Academic literature on the topic 'SCOPI DI TUTELA'

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Journal articles on the topic "SCOPI DI TUTELA"

1

Margola, Davide, Michela De Micheli, and Christian Orlandelli. "Minori stranieri non accompagnati: una ricerca sugli operatori di giustizia e di comunitŕ." PSICOLOGIA DI COMUNITA', no. 1 (May 2011): 37–55. http://dx.doi.org/10.3280/psc2011-001005.

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Abstract:
La presa in carico dei minori stranieri non accompagnati vede coinvolte diverse figure professionali con funzioni sia di tutela, sia di controllo. Lo studio presenta l'analisi delle interviste a 18 professionisti (operatori di giustizia, educatori di pronto intervento, educatori di comunitŕ alloggio) considerati "testimoni chiave" nelle diverse fasi del sistema di accoglienza dei minori migranti. In particolare, le modalitŕ con le quali i diversi operatori descrivono il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati, insieme agli scopi e agli strumenti del lavoro sul campo, costituiscono gli obiettivi conoscitivi della ricerca. Le procedure di analisi testuale, implementate attraverso il software T-LAB, hanno evidenziato cinque nuclei tematici relativi ai legami familiari, al tema della tutela e della devianza, nonché alla questione formativa e culturale. Differenze significative sono emerse in funzione di variabili specifiche sulla base dell'area professionale di appartenenza e del genere degli operatori. In chiusura, i risultati dell'indagine vengono discussi nell'ottica dei processi d'integrazione e dei servizi di presa in carico.
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2

JIMENEZ, MARIA J., and AMPARO SEBASTIN. "STRUMENTARIA LEARNED INSTITUTIONS: SOURCES FOR UNKNOWN SCIENTIFIC INSTRUMENTS*." Nuncius 14, no. 2 (1999): 491–504. http://dx.doi.org/10.1163/182539199x00058.

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Abstract:
Abstracttitle RIASSUNTO /title Gli autori cercano di attirare l'attenzione sui problemi relativi alle collezioni di strumenti scientifici preservate in istituzioni (accademie, biblioteche, universit), i cui scopi sono lungi da essere quelli di un museo. Il lavoro di cura e conservazione andrebbe affidato a specialisti, che tuttavia sono scarsamente presenti in queste istituzioni. Tale situazione dovrebbe servire da stimolo ad una seria riflessione sulle condizioni e la tutela del patrimonio scientifico. Nell'articolo vengono presentati vari oggetti provenienti da diverse istituzioni e attualmente conservati presso il Museo Nacional de Ciencia y Tecnologia di Madrid.
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3

Raimondo, Rossella. "Madri irregolari: l’esperienza dell’ospizio di maternità di Bologna dal 1860 al 1919." El Futuro del Pasado 11 (September 9, 2020): 357–72. http://dx.doi.org/10.14516/fdp.2020.011.012.

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Abstract:
A partire dall’analisi dei documenti conservati presso l’Archivio Storico Provinciale di Bologna, il presente articolo ricostruisce la storia dell’asilo di maternità, annesso, nel 1860, al secolare brefotrofio cittadino, con il fine di rivolgersi non più solo ai bambini illegittimi, ma anche alle donne che li portavano in grembo; essi divennero centri di propulsione di politiche e iniziative che intendevano superare le vecchie e ormai obsolete logiche che collocavano queste madri nella categoria della «devianza», per riconoscerle come soggetti verso i quali prevedere forme di tutela a livello sociale e igienico-sanitario. La storia dell’istituzione felsinea verrà confrontata con altre strutture nate con simili scopi e finalità su scala nazionale, al cui interno verranno sperimentate e sviluppate nuove conoscenze e pratiche nel campo dell’ostetricia.
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Di Pietro, Maria Luisa, and Roberta Minacori. "La teoria della brain birth versus la teoria della brain death: una simmetria impossibile." Medicina e Morale 48, no. 2 (April 30, 1999): 321–36. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1999.807.

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Abstract:
In simmetria con il paramento cerebrale quale modalità di accertamento della morte, viene proposto da più parti il riferimento alla comparsa di un sistema nervoso funzionante per identificare l’inizio dell’esistenza di un individuo umano. È la cosiddetta teoria della brain birth</> o della nascita cerebrale: ma più esattamente si potrebbe parlare di “teorie”, in quanto molteplici sono state le interpretazioni che ne sono state date. In questo articolo vengono passate in rassegna le varie teorie della brain birth (di Goldenring Kushner, Burgess, Jones, etc.) e vengono analizzate criticamente le ragioni e le finalità di una tale proposta. Finalità - come è noto – meramente pratiche: si vuole individuare un limite prima del quale è possibile sopprimere o utilizzare l’embrione a scopi sperimentali e attuare così una tutela radualistica dello stesso; ragioni arbitrarie: ridurre l’uomo al suo cervello e il cervello alla capacità di coscientizzare. Una proposta, quella della brain birth, che manca di fondamento biologico e ontologico e che vuole in modo indebito utilizzare un criterio che accerta il disordine e la disinterazione della morte per individuare l’inizio della vita, che ordine e proressione.
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5

Bompiani, Adriano. "L’elaborazione di “regole” per le innovazioni biotecnologiche." Medicina e Morale 49, no. 4 (August 31, 2000): 713–50. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2000.765.

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Abstract:
Come è noto, l'unione Europea ha fra i suoi scopi quello di favorire lo sviluppo sociale ed economico dei Paesi aderenti, facilitando la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica, la produzione di beni e la circolazione degli stessi nell’ambito dell’Unione, eliminando per quanto è possibile differenze, normative e conflitti commerciali. Con questo spirito, dopo anni di difficile lavoro, è stata emanata la Direttiva 98/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (6luglio 1998) che riguarda la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, ne presupposto che si tratti di genoma – sia esso di origine vegetale, animale o umano – in quanto risultati da “invenzioni” suscettibili di applicazioni industriali e non dal mero isolamento (“scoperta”). L’Autore, che già ha esaminato in un precedente contributo gli aspetti etici dell’impiego delle biotecnologie nel campo vegetale e animale (v. Medicina e Morale 2000, 3: 449-504), si sofferma a descrivere quanto prevede la Direttiva 98/44/CE stessa, assieme ad altre norme internazionali precedentemente emanat, per la tutela dell’ambiente, degli animali e degli organismi umani. L’Autore riconosce che la direttiva vieta, nel dispositivo, lo sfruttamento commerciale che sia contrario all’ordine pubblico e al buon costume, fornendo gli esempi concreti dei divieti applicabili ai processi di clonazione umana a scopo riproduttivo, di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano; di modificazione degli embrioni umani a fini commerciali e industriali; di modificazione dell’identità genetica animale di natura tale da provocare sofferenza negli stessi, senza utilità sostanziale per l’uomo o per l’animale. Tuttavia la Direttiva – sotto l’aspetto giuridico – consente l’utilizzazione di embrioni umani (sia pure non direttamente ed espressamente prodotti a scopo di ricerca in base all’art. 18 della Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina) a scopo sperimentale e per applicazioni biotecnologiche riguardanti la produzione di cellule staminali od i medicamenti. L’Autore esamina anche il dibattito che è seguito alla emanazione della Direttiva soprattutto a livello di Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Strasburgo) in merito alle preoccupazioni dell’opinione pubblica sui cosiddetti “cibi transgenici” (raccomandazione n. 1398 (1998) dal titolo “sicurezza del consumatore e qualità degli alimenti”), nella quale è stata espressa contrarietà alla brevettabilità degli organismi viventi, pur riconoscendo la necessità di assicurare un’adeguata protezione ai diritti dell’”invenzione” (proprietà intellettuale) [Raccomandazione 1417/1999]. Questi problemi sono stati affrontati ma non risolti nella conferenza internazionale di Oviedo (16-19 maggio 19999) organizzata dal Consiglio d’Europa. Il Comitato Direttivo di Bioetica del medesimo Consiglio d’Europa è stato indicato di esprimere “parere” sulla complessa materia; nel frattempo sono intervenute la conferenza di Seattle e Montreal, ove è stato firmato, nel gennaio 2000, un Protocollo sulla biosicurezza che regolamenta il commercio internazionale di sementi e sostanze geneticamente modificate ritenuti pericolosi per l’ambiente e la salute, escludendo però i prodotti finiti, e perciò il cibo transgenico. Nel momenti in cui – scadendo la moratoria –la Direttiva 98/44/CE entrerà in vigore (31 luglio 2000) essendo improbabile l’accettazione delle argomentazioni di invalidazione sollevate da Olanda e Italia, l’Autore insiste per l’adozione del “principio di precauzione”, esplicitamente incorporato nel diritto comunicato relativo alla protezione della salute, oltreché alla tutela dell’ambiente, che dovrà essere tuttavia meglio specificato nella sua estensione e nelle conseguenze attese. Un secondo principio, quello della “trasparenza”, richiede un’ulteriore affinamento delle informazioni rivolte al consumatore, tramite una più chiara etichettatura che consenta una scelta realmente libera e consapevole dei prodotti derivanti da organismi geneticamente modificati posti in commercio. Dovrà essere perseguita la ricerca, escludendo peraltro l’uso dell’embrione umano.
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Zambrano, Viriginia. "TRA PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E RESPONSABILITÀ: DIVERSI ITINERARI DI TUTELA DEL MINORE." Revista de Direito Brasileira 23, no. 9 (February 11, 2020): 389. http://dx.doi.org/10.26668/indexlawjournals/2358-1352/2019.v23i9.5748.

