Academic literature on the topic 'Unità funzionali'

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Journal articles on the topic "Unità funzionali"

1

Mannoni, Tiziano. "Archeologia della produzione architettonica. Le tecniche costruttive." Arqueología de la Arquitectura, no. 4 (December 30, 2005): 11. http://dx.doi.org/10.3989/arq.arqt.2005.73.

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Abstract:
La maggior parte delle classificazioni dei modi di costruire murari si basa sugli aspetti formali delle superfici visibili, con certe utilità nel distinguere le unità stratigrafiche murarie e negli aspetti estetici delle superfici stesse. Dal momento però che i muri fanno parte delle strutture portanti più importanti, non si può parlare di tecniche murarie senza cercare di capire come i vari tipi classificati si comportino realmente dal punto di vista statico. Si cerca perciò di verificare e in qualche modo di capire l’intero volume di ogni tecnica muraria, e se vi siano della regole generali o particolari che siano in qualche modo deducibili anche dalle superfici visibili. Si propone infine una classificazione delle «famiglie» di tecniche murarie più note sulla base dei loro sistemi costruttivi e funzionali, oltre che formali.
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2

Lombardi, Duccio, and Tommaso Alterini. "Nuove tecniche di transgenesi e imaging: neuro e nefro-applicazioni. Parte 1." Giornale di Clinica Nefrologica e Dialisi 26, no. 2 (June 30, 2014): 173–81. http://dx.doi.org/10.33393/gcnd.2014.883.

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Abstract:
L'evoluzione delle tecniche e delle applicazioni legate all'impiego di animali geneticamente modificati, unite a un forte progresso nello sviluppo di sistemi di imaging volti a garantire una sempre maggiore risoluzione, permettono oggi di analizzare nei più fini dettagli un'ampia gamma di fenomeni fisiopatologici. La fusione delle nuove metodiche applicabili nei due campi ha reso possibile, per esempio, non solo l'analisi di processi biologici in vivo nel momento in cui avvengono, ma anche la loro visualizzazione a livello dell'intero organo. Allo stesso tempo è possibile creare ricostruzioni in due o in tre dimensioni dell'intero organo o di sue particolari unità funzionali. A ciò è inoltre possibile aggiungere la dimensione temporale grazie ad analisi in time lapse o per acquisizione di dati in maniera continua. La finalità di questo primo contributo è volta alla revisione delle più recenti innovazioni nei campi della transgenesi e della microscopia, con particolare attenzione a come tali innovazioni sono realizzate e ai vantaggi che ne derivano. Le possibili applicazioni e i vantaggi derivanti dall'impiego di tutti questi sistemi saranno invece analizzati e valutati in maggior dettaglio nel prossimo numero di questa rubrica.
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Voghera, Miriam, Alessio Bottone, Alfonsina Buoniconto, Giovanni Genna, Riccardo Orrico, and Debora Vena. "LECO: UNA PROPOSTA PER IL RECUPERO E IL POTENZIAMENTO DELLE ABILITÀ DI LETTURA E COMPRENSIONE DEL TESTO." Italiano LinguaDue 14, no. 1 (July 26, 2022): 403–47. http://dx.doi.org/10.54103/2037-3597/18296.

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Abstract:
LeCo (Leggere e comprendere) appartiene ad un percorso di sperimentazione sulla comprensione di testi di vario tipo e genere (testi narrativi, funzionali, narrativi e poetici, saggi, multimedia, teatro, cronaca) per il recupero e il potenziamento delle risorse cognitive, informative e linguistiche degli studenti (1376 ) del biennio di scuole secondarie superiori delle province di Salerno e Avellino. L’articolo illustra le premesse teoriche di LeCo, le caratteristiche e le difficoltà di comprensione dei testi proposti, il curricolo e il protocollo sperimentale del progetto, i descrittori delle competenze necessarie per un’efficace comprensione del testo da parte degli studenti, la formazione dei docenti, le aree di intervento, la disposizione degli argomenti scelti nelle varie unità didattiche di lavoro e i primi dati di valutazione e risultati generali della sperimentazione. LeCo: a proposal for the remedial and reinforcement of reading and text comprehension skills LeCo (Reading and Comprehension) belongs to a pilot roadmap for comprehension of texts of various types and genres (narrative, functional, narrative and poetic, essays, multimedia, theatre, news) for the recovery and empowerment of the cognitive, informative, and linguistic resources of students (1376) in the secondary schools in the provinces of Salerno and Avellino. The article illustrates the theoretical premises of LeCo, the characteristics and comprehension difficulties of the proposed texts, the curriculum and experimental protocol of the project, the descriptors of the needed skills for adequate student comprehension of the text, the training of teachers, the areas of intervention, the arrangement of the topics selected within the various didactic units, and the first evaluation data and general results of the experimentation.
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4

Cartolari, R., G. B. Scarfò, and S. Boni. "La TC con carico assiale nella instabilità del rachide lombo-sacrale." Rivista di Neuroradiologia 9, no. 2 (April 1996): 147–55. http://dx.doi.org/10.1177/197140099600900203.

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Abstract:
La diagnosi di instabilità del rachide lombo-sacrale è, a tutt'oggi, fondamentalmente clinica. Anche le più sofisticate tecniche di diagnostica radiologica consentono infatti solo una valutazione statica di questa entità nosologica (che, per definizione si manifesta durante la deambulazione e con la stazione eretta) la cui definizione dinamica è campo pressochè esclusivo della radiologia convenzionale. Presentiamo i risultati di uno studio condotto attraverso l'uso di uno strumento originale progettato per sviluppare un carico assiale variabile e riproducibile in un paziente supino: il Compressore assiale. Con questo strumento, compatibile con l'esecuzione di esami TC, sono stati valutati 24 pazienti con forte sospetto clinico-radiologico di instabilità lombare. La metodica di studio, denominata Axial Loaded - Computed Tomography (AL-CT) si basa sull'acquisizione successiva di esami TC basali e con carico assiale (AL), che vengono poi comparati. Il confronto avviene sia sulle scansioni assiali che su immagini ricostruite su piani sagittali e con «rendering» tridimensionale (3D-TC). La valutazione comparativa prevede sia l'uso di immagini statiche che l'organizzazione in sequenze cine (cine AL-CT) delle immagini 2D e 3D ottenute. Tutti i procedimenti di rielaborazione sono indispensabili nella valutazione dei risultati. I risultati mostrano con chiarezza reperti (numerosi e spesso simultanei) a carico di tutte le component le unità funzionali spinali; fra questi meritano una segnalazione: l'incremento o la accentuazione di protrusioni discali sotto carico; la scomparsa del vacuum discale e/o intraarticolare durante la compressione («segno del vacuum»); l'accentuazione della listesi sotto carico; la ottimale ed originale visualizzazione dell' ipermobilità delle faccette articolari. Proponiamo AL-CT e cine AL-CT come metodiche di scelta nello studio dell'instabilità lombare.
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Rainer Zitelman. "La forza del capitalismo. Un viaggio nella storia recente dei cinque continenti." Il Politico 252, no. 2 (January 19, 2021): 190–92. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2020.520.

