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Journal articles on the topic 'Sicurezza nel trasporto aereo'

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1

Pedrabissi, Stefania. "L'intervento dello Stato e la nazionalizzazione nel trasporto aereo." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 30 (September 2020): 136–47. http://dx.doi.org/10.3280/dt2020-030010.

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Abstract:
Il segmento del trasporto aereo nazionale è un settore economico da sempre caratterizzato dalla pervasiva presenza dello Stato. Il processo di liberalizzazione voluto dall'Unione Europea e la conseguente privatizzazione che, nel nostro Paese ha coinvolto anche l'ex compagnia di bandiera, ha condotto a una progressiva ma consistente riduzione della partecipazione statale nell'esercizio dell'attività di impresa di trasporto aereo. La pandemia da Covid-19, preceduta dalla crisi economica, ha posto le premesse per un "ritorno" a significative forme di intervento pubblico. Lo scritto si pone l'obiettivo di riflettere sulle recenti evoluzioni in materia di trasporto aereo osservando la complessa vicenda dal filtro nazionale del ruolo statale.
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2

Ancis, Luca. "La tariffazione dinamica nel trasporto aereo di persone." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 34 (November 2021): 7–41. http://dx.doi.org/10.3280/dt2021-034001.

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Abstract:
Un tempo tendenzialmente proporzionali alla distanza da percorrere, le tariffe del trasporto aereo di persone rispondono ormai a meccanismi sempre più complessi. Nel fare ingresso nel mercato libero, infatti, i primi operatori privati cercarono di sottrarre alla concorrenza fette di mercato ricorrendo a politiche dei prezzi particolarmente innovative, alle quali si è aggiunta la tendenza alla progressiva moltiplicazione dei servizi collaterali offerti attraverso le piattaforme telematiche. Fra i più efficaci strumenti di revenue management a disposizione dei vettori aerei, la tariffazione dinamica è quella che risponde a criteri del tutto fluidi, tanto che il corrispettivo del trasporto può variare continuamente anche in relazione ai contratti da eseguirsi con lo stesso volo. Tale complessa tecnica solleva una serie di delicate problematiche giuridiche, non solo quelle inerenti agli obblighi di trasparenza tariffaria, ma anche quelle relative alla sua lettura in relazione al divieto di pratiche commerciali scorrette e ai limiti imposti dal diritto dell'Unione europea sull'utilizzo dei dati informatici da parte di operatori professionali.
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3

Claroni, Alessio. "Trasporto ferroviario, turismo e COVID-19: problematiche attuali." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 30 (September 2020): 285–304. http://dx.doi.org/10.3280/dt2020-030017.

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Abstract:
In passato, il trasporto ferroviario ha assunto un ruolo di preminente rilievo in relazione all'evoluzione del turismo. Dopo un periodo di declino, dovuto soprattutto all'emergere di trasporti alternativi (in particolare, di quello aereo), il trasporto ferroviario, negli ultimi anni, ha riacquisito importanza nel settore turistico. Attualmente il trasporto ferroviario, oltre a poter essere funzionale al turismo, ha anche favorito la nascita di una nuova tipologia di turismo, il c.d. turismo ferroviario. Il presente contributo intende indagare alcune questioni giuridiche riguardanti il trasporto ferroviario, che assumono rilievo sotto il profilo del diritto del turismo e che, in termini applicativi, si collocano, altresì, entro il contesto emergenziale provocato dalla pandemia COVID-19.
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4

Lopez de Gonzalo, Marco. "Aggiornamenti in tema di giurisdizione nel trasporto aereo di persone." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 36 (August 2022): 33–44. http://dx.doi.org/10.3280/dt2022-036002.

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5

Profumo, Giorgia. "Fusioni, acquisizioni e alleanze nel settore del trasporto aereo passeggeri." ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no. 2 (February 2010): 265–93. http://dx.doi.org/10.3280/ed2009-002004.

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6

Masutti, Anna. "Oneri di servizio pubblico e finanziamenti ai tempi del COVID-19." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 30 (September 2020): 128–35. http://dx.doi.org/10.3280/dt2020-030009.