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Abstract:
Scopo di questa ricerca è quello di evidenziare come il minore sia innanzitutto “persona”, rispetto alla quale occorre declinare i principi di uguaglianza e responsabilità. La metodologia utilizzata è di tipo deduttivo. Lo studio si avvale dei contributi della giurisprudenza e della dottrina sia italiana che straniera. Infine, la ricerca è qualitativa. Si intende rilevare come la tutela del minore dipenda da una serie di profili che si collegano ad una etica sociale della legalità e dei diritti umani. Il diritto ad una famiglia, alla casa di abitazione, il diritto a conoscere le proprie origini sono alcuni degli aspetti sui quali si è inteso riflettere, per dimostrare su cosa poggia la protezione del minore. Questi è un essere in formazione, sia dal punto di vista fisico che psichico, e ha bisogno di essere tutelato in quanto persona. Non si tratta di vedere solo cosa stabilisce la norma: per rendere efettiva la tutela occorrono adeguate politiche pubbliche in grado di garantire l'applicazione dei principi di uguaglianza e responsabilità, nonché etici. Sia nel campo teorico che nell'attuazione delle politiche pubbliche, occorre assicurare lo sviluppo della personalità del minore.
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Grevstad-Nordbrock, Ted. "La protezione dei monumenti in Germania durante la seconda guerra mondiale: una prospettiva americana." STORIA URBANA, no. 129 (April 2011): 195–224. http://dx.doi.org/10.3280/su2010-129008.

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Abstract:
Il saggio documenta l'attivitŕ del governo alleato per la protezione del patrimonio storico-artistico europeo durante il secondo conflitto bellico, con particolare riferimento alla Germania. In particolare, dallo studio della documentazione conservata presso gli archivi americani, s'indaga l'impegno di alcune associazioni non militari, di cui facevano parte alcuni fra gli studiosi piů apprezzati dell'epoca, riunitesi con lo scopo di fornire alle autoritŕ militari sul campo, sotto forma d'inventari, una documentazione puntuale sul patrimonio storico-artistico d'Europa che contenesse anche una sorta di gerarchia dei valori. In Germania, nonostante l'impegno profuso per la loro elaborazione, questi strumenti si rivelarono del tutto inefficaci di fronte alla devastante strategia del bombardamento a tappeto. Leappositamente istruite per far fronte, nei territori di guerra, alla tutela del patrimonio artistico, architettonico e archivistico - gli ufficiali dei monumenti - poterono valersi degli strumenti per accertare la distruzione dei monumenti schedati, censire l'entitŕ dei danni provocati e, solo in alcuni casi, predisporre i provvedimenti d'urgenza.
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Arcidiacono, Caterina, Fortuna Procentese, Agostino Carbone, Maria Grazia Cerasuolo, and Alfredo Natale. "Il modello ecologico come strumento di analisi di una comunitŕ di migranti in una realtŕ locale." PSICOLOGIA DI COMUNITA', no. 1 (September 2010): 41–52. http://dx.doi.org/10.3280/psc2010-001004.

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Abstract:
La ricerca ha voluto applicare il modello ecologico di Prilleltensky allo studio di una realtŕ locale. Lo scopo č stato individuare i fattori che caratterizzano la vita della comunitŕ di immigrati dell'agro aversano. La realtŕ presa in esame č San Marcellino, piccolo paese della periferia Casertana, terra di criminalitŕ, ingiustizia e immigrazione. Č in questo territorio che a trovare la propria dimora č la comunitŕ di musulmani maghrebini, che da anni risiede stabilmente in questi luoghi. Lo studio ha considerato molteplici livelli d'analisi, a partire da quello individuale a quello socio-ambientale, rintracciando i fattori promotori di benessere e all'opposto quelli di rischio. A tal fine, abbiamo utilizzato la Grounded Theory grazie alla quale siamo giunti a costruire teorie di riferimento a partire dalle interviste fornite dai partecipanti. Abbiamo poi considerato il ruolo del potere e della politica nell'informare il benessere di questa comunitŕ, rintracciando i fattori che ci permettono di analizzare questioni solitamente non indagate, come ad esempio, l'inaccessibilitŕ alle infrastrutture, una burocrazia rigida, assenza di tutele legislative. A fungere da supporto sociale č la presenza di associazioni di volontariato, e soprattutto, della moschea locale, luogo d'incontro, supporto e condivisione per eccellenza.
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Palazzani, Laura, Paolo Marchionni, Vincenza Mele, and Antonio G. Spagnolo. "La fondazione dell'obbligo morale al trattamento dei pazienti con infezione da HIV." Medicina e Morale 40, no. 3 (August 31, 1991): 445–63. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1991.1136.

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Abstract:
L'articolo esamina la questione etica, sorta in ambito medico con la comparsa della infezione da HIV, del rifiuto da parte di alcuni medici a curare i pazienti con tale infezione a causa del rischio personale. Ci si è chiesti se esiste una fondazione dell'obbligo da parte del medico a curare e a quale livello essa si situi: a tale scopo sono stati esaminati testi giuridici, deontologici e la letteratura etica. In conclusione gli autori evidenziano l'insufficienza della legislazione e della deontologia a fondare tale obbligo. Sul versante etico l'esame dei diversi modelli desumibili dalla letteratura consente di individuare nel modello etico delle virtù e ancor più nel personalismo ontologico il riferimento essenziale per fondare il dovere del medico a curare in vista della tutela del bene integrale del paziente.
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Durante, Vincenzo. "La “semantica dell’embrione” nei documenti normativi uno sguardo comparatistico." Revista Brasileira de Direitos Fundamentais & Justiça 4, no. 13 (December 30, 2010): 37–57. http://dx.doi.org/10.30899/dfj.v4i13.416.

