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Montini, Gianpaolo. "Agenda per una evoluzione della giustizia amministrativa canonica". Estudios Eclesiásticos. Revista de investigación e información teológica y canónica 97, n.º 383 (13 de diciembre de 2022): 1197–216. http://dx.doi.org/10.14422/ee.v97.i383.y2022.010.

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Nel contesto della tematica delle sfide che attendono il diritto della Chiesa quarant’anni dopo la promulgazione del Codice vigente, l’articolo si propone di preconizzare l’evoluzione auspicata della giustizia amministrativa canonica, ripartendo le responsabilità dell’agenda tra i vari soggetti della missione della Chiesa, a partire dai fedeli fino al Legislatore supremo e universale. L’evoluzione del sistema di giustizia amministrativa — forse come ogni altro ambito del diritto — non può essere caricato sulle spalle del solo legislatore, ma è opera corale: dai fedeli che devono sviluppare una maggiore coscienza dei propri diritti di partecipazione della missione della Chiesa, agli avvocati che devono operare con maggiore competenza e coraggio, ai Dicasteri della Curia Romana che devono maggiormente proceduralizzare i ricorsi gerarchici, ai Vescovi diocesani che devono sviluppare normative più efficaci di conciliazione. L’articolo espone in particolare alcune proposte per una evoluzione della giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e la proposta che il Legislatore supremo e universale consenta l’istituzione di tribunali amministrativi locali su richiesta di singole Conferenze episcopali.
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2

Tarantino, Antonio. "Sul fondamento dei diritti del nascituro: alcune considerazioni bioetico-giuridiche (TI)". Medicina e Morale 44, n.º 6 (31 de diciembre de 1995): 1209–48. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1995.959.

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L'articolo (che nella sua prima parte è stato pubblicato su "Medicina e Morale" 1995,5:951-984) analizza quale etica sia confacente alla definizione dello statuto biologico dell'embrione. Dopo aver illustrato criticamente le varie posizioni filosofiche al riguardo, l'Autore ritiene decisivo per la riflessione il riconoscimento del rapporto fra ordine biologico ed ordine etico. Tale legame risponde all'esigenza di trovare dei punti fermi naturali ai quali ancorare il ragionamento e le norme che disciplinano la vita individuale e l'ordine civile in materia di tutela del diritto alla vita. Si tratta cioè di affermare che l'ordine insito nella natura umana può costituire il punto di orientamento della condotta della persona. Lo studio prosegue argomentando a favore della titolarità, da parte dell'embrione, di diritti essenziali rispetto alla madre, primo fra tutti quello alla vita, a partire dalla fecondazione. Il nascituro, quindi, va tutelato giuridicamente come persona umana. Dopo avere esaminato, alla luce di quanto precedentemente affermato, se esista un diritto della donna all'aborto volontario - arrivando ad una conclusione negativa - l'articolo si conclude auspicando che gli organi competenti nei vari Stati emanino una "Dichiarazione dei diritti del nascituro", nel rispetto di quanto affermato all'art. 3 della Dichia razione Universale dei Diritti dell'Uomo: "Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona".
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3

Schaeffer, John D. "Vico’s Il diritto universale and Roman Law". New Vico Studies 19 (2001): 45–62. http://dx.doi.org/10.5840/newvico2001193.

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Souza, Lidyane Maria Ferreira de y Luca Baccelli. "L'UTILITÀ DELL’ANALISI CULTURALE DEI DIRITTI SOGGETTIVI RELIGIOSI". Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM 17, n.º 1 (31 de diciembre de 2022): e79979. http://dx.doi.org/10.5902/1981369470979.

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Nei paesi democratici, l’ordine giuridico in genere riconosce diritti soggettivi religiosi, prima di tutti la libertà religiosa. Dalla Guerra dei Trent’anni, un’ esperienza storicamente e geograficamente abbastanza specIfica, la libertà religiosa è presentata come soluzione universale alla sfida della coesistenza di differenti credenze religiose nello stesso spazio politico. Di conseguenza, si osserva come questi diritti promuovano determinati tipi di soggettività e di organizzazione religiosa. Dato che tale critica è già stata rivolta alla categoria dei diritti soggettivi, così come a quella dei diritti umani, questo articolo investiga se le risposte fornite a queste critiche – nell’ambito dei studi sociogiuridici, dell’analisi culturale del diritto e della filosofia e sociologia dei diritti umani – possono contribuire a riflettere sull’utilità dei diritti soggettivi religiosi per le persone di fede non egemonica. Si conclude che l’analisi culturale permette identificare possibili reinvenzioni della strategia politica dei diritti soggettivI religiosi.
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Bettinelli, Ernesto. "La lunga marcia del voto elettronico in Italia". Quaderni dell'Osservatorio elettorale QOE - IJES 46, n.º 1 (30 de abril de 2002): 5–48. http://dx.doi.org/10.36253/qoe-12775.

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Voto elettronico ed effettività del suffragio universale. Condizioni per l'esercizio "genuino" del diritto di voto. Inderogabilità dei requisiti della "libertà" e "segretezza" del voto. La segretezza del voto come garanzia anche "esterna". Immaterialità dell'E-Poll e riduzione delle cause di invalidità del voto. Adeguamento e semplificazione della complessiva organizzazione elettorale e, in particolare, del procedimento preparatorio. Il recupero del "diritto alla mobilità" da parte degli elettori. Appendice - Esperienze della sperimentazione di Avellino.
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6

Moccia, Luigi. "La comparaison « au-delà » des systèmes de droit: la protection de l'environnement". CITTADINANZA EUROPEA (LA), n.º 1 (agosto de 2021): 5–31. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2021-001001.

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Resumen
Due tesi di fondo, distinte ma strettamente correlate tra loro, sono al centro di questo saggio. La prima è che la globalizzazione, non solo economica e tecnologica, ma anche sociale e culturale, incidendo sul piano giuridico chiama in causa il diritto comparato per ripensarne e riaffermarne la propria vocazione di studio critico di problematiche ed esperienze giuridiche e normative, che si pone, al livello teorico, come modo autoriflessivo di conoscenza del diritto. La seconda tesi è che vi sono temi, come è il caso emblematico della tutela ambientale, che assumono carattere di ‘fondamenti' di comparazione giuridica, nel senso di rappresentare un paradigma di un nuovo statuto metodologico ed epistemologico di questo campo di studi, che invece di conoscere il mondo attraverso il diritto, alla maniera di classificazioni (tassonomie) dei sistemi giuridici, cerca di conoscere il diritto attraverso il mondo, nella sua dimensione ‘globale', al tempo stesso territoriale e spaziale, particolare e comune, relativa e universale, come polarità tra loro non oppositive, ma complementari.
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Vantin, Serena. "Prospettive di genere. L'educazione da attività filantropica a diritto universale". SOCIETÀ DEGLI INDIVIDUI (LA), n.º 58 (agosto de 2017): 43–55. http://dx.doi.org/10.3280/las2017-058005.

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Sgreccia, Elio y Marina Casini. "Diritti umani e bioetica". Medicina e Morale 48, n.º 1 (28 de febrero de 1999): 17–47. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1999.808.

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Esiste un legame tra la riflessione sulla bioetica e quella sui diritti umani? Lo scritto muove da questo interrogativo per giungere dopo un’articolata analisi alla conclusione che il limpido e chiaro riconoscimento della dignità e del conseguente diritto alla vita di ogni essere umano a partire dalla fecondazione costituisce terreno e presupposto comune delle due discipline e, allo stesso tempo, è ciò che consente loro di non navigare verso le derive individualistiche dell’utilitarismo e del relativismo etico. L’analisi del rapporto fra diritti umani e bioetica parte da un dato storico e cioè dalla svolta che il processo di Norimberga e la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo hanno impresso nel cammino dell’umanità. Questa nuova tappa accompagna gli albori del “filone giuridico-normativo della bioetica” che nel corso degli anni assumerà sempre maggior consistenza, tanto da sfociare in un autonomo campo di riflessione noto sotto il nome di “biodiritto” o “biogiuridica”. A riguardo l’articolo presenta una disamina ricognitiva (non esente da osservazioni di tipo valutativo) dei principali documenti giuridici nazionali e internazionali che si occupano di “questioni di bioetica”. Dal ricco affresco di questi emerge da un lato la constatazione di un rapporto che esprime la necessità di un’integrazione fra diritti umani e bioetica, dall’altro l’urgenza di dare un solido ed autentico fondamento agli uni e all’altra. È questa una problematica di cruciale importanza, perché sia i diritti umani che la bioetica risentono di una crisi metafisica tanto più evidente e acuta quanto più ci si avvicina ai momenti di maggiore precarietà e debolezza dell’esistenza umana, nei quali la vita umana “è”, semplicemente “è”. In questo senso, l’embrione umano è l’emblema di ogni povertà ed emarginazione. La via d’uscita dalla “crisi” e dunque la ricerca del fondamento - sia per i diritti umani che per la bioetica - va trovata all luce della dignità umana, sempre presente con la stessa forza e intensità in tutti e in ciascuno, da rispettare e promuovere in primo luogo nel rispetto e nella promozione del diritto ad esistere che della dignità è la prima manifestazione, la più immediata concretizzazione.
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Gröschler, Peter. "Franciszek Longchamps de Bérier, Il fedecommesso universale nel diritto romano classico". Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung 119, n.º 1 (1 de agosto de 2002): 511–16. http://dx.doi.org/10.7767/zrgra.2002.119.1.511.

