Journal articles on the topic 'Tratti di accordo'

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Lupo, A., S. C. Perfetto, and G. Sticchi. "Sindrome di Vernet con miosi, una manifestazione di dissecazione della carotide interna." Rivista di Neuroradiologia 10, no. 2_suppl (October 1997): 245. http://dx.doi.org/10.1177/19714009970100s2110.

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Abstract:
La sindrome di Vernet o del foro lacero posteriore, affezione poco frequente, è caratterizzata da contemporanea omolaterale lesione dei tre nervi cranici IX,X,XI. Spesso è secondaria a fratture del basicranio o a compressioni da neoplasie o da adenolinfopatie. La S. è caratterizzata dalla paralisi dei muscoli innervati da questi tre nervi: paralisi del costrittore superiore del faringe (IX), paralisi dei velopendulo e del m. laringei (IX e X), paresi del trapezio e dello sternocleido-mastoideo (XI). Il quadro clinico è aspecifico, potendo orientare, in assenza di traumi, per una neoformazione della base cranica o compressione linfoadenomegalica, mentre la valutazione radiologica convenzionale è spesso negativa. Viene descritto in caso di Vernet, associato a miosi, secondario a dissecazione della carotide interna Sx nei tratti extra e intracranico, estendentesi da C1 al tratto intrapetroso, accorso in un paziente di anni 59 giunto alla nostra osservazione per disfonia, disfalgia, ageusia, paralisi dello sterno cleido mastoideo a Sx e miosi omolaterale, comparse acutamente, ad evoluzione ingravescente nelle prime 24 ore e risoltosi spontaneamente nei successivi 30 giorni. Il caso è stato studiato con tutte le metodiche neuroradiologiche a disposizione vale a dire, Rx cranio standard, tomografia computerizzata, angiografia digitale e risonanza magnetica. Vengono discussi gli aspetti clinici e iconografici della sindrome e sottolineato il ruolo chiave svolto dalla RM nella diagnosi e nella valutazione prognostica dell'affezione.
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Erkens, Yvonne. "Sustainable business agreements in the Netherlands: search for the missing link." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 169 (April 2021): 19–35. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-169002.

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Abstract:
Il disastro del Rana Plaza ha reso evidenti le violazioni dei diritti fondamentali sul lavoro che si verificano all'interno delle catene di subfornitura. Le possibili soluzioni per fronteggiare tale fenomeno vengono ricercate a tutti i livelli. Nei Paesi Bassi, in particolare, sono stati conclusi alcuni accordi commerciali internazionali per garantire una gestione responsabile della filiera: si tratta di accordi multi-stakeholder volti a far sì che le aziende promuovano il rispetto dei diritti fondamentali sul lavoro nelle loro catene di subfornitura. Recenti studi hanno dimostrato che tali accordi aumentano la consapevolezza del rischio e migliorano la due diligence in vari setto-ri, ma non è (ancora) possibile fornire una prova definitiva del fatto che essi contribuiscano anche a migliorare le condizioni nei Paesi di produzione. Ciò ha in parte condotto all'adozione della legge olandese sulla due diligence in tema di lavoro minorile, che obbliga le aziende a individuare le forme di lavoro minorile presenti all'interno delle loro catene di subfornitura e ad adottare le misure necessarie per contrastarle. Attraverso l'assunzione volontaria di obblighi in un contesto settoriale, gli stakeholder possono adempiere agli oneri loro imposti dalla legge. Ciò porta a concludere che gli accordi olandesi potrebbero rappresentare quel collegamento ad oggi mancante tra le disposizioni di soft law esistenti e le normative legali vincolanti.
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Putti, Alberta Maria. "LO SPIRITO MANIFESTATORE, NELLA PNEUMATOLOGIA DI PAVEL N. EVDOKIMOV." Perspectiva Teológica 52, no. 2 (September 1, 2020): 295. http://dx.doi.org/10.20911/21768757v52n2p295/2020.

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Abstract:
L’uomo nuovo, l’uomo pneumatico, è al centro della riflessione teologica di Pavel N. Evdokimov (1901-1970). Argomenta che l’azione dello Spirito Santo non tanto è comprensibile con una analisi esclusivamente og­gettiva dell’agire di Dio in relazione all’uomo. Egli ritiene si tratti di riconoscere l’importanza dell’accoglienza dei doni dello Spirito dentro un duplice movimento: l’uomo vive prima una fase di conversione, e di lotta, a cui segue un movimento di ascesi che scaturisce dall’aver accolto i doni dello Spirito Santo. Santificandoci, lo Spirito Santo trasmette “qualcosa” della sua propria natura perché noi si possa compiere la volontà del Padre. Lo Spirito Santo imprime nell’uomo il suo Soffio vitale e, senza confusione, si fa co-soggetto della nostra vita in Cristo. L’uomo che è stato risoffiato dal Figlio del suo stesso Spirito, diventa immagine di Cristo nel mondo; respira del suo stesso soffio, della sua stessa vita.
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Bolgiani, Isabella. "Chiesa cattolica e diffusione della “prassi pattizia” a livello locale in Italia. Una rinnovata stagione di relazioni." Studia z Prawa Wyznaniowego 20 (December 29, 2017): 267–305. http://dx.doi.org/10.31743/spw.267.

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Abstract:
Il crescente sviluppo in Italia, nell’ultimo ventennio, della prassi pattizia a livello decentrato apre la via ad una “ulteriore nuova stagione” di relazioni tra Stato e Chiesa cattolica. Si tratta di una condizione che risulta riconducibile ad una pluralità di fattori. Da un lato, occorre ricordare il percorso di evoluzione delle autonomie locali successivo alla riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione e, dall’altro, le trasformazioni che hanno toccato il diritto della Chiesa con riferimento, in particolare, al ruolo delle Conferenze episcopali regionali. E’ così possibile riscontrare nel tempo una sempre più significativa presenza di accordi a livello regionale ed “infra-regionale”. Al riguardo, si deve tuttavia precisare come, mentre la prima tipologia di fonti appaia inquadrabile prevalentemente in tre “macro-aree”, sia pure suscettibili di espansione qualora tale necessità venga avvertita, il secondo gruppo di accordi mostri contenuti estremamente diversificati quanto ai temi affrontati. Ciò nasce dall’esigenza di offrire risposte ai bisogni specifici di una determinata comunità, mediante relazioni tra i soggetti istituzionali e confessionali ad essa più vicini presenti sul territorio. In questo senso, può affermarsi come nell’ambito sociale, complice l’attuale percorso rivolto alla realizzazione di una cittadinanza “partecipativa”, il principio di sussidiarietà orizzontale trovi il suo “punto di contatto” con quello di collaborazione, sancito dall’art. 1 dell’Accordo di revisione concordataria. Si è dunque di fronte ad un articolato sistema di fonti, aventi diversa natura giuridica, ma in grado di misurarsi – in forza della loro duttilità – con la costante evoluzione dell’ordinamento civile e canonico, nel pieno rispetto del principio di laicità dello Stato.
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Di Pietro, Maria Luisa. "Inserimento della bioetica nei curricoli scolastici: i risultati dei un’indagine conoscitiva." Medicina e Morale 49, no. 2 (April 30, 2000): 237–59. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2000.755.

