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Miletti, Marco Nicola. "Le facce d’un diamante. Appunti per una storia dell’immediatezza nella procedura penale italiana". Revista Brasileira de Direito Processual Penal 7, n.º 2 (29 de agosto de 2021): 827. http://dx.doi.org/10.22197/rbdpp.v7i2.596.

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Il saggio ripercorre alcune tappe dell’evoluzione del principio di immediatezza nella procedura penale italiana, entro l’arco cronologico compreso tra la fine del secolo XVIII e il codice Finocchiaro-Aprile del 1913. Dopo una breve rassegna delle diverse definizioni del lemma e un cenno diacronico alla demarcazione dal concetto di oralità, la ricerca muove dagli spunti offerti da ‘pionieri’ quali Francesco Mario Pagano e Niccola Nicolini; esamina la letteratura europea (francese e, soprattutto, tedesca) che permeò la riflessione dei giuristi italiani; quindi si addentra nella stagione post-unitaria. Quest’ultima fu connotata dal contrasto tra un codice di rito (1865) ancora prettamente inquisitorio e una dottrina tutt’altro che compatta: se i primi commentari e, ancor piú, la scuola carrariana classificavano l’immediatezza tra i canoni inderogabili della giustizia liberale, la scuola positiva vi scorgeva un indebito cedimento alle interferenze popolari ed emotive nel dibattimento. La lunga elaborazione del codice Finocchiaro-Aprile non solo stimolò un serrato confronto dottrinale ma partecipò a quel movimento per l’oralità grazie al quale Chiovenda confidava di modernizzare il rito civile e penale.
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Borek, Dariusz. "Wykonywanie władzy karania w instytutach zakonnych w świetle aktualnego Kodeksu Prawa Kanonicznego". Prawo Kanoniczne 48, n.º 3-4 (10 de diciembre de 2005): 175–200. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2005.48.3-4.09.

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Nell’articolo è stata presentata la normativa riguardante l’esistenza e l’applicazione del potere coercitivo nella Chiesa con particolare riferimento agli Istituti Religiosi. Il primo punto del lavoro è stato dedicato alla presentazione degli argomenti che spiegano l’esistenza del potere coercitivo nella Chiesa. Nel secondo punto dello studio è stato analizzato il potere che esiste negli Istituti Religiosi. Nel terzo punto si analizza il potere coercitivo che viene esercitato negli Istituti Religiosi secondo attuale Codice di Diritto Canonico nella triplice funzione della potestà di governo. Lesercizio del potere coercitivo nella funzione legislativa consiste nella possibilità di emanare le leggi penali. La potestà coercitiva nella funzione amministrativa comprende sia la possibilità di emanare i precetti penali sia la possibilità di fare la dichiarazione oppure la inflizione delle pene tramite la procedura penale stragiudiziale. La scelta tra la via amministrativa e giudiziale spetta all’Ordinario. Il potere coercitivo esercitato nella funzione giudiziale significa la possibilità di fare la dichiarazione o l’inflizione delle pene tramite il processo penale giudiziale. L’ultima parte dello studio è stata dedicata alla problematica della dimissione dall’Istituto Religioso. Avendo in considerazione il carattere forzoso della dimissione si potrebbe pensare che la dimissione è una delle sanzioni penali, non mancano pero gli argomenti che fanno pensare che la dimissione non puo essere inserita tra le sanzioni penali in senso stretto. Nel caso della dimissione dal Istituto si tratta piuttosto della procedura sui generis amministrativa, avente come scopo la protezione sia L’Istituto intero che i singoli religiosi incluso anche quello che viene dimesso.
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Profiti, Pasquale. "Obiettivo: L'attivitŕ di consulenza di magistrati italiani nei Balcani". QUESTIONE GIUSTIZIA, n.º 3 (julio de 2009): 116–22. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-003011.

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- Il Consiglio d'Europa si č avvalso e si avvale dell'esperienza di magistrati italiani nella costruzione e sviluppo delle funzioni giudiziarie degli Stati aderenti che attraversano la fase di sviluppo e consolidamento democratico. Č quanto avvenuto per le scuole della magistratura in Albania e Bosnia, per la definizione dell'assetto del potere giudiziario in Moldavia e Georgia, per l'elaborazione e/o applicazione dei nuovi codici di procedura penale dell'Albania, del Kosovo e della Macedonia.
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Gulotta, Guglielmo y Camillo Loriedo. "Dialogo su questioni forensi e cliniche dell'Ipnosi. Convegno Crociera FIAP, 16-20 aprile 2010". IPNOSI, n.º 2 (febrero de 2011): 29–43. http://dx.doi.org/10.3280/ipn2010-002003.

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Un convegno organizzato su una nave č l'occasione che Camillo Loriedo e Guglielmo Gulotta colgono per soffermarsi su alcuni fra gli aspetti piů discussi dell'ipnosi, dalle cosiddette rapine sotto ipnosi, che, come la letteratura sembra confermare, vedono piů che altro l'uso tecniche confusionali, allo sfruttamento sessuale in corso di ipnositerapia e, infine, all'applicazione, in sede forense, dell'ipnosi per il recupero dei ricordi. Il Codice di Procedura Penale, con gli articoli 64 (per gli imputati) e 188 (per i testimoni) non consente "metodi o tecniche idonei a influire sulla libertŕ di autodeterminazione o alterare la capacitŕ di ricordare e di valutare i fatti". In ogni caso, avvertono gli Autori, č necessario evitare domande "suggestive" e considerare la testimonianza sotto ipnosi come un'informazione fra le tante: la veritŕ potrŕ scaturire, come sempre, solo dal confronto fra tutti i dati disponibili.
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Suchecki, Zbigniew. "Wydalanie duchownych na podstawie kanonicznego procesu karnego". Prawo Kanoniczne 54, n.º 3-4 (10 de diciembre de 2011): 77–115. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2011.54.3-4.03.

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Il processo penale canonico ha sempre costituito l’extrema ratio cui ricorrere solo quando fossero esaurite tutte le altre vie per ottenere la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del reo (cfr. c. 1341). Le cause penali necessitano della presenza del promotore di giustizia in quanto con esse si vuole perseguire le finalità della giustizia e della tutela del bene pubblico. Per irrogare o dichiarare la pena il Codice di Diritto Canonico del 1983 prevede una doppia procedura penale: giudiziaria (che si concluderà con una sentenza) o amministrativa (stragiudiziale – che si concluderà con un decreto). Nel processo penale giudiziario il Promotore di giustizia svolge il compito di parte attrice o titolare dell’azione criminale contro l’imputato. Giovanni Paolo II nel discorso alla Rota Romana ha sottolineato che «l’istituzionalizzazione di quello strumento di giustizia che è il processo rappresenta una progressiva conquista di civiltà e di rispetto della dignità dell’uomo» (Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, (18 gennaio 1990), in L’Osservatore Romano, 19 gennaio 1990, p. 5). Si evince molto chiaramente dal can. 1342, § 1 la preferenza del legislatore per la via giudiziale. Infatti, il processo penale giudiziario offre maggiori garanzie di giustizia, in quanto assicura e garantisce in modo conforme il diritto alla difesa, permette al giudice di consolidare una maggiore certezza morale sull’esistenza dei fatti mediante l’acquisizione giudiziale delle prove, delle circostanze e dell’imputabilità, valutando tutte le circostanze del delitto, determina la condizione dell’imputato, precisa il grado del danno causato dal delitto, applica con equità la pena giusta alla luce degli elementi emersi durante il giudizio. Rimangono tuttavia casi in cui il legislatore indica la via giudiziale come la più adatta, che certamente offre maggiori certezze e garanzie ai fini dell’accertamento della verità, della giustizia e soprattutto della salvaguardia dei diritti dei fedeli. Innanzitutto essa è obbligatoria per irrogare o dichiarare le pene più gravi, come quelle espiatorie perpetue (can. 1336). «Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto» (can. 1342, § 2). Il promotore di giustizia assume le vesti di parte attrice o titolare dell’azione criminale (actio criminalis) contro l’imputato. Egli è la persona pubblica costituita per tutelare il bene pubblico, che deriva dall’osservanza della legge, al di là delle considerazioni soggettive can. 1362, § 1; 1720, 3°; 1726. Nel processo penale, a protezione dei diritti del fedele il legislatore vieta espressamente di imporre all’imputato il giuramento e l’accusato non è tenuto a confessare il delitto (can. 1728, § 2). In questo modo si garantisce al reo la scelta della linea difensiva più opportuna senza costrizione a riconoscere i fatti che siano a sé sfavorevoli. Il processo penale giudiziario prevede e garantisce al reo un diritto fondamentale di appello dopo l’emanazione della sentenza di condanna (can. 1727, § 1). Inoltre garantisce il diritto di appello al promotore di giustizia nelle cause in cui la loro presenza è richiesta (cfr. cann. 1727, § 2, 1628). Il termine per proporre l’appello è di 15 giorni e va proposto avanti al giudice a quo, che ha emesso la sentenza. Può essere fatto a voce, ed in tal caso il notaio lo deve mettere per scritto avanti allo stesso appellante (can. 1630, § 2). Il can. 1353 disciplina che «l’appello o il ricorso contro le sentenze giudiziali o i decreti che infliggono o dichiarano una pena qualsiasi hanno effetto sospensivo». Il legislatore prevede nel Capitolo III: «de actione ad damna reparanda» un’azione contenziosa per la riparazione dei danni ingiustamente inferti dal delitto (cann. 1729–1731). Pur consentendo nell’ambito del processo penale giudiziario l’esercizio dell’azione per il risarcimento dei danni, il legislatore tiene sempre distinte le due azioni, quella criminale, tendente all’irrogazione o alla dichiarazione della pena, e quella contenziosa per la riparazione dei danni inferti dal delitto. La sentenza può essere eseguita dopo che sia passata in giudicato, ossia dopo una duplice sentenza conforme che non sempre si ha con la decisione di secondo grado.
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Riberi, Mario. "Giovanni de Foresta, deputato alla camera subalpina e Ministro della giustizia (1850-1859)". Italian Review of Legal History, n.º 7 (22 de diciembre de 2021): 199–255. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16889.