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Abstract:
L'epidemia di Covid-19 ha causato conseguenze molto gravi nel settore del trasporto aereo e, in generale, per la mobilità europea. Per farvi fronte, la Commissione europea ha adottato numerose misure come quelle sugli Oneri di Servizio Pubblico (OSP), affidate ad una Comunicazione della Commissione del 13 maggio 2020, che fornisce anche linee guida sulle compensazioni alle compagnie aeree europee.
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7

Badagliacca, Marco. "Impedimenti alla partenza nel trasporto aereo di persone e COVID-19." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 30 (September 2020): 260–84. http://dx.doi.org/10.3280/dt2020-030016.

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Abstract:
Il contributo esamina i diritti dei passeggeri in caso di impedimenti alla partenza sia da parte del vettore che del passeggero, nel periodo della pandemia Covid-19, alla luce della normativa europea e nazionale.
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8

Tincani, Chiara. "L'inadempimento all'obbligo di assistenza nel trasporto aereo e il danno risarcibile." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 19 (February 2018): 57–72. http://dx.doi.org/10.3280/dt2017-019003.

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Abstract:
A causa della cancellazione del volo, un passeggero è rimasto in aeroporto per un giorno e una notte e il vettore non gli ha prestato assistenza, come previsto dall'art. 9 del reg. (CE) n. 261/2004. Il vettore non ha trovato alcuna sistemazione per la notte al passeggero, il quale ha acquistato cibo e bevande. Il passeggero ha avviato un'azione legale ed ha ottenuto una somma corrispondente al costo di ciò che aveva mangiato e bevuto
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9

della Redazione, A. cura. "Le norme in tema di giurisdizione nel trasporto aereo di persone." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 33 (June 2021): 58–60. http://dx.doi.org/10.3280/dt2021-033003.

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10

Cirillo, Giovanni. "Ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, compensazione pecuniaria e risarcimento del danno non patrimoniale." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 16 (September 2017): 45–56. http://dx.doi.org/10.3280/dt2016-016005.

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Razzolini, Orsola, Dario Andreutto, Daniele Michelli, and Tiziana Sorbello. "Il multiservizi nell'esperienza della Commissione di garanzia." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 172 (February 2022): 731–47. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-172015.

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Abstract:
Il contributo, dedicato alla memoria di Lauralba Bellardi, esamina l'esperienza della Commissione di garanzia nel settore del multiservizi domandandosi se essa possa offrire qualche suggerimento o spunto utile al problema della corretta perimetrazione delle categorie contrattuali dei contratti collettivi e del dumping salariale, innescato specialmente dal ccnl multiservizi. L'analisi delle delibere della Commissione consente di rilevare come, in linea generale, la determinazione del campo di applicazione delle discipline contrattuali che regolano l'esercizio del diritto di sciopero nei diversi servizi pubblici essenziali (dichiarate idonee) avvenga sulla base di criteri oggettivi, non soggettivi/volontaristici. Il multiservizi, in particolare, è sia destinatario di una disciplina ad hoc di carattere residuale, sia soggetto alla disciplina che regola il servizio principale a cui risulta strumentale. Sono considerati, a titolo esemplificativo, i casi del trasporto aereo, della sanità e dell'igiene ambientale, che presenta alcune specifiche problematiche. Nel paragrafo conclusivo sono svolte alcune brevi considerazioni sul recente art. 49, d.l. 77/2021 che ha modificato la tutela dei lavoratori nel subappalto pubblico.
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Cafarelli, Serena. "Perdita del bagaglio nel trasporto aereo: responsabilità del vettore e risarcimento del danno da vacanza rovinata." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 36 (August 2022): 1–9. http://dx.doi.org/10.3280/dt2022-036015.

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Cafarelli, Serena. "Perdita del bagaglio nel trasporto aereo: responsabilità del vettore e risarcimento del danno da vacanza rovinata." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 36 (August 2022): 240–49. http://dx.doi.org/10.3280/dt2022-036014.

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Lopez de Gonzalo, Marco. "La Corte di Cassazione "riscrive" le norme in tema di giurisdizione nel trasporto aereo di persone." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 33 (June 2021): 7–27. http://dx.doi.org/10.3280/dt2021-033001.