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Sobański, Remigiusz. "Prawo kanoniczne a kultura prawna". Prawo Kanoniczne 35, n.º 1-2 (5 de junio de 1992): 15–33. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1992.35.1-2.02.

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Si presenta la versione polacca di una relazione tenuta nell’ambito dei seminari sul tema „Scienza giuridica e diritto canonico” al’Università di Torino 2. 5. 1990. Il testo originale viene pubblicato nel volume sullo stesso tema curato da Rinaldo Bertolino, Torino 1991. Ci presentiamo le osservazioni finali. 1. Il diritto canonico non può non giovarsi dello sviluppo della cultura giuridica (allo stesso modo che l'intero magistero della Chiesa non può non giovarsi del patrimonio culturale dell’umanità). Immutato è il quesito di fondo: in che misura queste vicende possono riuscire utili ad esprimere la „verità” ecclesiale. L’utilità dipende dallo sviluppo delle scienze giuridiche, come di quelle ecclesiali: il che significa che il diritto canonico ha, di fronte alla cultura giuridica, un atteggiamento aperto ed assorbente, pur se differenziato e non privo di critica. 2. Per sua vocazione universale la Chiesa ha un atteggiamento aperto di fronte alla cultura giuridica d’ogni ambiente in cui esse è presente ed agisce. Il riferimento alla cultura giuridica locale e i rapporti con le vicende delle culture regionali sono omogenei con i principi fondamentali della relazione Chiesa universale-Chiese locali. L’influsso del diritto romano e di quello germanico sul diritto canonico, da un lato; la romanizzazione del diritto dei barbari attraverso la Chiesa o, anche, l’influsso del diritto canonico p. es. sul diritto polacco dall’altro, dimostrano quanto il contatto della Chiesa con la cultura giuridica dell’ambiente possa ruiscire fecondo. 3. Negli ultimi secoli la presenza del diritto canonico nella cultura giuridica è, al massimo, passiva. Cerca d’assicurarsela una presenza mediante l’adattamento. Se anche sia vero che qualunque presenza debba accompagnarsi con la disponibilità ad imparare, occorre riconoscere che questa posizione unicamente difensiva non consente al diritto canonico di incidere e di ispirare la cultura giuridica. Inoltre, l’esito di questa presenza (passiva) è parziale, non solo perché le premesse filosofiche che fondano il pensiero giuridico sono (o sembrano essere) per la Chiesa inaccettabili, ma perché, in seguito all‘atteggiamento esclusivamente recettizio, si corre il rischio di trasferire nell’ambito metagiuridico tutto cio che non si ritrovi nell’ottica delle attuali dottrine giuridiche. 4. Non c’è dubbio che la Chiesa non sia l’ambiente topico di sviluppo delle scienze giuridiche e che la scienza giuridica goda di una sua piena autonomia. Ma la comunione ecclesiale, non di raro definita Ecclesia iuris, non lo è in seguito alla recezione del diritto ab extrinseco, ma in forza della propria immanente dimensione giuridica. (Senza di essa non avrebbe ragion d’essere un autonomo diritto canonico, ed i problemi organizzativi della Chiesa potrebbero essere risolti alla stregua del solo diritto ecclesiastico dello Stato). Si deve quindi riconoscere che la Chiesa, iscritta nella storia umana del diritto, ha qualche cosa da dire nella sfera del diritto, sia nella sua dimensione ideologica che in quella della sua realizzazione pratica. L’assenza di un ruolo ispiratore del diritto canonico sulla scienza giuridica contemporanea dovrebbe dar a pensare per la più che i fondamentali problemi giuridici vengono continuamente discussi dai cultori di diritto: viviamo tuttavia in un mondo di nazioni sempre più unite nel quale le interferenze di differenti teorie e sistemi giuridici tendono ad aumentare e le dottrine giuridiche si rivelano particolarmente suscettibili agli influssi di molteplici filosofie. 5. Su un contatto non unidirezionale ma bilaterale del diritto canonico con la cultura giuridica si potrà contare soltanto allora, quando la canonistica abbia fatto proprio il metodo del Concilio Vaticano II, durante il quale la Chiesa ha rinunciato a presentarsi ratione status, ed ha invece cercato di esporre la sua natura secondo la propria convinzione di fede. Anche nel diritto canonico bisogna finalmente decidersi ad una riflessione profondo sulla Chiesa alla luce della fede, sulle proprie radici e finalità, per poter realizzare il diritto ecclesiale nel modo più coerente e per potere, per cio stesso, dialogare con le altre culture giuridiche. Il dialogo non nascerà da una passiva traslitterazione, quasi a ricalco, del diritto civile nell’ambiente ecclesiale, ma attraverso una franca ed aperta meditazione sulle proprie premesse ontologiche, le proprie peculiarità, le proprie esigenze: anche quelle di una „nuova giustizia”. Soltanto allora la presenza del diritto canonico nella cultura giuridica potrà essere non solo riproduttiva, ma anche produttiva. 6. Anche sotto questo punto di vista appare urgente la necessità di una robusta elaborazione di una teoria generale del diritto canonico. Si tratta di una teoria del diritto della Chiesa secondo il suo proprio „credo Ecclesiam”, non già elaborata all’interno di rigide teorie aprioristiche. Troppo generiche e scarsamente feconde le prese di posizione a favore di una deteologizzazione del diritto ecclesiale e, al contrario, le obiezioni stesse contro una presunta sua teologizzazione. Non si tratta invero di una „teologizzazione”, ma di prendere in seria considerazione i principi teologici, grazie ai quali il dialogo con la cultura giuridica diventa possibile e razionale.
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Monastra, Antonella. "La sessualità nell'adolescenza tra diritti e responsabilità". MINORIGIUSTIZIA, n.º 3 (enero de 2021): 63–74. http://dx.doi.org/10.3280/mg2020-003007.

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L'Agenda 2030 dell'Onu ha individuato 17 macro-obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile basati sui diritti, sull'equità e sul genere. Due tra gli obiettivi fissati, con i relativi indicatori, prevedono che venga garantito l'accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva per tutti. Nello stesso anno, il Governo italiano ha istituito il Fertility Day e nel 2016 ha avviato lo Studio Nazionale Fertilità per l'elaborazione dell'omonimo Piano Nazionale. Una parte dello studio, rivolto ad un campione rappresentativo di adolescenti, ha esplorato conoscenze, atteggiamenti, fonti informative e comportamenti agiti nell'ambito della sessualità per una programmazione di interventi mirati. A partire dagli impegni assunti dalle istituzioni e dai dati emersi dall'indagine si evidenzia la difficoltà dei decisori nel tradurre responsabilmente in politiche sanitarie concrete quanto pianificato. Vengono prese in considerazione criticità e carenze che rendono difficilmente esigibile il diritto alla salute sessuale per la nostra popolazione più giovane.
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Sgambelluri, Rosa. "L'Universal Design for Learning per una didattica a misura dello studente". EDUCATION SCIENCES AND SOCIETY, n.º 1 (junio de 2020): 241–54. http://dx.doi.org/10.3280/ess1-2020oa9491.

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Nel 2006 la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (ONU, 2006) sottolinea la necessità di garantire il diritto universale ad un'educazione inclusiva indipendentemente dall'età, senza differenze e basata sul principio delle pari opportunità. La scuola italiana, che nel corso degli anni è riuscita a sviluppare un proprio modello inclusivo, rappresenta senza dubbio un territorio fertile per accogliere l'approccio UDL. Tuttavia, gli studi condotti fino ad oggi, nei diversi contesti didattici, dimostrano che la sfida dell'educazione inclusiva deve rappresentare innanzitutto un valore proiettato verso il rispetto della persona nella sua globalità, ed i docenti, mediante l'utilizzo di una strategia innovativa come l'Universal Design for Learning, possono co-progettare interventi efficaci nel rispetto delle caratteristiche proprie di ogni studente. In questo modo, si assiste allo sviluppo di un nuovo e moderno paradigma dell'inclusione che, coinvolgendo sia i contesti che le persone, rappresenterà una realtà differenziata e fruibile per tutti.
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Mancini, Elena. "Diritto alla salute, equità e governance delle malattie neglette e della povertà / Right to health, equity and governance of neglected diseases and poverty". Medicina e Morale 65, n.º 4 (6 de octubre de 2016): 477–93. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2016.444.

