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Febbrajo, Alberto. "Per una sociologia del diritto tributario". SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, n.º 2 (diciembre de 2011): 27–31. http://dx.doi.org/10.3280/sd2011-002002.

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Resumen
Questa presentazione tenta di sottolineare l'importanza di una sociologia del diritto tributario che, ingiustamente trascurata, costituisce un cruciale punto di congiunzione tra la sociologia del diritto e la sociologia dell'agire economico. Tale connessione, che risulta sempre piů visibile in un sistema complesso come il nostro, richiede l'utilizzazione sul piano teorico di strumenti di analisi inter-sistemica, sul piano empirico di strumenti di analisi delle opinioni del pubblico e, sul piano concettuale, di strumenti di comparazione tra sistemi giuridici diversi. Una sociologia del diritto tributario dovrŕ infatti tenere conto della graduale perdita di significato degli orizzonti nazionali delle politiche fiscali. Correlativamente, dovrŕ tenere conto del profondo influsso di organismi e relazioni sovranazionali nel quadro di una "democrazia finanziaria" che stabilisca sempre piů stretti contatti tra ruoli e istituzioni dei sistemi giuridici ed economici dei diversi Stati.
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Mugarra, Miriam Velazco. "Derecho Agrario: instrumento del desarrollo agrícola y rural". Przegląd Prawa Rolnego, n.º 2(23) (15 de diciembre de 2018): 159–69. http://dx.doi.org/10.14746/ppr.2018.23.2.12.

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Resumen
L’obiettivo dell’articolo è di presentare le sfide contemporanee del diritto agrario in materia di sviluppo sostenibile delle zone rurali, tenendo conto delle politiche agricole attuate a livello locale, regionale, internazionale e globale. Nello specifico si è cercato di approfondire l’influenza del c.d. approccio territoriale allo sviluppo sostenibile delle zone rurali e la sua importanza per il diritto agrario. Per attuare il concetto di agricoltura sostenibile a Cuba è necessaria un’implementazione decisiva del progresso tecnologico, una moderata, razionale ed economicamente giustificata intensificazione della produzione e un contenimento del degrado della produttività potenziale del suolo. È inoltre inevitabile ampliare e modernizzare l’infrastruttura tecnica delle zone rurali e delle aziende agricole stesse. Oltre alla necessità di aumentare il livello di istruzione e di conoscenza professionale da parte degli agricoltori, come anche il livello di consapevolezza ecologica, queste azioni richiedono un sostegno finanziario tramite stanziamenti del bilancio pubblico e dei fondi regionali. È anche necessario migliorare il reddito agricolo, in quanto esso determina le possibilità di intraprendere investimenti e attività pro-ecologiche, che a loro volta determinano la sicurezza alimentare del Paese. Secondo l’autore, l’approccio territoriale è uno strumento efficace che facilita la gestione pubblica delle zone rurali e contribuisce a un ulteriore sviluppo socio-economico della popolazione rurale.
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Calvieri, Carlo. "ALCUNE RIFLESSIONI SULLO STATO POST-MODERNO TRA “PSICOPOLITICA” E NUOVA DIMENSIONE INTERNAZIONALE DEL DIRITTO PUBBLICO NELLA CORNICE DEL “CONCETTO DI POLITICO” DI C. SCHMITT". Novos Estudos Jurí­dicos 23, n.º 3 (20 de diciembre de 2018): 848. http://dx.doi.org/10.14210/nej.v23n3.p848-871.

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Il presente articolo illustra come, nello scenario internazionale e nazionale italiano, la sovranitá sia rimessa sempre con piú frequenza nelle mani del potere economico ed I diritti e le libertá individuali siano rimesse all´autonomia privata a fronte di un potere statuale sempre piú esautorato.
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Ciampi, Marina. "Per una fenomenologia della societŕ contemporanea. Accesso, approvvigionamento e democrazia dell'acqua". RIVISTA TRIMESTRALE DI SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE, n.º 3 (noviembre de 2010): 137–49. http://dx.doi.org/10.3280/sa2010-003013.

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Nella societŕ contemporanea, definita anche societŕ del rischio globale, la crisi idrica riveste un ruolo decisivo ma controverso rispetto ad altri rischi (sanitari, ambientali, finanziari, bellici). Essa infatti colpisce maggiormente le aree geografiche del sud del mondo, dove tale risorsa č sempre piů carente e di scarsa qualitŕ; al contrario i Paesi industriali avanzati hanno un approccio poco responsabile nei confronti di un bene cosě prezioso e di una fonte che č esauribile e limitata. I vantaggi dello sviluppo e della globalizzazione non sono infatti distribuiti equamente a livello geografico e il gap tra i "ricchi" e gli "ultimi della Terra" sta diventando sempre piů profondo. Eppure uno sviluppo che intenda essere davvero sostenibile deve affrontare globalmente il problema della disponibilitŕ dell'acqua potabile, della sua qualitŕ, del suo accesso pubblico, in un'ottica di gestione e condivisione democratica di tale risorsa. Accedere all'acqua č un diritto fondamentale, universale e inalienabile, ma se non si attuerŕ un'inversione di tendenza a livello sociale, economico e politico, tale bene continuerŕ ad essere sempre piů mercificato e privatizzato.
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Inglehart, Ronald. "LA NUOVA PARTECIPAZIONE NELLE SOCIETà POST-INDUSTRIALI". Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 18, n.º 3 (diciembre de 1988): 403–45. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200012600.

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Resumen
IntroduzioneLo sviluppo economico dovrebbe condurre a crescenti livelli di partecipazione politica di massa per almeno tre buoni motivi teorici: 1) i cittadini delle società industriali avanzate hanno visto migliorare le loro capacità di partecipare: durante l'ultimo mezzo secolo i loro livelli di istruzione si sono accresciuti in modo impressionante e la formazione politica si è fatta più facilmente accessibile; 2) le norme sociali si sono fatte più permissive verso la partecipazione politica della metà femminile della popolazione. Una o due generazioni fa le donne non avevano neanche il diritto di voto. Oggi, non solo lo hanno acquisito in tutte le democrazie occidentali, ma vi è anche una crescente accettazione informale del fatto che esse debbano giocare un ruolo politico uguale a quello degli uomini e si sono diffusi i modelli di ruolo politico femminile. Infine, 3) vi sono segnali che le priorità valoriali del pubblico occidentale siano venute gradualmente passando da valori materialisti a valori postmaterialisti. Questo trend dovrebbe contribuire ad una crescita del tasso di partecipazione politica: liberatisi dalla necessità di concentrare le loro energie in via prioritaria nella lotta per la sicurezza economica e fisica, i cittadini dovrebbero essere in grado di dedicare più attenzione a preoccupazioni postmaterialistiche come la politica.
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Stentella, Danilo. "Azienda pubblica e finanziamento pubblico dei partiti politici". ECONOMIA PUBBLICA, n.º 2 (junio de 2022): 233–53. http://dx.doi.org/10.3280/ep2022-002002.

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La reintroduzione in Italia di un meccanismo di finanziamento pubblico dei partiti politici, la cui entità venisse collegata direttamente e in via almeno prevalente a una percentuale significativa degli utili generati dalle partecipazioni statali, potrebbe determinare da parte dei leader politici una maggiore propensione alla scelta di management capace e l'adozione di un efficace sistema di verifica delle procedure di gestione di questo patrimonio pubblico. Si potrebbe ridimensionare drasticamente per questa via la piaga apparentemente endemica e cronica del clientelismo dei colletti bianchi di alto livello e realizzare contestualmente una gestione della proprietà pubblica più efficiente, di tipo finalmente privatistico, se proprio vogliamo assegnare a questa categoria una valenza cogente. Le riforme di politica economica introdotte negli ultimi decenni dai governi dei paesi più industrializzati sono state fortemente condizionate dalla dottrina del New Public Management, un approccio radicale, capace di compromettere l'integrità strutturale ed etica del settore pubblico subordinando la giustizia sociale all'efficienza economica, una trasformazione caratterizzata dal taglio della spesa pubblica che ha travolto anche un fondamentale istituto del sistema democratico, i partiti politici. Purtroppo i trascorsi delle imprese pubbliche hanno fortemente agevolato quelle riforme, in quanto per un certo periodo storico queste hanno mostrato una tendenza cronica alla bassa produttività, rispetto alle imprese private, anche a causa delle politiche clientelari e dell'uso intensivo del fattore lavoro. Poiché elementi di servizio pubblico ed elementi di business convivono soprattutto nel settore delle public utilities, potenzialmente capace di generare reddito, le imprese pubbliche possono rappresentare un'utile e prudente forma di diversificazione dei ricavi per la finanza pubblica, in grado di ridurre sensibilmente i rischi di liquidità, ancor di più in un contesto storico di crisi finanziarie ed economiche internazionali ricorrenti. Il finanziamento pubblico dei partiti politici è stato introdotto nel 1974 con la L. 195/1974 per contrastare le collusioni con i grandi poteri economici, già sorte negli anni precedenti. È stato completamente abolito con D.L. 149/2013, convertito in L. 13/2014, lasciando spazio ad una crescente attività di lobbying e finanziamento indiretto ai partiti. La domanda a cui questo elaborato cerca di rispondere è: può l'azienda pubblica essere gestita in modo efficiente dallo Stato, produrre entrate e servizi per la comunità, senza dare luogo a risultati di gestione cronicamente negativi e contribuire a finanziare il diritto costituzionalmente garantito di organizzarsi in partiti politici, finanziando il loro meccanismo?
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Barabaschi, Barbara. "La pubblica amministrazione come promotore di cittadinanza: la dimensione territoriale". SOCIOLOGIA DEL LAVORO, n.º 117 (mayo de 2010): 166–78. http://dx.doi.org/10.3280/sl2010-117012.

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Il saggio suggerisce alcune riflessioni sul ruolo che la pubblica amministrazione italiana puň svolgere nella promozione di processi e strumenti di partecipazione democratica, assunti quale fondamento del pieno esprimersi del diritto di cittadinanza. Un diritto sancito costituzionalmente e ricco di implicazioni in termini di inclusione, coesione sociale, legittimitŕ e fiducia nelle istituzioni. Proprio per questo, puň risultare interessante, per i sociologi, analizzare la categoria la cittadinanza (definita attiva) dalla prospettiva dell'attore pubblico. Si indica inoltre la dimensione territoriale quale fattore rilevante ai fini di un'efficace azione pubblica volta a garantire l'effettivo concretizzarsi del diritto di cittadinanza. Sarebbe cioč importante che gli interventi a favore della partecipazione venissero promossi dal livello istituzionale piů prossimo ai cittadini e ai loro bisogni.
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Bompiani, Adriano. "L’elaborazione di “regole” per le innovazioni biotecnologiche". Medicina e Morale 49, n.º 4 (31 de agosto de 2000): 713–50. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2000.765.