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Il giurista nizzardo Giovanni de Foresta è un personaggio poco noto e pochissimo studiato, nonostante il suo notevole apporto dato alla causa dell'unità d'Italia. Sostenitore di Cavour, sedette alla Camera subalpina per due legislature, la IV e la V, e rivestì due importanti incarichi di governo: fu ministro di Grazia e Giustizia sia nel primo governo D’Azeglio sia nel secondo governo Cavour, nel periodo di entrata in vigore delle leggi Siccardi. Oggetto di questo articolo sono i progetti elaborati da De Foresta durante questi due incarichi ministeriali. Innanzitutto il progetto che si tradusse nella legge del 26 febbraio 1852 sull’introduzione di misure restrittive della libertà di stampa: il dibattito parlamentare che ne seguì portò alla frattura della destra e alla stagione del "connubio" Cavour-Rattazzi. Successivamente viene illustrata l’opera svolta da De Foresta negli anni 1855-59 per il rinnovamento della codificazione del Regno di Sardegna attraverso l’apertura di un cantiere sia per l’elaborazione del codice di procedura civile sia per la revisione dei codici penali, che nel 1860 sostituirono quelli albertini. È infine presentato il contributo dato nel 1858 da De Foresta all'alleanza con la Francia, ritenuta indispensabile da Cavour per realizzare l'unità d'Italia, quando il Guardasigilli, per venire incontro alle richieste del governo francese, fece approvare dal Parlamento subalpino la legge sulle sanzioni da infliggere ai cospiratori contro i capi di stato stranieri.
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Pieronek, Tadeusz. "Administracyjne usunięcia lub przeniesienie proboszcza". Prawo Kanoniczne 32, n.º 1-2 (5 de junio de 1989): 27–43. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1989.32.1-2.02.

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Dal decreto del papa Pio X Maxima cura (1910 a.) viene impiegata nella Chiesa la procedura amministrativa per la rimozione e per il transferimento del parroco dalla parrocchia, per le cause previste dalla legge. Tale procedura, con piccole modifiche, e stata codificata nel Codice del 1917. Ulteriori cambiamenti in materia sono stati introdotti nel Codice del 1983 sotto l’influsso del Vaticaino II. Tali cambiamenti prendono in considerazione, accanto al principio che si rifenisce alla durata del servizio pastorale del parroco, che e il bene delle anime, anche la difesa della posizione e dei dinitti del parroco e ció prima che il decreto di rimozione o transferimento dalla parrochia venga emesso. Nell’articolo vengono analizzate le norme del Codice del 1983 riguardanti la procedura di rimozione e di transferimento del parroco dalla parrocchia, ed anche i modi di difesa che gli spettano, sia prima che dopo l‘emissione del decreto del vescovo in materia.
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Belluta, Hervé. "Book Review: Manuale Di Procedura Penale Europea". New Journal of European Criminal Law 5, n.º 2 (junio de 2014): 262. http://dx.doi.org/10.1177/203228441400500208.

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Galluccio, Alessandra. "Misure di prevenzione e "caporalato digitale": una prima lettura del caso Uber Eats". GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, n.º 169 (abril de 2021): 105–20. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-169006.

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L'articolo ripercorre la vicenda di una delle prime applicazioni giurisprudenziali di una misura di prevenzione - quella dell'amministrazione giudiziaria a una società che si avvale di riders sottoposti a condizioni di sfruttamento lavorativo potenzialmente integranti il reato di cui all'art. 603-bis del codice penale. Il contributo, dopo avere offerto una panoramica della vicen-da e degli istituti coinvolti, si sofferma in particolar modo su alcune peculiarità del caso di spe-cie: l'uso degli indici di sfruttamento; la penale responsabilità di Uber e dei suoi dipendenti; il ruolo dell'amministratore giudiziario.
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Fiorella, Antonio. "Ripartire dai progetti ministeriali di un nuovo codice penale?" Archivio penale, n.º 2 (2014): 31–58. http://dx.doi.org/10.12871/97888674131713.

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Macri, Francesco. "VIOLENZA DOMESTICA E MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA: l’art. 572 del codice penale". Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE) 9, n.º 1 (2 de abril de 2021): 888. http://dx.doi.org/10.25245/rdspp.v9i1.884.

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In questa sede, si analizzerà la fattispecie dell'art. 572 c.p. da una prospettiva “integrata”, inquadrandola come parte di un apparato di tutela penale nei confronti della violenza sessuale, fisica e psicologica nei confronti delle donne. Si conclude che la figura criminosa summenzionata è reato abituale proprio ed ha il dolo generico come elemento soggettivo. Vi sono problemi di concorso (reale o apparente) di reati con quelli di lesioni personali (art. 582 e – per quelle gravi e gravissime – 583 c.p.), e di atti persecutori (art. 612-bis), con il quale si individuano controversie di rilievo. I livelli sanzionatori prevedibili indicano la possibilità, per gli autori, di beneficiare frequentemente della sospensione condizionale della pena, o dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Ciò si traduce in un apparato di tutela penale non sempre perfettamente coerente e, soprattutto, efficace.
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Germanò, Alberto. "L’art. 13 TFUE e la tutela degli animali come esseri senzienti: una sentenza della Cassazione penale italiana". Przegląd Prawa Rolnego, n.º 2(29) (30 de diciembre de 2021): 215–21. http://dx.doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.9.

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Gli animali, considerati “cose” da Aristotele, “res mancipi” dai Romani e “beni” dal codice civile italiano del 1942, vengono definiti “esseri senzienti” dall’art. 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea del 2007, cioè capaci di sentire piacere e dolore. Un capriolo ferito da un colpo di fucile venne messo, ancora vivo e scalciante, nel cassone di un veicolo. La Cassazione italiana ritiene che la fattispecie costituisca il delitto previsto dall’art. 544-ter del codice penale e punisce il cacciatore perché non ha dato il colpo di grazia all’animale per porre fine alle sue sofferenze e alla sua agonia.
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Margara, Alessandro. "Il lungo processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari". RIVISTA SPERIMENTALE DI FRENIATRIA, n.º 1 (abril de 2011): 53–74. http://dx.doi.org/10.3280/rsf2011-001005.

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Il sistema degli OPG per accogliere gli autori di reato, prosciolti per vizio totale di mente, č contenuto nel Codice penale, ma č stato fortemente modificato da sentenze costituzionali e da interventi legislativi, che lo hanno adattato alla nuova concezione dell'assistenza psichiatrica: gli OPG esistenti sono perň rimasti eguali al modello carcerario del passato sia per i luoghi, sia per il personale prevalente, rappresentato dalla Polizia penitenziaria. La pericolositŕ sociale č la condizione per la applicazione della misura di sicurezza dell'OPG, che si esegue negli stessi OPG. Il concetto di pericolositŕ sociale, assoluto nel Codice penale, si č relativizzato e va accertato nel concreto del singolo caso e delle sue risorse socio-familiari. Il DPCM 1/4/2008 che ha stabilito il passaggio della sanitŕ penitenziaria al Servizio sanitario nazionale ha un progetto di distribuzione degli internati nelle regioni di appartenenza, cosě che le stesse seguano i malati residenti nei loro territori e tendano a riportarli all'assistenza psichiatrica generale degli stessi. L'allegato C al DPCM descrive le fasi di questo passaggio e della presa in carico del Servizio sanitario di ogni regione, cosě che sia superato e abbandonato il vecchio modello degli OPG.
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Panzarola, Andrea. "IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE TRA PRINCIPI E REGOLE. IL DIFFICILE EQUILIBRIO TRA GARANZIE ED EFFICIENZA DEL PROCESSO". Revista Direito das Relações Sociais e Trabalhistas 2, n.º 2 (8 de octubre de 2019): 182–200. http://dx.doi.org/10.26843/mestradodireito.v2i2.97.

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Lo scopo del presente articolo è studiare la funzione dei prinicipi nel diritto processuale civile anche nell’ambito del Nuovo Codice di Procedura Civile (NCPC) brasiliano del 2015, con enfasi nella ricerca dell’equilibrio tra garanzie ed efficienza nel processo. Innanzitutto vengono studiati i principi e le regole nel NCPC brasiliano e nel processo civile in generale. Sono anche studiati i principi nei nuovi codici di procedura civile dei diversi paesi. In seguito si discute la funzione dei principi lungo la storia per arrivare al momento del recupero dela funzione assiologica dei principi processuali e alla questione della collisione tra questi ultimi con prevalenza delle garanzie delle parti nel processo.
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Fusar Poli, Elisabetta. "Oltraggi d’autore". LawArt 1, n.º 1 (30 de enero de 2020): 140–80. http://dx.doi.org/10.17473/lawart-2020-1-6.

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Lo studio propone un’indagine in prospettiva storica intorno al dialogo multiforme fra arte e diritto, prendendo in considerazione l’arte come oggetto di diritto e, al contempo, come dispositivo di interrelazione, ovvero come diaframma materiale e concettuale fra cultura giuridica e cultura tout court. Entro questa prospettiva, è affrontata la questione della ‘vera arte’ nell’interpretazione del giurista, attraverso la giurisprudenza in tema di oltraggio al pudore, fra codice penale liberale e codice del 1930. La transizione fra i due testi normativi, che vedono la luce in contesti storici e culturali profondamente differenti, porta a un apparente affrancamento normativo dell’arte dalla morale, finché la libertà dell’arte troverà forma costituzionale. Il dissidio fra arte e morale, tuttavia, si mantiene vivo per il giurista, facendosi intrinseco alla possibilità di qualificare un’opera dell’ingegno quale opera d’arte.
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Mazzanti, Edoardo. "Brevi note sulla tutela penale della produzione alimentare locale". AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, n.º 2 (enero de 2021): 63–76. http://dx.doi.org/10.3280/aim2018-002005.

