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Catanzariti, Mariavittoria. "I diritti su misura: la Corte Europea di Strasburgo e i minori." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 1 (July 2012): 97–121. http://dx.doi.org/10.3280/sd2012-001005.

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Abstract:
Questo saggio esamina l'approccio della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo alla tutela dei diritti dei minori. Piů specificamente, esso pone la questione dello statuto di tali diritti come diritti fondamentali alla luce della compatibilitŕ normativa tra diritto internazionale e diritto interno. La giurisprudenza della Corte Europea č dunque analizzata al fine di mettere in rilievo alcuni principi dalla stessa elaborati, con particolare riguardo al rispetto della vita familiare. Il saggio si concentra infine sui principi della child-friendly justice adottati dal Consiglio d'Europa nel novembre 2010 al fine di evidenziare il rapporto tra modelli culturali e prassi giurisprudenziale.
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Chiaromonte, William. "A proposito della tutela multilivello dei diritti fondamentali nel sistema giurisdizionale europeo: il diniego della carta di soggiorno opposto al coniuge non convivente di un cittadino dell'Unione." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 4 (February 2011): 92–99. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-004007.

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Abstract:
1. I fatti all'origine della pronuncia.2. La judicial globalization in materia di tutela dei diritti dell'uomo.3. La soluzione della controversia.4. Brevi considerazioni sul ruolo della tutela multilivello dei diritti fondamentali nel sistema giurisdizionale europeo.
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Gerbasi, Giampaolo. "Dalla "fuga" al "ritorno" del sindacato accentrato di costituzionalità nel processo di integrazione europea tra Carte dei diritti e cooperazione tra le Corti." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (August 2021): 151–221. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2021-001006.

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Abstract:
In un quadro caratterizzato da convergenti spinte verso un "sindacato diffuso" delle leggi, il saggio analizza il tentativo della Corte costituzionale italiana di attrarre nel sindacato accentrato di costituzionalità le situazioni di ‘doppia pregiudizialità' in materia di diritti fondamentali, l'autore si propone di dimostrare che il nuovo filone giurisprudenziale pone le condizioni per realizzare un'integrazione più equilibrata tra il sistema europeo di tutela dei diritti fondamentali e quello nazionale nonché tra i rispettivi rimedi giurisdizionali, per chiedersi infine se il sindacato accentrato di costituzionalità possa considerarsi un principio supremo dell'ordinamento opponibile sia al diritto dell'Unione che allo stesso legislatore di revisione costituzionale.
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Viglianisi Ferraro, Angelo. "L’art. 1 del Primo Protocollo alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e la sua “turbolenta” applicazione in Italia." Revista Justiça do Direito 34, no. 1 (April 30, 2020): 106–30. http://dx.doi.org/10.5335/rjd.v34i1.11067.

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Abstract:
L’articolo si concentra sulla tutela in Italia del diritto di proprietà, sancito nell’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione europea per la protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e reso effettivo dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (che ha il potere di ritenere gli Stati responsabili di un mancato rispetto dei diritti contenuti nella Convenzione). L’Italia è stata più volte condannata dalla Corte di Strasburgo per le continue violazioni dell’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione europea. Al fine di garantire una reale efficacia del sistema CEDU, è necessario rafforzare e rendere effettiva a livello nazionale l’applicazione dei diritti proclamati nella Convenzione.
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Staiano, Fulvia. "Diritto dei minori rom all'istruzione in condizioni di non discriminazione: il caso Orsus e altri c. Croazia." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 1 (May 2011): 93–103. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-001006.

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Abstract:
1. Il diritto all'istruzione in condizioni di non discriminazione nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo: centralitŕ del popolo Rom - 2. La tutela dei diritti fondamentali del popolo Rom nell'ambito del Consiglio d'Europa - 3. Il caso Orsus c. Croazia - 4. I Rom come "vera minoranza europea": problemi teorici e pratici relativi all'inquadramento dei Rom nel concetto di minoranza - 5. Tutela delle minoranze o principio di non discriminazione? La scelta pragmatica della Corte europea - 6. La tutela delle minoranze nell'ambito della giurisprudenza della Corte di Strasburgo: limiti e punti di forza - Conclusione.
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Carriero, Veronica. "Privacy, riservatezza, reputazione e onore: valutazioni economiche e tecniche giuridiche di tutela." ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no. 1 (October 2011): 15–32. http://dx.doi.org/10.3280/ed2011-001002.

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Abstract:
Privacy č, nel lessico giuridico, sintesi verbale riassuntiva di alcuni diritti fondamentali e inviolabili della persona come la riservatezza e l'identitŕ personale. Č correlata ad altri diritti della personalitŕ come l'onore e la reputazione. Diverse e, talora, opposte accezioni del diritto alla privacy sono state nel corso del tempo fornite dalla letteratura gius - economica. S. Warren e L.D. Brandeis per primi enfatizzano il rigth to let be alone quale paradigma protettivo dei valori di autonomia e dignitŕ dell'individuo. Per contro, R. Posner osserva che l'occultamento delle informazioni anche di carattere personale genera costi transattivi e costi sociali di rilievo, potendo condurre a risultati economicamente inefficienti. Il problema del bilanciamento degli interessi č oggi estensibile alla disciplina dell'impresa quando chiama in gioco la sua reputazione sul mercato, le sue crescenti responsabilitŕ anche sociali, il diritto alla privacy da parte dell'impresa e nei confronti dell'impresa.
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Gerbasi, Giampaolo. "Il primato del diritto dell'Unione e la questione dei controlimiti: minaccia disgregativa o spinta integrativa nel processo di costituzionalizzazione dell'Unione europea." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (August 2020): 87–132. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2020-001004.

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Abstract:
Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, da più parti è stata sottolineata l'obsolescenza del tema dei limiti costi-tuzionali al primato del diritto UE. Si assiste invece ad un ‘ritorno di attualità' della dottrina dei controlimiti e delle tensioni irrisolte che ruotano intorno alla tutela dei diritti fondamentali nel pluralismo costituzionale europeo. In tale contesto, il presente contributo mira a verifica-re se i crescenti conflitti interordinamentali costituiscano una minaccia per la tenuta dell'edificio europeo oppure se possano produrre anche una spinta propulsiva nel processo di costituzionalizzazione dell'Unione. A tal fine, saranno esaminati, da un lato, le tendenze osservabili nell'approccio (oppositivo vs. conciliativo) delle Corti costituzionali e della Corte di giustizia alle disarmonie nelle dinamiche relazioni tra ordinamenti, dall'altro, le eteroge-nee indicazioni emergenti dall'approccio orientato allo scontro o al confronto.
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Gambino, Silvio. "Metodo comparativo e tradizioni costituzionali comuni." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (August 2021): 63–97. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2021-001003.

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Abstract:
Muovendo da una recente ricerca sistemologica e dal dibattito sul metodo comparativo, il contributo propone previamente una riflessione sulla validità euristica delle categorie tipolo-giche del diritto comparato privato e pubblico, e sulla loro utilizzabilità nell'indagine dei fenomeni di trans-nazionalizzazione e di globalizzazione. Nella stessa prospettiva, l'analisi si sofferma sui tentativi di "deformalizzazione' della scienza giuridica classica (soprattutto costituzionale), nella prospettiva di un approccio realista maggiormente attento alle tematiche del diritto vivente e dei soggetti concreti dell'ordinamento giuridico. L'analisi affronta quindi le tematiche che hanno caratterizzato la formazione del diritto primario dell'Unione e al suo interno l'apporto della Corte di giustizia al riconoscimento per via giurisprudenziale di diritti fondamentali al livello europeo, avvalendosi a tal fine delle "tradizioni costituzionali comuni agli stati membri dell'Unione". Nelle conclusioni si propone, infine, un interrogativo relativo al diritto di formazione giurisprudenziale della Unione in materia di tutela dei diritti fondamentali. Tale formazione porta infatti a chiedersi, in chiave sistemologica, se si tratti di una peculiarità dell'ordinamento europeo, ovvero di un caso esemplare (case study) destinato a influenzare, se non anche l'origine, gli sviluppi degli ordinamenti giuridici a livello globale in questa materia.
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Bompiani, Adriano. "La Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea: aspetti etici." Medicina e Morale 51, no. 1 (February 28, 2002): 13–27. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2002.710.

