Journal articles on the topic 'SISTEMA COSTITUZIONALE'

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Bilancia, Francesco. "Profili evolutivi dei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale italiana con riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo." Revista do Direito, no. 43 (May 19, 2014): 03–24. http://dx.doi.org/10.17058/rdunisc.v0i43.5661.

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Abstract:
Questo breve scritto intende fornire un quadro d’insieme dei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale italiana con riferimento all’uso degli accordi internazionali di protezione dei diritti umani, che opera attraverso un “processo di grandiose proporzioni, il quale investe il futuro stesso dello Stato: non di questo o quello Stato, ma – se così può dirsi – della forma-Stato”. Questo processo, destinato a svolgersi in un indefinibile arco di tempo ma costantemente sostenuto dalla più attenta giurisprudenza, non avrebbe – non ha – potuto “non investire il destino della stessa (…) Costituzione ”. La lunga e complicata evoluzione del processo di “interazione” tra i diversi documenti costituzionali statali e tra questi e le Carte internazionali di protezione dei diritti fondamentali si è spesso caratterizzato per un cammino di piccoli passi, di fasi di integrazione a volte più intense, a volte più incerte, senza escludere vere e proprie battute d’arresto, ma comunque qualificato ed arricchito da importanti episodi giurisprudenziali di cui, momento per momento, la dottrina ha preteso di ricostruire la fotografia di sintesi, nell’incessante vano tentativo di ridurre la complessità a sistema. Non è, è bene dirlo subito, l’intenzione di queste brevi note che traggono, piuttosto, spunto da alcune più recenti pronunce della Corte costituzionale italiana, riferite alla Convenzione ed alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo (CEDU), riconducibili al percorso giurisprudenziale avviato a partire dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007 . Come è noto ormai la Corte costituzionale italiana riconduce il contrasto tra una norma interna ed una norma della Convenzione europea dei diritti dell’uomo alla violazione mediata dell’art. 117, comma 1, Cost., di cui la stessa Corte costituzionale dovrà essere investita nel caso in cui il giudice interno non sia in condizione di risolvere l’antinomia per via di interpretazione conforme. A giudizio della Corte resta, infatti, preclusa al giudice di merito la strada dell’applicazione diretta della norma CEDU mediante la contestuale disapplicazione della norma interna incompatibile , ritenendo non assimilabile tale sistema di garanzie allo schema di adattamento del diritto interno al diritto comunitario e dell’UE . Piuttosto, a giudizio della Corte costituzionale resta, non solo possibile, ma addirittura necessario verificare, in sede di giudizio di costituzionalità, la specifica compatibilità in concreto della norma CEDU invocata quale parametro, per come interpretata ed applicata dalla Corte di Strasburgo, con le diverse disposizioni costituzionali. Sul piano formale della dottrina costituzionale del sistema delle fonti le disposizioni della CEDU , quindi, in quanto dotate di forza passiva superiore a quella delle norme di legge ordinaria, fungeranno da norme interposte nel giudizio di costituzionalità delle norme interne con esse incompatibili per violazione indiretta dell’art. 117 Cost. Laddove, all’opposto, stante la loro non equiparabilità formale alle disposizioni costituzionali, potrebbe darsi il caso di un giudizio di costituzionalità della legge di recepimento della Convenzione nell’ipotesi di contrasto con altre disposizioni costituzionali; non quindi più soltanto dei principi fondamentali come previsto, secondo la nota dottrina costituzionale dei “controlimiti”, con riferimento ai rapporti del diritto interno con le norme di diritto comunitario direttamente applicabili.
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Benvenuti, Marco. "Andata e ritorno per il diritto di asilo costituzionale." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 2 (July 2010): 36–58. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-002003.

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Abstract:
Sommario: Prologo1. La "svolta storica nella lotta all'immigrazione clandestina", ovvero della crisi del c.d. "sistema asilo" alla luce della recente pratica dei respingimenti in mare2. L'"identità di natura giuridica del diritto alla protezione umanitaria, del diritto allo status di rifugiato e del diritto costituzionale di asilo", ovvero della funzione emulativa del diritto di asilo costituzionale3. "La presenza del richiedente il diritto di asilo nel territorio dello Stato non č condizione necessaria per il conseguimento del diritto stesso", ovvero della funzione effettiva del diritto di asilo costituzionale
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3

Claudio, Viazzi. "Alla ricerca dei veri giacobini. Magistratura, sistema politico, modello costituzionale." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 6 (February 2011): 7–29. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-006002.

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Abstract:
1. Crisi della giustizia: una pluralitŕ di letture scisse tra loro2. Strategia dell'inefficienza, processi riformatori "personalizzati" e modello costituzionale: esiste un nesso?3. La riforma della Costituzione: crisi del modello o crisi della politica?4. Le due piste del costituzionalismo moderno: Rousseau e Locke5. Dove stanno allora i giacobini?6. L'insopprimibile politicitŕ della giurisdizione7. Ruolo del giudice e interpretazione del diritto8. Una conclusione provvisoria.
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4

Anderson, Gary M., and Robert D. Tollison. "Constitutional Job Creation." Journal of Public Finance and Public Choice 14, no. 2 (October 1, 1996): 139–52. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907540327.

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Abstract:
Abstract La Costituzione americana viene considerata da mold come un esempio concreto del modo in cui i vincoli costituzionali aH’opportunismo politico abbiano favorito lo sviluppo di un sistema istituzionale nel cui ambito l’economia ha avuto modo di prosperare.Peraltro, studi recenti hanno sostenuto che le decisioni dei partecipanti alia Convenzione repubblicana del 1787 sono state influenzate dagli interessi che essi rappresentavano. In tal modo è stata riveduta la diffusa opinione secondo cui i costituenti erano persone disinteressate, con il solo obiettivo del bene pubblico.Un aspetto che in questi studi è stato trascurato riguarda il fatto che questi rappresentanti, che erano prevalentemente ambiziosi, nel disegnare la Costituzione hanno creato una serie di cariche che essi stessi si sono poi candidati ad occupare.Questo studio costituisce un primo tentativo di analisi di un aspetto sin ora trascurato della storia costituzionale americana. Da esso appare che dei 39 firmatari, ben 32 occuparono importanti posizioni nel governo federale.
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Oliviero, Maurizio. "Osser Vazioni Sul Sistema Costituzionale Algerino." Oriente Moderno 71, no. 7-12 (August 12, 1991): 463–502. http://dx.doi.org/10.1163/22138617-0710712005.

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Moschella, Giovanni. "Crisi della rappresentanza politica e prospettive del parlamentarismo italiano (nel post-referendum e nella crisi pandemica)." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 2 (January 2021): 83–104. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2020-002004.

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Abstract:
L'articolo esamina le prospettive di trasformazione della rappresentanza politica e del sistema parlamentare nell'ordinamento italiano, alla luce della recente modifica costituzionale che ha ridotto il numero dei parlamentarie e degli effetti prodotti, anche sul piano istituzionale, dall'emergenza sanitaria provocata dal virus Covid 19. Movendo dalla attuale crisi della rappresentanza politica e dal rapporto tra libero mandato parlamentare e partito politico, il lavoro prende in esame alcune ipotesi di riforma volte, in particolare, a garantire il carattere democratico dei partiti (art. 49 Cost.), a consolidare il sistema delle garanzie costituzionali (a partire dall'art.138 Cost.) e ? last but not least ? a rivedere il carattere paritario del nostro sistema bicamerale.
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Montabes Pereira, Juan, and Maria Angustias Parejo Fernandez. "Istituzioni politiche e processi elettorali in Marocco." Quaderni dell'Osservatorio elettorale QOE - IJES 44, no. 1 (September 30, 2001): 99–145. http://dx.doi.org/10.36253/qoe-12795.