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L’articolo esamina la salute quale diritto umano fondamentale nelle principali Carte internazionali. Sarà in particolare ricostruito il percorso storico-concettuale che ha portato al riconoscimento della natura complessa e inclusiva del diritto alla salute. Il fallimento delle politiche sanitarie mirate a sconfiggere singole malattie - come avvenuto nel caso della malaria - ha imposto una maggiore attenzione verso i determinanti sociali della salute, dando origine ad un processo che ha portato a concepire la salute quale problema di equità internazionale la cui soluzione richiede la realizzazione di condizioni sociali, economiche e ambientali e la promozione di libertà umane fondamentali. Il diritto a godere del più alto livello di salute ricomprende oltre al diritto all’accesso a cure mediche e a farmaci di qualità, anche la disponibilità di misure igieniche, di corrette informazioni sanitarie e la protezione di libertà fondamentali quali la libertà dall’esclusione sociale e il possesso di titoli per l’accesso concreto alle cure essenziali primarie. Viene proposta una interpretazione dei diversi modelli di giustizia sanitaria elaborati per l’individuazione delle priorità nella utilizzazione delle risorse sanitarie, nella pianificazione degli interventi anche a livello internazionale e per la valutazione dei risultati da questi conseguiti in termini di equità e di protezione dei diritti umani. Sono esaminati gli indicatori e i parametri utilizzati per monitorare la progressiva realizzazione del diritto alla salute e l’efficacia degli interventi internazionali nel promuovere l’accesso universale alle cure con particolare attenzione alle strategie di contrasto delle malattie neglette e della povertà. In particolare viene illustrato il modello delle libertà sostanziali quali “capacitazioni” teorizzato da Amartya Sen e sviluppato da Martha Nussbaum nelle sue possibili applicazioni nell’ambito dell’accesso universale alle cure e delle possibili linee di azione della solidarietà internazionale.----------The aim of this article is to study health as a fundamental right in the main International Charters. We want to underline the historical and conceptual way that led to the recognition of the complex and inclusive nature of right to health. The failure of some sanitary policies supposed to defeat some illnesses – as it happened for malaria fever – obliged to give a better attention towards the social and economic determinants of health and consider the process that led to a new meaning of health: health as a problem of international equity. To realize this goal, is necessary, first of all, to understand social, economic and environmental conditions and to promote fundamental human freedoms. The right to enjoy a good level of health means not only to have the right to access to medical treatments or to high qualities medicines, but also to have a high level of sanitary measures and a correct sanitary information and to enjoy the right of freedom in order to avoid social exclusion and to obtain the access to primaries health treatment. In this article there is a proposal to help a better interpretation of the different models of justice in health care which are supposed to define equity in allocating main resources that are necessary to the international planning of the interventions. The results reached by international health policies are evaluated with regard to equity and protection of human rights. This proposal analyses the indicators and the parameters used to realize and control the progressive realization of the right to health and the impact of the international interventions used in order to promote a universal access to treatments; in particular it examines the strategies used against the neglected tropical diseases. In details it explains the model of substantial freedoms as capabilities, as it has been theorized by Amartya Sen and developed by Martha Nussbaum, used in their possible applications with regards to universal access to treatments and also to feasible international solidarity actions.
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Guido, Humberto. "Nota Introdutória a tradução da Sinopse do Diritto Universale de Giambattista Vico". EDUCAÇÃO E FILOSOFIA 23, n.º 45 (30 de junio de 2009): 303–10. http://dx.doi.org/10.14393/revedfil.v23n45a2009-2281.

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Dohnalik, Jan. "I precetti ecclesiali – la pastorale e il diritto tra universale e particolare". Annales Canonici 13 (15 de noviembre de 2017): 39. http://dx.doi.org/10.15633/acan.2218.

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GEROSA, LIBERO. "Diritto universale e particolare alla luce dell’ermeneutica canonistica di san Giovanni Paolo II". Prawo Kanoniczne 59, n.º 1 (25 de enero de 2017): 43. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2016.59.1.03.

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Bakó, László. "Il vescovo diocesano come mediatore tra diritto universale e particolare (can. 381 §1)". Studia Universitatis Babeș-Bolyai Theologia Catholica Latina 64, n.º 2 (20 de diciembre de 2019): 22–34. http://dx.doi.org/10.24193/theol.cath.latina.2019.lxiv.2.02.

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Saj, Marek. "Warunki ważności profesji zakonnej". Prawo Kanoniczne 50, n.º 1-2 (15 de junio de 2007): 53–75. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2007.50.1-2.03.

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La professione religiosa, cioè il voto dei tre consigli evangelici: castità, povertà e obbedienza, è uno degli elementi essenziali della vita religiosa, a tal punto che senza di essa non si può parlare di vita religiosa. Oltre ad avere una grande rilevanza teologica, essa è un atto giuridico, costituito da vari elementi. Può, dunque, succedere che uno di essi non sarà adempiuto o sarà mancato, per cui i voti potranno essere considerati dubbi oppure invalidi. Il diritto universale della Chiesa definisce perciò le condizioni che garantiscono la validità degli atti emessi. Il Codice di Diritto Canonico del 1983 offre elementi che, al momento dell’emissione dei voti sia temporali che perpetui, sono richiesti per la loro validità. Il presente saggio considera le questioni relative alle condizioni richieste dalla Chiesa per una valida e lecita professione religiosa, nonchè le questioni concernenti la sua convalidazione, la scadenza del tempo per il quale fu emessa oppure l’eventuale dispensa da essa.
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Binetti, Paola. "Etica della relazione terapeutica in psichiatria". Medicina e Morale 49, n.º 1 (28 de febrero de 2000): 85–102. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2000.751.

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L’etica pone alla psichiatria una serie di interrogativi molto precisi, che possono essere sintetizzati in una triade così strutturata definizione del quadro antropologico di riferimento: identificazione dei criteri di qualità della relazione terapeutica; consapevolezza che il contesto in cui il paziente inserito è contestualmente fattore di sofferenza e risorsa irrinunciabile. Le tre domande rispondono ad un’ottica multifocale che assume di volta in volta come punto di vista privilegiato Chi è il paziente; il Chi siamo del rapporto medico paziente; il Chi sono del contesto socio-familiare. Dalla conoscenza e dal rispetto reciproco scaturiscono modelli decisionali eticamente accettabili perché centrati su di una comune tensione verso il bene reciproco. Il rischio della manipolazione nella relazione terapeutica in psichiatria è però costantemente in agguato e scaturisce dalla sostanziale diffidenza nelle capacità dell’altro, sia sul piano della comprensione degli eventi che su quello della loro corretta gestione. Verità ed errore in psichiatria vanno analizzati nella concretezza delle situazioni individuali e vanno collocati nell’ottica della gradualità e della progressività con cui l’uomo si accosta alla conoscenza, sempre attraverso tentativi ed errori. Un aspetto etico irrinunciabile nella relazione in psichiatria è quello che permette al soggetto malato di potersi esprimere con piena autenticità, evitando sostituzioni indebite si da parte dei familiari che del personale sanitario. L’autenticità come espressione singolare della propria identità, accettata da sé stesso e sa chi prede incarico la sua sofferenza è un fattore terapeutico dei più importanti ed efficaci. Una decisione per essere eticamente valida deve essere presa in piena libertà e nel pieno rispetto della coscienza soggettiva, per questo è essenziale l’aiuto offerto al paziente perché esprima le sue scelte e gradatamente ne comprenda la rilevanza attraverso le conseguenze operative. La libertà nella relazione con il paziente psichiatrico va sempre intesa come una conquista continua, che lo psichiatra presidia senza manipolazioni falsificazionistiche. Il problema del rapporto tra eticità come responsabilità personale ed oggettività come referente normativo universale si chiarisce solo se ci si pone nell’ottica dei diritti umani: diritto a conoscere la verità, diritto a formulare scelte coerenti, diritto a ricevere l’aiuto necessario a riscattare la propria libertà da condizionamenti di vario tipo e genere. Ossia assumendo il principio della autonomia personale come fondamento della relazione di aiuto psico-terapeutico, anche quando l’autonomia presente come diritto va sostenuta fino al punto di acquisizione come altro nome quello della responsabilità verso sé stesso e verso gli altri.
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Rudzińska, Karolina. "Kara wydalenia ze stanu duchownego". Prawo Kanoniczne 53, n.º 1-2 (9 de enero de 2010): 203–31. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2010.53.1-2.11.

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La pena della dimissione dallo stato clericale è la pena espiatoria, massima per i chierici ai quali soltanto può essere applicata. E la pena perpetua per la sua natura. Può essere irrogata mediante processo giudiziario o per mezzo di procedimento amministrativo salvo sempre il diritto di difesa. Può essere comminata nei casi previsti dalla legge universale, cioè: 1) l’apostasia, l’eresia e lo scisma, con prolungata o grave scandalo; 2) la profanazione delle specie consacrate; 3) la consacrazione a scopo sacrilego di una materia senza l’altra nella celebrazione eucaristica o anche di entrambe fuori della celebrazione eucaristica; 4) la violenza fisica contro il Sommo Pontefice; 5) la sollecitazione; 6) il matrimonio anche solo civile con contumacia; 7) il concubinato con contumacia; 8) gli atti contro il sesto precetto del Decalogo fatti con violenza, o minacce, o pubblicamente, o con minori al di sotto dei diciotto anni. E prevista alla Congregazione per il Clero come facoltà speciale di intervenire ai sensi del can. 1399 CIC. In tutti i casi la pena è facoltativa. Tale pena comporta la perdita dei diritti propri dello stato clericale, degli onori e degli uffici ecclesiastici.
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Saj, Marek. "Konstytutywne elementy domu zakonnego". Prawo Kanoniczne 51, n.º 3-4 (10 de diciembre de 2008): 147–66. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2008.51.3-4.07.

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La casa religiosa, chiamata talvolta «monastero», secondo il diritto universale della Chiesa e il diritto proprio del rispettivo istituto di vita consacrata, è il luogo di abitazione di una comunità religiosa. Anche se essa non può essere associata esclusivamente con un posto materiale, è proprio questo elemento che il legislatore ecclesiastico mette a fuoco. Il numero stesso delle norme di codice dedicate alla casa religiosa dimostra la sua importanza nella vita religiosa. Lo manifestano per esempio: l’obbligo di stare nella propria casa religiosa, la necessità di chiedere il permesso di stare fuori di essa, nonchè diverse sanzioni penali che possono essere imposte nel caso in cui tali esigenze non vengano soddisfatte. Particolari norme vengono applicate alle case di noviziato dove l’assenza del candidato può perfino rendere invalida la sua professione religiosa, emessa dopo il noviziato. Il legislatore, definendo gli essenziali elementi legali della casa religiosa, voleva garantire una corretta vita fraterna all’interno della comunità di persone dedite a Dio nella vita consacrata. Le esigenze soprammenzionate confermano che sia giusto prendere in considerazione tali elementi costitutivi.
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Pegoraro, Lucio. "Ruolo della dottrina, comparazione e “legal tourism¨"". Diálogos de saberes, n.º 43 (30 de junio de 2017): 219–36. http://dx.doi.org/10.18041/0124-0021/dialogos.43.2015.2586.

