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Journal articles on the topic 'Senza condanna'

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1

Ranaldi, Gianrico. "Confisca senza condanna." Archivio penale, no. 1 (2020): 317–35. http://dx.doi.org/10.12871/978883318073121.

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2

Matassi, Elio. "Per un nuovo modello di responsabilitŕ. Etica e meta-etica in Franz Rosenzweig e nel giovane Lukŕcs." PARADIGMI, no. 1 (April 2010): 49–58. http://dx.doi.org/10.3280/para2010-001004.

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Abstract:
Il saggio si propone di argomentare il complesso passaggio teorico dalla meta-etica all'etica che coinvolge in eguale misura il Rosenzweig de La Stella della Redenzione e il libro incompiuto su Dostoeskij del giovane Lukács. All'interno di questo passaggio si cerca di dimostrare una continuitŕ ideale tra l'etica kantiana e la storia universale hegeliana; la ricusazione č netta e non risparmia nessuna della due prospettive. Entrambe, infatti, nel frammentario testo di Lukács, vengono presentate come appartenenti allo stesso contenitore, la nozione di spirito oggettivo che deve essere condannata senza appello. Da questa condanna emerge un nuovo concetto di responsabilitŕ.
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3

Nicolicchia, Fabio. "Dalla confisca senza condanna alla confisca senza tempo : rilievi critici dalla prospettiva processuale." Archivio penale, no. 3 (2021): 853–66. http://dx.doi.org/10.12871/978883318085412.

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4

Syryjczyk, Jerzy. "Powrót do przestępstwa w ujęciu prawa kanonicznego." Prawo Kanoniczne 48, no. 3-4 (December 10, 2005): 151–74. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2005.48.3-4.08.

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Abstract:
Larticolo tratta delle questioni riguardanti la recidiva giuridica alla luce e dei Codici di Diritto Canonico del 1917 e del 1983. Le norme di entrambi i Codici che regolano la punibilità dei pregiudicati appartengono ai sistemi molto liberali della punizione del ritorno a delinquere. Laumento facoltativo della pena riguarda propriamente quei rei nei quali si puo scorgere facilmente la pertinacia della cattiva volontà. Laumento della pena pero non puo avvenire automaticamente, condizionato solamente dalla condanna o dalla dichiarazione della pena. Il diritto canonico non conosce la cancellazione della condanna e la prescrizione della recidiva. Per questo motivo la recidiva non si verifica solo per il fatto del ritorno al delitto nel periodo del tempo stabilito dalla legge dopo la condanna (o la cessazione della pena). Tale condizione non è necessaria nel sistema canonico del diritto penale, perché la recidiva avviene quando esiste la pertinacia della cattiva volontà del reo, la quale non è legata strettamente alla scadenza del tempo previsto dalla legge penale. Se la recidiva avviene nelle condizioni stabilite dalla legge, il Codice del 1983 ne prevede alcune determinate conseguenze. Per questo possiamo parlare, in senso giuridico, di recidiva speciale, per distinguerla dalla recidiva generale che consiste in un qualsiasi ritorno a delinquere senza la possibilità di aggravare l’imputabilità penale. Tra gli elementi essenziali della recidiva il diritto canonico annoverava sempre la pertinacia, ossia la persistenza della cattiva volontà. Il fatto del ritorno al delitto definisce l’esistenza del cattivo proposito in forma accresciuta. Se pero il nuovo delitto viene commesso con colpa, la recidiva è esclusa.
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5

Andolfi, Ferruccio, and Adriana Veríssimo Serrão. "A Ponderada Obsessão de Jean-Marie Guyau." Philosophica: International Journal for the History of Philosophy 11, no. 21 (2003): 3–31. http://dx.doi.org/10.5840/philosophica200311211.