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Abstract:
La riflessione sui temi di bioetica ha superato i confini della ricerca bioetica e dell’assistenza clinica, coinvolgendo sempre di più anche l’opinione pubblica. Questa, sollecitata e sconcertata dalle informazioni dei media, risponde con sentimenti controversi. Al di là, però, della notizia contingente, le problematiche bioetiche chiedono di essere affrontate con continuità e competenza e far parte di momenti di formazione anche delle nuove generazioni. Si tratta, in latri termini, di favorire una cultura bioetica o una educazione alla bioetica. Per questo anche la scuola, quale fondamentale agenzia educativa, è stata chiamata a fornire il suo contributo, attraverso il Protocollo d’intesa siglato nell’ottobre 1999 tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Comitato Nazionale per la Bioetica riguardo l’inserimento stabile della bioetica nelle scuole italiane. Da queste premesse, l’Autore offre all’attenzione del lettore i risultati di una indagine conoscitiva svolta tra oltre mille insegnanti di scuole di ogni ordine e grado distribuite nel territorio nazionale, ricerca volta a rilevare le opinioni dei docenti sull’inserimento della bioetica nella scuola (motivazioni, programmi, orientamenti etici di riferimento, metodologie didattiche, ecc.). tra gli altri risultati, l’indagine evidenzia che il 95% degli intervistati ritiene utile l’inserimento della bioetica nei curricoli scolastici a scopi formativi, mentre il 66% pensa che sia necessario indicare un orizzonte etico, orizzonte scelto in accordo con la famiglia (83%). Il 61%, infine ritiene che l’educazione alla bioetica vada fatta dagli insegnanti e che vada integrata con continuità nei curricoli scolastici.
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Ruppelt, Hans-Jürgen. "Competition Law and its Application in Germany." Journal of Public Finance and Public Choice 8, no. 2 (October 1, 1990): 117–24. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345054.

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Abstract:
Abstract L’economia tedesca è sempre stata caratterizzata da una struttura molto concentrata, in cui le imprese facevano frequente ricorso ai cartelli. Alia fine dell’ultima guerra, gli alleati (ed in particolare gli Stati Uniti) hanno insistito perché la concentrazione fosse ridotta ed i cartelli fossero eliminati, introducendo cosi la libera concorrenza nell’economia.La legge ha introdotto un generale divieto di cartellizzazione, con alcune esenzioni legali che consentono specifiche intese.L’applicazione della legge attraverso un organismo indipendente, l’Ufficio Federale dei Cartelli, si è basata esclusivamente sugli aspetti concorrenziali, con esclusione quindi degli aspetti di «interesse pubblico». L’unica eccezione è costituita dal potere di autorizzazione di cartelli e concentrazioni da parte del Ministro, che tuttavia vi ha fatto ricorso molto raramente.Nell’ambito di applicazione della legge sono rientrate non soltanto le attività dirette a limitare la concorrenza da parte dei privati, ma anche le distorsioni del mercato prodotte da interventi pubblici, come regolamentazione, sussidi e protezionismo. Negli anni più recenti, in particolare, la politica della concorrenza si è ispirata all’idea di modificare l’equilibrio tra settore privato e settore pubblico, riducendo quest’ultimo mediante deregolamentazione e privatizzazione.La legge tedesca riguarda essenzialmente quattro gruppi di limitazioni della concorrenza: accordi orizzontali, restrizioni verticali, abuso del potere di mercato e concentrazioni.Gli accordi orizzontali sono proibiti e, di conseguenza, nulli. Coloro che vi abbiano preso parte sono passibili di una multa che può giungere fino ad un ammontare pari a tre volte il valore degli utili così conseguiti. Si tratta, peraltro, di un criterio di difficile applicazione, essendo molto ardua la determinazione dell’incremento di utili ottenuto con un accordo.Una lacuna del sistema era costituita dal fatto di escludere alcune forme di collusione che a stretto rigore non rientravano nella categoria degli «accordi». È stato necessario emendare la legge, includendovi esplicitamente le «azioni concertate».Un secondo problema riguarda l’inclusione o meno nel concetto di «restrizione della concorrenza” dell’obbligo per le parti dell’accordo di mettere in atto comportamenti contrari alla concorrenza. Secondo l’interpretazione degli organi giudiziari tale obbligo si deve presumere.Per quanto riguarda le deroghe, l’Ufficio Federale dei Cartelli tende ad essere alquanto rigido.Per gli «accordi verticali», la legge tedesca, in contrasto con l’art. 85 del Trattato CEE e con la legge italiana, introduce specifiche regole. Essi sono, in genere, legali, con la sola eccezione degli accordi per la determinazione del prezzo, che sono proibiti di per sé, a meno che non riguardino il settore dell’editoria.Gli interventi per accordi verticali sono stati poco frequenti e, a quanto sembra, nella maggior parte dei casi tali accordi non dovrebbero essere stati influenzati dalla legislazione sulla concorrenza.Per quanto riguarda l’abuso di potere di mercato, il vecchio adagio statunitense vale anche per la Germania: le dimensioni non danno luogo, di per sé, ad un pericolo. Analogamente, una posizione dominante, come tale, non può essere ritenuta dannosa, anche se è ampiamente diffusa l’opinione secondo cui non debba essere consentito l’abuso di posizione dominante.Sotto il profilo applicativo, peraltro, bisogna identificare due fondamentali presupposti: una «posizione dominante” e un «comportamento abusivo».Il controllo del comportamento abusivo persegue, sia in Germania che in Italia, due obiettivi: impedire alle imprese dominanti di stabilire prezzi troppo elevati, realizzando profitti monopolistici (abuso di prezzi), e proteggere la libertà di competere delle altre imprese (pratiche restrittive).Per quanto riguarda l’abuso di prezzi, l’esperienza tedesca non è stata molto incoraggiante, soprattutto per la ben nota difficoltà nella definizione del «giusto prezzo».Hanno avuto maggiore successo, invece, i procedimenti nei riguardi di pratiche restrittive. Anche in questo caso non e facile applicare la normativa concorrenziale, specie per quanto riguarda i casi «marginali», come i casi di collegamenti tra imprese che non sembrano evidenziare comportamenti anti-competitivi.L’introduzione della regolamentazione delle concentrazioni è avvenuta in Germania soprattutto per le difficoltà nel perseguire gli abusi di posizione dominante. Diversamente dalla legge italiana, il sistema tedesco non prevede un minimo fatturato nazionale, ma fa riferimento al valore del fatturato nel suo complesso, dovunque sia stato conseguito.Notevoli difficoltà potranno derivare dalla definizione del concetto di «controllo». Dal punto di vista pratico sembra conveniente combinare le caratteristiche di flessibilità e certezza giuridica con una definizione generale che specifichi il maggior numero possibile di fattispecie.Le caratteristiche più significative dell’attività di controllo delle concentrazioni svolta in Germania sono l’effetto sospensivo della notificazione che precede la concentrazione e un criterio strettamente concorrenziale. L’esperienza dimostra che è molto difficile far venir meno una concentrazione, una volta che sia stata effettuata. Per questo motivo si richiede che le concentrazioni che eccedono una determinata soglia siano comunicate in anticipo.Sebbene l’Ufficio Federale dei Cartelli abbia a disposizione quattro mesi per completare la sua investigazione, circa i tre quarti delle procedure sono completate entro quattro settimane.Vi è una netta distinzione di compiti tra l’Ufficio Federale dei Cartelli e il Ministro dell’Economia. Il primo si occupa degli aspetti strettamente inerenti alla concorrenza, senza tener conto degli altri benefici che possono derivare dalla concentrazione. Il Ministro, invece, per considerazioni d’interesse pubblico, può autorizzare una concentrazione che l’Ufficio Federale dei Cartelli aveva bloccato. Sino ad ora (dal 1973) soltanto sei autorizzazioni sono state concesse dal Ministro e non sembra che esse abbiano dato luogo ai risultati positivi che erano attesi.
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Howe, Martin. "Reflections on the Italian Law for the Protection of Competition and the Market." Journal of Public Finance and Public Choice 8, no. 2 (October 1, 1990): 135–45. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345081.