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Abstract:
L’analisi semantica dei testi giuridici che trattano dell’embrione umano mostra quali siano gli obiettivi che la regola intende raggiungere e se la qualificazionelinguistica adottata sia funzionale alla loro realizzazione. La ricerca, che analizza norme di vari ordinamenti nazionali ed internazionali, individua quattro differenti soluzioni semantiche, che vanno da quelle più pragmatiche, in cui si evita di definire l’embrione umano e di attribuirgli uno specifico status giuridico, a quelle, all’altro estremo, in cui emerge la volontà di conferire un valore pieno all’embrione, al fine di equipararlo ai soggetti dotati di capacità giuridica. Indagando le conseguenze di tali scelte, si evidenzia come non sempre le qualificazioni “forti” si rivelano le più adatte agli scopi che si prefiggono, soprattutto a causa della persistente esigenza di bilanciare la protezione dell’embrione con altri valori ugualmente tutelati.
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Dissertations / Theses on the topic "SCOPI DI TUTELA"

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DEPLANO, SERENA. "OGGETTO E AMBITO DI TUTELA DEL BREVETTO BIOTECNOLOGICO." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2014. http://hdl.handle.net/10280/2452.

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Abstract:
Il lavoro affronta il tema dell’oggetto e dell’ambito di tutela del brevetto biotecnologico, con particolare riferimento al brevetto di sequenze di DNA. L’importanza crescente delle biotecnologie, in settori come quello agroalimentare, e il peso notevole degli investimenti che la ricerca in questo ambito richiede, impongono il ricorso ad un efficace modello di tutela che incentivi il progresso tecnologico, senza, tuttavia, ostacolare la ricerca derivata. A partire da questa premessa, il lavoro mette in luce, in primo luogo, le problematiche fondamentali poste dalla disciplina del brevetto per invenzione industriale. Successivamente, in una prospettiva comparata, lo studio si occupa dell’oggetto del brevetto biotecnologico e dei requisiti di brevettabilità, attraverso un esame della disciplina, della dottrina e della più recente giurisprudenza europea e statunitense. Con riferimento all’Europa, in particolare, l’analisi si concentra attorno alla disciplina posta dalla direttiva 98/44/CE sulla tutela delle invenzioni biotecnologiche. Il lavoro si articola, quindi, attorno al tema dell’estensione del brevetto biotecnologico, attraverso l’esame dei diversi paradigmi di tutela possibili e ponendo l’accento sulle strategie per un efficace contemperamento dei diversi interessi coinvolti.
This work relates to biotechnological inventions, specifically concerning patentability and scope of protection of DNA sequences. Biotechnology is of utmost importance in many sectors, not least in the agro food one. Moreover, this is a high capital intensive field of study, where downstream research is mainly based on upstream results. Consequently, it is extremely important to provide a system of protection aimed at spurring innovation without preventing subsequent research. This considered, the work highlights the general legal framework on patents. It then focuses on the object of biotech patents and patentability requirements, through a comparative study of the US and the European legal system and on the most recent case law. Specifically concerning Europe, an in depth analysis of the 98/44/CE directive is carried out. The research work then focuses on the main models of patent protection, with the aim of emphasizing strategies to collect the different and diverging interests arising over the issue. ​
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DEPLANO, SERENA. "OGGETTO E AMBITO DI TUTELA DEL BREVETTO BIOTECNOLOGICO." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2014. http://hdl.handle.net/10280/2452.

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Abstract:
Il lavoro affronta il tema dell’oggetto e dell’ambito di tutela del brevetto biotecnologico, con particolare riferimento al brevetto di sequenze di DNA. L’importanza crescente delle biotecnologie, in settori come quello agroalimentare, e il peso notevole degli investimenti che la ricerca in questo ambito richiede, impongono il ricorso ad un efficace modello di tutela che incentivi il progresso tecnologico, senza, tuttavia, ostacolare la ricerca derivata. A partire da questa premessa, il lavoro mette in luce, in primo luogo, le problematiche fondamentali poste dalla disciplina del brevetto per invenzione industriale. Successivamente, in una prospettiva comparata, lo studio si occupa dell’oggetto del brevetto biotecnologico e dei requisiti di brevettabilità, attraverso un esame della disciplina, della dottrina e della più recente giurisprudenza europea e statunitense. Con riferimento all’Europa, in particolare, l’analisi si concentra attorno alla disciplina posta dalla direttiva 98/44/CE sulla tutela delle invenzioni biotecnologiche. Il lavoro si articola, quindi, attorno al tema dell’estensione del brevetto biotecnologico, attraverso l’esame dei diversi paradigmi di tutela possibili e ponendo l’accento sulle strategie per un efficace contemperamento dei diversi interessi coinvolti.
This work relates to biotechnological inventions, specifically concerning patentability and scope of protection of DNA sequences. Biotechnology is of utmost importance in many sectors, not least in the agro food one. Moreover, this is a high capital intensive field of study, where downstream research is mainly based on upstream results. Consequently, it is extremely important to provide a system of protection aimed at spurring innovation without preventing subsequent research. This considered, the work highlights the general legal framework on patents. It then focuses on the object of biotech patents and patentability requirements, through a comparative study of the US and the European legal system and on the most recent case law. Specifically concerning Europe, an in depth analysis of the 98/44/CE directive is carried out. The research work then focuses on the main models of patent protection, with the aim of emphasizing strategies to collect the different and diverging interests arising over the issue. ​
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CIANI, SCIOLLA JACOPO. "¿SEGNI DISTINTIVI E PUBBLICO DOMINIO: IL RUOLO DELL¿IMPERATIVO DI DISPONIBILITA¿ NELLA REGISTRAZIONE E NELLA TUTELA DEL MARCHIO¿." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2016. http://hdl.handle.net/2434/351166.

