Journal articles on the topic 'Stati nazionali'

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Linz, Juan J. "PLURINAZIONALISMO E DEMOCRAZIA." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 25, no. 1 (April 1995): 21–50. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200023327.

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Abstract:
IntroduzionePochi Stati sono Stati nazionali, e gran parte delle nazioni non sono destinate a raggiungere la condizione di Stato sovrano. Una trasformazione delle società plurinazionali in Stati nazionali «monocromatici» come quelli esistenti in passato è impossibile nel contesto di istituzioni liberaldemocratiche. La maggioranza delle cosiddette «nuove nazioni» sono in realtà Stati multinazionali o quantomeno multiculturali. Non solo i cittadini risiedono geograficamente in ambiti frammisti; le loro famiglie hanno un background eterogeneo e, dato non meno e forse più importante, hanno identità duali. Le istituzioni e i processi democratici devono riconoscere queste situazioni di fatto, questo tipo di pluralismo. In che misura, in uno Stato democratico, il pluralismo deve essere basato sulla rappresentanza e sui diritti di gruppo oppure sui diritti individuali? In che misura particolari soluzioni istituzionali rischiano di condurre ad un conflitto tra questi due principii ed approcci nel contesto della politica democratica? In che modo sarà protetta la libertà degli individui di scegliere la propria identità senza vedersi imporre identità inclusive? Questi sono problemi teorici e pratici sia per le democrazie contemporanee, sia per i paesi avviati verso la democrazia. Come potranno, gli Stati democratici multinazionali, guadagnarsi una legittimità sufficiente a rendere i processi decisionali democratici possibili e compatibili con il pluralismo nazionale e culturale? In particolare, come si potrà, in società di questo genere, rendere compatibile il federalismo con i diritti delle minoranze all'interno di unità territoriali, se in queste unità esistono maggioranze «nazionali»? Se non diamo soluzione a questi interrogativi, rischiamo di riprodurre in scala ridotta i problemi creati dai fondatori degli Stati nazionali in società multinazionali. Quali forme può assumere il pluralismo nazionale e culturale nelle società democratiche, e qual è il ruolo che le istituzioni e i processi democratici possono svolgere per rendere compatibili il pluralismo e la libertà individuale? Questi sono alcuni dei quesiti che dobbiamo sollevare e a cui dobbiamo dare risposta.
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2

Foders, Federico. "The Fisheries Regime in the Member Countries of the EC: Legal and Economic Aspects." Journal of Public Finance and Public Choice 7, no. 1 (April 1, 1989): 67–79. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907344695.

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Abstract:
Abstract Il regime che regola l’utilizzazione delle risorse ittiche degli spazi marini che rientrano nell’ambito della giurisdizione nazionale dei paesi comunitari è soggetto, in principio, alle regolamentazioni della Commissione Cee, dato che la politica della pesca fa parte della politica agricola comune.Sono rimaste, tuttavia, agli stati membri numerose competenze dovute alle diverse tradizioni nazionali in materia di regolamentazione della pesca, per cui è attualmente vigente un sistema misto, con la coesistenza non equilibrata di regolamentazioni nazionali e comunitarie.Peraltro, non sembra che la politica comunitaria abbia favorito il miglioramento dell’efficienza, dato che ha incoraggiato una espansione della capacità che ha superato di gran lunga le dimensioni ottimali, dando luogo a prezzi molto superiori a quelli internazionali. Un altro problema sul quale il coordinamento comunitario non è stato sinora molto efficace è quello dell’inquinamento marino, che dovrebbe essere risolto con un maggior ricorso ai meccanismi di mercato piuttosto che a rigidi sistemi di controllo la cui inefficacia è stata dimostrata nei paesi, come gli Stati Uniti, in cui sono stati applicati.
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Menis, Claudio. "Les rapports entre le droit communautaire et la nouvelle loi italienne relative à la protection de la concurrence." Journal of Public Finance and Public Choice 8, no. 2 (October 1, 1990): 79–92. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907344974.

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Abstract:
Abstract La nuova legge italiana sulla concorrenza s’inserisce in un contesto economico e giuridico caratterizzato dall’esistenza del diritto comunitario della concorrenza, che è applicable a tutti i comportamenti delle imprese che producono effetti nella Comunità economica europea.Il diritto comunitario non esclude che gli Stati membri introducano leggi nazionali per la protezione della concorrenza, che anzi possono coesistere legittimamente con il diritto comunitario e anche svolgere un ruolo importante in seno alla Comunità.Pertanto, è utile esaminare quale sia l’incidenza del diritto comunitario della concorrenza sulla legge italiana e, inoltre, quale sia il ruolo che la legge italiana può svolgere per contribuire ad assicurare il buon funzionamento del mercato comune.In primo luogo, è necessario esaminare i rapporti tra gli articoli 85 e 86 del Trattato CEE e i diritti nazionali della concorrenza.Tali articoli si applicano esclusivamente ai comportamenti delle imprese che sono suscettibili d’influenzare gli scambi commerciali tra Stati membri. Essi non hanno quindi il compito di sostituirsi ai diversi diritti nazionali della concorrenza ma, al contrario, lasciano aperta agli Stati membri la possibilità di emanare norme specifiche per il controllo delle imprese i cui comportamenti hanno effetto nei rispettivi territori nazionali.Peraltro, secondo quanto ha stabilito nel 1969 la Corte di Giustizia delle Comunità europee, l’applicazione parallela del diritto comunitario e del diritto nazionale non può essere ammessa che nella misura in cui non pregiudichi l’applicazione uniforme, in tutto il mercato comune, delle norme comunitarie.Tra i diversi casi possibili, quelli in cui le autorità nazionali possono agire sono sia il caso in cui la Commissione abbia ritenuto di vietare gli accordi o le pratiche in discussione, ed in cui un divieto a livello nazionale potrebbe contribuire ad elevare le sanzioni nei riguardi dell’impresa incriminata (pur tenendosi conto del fatto che per motivi di equità le sanzioni cumulate non possono superare un certo livello), sia il caso in cui la Commissione abbia dichiarato che un accordo o una pratica non rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 85 o 86; in quest’ultimo caso, secondo la dottrina prevalente, un’attestazione negativa non priverebbe le autorità nazionali del diritto di applicare la loro legislazione sulla concorrenza. Un caso analogo è quello in cui la Corte, con una speciale lettera amministrativa (lettre de classement), abbia espresso l’opinione di non dover intervenire in applicazione dell’art. 85, e nel quale le autorità nazionali possono applicare le loro norme più ristrette.Per quanto riguarda, poi, il regolamento comunitario attinente alle concentrazioni nei suoi rapporti con i diritti nazionali di concorrenza, esso non determina il suo campo di applicazione sulla base dell’influenza esercitata sugli scambi tra Stati membri, ma in funzione del criterio della dimensione comunitaria dell’operazione di concentrazione. In questo caso, contrariamente a quanto accade per l’applicazione degli articoli 85 ed 86 del Trattato CEE, viene escluso qualsiasi intervento dei sistemi nazionali nei riguardi delle concentrazioni di dimensione comunitaria (con due eccezioni: quando la concentrazione rischia di determinare una «posizione dominante” all’interno di uno Stato membro e quando uno Stato membro intenda assicurare la protezione di interessi legittimi che non sono tutelati dal regolamento comunitario).Gli Stati membri possono, invece, applicare la loro legislazione alle concentrazioni che non abbiano dimensione comunitaria.Tutto quanto precede riguarda i rapporti tra normative CEE e diritti nazionali degli Stati membri. Vediamo adesso la posizione della legge italiana con riguardo al diritto comunitario della concorrenza.A questo riguardo, vi sono alcune difficoltà interpretative. Infatti, secondo il primo comma dell’art. l della legge, quest’ultima si applicherebbe alle intese, agli abusi di posizione dominante ed alle concentrazioni d’imprese che non ricadono nell’ambito di applicazione delle norme comunitarie. Pertanto, l’Autorità italiana, dopo aver constatato che un caso sottopostole non rientra nell’ambito di applicazione della legge, ne informa la Commissione delle Comunità europee, trasmettendole tutte le informazioni in suo possesso.Se ci si attenesse, quindi, ai due primi’ paragrafi, si potrebbe ritenere che la legge italiana non possa mai essere applicata a casi che rientrano nella competenza del diritto comunitario della concorrenza; tale limitazione del diritto italiano della concorrenza, come si è visto, non è richiesta dal diritto comunitario (salvo per le concentrazioni di dimensione comunitaria).Il terzo paragrafo dell’art. 1, tuttavia, sembra introdurre un’eccezione a questa limitazione, affermando che, per quanto riguarda i casi per i quali la Commissione delle Comunità europee ha gia iniziato una procedura, l’Autorità italiana deve sospendere l’istruttoria, «salvo per gli eventuali aspetti di esclusiva rilevanza nazionale».Due interpretazioni sono possibili: che gli «aspetti di esclusiva rilevanza nazionale” si riferiscano soltanto a comportamenti che non sono suscettibili d’influenzare gli scambi tra Stati, oppure che si riferiscano anche a comportamenti che possono influenzare tali scambi e, di conseguenza, la legge italiana potrebbe applicarsi anche a comportamenti che rientrano nel diritto comunitario della concorrenza. In quest’ultimo caso potrebbe esservi un’applicazione parallela dei due ordinamenti della concorrenza, sempre con il rispetto del primato del diritto comunitario (salvo che per le concentrazioni di dimensione nazionale).Sara compito dell’Autorità scegliere tra queste due possibili interpretazioni.
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Porta, Donatella della, and Hanspeter Kriesi. "MOVIMENTI SOCIALI E GLOBALIZZAZIONE." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 28, no. 3 (December 1998): 451–82. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200026241.