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Abstract:
Abstract La nuova legge italiana per la protezione della concorrenza e del mercato è oggetto di grande interesse nel Regno Unito, a motivo dell’intenzione del governo di modificare il sistema britannico di regolamentazione della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda i cartelli.La nuova legge deve ancora essere presentata, ma un libro bianco è stato preparato dal governo.La necessità di cambiare la legislazione al riguardo è emersa, in parte, perché essa è piuttosto antica (la prima legge è del 1948) e per vari aspetti inefficace, ed in parte per la difficoltà di conciliarla con la regolamentazione comunitaria.L’industria britannica teme che la diversità tra sistema nazionale e sistema comunitario di tutela della concorrenza possa tradursi in procedure concorrenti e con risultati discordanti, cosa che metterebbe in svantaggio le imprese britanniche rispetto a quelle degli altri partners comunitari.È rimarchevole il fatto che la legge italiana sia non soltanto modellata sulla base della legge comunitaria, ma che essa affermi che la legge nazionale non sarà applicata quando la Comunità europea abbia giurisdizione.Nel Regno Unito, invece, si insiste sulla possibilità di compiere indagini a livello nazionale, pur accettando il primato della legislazione comunitaria, in caso di contrasto. Si ammette che pratiche o accordi vietati dalla Commissione non possono essere consentiti, ma si sostiene che possono essere vietati, a livello nazionale, accordi e pratiche ammessi a livello comunitario.Peraltro, l’apparentemente chiara distinzione contenuta nella legge italiana tra i compiti della legislazione nazionale e quelli della legislazione comunitaria rischia di venir meno tutte le volte che i due ordinamenti interpreteranno le leggi in modo diverso. Questa possibility era stata alla base dell’opposizione del Regno Unito al conferimento alla Commissione europea della giurisdizione esclusiva per le fusioni di «dimensione comunitaria».Il sistema britannico è basato sul concetto di «interesse pubblico», che è per sua natura impreciso, anche se esso viene applicato in modo pragmatico e flessibile, cosa da non sottovalutare se si tiene conto del fatto che in questo campo le opinioni convenzionalmente accolte possono cambiare.Vi sono tuttavia numerosi vantaggi in un sistema che, come quello italiano, è basato su proibizioni, e di essi tiene conto il libro bianco governativo: dà messaggi più chiari alle industrie su cosa sia consentito, conferisce poteri investigativi più precisi all’Autorità della concorrenza e può anche stabilire sanzioni per comportamenti illegali, con possibili effetti deterrenti.L’Autorità italiana dovrebbe dare assoluta priorità alla eliminazione degli accordi decisamente anti-concorrenziali, come quelli diretti alla fissazione dei prezzi, alle domande ed offerte concordate, ed alla suddivisione del mercato. Si tratta di accordi che hanno raramente una giustificazione di carattere efficientistico o di altra natura.I cartelli su cui è necessario concentrarsi sono quelli di carattere orizzontale, mentre i cartelli verticali non sembrano rilevanti, almeno di regola. Pertanto, l’avere inserito anche i cartelli verticali nella legislazione italiana (conformemente a quella europea) complica molto il lavoro dell’Autorità (a motivo dell’intenso lavoro burocratico che ne conseguira) senza effettivamente contribuire alla tutela della concorrenza, che potrebbe in questo caso avvenire attraverso il ricorso alla categoria dell’abuso di posizione dominante.Per quanto riguarda le concentrazioni, sebbene quelle orizzontali siano il modo più semplice mediante cui si può giungere all’abuso di posizione dominante, bisogna riconoscere che esse costituiscono una parte molto controversa della politica della concorrenza. Vi è il problema di stabilire le dimensioni della concentrazione da sottoporre a controllo, nonché quello della prevalenza di altre considerazioni, attinenti, per esempio, alla promozione dello sviluppo regionale, rispetto ai principii della concorrenza.A proposito delle concentrazioni, bisogna distinguere il caso in cui le attività in questione siano esposte alla concorrenza internazionale da quello in cui non lo siano. In quest’ultimo caso, gli effetti delle concentrazioni devono essere esaminati con attenzione maggiore, per verificare se possano aver luogo benefici sotto il profilo di una maggiore efficienza o sotto altri aspetti. Si tratta, comunque, di valutazioni molto complesse, che non possono risolversi con una semplice formula circa il tasso di concentrazione.La repressione dell’abuso di posizione dominante è indubbiamente una parte essenziale della legislazione per la tutela della concorrenza. Tale è quindi anche nel Regno Unito, dove peraltro l’inesistenza di proibizioni rende difficile ottenere effetti deterrenti. Peraltro, un limite all’accoglimento del sistema previsto dall’art. 86 del Trattato CEE (così come del corrispondente articolo 3 della legge italiana) è costituito dalla difficoltà di definire l’«impresa dominante” e, ancor più, l’«abuso», con la conseguenza che si rischia di rendere ancora più difficile la vita delle imprese, che si troverebbero di fronte al divieto di compiere atti «illegali” che non sono precisamente definiti.Sebbene siano state numerose nel Regno Unito le indagini in materia di abuso di posizione dominante, nella maggior parte dei casi esse hanno condotto alla conclusione della loro infondatezza. È probabile che l’Autorità italiana abbia esperienze analoghe.Per quanto possano essere diverse, da Paese a Paese, le leggi sulla concorrenza e gli stessi ordinamenti, nonché i sistemi economici e sociali, è sorprendente la somiglianza tra i problemi che le autorità responsabili della tutela della concorrenza si trovano di fronte.
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Sgambelluri, Rosa. "Valutare in ambito didattico. Dalla personalizzazione del curricolo alla progettazione universale." EDUCATION SCIENCES AND SOCIETY, no. 2 (December 2021): 158–76. http://dx.doi.org/10.3280/ess2-2021oa12408.

