Literatura académica sobre el tema "Direttiva 2019"

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Artículos de revistas sobre el tema "Direttiva 2019"

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Trerè, Bianca. "LA CREATIVITÀ DELLE FOTOGRAFIE ON-LINE ALLA LUCE DELLA NUOVA DIRETTIVA 790/2019". REVISTA LEX MERCATORIA Doctrina, Praxis, Jurisprudencia y Legislación, n.º 13 (octubre de 2019): 79–86. http://dx.doi.org/10.21134/lex.v0i13.1774.

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Guida, Antonella. "Il say on pay in Italia: alcune riflessioni in vista del recepimento della direttiva SRD II". CORPORATE GOVERNANCE AND RESEARCH & DEVELOPMENT STUDIES, n.º 1 (febrero de 2020): 57–78. http://dx.doi.org/10.3280/cgrds1-2019oa8425.

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Resumen
Il presente lavoro si concentra sull'analisi degli impatti derivanti dall'introduzione della normativa sul say on pay, sulla governance delle società quotate italiane, attraverso l'esame delle relazioni sulla remunerazione pubblicate nel 2012 e nel 2019 da un campione di primarie società del FTSE MIB. A distanza di sette anni dall'introduzione di tale normativa, è sembrato utile evidenziare, sia pure su di un piano meramente segnaletico e non statistico, l'evoluzione nell'approccio adottato in reazione al disegno delle politiche di remunerazione e al livello di disclosure offerto al mercato, oltre che nella gestione dei rapporti con gli azionisti sui temi di executive remuneration, senza tralasciare il ruolo assunto dai comitati per la remunerazione. Ciò con l'obiettivo di delineare i passi compiuti e la strada ancora da percorrere in vista dell'attuazione delle misure previste dalla Direttiva (UE) 828/2017, che comporterà rilevanti cambiamenti sui processi di definizione ed approvazione delle politiche di remunerazione degli amministratori delle società quotate.
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Belviso, Luca. "Lotta alla plastica ed ecosistemi marini. Il quadro giuridico all’indomani della direttiva UE/2019/904". Przegląd Prawa Rolnego, n.º 1(24) (7 de julio de 2020): 183–92. http://dx.doi.org/10.14746/ppr.2019.24.1.11.

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Resumen
The article describes, first, the global emergency related to the production, consumption and dispersion in the environment of non-recyclable or reusable disposable plastic. Subsequently, it continues with the analysis of the objectives and measures established in the context of the European strategy for plastics and the recent Directive(EU) No 2019/904. In fact, behind the objectives and legal solutions offered by the European Union, there is the hope, shared by the author, that the challenges connected to the production, consumption and the end of the life cycle of plastic can become opportunities, and will not only guarantee everyone a healthier environment, but will also drive the European plastics industry towards innovation and growth, creating at the same workplaces and increasing the rate of employment.
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Cannella, Giovanni y Chiara Favilli. "La direttiva sulle sanzioni per l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno č irregolare: contenuto ed effetti nell'ordinamento italiano". DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, n.º 2 (septiembre de 2011): 37–51. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-002003.

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Resumen
Sommario: 1. Contesto e obiettivo della direttiva 2009/52/CE - 2. La mancata attuazione della direttiva 2009/52/CE alla luce del sistema generale di attuazione delle direttive in Italia - 3. Il contenuto della direttiva - 3.1. Il divieto di assunzione e le sanzioni corrispondenti - 3.2. Il pagamento degli arretrati - 3.3. Le fattispecie penali - 3.4. L'agevolazione delle denunce - 3.5. Le ispezioni - 4. L'applicazione della direttiva nell'ordinamento italiano - 4.1. Le sanzioni penali - 4.2. Le altre sanzioni - 4.3. Il pagamento degli arretrati - 4.4. La prova del rapporto di lavoro - 4.5. Il subappalto - 4.6. L'agevolazione delle denunce
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Liguori, Anna. "L'attuazione della direttiva rimpatri in Italia". DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, n.º 3 (diciembre de 2011): 15–29. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-003002.

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Resumen
Sommario: Introduzione - 1. Le conseguenze nell'ordinamento italiano della mancata trasposizione nel termine della direttiva rimpatri - 2. L'attuazione della direttiva con la legge n. 129/2011. Profili problematici in relazione alla disciplina dell'espulsione - 3. Segue: in relazione alla disciplina del trattenimento - 4. L'art. 10 bis - Osservazioni conclusive.
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Guariso, Alberto. "Direttiva 2011/98 e d.lgs. 40/14 di recepimento". DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, n.º 1 (septiembre de 2015): 15–33. http://dx.doi.org/10.3280/diri2015-001002.

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Signorini, Elena. "La tecnologia nella direttiva sul lavoro agile". iQual. Revista de Género e Igualdad, n.º 1 (22 de febrero de 2018): 62. http://dx.doi.org/10.6018/iqual.317371.

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Resumen
<p><strong>Riassunto</strong> Il testo affronta le modalità con cui il legislatore italiano ha cercato di conciliare le esigenze di vita con le esigenze di lavoro nell’ambito della pubblica amministrazione. Il tema affrontato sotto il profilo del <em>digital divide</em> evidenzia le misure ideate per perseguire l’intento conciliativo. Esso si sofferma sulle due modalità intorno alle quali le riflessioni si rincorrono: il telelavoro ed il lavoro agile introdotto nel panorama italiano con la legge n. 81 del 2017.</p><p><strong>Parole chiave </strong>Amministrazione pubblica, conciliazione tempi di vita tempi di lavoro, telelavoro, lavoro agile, potere di controllo, potere disciplinare</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Abstract </strong>This paper studies the ways in which the Italian legislator has tried to reconcile the needs of life with the needs of work in the public administration. The topic dealt with in terms of the <em>digital divide</em> highlights the measures designed to pursue the conciliatory intent. It focuses on the two ways around which the reflections follow each other: teleworking and agile work introduced in the Italian panorama with the law n. 81 of 2017. <strong></strong></p><p><strong>Keywords </strong>Public administration, reconciliation of working time, working time, teleworking, agile work, power of control, disciplinary power<strong></strong></p>
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Tassoni, Giorgia. "Aggiornamenti 2017 su pagamenti pecuniari e contratti turistici". RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, n.º 20 (octubre de 2018): 207–23. http://dx.doi.org/10.3280/dt2017-020002.