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Il lavoro offre una breve rassegna delle fattispecie penali applicabili a difesa della produzione alimentare locale. Introdotto il tema dell'origine dei prodotti alimentari ai fini penali, il contributo dà conto, prima, dei delitti del Titolo VIII Capo II del codice penale; poi, della complessa disciplina a difesa del made in Italy, contenuta nella legge n. 350/2003. Evidenziate le principali criticità dell'assetto attuale, nella parte finale si prospettano schematicamente alcune possibili direttrici di riforma.
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Manna, Adelmo. "La deformazione o lo sfregio permanente al viso tra codice penale, codice rosso e principio di proporzione". Archivio penale, n.º 1 (2021): 291–305. http://dx.doi.org/10.12871/978883318097713.

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Repetto, Giorgio. "LA CIVILIZZAZIONE. L’ESPANSIONE DEI DIRITTI NEGLI ANNI ‘60 E ‘70". Il Politico 251, n.º 2 (3 de marzo de 2020): 52–76. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2019.236.

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Sia nell'attività legislativa che nelle decisioni giudiziarie relative alla valorizzazione dei diritti fondamentali, gli anni 1960-1979 coincidono con una fase di grandi innovazioni. Nonostante le fragili maggioranze parlamentari, in quel periodo vengono emanate una lunga serie di disposizioni legislative di ampio respiro nel campo delle libertà civili e dei diritti sociali: lavoratori, donne, malati mentali e altre minoranze trascurate godono di diritti individuali e beneficiano dell'istituzione di un assetto istituzionale più coerente dei servizi pubblici in molti settori. Il saggio indaga queste evoluzioni muovendo dall'analisi di cinque diversi cluster di diritti (lavoratori, famiglia, procedura penale, diritto alla salute e riforme settoriali) e cerca di evidenziare sia le luci che le ombre di tale processo di riforma.
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Tatti, Veronica y Luciano Giromini. "Malingering: diagnosi differenziale e valutazione testistica nel contesto forense penale". QUADERNI DI PSICOTERAPIA COGNITIVA, n.º 50 (agosto de 2022): 166–80. http://dx.doi.org/10.3280/qpc50-2022oa14086.

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Il "malingering" è la simulazione o l'esagerazione intenzionale di una patologia fisica o mentale, messa in atto allo scopo di ottenere benefici tangibili quali il ricevimento di un risarcimento economico o la mitigazione di una sentenza criminale. In questo articolo si prende in esame il fenomeno con un'enfasi particolare sulla diagnosi differenziale e sulle sue implicazioni all'interno del contesto forense penale. Si evidenziano inoltre le ripercussioni che il malingering può avere sulla valutazione della capacità d'intendere e di volere. Non è raro, infatti, che nei contesti peritali alcuni rei cerchino di avvalersi di determinati articoli del Codice penale e tentino di simulare una perdita dell'esame di realtà. Conoscere una cospicua batteria di test sull'argomento è ormai fondamentale per il perito, al fine di rispondere al quesito giuridico. Si è dunque posto uno sguardo sul panorama testistico e sugli strumenti innovativi introdotti in letteratura negli ultimi anni. L'inclusione dell'Inventory of Problems-29 (IOP-29), un symptom-validity test (SVT), e dell'Inventory of Problems-Memory (IOP-M), un performance-validity test (PVT), nell'assesment psicologico risulta essere un potente ausilio nella discriminazione dei simulatori dai soggetti effettivamente affetti da una psicopatologia, come evidenziato nei vari studi presentati in questo articolo.
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Spina, Luciano. "Il "codice rosso" e la tutela della vittima minorenne". MINORIGIUSTIZIA, n.º 1 (septiembre de 2020): 144–58. http://dx.doi.org/10.3280/mg2020-001015.

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La violenza domestica e quella di genere costituiscono un grave fenomeno che non si esaurisce all'emergenza di un periodo limitato di tempo, ma rappresenta piuttosto un dato di carattere cronico a livello mondiale. Con il c.d. "codice rosso" sono stati approntati ulteriori strumenti normativi, oltre a quelli già esistenti, che mirano alla realizzazione tempestiva di interventi, cautelari o di prevenzione, a tutela delle vittime dei reati di violenza, che presuppongono l'obbligo di audizione della vittima da parte del pubblico ministero nei tre giorni dalla denuncia. Quella della vittima minorenne rappresenta però una peculiare posizione, posto che vengono in rilevo esigenze di tutela in materia civile e segretezza degli atti dell'indagine penale, che richiedono un coordinamento tra diverse autorità giudiziarie e i diversi operatori psico-sociali coinvolti, talvolta difficile da realizzare anche per la poca chiarezza dei riferimenti normativi. È richiesto quindi un approccio interdisciplinare e una particolare specializzazione degli operatori nel sapersi relazionare al minore, in modo da evitare che la gestione del processo possa costituire un danno ulteriore, con conseguente vittimizzazione secondaria. In particolare, occorre ridurre le audizioni al minimo necessario, privilegiando lo strumento dell'incidente probatorio, unica prova in senso tecnico utilizzabile anche nelle successive fasi del giudizio, che deve essere effettuato in modo scrupoloso, con la collaborazione di professionisti che siano effettivamente formati ed esperti in materia.
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Caponi, Remo. "Procedimento sommario di cognizione e canone di proporzionalitŕ (A margine dell'articolo 702 bis codice procedura civile)". QUESTIONE GIUSTIZIA, n.º 2 (junio de 2010): 61–70. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-002006.

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Il tema delle interferenze tra sistema disciplinare e valutazioni di professionalitŕ dei magistrati mette a confronto due aspetti fondamentali del sistema ordinamentale, che hanno suběto di recente profonde modifiche ad opera rispettivamente del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 e del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160. Ciň richiede di esaminare i due sistemi in una visione prospettica che si rivolga all'indietro, guardando da dove siamo partiti ovvero dall'assetto degli stessi prima della riforma sia dal punto di vista normativo che dell'interpretazione delle norme.
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Fravolini, G., A. Mencarelli y E. Mazzeo. "L'eutanasia in Olanda: risposta legislativa ad una prassi iniqua". Medicina e Morale 43, n.º 6 (31 de diciembre de 1994): 1093–106. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1994.999.

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L'articolo prende in esame la situazione normativa sull'eutanasia in Olanda, cercando di sottolineare il significato e la reale portata della innovazione legislativa al fine di contenere le errate interpretazioni secondo le quali sarebbe stata legalizzata l'eutanasia in tale Paese. Considerando, infatti, che in Olanda a partire dal gennaio 1994, l'eutanasia è stata inclusa fra le cause di morte che debbono essere espressamente specificate dal medico al momento del decesso del paziente, sono stati analizzati i tempi e i modi in cui la pratica dell'eutanasia può essere messa in atto. Si sono quindi osservate le modalità secondo le quali la suddetta prassi diventerebbe ex-lege atto non perseguibile per il medico, presentando i requisiti di legittimità e parimenti le ipotesi in cui comunque il sanitario curante potrebbe incorrere in un procedimento penale dal momento che il reato di omicidio resta immodificato nel codice penale, essendone tal une evenienze scriminanti di punibilità. Gli Autori concludono, infine, che ad ogni modo una codificazione normativa in tale ambito ed in tal senso non può garantire la tutela dell'assistito né essere immune da rischi per chi la realizza e, pertanto, ne risulterebbe inopportuna l'ipotesi di attuazione nel nostro Paese.
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Junior, Hermes Zaneti. "TRA RULE OF LAW E STATO COSTITUZIONALE NEL DIRITTO PROCESSUALE BRASILIANO". Revista da Faculdade Mineira de Direito 18, n.º 36 (31 de diciembre de 2015): 132. http://dx.doi.org/10.5752/p.2318-7999.2015v18n36p132.

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<pre>Questo articolo si propone di analizzare le trasformazioni del diritto interno brasiliano , soprattutto per quanto riguarda le modifiche legislative e proces - durale derivanti da interferenze culturale e sociale che oggi immerso Brasile in una nuova era a causa del nuovo codice di procedura civile . Con l'obiettivo finale di non può risiedere solo nel negare la forza di una normativa precedente , ma piuttosto di ri- sidir nel fornire gli elementi per comprendere la giurisprudenza sulla scia della democrazia costituzionale plurale che costituisce un sostanziale equilibrio tra le parti e il tribunale , con lo scopo di demistificare la teoria delle fonti del diritto che nella tradizione del diritto civile , pone un divieto rispetto alla giurisdizione , la prudenza come fonte di formale e vincolante .<br /><br /></pre>
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Conti, Adelaide y Brunella Marniga. "Implicazioni etiche e medico-legali nell’utilizzo di placebo nella sperimentazione clinica". Medicina e Morale 47, n.º 4 (31 de agosto de 1998): 739–57. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1998.828.

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Gli autori, alla luce di un caso clinico riguardante la sperimentazione farmacologica giunto all’esame di un Comitato Etico, espongono alcune considerazioni sugli aspetti etici e medico-legali dell’utilizzo di placebo. Una volta analizzato il significato del termine placebo, anche dal punto di vista storico, viene descritto l’uso di tali sostanze: sono numerosi infatti gli esempi relativi alla sperimentazione farmacologica per chiarire l’impiego dei placebo. I problemi etici implicati sono decisamente importanti: in primo luogo il rispetto dei principi di autonomia, beneficialità, non maleficienza, giustizia. Le opinioni sono contrastanti: a fronte di chi ritiene che non sia corretto né eticamente né metodologicamente sottoporre a placebo alcun paziente, si pongono coloro che ne promuovono l’utilizzo quando non sia nota altra terapia alternativa efficace. Peraltro un problema rilevante sembra essere la comunicazione al paziente della terapia a lui somministrata, in sostanza la comunicazione della verità al malato, per garantirne la piena autonomia. Tuttavia sembra che il placebo per esplicare il suo effetto debba dipendere dalla non consapevolezza e dalla suggestionabilità del paziente. Il Codice Deontologico sottolinea il principio di beneficialità e pone alcune direttive per l’uso di placebo. Il consenso informato rimane anche in questo ambito un elemento basilare, ribadito dalla Costituzione e dal Codice Penale.
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Syryjczyk, Jerzy. "Powrót do przestępstwa w ujęciu prawa kanonicznego". Prawo Kanoniczne 48, n.º 3-4 (10 de diciembre de 2005): 151–74. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2005.48.3-4.08.

