Journal articles on the topic 'Ruolo del giudice'

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1

Ortolan, Paola. "Il ruolo del giudice della famiglia: la diversa esperienza al tribunale ordinario e al tribunale per i minorenni." MINORIGIUSTIZIA, no. 1 (July 2021): 115–22. http://dx.doi.org/10.3280/mg2021-001012.

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Abstract:
L'articolo si propone di offrire qualche riflessione sulla specificità della funzione del giudice che si occupa dei minori presso il tribunale ordinario, nei giudizi in cui i genitori sono in conflitto (separazioni, divorzi, affidamento dei figli delle coppie non coniugate), rispetto a quella del giudice che si occupa di minori segnalati per la condizione di pregiudizio, presso il tribunale per i minorenni, partendo dall'esperienza concreta nei diversi ruoli. Intende valorizzare la specializzazione dell'autorità giudiziaria che, a qualsiasi titolo, presidia la tutela dei minori e la necessità dell'integrazione delle sue competenze con quelle dei professionisti di altre discipline (psicologi, neuropsichiatri infantili, pedagogisti, ecc.) chiamati come consulenti tecnici d'ufficio o presenti già nell'organo decidente come giudici onorari. Infine, vuole mettere in evidenza alcune criticità processuali.
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2

Rozkrut, Tomasz. "Dialog sędziego z biegłym w kanonicznym procesie małżeńskim." Prawo Kanoniczne 54, no. 1-2 (June 10, 2011): 161–74. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2011.54.1-2.07.

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Abstract:
Il testo spiega il ruolo del perito nel processo canonico, in modo specifico nelle cause di nullità di matrimonio per difetto di consenso e il suo rapporto con il giudice, tenendo conto della distinzione dei rispettivi ruoli. Il perito ha il compito di illuminare il giudice circa la natura e la gravità della malattia o anomalia del coniuge di cui si tratta. Egli deve fornire al giudice le conseguenze concrete dello stato psichico del soggetto. La prova peritale è tutta in funzione di illuminare il giudice per consolidare i mezzi di prova già acquisiti e pervenire alla certezza morale.
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Cividali, Italo. "Qual è il ruolo del giudice dei minori?" MINORIGIUSTIZIA, no. 2 (May 2014): 219–36. http://dx.doi.org/10.3280/mg2014-002028.

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4

Italia, Eugenia. "Un giusto giudice per un giusto processo: giudici onorari tra collegio e ufficio del processo." MINORIGIUSTIZIA, no. 3 (April 2022): 64–76. http://dx.doi.org/10.3280/mg2021-003006.

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Abstract:
La riforma introdotta dalla legge 26 novembre 2021, n. 206 impone una riflessione profonda sul ruolo dei giudici onorari che da «giudici» diventano «ausiliari». La riflessione impone però una panoramica a largo raggio, in senso diacronico, ripercorrendo l'evoluzione delle funzioni dei giudici onorari, e in senso ontologico, indagando e fissando il fondamento della giustizia minorile. Si arriverà alla conclusione che la prevista soppressione della collegialità integrata dai giudici onorari mina l'essenza stessa della giustizia minorile e in ragione di questa gravità deve essere ripristinata. Per una effettiva tutela non è sufficiente prevedere un «giusto» processo se al contempo non è previsto un «giusto» giudice, multidisciplinare, competente a rispondere efficacemente ai bisogni di questo comparto specifico della giustizia.
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Azzolini, Giulio. "Il ruolo nel futuro del giudice onorario minorile." MINORIGIUSTIZIA, no. 1 (January 2023): 79–82. http://dx.doi.org/10.3280/mg2022-001007.

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6

Garri, Fabrizia. "L'udienza di discussione: il ruolo del giudice "conciliatore" e il novum della proposta transattiva." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 6 (March 2011): 149–59. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-006011.

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7

Romboli, Roberto. "Osservazioni sul disegno di legge costituzionale n. 4275/2011." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 5 (December 2011): 129–64. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-005011.

