Journal articles on the topic 'Teoria costituzionale'

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Chiarini, Giovanni. "I DOVERI GIURIDICI NELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE ITALIANO." Revista de Direito Brasileira 22, no. 9 (June 25, 2019): 235. http://dx.doi.org/10.26668/indexlawjournals/2358-1352/2019.v22i9.5325.

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Abstract:
Questo breve scritto intende affrontare il concetto di dovere giuridico, analizzandolo in particolare nell’ambito della teoria generale del diritto. Partendo da una breve disamina, astratta e filosofica, di tale significato, si è poi cercato di analizzare il dovere come "dovere costituzionale", con particolare riferimento alla Costituzione Italiana e facendo un breve excursus, anche storico, delle carte costituzionali precedenti e della loro attualità.
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2

Dogliani, Mario, and Ilenia Massa Pinto. "LA CORTE COSTITUZIONALE." Il Politico 251, no. 2 (March 3, 2020): 38–51. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2019.235.

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Abstract:
Attraverso un'insolita categoria di teoria costituzionale - il disordine - questo breve saggio affronta l'introduzione della giustizia costituzionale con la Corte costituzionale nella Costituzione italiana. Dal punto di vista storiografico il saggio descrive gli eventi più importanti quando la Corte ha definito le caratteristiche e i limiti della revisione della legislazione in Italia, e quindi i suoi strumenti e la sua posizione e la posizione del Parlamento e dei giudici come effetto. Il saggio sottolinea che il disturbo più importante è stato il disgiungimento delle rigidità soggettive dal diritto, soprattutto attraverso l'arte. 2 della Costituzione.
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3

Caputo, Giuseppe. "Stato costituzionale di diritto e carcere." La Nuova Giuridica 2, no. 2 (January 19, 2023): 37–59. http://dx.doi.org/10.36253/lng-1974.

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Abstract:
A partire dall’analisi della giurisprudenza costituzionale in materia di detenzione, nell’articolo si propone una teoria costituzionale dei diritti irrinunciabili della persona privata della libertà personale. Questa viene elaborata a partire dalla critica alla tradizionale teoria liberale dell'insindacabilità del governo amministrativo del carcere e alla più recente teoria del primato della rieducazione. Entrambe risultano incompatibili con il principio del primato della persona sancito dallo stato costituzionale di diritto. A partire dall’articolato reasoning della Corte, viene proposta una teoria utilitaristica dei diritti dei detenuti basata sul principio della minima sofferenza necessaria e su quello della giurisdizionalizzazione del carcere. The article presents a constitutional theory of the inalienable rights of the person deprived of personal liberty, based on the constitutional jurisprudence on detention. The theory is elaborated from the critique of the traditional liberal theory of the unquestionability of the administrative government of the prison and of the more recent theory of the primacy of re-education. Both are considered incompatible with the principles of the constitutional rule of law based on the respect of fundamental human rights. Starting from the articulated reasoning of the Court, the article proposes a utilitarian theory of the rights of prisoners based on the principles of the minimum necessary suffering and of the jurisdictionalization of the prison.
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Bobbio, Norberto. "L’interpretazione delle leggi e la ragion di Stato." DESC - Direito, Economia e Sociedade Contemporânea 2, no. 1 (October 4, 2019): 144–53. http://dx.doi.org/10.33389/desc.v2n1.2019.p144-153.

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5

Bobbio, Norberto. "A interpretação das leis e a razão de Estado." DESC - Direito Economia e Sociedade Contemporânea 2, no. 1 (October 4, 2019): 154–63. http://dx.doi.org/10.33389/desc.v2n1.2019.p154-163.

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6

Messina, Giovanni. "Stato costituzionale democratico e governo dell'emergenza . Rilievi su una condizione eccezionale." Società e diritti 7, no. 14 (December 9, 2022): 134–63. http://dx.doi.org/10.54103/2531-6710/19317.

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Abstract:
La gestione politica della crisi sanitaria ha posto con forza alla teoria giuridica e alla filosofia politica la questione classica del rapporto tra normalità istituzionale ed emergenzialità dell’intervento politico. Quanto è accaduto ha spinto parte della dottrina a utilizzare il concetto di stato d’eccezione e in alcuni casi a denunciare l’uso disinvolto di poteri extra-ordinem che hanno messo sotto sforzo il tessuto democratico delle nostre collettività. A un esame attento dei profili giuridico-costituzionali implicati, la tesi della illegittimità di alcuni provvedimenti adottati dalle autorità governa
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Kernberg, Otto F. "Correlati neurobiologici della teoria delle relazioni oggettuali." SETTING, no. 44 (March 2021): 41–77. http://dx.doi.org/10.3280/set2020-044003.

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Abstract:
Quella che segue è una panoramica dell'attuale concettualizzazione neurobiologica dello sviluppo precoce, rilevante per le ipotesi della teoria psicoanalitica contemporanea delle relazioni oggettuali. Mi propongo di rivedere brevemente alcune aree fondamentali dell'indagine neurobiologica che, insieme, forniscono uno sfondo neurobiologico e una base per l'analisi dello sviluppo precoce delle relazioni oggettuali interiorizzate. Le aree pertinenti dello sviluppo neurobiologico includono: l'attivazione dei sistemi affettivi, la differenziazione sé/altri, lo sviluppo di una teoria della mente e dell'empatia, l'evoluzione della struttura del Sé e lo sviluppo dei processi di mentalizzazione. Parto da una breve panoramica del concetto psicoanalitico di organizzazione di personalità, che dovrebbe aiutarci a illustrare l'interazione tra disposizioni genetiche presunte e funzioni psicologiche correlate disponibili su base costituzionale, da un lato, e la presunta influenza delle relazioni oggettuali precoci sullo sviluppo della personalità, dall'altro. Le componenti di base dell'organizzazione di personalità comprendono: il temperamento, il carattere, l'identità, i sistemi valoriali e l'intelligenza (1). Il temperamento è determinato geneticamente, su base costituzionale, e consiste nella reattività dell'organismo agli stimoli ambientali in termini di risposte affettive, cognitive e comportamentali. Da un punto di vista psicoanalitico, gli affetti come sistemi motivazionali primari sollevano delle domande sul grado in cui le pulsioni siano costituite dall'integrazione dei corrispondenti affetti positivi ("libidici") o negativi ("aggressivi") e sul grado in cui gli affetti siano espressioni delle corrispondenti pulsioni sottostanti. In ogni caso, gli affetti danno il via alle interazioni Sé/altro e l'interiorizzazione di queste interazioni, sotto forma di memoria affettiva, determina i modelli comportamentali interiorizzati (secondo la terminologia dell'Attaccamento: IWMS) ovvero delle relazioni oggettuali interiorizzate (nei termini della teoria psicoanalitica delle relazioni oggettuali). Questi modelli o relazioni oggettuali interiorizzati gradualmente andranno a determinare dei pattern di comportamento abituale integrati di reazione, che costituiranno il carattere. L'organizzazione soggettiva dell'esperienza del Sé, in quanto parte delle relazioni oggettuali interiorizzate, si consolida gradualmente in un concetto integrato del Sé, con un'organizzazione in parallelo del concetto degli altri significativi; in altre parole, l'identità normale (4). L'identità normale rappresenta il correlato soggettivo del carattere, mentre il carattere riflette l'espressione comportamentale dell'identità, in quanto integra dinamicamente i pattern comportamentali. La progressiva interiorizzazione delle regole generali e non strumentali del comportamento sociale o del sistema dei valori etici (il "Super-Io", in termini psicoanalitici) costituisce un secondo livello di organizzazione di personalità, derivato dall'interiorizzazione delle relazioni oggettuali. Infine, il vero potenziale per l'inquadramento cognitivo delle esperienze affettive, e di tutte le esperienze percettive in generale, con il potenziale di astrazione dall'esperienza concreta delle regole generali e della comprensione della relazione tra se stessi e l'ambiente fisico e psicosociale costituisce l'intelligenza.Oggi è del tutto chiaro che i principali affetti primari emergono molto presto, e compaiono per la prima volta dopo poche settimane o mesi dalla nascita. Le strutture neurobiologiche e i sistemi dei neurotrasmittitori che determinano gli affetti esistono già al momento della nascita. Questi affetti primari comprendono: gioia, rabbia, sorpresa, paura, disgusto, tristezza (molto trascurato!), eccitamento sensuale delle superfici corporee, che costituisce la base della capacità di eccitazione sessuale
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Fontanelli, Sara. "Mario Mieli filosofo queer-freudiano." Balthazar, no. 4 (September 13, 2022): 113–29. http://dx.doi.org/10.54103/balthazar/18490.

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Abstract:
In questo paper si intende inquadrare i rapporti dell’attivista italiano Mario Mieli con la psicoanalisi, per definirlo come “filosofo queer-freudiano”, nonché raffinato e innovativo interprete del testo di Freud: a questo fine, bisogna innanzitutto chiarire gli elementi di queerness contenuti nei Tre saggi sulla teoria sessuale, genialmente riletti negli Elementi di critica omosessuale di Mieli. Articolerò dunque la teoria dell’ermafroditismo psichico e della bisessualità costituzionale con quella dell’omoerotismo “educastrato”, filtrata dalla lente marcusiana del freudo-marxismo che media la ricezione del Freud di Mieli. La seconda via perseguita riguarda la de-patologizzazione della schizofrenia e l’indagine sulle sofferenze sintomatiche a partire dal nesso omosessualità-suicidio, visto dalla lente psicoanalitica, in un percorso che lega i tre “casi clinici” di Mario Mieli, dell’omosessuale freudiana Dora e dell’Herculine foucaultiana.
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Junior, Hermes Zaneti. "TRA RULE OF LAW E STATO COSTITUZIONALE NEL DIRITTO PROCESSUALE BRASILIANO." Revista da Faculdade Mineira de Direito 18, no. 36 (December 31, 2015): 132. http://dx.doi.org/10.5752/p.2318-7999.2015v18n36p132.

