all’attenzione della Corte interamericana dei diritti dell’uomo. Il “Caso Gretel Artabia Urilla et Al. vs. Costa Rica”". Medicina e Morale 61, n.º 3 (30 de junio de 2012). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2012.135.

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Il contributo esamina il “Caso n. 12.361 Gretel Artavia Urilla et Al. vs. Costa Rica” sul quale si attende una pronuncia della Corte interamericana dei diritti umani. La vicenda ha origine dalla sentenza della Corte costituzionale costaricana (del 15 marzo 2000 n. 2000-02306) che aveva annullato, per ragioni di forma e di sostanza, il Decreto Ejecutivo n. 24029-S1 (del 3 febbraio 1995) sulla procreazione artificiale umana. La vicenda prosegue davanti alla Commissione interamericana chiamata in causa da una “Petición” che accusa la Repubblica del Costa Rica di aver violato i diritti di alcune coppie in attesa di realizzare il loro “progetto parentale”. Il divieto di fecondazione artificiale confliggerebbe, in sintesi, con il diritto alla privacy e alla vita familiare, con il diritto di fondare una famiglia con il principio di uguaglianza contenuti nella Convenzione americana dei diritti umani (“Patto di San Josè”). Al termine di un lungo percorso e di un ampio dibattito, la Commissione ha ritenuto che tali diritti fossero stati violati e ha rimesso il caso alla Corte interamericana dei diritti dell’uomo. Con riferimento a questa nuova fase, nell’articolo si dà conto del “Escrito de Amici Curiae” presentato alla Corte dal Movimento per la vita italiano, dall’Istituto di Bioetica, dall’Asociación Crece Familia-CreceFam, dal Coordinamento di Human Life International e da Bioethics Defend Found. Nell’“Escrito” si afferma che il divieto del Costa Rica non viola la Convenzione americana sui diritti umani che afferma: “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita. Tale diritto è protetto dalla legge e, in generale, è tutelato a partire dal momento del concepimento. Nessuno può essere privato arbitrariamente della vita (art. 4/1). Nel parere, inoltre, si avanzano argomenti di ordine scientifico e giuridico a sostegno del divieto di procreazione artificiale, in nome del riconoscimento della dignità umana e del conseguente diritto alla vita dell’essere umano nella fase più giovane della sua esistenza. Questo diritto, primo fra tutti, è già ampiamente accolto nella Convenzione americana sui diritti dell’uomo sottoscritta e ratificata dalla Repubblica del Costa Rica. ---------- The article deals with the “Case n. 12.361 Gretel Artavia Urilla et Al. vs. Costa Rica” which the Inter-American Court of Human Rights is going to decide. This case has its roots in the Supreme Court of Costa Rica’s decision (n. 2000-02306, March 15, 2000) which annulled the Decree n. 24029-S1 (February, 3, 1995) on human artificial procreation because of both formal and substantial aspects. Indeed, the Supreme Court of the Costa Rica considered that in vitro fertilization constituted a threat against human life before birth. Afterwards, the Inter-American Commission on Human Rights received a “Petición” which charged Costa Rica with a violation of the rights of some couples who wanted to achieve parenthood by medically assisted procreation. In short, according to Petitioner, the ban on in vitro fertilization violated the right to privacy and family life, the right to raise a family and equality before the law and equal protection established in the American Convention on human rights (“Pact of Saint José”). At the end of a long iter and an extended debate, the Inter-American Commission on Human Rights submitted the case to the jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights claiming the violation of said rights and asking the Court to rule and declare the international responsability of the Costa Rican Republic. Regarding this new stage, the article relates the “Escrito de Amici Curiae” sent to the Inter-American Commission on Human Rights by the Italian Movement for the Life, the Institute of Bioethics of teh Catholic University of the Sacred Heart, Asociación Crece Familia-CreceFam, Human Life International and the Bioethics Defense Fund. This “Escrito” argues that Costa Rica’s ban does not violate the American Convention on Human Rights which says that “Every person has the right to have his life respected. This right shall be protected by law and, in general, from the moment of conception. No one shall be arbitrarily deprived of his life” (article 4/1). Besides the “Escrito” presents scientific and legal arguments corroborating the ban on artificial human procreation in the light of modern idea of human rights, recognition of human dignity and the right to life of human beings in the youngest stages of their lives. This right, the primary or first right, is already widely recognized in the American Convention on Human Rights, signed and ratified by Costa Rica’s Republic.
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