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Abstract:
Una riforma costituzionale organica e di maggioranza che dimentica le "lezioni" tratte dalle precedenti esperienze di revisione / 2. In generale: il mutamento dell'epigrafe del titolo IV, l'eliminazione del termine "altro" dall'art. 104 Cost. e la diffusa decostituzionalizzazione delle garanzie dei magistrati / 3. Un giudizio liquidatorio sul ruolo del Csm: le modifiche inerenti la composizione / 4.: le modifiche inerenti le funzioni; lo sbilanciamento dei rapporti con il Ministro della giustizia e la costituzionalizzazione del potere di ispezione / 5. L'esclusione del pm dalla soggezione solo alla legge e dall'ordine giudiziario, la separazione delle carriere del giudice e del pm e l'eliminazione dell'indipendenza interna / 6. L'esercizio dell'azione penale non piů obbligatorio e la modificazione dei rapporti con la polizia giudiziaria / 7. La responsabilitŕ dei magistrati: la "Corte di disciplina" per giudicare sugli illeciti disciplinari e la responsabilitŕ civile diretta «al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato». La mancata considerazione della specificitŕ dell'attivitŕ giurisdizionale / 8. Le "dimenticanze" della riforma: l'unicitŕ della giurisdizione e le garanzie dei giudici speciali (specie di quelli amministrativi); la modifica dell'art. 106 Cost. in assenza di un riordino della magistratura onoraria.
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Mattone, Sergio. "Il ruolo del giudice nella crisi delle relazioni industriali." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 5 (November 2009): 35–47. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-005004.

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Abstract:
1. Gli accordi separati: una controriforma passata sotto silenzio (o quasi)2. Il diritto a una giusta retribuzione3. La tutela contrattuale dei lavoratori non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti4. I rapporti tra i diversi livelli di contrattazione5. Verso una nuova supplenza giudiziaria?
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Greco, Riccardo. "Il dire e il fare delle relazioni familiari. L'interesse del minore fra il "dictum" della decisione e il "coactum" dell'esecuzione." MINORIGIUSTIZIA, no. 3 (April 2022): 54–63. http://dx.doi.org/10.3280/mg2021-003005.

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Abstract:
L'articolo affronta il tema del ruolo e delle modalità attribuite nel disegno della riforma al processo esecutivo, rilevando che l'intera prospettiva del testo esclude l'idea della definizione di un'azione specifica, destinando l'azione giudiziaria alla rimozione degli ostacoli e non all'imposizione di un comando. Viene quindi esaminato il ruolo residuale assegnato all'esecuzione coattiva delle decisioni e le questioni poste dalla riforma in tema di giudice competente per l'esecuzione.
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Rozkrut, Tomasz. "Zadania biegłych w kościelnym postępowaniu sądowym." Prawo Kanoniczne 49, no. 3-4 (December 20, 2006): 63–86. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2006.49.3-4.05.

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Abstract:
Il parere del perito nel processo canonico è una questione di grande attualità e al tempo stesso un argomento di grande interesse dottrinale e processuale. Non vi sono dubbi sul fatto che il perito processuale appaia nel processo canonico anzitutto come esperto scientifico. La sua opinione è un mezzo processuale particolare, che viene sottoposto al giudizio dell’autorità giudiziaria della Chiesa, secondo il principio della libera valutazione delle prove processuali. Il ruolo degli esperti nella vita attuale della Chiesa, e particolarmente nel processo matrimoniale moderno non solo non è da sottovalutare, ma al contrario è molto importante e richiede una piena rivalutazione, non soltanto da parte dell’autorità giurisdizionale ecclesiale. Larticolo presenta tre questioni: ruolo del perito nel processo canonico, carattere consultivo dell’opinione del perito nei confronti del giudice nel processo matrimoniale e influsso alternativo dell’opinione del perito sulla decisione del giudice. La base per loro forma magistero di papa Giovanni Paolo II sul ruolo del perito (CIC’83, can. 1574-1581). Molto importanti sono in materia i suoi discorsi alla Rota Romana (1987 e 1988) ma anche, voluta da lui, Istruzione da osservarsi nei tribunali diocesani e interdiocesani nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio Dignitas connubii (2005), specialmente nei art. 203-213
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Mancaleoni, Anna Maria. "Pratiche commerciali scorrette (dip pricing): sanzioni e ruolo dell'Authority in Australia e in Italia." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 19 (February 2018): 97–161. http://dx.doi.org/10.3280/dt2017-019005.

