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Carriero, Veronica. "Privacy, riservatezza, reputazione e onore: valutazioni economiche e tecniche giuridiche di tutela". ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, n.º 1 (octubre de 2011): 15–32. http://dx.doi.org/10.3280/ed2011-001002.

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Privacy č, nel lessico giuridico, sintesi verbale riassuntiva di alcuni diritti fondamentali e inviolabili della persona come la riservatezza e l'identitŕ personale. Č correlata ad altri diritti della personalitŕ come l'onore e la reputazione. Diverse e, talora, opposte accezioni del diritto alla privacy sono state nel corso del tempo fornite dalla letteratura gius - economica. S. Warren e L.D. Brandeis per primi enfatizzano il rigth to let be alone quale paradigma protettivo dei valori di autonomia e dignitŕ dell'individuo. Per contro, R. Posner osserva che l'occultamento delle informazioni anche di carattere personale genera costi transattivi e costi sociali di rilievo, potendo condurre a risultati economicamente inefficienti. Il problema del bilanciamento degli interessi č oggi estensibile alla disciplina dell'impresa quando chiama in gioco la sua reputazione sul mercato, le sue crescenti responsabilitŕ anche sociali, il diritto alla privacy da parte dell'impresa e nei confronti dell'impresa.
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Mazzucato, Claudia. "Tra norme e valori: i compiti di cura del diritto in una democrazia". CHILD DEVELOPMENT & DISABILITIES - SAGGI, n.º 2 (enero de 2011): 53–75. http://dx.doi.org/10.3280/cdd2010-002004.

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In una societŕ democratica, guidata da principi costituzionali, al diritto non spetta il compito di regolare la vita dei consociati attraverso comandi, divieti e punizioni, bensě il compito di prendersi cura delle persone mediante il riconoscimento di diritti inviolabili e la promozione delle condizioni di una vita sempre migliore. Il diritto finisce anche per rappresentare il minimo etico condivisibile in una societŕ pluralista e laica. La disciplina migratoria vigente viene presa ad esempio del tradimento dei compiti di cura del diritto; mentre il diritto minorile viene indicato come un modello virtuoso di un sistema giuridico che si ispira alla cura dei destinatari delle norme.
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Bianca Ceffa, Claudia. "Fra coesistenza e convivenza. Le interazioni tra diritti individuali e collettivi all'interno delle confessioni religiose". DIRITTO COSTITUZIONALE, n.º 2 (junio de 2021): 33–54. http://dx.doi.org/10.3280/dc2021-002003.

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Resumen
Muovendo dalle peculiarità di quelle particolari formazioni sociali costituite dalle confessioni religiose, l'articolo mira ad indagare come al loro interno sia affrontato il tema del rapporto fra tutela delle libertà individuali e salvaguardia dell'autonomia confessionale, anche alla luce delle nuove esigenze della società multiculturale. Queste ultime, infatti, imponendo all'ordinamento di considerare nuovi possibili profili di lesione dei diritti inviolabili dell'uomo all'interno dei gruppi religiosi, rinnovano il dibattito intorno all'opportunità dell'esistenza dei diritti collettivi in capo alle realtà confessionali, nonostante la funzionalità di tale categoria di diritti all'inveramento dell'obiettivo costituzionale dello sviluppo della personalità individuale.
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Calabrò, Gian Pietro. "L’eutanasia nella prospettiva dello stato costituzionale tra principi e valori". Medicina e Morale 48, n.º 5 (31 de octubre de 1999): 885–902. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1999.793.

