Journal articles on the topic 'Secondo Principio della Termodinamica'

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Dedé, A., C. Incarbone, and M. Campanella. "Neghentropia: la Fisica e l’Inizio della Vita." Medicina e Morale 48, no. 5 (October 31, 1999): 903–16. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1999.794.

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Abstract:
Il punto di vista della Fisica, relativamente all’Inizio della Vita, viene illustrato usando (in maniera molto semplice e senza fare uso di formule) concetti quali Calore, Lavoro, Energia, Irreversibilità ed Entropia. In pratica, quando spermatozoo ed ovulo si uniscono avviene un silenzioso ma significativo cambiamento: tramite il loro lillipuziano ‘matrimonio’ i due gameti, entrambi destinati altrimenti a disgregarsi in poche ore, riescono ad invertire la normale, universale tendenza al ‘disordine’ (aumento dell’Entropia, come sancito dal Secondo Principio della Termodinamica) ed avviano un processo ‘a catena’ che trasformerà miliardi di caotiche molecole in un organismo perfettamente funzionante. Sono anche riportate ulteriori considerazioni sull’argomento: innanzitutto, l’Irreversibilità è messa in relazione con il concetto di Probabilità nonchè la famosa questione della Freccia del Tempo (cioè la sua direzione di scorrimento); secondariamente, le informazioni sul DNA (il Progetto del singolo individuo) vengono chiaramente mostrate come l’unica cosa che effettivamente ‘sopravvive’ dall’iniziale agglomerato di atomi che costituiva la prima cellula; infine, considerando lo sviluppo umano (dal concepimento alla nascita) in termini di Percentuale di Accrescimento Giornaliera si riesce a vedere chiaramente come le prime fasi di vita embrionale risultano essere, in definitiva, le più significative in assoluto. In pratica, persino la Fisica (apparentemente lontana dalle questioni della Vita e della Morte) può rappresentare una chiara ‘voce’ dalla parte di chi, nel grembo materno, non è ancora in grado di far valere le proprie ragioni: si tratta di un’altra piccola tessera nel vasto mosaico di opinioni, considerazioni, nonchè fatti irrefutabili fortemente a favore della vita umana dal suo effettivo inizio.
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Fabrizio, Mauro, and Claudio Giorgi. "Sul primo principio della termodinamica per I materiali semplici." Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo 37, no. 3 (September 1988): 351–68. http://dx.doi.org/10.1007/bf02844636.

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3

Timio, Mario. "Malato e medico in dialisi: un approccio alla bioetica." Giornale di Clinica Nefrologica e Dialisi 25, no. 4 (October 28, 2013): 329–31. http://dx.doi.org/10.33393/gcnd.2013.1068.

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Abstract:
Secondo la “legge di Hume” non esiste una goccia di etica che può derivare da una regola scientifica. Tale legge è applicabile ad ogni ambito della scienza, compresa la scienza nefrologica. In dialisi i problemi di bioetica sono molteplici, non ultimi l'inizio della terapia sostitutiva, la scelta del tipo di dialisi, l'autonomia del paziente, il costo della pratica e la sospensione del trattamento. Spesso i problemi clinici e bioetici possono comunque embricarsi. Per favorire la convergenza delle due componenti si fa riferimento ad alcuni punti nodali: 1) principio di verità; 2) principio del valore e della dignità dell'uomo; 3) principio della libertà; 4) problema del consenso informato, 5) principio di giustizia; 5) modelli bioetici che influenzano la pratica clinica. (Bioethics)
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Scaglione, Francesco. "Giuseppe Toniolo e il diritto contrattuale tra personalismo e solidarietà." Società e diritti 7, no. 14 (December 9, 2022): 39–47. http://dx.doi.org/10.54103/2531-6710/19311.

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Abstract:
Il saggio si sofferma sulla relazione tra personalismo e solidarietà nel diritto contrattuale, le cui radici si ritrovano nelle riflessioni profetiche ed ancora attuali di Giuseppe Toniolo. Si evidenzia, in particolare, come la tutela della parte debole del rapporto, secondo un principio di eguaglianza sostanziale, si traduce nella realizzazione di un sistema economico di mercato fondato sul rispetto della dignità della persona umana.
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Marrone, Gaetana. "Ugo Betti: Il giudice giudicato." Forum Italicum: A Journal of Italian Studies 53, no. 2 (March 11, 2019): 443–54. http://dx.doi.org/10.1177/0014585819831679.

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Abstract:
Nella tesi di laurea intitolata Il diritto e la rivoluzione, difesa alla vigilia dello scoppio della Grande Guerra, Ugo Betti già si orientava verso istanze sociali rielaborate secondo una dialettica tra il diritto dello Stato rappresentato dal giudice e lo spazio cosmico della giustizia come responsabilità metafisica. I personaggi del teatro bettiano operano secondo un principio di casualità che si lega al senso di un’ingiustizia del vivere. In particolare, la mia analisi si sofferma su drammi giudiziari classici, quali Frana allo Scalo Nord (1932) e Corruzione al Palazzo di Giustizia (1944).
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De Castro, Alexander, and Francesco Macri. "IL PROBLEMA DEI DELITTI DI BAGATELLA NELL’EMERGENZA DELLO STATO COSTITUZIONALE: BREVE ANALISI DELL’EVOLUZIONE DEL SUO TRATTAMENTO TECNICO-DOGMATICO IN BRASILE E IN ITALIA." Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE) 6, no. 2 (December 19, 2018): 538. http://dx.doi.org/10.25245/rdspp.v6i2.486.

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Abstract:
Riassunto: Il principio di offensività in quanto fondamento del diritto penale odierno si affermò in maniera definitiva negli ultimi decenni con l’emergenza dello Stato costituzionale nel secondo dopo guerra. I penalisti sono pressoché unanimi nel riconoscere la sua piena validità perfino quando manca un esplicito fondamento costituzionale o legale. La discussione sulla necessaria offensività della condotta e sul carattere sussidiario della tutela penale fece subito emergere il problema dei delitti bagatellari, cioè quelli caratterizzati da un livello minimo di lesione / pericolo di lesione al bene giuridico. Nel presente saggio, analizzeremo due percorsi di discussione che hanno provato a dare una soluzione tecnico-dogmatica al problema de quo, ovvero:1) quello brasiliano e il cosiddetto principio dell’insignificanza; 2) quello italiano ed il principio della tenuità del fatto.
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Fernandez Sanchez, Francisco Cristobal. "Principio de legitima defensa y anticoncepcion quirurgica." Medicina e Morale 43, no. 6 (December 31, 1994): 1115–42. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1994.1001.

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Abstract:
L'Autore affronta nell'articolo la questione della sterilizzazione contraccettiva del minorato mentale a fini di prevenzione dello stupro e delle sue conseguenze. L'articolo distingue anzitutto tra sterilizzazione contraccettiva (SC) e sterilizzazione terapeutica (ST). Benché simili dal punto di vista procedurale, le due tecniche chirurgiche differiscono essenzialmente dal punto di vista etico, secondo la visione personalista della persona. La SC, infatti, prevede come fine primario la distruzione o l'ostacolo (permanente o temporaneo che sia) della funzione riproduttiva, essendo perciò sempre eticamente illecita. La ST, invece, ha la precipua finalità della preservazione/restaurazione della salute dell'individuo e, come tale, si può giustificare moralmente. L'Autore ascrive alla generalizzata caduta di attenzione nei confronti della struttura antologica della scelta dell'individuo lo scivolamento verso una concezione biologista dell'atto contraccettivo, il che impedisce di ben comprendere la motivazione dell'intrinseca illiceità morale della SC. Così, la mancanza del consenso informato da parte del minorato mentale per dare il via alla procedura di SC non può certamente essere supplita da una normativa di legge. Né il principio di totalità conclude l'Autore né quello di legittima difesa, quindi, possono giustificare in alcun modo la sterilizzazione chirurgica sull'handicappato mentale.
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Dal Ri Jr., Arno. "Il principio di nazionalità di Pasquale Stanislao Mancini nella scienza del diritto internazionale argentina tra i secoli XIX e XX." Italian Review of Legal History, no. 8 (December 21, 2022): 503–30. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/19258.

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Abstract:
Il principio di nazionalità proclamato da Pasquale Stanislao Mancini nella prolusione del 1851 si colloca fra i tanti tentativi della scienza giuridica del secolo XIX di rispondere a fenomini politici propri di quel contesto storico. Tale principio viene esaminato nelle pagine della scienza argentina del diritto internazionale nei decenni posteriori in differenti modi, tra applausi entusiastici e critiche feroci. Lo scopo di questo articolo è svolgere la ricostruzione dell’itinerario percorso dalla proposta di Mancini nei dibattiti della dottrina argentina, tra autori favorevoli e contrari, sottolineando le principali motivazioni che hanno condotto ormai nel secolo XX al suo completo abbandono e conseguente storicizzazione. L’ipotesi qui presentata è quella secondo cui il processo di deleggittimazione e storicizzazione del Principio in Argentina sia avvenuto principalmente in ragione delle peculiarietà proprie della formazione storica di questa realtà statale, molto distante da quelle vissute nella costituzione di Stati europei come l’Italia, culla ed allo stesso tempo ispirazione della proposta manciniana.
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Elliott, Peter J. "La prospettiva etica nella Conferenza ONU di Pechino sulla donna." Medicina e Morale 44, no. 6 (December 31, 1995): 1175–82. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1995.957.