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Abstract:
Nell'Abbozzo di una morale senza obbligo né sanzione Guyau anticipa la tendenza dell'etica contemporanea a spostare l’accento dal dovere alla responsabilità rispetto alle risorse che si posseggono. Il saggio ricostruisce la formazione di questa originale proposta a partire dai confronti con lo stoicismo e l'epicureismo, con i moralisti inglesi e specialmente con l’autonomia kantiana, che Guyau approfondisce e supera in nome di un’«anomia» che implica la moltiplicazione e la varietà degli ideali individuali. L'autore si sofferma a considerara il significato congetturale dell’«ipotesi metafísica» dell'espansione della vita, che oltrepassa l’ambito dei principi, socialmente utili, di conservazione della vita e costituisce il livello più alto della moralità individuale. La portata «altruistica» dell'espansione della vita viene chiarita attraverso un confronto con l'idea di «volontà di potenza», che Nietzsche, nelle note critiche poste a margine dell'Esquisse, avvicina ma oppone all'idea di «dépense» sostenuta dal filosofo francese. Quest'idea non conforta l'aspettativa spenceriana di un'affermazione incondizionata, nel futuro, dell'istinto sociale altruistico: per Guyau l'uomo conserva il privilegio, e la condanna, di dover sempre ragiona re (raisonner) i propri desideri.
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6

Ranaldi, Gianrico. "Confisca urbanistica senza condanna e prescrizione del reato : interrogativi sui rimedi processuali azionabili, dopo che la Grande Camera ha delineato un equilibrio possibile." Archivio penale, no. 3 (2018): 709. http://dx.doi.org/10.12871/97888331804277.

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Dyduch, Jan. "Poszanowanie godności osoby gwarancją poszanowania praw narodu w świetle nauczania Jana Pawła II." Prawo Kanoniczne 41, no. 1-2 (June 15, 1998): 21–32. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1998.41.1-2.01.

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Abstract:
Il papa Giovanni Paolo II nella sua enciclica Redemptor hominis ha mostrato che cosa significa la dignità dell’uomo ed i suoi dritti connessi alla dignità della nazione ed i dritti di essa. Questo programma il Santo Padre realizza nei suo insegnamento. Come ispirazione gli servivano le esperienze dalla storia più recente, ed in modo particolare l’occupazione tedesca come pure l’attività distruttiva del totalitarismo comunista ed infine la liberazione dal giogo di totalitarismo di tanti popoli negli anni 1989-1990. Giovanni Paolo II, analizzando i dritti dell’uomo, stottolinea il significato basilare di dritto alla libertà ed alla vita, senza cui non si puo parlare di rispetto per la persona umana, la quale vive i funzione in grande famiglia, che costituisce la nazione. Giovanni Paolo II insegna sulla dignità e sui dritti della nazione, sopra tutto, durante le Assemblée Generali dell’ONU il 2.X.1979 ed il 5.X.1995, come pure nei discorso presso la Torre di Bandenburgo a Berlino il 23.VI.1996. I discorsi soprannominati non contengono nessun elenco dei dritti della nazione, ma indicano soltanti alcuni più importanti: il dritto di esistere, di decidere di se stesso, della libertà, della propria identità, della diversità, dell’indipendenza, della propria cultura e lingua, della solidare collaborazione nella pace e giusiizia con le altre nazioni. Il Papa condanna il nazionalismo, il quale proclama lo sdegno e l’odio per altri popoli contraponendolo al patriotismo - l’amore della propria patria, la quale è l’mpegno di ogni cittadino di una nazione. Il soggetto di preocuppazione particolare di Giovanni Paolo II è l’unità delle nazioni di Europa.
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8

Suchecki, Zbigniew. "Wydalanie duchownych na podstawie kanonicznego procesu karnego." Prawo Kanoniczne 54, no. 3-4 (December 10, 2011): 77–115. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2011.54.3-4.03.

