Literatura académica sobre el tema "Codice di procedura penale"

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Artículos de revistas sobre el tema "Codice di procedura penale"

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Miletti, Marco Nicola. "Le facce d’un diamante. Appunti per una storia dell’immediatezza nella procedura penale italiana". Revista Brasileira de Direito Processual Penal 7, n.º 2 (29 de agosto de 2021): 827. http://dx.doi.org/10.22197/rbdpp.v7i2.596.

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Il saggio ripercorre alcune tappe dell’evoluzione del principio di immediatezza nella procedura penale italiana, entro l’arco cronologico compreso tra la fine del secolo XVIII e il codice Finocchiaro-Aprile del 1913. Dopo una breve rassegna delle diverse definizioni del lemma e un cenno diacronico alla demarcazione dal concetto di oralità, la ricerca muove dagli spunti offerti da ‘pionieri’ quali Francesco Mario Pagano e Niccola Nicolini; esamina la letteratura europea (francese e, soprattutto, tedesca) che permeò la riflessione dei giuristi italiani; quindi si addentra nella stagione post-unitaria. Quest’ultima fu connotata dal contrasto tra un codice di rito (1865) ancora prettamente inquisitorio e una dottrina tutt’altro che compatta: se i primi commentari e, ancor piú, la scuola carrariana classificavano l’immediatezza tra i canoni inderogabili della giustizia liberale, la scuola positiva vi scorgeva un indebito cedimento alle interferenze popolari ed emotive nel dibattimento. La lunga elaborazione del codice Finocchiaro-Aprile non solo stimolò un serrato confronto dottrinale ma partecipò a quel movimento per l’oralità grazie al quale Chiovenda confidava di modernizzare il rito civile e penale.
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Borek, Dariusz. "Wykonywanie władzy karania w instytutach zakonnych w świetle aktualnego Kodeksu Prawa Kanonicznego". Prawo Kanoniczne 48, n.º 3-4 (10 de diciembre de 2005): 175–200. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2005.48.3-4.09.

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Nell’articolo è stata presentata la normativa riguardante l’esistenza e l’applicazione del potere coercitivo nella Chiesa con particolare riferimento agli Istituti Religiosi. Il primo punto del lavoro è stato dedicato alla presentazione degli argomenti che spiegano l’esistenza del potere coercitivo nella Chiesa. Nel secondo punto dello studio è stato analizzato il potere che esiste negli Istituti Religiosi. Nel terzo punto si analizza il potere coercitivo che viene esercitato negli Istituti Religiosi secondo attuale Codice di Diritto Canonico nella triplice funzione della potestà di governo. Lesercizio del potere coercitivo nella funzione legislativa consiste nella possibilità di emanare le leggi penali. La potestà coercitiva nella funzione amministrativa comprende sia la possibilità di emanare i precetti penali sia la possibilità di fare la dichiarazione oppure la inflizione delle pene tramite la procedura penale stragiudiziale. La scelta tra la via amministrativa e giudiziale spetta all’Ordinario. Il potere coercitivo esercitato nella funzione giudiziale significa la possibilità di fare la dichiarazione o l’inflizione delle pene tramite il processo penale giudiziale. L’ultima parte dello studio è stata dedicata alla problematica della dimissione dall’Istituto Religioso. Avendo in considerazione il carattere forzoso della dimissione si potrebbe pensare che la dimissione è una delle sanzioni penali, non mancano pero gli argomenti che fanno pensare che la dimissione non puo essere inserita tra le sanzioni penali in senso stretto. Nel caso della dimissione dal Istituto si tratta piuttosto della procedura sui generis amministrativa, avente come scopo la protezione sia L’Istituto intero che i singoli religiosi incluso anche quello che viene dimesso.
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Profiti, Pasquale. "Obiettivo: L'attivitŕ di consulenza di magistrati italiani nei Balcani". QUESTIONE GIUSTIZIA, n.º 3 (julio de 2009): 116–22. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-003011.

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- Il Consiglio d'Europa si č avvalso e si avvale dell'esperienza di magistrati italiani nella costruzione e sviluppo delle funzioni giudiziarie degli Stati aderenti che attraversano la fase di sviluppo e consolidamento democratico. Č quanto avvenuto per le scuole della magistratura in Albania e Bosnia, per la definizione dell'assetto del potere giudiziario in Moldavia e Georgia, per l'elaborazione e/o applicazione dei nuovi codici di procedura penale dell'Albania, del Kosovo e della Macedonia.
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Gulotta, Guglielmo y Camillo Loriedo. "Dialogo su questioni forensi e cliniche dell'Ipnosi. Convegno Crociera FIAP, 16-20 aprile 2010". IPNOSI, n.º 2 (febrero de 2011): 29–43. http://dx.doi.org/10.3280/ipn2010-002003.

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Resumen
Un convegno organizzato su una nave č l'occasione che Camillo Loriedo e Guglielmo Gulotta colgono per soffermarsi su alcuni fra gli aspetti piů discussi dell'ipnosi, dalle cosiddette rapine sotto ipnosi, che, come la letteratura sembra confermare, vedono piů che altro l'uso tecniche confusionali, allo sfruttamento sessuale in corso di ipnositerapia e, infine, all'applicazione, in sede forense, dell'ipnosi per il recupero dei ricordi. Il Codice di Procedura Penale, con gli articoli 64 (per gli imputati) e 188 (per i testimoni) non consente "metodi o tecniche idonei a influire sulla libertŕ di autodeterminazione o alterare la capacitŕ di ricordare e di valutare i fatti". In ogni caso, avvertono gli Autori, č necessario evitare domande "suggestive" e considerare la testimonianza sotto ipnosi come un'informazione fra le tante: la veritŕ potrŕ scaturire, come sempre, solo dal confronto fra tutti i dati disponibili.
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Suchecki, Zbigniew. "Wydalanie duchownych na podstawie kanonicznego procesu karnego". Prawo Kanoniczne 54, n.º 3-4 (10 de diciembre de 2011): 77–115. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2011.54.3-4.03.