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Abstract:
il volume qui in considerazione è una traduzione dall’ originale tedesco Kapitalismus is nicht das Problem, sondern die Lösung. In esso, Rainer Zitelmann, dottore di ricerca in storia e sociologia, affronta il tema del capitalismo e dell’anticapitalismo a partire dall’osservazione storico-empirica. in altre parole, si prefigge di esaminare cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato nell’adozione di misure favorevoli all’economia di mercato o, per contro, di pianificazione economica in un medesimo paese (Cina, Regno Unito, USA, Svezia), in paesi diversi ma caratterizzati dalla medesima storia e cultura (Cile e Venezuela, Repubblica Federale tedesca e Repubblica Democratica tedesca, Corea del Sud e Corea del Nord) e nel continente africano.
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Scerbo, Andrea. "Culture e discipline costituzionali in tema di pena: Italia, Stati Uniti e Canada a confronto." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 5 (January 2011): 152–70. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-005011.

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Abstract:
1, Premessa e delimitazione del campo d'indagine / 2. Lo stretto legame fra diritto penale e Costituzioni / 3. Fini e funzioni della pena alla luce della giurisprudenza costituzionale: l'Italia / 4. ... segue: gli Stati Uniti / 5. ... segue: il Canada.
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7

Piccioni, Luigi. "Una protezione della natura "alla francese"? Note e riflessioni su un recente convegno." SOCIETÀ E STORIA, no. 132 (July 2011): 359–67. http://dx.doi.org/10.3280/ss2011-132006.

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Abstract:
Fino a tempi recenti la storiografia francese sulla protezione della natura e dell'ambiente č sembrata non riuscire a competere con quelle di altri grandi paesi industriali come la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e la Germania. Il convegno "Une protection de la nature et de l'environnement À la française?" tenutosi a Parigi nel settembre 2010 e organizzato dalla neonatain occasione del cinquantesimo anniversario della promulgazione della legge quadro francese sui parchi nazionali, č servito a fare il punto sugli studi francesi in materia e ha mostrato come essi sperimentino al contrario una notevole fase di espansione e di affinamento qualitativo. Il convegno č stato caratterizzato dalla partecipazione di studiosi di diverse nazionalitÀ e di diverse discipline ma anche di funzionari pubblici, esponenti politici e militanti. L'autore illustra gli svolgimenti del colloquio inquadrandoli nel contesto dell'evoluzione degli studi di storia ambientale.
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8

Mancini, Elena, Anna Laura Chiocchini, Raffaella Rizzo, Laura Patregnani, and Antonio Santoro. "L'aferesi nelle Unità di Terapia Intensiva: la parola al Nefrologo." Giornale di Clinica Nefrologica e Dialisi 25, no. 4_suppl (February 8, 2013): S49—S56. http://dx.doi.org/10.33393/gcnd.2013.1092.

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Abstract:
I trattamenti aferetici sono oggi rappresentati da un'ampia gamma di trattamenti extracorporei che possono avere indicazione in diverse patologie, che vanno dalle malattie immunologiche alla sepsi e dall'insufficienza epatica alla patologia tossicologica. In larga parte affidati ai Servizi Trasfusionali, perché programmabili e da ripetere a cadenze definite, questi trattamenti devono, però, essere eseguiti anche dai Centri Nefrologici, che devono garantirne la fattibilità in urgenza/emergenza, in condizioni che, in alcuni casi, sono con prognosi quoad vitam e, pertanto, in area intensivologica. D'altra parte, i Nefrologi hanno tutto il know how che consente loro di poter eseguire trattamenti di aferesi anche direttamente in area critica, dove è più facile che possano essere ricoverati pazienti che, a seguito della patologia di base (intossicazione, avvelenamento, epatite acuta, ecc.), sono in condizioni estremamente critiche e richiedono assistenza intensivologica per il supporto alle funzioni vitali (polmonare, cardiaca, ecc.). La plasmaferesi urgente è definibile come un trattamento aferetico che deve essere iniziato il prima possibile e comunque non oltre le 24–36 ore dopo la diagnosi, quando la vita del paziente è in pericolo e non esistono valide alternative terapeutiche. Oggi le apparecchiature per il trattamento extracorporeo dell'insufficienza renale acuta sono utilizzabili anche per eseguire trattamenti di plasma exchange classici. La grande dimestichezza tecnologica e la preparazione culturale di medici nefrologi e infermieri assicurano che i trattamenti aferetici siano eseguiti con grande competenza. Oggi, inoltre, il progresso tecnologico ha portato alla disponibilità di strumentazioni complesse che consen-tono di non sostituire più il plasma del paziente, bensì di trattarlo con apposite resine: tali modalità sono oggi applicate soprattutto nel campo della sepsi e dell'insufficienza epatica e dovrebbero, pertanto, essere nel ba-gaglio formativo del personale nefrologico di supporto all'area critica.
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Bausch, Luca. "I ruoli del formatore tra tradizione e ricerca di una nuova identità." Swiss Journal of Educational Research 27, no. 2 (September 1, 2005): 253–67. http://dx.doi.org/10.24452/sjer.27.2.4706.

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Abstract:
La modularizzazione dei percorsi costituisce una risposta alla crescente domanda di flessibilizzazione e individualizzazione della formazione. Se da un lato questi processi sono forieri di un potenziale di emancipazione considerevole, dall’altro possono generare insicurezza e dipendenza, tali da rendere auspicabile l’introduzione di misure atte a ricomporre l’eterogeneità di percorsi composti da unità più o meno indipendenti e quindi portatrici di logiche interne di volta in volta diverse. Dalle nostre riflessioni – che, a partire dalle esperienze condotte presso l’ISPFP, si incentrano sulle funzioni che i professionisti della formazione sono chiamati ad assumere in questi nuovi contesti – sembrano emergere tre ruoli di formatore: il manager, il docente e l’accompagnatore. Se al primo competono principalmente compiti legati alla struttura dei percorsi e alla loro gestione, al docente – la cui attività si esplica normalmente all’interno del quadro ben definito di un modulo – spetta di ristrutturare la conoscenza (tendenzialmente privata del suo referente naturale, la disciplina) secondo nuovi criteri d’ordine, ad esempio il profilo di competenza mirato. Sempre maggior rilevanza assumono le funzioni legate all’accompagnamento che trovano il loro terreno di applicazione negli aspetti relazionali (punti di riferimento per la persona in formazione) e nel supporto ai processi di apprendimento (metacognizione, impiego di strumenti di formazione diversificati). L’azione formativa tende dunque a concentrarsi sui suoi aspetti metodologici e relazionali con una particolare attenzione ai processi di attribuzione di senso che, nel contesto di strutture modulari, non possono più essere dati per scontati.Le funzioni che caratterizzano i tre profili emersi possono combinarsi in maniera diversa in rapporto alle situazioni contingenti e in particolare alla tipologia di percorso modulare. Questo ci pone di fronte ad una serie di interrogativi relativi ai processi di costruzione dell’identità professionale: se la tendenza emergente è quella di una suddivisione del lavoro che vede le tre figure sempre più specializzate nei rispettivi settori di competenza, quali sono le rappresentazioni e attese indotte nelle persone in formazione? Quale la percezione, in termini di identità, che il formatore può avere di se stesso in quanto professionista?
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Di Giacomo, Giuseppe, and Fabio Mazzola. "Pianificazione strategica tra sviluppo locale e policentrismo: alcune evidenze empiriche sul caso siciliano." RIVISTA DI ECONOMIA E STATISTICA DEL TERRITORIO, no. 2 (June 2009): 64–108. http://dx.doi.org/10.3280/rest2009-002003.