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Abstract:
Le due decisioni sopra riportate riguardano la violazione del regolamento sulle pratiche commerciali in due situazioni analoghe: in entrambi i casi il costo del biglietto pubblicizzato dall'impresa di trasporto non comprendeva un costo aggiuntivo che veniva addebitato al momento dell'effettivo acquisto del biglietto. Più precisamente, la decisione australiana che sanziona tale violazione segue un'altra decisione dello stesso tribunale che ha accertato la responsabilità: presenti due parti davanti al tribunale, l'Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) da un alto e la compagnia aerea Virgin dall'altro, la sanzione è applicata dal giudice con riferimento all'importo concordato tra le parti (sanzione congiunta), previa valutazione da parte del giudice dell'adeguatezza di tale importo. La decisione italiana è resa dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), la quale, in un procedimento avviato dall'Autorità stessa nei confronti della compagnia marittima Moby, ne stabilisce la responsabilità, vieta la diffusione e la prosecuzione della pratica e condanna la società stessa al pagamento di un sanzione
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Famiglietti, Gianluca. "LA GIUSTIZIA ELETTORALE IN ITALIA." Revista de la Facultad de Derecho de México 68, no. 270 (March 2, 2018): 205. http://dx.doi.org/10.22201/fder.24488933e.2018.270.63647.

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Abstract:
Questo lavoro riguarda una riflessione circa il ruolo assunto dal Giudice costituzionale in ordine alla defi- nizione dei sistemi elettorali, per poi proseguire sui temi più tipici del cosiddetto diritto elettorale di contorno. Una spe- ciale attenzione è anche dedicata al tema della composizione delle liste, dal punto di vista del loro profilo soggettivo, essen- do quello della “qualità delle liste elettorali” uno dei problemi principali dell’attuale fase politica italiana
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Gambino, Silvio. "I diritti fondamentali fra ‘Carta dei diritti UE' e "costituzionalismo multilivello"." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (August 2020): 47–85. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2020-001003.

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Abstract:
L'articolo esamina la protezione dei diritti fondamentali nella prospettiva del processo di in-tegrazione europea e delle sue relazioni con l'ordine costituzionale interno nel quadro del costituzionalismo multilivello. In tale contesto, recenti nuovi indirizzi della giurisprudenza costituzionale sottolineano come il giudice nazionale ordinario sia chiamato a occupare un ruolo di crescente importanza nei rapporti con il Giudice costituzionale e nel dialogo con il Giudice dell'Unione (CGUE). Tali indirizzi restituiscono una nuova centralità alla ‘dottrina dei controlimiti' rispetto alla dottrina della CGUE sul primato del diritto dell'Unione con riguardo alle disposizioni costituzionali in tema di principi e di diritti fondamentali. In tale prospettiva, il testo esamina sia il tema dei rapporti fra libertà fondamentali economiche e processo di integrazione europea sia solleva interrogativi sul livello di protezione giurisdi-zionale di tali libertà fondamentali fra costituzioni nazionali e diritto primario dell'Unione.
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Claudio, Viazzi. "Alla ricerca dei veri giacobini. Magistratura, sistema politico, modello costituzionale." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 6 (February 2011): 7–29. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-006002.

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Abstract:
1. Crisi della giustizia: una pluralitŕ di letture scisse tra loro2. Strategia dell'inefficienza, processi riformatori "personalizzati" e modello costituzionale: esiste un nesso?3. La riforma della Costituzione: crisi del modello o crisi della politica?4. Le due piste del costituzionalismo moderno: Rousseau e Locke5. Dove stanno allora i giacobini?6. L'insopprimibile politicitŕ della giurisdizione7. Ruolo del giudice e interpretazione del diritto8. Una conclusione provvisoria.
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Masoni, Roberto. "Il ruolo e le funzioni del giudice tutelare in prospettiva storica." MINORIGIUSTIZIA, no. 4 (February 2020): 21–26. http://dx.doi.org/10.3280/mg2019-004003.

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Calle, Maria Cristina. "Ieri e domani: quale ruolo del giudice onorario nel tribunale specializzato?" MINORIGIUSTIZIA, no. 4 (April 2010): 159–63. http://dx.doi.org/10.3280/mg2009-004020.

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Mazzoni, Silvia. "La voce dei figli in tribunale: dall'equidistanza nel conflitto alla dinamica di resistenza e rifiuto verso un genitore." TERAPIA FAMILIARE, no. 124 (February 2021): 194–216. http://dx.doi.org/10.3280/tf2020-124010.