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Resumen
Il processo penale canonico ha sempre costituito l’extrema ratio cui ricorrere solo quando fossero esaurite tutte le altre vie per ottenere la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del reo (cfr. c. 1341). Le cause penali necessitano della presenza del promotore di giustizia in quanto con esse si vuole perseguire le finalità della giustizia e della tutela del bene pubblico. Per irrogare o dichiarare la pena il Codice di Diritto Canonico del 1983 prevede una doppia procedura penale: giudiziaria (che si concluderà con una sentenza) o amministrativa (stragiudiziale – che si concluderà con un decreto). Nel processo penale giudiziario il Promotore di giustizia svolge il compito di parte attrice o titolare dell’azione criminale contro l’imputato. Giovanni Paolo II nel discorso alla Rota Romana ha sottolineato che «l’istituzionalizzazione di quello strumento di giustizia che è il processo rappresenta una progressiva conquista di civiltà e di rispetto della dignità dell’uomo» (Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, (18 gennaio 1990), in L’Osservatore Romano, 19 gennaio 1990, p. 5). Si evince molto chiaramente dal can. 1342, § 1 la preferenza del legislatore per la via giudiziale. Infatti, il processo penale giudiziario offre maggiori garanzie di giustizia, in quanto assicura e garantisce in modo conforme il diritto alla difesa, permette al giudice di consolidare una maggiore certezza morale sull’esistenza dei fatti mediante l’acquisizione giudiziale delle prove, delle circostanze e dell’imputabilità, valutando tutte le circostanze del delitto, determina la condizione dell’imputato, precisa il grado del danno causato dal delitto, applica con equità la pena giusta alla luce degli elementi emersi durante il giudizio. Rimangono tuttavia casi in cui il legislatore indica la via giudiziale come la più adatta, che certamente offre maggiori certezze e garanzie ai fini dell’accertamento della verità, della giustizia e soprattutto della salvaguardia dei diritti dei fedeli. Innanzitutto essa è obbligatoria per irrogare o dichiarare le pene più gravi, come quelle espiatorie perpetue (can. 1336). «Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto» (can. 1342, § 2). Il promotore di giustizia assume le vesti di parte attrice o titolare dell’azione criminale (actio criminalis) contro l’imputato. Egli è la persona pubblica costituita per tutelare il bene pubblico, che deriva dall’osservanza della legge, al di là delle considerazioni soggettive can. 1362, § 1; 1720, 3°; 1726. Nel processo penale, a protezione dei diritti del fedele il legislatore vieta espressamente di imporre all’imputato il giuramento e l’accusato non è tenuto a confessare il delitto (can. 1728, § 2). In questo modo si garantisce al reo la scelta della linea difensiva più opportuna senza costrizione a riconoscere i fatti che siano a sé sfavorevoli. Il processo penale giudiziario prevede e garantisce al reo un diritto fondamentale di appello dopo l’emanazione della sentenza di condanna (can. 1727, § 1). Inoltre garantisce il diritto di appello al promotore di giustizia nelle cause in cui la loro presenza è richiesta (cfr. cann. 1727, § 2, 1628). Il termine per proporre l’appello è di 15 giorni e va proposto avanti al giudice a quo, che ha emesso la sentenza. Può essere fatto a voce, ed in tal caso il notaio lo deve mettere per scritto avanti allo stesso appellante (can. 1630, § 2). Il can. 1353 disciplina che «l’appello o il ricorso contro le sentenze giudiziali o i decreti che infliggono o dichiarano una pena qualsiasi hanno effetto sospensivo». Il legislatore prevede nel Capitolo III: «de actione ad damna reparanda» un’azione contenziosa per la riparazione dei danni ingiustamente inferti dal delitto (cann. 1729–1731). Pur consentendo nell’ambito del processo penale giudiziario l’esercizio dell’azione per il risarcimento dei danni, il legislatore tiene sempre distinte le due azioni, quella criminale, tendente all’irrogazione o alla dichiarazione della pena, e quella contenziosa per la riparazione dei danni inferti dal delitto. La sentenza può essere eseguita dopo che sia passata in giudicato, ossia dopo una duplice sentenza conforme che non sempre si ha con la decisione di secondo grado.
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Riberi, Mario. "Giovanni de Foresta, deputato alla camera subalpina e Ministro della giustizia (1850-1859)". Italian Review of Legal History, n.º 7 (22 de diciembre de 2021): 199–255. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16889.