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Abstract:
The aim of this paper is the analysis of metropolitan strategic planning in Sicily. Urban areas are becoming important units for territorial cohesion policy and strategic planning represents more and more an important policy instrument. Evidence of a policentric pattern is tested across 30 strategic plans carried out by Sicilian cities in order to derive useful insights for policy implications. Methods and Results This study uses multidimensional scaling and rank-size regressions across Sicilian Functional Urban Areas (FUA) as well as descriptive information drawn from strategic plans in order to identify the main characteristics of these instruments and to provide evidence on their capacity to innovate traditional local development policies. Conclusions The empirical results show a strong evidence in favour of hierarchical patterns across urban areas which are adopting a strategic plan while polycentric forces appear to be very limited.JEL: R11, R12, R58Keywords: strategic planning, local development, functional urban areas, rank-sizeParole chiave: piani strategici, sviluppo locale, area urbana funzionale, regola, rango, dimensione
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Dissertations / Theses on the topic "Unità funzionali"

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Roppa, Flavio. "Dinamiche di utilizzo dell'habitat in 3 specie di limicoli nella zona costiera del Friuli Venezia Giulia." Doctoral thesis, Università degli studi di Trieste, 2009. http://hdl.handle.net/10077/3171.

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Abstract:
2007/2008
Gli uccelli limicoli sono importanti indicatori su scala globale della stato delle zone umide e la perdita di tali habitat è la principale causa del decremento di molte delle loro popolazioni. Questa ricerca analizza le strategie di utilizzo dell’habitat nel Chiurlo (Numenius arquata), nella Pivieressa (Pluvialis squatarola) e nel Piovanello pancianera (Calidris alpina), che assieme rappresentano più del 90% dei limicoli svernanti in Friuli Venezia Giulia. Le popolazioni sono state monitorate mensilmente ai roost da ottobre 2005 a maggio 2008. Nello stesso periodo 17 Chiurli, 19 Pivieresse e 71 Piovanelli pancianera sono stati radiomarcati nel settore orientale dell’area di studio e monitorati per un totale di 1.762 localizzazioni (fix). Emerge una generale stabilità delle popolazioni svernanti. Il calo legato alla migrazione primaverile si verifica prima nel Chiurlo (marzo-aprile) e nel Piovanello pancianera (aprile-maggio), più tardivamente nella Pivieressa (maggio-giugno), mentre la migrazione postriproduttiva copre una finestra temporale più ampia per tutte e tre le specie. La telemetria ha fornito delle conferme agli andamenti fenologici ed evidenzia una bassa mobilità nelle tre specie, data anche l’elevata fedeltà ai siti di roost. I fix, infatti, si concentrano prevalentemente nel settore orientale dell’area di studio, dove è avvenuta la cattura degli individui. Dall’analisi degli home range, la mobilità minore si registra nel Chiurlo, poco superiore è quella della Pivieressa, mentre il Piovanello pancianera presenta gli spostamenti maggiori. La presenza di numerosi roost ed aree di foraggiamento anche nella parte centro-occidentale dell’area di studio ha suggerito come specifici settori siano utilizzati prevalentemente da differenti gruppi di individui, sia per la sosta che per l’alimentazione. Queste “unità funzionali” sono state verificate ed analizzate nel Chiurlo sulla base della risorsa trofica presente, misurata tramite campionamenti bentonici, e del comportamento di foraggiamento degli individui, ottenuto tramite videoriprese. Infine, per la Pivieressa e il Chiurlo si evidenzia una stagionalità nell’utilizzo dell’habitat, anche per singole unità funzionali. L’elevata localizzazione che caratterizza gli individui radiomarcati mette in luce l’importanza delle core area di alimentazione e di sosta. Data l’evidenza delle dinamiche spaziali e temporali legate alle diverse popolazioni e la presenza di differenti unità funzionali, quanto emerso rappresenta uno strumento importante per pianificare al meglio la conservazione di queste popolazioni, in un’ottica adattativa di gestione del territorio.
XXI Ciclo
1977
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2

Toninelli, Ruben. "Dal medico di medicina generale al sistema integrato delle cure primarie: analisi e progettazione dell'architettura organizzativa di un modello in evoluzione." Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2014. http://amslaurea.unibo.it/6723/.

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Abstract:
L'oggetto della tesi è la costruzione di un modello organizzativo e funzionale per le nuove strutture previste a livello nazionale per l'assistenza primaria e denominate Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP). Il modello è composto da un profilo organizzativo, un'architettura funzionale e un sistema di indicatori per il monitoraggio di un insieme di prestazioni rilevanti.
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3

MARASCA, MATTEO. "Verso la tipizzazione del leasing finanziario: la ritrovata unità funzionale del contratto alla luce dei più recenti interventi normativi e giurisprudenziali." Doctoral thesis, Università Politecnica delle Marche, 2017. http://hdl.handle.net/11566/245378.