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Resumen
Il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha modificato la normativa in materia di riciclaggio, pur mantenendo il limite massimo di tremila euro per i pagamenti in contanti, in assenza di tracciabilità. Tale decreto ha tuttavia modificato la cosiddetta soglia antiriciclaggio, riducendo l'importo da 15.000,00 a 10.000,00 euro. Con riferimento ai pagamenti elettronici non rifiutabili, i decreti - previsti dal co. 5 dell'art. 15 d.l. n. 179/2012 così come modificato dalla l. 208/2015 - non sono stati emanati, nonostante ciò fosse previsto. Il d.lgs. n. 218/2017 attua la Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e il rispetto delle norme interne al Regolamento (UE) 2015/751 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carte. La mancata approvazione, nel 2017, dei decreti interministeriali contenenti le sanzioni applicabili in caso di diniego dell'operatore, unitamente alla percezione sociale della disuguaglianza implicita nella norma, rappresenta un chiaro indice della mancanza di efficacia della norma stessa. Ciò merita una riflessione seria, dato che una determinata modalità di pagamento può essere imposta dal legislatore solo se corrisponde a un comportamento sociale consuetudinario che è significativamente e ampiamente riconosciuto. Al contrario, i progetti legislativi in corso sembrano andare nella direzione opposta, dato che includono alcune proposte legislative volte a costruire, in caso di rifiuto dei pagamenti elettronici, una tipologia di reato analoga a quella prevista dall'art. 693 cod pen. ovvero il rifiuto di accettazione della moneta avente corso legale.
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Palmieri, Filippo. "La direttiva 2009/71/ Euratom: verso una maggiore sicurezza del nucleare?" CITTADINANZA EUROPEA (LA), n.º 1 (marzo de 2011): 171–82. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2011-001010.

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Paggi, Marco. "La tutela degli immigrati irregolari vittime di grave sfruttamento in ambito lavorativo". DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, n.º 4 (febrero de 2011): 35–49. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-004003.

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Resumen
1. Le diverse condizioni di tutela dei c.d. "clandestini".2. I limiti del campo di applicazione dell'art. 18 TU.3. La difficile convivenza tra la tutela del lavoro e il governo dell'immigrazione.4. La direttiva 2009/52/CE.
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Tesis sobre el tema "Direttiva 2019"

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Pletto, Davide. "Snap: Progettazione di un tappo conforme alla direttiva sulle plastiche monouso". Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2021.

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Resumen
Il progetto si pone l’obiettivo di rispondere alle esigenze nate dalla Direttiva Europea 2019/904 che promuove l’abbandono delle plastiche monouso per una maggiore sostenibilità ambientale. Si stima che una grossa percentuale di rifiuti ritrovati nelle coste dell’unione europea sia composta da plastiche monouso, per cui la direttiva chiede, tra le altre cose, di limitare la separazione di tappi e coperchi dalla loro confezione principale. Il progetto analizza gli elementi presenti sul mercato e sviluppa una soluzione per un sistema di apertura per contenitori in poliaccoppiato, senza tralasciare le prestazioni dei prodotti tradizionali.
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Tartini, Davide <1997&gt. "Il codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza: La Direttiva 1023/2019/UE e Il D.L 118/2021". Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2022. http://hdl.handle.net/10579/21315.

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Resumen
L'elaborato finale ha lo scopo principale di affrontare la delicata tematica della crisi d'impresa. Stiamo vivendo in un contesto sociale ed economico molto fragile vista l'attuale crisi dovuta all'emergenza sanitaria. Le Piccole Medie Imprese, settore trainante del nostro Paese, sono in difficoltà nel rispettare molte obbligazioni intraprese con diverse controparti, tra cui gli enti creditizi. La tesi di laurea ha lo scopo di evidenziare i sistemi di allerta per ovviare il problema delle anomalie di pagamento. La struttura della tesi di laurea partirà da una breve ma esaustiva spiegazione delle cause interne ed esterne inerenti alla crisi d'impresa, proseguendo con la cosiddetta "Normativa Insolvency": il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Al terzo capitolo, invece, verranno affrontate le ultime novità a livello normativo: La Direttiva (UE) 1023/2019 con particolare dettaglio alle misure di allerta precoce e le novità rispetto al CCII per quanto concerne la fase del monitoraggio del credito. Il quarto capitolo riguarderà il Decreto Legge 118/2021 relativo alla composizione negoziata: la nuova procedura prevista dal D. L. offre alle aziende percorsi più accessibili, più rapidi e meno costosi utilizzabili per la ristrutturazione o il risanamento aziendale. Concludendo, risulta chiaro che lo scopo della tesi è di tipo informativo/descrittivo per essere attuali in tema di crisi d'impresa visto il contesto sociale ed economico attuale.
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Cesaro, Riccardo <1997&gt. "Vizi e difformità del bene nella vendita al consumatore: analisi della normativa e focus sulla direttiva 771/2019". Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2022. http://hdl.handle.net/10579/21054.