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Abstract:
IntroduzioneNel corso dell'ultimo decennio, gli studiosi dei movimenti sociali negli Stati Uniti ed in Europa hanno prestato sempre più attenzione al contesto politico nel quale essi si mobilitano. In questo processo, la ricerca non solo ha fatto sempre più riferimento alla scienza politica per completare le sue concezioni originali (principalmente fornite dalla sociologia, dalla storia e dalla economia), ma è divenuta anche più comparata, focalizzandosi sull'impatto dei contesti politici nazionali, regionali e locali sulla mobilitazione e sulle sue conseguenze in vari paesi. Con la comparazione cross-nazionale, l'attenzione si è diretta agli effetti del cambiamento nel contesto internazionale sui sistemi sociali e sulla politica a livello nazionale. In altre parole, la ricerca sui movimenti sociali è divenuta lentamente consapevole che la divisione tra la politica comparata e le relazioni internazionali è sempre più anacronistica. Anche nello studio dei movimenti sociali, la sfida «è combinare i risultati di ambedue le prospettive senza perdere di vista i loro singoli contributi» (Garrett e Lange 1995, 654). É quello che cercheremo di fare nel corso di questo articolo, concentrandoci sull'impatto delle crescenti interazioni tra contesti politici nazionali ed internazionali e movimenti sociali in un mondo sempre più globale.
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Pieronek, Tadeusz. "Kongresy eucharystyczne w praktyce pastoralnej Kościoła." Prawo Kanoniczne 31, no. 1-2 (June 5, 1988): 43–52. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1988.31.1-2.04.

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Abstract:
Durante il terzo pellegrinaggio in Polonia del papa Giovanni Paolo II si svolgerà il II Congresso Eucaristico Nazionale. Gli iniziatori dell’idea dei Congressi furono persone (tra le altre Signorina Tamisier e San Pietro Eymard), la cui spiritualità era caratterizzata da spirito di penitenza, devozione alla Madonna ed al Sacro Cuore di Gesù. Ë sintomatico il fatto che questa idea sia nata tra i cattolici laici in Francia alla fine del XIX secolo. I primi Congressi ebbero luogo in Francia, ma dopo aver ottenuto l’appoggio della Santa Sede si diffusero in tutti continenti, cosi che nel 1985 si erano già svolti 43 Congressi internazionali. Molti paesi, tra gli altri la Francia,' l’Italia, la Germania, la Polonia, gli Stati Uniti hanno organizzato Congressi eucaristici nazionali. Per esempio soltanto in Italia nel 1983 si erano già svolti 20 Congressi eucaristici nazionali. In Polonia si è riuscito ad organizzare soltanto un Congresso nazionale, a Poznań nel 1930, ed i preparativi per l’oganizzazione in Polonia di un Congresso eucaristico internazionale sono stati interrotti dalla II guerra mondiale. Congressi eucaristici su scala ridotta furono organizzati in Polonia da diocesi e parrocchie. Nel periodo tra le due guerre mondiali, nel quale furono organizzati tutti questi Congressi, se ne svolseno più ii 25. La tem atica dei Congressi e le loro parole d’ordine furono molto diverse, ma sebbene fossero sempre legate all’Eucarestia, molto spesso toccarono perô la problematica della giustizia sociale. Soltanto dopo il Concilio Vaticano II la Chiesa ha le norme canonico-liturgiche, che determinano più da vicino che cosa siano e come vadano organizzati i Congressi eucaristici.
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Bardi, Luciano. "VOTO DI PREFERENZA E COMPETIZIONE INTRA-PARTITICA NELLE ELEZIONI EUROPEE. PROSPETTIVE PER UNA ARMONIZZAZIONE DELLA LEGGE ELETTORALE." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 18, no. 1 (April 1988): 105–35. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200017287.

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Abstract:
IntroduzionePer la prima volta nel 1989 le elezioni europee potrebbero essere regolate da un'unica legge elettorale, valida per tutti gli stati membri∗. In precedenza, nel 1979 e nel 1984, le elezioni si svolsero in base a norme elettorali nazionali, in genere molto simili a quelle utilizzate in ciascun paese per le elezioni parlamentari nazionali, anche se dei tentativi di uniformare le procedure furono compiuti anche nel corso della prima legislatura.
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Catelani, Alessandro. "Sovranismo: Il Mito dell’Europa unita, da Carlo Magno ad Altiero Spinelli." Società e diritti 6, no. 12 (February 14, 2022): 236–45. http://dx.doi.org/10.54103/2531-6710/17351.

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Abstract:
Il mito dell’Europa unita è durato dalla caduta di Roma fino ai giorni nostri; ma di una vera unità europea si può parlare solo per il periodo carolingio, perché successivamente si sono formati gli Stati nazionali. La moderna ideologia mira a costruire uno Stato unitario per tutti i popoli d’Europa; ma ciascun popolo ha diritto ad una propria autodeterminazione e identità culturale, ed una fusione coattiva verrebbe a ledere i diritti fondamentali delle collettività nazionali.
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Mazzoleni, Martino. "I SISTEMI PARTITICI REGIONALI IN ITALIA DALLA PRIMA ALLA SECONDA REPUBBLICA." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 32, no. 3 (December 2002): 459–91. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200030380.

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Abstract:
IntroduzioneNegli scorsi decenni sono state proposte nella letteratura politologica diverse descrizioni e classificazioni dei sistemi di partito, sulla base del loro formato e della loro meccanica interna. L'argomento della differenziazione territoriale dei sistemi partitici, però, è stato piuttosto trascurato nello studio di questa materia. E tuttavia «nei grandi stati vi sono in realtà relativamente pochi fenomeni politici che la popolazione sperimenta in maniera omogenea», e i dati nazionali sovente rappresentano solo delle «medie di esperienze soggiacenti abbastanza differenti» (Dunleavy e Margetts 1994). Questo saggio mira a sviluppare tale argomento con riferimento ad un caso specifico, la realtà politica italiana dal 1970 ad oggi. Si evidenzierà come ed in quale misura un sistema partitico nazionale possa comprendere vari sub-sistemi, costituiti dagli stessi soggetti ma al contempo diversificati in più aspetti.
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Lingle, Christopher. "Rent-Seeking and the EC Social Charter." Journal of Public Finance and Public Choice 8, no. 1 (April 1, 1990): 23–33. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907344893.

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Abstract:
Abstract Le politiche sociali, così come sono state concepite nella Carta Sociale della Comunita Europea, impediranno lo sviluppo economico, la crescita e l’occupazione e promuoveranno la burocratizzazione e la centralizzazione dei poteri: questa la tesi sostenuta dall’Autore, che utilizza l’approccio metodologico della Public Choice per analizzare i contenuti della Carta Sociale europea. Frutto di rent-seeking da parte e a vantaggio di particolari gruppi di interesse, la Carta Sociale promuoverà rent-seeking ad altri livelli. La filosofia populista che ne ispira i contenuti, inoltre, favorirà una tendenza all’interventismo e alla concentrazione del potere politico della Comunita a discapito dei diritti degli Stati e in contrasto con il principio della sussidiarietà.Se, poi, argomenta l’A., questa stessa interpretazione populista della democrazia guiderà lo sviluppo futuro delle istituzioni comunitarie, non si verificherà nessun sostanziale cambiamento nella natura e nella fonte delle inefficienze del settore pubblico.Lo spreco associato al rent-seeking sarebbe invece notevolmente ridotto dalla attuazione di alcune misure alternative, coerenti con i principi della democrazia liberale: il mantenimento di strutture politiche decentralizzate (nazionali) che limitino lo sproporzionato accesso al potere dei gruppi di interesse; l’imposizione di limiti costituzionali a livello nazionale e sui processi fiscali e monetari della Comunità Europea, allo scopo di controllare deficits e inflazione; una riforma delle burocrazie nazionali e comunitaria per migliorare la produttività del settore pubblico.
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Ricciardi, Giuseppe Carlo. "REGIONALISMO DELLA DIFFERENZIAZIONE E RIORDINO DELLE AUTONOMIE INFRAREGIONALI. UN GIOCO (ISTITUZIONALE) “NON A SOMMA ZERO”." Il Politico 254, no. 1 (June 7, 2021): 62–85. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2021.561.

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Abstract:
Nell’ultimo decennio il sistema delle autonomie di molti Stati nazionali aderenti all’Unione Europea ha conosciuto una stagione informata alla razionalizzazione. Si tratta di una reazione ai rilievi formulati da alcune Istituzioni europee1, che hanno ravvisato nella dimensione multilivello dei governi locali degli Stati membri maggiormente in difficoltà dal punto di vista finanziario una fonte di spesa da rivedere in chiave riduttiva, alla luce della crisi economica che ha colpito l’Europa.
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Bruun, Niklas. "Sanzioni e rimedi per azioni collettive illegittime negli Stati membri del Nord Europa. Il diritto dell'Unione europea in context." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 131 (August 2011): 385–403. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-131003.

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Abstract:
Il saggio prende le mosse dalla questione, di centrale importanza quando si tratta di determinare la possibile responsabilitŕ economica dei sindacati che abbiano intrapreso un'azione collettiva in violazione del diritto dell'Unione, concernente il grado di effettivitŕ dei rimedi previsti dalle legislazioni nazionali, qualora casi come questi si verifichino a livello interno. Il saggio si propone di esaminare le tipologie di sanzioni comminabili nei diversi tipi di azioni collettive illegittime allo scopo di determinare se esse possano essere applicate anche nei casi in cui l'illegittimitŕ dell'azione č determinata unicamente dalla violazione del diritto dell'Unione, come nei casie. L'Autore descrive ilcomune ai Paesi del Nord Europa, per prendere poi specificamente in esame la situazione in Danimarca, Finlandia e Svezia. Egli conclude sostenendo che, nelle situazioni in cui viene violato il diritto dell'Unione, sembra che a livello nazionale siano previsti rimedi effettivi.
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Romano, Alessandra, and Rubina Petruccioli. "Gender diversity management, culture inclusive e sfide dell'attualità. Una review sistematica della letteratura." EDUCATION SCIENCES AND SOCIETY, no. 1 (June 2020): 213–40. http://dx.doi.org/10.3280/ess1-2020oa9477.