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Abstract:
Un'educazione di tipo inclusivo si propone di rispondere alle diversità dei bisogni di ogni allievo attraverso un'organizzazione didattica flessibile, capace di intercettare le differenze e le particolarità di ciascuno (Cottini, 2019). La progettazione di un curricolo inclusivo permette, sin da subito, ad ogni studente di sentirsi accettato ed il contesto classe diventa il luogo nel quale si sente più accolto. Il costrutto pedagogico dello Universal Design for Learning rappresenta un elemento fondante del curricolo inclusivo, in quanto permette di progettare a priori uno strumento utilizzabile da tutti, mediante un approccio adatto a chiunque. Attraverso l'UDL si assiste ad un capovolgimento di prospettiva che prevede la progettazione intenzionale e sistematica dei curricoli didattici, rispondenti alle esigenze del singolo. Il presente contributo intende mettere in risalto come la valutazione rappresenti un pilastro importante su cui si fonda la scuola inclusiva: si tratta di un considerevole strumento metodologico orientato alla valorizzazione e al potenziamento dei saperi degli studenti. Il presupposto pedagogico è quello di verificare quanto si è premeditatamente progettato di insegnare e di perfezionare per ciascuno allievo, non solo per valutare il percorso di apprendimento e la presa di coscienza di strategie, stili personali, attitudini, competenze, tuttavia, per adattare il curricolo comune diversificandolo, così che possa accogliere le esigenze di ciascuno studente.
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Hoffer, Axel. "Che cosa vuole l'analista? Il rapporto tra la libera associazione, l'attivitŕ, l'ambizione e le innovazioni tecniche dell'analista." PSICOANALISI, no. 1 (September 2010): 25–49. http://dx.doi.org/10.3280/psi2010-001002.

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Abstract:
L'A. ricostruisce la storia della libera associazione, la "regola fondamentale", attraverso la relazione/controversia Freud-Ferenczi. L'idea dell'"attivitŕ", inizialmente proposta da Freud per i pazienti fobici e ossessivi, si lega agli inizi degli anni '20 al nome di Ferenczi. Scopo dell'attivitŕ č agevolare o, piů accuratamente, "forzare" le associazioni in analisi. Poi Ferenczi cambia idea perché si accorge che la sua analisi ha ricreato l'ambiente genitoriale traumatico che ha causato la nevrosi del paziente. Questo mutamento d'opinione lo induce a ridefinire il controtransfert e a sviluppare le nuove tecniche dell'"indulgenza" e del "rilassamento", mitigando l'enfasi di Freud su "astinenza" e "frustrazione". Una vignetta tratta dall'analisi di una paziente bulimica pericolosamente auto-distruttiva illustra il valore della libera associazione come strumento prezioso per aiutare il paziente a sentirsi compreso senza pressioni alla rinuncia dei sintomi. Monitorando costantemente l'ambizione terapeutica, l'analista dimostra l'importanza della libera associazione nel favorire nella paziente una migliore comprensione di sé e del valore di sopravvivenza dei suoi sintomi. La vignetta evidenzia quanto l'ambizione terapeutica dell'analista renda difficile la libertŕ di associare della paziente e inevitabilmente intralci l'attenzione uniformemente fluttuante dell'analista. Naturalmente č necessario e auspicabile che l'analista nutra un desiderio terapeutico, ma esigendo il cambiamento si finisce per promuovere la condiscendenza e la ribellione nascosta che limitano l'analisi.
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Galligioni, F., and C. Carollo. "Alcune considerazioni sull'attuale ruolo della TC in Neuroradiologia con particolare riferimento ai tumori cerebrali." Rivista di Neuroradiologia 4, no. 3_suppl (December 1991): 7–12. http://dx.doi.org/10.1177/19714009910040s302.

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Abstract:
Fino a quando l'esame TC è stato il nostro pressoché unico presidio diagnostico per gran parte della patologia neurologica riconoscenti abbiamo accettato quello che ci offririva e talvolta l'abbiamo anche forzata per cercare di farle risolvere problemi diagnostici al di sopra dei suoi limiti. Oggi, con l'avvento della RM, riteniamo sia giusto fare un bilancio obiettivo della nostra attività tomografica per stabilire se possibile quanto della TC dobbiamo salvare e quale ruolo eventualmente potrà avere ancora in futuro in campo neuroradiologico. Si tratta di un processo a cui i Neuroradiologi, come succede a tutti quelli la cui attività è legata a strutture in evoluzione, sono ormai abituati: l'abbiamo condotto in passato alla Pneumoencefalografia, alla Cisternografia, alla Vetricolografia prima gassosa e poi opaca, alla Scintigrafia cerebro-spinale, alla Stratigrafia pluridizionale, alla Flebografia lombare, alla Discografia (e tra poco sarà il momento della Mielografia e dell'Angiografia), tutte metodiche che abbiamo abbandonato gradualmente per l'imporsi di nuove e più affidabili indagini. La stessa situazione si sta verificando ora con la TC incalzata con forti pressioni dalla RM e noi, fatti accorti delle precedenti esperienze, cerchiamo qui di fare il punto della situazione in un diretto confronto TC/RM nel settore particolare delle neoplasie cerebrali.
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Oppes, Mario. "Il diritto all’informazione nella Convenzione di Oviedo: implicazioni etiche e deontologiche / The right to be informed in the Oviedo Convention and its ethical implications." Medicina e Morale 66, no. 6 (January 25, 2018): 811–25. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2017.522.