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Abstract:
L'articolo analizza quale sia stata l'etica dominante durante i lavori della recente IV Conferenza Internazionale sulla Donna svoltasi a Pechino dal 4 al 15 settembre 1995. In generale, durante tutte le Conferenze Onu - ed anche la manifestazione di Pechino non fa eccezione - ci si riferisce ad un'etica basata sul consenso fra tutte le nazioni secondo il principio del "minimo comun denominatore". Da questa premessa, ne deriva il ruolo importante svolto dai sostenitori di un'etica imperniata sul pragmatismo e l'utilitarismo, i quali rifiutano qualsiasi fondazione metafisica o religiosa. A queste correnti di pensiero si rifanno anche i movimenti femministi che a Pechino hanno improntato la stesura del documento finale (Piatform for Action). In esso traspare l'individualismo liberale che privilegia l'autonomia e l'autodeterminazione della donna, la quale può, ad esempio, arrivare al punto di negare al nascituro il diritto alla vita, perché considerato parte del corpo della donna e, quindi, ad essa soggetto. Termini come reproductive rights, reproductive health, fertility control, sexual rights, sexual orientation sono stati proposti durante la Conferenza secondo la logica sopra illustrata. Gli stessi diritti umani, così, non sono considerati giustamente quali principi universali fondati sul diritto naturale, bensì come adattamenti, vantaggi o privilegi concessi alle persone secondo il consenso sociale e lo sviluppo delle leggi. La Santa Sede - che ha partecipato sia alla fase preparatoria che ai lavori della Conferenza di Pechino - non ha mancato di far sempre presente - sia in riferimento al Documento preparatorio che alla Pllltfonn for Action - tutte le proprie riserve sulle dichiarazioni che non rispondono al pieno rispetto del principio dell'inviolabilità della vita umana fin dal momento del suo concepimento e dell'inalienabilità della dignità di ciascun individuo.
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Fittipaldi, Edoardo. "Dogmatica in Leon Petrazycki: giusrealismo e principio di legalitŕ." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 2 (November 2010): 45–76. http://dx.doi.org/10.3280/sd2010-002003.

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Abstract:
Scopo di questo articolo č chiarire la distinzione petrazyckiana fra teoria generale (psico-sociologica) del diritto e scienza del diritto descrittiva, da un lato, e dogmatica giuridica, dall'altro. Fittipaldi discute anzitutto alcune affermazioni generali di Petrazycki circa le finalitŕ della dogmatica giuridica. Egli esamina poi il trattamento petrazyckiano del concetto di ‘legge' in sede di teoria generale (psico-sociologica) del diritto e in sede di (teoria generale della) dogmatica giuridica. Al fine di meglio evidenziare i punti fondamentali della posizione teorica di Petrazycki, Fittipaldi compara il concetto petrazyckiano di ‘legge' con quello di Kelsen. In questo modo Fittipaldi mostra che la distinzione petrazyckiana fra scienza del diritto descrittiva e dogmatica giuridica presenta notevoli vantaggi teorici rispetto alla distinzione kelseniana fra sociologia del diritto e giurisprudenza normativa. Tuttavia, egli mostra anche che l'approccio petrazyckiano necessita di essere completato col concetto kelseniano di ‘Grundnorm'. Secondo Fittipaldi la teoria generale del diritto e la (teoria generale della) dogmatica giuridica, necessitano ciascuna di un proprio concetto di ‘Grundnorm'.
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Fabbroni, Roberto, and Claudio Giuseppe Molinari. "Il Principio di Risonanza in un trattamento energetico." Scienze Biofisiche 1 (January 2021): 1. http://dx.doi.org/10.48274/ibi4.

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Abstract:
Nell’ambito della Medicina Complementare e nel nostro specifico campo d’interesse, la Medicina Integrata Informazionale, si parla del Principio di Risonanza come spiegazione degli effetti elettromagnetici tra Operatore e paziente/cliente. Obbiettivo di questo articolo è quello di spiegare il Principio di Risonanza applicato alla trasmissione energetica o elettromagnetica tra persone e nello specifico poi in relazione alla TB-Tecnica Bioenergetica secondo il Metodo Summa Aurea® avvalorando con altri elementi scientifici quella che è la Nuova Medicina: La Medicina Integrata Informazionale - MII
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Festa, Francesco Saverio. "Un'atipica "teologia politica" della speranza? Considerazioni sul pensiero di Ernst Bloch." SOCIETÀ DEGLI INDIVIDUI (LA), no. 44 (September 2012): 50–59. http://dx.doi.org/10.3280/las2012-044004.

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Abstract:
Nel suo celebre Principio speranza, Ernst Bloch interpreta il tema della speranza, autentico crocevia della modernitÀ, in una prospettiva di continuitÀ fra il cristianesimo ‘eretico' e il materialismo storico, nella quale il primo, per cosě dire, trae legittimitÀ dal secondo, come religione in ereditÀ. Prendendo in considerazione le teorie di Metz e Moltmann, che disegnano una ‘nuova teologia politica', si puň rintracciare in Bloch un'atipica ‘teologia politica'della speranza volta al futuro, in evidente contrasto con la ‘teologia politica' di Carl Schmitt e con tutte le altre formulazioni politiche della Konservative Revolution, ‘religiosamente' volte al passato?
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Flick, Giovanni Maria. "Costituzione e processo penale tra principio di ragionevolezza e uno sguardo verso l'Europa." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 1 (March 2010): 9–21. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-001002.

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Abstract:
Con riferimento al processo penale la Corte costituzionale ha modulato, nei decenni, il proprio ruolo con una attenzione, volta a volta, maggiormente concentrata sui princěpi, sui valori, sul funzionamento della giurisdizione. Oggi il suo ruolo si misura, da un lato, sul delicato crinale dei rapporti tra politica (nel senso etimologico di arte del governo della cosa pubblica) e processo penale e, dall'altro, con significative e irreversibili aperture verso orizzonti piů ampi dell'ormai angusto "osservatorio" nazionale (che lasciano presagire - quanto meno secondo prospettive di larga massima - quale potrŕ essere lo scenario del "domani").
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Campione, Anna. "LE ELEZIONI NELLA CECOSLOVACCHIA DEMOCRATICA (1990-1992)." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 23, no. 2 (August 1993): 315–47. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200022267.

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Abstract:
IntroduzioneNei decenni precedenti l'instaurazione dei regimi comunisti nessuno dei sistemi politici dell'Europa centro-orientale, ad eccezione della Cecoslovacchia e della Germania, aveva sviluppato strutture partitiche relativamente forti, specie se confrontate con i sistemi democratici dell'Europa occidentale. Dopo la breve parentesi post-bellica di competizione «pluralistica» gli organi rappresentativi e le elezioni stesse erano stati trasformati in strumenti funzionali al dominio del partito unico. Benché il parlamento costituisse secondo le costituzioni di quei paesi l'organo più autorevole dello stato, le stesse avevano finito per recepire il principio (stabilito dalla costituzione sovietica del 1977) del partito comunista come «forza guida della società» (Ulc 1982)
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Breggia, Luciana. "L'efficienza (in)significante." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 1 (March 2012): 153–70. http://dx.doi.org/10.3280/qg2012-001008.

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Abstract:
1. Efficienza e principio di proporzionalitŕ2. Domande essenziali sull'efficienza3. Gli interventi statali per l'efficienza4. Le "leggi manifesto"5. L'efficienza e la giurisprudenza della Corte di cassazione6. La risorsa del tempo7. Il punto di vista degli Osservatori8. Le buone prassi secondo gli Osservatori9. I progetti sull'organizzazione10. Il benessere organizzativo11. Il ruolo dei dirigenti12. Progetti locali e modelli condivisi13. L'efficienza (in)significante.
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Caputo, Francesca. "Imparare ad abitare nel suo fondamento poetico." Aoristo - International Journal of Phenomenology, Hermeneutics and Metaphysics 2, no. 1 (January 18, 2019): 206–26. http://dx.doi.org/10.48075/aoristo.v2i1.21555.

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Abstract:
L’articolo si propone di offrire un contributo alla riflessione sul concetto dell’abitare nell’accezione heideggeriana. Tale principio trova il suo fondamento nello spirito poetante e viene qui sviluppato a partire dal richiamo al “poeticamente abita l’uomo” di Hölderlin. L’elemento poetico dell’abitare, quale tratto essenziale dell’esserci, secondo la tesi heideggeriana, è esperienza originaria da cui si ricava l’invito a una nuova forma di pensiero: un “pensiero poetante”. Il parlare poetico presenta una sua specifica rilevanza in questa direzione, risalendo a una messa in opera della verità in cui risuona la provenienza della dif-ferenza tra essere ed ente nel ritmo originario di apertura e nascondimento. Solo l’uomo poetante, comunicatore per eccellenza, può giungere all’originario abitare e toccare il divino, il sacro, disponendosi all’autorivelazione dell’essere secondo l’immagine della quadratura (Geviert) in cui le quattro voci (cielo, terra, divini, mortali) sono un tutt’uno rilucente al cospetto del suo dire. Lungi dal ripiombare nel linguaggio della metafisica, piuttosto col proposito di rinnovarla, Heidegger assegna alla parola poetica, in quanto misura del nostro dimorare, il ruolo di fondamento ontologico da cui si effonde l’evento e l’apertura dell’essere.
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Landolfi, Francesco. "La Vita di Dante per Francesco Lomonaco. Un esule dimenticato." IL RISORGIMENTO, no. 2 (November 2021): 51–78. http://dx.doi.org/10.3280/riso2021-002002.