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Come è noto, l'unione Europea ha fra i suoi scopi quello di favorire lo sviluppo sociale ed economico dei Paesi aderenti, facilitando la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica, la produzione di beni e la circolazione degli stessi nell’ambito dell’Unione, eliminando per quanto è possibile differenze, normative e conflitti commerciali. Con questo spirito, dopo anni di difficile lavoro, è stata emanata la Direttiva 98/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (6luglio 1998) che riguarda la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, ne presupposto che si tratti di genoma – sia esso di origine vegetale, animale o umano – in quanto risultati da “invenzioni” suscettibili di applicazioni industriali e non dal mero isolamento (“scoperta”). L’Autore, che già ha esaminato in un precedente contributo gli aspetti etici dell’impiego delle biotecnologie nel campo vegetale e animale (v. Medicina e Morale 2000, 3: 449-504), si sofferma a descrivere quanto prevede la Direttiva 98/44/CE stessa, assieme ad altre norme internazionali precedentemente emanat, per la tutela dell’ambiente, degli animali e degli organismi umani. L’Autore riconosce che la direttiva vieta, nel dispositivo, lo sfruttamento commerciale che sia contrario all’ordine pubblico e al buon costume, fornendo gli esempi concreti dei divieti applicabili ai processi di clonazione umana a scopo riproduttivo, di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano; di modificazione degli embrioni umani a fini commerciali e industriali; di modificazione dell’identità genetica animale di natura tale da provocare sofferenza negli stessi, senza utilità sostanziale per l’uomo o per l’animale. Tuttavia la Direttiva – sotto l’aspetto giuridico – consente l’utilizzazione di embrioni umani (sia pure non direttamente ed espressamente prodotti a scopo di ricerca in base all’art. 18 della Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina) a scopo sperimentale e per applicazioni biotecnologiche riguardanti la produzione di cellule staminali od i medicamenti. L’Autore esamina anche il dibattito che è seguito alla emanazione della Direttiva soprattutto a livello di Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Strasburgo) in merito alle preoccupazioni dell’opinione pubblica sui cosiddetti “cibi transgenici” (raccomandazione n. 1398 (1998) dal titolo “sicurezza del consumatore e qualità degli alimenti”), nella quale è stata espressa contrarietà alla brevettabilità degli organismi viventi, pur riconoscendo la necessità di assicurare un’adeguata protezione ai diritti dell’”invenzione” (proprietà intellettuale) [Raccomandazione 1417/1999]. Questi problemi sono stati affrontati ma non risolti nella conferenza internazionale di Oviedo (16-19 maggio 19999) organizzata dal Consiglio d’Europa. Il Comitato Direttivo di Bioetica del medesimo Consiglio d’Europa è stato indicato di esprimere “parere” sulla complessa materia; nel frattempo sono intervenute la conferenza di Seattle e Montreal, ove è stato firmato, nel gennaio 2000, un Protocollo sulla biosicurezza che regolamenta il commercio internazionale di sementi e sostanze geneticamente modificate ritenuti pericolosi per l’ambiente e la salute, escludendo però i prodotti finiti, e perciò il cibo transgenico. Nel momenti in cui – scadendo la moratoria –la Direttiva 98/44/CE entrerà in vigore (31 luglio 2000) essendo improbabile l’accettazione delle argomentazioni di invalidazione sollevate da Olanda e Italia, l’Autore insiste per l’adozione del “principio di precauzione”, esplicitamente incorporato nel diritto comunicato relativo alla protezione della salute, oltreché alla tutela dell’ambiente, che dovrà essere tuttavia meglio specificato nella sua estensione e nelle conseguenze attese. Un secondo principio, quello della “trasparenza”, richiede un’ulteriore affinamento delle informazioni rivolte al consumatore, tramite una più chiara etichettatura che consenta una scelta realmente libera e consapevole dei prodotti derivanti da organismi geneticamente modificati posti in commercio. Dovrà essere perseguita la ricerca, escludendo peraltro l’uso dell’embrione umano.
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Colao, Floriana. "La proprietà fondiaria dalla bonifica integrale di Arrigo Serpieri alla riforma agraria di Antonio Segni. Diritto e politica nelle riflessioni di Mario Bracci tra proprietà privata e socializzazione della terra". Italian Review of Legal History, n.º 7 (22 de diciembre de 2021): 323–76. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16892.

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Nel Programma di Giangastone Bolla per la Rivista di diritto agrario (1922) la proprietà fondiaria era banco di prova delle «moderne trasformazioni del diritto di proprietà» – su cui Enrico Finzi – in primo luogo con la «funzione sociale». Nell’azienda agraria Bolla osservava inoltre lo spostamento dalla proprietà all’impresa; asseriva che il legame tra l’agricoltura e lo Stato imponeva allo studioso del diritto agrario l’impegno per la «ricostruzione sociale ed economica del paese». In vista della «funzione sociale» Arrigo Serpieri – dal 1923 sottosegretario di Stato all’Agricoltura – promuoveva diversi provvedimenti legislativi per la «bonifica integrale»; la politica per l’agricoltura si legava all’organizzazione dello Stato corporativo in fieri (Brugi, Arcangeli). Il Testo unico del 1933 mirava al risanamento della terra per aumentarne la produttività e migliorare le condizioni dei contadini con trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, con possibili espropri di latifondi ed esecuzione coatta di lavori di bonifica su terre private; dal 1946 il Testo unico del 1933 sarà considerato una indicazione per la riforma agraria (Rossi Doria, Segni). Nel primo Congresso di diritto agrario, (Firenze 1935), Maroi, Pugliatti, Serpieri, D’Amelio, Bolla, Ascarelli, Calamandrei discutevano alcune questioni, in primo luogo il diritto agrario come esperienza fattuale, legato alla vita rurale, irriducibile ad un ordine giuridico uniforme; da qui la lunga durata della ‘fortuna’ dell Relazione Jacini sulle diverse Italie agrarie. In vista della codificazione civile, i giuristi rilevavano l’insufficienza dell’impianto individualistico; ponevano l’istanza di norme incentrate sul bene e non sui soggetti, fino al superamento della distinzione tra diritto pubblico e privato. I più illustri giuristi italiani scrivevano nel volume promosso dalla Confederazione dei lavoratori dell’agricoltura; La Concezione fascista della proprietà esprimeva il distacco dalla concezione liberale – con l’accento sulla proprietà della terra fondata sul lavoro (Ferrara, Panunzio) – e teneva ferma l’iniziativa privata (Filippo Vassalli). Bolla ribadiva la particolarità della proprietà fondiaria tra ordinamento corporativo e progetto del codice civile, «istituto a base privata, aiutato e disciplinato dallo Stato», con il titolare «moderator et arbiter» della propria iniziativa. Nel codice civile del 1942 la proprietà fondiaria aveva senso dell’aspetto dinamico dell’attività produttiva, senza contemplare la «funzione sociale» come «nuovo diritto di proprietà» (Pugliatti, Vassalli, D’Amelio).Dopo la caduta del regime fascista le lotte nelle campagne imponevano al ministro Gullo di progare i contratti agrari e regolare l’occupazione delle terre incolte, con concessioni pluriennali ai contadini occupanti; il lodo De Gasperi indennizzava i mezzadri. Le differenti economie delle ‘diverse Italie agrarie’ sconsigliavano una riforma uniforme (Rossi Doria, Serpieri); i riorganizzati partiti politici miravano alla ripartizione delle terre espropriate e ad indennizzi al proprietario privato, senza lesioni del diritto di proprietà. L’iniziale azione dello Stato ad erosione del latifondo, con appositi Enti di riforma, aveva per scopo la valorizzazione della piccola proprietà contadina (Segni, Bandini). Per coniugare proprietà privata ed interesse sociale nella Costituzione Mortati motivava la sua proposta di «statuizione costituzionale»; Fanfani chiedeva «un articolo che parli espressamente della terra». Il latifondo era la questione più urgente ma divisiva; Di Vittorio ne chiedeva l’«abolizione » ed Einaudi la «trasformazione», scelta che si imponeva in nome delle diverse ‘Italie rurali’; non si recepiva la proposta di una norma intesa ad ostacolare le grandi proprietà terriere. L’articolo 44 della Costituzione prevedeva una legge a imporre «obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata», al fine di «conseguire il razionale sfruttamento del suolo ed equi rapporti sociali». Bolla apprezzava la scelta di «trasformare la proprietà individuale in proprietà sociale»; Vassalli scriveva di un non originale «prontuario di risoluzione del problema agrario». Nel progetto del Ministro per l’agricoltura Segni – che riusciva a far varare una contrastata riforma agraria – l’art. 44 dettava compiti al «legislatore futuro»; la legge Sila 21 Maggio 1950, la legge stralcio del 21 Ottobre 1950 per le zone particolarmente depresse, i progetti di legge sui contratti agrari erano discussi nel Terzo congresso di diritto agrario e nel primo Convegno internazionale, promosso da Bolla, con interventi di Bassanelli, Segni, Capograssi, Pugliatti, Santoro Passarelli, Mortati, Esposito. Il lavoro era considerato l’architrave della proprietà della terra, «diritto continuamente cangiante, che deve modellarsi sui bisogni sociali» (Bolla). In questo quadro è interessante la riflessione teorico-pratica, giuridico-politica di Mario Bracci, docente di diritto amministrativo a Siena, rettore, incaricato anche dell’insegnamento di diritto agrario. Rappresentante del PdA alla Consulta nazionale nella Commissione agricoltura, Bracci si proponeva di scrivere un «libro sulla socializzazione della terra», mai pubblicato; l’Archivio personale offre una mole di appunti finora inediti sul tema. Bracci collocava nella storia la proprietà della terra, che aveva senso nel «lavoro»; la definiva architrave del diritto agrario e crocevia di diritto privato e pubblico, tra le leggi di bonifica, la codificazione civile, l’art. 44 della Costituzione, la riforma agraria, intesa come «problema di giustizia». Dal fascismo alla Repubblica Bracci coglieva continuità tecniche e discontinuità ideologiche nell’assetto dell’istituto di rilevanza costituzionale, «le condizioni della persona sono indissolubilmente legate a quelle della proprietà fondiaria». Da studioso e docente di diritto amministrativo e diritto agrario dal luglio 1944 Bracci intendeva rispondere al conflitto nelle campagne, mediando tra «fini pubblici della produzione agraria e le esigenze della giustizia sociale»; proponeva «forme giuridiche adeguate e che sono forme di diritto pubblico».
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Padovano, Fabio. "The Budget Deficit in the Soviet Economic System: Origins and Perspectives*". Journal of Public Finance and Public Choice 9, n.º 1 (1 de abril de 1991): 41–56. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345199.