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Abstract:
L'articolo descrive l'esperienza dell'ascolto dei figli da parte del giudice - affiancato dallo psicologo - nei procedimenti giudiziali di separazione e divorzio. Si tratta di una procedura coerente con le convenzioni internazionali per i diritti dei bambini e degli adolescenti, ma essa può essere considerata come un'occasione importante affinché tutti gli adulti - genitori, avvocati e giudici - tengano conto della voce dei figli per convergere verso i loro obiettivi evolutivi. Dopo aver passato in rassegna alcuni principi teorici che consentono di comprendere la posizione dei figli rispetto al conflitto genitoriale, l'articolo descrive i risultati di un'indagine empirica che ha permesso di rilevare un'alta percentuale di ragazzi che - nonostante le controversie legali dei genitori - esprimono l'esigenza di mantenere un rapporto equidistante che garantisca la loro sicurezza emotiva e sociale. Ciò nonostante, gli esempi che vengono descritti propongono una riflessione sul rischio che i figli del divorzio si trovino a lungo a dover proporre un'inversione di ruolo rispetto agli adulti che non trovano una via d'uscita dal conflitto.
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Hepaj, Ermelinda. "Il processo civile inglese visto da un civilista." Trusts, no. 6 (December 1, 2022): 1018–32. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.209.

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Abstract:
Tesi L’autore esamina l’importanza delle riforme processuali d’oltre Manica degli ultimi anni, le quali hanno contribuito ad implementare il ruolo del giudice nella gestione dell’iter procedimentale delle controversie civili. Valorizzando la giustizia della decisione, obiettivo perseguito dalla riforma Woolf, attraverso un’attenta analisi degli strumenti adoperati per migliorare e rendere il più competitivo possibile l’officium iudicis in quell’ordinamento, il lavoro si propone di individuare le regole processuali a cui si dovrebbe ricorrere nel panorama delle riforme procedurali interne per poter implementare i poteri del giudice, attribuendo a questi il ruolo di «parte attiva» nella gestione del contraddittorio, nonché nella determinazione del decisum. The author’s view The author reviews the importance of the cross-Channel due process reforms of recent years, which have been instrumental in increasing the role of the judge in managing the civil litigation process. Appreciating the purpose pursued by the Woolf reform, the justice of the judgment, through a careful analysis of the tools used to improve and make the officium iudicis as competitive as possible in that jurisdiction, the work aims to identify the procedural rules that should be used in the domestic proceedings landscape in order to implement the powers of the judge, giving him the role of «active party» in the management of the due process as well as in the purpose of the decisum.
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Romboli, Roberto. "Il ruolo del giudice in rapporto all’evoluzione del sistema delle fonti ed alla disciplina dell’ordinamento giudiziario." Revista Brasileira de Direitos Fundamentais & Justiça 3, no. 6 (March 30, 2009): 13–32. http://dx.doi.org/10.30899/dfj.v3i6.504.

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Abstract:
O estudo versa sobre o papel do juiz no Direito italiano, em relação à evolução do sistema das fontes e a disciplina do ordenamento judiciário. Examina-se o tema tendo em vista não somente o desenvolvimento do Direito Constitucional italiano – em face da atuação da Corte Constitucional -, como também do ordenamento comunitário e da legislação ordinária. Procura-se, em essência, situar a função atual do juiz no sistema jurídico italiano, especificar os limites da atividade judicial, em especial no que concerne a do legislador.
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Garlati, Loredana. "Alle origini della prova scientifica: la scuola di polizia di Salvatore Ottolenghi." Revista Brasileira de Direito Processual Penal 7, no. 2 (August 29, 2021): 883. http://dx.doi.org/10.22197/rbdpp.v7i2.597.