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Larticolo tratta delle questioni riguardanti la recidiva giuridica alla luce e dei Codici di Diritto Canonico del 1917 e del 1983. Le norme di entrambi i Codici che regolano la punibilità dei pregiudicati appartengono ai sistemi molto liberali della punizione del ritorno a delinquere. Laumento facoltativo della pena riguarda propriamente quei rei nei quali si puo scorgere facilmente la pertinacia della cattiva volontà. Laumento della pena pero non puo avvenire automaticamente, condizionato solamente dalla condanna o dalla dichiarazione della pena. Il diritto canonico non conosce la cancellazione della condanna e la prescrizione della recidiva. Per questo motivo la recidiva non si verifica solo per il fatto del ritorno al delitto nel periodo del tempo stabilito dalla legge dopo la condanna (o la cessazione della pena). Tale condizione non è necessaria nel sistema canonico del diritto penale, perché la recidiva avviene quando esiste la pertinacia della cattiva volontà del reo, la quale non è legata strettamente alla scadenza del tempo previsto dalla legge penale. Se la recidiva avviene nelle condizioni stabilite dalla legge, il Codice del 1983 ne prevede alcune determinate conseguenze. Per questo possiamo parlare, in senso giuridico, di recidiva speciale, per distinguerla dalla recidiva generale che consiste in un qualsiasi ritorno a delinquere senza la possibilità di aggravare l’imputabilità penale. Tra gli elementi essenziali della recidiva il diritto canonico annoverava sempre la pertinacia, ossia la persistenza della cattiva volontà. Il fatto del ritorno al delitto definisce l’esistenza del cattivo proposito in forma accresciuta. Se pero il nuovo delitto viene commesso con colpa, la recidiva è esclusa.
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Di Donato, Giulio. "TRAME DEL RICONOSCIMENTO: DA HEGEL ALL’IDENTITÀ DI GENERE". Il Politico 256, n.º 1 (28 de junio de 2022): 179–89. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2022.690.

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La prevenzione e il contrasto alle discriminazioni e alla violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere e sull’orientamento sessuale rappresentano un’esigenza sentita in maniera ormai trasversale e allo stesso tempo un tema oggetto di polemiche infuocate nel momento in cui si passa dal piano della petizione di principio al piano della traduzione normativa (se ad esempio si tratta di modificare gli articoli 604 bis e ter del Codice penale e la successiva legislazione in materia di istigazione a delinquere, equiparando la discriminazione per i motivi di cui sopra a quella su base razziale, etnica o religiosa). Polemiche che hanno reso e rendono assai difficile intavolare una discussione laica e ragionata sul merito, al di là degli opposti isterismi e delle opposte strumentalizzazioni. In questa sede, lontani dalla concitazione del dibattito più acceso e fanatico, proveremo a riflettere sulle implicazioni di carattere filosofico-giuridico che l’eventualità di un intervento normativo in materia solleva: dalle definizioni di sesso e di genere all’equilibrio fra salvaguardia della libertà di opinione e lotta alle discriminazioni, per soffermarci infine sulla contraddizione fra le istanze soggettivistiche e contingenti alla base del concetto di identità di genere (comunemente definita l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione) e i criteri di oggettività e stabilità che sono propri della dimensione giuridica e in particolar modo della norma penale.
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Savio, Guido. "Stranieri e diritto penale: non solo il reato di presenza illegale. Le altre modifiche introdotte dalla l. 94/2009". DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, n.º 4 (noviembre de 2009): 59–84. http://dx.doi.org/10.3280/diri2009-004006.

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Introduzione1. I nuovi impedimenti penali all'ingresso e soggiorno degli stranieri: le condanne ostative anche non irrevocabili2. I nuovi impedimenti all'ingresso e soggiorno degli stranieri conseguenti a condanne irrevocabili per violazioni della legge a tutela dei diritti d'autore o per violazioni degli artt. 473, 474 c.p.3. La rimodulazione del falso documentale ai fini dell'ingresso e soggiorno degli stranieri e le fattispecie di falso relative alla procedura di emersione di cui alla legge 102/094. L'inottemperanza all'ordine di esibizione documentale5. Le novitŕ in tema di favoreggiamento delle migrazioni illegali6. La nuova disciplina della permanenza dopo l'espulsione6.1. le modifiche all'ordine del questore6.2. La nuova versione dell'art. 14, co. 5 ter, parte prima6. 3. La nuova versione dell'art. 14, co. 5 ter, parte seconda6.4. L'espulsione dell'inottemperante all'ordine del questore6.5. La nuova disciplina dell'art. 14, co. 5 quater
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Maffuccini, Marco. "Come contrastare l'abuso del processo? Brevi spunti sugli articoli 96 e 385 del codice di procedura civile". QUESTIONE GIUSTIZIA, n.º 3 (julio de 2009): 53–70. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-003005.

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Resumen
- 1. La ripresa del dibattito sul cd. "abuso del processo"2. L'art. 385, ultimo comma, cpc: prime letture3. Una proposta interpretativa4. Tassativitŕ delle ipotesi di condanna5. L'art. 96 cpc in alcune pronunce di merito6. Considerazioni conclusive.
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Cesaritti, Monica. "«Liberazione dall'aborto»: l'articolato universo delle donne, il Pci e l'approvazione della legge 194". MONDO CONTEMPORANEO, n.º 1 (junio de 2011): 39–68. http://dx.doi.org/10.3280/mon2011-001002.

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Con la diffusione del neofemminismo in Italia si impose nel dibattito pubblico la questione della regolamentazione dell'interruzione volontaria di gravidanza, considerata reato dal codice penale fascista ancora in vigore negli anni Settanta. Il dibattito coinvolse i partiti politici e vide in prima linea le donne. Furono le militanti della sezione femminile del Pci a imporre all'intero partito la discussione sull'aborto e la necessitŕ di un impegno concreto per l'approvazione di una giusta legge in materia. La maggiore sensibilitŕ della sezione femminile fu dovuta anche al costante contatto con le iscritte dell'Udi che, a loro volta, si confrontarono dapprima in scontri anche accesi, poi in dibattiti con posizioni sempre piů simili, ma mai del tutto convergenti, con i gruppi neofemministi. Dal punto di vista politico fu difficile arrivare all'elaborazione di una legge: l'iter parlamentare incontrň numerosi ostacoli, ma infine, grazie al Pci che seppe mediare tra le istanze dei partiti laici e di quelli cattolici, gli uni a favore della liberalizzazione, gli altri per il mantenimento del reato di aborto, fu possibile giungere all'approvazione di una legge condivisa, la n. 194.
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Green, Thomas J. "Il Processo Penale Canonico: Commento al Codice di Diritto Canonico Libro VII, Parte IV by Claudio Papale". Jurist: Studies in Church Law and Ministry 71, n.º 1 (2011): 261–63. http://dx.doi.org/10.1353/jur.2011.0004.

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Góralski, Wojciech. "Forma zawarcia małżeństwa według art. 1, § 2 K.R.O." Prawo Kanoniczne 46, n.º 1-2 (15 de junio de 2003): 91–110. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2003.46.1-2.04.

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L’art. 10,1 del concordato stipulato il 28 luglio 1993 fra la Santa Sede e la Repubblica Polacca prevede la nuova forma della celebrazione del matrimonio (religioso con gli effetti civili). La legge matrimoniale polacca, adattata il 24 luglio 1998 alla regolazione concordataria, ha introdotto i necessari cambiamenti al Codice familiare e tutelare nonche alle altre leggi. Nello stesso tempo il legislatore polacco ha esteso analogicamente la possibilità di contrarre il matrimonio religioso con gli effetti civili alle 10 altre chiese ed associazioni confessionali. Secondo la nuova legge polacca le premesse del carattere costitutivo che condizionano gli effetti civili del matrimonio religioso sono: 1) la manifestazione della concorde volontà degli sposi, espressa in occasione della celebrazione del matrimonio, di produrre dal loro matrimonio gli effetti civili; 2) la trascrizione della celebrazione del matrimonio nei registri statali. L’autore presenta sia le suddette premesse (con la critica della seconda) sia la procedura prevista per la nuova forma della celebrazione del matrimonio in Polonia.
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Tammaro, Ciro. "La potestà giurisdizionale del magistrato inquisitore e l’editto di fede quale momento instaurativo dell’actio poenalis nella procedura canonica medievale per inquisitionem". Ius Canonicum 54, n.º 108 (1 de noviembre de 2014): 701–21. http://dx.doi.org/10.15581/016.54.682.

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L’articolo introduce la tematica attraverso considerazioni preliminari a proposito del quadro storico, sociale ed ecclesiale di riferimento in epoca medievale. Dopo alcune considerazioni circa la caratteristiche canoniche, strutturali e funzionali, della giurisdizione inquisitoria, in seguito vi è un’approfondita analisi circa il ruolo del giudice in tale giurisdizione, come parte attiva nell’ambito dell’actio poenalis. Successivamente, lo studio indaga a proposito del mandato pontificio, quale fonte della giurisdizione inquisitoria, e delle sue caratteristiche principali. Seguono alcune osservazioni circa il concorso tra giurisdizione penale episcopale ed inquisitoria in un determinato territorio. Vengono successivamente formulate alcune osservazioni circa la natura intrinsecamente personale della giurisdizione inquisitoria, della potestà dell’inquisitore quale potestà soggettiva autonoma sul territorio, nonché dei criteri di determinazione della sua competenza sul territorio come parametri pratici generali di esercizio della funzione giurisdizionale, in relazione ai soggetti destinatari ed al territorio. Infine, l’articolo si occupa dell’edictum fidei quale momento instaurativo dell’actio poenalis nell’ambito della fase preliminare del rito inquisitorio.
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Da Re, Antonio. "La falsa analogia tra rifiuto-rinuncia alle cure e suicidio medicalmente assistito. Riflessioni bioetiche sull’ordinanza della Corte Costituzionale n. 207/2018". Medicina e Morale 68, n.º 3 (15 de octubre de 2019): 281–95. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2019.587.