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Abstract Il deficit del bilancio dello Stato nelle economie a pianificazione centralizzata (in questo articolo, si prende in particolare considerazione quella dell’URSS) appare legato soprattutto alia crisi del settore produttivo. Questo settore costituisce, al tempo stesso, la principale fonte di entrate fiscali ed il destinatario del maggior volume di spese pubbliche; è quindi evidente che un calo della redditività delle imprese comporta per il bilancio un assottigliamento delle poste attive e un maggior esborso per spese a sussidio dell’economia. È proprio questo meccanismo che si suppone stia alia base del disavanzo, e i dati statistici sembrano confermare questa tesi.L’articolo, inoltre, esamina brevemente le cause principali della crisi del settore produttivo, individuate in una struttura dei diritti di proprietà che favorisce pratiche gestionali non efficienti ed in una politica di «credito facile» che consente di mantenere in vita le imprese non produttive.La constatazione della facilità con cui le aziende ricevono prestiti dalle banche fa inoltre supporre che il deficit pubblico sia stato finanziato in massima parte tramite emissione di moneta. L’andamento divergente del gettito fiscale rispetto al deficit ed il fatto che i titoli del debito pubblico non sono uno strumento finanziario diffuso nelle economie a pianificazione centralizzata sembrano dimostrare questa supposizione.La conclusione è che la monetizzazione del disavanzo - e la presenza stessa del disavanzo - pongono seri vincoli al processo di trasformazione delle economie a pianificazione centralizzata in economie di mercato.
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Cafagno, Maurizio. "L'evoluzione delle procedure di gara, alla ricerca di un bilanciamento tra le ragioni dell'efficienza economica e le ragioni dell'imparzialità amministrativa". ECONOMIA PUBBLICA, n.º 3 (noviembre de 2021): 55–80. http://dx.doi.org/10.3280/ep2021-003003.

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Lo scritto muove dalla constatazione che studi ed osservazioni empiriche illu-strano come la disomogenea distribuzione di informazioni tra soggetti che si tro-vano a negoziare alimenta l'incertezza e concede spazio all'opportunismo, in-nalzando i costi di transazione. Calando, però, la questione strategica della miti-gazione dell'opportunismo all'interno dei tre diversi ordini di rapporti chiamati in causa dalle negoziazioni pubbliche, ossia il rapporto tra pubblica amministrazio-ne e funzionari, tra pubblica amministrazione e concorrenti e tra pubblica am-ministrazione e contraenti, possono affiorare delle prospettive legittime che, uscendo dalle strettoie della modellistica contabile familiare alla prassi giuridica , consentano di acquisire e sfruttare nuova informazione, in corso di gara, adat-tando stime e proposte e consentendo, in tal modo, di guadagnare parecchio in termini di efficienza. In definitiva ed in sintesi, teoria ed esperienza, che trovano ampio supporto ed ispirazione nel diritto europeo, inducono a pensare che l'obiettivo di innalzare efficienza e convenienza dei meccanismi di gara postula il ricorso a modelli di-versificati, aperti a gradi variabili di flessibilità. A ben vedere il diritto europeo, assumendo il patrocinio di procedure contrattuali più aperte e di criteri di bilan-ciamento più flessibili, ispirati dall'idea che la stretta sorveglianza dei funzionari e delle amministrazioni non sia la finalità incondizionatamente prioritaria, ac-credita piuttosto l'idea che gli oneri del formalismo vadano sopportati soltanto sinché si può supporre che ne discendano benefici superiori in termini di stimolo all'intensificazione degli scambi. Lo scritto approda alla conclusione che l'efficienza vada considerata alla stregua di una variabile endogena, e non esogena, rispetto alle politiche di promozione della concorrenza. Onde, sarebbe utile convalidare anche nel nostro ordinamento un criterio di libertà delle forme procedimentali, almeno per i cosiddetti contratti esclusi, che non sempre e non necessariamente siano tenute a tradursi in procedure di gara, fatta salva la possibilità di accesso alla tutela giurisdizionale per l'aspirante che dimostri di aver subito gli effetti lesivi e discriminatori della violazione dei principi generali.
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Block, Walter. "The Justification for Taxation in the Public Finance Literature: an Unorthodox View". Journal of Public Finance and Public Choice 7, n.º 3 (1 de octubre de 1989): 141–58. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907344785.

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Abstract La scienza delle finanze giustifica l’imposizione fiscale sotto sette aspetti differenti: 1. perfetta concorrenza; 2. esternalità; 3. merit goods; 4. crescita economica; 5. equità; 6. impossibilità di determinazione dei prezzi; 7. stabilità.Nei primi tre casi l’intervento pubblico sarebbe lecito, in quanto massimizzerebbe il benessere del consumatore. Ciò in realtà non avviene, perché le norme antitrust hanno effettivamente rafforzato i monopoli; perché l’intervento contro le esternalità negative comprime i diritti di proprietà, mentre quello a favore delle esternalità positive (ad esempio beni pubblici) è vanificato dalyra’ riding; la crescita economica, poi, storicamente è stata ostacolata dall’azione dello Stato. I merit goods sono considerati un concetto troppo vago, così come la redistribuzione dei redditi deve ancora trovare una giustificazione economica tale da valicare l’ostacolo dell’impossibilità di un confronto tra le utilità personali; circa l’impossibilità di determinare i prezzi, nulla dimostra che certi beni di per sè siano meno costosi se prodotti dallo Stato; quest’ultimo, infine, non sembra neppure in grado di dare maggiore stabilità all’economia.La conclusione è che la scienza delle finanze deve condurre un’analisi positiva, non normativa, del sistema impositivo.
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Benvenuti, Marco. "La spada e lo scudo. Prime note sulle nuove forme di intervento diretto dello Stato nell'economia con finalità di politica industriale". DIRITTO COSTITUZIONALE, n.º 1 (marzo de 2021): 13–45. http://dx.doi.org/10.3280/dc2021-001002.

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Resumen
L'articolo affronta, in una prospettiva di diritto costituzionale, il tema delle nuove forme di intervento diretto dello Stato nell'economia con finalità di politica industriale. In una prima parte, si ritorna agli albori del processo di privatizzazione delle partecipazioni societarie dello Stato. Una seconda parte è dedicata all'analisi di un fondamentale strumento di intervento proiettivo dello Stato nell'attività economica pubblica, qual è la Cas-sa depositi e prestiti S.p.A. Una terza parte, infine, tratta uno strumento cruciale di intervento protettivo dello Stato nei confronti dell'attività economica pubblica e privata, dato dai poteri speciali, che tendono anche ad assumere, oggi, una spiccata finalità di politica industriale.
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Guazzarotti, Andrea. "La politica monetaria: il modello ibrido dell'UEM". DIRITTO COSTITUZIONALE, n.º 1 (marzo de 2021): 47–71. http://dx.doi.org/10.3280/dc2021-001003.

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L'articolo affronta, in una prospettiva di diritto costituzionale, il tema delle nuove forme di intervento diretto dello Stato nell'economia con finalità di politica industriale. In una prima parte, si ritorna agli albori del processo di privatizzazione delle partecipazioni societarie dello Stato. Una seconda parte è dedicata all'analisi di un fondamentale strumento di intervento proiettivo dello Stato nell'attività economica pubblica, qual è la Cas-sa depositi e prestiti S.p.A. Una terza parte, infine, tratta uno strumento cruciale di intervento protettivo dello Stato nei confronti dell'attività economica pubblica e privata, dato dai poteri speciali, che tendono anche ad assumere, oggi, una spiccata finalità di politica industriale
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Degrassi, Lidianna. "«Le industrie culturali e creative»: una formula fortunata, ma ancora in cerca di identità (giuridica)". RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, n.º 22 (noviembre de 2018): 7–31. http://dx.doi.org/10.3280/dt2018-022001.

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Resumen
Inquadrare concettualmente la formula «CCI - Industrie culturali e creative» è un'operazione di cui si è occupata principalmente la dottrina economica della cultura. Il presente contributo offre alla comunità scientifica alcuni spunti di riflessione da un punto di vista giuridico, in particolare in relazione al diritto dell'UE e al diritto interno. Ciò che rende la definizione un unicum nel panorama del diritto pubblico multilivello è la specificità del CCI, che, allo stesso tempo, indaga i profili di «cultura», «creatività» e di «industria/economia». Ciò acquista rilevanza anche nell'ordinamento giuridico italiano, perché la Costituzione repubblicana non conosce questa nozione, il che fa sì che gli studiosi ne diano un'interpretazione sistematica. Oltre a questo, avendo a che fare con una forma di stato regionale, occorre rendersi conto di come sono distribuite le competenze tra Stato e Regioni, a causa dell'eterogeneità del settore del CCI. L'incertezza della nozione di diritto costituzionale ha permesso al legislatore statale di introdurne una simile, ma non identica: quella di «imprese culturali e creative», su cui, nel paragrafo finale, questo lavoro cerca di riflettere in prima battuta
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Carducci, Michele y Michele Macrì. "Amministrazione pubblica e analisi economica del diritto: istruzioni per l’uso dall’Italia". A&C - Revista de Direito Administrativo & Constitucional 10, n.º 42 (1 de octubre de 2010): 45. http://dx.doi.org/10.21056/aec.v10i42.285.

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Papadimitriou, Costas. "Le recenti trasformazioni del diritto del lavoro in Grecia". GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, n.º 135 (septiembre de 2012): 389–400. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2012-135003.