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Abstract:
Il secondo comma dell’articolo 10 della Convenzione di Oviedo sancisce il diritto del paziente ad essere informato sulle sue condizioni di salute. Si tratta di un diritto che non fa parte della tradizione medica e che, sebbene oggi venga considerato scontato, è stato introdotto nella pratica clinica solo in tempi recenti. Anche la deontologia medica lo ha accolto in Italia solo col Codice del 1998. Certamente nell’affermazione di tale diritto ha svolto un ruolo fondamentale la Convenzione di Oviedo. Tuttavia per quanto ormai da tutti accettato, restano dubbi circa la possibilità di garantire, attraverso il suo riconoscimento non solo formale, un effettivo miglioramento della relazione di cura, per il bene del malato. Si tratta quindi di interpretarne correttamente il senso e capire in che misura possa permettere di andare incontro alle aspettative del malato. Attraverso una rapida analisi del contesto culturale che condiziona la percezione della malattia e definisce i bisogni di cura dell’uomo di oggi, si arriva alla conclusione che l’informazione del paziente, correttamente interpretata, può avvicinare l’offerta assistenziale alle aspettative dei malati. Questo è possibile a condizione che venga adottato un nuovo modello di medicina, capace di superare l’attuale approccio riduzionistico e meccanicistico. Si tratta in sostanza di considerare la dimensione etica della informazione che, per poter permettere al paziente di affrontare con dignità le fasi più difficili della malattia, deve intercettare i suoi bisogni più profondi attraverso una forma di comunicazione che non si limiti alla trasmissione dei soli dati tecnici, riconducibili al binomio diagnosi-prognosi. ---------- The second paragraph of Article 10 of the Oviedo Convention establishes the right of the patient to be informed of his/her health condition. This is a right that is not part of the medical tradition and that, although today is considered to be taken, has only recently been introduced into clinical practice. In Italy, this right has only been accepted from medical ethics in 1998 Ethical Code. Certainly, the Oviedo Convention played a key role in the assertion of this right. However, as far as accepted by everyone, there are still doubts about the possibility of ensuring an effective improvement of the care relationship for the sake of the patient, through its not only formal recognition. It is therefore necessary to properly interpret the meaning and to understand how much it will be possible to meet the expectations of the patient. Through a rapid analysis of the cultural context that states the perception of the disease and defines the needs of today’s human being, we conclude that properly interpreted patient information can bring the supply of care, closer to the expectations of the patients. This could be possible only if we adopt a new model of medicine, capable of overcoming the current reductive and mechanistic approach. It is essential to consider the ethical dimension of information that, in order to allow the patient to face with dignity the most difficult stages of the disease, must intercept his deeper needs through a form of communication that is not limited to the transmission of only technical data, referring to the binomial diagnosis-prognosis.
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Suchecki, Zbigniew. "Wolnomularstwo w dokumentach Stolicy Apostolskiej i Kodeksie Prawa Kanonicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dekretów Kongregacji Doktryny Wiary (1949-1983)." Prawo Kanoniczne 41, no. 3-4 (December 20, 1998): 133–86. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1998.41.3-4.06.

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Abstract:
La libera muratoria (comunemente chiamata massoneria) viene trattata e presentata in molte pubblicazioni sotto diversi aspetti e svariati punti di vista. Dal punto di vista del diritto canonico non esistono pubblicazioni riguardanti la libera muratoria, manca­no anche approfonditi studi critici in materia condotti in un'ottica comparata con la filosofia, la teologia e il diritto dai studiosi cattolici. Nella nostra ricerca, passando attraverso un confronto delle disposizioni della Chie­sa previste per la libera muratoria, facciamo un riferimento diretto alla legislazione della Chiesa contenuta nel Codice di Diritto Canonico del 1917 e a numerosi docu­menti emanati dai Papi e dalle Congregazioni, per arrivare alle disposizioni del Codice di Diritto Canonico del 1983. Negli ultimi secoli la massoneria, fosse essa regolare, legittima, irregolare o «devia­ta», senza distinzioni, è stata condannata da diversi Papi ìn circa seicento documenti. La questione comunque è quanto mai attuale perché molti cattolici appartengono alla libera muratoria. La divisione fondamentale, a mio avviso, comprende la fase pre­istituzionale e la fase istituzionale. Nella fase preistituzionale emergeva la massoneria operativa propensa alla costruzione delle cattedrali, delle basiliche e delle chiese; nella fase istituzionale si sviluppa la massoneria moderna detta speculativa. I liberi muratori londinesi, il 24 giugno 1717, nella festa di S. Giovanni Battista costituivano la Gran Loggia d'Inghilterra, la Gran Loggia Madre del Mondo. Fin dall'inizio, in un testo diretto a tutti i fedeli, emerge la preoccupazione per la difficile definibilità, a livello concettuale e terminologico, della libera muratoria con i suoi effetti negativi a livello della Chiesa e della societa civile. Leone XIII, nell'enciclica programmatica Quod sectam massonum: Humanum Ge­nus, del 20 aprile 1884, in modo significativo sottolinea gli effetti negativi delle socie­ta clandestine. L'enciclica costituisce un documento fondamentale di quel periodo. Nel CIC del 1917 il legislatore menziona esplicitamente la setta massonica e le altre associazioni dello stesso genere le quali incorrono ipso facto nella scomunica riservata simpliciter alla S. Sede: «Chi si ascrive alla setta massonica o ad altre associazioni dello stesso genere, che macchinano contro la Chiesa o le legittime autorita civili, incorrono ipso facto nella scomunica riservata simpliciter alla S. Sede» (c. 2335). Un graduale approfondimento della natura e dei fini della massoneria svolto da par­te della Chiesa, prima dell'emanazione della Dichiarazione sulla massoneria del 26 novembre 1983, Quaesitum Est, permise alla Congregazione di accertare le posizioni dottrinali, filosofiche e morali dell'istituzione. Mariano Cordovani in un articolo pubblicato in prima pagina dall'Osservatore Romano sostiene che «fra le cose che risorgono e riprendono vigore, e non solo in Italia, c'è la massoneria con la sua ostilita sempre rinnovata contro la Religione Catto­lica». Egli rileva un fatto che appare nuovo: «la voce che si sparge, nei diversi ceti sociali, che la massoneria di un certo rito non sia piu in contrasto con la Chiesa, che anzi sia avvenuto un accordo tra la massoneria e la Chiesa, in forza del quale anche i cattolici possono tranquillamente iscriversi alla setta senza pericolo di scomuniche e dì riprovazione». Dopo 57 anni dall'entrata in vigore del «Codex» del 1917 «molti vescovi hanno posto il quesito a questa S. Congregazione (per la Dottrina della Fede) circa il valore el'interpretazione del can. 2335 del C.I.C. che sotto pena di scomunica vieta ai cattolici d'iscriversi alle associazioni massoniche o ad altre dello stesso tipo. Il dialogo cattolico-massonico inizia con degli incontri informali tra esponenti della Chiesa Cattolica e della massoneria. Tali incontri ebbero iniziato in Austria, Italia e Germania. Per approfondire alcuni aspetti di questo tema, si possono consultare, an­che se in modo molto critico, diverse pubblicazioni. Negli anni 1974-1980 la Conferenza Episcopale Tedesca costituisce una Commis­sione ufficialmente incaricata di esaminare la compatibilità dell'appartenenza contem­poranea alla Chiesa cattolica e alla libera muratoria. La Commissione sostenne che «Indipendentemente da tutte le concezioni soggettive, l'essenza oggettiva si manifesta nei Rituali ufficiali della libera muratoria. Percio questi documenti vennero sottoposti ad un attento e lungo esame (negli anni 1974-1980); si tratta dei Rituali dei primi tre gradi, dei quali i massoni permisero di studiare i testi, anche se i colloqui non si riferi­rono solo ai Rituali». Il fatto che la libera muratoria metta in discussione la Chiesa in modo fondamentale non è mutato. La libera muratoria non e mutata nella sua essenza. L'appartenenza ad essa mette in questione i fondamenti dell'esistenza cristiana. L'esame approfondito dei Rituali della libera muratoria e del modo di essere massonico, come pure la odierna immutata autocomprensione di sé, mettono in chiaro che l'appartenenza contempora­nea alla Chiesa cattolica e alla Libera Muratoria è esclusa. Da diverse parti del mondo arrivavano domande alla S.C. per la Dottrina della Fede sul giudizio della Chiesa nei confronti della massoneria. La normativa penale del Co­dice non prevede nessuna sanzione per i fedeli che si iscrivono alla massoneria, perché la medesima non viene espressamente nominata dal legislatore; quindi prima dell'ema­nazione della Dichiarazione l'iscrizione non costituiva un delitto punibile con sanzioni a meno che la massoneria non entrasse nella categoria delle associazioni «che com­plottano contro la Chiesa» (can. 1374) e questo si doveva provare. La Dichiarazione invece afferma che gli «appartenenti alle associazioni massoniche sono in peccato gra­ve» e proibisce ai fedeli appartenenti alle associazioni massoniche l'esercizio del dirit­to soggettivo fondamentale dei fedeli di accedere alla S. Comunione. «Solo Gesù Cri­sto e, infatti, il Maestro della Verità e solo in Lui i cristiani possono trovare la luce e la forza per vivere secondo il disegno di Dio, lavorando al vero bene dei loro fratelli».
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Harhoff, Frederik. "Securing criminal evidence in armed conflicts abroad." Military Law and the Law of War Review 58, no. 1 (November 25, 2020): 2–30. http://dx.doi.org/10.4337/mllwr.2020.01.01.