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Resumen
L’elaborato dal titolo “Vizi e difformità del bene nella vendita al consumatore: analisi della normativa e focus sulla direttiva 771/2019” si propone di analizzare la disciplina relativa ai vizi della cosa venduta, facendo particolare riferimento ai contratti di compravendita di beni di consumo. Il lavoro inizialmente analizza la normativa vigente, disciplinata dal Codice civile e dal Codice del consumo, per poi concentrarsi sulla direttiva europea 771/2019, andandone ad approfondire il contenuto, il recepimento da parte dello Stato italiano e alcuni interessanti profili.
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DIANIN, Marilina. "PROFILI DI RILEVANZA DELLA CONOSCENZA E DELLA CONOSCIBILITÀ DEL DIFETTO DI CONFORMITÀ NELLE VENDITE MOBILIARI B-TO-C Dal Codice civile italiano alla Direttiva (UE) 2019/771". Doctoral thesis, Università degli studi di Ferrara, 2022. https://hdl.handle.net/11392/2497136.

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La tesi di dottorato è diretta all’approfondimento del principio in base al quale il venditore non è chiamato a rispondere dei difetti del bene, laddove questi fossero conosciuti o conoscibili al compratore, al momento della conclusione del contratto, nell’ambito della vendita B-to-C di beni mobili. Il principio in esame vanta carattere generale e transazionale: sorto dapprima nella vendita romanistica e consacrato nel brocardo “caveat emptor”, è giunto fino all’opera di codificazione del 1800, per poi approdare nella vendita internazionale di beni mobili, attraverso l’adozione della Convenzione di Vienna del 1980. Nel diritto dell’Unione europea, esso viene ratificato per la prima volta dalla direttiva 1999/44/CE che, all’art. 2, par. 3, prevede che ove il difetto fosse conosciuto o ragionevolmente conoscibile al consumatore, al momento della stipula del contratto, questi non potesse far valere alcun difetto di conformità nei confronti del professionista. L’approdo del principio in esame nell’ordinamento comunitario ha suscitato diverse criticità sul piano ermeneutico e applicativo: tale principio invero seppur poteva trovare una giustificazione negli ordinamenti di carattere nazionale, appare incompatibile con le peculiarità dell’ordinamento dell’Unione europea. Di assoluta importanza dunque l’intervento della direttiva (UE) 2019/771, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni – che abroga la direttiva 1999/44/CE – con la quale si addiviene al superamento definitivo del principio che faceva dipendere dagli stati soggettivi del consumatore la responsabilità del professionista per difetto di conformità e, in un’ottica di valorizzazione dell’autonomia privata, alla contestuale introduzione della facoltà di scostamento, espressamente e separatamente accettato dal consumatore, dai requisiti oggettivi di conformità (art. 7, par. 5, attuato senza variazioni all’art. 130, comma 4, cod. cons., come sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 170 del 4 novembre 2021). D’altro canto, seppur il modello costituito dalla nuova direttiva comporti il superamento delle criticità suscitate dalla precedente disciplina in tema di vendita di beni di consumo, esso suscita nuovi e non meno rilevanti profili di criticità. Infine, posto che la conoscibilità del difetto non rileva più quale esimente della responsabilità del professionista, rimane da chiarire l’effettiva rilevanza della conoscenza del difetto da parte del consumatore, al momento della conclusione del contratto: ci si può infatti chiedere se la condotta del consumatore, il quale pur a conoscenza del difetto decida ugualmente di stipulare il contratto di vendita, per poi azionare i rimedi riparatori, possa essere valutata alla stregua del canone di buona fede e di correttezza.
The dissertation is aimed at the examination of the principle according to which the seller is not liable for defects in the goods, if these are known or knowable to the buyer, at the time of the conclusion of the contract, in the context of the B-to-C sale of movable goods. The principle under consideration has a general and transactional character: arising first in the Romanistic sale and enshrined in the brocard "caveat emptor," it came to the codification work in the 1800s, and then achieved the international sale of goods, through the adoption of the Vienna Convention in 1980. In the European Union law, this principle was regulated, for the first time, by Directive 1999/44/EC, which, in Article 2(3), provides that if, at the time the contract was concluded, the consumer was aware or could not reasonably be unaware of the lack of conformity, the consumer could not claim the lack of conformity against the seller. The adoption of the principle in question in the European Union system has risen several critical questions in terms of its interpretation and application: this principle, although it could be justified in national legal systems, appears to be incompatible with the specific features of the European Union law. Therefore, the intervention of Directive (EU) 2019/771, related to certain aspects concerning contracts for the sale of goods – repealing Directive 1999/44/EC –, is of absolute importance. Indeed, the principle that the liability of the trader for lack of conformity depended on the subjective states of the consumer is definitively exceeded. Moreover, with a view to enhance private autonomy, the faculty of deviation, expressly and separately accepted by the consumer, from the objective requirements for conformity is introduced (Art. 7(5), implemented without changes to Art. 130(4), Code of consumers, as replaced by Art. 1 of Legislative Decree No. 170 of Nov. 4, 2021). On the other hand, although the model constituted by the new directive entails the overcoming of the critical issues raised by the previous regulation on the sale of consumer goods, it raises new and no less relevant critical profiles. Eventually, since the knowability of the defect is no longer relevant as an exemption to the liability of the seller, it remains to clarify the actual relevance of the consumer’s knowledge of the defect at the time of the conclusion of the contract: the question arises as to whether the conduct of the consumer who, despite being aware of the defect, decides to enter into the contract of sale, and then to take remedial action, can be assessed in the same way as the principle of good faith and fair dealing.
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Monteleone, Andrea Giulia. "User-adapted content: l’elefante nella stanza del diritto d’autore dell’Unione europea?" Doctoral thesis, Luiss Guido Carli, 2020. http://hdl.handle.net/11385/204154.

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Nigrisoli, Guido. "Soluzioni impiantistiche innovative per l'abbattimento delle emissioni gassose da termovalorizzatore". Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2020.