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Il saggio ricostruisce i principali interventi adottati dal legislatore greco in materia di diritto del lavoro a partire dal 2010 per far fronte alla grave crisi economica che ha colpito il Paese, nonché sulla scia delle indicazioni provenienti dal Fondo monetario internazionale, dalla Banca centrale europea e dalla Commissione europea. Nello specifico, vengono prese in considerazione le misure volte a ridurre il costo del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego, a flessibilizzare - tanto in entrata, quanto in uscita - l'utilizzo della forza lavoro ed a modificare l'assetto dei rapporti collettivi di lavoro.
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Garrido, Gómez M. Isabel. "Niveles de juridicidad y modalidades del derecho en la era de la globalización". SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, n.º 3 (febrero de 2012): 45–64. http://dx.doi.org/10.3280/sd2011-003002.

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Resumen
In questo lavoro l'autrice parte da un concetto interdisciplinare e plurale di ciň che significa il termine globalizzazione. In particolare esso si riferisce a un processo sociale, economico, culturale e demografico dal quale il diritto non puň sfuggire. In questa prospettiva, e partendo dal nuovo rapporto tra le sfera privata e pubblica, quello che emerge č la rilevanza della deregulation come una realtŕ, unitamente alla necessitŕ per lo Stato di continuare a conservare le proprie funzioni, pur aggiornandole in modo tale da adattarle alle esigenze del nuovo scenario in cui opera. La realtŕ del diritto manifesta numerosi problemi che devono essere superati attraverso un nuovo modo di concepire la globalizzazione e la implementazione di nuove tecniche e formulazioni.
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Charrier, Guy. "Parallèle entre la loi italienne pour la protection de la concurrence et le système français". Journal of Public Finance and Public Choice 8, n.º 2 (1 de octubre de 1990): 103–15. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345045.

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Resumen
Abstract La nuova legge italiana per la protezione della concorrenza e del mercato presenta una notevole analogia, sia nei concetti che nei principali meccanismi applicativi, con le principali legislazioni dei Paesi membri della CEE e soprattutto con quelle che sono state introdotte negli anni più recenti.Il campo d’applicazione riguarda, almeno in principio, tutti i settori di attività, sia nel sistema italiano che in quello francese, poiché nessuna deroga è prevista, salvo per alcune particolari attività, come gli audio-visivi, la stampa, le banche e le assicurazioni.Questa estensione del campo di applicazione della legislazione si spiega con il fatto che essa riguarda tutte le pratiche anti-concorrenziali che vadano a detrimento del buon funzionamento del mercato e che tali pratiche siano suscettibili di provenire da tutti gli operatori economici.In Francia, peraltro, vige una distinzione tra comportamenti diretti a falsare il mercato, e che ricadono sotto le categorie di cartelli e di abuso di posizione dominante, di cui si occupa il Consiglio della concorrenza, e le pratiche restrittive, come il rifiuto di vendere, la subordinazione delle vendite, le discriminazioni e l’imposizione di prezzi, che sono di competenza dei tribunali perché in principio riguardano soltanto i rapporti tra imprese.Un secondo aspetto riguarda l’applicazione delle regole della concorrenza alle persone pubbliche. In principio, le disposizioni della legge italiana circa le imprese pubbliche (art. 8) e quelle della legge francese (art. 53) rispondono soltanto in parte alla questione. Nel diritto francese, quando una persona pubblica agisce da privato, è sottoposta alle leggi che riguardano il comportamento dei privati. Una difficoltà sorge, invece, quando questa persona pubblica, agendo nell’ambito dei suoi poteri, genera sul mercato effetti che danneggiano la concorrenza. Una recente sentenza del Tribunale dei conflitti ha concluso che le regole della concorrenza non si applicano alle persone pubbliche se non nella misura in cui esse diano luogo ad attività di produzione (di distribuzione o di servizi).La legge italiana non dà alcuna definizione del concetto di concorrenza nè dà alcun elemento che ne consenta la giustificazione economica. Altrettanto avviene con la legge vigente in Francia, ove sono i testi delle decisioni che forniscono indicazioni al riguardo.Il principio generate del divieto dei cartelli, come anche l’elenco dei casi suscettibili di costituire intese di carattere anti-concorrenziale, sono presentati in modo molto simile sia nella legge italiana che in quella francese. Ambedue riprendono, d’altronde, la formulazione dell’art. 85 del Trattato di Roma.Tutto fa pensare che l’Autorità italiana si troverà di fronte a casi analoghi a quelli di cui si è in varie occasioni occupato il Consiglio della concorrenza francese: cartelli orizzontali (accordi sui prezzi, sulla ripartizione dei mercati, sull’esclusione di un’impresa del mercato, ecc.); intese verticali (risultanti da accordi tra un produttore ed i suoi distributori nell’ambito di contratti di distribuzione selettiva o esclusiva); imprese comuni (la cui creazione può rientrare nel campo della proibizione di cartelli o costituire un’operazione di concentrazione); intese tra imprese appartenenti allo stesso gruppo (nel quadro dei mercati pubblici, il Consiglio ha ritenuto che non sia contrario alle norme concorrenziali, per imprese con legami giuridici o finanziari, rinunciare alla loro autonomia commerciale e concertarsi per rispondere a delle offerte pubbliche).Sull’abuso di posizione dominante, così come per i cartelli, i due sistemi italiano e francese presentano molte somiglianze. Tuttavia, contrariamente al diritto francese ed a quello tedesco, nella legislazione italiana non si fa alcun riferimento alle situazioni di «dipendenza economica». Peraltro, l’identificazione di questo caso è alquanto complessa e, sinora, il Consiglio non ha rilevato alcun caso che rientri nello sfruttamento abusivo di una situazione di dipendenza economica. Pertanto, si può forse concludere che il legislatore italiano sia stato, a questo riguardo, più saggio di quello francese. Più in generale, per quanto riguarda i casi di abuso di posizione dominante, il Consiglio deBa concorrenza ha seguito un’impostazione piuttosto tradizionalista.Anche sul controllo delle concentrazioni, il testo della legge italiana richiama quello francese e anche quello della normativa comunitaria, pur se è diversa la ripartizione delle competenze tra Autorità incaricata della concorrenza e Governo. Nella legge italiana, d’altra parte, vi sono delle norme relative alla partecipazione al capitale bancario che fanno pensare ad un dibattito molto vivo su questo tema.I livelli «soglia” per l’obbligo di notifica delle concentrazioni sono più elevati in Francia. Bisognerà poi vedere con quale frequenza il Governo italiano farà ricorso all’art. 25, che gli conferisce il potere di fissare criteri di carattere generale che consentono di autorizzare operazioni di concentrazione per ragioni d’interesse generale, nel quadro dell’integrazione europea.L’interesse delle autorità amministrative francesi nei riguardi delle concentrazioni, che un tempo era molto limitato, è divenuto più intenso negli anni più recenti, anche se i casi di divieto di concentrazioni sono stati sinora molto limitati.In conclusione, si può ricordare che un organismo competente in materia di protezione della concorrenza ha un triplice compito: pedagogico (attraverso la pubblicazione delle decisioni, delle motivazioni e delle ordinanze su questioni di carattere generale e sui rapporti attinenti al funzionamento del mercato), correttivo (per distogliere gli operatori economici da comportamenti anti-concorrenziali) e, infine, dissuasivo (poiché l’esperienza di applicazione delle leggi relative alla concorrenza dimostra che la loro efficacia dipende in modo decisivo dalla comminazione di sanzioni).
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Wagner, Richard E. "Parasitical Political Pricing, Economic Calculation, and the Size of Government: Variations on a Theme by Maffeo Pantaleoni*". Journal of Public Finance and Public Choice 15, n.º 2 (1 de octubre de 1997): 135–46. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907782888.

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Abstract Il lavoro estende 1’originate intuizione di Maffeo Pantaleoni che vede due distinti meccanismi del prezzo nelle contemporanee economie miste. Da una parte, vi è il meccanismo del prezzo del mercato, caratterizzato da diritti di proprietà esclusivi. Dall’altra, vi è il meccanismo di prezzo del sistema politico, distinto, fra le altre cose, da comitati amministrativi e proprietà comune. Si enfatizza come il sistema di prezzo politico può esistere solo in presenza del mercato ma non viceversa.Tramite una semplice illustrazione si suggerisce che i «mercati politici» sono parassitari nei confronti di quelli privati. A volte questo parassitismo può essere benefico, come nel caso dei beni pubblici; mentre altre volte è nocivo, come nel caso dei sussidi pubblici che promuovono imprese inefficienti.
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Guido, Alpa. "Responsabilitŕ sociale dell'impresa, enti non profit, etica degli affari". ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, n.º 2 (enero de 2012): 199–227. http://dx.doi.org/10.3280/ed2011-002001.

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Č variegato lo scenario nel quale sta evolvendo la "responsabilitŕ sociale dell' impresa", un'idea, poi trasformatasi in corrente intellettuale e in iniziative di natura culturale ed istituzionale, che vede protagonisti le imprese, le categorie professionali, le Amministrazioni pubbliche, larghi strati della societŕ civile nonché Governi e Parlamenti. La responsabilitŕ sociale impegna gli operatori economici a valutare - nell'ambito di uno "sviluppo sostenibile" - gli effetti dell'attivitŕ economica sui suoi destinatari e sull'ambiente, e a contribuire alla formazione di un'etica sociale: l'ente organizzato in forma collettiva - corporate, come suona la formula importata dal mondo anglo- americano - č chiamato a prender consapevolezza della dimensione sociale dello sviluppo in cui si confrontano e si contemperano esigenze economiche ed esigenze della collettivitŕ e a recare il proprio contributo alla tutela di diritti e interessi individuali e collettivi sui quali si ripercuotono le scelte, i comportamenti, le strategie dell'agire economico. Č una delle risposte - tra le molte che si potrebbero dare - al progressivo sgretolamento dello Stato sociale, alle aggressioni all'ambiente, alla creazione dei bisogni consumistici, alla precarietŕ del lavoro, alla opacitŕ dei rapporti negoziali, alla ingovernabilitŕ della globalizzazione dei mercati. Questa risposta riposa sul contributo volontario degli operatori e si colloca dunque in uno spazio che va al di lŕ di ciň che ad essi č richiesto dagli obblighi imposti dalla legge.
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Beni, Paolo. "Crisi e politicitŕ della cittadinanza". QUESTIONE GIUSTIZIA, n.º 3 (septiembre de 2011): 7–18. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-003002.