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Il giurista nizzardo Giovanni de Foresta è un personaggio poco noto e pochissimo studiato, nonostante il suo notevole apporto dato alla causa dell'unità d'Italia. Sostenitore di Cavour, sedette alla Camera subalpina per due legislature, la IV e la V, e rivestì due importanti incarichi di governo: fu ministro di Grazia e Giustizia sia nel primo governo D’Azeglio sia nel secondo governo Cavour, nel periodo di entrata in vigore delle leggi Siccardi. Oggetto di questo articolo sono i progetti elaborati da De Foresta durante questi due incarichi ministeriali. Innanzitutto il progetto che si tradusse nella legge del 26 febbraio 1852 sull’introduzione di misure restrittive della libertà di stampa: il dibattito parlamentare che ne seguì portò alla frattura della destra e alla stagione del "connubio" Cavour-Rattazzi. Successivamente viene illustrata l’opera svolta da De Foresta negli anni 1855-59 per il rinnovamento della codificazione del Regno di Sardegna attraverso l’apertura di un cantiere sia per l’elaborazione del codice di procedura civile sia per la revisione dei codici penali, che nel 1860 sostituirono quelli albertini. È infine presentato il contributo dato nel 1858 da De Foresta all'alleanza con la Francia, ritenuta indispensabile da Cavour per realizzare l'unità d'Italia, quando il Guardasigilli, per venire incontro alle richieste del governo francese, fece approvare dal Parlamento subalpino la legge sulle sanzioni da infliggere ai cospiratori contro i capi di stato stranieri.
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Pieronek, Tadeusz. "Administracyjne usunięcia lub przeniesienie proboszcza". Prawo Kanoniczne 32, n.º 1-2 (5 de junio de 1989): 27–43. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1989.32.1-2.02.

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Resumen
Dal decreto del papa Pio X Maxima cura (1910 a.) viene impiegata nella Chiesa la procedura amministrativa per la rimozione e per il transferimento del parroco dalla parrocchia, per le cause previste dalla legge. Tale procedura, con piccole modifiche, e stata codificata nel Codice del 1917. Ulteriori cambiamenti in materia sono stati introdotti nel Codice del 1983 sotto l’influsso del Vaticaino II. Tali cambiamenti prendono in considerazione, accanto al principio che si rifenisce alla durata del servizio pastorale del parroco, che e il bene delle anime, anche la difesa della posizione e dei dinitti del parroco e ció prima che il decreto di rimozione o transferimento dalla parrochia venga emesso. Nell’articolo vengono analizzate le norme del Codice del 1983 riguardanti la procedura di rimozione e di transferimento del parroco dalla parrocchia, ed anche i modi di difesa che gli spettano, sia prima che dopo l‘emissione del decreto del vescovo in materia.
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Belluta, Hervé. "Book Review: Manuale Di Procedura Penale Europea". New Journal of European Criminal Law 5, n.º 2 (junio de 2014): 262. http://dx.doi.org/10.1177/203228441400500208.

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Galluccio, Alessandra. "Misure di prevenzione e "caporalato digitale": una prima lettura del caso Uber Eats". GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, n.º 169 (abril de 2021): 105–20. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-169006.

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L'articolo ripercorre la vicenda di una delle prime applicazioni giurisprudenziali di una misura di prevenzione - quella dell'amministrazione giudiziaria a una società che si avvale di riders sottoposti a condizioni di sfruttamento lavorativo potenzialmente integranti il reato di cui all'art. 603-bis del codice penale. Il contributo, dopo avere offerto una panoramica della vicen-da e degli istituti coinvolti, si sofferma in particolar modo su alcune peculiarità del caso di spe-cie: l'uso degli indici di sfruttamento; la penale responsabilità di Uber e dei suoi dipendenti; il ruolo dell'amministratore giudiziario.
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Fiorella, Antonio. "Ripartire dai progetti ministeriali di un nuovo codice penale?" Archivio penale, n.º 2 (2014): 31–58. http://dx.doi.org/10.12871/97888674131713.

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Tesis sobre el tema "Codice di procedura penale"

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TAVERRITI, SARA BIANCA. "L'AUTOCONTROLLO PENALE. RESPONSABILITÀ PENALE E MODELLI DI AUTONORMAZIONE DEI DESTINATARI DEL PRECETTO". Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2019. http://hdl.handle.net/2434/619498.