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Abstract:
Al margine del “vertice” di Nizza, il 27 dicembre 2000 il Consiglio Europeo ha proposto al Parlamento Europeo ed alla Commissione di proclamare solennemente, insieme al Consiglio, la “Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea” (UE), elaborata da un Gruppo di lavoro in base al mandato ricevuto nel 1999 dal medesimo Consiglio. Il documento ha indubbia valenza “politica” per dotare l’UE di una più definita base giuridica e sotto alcuni aspetti “costituzionale”, proposta per rafforzare il consenso dei cittadini dei vari Stati europei che già fanno parte dell’UE ed orientare il sentire di quelli che – già - rappresentati in Consiglio d’Europa - saranno ammessi a farvi parte. La base dei fattori unificanti viene sostanzialmente individuata nei “diritti dell’uomo”, storicamente sviluppatisi sia nei riguardi della promozione della individualità che della socialità dell’uomo nel corso del XX secolo. L’articolo riprende attraverso l’esame della recente letteratura nazionale le opinioni espresse sulla “Carta”, ma si sofferma in particolare sugli aspetti bioetici emergenti dall’art. 1 (Dignità umana); art. 2 (Diritto alla vita); art. 3 (Diritto all’integrità della persona). Ciascuno di questi articoli, nell’annunciare i “valori” e corrispondenti “diritti”, si rifà alla concezione giuridica tradizionale della “persona”, dalla quale può derivare l’insufficiente tutela della fase prenatale della vita umana. Questo non può non suscitare preoccupazioni e riserve di fronte ad un documento che, per altri aspetti, sembra utile per consentire uno sviluppo europeo non limitato agli aspetti mercantili.
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Bronzini, Giuseppe. "Tutela dei disoccupati, lotta alla povertŕ e contrasto dell'esclusione sociale nell'Europa del ‘dopo Lisbona'." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (March 2011): 45–62. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2011-001004.

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Abstract:
Il contributo esamina i prevedibili effetti dell'approvazione del Trattato di Lisbona sulle politiche di inclusione sociale dell'Unione europea, con particolare riferimento alla tutela multilivello dei diritti fondamentali e all'implementazione della nuova Strategia 20-20.
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Tullini, Patrizia. "Effettività dei diritti fondamentali del lavoratore: attuazione, applicazione, tutela." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 150 (June 2016): 291–316. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2016-150004.

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Angelini, Fabio Giuseppe. "La pubblicità sanitaria tra ethos ippocratico, diritto e concorrenza." Medicina e Morale 68, no. 4 (December 20, 2019): 455–73. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2019.598.

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Abstract:
La pubblicità sanitaria costituisce un ambito di particolare interesse per verificare quale sia il bilanciamento proposto nell’ordinamento nazionale e sovranazionale tra queste due dimensioni complementari della professione sanitaria che, richiamando valori diversi e talvolta contrapposti, permettono di far luce sui pericoli di una politica del diritto e di un’interpretazione giurisprudenziale sempre meno capace di anteporre alle ragioni dell’economia quelle della natura umana e della tutela, sul piano giuridico, della dignità umana. Il presente contributo, prendendo spunto dal recente intervento del legislatore in materia di pubblicità sanitaria, intende analizzare la disciplina della pubblicità nell’ambito delle professioni sanitarie sia sotto il profilo squisitamente deontologico che giuridico, soffermandosi sul problema della funzionalità dei limiti previsti dall’ordinamento professionale rispetto alla tutela dei diritti fondamentali della persona e della loro compatibilità con la tutela della concorrenza.
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Cottatellucci, Claudio. "Diritti fondamentali dei minori stranieri bed effettività della tutela giurisdizionale." MINORIGIUSTIZIA, no. 2 (May 2014): 170–76. http://dx.doi.org/10.3280/mg2014-002021.

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INTERGUGLIELMI, ANTONIO. "La privacy nel diritto canonico e i rapporti con le legislazioni nazionali della Comunità Europea." Prawo Kanoniczne 60, no. 4 (October 7, 2018): 41. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2017.60.4.03.

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Abstract:
Con il progressivo utilizzo dei sistemi informatici e con l’espansione dell’utilizzo dei media, in modo particolare negli ultimi anni con il crescente diffondersi di internet e dei social media, la questione della tutela dei dati personali ha fatto sorgere nuove esigenze che richiedono un adeguamento della normativa canonica.Le nuove problematiche di tutela, spesso rese molto complesse dalla difficoltà di arginare un fenomeno di “trasmissione di informazioni e quindi anche di dati” in continua espansione tecnologica, hanno reso necessario adeguare la normativa di tutela della privacy sia a livello di norme della Comunità Europea, che dei singoli paesi tenuti a recepirle, di cui ci occuperemo nel nostro studio.La Chiesa, che da sempre è depositaria della memoria e della storia dei popoli, attraverso gli archivi ecclesiastici, delle diocesi, dei monasteri e anche delle singole parrocchie, è dunque tenuta a garantire la tutela dei dati in suo possesso, che rappresentano la vita dei suoi fedeli.Inoltre il diritto della Chiesa da sempre riconosce tra i suoi diritti fondamentali il rispetto della persona, tra cui rientra anche quello del “diritto al rispetto della buona fama e della riservatezza di ogni persona”, che viene sancito nel Codice di diritto canonico del 1983 al canone 220.La tutela dei dati personali coinvolge inoltre il rapporto tra l’ordinamento della Chiesa e le norme giuridiche degli Stati: nella legislazione di molte nazioni sono state promulgate leggi che tutelano il trattamento dei dati personali, norme che vanno tenute presenti dalle Conferenze Episcopali Nazionali per disciplinare e adeguare ad esse la normativa canonica sul trattamento dei dati cosiddetti “sensibili”.
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Zampino, Ludovica. "Dall'autopoiesi all'autocostituzionalizzazione dei frammenti. la via teubneriana alla tutela dei diritti fondamentali "settoriali" al tempo della globalizzazione." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 2 (July 2012): 89–104. http://dx.doi.org/10.3280/sd2012-002005.

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Abstract:
Gli ultimi sviluppi nella teoria dei sistemi secondo Gunther Teubner affrontano le contraddizioni aperte dal costituzionalismo contemporaneo, tematizzando le criticitŕ del tradizionale rapporto tra costituzione ed autonomie sociali. Il focus della riflessione teubneriana si incentra sul concetto di costituzione sociale, che fissa i principi basilari di diritto e, al contempo, organizza i modi della produzione giuridica in ogni settore funzionale (politica, economia, religione... ). Il diritto attuale, in mancanza di un'istanza terza, si presenta frammentato in una miriade di ordinamenti parziali che riflettono la differenziazione della societŕ. I processi di autocostituzionalizzazione che riguardano i diritti settoriali mirano a garantire la pluralitŕ e a tutelare l'autonomia giuridica, per scongiurare tentazioni riduzionistiche totalitarie.
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Dammacco, Gaetano. "Riflessioni sul diritto di satira e i suoi limiti." Studia z Prawa Wyznaniowego 23 (December 30, 2020): 101–21. http://dx.doi.org/10.31743/spw.10355.

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Abstract:
La satira è un paradigma estremo della libertà di espressione, ma esistono incertezze sulla sua definizione concettuale e sulla relativa disciplina giuridica. Lo sviluppo della comunicazione ha prodotto numerose figure letterarie simili tra loro come la cronaca (una registrazione impersonale e non interpretativa di fatti accaduti), la critica (analisi soggettiva e giudizio relativi a fatti accaduti) e la satira (critica sarcastica di personaggi, comportamenti, modi di fare individuali con scopo di denuncia sociale). Gli elementi che caratterizzano la satira, sviluppatisi nel corso dei secoli, sono sostanzialmente due: attenzione alle contraddizioni (della politica, della società, della religione, della cultura) e intento moralistico per promuovere un cambiamento sociale. La satira religiosa colpisce il potere ecclesiastico e le sue contraddizioni, ma colpisce anche i simboli religiosi e i contenuti delle religioni. Ne conseguono differenti conseguenze giuridiche. Quando colpisce il patrimonio di fede dei credenti essa non è accettabile. La satira religiosa genera una specie di conflitto tra differenti valori costituzionali, e cioè tra il diritto alla libera espressione del pensiero e il diritto alla reputazione e alla tutela del sentimento religioso. Il diritto di satira in generale è riconosciuto dagli ordinamenti giuridici (sia internazionali, sia nazionali) come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale, che deriva dalla libertà di espressione e di pensiero. Pensiero, coscienza e religione – per esempio nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – sono omologhi (come beni giuridici o valori etici). Pertanto pensiero, coscienza e religione non possono essere in contrapposizione tra loro. Notevoli incertezze esistono sulla disciplina giuridica del diritto di satira, che non può mai offendere i diritti fondamentali della persona, la sua dignità, la sua reputazione. La Carta di Nizza ha favorito un orientamento, che considera il diritto di libera espressione nella sua forma più ampia ed espansiva. È tuttavia sempre stato affermato il valore prevalente dei diritti umani fondamentali, che non possono essere offesi dall’esercizio del diritto di satira. Negli ordinamenti giuridici nazionali, la forza del diritto di satira consiste nel riconoscimento del suo rango costituzionale, ma anche nei limiti che deve avere. La giurisprudenza ha elaborato i vincoli “formali”, tra i quali i più importanti sono il limite della continenza e della funzionalità.
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De Cicco, Maria Cristina. "Diritti fondamentali e minori dal punto di vista del civilista. Quale tutela? Doi: 10.5020/2317-2150.2015.v20n3p917." Pensar - Revista de Ciências Jurídicas 20, no. 3 (December 29, 2015): 917–40. http://dx.doi.org/10.5020/23172150.2012.917-940.