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Resumen
In data 12/11/2019 la Comunità Europea ha rilasciato il documento “Decisione di Esecuzione 12/11/2019” contenente i nuovi limiti emissivi rilasciabili da impianti di incenerimento e co-incenerimento. Insieme a questi valori, nel documento sono presenti le definizioni di BAT, Best Available Techniques, e BAT-AEL, “BAT-Associated Emission Level”. L’elaborato svolto ha voluto analizzare l’adeguamento di tre diversi impianti di termovalorizzazione, ed uno di co-incenerimento, a questi nuovi limiti degli inquinanti rilasciati in atmosfera. Di questi impianti uno è attualmente in esercizio, uno è in costruzione, uno in fase di avanzata progettazione e l’ultimo in fase di progettazione preliminare. Nello specifico sono stati studiati gli adeguamenti delle linee di trattamento dei gas acidi e degli ossidi di azoto, essendo gli inquinanti che comportano una spesa maggiore in termini di reagenti da utilizzare e tecnologie da installare in impianto. Questa analisi è stata svolta calcolando le portate di reagente minime necessarie per l’abbattimento degli inquinanti, in modo da determinare la miglior tecnologia da utilizzare all’interno dell’impianto, verificando o smentendo quelle che sono state le scelte fatte in sede di progettazione.
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LIBRICI, Pietro. "L’ILLECITO ANTITRUST DOPO LA DIRETTIVA 2014/104/UE". Doctoral thesis, Università degli Studi di Palermo, 2020. http://hdl.handle.net/10447/400297.

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Tradizionalmente, tanto a livello nazionale quanto a livello comunitario, la tutela della concorrenza si è caratterizzata per l’impiego di strumenti di enforcement pubblicistico. Dopo un lungo iter, il 26 novembre 2014 è stata pubblicata la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio UE 2014/104 relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea. In Italia il recepimento della Direttiva è avvenuto il 19 gennaio 2017 con il d.lgs. n. 3/2017. Sebbene la normativa in parola intervenga a colmare il vuoto creato dall’assenza, sia ambito nazionale che comunitario, di norme di diritto positivo dirette a prevedere esplicitamente la possibilità di promuovere un’azione per il risarcimento del danno sulla base di una violazione delle disposizioni antitrust, essa lascia irrisolte problematiche di notevole importanza. L'obiettivo che ci si propone di raggiungere, pertanto, è quello di verificare i tratti fondamentali della disciplina dell'azione di risarcimento del danno conseguente alla violazione di norme antitrust alla luce della stratificazione di dottrina, giurisprudenza e prassi createsi intorno alla private litigation antitrust in anni recenti. Ciò anche al fine di offrire un contributo utile a fornire le coordinate atte a propiziare un corretto approccio ai tanti risvolti problematici che la nuova disciplina lascia insoluti.
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Di, Mezza Grazia. "Obblighi informativi e tutela del consumatore nel D.Lgs. n. 72/2016 attuativo della direttiva n. 2014/17/Ue". Doctoral thesis, Università degli studi di Padova, 2019. http://hdl.handle.net/11577/3422220.