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Leanza, Calogero. "Trasporto aereo: ipotesi di responsabilità da "contatto sociale" per lesione dei diritti delle persone a mobilità ridotta." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 35 (April 2022): 91–104. http://dx.doi.org/10.3280/dt2022-035007.

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Abstract:
Il Tribunale di Firenze ha affrontato la questione relativa alla richiesta di ri-sarcimento del danno (morale) da parte di un soggetto affetto da tetraplegia in occasione dell'imbarco su un volo aereo e si è espressa nel ritenere configurabile l'ipotesi di una responsabilità da "contatto sociale". Pur in assenza di uno specifico legame contrattuale, le parti in questione sono entrate in contatto per effetto del contratto di trasporto che è stato concluso. Si è, in-fatti, in presenza di un'ipotesi in cui il rapporto obbligatorio rinviene il proprio fondamenta in una relazione specifica che intercorre tra soggetti determinati, che pur non avendo formalmente fonte contrattuale, è in grado di produrre effetti obbligatori diretti, inquadrabili sia nell'ambito dell'art. 1173 c.c. (quali «altri atti o fatti idonei a produrre effetti obbligatori i conformità dell'ordinamento giuridico») sia nell'alveo della responsabilità per inadempimento ex art. 1218 c.c.
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Francisetti, Brolin Matteo M. "Ritardo nel trasporto aereo e danno esistenziale: riflessioni sul danno non patrimoniale da contratto e la libertŕ di circolazione." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 4 (July 2012): 19–38. http://dx.doi.org/10.3280/dt2012-004003.

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Delval, Eugénie. "The Kunduz airstrike before the European Court of Human Rights: a glimmer of hope to expand the Convention to UN military operations, or a tailored jurisdictional link?" Military Law and the Law of War Review 59, no. 2 (January 19, 2022): 244–75. http://dx.doi.org/10.4337/mllwr.2021.02.04.