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Abstract:
<pre>Questo articolo si propone di analizzare le trasformazioni del diritto interno brasiliano , soprattutto per quanto riguarda le modifiche legislative e proces - durale derivanti da interferenze culturale e sociale che oggi immerso Brasile in una nuova era a causa del nuovo codice di procedura civile . Con l'obiettivo finale di non può risiedere solo nel negare la forza di una normativa precedente , ma piuttosto di ri- sidir nel fornire gli elementi per comprendere la giurisprudenza sulla scia della democrazia costituzionale plurale che costituisce un sostanziale equilibrio tra le parti e il tribunale , con lo scopo di demistificare la teoria delle fonti del diritto che nella tradizione del diritto civile , pone un divieto rispetto alla giurisdizione , la prudenza come fonte di formale e vincolante .<br /><br /></pre>
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Cattaneo, Fabrizio. "Democrazia costituzionale." DESC - Direito, Economia e Sociedade Contemporânea 2, no. 2 (February 21, 2020): 110–26. http://dx.doi.org/10.33389/desc.v2n2.2019.p110-126.

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Abstract:
Il saggio si focalizzerà sull’analisi del rapporto tra costituzione e democrazia, innanzitutto sotto un profilo teorico ricostruendo il modello della democrazia costituzionale secondo alcune delle più autorevoli linee di pensiero del costituzionalismo contemporaneo. La natura della democrazia costituzionale è infatti, come si cercherà di argomentare, innanzitutto concettuale, e designa un modello teorico che in parte fornisce elementi per una conoscenza analitica, in parte dà indicazioni normative alle costituzioni democratiche positive dei regimi politici contemporanei e agli embrioni di costituzioni democratiche delle istituzioni politiche sovranazionali come l’Unione Europea e l’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il saggio si articolerà in due parti. La prima sarà dedicata alla ricostruzione del modello teorico della democrazia costituzionale, come si è detto seguendo alcune delle più autorevoli linee di pensiero del costituzionalismo contemporaneo: nello specifico ripercorrendo e ricostruendo sommariamente le teorie di Norberto Bobbio e Luigi Ferrajoli. La seconda parte sarà dedicata all’osservazione storico-empirica della ‘divaricazione deontica’ (Ferrajoli) tra il modello teorico e la realtà, cioè la distanza che si può osservare tra modello teorico e le costituzioni formali e ‘materiali’ dei regimi politici fondati su tale modello. Senza ovviamente pretendere minimamente un’analisi esaustiva, si tenterà di rintracciare una linea evolutiva (o involutiva?) nell’arco temporale che va dalla nascita delle democrazie costituzionali con costituzione rigida e forma di governo democratica, (sostanzialmente dunque dalla fine della seconda guerra mondiale) ai nostri giorni.
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Bartole, Sergio. "SCIENZA POLITICA E DIRITTO: COMMENTO." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 21, no. 1 (April 1991): 129–36. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200009849.

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Abstract:
IntroduzioneL'invito a intervenire sull'importante contributo di Leonardo Morlino (1989) mi consente di ritornare su un argomento — quello dei rapporti fra la scienza politica e la scienza del diritto costituzionale — cui ho già dedicato in altre occasioni una qualche riflessione (1985, 1986). Debbo confessare di guardare con un po’ di invidia all'iniziativa che Morlino ha preso di tracciare una sorta di bilancio dello stato della sua disciplina. Sono, in effetti, convinto che molto spesso gli studi di diritto costituzionale stiano procedendo senza una precisa consapevolezza della direzione da prendere, delle manchevolezza che li connotano e delle risposte di ordine scientifico che da essi si attendono: mancano adeguate meditazioni di ordine teorico e metodologico, e troppo spesso contributi monografici e saggistici nascono in obbedienza a quella che Morlino chiama una «logica esterna», e quindi senza una seria attenzione alla «logica interna» alla disciplina ed alle connesse preoccupazioni di ordine sistematico. Né vale rispondere che le preoccupazioni metodologiche e teoriche rappresentano fughe in avanti rispetto all'analisi e considerazione dei problemi concreti, di fronte ai quali soltanto ha senso proporre questioni di teoria e metodo, che, se formulate in astratto, restano nel limbo delle pie dichiarazioni di intenti, senza trovare adeguato riscontro nella attività pratica di ricerca. La mancanza di un bagaglio metodologico e teorico solo in apparenza allevia le fatiche del viaggiatore e, in realtà, lo obbliga a rifare il punto astronomico ad ogni giro di strada, anche al di là delle normali e corrette esigenze di una responsabile autocritica e di un doveroso autocontrollo.
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Cimmino, Maria. "L’indisponibilità del diritto all’integrità fisica della persona umana in ambito sportivo e i limiti al rischio consentito." Ius Humani. Law Journal 5 (May 2, 2016): 69–103. http://dx.doi.org/10.31207/ih.v5i0.80.

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Abstract:
Lo sport, espressione di valori come la lealtà e la correttezza, il rispetto delle regole, l’integrazione, la democrazia, è una forma di manifestazione della personalità umana, finalizzata, anche attraverso il tempo libero, al miglioramento del benessere psicofisico del singolo e della collettività. Tuttavia e paradossalmente talvolta esso può risolversi nell’uso della violenza e/o in un contrasto fisico tra gli atleti, contemplato in alcuni casi dai regolamenti sportivi. Come si giunge a valutare meritevoli le attività sportive nel quadro dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti? Il lavoro si propone di analizzare i rapporti tra diritto allo sport e diritto all’integrità fisica attraverso una rilettura della teoria giurisprudenziale del rischio consentito, giungendo alla conclusione che nel bilanciamento di interessi di pari rango costituzionale, l’organizzatore di competizioni sportive rivesta una fondamentale posizione di garanzia e che occorre modulare l’applicazione della clausola del rischio consentito in ragione delle circostanze del caso concreto e della qualità del soggetto e del carattere amatoriale od agonistico dell’attività.
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Blankart, Charles B. "Where Are We in the Economic Theory of Constitutions?*." Journal of Public Finance and Public Choice 3, no. 3 (October 1, 1985): 147–58. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907117165.

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Abstract:
Abstract Sebbene gli economisti siano generalmente d’accordo sulla definizione di « costituzione », i loro punti di vista al riguardo sono divergenti: secondo i sostenitori delle teorie contrattualistiche, le decisioni di carattere costituzionale sono effettuate in modo discontinuo, mentre secondo coloro che condividono l’indirizzo evoluzionista tutto il sistema giuridico è il risultato di un lungo processo storico svoltosi senza soluzione di continuità.Queste due impostazioni, peraltro, malgrado la loro diversità, non si escludono reciprocamente. La visione contrattualistica è utile per fornire criteri di valutazione delle scelte politiche. Il concetto di contratto, d’altra parte, è spesso presente, anche se non in modo esplicito, nell’indirizzo evoluzionista.
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Giannetti, Daniela. "MODELLI TEORICI DI FEDERALISMO." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 25, no. 2 (August 1995): 307–41. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200023595.

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Abstract:
IntroduzioneTutti gli studiosi concordano nel considerare l'unione degli stati americani creata con la Costituzione del 1787 il primo esempio di federalismo in senso moderno. Qual è la novità storica del federalismo americano? In sintesi, si può affermare che essa consiste in un rafforzamento del potere centrale che si accompagna a un insieme di garanzie costituzionali circa le sfere di autorità o la ripartizione di funzioni tra differenti livelli di governo. La Costituzione di Filadelfia viene inoltre generalmente considerata un esempio di deliberata progettazione istituzionale e i vari saggi che compongono ilFederalist –scritti da Hamilton, Jay e Madison allo scopo di illustrare i vantaggi che sarebbero derivati da un'organizzazione federale degli stati indipendenti allora uniti nella confederazione nordamericana –sono considerati la prima articolazione compiuta della teoria federalista. Dall'«invenzione» del sistema americano, che introduce un'innovazione sostanziale nella storia delle istituzioni occidentali, poi ampiamente imitata in numerosi paesi, il federalismo è diventato una delle realtà politiche più importanti e uno dei temi più dibattuti nella letteratura.
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Pegoraro, Lucio. "Ruolo della dottrina, comparazione e “legal tourism¨"." Diálogos de saberes, no. 43 (June 30, 2017): 219–36. http://dx.doi.org/10.18041/0124-0021/dialogos.43.2015.2586.

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Abstract:
Muovendo dai risultati di un’ampia ricerca sull’uso della dottrina da parte delle corti di vertice (costituzionali e supreme), l’articolo denuncia i rischi generati dall’esportazione acritica delle soluzioni “nazionali” e dalla recezione delle stesse, non supportata da un’analisi del contesto in cui si calano. In particolare, si sofferma sulla prassi delle “relazioni nazionali” nei congressi e nell’accettazione supina dei loro risultati da parte di uditori non attrezzati con le categorie della comparazione. Segnala che la rinuncia alla comparazione (in particolare, la mancata considerazione per il milieu dell’ordinamento recettore) riverbera conseguenze anche sui formanti dinamici (legislazione e giurisprudenza). Evidenzia che, ciò nonostante, le corti citano spesso autori (come quelli statunitensi) che assegnano valenza universale a teorie “locali” o “regionali” del diritto costituzionale, contribuendo a un’uniformazione giuridica formale, che non sempre riesce a mascherare profonde fratture tra i formanti.
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Urbani, Giuliano. "IL GOVERNO: PROBLEMI CONCETTUALI E VERIFICHE EMPIRICHE." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 17, no. 2 (August 1987): 233–39. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200016671.