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Resumen
In questo articolo l’Autore ha voluto sottolineare la strettissima connessione tra la tutela del diritto alla vita e la natura dello Stato di diritto costituzionale. Due sono gli ambiti entro cui questo legame sembra entrare in fibrillazione: l’inizio e la fine della vita. L’Autore contesta infatti la possibilità di una configurazione giuridica dell’eutanasia, quale diritto di morire. Dopo aver analizzato la situazione legislativa de iure condito e de iure condendo, esamina la nozione di indisponibilità del bene vita entro la prospettiva dei principi e dei valori costituzionali. In quest’ultima prospettiva emerge infatti come la “natura” dello Stato costituzionale sia ancorato alla nozione di persona umana e ai suoi diritti inviolabili, di cui il diritto alla vita rappresenta quel diritto previo, pre-condizione di ogni altro diritto. In questo senso esso allora è principium essendi dello stesso ordinamento giuridico, che trova in esso la sua ragion d’essere e il suo criterio di legittimazione
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Fleming, John I. "I cattolici messi di fronte alle strategie pro-eutanasia e pro-aborto". Medicina e Morale 45, n.º 1 (28 de febrero de 1996): 101–20. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1996.922.

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I cattolici spesso si trovano esclusi ed emarginati dai dibattiti politici pubblici sull’aborto e l’eutanasia. Questo perché i sostenitori dell’aborto e dell’eutanasia legalizzati nelle attuali democrazie secolari e pluraliste hanno con successo definito l’opposizione cattolica come “fondata sulla religione, e quindi base rischiosa per la politica”. I cattolici, so sostiene, non dovrebbero cercare di imporre le loro opinioni sugli altri, ma dovrebbero rispettare l’autonomia degli individui a scegliere come reputano meglio per se stessi . In realtà sono i sostenitori dell’aborto e dell’eutanasia che cercano di attaccare i valori comunemente condivisi grazie ai quali le persone nelle società civili sono capaci di vivere insieme in pace e giustizia. la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e gli altri strumenti per i diritti umani testimoniano per gli inalienabili ed inviolabili diritti alla libertà e alla vita del nascituro. Questi stessi documenti vietano la legalizzazione della eutanasia volontaria in quanto qualsiasi concessione ad uccidere un innocente e la tratta degli schiavi (anche quando accettati volontariamente dagli individui) rappresentano una minaccia alla vita ed alla libertà di cittadini innocenti. I Cattolici possono entrare nei dibattiti politici pubblici sulle questioni della vita sulla base dei valori internazionalmente accettati, i quali sono in armonia con la tradizione morale cattolica.
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Forni, Lorena. "Il corpo come risorsa? Donazione samaritana e mercato degli organi tra carta di Nizza e Costituzione". SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, n.º 1 (julio de 2012): 7–36. http://dx.doi.org/10.3280/sd2012-001001.

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A partire dal documento del 23.4.2010, che il Comitato Nazionale per la Bioetica ha formulato a favore della donazione samaritana, questo contributo intende soffermarsi sull'esistenza di valide ragioni giustificanti non solo la donazione samaritana, ma anche specifiche ipotesi di donazione non gratuita. L'analisi cerca di mettere in evidenza gli argomenti di principio e di fatto tali pratiche che potrebbero essere accolti dal sistema giuridico italiano. In particolare, si porta attenzione alla disponibilitŕ del corpo in tema di trapianti alla luce delle tutele e dei vincoli posti dalla cornice costituzionale e dalla normativa europea, alla ricerca di un contemperamento di diversi interessi o bisogni, tra libertŕ della ricerca scientifica e diritti inviolabili degli individui.
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Fanchiotti, Vittorio. "Stato di diritto e ragion di Stato: il caso Abu Omar e la Consulta". QUESTIONE GIUSTIZIA, n.º 3 (julio de 2009): 7–22. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-003002.

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- La vicenda di Abu Omar: i segreti di pulcinella2. La sentenza n. 106 del 2009 nei suoi riflessi sul processo in corso3. Un'interpretazione orwelliana: tutti i princěpi supremi sono inviolabili, ma uno č preminente e piů inviolabile degli altri4. Bene captum, male retentum5. L'articolo 112 della Costituzione tra fair play e trabocchetti6. "Effetti collaterali" delle renditions sul diritto interno e internazionale7. Il COPASIR: un convitato di pietra8. La ripresa del dibattimento tra strettoie e incognite.
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Uliana, Petra. "Il diritto al tempo libero non è inviolabile". RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, n.º 10 (agosto de 2014): 30–42. http://dx.doi.org/10.3280/dt2014-010004.