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Abstract:
On 16 February 2021, the Grand Chamber of the European Court of Human Rights ruled, in Hanan v. Germany, that Germany exercised its extraterritorial jurisdiction for the purpose of its procedural obligation under Article 2 of the European Convention on human rights to investigate the airstrike it carried out in Afghanistan within the framework of a United Nations Security Council resolution. To establish an extraterritorial jurisdictional link, the Court relied on the ‘special features’ threshold that it has recently introduced in its jurisprudence, along with the threshold of the ‘institution of a criminal investigation’. This potentially extends the standards of protection under the ECHR to situations where Contracting States are carrying out massive military operations in armed conflict, such as airstrikes, even within the framework of a UN mandate. Nonetheless, the Court remains cautious not to formulate general theories of jurisdiction and retains a very strict (and casuistic) control over the new jurisdictional thresholds. Le 16 février 2021, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a conclu, dans l’affaire Hanan c. Allemagne, que l’Allemagne a exercé sa juridiction extraterritoriale en invoquant son obligation procédurale, découlant de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, d’enquêter sur la frappe aérienne menée en Afghanistan dans le cadre d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour établir un lien juridictionnel extraterritorial, la Cour s’est appuyée sur la notion de « circonstances propres » qu’elle a récemment introduite dans sa jurisprudence, ainsi que celle d’« institution d’une procédure pénale ». Cela étend potentiellement les normes de protection en vertu de la CEDH à des situations où les États signataires mènent des opérations militaires de grande envergure dans un conflit armé, telles que des frappes aériennes, même dans le cadre d’un mandat des Nations Unies. Néanmoins, la Cour ne se risque pas à formuler des théories de juridiction générales et maintient un contrôle très strict (et au cas par cas) sur les nouveaux seuils juridictionnels. Op 16 februari 2021 oordeelde de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak Hanan tegen Duitsland dat Duitsland zijn extraterritoriale rechtsmacht uitoefende in toepassing van zijn procedurele verplichting krachtens artikel 2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens om een onderzoek in te stellen naar de luchtaanval die het uitvoerde in Afghanistan in het kader van een resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Om een extraterritoriale rechtsbevoegdheidsband vast te stellen, baseerde het Hof zich op de drempel van de ‘specifieke omstandigheden’ die het onlangs in zijn rechtspraak heeft ingevoerd, net zoals de drempel van de ‘instelling van een strafrechtelijk onderzoek’. Hierdoor kunnen de beschermingsnormen krachtens het EVRM mogelijk worden uitgebreid tot situaties waarin verdragsluitende staten grootschalige militaire operaties uitvoeren in een gewapend conflict, zoals luchtaanvallen, zelfs in het kader van een VN-mandaat. Niettemin blijft het Hof voorzichtig met het formuleren van algemene theorieën over rechtsbevoegdheid en behoudt het een zeer strikte (en casuïstische) controle over de nieuwe drempels inzake rechtsbevoegdheid. Il 16 Febbraio 2021 la Grande Camera della Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito che, nella causa Hanan v. Germany, la Germania ha esercitato, ai fini del suo obbligo procedurale ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la sua giurisdizione extraterritoriale per indagare sul bombardamento aereo che, nel quadro di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha effettuato in Afghanistan. Per stabilire un legame giurisdizionale extraterritoriale, la Corte si è basata sui principi delle “caratteristiche speciali” che ha recentemente introdotto nella sua giurisprudenza, insieme a quelli della “istituzione di un’indagine penale”. Questo estende potenzialmente gli standard di protezione della CEDU a situazioni in cui gli Stati contraenti stanno conducendo operazioni militari di massa in un conflitto armato, come gli attacchi aerei, anche entro il quadro di un mandato delle Nazioni Unite. Tuttavia, la Corte rimane cauta nel non formulare teorie generali di giurisdizione e mantiene un controllo molto rigoroso (e sul caso) sulle nuove soglie giurisdizionali. El 16 de febrero de 2021, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó, en Hanan vs. Alemania, que Alemania ejerció su jurisdicción extraterritorial, a efectos de cumplir la obligación procesal en virtud del artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al investigar el ataque aéreo que se llevó a cabo en Afganistán en el marco de la ejecución de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Para establecer un vínculo jurisdiccional extraterritorial, el Tribunal se basa en el umbral de las “características especiales” que ha introducido recientemente en su jurisprudencia, junto con el umbral de la “instrucción de una investigación penal”. Esto amplía potencialmente los estándares de protección bajo el CEDH a situaciones donde los Estados Contratantes llevan a cabo operaciones militares masivas en conflictos armados, tales como ataques aéreos, incluso dentro del marco de un mandato de la ONU. No obstante, el Tribunal se mantiene cauteloso para no formular teorías generales sobre jurisdicción y mantiene un control muy estricto (y casuístico) sobre los nuevos umbrales jurisdiccionales. Am 16. Februar 2021 hat die Große Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in der Sache Hanan vs. Deutschland entschieden, dass Deutschland seine extraterritoriale Gerichtsbarkeit zum Zwecke seiner Verfahrenspflicht nach Artikel 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention ausgeübt hat, um den von ihm im Rahmen einer Resolution des UN-Sicherheitsrates durchgeführten Luftangriff zu untersuchen. Zur Feststellung eines extraterritorialen Gerichtsbarkeitsbands basierte sich der Gerichtshof auf die Schwelle der ‘besonderen Merkmale’, die er vor Kurzem in seiner Rechtsprechung eingeführt hat, ebenso wie die Schwelle der ‘Einleitung eines Ermittlungsverfahrens’. Dies weitet die Standards des Schutzes gemäß der EMRK potenziell auf Situationen aus, in denen Vertragsstaaten in einem bewaffneten Konflikt groß angelegte Militäreinsätze, wie Luftangriffe, selbst im Rahmen eines UN-Mandats, durchführen. Trotzdem ist der Gerichtshof weiterhin behutsam, indem er vermeidet, allgemeine Theorien über die Gerichtsbarkeit zu formulieren, und erhält er eine sehr strikte (und kasuistische) Kontrolle über die neuen Gerichtsbarkeitsschwellen aufrecht.
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"La Corte di giustizia UE interpreta la nozione di danno rilevante al bagaglio nel trasporto aereo internazionale: un'occasione persa?" RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 3 (March 2012): 49–68. http://dx.doi.org/10.3280/dt2011-003005.

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