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Abstract:
IntroduzioneInnanzitutto, una doverosa premessa. Credo che si debba riconoscere all'articolo di Mauro Calise il non trascurabile merito di aver messo in tutta evidenza la fertilità contenuta in alcuni fondamentali temi di ricerca, sui quali converrà proseguire con maggiore sistematicità lo scandaglio appena iniziato. Mi limito a ricordarne uno solo: l'importanza di riconsiderare l'intera problematica del processo di «istituzionalizzazione del governo» nel nostro paese alla luce dell'abbondantissima letteratura non strettamente politologica. Penso, ovviamente, al diritto costituzionale e parlamentare; ma anche alla stessa storia parlamentare, alla scienza dell'amministrazione, alle molte branche della sociologia politica fino alla moderna teoria economica delle strutture organizzative complesse (com'è nel caso, tanto per citare gli autori più potenzialmente rilevanti per il nostro problema, della produzione di un James G. March o di un Wilson o di un Williamson). La ragione è evidente. Non si tratta, infatti, di abdicare al nostro ruolo specialistico di politologi per vivere alle spalle di qualcun altro quanto di riconoscere apertamente che le altrui prospettive specialistiche possono consentirci di vedere in termini nuovi (e, a volte, notevolmente complicati) le nostre stesse questioni peculiari: come sono quelle attinenti alla specifica «logica politica» dei modi di essere dell'istituzione-governo. Limitiamoci anche qui a un solo esempio: il funzionamento del collegio «Consiglio dei ministri», considerato come la più tipica manifestazione delle coalizioni interpartitiche, ma anche — e allo stesso tempo — come un'organizzazione «economica» (finalizzata a massimizzare i possibili benefici, minimizzando i relativi costi), come un organo disciplinato da precise norme giuridiche, come una struttura sociale caratterizzata da una propria storia autonoma e così via. L'ipotesi è, infatti, che la comprensione dei «comportamenti coalizionali» all'interno del Consiglio dei ministri possa giovarsi grandemente di una simile considerazione interdisciplinare, sia pure impostata e finalizzata all'ottica esclusiva del lavoro politologico.
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Civitarese, Giuseppe. "La sublimazione reinventata." PSICOTERAPIA PSICOANALITICA, no. 2 (November 2022): 21–43. http://dx.doi.org/10.3280/psp2022-002002.

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Abstract:
La teoria della sublimazione riassume la teoria freudiana dell'arte. Benché sia così intuitiva da essere passata nella cultura popolare, è sempre stata ritenuta una teoria lacunosa. In questo articolo, l'ipotesi di lavoro dell'autore è che sia possibile "reinventarla" a partire dalla teoria estetica del sublime. Difatti sublimazione e sublime esprimono entrambe l'idea di un'ascesa del soggetto verso le vette più alte dell'umanità. Entrambe sono teorie dell'elevazione spirituale e di conquista "morale" dell'uomo, ed entrambe tentano di spiegare il mistero dell'esperienza estetica. Quel che l'estetica del sublime ci aiuta a vedere in maniera più chiara e distinta è che si tratta di un processo intrinsecamente intersoggettivo. In gioco nella crescita psichica è sempre la tessitura di nuovi legami, che però siano anche legami affettivi. Dal confronto tra le due teorie possono scaturire intuizioni suggestive sulla costituzione sociale ed estetica (cioè basata sulle sensazioni corporee) del soggetto alla nascita: al punto di partenza del processo di soggettivazione, e poi in seguito per tutta la vita (non si smette mai di "nascere"). Così reinterpretato, il concetto di sublimazione, una metafora che Freud prende in prestito dalla chimica, dove designa il passaggio di una sostanza dallo stato solido allo stato aeriforme, indica a meraviglia il processo di ascesa dal caos all'ordine, dal concreto al simbolico, dal corpo allo spirito. La sublimazione-come-riconciliazione con l'altro, che si svolge simultaneamente sul piano del pensiero verbale e dell'intenzionalità corporea, può fungere allora da modello dell'azione terapeutica.
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Tambassi, Timothy. "Epistemologia e teoria sociale. Questioni interne ed esterne." SOCIETÀ DEGLI INDIVIDUI (LA), no. 42 (January 2012): 46–52. http://dx.doi.org/10.3280/las2011-042004.

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Abstract:
L'articolo discute il modo in cui la distinzione di Rudolf Carnap tra questioni interne ed esterne possa essere estesa e applicata alla teoria sociale. Seguendo Carnap si sostiene come, dato un sistema di riferimento, una questione č interna se valutata e risolta all'interno del sistema in questione, mentre č esterna se mette in discussione il sistema di riferimento dato e lo stato di cose che presuppone. Quindi, attraverso un'analisi incentrata principalmente sul sistema di riferimento ‘la Costituzione della Repubblica Italiana' e sul tema della giustizia, si discutono la rilevanza e le conseguenze di tale distinzione per la teoria sociale.
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Colombatto, Enrico, and Jonathan Macey. "A Public Choice View of Transition in Eastern Europe." Journal of Public Finance and Public Choice 12, no. 2 (October 1, 1994): 113–32. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907539914.

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Abstract:
Abstract La recente esperienza nei paesi dell’Est europeo dimostra che i tre pilastri della transizione (privatizzazione, liberalizzazione dei prezzi e convertibilità valutaria) sono estremamente fragili, a meno che non siano realizzati all’interno di una opportuna struttura istituzionale.Questo scritto tenta di studiare il problema dal punto di vista dell’analisi delle scelte pubbliche, applicando i principi della teoria economica alla produzione delle leggi.Vengono esaminate in dettaglio ipotesi concorrenti di riforme costituzionali, ed è messo in evidenza il ruolo cruciale della nomenclatura.La conclusione è che il futuro dipende dal modo in cui avverranno i cambiamenti costituzionali e in particolare dagli effetti che essi avranno sul comportamento dei burocrati e dei politici. In generale, mentre questi mutamenti indeboliscono i politici, essi non riducono il potere dei burocrati che in tal modo diventano più potenti e, quindi, tendono ad impedire un rapido miglioramento del sistema economico.
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Zampino, Ludovica. "Dall'autopoiesi all'autocostituzionalizzazione dei frammenti. la via teubneriana alla tutela dei diritti fondamentali "settoriali" al tempo della globalizzazione." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 2 (July 2012): 89–104. http://dx.doi.org/10.3280/sd2012-002005.

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Abstract:
Gli ultimi sviluppi nella teoria dei sistemi secondo Gunther Teubner affrontano le contraddizioni aperte dal costituzionalismo contemporaneo, tematizzando le criticitŕ del tradizionale rapporto tra costituzione ed autonomie sociali. Il focus della riflessione teubneriana si incentra sul concetto di costituzione sociale, che fissa i principi basilari di diritto e, al contempo, organizza i modi della produzione giuridica in ogni settore funzionale (politica, economia, religione... ). Il diritto attuale, in mancanza di un'istanza terza, si presenta frammentato in una miriade di ordinamenti parziali che riflettono la differenziazione della societŕ. I processi di autocostituzionalizzazione che riguardano i diritti settoriali mirano a garantire la pluralitŕ e a tutelare l'autonomia giuridica, per scongiurare tentazioni riduzionistiche totalitarie.
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Bovero, Michelangelo. "Che cosa è non decidibile: cinque regioni del coto vedado." DESC - Direito, Economia e Sociedade Contemporânea 1, no. 1 (December 13, 2018): 129–41. http://dx.doi.org/10.33389/desc.v1n1.2018.p129-141.

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Abstract:
In questo articolo, l’A. richiama l’attenzione sul concetto di «sfera dell’indecidibile» coniato da Luigi Ferrajoli, ponendolo a confronto con la nozione di «coto vedado» di Ernesto Garzón Valdés e con l’analoga idea di «territorio» o «frontiera» inviolabile elaborata da Norberto Bobbio: le tre nozioni indicano l’insieme di principi e regole costituzionali che nessun potere politico può violare negli stati democratici di diritto, al centro del quale si trovano i diritti individuali fondamentali. L’A. propone un’interpretazione estensiva della teoria della democrazia di Bobbio capace di offrire una soluzione più avanzata al problema dei limiti del potere politico democratico. Invita a riconoscere nelle «regole del gioco» indicate da Bobbio le condizioni (in senso logico) della democrazia, articolate in due serie: cinque condizioni formali, contenute nelle regole di competenza e di procedura che riguardano il «chi» e il «come» delle decisioni collettive; e cinque condizioni sostanziali, contenute nei principi normativi impliciti nella «sesta regola» dell’elenco di Bobbio, che prescrivono limiti e vincoli al «che cosa», ossia alla sostanza delle medesime decisioni. Tali condizioni sostanziali corrispondono a quelle che l’A. chiama le «cinque regioni del coto vedado». L’A. torna in conclusione sulla concezione di Ferrajoli, in cui riconosce un miglioramento teorico rispetto alle elaborazioni esplicite sia di Bobbio sia di Garzón Valdés; ma sostiene che la teoria delle condizioni e precondizioni della democrazia ricavata per interpretazione estensiva dalla costruzione teorica di Bobbio offre un miglior fondamento razionale alla costruzione della «sfera dell’indecidibile».
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Rubino, Francesco. "Marxismo, ecologia e costituzione." DESC - Direito, Economia e Sociedade Contemporânea 2, no. 2 (February 21, 2020): 146–68. http://dx.doi.org/10.33389/desc.v2n2.2019.p146-168.

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Abstract:
Questo saggio analizza le origini del consolidamento progressivo della sensibilità ecologica negli ultimi cento anni, le rapporti tra l’ecologia e la costituzione e l’ampiezza teorica dei concetti di diritti fondamentali, diritti umani, democrazia, socialismo per evitare la catastrofe, non dimenticando che il discorso ecologico è nato nelle tradizione socialisti sovietici. Analizza anche dalla guerra come fonte di diritto e la legittima difesa ambientale nel diritto internazionale al ‘ambiguo’ ma necessario corollario del principio internazionale di solidarietà come uscita possibile alla crisi. La costruzione di altre nozioni come “beni pubblici globali” sembra, da molti, un’altra conseguenza di questa opposizione tra la protezione ambientale e gli interventi umanitari, entrambi su scala globale e planetaria. Salvare l’ambiente e salvare l’economia è il secondo grande problema: che cos’è la produzione ambientale e come funziona al di là delle tante assunzioni di responsabilità e dei tanti committments che non hanno séguito? Esiste un “capitale naturale del mondo”? è l’ultima questione del saggio, come da una decina d’anni si è legittimato un modo di vedere che punta alla valorizzazione del “capitale naturale del mondo”. Dinanzi una somma di argomenti critici e historici a tutti questi concetti, l’articolo tende a concludere che l’atteggiamento politico è proprio invece quello di un “evasionismo” dal Pianeta, di un abbandono cioè nei confronti di un pianeta ormai in crisi irreversibile.
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Sorrentino, Vincenzo. "Genealogia dei confini, costituzione del soggetto ed etica della cura." SOCIETÀ DEGLI INDIVIDUI (LA), no. 39 (January 2011): 147–58. http://dx.doi.org/10.3280/las2010-039011.