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Abstract:
L'articolo esplora i dispositivi di gender equity e le azioni per il sostegno alle carriere femminili a partire dalla review sistematica degli studi empirici sul tema dell'ultimo ventennio (2000-2020). Sono stati analizzati centodieci contributi nazionali e internazionali. Le finalità della review sono contribuire a ricostruire lo stato dell'arte degli studi nazionali e internazionali su gender equity nei workplace, segregazioni di genere e work-life balance e offrire un quadro di sintesi rispetto alle proposte di intervento e ai dispositivi di supporto alle carriere femminili. L'obiettivo è individuare traiettorie di intervento utili a sviluppare modelli culturali ed educativi validi per coltivare processi di inclusione di genere nelle organizzazioni e nei contesti di lavoro
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Mongillo, Vincenzo. "Imprese multinazionali, criminalità transfrontaliera ed estensione della giurisdizione penale nazionale: efficienza e garanzie "prese sul serio"." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 170 (August 2021): 179–213. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-170002.

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Abstract:
In un mondo in cui l'attività economica si è globalizzata e la dimensione transfrontaliera del crimine di impresa è esponenzialmente cresciuta, il tema dell'estensione spaziale delle leggi penali nazionali assume rilievo centrale. La parcellizzazione della produzione in gruppi societari, joint venture e catene di approvvigionamento globali, oltre a fomentare reati e violazioni di diritti umani da parte delle imprese multinazionali o transnazionali, erode la capacità di enforcement degli Stati. Il saggio si concentra, così, sulle nuove forme di giurisdizione extraterritoriale - sia autentiche che "mimetizzate" sotto una nozione di territorialità dilatata all'estremo - da una duplice prospettiva: efficacia della risposta punitiva e tutela dei diritti fondamentali dei soggetti (individui e società) sottoposti a procedimento penale da parte di molteplici autorità nazionali, nell'ottica di un equilibrio ragionevole.
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Piccioni, Luigi. "Una protezione della natura "alla francese"? Note e riflessioni su un recente convegno." SOCIETÀ E STORIA, no. 132 (July 2011): 359–67. http://dx.doi.org/10.3280/ss2011-132006.

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Abstract:
Fino a tempi recenti la storiografia francese sulla protezione della natura e dell'ambiente č sembrata non riuscire a competere con quelle di altri grandi paesi industriali come la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e la Germania. Il convegno "Une protection de la nature et de l'environnement À la française?" tenutosi a Parigi nel settembre 2010 e organizzato dalla neonatain occasione del cinquantesimo anniversario della promulgazione della legge quadro francese sui parchi nazionali, č servito a fare il punto sugli studi francesi in materia e ha mostrato come essi sperimentino al contrario una notevole fase di espansione e di affinamento qualitativo. Il convegno č stato caratterizzato dalla partecipazione di studiosi di diverse nazionalitÀ e di diverse discipline ma anche di funzionari pubblici, esponenti politici e militanti. L'autore illustra gli svolgimenti del colloquio inquadrandoli nel contesto dell'evoluzione degli studi di storia ambientale.
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Bassi, Jacopo. "La periferia ecclesiastica ortodossa nel Sud-Est europeo negli anni Venti e Trenta. Il caso dell'Epiro e dell'Albania." MONDO CONTEMPORANEO, no. 3 (April 2011): 5–24. http://dx.doi.org/10.3280/mon2010-003001.

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Abstract:
La caduta dell'Impero ottomano comportň un mutamento anche nelle relazioni interne al mondo cristiano ortodosso. La creazione e il consolidamento degli Stati nazionali balcanici e delle Chiese ortodosse autocefale posero le basi per la ridefinizione dei confini giurisdizionali delle Chiese nazionali. Negli anni Venti e Trenta l'Albania e la Grecia cercarono di manovrare le istituzioni religiose ortodosse per esercitare pressione sul Patriarcato ecumenico: obiettivo delle azioni diplomatiche greche e albanesi era quello di spostare l'influenza culturale esercitata dalle istituzioni religiose sulle popolazioni dell'area dell'odierna Albania meridionale, abitata in prevalenza da fedeli ortodossi. Lo Stato greco era desideroso di poter avanzare rivendicazioni su questi territori: la difesa della popolazione ortodossa rappresentava una giustificazione ideale. La zona oggetto della disputa divenne cosě una, contesa tra la tradizionale giurisdizione patriarcale, la nascente Chiesa ortodossa albanese e la Chiesa di Grecia, desiderosa di ereditare da Costantinopoli il prestigio e il retaggio storico della cristianitŕ orientale.
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Keohane, Robert O. "LO STUDIO DEI REGIMI INTERNAZIONALI E LA TRADIZIONE CLASSICA NELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 17, no. 3 (December 1987): 349–76. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200016956.

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Abstract:
IntroduzioneGli studiosi moderni di politica internazionale hanno cercato di individuare le cause della guerra e le condizioni della pace: essi si sono chiesti in che modo gli interessi di Stati sovrani in competizione reciproca e non soggetti ad alcun potere comune possano essere conciliati gli uni con gli altri. I più importanti tentativi di comprensione delle problematiche della pace e della guerra, da parte di studiosi occidentali, sono partiti da tre premesse comuni, che definiscono ciò che Holsti chiama «la tradizione classica» nello studio delle relazioni internazionali: 1) l'oggetto di analisi più appropriato è costituito, appunto, dalle cause della guerra e dalle condizioni della pace/sicurezza/ordine; 2) le principali unità d'analisi sono i comportamenti diplomatici e militari degli unici attori essenziali, gli Stati nazionali; 3) gli Stati operano in un sistema caratterizzato dall'anarchia, ovvero dalla mancanza di una autorità centrale.
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Adornato, Francesco. "Intervento pubblico, distretti Ogm free e accordi negoziali." AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no. 1 (December 2010): 19–32. http://dx.doi.org/10.3280/aim2009-001002.

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Abstract:
La globalizzazione dei mercati ha dato luogo a rilevanti effetti istituzionali a partire dalla perdita di sovranitĂ da parte degli Stati nazionali per via dell'asimmetria tra la forma degli Stati tradizionali e la dimensione internazionale dei mercati. Al contempo, per quanto riguarda la specifica situazione italiana, sono intervenute, quasi contemporaneamente, a livello comunitario, la riforma della Pac ed, a livello interno, la riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione, che assegna la competenza in materia agricola alle Regioni. Di qui la necessitĂ di rimodulare l'intervento pubblico in agricoltura attraverso l'impiego di modelli negoziali, i quali consentano di superare le difficoltĂ applicative di norme non diffusamente condivise e di plurima competenza, come quelle sugli Ogm.
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Njagi, Kaburu Francesco. "Nairobi. Il caro prezzo di un progetto metropolitano." STORIA URBANA, no. 126 (September 2010): 37–65. http://dx.doi.org/10.3280/su2010-126003.

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Abstract:
Nell'agosto 2009 i cittadini kenyoti sono stati sottoposti al quinto censimento nazionale dall'anno dell'indipendenza (1964). Il rilevamento del 1999 aveva confermato come il Rift Valley e Nairobi (a cui dal punto di vista geo-demografico possiamo accorpare la provincia centrale) siano il principale polo d'attrazione nelle migrazioni interne al paese. In attesa dei risultati dell'ultimo censimento rimangono in sospeso alcune questioni cruciali: qual č stato l'impatto sul paesaggio urbano della capitale dell'immigrazione di piu' di un milione e mezzo di persone dal 1969 ad oggi? Come sono cambiate, nel tempo, le politiche locali e nazionali di gestione del fenomeno? Per rispondere a queste domande č stato necessario ripercorrere la storia della cittŕ a partire dalla sua fondazione come stazione ferroviaria nel 1899 e la successiva designazione del centro come capitale del Protettorato dell'Africa orientale prima e della Colonia Britannica poi. Le sperimentazioni urbanistiche che hanno contraddistinto Nairobi sin dai suoi esordi ne fanno oggi una cittŕ di grande interesse per delineare le possibili direzioni dello sviluppo urbano in Africa sub-sahariana.
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Zetter, Roger. "La securitizzazione e le politiche europee in materia di asilo e rifugiati." MONDI MIGRANTI, no. 3 (March 2010): 7–25. http://dx.doi.org/10.3280/mm2009-003001.

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Abstract:
Anche se il numero di rifugiati e richiedenti asilo che fanno ingresso in Europa č diminuito rispetto al picco raggiunto all'inizio di questo decennio, il volume delle domande č ancora significativo e la questione č ancora di alta rilevanza sia a livello dei singoli Stati membri che della Commissione e dell'Unione Europea. Il processo di armonizzazione delle politiche di asilo e immigrazione e lo sviluppo della Diret-tiva sulle Qualifiche riflette il continuo impegno a "gestire" le migrazioni o almeno questo settore dell'immigrazione verso l'Europa. Questo articolo esplora i modi contraddittori attraverso cui la sicurezza umana dei rifugiati e dei richiedenti asilo in Europa si č intrecciata con politiche di piů ampio respiro in competizione tra loro. Si sostiene che i bisogni di sicurezza di questa particolare categoria di persone sono stati inseriti nella piů ampia cornice della gestione interna ed esterna delle migrazioni per salvaguardare il primato del mercato unico europeo. Allo stesso modo, le minacce esterne alla sicurezza europea poste da migranti e rifugiati/richiedenti asilo in particolare - una minaccia che risulta essere soprattutto percepita e simbolica, piuttosto che reale - sono state snaturate per sostenere una retorica politica e un'agenda nazionale e sovranazionale che subordina i bisogni di sicurezza dei rifugiati in nome del piů alto imperativo della "securitizzazione". Fondate sulla paura crescente nei confronti dell' "altro", entrambe queste traiettorie - sicurezza umana e securitizzazione - sono andate a detrimento delle persone che hanno piů bisogno di protezione. L'articolo analizza queste tendenze, le dinamiche contraddittorie tra interessi nazionali e sovranazionali, e le conseguenze per le per-sone messe a rischio a causa di queste politiche e di questi processi.
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Bronzini, Giuseppe. "La giurisprudenza della Corte di giustizia e la protezione ‘anticipata' dello stato di diritto. Il ruolo delle norme dei Trattati e della Carta dei diritti." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (June 2022): 57–80. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2022-001003.