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Resumen
I profondi processi di trasformazione economica, sociale e culturale che negli ultimi decenni hanno investito il nostro Paese stanno producendo negli individui una crescente difficoltŕ a riconoscersi nelle relazioni sociali e nella dimensione pubblica del vivere civile. Cambia la percezione di sé dei cittadini e delle cittadine, fino a provocare disaffezione e alienazione. Č in atto una sfida: fra la cittadinanza come pura iscrizione anagrafica che sopravvive come strumento di discriminazione dei non cittadini, e la cittadinanza come insieme dei diritti delle persone, con la loro dignitŕ e autonomia, con il loro sentimento di solidarietŕ e appartenenza a una comunitŕ politica. L'urgenza della storia marcia nella seconda direzione, verso un'evoluzione che corregga le discriminazioni prodotte dall'economia di mercato e ripristini la piena eguaglianza dei diritti civili, politici e sociali.
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Alpa, Guido. "Gli obblighi informativi precontrattuali nei contratti di investimento finanziario. Per l'armonizzazione dei modelli regolatori e per l'uniformazione delle regole di diritto comune". ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, n.º 3 (junio de 2010): 395–421. http://dx.doi.org/10.3280/ed2009-003001.

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Resumen
A proposito della violazione di obblighi informativi precontrattuali l'interrogativo che si pongono gli interpreti, nella nostra esperienza ed in altre, ad essa simili o da essa distanti, č se sia possibile qualificare la fattispecie mediante le regole generali del contratto, e far sopravvivere l'orientamento interpretativo che distingue le regole di validitŕ dalle regole di comportamento, essendo le prime dirette - primieramente - ad incidere il vincolo contrattuale, e le seconde - primieramente - a salvare il vincolo comportando perň una responsabilitŕ (precontrattuale, contrattuale, extracontrattuale) a carico della parte inadempiente, oppure se non convenga distinguere fattispecie da fattispecie e, adottando un'ottica funzionale volta alla protezione dell'interesse pubblico e alla protezione dell'interesse del contraente piů debole, scegliere il rimedio piů confacente alla bisogna. Per rispondere all'interrogativo si possono seguire vie diverse. Operare una ricognizione delle disposizioni contenute nei codici e nei repertori della giurisprudenza, nei progetti di legge di riforma dei codici, nei progetti di uniformazione del diritto contrattuale, e poi nelle leggi speciali, sempre in correlazione con le fonti del diritto comunitario. Operare una tripartizione per modelli contrattuali, tenendo conto del ruolo e dello status delle parti, e quindi distinguendo i contratti conclusi tra privati e contratti conclusi tra professionisti (C2C e B2B), i contratti conclusi tra professionisti e consumatori (B2C), i contratti conclusi tra professionisti con maggior potere contrattuale e professionisti piů deboli, esposti dunque all'abuso di dipendenza economica o comunque all' esercizio del un potere preponderante della controparte (B2b). Operare una valutazione degli scopi perseguiti sulla base dell'analisi economica del diritto e delle esigenze del mercato. Nell'ampia letteratura che si č venuta raccogliendo in questi ultimi anni si rinvengono contributi che esplorano una o piů di queste prospettive, che si possono separare per mere esigenze espositive, dal momento che esse sono per lo piů intrecciate tra loro. La linea seguita in queste pagine corrisponde al primo percorso, ma per prospettare uno scenario piů compiuto della problematica anche gli altri due percorsi dovrebbero essere sviluppati, o comunque esser tenuti in considerazione, almeno sullo sfondo.
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Foulquier, Norbert y Jean-Charles Rotoullié. "Numérique et tourisme: la réglementation française sur les locations meublées de tourisme". RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, n.º 22 (noviembre de 2018): 32–44. http://dx.doi.org/10.3280/dt2018-022002.

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Resumen
Il recente intervento delle autorità pubbliche nella regolamentazione della locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico in Francia ha portato, soprattutto nella città di Parigi, ad una significativa contrazione dell'offerta abitativa. L'articolo presenta un'analisi delle componenti giuridiche, economiche e sociali del fenomeno, a partire dalle due leggi fondamentali n. 2014-366 del 24 marzo 2014, denominata "loi ALUR", e n. 2016-1321 del 7 ottobre 2016, evidenziandone i possibili effetti sui diritti di proprietà e sulla libertà di commercio e industria, nonché sul mercato turistico
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Comite, Ubaldo. "Responsabilità sociale e gestione etica dell'impresa tra profitto e primato della persona umana". E-Theologos. Theological revue of Greek Catholic Theological Faculty 1, n.º 1 (1 de abril de 2010): 21–36. http://dx.doi.org/10.2478/v10154-010-0003-9.

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Responsabilità sociale e gestione etica dell'impresa tra profitto e primato della persona umana Negli ultimi anni si è andato affermando in maniera crescente il concetto di responsabilità in ambito pubblico e privato. In tal senso, sia le imprese che le amministrazioni pubbliche hanno avviato in diversi contesti programmi di responsabilità sociale. Il punto di riferimento di imprenditori e manager non sono più, semplicemente, gli azionisti e gli investitori ma, accanto a questi stanno progressivamente subentrando altre categorie di soggetti ai quali, nel terzo millennio, l'impresa deve rendere conto, ovvero: lavoratori, fornitori, risparmiatori, cittadini, istituzioni sociali. L'attenzione sta dunque passando dagli shareholder agli stakeholder e da qui la necessità di munirsi di adeguati strumenti. La definizione di responsabilità sociale più diffusa è stata esplicitata dall'Unione Europea che l'ha definita come "Integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali e ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate", integrazione da intendersi come risposta alle esigenze di innovazione delle pratiche di governo dell'impresa e del territorio. Attraverso la Responsabilità Sociale di Impresa si intende fare riferimento ad un modello di governance allargata, in base al quale chi governa l'impresa ha responsabilità che si estendono dall'osservanza dei doveri fiduciari nei riguardi della proprietà ad analoghi doveri fiduciari nei riguardi, in generale, di tutti gli stakeholder. Si tratta, dunque, di un concetto che si sta diffondendo rapidamente come approccio innovativo alla gestione aziendale, la cui valutazione globale non si limita più ad analizzare aspetti di carattere economico, ma tiene conto di valori quali la tutela ambientale, la salvaguardia della salute, il rispetto dei diritti umani, in altri termini dell'apporto sociale dell'attività posta in essere. Ancora, nella gestione d'impresa occorre coniugare due valori fondamentali: la creazione del profitto e il primato della persona umana, con particolare attenzione al suo sviluppo. Nell'impresa che viene gestita "eticamente" il perseguimento del profitto tende a collocarsi in un quadro più ampio di "creazione di valore" per tutti i soggetti che, direttamente o indirettamente, sono associati all'azienda. Guidare l'impresa con responsabilità significa farla crescere e conseguentemente far progredire la società nel suo insieme. In tal senso, il contributo intende proporre una riflessione sul concetto di Responsabilità Sociale di Impresa complessivamente inteso, in rapporto all'etica degli affari.
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Salone, Carlo y Francesco Arfò. "Città e grandi eventi: il programma Matera Capitale Europea della Cultura 2019 nella percezione dei residenti". RIVISTA GEOGRAFICA ITALIANA, n.º 3 (septiembre de 2020): 5–29. http://dx.doi.org/10.3280/rgi2020-003001.

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L'adozione di politiche di sviluppo urbano focalizzate sulla cultura, sia dal lato dell'offerta (realizzazione di infrastrutture e sostegno alle industrie culturali e creative) sia da quello della domanda (campagne di promozione turistica, programmazione di eventi) e prassi corrente nel capitalismo cognitivo. Intorno al nesso tra cultura e sviluppo economico si e coagulato un vasto dibattito scientifico che fa da sfondo e giustificazione per l'adozione di politiche pubbliche conseguenti, in particolare, ma non solo, alla scala urbana. In realta, la produzione e il consumo di cultura sono pero spesso associati a fenomeni tra loro molto diversi e non di rado conflittuali. Secondo alcuni autori (Bridge, 2006; Kaasa e Vadi, 2010; Scott, 2000), lo sviluppo del settore culturale contribuisce soprattutto alla crescita economica e al vantaggio competitivo urbano, attraverso la generazione di nuova conoscenza per l'innovazione e la creativita ma, anche, effetti positivi su altre attivita economiche correlate. Altri ne enfatizzano le potenzialita inclusive, adatte alla costruzione dei diritti di cittadinanza e alla promozione di una societa piu giusta e coesa (Stern e Seifert, 2007), altri ancora assumono una posizione intermedia, attribuendo alla cultura sia un vantaggio competitivo che un beneficio per l'inclusione sociale, senza pero riuscire a chiarire appieno il rapporto tra queste due dimensioni dello sviluppo (Sacco e Segre, 2009). In questo articolo si inquadra e analizza il caso di Matera 2019 all'interno del progetto di Capitale Europea della Cultura ed alla luce delle teorie legate allo sviluppo urbano trainato dalla cultura. L'analisi del caso di Matera 2019 si pone l'obiettivo di misurare gli impatti attualmente osservabili nella citta sotto il profilo socio-spaziale e di indagare le modalita con cui i cittadini materani hanno interagito con l'evento, attraverso un'analisi della loro opinione circa il percorso svolto e le possibilita future della citta.
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Huws, Ursula. "Cosa è successo nel mercato del lavoro? Piattaforme digitali e politiche pubbliche". SOCIOLOGIA DEL LAVORO, n.º 163 (agosto de 2022): 26–47. http://dx.doi.org/10.3280/sl2022-163002.

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Questo articolo esamina la rottura del modello occupazionale che sosteneva il sistema di Welfare della seconda metà del XX secolo. Il focus del capitolo è il lento ma al contempo progressivo smantellamento delle tutele del lavoro avvenuto negli ultimi decenni, smantellamento che nell'ipotesi qui proposta ha svolto anche un ruolo cruciale nel facilitare la nascita delle piattaforme digitali. Così, se da un lato la perdita delle tutele può essere correlata ai limiti che avevano le tradizionali regolazioni del lavoro, soprattutto nell'inclusione di donne, migranti e altri lavoratori generalmente considerati più "marginali"; dall'altro essa è un prodotto diretto della nuova divisione globale del lavoro e del modo in cui le tecnologie sono oggi utilizzate per esternalizzare il lavoro. Questi sviluppi vengono successivamente ampliati dalla crescente "piattaformizzazione" dell'economia che si sta diffondendo in tutti i settori di produzione basati su attività direttamente controllate dagli algoritmi. Nonostante la nascita di nuove forme sindacali, capaci di intercettare le istanze e difendere gli interessi dei gig worker, il paper si conclude evidenziando come quest'ultime non possano rappresentare da sole una soluzione definitiva e come occorra puntare a un nuovo set di diritti universali dei lavoratori.
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Lingle, Christopher. "Rent-Seeking and the EC Social Charter". Journal of Public Finance and Public Choice 8, n.º 1 (1 de abril de 1990): 23–33. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907344893.