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Il saggio sviluppa alcune riflessioni di carattere bioetico, singolarmente carenti nella recente ordinanza della Corte Costituzionale n. 207/2018. Tale ordinanza è intervenuta sulla sospetta illegittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale, con riferimento al caso di Fabiano Antoniani, meglio conosciuto come DJ Fabo, che, accompagnato in Svizzera da Marco Cappato, aveva chiesto e ottenuto di porre termine alla propria vita attraverso il suicidio medicalmente assistito. Il saggio per un verso mette in luce come secondo la Corte l’incriminazione del reato di aiuto al suicidio non sia in generale contraria alla Costituzione; per un altro verso critica la giustificazione dell’aiuto medico al suicidio che la Corte propone, sia pure rispetto ad alcune situazioni eccezionali ed estreme. Tale giustificazione si basa sull’indebita presupposizione che non vi siano differenze sostanziali tra il rifiuto e la rinuncia alle cure da un lato e il suicidio medicalmente assistito dall’altro. Sulla base di tale assunto la Corte perviene alla proposta, assai discutibile, di modificare la recentissima legge n. 219/2017 su “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. Il saggio critica pertanto la fallacia logica della falsa analogia nella quale incorre l’ordinanza della Corte. Tale fallacia si sviluppa in quattro momenti, nei quali si fa valere un’equiparazione indebita tra concetti e situazioni tra loro ben differenti. I quattro momenti riguardano 1) il binomio concettuale uccidere – lasciar morire; 2) il significato di morte; 3) il significato del trattamento farmacologico; 4) il valore della relazione medico – paziente.
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Stokłosa, Marek. "Przejście zakonnika z własnego do innego instytutu". Prawo Kanoniczne 52, n.º 3-4 (10 de diciembre de 2009): 91–115. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2009.52.3-4.04.

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Il passaggio a un altro istituto è uno dei primi modi previsti dal can. 684 del Codice del 1983, con cui avviene la separazione di un religioso dal proprio istituto. Essa viene prospettata dal legislatore in tre ipotesi: - passaggio da un istituto religioso a un altro; - passaggio da un monastero “sui iuris” a un altro sempre “sui iuris” dello stesso istituto, o federazione, o confederazione; - passaggio ad un istituto secolare o una società di vita apostolica, o viceversa. Il passaggio del religioso, però, non interrompe l’appartenenza allo stato religioso, ma cambia solo lo specifico della sua vocazione. I voti emessi nell’istituto di provenienza rimangono, ma con il passaggio definitivo devono essere osservati secondo le regole e il carisma del nuovo istituto. Il passaggio del religioso ad un altro istituto consiste solo nel fatto della perdita della sua incorporazione o iscrizione nell’istituto d’origine, con i relativi diritti e doveri, a favore dell’acquisto della nuova incorporazione, comprese tutte le sue conseguenze, nel nuovo istituto dopo aver emesso di nuovo la professione a norma del diritto. Il passaggio può essere determinato da varie cause. Il motivo può constare nella ricerca da parte del religioso di un’attuazione più piena e perfetta della sua vocazione, che si realizza nella volontà di Dio. Gli altri motivi del passaggio potrebbero essere: la debolezza fisica o psicologica, che non permette di affrontare la vita austera di un istituto, o la possibilità di vivere in maniera più piena la propria consacrazione in un altro istituto che abbia uno stile di vita più sensibile alle caratteristiche della persona. Purtroppo ci sono anche quelle causate da un malcontento dovuto a contrasti con i propri superiori, o l’inadattabilità alle costituzioni e regole. L’oggetto del presente studio consta nella descrizione delle tre summenzionate ipotesi del passaggio, degli elementi fondamentali della loro procedura e infine degli interventi dei competenti superiori.
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Borek, Dariusz. "Uprawnienia i obowiązki ordynariusza w początkowej fazie wymiaru kar (kann. 1341-1342)". Prawo Kanoniczne 50, n.º 3-4 (20 de diciembre de 2007): 255–90. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2007.50.3-4.08.

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In questo articolo vengono analizzati i canoni 1341 e 1342 del CIC/1983. Lanalisi viene fatta alla luce dell’attuale interpretazione dottrinale in materia della giusta applicazione delle pene. Canoni sottoposti all’analisi riguardano le competenze e gli obblighi del Ordinario nella fase iniziale dell'applicazine delle pene ecclesiastiche. Si tratta del momento molto importante nel iter dell’applicazione delle pene, e cioè della possibilità e necessità di iniziare il processo penale canonico e scelta del modo di procedere: giudiziale o amministrativo. La prima parte dell’articolo l’autore ha dedicato alla problematica del delitto canonico, della possibilità e della necessità del processo penale canonico. Ordinario prima di avviare vero processo penale (o quello in via giudiziale oppure quello in via amministrativa) deve avere la notizia almeno probabile del delitto. Non basta la notizia di qualsiasi violazione, ma è necessario che il comportamento denunciato sia incluso tra i delitti previsti nel diritto canonico. Soltanto così si può passare all’avvio del primo passo del processo e cioè all’indagine previa. Terminata questa si deve rispondere alle domande se il processo canonico è possibile e se questo processo è anche necessario. Può darsi, che, a causa della prescrizione dell’azione criminale, il processo non sarà possibile anche se ci fossero certe prove del delitto. A quanto pare una eccezione troviamo al riguardo dei delitti riservati alia Congregazine per la Dottrina della Fede. Secondo la concessione data dal Sommo Pontefice nel 2002 i delicta graviores, anche se sono passati in prescrizione, possono essere ripresi sulla fonadata petizione dei vescovi interessati. Alla luce della disposizione del can. 1341 si può dire che applicazione delle pene in Ecclesia diventa extrema ratio, e cioè la via che si puo intraprendere soltanto, quando l’autorità ha fatto inutilmente rifferimento ad altri mezzi di carattere pastorale. Un’altro punto dell’articolo viene dedicato all’analisi delle disposizioni che bisogna tenere conto nel momento della scelta della via giudiziale o amministrativa per applicare le pene. Seguendo le disposizioni del can. 1342 si deve notare che la via giudiziale dell’applicazione delle pene ecclesiastiche è la via normale ed obbligatoria. Ordinario per principio è obbligato di scegliere questo modo di procedere, inoltre la via giudiziale è obbligatoria per l’applicazione delle pene espiatorie perpetue. Obbligo di scegliere la via giudiziale potrebbe risultare anche dalla legge o precetto che vietano l’applicazione delle pene tramite la via amministrativa. Invece la via amministrativa è possibile da scegliere soltanto sotto la condizione, e cioè soltanto nel caso se ci fossero le giuste cause che si opponessro alla via giudiziale. Fermo restando però divieto di scegliere la via amministrativa nel caso diapplicazione delle pene espiatorie perpetue, come pure del divieto previsto nella legge o nel precetto. Come si può vedere dall’analisi dei elementi specifici del processo giudiziale e quello amministrativo, sia l’uno che l’altro possiede i strumnenti neccessari per garantire, che la pena diventi veramente l’applicazione di quello che e veramente „iustum et bonum” in caso concreto. Bisogna notare però che il processo in via giudiziale (grazie alla sua struttura) offre più garanzie per salvaguardare i diritti delle persone e per arrivare alla verità oggetiva. Invece il processo in via amministrativa (grazie alla procedura meno complessa) diventa più breve, più spedito e quindi non sottoposto troppo facilmente alla diffusione, e quindi sembra meglio garantire la salvaguardia di buona fama della persona giudicata.
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Cirimwami, Ezéchiel Amani y Pacifique Muhindo Magadju. "Prosecuting rape as war crime in the Democratic Republic of the Congo: lessons and challenges learned from military tribunals". Military Law and the Law of War Review 59, n.º 1 (1 de junio de 2021): 44–70. http://dx.doi.org/10.4337/mllwr.2021.01.03.