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Abstract:
Partendo dal tema centrale dell’incontro, “Violenza e diritti umani: il ruolo delle ONGs e delle OGs nella rielaborazione, da parte dei ricercatori, delle politiche pubbliche sulla lotta contro le aggressioni ai diritti umani”, si vuole affrontare la questione relativa allo sfruttamento del lavoro minorile. Parlare di diritti umani e di dignità dell’uomo, oggi, è sempre di piú un’esigenza pressante. Invero, la dignità dell’uomo è un concetto caratterizzato da assolutezza: ogni uomo, pertanto, in quanto tale, è degno quanto qualsiasi altro uomo, a prescindere dalla razza, dalla nazionalità, dalla religione e dalla condizione sociale. L’accoglimento del concetto secondo il quale i diritti umani e, quindi, la dignità dell’uomo integrano un valore assoluto, fa sí che i medesimi diventino la misura attraverso la quale poter anche valutare la qualità dello sviluppo c.d. «sostenibile». La dignità dell’uomo, dunque, è da ascrivere nell’àmbito dei princípi inderogabili del nostro ordinamento, principio di ordine pubblico costituzionale. Conferma di tale assunto, inoltre, nell’àmbito del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, si ha dall’art. II-61, articolo di apertura e posto al vertice del catalogo dei diritti fondamentali, secondo il quale «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata». La clausola generale di dignità, dunque, peraltro già presente in molteplici testi normativi sopranazionali ed interni, viene a costituire uno dei princípi cardine del sistema italo-comunitario, un valore normativo di rilevanza sovraordinata, in antitesi al quale si pone, al contrario, una logica economicistica, esclusivamente produttivistica, ispirata al profitto e, quindi, al mercato, affermerebbe il primato del mercato e della produzione anche a costo di violare la dignità dell’uomo e i diritti umani.
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De Cicco, Maria Cristina. "Diritti fondamentali e minori dal punto di vista del civilista. Quale tutela?" Pensar - Revista de Ciências Jurídicas 20, no. 3 (December 29, 2015): 917–40. http://dx.doi.org/10.5020/2317-2150.2015.v20n3p917.

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Mongillo, Vincenzo. "Imprese multinazionali, criminalità transfrontaliera ed estensione della giurisdizione penale nazionale: efficienza e garanzie "prese sul serio"." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 170 (August 2021): 179–213. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-170002.

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Abstract:
In un mondo in cui l'attività economica si è globalizzata e la dimensione transfrontaliera del crimine di impresa è esponenzialmente cresciuta, il tema dell'estensione spaziale delle leggi penali nazionali assume rilievo centrale. La parcellizzazione della produzione in gruppi societari, joint venture e catene di approvvigionamento globali, oltre a fomentare reati e violazioni di diritti umani da parte delle imprese multinazionali o transnazionali, erode la capacità di enforcement degli Stati. Il saggio si concentra, così, sulle nuove forme di giurisdizione extraterritoriale - sia autentiche che "mimetizzate" sotto una nozione di territorialità dilatata all'estremo - da una duplice prospettiva: efficacia della risposta punitiva e tutela dei diritti fondamentali dei soggetti (individui e società) sottoposti a procedimento penale da parte di molteplici autorità nazionali, nell'ottica di un equilibrio ragionevole.
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Cristarella Oristano, Mariaida. "Cambiamenti climatici e diritto dell'Unione europea." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 2 (January 2022): 35–61. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2021-002002.

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Abstract:
Il presente contributo si propone di esaminare le politiche ed il diritto dell'UE in materia di cambiamenti climatici, per comprendere il ruolo esercitato dall'Unione nella lotta a questo fenomeno e la relazione che intercorre tra le azioni di contrasto al medesimo, le disposizioni poste a tutela dei diritti fondamentali ed il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile di cui all'Agenda 2030. A tal fine, l'analisi affronta la questione circa l'esistenza di una competenza interna ed esterna dell'UE in materia, e si concentra sul ruolo delle istituzioni europee nella definizione della politica climatica e della normativa di riferimento, con particolare riguardo al Green Deal europeo, nonché in tema di negoziati internazionali cui l'UE ha partecipato, ultimo tra tutti la Cop-26. Infine, alla luce della recente giurisprudenza della CGUE, particolare attenzione è rivolta agli aspetti problematici inerenti all'accesso alla giustizia climatica nell'UE
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Ruggieri, Antonio. "I rapporti tra le corti e tecniche decisorie, a tutela dei diritti fondamentali." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 1 (July 2014): 53–79. http://dx.doi.org/10.3280/qg2014-001005.

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Calzolaio, Ermanno. "Europa dei diritti e giudice europeo." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (March 2011): 85–113. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2011-001006.

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Abstract:
Il presente contributo, muovendo dal rilievo ampiamente condiviso che il sistema di tutela dei diritti umani in ambito europeo fa perno sulla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia, si concentra sull'esame di alcuni aspetti di contesto, sovente lasciati sullo sfondo, ma che appaiono invece essenziali per la stessa comprensione del fenomeno. Si tratta, precisamente, delle modalitŕ di nomina dei giudici, dello stile delle sentenze, dell'esistenza di una regola del precedente e dei modi del suo operare. L'analisi svolge poi alcune considerazioni sul tema dei rapporti tra le due Corti, soprattutto alla luce della adesione dell'Unione alla Convenzione europea a seguito dell'entrata in vigore del cd. Trattato di Lisbona, che riconosce lo stesso valore giuridico dei trattati alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea approvata a Nizza nel 2000 (art. 6 TUE). Alla luce del contesto cosě ricostruito, vengono svolti rilievi critici sulle modalitŕ attraverso cui i giudici italiani si rapportano alla giurisprudenza convenzionale e comunitaria.
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Barbera, Marzia. "Trasformazioni della figura del datore di lavoro e flessibilizzazione delle regole del diritto." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 126 (July 2010): 203–55. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2010-126001.

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Abstract:
Il saggio analizza le trasformazioni subite dalla figura del datore di lavoro a seguito dei grandi mutamenti economici e sociali che hanno interessato l'ultima parte del secolo scorso, nonché le risposte che il diritto del lavoro ha dato a questi mutamenti. Viene, dapprima, descritta la disarticolazione dello spazio interno dell'impresa, con i processi di frammentazione ed esternalizzazione del ciclo produttivo, che hanno dato nuova centralitŕ alla questione di chi sia il datore di lavoro; e, successivamente, la disarticolazione spaziale esterna, dovuta all'allargarsi dei confini del mercato su scala transnazionale, che ha determinato un'accresciuta scelta da parte del datore del diritto che governa il rapporto di lavoro. Il saggio descrive poi come il diritto del lavoro ha affrontato le conseguenze di tali processi, ed in particolare la disarticolazione delle responsabilitŕ datoriali e la creazione per il datore di nuovi ambiti di immunitŕ nell'esercizio dei propri poteri. Le nuove tecniche di tutela impiegate sono prevalentemente di tipo relazionale, intervengono, cioč, in relazioni nelle quali diritti e doveri delle parti non sono interamente determinati a priori, e lo fanno attraverso strumenti quali l'adozione di criteri di attribuzione funzionale delle responsabilitŕ datoriali fra diverse entitŕ economiche e attraverso varie forme di bilanciamento di interessi, mediate dalle clausole generali e dai principi di eguaglianza e ragionevolezza. Ne risultano un'accentuata flessibilizzazione delle regole giuridiche e un tasso piů elevato di incertezza e imprevedibilitŕ del diritto, ma anche la scoperta di nuove funzioni dei principi e dei diritti fondamentali.
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Del Pozzo, Massimo. "La configurabilità di "nuovi" diritti fondamentali nella Chiesa del terzo millennio." Ius Canonicum 55, no. 109 (June 2, 2015): 233–67. http://dx.doi.org/10.15581/016.55.692.