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Abstract:
Una monarchia costituzionale solo di facciata. Il ruolo delle elezioni nel sistema politico marocchino. I partiti. I processi elettorali fino al 1996. Il sistema elettorale dopo la riforma costituzionale. I risultati elettorali dal 1963 al 1997.
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Cascella, Gianluca. "La dubbia costituzionalità dell'esclusione dell'azione di annullamento come rimedio avverso le sanzioni disciplinari sportive." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 22 (November 2018): 91–119. http://dx.doi.org/10.3280/dt2018-022004.

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Abstract:
I rapporti tra sistema sportivo e sistema statale sono nuovamente portati all'esame della Corte Costituzionale, con particolare riguardo al profilo delle sanzioni disciplinari emanate dagli enti sportivi che, per la sua importanza, rischia di dispiegare effetti non trascurabili, sia dal punto di vista patrimoniale che non patrimoniale, sulle posizioni di soggetti che non sono solo membri delle varie federazioni sportive, ma che sono - anche e soprattutto - cittadini italiani, e in quanto tali destinatari della protezione loro riservata dall' 24 della Costituzione, sulla cui efficacia il T.A.R. La Lazio, sulla scorta di apprezzabili argomenti, ha nuovamente chiesto alla Corte di esprimersi
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Pasquino, Gianfranco. "VARIANTI DEI MODELLI DI GOVERNO PARLAMENTARE." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 33, no. 2 (August 2003): 295–315. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200027192.

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Abstract:
Introduzione«Chi conosce il diritto costituzionale classico e ignora la funzione dei partiti, ha un'idea sbagliata dei regimi politici contemporanei; chi conosce la funzione dei partiti e ignora il diritto costituzionale classico ha un'idea incompleta ma esatta dei regimi politici contemporanei» (Duverger 1961, p. 412) Alla luce di questa preziosa indicazione metodologica dell'autorevole politologo e costituzionalista francese, il dibattito italiano sul «premierato» appare immediatamente e sostanzialmente inadeguato perché incapace, tranne pochissime eccezioni, di tenere insieme il sistema dei partiti e il modello di governo. Certo, è innegabile che le regole e le attribuzioni di poteri costituzionali hanno anche una dinamica e una forza propria e specifica. Tuttavia, il modo e il grado di successo con il quale regole e poteri incidono sui rapporti governo/parlamento e governo/elettorato differiscono in maniera significativa a seconda del sistema di partiti sottostante sul quale si applicano e con il quale interagiscono. In questa sede, manterrò l'analisi focalizzata esclusivamente sui modelli parlamentari di governo, ma, naturalmente, anche qualsiasi tentativo di comprendere e di rendere conto del funzionamento dei modelli presidenziali di governo appare altrettanto inadeguato se, per l'appunto, non tiene conto dei diversi sistemi di partito sui quali viene innestato ciascun modello presidenziale (per le indispensabili differenziazioni fra presidenzialismi e parlamentarismi, si veda Sartori 2000; per un tentativo, peraltro piuttosto confuso poiché si perde in eccessive specificazioni che non conducono ad opportune generalizzazioni, Shugart e Carey 1992).
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Adamo, Ugo, and Silvio Gambino. "Emergenze e ordinamento costituzionale italiano." Revista de Direitos e Garantias Fundamentais 21, no. 3 (December 8, 2020): 141–84. http://dx.doi.org/10.18759/rdgf.v21i3.1825.

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Abstract:
A contribuição propõe uma análise crítica das consequências que podem ser determinadas no ordenamento jurídico constitucional sobre a ocorrência de emergências que requeiram a adoção de medidas cabíveis para enfrentá-las. Nessa perspectiva, o estudo leva em consideração as emergências terroristas e de saúde. Assim, avalia as diferenças e semelhanças nestes contextos, devido às inúmeras consequências que as decisões adotadas produzem no equilíbrio entre as liberdades individuais e os interesses coletivos, sobre o sistema de fontes, e a forma de Estado e de governo. O sistema constitucional se mantém se for concreto e se a democracia for madura. Com a ocorrência dessas condições, é possível limitar os direitos em equilíbrio com os demais direitos, respeitando-se o que é reconhecido pelo mesmo sistema constitutivo. Isso pode ser visto nos desenvolvimentos jurídicos ocorridos em alguns países europeus, como a Polônia e a Hungria, que exploram a crise pandêmica para questionar o Estado de Direito.
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Cotta, Maurizio. "IL SOTTO-SISTEMA GOVERNO-PARLAMENTO." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 17, no. 2 (August 1987): 241–83. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200016683.

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Abstract:
IntroduzioneIl tema dei rapporti governo-parlamento è stato spesso all'ordine del giorno della discussione sia politica che accademica nell'Italia del secondo dopoguerra. Nell'ultimo quindicennio poi questo interesse si è ulteriormente sviluppato fino a cristallizzarsi in una serie di proposte di ingegneria costituzionale che dovrebbero, nelle intenzioni dei proponenti (operatori politici o studiosi che siano), ovviare alle disfunzionalità del sistema politico italiano.
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Rigano, Francesco. "Libertà individuale e rapporti sociali: lo statuto costituzionale del Terzo settore." DIRITTO COSTITUZIONALE, no. 2 (June 2021): 137–58. http://dx.doi.org/10.3280/dc2021-002007.

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Abstract:
Nel periodo repubblicano gli enti privati non lucrativi sono stati oggetto di leggi speciali e di favore. Questa legislazione ha ricevuto un consolidamento con l'adozione del Codice del Terzo settore, che pone a sistema la nozione di ente del Terzo settore, determina gli strumenti di raccordo con la pubblica amministrazione, disciplina i controlli. Il Codice trova legittimazione nella cornice del pluralismo aperto qualificato dalla indifferenza dei fini associativi, ma orientato dal principio di solidarietà prefigurato dalla Costituzione repubblicana. La corretta collocazione costituzionale del fenomeno aiuta ad affrontare la questione della limitazione dell'autonomia privata nelle scelte di organizzazione e in particolare dei rapporti tra ente e aderenti all'ente.
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Blankart, Charles B. "Where Are We in the Economic Theory of Constitutions?*." Journal of Public Finance and Public Choice 3, no. 3 (October 1, 1985): 147–58. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907117165.

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Abstract:
Abstract Sebbene gli economisti siano generalmente d’accordo sulla definizione di « costituzione », i loro punti di vista al riguardo sono divergenti: secondo i sostenitori delle teorie contrattualistiche, le decisioni di carattere costituzionale sono effettuate in modo discontinuo, mentre secondo coloro che condividono l’indirizzo evoluzionista tutto il sistema giuridico è il risultato di un lungo processo storico svoltosi senza soluzione di continuità.Queste due impostazioni, peraltro, malgrado la loro diversità, non si escludono reciprocamente. La visione contrattualistica è utile per fornire criteri di valutazione delle scelte politiche. Il concetto di contratto, d’altra parte, è spesso presente, anche se non in modo esplicito, nell’indirizzo evoluzionista.
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Violini, Lorenza. "La scuola come comunità? Modelli per una riorganizzazione." DIRITTO COSTITUZIONALE, no. 3 (October 2021): 111–24. http://dx.doi.org/10.3280/dc2021-003005.