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Several armed conflicts have marked the past two decades in the Democratic Republic of the Congo (DRC). As a result, the DRC is facing an unprecedented humanitarian disaster with the death of hundreds of thousands of people, the large-scale displacement of civilians and the rape of thousands of women, girls and men. These armed conflicts have led to the metamorphosis of the concept of ‘crime’ with the emergence of new forms of sexual violence, particularly the widespread sexual violence used by armed groups as a tactic of war. In response to this avalanche of sexual violence, the DRC has taken a series of legislative measures. It began with the ratification of the Statute of the International Criminal Court (Rome Statute) on 11 April 2002. This was followed by the promulgation of the Military Judicial Code and the Military Criminal Code on 18 November 2002 (MJC and MCC, respectively) criminalizing, inter alia, war crimes, crimes against humanity and genocide. In 2006, the Congolese legislator criminalized various forms of sexual crimes as defined by international law in the Military Penal Code. On 31 December 2015, the Congolese authorities promulgated Law No. 15/022, amending and supplementing the Military Penal Code, for the implementation of the Rome Statute. Through this Law, the legislator has included in the Congolese Ordinary Criminal Code rape and other sexual assaults constituting war crimes, and in some circumstances, crimes against humanity. In terms of prosecutions, around 40 cases of rape classified as war crimes and crimes against humanity have been tried by Congolese military courts, and a few other cases are being investigated. This article seeks to assess the progress made by the DRC in prosecuting rape as a war crime and the challenges to such prosecutions. La République démocratique du Congo (RDC) a été marquée par plusieurs conflits armés au cours des deux dernières décennies. Il en résulte que ce pays est confronté à une catastrophe humanitaire sans précédent avec la mort de centaines de milliers de personnes, le déplacement à grande échelle de civils et le viol de milliers de femmes, de filles et d'hommes. Ces conflits armés ont entraîné une métamorphose du concept de ‘crime’ avec l'émergence de nouvelles formes de violence sexuelle, notamment la violence sexuelle généralisée utilisée par les groupes armés comme tactique de guerre. En réponse à cette avalanche de violences sexuelles, la RDC a adopté une série de mesures législatives. La première fut la ratification du Statut de la Cour pénale internationale (Statut de Rome) le 11 avril 2002. Cette ratification fut suivie par la promulgation du Code judiciaire militaire et du Code pénal militaire le 18 novembre 2002 (respectivement le CMJ et le CCM) qui criminalisent, entre autres, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide. En 2006, le législateur congolais a incriminé dans le Code pénal militaire diverses formes de crimes sexuels tels que définis par le droit international. Le 31 décembre 2015, les autorités congolaises ont promulgué la loi no 15/022, modifiant et complétant le Code pénal militaire, pour la mise en œuvre du Statut de Rome. A travers cette loi, le législateur a inclus dans le Code pénal ordinaire congolais les viols et autres agressions sexuelles constitutifs de crimes de guerre, et dans certaines circonstances, de crimes contre l'humanité. En termes de poursuites, une quarantaine de cas de viols qualifiés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité ont été jugés par les tribunaux militaires congolais, et quelques autres cas sont en cours d'instruction. Cet article vise à évaluer les progrès réalisés par la RDC en matière de poursuites pénales pour viol en tant que crime de guerre et les défis auxquels ces poursuites sont confrontées. Verschillende gewapende conflicten hebben de afgelopen twee decennia hun stempel gedrukt op de Democratische Republiek Congo (DRC). Als gevolg daarvan wordt de DRC geconfronteerd met een ongekende humanitaire ramp die gepaard gaat met de dood van honderdduizenden mensen, de grootschalige ontheemding van burgers en de verkrachting van duizenden vrouwen, meisjes en mannen. Die gewapende conflicten hebben geleid tot een metamorfose van het begrip ‘misdaad’ met de opkomst van nieuwe vormen van seksueel geweld, in het bijzonder het wijdverspreide seksuele geweld dat door gewapende groepen als oorlogstactiek wordt gebruikt. Als reactie op die lawine van seksueel geweld heeft de DRC een reeks wetgevende maatregelen genomen. Het begon met de ratificatie van het Statuut van het Internationaal Strafhof (Statuut van Rome) op 11 april 2002, gevolgd door de afkondiging van het militair gerechtelijk wetboek en het militair strafwetboek op 18 november 2002. Daarin worden onder meer oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocide strafbaar gesteld. In 2006 heeft de Congolese wetgever verschillende vormen van seksuele misdrijven, zoals omschreven in het internationaal recht, strafbaar gesteld in het militair strafwetboek. Op 31 december 2015 hebben de Congolese autoriteiten wet nr. 15/022 tot wijziging en aanvulling van het militair strafwetboek uitgevaardigd, met het oog op de uitvoering van het Statuut van Rome. Met die wet heeft de wetgever verkrachting en andere vormen van seksueel geweld die te beschouwen zijn als oorlogsmisdaden, en in sommige omstandigheden misdaden tegen de mensheid, in het gewone Congolese Wetboek van Strafrecht opgenomen. Wat vervolging betreft, zijn ongeveer 40 gevallen van verkrachting die als oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid werden aangemerkt, door de Congolese militaire rechtbanken berecht, en enkele andere gevallen worden momenteel onderzocht. Deze studie heeft tot doel na te gaan welke vooruitgang de DRC heeft geboekt bij de vervolging van verkrachting als oorlogsmisdaad en voor welke uitdagingen dergelijke vervolgingen staan. Varios conflictos armados han dejado huella en las dos décadas pasadas en la República Democrática del Congo (RDC). A resultas de ello, la RDC se está enfrentando a un desastre humanitario sin precedentes con la muerte de cientos de miles de personas, desplazamiento de civiles a gran escala y la violación de miles de mujeres, niñas y hombres. Estos conflictos armados han llevado a la metamorfosis del concepto de ‘crimen’ con la aparición de nuevas formas de violencia sexual, en particular el uso generalizado de la violencia sexual por grupos armados como táctica de guerra. En respuesta a esta avalancha de violencia sexual, la RDC ha adoptado una serie de medidas legislativas. Todo comenzó con la ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma) el 11 de abril de 2002. A esto siguió la promulgación del Código Judicial Militar y del Código Penal Militar el 18 de noviembre de 2002 (Código Judicial Militar y Código Penal Militar, respectivamente), penalizando, entre otros, los crímenes contra la humanidad y el genocidio. En 2006, el legislador congoleño introdujo en el Código Penal Militar varias modalidades de crimen sexual tal y como se definen en el Derecho Internacional. El 31 de diciembre de 2015, la autoridades congoleñas promulgaron la Ley Núm. 15/022, reformando y complementando el Código Penal Militar, con objeto de implementar el Estatuto de Roma. A través de esta ley, el legislador ha tipificado en el Código Penal Común la violación y otros ataques sexuales que constituyen crímenes de guerra y, en algunas circunstancias, crímenes contra la humanidad. En términos de procedimientos instruidos, cerca de 40 casos de violación tipificada como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad han sido tramitados por los tribunales militares congoleños, y varios casos más continúan siendo objeto de investigación. Este estudio busca valorar el progreso de la RDC en la persecución de la violación como crimen de guerra y los retos a los que se ha tenido que hacer frente en dicha tarea. Gli ultimi due decenni della Repubblica Democratica del Congo (RDC) sono stati segnati da diversi conflitti armati. Di conseguenza, la RDC sta affrontando un disastro umanitario senza precedenti con la morte di centinaia di migliaia di persone, lo sfollamento di civili su larga scala e lo stupro di migliaia di donne, ragazze e uomini. Questi conflitti armati hanno portato alla metamorfosi del concetto di ‘crimine’ con l'emergere di nuove forme di violenza sessuale, in particolare la diffusa violenza sessuale usata dai gruppi armati come tattica di guerra. In risposta a questa valanga di violenza sessuale, la RDC ha adottato una serie di misure legislative. È iniziato tutto con la ratifica dello Statuto della Corte penale internazionale (Statuto di Roma) l'11 aprile 2002. A ciò è seguita la promulgazione del Military Judicial Code and the Military Criminal Code il 18 novembre 2002 (rispet­tivamente Codice giudiziario militare e Codice penale militare), che hanno criminalizzato, tra l'altro, crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio. Nel 2006, il legislatore congolese ha definito come crimini varie forme di reati sessuali così come definito dal diritto internazionale nel Codice Penale Militare. Il 31 dicembre 2015 le autorità congolesi hanno promulgato la Legge n. 15/022, che modifica e integra il Codice Penale Militare, per l'attuazione dello Statuto di Roma. Attraverso questa legge, il legislatore ha incluso nel Codice penale Ordinario congolese lo stupro e altre aggressioni sessuali definiti crimini di guerra e, in alcune circostanze, crimini contro l'umanità. In termini di procedimenti penali, circa 40 casi di stupro classificati come crimini di guerra e crimini contro l'umanità sono stati processati dai tribunali militari congolesi e alcuni altri casi sono oggetto di indagine. Questo studio cerca di valutare i progressi compiuti dalla RDC nel perseguire lo stupro come crimine di guerra e l’impegno in tali procedimenti penali. Mehrere bewaffnete Konflikte haben die vergangenen zwei Jahrzehnte in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) geprägt. Als Folge dessen steht die DRK vor einer beispiellosen humanitären Katastrophe mit dem Tod von Hunderttausenden von Menschen, der massiven Vertreibung von Zivilisten und der Vergewaltigung von Tausenden von Frauen, Mädchen und Männern. Diese bewaffneten Konflikte haben zu einer Metamorphose des Begriffs ‘Verbrechen’ mit dem Aufkommen neuer Formen sexueller Gewalt geführt, insbesondere der weit verbreiteten sexuellen Gewalt, die von bewaffneten Gruppen als Kriegstaktik eingesetzt wird. Als Reaktion auf diese Lawine sexueller Gewalt hat die DRK eine Reihe von gesetzlichen Maßnahmen ergriffen. Es begann mit der Ratifizierung des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs (Römisches Statut) am 11 April 2002. Es folgte die Verkündung des Militärgerichtsgesetzbuchs und des Militärstrafgesetzbuchs am 18. November 2002, die unter anderem Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord unter Strafe stellen. Im Jahr 2006 hat der kongolesische Gesetzgeber im Militärstrafgesetzbuch verschiedene Formen von Sexualverbrechen im Sinne des Völkerrechts unter Strafe gestellt. Am 31. Dezember 2015 haben die kongolesischen Behörden das Gesetz Nr. 15/022 zur Änderung und Ergänzung des Militärstrafgesetzbuchs im Hinblick auf die Umsetzung des Römischen Statuts verkündet. Mit diesem Gesetz hat der Gesetzgeber Vergewaltigung und andere sexuelle Übergriffe, die Kriegsverbrechen und unter gewissen Umständen auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen, in das kongolesische ordentliche Strafgesetzbuch aufgenommen. Was die Strafverfolgung anbelangt, so wurden etwa 40 Fälle von Vergewaltigung, die als Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft werden, von kongolesischen Militär­gerichten abgeurteilt, und einige weitere Fälle werden derzeit untersucht. Diese Studie versucht, die Fortschritte der DRK bei der strafrechtlichen Verfolgung von Vergewaltigung als Kriegsverbrechen und die Herausforderungen für solche Verfolgungen zu bewerten.
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Rochira, Valerio. "La business judgement rule e il giudizio di adeguatezza degli assetti organizzativi". Fascicolo 1 | luglio-dicembre 2022, n.º 1 (15 de julio de 2022): 1–17. http://dx.doi.org/10.35948/rdpi/2022.5.