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Abstract:
Il saggio ripercorre le tappe che portarono alla nascita della Scuola di polizia scientifica (poi Scuola superiore a partire dal 1925), grazie all’opera di Salvatore Ottolenghi. La Scuola, istituita a Roma nel 1902, si proponeva di insegnare sia ai funzionari di pubblica sicurezza che a quelli della polizia giudiziaria un metodo scientifico per assolvere al meglio le proprie funzioni: nell’un caso la prevenzione dei reati, nell’altro fornire all’autorità giudiziaria dati “oggettivi” ai fini dell’accertamento della verità processuale. L’analisi è l’occasione per aprire uno squarcio su un periodo culturalmente vivace e di fideistico entusiasmo verso le cd. scienze ausiliarie (l’antropologia, la psicologia, la medicina legale, la statistica etc.), che irrompono sulla scena del processo penale, grazie anche all’impulso della Scuola positiva. Oggetto di attenzione sarà in particolare l’antropometria, messa a punto da Bertillon, e la dattiloscopia, grazie anche agli studi dell’italiano Gasti. Siamo agli albori della prova scientifica, che allora, come oggi, interroga sul ruolo del giudice, sulla legittimità dell’uso di pratiche tacciate di invasività e violazione dei diritti della persona, sul rapporto tra scienza e diritto e tra prova scientifica e discrezionalità (o libero convincimento) del giudice.
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Boggio, Maricla. "Regina Bianchi e il sangue del teatro Napoletano." Forum Italicum: A Journal of Italian Studies 52, no. 2 (February 7, 2018): 582–91. http://dx.doi.org/10.1177/0014585818755364.

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Abstract:
Nata nel 1921, Regina Bianchi matura insieme a un teatro che da semplice dialettalità si fa, con Eduardo, giudice del mondo e rappresentante di un popolo e della sua grandezza e miseria, affrontando tutta la strada dei ruoli nelle opere rappresentate e arrivando ben presto ai personaggi di maggior rilievo. Il traguardo è il ruolo di Filumena Marturano con cui Eduardo De Filippo le impone di cimentarsi, lei recalcitrante per paura del confronto con la grande Titina De Filippo. Vita privata e professione recano in lei il segno del personaggio materno, che i registi più diversi le affidano e in cui lei si immedesima attraverso una sensibilità sempre rinnovata e al tempo stesso coerente con un modello, quella di Filumena a cui si aggiungono la protagonista di Napoli milionaria, la Zà Croce del pirandelliano Liolà, Anna la madre di Maria, Adelaide madre di Giacomo Leopardi fino a dare la sua impronta di sensibilità partenopea nella Madre dei Sei personaggi in cerca d’autore diretta da Zeffirelli. La caratteristica partenopea della sua recitazione, immedesimata nei sentimenti e al tempo stesso straniata nel modo di porsi, consente a Regina di essere anche protagonista di un teatro che supera i confini della napoletanità.
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Alessi, Giovanni, and Luca Bellini. "Su una vicenda pro bono (Trib. Lodi, 9 luglio 2022)." N° 1 (gennaio-febbraio), no. 1 (February 2, 2023): 35–40. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2023.233.

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Abstract:
MassimaÈ stato istituito un trust ai sensi della L. 22 giugno 2016, n. 112 (“Dopo di Noi”) a favore di un soggetto debole già sottoposto ad amministrazione di sostegno, consentendone la dotazione di parte significativa del patrimonio dello stesso. Si è operata un’integrazione dei due istituti al fine di garantire una protezione completa al soggetto fragile. In tal senso, la versatilità del trust rispetto ad altri istituti ha consentito la fluidificazione dei processi legati inscindibilmente alle scelte di vita a favore del beneficiario e all’amministrazione del suo patrimonio. Pertanto, in sede di istituzione si è optato per un coordinamento dei compiti dell’amministratore di sostegno, del guardiano e del trustee in relazione al ruolo irrinunciabile del giudice tutelare.
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Marco, Vari. "Il ruolo del giudice onorario nel contesto di una risposta educativa ai comportamenti devianti." MINORIGIUSTIZIA, no. 1 (May 2009): 46–53. http://dx.doi.org/10.3280/mg2009-001005.

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Pilato, Fabio. "Ruolo e poteri del giudice tutelare in materia di protezione delle fasce deboli e dei minori." MINORIGIUSTIZIA, no. 4 (February 2020): 27–32. http://dx.doi.org/10.3280/mg2019-004004.

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Venanzoni, Andrea. "La tirannia del giudizio: il nuovo ruolo del giudice nel rapporto tra poteri, riflettendo su A. Kojève." DEMOCRAZIA E DIRITTO, no. 3 (January 2017): 180–216. http://dx.doi.org/10.3280/ded2016-003007.