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Abstract:
Le riflessioni del presente saggio si prefiggono di entrare nella complessa definizione del nucleo centrale ed essenziale di una istituzione, la scuola, che sta al cuore di molte funzioni pubbliche proprie di uno Stato costituzionale a impronta sociale. La ripresa del dato costituzionale, a monte di ogni trattazione istituzionale o normativa, è utile per identificare quegli elementi primigeni che reggono il sistema nel suo complesso quale è, per il nostro tema, la funzione educativa e, quindi, l'educazione in senso lato, apparentemente lontana dalle aride tecnicità dell'analisi giuridica ma profondamente innervata in molti degli snodi essenziali di ogni ordinamento che si voglia definire democratico, secondo tutte le declinazione in cui si esprime questa fondamentale qualifica dei nostri sistemi di governo.
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Gambino, Silvio. "I diritti sociali e l’Unione Europea." Revista do Direito, no. 43 (May 19, 2014): 120–200. http://dx.doi.org/10.17058/rdunisc.v0i43.5757.

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Abstract:
Se può ancora affermarsi che il deficit democratico e le stesse derive tecnocratiche rendono il sistema costituzionale europeo ancora poco idoneo ad ampliare gli orizzonti della democrazia (almeno di quella costituzionale, individuata nella bisecolare evoluzione successiva alla Déclaration des droits de l’homme et du citoyen), appare ancora più evidente che il suo costituzionalismo, con la relativa frammentarietà, non induce a prefigurare un processo lineare di inequivocabile e progressiva riproduzione dei canoni costituzionalistici del XX secolo, appena trascorso.
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Corso, Lucia. "Opinione dissenziente, interpretazione costituzionale e costituzionalismo popolare." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 1 (July 2011): 27–55. http://dx.doi.org/10.3280/sd2011-001002.

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Abstract:
L'opinione dissenziente č il meccanismo attraverso cui i giudici che dissentono dalle conclusioni raggiunte dalla maggioranza fanno sentire la propria voce. Il saggio ricostruisce le ragioni di questo istituto con riferimento alla giustizia costituzionale americana ed avanza la tesi che la presenza dell'opinione dissenziente modifica la giurisprudenza costituzionale non solo nei contenuti, ma anche nello stile ed innesca una discussione virtuale fra giudici e cittadini coinvolgendo questi ultimi nei dibattiti sui diritti fondamentali. Contro lo scetticismo di alcuni neocostituzionalisti italiani, viene prospettata la tesi che ilpossa migliorare la qualitŕ democratica di un sistema giuridico.
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Carducci, Michele. "LE PREMESSE DI UNA “ECOLOGIA COSTITUZIONALE”." Veredas do Direito: Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 17, no. 37 (May 13, 2020): 89–111. http://dx.doi.org/10.18623/rvd.v17i37.1760.

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Abstract:
L’articolo discute il tema del rapporto tra diritto e approccio ecosistemi-co nella prospettiva dei limiti del diritto costituzionale di fronte alla con-dizione attuale di “deficit ecologico” del Pianeta (“tirannia delle piccole decisioni”, disfunzionalità dei poteri, irresponsabilità). Questi limiti sono la conseguenza del carattere “fossile” del diritto moderno, definitivamente separato dai bisogni naturali di sopravvivenza della specie umana. Attual-mente esistono due tentativi di superamento di questi limiti in nome della “conversione ecologica” degli stili di vita e della “transizione ecologica” del sistema di produzione: il metodo “ottativo”, strutturato per obiettivi e regole secondarie; il metodo “prescrittivo”, fondato su regole primarie di nuovi doveri verso la natura.
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Saitto, Francesco. "RAGIONANDO SUL TRATTATO DI MAASTRICHT COME MOMENTO DI “FRATTURA”: PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA E TRASFORMAZIONI DEL SISTEMA ECONOMICO." Il Politico 251, no. 2 (March 3, 2020): 138–57. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2019.241.

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Abstract:
L'articolo esamina il Trattato di Maastricht in una prospettiva storica e comparativa, concentrandosi sulle sue implicazioni economiche e costituzionali. Il Trattato di Maastricht viene quindi contestualizzato in un processo storico, evidenziando i tentativi dello Stato costituzionale europeo di affrontare la crisi del cosiddetto "liberalismo incorporato" dopo la caduta di Bretton Woods. Questo processo ha avuto significativi contraccolpi economici e politici in tutto il mondo. In Europa, gli anni Settanta sono stati caratterizzati da un'elevata instabilità economica, soprattutto in considerazione del sistema monetario e del crescente debito pubblico. Da allora è nata l'esigenza di una nuova forma di radicamento democratico del capitalismo, con l'obiettivo di creare un nuovo equilibrio tra capitalismo e democrazia. Sebbene pieno di contraddizioni, il Trattato di Maastricht rappresentava un tentativo di far fronte a questo mutevole ordine mondiale economico e politico. In quel periodo il sistema politico italiano si trovava a fronteggiare un'insopportabile instabilità economica e il Trattato di Maastricht rappresentava un'opportunità per favorire una riforma del sistema politico ed economico "dall'esterno" attraverso un "vincolo esterno", come lo definì Guido Carli. Non era la prima volta nella storia italiana. Un nuovo processo è iniziato e, pieno di contraddizioni e inadeguatezze, è ancora in corso.
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Gerbasi, Giampaolo. "Dalla "fuga" al "ritorno" del sindacato accentrato di costituzionalità nel processo di integrazione europea tra Carte dei diritti e cooperazione tra le Corti." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (August 2021): 151–221. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2021-001006.

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Abstract:
In un quadro caratterizzato da convergenti spinte verso un "sindacato diffuso" delle leggi, il saggio analizza il tentativo della Corte costituzionale italiana di attrarre nel sindacato accentrato di costituzionalità le situazioni di ‘doppia pregiudizialità' in materia di diritti fondamentali, l'autore si propone di dimostrare che il nuovo filone giurisprudenziale pone le condizioni per realizzare un'integrazione più equilibrata tra il sistema europeo di tutela dei diritti fondamentali e quello nazionale nonché tra i rispettivi rimedi giurisdizionali, per chiedersi infine se il sindacato accentrato di costituzionalità possa considerarsi un principio supremo dell'ordinamento opponibile sia al diritto dell'Unione che allo stesso legislatore di revisione costituzionale.
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Bonetti, Paolo. "La proroga del trattenimento e i reati di ingresso o permanenza irregolare nel sistema del diritto degli stranieri: profili costituzionali e rapporti con la Direttiva comunitaria sui rimpatri." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 4 (November 2009): 85–128. http://dx.doi.org/10.3280/diri2009-004007.

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Abstract:
Introduzione1. Il prolungamento della durata massima del trattenimento1.1. I presupposti del trattenimento e della proroga del trattenimento1.2. I profili di legittimitŕ costituzionale della nuova proroga del trattenimento e del vigente sistema italiano dei provvedimenti amministrativi di respingimento e di espulsione e il rapporto con la Direttiva comunitaria sui rimpatri2. Il reato di ingresso e permanenza illegali e il sistema degli allontanamenti2.1. L'accesso al diritto d'asilo dello straniero che fa ingresso o permane illegalmente nel territorio dello Stato e il reato di ingresso e soggiorno irregolare2.2. L'importanza essenziale della sussidiarietŕ e dell'elemento normativo nel reato di ingresso o permanenza illegale dello straniero: le condotte che integrano il reato e le molte ipotesi di ingresso o soggiorno irregolari che non integrano il reato2.3. Considerazioni sugli aspetti sostanzialii, sull'obbligo di denuncia del reato e sul rapporto con le espulsioni2.4. I profili di illegittimitŕ costituzionale e di inefficacia del reato di ingresso e soggiorno Irregolare
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Saitto, Francesco. "«Of Property». Dinamiche appropriative e statuto costituzionale degli assetti proprietari." DIRITTO COSTITUZIONALE, no. 1 (March 2021): 123–56. http://dx.doi.org/10.3280/dc2021-001006.