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Abstract:
Il processo penale canonico ha sempre costituito l’extrema ratio cui ricorrere solo quando fossero esaurite tutte le altre vie per ottenere la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del reo (cfr. c. 1341). Le cause penali necessitano della presenza del promotore di giustizia in quanto con esse si vuole perseguire le finalità della giustizia e della tutela del bene pubblico. Per irrogare o dichiarare la pena il Codice di Diritto Canonico del 1983 prevede una doppia procedura penale: giudiziaria (che si concluderà con una sentenza) o amministrativa (stragiudiziale – che si concluderà con un decreto). Nel processo penale giudiziario il Promotore di giustizia svolge il compito di parte attrice o titolare dell’azione criminale contro l’imputato. Giovanni Paolo II nel discorso alla Rota Romana ha sottolineato che «l’istituzionalizzazione di quello strumento di giustizia che è il processo rappresenta una progressiva conquista di civiltà e di rispetto della dignità dell’uomo» (Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, (18 gennaio 1990), in L’Osservatore Romano, 19 gennaio 1990, p. 5). Si evince molto chiaramente dal can. 1342, § 1 la preferenza del legislatore per la via giudiziale. Infatti, il processo penale giudiziario offre maggiori garanzie di giustizia, in quanto assicura e garantisce in modo conforme il diritto alla difesa, permette al giudice di consolidare una maggiore certezza morale sull’esistenza dei fatti mediante l’acquisizione giudiziale delle prove, delle circostanze e dell’imputabilità, valutando tutte le circostanze del delitto, determina la condizione dell’imputato, precisa il grado del danno causato dal delitto, applica con equità la pena giusta alla luce degli elementi emersi durante il giudizio. Rimangono tuttavia casi in cui il legislatore indica la via giudiziale come la più adatta, che certamente offre maggiori certezze e garanzie ai fini dell’accertamento della verità, della giustizia e soprattutto della salvaguardia dei diritti dei fedeli. Innanzitutto essa è obbligatoria per irrogare o dichiarare le pene più gravi, come quelle espiatorie perpetue (can. 1336). «Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto» (can. 1342, § 2). Il promotore di giustizia assume le vesti di parte attrice o titolare dell’azione criminale (actio criminalis) contro l’imputato. Egli è la persona pubblica costituita per tutelare il bene pubblico, che deriva dall’osservanza della legge, al di là delle considerazioni soggettive can. 1362, § 1; 1720, 3°; 1726. Nel processo penale, a protezione dei diritti del fedele il legislatore vieta espressamente di imporre all’imputato il giuramento e l’accusato non è tenuto a confessare il delitto (can. 1728, § 2). In questo modo si garantisce al reo la scelta della linea difensiva più opportuna senza costrizione a riconoscere i fatti che siano a sé sfavorevoli. Il processo penale giudiziario prevede e garantisce al reo un diritto fondamentale di appello dopo l’emanazione della sentenza di condanna (can. 1727, § 1). Inoltre garantisce il diritto di appello al promotore di giustizia nelle cause in cui la loro presenza è richiesta (cfr. cann. 1727, § 2, 1628). Il termine per proporre l’appello è di 15 giorni e va proposto avanti al giudice a quo, che ha emesso la sentenza. Può essere fatto a voce, ed in tal caso il notaio lo deve mettere per scritto avanti allo stesso appellante (can. 1630, § 2). Il can. 1353 disciplina che «l’appello o il ricorso contro le sentenze giudiziali o i decreti che infliggono o dichiarano una pena qualsiasi hanno effetto sospensivo». Il legislatore prevede nel Capitolo III: «de actione ad damna reparanda» un’azione contenziosa per la riparazione dei danni ingiustamente inferti dal delitto (cann. 1729–1731). Pur consentendo nell’ambito del processo penale giudiziario l’esercizio dell’azione per il risarcimento dei danni, il legislatore tiene sempre distinte le due azioni, quella criminale, tendente all’irrogazione o alla dichiarazione della pena, e quella contenziosa per la riparazione dei danni inferti dal delitto. La sentenza può essere eseguita dopo che sia passata in giudicato, ossia dopo una duplice sentenza conforme che non sempre si ha con la decisione di secondo grado.
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Boero, Silvia. "Avanti il Divorzio di Anna Franchi." Mnemosyne, no. 5 (October 15, 2018): 13. http://dx.doi.org/10.14428/mnemosyne.v0i5.13513.