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Abstract:
L'articolo si pone l'obiettivo di analizzare la figura letteraria di Dante attraverso gli occhi di Francesco Lomonaco (1772-1810), intellettuale lucano protagonista della rivoluzione partenopea del 1799 e, successivamente al suo fallimento, insegnante di storia e geografia presso la Scuola militare di Pavia dal 1805. Secondo il principio per cui laddove è presente una lingua unica sussiste anche un'identità di nazione unita, Lomonaco introduce nella sua opera Vite degli eccellenti italiani (1802) Dante come il padre della letteratura italiana, su cui è necessario fondare l'identità dei moderni italiani. L'importanza di Dante nel pensiero di Lomonaco è dovuta anche alle sfortunate e consimili vicissitudini che entrambi affrontarono come esuli per cause politiche: il primo lasciando Firenze, il secondo fuggendo da Napoli. Una somiglianza di esistenze che fu addirittura immortalata da Alessandro Manzoni in un sonetto dedicato proprio al suo amico Lomonaco.
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Casini, M., and M. L. Di Pietro. "Clonazione: il dibattito biogiuridico in Francia e il contesto internazionale." Medicina e Morale 52, no. 4 (August 31, 2003): 667–701. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2003.665.

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Abstract:
Nel gennaio scorso il Senato francese – nell’ambito dell’intenso dibattito sulla revisione delle Lois Bioéthiques del 1994 – ha approvato un disegno di legge che vieta ogni forma di clonazione, vale a dire non solo la clonazione c.d. “riproduttiva”, ma anche la clonazione c.d. “terapeutica”. Si tratta di un risultato importante, ma non ancora definitivo perché su di esso pende la decisione dell’Assemblea Nazionale. Tuttavia merita di essere segnalato, perché controcorrente rispetto al generale atteggiamento favorevole alla “clonazione terapeutica” e contrario alla “clonazione riproduttiva” ed in linea, dunque, con le indicazioni del Parlamento Europeo secondo cui “una nuova strategia semantica cerca di indebolire il significato morale della clonazione umana” poiché “non vi è alcuna differenza tra clonazione a fini terapeutici e clonazione a fini di riproduzione”. Nell’articolo la decisione del Senato viene inserita in un duplice contesto: quello del dibattito biogiuridico in Francia e quello che, più o meno contemporaneamente, è andato e va svolgendosi nel panorama internazionale. I numerosi documenti passati in rassegna mettono in evidenza come, ancora una volta, l’embrione umano sia al centro della discussione: se l’embrione è un oggetto, può essere utilizzato per raggiungere gli obiettivi della medicina rigenerativa, ma se è un soggetto non può essere strumentalizzato per nessun fine. Il principio di relazionalità, il principio di uguaglianza, il principio di solidarietà, il principio cautelativo sono le indicazioni che la moderna concezione del diritto offre per dire che ogni soggetto umano è sempre un soggetto giuridico.
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Piccoli, Giorgina Barbara, Martina Ferraresi, Federica Neve Vigotti, and Gerardo Di Giorgio. "Esiste oggi un ruolo per l'emodialisi domiciliare e che cos'è oggi l'emodialisi domiciliare?" Giornale di Clinica Nefrologica e Dialisi 26, no. 2 (February 7, 2014): 102–11. http://dx.doi.org/10.33393/gcnd.2014.875.

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Abstract:
La crisi economica globale, l'indicazione alla massima deospedalizzazione dei pazienti cronici e le innovazioni nel trattamento dell'uremia cronica sono alla base del rinnovato interesse per trattamenti dialitici “non convenzionali o intensivi”, spesso od obbligatoriamente domiciliari. Un primo punto evidenziato da questa revisione narrativa della letteratura è il superamento dell'antagonismo storico tra emodialisi domiciliare (HHD) e dialisi peritoneale (PD), all'insegna del motto “home dialysis first”: ascrivere il successo di una metodica domiciliare alla competizione con l'altra è riduttivo quanto il considerare che i pazienti ideali per l'HHD siano principalmente i soggetti che hanno dovuto interrompere la dialisi peritoneale. Ciò detto, è possibile scomporre il problema della dialisi domiciliare non solo secondo criteri clinici, ma anche secondo i quattro principi etici di beneficio, non maleficio, giustizia e autonomia. Se il beneficio non è facile da dimostrare, anche per la peculiare selezione dei pazienti, il non maleficio è evidente: in tutti gli studi analizzati, l'emodialisi domiciliare, sia essa standard o quotidiana o intensiva, non risulta mai significativamente inferiore ai trattamenti convenzionali. Il principio della giustizia, inteso in maniera un po' riduttiva come giustizia distributiva, può essere analizzato valutando i costi del trattamento, divisi tra costi diretti (disposable e macchine) e costo del personale medico e infermieristico; il vantaggio economico della riduzione del personale è ovvio, ma va anche ricordato che un sistema domiciliare necessita di una massa critica per essere favorevole dal punto di vista economico e che i costi “indiretti” (struttura ospedaliera in particolare) sono difficili da quantificare. Il quarto principio è l'autonomia dei pazienti: per questo sarebbe necessario offrire l'emodialisi domiciliare a tutti coloro che ne hanno le indicazioni, creando dei Centri di riferimento accessibili, dove i pazienti possano ascoltare il parere di medici, infermieri e pazienti con esperienza specifica.
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Mazza, M. E., M. Colombo, S. W. Marchina, N. Marelli, S. Mazzola, E. Malagoli, G. M. Calori, and A. Corradi. "Perdita di sostanza ossea omerale trattata secondo il principio della camera biologica: case report." Archivio di Ortopedia e Reumatologia 124, no. 1-3 (December 2013): 25–26. http://dx.doi.org/10.1007/s10261-013-0049-y.

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Królikowski, Janusz. "Teologia Boga i człowieka. Św. Ireneusz z Lyonu w interpretacji Jana Pawła II." Vox Patrum 50 (June 15, 2007): 189–203. http://dx.doi.org/10.31743/vp.6672.

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Abstract:
Nell'insegnamento di Giovanni Paolo II molto frequenti sono stati i riferimenti all’opera di Ireneo di Lione, per cui questo fatto merita una attenzione particolare, quando vogliamo determinare il ruolo dei Padri della Chiesa nel suo magistero. Durante la visista in Francia, del 1986, questo Papa ha dedicato un discorso particolare a Ireneo, durante l'incontro con i docenti dell’Universita Cattolica di Lione (il 7 ottobre). Parlando del Vescovo di Lione e dell'attualita del suo messaggio, Giovanni Paolo II ha sottolineato particolarmente la sua teologia della Tradizione e la necessita di un confronto creativo della teologia fondata sulla Tradizione con la cultura attuale che e sempre legata al modo di manfestarsi della fede. Tra le questioni fondamentali e generali ha messo in rilievo la questione della comprensione adegata dell'antropologia orientata alla teologia, secondo il noto principio formulato da Ireneo: Gloria Dei vivens homo. Dalla presentazione dell'opera del Vescovo di Lione risulta l’impostazione di fondo che permette di chiamarlo: „II teologo di Dio e dell'uomo”.
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Wołodkiewicz, Witold. "LEX RETRO NON AGIT. SFORMUŁOWANIE W POLSKIEJ DOKTRYNIE PRAWNICZEJ." Zeszyty Prawnicze 1 (January 27, 2017): 103. http://dx.doi.org/10.21697/zp.2001.1.06.