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Abstract:
La Corte di giustizia ha saputo proteggere i principi dello stato di diritto di cui all'art. 2 TUE, in particolare quello dell'indipendenza e dell'autonomia della Magistratura, sulla base dell'applicazione dell'art. 47 della Carta dei diritti e dell'art. 19.2 del TUE. Il rispetto della rule of the law è diventato anche un presupposto per godere delle risorse dell'Unione da parte degli stati. Si è sviluppata una nuova fase del processo di integrazione fondata sulla convergenza sui valori fondamentali, che molto dipenderà dalla cooperazione e dal dialogo tra Corti nazionali e Corte del Lussemburgo.
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Furnari, Giovanni. "In ricordo del Prof. Giuseppe Giaccone." Bullettin of the Gioenia Academy of Natural Sciences of Catania 52, no. 382 (December 22, 2019): O1—O6. http://dx.doi.org/10.35352/gioenia.v52i382.84.

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Abstract:
L’11 giugno 2018 è morto a Baucina (PA), all’età di 82 anni il Prof. Giuseppe Giaccone, già Ordinario di Botanica sistematica presso l’Università degli studi di Catania e socio emerito dell’Accademia Gioenia. Dopo gli studi liceali presso il Liceo Don Bosco di Palermo e completato nel 1960 il corso quadriennale di Teologia presso il Seminario Maggiore di Palermo, Giuseppe Giaccone si è laureato nel 1964 presso l’Università di Palermo. Nel 1973 è stato nominato assistente ordinario presso l’Università di Trieste e nel 1977 è stato trasferito all’Università di Palermo. Nel 1984 è diventato Professore associato presso l’Università di Palermo e nel 1986 Professore ordinario presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università di Catania. La sua attività di ricerca ha coperto praticamente tutti gli aspetti dell’Algologia: dalla tassonomia alla fitosociologia, dall’ecologia alla valutazione di impatto ambientale e ai biodeteriogeni. I risultati delle sue ricerche sono stati divulgati attraverso conferenze, comunicazioni a convegni e congressi nazionali ed esteri e in più di 250 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali.
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Gambino, Silvio. "Giurisdizione e ‘Giustizia' fra Trattato di Lisbona, CEDU e ordinamenti nazionali." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (December 2010): 85–113. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2010-001005.

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Abstract:
A due secoli dall'avvio del costituzionalismo liberal-democratico, l'ordinamento giudiziario sembrerebbe aver compiutamente realizzato la sua parabola, vedendosi riconosciuto come potere dello Stato (autonomo e indipendente), mediante previsioni costituzionali espresse o anche sulla base di mere disposizioni legislative. In tale quadro, l'analisi affronta le tematiche della ‘giurisdizione' e della ‘giustizia' nell'ottica del diritto dell'Unione europea, sottolineando gli effetti giuridici prodotti dall'art. 6 del Trattato di Lisbona (con l'incorporazione sostanziale della Carta dei diritti fondamentali dell'UE all'interno dei nuovi trattati e con l'adesione alla CEDU da parte dell'Unione). Secondo quanto viene osservato, tuttavia, l'esperienza degli ordinamenti europei, nel fondo, non consente di poter cogliere una tradizione costituzionale comune agli Stati membri (per come affermato dalla Corte di Giustizia dell'UE) quanto piuttosto la garanzia in tutti gli ordinamenti nazionali, nella CEDU e ora nell'art. 47 della Carta di Nizza/Strasburgo, del diritto del soggetto ad un ricorso effettivo dinanzi ad una autoritŕ giurisdizionale, indipendente e imparziale, precostituita per legge, nel quadro di un processo equo, garantito nel contraddittorio, ragionevole nella durata.
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INTERGUGLIELMI, ANTONIO. "La privacy nel diritto canonico e i rapporti con le legislazioni nazionali della Comunità Europea." Prawo Kanoniczne 60, no. 4 (October 7, 2018): 41. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2017.60.4.03.

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Abstract:
Con il progressivo utilizzo dei sistemi informatici e con l’espansione dell’utilizzo dei media, in modo particolare negli ultimi anni con il crescente diffondersi di internet e dei social media, la questione della tutela dei dati personali ha fatto sorgere nuove esigenze che richiedono un adeguamento della normativa canonica.Le nuove problematiche di tutela, spesso rese molto complesse dalla difficoltà di arginare un fenomeno di “trasmissione di informazioni e quindi anche di dati” in continua espansione tecnologica, hanno reso necessario adeguare la normativa di tutela della privacy sia a livello di norme della Comunità Europea, che dei singoli paesi tenuti a recepirle, di cui ci occuperemo nel nostro studio.La Chiesa, che da sempre è depositaria della memoria e della storia dei popoli, attraverso gli archivi ecclesiastici, delle diocesi, dei monasteri e anche delle singole parrocchie, è dunque tenuta a garantire la tutela dei dati in suo possesso, che rappresentano la vita dei suoi fedeli.Inoltre il diritto della Chiesa da sempre riconosce tra i suoi diritti fondamentali il rispetto della persona, tra cui rientra anche quello del “diritto al rispetto della buona fama e della riservatezza di ogni persona”, che viene sancito nel Codice di diritto canonico del 1983 al canone 220.La tutela dei dati personali coinvolge inoltre il rapporto tra l’ordinamento della Chiesa e le norme giuridiche degli Stati: nella legislazione di molte nazioni sono state promulgate leggi che tutelano il trattamento dei dati personali, norme che vanno tenute presenti dalle Conferenze Episcopali Nazionali per disciplinare e adeguare ad esse la normativa canonica sul trattamento dei dati cosiddetti “sensibili”.
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Di Michele, Andrea. "Berlusconi-Putin. Le ragioni di una vicinanza." ITALIA CONTEMPORANEA, no. 260 (February 2011): 494–510. http://dx.doi.org/10.3280/ic2010-260008.

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Abstract:
La prima parte del saggio indaga gli elementi di comunanza tra Silvio Berlusconi e Vladimir Putin (leaderismo esasperato, populismo con venature nazionalistiche, controllo dei mezzi d'informazione), nonché il significato assunto dal rapporto con la Russia nella complessiva politica estera di Berlusconi, che ha visto l'Italia distaccarsi dal suo tradizionale europeismo e intessere relazioni preferenziali con Stati Uniti e Russia. Nella seconda parte, l'attenzione si sposta dai rapporti Berlusconi-Putin a quelli Italia-Russia, mostrando come la politica di avvicinamento a Mosca sia stata perseguita da tutti i governi italiani, di centrodestra e di centrosinistra, degli ultimi 10-15 anni. La Russia č per l'Italia un partner economico-commerciale fondamentale, in particolare in qualitŕ di fornitore di prodotti energetici. Eni e Gazprom hanno costruito un rapporto di collaborazione e integrazione che non č esagerato definire strategico e che ha fatto di Eni il primo partner commerciale di Gazprom. Le scelte nazionali di politica energetica, che hanno determinato una crescente dipendenza dall'approvvigionamento russo, influenzano fortemente la piů generale politica estera italiana, che crea malumore in Europa e negli Stati Uniti per il legame troppo forte e sbilanciato con Mosca.
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Bellucci, Paolo, and Pierangelo Isernia. "OPINIONE PUBBLICA E POLITICA ESTERA IN ITALIA: IL CASO DELLA BOSNIA." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 29, no. 3 (December 1999): 441–80. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200028914.

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Abstract:
IntroduzioneLa guerra contro la Repubblica Federale di Jugoslavia ha evidenziato i problemi della politica estera italiana degli anni '90. Con non più del 40% dell'opinione pubblica stabilmente a favore dei raid aerei contro la Serbia ed il Kosovo, una veemente opposizione del Vaticano e del Papa in prima persona ed una maggioranza di governo divisa al suo interno tra negoziatori ad oltranza ed auspici di una immediataescalationterrestre, si riproponeva, con maggiore evidenza del passato, il ridotto margine di autonomia dell'esecutivo nel settore della politica di sicurezza. A poco meno di due anni dalla crisi albanese, la leadership politica italiana si è trovata così ad affrontare l'ennesima prova di politica estera, per giunta sul terreno delle armi, un terreno sul quale nell'ultimo quarantennio repubblicano raramente un governo si era avventurato. Rispetto all'ambiente tut to sommato «placido» nel quale la politica estera italiana ha operato nel secondo dopoguerra, gli anni '90, con un ininterrotto susseguirsi di crisi (dal Golfo alla Somalia, dall'Albania alla Bosnia, per finire con il Kosovo) hanno prodotto un maggior numero di sfide, in aree molto più vicine e rilevanti per gli interessi nazionali italiani e in un quadro di minore possibilità di far ricorso al proprio tradizionale alleato, gli Stati Uniti, per risolvere i propri fondamentali problemi di sicurezza. Da qui la necessità di costruire un consenso nazionale intorno alle scelte del governo e, di conseguenza, il crescente interesse per il ruolo che l'opinione pubblica assume nella politica estera italiana. Il Kosovo tuttavia non è il primo caso in cui l'opinione pubblica entra nei calcoli dei decisori nazionali. In questo saggio intendiamo esplorare questo ruolo in un'altra recente crisi che ha visto coinvolta l'Italia, quella relativa al dissolvimento della ex-Jugoslavia, con particolare riferimento alla crisi in Bosnia-Herzegovina. Come diremo nelle conclusioni, da questa esperienza è possibile trarre alcune considerazioni che sembrano dimostrarsi valide anche nel caso del Kosovo.
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D'Aurizio, Leandro, and Giuseppe Ilardi. "Occupazione e investimenti nel Mezzogiorno: il ruolo delle imprese del Centro Nord." QA Rivista dell'Associazione Rossi-Doria, no. 2 (July 2012): 93–123. http://dx.doi.org/10.3280/qu2012-002004.