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Abstract:
La proprietà è un concetto mutevole e assai dibattuto. Da un punto di vista costituzionale, l'assetto che si afferma con le Rivoluzioni borghesi del diciassettesimo e diciottesimo secolo si intreccia con il processo di fondazione dello stato moderno e fa da premessa all'imporsi di un determinato sistema economico. Quell'impianto ha subito molti cambiamenti che non si sono fermati con l'entrata in vigore delle costituzioni del secondo dopoguerra ed è in continua trasformazione. Il presente saggio analizza in particolare il modo in cui la proprietà privata è disciplinata a livello costituzionale, esaminandone le implicazioni con riferimento alla diseguaglianza economica e alle dinamiche redistributive della ricchezza.
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Calabrò, Gian Pietro. "Diritto alla vita, principi costituzionali ed interpretazione per valori." Medicina e Morale 46, no. 4 (August 31, 1997): 727–37. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1997.872.

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Abstract:
L’Articolo intende mostrare il ruolo che il diritto alla vita, nella sua prospettiva assiologica, può svolgere all’interno dell’ordinamento giuridico delle democrazie costituzionali. Rilevato il nesso strettissimo tra diritto alla vita e nozione di persona, quest’ultima collocata al centro del sistema costituzionale, l’Autore, nello sviluppare alcune considerazioni di Antonio Baldassarre sulla necessità che il valore vita possa essere bilanciato da un eguale valore, sostiene la possibilità di istituire all’interno della c.d. interpretazione per valori, una gerarchia che abbia al vertice il diritto alla vita quale precondizione di ogni altro diritto. In questa prospettiva il diritto alla vita incide profondamente sullo stesso destino delle democrazie pluralistiche e ne diventa il principio della loro legittimazione. In altri termini, conclude l’Autore, il diritto alla vita può essere inteso come la Grundnorm senza, però, essere assunta in modo ipotetico e convenzionale secondo lo schema kelseniano, qualificando sul piano giuridico ed etico l’intero ordinamento.
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Bilancia, Francesco. "I diritti fondamentali e la loro effettività." Revista do Direito, no. 28 (July 25, 2007): 31–53. http://dx.doi.org/10.17058/rdunisc.v0i28.181.

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Abstract:
In questo saggio io intendo APPROCHARE il dibatitto sul tema dei diritti fondamentali, coinvolgendo la prospettiva di sua effettività principalmente nel sistema costituzionale europeo. Per tanto, si parte della approfundatta diferenzza che ci sono fra i membri statali e le multipli aspetti culturali e sociale della cittadinanzza europea.
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Campanella, Piera. "Sicurezza sul lavoro e competenze legislative delle regioni." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 127 (October 2010): 415–54. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2010-127002.

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Abstract:
Il saggio indaga sui rapporti tra fonti normative statali e regionali nel nuovo sistema prevenzionistico. L'analisi dimostra come il medesimo poggi su una "concezione mista" delle competenze e su un uso esteso del "metodo di leale collaborazione". Ciň, se, da un lato, č coerente con la giurisprudenza costituzionale, dall'altro, č incapace di garantire piena copertura giuridica, non potendosi certo impedire alle regioni di legiferare in materia, né evitare l'emersione di questioni di costituzionalitŕ. Diventa, pertanto, ineludibile una ricostruzione piů puntuale del riparto di poteri legislativi nella sicurezza del lavoro, alla ricerca di uno spazio per la normativa regionale, ben tratteggiabile giŕ alla luce della vigente legislazione delle regioni e, soprattutto, di quella giurisprudenza costituzionale, che vi si č almeno in parte misurata.
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D’Andrea, Antonio. "Il Parlamento e il Governo: le ragioni del rispettivo disallineamento costituzionale (sempre reversibile)." DIRITTO COSTITUZIONALE, no. 3 (November 2022): 9–40. http://dx.doi.org/10.3280/dc2022-003002.

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Abstract:
Da circa trent'anni il sistema di governo parlamentare, in Italia, ha funzionato in modo poco rispettoso del ruolo centrale che la Costituzione riserva agli organi parlamentari, a cominciare dall'esercizio della funzione normativa. Nella prassi sono stati il Governo e il suo leader, insieme allo stesso Presidente della Repubblica, ad assumere, non solo la guida politica dello Stato, ma anche il pieno controllo della maggioranza parlamentare via via faticosamente costituita. Nell'articolo si ipotizzano alcune soluzioni istituzionali incentrate principalmente su nuovi meccanismi elettorali in grado di rivitalizzare il parlamenta-rismo italiano, ritenuto sempre preferibile ad altri sistemi di governo.
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Bettini, Romano. "Ulema e Costituzione in Egitto. La "Carta dei Valori" 2011 della moschea-universitŕ di al-Azhar." RIVISTA TRIMESTRALE DI SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE, no. 2 (July 2012): 31–61. http://dx.doi.org/10.3280/sa2012-002003.

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Abstract:
Il saggio analizza, nella prima parte, la originaria struttura diarchica del sistema islamico, nel suo ruolo negativo rispetto alla relativa economia; e, nella seconda parte, il conflitto tra diritto sacro e diritto costituzionale di uno Stato tendenzialmente liberal-democratico come quello egiziano. Le conclusioni vertono sul confronto del magistero religioso islamico-egiziano con il magistero religioso degli altri monoteismi.
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Cecili, Marco. "El sistema electoral italiano: lo que el legislador hace, el Tribunal lo deshace." Revista de Derecho Político 1, no. 106 (December 3, 2019): 265. http://dx.doi.org/10.5944/rdp.106.2019.26157.

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Abstract:
En este escrito se analiza el controvertido régimen electoral de Italia en los últimos cinco años. Después de la importante decisión 1 de 2014 de la Corte costituzionale, el sistema electoral italiano se encontró entre los más inestables, al declararse inconstitucional dos veces la ley electoral. Lasúltimas elecciones se han llevado a cabo a través de un sistema mixto que ha provocado un estancamiento en la formación del gobierno. La nueva ley electoral ha sido objeto de crítica desde diferentes sectores y parece ser transitoria, en espera de un nuevo y codiciado equilibrio político.
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Scotti Douglas, Vittorio. "Napoli e Torino, due rivoluzioni sull’esempio di Cadice." Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, no. 22 (January 28, 2021): 53. http://dx.doi.org/10.14198/pasado2021.22.02.

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Abstract:
Dopo una breve introduzione sui secolari rapporti tra Spagna e Italia, il saggio presenta un esame sommario della Costituzione di Cadice e si sofferma poi sulla situazione italiana agli inizi della Restaurazione, analizzando in dettaglio e in profondità il caso del Regno delle Due Sicilie e del Regno di Sardegna dal punto di vista politico e sociale, spiegando come la Costituzione di Cadice fosse divenuta la parola d’ordine del movimento patriottico italiano. Il testo continua indicando come l’insurrezione costituzionale spagnola del 1820 abbia costituito il detonatore della rivoluzione di Napoli dello stesso anno, e mette in luce le reazioni della società napoletana al nuovo regime politico, soffermandosi sul dibattito culturale e politico che si svolse sulla stampa. Si passa poi alla rivoluzione piemontese, mettendo nuovamente in risalto come l’insieme dei patrioti decidesse di adottare la Costituzione di Cadice dopo molte accese discussioni, e come infine la rivoluzione fallisse da un lato per la condotta pusillanime del Principe Reggente Carlo Alberto, dall’altro per la sostanziale apatia e indifferenza delle classi popolari, che non scorgevano alcun possibile vantaggio materiale immediato in un nuovo sistema politico. Infine l’Autore, che vuole qui sottolineare l’impiego di una bibliografia basata essenzialmente su fonti contemporanee e di testimoni oculari, conclude l’opera tracciando un parallelo tra patrioti spagnoli e italiani, uniti nel comune destino della lotta per la libertà e l’indipendenza.
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Carminati, Arianna, and Matteo Frau. "Il certificato COVID digitale nel contesto del federalismo europeo, tra tutela della privacy e libertà di circolazione, e il suo impiego nell'ordinamento italiano." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 2 (January 2022): 5–33. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2021-002001.