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Abstract:
Anna Franchi, esponente di spicco del nostro primo femminismo, fece scalpore agli inizi del ‘900 con il romanzo autobiografico Avanti il Divorzio, in cui senza falsi pudori descrisse il proprio infelice matrimonio, abbracciando la causa divorzista con un anticipo di oltre mezzo secolo. Ribelle autodichiarata, consapevole ed orgogliosa dell’ostracismo al quale sarebbe stata condannata, non tralasciò neppure i dettagli più inquietanti, conscia che questa agghiacciante documentazione delle violenze subite ne avrebbe costituito la prova, grazie alla quale sarebbe riuscita ad ottenere la legittimizzazione-liberazione. Romanzo e documento storico al tempo stesso, volutamente provocatorio, Avanti il Divorzio costringe anche la lettrice / il lettore attuale a confrontarsi con una realtà altra, opposta a quella di un’Italia immaginaria ed immaginata, sfortunatamente ancora oggi proposta come reale.
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Oppedisano, Francesca Rachele. "Carmelo Bene. Ricominciando dal tramonto del giorno." Mnemosyne, no. 3 (October 11, 2018): 15. http://dx.doi.org/10.14428/mnemosyne.v0i3.12083.

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Abstract:
Carmelo Bene coglie nella caduta residuale d’un frammento acustico involontario, letterario o poetico, estraneo al soggetto, la possibilità di dar vita a un’infinità di mondi impossibili. Attraverso la rielaborazione d’un accadimento che prende il soggetto costantemente impreparato, nella ripetizione d’una percezione costantemente rinnovata, l’attore, nell’atto del porsi in ascolto, scopre attraverso il dire che l’essere umano è condannato a trovar posto all’interno d’una esteriorità già data che lo precede, da sempre. Non resta dunque al nostro artefice che dribblare le direttive del senso imposte all’essere parlante, operare, all’interno di una sorta di fucina del senso, la materia di cui si compone la phoné, per invocare al grado ultimo della sua arte teatrale l’attenzione d’uno spettatore sordomuto che incapace di restituire l’inaudito è in grado di preservare l’assoluta purezza d’una voce esterna al soggetto che si dica senza intenzione: «Ah soltanto esser solo UNA VOCE!»
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Spagnolo, Antonio G., and Maria Luisa Di Pietro. "Quale decisione per l'embrione in una gravidanza tubarica?" Medicina e Morale 44, no. 2 (April 30, 1995): 285–310. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1995.987.

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Abstract:
L'aumento delle gravidanze ectopiche si verifica maggiormente nelle donne con infezioni pelviche, endometriosi e danni tubarici dovuti ad interventi sia di sterilizzazione che di ripristino della pervietà. Vi è inoltre un aumento della incidenza nelle donne infertili, molte delle quali vengono sottoposte a indagini diagnostiche e successivi interventi di procreazione assistita. Inoltre, gioca un ruolo importante l'uso di recenti "contraccettivi" che in realtà sono abortivi. L'articolo considera i valori etici che sono implicati nelle decisioni che possono essere prese nel trattamento di questa condizione patologica: a) aspettare per una risoluzione spontanea o intervenire con una salpingotomia nel caso di pericolo per la donna; b) somministrare sostanze come prostaglandine o metotrexate col fine di interrompere la vita embrionale; c) "rimuovere" l'embrione ectopica attraverso un intervento di salpingotomia. Tutte e tre queste decisioni comportano la distruzione dell'embrione senza alcuna prospettiva di continuazione della gravidanza e dunque sono eticamente discutibili. d) Recentemente è stato descritto un riuscito intervento di conversione di una gravidanza tubarica in gravidanza uterina, e questo offre l'occasione per ripensare a ciò che è meglio fare di fronte ad un embrione condannato a morte certa. Secondo gli autori, questa nuova tecnica sembra offrire una realistica prospettiva terapeutica e perciò deve essere approfondita sul piano della ricerca, date anche le disponibilità attuali di fare precocemente una diagnosi di gravidanza ectopica. Inoltre è necessario fare un'opera educativa circa la necessità per la donna di sottoporsi a tali accertamenti diagnostici come pure di partecipare alla messa a punto di tale tecnica e di prevenire i fattori di rischio responsabili della patologia.
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Suchecki, Zbigniew. "Wolnomularstwo w dokumentach Stolicy Apostolskiej i Kodeksie Prawa Kanonicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dekretów Kongregacji Doktryny Wiary (1949-1983)." Prawo Kanoniczne 41, no. 3-4 (December 20, 1998): 133–86. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1998.41.3-4.06.