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Abstract Le politiche sociali, così come sono state concepite nella Carta Sociale della Comunita Europea, impediranno lo sviluppo economico, la crescita e l’occupazione e promuoveranno la burocratizzazione e la centralizzazione dei poteri: questa la tesi sostenuta dall’Autore, che utilizza l’approccio metodologico della Public Choice per analizzare i contenuti della Carta Sociale europea. Frutto di rent-seeking da parte e a vantaggio di particolari gruppi di interesse, la Carta Sociale promuoverà rent-seeking ad altri livelli. La filosofia populista che ne ispira i contenuti, inoltre, favorirà una tendenza all’interventismo e alla concentrazione del potere politico della Comunita a discapito dei diritti degli Stati e in contrasto con il principio della sussidiarietà.Se, poi, argomenta l’A., questa stessa interpretazione populista della democrazia guiderà lo sviluppo futuro delle istituzioni comunitarie, non si verificherà nessun sostanziale cambiamento nella natura e nella fonte delle inefficienze del settore pubblico.Lo spreco associato al rent-seeking sarebbe invece notevolmente ridotto dalla attuazione di alcune misure alternative, coerenti con i principi della democrazia liberale: il mantenimento di strutture politiche decentralizzate (nazionali) che limitino lo sproporzionato accesso al potere dei gruppi di interesse; l’imposizione di limiti costituzionali a livello nazionale e sui processi fiscali e monetari della Comunità Europea, allo scopo di controllare deficits e inflazione; una riforma delle burocrazie nazionali e comunitaria per migliorare la produttività del settore pubblico.
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Lacey, Eric F. "The Italian Competition Law Compared with Other OECD Countries’ Competition Laws". Journal of Public Finance and Public Choice 8, n.º 2 (1 de octubre de 1990): 147–51. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345090.

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Abstract L’ltalia è il penultimo Paese membro dell’OCSE che abbia adottato una legge sulla protezione della concorrenza (adesso solo la Turchia non ha alcuna legge al riguardo).Peraltro, la legislazione vigente nei Paesi OCSE non è del tutto identica. Vi è, per esempio, una notevole differenza tra la legislazione anti-trust degli Stati Uniti, con proibizione (rafforzata da sanzioni penali) della fissazione di prezzi e di ripartizione dei mercati, ed il progetto di legge belga contro l’abuso di potere economico, che da luogo ad un tipo di controllo molto tenue.Per quanto riguarda, in particolare, le norme attinenti alle concentrazioni, l’ltalia è il quindicesimo Paese OCSE ad avere una normativa. Questo significa non soltanto che nove Paesi OCSE devono ancora convincersi dell’utilità del controllo delle concentrazioni, ma che, date le divergenze tra le diverse normative in vigore, sono anche diversi i criteri e le procedure mediante cui possono essere valutate fusioni ed acquisizioni.Si può affermare che l’impostazione della legge italiana, di carattere dichiaratamente proibitivo, quanto ad accordi restrittivi ed abuso di posizione dominante segue l’attuale tendenza dei Paesi OCSE a favore di questo metodo di controllo piuttosto che del metodo del caso per caso, che e ancora vigente nei Paesi nordici, in Irlanda e nel Regno Unito.Per quanto attiene, invece, alle concentrazioni, l’impostazione di carattere proibitivo non si estende normalmente al loro controllo. Molti ordinamenti preferiscono il sistema del «caso per caso» e così fa anche la legge italiana, anche se questa procedura richiede un giusto equilibrio tra l’esigenza di completare in tempi stretti l’indagine, per non danneggiare le imprese interessate, e l’altrettanto legittima esigenza di avere tempo sufficiente per un esame accurato. Su questo ultimo aspetto, i tempi previsti dalla legge italiana sembrano più brevi della media dei Paesi OCSE. In particolare, il periodo di tempo previsto dalla legge italiana perché l’Autorità effettui l’indagine è di quarantacinque giorni, mentre il tempo mediamente previsto nei Paesi OCSE è di tre mesi.Un elemento molto positivo della legge italiana è quello di sottoporre le concentrazioni ad una valutazione di natura strettamente concorrenziale, senza introdurre dementi di natura politica o sociale. Inoltre, in molti Paesi il Governo ha il potere di dire l’ultima parola sull’autorizzazione o meno delle concentrazioni.Bisogna anche notare che, mentre molti Paesi hanno costruito poco per volta la loro legislazione concorrenziale, partendo dagli accordi orizzontali per poi estendere il controllo all’abuso del potere di mercato e giungendo quindi al controllo delle concentrazioni, la legge italiana include tutti e tre questi tipi di restrizioni della concorrenza. Essa riguarda, inoltre, sia il mercato dei beni che quello dei servizi.La legge italiana si applicherà sia alle imprese private che a quelle pubbliche, con l’eccezione dei monopoli pubblici. Per quanto riguarda le banche e le assicurazioni, la legge italiana riserva ad essi un trattamento analogo a quello di altre leggi della concorrenza, anche se adesso sembra emergere la tendenza a restringere le esenzioni dalle leggi sulla concorrenza di cui godono questi settori.L’Autorità italiana per l’applicazione della legislazione concorrenziale ha ampi poteri di investigazione, di decisione e anche di sanzione, attraverso la comminazione di multe, nonche importanti funzioni consultive. In altri ordinamenti vi è una distinzione tra gli organi che nelle diverse fasi applicano la legislazione della concorrenza. La legge italiana, dato che l’Autorità è responsabile delle varie fasi, potrà essere applicata più facilmente, anche se si potrebbe rilevare che la distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisionali dà maggiori garanzie (in ogni caso, le parti hanno comunque diritto di ricorrere contro le decisioni dell’Autorità).L’applicazione di sanzioni, che è un aspetto essenziale del sistema di controllo, è modellata nella legge italiana sulla base della normativa CEE e sembra adeguata.Per quanto riguarda il particolare trattamento riservato alle istituzioni finanziarie, sebbene in diversi Paesi vi siano norme speciali nei riguardi delle concentrazioni bancarie (con approvazione da parte delle autorità bancarie, in sostituzione delle autorità che si occupano della concorrenza o in aggiunta all’approvazione di queste ultime), non si riscontra in altri ordinamenti una norma come quella secondo cui anche l’acquisizione di una quota del cinque per cento del capitale debba essere sottoposta ad autorizzazione. Soltanto l’Olanda, forse, ha una regola analoga, mentre l’Australia ha una regola che stabilisce un limite generale del quindici per cento per un solo investitore.Nel complesso, la legge italiana per la concorrenza sembra fornire una buona base per una efficiente politica della concorrenza. Evidentemente, tutto dipenderà dal modo in cui l’Autorità assicurerà che le norme siano effettivamente applicate, soprattutto per quanto riguarda l’art. 4 (che prevede deroghe per le intese) e l’art. 8, paragrafo 2, sulle deroghe per le imprese che forniscono servizi d’interesse economico generale. Sarebbe molto spiacevole se questa norma fosse utilizzata per non applicare la legge allo stesso modo, sia alle imprese private che a quelle pubbliche.
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Monaci, Massimiliano. "L'innovazione sostenibile d'impresa come integrazione di responsabilitŕ e opportunitŕ sociali". STUDI ORGANIZZATIVI, n.º 2 (abril de 2013): 26–61. http://dx.doi.org/10.3280/so2012-002002.