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De Cicco, Maria Cristina. "Diritti fondamentali e minori dal punto di vista del civilista. Quale tutela? Doi: 10.5020/2317-2150.2015.v20n3p917". Pensar - Revista de Ciências Jurídicas 20, n.º 3 (29 de diciembre de 2015): 917–40. http://dx.doi.org/10.5020/23172150.2012.917-940.

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Partendo dal tema centrale dell’incontro, “Violenza e diritti umani: il ruolo delle ONGs e delle OGs nella rielaborazione, da parte dei ricercatori, delle politiche pubbliche sulla lotta contro le aggressioni ai diritti umani”, si vuole affrontare la questione relativa allo sfruttamento del lavoro minorile. Parlare di diritti umani e di dignità dell’uomo, oggi, è sempre di piú un’esigenza pressante. Invero, la dignità dell’uomo è un concetto caratterizzato da assolutezza: ogni uomo, pertanto, in quanto tale, è degno quanto qualsiasi altro uomo, a prescindere dalla razza, dalla nazionalità, dalla religione e dalla condizione sociale. L’accoglimento del concetto secondo il quale i diritti umani e, quindi, la dignità dell’uomo integrano un valore assoluto, fa sí che i medesimi diventino la misura attraverso la quale poter anche valutare la qualità dello sviluppo c.d. «sostenibile». La dignità dell’uomo, dunque, è da ascrivere nell’àmbito dei princípi inderogabili del nostro ordinamento, principio di ordine pubblico costituzionale. Conferma di tale assunto, inoltre, nell’àmbito del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, si ha dall’art. II-61, articolo di apertura e posto al vertice del catalogo dei diritti fondamentali, secondo il quale «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata». La clausola generale di dignità, dunque, peraltro già presente in molteplici testi normativi sopranazionali ed interni, viene a costituire uno dei princípi cardine del sistema italo-comunitario, un valore normativo di rilevanza sovraordinata, in antitesi al quale si pone, al contrario, una logica economicistica, esclusivamente produttivistica, ispirata al profitto e, quindi, al mercato, affermerebbe il primato del mercato e della produzione anche a costo di violare la dignità dell’uomo e i diritti umani.
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Bovero, Michelangelo. "Che cosa è non decidibile: cinque regioni del coto vedado". DESC - Direito, Economia e Sociedade Contemporânea 1, n.º 1 (13 de diciembre de 2018): 129–41. http://dx.doi.org/10.33389/desc.v1n1.2018.p129-141.

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Resumen
In questo articolo, l’A. richiama l’attenzione sul concetto di «sfera dell’indecidibile» coniato da Luigi Ferrajoli, ponendolo a confronto con la nozione di «coto vedado» di Ernesto Garzón Valdés e con l’analoga idea di «territorio» o «frontiera» inviolabile elaborata da Norberto Bobbio: le tre nozioni indicano l’insieme di principi e regole costituzionali che nessun potere politico può violare negli stati democratici di diritto, al centro del quale si trovano i diritti individuali fondamentali. L’A. propone un’interpretazione estensiva della teoria della democrazia di Bobbio capace di offrire una soluzione più avanzata al problema dei limiti del potere politico democratico. Invita a riconoscere nelle «regole del gioco» indicate da Bobbio le condizioni (in senso logico) della democrazia, articolate in due serie: cinque condizioni formali, contenute nelle regole di competenza e di procedura che riguardano il «chi» e il «come» delle decisioni collettive; e cinque condizioni sostanziali, contenute nei principi normativi impliciti nella «sesta regola» dell’elenco di Bobbio, che prescrivono limiti e vincoli al «che cosa», ossia alla sostanza delle medesime decisioni. Tali condizioni sostanziali corrispondono a quelle che l’A. chiama le «cinque regioni del coto vedado». L’A. torna in conclusione sulla concezione di Ferrajoli, in cui riconosce un miglioramento teorico rispetto alle elaborazioni esplicite sia di Bobbio sia di Garzón Valdés; ma sostiene che la teoria delle condizioni e precondizioni della democrazia ricavata per interpretazione estensiva dalla costruzione teorica di Bobbio offre un miglior fondamento razionale alla costruzione della «sfera dell’indecidibile».
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De Angelo, Carlo. "Il corpo del cadavere nel diritto islamico contemporaneo: la visione salafita". Studi Magrebini 20, n.º 2 (20 de diciembre de 2022): 137–65. http://dx.doi.org/10.1163/2590034x-20220072.