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Parente, Ferdinando. "Il procedimento disciplinare notarile e la sua evoluzione storica." Zeszyty Naukowe KUL 60, no. 3 (October 26, 2020): 169–78. http://dx.doi.org/10.31743/zn.2017.60.3.169-178.

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Abstract:
Nel testo della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il procedimento disciplinare notarile era modulato sulla diversificazione delle competenze secondo la gravità delle sanzioni. Per le sanzioni disciplinari più gravi – l’ammenda, la sospensione e la destituzione – la competenza per i tre gradi di giudizio era affidata al giudice ordinario, ossia al Tribunale, alla Corte d’Appello e alla Corte di Cassazione. Per le sanzioni meno gravi – l’avvertimento e la censura – la competenza, nel primo grado, era conferita al Consiglio notarile distrettuale, che decideva con provvedimento impugnabile dinanzi al giudice ordinario. Il d.lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha modificato radicalmente il regime del procedimento disciplinare notarile e ha istituito la Commissione amministrativa regionale di disciplina (Co.Re.Di.), avente natura amministrativa, per l’applicazione delle sanzioni disciplinari e delle misure cautelari notarili e per la valutazione dei presupposti di cessazione temporanea o definitiva dalle funzioni notarili. Nel quadro della riforma, invece, al Consiglio notarile distrettuale il legislatore ha assegnato il mero ruolo d’indagine e di controllo sul regolare svolgimento dell’attività notarile ed il potere di attivare il procedimento disciplinare tramite il diritto di azione accreditato al suo presidente
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Tammaro, Ciro. "La potestà giurisdizionale del magistrato inquisitore e l’editto di fede quale momento instaurativo dell’actio poenalis nella procedura canonica medievale per inquisitionem." Ius Canonicum 54, no. 108 (November 1, 2014): 701–21. http://dx.doi.org/10.15581/016.54.682.

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Abstract:
L’articolo introduce la tematica attraverso considerazioni preliminari a proposito del quadro storico, sociale ed ecclesiale di riferimento in epoca medievale. Dopo alcune considerazioni circa la caratteristiche canoniche, strutturali e funzionali, della giurisdizione inquisitoria, in seguito vi è un’approfondita analisi circa il ruolo del giudice in tale giurisdizione, come parte attiva nell’ambito dell’actio poenalis. Successivamente, lo studio indaga a proposito del mandato pontificio, quale fonte della giurisdizione inquisitoria, e delle sue caratteristiche principali. Seguono alcune osservazioni circa il concorso tra giurisdizione penale episcopale ed inquisitoria in un determinato territorio. Vengono successivamente formulate alcune osservazioni circa la natura intrinsecamente personale della giurisdizione inquisitoria, della potestà dell’inquisitore quale potestà soggettiva autonoma sul territorio, nonché dei criteri di determinazione della sua competenza sul territorio come parametri pratici generali di esercizio della funzione giurisdizionale, in relazione ai soggetti destinatari ed al territorio. Infine, l’articolo si occupa dell’edictum fidei quale momento instaurativo dell’actio poenalis nell’ambito della fase preliminare del rito inquisitorio.
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Bianchini, Riccardo. "Il ruolo dell'avvocatura davanti al giudice inventore del diritto: note di politica forense a margine dell'ultimo lavoro di Paolo Grossi." Cultura e diritti, no. 3 (2021): 121–28. http://dx.doi.org/10.12871/97888331807796.

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Rossi Doria, Marta. "“Ubi proceditur ex praesumptionibus minuitur poena”. Qualità della prova e quantità della pena secondo la Doctrina Innocentii." Italian Review of Legal History, no. 7 (December 22, 2021): 1–29. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16880.