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Muovendo dai risultati di un’ampia ricerca sull’uso della dottrina da parte delle corti di vertice (costituzionali e supreme), l’articolo denuncia i rischi generati dall’esportazione acritica delle soluzioni “nazionali” e dalla recezione delle stesse, non supportata da un’analisi del contesto in cui si calano. In particolare, si sofferma sulla prassi delle “relazioni nazionali” nei congressi e nell’accettazione supina dei loro risultati da parte di uditori non attrezzati con le categorie della comparazione. Segnala che la rinuncia alla comparazione (in particolare, la mancata considerazione per il milieu dell’ordinamento recettore) riverbera conseguenze anche sui formanti dinamici (legislazione e giurisprudenza). Evidenzia che, ciò nonostante, le corti citano spesso autori (come quelli statunitensi) che assegnano valenza universale a teorie “locali” o “regionali” del diritto costituzionale, contribuendo a un’uniformazione giuridica formale, che non sempre riesce a mascherare profonde fratture tra i formanti.
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Schaeffer, John D. "On the Fifteenth Annual Meeting of the Critical Legal Studies Conference and On Translating Vico’s Il diritto universale". New Vico Studies 17 (1999): 145–47. http://dx.doi.org/10.5840/newvico1999177.

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Ciampi, Marina. "Per una fenomenologia della societŕ contemporanea. Accesso, approvvigionamento e democrazia dell'acqua". RIVISTA TRIMESTRALE DI SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE, n.º 3 (noviembre de 2010): 137–49. http://dx.doi.org/10.3280/sa2010-003013.

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Nella societŕ contemporanea, definita anche societŕ del rischio globale, la crisi idrica riveste un ruolo decisivo ma controverso rispetto ad altri rischi (sanitari, ambientali, finanziari, bellici). Essa infatti colpisce maggiormente le aree geografiche del sud del mondo, dove tale risorsa č sempre piů carente e di scarsa qualitŕ; al contrario i Paesi industriali avanzati hanno un approccio poco responsabile nei confronti di un bene cosě prezioso e di una fonte che č esauribile e limitata. I vantaggi dello sviluppo e della globalizzazione non sono infatti distribuiti equamente a livello geografico e il gap tra i "ricchi" e gli "ultimi della Terra" sta diventando sempre piů profondo. Eppure uno sviluppo che intenda essere davvero sostenibile deve affrontare globalmente il problema della disponibilitŕ dell'acqua potabile, della sua qualitŕ, del suo accesso pubblico, in un'ottica di gestione e condivisione democratica di tale risorsa. Accedere all'acqua č un diritto fondamentale, universale e inalienabile, ma se non si attuerŕ un'inversione di tendenza a livello sociale, economico e politico, tale bene continuerŕ ad essere sempre piů mercificato e privatizzato.
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Le Tourneau, Dominique. "Fumagalli Carulli, Ombretta, Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona, con cinque Lezioni magistrali, Vita et Pensiero Università, col. Diritto-Ricerche, Milano 2003, XVIII+399 pp." Ius Canonicum 45, n.º 89 (21 de diciembre de 2017): 381–84. http://dx.doi.org/10.15581/016.45.15291.

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Genova, Angela. "I disabili sono "i nostri ragazzi": lo sguardo sociologico sulla violenza epistemica". WELFARE E ERGONOMIA, n.º 1 (septiembre de 2021): 26–39. http://dx.doi.org/10.3280/we2021-001004.

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La disabilità delinea uno spazio semantico dai confini labili, privo di definizione univoca e universale. Nell'essere socialmente costruita rimanda alle tre dimensioni del potere proposte da Arendt: privato, politico e sociale. Questo lavoro si focalizza sulla dimensione privata del-la costruzione della disabilità all'interno delle interazioni tra care giver/familiari ed educato-ri. L'analisi riguarda un progetto nazionale per la promozione di percorsi di autonomia di cinquantadue persone con disabilità all'interno di tredici organizzazioni, in dodici regioni italiane. La discourse analyis è applicata ai dati raccolti in un focus group realizzato tra i rappresentanti delle organizzazioni coinvolte nei processi di autonomia. Lo studio mette in luce la presenza di una violenza epistemica da parte sia dei familiari/care giver che degli educatori nei confronti delle persone disabile caratterizzata da processi di infantilizzazione. Il tema della costruzione a livello privato della disabilità necessita però di essere messo in rela-zione con la dimensione del contesto istituzionale delle politiche di welfare familistico. Pone infine l'attenzione sul diritto delle persone disabili a superare il silenzio al quale la violenza epistemica li relega, generata da una ignoranza perniciosa che ne definisce la subalternità.
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Bianchini, Sara. "Kant e la Rivoluzione Francese: liberali e/o reazionari fra passione e storia". Argumentos - Revista de Filosofia, n.º 22 (18 de noviembre de 2019): 72–90. http://dx.doi.org/10.36517/argumentos.22.7.

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L’articolo nasce dal tentativo di trovare una connessione all’interno di parte della filosofia kantiana fra i tre termini di “passione”, “storia” e “Rivoluzione” (soprattutto francese). La sua intenzione fondamentale è quella di rispondere alle seguenti domande: che ruolo hanno le passioni nel sorgere della storia? E quale significato ha rappresentato la Rivoluzione Francese nel corso delle vicende umane? La ricerca si è occupata principalmente del commento di alcune delle nove tesi del testo kantiano Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico ma si è basata anche su altri testi del filosofo di Könisberg, quali Il conflitto delle Facoltà ed i Principi metafisici della dottrina del diritto. Essa si è articolata intorno ai seguenti punti: il ruolo della socievole insocievolezza nel far nascere la società e dunque la storia, il ruolo del popolo nel determinare la storia, la posizione kantiana a favore e poi contro la Rivoluzione Francese. Cercando di determinare se si possa mantenere una linea di sostanziale continuità, nonostante le differenze, nel pensiero kantiano sulla Rivoluzione Francese espresso nei testi sopracitati, l’articolo s’interroga anche sul rapporto fra procedere della ragione nella ricerca della conoscenza e della crescita morale, e filosofia della storia (ragionando particolarmente sul confronto fra l’idea di “fine” della storia e l’uso della ragione, un confronto mediato dal concetto di “organizzazione”).
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Le Tourneau, Dominique. "Luigi SABBARESE, La costituzione gerarchica della Chiesa universale e particolare. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro II, Parte II (2ª ed. rev. ed agg.), Manuali Diritto - Strumenti di studio e ricerca, 33, Urbaniana University Press, Roma 2013". Ius Canonicum 54, n.º 107 (29 de octubre de 2014): 448–49. http://dx.doi.org/10.15581/016.54.277.

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Kiwior, Wiesław. "Dyspensa od celibatu prezbiterów i diakonów". Prawo Kanoniczne 54, n.º 3-4 (10 de diciembre de 2011): 117–45. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2011.54.3-4.04.

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L’analisi dell’attuale normativa canonica riguardante la dispensa dal celibato dei presbiteri e dei diaconi dimostra che la concessione della grazia – soprattutto nel caso dei presbiteri – viene preceduta dagli sforzi dei competenti superiori ecclesiastici per offrire un adeguato aiuto all’oratore nel superamento di una crisi e nel ritorno al servizio ministeriale, da una attenta ricerca della verità riguardante le circostanze essenziali della ricezione dell’ordine (l’istruzione della causa) e da un attento esame di ogni caso alla luce delle attuali norme di diritto sostantivo e di quello formale (il procedimento nella Congregazione per il Clero). I rescritti rilasciati in questa materia indicano delle ferite dolorose nella comunità della Chiesa, un serio e complesso problema nella Chiesa universale e nelle Chiese particolari, ma allo stesso tempo esprimono la sollecitudine pastorale del Romano Pontefice per il bene spirituale degli oratori e dei loro familiari, e permettono di formulare delle indicazioni nel campo del discernimento vocazionale al sacerdozio, della formazione dei candidati agli ordini sacri, della formazione permanente dei presbiteri e dei diaconi ed anche della capacità di risolvere i propri problemi esistenziali. Le norme che regolano oggi la questione della dispensa dal celibato dei sacerdoti e dei diaconi nella Chiesa cattolica latina sono disperse in vari documenti. Sarebbe molto opportuno, e soprattutto molto utile agli ordinari, di elaborare un testo unitario che prenda anche in considerazione dei dubbi che attualmente sorgono nella prassi amministrativa riguardante la dispensa dal celibato dei presbiteri.
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Moroni, Ferminia. "Diritti Umani "Islamici" e Diritti Umani "Universali"". Oriente Moderno 85, n.º 1 (12 de agosto de 2005): 57–91. http://dx.doi.org/10.1163/22138617-08501004.