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Abstract:
This article concerns an issue that has become increasingly relevant for international coalition forces participating in joint military operations abroad, viz. the duty to collect, document, record and secure evidence of serious violations of international humanitarian law (IHL) and international human rights committed in armed conflicts. The point, simple as it seems, is that respect for justice and international humanitarian law requires that perpetrators of war crimes etc. be brought to justice. Yet prosecution and trial of these crimes cannot succeed without material proof and information that meet the standards for admission into evidence in criminal trials. However, judicial experience from international criminal trials suggests that much of the evidence produced in Court fails to meet this standard – and is therefore dismissed. The article highlights the need to secure evidence of these crimes and proposes five simple basic recommendations for military personnel who come across evidence of serious violations of international humanitarian law in armed conflicts: (1) be familiar with the elements of genocide, crimes against humanity, war crimes and aggression; (2) know the rules of the game regarding collection of evidence, including the duty to respect local norms and authorities and to follow any international rules or agreements, and the duty to comply with obligations to seek authorization for investigation from domestic authorities; (3) be careful in your registration and handling of evidence material; (4) be careful not to hurt yourself or others when you search for evidence; and (5) stay critical and impartial to all material and information you receive from others. Cet article aborde un problème que les forces armées des coalitions internationales rencontrent de plus en plus souvent lorsqu’elles participent à des opérations militaires conjointes à l’étranger: l’obligation de rassembler, de documenter, d’enregistrer et de garantir des preuves de violations graves du droit international humanitaire et des droits de l’homme lors de conflits armés. Aussi simple qu’il paraisse, le principe est le suivant: le respect de la justice et du droit international humanitaire implique que les auteurs de crimes de guerre et autres soient traduits en justice. Toutefois, les poursuites judiciaires et le procès qui s’ensuit ne peuvent aboutir sans preuves matérielles et informations qui répondent aux normes d’admission de la preuve dans les procès au pénal. L’expérience judiciaire de ces procès internationaux suggère néanmoins que bon nombre des preuves présentées au tribunal ne répondent pas à ces normes et sont dès lors rejetées. L’auteur insiste sur le besoin de fournir des preuves de ces crimes et propose cinq recommandations de base pour le personnel militaire qui aurait des preuves de violations graves du droit international humanitaire dans les conflits armés: (1) informez-vous sur les différents éléments qui composent le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les agressions; (2) connaissez les règles relatives au rassemblement de preuves, y compris le devoir de respecter les normes et autorités locales, de suivre les règles et accords internationaux, et de se conformer à l’obligation d’obtenir une autoris­ation des autorités nationales pour mener une enquête; (3) soyez prudents lorsque vous enregistrez et utilisez des éléments de preuve; (4) veillez à ne pas causer de tort aux autres ni à vous-même lorsque vous cherchez des preuves; et (5) restez critique et impartial lorsque vous recevez des informations d’autres personnes. Dit artikel bespreekt een kwestie die van toenemend belang is voor internationale coalitietroepen die deelnemen aan gezamenlijke militaire operaties in het buitenland, nl. de plicht om bewijs van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (IHR) en van de mensenrechten in gewapende conflicten te verzamelen, te staven, vast te leggen en veilig te stellen. Het punt, hoe eenvoudig ook, is dat het respect voor de rechtspleging en het internationaal humanitair recht vereist dat de daders van oorlogsmisdaden enz. voor het gerecht worden gebracht. Toch kunnen deze misdaden niet succesvol vervolgd en berecht worden zonder materieel bewijs en informatie die voldoen aan de normen om als bewijs in strafprocessen te worden toegelaten. De ervaring uit internationale strafprocessen leert echter dat veel van het bewijsmateriaal dat in de rechtbank wordt aangedragen, niet aan deze norm voldoet – en daarom wordt verworpen. Het artikel benadrukt de noodzaak om het bewijs van deze misdaden veilig te stellen en stelt vijf eenvoudige basisaanbevelingen voor aan militairen die in gewapende conflicten bewijzen van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht aantreffen: (1) wees op de hoogte van de elementen van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en agressie; (2) ken de regels van het spel met betrekking tot het verzamelen van bewijs, met inbegrip van de plicht om de lokale normen en autoriteiten te respecteren en om alle internationale regels of overeenkomsten te volgen, evenals de plicht om te voldoen aan de verplichting dat aan binnenlandse autoriteiten toestemming moet worden gevraagd om een onderzoek in te stellen; (3) let op bij het registreren en behandelen van bewijsmateriaal; (4) zorg ervoor dat je jezelf of anderen geen schade berokkent wanneer je naar bewijs zoekt; en (5) blijf kritisch en onpartijdig ten opzichte van al het materiaal en de informatie die je van anderen ontvangt. El artículo aborda un problema que con el tiempo ha adquirido una importancia relevante para las fuerzas en coalición que participan en operaciones conjuntas en el exterior, tal cual es el deber de recoger, documentar, registrar y asegurar las pruebas de crímenes graves contra el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y