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Abstract:
LEX RETRO NON AGIT. UN BROCARDO NELLA GIURISPRUDENZA POLACCAII problema della irretroattività della norma giuridica è stato trattato molto spesso nella dottrina giuridica generale e in quella romanistica. La regola lex retro non agit (che nella giurisprudenza e dottrina giuridica polacca esprime il principio délia irretroattività del diritto) è il brocardo latino il più spesso usato nella giurisprudenza polacca.Considerazioni a proposito del vigore délia norma giuridica nel tempo si incontrano nelle fond del diritto romano nelle varie epoche del suo sviluppo. Il problema délla retroattività délia legge fu affrontato già dai giuristi repubblicani. Fu toccato anche dai giuristi classici. La generalizzazione del principio secondo il quale la legge non deve retroagire, si trova peraltro in diverse costituzioni imperiali del Basso Impero. Il principio délia irretroattività del diritto compare più volte nella storia giuridica postgiustinianea.Nelle visioni dello Stato di diritto, sviluppate dai filosofi del Secolo dei Lumi il principio dell’irretroattività délia legge è stato trattato come un dogma fondamentale ed assoluto.II principio d’irretroattività è molto spesso enunciato nei codici contemporanei. E un elemento fondamentale della definizione classica del delitto penale, peró la dottrina e la pratica penale e costituzionale dopo la seconda guerra mondiale hanno cominciato, almeno in certa misura, ad allontanarsi dal principio d’irretroattività nel diritto penale. Questa tendenza fu stata già notata, a proposito del processo di Norimberga, dal Berger in un articolo del 1949. Le dichiarazioni e convenzioni internazionali sui crimini di guerra e contro l’umanità , hanno poi introdotto diverse eccezioni al principio dell’irretroattività della legge penale. Questi atti di diritto internazionale hanno tendenzialmente influenzato i sistemi nazionali di diritto costituzionale e penale (come esempio si puô citare l’art. 42 punto 1 della Costituzione polacca del 2 aprile 1997).II brocardo lex retro non agit non fu mai esplicitamente individuato eon queste parole, né ai tempi romani, né nella storia posteriore del diritto. Questa formulazione è infatti sconosciuta ai dizionari ed alle enciclopedie giuridiche in quasi tutta Europa al di fuori della Polonia.Nella romanistica polacca, l’autore che cita il brocardo lex retro non agit fu Stanisław Wróblewski (nel suo manuale di diritto romano, pubblicato nel 1916). E probabile che l’autorità del Wróblewski (a lungo professore di diritto romano a Cracovia, ed influente membro della Commissione di Codificazione polacca, chiamato spesso il „Papiniano polacco”) abbia influenzato la divulgazione del brocardo lex retro non agit nella dottrina e nella giurisprudenza polacca e radicato per conseguenza la persuasione della derivazione romanistica del concetto d’irretroattività del diritto, letteralmente cosi individuato, nell’odierna pratica giurisprudenziale polacca.
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Bruno, Francesco. "Le etichette degli alimenti Ogm." AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no. 1 (December 2010): 47–53. http://dx.doi.org/10.3280/aim2009-001004.

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Abstract:
In Europa i prodotti GM o contenenti Ogm, o quelli ottenuti a partire da Ogm, che sono stati autorizzati sulla base della direttiva 2001/18/CE o del reg. CE n. 1829 del 2003, sono soggetti a tracciabilitĂ ed etichettatura secondo le modalitĂ stabilite nel reg. n. 1830 del 2003. L'etichetta fornisce ai consumatori le informazioni necessarie per una scelta consapevole e in tale meccanismo a tutela dei cittadini ha un ruolo fondamentale il principio di precauzione. Il lavoro analizza le conseguenze delle regole dell'etichettatura degli Ogm sui (difficili) equilibri in seno alla ComunitĂ internazionale.
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Rossi Doria, Marta. "“Ubi proceditur ex praesumptionibus minuitur poena”. Qualità della prova e quantità della pena secondo la Doctrina Innocentii." Italian Review of Legal History, no. 7 (December 22, 2021): 1–29. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16880.

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Abstract:
Nel processo inquisitorio romano-canonico, una rigida applicazione delle regole del sistema di prova legale non avrebbe reso possibile la condanna di un imputato gravato da soli indizi e presunzioni, ponendo non pochi ostacoli all’amministrazione della giustizia criminale, orientata al principio dell’interesse pubblico alla persecuzione dei reati. Un’affermazione di Innocenzo IV contenuta nel commento al c. Quia verisimile (X 2.23.10) aprì la via alla condanna presuntiva: il giudice avrebbe potuto condannare l’imputato in assenza di piena prova, a patto di infliggere una pena ridotta. Nella sua formulazione originale la massima innocenziana non rappresentava più che una raccomandazione di prudenza. Fu l’elaborazione dottrinale a trasformarla, oltre le intenzioni del suo autore, in uno strumento capace di incidere sulla teorica rigidità del sistema di prova legale, ammettendo discrezionalità nel modulare la pena e nell’applicarla anche in situazioni di carenza di prova. In questo dibattito, che il presente studio intende analizzare nelle sue tappe fondamentali, il contributo dei decretalisti ha avuto un peso di primo piano: anche per tale via si manifesta il ruolo centrale assunto dalla scienza canonistica nella riflessione dottrinale sulla teoria della prova legale.
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Evangelisti, Francesco. "Prossima Bologna: processo, piani, progetti." TERRITORIO, no. 57 (June 2011): 58–65. http://dx.doi.org/10.3280/tr2011-057007.

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Abstract:
Piů di un anno č trascorso tra la definitiva approvazione dei nuovi strumenti urbanistici di Bologna e il quadro d'aggiornamento sui processi trasformativi della cittŕ, qui restituito. In mezzo la brevissima stagione amministrativa del sindaco Delbono e la prolungata gestione del Commissario straordinario Cancellieri. Sullo sfondo, la crisi economica e il rallentamento che essa ha prodotto anche nei settori dell'edilizia e delle infrastrutture. L'articolo opera una ricognizione delle trasformazioni in corso osservandole secondo il principio d'ordine che il Piano strutturale comunale ha individuato a loro interpretazione e guida con le figure territoriali delle ‘sette cittŕ'. Tra gli interventi di questo periodo anche quelli prioritari d'urgenza promossi dal Commissario per la riqualificazione del nucleo antico della cittŕ ed in particolare dei suoi spazi pubblici.
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Góralski, Wojciech. ""Qualitas personae" jako przedmiot błędu w kann. 1097 § 2 oraz 1098 KPK." Prawo Kanoniczne 45, no. 3-4 (December 20, 2002): 23–52. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2002.45.3-4.02.

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Abstract:
Fra le disposizioni del Codice di Diritto Canonico del 1983 che hanno suscitato maggiore interesse dottrinale sono i canoni: 1097§ 2 e 1098, consacrate rispettivamente all’errore sulla qualità della persona direttamente e principalmente intesa e all’errore causato dal dolo circa la qualità della persona che per sua natura può gravemente turbare il consorzio della vita coniugale. La nuova disciplina codiciale, pur stabiliendo il principio generale secondo il quale l’errore sulla qualità non ha il valore irritante, vi sanziona due eccezioni proprio nei due suddetti canoni. Il can. 1097 § 2 richiede che la qualità accidentale sulla quale si cade in errore debba essere intesa direttamente e principalmente dall’errante, invece il can. 1098 riconosce la forza invalidante dell’errore suscitato dal dolo (teso ad indurre il nubente in errore per ottenere il consenso matrimoniale) - su qualità accidentali, che possono, per loro natura, perturbare gravemente il consorzio della vita coniugale. L’oggetto dell’analisi del autore è la questione riguardante la qualità di persona nei cann. 1097 § 2 e 1098 CIC. Ambedue norme codiciali sono state commentate alla luce della dotrina e della giurisprudenza.
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Alpa, Guido. "I rimedi di diritto privato nella normativa di derivazione comunitaria." ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no. 2 (December 2010): 227–44. http://dx.doi.org/10.3280/ed2010-002002.

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Abstract:
L'applicazione del principio di effettivitŕ combinato con il principio di sussidiarietŕ e con il principio della prioritaria competenza del legislatore nazionale e del preventivo ricorso ai rimedi previsti dal sistema processuale nazionale rispetto alla competenza del legislatore comunitario e alla operativitŕ dei rimedi previsti in ambito comunitario per la violazione di normative comunitarie, modella la disciplina dei rimedi previsti dall'ordinamento interno: si tratta sia di rimedi concernenti la violazione di normativa comunitaria, sui quali si č raccolta vasta letteratura, sia di rimedi concernenti i rapporti di diritto privato disciplinati dall'ordinamento comunitario nelle materie di propria competenza. In queste pagine mi occuperň di questo secondo aspetto. Comunque, in ciascuno dei due settori la disciplina dei rimedi e la loro applicazione da parte del giudice č affidata al diritto interno, sempre che esso provveda a tutelare gli interessi protetti in modo adeguato; altrimenti sovviene l'ordinamento comunitario. In questo senso il ricorso ai rimedi comunitari č solo residuale.
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Bompiani, A., L. Guariglia, and P. Rosati. "La cosiddetta riduzione embrionale sotto il profilo assistenziale ed etico." Medicina e Morale 44, no. 2 (April 30, 1995): 223–58. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1995.985.

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Abstract:
Gli Autori analizzano la problematica della cosiddetta "riduzione" embrionale (RE), cioè la soppressione di embrioni in gravidanze plurigemellari ottenute in seguito a trattamenti contro la sterilità come l'induzione farmacologica dell'ovulazione o le tecniche di procreazione artificiale. Lo scopo della RE, infatti, mira ad ottenere maggiori possibilità di soprvvivenza fino al parto per i feti residui. Dopo aver illustrato la RE da un punto di vista medico, riferendosi in particolare ai problemi clinici, alle tecniche utilizzate ed alle complicanze secondo la più recente letteratura scientifica, vengono affrontati i problemi etici, legali e deontologici implicati nella RE. Sotto il profilo etico vengono classificate diverse posizioni: 1. la santità o intangibilità della vita, coincidente con l'insegnamento del Magistero cattolico seppure condivisa anche al di fuori del mondo ecclesiale. Questa è la posizione sostenuta anche dagli Autori dell'articolo; 2. la posizione per la quale si ammette la RE solo in previsione dell'attuarsi di un pericolo grave per m salute materna; 3. la visione utilitarista che riconosce nella materia doveri prima facie e non doveri assoluti, per cui la RE potrebbe attuarsi anche al di fuori di un'indicazione materna accertata; 4. la libertà di scelta della donna come primo principio. Dopo aver passato in sintetica rassegna i problemi medico-legali e deontologici connessi alla RE, ne vengono esaminate le possibilità di prevenzione. La RE, infatti, non è da considerarsi atteggiamento terapeutico in quanto contrario al principio di intangibilità della vita.
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Fabbroni, Roberto, and Veronica Ferreri. "La TB – Tecnica Bioenergetica secondo il Metodo Summa Aurea® integrata allo Shiatsu, alla Riflessologia e al Massaggio (alla Osteopatia, alla Fisioterapia)." Scienze Biofisiche 1, no. 1 (March 2021): 1–12. http://dx.doi.org/10.48274/ibi6.