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Abstract:
Tras un encuadre metodológico, el artículo propone un excursus sobre la configuración y las enumeraciones existentes de los derechos fundamentales, y brevemente y de modo panorámico, sobre la doctrina contemporánea acerca del tema. Se siguen dos órdenes de cuestiones: las críticas y correcciones a la actual formalización de los derechos, y los posibles nuevos ámbitos de tutela que están surgiendo. Junto con las omisiones que se lamentan (falta de sensibilidad para con los carismas y escasez de medios de defensa de los derechos), se pueden verificar avances en el desarrollo de la comprensión jurídica esencial del fiel cristiano en dos sectores sociales: el económico y administrativo (con exigencias de transparencia y eficiencia) y el preventivo y penal (con exigencias de custodia y protección de la infancia). El análisis se cierra con dos consideraciones epistemológicas: sobre la historicidad de los derechos fundamentales y acerca del realismo en la conformación del estatuto del fiel.
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Lo Faro, Antonio. "Compatibilità economiche, diritti del lavoro e istanze di tutela dei diritti fondamentali: qualche spunto di riflessione dal caso italiano." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 142 (May 2014): 279–301. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2014-142005.

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Fachile, Salvatore, and Loredana Leo. "La Corte EDU e la tutela dei diritti fondamentali dei migranti e dei richiedenti asilo." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 3 (January 2015): 121–34. http://dx.doi.org/10.3280/qg2014-003008.

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Gambino, Silvio. "Ambiti e limiti della tutela multilivello dei diritti fondamentali in alcuni recenti indirizzi della Corte di giustizia europea." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (July 2015): 63–102. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2015-001003.

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Maugeri, Anna Maria. "L'uso di algoritmi predittivi per accertare la pericolosità sociale : una sfida tra evidence-based practices e tutela dei diritti fondamentali." Archivio penale, no. 1 (2022): 3–37. http://dx.doi.org/10.12871/97888331809771.

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Tria, Lucia. "Il caso del personale ATA ovvero il ricorso alle Corti supreme europee tra plus e minus di tutela dei diritti fondamentali." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 1 (July 2014): 142–50. http://dx.doi.org/10.3280/qg2014-001012.

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Casini, C., M. L. Di Pietro, and M. Casini. "La normativa italiana sulla “procreazione medicalmente assistita” e il contesto europeo." Medicina e Morale 53, no. 1 (February 28, 2004): 17–52. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2004.651.

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Abstract:
La normativa italiana sulla riproduzione artificiale si inserisce nel contesto legislativo europeo che, a partire dagli anni ottanta, ha visto il diffondersi di leggi in materia. Nella penultima decade del secolo scorso, infatti, il legislatore si è trovato di fronte ad un fenomeno completamente nuovo, ampiamente affermato nella prassi e connotato da una complessità tecnica (peraltro in continua evoluzione) di non immediata comprensione. La difficoltà di dare una disciplina ad una materia di tale densità e soprattutto coinvolgente beni (significato della procreazione, valore della vita umana allo stadio iniziale, significato della famiglia) e interessi (degli adulti ad avere un figlio, degli scienziati a fare le ricerche) di rilevante portata, ha spinto i Governi e i Parlamenti ad avvalersi degli Studi condotti da Commissioni costituite ad hoc. Nell’articolo, dunque, oltre ad esaminare i contenuti essenziali delle varie leggi in base ad un’analisi comparata che evidenzia i punti di convergenza e di divergenza, le leggi stesse vengono messe in relazione ai risultati raggiunti dai rispettivi gruppi di studio. Ne emergono due interessanti linee di tendenza: da un lato sembra prevalere un’orientamento pragmatico (la cui espressione più marcata si rinviene nel britannico Rapporto Warnock e nella conseguente legislazione britannica) caratterizzato dalla prevalenza del beneficio che si può ottenere dal ricorso alle tecnologie riproduttive a discapito di ogni tutela giuridica dei diritti dell’embrione; dall’altro, viceversa, un’orientamento, che in base alla moderna dottrina dei diritti umani, è disposto a riconoscere al neo-concepito, in quanto individuo vivente appartenente alla specie umana, i diritti umani fondamentali: alla vita, alla famiglia, all’identità (genetica e psicologica). È questo il percorso intrapreso dai documenti europei del 1989, inaugurato dal punto di vista legislativo dalla normativa tedesca (supportata dai lavori della Commissione Benda) e confermato dalla recente legge italiana. L’articolo in oggetto non si limita ad una rassegna sia pure ragionata delle normative in vigore, ma offre spunti di riflessione che vanno al di là di un semplice confronto legislativo.
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Furnari, Marianna Gensabella. "Dall’autonomia alla responsabilità: il desiderio di maternità e la possibilità della FIVET." Medicina e Morale 49, no. 5 (October 31, 2000): 879–907. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2000.769.

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Abstract:
Fino a che punto il desiderio di maternità, frustrato dalla sterilità, può servirsi delle nuove possibilità offerte dalla FIVET? Quale criterio ci consente di distinguere tra un dominio ragionevole ed uno irragionevole sulla natura? Il ripensamento dell’indissolubilità del nesso corpo-persona, e dell’imperativo kantiano, che impone di non considerare mai l’umanità solo come messo, aiutano a trovare una misura che appare smarrita. Ma è possibile applicare l’imperativo kantiano a tutti i soggetti coinvolti nella FIVET? Attraverso una discussione con le tesi della bioetica laica, si evidenzia come quell’imperativo vada inteso, non solo a tutela del diritto dei genitori al consenso libero e informato, ma anche a tutela dell’embrione. Al di là delle distinzioni strumentali tra pre-embrione ed embrione, e al di là della diversità di opinioni se l’embrione si o no persona, sta la certezza che l’embrione è un essere umano, certezza che impone di rispettarlo “come uno di noi”. Nel confronto con tale imperativo il desiderio di maternità trova un limite che è spesso dimenticato. Iscritto nella sfera intima, inviolabile della corporeità, il desiderio di maternità sembra regolato solo dal principio di autonomia, che su quella sfera domina. Occorre però ripensare il principio di autonomia e il modio in cui intendiamo la nostra corporeità. Rifletto come nomos che si dà un autos che è corpo/persona, il principio di autonomia trova il limite della mia indipendenza non solo nella non interferenza con gli altri, ma nella legge iscritta nella stessa corporeità, cioè nella difesa della vita, mia e altrui. È lo stesso desiderio di maternità a guidarci in questa rilettura del principio di autonomia: iscritto nel corpo, tale desiderio va oltre il corpo proprio, aprendosi alla corporeità dell’altro perché un terzo abbia vita. Di fronte alla rivendicazione dell’autonomia del procreare si leva la voce della responsabilità, da sempre insita nell’esser-madre: una voce che invita a tutelare la vita che chiamiamo al mondo sin dal suo primo apparire, e a vigilare perché le siano assicurati i diritti fondamentali dell’identità parentale e della famiglia. Inteso nella sua verità, non come desiderio di avere un figlio ma come desiderio di essere madre, il desiderio di maternità, trova in se stesso la propria regola, il correttivo a quel dilatarsi indefinito dei fini, quasi una “festa del desiderio” a cui la FIVET eterologa apre. Ciò significa imparare a cadenzare, o addirittura a fermare, il passo del desiderio, seguendo le voci antiche di Logos e Cura.
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Abrantes, Renato Moreira de, Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior, and Maria Lírida Calou de Araújo e. Mendonça. "Humanismo cristão e efetivação dos Direitos Fundamentais numa perspectiva epistemológica: a pessoa humana no centro do Direito." Revista Jurídica da UFERSA 5, no. 9 (August 9, 2021): 88–110. http://dx.doi.org/10.21708/issn2526-9488.v5.n9.p88-110.2021.

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Abstract:
O presente trabalho visa analisar a proposta humanista de superação de conflitos entre direitos fundamentais, com base no conceito de pessoa humana. Para tanto, a pesquisa, de caráter qualitativo e que tem por fato motivador o Simpósio Internacional “Diritti Fondamentali e conflitti fra diritti”, promovido em Roma, pela Fondazione Ratzinger, entre 15 e 16 de novembro de 2018, foi realizada por meio de análise documental, com fulcro na doutrina acerca da pessoa humana, do princípio da dignidade humana e do humanismo cristão. Analisa-se, inicialmente, o conceito de pessoa humana sob os prismas filosófico e teológico. O princípio da dignidade humana é tratado na sequência, sendo-lhe identificados os fundamentos cristãos, delineada a proposta pós-positivista do direito e o balizamento histórico do processo de positivação do referido princípio. Traz-se à baila o pensamento do teólogo Joseph Ratzinger (papa emérito Bento XVI) a respeito da “ditatura do relativismo” da qual deve ser preservada a pessoa humana. Finalmente, explana-se sobre o humanismo cristão, enquanto proposta concreta de superação da barbárie e de fundação de uma nova sociedade, em que vigoram a caridade e a justiça comum e na qual os conflitos de direitos fundamentais se minimizam. Conclui-se que, não obstante a variedade de direitos, a ciência jurídica, cujo núcleo e finalidade é a pessoa humana, deve dispor de mecanismos aptos a coibir as ameaça aos direitos fundamentais, mormente os ligados ao princípio da dignidade humana, e a conciliar as vertentes e posicionamentos intelectuais e ideológicos que, embora discrepantes entre si, buscam, cada qual ao seu modo, o mesmo objetivo: a tutela e concretização dos direitos individuais.
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Bompiani, Adriano. "Una valutazione della “Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina” del Consiglio d’Europa." Medicina e Morale 46, no. 1 (February 28, 1997): 37–55. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1997.888.