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Abstract:
Abastract (ita) Il contratto di locazione finanziaria, pur presentando delle assonanze con il contratto di locazione, è un contratto nettamente e funzionalmente diverso. Il contratto di locazione finanziaria, o meglio il leasing finanziario, nasce e si afferma negli Stati Uniti d'America quale strumento di finanziamento alle imprese, per poi divenire un contratto fruibile da tutti i soggetti privati, siano essi enti commerciali, artigianali o semplicemente singoli consumatori. Il leasing risponde a molteplici esigenze pratiche e garantisce ad una azienda, o ad un singolo soggetto, il godimento di un bene funzionale all'attività economica esercitata, o semplicemente di largo consumo, senza dover corrispondere immediatamente l’intero costo di acquisto. La società di leasing, in qualità di intermediario finanziario, non dispone direttamente del bene richiesto dalla cliente, ma lo acquista da un terzo scelto dalla futura utilizzatrice. Tale circostanza consente di distinguere il contratto in esame da altre figure negoziali note agli ordinamenti nazionali e, in particolare, di distinguere il contratto dalla vendita a rate con patto di riservato dominio e dalla locazione. Nella vendita rateale il venditore è anche produttore del bene alienato. Nella locazione il locatore dispone già del bene da concedere in godimento. I beni che possono formare oggetto di locazione finanziaria sono i più svariati e non appartengono ad un solo genere: ecco allora che la società di leasing non è un'impresa che produce per immettere sul mercato, ma è un ente che svolge attività di intermediazione, in quanto finanzia l'acquisto di un bene al solo scopo di remunerare il capitale investito nell'operazione. Quest'ultima si impegna all'acquisto del cespite al solo scopo di concederlo in godimento alla cliente-utilizzatrice, la quale - a sua volta - si obbliga a rimborsare il capitale impiegato nell'operazione, dietro pagamento di un numero predeterminato di canoni periodici, comprensivi anche di una quota di interessi, che rappresentano il profitto dell'ente di credito. I canoni periodici non sono determinati in funzione del valore economico del bene (come avviene nella vendita rateale) o del suo valore d'uso (come avviene nella locazione). I canoni rappresentano le rate periodiche che l'affidatario deve corrispondere al soggetto finanziatore. Non a caso, le principali società di leasing predispongono il piano di ammortamento dei pagamenti attraverso modalità tipicamente finanziarie, ovvero basandosi sul merito creditizio della cliente e sul margine di rischio connesso alla specifica operazione. In tali termini è evidente la natura finanziaria del contratto e la sua riconduzione nella categoria dei contratti di credito. Una tale soluzione vale, non solo per il nostro paese, ma anche per gli altri ordinamenti giuridici europei ed extraeuropei. La Convenzione di Ottawa sul leasing internazionale, oltre a rappresentare un punto di sintesi tra le diverse esperienze giuridiche nazionali, conferma la natura finanziaria dell’operazione, in quanto si occupa di disciplinare alcune vicende attinenti al rapporto negoziale in maniera del tutto incompatibile con il regolamento di interessi proprio dei contratti di scambio (siano essi traslativi o di mero godimento). Tali circostanze risultano laddove la Convenzione si occupa di disciplinare gli effetti conseguenti alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatrice (art. 13) o laddove la stessa si occupa di prevedere l'accollo in capo all'utilizzatrice di ogni rischio derivante dall'utilizzo del bene (art. 8). La locazione finanziaria, dato il suo frequente utilizzo in ambito commerciale, sia nazionale, che internazionale, presenta oggi una struttura uniforme e standardizzata, che si manifesta in alcune clausole ricorrenti nella prassi, tanto da essere ritenute dei veri e propri naturalia negotii che caratterizzano la specifica figura negoziale. Per alcuni paesi europei (come, ad esempio, la Francia), la locazione finanziaria rappresenta un contratto tipico, mentre, per altri Stati comunitari (come l'Italia), la locazione finanziaria resta (ancora) un contratto atipico meritevole di tutela. Seppur il leasing, in passato, si è manifestato nei traffici nazionali quale contratto "alieno", oggi sembra aver particolarmente "familiarizzato" con il nostro sistema economico-giuridico, tanto che il legislatore richiama il leasing in diverse disposizioni di legge, finanche a descrivere la complessiva operazione commerciale in cui lo stesso negozio si inserisce. Il legislatore si è anche spinto fino a disciplinare con legge alcune specifiche vicende negoziali riferite al rapporto contrattuale, cristallizzando, senza sostanziali modifiche, quanto emerso nella prassi riferita all'istituto in esame. L'assenza di una compiuta disciplina del rapporto, tuttavia, ha determinato alcune incertezze in dottrina e in giurisprudenza in merito alla qualificazione e alla normativa in concreto applicabile all'atto di autonomia privata. La ricerca della normativa applicabile alla locazione finanziaria non risponde all’obiettivo di integrare il regolamento contrattuale in presenza di "lacune", ma risponde alla più pregnante esigenza di controllo (in via giudiziale) dell'atto di autonomia, ovvero alla necessità di un'attenta verifica della sua compatibilità con le norme imperative di legge e con i principi generali vigenti nell'ordinamento giuridico. La tendenza della giurisprudenza nel nostro paese è stata quella di ricondurre il contratto di leasing nell'alveo applicativo della disciplina prevista per un contratto tipico. Da qui la “forzata” distinzione funzionale tra più tipologie di locazione finanziaria (leasing traslativo e leasing di godimento) e ciò nonostante l'evidente uniformità ed univocità applicativa del regolamento di interessi generalmente praticato. L'errore commesso dalla giurisprudenza è risultato quello di non aver saputo valorizzare appieno il principio di autonomia contrattuale richiamato dall'art. 1322, c. 2, cod. civ. Tale disposizione, nel prevedere che le parti possono concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare (purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico), legittima le contraenti a regolare i propri interessi attraverso schemi negoziali differenti da quelli predisposti dal legislatore e sempre che, dall'analisi concreta dell'assetto globale di interessi instaurato, possa apprezzarsi la positiva valutazione da parte dell'ordinamento, inteso quale insieme di principi desumibili dai valori costituzionali e dal sistema delle fonti, del risultato finale e del fine dalle stesse perseguito. In altri termini, il giudizio di meritevolezza richiesto dall'art. 1322, c. 2, cod. civ. per i contratti atipici, non può essere limitato alla valutazione dei singoli elementi interni al negozio posto in essere dalle parti (ed essere così sovrapposto al diverso giudizio di liceità), ma deve essere rivolto alla complessiva operazione economica perseguita dalle contraenti, in quanto - solo in tal modo - è possibile cogliere fino in fondo la ragione dell'interesse e la sostanziale liceità del disegno unitario voluto da quest'ultime. La giurisprudenza, al contrario, si è limitata nel tempo a sindacare le singole clausole del contratto di locazione finanziaria, senza svolgere una più attenta analisi sull'effettivo e generale equilibrio sussistente tra vantaggi e oneri per le parti. Il leasing finanziario sarebbe, per la giurisprudenza, un contratto misto, o meglio un "ibrido", a metà strada tra la vendita a rate e la locazione, pur presentando degli aspetti e una funzione del tutto peculiari e incompatibili con ambedue le fattispecie negoziali. Un ibrido contrattuale che, a prescindere da ogni reale e necessaria qualificazione causale del rapporto, viene diversamente inquadrato dalla giurisprudenza prevalente sulla base di indici del tutto discrezionali, che si manifestano del tutto inidonei a rappresentare un valido paramento di riferimento per l'individuazione della disciplina applicabile al caso concreto. Tutto ciò in sfregio dell'interesse generale all'uniforme applicazione del diritto su tutto il territorio nazionale e alla tradizionale autonomia concettuale del contratto atipico in esame. Il rapporto di locazione finanziaria, se si guarda alla specifica funzione per il quale viene costituito, non rappresenta affatto un ibrido, ma si manifesta quale particolare tecnica di finanziamento alle imprese e ai privati. Ciò è quanto emerge dal regolamento contrattuale praticato in via generalizzata dalle principali società di leasing. Basti qui richiamare quanto già evidenziato dalla dottrina a sostegno dell'assoluta legittimità della clausole di inversione del rischio convenute in favore della concedente, nonché quanto si è parimenti sostenuto per le penali inserite in contratto allo scopo di regolare gli effetti derivanti dalla risoluzione per inadempimento dell'utilizzatrice. Si ricordi, inoltre, la peculiare trilateralità che caratterizza la complessiva operazione economico-finanziaria e il significativo ruolo di intermediazione svolto dalla concedente. Il legislatore, peraltro, ogni volta in cui ha avvertito la necessità di disciplinare alcune vicende del rapporto di locazione finanziaria, lo ha fatto in rispondenza della consolidata prassi negoziale del contratto e in via del tutto divergente dalla disciplina tipica prevista per altri contratti nominati. Con l'emanazione del Testo unico bancario nel 1993 e con la consacrazione del contratto quale particolare tecnica di finanziamento, il legislatore ha chiarito ogni dubbio sull'opportunità di considerare il leasing quale univoco e specifico contratto a causa finanziaria e di durata, caratterizzato da elementi strutturali socialmente tipici e formalizzanti il paradigma. Il legislatore, in aggiunta, ha previsto che il contratto deve essere offerto sul mercato soltanto da intermediari abilitati, rimarcandone così, anche da un punto di vista soggettivo, la peculiare natura finanziaria. Non a caso, la percentuale di guadagno pattuita in favore della concedente è espressa in percentuale, come avviene per ogni contratto finanziario a titolo oneroso. Tale percentuale viene indicata in contratto con la denominazione "tasso leasing" e rappresenta il margine di profitto per la concedente a fronte dell’attività svolta. Il costo di acquisto del bene va a coprire la casella dell'importo finanziato, mentre il tasso leasing assume il ruolo dell’interesse corrispettivo, dovuto dall'utilizzatrice a fronte dell'affidamento indiretto di denaro in suo favore. Da ultimo va detto come il legislatore sembri ormai intenzionato a tipizzare il contratto di locazione finanziaria e tale risultato verrà, con buone probabilità, raggiunto grazie all'ormai prossima approvazione, ad opera del Parlamento del DDL Concorrenza, come emendato nel luglio del 2016 dalla X° Commissione Industria del Senato della Repubblica. Il testo uscito dalla Commissione parlamentare, oltre a definire in via generale e per la prima volta la complessiva operazione di locazione finanziaria, al pari di quanto già parzialmente avvenuto con l'art. 17, c. 2, legge n. 183/1976 e con l'art. 1, c. 76, legge n. 208/2015, rappresenta un punto d’arrivo sulle questioni maggiormente dibattute nel tempo da dottrina e giurisprudenza, e tipizza, in un colpo solo, le clausole di esonero da responsabilità previste in contratto in favore della concedente, le penali da risoluzione previste per il caso di inadempimento dell'utilizzatrice, nonché la complessa struttura trilaterale riferita all'operazione economica e il collegamento sussistente tra il contratto di fornitura e quello di leasing. Ma tale intervento ha anche un ulteriore pregio, forse il più significativo: nel disciplinare univocamente il rapporto di locazione finanziaria, non considera alcuna distinzione funzionale dell'istituto, ma valorizza l'unitarietà del contratto, escludendo ogni remota possibilità di applicare al rapporto, e in via analogica, norme disciplinanti figure contrattuali tipiche, ponendo definitivamente fine alla “soffocante” affinità con la vendita a rate con patto di riservato dominio e con la locazione. La novella conferma e ribadisce tutte le peculiarità di quello che fino ad oggi è stato e rimane un contratto, socialmente tipico, uniformemente praticato e meritevole di tutela.
Abstract (eng) Although it does present some similarities with the rental contract, the financial leasing contract is a clearly and functionally different contract from it. The financial leasing contract was established and affirmed in the United Sates as a financing tool for companies, which then went on to become a contract useable by all private individuals, be they traders, craftsmen or simple individual consumers. Leasing meets several practical needs. It guarantees a company or an individual the possibility to use an asset that is functional for the financial activity carried out or simply a consumer product, without having to immediately pay its entire purchase cost. In its capacity as a financial broker, the leasing company does not directly possess the asset that the client wishes to use, but rather, purchases it from a third party chosen by the future user. This circumstance enables us to distinguish the contract we are examining here from other well-known types of contract within the national legal systems. In particular, it can be singled out from the instalment credit contract with a title retention agreement and from the rental agreement. In instalment sales for example, the selling party is also the manufacturer of the product being sold. In the case of a rental on the other hand, the lessor is already in possession of the asset to be granted for use. The most wide-ranging types of goods can be the object of a financial lease and they cannot be limited to a single genre. The leasing company is not therefore a company that manufactures goods in order to make them available on the market, but rather, an organisation carrying out a commercial brokerage activity: it finances the purchase of a product with the sole aim of remunerating the capital invested in the operation. The latter therefore agrees to purchase the goods with the sole aim of granting them for use to the client-user, who, in turn, undertakes an obligation to reimburse the capital used in the operation with the payment of a pre-determined number of periodical instalments, which also include a quota of interest, representing the profit that the credit organisation earns for lending the money. The periodical instalments therefore, are not determined on the basis of the financial value of the goods (as is the case for hire purchase) or the use value (as is the case for rentals): the payments are the periodical instalments that the contractor must pay to the financing party. It is no coincidence then that the main leasing companies draw up a typical loan repayment schedule, that is, one that is based on the client’s credit rating and on the risk margin associated with the specific operation. In such terms, the financial nature of the contract and its positioning within the category of credit agreements is obvious. This solution is valid, not only in our country but also within other European and Non-European legal systems. While representing a point of synthesis between the various national legal experiences, the Ottawa Convention on international leasing confirms the financial nature of the operation. It deals with regulating certain aspects relating to the contractual relationship in a manner that is entirely incompatible with the regulation of one’s own interest, which is typical of exchange contracts, be they associated with the transferral of a right or the right to use. Such circumstances are present when the Convention deals with regulating the effects produced by the termination of the contract due to non-compliance on the part of the user (art. 13) or when it deals with holding the user responsible for all risk deriving from the use of the asset (art. 8). Given the fact that it is frequently availed of in the commercial sector, on a national and international level, financial leasing now has a uniform and standardised structure, which is outlined in certain clauses that reoccur in practice, to the extent that they are believed to be naturalia negotii which characterise the specific contractual figure. In certain European countries (such as France for example), financial leasing is considered to be a typical contract, while in other EU states (such as Italy), financial leasing (still) remains an atypical contract that is deserving of special protection. In the past, leasing was present within national traffic as an “alien” contract, however, nowadays it seems to have “familiarised” well with our economic-legal system, so much so that lawmakers refer to leasing in several legal dispositions, even going so far as to describe the overall commercial operation in which the same contract is housed. Lawmakers have also gone so far as to make laws to regulate certain specific contractual events referring to the contractual relationship. This has resulted, without any substantial amendments, in what has emerged in routine procedure pertaining to the institute being examined. The absence of a full set of rules governing this type of relationship has however determined uncertainty in doctrine and law regarding the qualification and regulations that are actually applicable to the act of a private transaction. Research carried out on the regulations applicable to financial leasing does not meet the objective of integrating the contractual regulation in the presence of “shortcomings”, but rather, meets the more pressing need to control (from a legal perspective) the act of a private transaction, that is, the need for careful verification of its compatibility with the imperative regulations of law as well as the general principles in force within the legal system. The tendency of law in our country has been to lead the leasing contract into the application realm of the regulations governing a typical contract. From here stems a somewhat “forced” functional distinction between several types of financial leasing (purchase leasing and leasing for use) and this in spite of the evident uniformity and univocal application of the payment of interest generally applied. The mistake made by the law has been its inability to appreciate the full value of the principle of freedom to contract recalled in article 1322, paragraph 2 of the Civil Code. In providing for the fact that the parties can sign contracts that do not come under the types with a special regulation (as long as they aim to implement interests that are deserving of protection, in compliance with the legal system in question), this disposition in fact legitimises the contracting parties to regulate their own interests. This can be done through contractual schemes that differ from those set out by the legislator and as long as, from a concrete analysis of the overall structure of the interests in question, there is a positive assessment by the legal system. This is understood to be a set of principles that are inferable from constitutional values and from the system of sources and aim pursued by the same. In other words, the judgement of worthiness for atypical contracts, as set out by article 1322, paragraph 2 of the Civil Code cannot be limited to an assessment of the individual elements within the agreement set up by the parties (and therefore be superimposed with the differing judgement of lawfulness), but rather, it must assess the overall financial operation that the contracting parties wish to enact, as only in this manner is it possible to comprehend the reasoning behind the interest and the substantial lawfulness of the unitary plan devised by them. On the contrary, over time, the law has limited itself to inspecting the individual clauses of the financial lease contract, without carrying out a more careful analysis of the actual general balance that exists between the advantages and disadvantages for the parties. Thus the financial leasing contract is, in the eyes of the law, a mixed contract, a “hybrid”, half way between a hire purchase agreement and a rental agreement, although it has certain characteristics and a function that are entirely peculiar and incompatible with both contractual types. It is a contractual hybrid which, regardless of every real and necessary causal qualification of the relationship, is classified differently by prevalent law on the basis of entirely discretionary indexes, which are proven to be entirely unsuitable for representing a valid reference parameter for the identification of the regulations that are applicable to the actual case in question. What is more, all of this is an affront to the general interest of the standardised application of the law throughout the entire national territory and to the traditional conceptual autonomy of the atypical contract being examined. If we examine the specific function for which it was created, we see that the financial lease contract is by no means a hybrid, but rather it is a particular financing method for companies and private individuals. Furthermore, this is what emerges from the contractual regulation implemented generally by the main leasing companies. It suffices to refer here to the doctrine supporting the absolute legitimacy of the risk inversion clauses agreed upon in favour of the investment companies as well as to what is also sustained by the penalties inserted into the contract with the aim of regulating the effects deriving from the termination of the same due to non-compliance on the part of the user. We would also point out the peculiar trilateral nature that characterises the overall economic-financial operation and the significant role of brokerage carried out by the grantor. Each time that it felt the need to regulate certain events associated with the financial lease relationship, the legislator did so in compliance with the consolidated contractual practice and in a manner that diverges entirely from the typical regulations foreseen for the other contracts mentioned. With the promulgation of the single text on banking in 1993 and with the consecration of the contract as a particular financing technique, the legislator clarified all doubts on the appropriateness of considering leasing as a univocal and specific contract with a financial cause and with a duration, characterised by structural elements that are socially typical and that formalise the paradigm. In addition to this, the legislator also provided for the fact that the contract must be made available on the market only by qualified brokers, underlining in this manner, from a subjective point of view, its peculiar financial nature. It is no coincidence that the percentage of profit agreed upon in favour of the conveyor is expressed in a percentage, as is the case for every financial loan contract. This percentage is indicated in the contract with the name “leasing rate” and it represents the profit margin for the conveyor for the activity carried out. The purchase cost of the asset, furthermore, covers the slot of the amount loaned, while the leasing rate takes on the role of the corresponding interest, owing from the user for the indirect entrustment of money in his favour. Lastly, it should be pointed out that the legislator seems to want to portray the financial lease contract as a type, and the result of this will most likely come about thanks to the upcoming approval by Parliament, of the Competition Draft Law as amended in July 2016 by the X° Industry Commission of the Senate of the Republic. The text issued by the parliamentary Commission in fact not only defines the overall financial lease operation for the first time, which is what occurred partially already with art. 17, paragraph 2, of law n. 183/1976 and with art. 1, paragraph 76, of law n. 208/2015, it also represents a point of arrival on the issues that have been debated the most over time by doctrine and law, and in one go it typifies: the liability exoneration clauses foreseen in the contract in favour of the conveyor, the termination penalties foreseen in cases of non-compliance by the user, as well as the overall trilateral structure referring to the financial operation and the link that exists between the supply contract and the lease contract. Such an intervention has another merit however, which is perhaps the most important: by univocally regulating financial leasing, it does not consider any functional distinction in this institute, but rather, it valorises the unitary nature of the contract, excluding every remote possibility of applying regulations governing typical contractual types to this contract, even in an analogical manner. It definitively puts an end to the “suffocating” similarities with hire purchase, title retention agreements and rentals. The new aspect therefore confirms and reiterates all of the peculiarities of what up to now has been and remains a socially typical contract, that is widely practiced and deserving of protection.
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Bartoli, Giacomo. "Sviluppo di funzionalità di Image Targeting con apps basate su realtà aumentata." Bachelor's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2016. http://amslaurea.unibo.it/10313/.