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La riforma della crisi d’impresa, come noto, ha interessato anche il codice civile attribuendo all'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva il dovere, in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Il giudizio sull’adeguatezza degli stessi comporta, inevitabilmente, il possibile sindacato sulla colpa delle condotte dell’amministratore; v’è bisogno, dunque, di analizzare l’ampiezza dei poteri di chi è chiamato a sindacare sulle scelte gestorie dell’imprenditore, atteso che deliberare in ordine all’adeguatezza di un assetto organizzativo, amministrativo o contabile – oltre ad avere immediate ricadute sulla responsabilità del titolare della gestione – potrebbe mal conciliarsi con la c.d. business judgement rule. Ciò posto, si ritiene che l’introduzione dell’obbligo giuridico di adottare adeguati assetti organizzativi, allargando il contenuto della posizione di garanzia dell’imprenditore collettivo, estenda parimenti l’oggetto del decisum del giudice penale, chiamando così in causa la necessità di ragionare sull’opportunità del sindacato di quest’ultimo sulle scelte imprenditoriali. The reform of bankruptcy law, as is known, has also affected the civil code by providing, among other things, for the entrepreneur who operates in a corporate or collective form, the duty to establish organizational, administrative and accounting structures adequate to the nature and the size of the company, especially in relation to the timely detection of the crisis and the loss of business continuity. Therefore, the judgment on the adequacy of the same will inevitably reflect on the judgement upon the liability of the directors, indeed, there is a need to analyze the extent of the powers of those called to judge the managerial choices of the entrepreneur, given that deciding on the adequacy of an organizational, administrative or accounting structure - in addition to having immediate repercussions on the responsibility of the board of directors - might not match with the so-called “business judgment rule”. Therefore it is believed that the introduction of the legal obligation to adopt adequate organizational structures, expands the content of the guarantee position of the corporate entrepreneur, extending also the object of the criminal judge's decision, thus calling into question the need to reason on the opportunity of the latter of ruling business choices.
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Suchecki, Zbigniew. "Wolnomularstwo w dokumentach Stolicy Apostolskiej i Kodeksie Prawa Kanonicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dekretów Kongregacji Doktryny Wiary (1949-1983)". Prawo Kanoniczne 41, n.º 3-4 (20 de diciembre de 1998): 133–86. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1998.41.3-4.06.

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La libera muratoria (comunemente chiamata massoneria) viene trattata e presentata in molte pubblicazioni sotto diversi aspetti e svariati punti di vista. Dal punto di vista del diritto canonico non esistono pubblicazioni riguardanti la libera muratoria, manca­no anche approfonditi studi critici in materia condotti in un'ottica comparata con la filosofia, la teologia e il diritto dai studiosi cattolici. Nella nostra ricerca, passando attraverso un confronto delle disposizioni della Chie­sa previste per la libera muratoria, facciamo un riferimento diretto alla legislazione della Chiesa contenuta nel Codice di Diritto Canonico del 1917 e a numerosi docu­menti emanati dai Papi e dalle Congregazioni, per arrivare alle disposizioni del Codice di Diritto Canonico del 1983. Negli ultimi secoli la massoneria, fosse essa regolare, legittima, irregolare o «devia­ta», senza distinzioni, è stata condannata da diversi Papi ìn circa seicento documenti. La questione comunque è quanto mai attuale perché molti cattolici appartengono alla libera muratoria. La divisione fondamentale, a mio avviso, comprende la fase pre­istituzionale e la fase istituzionale. Nella fase preistituzionale emergeva la massoneria operativa propensa alla costruzione delle cattedrali, delle basiliche e delle chiese; nella fase istituzionale si sviluppa la massoneria moderna detta speculativa. I liberi muratori londinesi, il 24 giugno 1717, nella festa di S. Giovanni Battista costituivano la Gran Loggia d'Inghilterra, la Gran Loggia Madre del Mondo. Fin dall'inizio, in un testo diretto a tutti i fedeli, emerge la preoccupazione per la difficile definibilità, a livello concettuale e terminologico, della libera muratoria con i suoi effetti negativi a livello della Chiesa e della societa civile. Leone XIII, nell'enciclica programmatica Quod sectam massonum: Humanum Ge­nus, del 20 aprile 1884, in modo significativo sottolinea gli effetti negativi delle socie­ta clandestine. L'enciclica costituisce un documento fondamentale di quel periodo. Nel CIC del 1917 il legislatore menziona esplicitamente la setta massonica e le altre associazioni dello stesso genere le quali incorrono ipso facto nella scomunica riservata simpliciter alla S. Sede: «Chi si ascrive alla setta massonica o ad altre associazioni dello stesso genere, che macchinano contro la Chiesa o le legittime autorita civili, incorrono ipso facto nella scomunica riservata simpliciter alla S. Sede» (c. 2335). Un graduale approfondimento della natura e dei fini della massoneria svolto da par­te della Chiesa, prima dell'emanazione della Dichiarazione sulla massoneria del 26 novembre 1983, Quaesitum Est, permise alla Congregazione di accertare le posizioni dottrinali, filosofiche e morali dell'istituzione. Mariano Cordovani in un articolo pubblicato in prima pagina dall'Osservatore Romano sostiene che «fra le cose che risorgono e riprendono vigore, e non solo in Italia, c'è la massoneria con la sua ostilita sempre rinnovata contro la Religione Catto­lica». Egli rileva un fatto che appare nuovo: «la voce che si sparge, nei diversi ceti sociali, che la massoneria di un certo rito non sia piu in contrasto con la Chiesa, che anzi sia avvenuto un accordo tra la massoneria e la Chiesa, in forza del quale anche i cattolici possono tranquillamente iscriversi alla setta senza pericolo di scomuniche e dì riprovazione». Dopo 57 anni dall'entrata in vigore del «Codex» del 1917 «molti vescovi hanno posto il quesito a questa S. Congregazione (per la Dottrina della Fede) circa il valore el'interpretazione del can. 2335 del C.I.C. che sotto pena di scomunica vieta ai cattolici d'iscriversi alle associazioni massoniche o ad altre dello stesso tipo. Il dialogo cattolico-massonico inizia con degli incontri informali tra esponenti della Chiesa Cattolica e della massoneria. Tali incontri ebbero iniziato in Austria, Italia e Germania. Per approfondire alcuni aspetti di questo tema, si possono consultare, an­che se in modo molto critico, diverse pubblicazioni. Negli anni 1974-1980 la Conferenza Episcopale Tedesca costituisce una Commis­sione ufficialmente incaricata di esaminare la compatibilità dell'appartenenza contem­poranea alla Chiesa cattolica e alla libera muratoria. La Commissione sostenne che «Indipendentemente da tutte le concezioni soggettive, l'essenza oggettiva si manifesta nei Rituali ufficiali della libera muratoria. Percio questi documenti vennero sottoposti ad un attento e lungo esame (negli anni 1974-1980); si tratta dei Rituali dei primi tre gradi, dei quali i massoni permisero di studiare i testi, anche se i colloqui non si riferi­rono solo ai Rituali». Il fatto che la libera muratoria metta in discussione la Chiesa in modo fondamentale non è mutato. La libera muratoria non e mutata nella sua essenza. L'appartenenza ad essa mette in questione i fondamenti dell'esistenza cristiana. L'esame approfondito dei Rituali della libera muratoria e del modo di essere massonico, come pure la odierna immutata autocomprensione di sé, mettono in chiaro che l'appartenenza contempora­nea alla Chiesa cattolica e alla Libera Muratoria è esclusa. Da diverse parti del mondo arrivavano domande alla S.C. per la Dottrina della Fede sul giudizio della Chiesa nei confronti della massoneria. La normativa penale del Co­dice non prevede nessuna sanzione per i fedeli che si iscrivono alla massoneria, perché la medesima non viene espressamente nominata dal legislatore; quindi prima dell'ema­nazione della Dichiarazione l'iscrizione non costituiva un delitto punibile con sanzioni a meno che la massoneria non entrasse nella categoria delle associazioni «che com­plottano contro la Chiesa» (can. 1374) e questo si doveva provare. La Dichiarazione invece afferma che gli «appartenenti alle associazioni massoniche sono in peccato gra­ve» e proibisce ai fedeli appartenenti alle associazioni massoniche l'esercizio del dirit­to soggettivo fondamentale dei fedeli di accedere alla S. Comunione. «Solo Gesù Cri­sto e, infatti, il Maestro della Verità e solo in Lui i cristiani possono trovare la luce e la forza per vivere secondo il disegno di Dio, lavorando al vero bene dei loro fratelli».
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Pascucci, Nicola. "Imputazioni ingiuste e rimborso delle spese legali da parte dello Stato". Revista Brasileira de Direito Processual Penal 8, n.º 2 (26 de agosto de 2022). http://dx.doi.org/10.22197/rbdpp.v8i2.713.

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Il contributo esamina l’art. 1 commi 1015 ss. l. 178/2020 e il d. interm. 20 dicembre 2021, che introducono per la prima volta nell’ordinamento processuale penale italiano una disciplina generale sul rimborso delle spese legali agli imputati assolti da parte dello Stato. Le previsioni costituiscono un notevole passo avanti, ma presentano gravi e diffuse criticità nel perimetro applicativo, nei termini di presentazione dell’istanza e nei rapporti con altri istituti processuali. Anche la loro collocazione, al di fuori del codice di procedura penale, pare inopportuna. Inoltre, le somme stanziate dallo Stato (otto milioni di euro annui) sono del tutto insufficienti a garantire l’effettività della disciplina, se rapportate al numero di assoluzioni, desumibili dalle statistiche ufficiali. L’Autore delinea proposte di riforma, anche alla luce dei dati ministeriali sul numero e sull’esito dei procedimenti.
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Marra, Luisa. "The testimony of a minor: when does a procedural truth correspond to a historical truth? / La testimonianza del minore: quando una verità processuale corrisponde ad una verità storica? / El testimonio del menor: ¿cuándo una verdad procesal corresponde a una verdad histórica?" Rivista di Psicopatologia Forense, Medicina Legale, Criminologia, 8 de octubre de 2019. http://dx.doi.org/10.4081/psyco.2019.63.