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Abstract:
La TB-Tecnica Bioenergetica secondo il Metodo Summa Aurea®, attraverso una pratica continuativa consente di sviluppare la capacità di espandere la propria energia ed accedere a frequenze minori di quelle che normalmente sono usuali sia nelle persone sane che ancor di più in quelle che presentano disarmonie di vario tipo. L’Operatore modificando il proprio stato di coscienza è in grado di portare le proprie frequenze cerebrali velocemente in Onde Delta. L’Operatore Bioenergetico è in grado di entrare per risonanza sul campo energetico della persona da trattare e modificarne lo stato di coscienza, abbassandone le frequenze con una conseguente apertura dei canali energetici. Questo approccio, se ricreato prima di procedere ad un trattamento professionale Shiatsu, Riflessologia e Massaggio, ma anche Osteopatico o Fisioterapico (anche se i trattamenti sono di tipo diverso il principio di funzionamento è lo stesso), consente di migliorare l’efficacia della pratica eseguita. L’operatore riuscirà ad acquisire una maggiore empatia con la parte del corpo da trattare, mentre il cliente avrà una percezione del trattamento ricevuto più soddisfacente oltre ad una migliore predisposizione ed apertura nei confronti del trattamento ricevuto e dell’Operatore che lo svolge. Tale integrazione è stata verificata su 50 persone in cui sono stati effettuati gli stessi trattamenti prima e dopo la conoscenza dell’Operatore della TB-Tecnica Bioenergetica secondo il Metodo Summa Aurea®.
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Bosisio, Matteo. "“Ma temo del contrario”: La nutrice del Re Torrismondo come personaggio “mezzano”, “raviluppato” e “verisimile”." Forum Italicum: A Journal of Italian Studies 48, no. 3 (August 8, 2014): 342–62. http://dx.doi.org/10.1177/0014585814540423.

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Abstract:
La nutrice del Re Torrismondo (1587), rappresentata secondo il principio del “verisimile”, è messa in scena da Tasso in modo innovativo rispetto al passato, poiché partecipa attivamente ai meccanismi dell’intreccio diegetico. Il contributo analizza il personaggio lungo tutta la tragedia e si sofferma soprattutto sul monologo, collocato nel primo atto (vv. 203–233): se il dialogo con la padrona Alvida si era svolto all’insegna dell’ottimismo e di rassicurazioni amorevoli (primo atto: vv. 1–15, 125–138 e 175–190), nel monologo la nutrice svela, invece, i propri dubbi intorno alla vicenda, che si intensificheranno, non senza ambiguità, negli atti successivi (terzo atto: vv. 1753–1767, 1897–1912; quinto atto: vv. 2824–2845, 2866–2869, 2900–2904). Sono infine proposti alcuni confronti tra la nutrice e altre figure, che mettono in luce un personaggio inquieto, contraddittorio (“mezzano” e “raviluppato”, secondo le categorie aristoteliche) e responsabile, non meno dei protagonisti, della catastrofe finale.
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Antonini, Erica. "Percorsi di riforma nella Pubblica Amministrazione: un'analisi comparata." RIVISTA TRIMESTRALE DI SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE, no. 3 (November 2010): 73–99. http://dx.doi.org/10.3280/sa2010-003010.

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Abstract:
A partire dagli anni '80 del XX secolo le burocrazie delle democrazie occidentali sono state oggetto di profondi mutamenti, con la sostituzione, in primo luogo, dei principi della gerarchia e dell'accentramento con quelli della delega e del trasferimento di competenze, anche se in misura variabile nei diversi contesti. Tra le innovazioni piů rilevanti figurano: l'istituzione delle agenzie esecutive, come unitŕ funzionalmente autonome e separate rispetto ai Ministeri, che ha permesso di ridisegnare gli organismi ministeriali secondo criteri di tipo reticolare; il considerevole incremento dell'autonomia organizzativa e finanziaria dei dirigenti; l'estensione, in materia di gestione del personale, dei margini di applicazione della contrattazione collettiva e l'introduzione di numerose deroghe al principio della stabilitŕ del posto di lavoro; il potenziamento degli strumenti per il controllo dell'efficacia e dell'economicitŕ della prestazione amministrativa, per la valutazione dei risultati e per il miglioramento della qualitŕ dei servizi erogati. Dall'analisi di queste ed altre innovazioni emerge il tentativo di ridurre le distanze fra settore pubblico e settore privato, sulla base della convinzione secondo cui da quest'ultimo si possano trarre insegnamenti validi per incrementare l'efficienza del primo. In ogni caso, seppur in presenza di obiettivi e finalitŕ convergenti, il processo di modernizzazione č stato declinato nei vari paesi in forme differenziate, che dipendono in larga misura dai contesti politico-istituzionali nazionali e dalle caratteristiche organizzative consolidatesi nel corso del tempo. In queste note verranno messe a confronto le esperienze di riforma di quattro paesi dell'Europa Occidentale (Francia, Spagna, Germania e Regno Unito) e degli Stati Uniti, avviatesi a partire dalla prima metŕ degli anni '80. Per ciascuno dei paesi considerati si analizzeranno modelli di organizzazione, politiche del personale, processi di riforma, avviati e tuttora in corso. Alcune osservazioni conclusive tenteranno di evidenziare linee di continuitŕ e di differenziazione tra le diverse esperienze.
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Woźniak, Katarzyna. "Oltreuomo Bandini. Le avventure letterarie di “Sua maestà l’Io”." Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura 9, no. 3 (July 5, 2018): 228–35. http://dx.doi.org/10.24917/20837275.9.3.21.

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Abstract:
Nel 1908 Sigmunt Freud parlò di un particolare tipo di approccio alla scrittura, in cui il principio creativo era sottoposto alle leggi di “Sua maestà l’Io”. La proposta di Freud sembra una risposta efficace alla domanda sui motivi della straordinaria fortuna della letteratura di massa, ossia dei bestseller costruiti secondo uno schema narrativo di matrice fiabesca, dove il protagonista, di solito è un eroe o un’eroina senza peccato. Nel nostro saggio illustreremo questo meccanismo sull’esempio di Arturo Bandini, il personaggio di spicco della narrativa dello scrittore e sceneggiatore italo-americano John Fante.Nadczłowiek Bandini. Literackie przygody „Jej Wysokości Ego”W 1908 w pismach Sigmunda Freuda pojawia się zagadnienie szczególnego typu podejścia do twórczości literackiej, podporządkowanego prawom „Jej Wysokości Ego”. Propozycja Freuda zdaje się skuteczną odpowiedzią na pytanie o przyczyny nadzwyczajnej popularności literatury masowej, czyli bestsellerów tworzonych w oparciu o schemat baśni. W artykule autorka podejmuje próbę zilustrowania tego mechanizmu na przykładzie Artura Bandiniego, bohatera prozy Johna Fantego.
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Casini, Simone. "Questioni di teoria linguistica: Per un paradigma teorico della creatività semiotica." Forum Italicum: A Journal of Italian Studies 53, no. 1 (December 6, 2018): 69–89. http://dx.doi.org/10.1177/0014585818816667.

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Abstract:
Il contributo delinea il paradigma teorico della creatività intesa, da una prospettiva semiotica e di linguistica teorica, come il quadro di riferimento formale per la variazione e il cambiamento linguistico sia nei processi di generale interazione che, su piani quantitativamente maggiori, nei fenomeni in cui lingue e identità in contatto interagiscono per negoziare il senso comunicativo. Il percorso propone una analisi della creatività che spazia dagli ambiti della Filosofia antica sino alla riflessione linguistica contemporanea che si è avuta nel Novecento tra le due sponde dell’Oceano e individua nella dimensione dell’uso e della condivisione sociale tra i parlanti il principio primo capace di guidare le forme di creatività linguistica potenzialmente illimitate verso un fine che è identitario e comunicativo, al di là e molto oltre rispetto ai modelli di regolarità e norma (in senso prescrittivo) grammaticale. Interpretare secondo questo modello il paradigma della creatività significa porre la proprietà semiotica in una posizione di prima inter pares, in cui le viene affidato non solo il “ruolo” di formatore di segni (parole, frasi, testi), ma la funzione di primaria arbitrarietà, causa ed effetto della discretizzazione delle lingue storico-naturali.
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Góralski, Wojciech. "Struktura prawna duszpasterstwa wojskowego w świetle konstytucji apostolskiej papieża Jana Pawła II "Spirituali militum curae" z 21 IV 1986 r." Prawo Kanoniczne 32, no. 3-4 (December 10, 1989): 143–55. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1989.32.3-4.06.