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Abstract:
Occupazione e investimenti nel Mezzogiorno: il ruolo delle imprese del Centro Nord I flussi di risorse diretti dall'esterno negli stabilimenti industriali del Mezzogiorno d'Italia sono stati stabilmente rilevanti nel corso degli anni. Essi hanno rappresentato nell'industria il 20% degli addetti e un quarto degli investimenti. Questi flussi sono ricostruiti tramite l'indagine sulle imprese Invind condotta dalla Banca d'Italia, colmando una lacuna dei Conti nazionali. Gli incentivi pubblici volti a stimolare lo sviluppo industriale del Mezzogiorno valgono una frazione modesta degli investimenti e sono importanti solo per le imprese locali. Gli anni 2007-2009, toccati dalla crisi economica, hanno visto la riduzione dell'importanza delle imprese del Centro Nord nello sviluppo industriale del Sud e Isole.
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DiMartino, Antonio. "Verso un’analisi socio-giuridica delle questioni ambientali in Europa." Società e diritti 7, no. 14 (December 9, 2022): 56–65. http://dx.doi.org/10.54103/2531-6710/19313.

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Abstract:
L'autore richiama l'attenzione sulle questioni ambientali del diritto europeo e sull'importanza della Sociologia del diritto. Le politiche ambientali della Comunità Europea sono attuate negli Stati membri, ma l'attuazione degli obiettivi ambientali e le corrispondenti misure amministrative implicano difficili questioni sociali. Non c'è dubbio, infatti, che le questioni ambientali siano al centro dell'attuale dibattito pubblico, attorno al quale si organizzano anche le strategie e le pratiche nazionali e sovranazionali. Accanto a una ricostruzione storica e istituzionale, la trattazione analizza specificamente gli aspetti sociologici del "danno ambientale". In questa prospettiva, l'autore ha tenuto conto del fatto che i disastri sono sempre più spesso considerati come parzialmente causati dall'uomo piuttosto che come eventi puramente naturali.
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Fattori, Gilberto. "La cessazione del rapporto di lavoro per ragioni di età nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia." PRISMA Economia - Società - Lavoro, no. 2 (October 2020): 94–104. http://dx.doi.org/10.3280/pri2019-002007.

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Abstract:
In materia di cessazione del rapporto di lavoro per ragioni di età la Corte di Giustizia dell'Unione Europea sta svolgendo un ruolo propulsivo nell'implementazione del diritto antidiscriminatorio. Tuttavia, come emerge dalle recenti sentenze su questo tema, le problematiche che emergono dal bilanciamento tra diritti sociali fondamentali dei lavoratori e scelte di politica economica ed occupazionale dei governi degli Stati membri dell'UE sono questioni che rimangono centrali nella giurisprudenza della Corte. In questa trattazione si analizzano due recenti sentenze particolarmente significative su questo tema: nella sentenza Rasmussen si mette in luce come la Corte riaffermi una volta di più la propria giurisprudenza sull'esistenza di un principio generale di non discriminazione per età nell'ordinamento europeo, sottolineando la forza delle conseguenze giuridiche che ciò comporta per gli ordinamenti degli Stati membri. Nell'analisi della causa Aber-crombie si mettono invece in luce aspetti problematici relativi al bilanciamento tra diritto alla non discriminazione per età e scelte di politica occupazionale dei gover-ni nazionali, e di come ciò abbia creato un notevole dibattito in dottrina.
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della Porta, Donatella, and Liborio Mattina. "I MOVIMENTI POLITICI A BASE ETNICA: IL CASO BASCO." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 15, no. 1 (April 1985): 35–67. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200002999.

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Abstract:
IntroduzioneNel corso degli ultimi venti anni in molte regioni dell'emisfero nord-occidentale sono riemersi quei movimenti politici a base etnica il cui declino era sembrato ineluttabile dopo la ridefinizione dei confini nazionali seguita alle due guerre mondiali. Tali movimenti hanno perseguito obiettivi diversi da un caso all'altro — dalla difesa della lingua regionale alla richiesta dell'autonomia politica, all'indipendenza — e talvolta anche divergenti tra le diverse componenti del medesimo schieramento. Nonostante le differenze essi sono stati contrassegnati da una comune caratteristica: quella di rivalorizzare attributi culturali oggettivi condivisi dai loro militanti — la razza, la lingua, la religione, l'insediamento in un determinato territorio, il riferimento a precedenti istituzioni, simboli, tradizioni storiche. Questi attributi sono serviti ad alimentare processi di identificazione politica che ai governi centrali è stato richiesto di riconoscere. Tuttavia, sebbene l'esistenza di attributi culturali oggettivi comuni ai membri di gruppi etnici sia stata una condizione necessaria del riemergere dei movimenti, non ne ha però costituito il fattore decisivo.
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Huard, Raymond. "Umberto Levra [dir.], Nazioni, nazionalità, stati nazionali nell’ottocento europeo, Atti del 61° Congresso di storia del Risorgimento Italiano (Torino, 9-13 ottobre 2002), Turin, Carocci, 2004, 467 p. ISBN : 8843031724. 45,30 euros." Revue d'histoire du XIXe siècle, no. 34 (June 1, 2007): 165–214. http://dx.doi.org/10.4000/rh19.1622.

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Giangrande, Nicolò. "I contratti collettivi nazionali di lavoro, il ruolo dei sindacati confederali e i lavoratori coperti." ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE 40, no. 3 (December 2022): 33–42. http://dx.doi.org/10.3280/es2022-003004.

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Abstract:
Nel recente dibattito pubblico che ha accompagnato l'approvazione della Direttiva sui salari minimi adeguati nell'Unione Europea ci si è interrogati sullo stato della contrattazione collet-tiva in Italia e su quanti lavoratori coinvolgesse. L'Italia, pur essendo un Paese storicamente caratterizzato da un consolidato sistema di relazioni industriali, non ha ancora statistiche defi-nitive sulla copertura contrattuale formalmente riconosciute e di riferimento per la definizione delle politiche. Sulla base di queste premesse sono stati esaminati, tramite dati ufficiali, il nu-mero dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (Ccnl), le organizzazioni sindacali contraenti e il numero dei lavoratori dipendenti effettivamente coperti, sia nel settore privato, esclusi i settori agricolo e domestico, che nel pubblico. La ricerca evidenzia un'altissima copertura dei Ccnl firmati dalle maggiori organizzazioni sindacali confederali (Cgil, Cisl, Uil) e un'anomala proliferazione di Ccnl che, sebbene interessi un numero esiguo di lavoratori, può esercitare una pressione verso il basso sui salari e sulle condizioni lavorative stabilite nei Ccnl più con-solidati e rappresentativi.
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Febbrajo, Alberto. "Per una sociologia del diritto tributario." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 2 (December 2011): 27–31. http://dx.doi.org/10.3280/sd2011-002002.

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Abstract:
Questa presentazione tenta di sottolineare l'importanza di una sociologia del diritto tributario che, ingiustamente trascurata, costituisce un cruciale punto di congiunzione tra la sociologia del diritto e la sociologia dell'agire economico. Tale connessione, che risulta sempre piů visibile in un sistema complesso come il nostro, richiede l'utilizzazione sul piano teorico di strumenti di analisi inter-sistemica, sul piano empirico di strumenti di analisi delle opinioni del pubblico e, sul piano concettuale, di strumenti di comparazione tra sistemi giuridici diversi. Una sociologia del diritto tributario dovrŕ infatti tenere conto della graduale perdita di significato degli orizzonti nazionali delle politiche fiscali. Correlativamente, dovrŕ tenere conto del profondo influsso di organismi e relazioni sovranazionali nel quadro di una "democrazia finanziaria" che stabilisca sempre piů stretti contatti tra ruoli e istituzioni dei sistemi giuridici ed economici dei diversi Stati.
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Fourçans, André. "European Monetary Union: Theory and Practice (*)." Journal of Public Finance and Public Choice 9, no. 1 (April 1, 1991): 3–20. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345162.

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Abstract:
Abstract Il tema dell’Unione Monetaria Europea viene analizzato in tutti i suoi risvolti, teorici e pratici.Dal punto di vista teorico, vengono passati in rassegna i vantaggi e gli svantaggi della creazione di una moneta unica, così come gli argomenti favorevoli e contrari alle tesi alternative, quali i tassi di cambio fissi con monete nazionali, i tassi di cambio flessibili e la competizione tra monete private, secondo il modello di Hayek.La seconda parte è dedicata ad un breve esame dell’esperienza dello SME e dei piani proposti per il conseguimento dell’EMU, con le loro implicazioni e possibili conseguenze a livello di politica monetaria, fiscale, di crescita economica e di sviluppo regionale.La conclusione che si trae è che l’EMU, tramite la creazione di una moneta unica e di una banca centrale con poteri ed obiettivi simili a quelli della Bundesbank, effettivamente favorirebbe la crescita economica degli Stati partecipanti. A questo scopo, però, è necessaria la formulazione di una costituzione monetaria che chiarisca le regole e i poteri delle istituzioni realizzate e degli Stati membri.È inoltre indispensabile un certo grado di coordinamento finanziario, prima e dopo la creazione dell’EMU, nonché politiche fiscali volte a limitare dislivelli troppo marcati nella crescita delle varie regioni.
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Vezzani, Bruno. "La responsabilità in politica." GRUPPI, no. 1 (July 2022): 15–50. http://dx.doi.org/10.3280/gruoa1-2021oa14019.

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Abstract:
In premessa si prende in esame, con l'aiuto della lingua latina, lo spazio semantico dei termini responsabilità e potere. Si analizzano successivamente le forme di potere alla luce del Katechon; di questo principio si illustra la doppia funzione: potere che frena e contemporaneamente promuove. Un breve percorso storico dal medio evo all'età moderna introduce il problema della connessione fra l'assolutismo del potere e l'avvento del macchinismo con il divorzio fra etica e politica. L'indebolimento katetonico degli stati nazionali sfocia nel nichilismo e nel narcinismo mettendo in crisi il concetto di responsabilità individuale nella prospettiva politica. Viene considerato il processo di globalizzazione per i suoi esiti nei campi correlati della governance e dell'identità comunitaria. Seguono appunti sul concetto di prossimità nel contesto della problematica multiculturale. La conclusione si avvale dei contributi della letteratura sui problemi del rapporto fra tecnica e politica con considerazioni finali sulle prospettive della restaurazione e del mantenimento della responsabilità.
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Pasticci, Franca, and Antonio Selvi. "L'esperienza Di Un Sito Web Per La Dieta Nelle Malattie Renali." Giornale di Clinica Nefrologica e Dialisi 26, no. 1 (November 2, 2014): 29–32. http://dx.doi.org/10.33393/gcnd.2014.856.