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Abstract:
Dopo una breve introduzione sulla realtà aumentata (definizione, storia e stato dell’arte) viene effettuata un'analisi delle librerie esistenti per l’implementazione su dispositivi mobile. Considerando compatibilità con i recenti SO, frequenza degli aggiornamenti, costi per le licenze e funzionalità offerte viene scelta la libreria Vuforia, originariamente sviluppata da Qualcomm e poi acquistata da PTC inc. Si conviene poi che le apps basate su realtà aumentata creano il contenuto “aumentato” in due maniere: o tramite riconoscimento di una specifica immagine oppure tramite localizzazione GPS. Di questi due metodi descritti, il primo risulta molto più affidabile e per questo viene sviluppata una app che crea un contenuto in 3D (aumentato) riconoscendo una immagine: funzionalità di Image Targeting. Il progetto considera le seguenti varianti: l’immagine da riconoscere, chiamata “target”, può essere in un database locale oppure cloud mentre il contenuto in 3D aumentato può essere sia statico che animato. Durante la fase di implementazione vengono fornite anche alcuni nozioni di base di Computer Graphic per il rendering del modello 3D. La tesi si conclude con una panoramica di apps presenti sullo store che funzionano secondo questo principio di Image Targeting, i possibili utilizzi in ambito educativo/ludico ed i costi di realizzazione.
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Agnoletti, Giacomo. "The Italian Dream. L’Italia e la (para)letteratura contemporanea per il mercato angloamericano." Doctoral thesis, Università degli studi di Trento, 2020. http://hdl.handle.net/11572/263716.