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Abstract:
Il 21 aprile 1986 è stato pubblicato un nuovo documento pontificio sula pastorale dei militari. Si tratta del'a costituzione apostolica Spirituali militari curae con la quale si adempie quanto il nuovo Codice di Diritto Canonico acenna ned can. 569 sui cappelani militari. Nel documento sono state opportunamente riviste le norme relative alla cura pastorale dei militari fin qui vigenti, contenuti nella Istruzione Solemne semper del 23 aprile 1951. Nello suo studio l’autore présenta e commenta la suddetta costituzione apostolica. Dopo aver indicato la genesi, il carattere e la struttura del documento si tratta della organizzazione dei ordinariati militari nonchè dell’ufficio dell’ordinario militare. Secondo l’autore la più notevole novità della costituzione apostolica consiste nel riconoscere l’ordirariato militare come la Chiesa particolare, giuridicamente assimiliata ad una diocesi. Le altre nuove disposizioni del documento fanno solo le consequenze di quel principio.
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Gensini, Stefano. "Darwin e il dibattito linguistico coevo." PARADIGMI, no. 2 (July 2011): 47–66. http://dx.doi.org/10.3280/para2011-002004.

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Abstract:
Il dibattito accesosi nel 1861 e culminato nel 1875 intorno alle implicazioni linguistiche di(1859) e, piů tardi, di(1871) tocca temi che hanno permanenti motivi di attualitŕ. L'articolo esamina gli interventi dei sostenitori di Darwin (Huxley, Lyell, Schleicher, Haeckel) e del suo piů ardente avversario, il filologo tedesco Max Müller. Discute anche il senso e i limiti dell'appoggio che Darwin ricevette, nella polemica con Müller, da parte del linguista nordamericano W.D. Whitney. Secondo l'autore, Darwin, pur sottomettendo il linguaggio, come le altre facoltŕ cognitive superiori dell'uomo, al principio della selezione naturale, evita perň ogni riduzionismo nel rapporto fra animali umani e scimmie antropomorfe.
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Conti, Adelaide. "Trasferimento sperimentale del nervo ulnare sull'arto inferiore: aspetti medico-legali ed etici." Medicina e Morale 43, no. 6 (December 31, 1994): 1161–71. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1994.1003.

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Abstract:
L'Autore, prendendo spunto da un caso di sperimentazione chirurgica giunto all'esame del Comitato Etico (CE) degli Spedali Civili di Brescia, analizza le problematiche etiche inerenti a tale pratica medica. Consapevoli del fatto che ogni caso clinico rappresenta una sperimentazione, l'attenzione è rivolta all'ambito chirurgico, che ha come principale scopo l'apporto di un beneficio per il paziente fruitore del trattamento "nuovo". Dapprima vengono considerati i principi generali eticamente validi applicabili alla sperimentazione; in particolare il principio di beneficità, owero di non maleficienza e il principio di autonomia. In un secondo momento viene esaminato il caso clinico proposto al CE. E' proposta una tecnica chirurgica da effettuare su pazienti paraplegici: il trasferimento del nervo ulnare con le sue tre branche motrici sui nervi dei muscoli grande gluteo, medio gluteo, retto anteriore. Tale sperimentazione ha lo scopo di consentire la deambulazione usando apparecchi di ortesi dal ginocchio in giù. I problemi etici che emergono sono numerosi: in primis è rilevante il fatto che la sperimentazione effettuata solamente su animali non è priva di incognite. In secondo luogo i principi fondamentali dell'etica non sono rispettati e, non ultimo, il rapporto medico-paziente notevolmente trascurato. In tal senso i CE si pongono come "intermediari" in questa relazione che sottende numerose problematiche. L'etica della sperimentazione deve in tal modo essere verificata in rapporto al paziente in quanto persona con le sue peculiarità.
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Kampmann, Christoph. "Rechtswahrung als Selbstzweck? Zur päpstlichen Politik im Dreißigjährigen Krieg 1633–1635 im Spiegel neupublizierter Quellen." Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 98, no. 1 (March 1, 2019): 31–44. http://dx.doi.org/10.1515/qufiab-2018-0005.

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Abstract:
Riassunto Il contributo esamina (riferendosi ai volumi dei „Nuntiaturberichte aus Deutschland“ pubblicati di recente) la politica curiale durante la Guerra dei Trent’anni, in particolare nella sua fase svedese fino alla pace di Praga (1630–1635). Questi anni sono significativi, perché a partire dal 1633/34 si constata, da parte del governo imperiale, una disponibilità al compromesso decisamente maggiore in proposito del diritto religioso. Si pone il quesito di come la curia abbia valutato questo fatto. Le fonti considerate confermano i giudizi finora formulati dagli storici (tra gli altri Konrad Repgen e Robert Bireley) secondo cui la Curia era contraria a fare concessioni alla parte protestante sul piano confessionale. Appare però un secondo aspetto della politica condotta dalla Curia verso l’Impero, vale a dire una profonda diffidenza nei confronti dell’imperatore, sospettato di perseguire un accordo confessionale soprattutto per poter continuare a condurre, dopo una riconciliazione all’interno dell’Impero, la guerra contro la Francia con la stessa intensità. La Curia era evidentemente convinta che per la politica di Vienna fosse prioritaria l’unità della Casa d’Austria e la subordinazione agli interessi della Spagna. Nel complesso l’analisi mette in dubbio che la linea della Curia come attore politico indipendente nelle relazioni esterne europee fosse caratterizzata da un così forte contrasto tra le posizioni tese per principio alla salvaguardia del diritto da un lato e l’adozione di una politica flessibile dall’altro. Dal punto di vista della Curia la salvaguardia del diritto non sembra essere stato solo un fine in sé, come neppure l’agire politico in maniera flessibile era indipendente dall’osservanza di fondamentali principi di diritto. Qui si apre un campo di ricerche future che vanno ben oltre la politica curiale verso l’Impero e possono prendere importanti spunti dai volumi del carteggio dei nunzi ora pubblicati.
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Calabrò, Gian Pietro. "Diritto alla vita, principi costituzionali ed interpretazione per valori." Medicina e Morale 46, no. 4 (August 31, 1997): 727–37. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1997.872.

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Abstract:
L’Articolo intende mostrare il ruolo che il diritto alla vita, nella sua prospettiva assiologica, può svolgere all’interno dell’ordinamento giuridico delle democrazie costituzionali. Rilevato il nesso strettissimo tra diritto alla vita e nozione di persona, quest’ultima collocata al centro del sistema costituzionale, l’Autore, nello sviluppare alcune considerazioni di Antonio Baldassarre sulla necessità che il valore vita possa essere bilanciato da un eguale valore, sostiene la possibilità di istituire all’interno della c.d. interpretazione per valori, una gerarchia che abbia al vertice il diritto alla vita quale precondizione di ogni altro diritto. In questa prospettiva il diritto alla vita incide profondamente sullo stesso destino delle democrazie pluralistiche e ne diventa il principio della loro legittimazione. In altri termini, conclude l’Autore, il diritto alla vita può essere inteso come la Grundnorm senza, però, essere assunta in modo ipotetico e convenzionale secondo lo schema kelseniano, qualificando sul piano giuridico ed etico l’intero ordinamento.
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Bolgiani, Isabella. "Chiesa cattolica e diffusione della “prassi pattizia” a livello locale in Italia. Una rinnovata stagione di relazioni." Studia z Prawa Wyznaniowego 20 (December 29, 2017): 267–305. http://dx.doi.org/10.31743/spw.267.

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Abstract:
Il crescente sviluppo in Italia, nell’ultimo ventennio, della prassi pattizia a livello decentrato apre la via ad una “ulteriore nuova stagione” di relazioni tra Stato e Chiesa cattolica. Si tratta di una condizione che risulta riconducibile ad una pluralità di fattori. Da un lato, occorre ricordare il percorso di evoluzione delle autonomie locali successivo alla riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione e, dall’altro, le trasformazioni che hanno toccato il diritto della Chiesa con riferimento, in particolare, al ruolo delle Conferenze episcopali regionali. E’ così possibile riscontrare nel tempo una sempre più significativa presenza di accordi a livello regionale ed “infra-regionale”. Al riguardo, si deve tuttavia precisare come, mentre la prima tipologia di fonti appaia inquadrabile prevalentemente in tre “macro-aree”, sia pure suscettibili di espansione qualora tale necessità venga avvertita, il secondo gruppo di accordi mostri contenuti estremamente diversificati quanto ai temi affrontati. Ciò nasce dall’esigenza di offrire risposte ai bisogni specifici di una determinata comunità, mediante relazioni tra i soggetti istituzionali e confessionali ad essa più vicini presenti sul territorio. In questo senso, può affermarsi come nell’ambito sociale, complice l’attuale percorso rivolto alla realizzazione di una cittadinanza “partecipativa”, il principio di sussidiarietà orizzontale trovi il suo “punto di contatto” con quello di collaborazione, sancito dall’art. 1 dell’Accordo di revisione concordataria. Si è dunque di fronte ad un articolato sistema di fonti, aventi diversa natura giuridica, ma in grado di misurarsi – in forza della loro duttilità – con la costante evoluzione dell’ordinamento civile e canonico, nel pieno rispetto del principio di laicità dello Stato.
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Sartea, Claudio. "Bioetica giudiziaria in Italia: note critiche su una sentenza recente in tema di protezione della vita prenatale." Ius Humani. Law Journal 4 (March 6, 2014): 49–76. http://dx.doi.org/10.31207/ih.v4i0.49.