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Abstract:
La filosofia del diritto occidentale, mentre si è ampiamente preoccupata di indagare i fondamenti giustificativi dei diritti di proprietà intellettuale, raramente si è occupata di quelli del loro antagonista concettuale, ovvero del pubblico dominio. Lo scarso interesse manifestato dalla letteratura scientifica trova plausibile spiegazione nella concezione largamente diffusa che identifica il pubblico dominio nel concetto opposto e contrario di “proprietà”, finendo per cadere nell’equazione che considera una risorsa valorizzabile e meritevole di attenzione e tutela solo ciò che è appropriabile e tratta ciò che non lo è come scarto privo di intrinseco interesse. Oggi, a questa visione se ne è sostituita un’altra, che vede il pubblico dominio non più come res nullius, ma come res publici iuris, ovvero proprietà collettiva, comune, di tutti. Riconoscere che sul pubblico dominio insiste un interesse proprietario comune, equivale a dire che ciascun membro della collettività vanta un interesse a rivendicarne la comune proprietà, ovvero ad opporsi a tentativi di loro privata appropriazione. In relazione al diritto dei marchi tale interesse si contrappone al fenomeno di appropriazione indebita dei segni distintivi che devono considerarsi patrimonio comune, sottratto a qualsiasi diritto di privativa e liberamente disponibile per la collettività. Il capitolo introduttivo affronta i problemi definitori del pubblico dominio con riferimento alle principali privative industrialistiche, per poi concentrarsi, in particolare, sul rapporto con il diritto dei marchi. Esso dà conto delle principali iniziative mosse a livello internazionale per studiare le interazioni tra diritto dei marchi e pubblico dominio e si conclude con l’individuazione degli interessi collegati alla salvaguardia di un pubblico dominio ricco ed accessibile e delle minacce a tale interesse, ravvisabili nella tendenza all’espansione e al cumulo delle tutele. La durata tendenzialmente illimitata del diritto e la revocabilità dello status di pubblico dominio di un segno, caratterizzano il diritto di marchio rispetto alle altre privative industrialistiche per non avere una struttura di per sé favorevole e predisposta alla salvaguardia del dominio pubblico. Tale limite strutturale è però temperato dal legislatore mediante la previsione di limiti alla possibilità di acquisizione del diritto, nonché alla sua portata una volta acquisito. I capitoli II e V si occupano dei meccanismi che il diritto dei marchi prevede al fine di garantire spazi di pubblico dominio cui gli operatori del mercato possono liberamente attingere senza perciò interferire con l’area dei diritti di esclusiva dei titolari di marchio. Il capitolo II, in particolare, si occupa dei meccanismi di salvaguardia del pubblico dominio costituito dai segni esclusi dalla registrazione. I singoli impedimenti alla registrazione sono presi in esame evidenziandone la scarsa capacità escludente anche alla luce della tendenza all’estensione dell’oggetto della tutela di marchio, evidenziata attraverso una rassegna dei principali marchi-non convenzionali cui negli anni è stata concessa tutela. Tra tali meccanismi di salvaguardia del pubblico dominio spazio centrale è dedicato al principio dell’imperativo di disponibilità dei segni distintivi. Tale dottrina è stata elaborata dal formante giurisprudenziale tedesco sotto il nome di “Freihaltebedürfnis” (letteralmente “necessità di mantenere libero”) e fatta propria dalla dottrina anglosassone come “right to keep free” e sostiene, almeno nel suo impianto originale, la necessità di subordinare la registrazione di un marchio ad una previa valutazione di opportunità che il segno per cui si domanda tutela debba rimanere in pubblico dominio, ovvero liberamente appropriabile dalla collettività. Oggi è più che mai in dubbio quale sia il ruolo di questo principio all’interno del diritto comunitario dei marchi. Il capitolo III illustra l’iter della giurisprudenza comunitaria con riferimento alla questione del riconoscimento e della rilevanza dell’imperativo di disponibilità nel giudizio di registrazione. L’analisi evidenzierà come la Corte sia giunta a conclusioni differenti a seconda del diverso impedimento alla registrazione oggetto di interpretazione, con risultati considerati irragionevoli da larga parte della dottrina e non banali difficoltà e incertezze applicative per gli Uffici di registrazione. Nonostante ciò si evidenzierà l’emergere di una linea interpretativa comune alla maggior parte delle decisioni analizzate, tesa a riconoscere un ruolo effettivo all’imperativo di disponibilità nel giudizio di registrazione, seppur solo di carattere strumentale alla valutazione di distintività di un segno. Il capitolo IV illustra come il recente progetto di riforma di Direttiva e Regolamento comunitari non abbia colto l’opportunità di positivizzare tale principio, restando insensibile alla proposta originaria formulata dallo Studio del Max Planck Institut diMonaco di Baviera di inserire un riconoscimento espresso del suo operare all’interno del giudizio di registrazione. Conclusa la prima parte del lavoro dedicata alle interazioni tra il principio di disponibilità dei segni distintivi e la registrazione di marchio, nel capitolo V si entrerà nel terreno meno battuto dei riflessi che lo stesso principio dispiega nei confronti del giudizio di contraffazione. Dopo aver analizzato i diversi meccanismi previsti dal legislatore al fine di salvaguardare il pubblico dominio costituito dalle libere utilizzazioni di un segno registrato, si darà conto della loro scarsa capacità escludente e delle conseguenti minacce che la tutela assoluta prevista per i casi di contraffazione per doppia identità e quella aggravata del marchio che gode di rinomanza pongono alla salvaguardia dello spazio di pubblico dominio, specialmente con riguardo ai numerosi casi in cui il marchio altrui è utilizzato per scopi “atipici”, ovvero non chiaramente distintivi dell’attività imprenditoriale e dei beni o servizi dell’avente diritto. Con riferimento ad essi, l’interprete ha l’arduo compito di capire, di volta in volta, se sia maggiormente meritevole di tutela il titolare di marchio nel suo interesse di escludere i terzi dall’utilizzo del proprio segno, o i terzi stessi nell’interesse antagonista di fare uso del segno per finalità descrittive, espressive, decorative ecc. La giurisprudenza non ha offerto alcuna interpretazione univoca di questo bilanciamento, stentando a tracciare lo spartiacque tra usi leciti ed illeciti del marchio altrui. Molti di questi casi sono allora stati risolti dalla giurisprudenza ricorrendo, per sancirne la liceità, ad un principio di “necessità dell’uso” che porta nel giudizio di contraffazione gli stessi interessi di libera disponibilità presenti in sede di registrazione. Anche all’interno del giudizio di contraffazione, tuttavia, tale interesse resta sostanzialmente un oggetto misterioso per la Corte di Giustizia, che resta ancorata alla contraddizione che vede tale interesse confinato ad operare come principio interpretativo generale della normativa, privo però di qualsiasi implicazione concreta ed effettiva nel giudizio di registrazione e di contraffazione. In conclusione si suggerisce la necessità di sciogliere questo paradosso e si individua nella proposta del Max Planck un’occasione inspiegabilmente mancata per farlo.
Among the 45 Recommendations adopted under the WIPO Development Agenda, two indicate the preservation of public domain as a key task for firms, individuals and Member States. This study explores the notion of “public domain” in relation to trademark law, with particular reference to the challenging issue of how safeguarding it, avoiding misappropriation of signs which should remain usable by the public. Some studies have shown that legal instruments provided by trademark law to keep signs and certain forms of use free, risk not being appropriate counterbalances to prevent the misappropriation of public domain. A general exclusion from registration does not exist for many signs which are part of a communal heritage and even if a refusal for registration may be grounded on the lack of distinctiveness, this requirement may still be overcome, showing that the sign has acquired a “secondary meaning”. Furthermore, a look into the registers reveals that trademark right is often used as a vehicle to extend prior patent, design or copyrights, with great public domain’s concerns. At last, the space of public domain is endangered by the expanded protection of new types of marks and by the anti-dilution enhanced protection, which gave the registered trademark’s owner more general control over his sign, making it unavailable for socially and culturally valuable use, such as news reporting, criticism, review and parody. German case law was the first to address the issue of the safeguard of this room for free signs and uses, suggesting that trademark registration should be subject to a prior assessment of the opportunity that a sign remain public available (Freihaltebedürfnis). This interest raises from the observation of the negative impact that granting rights to certain types of trademark may have on market competition and led most countries to refrain from recognising trademark rights to descriptive and generic signs and functional shapes. Otherwise, by choosing these signs, right holders may acquire strategic competitive advantages on competitors whose marketing strategies and communication, deprived of the opportunity to use them, would result much less effective than that allowed to the trademark’s holder. This advantage has nothing to do with the essential function to guarantee the trade mark as an indication of origin and is therefore not justified in the light of the objectives underlying trade mark law. The ECJ, requested to preliminary ruling on whether this “need to keep free” should play any role in the European trademark law, answered contradictorily. Notwithstanding, courts still rely on public policy concerns in order to preclude or limit the trademark protection, such as the “color depletion” and the “functionality” doctrine used by U.S. Courts for granting protection to color or shape marks. This work suggests that public interest should still play a role as a key-factor in order to assess the distinctive character relevant both in registration and infringement proceedings and shares the view that wording should be added in the Trademark Directive and Regulation, that the assessment of distinctive character should take into account the “right to keep free”. This proposal becomes particularly actual in the light of the works in progress for reforming the European trademark legislation, which appear to have ignored the problem of striking the proper balance between trademark right and public domain.
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4

RUSSETTI, DANIELE. "Abuso del diritto: principio interpretativo o categoria generale del diritto dell'unione europea." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2013. http://hdl.handle.net/10281/41955.