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Abstract:
La libera muratoria (comunemente chiamata massoneria) viene trattata e presentata in molte pubblicazioni sotto diversi aspetti e svariati punti di vista. Dal punto di vista del diritto canonico non esistono pubblicazioni riguardanti la libera muratoria, manca­no anche approfonditi studi critici in materia condotti in un'ottica comparata con la filosofia, la teologia e il diritto dai studiosi cattolici. Nella nostra ricerca, passando attraverso un confronto delle disposizioni della Chie­sa previste per la libera muratoria, facciamo un riferimento diretto alla legislazione della Chiesa contenuta nel Codice di Diritto Canonico del 1917 e a numerosi docu­menti emanati dai Papi e dalle Congregazioni, per arrivare alle disposizioni del Codice di Diritto Canonico del 1983. Negli ultimi secoli la massoneria, fosse essa regolare, legittima, irregolare o «devia­ta», senza distinzioni, è stata condannata da diversi Papi ìn circa seicento documenti. La questione comunque è quanto mai attuale perché molti cattolici appartengono alla libera muratoria. La divisione fondamentale, a mio avviso, comprende la fase pre­istituzionale e la fase istituzionale. Nella fase preistituzionale emergeva la massoneria operativa propensa alla costruzione delle cattedrali, delle basiliche e delle chiese; nella fase istituzionale si sviluppa la massoneria moderna detta speculativa. I liberi muratori londinesi, il 24 giugno 1717, nella festa di S. Giovanni Battista costituivano la Gran Loggia d'Inghilterra, la Gran Loggia Madre del Mondo. Fin dall'inizio, in un testo diretto a tutti i fedeli, emerge la preoccupazione per la difficile definibilità, a livello concettuale e terminologico, della libera muratoria con i suoi effetti negativi a livello della Chiesa e della societa civile. Leone XIII, nell'enciclica programmatica Quod sectam massonum: Humanum Ge­nus, del 20 aprile 1884, in modo significativo sottolinea gli effetti negativi delle socie­ta clandestine. L'enciclica costituisce un documento fondamentale di quel periodo. Nel CIC del 1917 il legislatore menziona esplicitamente la setta massonica e le altre associazioni dello stesso genere le quali incorrono ipso facto nella scomunica riservata simpliciter alla S. Sede: «Chi si ascrive alla setta massonica o ad altre associazioni dello stesso genere, che macchinano contro la Chiesa o le legittime autorita civili, incorrono ipso facto nella scomunica riservata simpliciter alla S. Sede» (c. 2335). Un graduale approfondimento della natura e dei fini della massoneria svolto da par­te della Chiesa, prima dell'emanazione della Dichiarazione sulla massoneria del 26 novembre 1983, Quaesitum Est, permise alla Congregazione di accertare le posizioni dottrinali, filosofiche e morali dell'istituzione. Mariano Cordovani in un articolo pubblicato in prima pagina dall'Osservatore Romano sostiene che «fra le cose che risorgono e riprendono vigore, e non solo in Italia, c'è la massoneria con la sua ostilita sempre rinnovata contro la Religione Catto­lica». Egli rileva un fatto che appare nuovo: «la voce che si sparge, nei diversi ceti sociali, che la massoneria di un certo rito non sia piu in contrasto con la Chiesa, che anzi sia avvenuto un accordo tra la massoneria e la Chiesa, in forza del quale anche i cattolici possono tranquillamente iscriversi alla setta senza pericolo di scomuniche e dì riprovazione». Dopo 57 anni dall'entrata in vigore del «Codex» del 1917 «molti vescovi hanno posto il quesito a questa S. Congregazione (per la Dottrina della Fede) circa il valore el'interpretazione del can. 2335 del C.I.C. che sotto pena di scomunica vieta ai cattolici d'iscriversi alle associazioni massoniche o ad altre dello stesso tipo. Il dialogo cattolico-massonico inizia con degli incontri informali tra esponenti della Chiesa Cattolica e della massoneria. Tali incontri ebbero iniziato in Austria, Italia e Germania. Per approfondire alcuni aspetti di questo tema, si possono consultare, an­che se in modo molto critico, diverse pubblicazioni. Negli anni 1974-1980 la Conferenza Episcopale Tedesca costituisce una Commis­sione ufficialmente incaricata di esaminare la compatibilità dell'appartenenza contem­poranea alla Chiesa cattolica e alla libera muratoria. La Commissione sostenne che «Indipendentemente da tutte le concezioni soggettive, l'essenza oggettiva si manifesta nei Rituali ufficiali della libera muratoria. Percio questi documenti vennero sottoposti ad un attento e lungo esame (negli anni 1974-1980); si tratta dei Rituali dei primi tre gradi, dei quali i massoni permisero di studiare i testi, anche se i colloqui non si riferi­rono solo ai Rituali». Il fatto che la libera muratoria metta in discussione la Chiesa in modo fondamentale non è mutato. La libera muratoria non e mutata nella sua essenza. L'appartenenza ad essa mette in questione i fondamenti dell'esistenza cristiana. L'esame approfondito dei Rituali della libera muratoria e del modo di essere massonico, come pure la odierna immutata autocomprensione di sé, mettono in chiaro che l'appartenenza contempora­nea alla Chiesa cattolica e alla Libera Muratoria è esclusa. Da diverse parti del mondo arrivavano domande alla S.C. per la Dottrina della Fede sul giudizio della Chiesa nei confronti della massoneria. La normativa penale del Co­dice non prevede nessuna sanzione per i fedeli che si iscrivono alla massoneria, perché la medesima non viene espressamente nominata dal legislatore; quindi prima dell'ema­nazione della Dichiarazione l'iscrizione non costituiva un delitto punibile con sanzioni a meno che la massoneria non entrasse nella categoria delle associazioni «che com­plottano contro la Chiesa» (can. 1374) e questo si doveva provare. La Dichiarazione invece afferma che gli «appartenenti alle associazioni massoniche sono in peccato gra­ve» e proibisce ai fedeli appartenenti alle associazioni massoniche l'esercizio del dirit­to soggettivo fondamentale dei fedeli di accedere alla S. Comunione. «Solo Gesù Cri­sto e, infatti, il Maestro della Verità e solo in Lui i cristiani possono trovare la luce e la forza per vivere secondo il disegno di Dio, lavorando al vero bene dei loro fratelli».
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Pellegrino, Vincenza. "L’università situata: un nuovo modello di insegnamento è possibile." Ricerca Psicoanalitica 31, no. 2 (October 16, 2020). http://dx.doi.org/10.4081/rp.2020.307.