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La ricerca prende l’abbrivio dalla constatazione della crescente importanza acquisita, nel panorama delle fonti penalistiche, dal fenomeno dell’autonormazione: prodotto del diritto penale post-moderno consistente nell’autoimposizione, da parte dei destinatari stessi della norma, di precetti comportamentali in chiave criminal-preventiva. Oltre al ruolo ambivalente del principio di legalità penale (effetto e causa, al contempo, del fenomeno qui preso in considerazione), l’interesse del penalista per l’approfondimento scientifico del fenomeno è sollecitato dal potenziale che quest’ultimo rivela come alternativa (sostitutiva o integrata) rispetto al diritto penale. Il primo capitolo è dedicato alla ricostruzione delle cause che hanno dato origine al fenomeno, all’uopo ripartite in due macro-categorie: (i) le cause di ordine generale, per l’enucleazione delle quali è stata condotta una ricerca che spazia nelle materie sociologiche, economiche e giusfilosofiche; (ii) le cause di natura giuridica, che sono state investigate considerando sia le manifestazioni comuni all’intero ordinamento giuridico, sia quelle specifiche della penalistica, in cui la crisi del principio della riserva di legge e il declino del diritto penale classico assumono un’importanza cruciale. Nel secondo capitolo, il focus dell’analisi si concentra sulla dimensione strutturale del paradigma autonormativo per come emerso nelle sue principali manifestazioni e nelle concettualizzazioni teoriche maturate soprattutto grazie all’approfondimento riservato al fenomeno della Self-Regulation dagli studiosi di area anglosassone. La paradigmatica dell’autonormazione viene scrutinata tanto nelle sue singole componenti costitutive statiche, quanto nei suoi moti dinamici come strategia regolatoria all’interno dell’ordinamento. La ricerca si sposta nel terzo capitolo dalla struttura alla funzione, con l’obiettivo di ricavare i criteri di politica-criminale strumentali all’impiego dell’autonormazione nel sistema penale. A tal fine, sono state esplorate le possibili relazioni interordinamentali di raccordo tra sistemi autonormativi e ordinamento statale, applicando una metodologia mutuata dall’impostazione di Santi Romano ma ambientata sul terreno del diritto penale e delle sue alternative. Nel quarto capitolo l’indagine si rivolge verso i più eminenti esempi di autonormazione manifestatisi nell’ordinamento italiano: i modelli organizzativi ex D. Lgs. 231 del 2001; i piani per la prevenzione della corruzione nella P.A.; le linee guida medico-chirurgiche per lo svolgimento delle attività sanitaria. Oltre a una disamina ricognitiva della disciplina di questi sub-sistemi normativi, i tre banchi di prova vengono scandagliati in chiave struttural-funzionalistica alla luce dei criteri di analisi illustrati nel secondo capitolo e ricavati nel terzo. Il capitolo 5 chiude il lavoro proiettando i risultati delle ricerche sul piano della teoria del reato, per verificare quale impatto abbia/possa avere l’autonormazione sulla dogmatica. Dopo aver passato in rassegna le possibili ricadute sulle diverse categorie penalistiche, la chiosa finale valorizza il potenziale del diritto riflessivo come candidato ideale per la concretizzazione della clausola di extrema ratio in materia penale. L’uso dell’autonormazione come strumento alternativo rispetto al diritto penale viene ritenuto, infatti, il profilo applicativo più promettente e degno di essere ulteriormente esplorato.
One of the crucial challenges of Criminal Law in the new millennium is to deal with the complexity of contemporary society. The traditional approach based on the State monopoly on criminal matters keeps abreast no longer with the scientific-technological sophistication and the rate of changes in criminal behavior in the era of globalization. In this scenario, we witness the rise of Self-Regulation as an auxiliary tool of crime prevention, whose main goal is to fill the vacuum and to compensate for the rapid obsolescence of state legislation. Compliance Programs, Anti-Bribery Plans, Clinical Guidelines are some of the elements of a diverse constellation of cases in which preventive measures, behavioral rules, surveillance, and sanctions are issued and enforced by a legislator who coincides with the recipient, and which is often a private actor. Nevertheless, the ambivalence of Self-Regulation lies in the fact that – in the face of some positive externalities promised – this paradigm could jeopardize some of the fundamental principles of Criminal Law. The aim of this work is to provide a critical analysis of such phenomenon in order to verify the compatibility of Self-Regulation with the Rule of Law and to assess its efficacy in deterring and detecting misconducts.
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Cardinale, Sonia. "La legislazione contro la violenza di genere in Italia, Portogallo e Brasile: proposta di traduzione di articoli del Codice Penale portoghese e del Codice Penale brasiliano". Bachelor's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2020. http://amslaurea.unibo.it/21289/.

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Il presente elaborato, il cui tema principale è la violenza di genere, si propone di confrontare il modo in cui l’Italia, il Portogallo e il Brasile contrastano e prevengono questo fenomeno. Partendo dalla definizione di violenza di genere, ne vengono analizzate cause e tipologie. Si procede poi con un’analisi degli articoli riguardanti la violenza di genere del Codice Penale italiano e la proposta di traduzione degli articoli riguardanti lo stesso tema del Codice Penale portoghese e del Codice Penale brasiliano. Vengono poi analizzate le misure di prevenzione del fenomeno nei tre paesi e presentate alcune testimonianze di tre donne, una italiana, una portoghese e una brasiliana, vittime di violenza di genere.
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Somaschini, Giulia. "Le espressioni di condizionalità nel codice penale tedesco e italiano". Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2018.

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Il presente elaborato propone un’analisi contrastiva delle espressioni di condizionalità nel codice penale tedesco e italiano. Per completezza il campo di ricerca non è stato limitato alle sole condizioni, ma è stato esteso anche alla condizionalità restrittiva, all’eccezione e al rapporto di norme. L’indagine svolta è pertanto finalizzata all’interpretazione del significato delle espressioni individuate tramite analisi del relativo contesto di occorrenza, nonché all’individuazione di eventuali analogie o differenze tra i due codici e in relazione ai risultati ottenuti in studi pregressi. A completamento di tale analisi è stata rilevata la frequenza delle espressioni individuate in proporzione al numero di tokens e al numero di periodi in entrambi i codici. Nella stessa sede è stata inoltre condotta un’indagine sulla frequenza delle concatenazioni delle espressioni individuate, occorrenti a una distanza prefissata. Il primo capitolo è dedicato a un’introduzione storica relativa ai due codici, mentre nel secondo capitolo vengono illustrati i metodi alla base della selezione delle espressioni individuate. Il terzo capitolo consiste nell’esposizione dei risultati dell’indagine semantica e statistica, corredata di riflessioni contrastive, le quali vengono riassunte nella conclusione.
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Colluto, Andrea <1992&gt. "IL DELITTO DI BANCAROTTA PATRIMONIALE NELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO: IN PARTICOLARE LA CONDOTTA DI DISTRAZIONE". Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2019. http://hdl.handle.net/10579/15117.