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Abstract:
L'articolo propone alcune considerazioni sull'etica della cura di Joan Tronto, soprattutto a partire dal suo libro. Nella prima parte si cerca di evidenziare il contributo che gli studi di Foucault possono fornire al pensiero di Tronto; nella seconda si tenta, invece, di mettere a fuoco quelli che appaiono i punti di forza e i limiti dell'etica della cura di Tronto, soprattutto in riferimento alla sua valenza critica e al suo rapporto con la teoria democratica.
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Mezzetti, Luca. "Teoría e prassi delle transizioni costituzionali e del consolidamento democratico agli inizi del nuovo millennio." Derecho PUCP, no. 56 (October 20, 2003): 29–156. http://dx.doi.org/10.18800/derechopucp.200301.002.

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Piana, Daniela. "Il modello italiano di governo autonomo della magistratura: un approccio sociologico." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 5 (January 2011): 56–67. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-005005.

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Abstract:
Se la letteratura di carattere giuridico sulle funzioni e i fondamenti costituzionali del Consiglio superiore della magistratura č assai ampia e articolata, molto meno sviluppata č l'analisi che dello stesso CSM hanno fatto le scienze sociali, in particolare la scienza politica e la teoria dell'organizzazione. Questa mancanza č ancor piů significativa nel momento in cui le dinamiche organizzative del CSM hanno un impatto non solo sull'esito dei processi decisionali e deliberativi che hanno luogo all'interno, ma anche sulla legittimazione del CSM e, di conseguenza, della magistratura italiana dinnanzi la cittadinanza e la opinione pubblica. Questo breve saggio intende dare un contributo a una lettura dell'attivitŕ consigliare di tipo sociologico, politologico e organizzativo.
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Sferrazza Papa, Ernesto. "Materialismo e artefattualità. Una filosofia politica della materia." Revista de Filosofía (Madrid) 44, no. 1 (May 9, 2019): 113–29. http://dx.doi.org/10.5209/resf.64274.

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Abstract:
In questo saggio analizzo l’idea del mondo come coesistenza di umani e cose, e sostengo che tale coesistenza debba essere considerate sotto la lente concettuale della responsabilità. Nei primi due paragrafi sostengo che l’esperienza umana è sempre mediata da un sistema di artefatti. Nel terzo e nel quarto paragrafo sintetizzo due differenti approcci filosofici, ossia la teoria degli artefatti e il metodo materialista, i quali condividono la tesi della performatività degli artefatti nella costituzione dell’esperienza umana. Nelle conclusioni mostro la rilevanza etica e politica di questa possibile ermeneutica materiale del mondo.
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Congleton, Roger D. "Toward a Transactions Cost Theory of Environmental Treaties: Substantive and Symbolic Environmental Agreements*." Journal of Public Finance and Public Choice 13, no. 2 (October 1, 1995): 119–39. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907540129.

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Abstract:
Abstract Questo scritto sviluppa una teoria positiva dei trattati internazionali in materia ambientale sulla base di un’analisi dei prerequisiti istituzionali per il rispetto dei trattati.Le soluzioni pacifiche a problemi di esternalità internazionali sono limitate a contratti volontari soggetti alia diretta applicazione delle parti.I trattati internazionali su temi ambientali sono in parte contratti motivati da reciproci vantaggi realizzati con impegni commerciali per rafforzare le regolamentazioni ambientali interne. In parte, essi sono una forma di costituzione sovranazionale che stabilisce gli strumenti per l’applicazione e il monitoraggio.L’analisi economica dei problemi da risolvere e del costoso processo di negoziazione dei trattati chiarisce i contenuti dei trattati in materia ambientale stipulati durante gli ultimi quarant’anni.
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Whitney, Shiloh. "From the Body Schema to the Historical-Racial Schema." Chiasmi International 21 (2019): 305–20. http://dx.doi.org/10.5840/chiasmi20192129.

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Abstract:
What resources does Merleau-Ponty’s account of the body schema offer to the Fanonian one? First I show that Merleau-Ponty’s theory of the body schema is already a theory of affect: one that does not oppose affects to intentionality, positioning them not only as sense but as force, cultivating affective agencies rather than constituting static sense content. Then I argue that by foregrounding the role of affect in both thinkers, we can understand the way in which the historical-racial schema innovates, anticipating and influencing feminist theories of the affective turn – especially Sara Ahmed’s theory of affective economies. The historical-racial schema posits the constitution of affective agencies on a sociogenic scale, and these affective economies in turn account for the possibility of the collapse of the body schema into a racial epidermal schema, a disjunction of affective intentionality Fanon calls “affective tetanization.” Quelles ressources l’analyse du schéma corporel faite par Merleau-Ponty fournit-elle au schéma historico-racial proposé par Fanon ? En premier lieu, je vise à montrer que la théorie du schéma corporel de Merleau-Ponty est déjà une théorie de l’affect : une théorie qui n’oppose pas les affects à l’intentionnalité, qui ne les considère pas seulement comme un sens, mais comme une force, en cultivant des agentivités affectives plutôt qu’en constituant des contenus de sens statiques. Ensuite, j’affirmerai qu’en mettant en premier plan le rôle de l’affect chez ces deux penseurs, nous pouvons comprendre les innovations qu’apporte le schéma historico-racial, en anticipant et en influençant les théories féministes du tournant affectif – surtout la théorie de Sara Ahmed au sujet des économies affectives. Le schéma historico-racial établit la constitution d’agentivités affectives sur une échelle sociogénique, et ces économies affectives expliquent à leur tour la possibilité d’une dégradation du schéma corporel en schéma épidermique racial, une disjonction de l’intentionnalité affective que Fanon appelle « tétanisation affective ».Quali risorse può offrire la nozione merleau-pontiana di schema corporeo a quella di Fanon? In primo luogo, mi propongo di mostrare che la teoria dello schema corporeo elaborata da Merleau-Ponty è allo stesso tempo una teoria dell’affetto: una teoria che non oppone la dimensione degli affetti all’intenzionalità, poiché li considera non solo come senso ma come forze, in quanto implicano delle agentività affettive piuttosto che costituire meri contenuti statici di senso. Intendo quindi sostenere che mettendo in evidenza il ruolo dell’affetto in questi due autori sia possibile comprendere il portato innovativo dello schema storico-razziale, che anticipa e influenza le teorie femministe legate all’affective turn – e in particolare la teoria delle economie affettive elaborata da Sara Ahmed. Lo schema storico-razziale afferma la costituzione di agentività affettive a un livello sociogenetico, mentre le economie affettive rendono conto della possibilità del collasso dello schema corporeo in uno schema razziale epidermico, una disgiunzione dell’intenzionalità affettiva che Fanon definisce “tetanizzazione affettiva”.
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Ferretti, Federico. "Intellettuali anarchici nell'Europa del secondo Ottocento: i fratelli Reclus (1862-1872)." SOCIETÀ E STORIA, no. 127 (July 2010): 63–96. http://dx.doi.org/10.3280/ss2010-127003.

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Abstract:
L'articolo analizza il percorso di formazione di due intellettuali europei cosmopoliti e politicamente eterodossi, i fratelli Elie ed Élisée Reclus, nel contesto politico, sociale e culturale dell'Europa della seconda metÀ dell'Ottocento. Il decennio preso in esame si struttura nei tre fondamentali passaggi della cooperazione in Francia, dell'Internazionale dei Lavoratori e della Comune di Parigi. La principale problematica scientifica č valutare il peso di questo binomio parentale, intellettuale e politico, da una parte nell'elaborazione del futuro pensiero anarchico dei suoi componenti, dall'altra nella costituzione di quel milieu di studiosi e militanti che dal decennio successivo contribuirÀ alla costruzione delle opere geografiche e delle teorie sociali del piů celebre fra i due fratelli, Élisée.
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Salvini, Andrea. "Dentro le reti. Forme e processi della Network Governance." RIVISTA TRIMESTRALE DI SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE, no. 4 (November 2011): 39–57. http://dx.doi.org/10.3280/sa2011-004004.

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Abstract:
La complessitŕ dei fenomeni sociali e dei meccanismi di governo delleha prodotto l'allargamento della partecipazione alla sfera pubblica fino a comprendere un vasto orizzonte di soggetti interessati ad intervenire, a vario titolo, nella produzione di servizi e di beni comuni (istituzioni pubbliche, terzo settore, imprese). Le forme e i modi di questa partecipazione hanno previsto la costituzione di nuove entitŕ organizzative normalmente descritte mediante il concetto di rete; di conseguenza, stante la centralitŕ della dimensione reticolare che assumono i processi di governo all'interno della sfera pubblica "allargata", i concetti die ditendono a coincidere. In questo saggio si discutono le forme e i processi che caratterizzano il "governo mediante le reti", attingendo ad una duplice fonte teorica, lae l'interazionismo simbolico.
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Cella, Gian Primo. "Le istituzioni e le relazioni industriali." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 172 (February 2022): 595–609. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-172007.