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Abstract:
Vorrei proporvi un viaggio dentro aule universitarie inaspettate, in cui persone senza tetto insegnano le politiche sociali, insegnano cosa succede di notte nelle città, quali sono le soglie della resistenza, cioè quei posti dove puoi stare senza ricevere violenza, dove sono le persone che rispondono quando suoni all’una di notte e quali sono quelle che non lo fanno assolutamente. Oppure aule in cui in un corso di politiche sociali i detenuti insegnano quale sia il senso della pena dentro la condanna all’ergastolo ostativo,1 come intendere la rieducazione, come intendere la riparazione. Oppure, ancora, vorrei proporvi un viaggio dentro un corso di sociologia della globalizzazione che ospita come docenti migranti che hanno appena attraversato il deserto e il Mediterraneo a piedi: ci insegnano che cos’è il debito in migrazione, come si contrae un debito di trentamila euro per arrivare dalla Nigeria all’Italia a piedi e soprattutto come lo si restituisce, o infine, lo stesso corso di globalizzazione in cui donne migranti insegnano un mondo post-coloniale in cui l’unico punto di arrivo non è la donna occidentale e la declinazione del concetto di emancipazione diviene plurale e più ricca.
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"Diritto italiano. Penale." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 3 (November 2010): 221–37. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-003017.