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Abstract According to Muslim jurists the body belongs to God, who temporarily lends it to human beings, and therefore cannot be altered, except in the cases expressly provided for (circumcision, application of the ḥudūd punishments, etc.). Modifying the body is prohibited because it would violate its sacredness. The body of the human being is thus inviolable, and it is so both during life but also after death. And it is on the body after death, therefore on the corpse, that this article focuses. Starting with the jurisprudence produced by the Saudi Salafis in the second half of the last century, it reconstructs the rules relating to its ordinary handling and those relating to a specific exception, the autopsy.
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Furnari, Marianna Gensabella. "Dall’autonomia alla responsabilità: il desiderio di maternità e la possibilità della FIVET". Medicina e Morale 49, n.º 5 (31 de octubre de 2000): 879–907. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2000.769.

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Fino a che punto il desiderio di maternità, frustrato dalla sterilità, può servirsi delle nuove possibilità offerte dalla FIVET? Quale criterio ci consente di distinguere tra un dominio ragionevole ed uno irragionevole sulla natura? Il ripensamento dell’indissolubilità del nesso corpo-persona, e dell’imperativo kantiano, che impone di non considerare mai l’umanità solo come messo, aiutano a trovare una misura che appare smarrita. Ma è possibile applicare l’imperativo kantiano a tutti i soggetti coinvolti nella FIVET? Attraverso una discussione con le tesi della bioetica laica, si evidenzia come quell’imperativo vada inteso, non solo a tutela del diritto dei genitori al consenso libero e informato, ma anche a tutela dell’embrione. Al di là delle distinzioni strumentali tra pre-embrione ed embrione, e al di là della diversità di opinioni se l’embrione si o no persona, sta la certezza che l’embrione è un essere umano, certezza che impone di rispettarlo “come uno di noi”. Nel confronto con tale imperativo il desiderio di maternità trova un limite che è spesso dimenticato. Iscritto nella sfera intima, inviolabile della corporeità, il desiderio di maternità sembra regolato solo dal principio di autonomia, che su quella sfera domina. Occorre però ripensare il principio di autonomia e il modio in cui intendiamo la nostra corporeità. Rifletto come nomos che si dà un autos che è corpo/persona, il principio di autonomia trova il limite della mia indipendenza non solo nella non interferenza con gli altri, ma nella legge iscritta nella stessa corporeità, cioè nella difesa della vita, mia e altrui. È lo stesso desiderio di maternità a guidarci in questa rilettura del principio di autonomia: iscritto nel corpo, tale desiderio va oltre il corpo proprio, aprendosi alla corporeità dell’altro perché un terzo abbia vita. Di fronte alla rivendicazione dell’autonomia del procreare si leva la voce della responsabilità, da sempre insita nell’esser-madre: una voce che invita a tutelare la vita che chiamiamo al mondo sin dal suo primo apparire, e a vigilare perché le siano assicurati i diritti fondamentali dell’identità parentale e della famiglia. Inteso nella sua verità, non come desiderio di avere un figlio ma come desiderio di essere madre, il desiderio di maternità, trova in se stesso la propria regola, il correttivo a quel dilatarsi indefinito dei fini, quasi una “festa del desiderio” a cui la FIVET eterologa apre. Ciò significa imparare a cadenzare, o addirittura a fermare, il passo del desiderio, seguendo le voci antiche di Logos e Cura.
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De Paula, Ignacio Carrasco. "Il concetto di persona e la sua rilevanza assiologica: i principi della bioetica personalista". Medicina e Morale 53, n.º 2 (30 de abril de 2004): 265–78. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2004.643.