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Abstract:
Prendendo spunto da una sentenza della Corte di Cassazione italiana dell’autunno del 2012, di cui presenta sinteticamente gli essenziali riferimenti di fatto e di diritto, l’articolo propone alcune riflessioni sul tema, sempre molto discusso, della soggettività giuridica del concepito. Esse spingono il ragionamento verso il discorso più ampio e generale che riguarda la fondazione dei diritti soggettivi, oscillante tra prospettive libertarie (volontaristiche e soggettivistiche) e prospettive dignitarie (obiettivistiche e condizionate dal principio di precauzione). Ne dipende anche la concezione del ruolo del biodiritto nelle società tecnologicamente avanzate. Dopo l’iniziale esposizione del caso e dei principali punti di diritto della decisione (primo capitolo), l’articolo approfondisce sul piano giuridico e giusfilosofico la questione cruciale della soggettività giuridica del non nato, in particolare giustificando l’equazione che identifica essere umano e persona (secondo capitolo). Successivamente, il terzo capitolo offre una riflessione sull’alternativa tra dignità e libertà per la fondazione dei diritti soggettivi, prendendo posizione a favore di una prospettiva dignitaria, più adatta a garantire le giuste esigenze di protezione dei soggetti deboli e quindi a salvaguardare davvero l’uguaglianza. L’ultimo capitolo prima delle conclusioni collega la discussione bioetica e giusfilosofica ai profili biogiuridici e sociali del compito del giurista nelle società contemporanee.
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Marongiu Buonaiuti, Fabrizio. "Il diritto internazionale privato delle successioni in casi collegati al Regno Unito: riflessioni sulla sentenza <i>Pescatore</i>." Trusts, no. 4 (August 4, 2022): 696–709. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.156.

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Abstract:
Tesi Il caso Pescatore mette a confronto il sistema europeo di diritto internazionale privato in materia di successioni, contenuto nel regolamento UE 4 luglio 2012, n. 650, e il sistema inglese. Il primo è ispirato al principio dell’unitarietà della successione dal punto di vista della legge regolatrice, mentre il secondo all’opposto principio della scissione. Ciò dà luogo al rinvio, nei termini contemplati, per un verso, dall’art. 34 del regolamento UE citato, e, per altro verso, dal diritto internazionale privato inglese. L’autore ritiene che il rinvio accolto nell’art. 34 del regolamento debba essere interpretato come rinvio doppio o integrale, in quanto maggiormente idoneo a perseguire l’obiettivo dell’armonia internazionale delle soluzioni. &nbsp; The author’s view The case of Pescatore brings the European system of private international law in succession matters, as embodied in EU Regulation No. 650/2012, into confrontation with the English conflict-of-laws rules. The former is inspired to unity of succession as concerns the applicable law, whereas the latter are inspired to scission. This gives rise to a problem of renvoi, as contemplated, on the one side, under Article 34 of the said EU Regulation, and, on the other side, as provided for under the English conflict-of-laws rules. The author proposes that renvoi as admitted by Article 34 of the EU Regulation shall be construed in terms of double renvoi, in order to pursue more effectively the goal of international consistency.
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Bompiani, A. "Riflessioni etiche sulla produzione e commercializzazione di organismi animali e vegetali geneticamente modificati." Medicina e Morale 49, no. 3 (June 30, 2000): 449–504. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2000.781.

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Abstract:
L’Autore esamina sotto l’aspetto etico il vasto dibattito in corso sulle biotecnologie, riferendosi in particolare agli organismi geneticamente modificati. L’Autore approfondisce l’attuale concorso delle biotecnologie allo sviluppo umano, soffermandosi sull’eticità della “manipolazione” della natura vivente secondo una visione antropocentrica moderata, nella adeguata tutela della biodiversità ambientale e di un sufficiente grado di benessere animale. L’articolo si sofferma poi sui “rischi”, che costituisce una delle principali domande etiche maggiormente avvertite dall’opinione pubblica. Riconoscendo la difficoltà attuale di una valutazione epidemiologica precisa del “rischio” derivante dall’uso di alimenti geneticamente modificati attualmente commercializzati per la salute umana, lo studio si conclude affermando che è necessario: 1. Promuovere una maggiore informazione pubblica sui temi complessi delle biotecnologie e degli organismi geneticamente modificati; 2. Sostenere il criterio della valutazione scientifica del rischio, adottando peraltro il “principio di precauzione” (che tuttavia va meglio specificato in senso giuridico nelle applicazioni biotecnologiche); 3. Prevedere uno sviluppo di armonici rapporti fra i diversi settori interessati dalle biotecnologie (produttori, università per le attività di ricerche e formazione, consumatori, etc.), anche mediante l’assunzione dei criteri di massima “trasparenza” e di facoltà di scelta; 4. Assicurare a tutti i popoli della terra i benefici che possono derivare dalle applicazioni biotecnologiche.
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Barberini, Fabio. "Cancioneiro da Ajuda, cantigas 180-183." Verba: Anuario Galego de Filoloxía 44 (September 27, 2017): 317. http://dx.doi.org/10.15304/verba.44.3450.

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Abstract:
Le cantigas A180-A182 sono tràdite dal solo canzoniere da Ajuda in uno dei 7 fogli rinvenuti nella Biblioteca Municipal di Evora. L’attribuzione dei testi sarebbe, almeno in linea di principio, contesa tra Gonçal’Eanes do Vinhal e Johan Perez d’Avoim, ma la maggior parte degli studiosi inclina verso il secondo trovatore. Questo contributo presenta l’edizione critica dei 4 componimenti (con una nuova ipotesi testuale per A180, trasmessa dall’unico testimone in forma gravemente mutilata) e propone un riesame della questione attributiva. Se dal punto di vista lessicale e retorico non emergono elementi che permettano di sciogliere il nodo attributivo, la scarsa originalità metrica delle cantigas A180-A183 permette invece di orientare (ancorché non risolvere) l’attribuzione a favore di Johan Perez de Avoim.
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Evangelisti, Paolo. "La legittimità del potere ed il suo esercizio. Elementi comparativi nella testualità politica francescana del XIV secolo." HORIZONTE 15, no. 48 (December 31, 2017): 1299. http://dx.doi.org/10.5752/p.2175-5841.2017v15n48p1299.

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Abstract:
<p>L'esperienza medievale dei Minori è caratterizzata dalla decisione di svolgere un ruolo attivo nelle realtà sociali nelle quali l’Ordine si inserisce. In questo quadro la consapevolezza teorico-politica francescana matura sino a cimentarsi con la questione dei requisiti che, da soli, possono legittimare l’autorità politica.</p><p>Se in Scoto la legittimità deriva in via esclusiva dall’espressione del consenso di coloro che volontariamente scelgono di conferire quel potere ad un’autorità, se in Ockham la legittimità del potere è condizionata da un duplice principio di circostanzialità e di efficienza funzionale, in Eiximenis la questione della legittimità è sottoposta a un duplice vaglio.</p><p>L'agire politico dell'autorità politica non può mai essere considerato un esercizio della <em>plenitudo potestatis</em> in ragione di un principio costituzionale: il reggitore di una comunità deriva il suo potere e la sua autorità non solo dal consenso ma da un patto convenuto che deve avere per oggetto esplicito gli ambiti ed i fini della sua azione. Il secondo vaglio è inerente ad una condizione coessenziale di legittimità: il potere ha una sua motivazione strettamente funzionale. L’autorità politica deve garantire, classicamente, pace e giustizia, ma anche farsi parte attiva di un processo volto al “millor estament de la cosa pública”, al miglioramento economico dei soggetti che costituiscono la comunità politica, ma anche di coloro che potranno entrarne a far parte attraverso precisi e ben delimitati percorsi inclusivi.</p>
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Knoll, Manuel. "La giustizia distributiva tra Platone e Aristotele = Distributive Justice in Plato and Aristotle." ΠΗΓΗ/FONS 3, no. 1 (June 7, 2019): 21. http://dx.doi.org/10.20318/fons.2019.4550.

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Abstract:
Riassunto: Secondo l’opinione prevalente tra gli studiosi di lingua tedesca, bisogna considerare Aristotele come colui che ha “scoperto” la giustizia particolare. Questo articolo dimostra che quest’opinione è errata, innanzitutto perché Platone aveva già precedentemente sviluppato, nella Repubblica e nelle Leggi, la dottrina della giustizia distributiva e il suo principio di uguaglianza geometrica o proporzionale. In un primo momento, l’articolo interpreta la dottrina della giustizia distributiva esposta da Aristotele nell’Etica Nicomachea e nella Politica. In un secondo momento, si mostra che i principali elementi di questa dottrina erano già stati sviluppati da Platone nelle Leggi. Infine, l’articolo offre un’interpretazione innovativa del concetto di giustizia presentato da Platone nella Repubblica.Parole chiave: Platone, Aristotele, giustizia distributiva, Repubblica, Leggi.Abstract: According to the prevailing opinion in German-speaking research, Aristotle is to be understood as the “discoverer” of particular justice. This article demonstrates that this view is incorrect, especially as Plato developed the doctrine of distributive justice and its principle of geometrical or proportional equality already previously in the Republic and the Laws. In a first step, this article interprets the doctrine of distributive justice that Aristotle lays out in the Nicomachean Ethics and the Politics. In a second step, it shows that the main elements of this doctrine have already been developed by Plato in the Laws. In a final step the article offers an innovative interpretation of the concept of justice that Plato presents in the Republic.Keywords: Plato, Aristotle, Distributive justice, Republic, Laws.
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Kowal, Janusz. "Geneza i rozwój instytucji eksklaustracji." Prawo Kanoniczne 37, no. 1-2 (June 15, 1994): 47–72. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1994.37.1-2.03.