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Resumen
Le concezioni e le prassi di responsabilitŕ sociale d'impresa (CSR, corporate social responsibility) che si sono affermate sino a tempi molto recenti riflettono prevalentemente una logica reattiva, incentrata sulla necessitŕ delle aziende di rilegittimarsi nei confronti dei loro stakeholder corrispondendo alla richiesta di riduzione e prevenzione dei costi sociali legati all'attivitŕ d'impresa (degrado ecologico, disoccupazione conseguente a ristrutturazioni, ecc.). Tuttavia l'attuale periodo, anche per le incertezze e questioni poste dalla crisi economica, rappresenta una fase singolarmente feconda per andare oltre questo approccio adattivo e raccogliere la sfida di una visione piů avanzata della dimensione sociale dell'agire d'impresa come innovazione sostenibile. Tale modello si basa sulla valorizzazione di beni, risorse ed esigenze di significato sociale ed č indirizzato alla creazione di valore integrato - economico, umano-sociale e ambientale - nel lungo termine. La caratteristica centrale di questo profilo d'impresa č la tendenza a operare in maniera socialmente proattiva, sviluppando un'attitudine a cogliere o persino anticipare le direzioni del cambiamento sociale con i suoi bisogni e problemi emergenti e facendo sě che l'integrazione di obiettivi economici e socio-ambientali nei processi strategico-produttivi si traduca in fattore di differenziazione dell'offerta di mercato e in una reale fonte di vantaggio competitivo. Nel presente lavoro si indica la praticabilitŕ di un simile modello riferendosi ai risultati di una recente indagine condotta su un campione di dieci imprese italiane, eterogenee per dimensioni, collocazione geografica, fase del ciclo di vita e settori di attivitŕ, che si estendono da comparti tradizionali (come quelli alimentare, edilizio, sanitario, dell'arredamento e della finanza) a campi di piů recente definizione e a piů elevato tasso di cambiamento tecnologico (quali l'ingegneria informatica, la comunicazione multimediale, il controllo dei processi industriali e il risanamento ambientale). La logica di azione di queste organizzazioni sembra ruotare intorno a una duplice dinamica di "valorizzazione del contesto": da un lato, l'internalizzazione nella strategia d'impresa di richieste e al contempo di risorse sociali orientate a una maggiore attenzione per l'ambiente naturale, per la qualitŕ della vita collettiva nei territori, per i diritti e lo sviluppo delle persone dentro e fuori gli ambienti di lavoro; dall'altro lato, la capacitŕ, a valle dell'attivitŕ di mercato, di produrre valore economico e profitti generando anche valore per la societŕ. Nei casi analizzati č presente la valorizzazione delle risorse ambientali, che si esprime mediante la riprogettazione di prodotti e processi e politiche di efficienza energetica di rifornimento da fonti di energia rinnovabile, raccordandosi con nuove aspettative sociali rispetto alla questione ecologica. Č coltivato il valore umano nel rapporto spesso personalizzato con i clienti e i partner di business ma anche nella vita interna d'impresa, attraverso dinamiche di ascolto e coinvolgimento che creano spazi per la soddisfazione di svariati bisogni e aspirazioni che gli individui riversano nella sfera lavorativa, aldilŕ di quelli retributivi. C'č empowerment del "capitale sociale" dentro e intorno all'organizzazione, ravvisabile specialmente quando le condotte d'impresa fanno leva su risorse relazionali e culturali del territorio e si legano a meccanismi di valorizzazione dello sviluppo locale. Troviamo inoltre il riconoscimento e la produzione di "valore etico" per il modo in cui una serie di principi morali (quali la trasparenza, il mantenimento degli impegni, il rispetto di diritti delle persone) costituiscono criteri ispiratori dell'attivitŕ di business e ne escono rafforzati come ingredienti primari del fare impresa. E c'č, naturalmente, produzione di valore competitivo, una capacitŕ di stare e avere successo nel mercato che si sostiene sull'intreccio di vari elementi. Uno di essi coincide con l'uso della leva economico-finanziaria come risorsa irrinunciabile per l'investimento in innovazione, piuttosto che in un'ottica di contenimento dei costi relativi a fattori di gestione - come la formazione - che possono anche rivelarsi non immediatamente produttivi. Altrettanto cruciali risultano una serie di componenti intangibili che, oltre alla gestione delle risorse umane, sono essenzialmente riconducibili a due aspetti. Il primo č lo sviluppo di know-how, in cui la conoscenza che confluisce nelle soluzioni di business č insieme tecnica e socio-culturale perché derivante dalla combinazione di cognizioni specializzate di settore, acquisite in virtů di una costante apertura alla sperimentazione, e insieme di mappe di riferimento e criteri di valutazione collegati alla cultura aziendale. L'altro fattore immateriale alla base del valore competitivo consiste nell'accentuato posizionamento di marchio, con la capacitŕ di fornire un'offerta di mercato caratterizzata da: a) forte specificitŕ rispetto ai concorrenti (distintivi contenuti tecnici di qualitŕ e professionalitŕ e soprattutto la corrispondenza alle esigenze dei clienti/consumatori e al loro cambiamento); b) bassa replicabilitŕ da parte di altri operatori, dovuta al fatto che le peculiaritŕ dell'offerta sono strettamente legate alla particolare "miscela" degli altri valori appena considerati (valore umano, risorse relazionali, know-how, ecc.). Ed č significativo notare come nelle imprese osservate questi tratti di marcata differenziazione siano stati prevalentemente costruiti attraverso pratiche di attenzione sociale non modellate su forme di CSR convenzionali o facilmente accessibili ad altri (p.es. quelle che si esauriscono nell'adozione di strumenti pur importanti quali il bilancio sociale e il codice etico); ciň che si tratti - per fare qualche esempio tratto dal campione - di offrire servizi sanitari di qualitŕ a tariffe accessibili, di supportare gli ex-dipendenti che avviano un'attivitŕ autonoma inserendoli nel proprio circuito di business o di promuovere politiche di sostenibilitŕ nel territorio offrendo alle aziende affiliate servizi tecnologici ad alta prestazione ambientale per l'edilizia. Le esperienze indagate confermano il ruolo di alcune condizioni dell'innovazione sostenibile d'impresa in vario modo giŕ indicate dalla ricerca piů recente: la precocitŕ e l'orientamento di lungo periodo degli investimenti in strategie di sostenibilitŕ, entrambi favoriti dal ruolo centrale ricoperto da istanze socio-ambientali nelle fasi iniziali dell'attivitŕ d'impresa; l'anticipazione, ovvero la possibilitŕ di collocarsi in una posizione di avanguardia e spesso di "conformitŕ preventiva" nei confronti di successive regolamentazioni pubbliche in grado di incidere seriamente sulle pratiche di settore; la disseminazione di consapevolezza interna, a partire dai livelli decisionali dell'organizzazione, intorno al significato per le strategie d'impresa di obiettivi e condotte operative riconducibili alla sostenibilitŕ; l'incorporamento strutturale degli strumenti e delle soluzioni di azione sostenibile nei core-processes organizzativi, dalla ricerca e sviluppo di prodotti/ servizi all'approvvigionamento, dall'infrastruttura produttiva al marketing. Inoltre, l'articolo individua e discute tre meccanismi che sembrano determinanti nei percorsi di innovazione sostenibile osservati e che presentano, per certi versi, alcuni aspetti di paradosso. Il primo č dato dalla coesistenza di una forte tradizione d'impresa, spesso orientata sin dall'inizio verso opzioni di significato sociale dai valori e dall'esperienza dell'imprenditore-fondatore, e di apertura alla novitŕ. Tale equilibrio č favorito da processi culturali di condivisione e di sviluppo interni della visione di business, da meccanismi di leadership dispersa, nonché da uno stile di apprendimento "incrementale" mediante cui le nuove esigenze e opportunitŕ proposte dalla concreta gestione d'impresa conducono all'adozione di valori e competenze integrabili con quelli tradizionali o addirittura in grado di potenziarli. In secondo luogo, si riscontra la tendenza a espandersi nel contesto, tipicamente tramite strategie di attraversamento di confini tra settori (p.es., alimentando sinergie pubblico-private) e forme di collaborazione "laterale" con gli interlocutori dell'ambiente di business e sociale; e al contempo la tendenza a includere il contesto, ricavandone stimoli e sollecitazioni, ma anche risorse e contributi, per la propria attivitŕ (p.es., nella co-progettazione dei servizi/prodotti). La terza dinamica, infine, tocca piů direttamente la gestione delle risorse umane. Le "persone dell'organizzazione" rappresentano non soltanto uno dei target destinatari delle azioni di sostenibilitŕ (nelle pratiche di selezione, formazione e sviluppo, welfare aziendale, ecc.) ma anche, piů profondamente, il veicolo fondamentale della realizzazione e del successo di tali azioni. Si tratta, cioč, di realtŕ organizzative in cui la valorizzazione delle persone muove dagli impatti sulle risorse umane, in sé cruciali in una prospettiva di sostenibilitŕ, agli impatti delle risorse umane attraverso il loro ruolo diretto e attivo nella gestione dei processi di business, nella costruzione di partnership con gli stakeholder e nei meccanismi di disseminazione interna di una cultura socialmente orientata. In tal senso, si distingue un rapporto circolare di rinforzo reciproco tra la "cittadinanza nell'impresa" e la "cittadinanza dell'impresa"; vale a dire, tra i processi interni di partecipazione/identificazione del personale nei riguardi delle prioritŕ dell'organizzazione e la capacitŕ di quest'ultima di generare valore molteplice e "condiviso" nel contesto (con i clienti, il tessuto imprenditoriale, le comunitŕ, gli interlocutori pubblici, ecc.). In conclusione, le imprese osservate appaiono innovative primariamente perché in grado di praticare la sostenibilitŕ in termini non solo di responsabilitŕ ma anche di opportunitŕ per la competitivitŕ organizzativa. Questa analisi suggerisce quindi uno sguardo piů ampio sulle implicazioni strategiche della CSR e invita a riflettere su come le questioni e i bisogni di rilievo sociale, a partire da quelli emergenti o acuiti dalla crisi economica (nel campo della salute, dei servizi alle famiglie, della salvaguardia ambientale, ecc.), possano e forse debbano oggi sempre piů situarsi al centro - e non alla periferia - del business e della prestazione di mercato delle imprese.
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"Diritto italiano. Espulsioni". DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, n.º 1 (mayo de 2011): 157–67. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-001013.

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1. Corte di cassazione 29.10.2010 n. 22230 - divieto di espulsione - convivenza coniugale - interruzione transitoria per motivi economici - legittimitŕ - annullamento espulsione.2. Corte di cassazione 4.1.2011 n. 111 - divieto di espulsione per convivenza con parente italiano - prova della convivenza - regime ordinario - ammissibilitŕ della prova orale.3. Corte appello di Milano 3.2.2011 - allontanamento cittadina comunitaria - motivazione - mancata iscrizione anagrafica - illegittimitŕ - ricorso al sistema di welfare nazionale - eccessiva onerositŕ - vincolo di proporzionalitŕ e divieto di automatismo nella decisione di allontanamento.4. Giudice di pace di Torino 10.2.2011 - espulsione ex art. 14, co. 5 ter e quater TU immigrazione - bilanciamento esigenze ordine pubblico e unitŕ familiare - genitore straniero di minori italiani - inespellibilitŕ, salve ragioni di ordine pubblico o pubblica sicurezza.RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA5. Giudice di pace di Terni 30.10.2010 - espulsione - scadenza permesso - automatismo - esclusione.6. Giudice di pace di Ferrara 17.12.2010 - espulsione - motivazione - nullitŕ.
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Junior, Jorge Luiz Machado y Alejandra Luisa Magalhães Esteves. "Il Teatro nelle Istituzioni Pubbliche Contemporanee". Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 15 de enero de 2020, 58–86. http://dx.doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/economia-aziendale/teatro-nelle-istituzioni.

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La destra e le arti dello spettacolo sono state insieme per secoli. Le tragedie greche hanno descritto i casi presentati nei tribunali che dimostrano uno stretto legame tra i due. Nel corso degli anni, i giochi spesso riflettono le incongruenze delle decisioni giudiziarie o delle leggi applicate ingiustamente o inefficaci. Le arti dello spettacolo sono utilizzate per aiutare il diritto universitario a sperimentare le esperienze della professione attraverso la simulazione di tribunali, monitor i quali c’è bisogno di messa in scena. Tuttavia, si sottolinea che l’intenzione è quella di preparare lo studente per le varie situazioni che lo studente può passare attraverso l’esercizio delle sue attività. In questo contesto, si osservano le istituzioni pubbliche e le loro peculiarità. Questi presentano un’immagine usurata di fronte ai problemi attualmente affrontati, come la corruzione e l’inefficienza manageriale che si affrontano più a fondo nella ricerca di possibili soluzioni alla lentezza nella fornitura dei servizi. Infine, si osserva che vi è la possibilità di correlare il teatro e le istituzioni pubbliche per chiarire il ruolo dei suoi attori nella gestione dei servizi forniti. Parole chiave: teatro, istituzione pubblica, lentezza.
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Massetto, Gian Paolo. "BECCARIA TRA DIRITTO PENALE ED ECONOMIA PUBBLICA". Istituto Lombardo - Accademia di Scienze e Lettere - Incontri di Studio, 13 de diciembre de 2011, 295–402. http://dx.doi.org/10.4081/incontri.2011.112.