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Il presente lavoro è costituito da cinque capitoli. Il primo capitolo consiste nell’inquadramento dei lineamenti generali della procedura di fallimento, evidenziando le novità più rilevanti previste dall’imminente riforma organica delle procedure concorsuali e confrontando quest’ultime con le disposizioni oggi vigenti. Il contesto socio-economico sta cambiando velocemente, mutamento che va di pari passo con l’esigenza di tutelare nuovi interessi, o meglio più interessi rispetti al passato, in un’ottica di salvaguardia delle risorse economiche del paese e, in tal senso, risulta importante fornire una trattazione generale di tale procedura in questo particolare momento storico caratterizzato da una forte volontà riformatrice. Questo rappresenta il punto di partenza per ciò che viene analizzato a partire dal secondo capitolo: i reati fallimentari ed in particolare il reato di bancarotta. Viene inizialmente illustrato, pertanto, il rapporto esistente tra la disciplina penale e quella concorsuale, discipline che sono tra loro reciprocamente autonome dimostrando, nel terzo capitolo, come le numerose riforme, in ambito concorsuale, che si sono succedute negli anni, non abbiano avuto analoghi effetti sui relativi reati previsti. Dopo aver descritto le diverse declinazioni del reato in esame, ci si concentra, nel quarto capitolo, in modo specifico sulla condotta di distrazione alla luce altresì degli ultimi orientamenti giurisprudenziali. Tutto ciò, infine, viene collocato e contestualizzato in casistiche particolari affrontate dalla giurisprudenza per la configurabilità o meno del reato di bancarotta per distrazione, facendo riferimento altresì al caso più emblematico avvenuto in passato: il caso Parmalat.
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Rango, Ilenia <1998&gt. "I reati di bancarotta fallimentare nell’ottica del nuovo codice della crisi e dell’insolvenza". Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2022. http://hdl.handle.net/10579/21819.

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L’introduzione del codice della crisi, subentrato alla legge fallimentare del 1942, ha come obiettivo quello di riorganizzare l’intera disciplina dell’insolvenza e delle procedure concorsuali in modo da renderla più adatta alle crisi dei tempi moderni, puntando sulla continuità aziendale. La riforma ha coinvolto il settore del diritto civile fallimentare, tralasciando la sezione penale, la quale risulta ancora ancorata ad una legge ideata in un contesto molto diverso (quale quello dei primi anni ’90) rispetto a quello attuale. L’elaborato si pone come obiettivo quello di mettere in luce il mancato ammodernamento del diritto penale, in particolare con riguardo ai reati di bancarotta fallimentare che verranno esaminati nel dettaglio. Prima di entrare nell’analisi delle singole fattispecie, però, è necessario passare per una breve disamina della legge delega, della struttura del codice e della procedura che prende a riferimento i reati di bancarotta fallimentare, ovvero la liquidazione giudiziale. Infine, verrà esaminata la situazione attuale caratterizzata dall’emergenza sanitaria la quale ha evidenziato la necessità di rivedere il contenuto del Codice, portando anche al posticipo della sua entrata in vigore.
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Sederino, Valentina <1997&gt. "I delitti di bancarotta alla luce del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza". Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2021. http://hdl.handle.net/10579/19771.

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La Riforma del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha stravolto il versante civilistico del diritto fallimentare, ma allo stesso tempo ha volutamente trascurato la disciplina dei reati di bancarotta. Quest’ultima, infatti, rimane ancorata ad un contesto storico e sociale tipico della prima metà del Novecento, risultando del tutto “sconnesso” con la realtà che ci circonda e con le nuove finalità, intrinseche alla Novella, di emersione tempestiva della crisi e di risanamento dell’impresa. Il seguente elaborato si propone di evidenziare come una riforma apparentemente destinata al solo campo civilistico abbia avuto, al di fuori di alcuni premeditati cambi di terminologia, anche dei risvolti penali sulle fattispecie criminose in esame. Per poter arrivare al cuore dell’elaborato sarà necessario focalizzarsi sia sull’evoluzione storico-normativa della disciplina fino ad oggi, che su una breve, quanto fondamentale, disamina dei reati di bancarotta all’interno del Codice. Si concluderà con alcune riflessioni sull’impatto che il Codice avrà sul nostro ordinamento, anche in relazione alle incertezze che si stanno attraversando in questo difficile periodo storico.
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GIRGENTI, ALFIO LIVIO. "Il contratto di cooperazione nel codice dei contratti pubblici". Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2017. http://hdl.handle.net/10281/152404.