Full text
Abstract:
L’abuso trova origine nella tensione tra la libertà di agire e gli scopi personali sottesi a tale agire. Lo scontro tra i suddetti elementi costituisce il terreno fertile su cui questo si innesta e cresce. Difatti, il diritto soggettivo si articola nella (lecita) possibilità di assumere un comportamento previsto dalla norma e, quindi, di poter agire per soddisfare un interesse degno di tutela a livello legislativo. Dal momento che questo, inteso come agere licere, è una facoltà “positiva”, l’ordinamento giuridico non può tollerare il perseguimento di obiettivi non contemplati dalla ratio normativa il quale si presenta come la negazione stessa di un corpus iuris. Configurandosi in termini di facoltà non soggetta ad alcuna regola, esso si pone in aperto contrasto con il principio di sistematicità e di coerenza che caratterizzano un sistema di norme. Ecco che la fattispecie dell’abuso nasce dal continuo ed inesorabile impegno da parte dell’ordinamento di riconoscere ai singoli individui, siano essi persone fisiche o giuridiche, uno spazio di libertà per il perseguimento di interessi “personali” degni di tutela da parte dell’ordinamento, senza che ciò possa sconfinare in un’azione priva di fondamento giuridico. Secondo il diritto UE, l’abuso si è posto e si pone come la sintesi del binomio libertà di azione o scelta vs scopo ultimo dell’azione o scelta. Se da un lato i Trattati istitutivi dell’UE attribuiscono ai soggetti libertà fondamentali da poter utilizzare in uno spazio giuridico senza frontiere, dall’altro si pone il problema di arginare tutti quei fenomeni in cui il formale esercizio del diritto attribuito sia del tutto incoerente con l’obiettivo della norma, dando vita a possibili forme di contrasto tra quanto concesso e, dunque, quanto effettivamente realizzato. È proprio in un’ottica di concorrenza tra gli ordinamenti, e quindi di circolazione dei modelli normativi, che si concretizza la possibilità di utilizzare il diritto per fini non coerenti con il dettato normativo, i.e. in maniera abusiva. Consapevoli di ciò, i Giudici della Corte di Giustizia, al fine di evitare un impiego distorto del diritto UE, hanno enucleato l’assunto secondo cui non è possibile utilizzare abusivamente (o fraudolentemente) il diritto comunitario/europeo. A detta di chi scrive, tale inciso deve essere giustificato alla luce di quella peculiare esigenza di individuare una clausola generale idonea a colmare le possibili lacune di un sistema particolarmente complesso come quello europeo, con inevitabili riflessi a livello nazionale. Stante il limitato ambito di applicazione delle misure interne volte a tutelare i sistemi giuridici nazionali, la Corte di Giustizia ha voluto “creare” uno strumento in grado non solo di preservare la coerenza del sistema europeo da possibili usi impropri dello stesso, ma anche di evitare che attraverso questo, si dessero vita a fenomeni di elusione o frode della disciplina nazionale. L’abuso è stato individuato ogni qual volta i singoli abbiano utilizzato le libertà di matrice europea per finalità non ammesse dalle disposizioni normative che attribuivano tali posizioni giuridiche. Inoltre, si è considerata legittima l’azione degli Stati membri di non riconoscere la fattispecie integrata dal singolo in quanto realizzata in palese violazione della sovranità delle leggi nazionali, ossia dello Stato di origine. Così facendo, l’esercizio delle disposizioni europee, eventualmente dotate di efficacia diretta, viene paralizzato, con il conseguente riconoscimento di forza cogente della norma nazionale impropriamente elusa. Il vero problema dell’abuso si pone quando ci si trovi di fronte a comportamenti individuali che corrispondono a fattispecie di esercizio di situazioni giuridiche, determinate da una norma positiva in modo più o meno dettagliato, ma in ogni caso tale da attribuire, prima facie, una precisa protezione a colui che agisce. È proprio in tali situazioni che si viene a creare quell’apparenza di legittimità del comportamento individuale, conforme alla fattispecie astratta di esercizio di un diritto contemplata dalla norma, che generalmente non corrisponde alla ratio ultima della disposizione e, quindi, del sistema giuridico europeo. La richiamata formula, e i casi in cui è stata utilizzata, fanno emergere, ictu oculi, che la nozione di abuso (nonché quella di frode!) e il correlato divieto sono legati proprio all’esercizio delle facoltà connesse alle libertà fondamentali, in particolare quando si considerino situazioni in cui si profili una diversità di disciplina normativa di determinate fattispecie tra le legislazioni nazionali. L’abuso e la frode costituiscono l’uso improprio, id est oltre i limiti, della facoltà offerta dall’ordinamento europeo di scegliere tra più alternative nell’ambito dell’esercizio delle libertà fondamentali. Ecco, dunque, che sulla base di quanto supra esposto è possibile ravvisare l’importanza del divieto dell’abuso del diritto. Coniugando la duplice veste di canone ermeneutico nonché di categoria generale del diritto dell’Unione Europea, il divieto si mostra nella sua veste di correttivo alle lacune normative del sistema giuridico sovranazionale. Assolve la funzione di risolvere i conflitti normativi, di proteggere gli spazi comuni e di garantire il continuo adattamento del diritto europeo alla trasformazione della società. La sua stabilità funzionale si lega, quindi, ad un’intrinseca dinamicità operativa, tesa da un lato a precludere l’esercizio improprio delle libertà fondamentali e dall’altro a tutelare la coerenza sistematica dell’ordinamento UE. Il divieto in questione si presta ad essere un correttivo malleabile alle imprevedibili fenomenologie abusive e, dunque, stante la peculiare natura che lo contraddistingue, si appalesa quale rimedio evolutivo inquadrabile nel novero delle metodologie anti-formali che consente una tutela effettiva dal lato sostanziale. Ecco dunque che si pone come la giusta sintesi fra il principle of construction che caratterizza la corretta interpretazione del diritto in generale, sia da parte del singolo operatore economico che da parte delle Amministrazioni nazionali, e una categoria generale di sistema che informa l’ordinamento UE. Preme sottolineare come l’essenza della richiamata clausola deve fare i conti, però, con la relativa applicazione pratica che non può tradursi in una capziosa ed ingiustificata limitazione di quella autonomia privata che caratterizza gli operatori che agiscono nel mercato interno UE. La libertà dei singoli nello scegliere le modalità più adeguate per realizzare la propria attività è imprescindibilmente collegata a quel concetto di autonomia privata tutelata sia a livello nazionale che europeo. In particolare, la facoltà di agire, avvalendosi di quanto messo legittimamente a disposizione dall’ordinamento in cui si opera, costituisce una declinazione della più generale libertà di iniziativa economica, intesa quale comportamento volontario volto alla realizzazione degli interessi del soggetto che agisce. Allo stesso tempo tale autonomia di scelta è subordinata alle legittime possibilità contemplate dal sistema giuridico di riferimento, non potendo ammettere le azioni che non risultano coerenti con le finalità che permeano tale ordinamento. Anche in questa direzione, allora, può essere valutato l’abuso del diritto e il divieto ad esso correlato. Quando si sostiene l’impossibilità di utilizzare abusivamente il diritto UE, si vuole definire indirettamente la gamma di scelte che l’ordinamento europeo reputa compatibili con gli obiettivi a cui questo tende, nel rispetto dei principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento dei singoli. In forza di ciò, il divieto sotteso all’esercizio abusivo del diritto europeo deve essere interpretato in modo da non pregiudicare i comportamenti o le operazioni legittime. La portata di tale proibizione risulta chiara: il diritto invocato da un soggetto è escluso quando l’attività posta in essere non ha altra spiegazione che quella di raggiungere impropriamente un beneficio che collide con gli scopi e con i risultati ammessi e tutelati dalle disposizioni di una determinata branca del diritto. Operazioni così siffatte non meritano di essere protette poiché si manifestano nella loro tensione di sovvertire la finalità dello stesso sistema legale in cui si collocano. Il divieto di abuso del diritto costituisce, dunque, anche una limitazione alla libertà di iniziativa dei singoli che opera quando l’esercizio di un diritto si concretizza in una fattispecie che, sebbene rispetti le condizioni normativamente poste per l’applicazione della disciplina positiva, si pone in contrasto con gli obiettivi da essa perseguiti e, al contempo, è priva di valide motivazioni idonee a giustificarla. L’autonomia privata, che ricomprende la libertà di scelta delle forme giuridiche attraverso cui realizzare i propri obiettivi, non costituisce, quindi, un dogma assoluto. Nel mercato interno questa non può essere considerata un valore intangibile in quanto trova fondamento e limite nei valori e nei principi che permeano l’ordinamento europeo. Alla luce di ciò, è possibile cogliere il precario equilibrio che caratterizza l’autonomia privata in seno all’Unione. La tutela di questa libertà non contempla quelle azioni il cui scopo è rappresentato dal raggiungimento di un vantaggio mediante comportamenti artificiosi e/o ingannevoli, privi di adeguate motivazioni che possano legittimare tali condotte; per contro, ove tale autonomia e, dunque, la sottesa libertà di iniziativa non fossero adeguatamente garantite, verrebbero compromessi gli stessi obiettivi a cui tende il sistema giuridico europeo, ossia la realizzazione e il consolidamento di uno spazio senza frontiere in cui la libertà di scelta e l’equivalenza tra gli ordinamenti giuridici ne costituiscono l’essenza. Ecco, quindi, la necessità di interpretare le azioni poste in essere alla luce dello scopo ultimo cui tendono in quanto solo così è possibile da un lato accertare la natura abusiva delle condotte e dall’altro lasciare impregiudicati i comportamenti legittimi frutto di quella libertà di scelta posta a fondamento dell’autonomia privata e dello stesso ordinamento europeo.
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Mazzantini, Edoardo. "Il sistema dei delitti contro il patrimonio: tipologie aggressive e scopi di tutela." Doctoral thesis, 2018. http://hdl.handle.net/2158/1126046.