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Parallelamente ai contratti di credito al consumo, la Commissione europea ha monitorato nel corso degli anni i comportamenti degli operatori finanziari nella stipulazione di contratti di credito per l’acquisto di beni immobili residenziali. Al termine dei vari studi, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno emanato il 4 febbraio 2014, la nuova Direttiva 2014/17/UE592, volta sia a disciplinare contratti di credito ai consumatori stipulati per l’acquisto di beni immobili residenziali attraverso la predisposizione di rimedi volti ad evitare una concessione irresponsabile dei creditori per l’acquisto di tali beni (apportando anche alcune modifiche alla precedente direttiva n. 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori).Attraverso la direttiva n.17/2014 il legislatore europeo abbiamo visto come abbia inteso armonizzare alcuni aspetti della disciplina dei contratti di credito al consumatore che siano assistiti da diritti di garanzia su beni immobili residenziali o finalizzati all’acquisto o al mantenimento del diritto di proprietà su beni immobili. L’intervento del legislatore comunitario si inserisce tra quelli di “armonizzazione minima”, nonostante contenga disposizioni che limitino gli Stati membri in ordine alla possibilità di introdurre o mantenere disposizioni divergenti: si pensi ad esempio alla disciplina relativa al calcolo del tasso annuo effettivo globale e a quella concernente le informazioni precontrattuali personalizzate da fornirsi mediante il prospetto informativo europeo standardizzato. La tipologia di beni oggetto della direttiva, sono generalmente acquistati all’interno delle famiglie, ma a differenza di quelli di consumo, hanno un valore economico di gran lunga superiore che quindi porta spesso i consumatori, non aventi disponibilità economiche così importanti, a stipulare presso gli appositi istituti di credito, contratti volti all’acquisto, e si è posto pertanto per questi contratti l’esigenza di garantire una erogazione di credito responsabile ed in favore di soggetti meritevoli. Si è evidenziato come la direttiva mutui abbia predisposto una disciplina più rigida, rispetto a quella presente nella direttiva sul credito ai consumatori n.48/2008/Ce per l’acquisto di beni di consumo, volta favorire da un lato il responsible borrowing, dall’altro il responsible lending. Per quanto riguarda la disciplina del responsible borrowing vi è, infatti, da un lato, in sede pubblicitaria un ampliamento delle informazioni volte a promuovere sia l’istituto di credito, che i prodotti finanziari disponibili sul mercato a chiunque abbia interesse a stipulare un contratto di credito; dall’altro, vi è in sede precontrattuale una migliore erogazione d’informazioni al consumatore-cliente, informazioni che vengono fornite attraverso un modulo informativo personalizzato alle preferenze e condizioni economiche del consumatore (Considerando 41).In merito alla disciplina del responsible lending sono state previste, invece, disposizioni più rigide e chiare per quanto riguarda la valutazione del merito creditizio e le sue ripercussioni sul rapporto obbligatorio. La disciplina del responsible borrowing, all’interno della c.d. “direttiva mutui”, si è evidenziato come si caratterizzi per una graduale erogazione d’informazioni che inizia da un ambito generale standardizzato, svincolato da una contrattazione vera e propria con un consumatore determinato (all’informazione pubblicitaria sono dedicati gli artt. 11 12 alle informazioni generali l’art. 13), fino ad una qualificata personalizzata serie d’informazioni dirette al consumatore specifico (all’informazione precontrattuale è dedicato l’art. 14), contrassegnate dalla bi-direzionalità circolarità delle notizie fornite da un lato, dal finanziatore, dall’altro dal consumatore. Queste informazioni, sono tutte fornite in modo che il consumatore possa giungere ad una decisione informata, attraverso sia il confronto tra le offerte di credito disponibili sul mercato, sia una valutazione delle diverse implicazioni che possono conseguire una volta stipulato il contratto. Abbiamo analizzato, la prima tranche d’informazioni: informazioni pubblicitarie e generali sono erogate a fini meramente conoscitivi e pubblicitari ad un numero indeterminato di soggetti. Dalla lettura del nuovo d.lsg. 72/2016 è emerso come molte questioni non siano in realtà state risolte, in particolare la scelta di riportarsi fedelmente al contenuto della direttiva, senza aggiungere nulla e senza integrare alcun passaggio, ha fatto si che non si affrontassero determinati temi quali il recesso, il collegamento contrattuale nell’ambito dei contratti di credito immobiliari, o soprattutto le conseguenze derivanti dalla mancata o inadeguata o errata valutazione del merito creditizio da parte del professionista. Proprio quest’ultimo passaggio relativo al non aver affrontato in termini di conseguenze i casi derivanti dalla mancata o inadeguata o errata valutazione del merito creditizio da parte del professionista ha portato a delle riflessioni. La direttiva non avendo individuato rimedi specifici nel caso di violazione degli obblighi di informazione, neppure in merito alle responsabilità del finanziatore o del consumatore, ha rimesso agli Stati membri il compito di definire in sede di recepimento “sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive”. Non sono quindi mancati autori che hanno elaborato delle ipotesi in riferimento alle conseguenze in caso di violazione degli obblighi di informazione; in relazione alla disciplina delle informazioni generali, quelle quindi rivolte ad un pubblico indeterminato e ancora estraneo ad una possibile contrattazione, laddove queste informazioni dovessero risultare lacunose o fuorvianti, si è ipotizzata l’applicabilità della disciplina delle pratiche commerciali scorrette di cui all’art.20 del codice del consumo e, quindi, della tutela amministrativa di cui agli artt. 21-23 -27 del Codice del Consumo. Qualora poi, tali informazioni siano falsate e determinino un comportamento del consumatore interessato che non si sarebbe verificato nel caso in cui tali informazioni fossero state veritiere, si potrebbe ipotizzare un vizio del consenso sanzionabile con l’annullamento del contratto stesso. Concretamente, tuttavia, non è sempre facile giungere ad una soluzione simile, laddove soprattutto la conclusione del contratto è sempre mediata dall’erogazione delle informazioni personalizzate secondo il disposto di cui all’art. 14 della direttiva, che riguardano sì i medesimi aspetti oggetto delle informazioni generali, ma che li espongono in modo molto più dettagliato e finalizzato. Ecco, quindi, che se l’informazione personalizzata è integra e completa e corrisponde poi all’operazione che effettivamente si conclude, sembra difficile o quanto meno forzato poter sostenere che il contratto concluso sia annullabile per via delle scorrette informazioni generali che si ritiene possano aver viziato il consenso del consumatore in fase anteriore a quella precontrattuale. Qualora le, invece, le informazioni scorrette siano fornite in sede precontrattuale attraverso il modulo personalizzato e creino uno sviamento del comportamento economico del consumatore, si ritiene che esse possano realmente allora aver inciso sulla volontà del contrante, viziandone il consenso. In ultima analisi, si dà il caso in cui si determini una discordanza tra i costi indicati in sede di informazioni generali e quelli rinvenuti nel Pies; in tal caso sarebbe applicabile nel nostro ordinamento la disciplina delle informazioni pubblicitarie di cui all’art. 116 e 117 del T.u.b., secondo cui il contenuto del contratto può si discostarsi ma solo in melius dal contenuto presente nelle informazioni pubblicitarie. In questi casi si avrà, quindi, la nullità delle clausole contrattuali che prevedevano condizioni economiche meno favorevoli in sede pubblicitaria e la sostituzione automatica con le clausole più favorevoli, che quindi vadano a ripristinare lo squilibrio che si è determinato. Qualora poi l’inesattezza delle informazioni generali abbia determinato la mancata conclusione del contratto, il consumatore si ritiene che possa appellarsi alla violazione dell’art.1337 c.c., ovvero alla configurabilità di una responsabilità precontrattuale del professionista, lamentando un danno nell’aver fatto affidamento nelle condizioni economiche