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Abstract:
L’articolo si occupa della recente “Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina” elaborata dal Comitato Direttivo per la Bioetica (CDBI) della Comunità Europea ed approvata dal Comitato dei Ministri europei nel novembre del 1996. Premesso che il testo approvato andrà implementato da protocolli esplicativi dei principi affermati nella Convenzione stessa, l’autore traccia un breve excursus storico del documento analizzando le ragioni che ne hanno giustificato la stesura, i criteri generali adottati ed i principi etici fondamentali che hanno ispirato l’articolato. L’analisi della Convenzione procede nel tentativo di dare risposta ai seguenti quesiti: Come valutare la Convenzione in merito ai contenuti? a quali principi e criteri etici corrispondono le proposte della Convenzione? e, infine, quali sono gli aspetti che riguardano gli obblighi degli Stati firmatari, i meccanismi di controllo, quali le riserve ed interpretazioni dello strumento internazionale? In breve, l’ultima parte del lavoro può riassumersi nel seguente modo: 1. il testo della Convenzione risulta apprezzabile in alcuni punti (come nell’affermazione della necessità di protezione dell’essere umano, che rimane prioritario rispetto agli interessi della società) e discutibile in altri (quali, ad esempio, la tutela della vita prenatale, la tecniche di procreazione artificiale, l’assistenza ai morenti, ecc.); 2. la Convenzione si rifà ai principi etici di una medicina attiva, tecnologica e sperimentale diffusi largamente nel mondo anglosassone, il cosiddetto “principialismo”; 3. vengono stabilite delle procedure volte a garantire l’adempimento delle affermazioni contenute nella Convenzione, anche se gli Stati membri possono, al momento della ratifica, formulare riserve nel caso in cui una legge in vigore sul proprio territorio non sia conforme alla disposizione della Convenzione.
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Taddei, Arianna. "Inclusive Education in Emergencies: sfide e prospettive." EDUCATIONAL REFLECTIVE PRACTICES, no. 2 (December 2021): 81–95. http://dx.doi.org/10.3280/erp2-special-2021oa12954.

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Abstract:
Lo scenario internazionale restituisce una situazione allarmante sulle condizioni dell'infanzia nei contesti di emergenza umanitaria, determinati da catastrofi naturali, guerre e pandemie. Per molti anni le dimensioni di emergenza, educazione ed inclusione apparivano inconciliabili, fino a quando le politiche di cooperazione internazionale hanno iniziato ad adottare un approccio che si avvale dell'educazione e dell'inclusione come strumenti e dimensioni irrinunciabili nei contesti di crisi per la tutela dei diritti dell'infanzia. Le difficoltà presenti in questo tipo di intervento sono numerose ed eterogenee aprendo la riflessione pedagogica a domande fondamentali sul significato di un intervento educativo durante una crisi umanitaria, sulla possibilità di individuare gli assi pedagogici da adottare sulla base del contesto sociale culturale e politico ed infine, sull'importanza di garantire un approccio inclusivo. La riflessione si snoda attraverso l'analisi dell'approccio didattico inclusivo "Diamond Kite Project" (DkiteP) all'interno della Striscia di Gaza, avvalendosi delle testimonianze di tre attori chiave intervenuti a vario titolo nel processo di ideazione, formazione e implementazione dello strumento in ambito scolastico. L'analisi in merito al DkiteP ha messo in evidenza alcune questioni rilevanti connesse alla cornice teorica sull'Education in Emergencies (EiE): prima fra tutte, la sfida dell'inclusione scolastica nei contesti di emergenza si conferma tanto complessa quanto necessaria.
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Gozzelino, Giulia, and Federica Matera. "Pedagogical lines and critical consciousness for quality education at the time of the Covid-19 pandemic." Form@re - Open Journal per la formazione in rete 21, no. 3 (December 31, 2021): 191–99. http://dx.doi.org/10.36253/form-10178.

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Abstract:
In a global context of children’s material and cultural deprivation, the Covid-19 pandemic contributed to redefine the human condition’s vulnerability, favoring the emergence of new forms of poverty and invisibility. Starting from the analysis of the consequences caused by the spread of the pandemic on children’s environment and fundamental development factors, the contribution focuses on the emerging educational challenges, to offer a pedagogical reflection on the possibilities of quality education at the time of emergency. The interviews – carried out as part of the Research Project Povertà educativa e Covid-19: linee di riflessione pedagogica e di advocacy per i minori – make possible to restore visibility and voice to the discomfort of mothers and children between zero and six years old, acting as a starting point for the development of some work’s lines for a reappropriation of relationality, awareness and corporeality, with a look at the children’s rights and at the society’s ethical and civil responsibility in their global protection. Linee pedagogiche e sentieri di coscientizzazione per un’educazione di qualità al tempo della pandemia Covid-19. In un contesto globale di forte deprivazione materiale e culturale dell’infanzia e dell’adolescenza, la pandemia da Covid-19 ha contribuito a ridefinire i volti della vulnerabilità della condizione umana, favorendo l’emergere di nuove forme di povertà e di invisibilità. A partire dall’analisi delle conseguenze provocate dalla pandemia sugli ambienti e sui fattori di sviluppo fondamentali della minore età, il contributo si concentra sulle sfide educative emergenti, per offrire una riflessione pedagogica sulle possibilità di una relazione e di una educazione di qualità dentro il tempo dell’emergenza. Le interviste svolte nell’ambito del Progetto di Ricerca Povertà educativa e Covid-19: linee di riflessione pedagogica e di advocacy per i minori hanno consentito di restituire visibilità e parola al disagio delle mamme dei bambini tra gli zero e i sei anni, ponendosi come punto di partenza per lo sviluppo di alcune linee di lavoro per una riappropriazione della relazionalità, della consapevolezza e della corporeità, con uno sguardo ai diritti dei minori e alla responsabilità etica e civile della società tutta nella loro tutela globale. In un contesto globale di forte deprivazione materiale e culturale dell’infanzia e dell’adolescenza, la pandemia da Covid-19 ha contribuito a ridefinire i volti della vulnerabilità della condizione umana, favorendo l’emergere di nuove forme di povertà e di invisibilità. A partire dall’analisi delle conseguenze provocate dalla diffusione della pandemia sugli ambienti e sui fattori di sviluppo fondamentali della minore età, il contributo si concentra sulle sfide educative emergenti, per offrire una riflessione pedagogica sulle possibilità di una relazione e di una educazione di qualità dentro il tempo dell’emergenza. Le interviste svolte nell’ambito del Progetto di Ricerca “Povertà educativa e Covid-19: linee di riflessione pedagogica e di advocacy per i minori” hanno consentito di restituire visibilità e parola al disagio delle mamme dei bambini tra gli zero e i sei anni, ponendosi come punto di partenza per lo sviluppo di alcune linee di lavoro per una riappropriazione della relazionalità, della consapevolezza e della corporeità, con uno sguardo ai diritti dei minori e alla responsabilità etica e civile della società tutta nella loro tutela globale.
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Bignamini, Angelo A. "La persona centro e misura di ogni sistema sanitario." Medicina e Morale 51, no. 1 (February 28, 2002): 81–99. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2002.713.