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La Bioetica personalista è una riflessione che affronta le questioni etiche riguardanti la vita umana da una prospettiva che riconosce l’essere e la dignità della persona come valori assoluti, e, di conseguenza, pone come primum principium il rispetto incondizionato della loro inviolabilità e la tutela della loro libera espressione, in primis sul versante dei diritti umani. Nella prospettiva personalista il bonum, cioè il valore ultimo che misura l’agire morale, viene inteso come promozione dell’essere e della preziosità o dignità della persona in quanto persona. Il credente, sia esso un moralista, un filosofo, un bioeticista, o quant’altro, si trova a suo agio quando la sua mente percorre le vie della persona; egli, in altre parole, si sente particolarmente agevolato, similmente al pellegrino che dopo aver battuto sentieri impervi e sconosciuti, ritrova le strade familiari della sua casa. Nella dimora della persona, fede e ragione verificano la propria identità e forza, libere da patteggiamenti o da innaturali rinunce ai propri doveri e diritti; una morale personalista intesa come una sintesi organica e rigorosa è un desiderio che ancora si deve realizzare. Una Bioetica personalista dovrebbe, ad esempio, concedere maggiore spazio alla domanda propriamente etica, cioè se e perché l’embrione deve essere trattato come un qualsiasi essere umano, anche senza esplicitare il problema ontologico. Tre fondamentali ragioni possiamo addurre a fondamento della dimostrazione del primato valoriale della persona. La prima ragione è contenuta nella nota affermazione di S. Tommaso: “persona significat id quod est perfectissimum in tota natura, scilicet subsistens in rationali natura”. La dignità della persona trova qui un sostegno fortemente ontologico: chi è massimamente perfetto non può non essere riconosciuto e rispettato semper et pro semper, in ogni circostanza di tempo e di luogo, cioè in modo assoluto. Nessun valore creato - neanche il superamento di tutte le malattie e sofferenze - può reggere al confronto del valore di ogni singola persona. La seconda ragione fondativa è merito di I. Kant ed in fondo può essere interpretata come una applicazione della tesi di Tommaso d’Aquino: l’essere perfettissimum in tota natura resiste a qualsiasi tentativo di abbassarlo alla condizione di semplice strumento. Come dice il filosofo tedesco nel famoso paragrafo dei Fondamenti della metafisica dei costumi, la persona impone l’imperativo categorico di agire in modo da trattare l’umanità, in te e negli altri, sempre come fine e mai soltanto come mezzo. Infine, la terza ragione proviene da un brano molto noto, come i due precedenti, anche se poco utilizzato in ambito bioetico, forse per l’evidente contenuto teologico. Ci si riferisce alla definizione antropologica del documento conciliare Gaudium et spes che indica l’uomo come “la sola creatura in terra che Iddio abbia voluto per se stessa”.
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"Diritto italiano. Diritti civili". DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, n.º 2 (septiembre de 2011): 142–63. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-002011.