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Resumen
Il contratto di cooperazione è un istituto introdotto per la prima volta nel codice dei contratti pubblici, all’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016, in attuazione delle direttive europee sui contratti pubblici di quarta generazione. In particolare, tale tipo di contratto è finalizzato alla cooperazione nei servizi pubblici in comune attraverso la condivisione di attività esposte al mercato aperto, e si presenta come una fattispecie comune alle tre direttive europee in materia di concessioni (art. 17, par. 4, dir. 2014/23/UE), appalti pubblici nei settori ordinari (art. 12, par. 4, dir. 2014/24/UE) e nelle “utilities” (art. 28, par. 4, dir. 2014/25/UE), che hanno codificato la fattispecie elaborata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Essenzialmente, tale cooperazione per via consensuale si configura, sul piano formale, sotto forma di (i) convenzione pubblicistica conclusa esclusivamente tra enti pubblici, (ii) esente dall’obbligo di gara. La ricerca si concentra su entrambe le caratteristiche di tale tipo di contratto e persegue un duplice obiettivo: da un lato criticare, sul piano strutturale, l’adeguatezza della nozione di accordo amministrativo ai fini della qualificazione della natura di tale contratto, e dall’altro lato estendere, sul piano funzionale, la portata dell’esenzione oltre la classica libertà di cooperare e di organizzare i servizi pubblici in forma aggregata, sancita dall’art. 2, par. 1, secondo periodo, dir. 2014/23/UE. Ciò implica le seguenti due questioni: se il contratto di cooperazione si risolve in sostanza nella codificazione nell’ambito del diritto europeo di una situazione meramente interna (l’accordo di collaborazione) e, se in caso contrario, tale tipo di contratto comporta l’esenzione dall’obbligo di gara di una fattispecie che comunque non ricade nell’ambito di applicazione dalle libertà fondamentali (in quanto strumento di autoproduzione in senso lato). A tale fine, prenderò in esame le origini giurisprudenziali della fattispecie, in modo da ricostruire il percorso logico e cronologico che ha portato a differenziare tale contratto di cooperazione dal partenariato pubblico-pubblico, dai contratti in house e, infine, dall’accordo di collaborazione, attraverso il confronto con le fattispecie previste dal diritto nazionale di accordo inter-amministrativo, che il diritto europeo prende sì in considerazione, ma senza armonizzarle. Alla luce di questa analisi, si cercherà di mettere in evidenza che la nozione codificata di contratto di cooperazione rappresenta la versione evoluta dell’accordo di collaborazione, con la quale sono esentati appalti pubblici e concessioni aventi ad oggetto attività economiche esposte al mercato aperto, finalizzate all’erogazione di servizi pubblici e scambiate in regime cooperazione pubblica. Al centro di tale interpretazione sta la previsione, introdotta in modo innovativo rispetto alla precedente giurisprudenza, che ammette lo svolgimento di attività esposta al mercato aperto, come previsto alla lettera c) dell'articolo citato. In sintesi, intendo sostenere che il contratto di cooperazione è formalmente un accordo inter-amministrativo e sostanzialmente un contratto pubblico quando, sotto il profilo strutturale, può riguardare attività accessorie al servizio pubblico, e non comporta alcun rapporto in house, nonché dimostrare che, sotto il profilo funzionale, l’esenzione di tale contratto va oltre la semplice aggregazione dei servizi ed è estesa ai casi in cui si verifica la condivisione delle risorse e delle prestazioni attraverso lo svolgimento di attività complementari.
The cooperation contract is a legal type common to the three European directives on concessions (art. 17, para 4, dir. 2014/23/EU), procurement in the public sector (art. 12, para 4, dir. 2014/24/EU) and utilities (art. 28, para 4, dir. 2014/25/EU), which never introduced before, but established by the case law. Essentially, such contract is aimed to the cooperation in the public services in common through the sharing of activities exposed to the open maket, and configures, at a formal level, (i) an arrangement concluded exclusively between public bodies, (ii) exempt from the obligation to follow the competitive procedures. The research focalizes both the characteristics of the legal type and aims a twofold objective: on the one hand -structurally-, criticizing the adequacy of the concept of public agreement in order to qualify the nature of that contract, and on the other hand -functionally-, extending the scope of that exemption beyond the classic freedom of cooperation and organization of public services in aggregate form, provided by art. 2, para 1, second sentence, dir. 2014/23/EU). This entails the following two questions: whether the cooperation contract resolves essentially in the codification of European law in the context of a purely internal situation (the cooperation agreement) and, if not, this type of contract involves the exemption from the obligation to follow the competitive procedures of a situation that in any case does not fall within the scope of the fundamental freedoms (as an instrument of in house providing in a broad sense). To this purpose, I will delve into the jurisprudential origins of the present legal type, in such a way to reconstruct the logical and chronological path which leads to differentiate such a cooperation contract from the public-public partnership, from the in-house contract and, finally, from the cooperation agreement, by means of the comparison with the legal types of inter-administrative arrangement provided by the domestic law, which the European law takes into account without a full harmonization. In the light of this analysis, I will seek to point out the codified notion of cooperation contract represents the evolved version of the collaboration agreement, with which are exempted public contracts and concessions relating to economic activities exposed to the open market, aimed to the provision of public services and exchanged in cooperation within the public sector. At the core of this interpretation is the provision, introduced in innovative way than the previous case law, that allows the performance in cooperation of activities exposed to the open market, as provided in subparagraph c) of the cited articles. Furthermore, with regard to structure yet, it will observe that the cooperation contract does not overlap or interfere with the in house providing in a narrow sense, even if this kind of contract is inserted in the same statutory package. Turning to the scope of the exemption from the functional point of view, it should be noted that as part of the contractual cooperation was allowed, in the recitals of the 2014 EU directives, the integration between public bodies to carry out complementary activities. In summary, I want to argue that the cooperation contract is formally an inter-administrative arrangement and essentially a public contract as, structurally, may relate to activities ancillary to the public service, and does not imply any in house relationship, and to demonstrate that, functionally, the exemption of that contract goes beyond simple service aggregation and is extended to cases where there is the sharing of performance by carrying out complementary activities.
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Olgiati, Angelo. "Le norme generali per il procedimento civile nel canton Ticino /". Zürich : Schulthess, 2000. http://www.gbv.de/dms/spk/sbb/recht/toc/324948492.pdf.