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Orczykowski, Andrzej. "Problemy migracji w Kodeksie Jana Pawła II". Prawo Kanoniczne 39, n.º 1-2 (5 de junio de 1996): 157–72. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1996.39.1-2.06.

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II Codice di Giovanni Paolo II si distingue per il suo carattere pastorale. Il suo scopo principale consiste nella realizzazione, al modo suo, della missione salvifica della Chiesa. Nel Codice la persona ci viene presentata in modo seguente: dimorante (advena) - nel luogo in cui ha il quasi-domicilio; forestiero (peregrinus) - se si trova fuori del domicilio e del quasi-domicilio che ancora ritiene; girovago ( vagus) - se non ha in alcun luogo il domicilio o il quasi-domicilio (can. 100). Vengono usati anche gli altri concetti che vogliono rilevare la multiforme situazione umana di essere in cammino. Il Codice di Diritto Canonico del 1983 non presuppone di presentare dei precetti particolari e ben sistemati in campo della pastorale dei migranti. In questo Documento troviamo soltanto le regole universali e ordinari che esigono una esplicazione e specificazione dentro la legge speciale. II Codice quindi ci offre solo la base per i chiarificazioni ulteriori che competono alla legislatura più specifica. Cosi si impone come lo strumento che sollecità constantemente la nostra sensibilità ai problemi della migrazione e ai diritti dei singoli migranti. Il Codice espone simultaneamente i principi che sono stati recentemente riesaminati in vista della mobilita umana. Quest’ insieme dei fatti fa percepire il nuovo Codice di Diritto Canonico come il Documento Ecclesiale in cui la pastorale dei migranti ha ottenuto il suo posto ben preciso e rilevante. Cosi è stata formulata e garantita la base solida per i futuri soluzioni giuridici in questo campo.
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Elliott, Peter J. "La prospettiva etica nella Conferenza ONU di Pechino sulla donna". Medicina e Morale 44, n.º 6 (31 de diciembre de 1995): 1175–82. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1995.957.

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L'articolo analizza quale sia stata l'etica dominante durante i lavori della recente IV Conferenza Internazionale sulla Donna svoltasi a Pechino dal 4 al 15 settembre 1995. In generale, durante tutte le Conferenze Onu - ed anche la manifestazione di Pechino non fa eccezione - ci si riferisce ad un'etica basata sul consenso fra tutte le nazioni secondo il principio del "minimo comun denominatore". Da questa premessa, ne deriva il ruolo importante svolto dai sostenitori di un'etica imperniata sul pragmatismo e l'utilitarismo, i quali rifiutano qualsiasi fondazione metafisica o religiosa. A queste correnti di pensiero si rifanno anche i movimenti femministi che a Pechino hanno improntato la stesura del documento finale (Piatform for Action). In esso traspare l'individualismo liberale che privilegia l'autonomia e l'autodeterminazione della donna, la quale può, ad esempio, arrivare al punto di negare al nascituro il diritto alla vita, perché considerato parte del corpo della donna e, quindi, ad essa soggetto. Termini come reproductive rights, reproductive health, fertility control, sexual rights, sexual orientation sono stati proposti durante la Conferenza secondo la logica sopra illustrata. Gli stessi diritti umani, così, non sono considerati giustamente quali principi universali fondati sul diritto naturale, bensì come adattamenti, vantaggi o privilegi concessi alle persone secondo il consenso sociale e lo sviluppo delle leggi. La Santa Sede - che ha partecipato sia alla fase preparatoria che ai lavori della Conferenza di Pechino - non ha mancato di far sempre presente - sia in riferimento al Documento preparatorio che alla Pllltfonn for Action - tutte le proprie riserve sulle dichiarazioni che non rispondono al pieno rispetto del principio dell'inviolabilità della vita umana fin dal momento del suo concepimento e dell'inalienabilità della dignità di ciascun individuo.
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Quesada, Luis Jimena. "Claudio Panzera, Il diritto all’asilo. Profili costituzionali". Estudios de Deusto 69, n.º 1 (7 de julio de 2021): 333–40. http://dx.doi.org/10.18543/ed-69(1)-2021pp333-340.

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El Doctor Claudio Panzera, Profesor Titular de Derecho Constitucional en la Università Mediterranea di Reggio Calabria (Italia), nos ofrece una monografía sólida y de lectura imprescindible para acercarse al régimen jurídico del derecho de asilo en el ordenamiento constitucional italiano. Y ello lo lleva a cabo teniendo presente, como no puede ser de otro modo, un enfoque de constitucionalismo multinivel, dado que inserta las claves constitucionales italianas del derecho de asilo en el contexto de la protección internacional, tanto universal como europea.
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Stępień, Marek. "Kapituła katedralna w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej (1818-1925)". Prawo Kanoniczne 52, n.º 1-2 (5 de junio de 2009): 321–51. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2009.52.1-2.11.

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I capitoli dei canonici sono i collegi del clero istituiti dai Sommi Pontefici per la solennità delle celebrazioni nella chiesa per la quale sono state istituite, invece il capitolo cattedrale aiuta il vescovo nel governo della diocesi, come un consiglio, e, durante la “sede vacante” della diocesi, supplisce il vescovo nell’amministrazione della diocesi. Papa Pio VI con la bolla “Saepe factum est” del Marzo 1799 creò la diocesi di Wigry. Dopo il Congresso di Vienna del 1815 fu creato il Regno Polacco e suo re sarebbe stato ogni imperatore russo. Con questi cambiamenti gran parte della diocesi di Wigry si trovò ai confini del Regno. Nel 1818 con la bolla “Ex imposita Nobis” papa Pio VII, al posto della diocesi di Wigry, creò la diocesi di Augustow, ossia di Sejny e, proprio questa diocesi apparteneva a Regno Polacco. Lo stesso papa ordinò di formare sette capitoli cattedrali tra i quali uno a Sejny. Il papa sottolineò che di ogni capitolo cattedrale potevano far parte al massimo dodici canonici con i benefici, con quattro titoli, decano, arcidiacono, custode, scolastico e inoltre, un canonico di sacra teologia e un penitenziere. Le autorità non lasciarono piena libertà al Capitolo di Sejny. L’esecutore della bolla papale, arcivescovo Holowczyc, nel decreto d’erezione obbligò il Capitolo ad adempiere gli obblighi posti sia dal vescovo diocesano che dalle autorità civili, ciò indica che quest’ultima faceva delle pressioni sul vescovo. I vescovi diocesani, in modo evidente, furono condizionati dalle autorità civili per le nomine dei canonici della cattedrale. Un’espressione significativa la si trova nella istruzione, secondo cui proprio le autorità civili dovevano nominare i canonici presentati dal vescovo diocesano. La Chiesa fu costretta a subire tale situazione non avendo altra alternativa. In modo particolare si può notare questa ingerenza nel fatto di dover sottoporre alla accettazione delle autorità civili il vicario capitolare, eletto dal capitolo. Il Capitolo della Cattedrale di Sejny, dopo l’elezione del vicario capitolare, si rivolgeva sempre alle autorità civili per l’accettazione del nuovo eletto. Il Consiglio Amministrativo del Regno Polacco oppure il Governatore, emettevano l’approvazione della scelta. Le autorità civili non soltanto accettavano l’elezione del vicario capitolare, ma fissavano anche la sua retribuzione. In genere, la prassi per le nomine dei prelati e dei canonici del Capitolo della Cattedrale nella diocesi di Augustow, ossia di Sejny, incominciava con la presentazione dei tre candidati, allegandovi il loro curriculum, da parte del vescovo diocesano alle autorità civili. Dopo si rimandava la decisione al vescovo per emettere il decreto di nomina, e si obbligava il candidato a presentare alle autorità civili la carta ufficiale per la redazione del decreto civile. Ci sembra che il motivo principale di mancanza dello statuto si trova nell’atteggiamento delle autorità civili. Il Capitolo non possedeva delle rendite e degli obblighi precisi, ma dipendeva esclusivamente dalle autorità civili. Proprio per questi impedimenti il Capitolo della cattedrale, soltanto agli inizi del XX secolo, ricevette lo statuto. Si può affermare, in genere, che per quanto concerne il Capitolo della diocesi di Augustow, ossia di Sejny, non sempre le cose si svolgevano nel rispetto del diritto canonico universale e particolare. La posizione socio-politica del Regno Polacco sia nei territori occupati dagli stati vicini che nei rapporti tra la Santa Sede e la Russia, influenzò notevolmente una tale situazione.
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Arrieta, Juan Ignacio y Artur Miziński. "Prałatury personalne i ich relacje do struktur terytorialnych". Prawo Kanoniczne 43, n.º 3-4 (10 de diciembre de 2000): 85–115. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2000.43.3-4.04.