esposte all’interno delle informazioni generali riguardati quei determinati prodotti, informazioni che poi si sono rivelate fuorvianti in sede di informazioni personalizzate. Nel caso in cui, invece, il contratto sia concluso in assenza di consegna del Pies o con l’erogazione di un Pies mancante delle parti che riguardano la spiegazione di alcuni contenuti economici essenziali del contratto, in entrambi i casi si ritiene che si possa ipotizzare la violazione degli obblighi informativi personalizzati che comporta un’estensione del termine di recesso ci cui all’art. 125-bis e ter del cod.cons. Si è palesa dunque, la cautela del legislatore europeo e di quello italiano nel pronunciarsi in merito alla responsabilità del consumatore che del professionista e nel prevedere sanzioni in merito a tali comportamenti. La scelta prudente è sicuramente dettata anche dalla delicatezza della materia che si affronta. Se infatti si caricasse di eccessivi oneri in termini di informazione, la figura del finanziatore, si potrebbe avere come effetto quello di un comportamento difensivo e soprattutto di diffidenza dello stesso qualora voglia concedere il credito, con inevitabile danneggiamento per il consumatore che non sarebbe incoraggiato alla stipulazione responsabile di tali contratti e, quindi, un danneggiamento per il mercato in generale. Se, d’altra parte si caricasse di eccessivi oneri il consumatore, questo comporterebbe una disciplina oltremodo severa per lo stesso, dimenticando che è invece il soggetto debole che deve essere tutelato, dove invece il professionista sarebbe esageratamente tutelato, potendo erogare finanziamenti senza considerare la figura e gli interessi del consumatore. Si può comunque evidenziare che, nonostante le difficoltà del legislatore europeo e nazionale, gli strumenti interpretativi presenti nel nostro ordinamento se coordinati con le norme di derivazione europea, possono prospettare dei margini di tutela ulteriore per il consumatore, avendo come guida il principio di buona fede nella fase delle trattative e nella conclusione del contratto. L’assenza nel nostro ordinamento di un apposito sistema rimediale, che faccia discendere dalle ipotesi di violazione di un obbligo informativo una sanzione tipica, fa si che la ricerca della soluzione è inevitabilmente lasciata all’interprete. Orbene, in un contesto del genere, la dottrina (ma anche, come visto in precedenza, la giurisprudenza) si è sbizzarrita dando vita ad un ventaglio di ipotesi, da taluno definito come l’“ambaradan dei rimedi contrattuali”. Ecco dunque che si è dedicato ampio spazio a quello che è il dibattito nazionale tra regole di validità e regole di correttezza, fino alla pronuncia delle SS.UU del 2007, e i risvolti in termini degli effetti che la violazione delle regole di comportamento possono provocare su un contratto valido ma tuttavia sconveniente. Da questo spunto, e per approcciarsi ad una soluzione di quella che è la violazione degli obblighi precontrattuali in senso stretto, in omessa valutazione del merito creditizio, o nelle patologie del Pies, si è analizzata la disciplina interne e si è ipotizzata l’applicabilità della teoria dei vizi incompleti. Funzione della teoria dei c.d. vizi incompleti potrebbe perciò rinvenirsi nell’esigenza di evitare che la disciplina dell’invalidità negoziale possa venire facilmente elusa da soggetti che, furbamente, utilizzino tali limiti per concludere contratti con assetti di interessi fortemente squilibrati e pur tuttavia validi; e per fungere da guida per gli operatori del diritto al fine di cristallizzare la nuova fattispecie della responsabilità precontrattuale in caso di contratto valido, ma sconveniente. Inoltre, gran parte della dottrina propende a escludere il ricorso al rimedio invalidante sulla scorta di un’importante pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione risalente al 2007, concernente i contratti di investimento e la violazione degli obblighi informativi. Al di là dell’oggetto specifico della controversia, queste sentenze sono particolarmente importanti per l’innovazione che hanno apportato nell’ordinamento sul tema del rapporto fra regole di validità e di responsabilità in caso di violazione degli obblighi di buona fede nella fase delle trattative. L’elaborazione della teorica dei c.d. vizi incompleti ha svolto un’opera di “traino” ai fini dell’avvicinamento delle due discipline (quella precontrattuale e quella relativa al sistema delle invalidità negoziali), portando con sé notevoli conseguenze, anche sul piano giurisprudenziale, tralatiziamente ancorato ad interpretazioni riduttive della normativa precontrattuale. Per quanto attiene più nel dettagli alla violazione dell’obbligo di valutazione del merito creditizio, abbiamo avuto modo di constare che già la direttiva sul credito al consumo 2008/48/Ce aveva introdotto l’esecuzione della verifica della solvibilità del consumatore/ debitore non aveva regolato le conseguenze dell’eventuale inadempimento di questo obbligo, per cui all’art.23 della direttiva in linea con quanto previsto dal considerando n.47, si limitava a rimettere agli Stati membri la definizione di sanzioni che fossero “efficaci, proporzionate e dissuasive” per punire la violazione delle disposizioni nazionali in materia di credito al consumo. Tuttavia la discrezionalità lasciata al legislatore nazione difficilmente si coordinava con l’obiettivo di armonizzazione massima a livello europeo. Lo stesso legislatore italiano non aveva ritenuto di intervenire per determinare le conseguenze sanzionatorie dell’omessa valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore che, quindi dipenderanno dalla normativa da parte dei giudici nazionali, attraverso il ricorso ai rimedi civilistici esistenti. Corre l’obbligo precisare che se è vero che il nostro sistema civilistico non preveda il divieto di erogare il finanziamento qualora la capacità restitutoria del consumatore risultasse negativa, essendo pacificamente ammessi sia da parte di dottrina che di giurisprudenza la piena validità dei contratti stipulati in tale contesto, tuttavia, l’importanza della valutazione si ravvisa laddove la sua violazione comporti un effetto negativo sul consumatore sicuramente importante; lo stesso infatti dopo la concessione del credito confidando sulla propria capacità di sostenere il piano di rimborso, affidandosi alla valutazione che il finanziatore avrebbe dovuto eseguire prima dell’erogazione, si ritrova in realtà in uno stato di futura insolvenza. Un comportamento scorretto del finanziatore sia che non effettui la preventiva verifica del merito creditizio, sia che conceda il finanziamento in presenza di una valutazione dall’esito negativo, avrà come conseguenza l’erogazione al consumatore di un credito eccessivo rispetto alla sua capacità restitutoria e, a ragione di ciò, potrebbe non riuscire a rispettare gli impegni assunti. Nonostante la mancanza di una specifica disposizione sul punto, la dottrina ha ritenuto opportuno tutelare il consumatore prevedendo che il mancato rispetto da parte del finanziatore di un obbligo di condotta determini la possibilità di poter agire per ottenere un risarcimento danni, in quanto non ha ricevuto tutte le informazioni necessarie per potere giungere ad una decisione ponderata e ciò l’ha portato a contrarre un debito non sostenibile. Può quindi concludersi considerando che seppure la direttiva mutui si sia inserita in un contesto tentando di colmarne lacune, alla luce soprattutto di un’armonizzazione massina in aspetti che se lasciati ai singoli Stati, avrebbero comportato un eccessivo divario di tutela, è proprio in quell’ambito dove avrebbe dovuto spingersi oltre che in realtà si arresta. La tutela del contraente debole, soprattutto nella fase precontrattuale, in termini di “rimedi” per violazioni da parte dell’operatore del credito, sembra essere ancora ancorata alle soluzioni domestiche dei singoli Stati che si trovano quindi a far fronte a recepimenti di direttive che seppure, come è, sono finalizzate alla massima tutela del consumatore, tralasciano poi quello che è l’aspetto dove concretamente si dovrebbe attuare questa tutela, ovvero la fase esecutiva.
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Baggio, Alessandro <1991&gt. "La Direttiva 34/2013/UE nell'attuale contesto di regolamentazione europea". Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2015. http://hdl.handle.net/10579/7310.