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Abstract:
L'articolo descrive il processo decisionale che ha portato all'introduzione, a livello europeo, di una disciplina unitaria in materia di certificati COVID digitali, proponendo un confronto con la differente situazione in cui versa il sistema federale statunitense, e affronta alcune delle questioni di ordine costituzionale connesse all'uso del c.d. green pass, sia con riguardo alla tutela della privacy sia con riguardo all'utilizzo di tale strumento da parte degli Stati membri.
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Turazza, Michele. ""Ordinanze ordinarie" dei sindaci e principio di legalitŕ nella giurisprudenza costituzionale." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 1 (March 2012): 62–77. http://dx.doi.org/10.3280/qg2012-001005.

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Abstract:
Con sentenza n. 115 del 2011 la Corte costituzionale ha fatto venir meno il potere dei sindaci, conferito dal "pacchetto sicurezza" del 2008, di adottare ordinanze in materia di incolumitŕ pubblica e sicurezza urbana anche in assenza di situazioni di necessitŕ e urgenza. L'importanza della sentenza va oltre il caso concreto e offre una chiave interpretativa del sistema normativo all'insegna della necessaria coesistenza del principio di legalitŕ sostanziale e di quello di uguaglianza.
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Morisi, Massimo. "IL PARLAMENTO IN ITALIA. VECCHIE E NUOVE IPOTESI DI RICERCA." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 18, no. 2 (August 1988): 191–222. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200012181.

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Abstract:
IntroduzioneIl parlamento è tra le istituzioni più studiate, anche in Italia, tuttavia, la ricerca empirica sul suofunzionamentoall'interno del sistema politico, pare languire da anni. Riempiremmo pagine se dovessimo elencare la miriade di lavori di «riflessione» sull'azione dellegislativo, sulle sue modalità e sui suoi stessi significati sistemici, nel breve come nel medio e lungo termine. Altre pagine ci vorrebbero per dar conto delle molteplici esperienze di ricerca empirica, maturate in un denso e continuo confronto fra ipotesi metodologiche diverse, mono e interdisciplinari, sia in concorrenza che in collaborazione tra diritto costituzionale, storia parlamentare, scienza politica, sociologia politica. E agli studi sulla collocazione e sul ruolo delle assemblee parlamentari all'interno del sistema politico, si potrebbero aggiungere i diversi filoni di ricerca sulla classe politica e sulla rappresentanza.
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Passaglia, Paolo. "Da Tocqueville a Marshall, passando per Kelsen: il sincretismo del sistema messicano di giustizia costituzionale." Cuestiones Constitucionales Revista Mexicana de Derecho Constitucional 1, no. 41 (September 27, 2019): 559. http://dx.doi.org/10.22201/iij.24484881e.2019.41.13959.

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Persiani, Mattia. "Ancora un tentativo non riuscito di individuare il principio costituzionale di sistema in materia previdenziale." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 157 (March 2018): 169–73. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2018-157005.

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Icolari, Maria assunta. "IL FENOMENO FISCALE ITALIANO AL TEMPO DELLA CRISI DELLE CONCEZIONI GIURIDICHE TRADIZIONALI." Revista da Faculdade Mineira de Direito 21, no. 42 (July 16, 2019): 131–48. http://dx.doi.org/10.5752/p.2318-7999.2018v21n42p131-148.

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Abstract:
La disamina muove dal bisogno di una profonda riflessione del sistema tributario italiano dopo che la stagione della crisi, politica ma anche economica, ha sortito i suoi effetti sia sul rapporto mai paritario tra Amministrazione finanziaria e contribuente che sulla nozione di tributo. Pertanto oggetto di attenzione sono per un verso le problematiche legate alla mancanza sia di un vero e paritario contraddittorio nell’azione tributaria, per cui l’Amministrazione fiscale spesso è in una posizione di intollerabile supremazia, sia di un vero coordinamento con il diritto penale; per altro verso del bisogno di adeguare la nozione di tributo agli indirizzi che provengono dal giudice costituzionale.
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Giuliani, Livia. "Editoriale del Dossier “Libertà personale dell’imputato e misure cautelari restrittive della libertà individuale nel processo penale” – La libertà personale dell’imputato tra princìpi e prassi in attesa di una riforma organica della giustizia penale italiana." Revista Brasileira de Direito Processual Penal 7, no. 3 (October 31, 2021): 1559. http://dx.doi.org/10.22197/rbdpp.v7i3.648.

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Abstract:
Il saggio offre una sintesi del decorso evolutivo della disciplina delle misure cautelari personali alla luce dei diritti sanciti nella Carta costituzionale italiana e nelle Carte sovranazionali, ponendo in luce come il perimetro normativo già da tempo segnato al riguardo – ed oggi inserito nel contesto di un sistema multilivello – non abbia impedito prassi applicative discusse e cicliche fluttuazioni legislative. Pregevole nel suo impianto originario, sebbene perfettibile, la disciplina delle misure cautelari personali resta una normativa di settore, delineando un sottosistema fortemente sensibile agli equilibri del processo penale che non può trovare autonoma pacificazione senza una contestuale revisione del sistema penale e processuale. La congiuntura politico-economica eccezionale determinata dall’emergenza sanitaria induce a sperare che la legge delega di riforma della giustizia in corso di approvazione lasci infine apparire l’araba fenice di una efficienza del processo penale sconosciuta – a memoria di uomo vivente – al nostro ordinamento.
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Iacobellis, Luigi. "La tassazione dei redditi delle donne ed il principio di uguaglianza tributaria: la leva impositiva per la realizzazione e promozione dell'equità fiscale di genere." ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE, no. 2 (October 2021): 82–94. http://dx.doi.org/10.3280/es2021-002006.

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Abstract:
In uno scenario mondiale aggravato dalla situazione pandemica e caratterizzato dall'acuirsi delle disuguaglianze, il tema delle differenze di genere assume un ruolo di assoluta centralità. Analizzati i principali elementi del gender gap e del differenziale retributivo di genere, anche in ragione dei più recenti studi ed analisi statistiche, nel contributo si è inteso indagare in diritto la possibilità di introdurre una tassazione di vantaggio per le donne, nel rispetto dei limiti imposti dal diritto unionale, dai fondamenti del sistema tributario italiano e dal principio di uguaglianza tributaria sancito dalla nostra Carta costituzionale. De jure condendo vengono valutate le possibili strategie, funzionali anche al quadro post-pandemico, che l'ordinamento tributario potrà adottare per il raggiungimento di una equità fiscale di genere, illustrando potenzialità e criticità della leva impositiva per ridurre e contrastare il gender gap attraverso una rimodulazione del sistema di tassazione dei redditi delle donne.
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Stasio, Donatella. "La responsabilitŕ civile dei magistrati in Italia e in Europa." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 2 (June 2011): 111–14. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-002011.