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Abstract:
The overall success of the products related to Italy in the economy of the food sector and the one concerning “luxury” is well renowned, but I believe that, as years go by, even in the economy of the culture (or culture industry) there has been an ongoing process, a phenomenon of similar characteristics, namely: • The global spread of Italianness (‘Italianicity’ in Barthes’ terms) in mass culture, meant not only as a geographical setting of the works, but also as the presence of characters related to Italy, or as a narrative element, both principal and secondary, or in general as a cultural reference; • The appropriation of these topics, fascinations, characters, by the global cultural industry, managed mainly by American companies. The purpose behind this research is to document the phenomenon of diffusion of the Italian dream in the global culture, and investigate the causes through an analysis of the recent paraliterature. The beginning of the eighties has been defined as the “Italian rebirth” period. In those years, overcoming the negative stereotypes, the Italians have been able to redefine the image of themselves and of their country, providing a new and definitely positive connotation to the artifacts of their own economy, now proudly defined as Made in Italy. But how and why has this shift occurred? Not only Italy had changed, but even the United States needed something different. If there has been a radical change in the perception of Italy and Italianness in the USA and more generally in the Western world since the end of the 1970s, we must turn our attention to the countries that began looking at Italy with “different eyes”. Which needs did American culture consumers had and why did these needs change in the second half of the 1970s? If these new visions have grown to a global extent, if Italy has become the country of the dolce vita for the whole world, it is due, in large part, to a change in the attitude of foreign countries, the United States and Northern Europe in the first place, which began to perceive Italy as a desirable “The Other”: because, in countries culturally and geographically distant from Italy, a new awareness of their own cultural identity was rising with a new need for otherness. Due to this new articulation in the perception of the Italian spirit this research considers above all, the literary works published starting from the second half of the seventies. The highly successful literary works concerning Italy, written by American authors during the sixties, are completely different from those of the following decades, and not only for stylistic reasons. The vision of Italy, still very traditional, was fundamentally anchored to two aspects: Italy as a country of the Great Culture, and Italy as a country linked to the Catholic Church. Irving Stone and Morris West were two successful authors who wrote about Italianness by adopting this type of perception, and consequently satisfying a certain type of social function. It is true that Puzo published The Godfather in 1969: but it was perhaps the ability to anticipate a great change in the social needs of the audience that earned its author an incredible commercial success. Part II analyzes the social function of Italian-themed literature. The basic question is: “Why is the American reader interested in the idea of Italy?” I started explaining why a certain degree of activism, power of choice and influence on the cultural industry is attributable to the consumer. In this first part two texts from the early sixties based on the vision of Italy as a country of the Great Tradition will be analyzed; later on (Chapter 10) the “dream of saving authenticity” will be explored, starting from two texts of the nineties, the period in which the Italian dream began to spread globally. In the paragraph dedicated to the 2000s, we will observe that the fascination aroused by the Italian dream has now become so pervasive as to have originated a sort of pattern, a consolidated one in the mass literature. Following, a paragraph dedicated to three mainstream works, in order to highlight how much the Italian dream has globally spread even outside of the genre. Finally, in the last paragraph, I will deal with some of the recently published texts, to try to answer the question: Is the Italian dream still fashionable among consumers of global culture? Part III Before addressing the representation of stereotypes through texts, I will remind five great thinkers who have dealt with the theme of ideology in relation to mass culture. With Michail M. Bachtin I linger on the social and ideological component of every word and every speech; Ferruccio Rossi-Landi provides a research program for the unmasking of ideologies in art; Pierre Bourdieu analyzes the internal functioning of social structures related to art; Stuart Hall invites us to consider popular culture in its dual essence of conditioning by the field of power and of resisting and assimilating; Finally, Edward Said invites us to set the research in counterpoint terms, to understand how stories and cultures develop together with their geographical opposites. Chapter 12 illustrates the most important stereotypes about Italy through the use made of it in successful literary works. Even positive visions, if standardized, are to be considered stereotypes. The Italian identity, according to my perspective, is built socially and is so supranational that the same identity problems in reaction to cultural representations are felt, even amplified, in the worldwide Italian communities. Last chapter and conclusions deal with transculturation and with “most visible Italy”, to show how, in many cases, even “Italy told by Italians” is related with the construction of the national character originating from the global media system.
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Agnoletti, Giacomo. "The Italian Dream. L’Italia e la (para)letteratura contemporanea per il mercato angloamericano." Doctoral thesis, Università degli studi di Trento, 2020. http://hdl.handle.net/11572/263716.