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Abstract:
Questo breve saggio considera il ruolo ed il significato delle istituzioni nelle relazioni industriali e nella più ampia realtà sociale a partire dalla bella e importante ricerca di Lauralba Bellardi del 1989 sulle istituzioni bilaterali nel settore edile. L'argomento non è nuovo nella teoria delle relazioni industriali, che si è misurata spesso con il processo di istituzionalizzazione, ovvero con quel processo che mira non solo a fornire stabilità al sistema ma anche a regolare il conflitto sottostante. Un invito inatteso al ritorno su questi temi è fornito da un recente contributo del filosofo politico Roberto Esposito, che riprende i contributi dell'istituzionalismo giuridico. Una corrente di pensiero, forse dimenticata nelle riflessioni di questi ultimi decenni, che permette di svelare molti punti deboli delle relazioni industriali italiane. Relazioni che hanno attraversato un rilevante processo di istituzionalizzazione, senza tuttavia pervenire alla creazio-ne e alla sperimentazione di vere e proprie istituzioni, prime fra tutte quelle della partecipazione sui luoghi di lavoro (secondo l'ispirazione dell'art. 46 della Costituzione).
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Uleri, PierVincenzo. "LE FORME DI CONSULTAZIONE POPOLARE NELLE DEMOCRAZIE: UNA TIPOLOGIA." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 15, no. 2 (August 1985): 205–54. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200003130.

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Abstract:
IntroduzioneAffrontando il tema delle consultazioni popolari dirette si pongono due problemi principali: perché tale tipo di processo elettorale è più usato in certi casi che non in altri e quali sono le conseguenze del ricorso ad esso sul sistema politico nel complesso. Rispetto al primo problema molti anni addietro, nel 1912, William E. Rappard sottolineava l'incoerenza degli avversari delle consultazioni popolari. Costoro, pur consentendo che le masse scelgano liberamente i loro rappresentanti, «fanno affidamento, per la loro sicurezza, sulle discrepanze che possono sorgere tra gli atti della maggioranza degli eletti e i desideri della maggioranza degli elettori». Rappard formulava, quindi, una previsione «In teoria … l'ulteriore estensione del controllo popolare mediante la legislazione diretta sembra inevitabile in tutti i paesi dove il suffragio universale prevale». È facile intuire che la previsione si basasse sulla conoscenza e l'analisi delle esperienze svizzera e statunitense. In altri Paesi, in quegli anni, si discuteva sulla opportunità di adottare forme di consultazione popolare come in effetti accadde con alcune costituzioni elaborate subito dopo la prima guerra mondiale, in primo luogo con la costituzione di Weimar.
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Derow, P. S. "C. Carsana, La teoria della “costituzione mista” nell’ età imperiale romana (Biblioteca di Athenaeum XIII). Como: Edizioni New Press, 1990. Pp. 124. L. 35,000." Journal of Roman Studies 84 (November 1994): 274–75. http://dx.doi.org/10.2307/300947.

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Alonso-Núñez, J. M. "Chiara Carsana: La teoria della ‘costituzione mista’ nell' età imperiale romana. (Biblioteca di Athenaeum, 13.) Pp. 124. Como: Edizioni New Press, 1990. Paper, L. 35,000." Classical Review 42, no. 2 (October 1992): 467. http://dx.doi.org/10.1017/s0009840x00285077.

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Marciano, Alain. "The Political Economy of Domestic Violence*." Journal of Public Finance and Public Choice 14, no. 2 (October 1, 1996): 163–73. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907540345.

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Abstract:
Abstract Nell’ambito del processo di transizione in corso in Europa orientale, l’evoluzione verso regimi politici democratici è uno degli sviluppi più importanti.Naturalmente, il presupposto perché tale evoluzione possa aver luogo è quello di un insieme di regole costituzionali che impedisca la vioienza interna, cioè la vioienza esercitata dallo Stato all’interno dei suoi confini, a danno delle libertà civili e dei diritti politici.Infatti, uno dei principali aspetti della vioienza consiste nel ricorso ad essa da parte dello stesso Stato.Sebbene essa sia stata studiata empiricamente, non vi è alcuna definizione comunemente accolta di «violenza interna».Obiettivo di questo scritto è quello di fornire una struttura teorica nel cui ambito il problema della vioienza interna possa essere discusso.Si dimostra che la vioienza è minore quando la liberta economica coesiste con le libertà civili e politiche.L’impostazione qui seguita si riferisce ai motivi dello Stato per infliggere vioienza. Si dimostra come e perché uno Stato fa ricorso alia vioienza politica ed economica per motivi strumentali ed espressivi.Successivamente viene derivata una tipologia di regimi. La vioienza può essere «strumentale», quando il suo obiettivo è il controllo del comportamento dei cittadini, e «espressiva» quando essa costituisce una fonte diretta di vantaggio (favorendo gli interessi di altri gruppi).
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Alfieri, Linda, and Enrico Vincenti. "Quale setting per la sofferenza del soggetto." EDUCAZIONE SENTIMENTALE, no. 37 (September 2022): 103–15. http://dx.doi.org/10.3280/eds2022-037009.

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Abstract:
Gli autori partendo dall'accezione ampia di setting, inteso come l'insieme delle dimensioni manifeste e invisibili o implicite, si propongono di analizzare come esso è stato considerato in relazione alla richiesta di aiuto da parte delle persone sofferenti. Ne sottolineano come le dimensioni concrete ed esplicite quali luogo, tempo, frequenze ecc. abbiano importanza relativa rispetto alle dimensioni impli-cite del terapeuta, come le concezioni personali, scientifiche e la visione del mondo. Dopo un breve excursus storico del setting individuale psicoanalitico, si soffermano ad analizzarne l'estensione proposta da alcuni autori tra cui Kaës, Lo Verso e Losso, ma anche la loro visione teorica e la Weltanschauung. Accennano inoltre alla concezione che Michele Minolli ha della sofferenza, non più legata ad esigenze intrapsichiche nel conflitto tra istanze biologiche ed esigenze culturali, e neanche come derivato di particolari tipi di legami, ma connessa allo svol-gersi della vita del soggetto e alla difficoltà dello stesso ad occuparsi attivamente della propria esistenza. Nella seconda parte dell'articolo viene messo a fuoco la costituzione del gruppo di terapia e la lettura delle interazioni familiari.
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Vasselli, Stefania, and Antonio Federici. "La valutazione dei Piani regionali di prevenzione." RIV Rassegna Italiana di Valutazione, no. 50 (December 2012): 41–53. http://dx.doi.org/10.3280/riv2011-050004.

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Abstract:
L'esperienza del Piano nazionale di prevenzione 2010-2012 (PNP), adottato con Intesa Stato Regioni 29 aprile 2010, si segnala per la sua importanza non solo per i contenuti e le metodologie adottate ma anche per il significato che assume all'interno dei rapporti tra le Istituzioni. La sua impostazione prevede infatti che il Ministero svolga Azioni centrali (DM 4 agosto 2011) a supporto della Programmazione regionale, come espressione dell'assetto costituzionale, secondo il modello di governance della stewardship, recepito dall'Italia con la carta di Tallin. Sul piano dei contenuti, il PNP pone grande e sistematica attenzione alla necessitŕ di disponibilitŕ e fruibilitŕ delle evidenze in tre momenti principali: prove di efficacia teorica (efficacy); monitoraggio e valutazione degli interventi; evidenze di impatto sugli outcome (effectiveness). In questa logica, e nel modello di governance adottato, l'attivitŕ di valutazione ha un significato sistemico di produzione di informazioni (intelligenza) funzionali a supportare la programmazione, l'implementazione, la valutazione degli interventi e si sta realizzando mettendo in campo molteplici azioni (certificazione; capacity building; promozione della cultura e degli strumenti di pianificazione e valutazione; attivitŕ di studio) e coinvolgendo interlocutori e partner diversi. In particolare, attraverso l'Azione centrale prioritaria "Intesa Stato Regioni su registri, sorveglianze e sistemi informativi per la prevenzione", si sta perseguendo l'obiettivo di un approccio integrato alle valutazioni di impatto degli interventi di prevenzione che definisca, al piů alto livello di concertazione, gli ambiti tematici, gli obiettivi conoscitivi e le regole di implementazione di un sistema informativo integrato per la prevenzione e che quindi tenga conto sia delle caratteristiche proprie di questi interventi (e delle relative difficoltŕ epistemologiche della loro valutazione), sia della conseguente attuale scarsezza e frammentarietŕ di informazione e valutazione.
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Marcuccio, Massimo, and Vanessa Lo Turco. "Universit&agrave;, Imprese e Soggetti Intermediari nei Processi di Innovazione Didattica nelle Scuole di Dottorato. Uno Studio di Caso M." EXCELLENCE AND INNOVATION IN LEARNING AND TEACHING, no. 2 (December 2022): 91–108. http://dx.doi.org/10.3280/exioa2-2022oa15083.

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Abstract:
Nell'ambito del dottorato di ricerca in Italia, negli ultimi vent'anni si registra un incremento degli iscritti cos&igrave; come dei dottori di ricerca inseritisi nel mondo del lavoro. Tuttavia, confrontando i dati nazionali con quelli internazionali, la percentuale dei dottori di ricerca occupati risulta inferiore in relazione al totale della forza lavoro. Inoltre, molti dei dottori di ricerca ritengono di non utilizzare nel loro lavoro le competenze sviluppate durante il dottorato mentre altri trovano migliori opportunit&agrave; di lavoro all'estero. Questa situazione problematica sembra trovare una possibile soluzione nell'introduzione di curricula innovativi nei dottorati. Il contributo presenta gli esiti di uno studio di caso multiplo realizzato nel 2021 relativo a un percorso innovativo di educazione non formale sui temi dell'Open innovation promosso da un soggetto intermediario dell'Emilia-Romagna e rivolto ad aziende e dottorandi degli atenei emiliano-romagnoli. L'impianto della ricerca empirica &egrave; stato messo a punto a partire da una cornice teorica che ha integrato tre diversi modelli: la Comunit&agrave; di Pratica, l'apprendimento basato sulla sfida e l'hackathon. L'obiettivo principale &egrave; stato quello di descrivere la sostenibilit&agrave;, l'efficienza e l'efficacia del percorso innovativo. Sono stati coinvolti 14 dottorandi, 8 rappresentanti di quattro imprese, 4 referenti di un soggetto intermediario e 4 consulenti aziendali. I dati sono stati rilevati attraverso l'analisi di documenti, interviste e questionari. Dai principali esiti emerge che il percorso indagato risulta sostenibile, sebbene richieda alcuni adattamenti per migliorarne l'efficienza, e in grado di favorire la costituzione di comunit&agrave; di pratica capaci di promuovere apprendimenti.
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Colao, Floriana. "La sovranità della Chiesa cattolica e lo Stato sovrano. Un campo di tensione dalla crisi dello Stato liberale ai Patti Lateranensi, con un epilogo nell'articolo 7 primo comma della Costituzione." Italian Review of Legal History, no. 8 (December 21, 2022): 257–312. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/19255.