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The child abuse in its various forms, physical, sexual and psychological violence, is a complex phenomenon, potentially able to alter not only the natural development of the subject abused, but also his ability to relate to others. This paper aims to point out the way that the child has to take from the moment he decided to take over being a victim of abuse at the time when it is called to testify about the abuse right away, with all the difficulties that this witness implies, not only for the child himself, but also for those who are called upon to decide and rule on the quality of that testimony. The art. 196 of the current Code of Criminal Procedure recognizes everyone the ability to testify, then, including minors. Nothing therefore prevents the operators from taking information from a child in criminal trials. Moreover, investigators have wide discretion not only "if" hearing the minor, but also on the methods to do it. This entails serious risks on the authenticity of the evidential result: mnestic lability, suggestibility, tendency to pander to the interlocutor's expectations, all of which are typical factors of the minor that can compromise the correct reconstruction of the facts. RiassuntoL’abuso dell’infanzia, nelle sue diverse forme, fisica, sessuale e psicologica, è un fenomeno complesso, potenzialmente in grado di alterare non solo il naturale sviluppo del soggetto abusato, ma anche la sua capacità di rapportarsi agli altri. Il presente lavoro mira a sottolineare il cammino che il minore si trova a dover compiere dal momento in cui decide di rilevare il suo essere vittima di abuso al momento in cui è chiamato a testimoniare circa l’abuso subito, con tutte le difficoltà che tale testimonianza implica, non solo per il minore stesso, ma anche per coloro che sono chiamati a decidere e pronunciarsi sulla qualità di tale testimonianza. Il vigente codice di procedura penale all’art. 196 riconosce a chiunque la capacità di testimoniare, inclusi dunque i minori. Nulla vieta perciò, agli operatori, di assumere informazioni dal minore nell’ambito del procedimento penale. Per di più gli investigatori godono di ampia discrezionalità non solo sul “se” sentire il minore, ma anche sulle modalità di questa audizione. Ciò comporta seri rischi sulla genuinità del risultato probatorio: labilità mnestica, suggestionabilità, tendenza ad assecondare le aspettative dell’interlocutore, che sono tutti fattori tipici del soggetto minorenne che possono compromettere la corretta ricostruzione dei fatti. ResumenEl maltrato infantil, en sus diversas formas, física, sexual y psicológica, es un fenómeno complejo, potencialmente capaz de alterar no sólo el desarrollo natural del sujeto maltratado, sino también su capacidad de relacionarse con los demás. El presente trabajo pretende subrayar el camino que el niño debe recorrer desde el momento en que decide detectar su condición de víctima de abuso hasta el momento en que es llamado a testificar sobre el abuso sufrido, con todas las dificultades que este testimonio implica, no sólo para el propio niño, sino también para aquellos que están llamados a decidir y pronunciarse sobre la calidad de este testimonio. El actual Código de Procedimiento Penal, en su artículo 196, reconoce la capacidad de toda persona para testificar, incluidos los menores de edad. Por lo tanto, no hay nada que impida a los operadores obtener información del menor en el contexto del proceso penal. Además, los investigadores gozan de un amplio margen de discrecionalidad no sólo en cuanto al "si" de la audiencia del menor, sino también en cuanto a las modalidades de la misma. Esto conlleva graves riesgos sobre la autenticidad del resultado probatorio: discapacidad mnésica, sugestión, tendencia a cumplir con las expectativas del interlocutor, todos ellos factores propios del sujeto menor que pueden comprometer la correcta reconstrucción de los hechos.
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Orlandi, Renzo. "La prolusione di rocco e le dottrine del processo penale". Revista Brasileira de Direito Processual Penal 1, n.º 1 (31 de marzo de 2015). http://dx.doi.org/10.22197/rbdpp.v1i1.5.

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L’articolo analizza le conseguenze del pensiero giuridico di Arturo Rocco, dal 1910 nella dottrina di procedura penale, ossia, il metodo tecnico-giuridico (esegesi, sistematica e critica). La dogmatica di procedura pena- le inizia con la monografia di Giovanni Conso, nel 1955. L’insoddisfazione con il tecnicismo giuridico e con la mancanza di maturità scientifica si è manifestata con Carnelutti nel 1946 (Cerenterola), sottolineando le peculiarità strutturali del procedimento penale. In questa prospettiva, il testo sottolinea la conferenza di Franco Cordero nel 1964 (Lecce), così come le lezioni da James Goldschmidt. Inoltre, negli anni sessanta, divennero importanti diritti fondamentali, di fronte alla Costituzione democratica, con un nuovo orientamento dottrinale. Il diritto processuale penale è stato considerato come diritto costituzionale applicato. Si segnalano gli insegnamenti di Amodio, Amato, Chiavario, Ferrua, Grevi, Iluminati, Massa e Nobili. Successivamente, l’articolo mette in evidenza il CPP del 1988, l’internazionalizzazione dei sistemi giuridici, l’importanza del diritto comparato e dei diritti fondamentali. Si conclude con il nuovo ordine mondiale dei diplomi internazionali e tribunali sovranazionali, con nuove esigenze, oltre il tecnicismo giuridico.
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"Diritto italiano. Penale". DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, n.º 2 (septiembre de 2011): 217–29. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-002016.

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1. Corte di cassazione S.U. 24.2.2011/27.4.2011 n. 16453 - inottemperanza all'ordine di esibizione congiunta dei documenti di identitŕ e di quelli attestanti la regolaritŕ del soggiorno - modificazioni della fattispecie ad opera della legge 94/09 - necessaria compresenza di entrambi i documenti - inapplicabilitŕ della condotta ai soggetti irregolari perché privi del titolo autorizzativo al soggiorno - abolitio criminis 2. Corte di cassazione 22.2/1.4.2011 n. 13408 - reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - sostituzione dell'ammenda con l'espulsione subordinata all'assenza di condizioni ostative all'esecuzione coattiva dell'espulsione amministrativa 3. Tribunale di Torino 4.5.2011 - mancata esibizione documentale aggravata dalla clandestinitŕ - detenuto in espiazione pena - incostituzionalitŕ dell'aggravante - abolitio criminis della fattispecie - revoca della sentenza definitivaRASSEGNA DI GIURISPRUDENZA4. Corte di cassazione 8.3/18.3.2011 n. 11050 - reato d'inottemperanza all'ordine di allontanamento del questore - contrasto con la direttiva 2008/115/CE - proposizione di questione pregiudiziale d'interpretazione alla Corte di Giustizia UE - richiesta di procedura d'urgenza 5. Tribunale di Alessandria 7.4.2011 - omessa esibizione senza giustificato motivo dei documenti d'identitŕ e legittimanti il soggiorno - intervenuta abolitio criminis - revoca del giudicato
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Ronco, MAURO. "Recensione a "Manuale di procedura penale europea", Milano 2014". Archivio penale, 2014. http://dx.doi.org/10.12871/97888674148024.

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"Appendice di Osservatorio italiano. Leggi, regolamenti e decreti statali". DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, n.º 3 (diciembre de 2011): 1–13. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-003022.

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Decreto legislativo 1.9.2011 n. 150 - Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18.6.2009 n. 69 9. Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11.7.2011 - Determinazione del contingente annuale 2011, relativo all'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi Circolari - Cittadini extracomunitari Minori Ministero interno novembre 2011 - attuazione delle previsioni contenute nell'art. 32 del d.lgs. 286/98 e successive modificazioni.
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Sánchez Pérez, Rocío. "Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, año LVIII (2015), fascículo 2." Revista de Ciencias Sociales, n.º 69 (30 de diciembre de 2016). http://dx.doi.org/10.22370/rcs.2017.69.930.

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"Appunti in materia di riserva di codice, legislazione speciale ed azione penale nello Stato di diritto". Archivio penale, 2018. http://dx.doi.org/10.12871/978883318026715.

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Saletti, Achille. "L'esecuzione processuale indiretta nella riforma del "Codice di procedura civile" italiano dal 2009". Revista de derecho (Valparaíso), n.º 34 (2010). http://dx.doi.org/10.4067/s0718-68512010000100015.

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Reis, Elisa da Penha de Melo Romano y Anselmo Prieto Alvarez. "Assistenza legale gratuita in diritto processuale civile". Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 8 de abril de 2022, 05–23. http://dx.doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/legge/diritto-processuale-civile.

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Questo articolo ha cercato di promuovere una riflessione sistematica dell’assistenza legale gratuita e sulla gratuità della giustizia nella procedura civile. In tale contesto è stata adottata la seguente domanda guida: cosa ostacola, facilita o interferisce con la concessione dei benefici della Libera Assistenza Legale e della Libera Giustizia, in senso lato e in senso stretto, nella concezione procedurale sistematica, di fronte di decisioni giudiziarie di differimento, diniego e revoca della concessione del beneficio? Mirando ad affrontare i concetti, le definizioni, il loro aspetto processuale e la loro applicazione nella fase esecutiva della sentenza. Pertanto, il metodo induttivo è stato utilizzato come strumento di ricerca per Dottrina e Giurisprudenza, al fine di individuare ciò che ostacola, facilita o interferisce nella concessione dei benefici dell’Assistenza Legale. Così, attraverso questa ricerca, è stato possibile osservare che la garanzia di una giustizia gratuita riguarda solo le spese processuali e legali, essendo concesse alla parte purché queste dimostrino la precarietà delle risorse. Pertanto, il codice di procedura civile promuove l’applicazione dell’uguaglianza procedurale per raggiungere la giustizia per tutti coloro che sono svantaggiati e in esclusione sociale e che potrebbero aver bisogno del supporto giurisdizionale statale.
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"La riserva di codice e le altre modifiche al codice penale introdotte con il d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21." Archivio penale, 2018. http://dx.doi.org/10.12871/978883318026714.

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Perego, Alessandro. "Trasformazione, fusione e scissione degli enti canonici nell’ordinamento della Chiesa e dello Stato". Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 24 de marzo de 2022. http://dx.doi.org/10.54103/1971-8543/17595.

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SOMMARIO: 1. Riorganizzazione ecclesiastica e operazioni straordinarie degli enti canonici - 2. Le operazioni straordinarie nel Codice di diritto canonico: i canoni 121 e 122 - 3. Competenza dell’autorità ecclesiastica e procedura canonica - 4. (segue) licenze e controlli canonici - 5. Disciplina civile delle operazioni straordinarie degli enti canonici - 6. Mutamenti sostanziali degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti - 7. Operazioni straordinarie degli enti di diritto comune: trasformazioni di associazioni di fedeli e pie fondazioni - 8. (segue) fusioni e scissioni - 9. Enti religiosi con ramo del Terzo settore o di impresa sociale - 10. Profili fiscali delle operazioni straordinarie e beni culturali. Conversion, merger and acquisition as well as split-up of Catholic Church entities under Canon and Italian laws * ABSTRACT: This paper analyzes conversion, merger and acquisition as well as split-up of Catholic Church entities by assessing canon law (can. 121 and 122 C.i.c.), treaties between Church and Italy (l. n. 222/1985) as well as the Italian law governing non profit organizations.
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