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Abstract:
L’elaborato si struttura in due Parti. La prima Parte, comprensiva dei Capitoli I e II, è dedicata all’esame delle questioni concettuali e sistematiche più generali, che afferiscono all’intera categoria dei delitti contro il patrimonio e rappresentano il retroterra delle considerazioni di maggior dettaglio offerte nel proseguo della tesi. In particolare, per quanto attiene al Capitolo I, si è anzitutto messo a tema il problema del nucleo di valore del patrimonio quale oggetto della tutela approntata dal diritto penale. La questione è stata affrontata in tre fasi: per prima cosa, in una prospettiva pregiuridica, si è andati ad osservare il fenomeno del rapporto tra l’individuo e la ricchezza per cogliere i nuclei essenziali di interesse che di fatto esistono in questa relazione e che pertanto sono colti dall’ordinamento; successivamente, nella dimensione più strettamente giuridica, si è distinto il versante vigentistico, rappresentato dalla protezione approntata dal codice, dal versante costituzionale, ricostruito sulla base delle indicazioni offerte dalla Carta fondamentale in merito al contenuto e al rango del bene-patrimonio; infine, si è nuovamente calato la disamina sul piano pregiuridico, prestando attenzione all’evoluzione socio-economica, dominata dal processo di smaterializzazione della ricchezza e delle sue componenti di valore, ed evidenziando le difficoltà del diritto vigente nel fronteggiarne le conseguenze in punto di fenomenologia aggressiva. Sempre nel Capitolo I, si è dedicato spazio al problema del significato che deve attribuirsi al patrimonio, nonché agli altri concetti giuridici ad esso afferenti. Su questo fronte, si è anzitutto sostato sulla più tradizionale distinzione tra una concezione giuridica e una concezione economica di patrimonio: contrapposizione che si fonda sulla valorizzazione dei diversi profili di rilevanza del rapporto con le cose, da un lato la titolarità di queste dall’altro l’utilità ad esse intrinseca, alla luce della funzione assegnata alla sanzione punitiva nel rapporto con la disciplina civilistica. Dunque, si è proceduto ad evidenziare le più feconde ricadute derivanti dall’accoglimento della concezione giuridico-economica o della concezione personalistica: letture elaborate proprio con la finalità di superare il contrasto espresso in termini così netti ed unilaterali tra il significato giuridico-formale e il significato economico-sostanziale di patrimonio. Nel Capitolo II si è poi affrontata l’annosa questione della classificazione delle incriminazioni patrimoniali e, in particolare, del principium individuationis di questi delitti, ossia del criterio attraverso il quale operare una prima distinzione tra le incriminazioni e coglierne le peculiarità. A tal proposito, si è ritenuto di compiere una fondamentale ripartizione tra i tentativi di sistematizzazione che si strutturano in ragione del bene giuridico protetto e gli altri che si imperniano sul fatto aggressivo. In questo senso, si è avuto modo di osservare come i due parametri siano impiegati da prospettive molto lontane tra loro, nelle quali si attribuisce rilievo, rispettivamente, alla specificità dell’oggettività tutelata dai singoli reati nel tentativo di identificare per ciascun gruppo di fattispecie la diversa fisionomia dell’interesse patrimoniale protetto o piuttosto alle peculiarità del fatto aggressivo osservato da ciascuna di queste letture alla luce di un suo connotato distintivo, sia esso un elemento materiale come l’oggetto o il risultato dell’aggressione patrimoniale, sia diversamente una componente psichica come il fine dell’aggressione. Spostando l’attenzione sulla seconda Parte dell’elaborato e sui tre capitoli in cui questa si articola, debitamente segnalate nel Capitolo III le direttrici metodologiche seguite, si è trattato di osservare in che modo le componenti dell’usurpazione patrimoniale trovino ingresso nel fatto tipico e quale rapporto si venga a creare tra il piano “formale” della fattispecie e il versante “sostanziale” del disvalore: nel dettaglio, mentre nel Capitolo IV l’approfondimento ha avuto come oggetto i cd. delitti di aggressione unilaterale o diretta, il Capitolo V è stato dedicato all’esame dei cd. delitti con la cooperazione della vittima o di aggressione mediata. In questo senso, sono state affrontate due grandi questioni. Prima di tutto, si è reso necessario definire il modo in cui la riconosciuta centralità delle modalità della condotta trova attuazione nei delitti contro il patrimonio: ciò ha richiesto, in sostanza, di assestare l’analisi sulle tipologie “generali” di aggressione, che costituiscono il primo pilastro sul quale è venuto a poggiare lo studio delle problematiche connesse all’incriminazione patrimoniale. Parallelamente, si è posta la questione del significato che queste tipologie generali esprimono rispetto al patrimonio, ossia della protezione che esse offrono all’oggettività giuridica di categoria: si tratta del problema della pluralità di scopi di tutela prospettabili in rapporto a ciascun tipo normativo e, ancor prima, in rapporto a ciascun archetipo aggressivo. In questa direzione, l’analisi delle singole tipologie generali di aggressione al patrimonio privato è culminato nella verifica degli scopi di tutela, attraverso le sollecitazioni cui sono esposti questi delitti in sede applicativa. Grazie al descritto percorso di analisi, si è potuto riscontrare come, in estrema sintesi, nella fisiologica tendenza delle Corti a forzare il tipo per adattarlo al fatto concreto rivesta un ruolo decisivo l’individuazione dell’interesse (prevalentemente) tutelato dalla norma incriminatrice. Con la conseguenza che la possibilità per la scienza penale di operare un vaglio critico sull’attività interpretativa della giurisprudenza passa, prima e più che dal riscontro della fedeltà “testuale” al fatto tipico, dall’individuazione degli scopi di tutela ammissibili a partire da una lettura tipologica della fattispecie incriminatrice e dalla verifica della debita coerenza rispetto alle problematiche afferenti le singole componenti della fattispecie.
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SERPETTA, MARIA GIULIA. "La Regola per ben confessarsi di Giacomo della Marca: edizione e commento linguistico." Doctoral thesis, 2018. http://hdl.handle.net/11393/251618.