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Abstract:
L’organizzazione sanitaria è l’insieme delle strutture, funzioni e responsabilità che dovrebbe garantire l’adeguata gestione della sanità in un ambito definito. I soggetti coinvolti nel sistema sanitario sono le persone afferenti (sane e malate); gli operatori (medici e operatori sanitari non medici); l’ambito in cui esso viene attuato (società). Essa è quindi il punto di incontro di tre realtà eminentemente umane: la medicina, l’etica, la società. I requisiti per un’adeguata organizzazione sanitaria implicano perciò la coesistenza dei principi fondamentali della medicina, dell’etica, della convivenza sociale. La medicina pone al suo centro il bisogno dell’essere umano che incontra il limite ai propri diritti nativi alla vita (cioè la morte) e alla salvaguardia di salute e integrità (cioè la malattia). La convivenza sociale impone la ricerca di un equilibrio tra i bisogni di ciascuno e la capacità di risposta della collettività nel suo complesso, incluse anche le capacità spontanee di aggregazione e di servizio, secondo priorità dettate dalla natura del soggetto del bisogno (la persona umana malata) e non pregiudizialmente definiti dall’osservatore. L’etica tutela i diritti nativi del soggetto (quoad justum), quindi determina procedure coerenti con la natura di quanti implicati nella progettazione e gestione dell’organizzazione sanitaria. In un approccio bioetico ontologicamente fondato, i criteri primi sono quelli che si riferiscono ai soggetti autonomamente esistenti, quindi alle persone. Subordinati e dialoganti con questi sono i criteri secondi, cioè quelli relativi alle entità per sé non esistenti se non in dipendenza dell’essere dei soggetti autonomi: la società e, in ulteriore subordine, il “governo”, sia esso regionale, sia nazionale. Esistono visioni alternative, nelle quali i criteri principali sono invece quelli, di stampo illuminista, relativi alla “collettività”, allo “stato”, cui si debbono subordinare i singoli “individui”. Già l’utilizzo di “individuo” contrapposto a “persona” mette in luce come questo approccio sia ideologico (basato su ipotesi astratte definite a priori) anziché scientifico (basato sull’osservazione della realtà). I due approcci originano sistemi organizzativi della sanità contrapposti tra loro, con ruoli diversi anche per gli operatori e soprattutto per il medico. Nel modello illuminista di stato etico gli strumenti matematico-statistici e matematico- economicisti (DRG, EBM, linee guida) diventano gabbie interpretative (ideologiche) della realtà. Nel modello sociale tutti gli strumenti disponibili vengono impiegati come uno dei mezzi possibili, insieme a scienza, coscienza e compassione, per descrivere la complessa realtà della singola persona che si pone in relazione con il medico portando i propri bisogni di salute, espressi ed inespressi. Secondo la bioetica personalista il criterio giustificante di qualunque “sistema” e qualunque “organizzazione”, inclusa l’organizzazione della sanità, è il “bene” di tutti i soggetti (malati e operatori con pari dignità), che si manifesta nel rispetto dei loro diritti, primo fra tutti il diritto alla difesa di vita e integrità, alla salvaguardia della salute, al rispetto dei criteri morali e religiosi di ciascuno. In questo contesto la persona rimane l’elemento centrale di riferimento della “organizzazione”, il rispetto della natura della persona rimane la misura della sua validità, la possibilità del “bene” della persona resta il criterio di valore. Esperienze in atto con questa visione non sembra siano, peraltro, meno efficienti di quelle basate sulla visione opposta. In questo contesto il medico, essendo l’operatore più prossimo al soggetto, ha però anche la responsabilità di agire come difensore dei diritti del malato (funzione etica) nei confronti del sistema organizzativo, anziché essere semplicemente un “fornitore di servizi”, dato che la salute non può essere ricondotta a “prodotto” o “servizio”, né può comprimersi nella definizione di “cliente” o “utente” la persona malata.
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De Paula, Ignacio Carrasco. "Il concetto di persona e la sua rilevanza assiologica: i principi della bioetica personalista." Medicina e Morale 53, no. 2 (April 30, 2004): 265–78. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2004.643.

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Abstract:
La Bioetica personalista è una riflessione che affronta le questioni etiche riguardanti la vita umana da una prospettiva che riconosce l’essere e la dignità della persona come valori assoluti, e, di conseguenza, pone come primum principium il rispetto incondizionato della loro inviolabilità e la tutela della loro libera espressione, in primis sul versante dei diritti umani. Nella prospettiva personalista il bonum, cioè il valore ultimo che misura l’agire morale, viene inteso come promozione dell’essere e della preziosità o dignità della persona in quanto persona. Il credente, sia esso un moralista, un filosofo, un bioeticista, o quant’altro, si trova a suo agio quando la sua mente percorre le vie della persona; egli, in altre parole, si sente particolarmente agevolato, similmente al pellegrino che dopo aver battuto sentieri impervi e sconosciuti, ritrova le strade familiari della sua casa. Nella dimora della persona, fede e ragione verificano la propria identità e forza, libere da patteggiamenti o da innaturali rinunce ai propri doveri e diritti; una morale personalista intesa come una sintesi organica e rigorosa è un desiderio che ancora si deve realizzare. Una Bioetica personalista dovrebbe, ad esempio, concedere maggiore spazio alla domanda propriamente etica, cioè se e perché l’embrione deve essere trattato come un qualsiasi essere umano, anche senza esplicitare il problema ontologico. Tre fondamentali ragioni possiamo addurre a fondamento della dimostrazione del primato valoriale della persona. La prima ragione è contenuta nella nota affermazione di S. Tommaso: “persona significat id quod est perfectissimum in tota natura, scilicet subsistens in rationali natura”. La dignità della persona trova qui un sostegno fortemente ontologico: chi è massimamente perfetto non può non essere riconosciuto e rispettato semper et pro semper, in ogni circostanza di tempo e di luogo, cioè in modo assoluto. Nessun valore creato - neanche il superamento di tutte le malattie e sofferenze - può reggere al confronto del valore di ogni singola persona. La seconda ragione fondativa è merito di I. Kant ed in fondo può essere interpretata come una applicazione della tesi di Tommaso d’Aquino: l’essere perfettissimum in tota natura resiste a qualsiasi tentativo di abbassarlo alla condizione di semplice strumento. Come dice il filosofo tedesco nel famoso paragrafo dei Fondamenti della metafisica dei costumi, la persona impone l’imperativo categorico di agire in modo da trattare l’umanità, in te e negli altri, sempre come fine e mai soltanto come mezzo. Infine, la terza ragione proviene da un brano molto noto, come i due precedenti, anche se poco utilizzato in ambito bioetico, forse per l’evidente contenuto teologico. Ci si riferisce alla definizione antropologica del documento conciliare Gaudium et spes che indica l’uomo come “la sola creatura in terra che Iddio abbia voluto per se stessa”.
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Marongiu Buonaiuti, Fabrizio. "Recognition in Italy of filiation established abroad by surrogate motherhood, between transnational continuity of personal status and public policy = Il riconoscimento in Italia del rapporto di filiazione costituito all’estero tramite maternita’ surrogata, tra continuita’ dello status e ordine pubblico." CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 11, no. 2 (October 1, 2019): 294. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2019.4959.

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Abstract:
Abstract: A recent judgment by the Sezioni Unite of the Italian Corte di cassazione has ruled on a highly sensible and controversial issue, concerning the compatibility with the Italian public policy of a foreign court order, establishing a bond of filiation between a child born by surrogacy and the intended father, materially the same sex spouse of the biological father, despite the absence of any genetical link. The Sezioni Unite declared that such a court order could not be recognized, as incompatible with the Italian public policy. In so deciding, they appeared to have taken a step back as compared to an earlier judgment delivered by the first civil chamber of the same Corte di cassazione in 2016, where a more favourable attitude had prevailed. As compared to the said earlier judgment, the Sezioni Unite, besides distinguishing the circumstances occurring in the two cases, provided a more flexible reading of the public policy exception in private international law, partly overruling the narrower reading provided in the earlier judgment, which had limited its scope to those principles concerning the protection of fundamental rights enshrined in international and European instruments, as well as in the Italian Constitution. In the conclusions it reaches, the judgment by the Sezioni Unite reveals a substantial alignment with the solution envisaged by the European Court of Human Rights in its Advisory Opinion of 10 April 2019, contemplating adoption by the intended, non-biological parent, as the avenue by which the right of the child to his private life with that parent might be enforced.Keywords: Status filiationis, surrogate motherhood, public policy, recognition of personal and family status, Art. 8 ECHR.Riassunto: Una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ha affrontato una questione molto delicata e controversa, costituita dalla riconoscibilità in Italia di un provvedimento giurisdizionale straniero costitutivo di un rapporto di filiazione tra un minore e il padre di intenzione – materialmente il coniuge dello stesso sesso del padre biologico – in assenza di alcun legame genetico. Nell’affermare che un tale provvedimento non può essere riconosciuto in quanto in contrasto con l’ordine pubblico, le Sezioni Unite sono parse compiere un passo indietro rispetto a una precedente pronuncia della I sezione civile della stessa Cassazione del 2016, nella quale aveva prevalso un approccio di maggiore apertura. Rispetto a tale precedente pronuncia, le Sezioni Unite, oltre a sottolineare le differenze tra le fattispecie che si presentavano nei due casi, hanno adottato una definizione maggiormente flessibile del limite dell’ordine pubblico nel diritto internazionale privato, del quale la precedente decisione della sezione semplice aveva dato una lettura eccessivamente restrittiva, limitandone la portata a quei soli principi internazionalmente condivisi in materia di tutela dei diritti fondamentali e a quegli ulteriori principi che trovano affermazione nella Costituzione italiana. Nelle conclusioni raggiunte, la pronuncia delle Sezioni Unite rivela un sostanziale allineamento con la posizione assunta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel suo parere consultivo del 10 aprile 2019, facendo riferimento all’adozione del minore da parte del genitore d’intenzione privo di legami biologici, come la via attraverso la quale il diritto del minore alla sua vita privata con tale genitore può ricevere tutela.Parole chiave: rapporto di filiazione, maternità surrogata, ordine pubblico, riconoscimento degli status personali e familiari, Art. 8 CEDU.
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Pirrone, Pasquale. "Attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza contro il terrorismo e tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali nell'ordinamento comunitario: la sentenza della Corte di giustizia relativa ai casi Kadi e Al Barakaat." DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE, no. 1 (April 2009): 55–84. http://dx.doi.org/10.3280/dudi2009-001003.