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Tiani, E. "LA CONFISCA DI PREVENZIONE E L'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DI COMPLESSI AZIENDALI". Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2016. http://hdl.handle.net/2434/380737.

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This research aims to examine the prevention measures set against criminal and Mafia organizations and their economic expressions in the Italian system. When Mafia acts like an economic operator or business it is necessary to neutralize its power and the consequent negative effects on the legal society and market. In recent years, the Legislator is realizing that the best way to reach prevention is to attack the illegal properties of Mafia and remove the basis for their development. It is possible to use the same negative prevention measures (preventive seizure, confiscation and legal administration – articles 20, 24 and 34 D.lgs. nr. 159/2011) like instruments to reach positive prevention through a rehabilitation procedure for criminal companies and their re-integration to the legal marketplace. That action could create huge benefits for the people in terms of legality perception, welfare, employment, legal and free competition, etc. and promote an economic upturn of the legal business system. Despite this, our positive prevention model does not currently work whenever prevention measures are directed to the assets of companies. Confiscated companies very often collapse and default. Therefore our research investigates about the causes of this failure and, at the same time, looks for the factors that led to success in rare cases of restored companies. The job also analyses the latest works and studies on reform carried out by specialized commissions (led by Garofoli, Fiandaca, Bindi and Gratteri) and under ongoing discussion in Parliament with bills nr. 2134/2015, 1687/2014 and 1138/2013: they all seem to dedicate greater importance to the positive prevention policies. At the end, the results of the research allow the Author to propose some considerations in a future perspective about the renovation of the system of prevention against Mafia companies. The real goal of any effective prevention should be to develop the clout of recovered companies to improve the welfare of society and market. In order to do that, State should attack Mafia companies as dynamic and dangerous subject and not consider them as a collection of goods: the danger is connected to how they are managed by criminal people. Further to that, we might also conceive the prevention system to directly attack the companies as autonomous from their Mafia-connected owners.
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CRIPPA, MARIA. "LA GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE DI FRONTE AI TRIBUNALI DOMESTICI. PROPOSTE PER L¿ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA IN MATERIA DI CRIMINA IURIS GENTIUM". Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2022. http://hdl.handle.net/2434/932370.