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1. Corte costituzionale sentenza 4/7.4.2011 n. 115 - illegittimitŕ costituzionale dell'art. 54, co. 4, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del D.L. maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), conv. con mod. dall'art. 1, co. 1, della l. 24.7.2008, n. 125 - violazione dei parametri di cui agli artt. 3 co. 1, 23 e 97 Cost. - sussistenza nella parte in cui la norma ha inserito la congiunzione "anche" prima delle parole "contingibili e urgenti" 2. Corte costituzionale ordinanza 6/15.4.2011 n. 139 - illegittimitŕ costituzionale dell'art. 38 co. 1, d.lgs. 165/2001 nella parte in cui «non consente di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini extracomunitari» per violazione artt. 4 e 51 Cost. - mancata sperimentazione da parte del giudice remittente dell'interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata - conseguente manifesta inammissibilitŕ della questione.NOTA di Marco Paggi, Sull'illegittimitŕ costituzionale della discriminazione nell'accesso al pubblico impiego: un'occasione mancata?RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA3. Corte di cassazione 11.1.2011 - n. 450 - risarcimento danni conseguente a sinistro stradale con lesione di diritti inviolabili della persona straniera - interpretazione costituzionalmente orientata della condizione di reciprocitŕ e conseguente irrilevanza della stessa 4. Corte appello di Genova 24.11.2010 - non manifesta infondatezza della questione di legittimitŕ costituzione degli artt. 1 l. n. 289/90 ed 80, co. 19 l. n. 388/2000 nella parte in cui l'erogazione dell'indennitŕ di frequenza viene subordinata, per il cittadino straniero, alla titolaritŕ della carta di soggiorno - prospettata violazione degli artt. 2, 3, 32, 34, 38, 117 Cost
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Milani, Daniela. "Chiesa cattolica e abusi nella riforma del diritto penale canonico: il fascino ancora incerto del diritto secolare". Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 3 de enero de 2023. http://dx.doi.org/10.54103/1971-8543/19582.

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Resumen
The Catholic Church and abuses in the reform of canonical criminal law: the still uncertain appeal of secular law ABSTRACT: Sanctioning clergy abuse without denying the soul of canonical criminal law is a challenge that the Catholic Church has been confronted with for two decades now, ever since John Paul II promulgated the Apostolic Letter Sacramentorum Sanctitatis Tutela in 2001 intending to combat this scourge. This process has recently resulted in the reform of Book VI of the Code of Canon Law. In investigating the new elements introduced by this reform, this contribution questions the relationship between canon law and secular criminal law. SOMMARIO: 1. Sanzionare gli abusi senza rinnegare l’anima del diritto penale canonico - 2. Dagli scandali alla certezza della pena: nuovi principi a garanzia dell’effettività del diritto penale della Chiesa - 3. Le fattispecie: un’attenzione crescente per i diritti inviolabili della persona - 4. Sulla natura e la funzione dello ius Ecclesiae in dialogo con lo “ius civile”.
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Palazzani, Laura. "Legge morale e legge civile a difesa dell’uomo in Giovanni Paolo II". Medicina e Morale 56, n.º 5 (30 de octubre de 2007). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2007.308.

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Resumen
L’autore analizza nella prospettiva della filosofia del diritto la questione del rapporto tra diritto e morale nella Evangelium Vitae. In particolare si sofferma ad analizzare le teorie che tematizzano la neutralità del diritto (nella pretesa di separare il diritto dalla morale pluralistica), quali la teoria liberalelibertaria che identifica il diritto con la garanzia dell’autonomia individuale e la teoria democratico-procedurale che fa coincidere il diritto con il voto di maggioranza. Giovanni Paolo II critica i percorsi postmoderni del diritto, riprendendo sul piano filosofico e teologico la dottrina del diritto naturale (in contrapposizione al giuspositivismo), che riconosce nell’uomo i diritti inviolabili e la dignità intrinseca. Nell’orizzonte giusnaturalista, esiste un dovere morale da parte del cittadino a criticare e a non obbedire alle leggi ingiuste e da parte del giurista e del politico ad operare per abrogare, riformarle e riformularle, al fine di adeguare il diritto positivo alle esigenze intrinseche della natura umana. ---------- The author analysis the question of the relation between law and ethics in Evangelium Vitae in the perspective of the philosophy of law. In particular, it focuses on the theories that speak about neutrality of law (separating law from moral pluralism), such as libertarian-liberalism which identifies law with individual autonomy and procedural democracy which identifies law with opinions of majority. John Paul II criticizes postmodern patterns of law, reaffirming on philosophical and theological level the doctrine of natural law (against legal positivism) which recognises in human being the inviolable rights and intrinsic dignity. In this perspective, there is a moral duty on the part of citizen to criticize and not to obey to unjust laws and on the part of jurist and politician to work for an abolition, reform and reformulation of law, to adequate positive law to the intrinsic instances of human nature.
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