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Abstract:
Introduzione. La sensibilizzazione alle cause della malattia renale cronica e la diffusione delle conoscenze nutrizionali possono contrastare l’andamento cronico e progressivo della stessa. L’utilizzo del web è sempre più frequente come possibile mezzo di reperimento di risposte alle limitazioni imposte dalla malattia. Metodi. Sono stati esaminati altri siti web dedicati alla MRC e, sulla base delle esperienze nazionali e internazionali, è stato creato un sito web dedicato alla nutrizione in nefrologia. Risultati. A un anno di distanza dall’apertura del sito, le visite giornaliere medie sono circa 20, con picchi fino a 60-140 persone in relazione con gli inserimenti di nuove pagine. I visitatori sono per la maggior parte persone con MRC in fase conservativa oppure che hanno fatto il trapianto. Conclusioni. Nel trattamento delle nefropatie, la figura del dietista è centrale. A tutt’oggi, pochi sono i dietisti disponibili nei centri di nefrologia; il sito, oltre a fornire informazioni nutrizionali, potrebbe aumentare la sensibilità dell’opinione pubblica e delle istituzioni verso questo professionista.
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La Mantia, Cesare. "La stagione di Moda Polska nella Polonia socialista: aspetti interni e internazionali." MONDO CONTEMPORANEO, no. 2 (May 2021): 343–60. http://dx.doi.org/10.3280/mon2020-002017.

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Abstract:
Nel secondo dopoguerra il settore della moda fu tra i protagonisti della rinascita della Polonia. Le sarte polacche crearono da tendaggi e vecchi vestiti abiti per vestire nella maniera più elegante la popolazione, soprattutto femminile. Durante la stagione di Moda Polska e di figure di spicco quali Jadwiga Grabowska o Barbara Hoff, la moda polacca si pose in contrasto con quella sovietica e stabilì rapporti a livello internazionale, anche con le case di moda francesi. La moda polacca divenne un forte fattore identitario nella delicata fase in cui Mosca cercava di sostituire le precedenti e radicate identità nazionali degli Stati sotto la sua influenza con nuovi modelli culturali e politici. Il fascino della moda polacca e delle sue creatrici contribuì a rafforzare all'estero l'immagine di una Polonia insofferente verso il comunismo e a mantenere un ulteriore canale di comunicazione con l'Occidente oltre a quello già presente grazie ai rapporti con la Santa Sede.
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Montani, Guido. "IDEOLOGY, UTOPIA AND THE CRISIS OF POLITICS." Il Politico 252, no. 1 (June 22, 2020): 5–23. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2020.294.

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Abstract:
I partiti politici che si ispirano ai valori del liberalismo, della democrazia e del socialismo non riescono più a concepire un progetto di lungo periodo per i propri concittadini e per l’umanità. Dopo il crollo del Muro di Berlino, grandi e piccole potenze hanno avviato una sordida lotta per la supremazia mondiale, alimentando conflitti locali e globali, e il ritorno del nazionalismo come ideologia dominante. In questo saggio si intende mostrare che la tesi sulla “fine delle ideologie” è infondata: le ideologie tradizionali sono incapaci di progettare un futuro di progresso perché subiscono passivamente l’ideologia della sovranità assoluta degli stati e della guerra giusta per difendere gli interessi nazionali. Il futuro dell’umanità è minacciato da una nuova corsa agli armamenti nucleari e convenzionali, ai quali i governi dedicano immense risorse, che dovrebbero invece servire per salvare il Pianeta dal surriscaldamento climatico, dallo sterminio della vita animale e vegetale e dalle pandemie. La via intrapresa dai popoli europei, con la costruzione della prima Unione sovranazionale della storia, dovrebbe ispirare anche le politiche necessarie per la costruzione di un ordine mondiale fondato sulla cooperazione pacifica tra stati e l’avvio di politiche che si propongano di consentire ai cittadini del mondo di godere dei medesimi diritti di libertà e solidarietà che, seppure imperfettamente, si sono realizzati in Europa. Il progresso dell’umanità è un’utopia positiva che può diventare realtà.
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Lara Ródenas, Manuel José de. "Per una ricognizione degli “stati d’eccezione”. Emergenze, ordine pubblico e apparati di polizia in Europa: la esperienze nazionali (secc. XVII-XX)." REVISTA DE HISTORIOGRAFÍA (RevHisto) 27 (November 27, 2017): 385. http://dx.doi.org/10.20318/revhisto.2017.3979.

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Alpa, Guido. "Quale modello di governo dell'economia in Italia?" ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no. 1 (October 2011): 7–14. http://dx.doi.org/10.3280/ed2011-001001.

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Abstract:
Le ragioni della crisi che ha investito l'economia globale, e quindi anche il sistema italiano, sono state identificate con una certa approssimazione, ma la discussione č ancora in corso; occorrerŕ ancora tempo per comprendere appieno il fenomeno. In ogni caso, le prime analisi denunciano una sequenza nella quale hanno avuto effetto causale , tra gli altri, alcuni fattori: la crisi del mercato immobiliare negli Stati Uniti, la conclusione di mutui "subprime", la diffusione di contratti derivati e prodotti finanziari ad alto rischio, l'inattendibilitŕ dei criteri di rating, e, piů in generale, la progressiva prevalenza dell'economia finanziaria sulla economia reale Gli orientamenti delle autoritŕ nazionali si sono divisi in tre diversi modi di operare: l'intervento ad adiuvandum delle imprese in crisi e a sostegno del sistema finanziario; l'astensione da qualsiasi interferenza con la naturale evoluzione della situazione, ritenendosi sufficiente la smithiana "mano invisibile" a porre rimedio alla crisi; l'assenza di decisioni e quindi di provvedimenti, posizione che si avvicina alla soluzione astensionista, ma che si connota per la carenza di una valutazione complessiva delle cause e dei possibili rimedi. In questo contesto appare opportuno un ripensamento di tutte le componenti del sistema economico, e tra esse le tipologie di governance delle societŕ.
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Salmoni, Fiammetta. "SOVRANITÀ DEI TECNOCRATI, MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ E L’EMERGENZA DA COVID-19." Novos Estudos Jurí­dicos 25, no. 3 (December 31, 2020): 546–70. http://dx.doi.org/10.14210/nej.v25n3.p546-570.

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Abstract:
Il 9 aprile 2020, a Bruxelles, l’Eurogruppo ha raggiunto l’accordo sintetizzato nel Report on the comprehensive economic policy response to the COVID-19 pandemic, nel quale si dichiara che “è necessaria una strategia coordinata e globale per far fronte alle esigenze dell’emergenza sanitaria, sostenere le attività economiche e preparare il terreno per la ripresa”, una strategia che “dovrebbe combinare iniziative a breve, medio e lungo termine, tenendo conto delle ricadute e delle interconnessioni” tra le diverse economie degli Stati dell’Eurozona, considerando altresì la “necessità di preservare lafiducia e la stabilità”. Tra queste iniziative, si distingue, per la sua rilevanza, ma anche per la sua problematicità e la conflittualità che ha scatenato tra le forze politiche nazionali e finanche all’interno della stessa maggioranza di governo, il ricorso al Meccanismo europeodi stabilità (MES) sotto la forma di una speciale linea di credito, denominata Pandemic Crisis Support (PCS), che dovrebbe basarsi sull’esistente Enhanced Conditions Credit Line (ECCL) e “adjusted in light of this specific challenge, as a relevant safeguard foreuro area Member States affected by this external shock”.
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Majone, Giandomenico. "LA CRESCITA DEI POTERI REGOLATIVI NELLA COMUNITÀ EUROPEA." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 25, no. 3 (December 1995): 409–39. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200023790.

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Abstract:
IntroduzioneLa rilevanza conferita dal Trattato di Maastricht al principio di sussidiarietà se da un lato rivela una diffusa preoccupazione circa la tendenza alla crescita dei poteri di regolazione di Bruxelles, solleva anche diversi interrogativi interessanti sotto il profilo teorico. In primo luogo, è possibile una sovra-regolazione al livello europeo, nonostante che i governi nazionali siano fortemente rappresentati ad ogni livello del processo decisionale? In secondo luogo, se è vero che gli stati membri si sforzano di preservare il più ampio margine possibile di sovranità e di autonomia nel policy-making, come dimostrano le forti resistenze agli interventi comunitari in aree quali la politica macroeconomica e la tassazione indiretta, perché allora essi hanno accettato molte misure regolative non previste dai trattati originari e non strettamente necessarie per il funzionamento del mercato comune? Infine, per quello che riguarda la qualità più che la quantità delle regole comunitarie, quanto è davvero possibile l'innovazione in un sistema dove i poteri formali di iniziativa della Commissione, così come le sue funzioni esecutive, sembrano essere così severamente controllati?
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Válková, Lenka. "The interplay between jurisdictional rules established in the EU legal instruments in the field of family law: testing functionality through simultaneous application with domestic law = L’interazione tra le regole di giurisdizione all’interno degli strumenti giuridici dell’UE nell’ambito del diritto di famiglia: la prova del funzionamento attraverso l’applicazione simultanea del diritto nazionale." CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 9, no. 2 (October 5, 2017): 551. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2017.3886.