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La giustizia penale internazionale di fronte ai tribunali domestici. Proposte per l’adeguamento della legislazione italiana in materia di crimina iuris gentium. La tesi si concentra sulla proposta di soluzioni per l’adeguamento dell’ordinamento italiano alle disposizioni sostanziali dello Statuto della Corte penale internazionale (Cpi), la cui incorporazione domestica risulta, allo stato attuale, ancora assente. L’indagine si è, in particolare, sviluppata intorno a tre direttrici principali. La prima sezione ha delineato i confini entro i quali deve attestarsi l’elaborazione delle proposte di introduzione di una disciplina domestica dei crimini internazionali, con particolare riferimento, innanzitutto, alla ricostruzione del complesso sistema delle fonti del diritto penale internazionale e al ruolo della consuetudine, alla luce delle tensioni che questa pone nel rapporto con il principio di legalità (internazionale e costituzionale). La verifica delle esperienze dei tribunali internazionali e, in particolare, dei limiti che queste presentano, ha imposto di spostare il campo di indagine alla attuazione indiretta del diritto penale internazionale, al fine di delineare soluzioni maggiormente efficaci per la realizzazione di un sistema integrato di giustizia penale internazionale, secondo la prospettiva descritta dal principio di complementarietà (artt. 1, 17 Statuto Cpi). In questa cornice, ci si è interrogati sulla estensione degli obblighi di introduzione di disposizioni domestiche sui crimini internazionali, nonché, in prospettiva comparata, sulle modalità degli interventi normativi stranieri, alla luce dell’ampio margine di discrezionalità che lo Statuto Cpi concede ai legislatori nazionali. La seconda parte è stata dedicata alla verifica della estensione delle giurisdizioni nazionali ai crimini internazionali commessi oltre i limiti territoriali degli ordinamenti domestici. L’analisi si è concentrata, in primo luogo, sulla ricostruzione della nozione e delle criticità strutturali che hanno caratterizzato, a partire da secondo dopoguerra, le applicazioni del principio di universalità nel sistema di giustizia penale internazionale. Così ricostruiti i tratti fondamentali del principio di giurisdizione universale, ci si è, quindi, proposti di verificare la controversa estensione ‘tendenzialmente universale’ della legge penale italiana, secondo l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità alle ipotesi di cui agli artt. 7 – 10 c.p., in riferimento a fattispecie di fatto sussumibili nella definizione dei crimini internazionali. Il cuore della ricerca è costituito, infine, dalla terza sezione, dedicata alla valutazione di compatibilità delle disposizioni attualmente in vigore nell’ordinamento penale domestico con il diritto penale internazionale e della conseguente introduzione di una disciplina specifica, laddove siano riscontrate lacune e contraddizioni rispetto allo Statuto Cpi. La verifica di compatibilità della disciplina italiana in vigore è stata condotta, innanzitutto, in riferimento alla parte speciale del diritto penale, al fine di indagare la rispondenza delle fattispecie ordinarie alla definizione dei crimini internazionali contenuta negli artt. 5 e seguenti Statuto Cpi (genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e aggressione). Per quanto concerne, invece, l’analisi della parte generale, si è vagliata, da un lato, l’adeguatezza dei criteri ordinari di attribuzione della responsabilità penale e, dall’altro lato, la necessità di introdurre contestualmente una disciplina ad hoc, laddove richiesto dalle istanze specifiche della giustizia penale internazionale. Il riferimento è, in particolare, alle ipotesi di responsabilità del superiore civile e del comandante militare, di responsabilità delle persone giuridiche, di irrilevanza delle immunità funzionali, nonché di estinzione del reato o della pena per il decorso della prescrizione e di provvedimenti, generali o individuali, di clemenza. L’indagine ha voluto, in ultima istanza, verificare se l’adozione delle disposizioni sostanziali di diritto penale internazionale consenta all’ordinamento italiano di aderire ad un sistema integrato di giustizia penale internazionale, nonché, in senso più ampio, di contribuire allo sviluppo del diritto penale internazionale. La tardiva attuazione dello Statuto Cpi nell’ordinamento domestico costituisce infatti, secondo le conclusioni alle quali l’analisi è pervenuta, una occasione per ampliarne le disposizioni, nel superamento dei compromessi imposti in sede negoziale e al fine di ottemperare ai più recenti sviluppi del diritto penale internazionale. Una simile conclusione consentirebbe, in questo modo, di rilanciare il ruolo dell’ordinamento italiano nel sistema di giustizia penale internazionale e di renderne l’intervento legislativo, nonché le sue future applicazioni giurisprudenziali, un modello di riferimento sullo scenario internazionale.
International criminal justice before domestic courts. Proposals for the implementation of Italian provisions on crimina iuris gentium. The thesis aims at proposing solutions for the incorporation into the Italian legal system of International Criminal Court (ICC) Statute’s substantive provisions, whose domestic implementation is, at the moment, still lacking. The research develops, in particular, along three main sections. The first part sketches the main features of the indirect implementation of international criminal law by domestic legal systems. It deals, first of all, with the complex system of sources of international criminal law, as well as with the role of customs, in light of its tensions with the (international and constitutional) principle of legality. The analysis of international courts’ shortcomings leads to shift the scope of enquiry to the indirect implementation of international criminal law, in order to shape effective solutions for an integrated system of international criminal justice, under the complementarity principle (articles 1 and 17 ICC Statute). Within this framework, the extent of positive obligations to adopt domestic provisions on international crimes effects, in a comparative perspective, different solutions implemented by national legislators, considering the wide margin of discretion granted them by the ICC Statute. The second part outlines the extension of national jurisdictions to international crimes committed beyond their traditional territorial borders. The research focuses, firstly, on the notion and the structural shortcomings that characterize the principle of universal jurisdiction in the enforcement of international criminal justice since the Second World War. The section further sets out to verify the controversial 'tendential universality' of Italian criminal law, according to the interpretation of articles 7 - 10 Italian Criminal Code favored by the Italian jurisprudence, regarding in particular cases amounting to international crimes. The third section represents the heart of the research, dedicated to the evaluation of the compliance of provisions currently in force in the Italian criminal system and international criminal law. The research further proposes the introduction of a specific discipline, whenever gaps and shortcomings with respect to the ICC Statute are found. The analysis moves from the special part of criminal law, in order to investigate the conformity of criminal provisions already in place with the definition of international crimes contained in articles 5 et seq. ICC Statute (genocide, crimes against humanity, war crimes and aggression). The general part is examined with the aim to investigate, on the one hand, the adequacy of ordinary criteria for the attribution of criminal responsibility and, on the other hand, the need to introduce an ad hoc discipline where required by specific instances of international criminal law. The reference is, in particular, to the hypotheses of command and superior responsibility, legal entities liability, irrelevance of functional immunities, as well as statutes of limitations. The research ultimately seeks to ascertain whether the adoption of substantive provisions on international crimes enables the Italian legal order to adhere to an integrated system of international criminal justice and, in a broader sense, to contribute to the development of international criminal law. Indeed, the late implementation of the ICC Statute into the domestic legal system constitutes, according to the conclusions reached by the analysis, an opportunity to expand its provisions in order to overcome its possible shortcomings and to comply with the most recent developments of international criminal justice. Such conclusion would enable to relaunch the role of the Italian legal system in the international criminal justice system and make its legislative intervention, as well as its future jurisprudential applications, a model on the international scene.
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Italy y Italy. Codice di procedura penale. 8a ed. Torino: G. Giappichelli, 2010.

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2

Italy. Codice di procedura penale. 3a ed. Torino: G. Giappichelli, 2004.

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3

Italy. Codice di procedura penale. 6a ed. Torino: G. Giappichelli, 2008.

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4

Italy. Codice di procedura penale. 4a ed. Torino: G. Giappichelli, 2005.

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5

Italy. Codice di procedura penale. Torino: UTET, 1990.

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6

Italy. Codice di procedura penale. Torino: G. Giappichelli Editore, 2014.

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7

Giovanni, Canzio, Tranchina Giovanni, Tranchina Giovanni y Balsamo Antonio, eds. Codice di procedura penale. Milano: Giuffrè, 2012.

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8

Italy. Codice penale e di procedura penale. Milano: Pirola, 1988.

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9

Italy. Codice penale e di procedura penale. 2a ed. Milano: Pirola, 1990.

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10

Italy. Codice di procedura penale commentato. 2a ed. Milano: IPSOA, 2001.

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