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Abstract:
- UN Security Council antiterrorism measures pose the classic problem to reconcile two different values: security and human rights protection. Furthermore, the implementation of Security Council resolutions gives rise to a multilevel phenomenon, which involves three legal systems (UN - EC - Member State) with different degrees of human rights protection. Particularly, while EC legal order provides for a judicial protection of fundamental rights, in the UN legal system there is no similar kind of protection. So, as far as the EC is concerned, there is the need to ensure its ordinary level and instruments of human rights protection and, at the same time, to enable the Member States to comply with their obligations deriving from UN legal system. Legal solutions to the problem to reconcile the abovementioned values and needs were pointed out, at first, by the Court of First Instance. It stated that EC is bound to abide by UN Security Council resolutions and, consequently, community courts cannot review the legality of the EC regulations implementing Security Council resolutions. They only can value, albeit indirectly, the lawfulness of these resolutions with regard to international peremptory norms. This approach clearly favours the international security and the observance of UN legal system obligations. The ECJ has reversed the abovementioned approach. It has stated that EC regulations implementing UN Security Council resolutions, as all the other community acts, are subjected to the EC principles concerning human rights and to the jurisdiction of community courts. Moreover, striking a dualistic attitude, it has stated that even if it declares the EC regulation implementing a Security Council resolution to be void, that does not compromise the validity and primacy of this resolution. This approach seems to favour human rights protection rather than the value of international security and the need for the Member States to comply with their obligations deriving from UN legal system. Nevertheless, some statements and, above all, some concrete solutions show that the Court does not neglect this value and this need.
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Gerbasi, Giampaolo. "Forme e tecniche di tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza costituzionale sui rapporti tra la CEDU e l’ordinamento italiano e possibili mutamenti conseguenti alla futura adesione dell’Unione europea al sistema convenzionale." Civitas Europa 30, no. 1 (2013): 69. http://dx.doi.org/10.3917/civit.030.0069.

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Ribeiro, Luiz Gustavo Gonçalves, and Romeu Thomé. "LA PROTEZIONE PENALE DELL’AMBIENTE COME DIRITTO UMANO COSTITUZIONALE." Veredas do Direito: Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 14, no. 28 (June 7, 2017): 33–71. http://dx.doi.org/10.18623/rvd.v14i28.1014.

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Abstract:
L’ambiente, oggi consacrato dottrinalmente come diritto umano di terza generazione e contemplato con disposizioni costituzionali che lo innalzano alla condizione di diritto fondamentale nell’ambito di diversi Paesi, è bene giuridico atto a essere effettivamente tutelato dal diritto penale che, tuttavia, richiede modificazioni nella sua dogmatica individualista secolare per la difesa di un diritto che è, allo stesso tempo, individuale e diffuso. Il testo contempla, sotto il ragionamento logico-deduttivo e con ricerca bibliografica, la garanzia dell’ambiente dal diritto penale e presenta proposte per la migliore tutela ambientale, esse corrispondendo, oltre alla predisposizione di norme penali più adeguate, alla creazione di un Tribunale Internazionale competente per le richieste penali legate all’ambiente e all’ammissione della responsabilità penale delle persone giuridiche. Si riconosce, nell’ambiente, una reale garanzia di tipo costituzionale, non soltanto diffusa, ma anche individuale, giacché direttamente legata alla qualità di vita dei singoli esseri e che ha avviato, negli ultimi decenni, la consacrazione di documenti internazionali e costituzionali di effettiva tutela.
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Rinaldi, Alessandro, Giulia Civitelli, Maurizio Marceca, and Lorenzo Paglione. "Le politiche per la tutela della salute dei migranti: il contesto europeo e il caso Italia." REMHU : Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana 21, no. 40 (June 2013): 9–26. http://dx.doi.org/10.1590/s1980-85852013000100002.

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Abstract:
Intendendo la salute come un diritto umano fondamentale che non si esaurisce alla dimensione biologica ma si estende a quella sociale, economica e politica, gli autori, dopo aver descritto brevemente le politiche che a livello europeo sono state emanate per tutelare la salute dei migranti, analizzano l'esperienza italiana alla luce delle direttive internazionali. L'Italia rappresenta infatti un caso particolare ed avanzato di tutela della salute dei migranti; la sua politica sanitaria decisamente inclusiva riconosce parità di diritti e doveri ai cittadini regolarmente presenti ed ammette ampie possibilità di protezione ed assistenza anche per gli immigrati privi di permesso di soggiorno. Tuttavia, anche in un contesto avanzato come quello italiano, è necessaria un'evoluzione da un approccio di tipo assistenzialistico ad uno più ampio di promozione della salute attraverso politiche di natura intersettoriale, alla luce della teoria dei determinanti sociali di salute. Affrontare la tematica della salute del popolo migrante rappresenta un'occasione per rendere i servizi sanitari in particolare e le politiche migratorie in generale più attente ad ogni persona, alla sua storia e al contesto nel quale essa vive.
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Comite, Ubaldo. "Responsabilità sociale e gestione etica dell'impresa tra profitto e primato della persona umana." E-Theologos. Theological revue of Greek Catholic Theological Faculty 1, no. 1 (April 1, 2010): 21–36. http://dx.doi.org/10.2478/v10154-010-0003-9.

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Abstract:
Responsabilità sociale e gestione etica dell'impresa tra profitto e primato della persona umana Negli ultimi anni si è andato affermando in maniera crescente il concetto di responsabilità in ambito pubblico e privato. In tal senso, sia le imprese che le amministrazioni pubbliche hanno avviato in diversi contesti programmi di responsabilità sociale. Il punto di riferimento di imprenditori e manager non sono più, semplicemente, gli azionisti e gli investitori ma, accanto a questi stanno progressivamente subentrando altre categorie di soggetti ai quali, nel terzo millennio, l'impresa deve rendere conto, ovvero: lavoratori, fornitori, risparmiatori, cittadini, istituzioni sociali. L'attenzione sta dunque passando dagli shareholder agli stakeholder e da qui la necessità di munirsi di adeguati strumenti. La definizione di responsabilità sociale più diffusa è stata esplicitata dall'Unione Europea che l'ha definita come "Integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali e ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate", integrazione da intendersi come risposta alle esigenze di innovazione delle pratiche di governo dell'impresa e del territorio. Attraverso la Responsabilità Sociale di Impresa si intende fare riferimento ad un modello di governance allargata, in base al quale chi governa l'impresa ha responsabilità che si estendono dall'osservanza dei doveri fiduciari nei riguardi della proprietà ad analoghi doveri fiduciari nei riguardi, in generale, di tutti gli stakeholder. Si tratta, dunque, di un concetto che si sta diffondendo rapidamente come approccio innovativo alla gestione aziendale, la cui valutazione globale non si limita più ad analizzare aspetti di carattere economico, ma tiene conto di valori quali la tutela ambientale, la salvaguardia della salute, il rispetto dei diritti umani, in altri termini dell'apporto sociale dell'attività posta in essere. Ancora, nella gestione d'impresa occorre coniugare due valori fondamentali: la creazione del profitto e il primato della persona umana, con particolare attenzione al suo sviluppo. Nell'impresa che viene gestita "eticamente" il perseguimento del profitto tende a collocarsi in un quadro più ampio di "creazione di valore" per tutti i soggetti che, direttamente o indirettamente, sono associati all'azienda. Guidare l'impresa con responsabilità significa farla crescere e conseguentemente far progredire la società nel suo insieme. In tal senso, il contributo intende proporre una riflessione sul concetto di Responsabilità Sociale di Impresa complessivamente inteso, in rapporto all'etica degli affari.
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Gałkowski, Tomasz. "Prawo kanoniczne a środowisko naturalne i środowisko ludzkie." Prawo Kanoniczne 41, no. 1-2 (June 15, 1998): 201–21. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1998.41.1-2.08.