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Abstract:
Nel processo inquisitorio romano-canonico, una rigida applicazione delle regole del sistema di prova legale non avrebbe reso possibile la condanna di un imputato gravato da soli indizi e presunzioni, ponendo non pochi ostacoli all’amministrazione della giustizia criminale, orientata al principio dell’interesse pubblico alla persecuzione dei reati. Un’affermazione di Innocenzo IV contenuta nel commento al c. Quia verisimile (X 2.23.10) aprì la via alla condanna presuntiva: il giudice avrebbe potuto condannare l’imputato in assenza di piena prova, a patto di infliggere una pena ridotta. Nella sua formulazione originale la massima innocenziana non rappresentava più che una raccomandazione di prudenza. Fu l’elaborazione dottrinale a trasformarla, oltre le intenzioni del suo autore, in uno strumento capace di incidere sulla teorica rigidità del sistema di prova legale, ammettendo discrezionalità nel modulare la pena e nell’applicarla anche in situazioni di carenza di prova. In questo dibattito, che il presente studio intende analizzare nelle sue tappe fondamentali, il contributo dei decretalisti ha avuto un peso di primo piano: anche per tale via si manifesta il ruolo centrale assunto dalla scienza canonistica nella riflessione dottrinale sulla teoria della prova legale.
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Cirillo, Giovanni. ""Vendita di pacchetti turistici" tramite Groupon e responsabilità per l'inadempimento dei servizi promessi." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 20 (October 2018): 350–83. http://dx.doi.org/10.3280/dt2017-020009.

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Abstract:
La prima questione analizzata riguarda la scelta inadeguata della legge di riferimento operata dal giudice; una seconda importante questione riguarda invece la possibilità che una combinazione di servizi comprensivi di vitto e alloggio possa essere considerata un "pacchetto" secondo la definizione giuridicamente prevista: la relativa analisi, che viene effettuata attraverso lo studio degli "altri servizi turistici" - i.e. "non ancillarità" e "rappresentazione di una percentuale significativa" - è necessaria per giustificare l'applicabilità ratione materiae della legislazione sui "contratti del turismo organizzato" al caso di specie, cosa che non è assolutamente scontata, nonostante l'assenza di motivazioni da parte della sentenza su questo punto sembri suggerire il contrario. Quindi, il punto focale della decisione può essere messo in discussione: dopo aver tracciato una ricostruzione schematica del quadro delle categorie soggettive e dei rapporti contrattuali coinvolti nella "vendita di pacchetti", potremmo osservare, da un lato, la posizione assunta da Groupon corporation e, dall'altro, la natura dell'obbligazione non adempiuta. Poiché l'obbligo di eseguire i servizi inclusi nel pacchetto riguarda il "Contratto di viaggio organizzato", la cui parte non è Groupon corporation - che, invece, assume il ruolo di "rivenditore" (o "intermediario") - ma il titolare del resort, è discutibile se l'intermediario possa essere ritenuto responsabile della violazione degli obblighi dell'organizzatore: a questa domanda va risposto negativamente, perché, secondo l'interpretazione più persuasiva dell'art. 43 del "Codice del turismo", questi due soggetti non sono responsabili in solido, ma ciascuno di essi risponde solo per gli obblighi che ha personalmente assunto nei confronti del turista.
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Puca, Antonio. "Il caso di Nancy Beth Cruzan." Medicina e Morale 41, no. 5 (October 31, 1992): 911–32. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1992.1091.

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Abstract:
L'eutanasia costituisce un nodo bioetico "caldo" in un dibattito che si svolge a vari livelli: medico, bioetico, legale, di mass-media. Il presente lavoro affronta, al riguardo, uno dei casi più noti di pratica eutanasica: quello di Nancy Cruzan, la donna statunitense che, in seguito a grave incidente nel 1983, è rimasta in stato vegetativo persistente attaccata alle macchine di supporto vitale, fino alla morte nel 1990 avvenuta in seguito alla decisione di un giudice - su richiesta dei familiari - distaccarla dai citati strumentati. Dopo una premessa storica della vicenda, il lavoro si addentra nell'iter giudiziario che ha preceduto il "caso Cruzan" e prende in esame le affermazioni del magistero cattolico sull'eutanasia ed il dibattito teologico in atto. Lo studio affronta, inoltre, la valutazione etica dell'eutanasia argomentando una serie di quesiti: se staccare i tubi dell'alimentazione/idratazione sia eutanasia; se il proseguirla sia accanimento terapeutico; se l'alimentazione/idratazione siano trattamenti medici o cure; il rapporto costi-benefici; il valore della volontà del paziente ed il ruolo dei familiari; il valore della vita. Il lavoro si conclude con l'affermazione che nel "caso Cruzan" siano state privilegiate l'opinione e l'interesse proprio rispetto alla verità. Segno eloquente il silenzio che è seguito alla morte di Nancy.
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Cattaneo, Marina. "Le scrittrici della rivista La Difesa delle Lavoratrici." Forum Italicum: A Journal of Italian Studies 54, no. 1 (March 13, 2020): 166–88. http://dx.doi.org/10.1177/0014585820909297.