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Abstract:
Periodicamente, anche dopo la legge n. 117 del 1998 (avente ad oggetto «Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilitŕ civile dei magistrati») si torna a parlare di tale responsabilitŕ come se si trattasse di colmare una lacuna del sistema. Č accaduto da ultimo con la presentazione della riforma costituzionale della giustizia varata dal Governo Berlusconi. Anche in questo caso si č invocata l'Europa con il seguito di "vincoli" da essa imposti al legislatore italiano. A torto, ancora una volta, ché le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dicono tutt'altro, e che la disciplina italiana vigente č analoga a (o comunque dello stesso tenore di) quella prevista negli ordinamenti della stragrande maggioranza dei Paesi.
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Forni, Lorena. "Il corpo come risorsa? Donazione samaritana e mercato degli organi tra carta di Nizza e Costituzione." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 1 (July 2012): 7–36. http://dx.doi.org/10.3280/sd2012-001001.

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Abstract:
A partire dal documento del 23.4.2010, che il Comitato Nazionale per la Bioetica ha formulato a favore della donazione samaritana, questo contributo intende soffermarsi sull'esistenza di valide ragioni giustificanti non solo la donazione samaritana, ma anche specifiche ipotesi di donazione non gratuita. L'analisi cerca di mettere in evidenza gli argomenti di principio e di fatto tali pratiche che potrebbero essere accolti dal sistema giuridico italiano. In particolare, si porta attenzione alla disponibilitŕ del corpo in tema di trapianti alla luce delle tutele e dei vincoli posti dalla cornice costituzionale e dalla normativa europea, alla ricerca di un contemperamento di diversi interessi o bisogni, tra libertŕ della ricerca scientifica e diritti inviolabili degli individui.
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Bacaria, Jordi. "Supra-National or National Monetary Rules as Constitutions: Reflections on the European Monetary Union*." Journal of Public Finance and Public Choice 11, no. 2 (October 1, 1993): 157–71. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907539752.

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Abstract:
Abstract La questione centrale affrontata da questo scritto è se il «coordinamento» conseguente agli accordi per l’Unione Monetaria Europea rappresenti un accordo conclusivo tra governi, oppure costituisca il risultato di una scelta costituzionale tra possibili regole per vincolare il grado di libertà dei governi. Nel primo caso si tratterebbe di un accordo inefficiente dal punto di vista sociale, mentre nel secondo si avrebbe un gioco cooperative con risultati socialmente inefficienti.Una soluzione accettabile per una sana politica monetaria sembra essere quella di un sistema che incoraggi la concorrenza tra monete nazionali e tra banche centrali. In sua assenza, l’Unione Monetaria farebbe aumentare le differenze tra regioni e il processo di recupero di quelle meno progredite diventerebbe impossibile.
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Santomassimo, Gianpasquale. "L'ereditŕ degli anni ottanta." ITALIA CONTEMPORANEA, no. 260 (February 2011): 383–91. http://dx.doi.org/10.3280/ic2010-260001.

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Abstract:
L'autore colloca negli anni ottanta le origini della "costruzione degli italiani" di oggi e del berlusconismo. In Italia l'individualismo si traduce in un privatismo asociale che mette al bando l'eguaglianza, aspirazione e in parte conquista degli anni settanta; il liberismo, declinato come ideologia intimamente totalitaria, si coniuga con l'‘individualismo proprietario' in cui trionfano ceti cresciuti sull'enorme redistribuzione di ricchezza indotta da una lunga svalutazione. Divengono dominanti parole come modernizzazione, modernitŕ, successo, alla cui diffusione contribuiscono le televisioni di Berlusconi (cui si consegna il monopolio di quella privata). Protagonista politico del decennio č Bettino Craxi. Sebbene la sua ereditŕ per nulla univoca impedisca di vedere una linea di continuitŕ assoluta tra lui e Berlusconi, č su impulso del Psi che la vecchia prassi di occupazione dello Stato e del parastato da parte dei partiti diviene sistema regolato e codificato di finanziamento illegale e corruzione. La lunga contesa tra i maggiori partiti della sinistra si concluderŕ con l'estinzione di entrambi e con il collasso dell'arco costituzionale su cui si era fondato il sistema repubblicano.
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Pinelli, Cesare. "LA SCELTA PER LA REPUBBLICA." Il Politico 251, no. 2 (March 3, 2020): 25–37. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2019.234.

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Abstract:
Al referendum del 2 giugno 1946, la Repubblica prevalse sulla Monarchia. Questo segnò uno spartiacque nella storia italiana, anche se gli elettori apparvero fortemente divisi lungo le linee territoriali, data la maggioranza conquistata dai monarchici nel Sud e in parte nel Centro del Paese. L'autore ricostruisce il complesso processo decisionale che ha portato i nuovi partiti politici italiani a dare all'elettorato, piuttosto che all'Assemblea Costituente contestualmente eletta, la possibilità di decidere sulla questione. In particolare, il saggio tenta di spiegare perché tale scelta, formalmente sancita dal decreto legislativo del tenente del 16 marzo 1946, n. 98, abbia comportato il rischio di una profonda divisione del Paese. E come, nonostante tale rischio, i protagonisti del nuovo sistema politico abbiano finalmente raggiunto la consapevolezza che si deve dare fiducia agli elettori per preparare un futuro costituzionale comune.
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Moccia, Luigi. "Cittadinanza e democrazia nell'Europa in crisi: quale via all'Unione politica." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 2 (November 2012): 35–78. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2012-002002.

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Abstract:
Prendendo spunto dalle vicende relative alla crisi economico-finanziaria dell'eurozona e dalle connesse misure di modifica dei trattati, il saggio, attraverso un esame del sistema di potere e decisionale al livello di Unione, assume una posizione di critica nei confronti di un metodo e modello di governo europeo a sempre piů forte impronta intergovernativa, cercando di dimostrare l'esistenza di principi normativo-istituzionali di rilievo costituzionale che consentono invece di dare significato al principio di democrazia rappresentativa posto dal trattato a base del funzionamento dell'Unione, definendone pertanto un modello di governo democraticamente fondato sulla sovranitŕ dei cittadini dell'Unione. Cosě da ricondurre il dibattito in tema di ‘piů Europa' al suo cuore federale e insieme democratico costituito dal problema di un maggiore e piů consapevole consenso popolare a base delle istituzioni e decisioni comuni.
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Congleton, Roger D. "Constitutional Federalism and Decentralization: A Second Best Solution." Journal of Public Finance and Public Choice 12, no. 1 (April 1, 1994): 15–29. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907539806.

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Abstract:
Abstract In questo scritto si analizza in quale misura dovrebbe essere decentrata l’autorità di un governo costituzionale in modo da ridurre i problemi dell’informazione pubblica.In assenza di problemi di rappresentanza politica, un sistema di governo accentrato potrebbe operare meglio di governi decentrati e tra loro in concorrenza. Poiché, tuttavia, vi è ampia evidenza che i governi accentrati operano in modo imperfetto, sembra ragionevole assumere che il federalismo consenta di affrontare una serie di importanti problemi informativi e di incentivazione.L’analisi svolta dimostra che, in generale, nella misura in cui i governi locali competono attivamente per aumentare il numero dei residenti e la base fiscale, il federalismo incoraggia l’innovazione e la produzione efficiente di servizi pubblici locali.Inoltre, la maggior capacità degli enti locali di resistere alla «cattura» da parte di gruppi d’interesse rispetto al governo centrale, riduce la possibilità di sfruttare i cittadini.
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Manfrelotti, Raffaele. "Il governo europeo della moneta e le sfide del costituzionalismo contemporaneo." ECONOMIA PUBBLICA, no. 1 (February 2022): 105–15. http://dx.doi.org/10.3280/ep2022-001006.