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Abstract: The following article aims at testing the interrelations between the rules on: jurisdiction in divorce and parental responsibility laid down in the Brussels IIa Regulation, maintenance laid down in the Maintenance Regulation, and property regime laid down in the Regulation on Matrimonial Property Regimes and on Property Consequences of Registered Partnerships, considering a number of potentially seised Member State courts and their interactions with domestic law. For the testing, the national legal system and case law of Slovakia and Czech Republic, which require hearing of a dispute in unique proceedings (with certain differences), has been selected in order to tackle problems connected with the simultaneous application of rules established by the EU regulations and domestic procedural rules.Keywords: Multiplicity of Regulations in Family Matters, Interplay between Jurisdictional Rules, Divorce, Parental Responsibility, Maintenance, Matrimonial Property Regimes, Czech and Slovak Legislation.Riassunto: Il presente contributo mira a verificare l’interazione tra le norme sulla competenza in materia di divorzio e responsabilità genitoriale stabilite dal Regolamento Bruxelles IIa, in materia di obbligazioni alimentari previste nel Regolamento sulle Obbligazioni Alimentari, e in materia di regimi patrimoniali previsti dai Regolamenti in Materia di Regimi Patrimoniali fra Coniugi e di Effetti Patrimoniali delle Unioni Registrate, prendendo in considerazione le Corti degli Stati Membri potenzialmente adite e la loro interazione con il diritto interno. Al fine di testare il funzionamento e affrontare i problema legati all’applicazione simultanea delle norme stabilite dal diritto dell’UE e delle norme procedurali nazionali, sono stati scelti i sistemi giuridici della Slovacchia e della Repubblica ceca, che richiedono, con alcune differenze, l’audizione di una controversia in un unico processo.Parole chiave: molteplicità dei regolamenti in diritto di familia, interazione tra le norme sulla competenza, divorzio, responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari, regime patrimoniale, legislazione ceca e slovacca.
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Marcuccio, Massimo, and Vanessa Lo Turco. "Università, Imprese e Soggetti Intermediari nei Processi di Innovazione Didattica nelle Scuole di Dottorato. Uno Studio di Caso M." EXCELLENCE AND INNOVATION IN LEARNING AND TEACHING, no. 2 (December 2022): 91–108. http://dx.doi.org/10.3280/exioa2-2022oa15083.

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Nell'ambito del dottorato di ricerca in Italia, negli ultimi vent'anni si registra un incremento degli iscritti così come dei dottori di ricerca inseritisi nel mondo del lavoro. Tuttavia, confrontando i dati nazionali con quelli internazionali, la percentuale dei dottori di ricerca occupati risulta inferiore in relazione al totale della forza lavoro. Inoltre, molti dei dottori di ricerca ritengono di non utilizzare nel loro lavoro le competenze sviluppate durante il dottorato mentre altri trovano migliori opportunità di lavoro all'estero. Questa situazione problematica sembra trovare una possibile soluzione nell'introduzione di curricula innovativi nei dottorati. Il contributo presenta gli esiti di uno studio di caso multiplo realizzato nel 2021 relativo a un percorso innovativo di educazione non formale sui temi dell'Open innovation promosso da un soggetto intermediario dell'Emilia-Romagna e rivolto ad aziende e dottorandi degli atenei emiliano-romagnoli. L'impianto della ricerca empirica è stato messo a punto a partire da una cornice teorica che ha integrato tre diversi modelli: la Comunità di Pratica, l'apprendimento basato sulla sfida e l'hackathon. L'obiettivo principale è stato quello di descrivere la sostenibilità, l'efficienza e l'efficacia del percorso innovativo. Sono stati coinvolti 14 dottorandi, 8 rappresentanti di quattro imprese, 4 referenti di un soggetto intermediario e 4 consulenti aziendali. I dati sono stati rilevati attraverso l'analisi di documenti, interviste e questionari. Dai principali esiti emerge che il percorso indagato risulta sostenibile, sebbene richieda alcuni adattamenti per migliorarne l'efficienza, e in grado di favorire la costituzione di comunità di pratica capaci di promuovere apprendimenti.
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van Meerhaeghe, Marcel A. G. "Protection of Competition in Belgium*." Journal of Public Finance and Public Choice 8, no. 2 (October 1, 1990): 93–101. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345036.

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Abstract Le recenti leggi sulla concorrenza introdotte in alcuni Paesi europei sono basate sulle norme comunitarie. È questo il caso della legge italiana del 10 ottobre 1990 e del progetto di legge belga del 10 settembre 1990.In Belgio è in vigore la legge 27 maggio 1960 contro l’abuso di posizione dominante, mentre non hanno concluso l’iter parlamentare altri progetti di legge sulla politica della concorrenza elaborati successivamente.Pertanto, il testo da esaminare (confrontandolo con la legge italiana e anche con quella comunitaria) è il progetto di legge del settembre 1990.Un primo problema è dato dal fatto che il Trattato di Roma non definisce il concetto di «concorrenza». Questa lacuna caratterizza anche molte leggi nazionali, inclusa quella belga del 1960, che contiene definizioni alquanto approssimative di «abuso» e di «posizione dominante». Il progetto di legge definisce solo tre concetti: «undertaking», «posizione dominante” e «ministro». Neppure la legge italiana fornisce definizioni.Il progetto di legge propone l’istituzione di un «Consiglio della concorrenza», con compiti sia di decisione circa attività anti-concorrenziali, sia di consultazione, di sua iniziativa o su richiesta del Ministro degli affari economici.Il consiglio è composto di dodici membri, di cui sei (compreso il presidente ed il vice-presidente) appartenenti alla magistratura ed altri sei designati sulla base della loro specifica competenza. Dodici membri supplenti sono designati sulla stessa base. Le nomine durano sei mesi e sono effettuate su deliberazione del Consiglio dei ministri. È facile immaginare che la Commissione sulla concorrenza sarà sottoposta a notevoli pressioni politiche. Inoltre, si prevede una commissione di consiglieri, rappresentanti le parti sociali, la cui consultazione ritarderà certamente le procedure.Il sistema previsto dalla legge italiana sembra preferibile, sia perché assicura una maggiore indipendenza dal potere politico, sia perché è più agile.Per quanto riguarda le operazioni di concentrazione, il progetto belga richiede una percentuale della quota di mercato (il 20%) che è inferiore a quella prevista dalla regolamentazione CEE (il 25%) ed inoltre il fatturato minimo richiesto, pari ad un miliardo di franchi belgi, appare eccessivamente basso, anche confrontato con quello della legge italiana, che è circa 15 volte più elevato e da commisurare ad un prodotto interno lordo cinque volte maggiore.Le procedure previste dal progetto belga (come, peraltro, anche quelle comunitarie) sembrano richiedere un eccessivo lavoro burocratico, anche a danno della riservatezza.Uno dei timori suscitati dalla regolamentazione comunitaria, attraverso le deroghe ai divieti di comportamento anticoncorrenziale, è quello di voler dar luogo a politiche industriali o sociali, piuttosto che ad una politica della concorrenza. In una parola, vi è il rischio che prevalga la «politica” vera e propria.Per quanto riguarda i rapporti tra normativa comunitaria e leggi nazionali, è possibile che ambedue siano applicate, purché non venga pregiudicata l’applicazione uniforme delle norme comunitarie.Le autorità nazionali possono vietare accordi rispetto ai quali la Commissione abbia dichiarato di non intervenire. Oltre a svolgere un ruolo di consulenza nei riguardi della Comunità, gli Stati possono inserirsi nel procedimento comunitario. Di fatto, per gli attori puo essere preferibile ricorrere alla magistratura, la quale può decidere il pagamento dei danni, anziché limitarsi ad imporre multe, come fa la Commissione.Con riferimento al sistema belga, si può dubitare che un Paese con un territorio così limitato possa regolamentare le concentrazioni, le quali sono già oggetto di normative comunitarie.Appare inoltre sorprendente, sia nel rapporto belga che nella legge italiana, l’assenza di norme che sopprimano il controllo dei prezzi.Poiché sia la legge italiana che il progetto belga si basano sulla normativa comunitaria, per fame una valutazione complessiva bisogna fare riferimento a quest’ultima, la quale si fonda sulla legislazione anti-trust statunitense che, tuttavia, negli ultimi anni e stata sottoposta a numerose critiche.Appare sempre piu di frequente che monopoli ed oligopoli non siano cosl preoccupanti come si pensava in passato. In particolare, un sistema oligopolistico può essere nella sua essenza concorrenziale.Non sembra quindi opportuno che, di fronte ad una revisione sostanziale di molte idee tradizionali in tema di funzionamento dei mercati, la Commissione e gli Stati membri accentuino il controllo delle concentrazioni.La politica comunitaria non sembra aver avuto un’evoluzione logica e coerente. In passato le concentrazioni mediante fusione venivano incoraggiate; dopo le si è considerate con diffidenza.Gli stessi concetti di «mercato rilevante», «pratiche concertate» e «posizione dominante” sono cambiati nel corso del tempo.Data l’ispirazione liberale del Trattato di Roma, la determinazione del «valore economico” dovrebbe essere lasciata al mercato, senza porsi il problema di identificare prezzi che siano «eccessivi». Anche per quanto riguarda gli accordi di distribuzione esclusiva, non sono chiari i danni che potrebbero conseguirne.In conclusione, le autorità nazionali farebbero meglio se cercassero d’influire sulla politica comunitaria della concorrenza piuttosto che adottarla senza i necessari approfondimenti.
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Cortese, Caterina, Sabina Licursi, Roberta Pascucci, Serena Quarta, and Gianfranco Zucca. "Imparare dall’emergenza." Sinappsi 12, no. 1 (2022): 50–61. http://dx.doi.org/10.53223/sinappsi_2022-01-5.