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Abstract:
The overall success of the products related to Italy in the economy of the food sector and the one concerning “luxury” is well renowned, but I believe that, as years go by, even in the economy of the culture (or culture industry) there has been an ongoing process, a phenomenon of similar characteristics, namely: • The global spread of Italianness (‘Italianicity’ in Barthes’ terms) in mass culture, meant not only as a geographical setting of the works, but also as the presence of characters related to Italy, or as a narrative element, both principal and secondary, or in general as a cultural reference; • The appropriation of these topics, fascinations, characters, by the global cultural industry, managed mainly by American companies. The purpose behind this research is to document the phenomenon of diffusion of the Italian dream in the global culture, and investigate the causes through an analysis of the recent paraliterature. The beginning of the eighties has been defined as the “Italian rebirth” period. In those years, overcoming the negative stereotypes, the Italians have been able to redefine the image of themselves and of their country, providing a new and definitely positive connotation to the artifacts of their own economy, now proudly defined as Made in Italy. But how and why has this shift occurred? Not only Italy had changed, but even the United States needed something different. If there has been a radical change in the perception of Italy and Italianness in the USA and more generally in the Western world since the end of the 1970s, we must turn our attention to the countries that began looking at Italy with “different eyes”. Which needs did American culture consumers had and why did these needs change in the second half of the 1970s? If these new visions have grown to a global extent, if Italy has become the country of the dolce vita for the whole world, it is due, in large part, to a change in the attitude of foreign countries, the United States and Northern Europe in the first place, which began to perceive Italy as a desirable “The Other”: because, in countries culturally and geographically distant from Italy, a new awareness of their own cultural identity was rising with a new need for otherness. Due to this new articulation in the perception of the Italian spirit this research considers above all, the literary works published starting from the second half of the seventies. The highly successful literary works concerning Italy, written by American authors during the sixties, are completely different from those of the following decades, and not only for stylistic reasons. The vision of Italy, still very traditional, was fundamentally anchored to two aspects: Italy as a country of the Great Culture, and Italy as a country linked to the Catholic Church. Irving Stone and Morris West were two successful authors who wrote about Italianness by adopting this type of perception, and consequently satisfying a certain type of social function. It is true that Puzo published The Godfather in 1969: but it was perhaps the ability to anticipate a great change in the social needs of the audience that earned its author an incredible commercial success. Part II analyzes the social function of Italian-themed literature. The basic question is: “Why is the American reader interested in the idea of Italy?” I started explaining why a certain degree of activism, power of choice and influence on the cultural industry is attributable to the consumer. In this first part two texts from the early sixties based on the vision of Italy as a country of the Great Tradition will be analyzed; later on (Chapter 10) the “dream of saving authenticity” will be explored, starting from two texts of the nineties, the period in which the Italian dream began to spread globally. In the paragraph dedicated to the 2000s, we will observe that the fascination aroused by the Italian dream has now become so pervasive as to have originated a sort of pattern, a consolidated one in the mass literature. Following, a paragraph dedicated to three mainstream works, in order to highlight how much the Italian dream has globally spread even outside of the genre. Finally, in the last paragraph, I will deal with some of the recently published texts, to try to answer the question: Is the Italian dream still fashionable among consumers of global culture? Part III Before addressing the representation of stereotypes through texts, I will remind five great thinkers who have dealt with the theme of ideology in relation to mass culture. With Michail M. Bachtin I linger on the social and ideological component of every word and every speech; Ferruccio Rossi-Landi provides a research program for the unmasking of ideologies in art; Pierre Bourdieu analyzes the internal functioning of social structures related to art; Stuart Hall invites us to consider popular culture in its dual essence of conditioning by the field of power and of resisting and assimilating; Finally, Edward Said invites us to set the research in counterpoint terms, to understand how stories and cultures develop together with their geographical opposites. Chapter 12 illustrates the most important stereotypes about Italy through the use made of it in successful literary works. Even positive visions, if standardized, are to be considered stereotypes. The Italian identity, according to my perspective, is built socially and is so supranational that the same identity problems in reaction to cultural representations are felt, even amplified, in the worldwide Italian communities. Last chapter and conclusions deal with transculturation and with “most visible Italy”, to show how, in many cases, even “Italy told by Italians” is related with the construction of the national character originating from the global media system.
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D'ALì, Elena. "LA PROTEZIONE FUNZIONALE NEL DIRITTO DELLE NAZIONI UNITE." Doctoral thesis, 2020. http://hdl.handle.net/11393/265422.