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Abstract:
Il saggio ricostruisce la genesi della ‘Premessa’ al Trattato del Laterano del 1929, in cui le Due Alte Parti – governo italiano e Santa Sede, con le firme di Mussolini e del cardinale Gasparri – garantirono alla Chiesa «una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale». Da qui la «necessità di costituire, con particolari modalità, la Città del Vaticano […] con giurisdizione sovrana della Santa Sede», e l’art. 2, «l’Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione». Il saggio considera che i giuristi – Vittorio Emanuele Orlando, che, da presidente del Consiglio nel maggio giugno 1919 tentò una trattativa con la Santa Sede per la risoluzione della Questione romana, e Amedeo Giannini, che tra i primi suggerì a Mussolini un «nuovo codice della legislazione ecclesiastica» – legarono la Conciliazione alla crisi dello Stato liberale ed al «regime diverso», insediatosi in Italia il 28 Ottobre 1922. Il saggio considera che già nel 1925 il guardasigilli Alfredo Rocco coglieva nelle ‘due sovranità’ una pietra d’inciampo nella costruzione dello Stato totalitario, anche se dichiarava di dover abbandonare l’«agnostico disinteresse del vecchio dottrinarismo liberale». Il saggio considera che Rocco rimase ai margini delle trattative con la Santa Sede, dal momento che metteva in guardia dal riconoscimento del «Pontefice sovrano, soggetto di diritto internazionale», e da «un altro Stato nello Stato», principio su cui convergevano giuristi quali Ruffini, Scaduto, Schiappoli, Orlando. Le trattative segrete furono affidate a Domenico Barone – consigliere di Stato, fiduciario del Duce – e Francesco Pacelli, avvocato concistoriale e fiduciario del cardinal Gasparri; la sovranità della Chiesa ed un suo ‘Stato’ appariva come la posta in gioco. Il saggio considera che la nascita dello Stato della Città del Vaticano complicava l’‘immagine’ del Regno d’Italia persona giuridica unitaria, ‘costruita’ dalla giuspubblicistica nazionale, difesa anche da Giovanni Gentile sul «Corriere della Sera». Mostra che il fascismo intese riconoscere il cattolicesimo «religione dominante dello Stato» per rafforzare la legge 13 Maggio 1871 n. 214, «sulle guarentigie pontificie e le relazioni fra Stato e Chiesa», che aveva previsto un favor religionis per la Chiesa cattolica. La Conciliazione risalta come l’approdo di un lungo processo storico, che offriva forma giuridica al ruolo che il cattolicesimo aveva e avrebbe rivestito per l’identità italiana; non a caso nel Marzo 1929 Agostino Gemelli celebrava una «nuova Italia riconciliata con la Chiesa e con sè stessa, con la propria storia e la propria bimillenaria civiltà». Il saggio mostra che la sovranità della Chiesa e lo Stato della Città del Vaticano furono molto discusse nel dibattito parlamentare sulla ratifica dei Patti firmati l’11 Febbraio 1929, con i toni duri di Mussolini, che definì la Chiesa «non sovrana e nemmeno libera». Rocco affermò che il «regime fascista» riconosceva «de iure» una sovranità «immutabile de facto»; rispondeva agli «improvvisati e non sinceri zelatori dello Stato sovrano, ma anticlericale», che «lo Stato è fascista, non abbandona parte alcuna della sua sovranità». Jemolo e Del Giudice – estimatori delle « nuove basi del diritto ecclesiastico – colsero il senso di questa «pace armata» tra governo e Santa Sede. Il saggio esamina l’ampio dibattito sulla «natura giuridica» della sovranità della Chiesa e sulla «statualità» dello Stato della Città del Vaticano, tra diritto pubblico, ecclesiastico, internazionale, teoria generale dello Stato. Coglie uno snodo nel pensiero di Santi Romano, indicato da Giuseppe Dossetti alla Costituente come assertore del «principio della pluralità degli ordinamenti giuridici». Il saggio esamina poi il confronto sullo Stato italiano come Stato confessionale, teoria sostenuta da Santi Romano, negata da Francesco Scaduto. Taluni – Calisse, Solmi, Checchini, Schiappoli – guardavano ai Patti Lateranensi come terreno del rafforzamento della sovranità dello Stato; Meacci scriveva di «Stato superconfessionale, cioè al di sopra di tutte le confessioni»; Piola e Del Giudice tematizzavano uno «Stato confessionista». Jemolo – che nel 1927 definiva la «sovranità della Chiesa questione forse insolubile» – affermava che, dopo gli Accordi, «il nostro Stato non sarà classificabile tra i Paesi separatisti, ma tra quelli confessionali». Il saggio esamina poi il dibattito sulla sovranità internazionale della Chiesa – discussa, tra gli altri, da Anzillotti, Diena, Morelli – a proposito della distinzione o unità tra la Santa Sede e lo Stato Città del Vaticano – prosecuzione dello Stato pontificio o «Stato nuovo» – e della titolarità della sovranità. Il saggio si sofferma poi sul dilemma di Ruffini, «ma cos’è precisamente questo Stato», analizzando uno degli ultimi scritti del maestro torinese, il pensiero di Orlando, Jemolo, Giannini, una monografia di Donato Donati e una di Mario Bracci, due dense «Lectures» di Mario Falco sul Vatican city, tenute ad Oxford, Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano di Federico Cammeo, in cui assumeva particolare rilievo la «sovranità, esercitata dal Sommo Pontefice», per l’«importanza speciale» nei «rapporti con l’Italia». Quanto agli ecclesiasticisti, il saggio esamina le prospettive poi sviluppate nell’Assemblea Costituente, uno scritto del giovane Giuseppe Dossetti – docente alla Cattolica – sulla Chiesa come ordinamento giuridico primario, connotato da sovranità ed autonomia assoluta non solo in spiritualibus; le pagine di Jannaccone e D’Avack sulla «convergenza tra potestas ecclesiastica e sovranità dello Stato come coesistenza necessaria della Chiesa e dello Stato e delle relative potestà»; un ‘opuscolo’ di Jemolo «per la pace religiosa in Italia», che nel 1944 poneva la libertà come architrave di nuove relazioni tra Stato e Chiesa. Il saggio conclude il percorso della «parola sovranità» – così Aldo Moro all’Assemblea Costituente – nell’esame del sofferto approdo all’articolo 7 primo comma della Costituzione, con la questione definita da Orlando «zona infiammabile». Sull’‘antico’ statualismo liberale e sul ‘monismo giuridico’ si imponeva il romaniano pluralismo; Dossetti ricordava la «dottrina dell’ultimo trentennio contro la tesi esclusivista della statualità del diritto». Rispondeva alle obiezioni dei Cevolotto, Calamandrei, Croce, Orlando, Nenni, Basso in nome di un «dato storico», «la Chiesa cattolica […] ordinamento originario […] senza alcuna compressione della sovranità dello Stato». Quanto al discusso voto comunista a favore dell’art. 7 in nome della «pace religiosa», Togliatti ricordava anche le Dispense del 1912 di Ruffini – imparate negli anni universitari a Torino – a suo dire ispiratrici della «formulazione Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani». Tra continuità giuridiche e discontinuità politiche, il campo di tensione tra ‘le due sovranità’ si è rivelato uno degli elementi costitutivi dell’identità italiana, nel segnare la storia nazionale dei rapporti tra Stato e Chiesa dall’Italia liberale a quella fascista a quella repubblicana, in un prisma di temi-problemi, che ancora oggi ci interroga.
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Cristin, Renato. "Verità e libertà come fundamenti del circolo fenomenologico." Investigaciones Fenomenológicas, no. 4-I (January 15, 2014): 93. http://dx.doi.org/10.5944/rif.4-i.2013.29740.