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Abstract:
Tutta le ricerche riguardanti la confessione prendono avvio – e non potrebbe che essere così – dal Concilio Lateranense IV del 1215 e in particolare dalla disposizione 21, meglio nota con il suo incipit Omnis utriusque sexus. È per far fronte all’adempimento di tale disposizione (che prescrive l’obbligatorietà annuale alla confessione per tutti i fedeli di entrambi i sessi, come il testo ci dice) che si sviluppa una letteratura finalizzata a istruire sia i sacerdoti (al tempo impreparati a svolgere il ruolo di confessori), sia i penitenti. Questi manuali si moltiplicano con l’avvento della stampa a caratteri mobili; in particolare si sviluppa il genere delle confessioni generali: opuscoli di poche pagine in cui si fornisce al penitente una guida all’esame di coscienza attraverso un particolareggiato elenco di peccati. A questo filone appartiene la Regola per ben confessarsi di Giacomo della Marca, sicuramente uno dei predicatori più noti dell’Osservanza francescana. Il confessionale, scritto sia in latino (con il titolo di De confessione) che in volgare, è un’opera molto nota e diffusa. Viene presentato un elenco di tutti i peccati possibili, organizzati secondo un’ampia varietà di griglie concettuali: i dodici articoli della fede; i sette vizi capitali; i dieci comandamenti; i cinque sensi corporali; i sette sacramenti; le sette opere della misericordia corporale e spirituale; le tre virtù teologali e i doni dello Spirito Santo, ecc. L’importanza e la diffusione del testo sono testimoniate dalle otto edizioni a stampa segnalate tra il 1465 e il 1550 (cfr. Jacobson Schutte 1983: 208-209). Sono censiti anche tre manoscritti: il codice 33, posseduto dalla Biblioteca francescana e picena di Falconara Marittima; il Ricc. 341, presente presso la Biblioteca Riccardiana di Firenze e il manoscritto 2806, conservato presso la Biblioteca Augusta di Perugia. Nonostante ciò il testo non è stato oggetto di uno studio critico approfondito. Per tale motivo, il mio lavoro si è posto l’obiettivo di approntare l’edizione del testo di uno dei maggiori rappresentanti del francescanesimo marchigiano, fornendo un ulteriore tassello per lo studio di quel settore della letteratura penitenziale costituito dai confessionali. La collazione dei manoscritti e delle stampe ha rivelato la complessa situazione testuale: gli esemplari non derivano tutti dallo stesso originale ma sono copie di testi diversi. Nell’impossibilità, quindi, di ricostruire validamente la volontà d’autore, ho scelto di riportare in edizione il testo della Biblioteca di Falconara, ritenendo che questo codice rappresenti il bon manuscrit perché lo considero portatore del testo ‘reale’, circolato al suo tempo; questo esemplare, infatti, ha un nucleo comune a tutti, presente in una forma né troppo stringata né troppo estesa. Nella seconda parte del mio lavoro, il testo è stato oggetto di un commento linguistico basato sulla veste fonetica, morfologica e sintattica, in primo luogo; successivamente mi sono concentrata su un’analisi di tipo pragmatico-testuale, fondata sulla teoria delle tradizioni discorsive, così come è stata elaborata in ambito tedesco. Lo scopo della mia ricerca è stato quindi quello di rendere nota una delle opere che maggiormente si inscrive nel clima religioso Quattrocentesco e di evidenziare se i suoi caratteri linguistici, confrontati con opere appartenenti allo stesso genere, possano codificare una vera e propria tradizione discorsiva.
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BASILI, Silvia. "Gli attuali scenari del commercio internazionale dei prodotti agroalimentari, tra vecchie e nuove questioni di sicurezza alimentare: una riflessone comparatistica ta UE, USA e CINA." Doctoral thesis, 2018. http://hdl.handle.net/11393/251081.

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Abstract:
Il commercio dei prodotti agroalimentari ha assunto oggi una dimensione globale, che pone una serie di questioni su cui è necessario riflettere. Una di queste riguarda la sicurezza alimentare intesa nell'accezione di food safety, ossia come il diritto di ogni individuo a consumare cibo sano e sicuro. La sicurezza alimentare implica l'assenza di elementi estranei che sono riconducibili ai residui dei trattamenti antiparassitari, veterinari, contaminanti ambientali o ancora l'assenza di adulterazioni nel processo di produzione, che possono comportare un rischio per la salute dei consumatori. La tesi analizza le principali dinamiche internazionali relative all'attuale commercio dei prodotti agroalimentari, focalizzando l'attenzione sulla questione della sicurezza alimentare, che da un lato deve garantire senza compromessi la tutela di tutti i consumatori, e dall'altro però, le misure adottate non devono costituire inutili ostacoli commerciali per le imprese alimentari esportatrici. L'analisi inizia dagli accordi nati nell'ambito della WTO, con la firma del Trattato di Marrakech nel 1994, con lo scopo di favorire gli scambi commerciali internazionali attraverso una maggiore armonizzazione delle differenti normative di riferimento. Per quanto riguarda specificamente la sicurezza alimentare si fa riferimento all'Accordo SPS sulle misure sanitarie e fitosanitarie e al Codex Alimentarius, che hanno lo scopo di creare un sistema di norme internazionali valido all'interno dei paesi membri della WTO per tutelare la salute dei consumatori e garantire pratiche eque nel commercio degli alimenti. Dal contesto multilaterale della WTO si procede ad analizzare il ruolo degli accordi bilaterali o regionali, nati in seguito alla crisi del multilateralismo, iniziata con il round di Doha nel 2001e dovuta principalmente all'eterogeneità delle posizioni dei Paesi membri. In particolare nell'ambito degli accordi bilaterali si fa riferimento al partenariato transatlantico sul commercio e gli investimenti (TTIP) recentemente negoziato tra UE e USA, e fermo per ora a tale fase. Si tratta di un accordo di libero scambio volto ad abbattere molte barriere commerciali esistenti tra le due sponde dell'Atlantico, con particolare riferimento a quelle non tariffarie consistenti in divergenze normative che ostacolano le esportazioni, tra cui vanno sicuramente ricomprese le misure sanitarie e fitosanitarie, che si sono rivelate le questioni maggiormente dibattute nel corso delle trattative del TTIP, offrendo lo spunto per analizzare in chiave comparatistica le due diverse tradizioni giuridiche di food safety, delineate attraverso la tematica degli OGM, dove emerge la distanza dell'approccio giuridico tra le due potenze transatlantiche. L'uso delle moderne tecniche di ingegneria genetica in campo alimentare è stato uno dei temi particolarmente discussi nell'ambito delle negoziazioni; gli OGM erano già stati oggetto di una controversia tra Europa e USA nell'ambito della WTO. In ogni caso il TTIP, nonostante il suo fallimento, segna comunque la volontà delle due potenze di trovare una base normativa comune. L'ultima parte della tesi riguarda invece l'evoluzione della sicurezza alimentare in Cina, che grazie alla rapida crescita economica degli ultimi anni, si attesta ad essere una delle potenze protagoniste degli scambi commerciali mondiali, completando in tal modo il quadro internazionale di riferimento. L'introduzione nel 2009 della prima legge sulla sicurezza alimentare, poi modifica nel 2015, rappresenta un primo avvicinamento ai sistemi normativi occidentali. L'analisi delle diverse normative di food safety nel contesto europeo, statunitense e cinese mostra come la globalizzazione economica abbia determinato anche una globalizzazione giuridica o meglio un progressivo allineamento dei diversi sistemi normativi. La necessità di facilitare gli scambi commerciali per competere a livello mondiale ha favorito l'avvicinamento dei vari ordinamenti giuridici. Pertanto si assiste a una sorta di "contaminazione legislativa" estranea alla politica commerciale comune della WTO, ferma da tempo ad una fase di completa stagnazione. In particolare per quanto riguarda il settore alimentare si auspica che il progressivo avvicinamento dei sistemi normativi sul tema della sicurezza alimentare possa favorire la nascita di una food law unitaria a livello globale, che sappia rispondere alle esigenze economiche - commerciali della libera circolazione dei prodotti, e contemporaneamente garantire la tutela di tutti i consumatori, assicurando un elevato livello di qualità e sicurezza.
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Books on the topic "SCOPI DI TUTELA"

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Rasia, Carlo. Tutela giudiziale europea e arbitrato. Bononia University Press, 2021. http://dx.doi.org/10.30682/sg254.