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Abstract:
Nei giorni 4-5 dicembre è stato celebrato a Varsavia il Simposio Internazionale intitolato: Emergenza Ambiente — Emergenza Vita. Diritto all'ambiente e diritto alla vita. L'autore della relazione soprappresentata si è soffermato sul tema dell'apporto del diritto canonico alla odierna discussione sulla tutela giuridica dell'ambiente naturale e della vita. Egli procede nella relazione esponendo e unificando il diritto all'ambiente e alla vita sotto lo stesso titolo del diritto considerato in un modo più ampio, ma fondamentale, come diritto all'ambiente umano. Il diritto alla vita riguarda la vita nel suo valore che è proprio la vita e concerne tutto ciò che è ad essa legato e la condiziona. Esponendo le cause della situazione odierna si sofferma su quelle indirette legate alla consapevolezza dell'uomo, della sua responsabilità per l'ambiente in cui vive. Procede nell'ambito metagiuridico postulando che il problema della discussione intorno al diritto deve precedere le formulazioni positive del diritto e le diverse prove della soluzione. In seguito presenta il diritto canonico come diritto che offre agli ordinamenti moderni un esempio della tutela dell'uomo stesso mostrando il senso del diritto che deriva dalla sua realtà.
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Nascimbene, Bruno. "Lo spazio di libertŕ, sicurezza e giustizia a due anni dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 4 (March 2012): 13–26. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-004002.

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Abstract:
1. La definizione di spazio di libertà, sicurezza e giustizia2. La comunitarizzazione e il Trattato di Lisbona. Le residue competenze degli Stati3. Le situazioni di compromesso politico: immigrazione, cooperazione giudiziaria penale, accordi di Schengen4. Lo spazio e la tutela dei diritti fondamentali5. Le realizzazioni compiute. Le azioni necessarie6. Il principio del mutuo riconoscimento. La sua rilevanza, in particolare, nella cooperazione giudiziaria penale e nella politica di immigrazione e asilo
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Ortu, Rosanna. "Alle origini della tutela giuridica del consumatore: fondamenti romanistici della disciplina europea." Zeszyty Naukowe KUL 60, no. 3 (October 27, 2020): 281–97. http://dx.doi.org/10.31743/zn.2017.60.3.281-297.

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Abstract:
Nel presente contributo si sono voluti comparare taluni aspetti della disciplina della tutela del contraente debole nel contratto di compravendita, figura che attualmente coincide con quella del consumatore, concentrando l’attenzione su alcuni istituti presenti nel diritto romano, in cui emergono alcune situazioni di disparità contrattuale. Nella disciplina dell’Editto degli edili curuli, i magistrati repubblicani stabilirono una normativa speciale per la dichiarazione dei vizi occulti nelle vendite di schiavi ed animali, presupponendo una responsabilità oggettiva del venditore che non si fosse attenuto alle disposizioni edilizie. Un intervento importante che andò a definire una settorializzazione della materia, inquadrata all’interno della vendita in generale. Da ciò derivava una sovrapposizione in livelli della disciplina giuridica negoziale: sul piano orizzontale si collocava la regolamentazione della vendita prevista dal ius civile, mentre sul piano verticale si innestava quella speciale, di ius honorarium, prevista dall’Editto degli edili curuli. Tale modalità si riscontra anche in ambito europeo con la Direttiva 1999/44/CE, a proposito della vendita di beni di consumo, che rappresenta la manifestazione più eclatante del ruolo che il legislatore europeo ha nell’ambito della protezione del consumatore in materia contrattuale. Come nel mondo antico, nella Direttiva 1999/44/CE l’intervento normativo è giustificato dall’esigenza di creare uno spazio di tutele maggiori destinate a determinati soggetti, nonché delimitate per contenuto e ambito.
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Mangiameli, Agata Amato. "LA LIBERTA E I SUOI LIMITI. FRA PENSIERO MODERNO E DIRITTO." DELICTAE: Revista de Estudos Interdisciplinares sobre o Delito 5, no. 8 (April 26, 2020): 07. http://dx.doi.org/10.24861/2526-5180.v5i8.119.

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Abstract:
Nonostante le grandi conquiste della modernità, nonostante il suo evidente sforzo per collocare l’individuo al centro e il mondo in periferia, il discorso giuridico è nato e si è sviluppato sotto il segno dell’individualismo possessivo. La libertà di ogni individuo può essere legittimamente limitata solo dagli obblighi e dalle forme che sono necessari per assicurare agli altri la stessa libertà. La società consiste in una serie di relazioni mercantili e più in particolare è un’invenzione dell’uomo per la tutela della libertà individuale della propria persona e dei beni e, quindi, per il mantenimento di relazioni di scambio disciplinate tra gli individui, considerati come proprietari di sé stessi. Entrambe le pretese dell’epoca moderna – il diritto è solo diritto privato/il diritto è solo diritto pubblico – non riescono a dare conto delle infinite sfumature di cui si compone la giuridicità. Per questo motivo, l’odierna giustificazione della obbligatorietà delle norme deve essere in grado di integrare le fondamentali acquisizioni del moderno con quei principi essenziali del vivere civile – come, ad esempio, la solidarietà – che la stessa modernità ha messo tra parentesi e rinnegato. Parole-chiave
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Lattanzi, Pamela. "La futura disciplina delle informazioni alimentari (Prima parte)." AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no. 3 (March 2010): 47–68. http://dx.doi.org/10.3280/aim2008-003003.

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Abstract:
La proposta di regolamento sulle informazioni alimentari, presentata nel gennaio 2008, si pone l'obiettivo di semplificare e chiarire l'attuale scenario del settore dell'etichettatura degli alimenti attraverso la rifusione in un unico contesto di diversi atti normativi e la razionalizzazione, l'aggiornamento e il chiarimento delle disposizioni stabilite dalla fondamentale direttiva 2000/13. Molte sono le novitĂ introdotte, sia formali che sostanziali. Dopo aver analizzato il ruolo dell'informazione nei confronti della tutela del consumatore e della libera circolazione delle merci, il saggio si sofferma su un primo profilo innovativo introdotto dalla proposta concernente il rapporto tra tutela del consumatore e funzionamento del mercato unico. L'indagine rivela come, in controtendenza rispetto alla vigente legislazione (dir. 2000/13) - e alla ricca giurisprudenza della Corte di Giustizia in argomento, la proposta riconosca una maggiore attenzione alla tutela del consumatore in particolare al suo diritto all'informazione - rispetto alla libera circolazione delle merci.
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Moccia, Luigi. "La comparaison « au-delà » des systèmes de droit: la protection de l'environnement." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (August 2021): 5–31. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2021-001001.

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Abstract:
Due tesi di fondo, distinte ma strettamente correlate tra loro, sono al centro di questo saggio. La prima è che la globalizzazione, non solo economica e tecnologica, ma anche sociale e culturale, incidendo sul piano giuridico chiama in causa il diritto comparato per ripensarne e riaffermarne la propria vocazione di studio critico di problematiche ed esperienze giuridiche e normative, che si pone, al livello teorico, come modo autoriflessivo di conoscenza del diritto. La seconda tesi è che vi sono temi, come è il caso emblematico della tutela ambientale, che assumono carattere di ‘fondamenti' di comparazione giuridica, nel senso di rappresentare un paradigma di un nuovo statuto metodologico ed epistemologico di questo campo di studi, che invece di conoscere il mondo attraverso il diritto, alla maniera di classificazioni (tassonomie) dei sistemi giuridici, cerca di conoscere il diritto attraverso il mondo, nella sua dimensione ‘globale', al tempo stesso territoriale e spaziale, particolare e comune, relativa e universale, come polarità tra loro non oppositive, ma complementari.
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Rozkrut, Tomasz. "Carlos J. Errázuriz M., Corso fondamentale sul diritto nella chiesa, t. 1: Introduzione. I soggetti di diritto; Carlos J. Errázuriz M., Corso fondamentale sul diritto nella chiesa, t. 2: I beni giuridici ecclesiali. La dichiarazione e la tutela dei diritt." Annales Canonici 14, no. 1 (September 20, 2018): 159. http://dx.doi.org/10.15633/acan.2479.

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