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Beccaria between criminal law and public economics. As Mario Romani wrote in 1966: ‘the most mature and solid part of Beccaria’s work as system builder, that is, his lectures on economia pubblica delivered between 1769 and 1772, and the empirical investigations or consulte stemming from inquiries undertaken in his capacity as a member of government bodies, was for a long time wholly or partly overlooked, or entrusted to unreliable editors, who were ready to print manuscripts the Author himself had not deemed worthy of publication’. This discomfort is no longer justified. The Elementi di economia pubblica will soon be published, while the Atti di Governo have recently appeared in print. We now know the details of Beccaria’s activity in the Supremo Consiglio d’Economia, as Head of the First and then of the Second Department, and as a member of the Consiglio di Governo. We can evaluate his contribution to both theory and practice in the fields of criminal law and economics. The aim of this essay is to assess the consistency between Beccaria’s theoretical writings and his field work, with particular reference to freedom of trade (of grains in particular), free bakery, hunting, forest and mines, the Pizzighettone prison, and the Milan house of correction.
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Costa, Josécley Dos Santos. "Definizione del concetto di bene immobile nella dottrina e nell’ordinamento giuridico costituzionale – Responsabilità civile brasiliana e internazionale: articolo 1.225, punto I, della legge 10,406 del 10 gennaio 2002, che istituisce il codice civile brasiliano". Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 14 de diciembre de 2020, 24–42. http://dx.doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/legge/bene-immobile.

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L’offerta di questo mestiere mira a definire il concetto di immobiliare. Tracciare un panorama evolutivo storico generale, dalla preistoria ai giorni contemporanei, riferendosi al Diritto Reale, su scala globale, riferendo le ragioni storiche, i sistemi sociali ed economici al rapporto della proprietà immobiliare, che ne ha portato l’aspetto e lo sviluppo ai conglomerati che hanno fondato le città. Compresa la creazione del suo concetto a carattere nazionale e internazionale, ordinato da sistemi di governi nei loro regimi governativi, con un focus interdisciplinare, fornendo non solo basi, più comprendendo anche i fattori dell’industria edile, motivo del vettore economico dei carri delle piccole economie, proprietà pubbliche e private attraverso la vita quotidiana, visualizzando la traiettoria dell’osservazione di un ricercatore al risultato di questo lavoro , da cui è stato condotto in una sequenza logica. La metodologia si basava sulla ricerca bibliografica, un approccio al problema, utilizzando i metodi: procedura induttiva, storica, con quella dell’osservazione della vita reale, corrispondente alla delimitazione del tema, portando ad un percorso specifico, cioè a definire il concetto di proprietà immobiliare. Che vanno dai risultati più particolari, alle leggi e alle teorie dottrinali, in una comunicazione ascendente. La domanda e il problema di questo lavoro risiedono nella domanda: cos’è il settore immobiliare? Vale la pena chiarire, il diritto del proprietario e della sua facoltà, presente nel codice civile brasiliano in vigore. L’origine degli immobili nella storia nasce nel Medioevo, nel Medioevo sorge la facoltà del proprietario, tra le altre apparizioni, quali: condominio, dicotomia: terre pubbliche e private, possesso, nomenclatura: Diritto Reale, ecc. In diverse costituzioni, codici e legislazione internazionale, la definizione di questo concetto non è stata trovata.
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Santuari, Alceste. "Aiuti di Stato ed enti non profit: un importante Parere del Comitato economico e sociale europeo anche per il settore dello sport dilettantistico". Diritto Dello Sport 03, n.º 01 (24 de junio de 2022). http://dx.doi.org/10.30682/disp0301b.

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Nel diritto eurounitario, i servizi alla persona, in cui rientrano anche le attività sportive dilettantistiche, godono di un “trattamento” particolare, attese le finalità che essi intendono realizzare e che i diversi ordinamenti giuridici riconoscono come tali. Nel parere del CESE, si evidenzia che proprio le finalità perseguite dai servizi in oggetto dovrebbero consentire di derogare anche alla disciplina europea degli aiuti di Stato, favorendo un diverso rapporto tra enti pubblici e soggetti non profit, che, in larga parte, sono chiamati ad erogare quei servizi.
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"Osservatorio italiano: Leggi, regolamenti e decreti statali". DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, n.º 1 (abril de 2010): 313–58. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-001020.

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Leggi, regolamenti e decreti statali1. Decreto del Presidente della Repubblica 30.7.2009 n. 189Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11.7.2002 n. 1482. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19.11.2009Proroga dello stato di emergenza per proseguire le attivitŕ di contrasto e di gestione dell'afflusso di extracomunitari (09A14317)3. Decreto Ministro dell'interno 28.11.2009Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno4. Decreto Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2.11.2009Modalitŕ di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per colf e badanti a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali relativi a periodi lavorativi antecedenti il trimestre sanato con il pagamento del contributo forfetarioCircolariCittadini comunitariLavoro1. Ministero interno 20.1.2010 n. 2Regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro dei cittadini della Romania e della BulgariaSoggiorno2. Ministero interno 21.7.2009 n. 18Direttiva n. 2004/38 CE, sul diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Pubblicazione delle Linee guida della Commissione europea. Chiarimenti sulla copertura sanitaria richiesta ai fini del soggiorno del cittadino dell'Unione e sulla nozione di "risorse economiche sufficienti al soggiorno"3. Ministero interno 28.8.2009 n. 400-aD.lgs. 6.2.2007, n. 30, come modificato dal d.lgs. 28.2.2008, n. 32, recante "Attuazione della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri"Comunicazione della Commissione delle Comunitŕ europee al Parlamento europeo e al Consiglio in data 2.7.20094. Agenzia entrate 17.9.2009 n. 250/EIstanza di interpello -imposta di bollorilascio della carta di soggiorno a favore dei familiari dei cittadini dell'Unione non aventi la cittadinanza in uno Stato membrorichiesta parereCittadini extracomunitariAsilo5. Ministero interno 6.8.2009 n. 4902 - Circolare prot. n. 16560 del 3.3.2009 del Ministero dell'economia e delle finanzeDipartimento del TesoroDirezione VI. Aggiornamento dei prezzi di cessione dei "Documenti di viaggio per rifugiati" (copertina grigia) e Titoli di viaggio per stranieri" (copertina verde)6. Ministero interno 24.8.2009 n. 5234 - Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo allo straniero cui č riconosciuto lo status di rifugiato7. Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) 22.1.2010 n. 9 - Titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria. Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai ComuniAssistenza sanitaria8. Agenzia entrate 26.8.2009 n. 238/E - Consulenza giuridica (IVA. art. 10, n. 27 ter) del d.p.r. 26.10.1972, n. 633prestazioni socio-sanitarie e assistenziali rese a persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo9. Ministero interno 27.11.2009 n. 780/A7 - Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, divieto di segnalazione degli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno. SussistenzaCittadinanza10. Ministero interno 7.10.2009 - Legge 15.7.2009 n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"Modifiche in materia di cittadinanzaChiarimenti11. Ministero interno 2.11.2009 -Legge 15.7.2009 n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"Modifiche in materia di cittadinanza.Ulteriori chiarimentiDetenuti stranieri12. Ministero giustizia 9.11.2009 - Legge 15.7.2009 n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" Ingresso13. Ministero interno 20.7.2009 - Istanze di nulla osta per ricerca scientifica ai sensi dell'art. 27 ter d.lgs. n. 286/98 Famiglia14. Ministero interno 24.9.2009 n. 5987 - Art. 29, co. 6, del d.lgs. 286/98 e successive modificazioni. Conversione del permesso di soggiorno per assistenza minori in motivi familiari. Risposta quesito15. Ministero interno 18.11.2009 n. 7170 - Legge 15.7.2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" Lavoro16. Ministero interno 12.10.2009 n. 5920 - Istanza di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro. Art. 14 co. 5 del d.p.r. n. 394/99 (regolamento al testo unico per l'immigrazione)Minori17. Ministero istruzione, universitŕ e ricerca 8.10.2010 n. 2 -Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italianaRegolarizzazione dei lavoratori addetti ai servizi domestici e di assistenza alle famiglie18. Ministero interno 2.10.2009 n. 6241 - Legge 3.8.2009 n. 102. Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 1.7.2009, n. 78 art. 1 ter - Emersione del lavoro irregolare e di sostegno alle famiglie. Ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di emersione19. Ministero interno 7.12.2009 n. 7950 - Procedura di emersione dal lavoro irregolare nell'attivitŕ di assistenza e di sostegno alle famiglie ex l. 102/09. Interruzione del rapporto di lavoro20. Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) 9.12.2009 n. 28660 - Lavoratori domestici. Denunce a seguito di emersione ai sensi dell'art. 1 ter della legge 3.8.2009, n. 102.Chiarimenti21. Ministero interno 23.12.2009 n. 8456 - Procedura di emersione dal lavoro irregolare nell'attivitŕ di assistenza e di sostegno alle famiglie ex l. 102/09. Circolare INPS del 9.12.200922. Ministero interno 28.12.2009 n. 8392 - Legge 3.8.2009 n.102. Procedure di emersione dal lavoro irregolare prestato da cittadini stranieri nell'attivitŕ di assistenza e di sostegno alle famiglie. Interruzione del rapporto di lavoro 23. Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) 29.12.2009 n. 30264 - Lavoratori domestici - Contributi dovuti nelle more della definizione del procedimento di emersione ai sensi dell'art. 1 ter della legge 3.8.2009, n. 102. Iscrizione rapporti di lavoro dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso gli Sportelli unici per l'immigrazione - istruzioni operative.Chiarimenti24. Ministero interno 18.2.2010 - Procedura di emersione dal lavoro irregolare nell'attivitŕ di assistenza e sostegno alle famiglie ex l. 102/09. Presentazione della documentazione relativa all'alloggio - mancata presentazione delle parti - dati relativi alla domanda25. Ministero interno 19.2.2010 - Procedura di emersione dal lavoro irregolare nell'attivitŕ di assistenza e di sostegno alle famiglie ex l. 102/09. Presentazione della documentazione relativa all'alloggio - mancata presentazione delle parti - dati relativi alla domandaSoggiorno26. Ministero interno 27.5.2009 n. 3111 - Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - revoca - risposta quesito
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