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Le persone senza dimora hanno pagato un prezzo elevatissimo nella fase iniziale della pandemia da Covid-19, quando l’appello responsabile #iorestoacasa è suonato come un paradosso. Al contempo, i servizi di accoglienza hanno dovuto immediatamente adattare le strutture alle misure di emergenza nazionali. L’indagine ha avuto lo scopo di analizzare gli effetti della pandemia sui servizi per la grave marginalità, le risposte organizzative adottate, i risvolti sul lavoro degli operatori sociali e sulle persone senza dimora. Sono stati infine messi in luce gli apprendimenti e gli sviluppi futuri degli interventi nel campo della grave emarginazione adulta. ******************************** EN: Since the early stages of the pandemic, homeless people have suffered the effects of the healthy emergency, as the appeal for #Stayathome sounded like a paradox for those living rough. Furthermore, homelessness services have been rapidly reorganized in order to respond to national emergency measures. The article aims to analyze the effects of pandemic emergency on homelessnes services, focusing on the ability of the providers to manage the reorganization, on the changing of social work, and on the impact on homeless people. Moreover, learning from pandemic and challenges for the future have been highlighted
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Lombrano, Alessandro. "Dall'armonizzazione alla standardizzazione contabile. Quale via per la riforma degli ordinamenti contabili europei." ECONOMIA PUBBLICA, no. 3 (November 2021): 7–31. http://dx.doi.org/10.3280/ep2021-003001.

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Gli Stati membri dell'Unione Europea condividono la politica monetaria e sono indirettamente responsabili del debito complessivo dell'eurozona. Da ciò l'importanza di bilanci omogenei e trasparenti nonché l'adozione di politiche di finanza pubblica condivise che, da ultimo, hanno portato all'ipotesi di emanare principi contabili pubblici comuni (EPSAS - European Public Sector Accounting Standard). Attraverso l'analisi del caso italiano, questo contributo propone alcune riflessioni critiche sull'opportunità di una regolamentazione contabile unitaria di rango eu-ropeo alla luce, da una parte, degli specifici obiettivi della ventilata riforma (il coordinamento e il controllo) e, dall'altra, degli inevitabili costi che essa produr-rebbe, anche in termini di incoerenza o ridondanza delle soluzioni individuate. Le implicazioni di ricerca e di policy sono rilevanti. Il rischio che sotto l'etichetta dell'armonizzazione passino soluzioni tecniche tanto complesse quanto inutili, che ne snaturino il senso e la portata, è concreto e va allontanato dall'agenda politica europea. Al tempo stesso va recuperato un chiaro rapporto tra gli stru-menti contabili delle riforme e risultati attesi dalle stesse, distinguendo, anche sul piano concettuale degli studi, il piano delle contabilità nazionali da quello delle contabilità per il governo.
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Piccoli, Lorenzo. "La trasformazione del regime globale di mobilità durante la pandemia di COVID-19." MONDI MIGRANTI, no. 1 (March 2021): 45–60. http://dx.doi.org/10.3280/mm2021-001003.

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Questo articolo propone un'analisi preliminare di tre importanti cambiamenti in-dotti dalla pandemia di COVID-19 su quello che è stato definito "il regime globale di mobilità" (Schiller e Salazar, 2013), o l'insieme delle regole e dei meccanismi in-ternazionali di governance che normalizzano gli spostamenti di alcuni viaggiatori e criminalizzano quelli di altri. L'articolo si focalizza sui cambiamenti occorsi in ma-teria di cittadinanza (il livellamento della funzione dei passaporti nazionali), mobi-lità internazionale (l'accesso differenziato agli spostamenti per diverse categorie di persone) e gestione dei confini (l'inasprimento della sorveglianza dei viaggiato-ri). L'articolo mostra che le restrizioni adottate durante la pandemia di COVID-19 hanno sospeso alcuni dei privilegi che caratterizzavano il regime globale di mobili-tà (per esempio, temporaneamente indebolendo la funzione del passaporto degli Stati Uniti d'America come lasciapassare per viaggiare nel resto del mondo), ma hanno anche creato nuovi effetti discriminatori (per esempio, la chiusura dei corri-doi umanitari, la separazione di famiglie e coppie in movimento e il blocco di molti migranti in Paesi dove non avevano pianificato di rimanere). Al momento attuale, è difficile immaginare un rapido ritorno alle regole che disciplinavano la mobilità internazionale prima della pandemia di COVID-19. Questo è il motivo per cui è importante studiare le restrizioni adottate durante la pandemia e comprendere il loro possibile impatto a lungo termine su gruppi differenti della popolazione.
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Saggiomo, Carmen. "IL CITOYEN NEI DIZIONARI FRANCESI TRA XVII E XVIII SECOLO." Verbum 7, no. 7 (December 20, 2016): 165. http://dx.doi.org/10.15388/verb.2016.7.10266.

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Abstract:
È intenzione del presente studio esplorare la voce citoyen attraverso le entrate di alcuni fra i più rile­vanti dizionari, dal Thresor de la langue françoyse di Jean Nicot, del 1606, all’edizione del Diction­naire de L’Académie françoise del 1798. Si ha così l’occasione per censire i mutamenti semantici e culturali, l’étendue des sens, tra la pubblicazione del primo dizionario moderno della lingua francese e la quinta edizione dell’Accademia, che precede la fine del periodo rivoluzionario, assunto dalla sto­riografia come spartiacque fra età moderna e età contemporanea. Nel XVII secolo il termine citoyen rimanda, in modo pressoché costante, alla cultura giuridica greco-romana, per la quale cives erano gli abitanti di Roma, Atene, Sparta etc. La concezione della città-Stato, che caratterizza soprattutto il mondo greco, diverrà, seppur con qualità specifiche, un tratto tipico di Roma anche successivamen­te all’espansione dell’impero, ragion per cui, pur in presenza di una forte estensione territoriale, il cittadino romano resta ancorato all’Urbe. Tale modo di concepire il cittadino è rinvenibile in tutti i dizionari francesi qui analizzati. Non va dimenticato che il concetto di “Stato”, nel suo significato moderno, si afferma convenzionalmente solo dopo il Trattato di Westphalia del 1648, quando sulla scena internazionale si affacciano gli Stati nazionali. Solo nel XVIII secolo, e in particolare con la Rivoluzione francese, si passa a un citoyen inteso come soggetto parte della nazione e depositario della sovranità popolare.
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Saggiomo, Carmen. "IL CITOYEN NEI DIZIONARI FRANCESI TRA XVII E XVIII SECOLO." Verbum 7, no. 7 (December 22, 2016): 165. http://dx.doi.org/10.15388/verb.2016.7.10294.

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Abstract:
È intenzione del presente studio esplorare la voce citoyen attraverso le entrate di alcuni fra i più rile­vanti dizionari, dal Thresor de la langue françoyse di Jean Nicot, del 1606, all’edizione del Diction­naire de L’Académie françoise del 1798. Si ha così l’occasione per censire i mutamenti semantici e culturali, l’étendue des sens, tra la pubblicazione del primo dizionario moderno della lingua francese e la quinta edizione dell’Accademia, che precede la fine del periodo rivoluzionario, assunto dalla sto­riografia come spartiacque fra età moderna e età contemporanea. Nel XVII secolo il termine citoyen rimanda, in modo pressoché costante, alla cultura giuridica greco-romana, per la quale cives erano gli abitanti di Roma, Atene, Sparta etc. La concezione della città-Stato, che caratterizza soprattutto il mondo greco, diverrà, seppur con qualità specifiche, un tratto tipico di Roma anche successivamen­te all’espansione dell’impero, ragion per cui, pur in presenza di una forte estensione territoriale, il cittadino romano resta ancorato all’Urbe. Tale modo di concepire il cittadino è rinvenibile in tutti i dizionari francesi qui analizzati. Non va dimenticato che il concetto di “Stato”, nel suo significato moderno, si afferma convenzionalmente solo dopo il Trattato di Westphalia del 1648, quando sulla scena internazionale si affacciano gli Stati nazionali. Solo nel XVIII secolo, e in particolare con la Rivoluzione francese, si passa a un citoyen inteso come soggetto parte della nazione e depositario della sovranità popolare.
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Antonini, Erica. "Percorsi di riforma nella Pubblica Amministrazione: un'analisi comparata." RIVISTA TRIMESTRALE DI SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE, no. 3 (November 2010): 73–99. http://dx.doi.org/10.3280/sa2010-003010.

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A partire dagli anni '80 del XX secolo le burocrazie delle democrazie occidentali sono state oggetto di profondi mutamenti, con la sostituzione, in primo luogo, dei principi della gerarchia e dell'accentramento con quelli della delega e del trasferimento di competenze, anche se in misura variabile nei diversi contesti. Tra le innovazioni piů rilevanti figurano: l'istituzione delle agenzie esecutive, come unitŕ funzionalmente autonome e separate rispetto ai Ministeri, che ha permesso di ridisegnare gli organismi ministeriali secondo criteri di tipo reticolare; il considerevole incremento dell'autonomia organizzativa e finanziaria dei dirigenti; l'estensione, in materia di gestione del personale, dei margini di applicazione della contrattazione collettiva e l'introduzione di numerose deroghe al principio della stabilitŕ del posto di lavoro; il potenziamento degli strumenti per il controllo dell'efficacia e dell'economicitŕ della prestazione amministrativa, per la valutazione dei risultati e per il miglioramento della qualitŕ dei servizi erogati. Dall'analisi di queste ed altre innovazioni emerge il tentativo di ridurre le distanze fra settore pubblico e settore privato, sulla base della convinzione secondo cui da quest'ultimo si possano trarre insegnamenti validi per incrementare l'efficienza del primo. In ogni caso, seppur in presenza di obiettivi e finalitŕ convergenti, il processo di modernizzazione č stato declinato nei vari paesi in forme differenziate, che dipendono in larga misura dai contesti politico-istituzionali nazionali e dalle caratteristiche organizzative consolidatesi nel corso del tempo. In queste note verranno messe a confronto le esperienze di riforma di quattro paesi dell'Europa Occidentale (Francia, Spagna, Germania e Regno Unito) e degli Stati Uniti, avviatesi a partire dalla prima metŕ degli anni '80. Per ciascuno dei paesi considerati si analizzeranno modelli di organizzazione, politiche del personale, processi di riforma, avviati e tuttora in corso. Alcune osservazioni conclusive tenteranno di evidenziare linee di continuitŕ e di differenziazione tra le diverse esperienze.
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