contra los derechos humanos cometidos en los conflictos armados. El asunto, tan simple como parece, es que el respeto por la justicia y el Derecho Internacional Humanitario exige que en definitiva los perpetradores de crímenes de guerra sean llevados ante la justicia. Sin embargo, la acusación y el enjuiciamiento de estos crímenes no pueden prosperar sin una prueba material e información que reúna los requisitos necesarios para ser admitida como prueba de cargo en juicios penales. Al hilo de esto, la experiencia judicial en procedimientos penales internacionales demuestra que muchas de estas pruebas presentadas ante un tribunal no cumplen con estos estándares y, por consiguiente, son rechazadas. El artículo resalta la necesidad de asegurar la prueba de estos crímenes y propone cinco recomendaciones básicas para el personal militar que deba requisar estas pruebas relativas a crímenes graves contra el Derecho Internacional Humanitario en conflictos armados: (1) Familiarizarse con los elementos constitutivos del crimen de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión; (2) Conocer las reglas del juego relativas a la recogida de pruebas, incluido el deber de respetar las normas y a las autoridades locales y cualquier otra regla o acuerdo internacional, y el deber de cumplir con la obligación de solicitar autorización a las autoridades locales para llevar a cabo investigaciones; (3) Ser diligente en el registro y manejo de las pruebas materiales; (4) Tener cuidado de no dañarse o dañar a otros en la búsqueda de las pruebas; y (5) tener una actitud crítica e imparcial ante las pruebas e información que se reciba de otros. Questo articolo tratta di una questione che è diventata sempre più rilevante per le forze di coalizione internazionali che partecipano ad operazioni militari congiunte all’estero, vale a dire il dovere di raccogliere, documentare, registrare e mettere al sicuro le prove di gravi violazioni al diritto internazionale umanitario (IHL) e dei diritti umani commesse nei conflitti armati. Il punto, semplice come appare, è che il rispetto della giustizia e del diritto internazionale umanitario richiedono che gli autori di crimini di guerra etc. siano assicurati alla giustizia. Però l’azione penale e il processo per tali crimini non possono avere successo senza prove materiali e informazioni che soddisfino gli standard per l’ammissione come prova nei processi penali. Tuttavia, l’esperienza giudiziaria dei tribunali penali internazionali suggerisce che molte delle prove prodotte nei tribunali non soddisfano questi standard e perciò vengono respinte. Questo articolo evidenzia la necessità di garantire prove di questi crimini e propone cinque semplice raccomandazioni di base per il personale militare che si imbatte in prove di serie violazioni al diritto internazionale umanitario nei conflitti armati: (1) Conoscere gli elementi del genocidio, dei crimini contro l’umanità, dei crimini di guerra e dell’aggressione; (2) Conoscere le regole del gioco riguardo la raccolta delle prove, compreso il dovere di rispettare le norme e autorità locali e di seguire qualsiasi regola o accordo internazionale, e il dovere di rispettare gli obblighi di chiedere l’autorizzazione alle indagini alle autorità nazionali; (3) Fare attenzione nella registrazione e gestione del materiale probatorio; (4) Fare attenzione a non fare del male a se stessi od altri nella ricerca delle prove; e (5) Rimanere critici ed imparziali nei confronti di tutto il materiale e delle informazioni ricevute da altri. Dieser Artikel behandelt eine Angelegenheit, die für die Streitkräfte internationaler Koalitionen, die sich an gemeinsamen Militäreinsätzen im Ausland beteiligen, an Relevanz gewinnt, nämlich die Pflicht, Beweismittel schwerer Verletzungen des internationalen humanitären Rechts und internationaler Menschenrechte in bewaffneten Konflikten zu sammeln, zu dokumentieren, aufzuzeichnen und sicherzustellen. Der Kernpunkt, so einfach dieser scheinen mag, besteht darin, dass Respekt vor der Justiz und dem internationalen humanitären Recht erfordert, dass Täter von Kriegsverbrechen, usw. vor Gericht gebracht werden sollen. Dennoch können die Verfolgung und Ahndung dieser Verbrechen ohne materiellen Beweis und Informationen, die den Standards zur Zulassung als Beweismittel in Strafprozessen gerecht werden, nicht gelingen. Die gerichtliche Erfahrung internationaler Strafprozesse weist allerdings darauf hin, dass manche der dem Gericht unter­breiteten Beweise diesen Standards nicht gerecht werden, und somit abgewiesen werden. Der Autor unterstreicht, dass es notwendig ist, Beweise für diese Verbrechen sicher­zustellen, und schlägt fünf einfache Grundempfehlungen für Militärangehörige vor, die auf Beweise schwerer Verletzungen des internationalen humanitären Rechts in bewaffneten Konflikten stoßen: (1) Sorgen Sie dafür, dass Sie die Elemente des Genozids, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Aggressionen kennen; (2) seien Sie mit den Spielregeln hinsichtlich der Sammlung von Beweisen vertraut, und dies einschließlich der Pflicht, örtliche Normen und Autoritäten zu respektieren, irgendwelche internationale Regeln oder Abkommen zu befolgen und die Verpflichtungen zu erfüllen, um die Genehmigung zur Durchführung von Ermittlungen von den Behörden des betreffenden Landes einzuholen; (3) seien Sie vorsichtig bei Ihrer Erfassung von bzw. Ihrem Umgang mit Beweismaterial; (4) sorgen Sie dafür, dass Sie sich selbst oder anderen keinen Schaden zufügen, wenn Sie nach Beweisen suchen; und (5) bleiben Sie kritisch und unvoreingenommen in Bezug auf all das Material und alle Informationen, die Sie von anderen erhalten.
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Nava, Tiziana. "Terapia manuale del paziente fibromialgico." Journal of Advanced Health Care, August 23, 2019. http://dx.doi.org/10.36017/jahc1908-010.