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L’abituale rapportarsi tra i vescovi messi a capo delle distinte Chiese particolari o coetus fidelium deve considerarsi un normale esercizio del loro ministero episcopale, e rientra nello spirito di collegialità e nella reciproca sollicitudo che ogni vescovo deve coltivare verso la missione affidata singolarmente agli altri confratelli. Tali rapporti assumono una rilevanza particolare nel caso di strutture complementari, poiché i fedeli ai quali rivolgono la loro attività pastorale sono necessariamente fedeli di una Chiesa particolare. Avendo l’organizzazione delle comunità e la determinazione delle funzioni episcopali un prevalente carattere territoriale, pare giustificato far ricorso alle strutture personali soltanto davanti alla necessità di sviluppare una coerente attenzione pastorale in settori che in altro modo rimarrebbero insufficientemente coperti. In realtà, il rapporto tra strutture gerarchiche è indissociabile dal rapporto tra le rispettive funzioni episcopali о le relative missioni canoniche, allo stesso modo come il discorso sulla „communio ecclesiarum” è parallelo a quello sulla sacramentalità dell’episcopato. Questo tipo di rapporto avviene, principalmente, per una doppia ragione. Da una prospettiva di fatto, a causa della natura non statica delle comunità di fedeli, che interpellano in continuazione diverse giurisdizioni e missioni episcopali. Ma soprattutto, il rapporto tra strutture ha luogo a causa della natura stessa della funzione episcopale, essenzialmente aperta agli altri colleghi nell’episcopato. E noto ehe le Prelature personali sono state ideate lungo i dibatti dei decr. Presbyterorum ordinis (n. 10). Per una migliore distribuzione del clero o per la realizzazione di speciali iniziative pastorali la Santa Sede puo stabilire „speciales dioceses vel praelature personales”. II can. 297 CIC rappresenta l’unica norma соdiciale che fa cenno al raccordo tra queste strutture. II precetto rinvia agli statuti di ogni prelatura per indicare il modo di allacciare tali rapporti, stabilendo comunque un principio generale: al vescovo diocesano spetta il diritto di dare il proprio consenso perché l’attività pastorale di una prelatura personale possa avviarsi nella diocesi. Oltre a queste considerazioni generali, la normativa canonica lascia agli statuti ogni ulteriore determinazione dei rapporti tra il vescovo diocesano e la prelatura. La missio canonica del prelato è determinata negli statuti della prelatura, i quali, a loro volta, nel circoscrivere l’ambito della discrezionalità del prelato, delineano contemporaneamente il rapporto con la legislazione del territorio. Lesercizio della giurisdizione da parte del prelato personale tiene conto dell’appartenenza simultanea dei propri fedeli laici alla comunità territoriale, ecclesiologicamente primaria e teologicamente diversa rispetto dell’appartenenza alla prelatura. Tuttavia, la prelatura personale, come la Chiesa locale, è struttura gerarchica autonoma, i cui rapporti con le Chiese particolari si pongono su un piano di coerenza con il rispettivo compito ecclesiale. La competenza delle due giurisdizioni sulle stesse persone postula, di conseguenza, un qualche coordinamento о intesa fra funzioni episcopali. Perciò, come capita con le altre circoscrizioni personali, le norme speciali di ogni prelatura - 1’atto pontificio di erezione o gli statuti - dovranno delineare quale sarà il modo di rapportarsi ambedue le giurisdizioni, se in forma cumulativa, sussidiaria о com-plementare. Infine si può dire che i rapporti tra la prelatura e le strutture territoriali rientrano in buona misura nei seguenti criteri generali: a) primo, la normale sottomissione nel contesto della comunione ecclesiale dell’attività della prelatura alla legislazione territoriale emanata dall’autorità competente che, a volte, sarà quella del vescovo diocesano, e altre volte, invece, quella della conferenza episcopale; b) secondo, il fatto che la prelatura rappresenta una struttura giurisdizionale, episcopale, autonoma, che deve agire in funzione delle finalità pastorali prefissate dalla Santa Sede, e che rappresentano il contenuto della missio canonica del prelato, e la regola voluta dal Capo del Collegio per rapportarlo con l’episcopato territoriale; c) terzo, che l’unità della prelatura, avente carattere universale, richiede un minimo di omogeneitò di regime attorno ai fattori di propria identità, compatibile con la pluralité di legislazioni territoriali con le quali essa si trova in contatto. La primazia della legislazione territoriale risponde ad un principio generale di comunione ecclesiale valido per qualunque attività pastorale da svolgere nell’ambito di una Chiesa particolare.
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Fleming, John I. "I cattolici messi di fronte alle strategie pro-eutanasia e pro-aborto". Medicina e Morale 45, n.º 1 (28 de febrero de 1996): 101–20. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1996.922.

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I cattolici spesso si trovano esclusi ed emarginati dai dibattiti politici pubblici sull’aborto e l’eutanasia. Questo perché i sostenitori dell’aborto e dell’eutanasia legalizzati nelle attuali democrazie secolari e pluraliste hanno con successo definito l’opposizione cattolica come “fondata sulla religione, e quindi base rischiosa per la politica”. I cattolici, so sostiene, non dovrebbero cercare di imporre le loro opinioni sugli altri, ma dovrebbero rispettare l’autonomia degli individui a scegliere come reputano meglio per se stessi . In realtà sono i sostenitori dell’aborto e dell’eutanasia che cercano di attaccare i valori comunemente condivisi grazie ai quali le persone nelle società civili sono capaci di vivere insieme in pace e giustizia. la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e gli altri strumenti per i diritti umani testimoniano per gli inalienabili ed inviolabili diritti alla libertà e alla vita del nascituro. Questi stessi documenti vietano la legalizzazione della eutanasia volontaria in quanto qualsiasi concessione ad uccidere un innocente e la tratta degli schiavi (anche quando accettati volontariamente dagli individui) rappresentano una minaccia alla vita ed alla libertà di cittadini innocenti. I Cattolici possono entrare nei dibattiti politici pubblici sulle questioni della vita sulla base dei valori internazionalmente accettati, i quali sono in armonia con la tradizione morale cattolica.
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Sobański, Remigiusz. "Znaczenie pojęcia osoby w kanonicznym porządku prawnym". Prawo Kanoniczne 40, n.º 3-4 (10 de diciembre de 1997): 3–13. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1997.40.3-4.01.

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Nel concetto cristiano ogni uomo è una persona, cioè un essere dotato dell’intelletto e della volontà, e questo lo rende il soggetto dei diritti e dei doveri i quali hanno origine nella sua „natura” (in questo chi è) e percio universali, intangibili e inalienabili. L’uomo - la persona umana - nella immagine cristiana dei mondo creato prende il posto centrale e per questo „la persona umana è e deve essere il principio, il soggetto e l’obbiettivo di tutte le organizzazioni sociali”. Questa dignità personale si deve a tutti gli esseri umani - l’essere umano è ,,l’unica creatura sulla terra il quale Dio voleva per lui stesso”, è „un segno particolare dell’immagine Divina”, è capace dell’autodecisione e non si puó trattarla come un mezzo per raggiungere (un qualsiasi) scopo, ma sempre come un obiettivo in sé stesso („la norma personalistica”). Nella filosofia cristiana la persona è un concetto dinamico, comprendente sia la costituzione biopsichica che la realizzazione esistenziale della natura umana. Il diritto canonico riconosce e presume che ogni essere umano è una persona, ma li dove si parla semplicemente della persona umana indipendentemente dal fatto se essa è battezzata, di solito si usa la parola homo (ma nel c. 1086 § 1 la „persona” significa anche una persona non battezzata), invece la „persona” è un termine tecnico che significa il soggetto della capacità giuridica. In questo significato è stato usato il termine persona nel c. 96 CIC/1983 e (indipendentemente dalle differenze tra c. 87 CIC/1917 e c. 96 CIC/1983) bisogna notare il complementare c. 204. Ci si presenta una domanda: perché due volte si dice lo stesso? Nei documenti della Commissione per la revisione del Codice troviamo la spiegazione che nel secondo libro CIC si parla delle persone come dei membri del Popolo di Dio e non delle persone nel senso giuridico. Allora ci si presenta la domanda: in che senso - se non nel senso giuridico - si parla delle persone nel Codice del diritto? Gli autori che difendono quella doppia - diciamo: a doppio aspetto - presentazione fanno notare che il termine „persona” un termine giuridico, statico e formale, il suo punto di riferimento è l’ordine giuridico, invece „christifidelis” un termine teologico, dinamico, contenente i diritti e i doveri dei fedeli e il suo punto di riferimento è populus Dei. Secondo questo concetto la „persona” - diversamente da „christifidelis” - non sarebbe in grado di esprimere adeguatamente uguale, in quanto riguarda la dignità e l’azione, posizione giuridica dei fedeli nella Chiesa, della quale nel c. 208. „Christifidelis” costituisce - secondo questo concetto - il fondamento per la „persona”. Si ammette invero che la „persona” puó essere sostituita con „christifidelis”, ma meglio lasciare la „persona” perché (1) la „persona” riguarda anche le situazioni regolate non risultanti dal fatto del battesimo e (2) rende più facile la comunicativa e la compatibilità con il diritto secolare. Bisogna perô notare che nella Chiesa un uomo diventa una persona proprio tramite il battesimo e da questo punto di vista questi termini sono intercambiabili, nel c.96 non si parla della capacità giuridica in genere, ma si parla della capacità giuridica nella Chiesa, cio non esclude la capacità giuridica dei non battezzati. La capacità, della quale nel c. 96, è l’effetto del battesimo ed è inseparabile dall’incorporazione nella Chiesa, ma per questa capacità il fondamento costituisce la persona umana: la „personalità” canonica si fonda su quella naturale, non la distrugge - un battezzato non ha la doppia personalità (una naturale e altra cristiana), ma corne un uomo (battezzato) è una persona nella Chiesa. Un uomo diventa cristiano tramite il donare che si effettua nel momento di esprimere la fede e di ricevere il battesimo. Questo dono lo rende capace di agire -lo rende capace e anche destina. Questa ontica capacità di agire poi diventa approfondita e indirizzata tramite altri sacramenti. Nella Chiesa la capacità di agire non è un aggiunta alle altre caratteristiche e attributi dell’uomo, ma caratterizza lo status ecclesiastico di un fedele in cui i doni del battesimo e le predisposizioni congenite si uniscono in un insieme. Nella nuova situazione, risultante dal battesimo, si trova un singolo, concreto uomo - e in questo senso essa ha il carattere personale. Ma nello stesso tempo essa ha anche il carattere comunitario - non solo perché con il battesimo l’uomo entra nella comunità, ma soprattutto perché questa situazione risulta dall’esistenza e dall’azione della comunità. L’uomo non avrebbe provato i frutti della redenzione, se la Chiesa non avesse funzionato come uno strumento della salvezza. Nella Chiesa e tramite la Chiesa si realizza la storica e sociale realtà della partecipazione di Dio nel mondo tramite Cristo, nella Chiesa l’uomo prova le grazie redentrici e ricevendole viene coinvolto nell’attività della comunità la quale da la prova della verità e dell’amore. Entrato nel communio, grazie ai doni che aveva ricevuto e con questi doni è diventato il soggetto dell’attività della Chiesa. Proprio questo fatto si cerca di esprimere nel diritto con il concetto della persona. Christifidelis non è che la „persona in Ecclesia”. Questi termini non devono essere differenziati perché altrimenti la riflessione sull‘uomo nella Chiesa seguirebbe il doppio corso, uno giuridico e altro teologico. Senza dubbio, per quanto riguarda l’imagine dell’uomo nella Chiesa, bisogna prendere in considerazione tutto ció che sull’uomo pue dirci la filosofia, psicologia, biologia e sociologia, ma non si pué perdere dalla vista le teologiche conseguenze del battesimo e trattarle come se non meritassero l’attenzione giurudica.
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Biondi Sambataro, Clara. "Il testamento di Antonio de Ansisa. Un barone di Calascibetta devoto a San Nicola". ARCHIVIO STORICO PER LA SICILIA ORIENTALE, n.º 2 (diciembre de 2021): 122–41. http://dx.doi.org/10.3280/asso2020-002008.