Full text
Abstract:
1. Corte di cassazione 31.3/22.4.2010 n. 15464 - favoreggiamento della permanenza illegale tramite locazione a stranieri irregolarmente soggiornanti - sequestro preventivo immobile - riesame - conferma - ricorso per Cassazione - nozione di ingiusto profitto - assoluta sproporzione nel rapporto sinallagmatico - ingiusto introito pari alla corrispondente elusione fiscale - inammissibilitŕ del ricorso.2. Corte di cassazione 28.4/27.5.2010 n. 20251 - reato di ingresso e soggiorno illegale - condanna all'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva senza previa determinazione della pena dell'ammenda - omessa determinazione della durata del divieto di reingresso - ricorso immediato per Cassazione del PM - annullamento - determinazione del giudice di rinvio nel giudice competente per l'appello sulle sentenze del giudice di pace.3. Corte di cassazione 21.4/1.7.2010 n. 24814 - convalida di arresto per inottemperanza all'ordine di allontanamento del questore - pendenza di domanda di emersione colf e badanti - sospensione dei procedimenti penali connessi alla irregolaritŕ del soggiorno - annullamento della convalida dell'arresto.4. Tribunale di Cremona 27.11.2008 n. 776 - utilizzo del burqa in luogo pubblico - assenza di giustificato motivo - immediata disponibilitŕ a svelare il volto alla p.g. - compiuta identificazione della donna - mancata lesione del precetto penale - insussistenza del fatto.5. Tribunale di Perugia 23.3.2010 n. 381 - inottemperanza all'ordine del questore - regolarizzazione colf e badanti - rilascio di permesso di soggiorno - estinzione del reato.6. Tribunale di Rovigo 4.5.2010 n. 65 - delitto di abbandono delle figlie minori - definizione del concetto di abbandono - necessitŕ che l'abbandono configuri una situazione di pericolo per l'incolumitŕ del minore - rilevanza del parametro culturale di riferimento dell'agente ai fini della esclusione dell'elemento soggettivo del reato - sussistenza.7. Giudice di pace di Reggio Emilia 18.5.2010 n. 85 - contravvenzione di soggiorno illegale nel territorio dello Stato - pena dell'ammenda - non obbligatorietŕ della sanzione sostitutiva dell'espulsione.
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Mastro, Domenico. "Le cause degli errori giudiziari e i meccanismi di prevenzione e riparazione delle condanne e imputazioni ingiuste." Revista Brasileira de Direito Processual Penal 8, no. 3 (October 29, 2022). http://dx.doi.org/10.22197/rbdpp.v8i3.716.

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Abstract:
Il contributo si propone di indagare i molteplici fattori, anche di carattere istituzionale, dai quali traggono origine gli errori giudiziari considerati elementi ineludibili di ogni sistema processuale. L’opera, oltre ad analizzare l’influenza che il processo penale mediatico può determinare sul libero convincimento del giudice, esamina alcuni casi emblematici di condanne pronunciate su false confessioni, errata percezione di comunicazioni intercettate, testimonianze inaffidabili e ricognizioni scorrette senza tralasciare gli errori commessi sulla scena del crimine originati, nella maggior parte delle ipotesi, da inesperienze o disattenzioni del personale investigativo. Vengono individuati, in una prospettiva de iure condendo, i possibili rimedi finalizzati ad evitare condanne o imputazioni ingiuste o, quantomeno, a ridurre i drammatici effetti che gli errori giudiziari provocano, in via immediata e diretta, sulla sfera personale e patrimoniale della vittima di una errata amministrazione della giustizia. Infine, l’A. si sofferma sugli strumenti riparatori previsti dal sistema giuridico italiano analizzando non soltanto la loro funzione ma anche i criteri che il giudice deve considerare nella quantificazione dell’indennizzo.
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