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Abstract:
Con il celebre parere sulle riparazioni del 1949, la Corte internazionale di giustizia tratteggiò l’istituto della protezione funzionale per dare una risposta al preoccupante fenomeno dei danni ai funzionari di organizzazioni internazionali, facendo delle Nazioni Unite l’attore principale di un meccanismo del tutto nuovo. Il parere, tuttavia, lasciava aperte alcune questioni giuridiche che la dottrina seguente avrebbe trattato solo in modo marginale e che questo studio cerca di approfondire nel primo capitolo: la qualificazione del beneficiario della protezione, il rapporto tra la protezione funzionale e la protezione diplomatica, la natura giuridica dell’istituto e le sue peculiarità operative. Il secondo capitolo esamina, da un lato, le condizioni necessarie affinché un’organizzazione internazionale possa intervenire in protezione di un proprio funzionario e, dall’altro, gli obblighi gravanti sui tre soggetti chiamati a rispettare, a diverso titolo, gli standard di trattamento nei confronti dei funzionari: lo Stato ospitante sul cui territorio si svolge la missione, l’organizzazione di appartenenza del funzionario e il suo Stato di cittadinanza. Il terzo capitolo ha posto l’attenzione sulla controversa figura del Segretario generale delle Nazioni Unite quale soggetto formalmente investito di rendere operativa la protezione funzionale salvo, all’atto pratico, limitarsi ad interventi poco incisivi. La ricerca analizza, quindi, le potenzialità del Segretario alla luce degli strumenti progressivamente elaborati dalle Nazioni Unite e, al contempo, mette in luce gli ostacoli che ancora oggi sviliscono il funzionamento dell’istituto. Sotto questo aspetto, l’esame del caso Akay offre interessanti spunti di riflessione. Nel silenzio della dottrina e nella irreperibilità della prassi, la relazione tra il duty of care e la protezione funzionale consente a quest’ultima di trovare una collocazione giuridica plausibile nel panorama della tutela dei funzionari ad opera delle organizzazioni internazionali.
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Books on the topic "Unità funzionali"

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Nigro, Giampiero, ed. Reti marittime come fattori dell’integrazione europea / Maritime Networks as a Factor in European Integration. Florence: Firenze University Press, 2019. http://dx.doi.org/10.36253/978-88-6453-856-3.

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Abstract:
Il tema, di grande respiro, prende come punto di partenza il concetto braudeliano di Mediterraneo. La sua visione di un mare chiuso come una opportunità geografica per una integrazione economica fra popolazioni diverse per religioni, linguaggi ed entità etniche e politiche continua a funzionare come modello per studi applicati ad un ampio raggio di contesti. L’obiettivo che si è posta la 50ª Settimana di studi è stato quello di andare oltre lo studio dei singoli sistemi visti in modo isolato per combinare diverse analisi di mari aperti e chiusi o aree costiere, allo scopo di comprendere il ruolo di integrazione giocato in Europa dalle connessioni marittime. Poiché nelle civiltà preindustriali il trasporto per via d’acqua era più facile di quello via terra, è sembrato giunto il momento di richiamare l’attenzione sul modo in cui queste reti di relazione operavano a livello europeo e con i partner commerciali asiatici e nordafricani. Il volume prende le mosse dalle grandi tradizioni di ricerca su base regionale o tematica, che però sono state raramente integrate su una più ampia scala continentale. Immanuel Wallerstein ha elaborato il concetto braudeliano concettualizzandone le dimensioni interculturali e transnazionali e il ruolo nel sistema di divisione del lavoro. Egli lo chiamò un “sistema mondo”, non perché coinvolgesse il mondo intero, ma perché è più vasto di qualunque unità politica giuridicamente definita. E si tratta di una “economia mondo” perché il legame di base tra le varie parti del sistema è economico. I vari aspetti e le tradizioni regionali di ricerca sono stati collegati tra loro in un approccio coerente che si posto l'obiettivo di valutare: - Sulla base di quali elementi geografici, nautici, tecnici, economici, giuridici, sociali e culturali siano emerse le varie reti regionali, e come funzionavano, - Il carattere e il ruolo dei porti marittimi come punti nodali delle rotte marine e del loro hinterland, attraverso fiumi, canali e strade, - I legami commerciali e personali tra mercanti e armatori in vari porti, - In quale modo le reti regionali si collegavano tra di loro e come, nel corso del tempo, finirono per integrarsi in unità più ampie, - In quale modo le reti private, inizialmente costituite da organizzazioni di mercanti e navigatori, finirono per trattare con le autorità locali e, una volta cresciute, con gli stati e gli imperi, per proteggere i propri interessi
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