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Abstract:
Il tema principale del saggio è un’interpretazione del metodo fenomenologico che, focalizzando la questione dell’identità, ne mette in evidenza il lato trascendentale ed egologico. L’obiettivo è il recupero dell’idea di filosofia come scienza rigorosa e il conseguente ritorno alla centralità del soggetto fenomenologico-trascendentale.Viene introdotto il concetto di circolo fenome-nologico, con il quale si intende indicare la ricorsività della riduzione e la necessità di restare in essa, per mantenere il livello fenomenologico dell’esperienza e della conoscenza. Si tratta di una circolarità virtuosa, non solo perché è produttiva, ma anche perché procede attraverso una costante messa fra parentesi dei risultati e una continua riapertura degli orizzonti. Il circolo fenomenologico è un continuo campo di rimandi, caratteristico anche della correlazione noetico-noematica, tra l’io e il mondo, tra la libertà de-ll’atteggiamento e la verità dell’evidenza, un campo polarizzato i cui elementi si relazionano incessantemente e dal quale l’io esce con l’obiettivo però di farvi ritorno. L’io trascendentale dev’essere libero di compiere questo ritorno a se stesso, perché dentro di sé risiede la verità. Questa circolarità è dunque generatrice di libertà per quanto riguarda l’esercizio del metodo del “vedere fenomenologico”, e portatrice di verità per quanto riguarda l’esito del metodo stesso.Viene sottolineato come l’aspirazione fenomenologica a “vivere nella verità” sia uno sforzo per ricostituire quella verità fluente rappresentata dalla vita della soggettività nel terreno del mondo-della-vita. L’epoché, in quanto “totale rivolgimento esistenziale”, diventa il perno di uno stile di vita rivolto alla verità. Per la fenomenologia, vivere nella verità vuol dire vivere nella libertà, perché se la verità scaturisce dall’epoché, e se quest ’ultima si realizza come “sguardo veramente libero”, allora la verità non è solo legata alla libertà, ma ne è anche dipendente.Si sostiene qui che la soggettività fenomenologico-trascendentale rappresenta la chiave per una svolta rispetto alla situazione culturale attuale, nella quale il concetto di “io” è diventato uno dei principali bersagli critici. Viene mostrato come la soggettività sia collegata al metodo: infatti, annota Husserl in un manoscritto del 1924, “la soggettività è il mio tema, ed è un tema puro e in sé conchiuso, indipendente. Mos-trare che e come ciò sia possibile è il compito della descrizione del metodo della riduzione fenomenologica. Il “tema” di Husserl è dunque il suo compito filosofico e la sua missione esistenziale.Da qui si può interpretare anche la fenomenologia dell’intersoggettività sul piano storico-fattuale: la teoria fenomenologica dell’esperienza dell’estraneo non va confusa con i problemi della multiculturalità né tanto meno con le retoriche dell’alterità, ma è un’istanza che ripropone oggi l’antica questione della filosofia che si determina come ethos della theoria e quindi come “ragione pratica”, un’istanza che rimette al centro dell’attenzione quel fondamento che rischia di andare perduto nell’anonimato della tecnoscienza e nell’indistinto di una forma culturale globalizzata e globalizzante, un’istanza che richiama tutti noi a ritornare a ciò che Husserl chiamerebbe la costituzione originaria di senso della civiltà europea.El tema principal del paper es una interpretación del método fenomenológico que, enfocando la cuestión de la identidad, pone en evidencia su dimensión trascendental y egológica. El objetivo es el rescate de la idea husserliana de filosofía como ciencia rigurosa o estricta y el consiguiente regreso a la centralidad del sujeto fenomenológico-trascendental.Se introduce el concepto de círculo fenomenológico, que alude a la recursividad de la reducción y la necesidad de permanecer en ella, para mantener el nivel fenomenológico de la experiencia y del conocimiento. Se trata de una circularidad virtuosa, no sólo porque es productiva, sino porque avanza a través de una constante puesta entre paréntesis de los resultados y una continua reapertura de los horizontes. El círculo fenomenológico es un infinito campo de rebotes referenciales –propio en primer lugar de la correlación noético-noemática– entre el ego y el mundo, entre la libertad de la actitud y la verdad de la evidencia, un campo polarizado cuyas partes se relacionan incesantemente y del cual el ego sale (o se expone) pero con el objetivo de volver a entrar. El ego trascendental debe ser libre de cumplir este retorno a sí mismo, porque dentro de sí reside la verdad. Esta circularidad es entonces generadora de libertad por lo que se refiere al ejercicio del método del “mirar fenomenológico”, y portadora de verdad por lo que se refiere al resultado del método mismo.Se subraya la aspiración fenomenológica a “vivir en la verdad” como esfuerzo que se propone reconstruir esa verdad fluyente constituida por la vida de la subjetividad en el terreno del mundo de la vida. La epoché, en tanto “total transformación existencial”, se vuelve el perno de un estilo de vida orientado hacia a la verdad. Para la fenomenología, vivir en la verdad quiere decir vivir en la libertad, porque si la verdad surge de la epoché, y si esta última se realiza como “mirada verdaderamente libre”, entonces la verdad no está sólo ligada a la libertad, sino que resulta dependiente de ella.Se sostiene que la subjetividad fenomenológico-trascendental representa la clave para un viraje respecto de la situación cultural que prevalece en la actualidad, en la cual el concepto de “yo” se ha vuelto uno de los principales blancos de crítica. Se muestra aquí la radicalidad del nexo entre la subjetividad y el método. En un manuscrito de 1924 Husserl efectivamente anota: “la subjetividad es mi tema, y es un tema puro y en sí completo, independiente. Mostrar que ello es posible y de qué manera, es el cometido de la descripción del método de la reducción fenomenológica”. El “tema” de Husserl es por lo tanto su cometido filosófico y su misión existencial.A partir de aquí es posible interpretar también la fenomenología de la intersubjetividad a nivel histórico-fáctico: la teoría fenomenológica de la experiencia del extraño no debe ser confundida con los problemas de la multiculturalidad ni, menos aún, con las retóricas de la alteridad, sino que es una instancia que vuelve nuevamente actual la antigua cuestión de la filosofía que se determina como ethos de la theoria y por ende como “razón práctica”, una instancia que vuelve a poner al centro de nuestra atención ese fundamento que corría el riesgo de perderse en el anonimato de la tecnociencia y en lo indistinto de una forma cultural globalizada y globalizante, una instancia que reclama un retorno, de parte de todos nosotros, a lo que Husserl llamaría la constitu-ción originaria de sentido de la civilización europea.
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Bilancia, Francesco. "Positivismo giuridico e studio del diritto costituzionale." Revista do Direito, July 15, 2009, 153–79. http://dx.doi.org/10.17058/rdunisc.v0i0.1399.

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Abstract:
Questo articolo si propone di studiare il rapporto tra diritto costituzionale e positivismo. Si tratta di rivedere i presupposti teorici e fondazionali positivismo e il suo ideale del costituzionalismo - anche disegno collegamenti con la teoria generale del diritto per la formazione di una legge costituzionale prescrittiva.
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Giabardo, Carlo Vittorio. "Brevi riflessioni su alcuni aspetti della teoria del diritto e dell’interpretazione di Friedrich Müller." Direito Público 19, no. 103 (October 31, 2022). http://dx.doi.org/10.11117/rdp.v19i103.6726.

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Abstract:
Il presente contributoprende in considerazione alcuni aspetti centrali della teoria del diritto e dell’interpretazione giuridica del filosofo del diritto e costituzionalista Friedrich Müller, a partire dalla recente opera collettiva (a cura di N. Stamile, N. Castilho Gomes, D. J. Almanza Torres) che ne analizza il pensiero e l’opera, in molte delle sue angolature. In particolare, si insiste su alcuni caposaldi della cd. “Teoria Strutturante del Diritto”, e cioè (a) l’approccio post-positivista, (b) la distinzione tra testo e norma, (c) le radici ermeneutiche del pensiero di Müller (soprattutto nell’ambito dell’interpretazione del testo costituzionale) e (d) il rapporto con le teorie realistiche del diritto
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"J.M. Buchanan: the 1986 Nobel Prize in Economics." Journal of Public Finance and Public Choice 4, no. 3 (October 1, 1986): 125–48. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907117408.

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Abstract:
Abstract L’Accademia Reale Svedese delle Scienze ha conferito il Premio Nobel 1986 per le Scienze Economiche al Prof. James M. Buchanan per i suoi contributi alio sviluppo «delle basi contrattuali e costituzionali della teoria delle scelte economiche e politiche».Il Premio Nobel è un importante riconoscimento non soltanto per colui cui è stato attribuito, ma per l’intero gruppo di studiosi che si dedicano alio studio delle Scelte Pubbliche.James Buchanan ha apportato un contributo fondamentale alla comprensione dei principali problemi economici del nostro tempo. In un suo scritto, pubblicato proprio sul primo numero (1983-1) di questa Rivista, James Buchanan ha esposto in modo essenziale il suo pensiero, ponendo in evidenza i due fondamentali aspetti della Public Choice: l’idea della politica come «scambio» e quella secondo cui i partecipanti alle scelte pubbliche operino con l’intendimento di massimizzare la propria utilità.Il Prof. Buchanan ha anche pubblicato su questa rivista una nota su Schumpeter come precursore della Public Choice non costituzionale. Un suo terzo scritto, inviatoci qualche mese fa, sulle conseguenze economiche del deficit pubblico, appare in questo numero, nel quale viene anche pubblicata la bibliografia dell’opera scientifica di James Buchanan.
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Malagoli, Luca. "A Challenging Task. Teoria dell’interpretazione giuridica e del ragionamento giudiziale nell’opera di Friedrich Müller e di John Dewey: appunti per un confronto." Direito Público 19, no. 103 (October 31, 2022). http://dx.doi.org/10.11117/rdp.v19i103.6705.

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Abstract:
Obiettivo dell’articolo, sviluppando (e reinterpretando) un interessante suggerimento formulato da Christoph Engel, è quello di avviare un (preliminare) confronto fra alcune delle principali tesi di Friedrich Müller in merito all’interpretazione giuridica e al ragionamento giudiziale, da un lato, e, dall’altro, alcuni dei principali contributi offerti, sui medesimi temi, da John Dewey. Mettendo in luce ed indagando talune interessanti analogie (così come le non meno considerevoli differenze) fra le due posizioni, l’articolo esplora altresì alcuni problemi centrali connessi con il ruolo del giudice nel quadro delle istituzioni della democrazia costituzionale.
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Savina, Mario. "La Costituzione e il ruolo dell’Islam in Libia dall’indipendenza alla caduta di Moammar Gheddafi: origini e prospettive." Stato, Chiese e pluralismo confessionale, November 2, 2022. http://dx.doi.org/10.54103/1971-8543/18984.

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Abstract:
SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. La monarchia di Idris Al Senussi e la Costituzione del 1951 - 3. L’Islam nella Libia di Re Idris - 4. Moammar Gheddafi e la Terza Teoria Universale: l’Islam all’interno del “Nuovo” sistema libico - 5. Gheddafi e il movimento islamista - 6. La caduta di Gheddafi, la Dichiarazione Costituzionale del 2011 e l’Islam - 7. L’ultima bozza del 2017 e i contrasti infiniti - 8. Brevi riflessioni. The Constitution and the role of Islam in Libya from independence to the fall of Moammar Gaddafi: origins and perspectives ABSTRACT: This study aims to retrace Libya's constitutional path from Independence, obtained in December 1951, up to the "post-Gaddafi" era, which began with his fall in October 2011 and where the agreement on a new Constitution is still today - after more than ten years - one of the thorniest issues in the construction of a real Libyan State. Particular emphasis will be given to the religious aspect that has characterized the Constitutional Charter of Libya in its short national history and to the religious challenges faced in the different historical phases. The study will be divided into three parts. The first one will try to frame the constitutional discourse in the new independent Libya under the monarchy of King Idris al-Senussi. In the second part, will be addressed to the drastic changes that occurred with Moammar Gaddafi's rise to power. Finally, in the last part will try to draw a picture of what the situation is today and to understand what are actually the obstacles that are holding back an agreement between the rival factions (East and West) on a shared Constitution.
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Nocito, Walter. "Diritti costituzionali e crisi finanziaria: la rigidità costituzionale alla prova." Revista Estudios Jurídicos. Segunda Época, no. 15 (November 7, 2016). http://dx.doi.org/10.17561/rej.v0i15.3157.