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Abstract:
L'articolo si propone di considerare una questione centrale relativa all'assetto degli ordinamenti contemporanei, ossia la tensione tra il principio democratico ed il governo dell'economia, calando questa tematica generale nell'alveo più specifico del rapporto tra la Banca Centrale Europea e le altre Istituzioni Comunitarie. Si sostiene la tesi che sia illusoria la veste di pretesa neutralità della BCE, laddove quest'ultima, in quanto Autorità che ha come missione fondamentale quella di garantire la stabilità dei prezzi, tende a porsi come un sistema di regolazione a-politica del sistema economico. Detto sistema obbedisce ad una lex mercatoria che si pone in antitesi rispetto alla realizzazione del programma sociale posto dalla Carta, esigendo la rinuncia ad alcuni strumenti decisionali di carattere politico che, nel disegno costituzionale, rispondevano a logiche diverse. In questa ottica la nascita del SEBC segna una nuova fase del costituzionalismo politico, perché la sua introduzione pone come una sorta di metavalore la stabili-tà economica e finanziaria. Ciò implica che non siano previsti limiti positivi alle sue capacità decisionali ad opera - ad esempio - del Parlamento Europeo, in modo tale da circoscrivere la ricaduta delle scelte compiute sulle posizioni soggettive riconosciute alla persona dagli ordinamenti nazionali e dallo stesso sistema europeo. Sulla base di queste premesse, la conclusione dell'articolo non è nel senso di una anacronistica riduzione del ruolo della Banca Europea, bensì nel senso di puntualizzare come la principale sfida del costituzionalismo contemporaneo consista nello sforzo di ricondurre i processi decisionali che coinvolgono il governo europeo della moneta ai meccanismi della responsabilità politica e alle garanzie delle posizioni soggettive della persona
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Balestra, Anna, and Raul Caruso. "Le società benefit in Italia. Tra bene comune e identità." ECONOMIA PUBBLICA, no. 1 (February 2022): 117–39. http://dx.doi.org/10.3280/ep2022-001007.

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Abstract:
L'articolo si propone di considerare una questione centrale relativa all'assetto degli ordinamenti contemporanei, ossia la tensione tra il principio democratico ed il governo dell'economia, calando questa tematica generale nell'alveo più specifico del rapporto tra la Banca Centrale Europea e le altre Istituzioni Comunitarie. Si sostiene la tesi che sia illusoria la veste di pretesa neutralità della BCE, laddove quest'ultima, in quanto Autorità che ha come missione fondamentale quella di garantire la stabilità dei prezzi, tende a porsi come un sistema di regolazione apolitica del sistema economico. Detto sistema obbedisce ad una lex mercatoria che si pone in antitesi rispetto alla realizzazione del programma sociale posto dalla Carta, esigendo la rinuncia ad alcuni strumenti decisionali di carattere politico che, nel disegno costituzionale, rispondevano a logiche diverse. In questa ottica la nascita del SEBC segna una nuova fase del costituzionalismo politico, perché la sua introduzione pone come una sorta di metavalore la stabilità economica e finanziaria. Ciò implica che non siano previsti limiti positivi alle sue capacità decisionali ad opera - ad esempio - del Parlamento Europeo, in modo tale da circoscrivere la ricaduta delle scelte compiute sulle posizioni soggettive riconosciute alla persona dagli ordinamenti nazionali e dallo stesso sistema europeo. Sulla base di queste premesse, la conclusione dell'articolo non è nel senso di una anacronistica riduzione del ruolo della Banca Europea, bensì nel senso di puntualizzare come la principale sfida del costituzionalismo contemporaneo consista nello sforzo di ricondurre i processi decisionali che coinvolgono il governo europeo della moneta ai meccanismi della responsabilità politica e alle garanzie delle posizioni soggettive della persona
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De Cicco, Maria Cristina. "Diritti fondamentali e minori dal punto di vista del civilista. Quale tutela? Doi: 10.5020/2317-2150.2015.v20n3p917." Pensar - Revista de Ciências Jurídicas 20, no. 3 (December 29, 2015): 917–40. http://dx.doi.org/10.5020/23172150.2012.917-940.

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Abstract:
Partendo dal tema centrale dell’incontro, “Violenza e diritti umani: il ruolo delle ONGs e delle OGs nella rielaborazione, da parte dei ricercatori, delle politiche pubbliche sulla lotta contro le aggressioni ai diritti umani”, si vuole affrontare la questione relativa allo sfruttamento del lavoro minorile. Parlare di diritti umani e di dignità dell’uomo, oggi, è sempre di piú un’esigenza pressante. Invero, la dignità dell’uomo è un concetto caratterizzato da assolutezza: ogni uomo, pertanto, in quanto tale, è degno quanto qualsiasi altro uomo, a prescindere dalla razza, dalla nazionalità, dalla religione e dalla condizione sociale. L’accoglimento del concetto secondo il quale i diritti umani e, quindi, la dignità dell’uomo integrano un valore assoluto, fa sí che i medesimi diventino la misura attraverso la quale poter anche valutare la qualità dello sviluppo c.d. «sostenibile». La dignità dell’uomo, dunque, è da ascrivere nell’àmbito dei princípi inderogabili del nostro ordinamento, principio di ordine pubblico costituzionale. Conferma di tale assunto, inoltre, nell’àmbito del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, si ha dall’art. II-61, articolo di apertura e posto al vertice del catalogo dei diritti fondamentali, secondo il quale «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata». La clausola generale di dignità, dunque, peraltro già presente in molteplici testi normativi sopranazionali ed interni, viene a costituire uno dei princípi cardine del sistema italo-comunitario, un valore normativo di rilevanza sovraordinata, in antitesi al quale si pone, al contrario, una logica economicistica, esclusivamente produttivistica, ispirata al profitto e, quindi, al mercato, affermerebbe il primato del mercato e della produzione anche a costo di violare la dignità dell’uomo e i diritti umani.
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Ferraro, Angelo Viglianisi. "Os setenta anos da Convenção Europeia de Direitos Humanos e as muitas dúvidas ainda existentes sobre sua real eficácia na Itália." Revista Brasileira de Direito 16, no. 1 (December 30, 2020): 1. http://dx.doi.org/10.18256/2238-0604.2020.v16i1.4146.

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Abstract:
A Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais (CEDH), assinada em 4 de novembro de 1950 em Roma pelos representantes dos Estados Membros do Conselho da Europa, permite que indivíduos processem seus governos por violação dos direitos humanos. Apesar de sua importância em garantir os interesses supremos da pessoa, 70 anos após a assinatura da CEDH, ainda existem muitas dúvidas sobre a real eficácia que esta Convenção deve ter na hierarquia de fontes em nível nacional. Na Itália, alguns juízes começaram a desaplicar normas nacionais em conflito com a CEDH. Mas, em 2007, a Corte Costituzionale decidiu interromper essa tendência, que constituiu uma “exceção” indevida à supremacia constitucional e derrogou a revisão centralizada. Essa abordagem sofre algumas críticas. Para garantir uma eficácia real do sistema da CEDH, é necessário fortalecer e aumentar a autoridade dos direitos da Convenção em nível nacional, garantindo também a implementação rápida e eficaz dos acórdãos do Tribunal de Estrasburgo.
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Petrillo, Pier Luigi. "La perenne campagna elettorale dell'Opposizione parlamentare in Italia e in Gran Bretagna." Quaderni dell'Osservatorio elettorale QOE - IJES 51, no. 1 (June 30, 2004): 81–118. http://dx.doi.org/10.36253/qoe-12736.