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Abstract:
Uno studio sull’arbitrato nell’ordinamento europeo acquista il sapore di una sfida ma al contempo è un invito ad intensificare l’attenzione sull’uso della giustizia privata nello spazio dell’Unione europea, in particolare in quel contesto di globalizzazione dei mercati e del diritto con cui ogni giurista deve inevitabilmente confrontarsi. Il mercato globale ha portato, infatti, ad un ripensamento della dimensione spaziale degli ordinamenti e all’arretramento della sovranità degli Stati, allargando, anche a causa delle disfunzioni dell’organizzazione giudiziaria statale, il fenomeno della privatizzazione della giustizia: in un ordinamento aperto, senza confini, infatti, si indebolisce l’idea di una giustizia imposta dallo Stato, mentre si rafforzano le esigenze che spingono a lasciare spazio ai privati in generale e all’arbitrato in particolare. In questo volume ci si interroga a fondo, in modo organico, sul ruolo che la giustizia privata può svolgere nell’attuazione dell’ordinamento dell’Unione ponendo, al centro dell’analisi, la tutela del cittadino europeo avanti all’arbitro convenzionalmente istituito, sulla base della tesi, che verrà sottoposta a dimostrazione, che il cittadino (ma anche ogni individuo) può e deve trovare qui gli stessi standard di tutela che rinverrebbe avanti ad un giudice dello Stato. A tale scopo l’autore, esaminando il tema del rinvio pregiudiziale in arbitrato, le modalità di applicazione delle normativa europea sia davanti agli arbitri che in sede di controllo del lodo nonché il ruolo ricoperto dal giudice privato nei regolamenti processuali europei, propone una lettura dell’arbitrato, non come corpo estraneo, ma come momento rilevante nell’attuazione del diritto europeo, in armonia con l’art. 81 del tr. Fue, introdotto dal trattato di Lisbona del 2009, che promuove come obiettivi dell’Unione, fra gli altri, l’accesso alla giustizia e i mezzi alternativi di risoluzione delle controversie.
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Rasia, Carlo. La crisi della motivazione nel processo civile. Bononia University Press, 2021. http://dx.doi.org/10.30682/sg283.

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Abstract:
La crisi della motivazione diventa un nuovo e diverso fenomeno di “patologia giudiziaria”, in quanto i rimedi apprestati dalle recenti riforme normative – sulla struttura, sul contenuto e sul controllo motivazionale delle sentenze – non riescono a fornire una soluzione al problema generale dell’aumento del carico giudiziario, il quale continua a trovare il principale “collo di bottiglia” nel momento della redazione della parte motiva della decisione. L’idea di riconoscere uno stretto legame tra completezza argomentativa e correttezza della motivazione – frutto di una cultura crociana ispirata all’eleganza estetico-letteraria – non risulta più attuale ed è destinata al tramonto, poiché non giova innanzitutto all’efficacia e ai tempi della giustizia. Si sta facendo oggi avanti l’idea di una motivazione che punta più al rafforzamento del proprio profilo funzionale che di quello formale: flessibile, deformalizzata ed improntata a conciliare i bisogni di effettività della tutela delle parti con le esigenze di efficienza del sistema. Si cerca, infatti, di rendere una motivazione comprensibile ed idonea ad esplicitare il ragionamento decisorio ma, al contempo, di giungere alla conclusione della lite in tempi ragionevoli. In questo volume, l’autore, dopo un’attenta analisi della disciplina vigente e della giurisprudenza di legittimità, propone una lettura sistematica della motivazione all’interno di una più ampia visione del nostro sistema processuale contemporaneo, giungendo al risultato che essa è, da un lato, in crisi, ma dall’altro, comincia a rinascere a nuova vita, ponendosi più in linea con le molteplici forme e contenuti che caratterizzano oggi la decisione giudiziaria. Un costrutto motivazionale, dunque, sempre più vicino a un processo civile prossimo a lasciare modelli rigidi per schemi flessibili e semplificati, nel quale si affida al giudice e alla sua sensibilità il potere di calibrare anche il momento decisorio, rendendolo più aderente allo scopo del singolo processo
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Conference papers on the topic "SCOPI DI TUTELA"

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Zocchi, Angela Maria, and Barbara Raggiunti. "Il territorio tra rigenerazione e riconoscimento." In International Conference Virtual City and Territory. Roma: Centre de Política de Sòl i Valoracions, 2014. http://dx.doi.org/10.5821/ctv.7901.

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Abstract:
Da tempo, nelle analisi delle trasformazioni dello spazio e della tutela dell’ambiente, si ricorre all’uso di metafore; ad esempio, quella della rigenerazione che, in quanto metafora “biologica”, evoca anche interventi di tipo “terapeutico”. Scopo del nostro contributo è mettere a fuoco senso e significati della “rigenerazione”, facendo riferimento a specifici processi di ri-costruzione e re-interpretazione che hanno interessato il territorio abruzzese negli ultimi anni, a partire dal terremoto dell’aprile 2009 che ha distrutto il capoluogo de L’Aquila. Seguendo una struttura argomentativa centrata sulla dicotomia “recupero versus ricostruzione”, e coniugando prospettiva teorica e ricerca empirica, l’articolo propone una riflessione su alcune pagine di un “classico” della sociologia – La memoria collettiva di Maurice Halbwachs – mettendole in relazione con evidenze empiriche emerse da una recente ricerca partecipativa sui bisogni sociali rilevati all’interno del progetto C.A.S.E. (Complessi Antisismici Sostenibili ed Ecocompatibili) di Assergi, in provincia de L’Aquila. Esplorando, poi, il possibile nesso tra riconoscimento e rigenerazione del territorio, le Autrici richiamano l’attenzione sul processo di re-interpretazione, in chiave bioclimatica, bioedilizia e antisismica, delle cosiddette case di terra, vere e proprie architetture della memoria, presenti in diverse Regioni italiane, tra le quali anche l’Abruzzo. La riflessione su alcune dinamiche di rivalutazione e di riappropriazione dello spazio, costituisce l’occasione per mettere a fuoco una diversa dimensione del costruire che, tra paesaggio e memoria, intende proporsi come strumento fondamentale per la realizzazione di una buona qualità della vita. It’s long since, in the analysis of environment and space transformation, researchers have used metaphors such as that of “regeneration”, a biological metaphor that evokes therapeutic interventions as well. The aim of our contribution is to focus on the sense and meaning of “regeneration” by referring to the specific processes of re-construction and re-interpretation that have concerned Abruzzo in the last years, starting from April 2009 earthquake that destroyed the city of L’Aquila. The following paper will deal with the dichotomy “recovery versus reconstruction” through the combining of the theoretical perspective of Maurice Halbwachs and the empirical research of the social needs observed in the C.A.S.E. Project of Assergi (L’Aquila). Then, by exploring the possible connection between territory recognition and regeneration, the authors will refer to the process of re-interpretation of the bioclimatic, bio-constructive and antiseismic built in earth houses, which are present in Abruzzo as well as in a number of other Italian regions. The analysis of some space reevaluation and re-appropriation dynamics will give us the opportunity to focus upon a different building dimension, between landscape and memory, that wants to be proposed as a fundamental instrument for the amelioration of life.
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