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La copia del testamento dell'Ansisa trova una sua giustificazione nella richiesta dell'abate, frate Pietro Rizzari, per conservare presso l'archivio del monastero, «nel timore che il quaderno in carta papiri in cui erano state annotate le sue ultime volontà si potesse, col trascorrere del tempo, deteriorare o disperdere», in quanto avrebbe costituito titolo giuridicamente valido per tutti i diritti vantati dal doppio monastero, nominato erede universale, sui beni in esubero, dopo che si sarà dato esecuzione alle ultime volontà del testatore.
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Clerico, Giuseppe. "Equità, efficienza e diritti di proprietà". Journal of Public Finance and Public Choice 7, n.º 3 (1 de octubre de 1989): 173–90. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907344802.

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Abstract Because of the market failures private property rights not always are such to obtain socially acceptable outcomes through the exchange. To guarantee social welfare the policy maker usually limits the property rights. Such limitations concern: the existence of the private property rights in itself; the right of transferring and exchanging the above mentioned; the right of discretionary use of the private property.The restrictions to private property rights are motivated by efficiency and equity. On the efficiency side the public policy can be set up by three reasons: presence of externalities; existence of imperfect information; difficulties to coordinate economic activity and exchange.Efficiency and equity are obviously affected by any restriction of the property rights. We face the fact that often the equity aim is not a universal aim but instead a particular one restricted to some social group. On the equity side public policy claims its right to intervene particularly when the right holder earns pure profits limitative of the consumer welfare and exploits his market power.Any restriction to private property rights is either a source of benefits for people not paying the relative cost or a cause of cost for people not enjoying any benefit. Ideally it would be necessary either to levy a tax or to give a subsidy in order to bring back the initial welfare conditions. This rarely happens above all because of tangled effects and transaction costs.
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Salerno, Francesco. "Bobbio, i diritti umani e la dottrina internazionalista italiana". DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE, n.º 3 (diciembre de 2009): 485–502. http://dx.doi.org/10.3280/dudi2009-003003.

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- Two elements must be taken into account in order to assess Bobbio's influence on Italian legal thinking regarding human rights and their protection at the international level: on one side, Bobbio's polyedric attitude towards legal studies; on the other side, the difficulty experienced by the Italian doctrine of international law in moving away from traditional positivist and statalist paradigms. The "dialogue" between Bobbio and international legal thinking probably reached its peak in the middle of the 20th Century, when some international law scholars, referring inter alia to Bobbio's reflection on custom as a source of law, developed the idea of "spontaneous law" in connection with international customary rules. Yet, this "contact" had only a limited impact on the law of human rights, probably due to the fact that, for a long time, Italian scholars have generally followed a very cautious approach over the possibility of ascertaining the existence of universal rules for the protection of such rights. Besides, the Italian doctrine of international law, in line with its formalistic and statalist foundations, paid in general little attention to the "promotional" function of international law in the area of human rights, despite Bobbio's attempts to draw the attention to its potentials, especially after the adoption of the Universal Declaration of Human Rights(1948). Italian scholars, assuming that international relations and international law should be looked at from the standpoint of the "constitutional sovereignty" of the State, have also been generally unwilling to study the impact of international rules over issues of constitutional law and to assess whether international law requires States to adopt an institutional and legal framework compatible with the "right to democracy". Instead, Bobbio's attention to federalism has proved to be more easy to share among international law scholars, especially in connection with international organizations acquiring a supra-national dimension: the need of assuring respect of human rights within such organizations, just like at State level, has been constantly remarked by Italian authors.
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De Monticelli, Roberta. "Lo spauracchio dei valori. Riflessioni su alcuni fraintendimenti". SOCIETÀ DEGLI INDIVIDUI (LA), n.º 42 (enero de 2012): 15–32. http://dx.doi.org/10.3280/las2011-042002.

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Il pensiero pratico dominante nel Novecento europeo fornisce risposte negative alla questione se sia possibile una fondazione razionale del pensiero pratico, configurando una posizione di scetticismo assiologico e morale ancora oggi maggioritaria. Ma il secolo xx, se da un lato ha rappresentato la bancarotta della ragione pratica, dall'altro ne ha prodotto una vera e propria incarnazione, nelle istituzioni e organizzazioni internazionali, nelle costituzioni rigide degli Stati europei del dopoguerra, nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'essere umano del 1948 ecc. Come puň la filosofia pratica portarsi all'altezza della ragione pratica incarnata, invece di minacciarla dall'interno con le sue neo-sofistiche, attraverso relativismi, soggettivismi, nichilismi, politeismi assiologici e simili?
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Góralski, Wojciech. "Papieskie Rady w strukturze odnowionej Kurii Rzymskiej". Prawo Kanoniczne 34, n.º 1-2 (5 de junio de 1991): 37–53. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1991.34.1-2.04.

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La costituzione apostolica del papa Giovanni Paolo II „Pastor bonus" ha inteso offrire alla Chiesa i frutti del lavoro, durato quasi venti anni, dedicato alla revisione della costituzione apostolica del papa Paolo VI Regimini Ecclesiae Universae del 1967, alla luce del nuovo Codice di Diritto Canonico del 1983, della conclusione dei tre concistori (1979, 1982, 1985), dei Sinodi dei Vescovi di questi anni, della consultazione dell’episcopato del mondo intero, delle osservazioni dei Capi Dicastero della Curia Romana, dello studio di tre Commissioni di lavoro. Tra gli organismi della Curia Romana rinnovata dal Giovanni Paolo II menitano una menzione speciale i Pontifici Consigli i quali hanno ricevuto l’autonom'a normale dei Dicasteri. La presentazione dei compiti e delle competenze dei singoli Consigli è stata preceduta dalla indicazione delle premesse essenziali — storiche e dottrinali — della costituzione apostolica „Pastor bonus”.
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Zanini, Giovanna. "F. Turoldo (ed.): La globalizzazione della bioetica. Un commento alla Dichiarazione Universale sulla Bioetica e i Diritti Umani dell’UNESCO". Theoretical Medicine and Bioethics 29, n.º 6 (diciembre de 2008): 417–18. http://dx.doi.org/10.1007/s11017-009-9090-8.

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Guarcello, Emanuela y Giulia Gozzelino. "Justice system and juvenile deviance after the Covid-19 pandemic. Educational paths between school promotion and re-education". Form@re - Open Journal per la formazione in rete 21, n.º 3 (31 de diciembre de 2021): 273–87. http://dx.doi.org/10.36253/form-10171.