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Abstract:
La fibromialgia (FM) è una sindrome complessa caratterizzata da dolore muscoloscheletrico diffuso cronico. Nonostante l’elevata incidenza, prevalentemente nella popolazione femminile, la diagnosi e la cura della fibromialgia risultano una sfida sia per il paziente che per l’operatore sanitario. Si tratta di una sindrome complessa e multifattoriale che necessita un approccio multidisciplinare. Questo lavoro esplora l’approccio bio-psico-sociale e comunicativo del fisioterapista esperto nel trattamento del dolore nei pazienti affetti da fibromialgia in accordo con le raccomandazioni ACR ed EULAR e la classificazione ICF. Il ruolo del fisioterapista è essenziale, in quanto - accanto alla terapia fisica e manuale – egli integra l’ascolto e la comprensione degli aspetti più profondi del dolore.
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Zanella, Angelo. "PROCEDIMENTI DI MISURAZIONE NELL'AMBITO DELLE DISCIPLINE ECONOMICO-SOCIALI." Istituto Lombardo - Accademia di Scienze e Lettere - Incontri di Studio, November 18, 2013, 113–37. http://dx.doi.org/10.4081/incontri.2008.53.

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Abstract:
Riassunto. – 1) Si considera, in primo luogo, il procedimento di misura di una grandezza in ambito tecnologico nel quale è possibile accertare il valore vero della grandezza a meno di un errore aleatorio trascurabile rispetto a detto valore e quindi acquisire, ad un certo istante, in modo sostanzialmente esatto, lo stato di funzionamento di un processo. Per le grandezze economiche, tipicamente di natura monetaria, si tratta di accertare, per un determinato periodo, l’ammontare totale o quello medio di una popolazione e si devono utilizzare, per la loro stima, il risultato di indagini campionarie. L’errore medio di misura risulta quindi incrementato a causa della variabilità dovuta al campionamento. L’utilizzazione di schemi di campionamento efficienti assicura, però, che l’errore di misura di un totale o di una media aritmetica, rimane in pratica trascurabile rispetto al valore vero che può localizzarsi con sufficiente accuratezza. Viene illustrato questo aspetto con riferimento alla spesa famigliare annua media.2) L’obiettivo diviene diverso se si è interessati non ad accertare una situazione in un determinato periodo di tempo, ma si vogliono delle previsioni per periodi futuri in base ad un modello economico e/o econometrico. In questo caso l’errore di misura e di campionamento può risultare incrementato in modo non direttamente valutabile a causa della non esatta conoscenza del modello interpretativo o anche per l’impossibilità di realizzare gli interventi correttivi sul sistema economico suggeriti dal modello. Un caso tipico viene ravvisato nella previsione della misura dell’inflazione.3) Si osserva che la condizione di equilibrio di una economia di mercato può collegarsi alle scelte dei soggetti economici, cioè, in definitiva, alle scelte di individui che operano in accordo ad un’entità difficilmente definibile in termini generali e pertanto difficilmente “misurabile” indicata, come Utilità. Sorge il quesito, suggerito ad esempio dalla teoria cinetica dei gas, che, come per un gas ha scarso interesse, ad esempio, la velocità di una singola molecola ma lo ha invece il valore medio dell’energia cinetica delle molecole, espresso dalla temperatura, così può avere scarso interesse generale la misura dell’utilità percepita da un singolo consumatore, e si può invece pensare che abbia interesse qualche indicatore globale, che, − argomento da approfondire−, si ritiene possa collegarsi ai prezzi di mercato.4) Di fronte ad una pluralità di alternative soggette ad incertezza, che è una situazione tipica del “decisore” in ambito finanziario e d’impresa, la teoria di von Neumann-Morgenstern-Savage − che è stata soggetta a valutazioni critiche, revisioni e complementi − può essere utile per orientare verso le scelte che massimizzano l’utilità media, rispetto alle distribuzioni di probabilità ipotizzate, per le possibili conseguenze delle decisioni.Nelle ricerche di mercato, poi, la formulazione della nozione di utilità diviene più concreta e le tecniche psicometriche spesso utilizzate, consentono di individuare il “prodotto” più utile. Si è infine ricordato come è disponibile una metodologia statistico-probabilistica per la quantizzazione dei concetti, della quale si deve ancora approfondire l’impiego per la valutazione dell’utilità.***Abstract. − 1) As starting point the measurement procedure of a given quantity – representing a typical problem in the technological area – is considered allowing one to ascertain the true value of the quantity except for a zero mean random error which in practice often may be assumed to have a unessential root mean squared error or repeatability standard deviation. As for the quantities used in economic and social sciences – e. g..the economic quantities are often of monetary nature – with regard to a given finite population of elements, in general of human beings, a typical problem is of establishing the total amount of a chosen quantitative characteristic and /or the arithmetic mean, which have to be estimated on the basis of a sample survey. It follows that, in general, the random component of a single observation has a standard deviation greater than the one caused by repeatability owing to the presence of sampling variability. The use of efficient sample designs and a large sample size, however, ensure that the random errors of the estimates of the total amount and of the corresponding arithmetic mean may become unimportant with respect to their true values located through pertinent confidence intervals. An illustration is presented regarding the yearly mean expenditure of an Italian family.2) The investigation purpose becomes more complex when we not only want to know the real situation in a given span of time but also when we want to forecast future trends according to an economic or an econometric model. In this case the global random error, due to measurement and sampling variability, may be affected by a systematic bias, which is not easy to be evaluated because of the lack of a complete and exact knowledge of the model. As an example the econometric models of inflation is quoted.3) One can note that the equilibrium of a market economic system is connected to people’s preferences and choices according to an abstract entity named Utility, which is difficult to be defined in general terms and thus to be measured. Correspondingly, as in the gas kinetic theory the velocity of a single molecule can have no direct interest while on the contrary it does the mean value of the molecular kinetic energy expressed by temperature, likewise we can say that, in general, the Utility perceived by a single individual has little theoretical interest while a global Utility indicator of goods − which seems naturally linked to the market prices and deserves further investigation − could have a certain interest, e.g. for the aim of comparison4) In the area of finance and enterprise management a decision maker is typically confronted with preference between decisions in the face of uncertainty. In this context the theory of von Neumann - Morgenstern - Savage − which has been the subject of some criticism, revision and completion − may at times appear to be useful. More precisely, assuming a set of possible monetary consequences and some alternative probability distributions on it, the theory directs a decision maker towards the choice which maximizes the expected value or mean Utility within the values corresponding to the alternative probability distributions.In marketing research the notion of Utility assumes a more concrete character and the psychometric techniques, which are often used, allow one to point out the more useful product.. Finally the available statistical – probabilistic theory is mentioned which permits the quantization of abstract notions or concepts and whose appropriateness and use, with respect to economic utility evaluation, have still to be examined attentively.
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