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Abstract:
Nei regolamenti di alcuni parlamenti europei, dove si vive una competizione tra due forze politiche prevalenti, una al governo e l’altra all’Opposizione, esistono diversi strumenti che, garantendo la funzione alternativa di quest’ultima, definisco un vero e proprio Statuto dell’Opposizione in quanto non si limitano a evitarne lo «schiacciamento» da parte del raccordo maggioranza-governo, ma ne assicurano la manifestazione in parlamento di un progetto politico alternativo. Tali garanzie, quindi, proprio per la loro natura, possono risolversi in strumenti di campagna elettorale in quanto permettono all’Opposizione di essere visibile all’esterno dell’aula. Di conseguenza il parlamento, rivitalizzato grazie alla presenza costante dell’Opposizione, diventa la sede di una perenne campagna elettorale intesa non già come un continuo conflitto politico a suon di ostruzionismi reciproci, ma come un costante dibattito, magari anche aspro ma legittimo, tra i due principali soggetti politici. Il dibattito, infatti, in questi sistemi, viene procedimentalizzato e si traduce in critica, confronto e proposta. È intorno a questa tesi che si ragiona nel lavoro che segue, puntando l’attenzione, ovviamente, alla realtà italiana e servendoci di quella britannica (ma non solo) come di un modello di sistema competitivo. Non si vuole, invece, analizzare l’informazione parlamentare tout court, cioè l’insieme di meccanismi che rendono pubblica l’attività comunque svolta in parlamento; né ci soffermeremo sul tema del giornalismo parlamentare e, quindi, di come l’informazione parlamentare è esternalizzata; né si cercherà di dimostrare quali siano i comportamenti politici che l’Opposizione deve tenere in parlamento per essere visibile al suo esterno. Più semplicemente, dopo aver definito che cosa intendere per Opposizione parlamentare e quale sia la sua funzione costituzionale, prendendo a modello la Gran Bretagna, si cercherà di comprendere in cosa si sostanzia la logica del parlamento in perenne campagna elettorale e come e perché questa stessa logica sia (stata?) assente in Italia. In secondo luogo analizzeremo alcune garanzie che la Costituzione italiana e i Regolamenti parlamentari pongono a favore dell’Opposizione, non già, però, per definirne lo status ma per capire come tali strumenti possano, da un lato, trasformarsi in meccanismi di campagna elettorale parlamentare e dall’altro definire il parlamento come il luogo privilegiato della comunicazione politica. È da qui che avvieremo le conclusioni del ragionamento.
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Ibrido, Renato. "Fiscal rules e decisione di bilancio." DIRITTO COSTITUZIONALE, no. 1 (March 2021): 73–97. http://dx.doi.org/10.3280/dc2021-001004.

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Abstract:
Il contributo individua due fattori di trasformazione della originaria costituzione eco-nomica italiana, i quali affondano le loro radici culturali nei filoni del fiscal constitutionalism e dell'ordoliberalismo: da un lato l'incorporazione di fiscal rules in fonti rigide e di rango sovraordinato, anche per effetto del processo di integrazione europeo; dall'altro lato, l'incremento del tasso di razionalizzazione delle regole costituzionali sulla formazione della decisione di bilancio. Alla luce di tale evoluzione, il contributo si interroga sulla possibilità di una diversa organizzazione delle regole fiscali e di bilancio, la quale consenta di recuperare e saldare due principi che nell'impianto della Costituzione italiana fanno sistema: i principi di "responsabilità finanziaria" e di "responsabilità politica".
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Kernberg, Otto F. "Correlati neurobiologici della teoria delle relazioni oggettuali." SETTING, no. 44 (March 2021): 41–77. http://dx.doi.org/10.3280/set2020-044003.

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Abstract:
Quella che segue è una panoramica dell'attuale concettualizzazione neurobiologica dello sviluppo precoce, rilevante per le ipotesi della teoria psicoanalitica contemporanea delle relazioni oggettuali. Mi propongo di rivedere brevemente alcune aree fondamentali dell'indagine neurobiologica che, insieme, forniscono uno sfondo neurobiologico e una base per l'analisi dello sviluppo precoce delle relazioni oggettuali interiorizzate. Le aree pertinenti dello sviluppo neurobiologico includono: l'attivazione dei sistemi affettivi, la differenziazione sé/altri, lo sviluppo di una teoria della mente e dell'empatia, l'evoluzione della struttura del Sé e lo sviluppo dei processi di mentalizzazione. Parto da una breve panoramica del concetto psicoanalitico di organizzazione di personalità, che dovrebbe aiutarci a illustrare l'interazione tra disposizioni genetiche presunte e funzioni psicologiche correlate disponibili su base costituzionale, da un lato, e la presunta influenza delle relazioni oggettuali precoci sullo sviluppo della personalità, dall'altro. Le componenti di base dell'organizzazione di personalità comprendono: il temperamento, il carattere, l'identità, i sistemi valoriali e l'intelligenza (1). Il temperamento è determinato geneticamente, su base costituzionale, e consiste nella reattività dell'organismo agli stimoli ambientali in termini di risposte affettive, cognitive e comportamentali. Da un punto di vista psicoanalitico, gli affetti come sistemi motivazionali primari sollevano delle domande sul grado in cui le pulsioni siano costituite dall'integrazione dei corrispondenti affetti positivi ("libidici") o negativi ("aggressivi") e sul grado in cui gli affetti siano espressioni delle corrispondenti pulsioni sottostanti. In ogni caso, gli affetti danno il via alle interazioni Sé/altro e l'interiorizzazione di queste interazioni, sotto forma di memoria affettiva, determina i modelli comportamentali interiorizzati (secondo la terminologia dell'Attaccamento: IWMS) ovvero delle relazioni oggettuali interiorizzate (nei termini della teoria psicoanalitica delle relazioni oggettuali). Questi modelli o relazioni oggettuali interiorizzati gradualmente andranno a determinare dei pattern di comportamento abituale integrati di reazione, che costituiranno il carattere. L'organizzazione soggettiva dell'esperienza del Sé, in quanto parte delle relazioni oggettuali interiorizzate, si consolida gradualmente in un concetto integrato del Sé, con un'organizzazione in parallelo del concetto degli altri significativi; in altre parole, l'identità normale (4). L'identità normale rappresenta il correlato soggettivo del carattere, mentre il carattere riflette l'espressione comportamentale dell'identità, in quanto integra dinamicamente i pattern comportamentali. La progressiva interiorizzazione delle regole generali e non strumentali del comportamento sociale o del sistema dei valori etici (il "Super-Io", in termini psicoanalitici) costituisce un secondo livello di organizzazione di personalità, derivato dall'interiorizzazione delle relazioni oggettuali. Infine, il vero potenziale per l'inquadramento cognitivo delle esperienze affettive, e di tutte le esperienze percettive in generale, con il potenziale di astrazione dall'esperienza concreta delle regole generali e della comprensione della relazione tra se stessi e l'ambiente fisico e psicosociale costituisce l'intelligenza.Oggi è del tutto chiaro che i principali affetti primari emergono molto presto, e compaiono per la prima volta dopo poche settimane o mesi dalla nascita. Le strutture neurobiologiche e i sistemi dei neurotrasmittitori che determinano gli affetti esistono già al momento della nascita. Questi affetti primari comprendono: gioia, rabbia, sorpresa, paura, disgusto, tristezza (molto trascurato!), eccitamento sensuale delle superfici corporee, che costituisce la base della capacità di eccitazione sessuale
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