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Abstract:
L’istituzione d’esclaustrazione ossia una licenza di rimanere fuori della casa del proprio istituto è una delle più importanti norme riguardanti i casi di sospensione o di uscita dalla vita comune. Il senso più profondo richiede peró di prendere in considerazione le fonti dalle quali proviene soppranominata istituzione. Perciô il tema d’esclaustrazione è stato diviso in due parti. Il presente articolo descrive l’origine e sviluppo di questa istituzione, e il seguente ci dimostra attuali norme e la prassi vigenti in proposito. L’autore dopo aver presentato la definizione d’esclaustrazione, mostra la sua necessita alla luce di elementi essenziali della vita religiosa. Quindi presenta l’origine di licenza di rimanere fuori di comunità e in breve il suo sviluppo fino al 1917. La parte seguente dell’articolo presenta le norme del Codice di Diritto Canonico del 1917 e intende mostrare l’evoluzione dell’istituzione d’ esclaustrazione nel periodo del regime del CDC del 1917. Una particolare attenzione si dà alla nuova forma d’indulto d’esclaustratione introdotto dalla prassi della Congregazione dei Religiosi: esclaustrazione ,,ad nutum S. Sedis” ed esclaustrazione qualificata. L’analisi fatta dall’articolo prepara lettore a una migliore comprensione delle norme attuale, inoltre permette all’autore di venire alla conclusione riguardante il principio della sussidiarietà usato sempre più spesso dal’diritto della Chiesa. Ladimostrazione dell’evoluzione dell’istituzione d’esclaustrazione sugerisce anche che questo diritto é usato sempre più in modo soggettivo è modificato secondo le necessita.
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Turgenev, Ivan S. "Anima e morte. Lettura, secondo la prospettiva della psicologia analitica, del racconto Klara Milic di Ivan S. Turgenev." STUDI JUNGHIANI, no. 29 (August 2009): 65–90. http://dx.doi.org/10.3280/jun2009-029004.

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Abstract:
- Klara Milic This is the author's interpretation, in accordance to an analytical psychological model, of one of Turgenev's novels, which was written just before his death. In synthesis the novel tells the story of a young man, lacking the attributes and totally incapable of dealing with life's adversities, who meets the "fatal woman", who is nothing but the projection of his unconscious feminine soul. This image is the fruit of his distorted perception of real woman and his denial to confront the woman component inside himself. This extreme behaviour creates an archetypical image of woman, of "eternal femininity", to the point where this destroys him.Parole chiave: Coscienza maschile, principio femminile, archetipo, Anima, complesso autonomo, psicosi.Key words: Male conscience, feminine principle, archetype, Anima, autonomous complex, psychosis.
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Góralski, Wojciech. "Władza ustawodawcza Konferencji Episkopatu według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r." Prawo Kanoniczne 32, no. 1-2 (June 5, 1989): 45–57. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1989.32.1-2.03.

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Abstract:
Una piu ampia considerazione il Codice di Diritto Canonico del 1983 riserva alle Conferenze Episcopali, con novità di indicazioni corrispondenti al loro grande sviluppo storico e al principio di collegialità episcopale approfondito nel Concilio Vaticano II. Si poteva ritrovare un cenno di prefigurazione delle Conferenze Episcopali nel Codice del 1917 al can. 292 § 1, ma bisogna risalire al Concilio Vaticano II per trovare il fondamento giuridico dell’istituto cosi come e delineato nel nuovo CJC. Si tratta del decreto „Christus Dominus” (nn. 37-38). In esso si descrive tra l’altro la competenza della Conferenza Episcopale sul campo legislativo) (n. 38, 4). II suddetto decreto conciliare è diventato in seguito la base della normativa del CJC. Il can. 455 §§ 1-2 precisa la competenza legislativa della Conferenza Episcopale. L’autore si occupa prima di tutto dell’ambito e della natura della potestà legislativa accordata alla Conferenza Episcopale — in un modo generale — nel canone citato. L’ambito delle possibilità legislative è stato indicato nel can. 455 §§ 1-2. Perché i decreti generali che sono propriamente leggi (can. 29) siano emessi validamente debbono essere suffragati — in materia indicata nel diritto comune, oppure per mandato speciale della S. Sede — da almeno i due terzi dei voti favorevoli, da computarsi sul numero dei presuli che fanno parte alla conferenza con voto deliberativo. I medesimi decreti acquistano forza vincolante solo dopo che sono stati riconosciuti dalla Sede Apostolica e promulgati dalla Conferenza Episcopale. Per quanto riguarda la natura di questa potestà, secondo l’autore essa è la potestà ordinaria, perché è stata annessa dal diritto all’ufficio; la modesima potestà e poi propria, perché si esercita in nome proprio. Nella seconda parte dell’articolo si enumera i casi — indicati nei diversi libri del Codice di Diritto Canonico — nei quali le Conferenze Episcopali hanno l’obbligo ad emanare le norme giuridiche. Finalmente nella terza parte si indica — analogamente — i casi in cui le conference stesse hanno solo la possibilità di emanare le suddette norme. Ampie competenze legislative demandate alla Conferenza Episcopale danno così pratica attuazione al principio di sussidiarietà, al decentramento della potestà gerarchica, e concreta espressione della collegialità dei vescovi nella loro sollecitudine pastorale.
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Leszczyński, Grzegorz. "Oświadczenia stron jako środek dowodowy w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa." Prawo Kanoniczne 43, no. 1-2 (June 5, 2000): 107–21. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2000.43.1-2.05.

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Abstract:
II nostro lavoro tratta di uno dei mezzi di prova nelle cause matrimoniali che tradizionalmente viene considerato meno importante dalla perizia, che, però, secondo la normativa vigente, e secondo la giurisprudenza, raggiunge un valore sempre più grande. Si tratta delle diverse dichiarazioni delle parti senza distinguere tra confessioni e allre dichiarazioni che non siano confessioni considerate in questo lavoro come il mezzo probatorio fondamentale soprattutto nelle cause matrimoniali per incapacità psichica dei nubenti. Sono le parti stesse che, avendo nella loro memoria l’esperienza della loro vita comune, possono offrire al giudice, con le loro dichiarazioni, la verità sui fatti, che, per tutti gli altri, come per i diversi testimoni nella causa, rimangono solamente conoscenza indiretta. Invece, al giudice appartiene il dovere di valutare ogni esposizione rilasciata dalle parti nel processo. II principio del libero apprezzamento, così caratteristico per il Codice attuale, viene considerato fondamentale anche per quanto riguarda la valutazione di questa prova. II giudice stesso, реrò, non avendo la possibilità di attribuire alle dichiarazioni delle parti il valore di prova piena deve cercare di confrontare questa con le altre prove, come quella testimoniale o periziale. Secondo il Codice attuale, è possibile, che le dichiarazioni delle parti possano convincere il giudice in senso pieno nel caso in cui vengano rafforzate dai cd. altri elementi le diverse discussioni, l’unica spiegazione sicura, e quella, presentata dal Codice stesso, il quale per gli altri elementi intende i ed. testi di credibilità.
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Rozkrut, Tomasz. "Zadania biegłych w kościelnym postępowaniu sądowym." Prawo Kanoniczne 49, no. 3-4 (December 20, 2006): 63–86. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2006.49.3-4.05.

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Abstract:
Il parere del perito nel processo canonico è una questione di grande attualità e al tempo stesso un argomento di grande interesse dottrinale e processuale. Non vi sono dubbi sul fatto che il perito processuale appaia nel processo canonico anzitutto come esperto scientifico. La sua opinione è un mezzo processuale particolare, che viene sottoposto al giudizio dell’autorità giudiziaria della Chiesa, secondo il principio della libera valutazione delle prove processuali. Il ruolo degli esperti nella vita attuale della Chiesa, e particolarmente nel processo matrimoniale moderno non solo non è da sottovalutare, ma al contrario è molto importante e richiede una piena rivalutazione, non soltanto da parte dell’autorità giurisdizionale ecclesiale. Larticolo presenta tre questioni: ruolo del perito nel processo canonico, carattere consultivo dell’opinione del perito nei confronti del giudice nel processo matrimoniale e influsso alternativo dell’opinione del perito sulla decisione del giudice. La base per loro forma magistero di papa Giovanni Paolo II sul ruolo del perito (CIC’83, can. 1574-1581). Molto importanti sono in materia i suoi discorsi alla Rota Romana (1987 e 1988) ma anche, voluta da lui, Istruzione da osservarsi nei tribunali diocesani e interdiocesani nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio Dignitas connubii (2005), specialmente nei art. 203-213
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