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In data 26 giugno 2013 il Parlamento europeo e il consiglio hanno emesso la Direttiva 34/2013/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relazioni di talune tipologie d’imprese, recante modifica della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed abrogazione delle Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, comunemente conosciute come IV e VII direttiva. La nuova direttiva contabile, a differenza delle precedenti, racchiude in un unico provvedimento la disciplina inerente i bilanci individuali e i bilanci consolidati e pone la propria attenzione sul concetto di “think small first”, con il quale si intende la necessità di focalizzarsi in primis sui bisogni e le esigenze delle piccole entità, le quali rappresentano in termini numerici la quasi totalità delle imprese dell’Unione Europea. Il seguente lavoro di tesi si pone l’obiettivo di analizzare ed approfondire le modifiche apportate dalla Direttiva, con particolare attenzione ai cambiamenti significativi rispetto alle precedenti direttive contabili e agli interventi di armonizzazione con gli standard internazionali.
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Dhimgjini, Ina <1986&gt. "La mora del debitore e la Direttiva 2011/7/Ue". Doctoral thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2015. http://hdl.handle.net/10579/8287.

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La tesi si incentra sulla tematica della mora del debitore e sulla direttiva 201177/Ue, avente ad oggetto la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Oltre a soffermarsi sull'assetto tradizionale delle obbligazioni in generale, e delle obbligazioni pecuniarie in particolare, la tesi mira ad evidenziare il percorso voluto dal Legislatore europeo sulla lotta contro il fenomeno dei ritardi di pagamento. Dapprima, infatti, si ricorda la direttiva 2000/35/Ce, recepita nel D. Lgs. 231 del 2002 e successivamente la direttiva 2011/7/Ue, recepita con D. Lgs. 192 del 2012. La tesi si concentra sul rovesciamento dunque della tradizionale impostazione dogmatica del creditore inteso come parte contrattuale forte a creditore come parte debole, soggetto ai continui ritardi di pagamento da parte del debitore. Circa gli strumenti normativi messi a disposizione dal legislatore ci si interroga non solo ricordando lo strumento di ingiunzione europea ma anche il rimedio delle nullità, intorno al quale una rilevante novità si può riscontrare nella letture dell'art. 7 del D. Lgs. 231 del 2002 e D. Lgs. 192 del 2011. Il fenomeno dei ritardi viene letto infine in una ottica comparativa, prendendo spunto dagli studi di ricerca effettuati durante i periodi di internazionalizzazione ad Oxford ed a Madrid.
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Libros sobre el tema "Direttiva 2019"

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Trocker, Nicolò y Alessandra De Luca, eds. La mediazione civile alla luce della direttiva 2008/52/CE. Florence: Firenze University Press, 2011. http://dx.doi.org/10.36253/978-88-6453-241-7.

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This book brings together the proceedings of the meeting held in Florence on 21 October 2010, during which a group of Italian and foreign scholars reflected on the decisions set forth in the EC Directive 2008/52 regarding various aspects of mediation in civil and commercial matters, on the commitment that awaits the Member States called upon to implement it and on the contribution that its reception can offer to the renewal of civil justice in Europe. Even apropos the manner in which civil disputes are resolved, European integration is moving towards bringing the various national systems closer. It would, however, be mistaken to think that the differences which in the past so strongly marked the various legal systems are destined to disappear. Instead these divergences will live on in the different dimension of a shared European adventure.
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Manciocco, Arianna. Sperimentazione animale: Aspetti teorici, normativi e applicativi della nuova Direttiva europea 2010/63. Roma: Istituto superiore di sanità, 2011.

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Cappelletti, Ernesto. Come Applicare la Direttiva Macchine 2006/42/CE e le Norme Di Riferimento: In Accordo con l'edizione 2019 Della Guida Della Commissione Europea e Integrato con la Valutazione Di Impatto Della Nuova Direttiva Macchine. Independently Published, 2021.

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Romualdi, Giuliana. L'oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione. Bononia University Press, 2021. http://dx.doi.org/10.30682/alph12.