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Abstract:
En este trabajo nos proponemos de analizar la protección de los derechos sociales fundamentales así como las restricciones financieras, desde la perspectiva de la rigidez constitucional, de la resi-liencia y de la recistencia en el "nucleo duro" de los derechos fundamentales en un Estado social de de-recho. El análisis se centra en el dilema de la justicia constitucional en tiempos de crisis, y pone de ma-nifiesto los riesgos de la sobreexposición política para los Tribunales Constitucionales. Finalmente, en el trabajo se analiza el problema de la defición política de las priopridades relativas a los derechos funda-mentales en comparación con la teoría del constitucionalismo normativo y garantista.
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Mezzetti, Luca. "Teorie della giustizia costituzionale e legittimazione degli organi di giustizia costituzionale." Estudios constitucionales 8, no. 1 (2010). http://dx.doi.org/10.4067/s0718-52002010000100011.

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Zaccaria, Giuseppe. "I giudici di valore nell'interpretazione giuridica." Persona y Derecho, October 22, 2018, 103–13. http://dx.doi.org/10.15581/011.31695.

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Abstract:
Il saggio analizza il tema dei giudizi di valore nell'interpretazione giuridica come variante del più ampio rapporto tra diritto e morale. Attraverso un esame delle tesi del formalismo e dell'antiformalismo interpretativi, del più recente dibattito tra "giuspositivismo esclusivo e "giuspositivismo inclusivo", e alta luce della novità, sottolineata dal neocostituzionalismo e rappresentata dall'ingresso dei principi negli ordinamenti costituzionali contemporanei, si conferma la tesi, sempre più accolta dalla teoria giuridica contemporanea, per cui i giudici hanno strutturalmente a che fare nel loro ragionamento con giudizi di valore. La più recente e avvertita teoria giuridica cerca di individuare come e in quale misura i giudizi di valore siano rilevanti nell'attività giudiziale e quali conseguenze ciò comporti per lo stesso statuto dell'interpretazione. Il contributo dell'ermeneutica giuridica sta proprio nel riconoscere che il ragionamento giudiziale viene strutturalmente in contatto con la dimensione assiologica ma nel contempo, contra ogni deriva scettica, si sforza di reperire criteri intersoggettivi che contengano i possibili arbitri impliciti nella discrezionalità giudiziale.
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Manici, Stefano. "Per una pedagogia del soggetto: la centralità della persona negli interventi educativi." Ricerca Psicoanalitica 33, no. 1 (April 28, 2022). http://dx.doi.org/10.4081/rp.2022.607.

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Abstract:
Il presente articolo propone ed espone un punto di vista professionale sul sapere e sulle pratiche pedagogiche contemporanee, soffermandosi in particolare sulla centralità dei soggetti in educazione. Il sapere pedagogico versa in uno stadio di ‘incertezza e precarietà’, lasciando aperti alcuni nodi sui modelli educativi, culturali e sociali. L’esplicitazione delle ‘precarietà’ del lavoro educativo merita di trovare un significato: l’incertezza si fa salutare debolezza, come Sergio Tramma ricorda in ‘L’educatore imperfetto’, la ‘costituzione instabile’ dell’educativo ne è la sua intrinseca forza perché rappresenta la costante apertura alla trasformazione, alla possibilità, alla lettura del cambiamento. Quale tensione deve accompagnare la mission educativa dei professionisti che operano nel campo delle scienze sociali, quali valori accompagnano l’agire educativo, infine quali proposte si possono attivare per creare un terreno pedagogico che possa essere fertile e foriero di suggestioni? Il paradigma della complessità che attraversa il ‘sapere sociale’ non deve solo preoccuparsi delle problematiche inerenti alle letture del contemporaneo ma può attivare energie e risorse inattese, in grado di ripensare il ruolo delle competenze di tutte le funzioni a valenza educativo-sociale (docente, educatore territoriale, assistente sociale, animatore di comunità, psicologo, mentore). La scommessa è quella di generare teorie ed esperienze trasformative che possano restituire protagonismo ai soggetti in educazione, sia nella dimensione individuale che in quella collettiva.
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Casini, Carlo. "IV Rapporto del Movimento per la Vita Italiano sulla attuazione della Legge n. 40 del 19 febbraio 2004 per l’anno 2010 Esame e commento della relazione del Ministro della Salute presentato al Parlamento italiano il 28 giugno 2012." Medicina e Morale 61, no. 4 (April 4, 2016). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2012.126.

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Abstract:
Il contributo è dato dall’esame e dal commento della Relazione del Ministro della Salute sull’attuazione della Legge 40 del 19 febbraio 2004 “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, presentata, al Parlamento ai sensi dell’art. 15, comma 2 della legge stessa. Il Movimento per la Vita Italiano (MpVI) per valutare i dati di volta in volta riportati nei documenti ministeriali ha finora presentato quattro Rapporti al Parlamento: il primo nel 2007, il secondo nell'aprile 2009, il terzo a luglio 2011 e il quarto – oggetto del presente articolo – nell’agosto 2012. L’attenzione della Relazione ministeriale è rivolta soprattutto alla realizzazione del desiderio degli adulti di avere un figlio, in base allo scopo dichiarato dalla legge di “favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana”. Perciò la descrizione del percorso seguito dalle varie tecniche e gli incroci tra i vari dati a disposizione fanno riferimento prevalente alla coppia adulta. Tuttavia, si sottolinea nella Rapporto del “MpVI” non si deve sottovalutare l’art. 1 della legge indica l’altro fondamentale obiettivo della legge e cioè quello di: “assicurare i diritti di tutti i soggetti coinvolti compreso il concepito”. I soggetti di cui è doveroso tener conto non sono solo gli adulti desiderosi di avere un figlio, ma anche i figli fin dal primo momento della loro esistenza (proprio l’evento che le nuove tecniche intendono determinare), cioè fin dal momento del concepimento. L’articolato, documentato e ricco Rapporto del MpVI richiama sinteticamente l’impianto della normativa – seriamente alterato dalla sentenza costituzionale 151/2009 – e gli interventi giudiziari che lo riguardano; rimarca con forza la grande differenza – in ordine alla protezione del diritto alla vita – tra la morte dell’embrione dopo il trasferimento nelle vie genitali della donna e la sua soppressione deliberata, diretta, concordata, che avviene quando l’embrione, non trasferito nelle vie genitali della donna viene selezionato, reso oggetto di sperimentazione, distrutto, congelato; contesta la teoria del c.d. “diritto affievolito” con riferimento al diritto alla vita del concepito; si sofferma sulla necessità di rimuovere le cause impeditive della procreazione alternative alla procreazione artificiale (a questo proposito viene segnalata la significativa esperienza dell’Istituto Scientifico Internazionale Paolo VI di ricerca sulla fertilità e infertilità umana operante presso il Policlinico “A. Gemelli” di Roma dal 2003). Infine, il rapporto si conclude con alcune domande e proposte di lavoro rivolte al Ministro della Salute. Non vi è dubbio, comunque, che quella dello statuto giuridico dell’embrione umano non deve essere emarginata nella relazione annuale del Ministro: “se nell’attuazione della L. 40/04 vogliamo raggiungere un adeguato bilanciamento tra l’obiettivo di superare la sterilità e l’infertilità da un lato e il rispetto della vita dall’altro, occorre assolutamente valorizzare il principio dell’art. 1 che qualifica soggetto titolare di diritti il concepito, al pari degli altri soggetti coinvolti nella vicenda procreativa”. ---------- This article is the review and comment of the Report of the Italian Minister of Health on the implementation of Law 40, February 19, 2004 on medically assisted procreation, submitted to the Parliament under article 15 paragraph 2. The Italian Pro-Life Movement (MpVI) to evaluate the data from time to time within ministerial documents has up to now submitted four reports to Parliament: the first in 2007, the second in 2009, the third in July 2011 and the fourth – subject of this article – in August 2012. The Ministerial Report focuses mainly on the realization of the desire of adults to have a child, according to the stated purpose of the law of “helping to resolve problems arising from human sterility or infertility”. Therefore the description of the path followed by various techniques and the connections between the various available data refer mainly to the adult couple. However, it is observed in the Report of the (MpVI), we shouldn’t neglect the article 1 of the Law indicating another key objective of the same Law which is: “to ensure the rights of all subjects involved including the human embryo”. So, the subjects we must take into account are not only the adults longing to have a child, but also the children from the first moment of their existence (just the event that the new techniques intend to be determined), that is, from the moment of conception. The articulated, documented and rich Report MpVI recalls briefly the system of Law – seriously altered by constitutional judgment 151/2009 – and the judicial interventions concerning it; it strongly emphasizes the great difference – as for the protection of the right to life of human embryo – between the death of the embryo after transfer into the genital tracts of women and his deliberate killing, direct, agreed that occurs when the embryo is not transferred to the genital tract of women is selected, but he is destroyed, made the object of experimentation, frozen, selected; it desputes the theory of the so-called “Weakened Law” dealing with the right to life of the unborn child; it focuses on the need to remove the causes hindering human procreation alternative to artificial procreation (in this regard is reported significant experience of the International Scientific Institute Paul VI on research on fertility and infertility human, working at the Policlinico Gemelli in Rome since 2003). Finally, the Report of MpVI concludes with some questions and work proposals addressed to the Minister of Health. There is no doubt, however, that the legal status of the human embryo should not be neglected in the annual Report of the Minister: “if about the implementation of the L. 40/2004 we want to achieve an appropriate balance between the objective of overcoming infertility and infertility on the one hand and respect for life on the other, it is essential to enhance the principle of article 1 that qualifies human embryo subject holder of human rights, like the other subjects involved in the medically assisted procreation”.
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