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Resumen
Starting from the concept of social justice and from universal children’s rights (UN, 1989), the contribution questions the role of education in enhancing the originality and uniqueness of each one and in restoring responsibility and dignity to fragile (Milani, 2019), difficult (Bertolini ,1993) and deviant (Vico, 1988) young people. In a complex contemporaneity, tested by pandemic’s sufferings and restrictions, the pedagogical look underlines the importance of reconstructing – starting from school – promotional, capacitating and justice-oriented paths. Deviant acts are read in the light of a broad social responsibility. We propose the empowerment of an educating community (Agazzi, 1968) aimed at participation, dialogue (Freire, 2002) and assumption of an active and inclusive citizenship. The juvenile penal system is collectively rethought, favouring diversion from prosecution, mediation, reparation and probation strategies. Giustizia e devianza minorile dopo la pandemia Covid-19. Percorsi alternativi tra promozione scolastica e rieducazione. Partendo dal concetto di giustizia sociale e dai diritti universali delle bambine, dei bambini e degli adolescenti (UN, 1989), il contributo si interroga sul ruolo dell’educazione nel valorizzare l’originalità e l’unicità di ciascuno e nel restituire responsabilità e dignità ai soggetti fragili (Milani, 2019), difficili (Bertolini, 1993) e devianti (Vico, 1988). In una contemporaneità complessa, provata dalla sofferenza e dalle restrizioni della pandemia, lo sguardo pedagogico sottolinea l’importanza di ricostruire, a partire dalla scuola, percorsi promozionali, capacitanti e orientati alla giustizia. Si rileggono gli atti devianti alla luce di un’ampia responsabilità sociale e si propone l’empowerment di una comunità educante (Agazzi, 1968) volta alla partecipazione, al dialogo (Freire, 2002) e all’assunzione di una cittadinanza attiva e inclusiva per ripensare collettivamente il sistema penale minorile privilegiando deviazioni dall’accusa, strategie di mediazione, di riparazione e di messa alla prova.
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Fumagalli, Pier Francesco. "Shalom-Salam-Pace in te, Gerusalemme!" FUTURIBILI, n.º 3 (septiembre de 2012): 121–33. http://dx.doi.org/10.3280/fu2011-003008.

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Resumen
L'Autore sottolinea con forza il ruolo delle tre religioni che vivono a Gerusalemme, che in comune hanno il monoteismo, e che hanno dato un volto originale, unico e santo alla cittŕ, pur tra momenti di fondamentalismi e di contrapposizioni acute. Per il futuro č doveroso che si trovi con buona volontŕ e lungimiranza un modo concreto e giusto in cui i diversi interessi e aspirazioni siano composti in forma armonica e stabile. Ciň puň avvenire sottolineando i seguenti punti salienti: 1) attenzione ai pronunciamenti internazionali, 2) rilievo degli aspetti spirituali, storici e culturali di Gerusalemme, 3) inclusione non solo dei monumenti ma anche dell'insieme della Gerusalemme storica, 4) presenza delle diverse comunitŕ religiose che vi vivono, 5) esigenza di trovare un modo concreto e giusto per tutelare i diversi diritti di tutti con uno speciale "statuto internazionalmente garantito", 6) distinte fedi religiose ma insieme l'identitŕ religiosa della cittŕ sotto il profilo della comune "fede monoteistica", 7) necessitŕ di pace e riconciliazione tra Stato di Israele e popolo palestinese. L'Autore mette altresě in evidenza il ruolo della Santa Sede nel perseguire queste direzioni, e in particolare quelle di cittŕ internazionale e di cittŕ "madre di giustizia per tutte le genti, realtŕ unica e insieme universale".
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Huws, Ursula. "Cosa è successo nel mercato del lavoro? Piattaforme digitali e politiche pubbliche". SOCIOLOGIA DEL LAVORO, n.º 163 (agosto de 2022): 26–47. http://dx.doi.org/10.3280/sl2022-163002.

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Resumen
Questo articolo esamina la rottura del modello occupazionale che sosteneva il sistema di Welfare della seconda metà del XX secolo. Il focus del capitolo è il lento ma al contempo progressivo smantellamento delle tutele del lavoro avvenuto negli ultimi decenni, smantellamento che nell'ipotesi qui proposta ha svolto anche un ruolo cruciale nel facilitare la nascita delle piattaforme digitali. Così, se da un lato la perdita delle tutele può essere correlata ai limiti che avevano le tradizionali regolazioni del lavoro, soprattutto nell'inclusione di donne, migranti e altri lavoratori generalmente considerati più "marginali"; dall'altro essa è un prodotto diretto della nuova divisione globale del lavoro e del modo in cui le tecnologie sono oggi utilizzate per esternalizzare il lavoro. Questi sviluppi vengono successivamente ampliati dalla crescente "piattaformizzazione" dell'economia che si sta diffondendo in tutti i settori di produzione basati su attività direttamente controllate dagli algoritmi. Nonostante la nascita di nuove forme sindacali, capaci di intercettare le istanze e difendere gli interessi dei gig worker, il paper si conclude evidenziando come quest'ultime non possano rappresentare da sole una soluzione definitiva e come occorra puntare a un nuovo set di diritti universali dei lavoratori.
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Glied, Sherry A. y Phyllis C. Borzi. "The Current State of Employment-Based Health Coverage". Journal of Law, Medicine & Ethics 32, n.º 3 (2004): 404–9. http://dx.doi.org/10.1111/j.1748-720x.2004.tb00150.x.

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American policymakers and health policy analysts have a love-hate relationship with job-based health insurance. The policy press routinely runs articles about the demise of the current system of voluntary employer-sponsored health insurance coverage. Conservatives argue that it ought to be replaced with individually-purchased insurance, such as tax-favored spending accounts (see Mark Pauly’s article this issue). Liberals assert that government insurance ought to supplant it.Meanwhile, as the debate rages on about the future of employer coverage, states and the federal government pass legislation buttressing and building on the existing employment-based system. Most recently, California has passed an employer mandate requiring employers to cover their workers (and many other states have contemplated similar legislation) and Maine has adopted a universal coverage initiative that includes a voluntary small employer insurance program offered through a state agency (Dirigo Health Care).
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Le Tourneau, Dominique. "Michael J. MULLANEY, Incardination and the Universal Dimension of the Priestly Ministry. A Comparison Between CIC 17 and CIC 83, Tesi Gregoriana. Serie Diritto Canonico 57, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 2002, pp. 271". Ius Canonicum 43, n.º 86 (21 de diciembre de 2017): 807–12. http://dx.doi.org/10.15581/016.43.15502.

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Stamm, Heinz-Meinolf. "Fumagalli Carulli, Ombretta, Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona, con cinque lezioni magistrali di Giovanni Battista Re, Crescenzio Sepe, Mario Francesco Pompedda, Jean-Louis Tauran, Julián Herranz, Milano: Vita e Pensiero 2003, XVIII u. 399 S." Archiv für katholisches Kirchenrecht 175, n.º 1 (24 de junio de 2006): 304–6. http://dx.doi.org/10.30965/2589045x-17501028.

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Delgado-Mendez, Jesus M., José António Moreira, Sara Dias-Trindade y Ana Machado. "Educação e cidadania ambiental em contexto prisional - um programa de extensão universitária para cidadãos reclusos (Education and environmental citizenship in prison context - a university extension program for prisoners)". Revista Eletrônica de Educação 15 (24 de marzo de 2021): e4710042. http://dx.doi.org/10.14244/198271994710.

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Resumen
e4710042At the end of the 20th century, the Council of Europe adopted a set of recommendations on needs and responsibilities related to Prison Education. These recommendations stipulated that individuals in reclusion must have access to education and training programs that serve an integral purpose of acquiring / developing life skills, leading to an effective reintegration into society and the labor market and that, simultaneously prevent recurrence. Based on these assumptions, a University Extension program was developed in the area of Environmental Citizenship, the main goal of which was to promote the acquisition of environmental citizenship skills and to develop social and emotional skills, such as critical thinking, communication and collaboration. The analysis of the program's results was developed based on the qualitative analysis of the participations of the eighteen trainees/prisoners in the virtual classrooms created in the virtual learning environment, having as reference the pedagogical model developed by Moreira (2017). The results reveal that the use of cinema in virtual environments, anchored in the pedagogical model for the deconstruction of moving images, can have very positive effects in the acquisition of knowledge in ecological science and in the development of environmental citizenship, social and emotional skills.ResumoNos finais do século XX o Conselho da Europa adotou um conjunto de recomendações sobre necessidades e responsabilidades em matéria de Educação em Prisões, sendo que essas recomendações estipulavam que os indivíduos em contexto de reclusão devem ter acesso a programas de educação e formação, que sirvam um propósito integral de aquisição/desenvolvimento de competências de vida, conduzindo a uma efetiva reintegração na sociedade e mercado de trabalho e que, em simultâneo, previnam fenómenos de recidiva. Baseados nesses pressupostos desenvolvemos um programa de Extensão Universitária, na área da Cidadania Ambiental, sendo que o seu principal objetivo foi promover a aquisição de competências de cidadania ambiental e desenvolver competências sociais e emocionais, como o pensamento crítico, a comunicação e a colaboração. A análise dos resultados do programa foi realizada a partir da análise qualitativa das participações e narrativas dos dezoito formandos/reclusos nas salas de aula virtuais criadas no ambiente virtual de aprendizagem, tendo como referencial o modelo pedagógico desenvolvido por Moreira (2017). Os resultados revelam que a utilização do cinema em ambientes virtuais, ancorado no modelo pedagógico para a desconstrução de imagens em movimento, pode ter efeitos muito positivos na aquisição de conhecimentos na ciência ecológica e no desenvolvimento de competências, quer de cidadania ambiental, quer sociais e emocionais.Palavras-chave: Educação nas prisões, Cidadania ambiental, Ambientes virtuais, reclusão.Keywords: Prison education, Environmental citizenship, Virtual environments, Imprisonment.ReferencesALBANO, A.; PICOZZI, F. Gli incerti confini del sovraffollamento carcerario. Revista Eletrônica da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas, v. 2, n.º 2, p.49-59, 2016.BARATTA, A. Criminologia crítica e crítica del diritto penale: introduzione ala sociologia giurídico-penale. Bologna: Il Mulino, 1982.BARDIN L. L´analyse de contenu. Paris: PUF, 1977.CNMP. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. A Visão do Ministério Público sobre o Sistema Prisional do Brasil. 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