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"Con formula ampia, l’art. 615 del codice di rito dichiara che con l’opposizione all’esecuzione si contesta «il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata». Secondo l’interpretazione offertane dalla dottrina, il diritto di procedere ad esecuzione forzata altro non è se non l’azione esecutiva stessa, insieme di poteri processuali, coordinati e diretti all’avvio e allo svolgimento dell’esecuzione. Nel caso dell’opposizione c.d. di forma (con cui il debitore contesta il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo e l’impignorabilità dei beni soggetti ad esecuzione), non sembra dubbio che l’oggetto del giudizio di opposizione coincida con il diritto processuale di agire in esecuzione forzata; altrettanto non può dirsi nel caso dell’opposizione per motivi di merito, dove la contestazione del debitore investe il diritto sostanziale, ossia il credito rappresentato nel titolo esecutivo. In questo caso, ritenere che il diritto di procedere ad esecuzione coincida con un diritto meramente processuale appare quanto meno limitato. Giuliana Romualdi è avvocato e professore incaricato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, dove tiene il corso di Mediazione e Procedure ADR. È autrice della monografia Dall’abuso del processo all’abuso del sistema giustizia (2013), con Giovanni Cosi del manuale La mediazione dei conflitti (2010, 2012) e di saggi e articoli in materia di procedimenti stragiudiziali."
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Laus, Federico. IL rapporto collaborativo tra pubblico e privato nella contrattazione pubblica. Bononia University Press, 2021. http://dx.doi.org/10.30682/sg291.

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Il volume propone una ricostruzione delle formule di collaborazione tra pubblico e privato nella contrattazione pubblica, nonché delle tendenze riformatrici nel diritto dell’Unione Europea e nei diritti nazionali, sullo sfondo del percorso storico delle realtà nazionali nel quale si rinviene una tendenza elastica del potere pubblico a ricoprire alternativamente un ruolo fortemente interventista ed accentratore e uno di mero regolatore ed attento controllore. Partendo dallo studio dei principi generali e delle procedure, dei modelli contrattuali e degli orientamenti normativi, con particolare attenzione alle recenti riforme adottate dai legislatori nazionali in recepimento delle direttive UE 2014, il volume analizza i vari aspetti connessi al rapporto di collaborazione pubblico-privato, intendendo con questo una nozione più ampia rispetto al solo istituto partenariale.
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Gustapane, Antonello. Il ruolo del pubblico ministero nella Costituzione italiana. Bononia University Press, 2021. http://dx.doi.org/10.30682/sg259.

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La Costituzione italiana ha trasformato in maniera innovativa il ruolo del pubblico ministero: da rappresentante del potere esecutivo presso l’autorità giurisdizionale, gerarchicamente sottoposto al Ministro della giustizia, che è tipico dei paesi di civil law , ad autonomo potere pubblico, titolare della pretesa punitiva dello Stato da esercitare obbligatoriamente nei casi stabiliti dalla legge e secondo le forme del giusto processo, e inserito nell’ambito dell’ordine giudiziario governato dal Csm. Nel volume, i principi costituzionali in tema di funzione requirente vengono quindi sviluppati sino a sostenere che, per rispettare appieno il ruolo che la Costituzione attribuisce al pubblico ministero di promotore a fini di giustizia dell’intervento decisorio del giudice, i poteri direttivi, che la riforma Castelli/Mastella conferisce al procuratore della Repubblica, devono essere interpretati in modo da rispettare la posizione di esclusiva sottoposizione alla legge costituzionalmente conforme, che è propria di ogni magistrato ordinario, compreso quello addetto alle funzioni requirenti. La ricerca si chiude difendendo i sempre attuali principi costituzionali sul pubblico ministero dai tentativi di stravolgimento operati con il disegno di legge costituzionale sulla giustizia presentato il 7 aprile 2011 dalle forze politiche di centro-destra.
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Capítulos de libros sobre el tema "Direttiva 2019"

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Roberts, Albert R. y Kenneth R. Yeager. "Servizi di assistenza telefonica diretta in caso di crisi: Cosa fare e cosa evitare". En Gli interventi sulla crisi, 49–53. Milano: Springer Milan, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-2029-0_12.

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Borelli, Silvia. "La nuova direttiva sul distacco dei lavoratori nelle intemperie del mercato interno". En Posted workers La condizione dei lavoratori in distacco transnazionale in Europa. Venice: Fondazione Università Ca’ Foscari, 2022. http://dx.doi.org/10.30687/978-88-6969-515-5/003.

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On 28 June 2018, the European legislator adopted the Directive (EU) 2018/957 amending Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services. This essay presents and discusses the main changes introduced by the new Directive: the extension of the binding rules of the Host State, the specific regulation of the long-term posting, the new rules on collective agreements, and the measures on the enforcement. The second part of the essay highlights the subjects that still remain problematic in the European regulation on the posting of workers: the fragmentation of the rules concerning labour law and social security, the possibility to organise collective actions, the posting of third-country nationals, and the employer-driven mobility outside the scope of the Posting of Workers Directive.
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Frosecchi, Giulia. "Tra interessi del mercato e tutela dei lavoratori in distacco transnazionale La disciplina giuridica dalla genesi alla direttiva applicativa". En Posted workers La condizione dei lavoratori in distacco transnazionale in Europa. Venice: Fondazione Università Ca’ Foscari, 2022. http://dx.doi.org/10.30687/978-88-6969-515-5/002.

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The essay concisely traces the main steps of the transnational posting of workers regulation in the European Union, starting from the first relevant judgment of the Court of Justice, which highlighted the need for a legal intervention aimed to clarify the rights of posted workers and the respective obligations upon the employers, to the approval of the enforcement Directive 2014/67/EU, a notable attempt to improve the effectiveness of posted workers’ rights and facilitate the prevention of abusive practices, going through Directive 96/71/EC, which has regulated the phenomenon for the first time. The judicial and normative evolution is an excellent example of the difficulty of the European Union to guarantee high standards of workers’ protection within the free market.
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