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Abstract:
Partendo dall’esperienza che alcune scrittrici socialiste lombarde avviano fondando, nel 1912, la rivista La Difesa delle Lavoratrici, viene effettuata un’analisi della produzione letteraria e politica di intellettuali donne che in quella rivista opereranno a vario titolo. Si tratta di: Anna Kuliscioff, Angelica Balabanoff, Rosa Genoni, Maria Gioia, Maria Giudice, Linda Malnati, Abigaille Zanetta, Enrica Viola, Maria Perotti Bornaghi. Alcune, come Kuliscioff e Balabanoff, sono ricordate soprattutto per il contributo dato alla lotta politica, anche se la poesia di Angelica Balabanoff è anche un riferimento obbligato nella storia letteraria del primo Novecento. Altre soprattutto per i valori che trasfondono nella loro narrativa, in particolare quando fanno scorrere le storie all’interno dei rapporti di classe dell’epoca, improntati all’atteggiamento padronale dei ceti più favoriti. La guerra, il dolore umano, la famiglia, il ruolo della donna nella società, la situazione di povertà di tanti bambini, sono tra i temi maggiormente trattati. Molti i riferimenti al proprio vissuto, anche quando non assumono la veste formale di vere e proprie autobiografie. Il fatto che la funzione pedagogica mostri, nel lavoro delle scrittrici qui presentato, una evidenza maggiore di quella estetica e puramente narrativa è inevitabile, data l’epoca e il contesto al quale i testi fanno riferimento.
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Violante, Luciano. "TANGENTOPOLI: GIUDICI CONTRO?" Il Politico 251, no. 2 (March 3, 2020): 158–76. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2019.242.

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Abstract:
I processi per corruzione politica e amministrativa iniziati a Milano nel 1992 hanno segnato la fine del sistema politico stabilitosi dopo la Liberazione. Non sempre consapevolmente, la magistratura ha svolto il ruolo di ostetrica del nuovo sistema nato dalle elezioni del 1994. quel sistema è nato in un clima di sospetto e diffidenza nei confronti della politica e dei leader politici. questi tratti continuano a prevalere e continueranno a prevalere fino a quando non si troverà la forza di ricostruire modalità di condotta civile, politica e istituzionale sul modello dei principi di fiducia e rispetto.
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Giuliana, Civinini. "Quali prospettive per la formazione giudiziaria europea?" QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 6 (February 2011): 230–39. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-006020.

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Abstract:
1. Premessa. Il ruolo della formazione giudiziaria2. La formazione giudiziaria europea a "grandi tappe". Dal Programma Shuman al Programma di Stoccolma3. La Comunicazione della Commissione del settembre 2011. Oggetto, funzione e responsabilitŕ della formazione giudiziaria europea4. L'Europa dei giudici: costruire una cultura giuridica comune. Le criticitŕ5. Quale formazione giudiziaria per l'Europa: obiettivi e mezzi6. Un futuro possibile?
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Colao, Floriana. "La sovranità della Chiesa cattolica e lo Stato sovrano. Un campo di tensione dalla crisi dello Stato liberale ai Patti Lateranensi, con un epilogo nell'articolo 7 primo comma della Costituzione." Italian Review of Legal History, no. 8 (December 21, 2022): 257–312. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/19255.

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Abstract:
Il saggio ricostruisce la genesi della ‘Premessa’ al Trattato del Laterano del 1929, in cui le Due Alte Parti – governo italiano e Santa Sede, con le firme di Mussolini e del cardinale Gasparri – garantirono alla Chiesa «una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale». Da qui la «necessità di costituire, con particolari modalità, la Città del Vaticano […] con giurisdizione sovrana della Santa Sede», e l’art. 2, «l’Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione». Il saggio considera che i giuristi – Vittorio Emanuele Orlando, che, da presidente del Consiglio nel maggio giugno 1919 tentò una trattativa con la Santa Sede per la risoluzione della Questione romana, e Amedeo Giannini, che tra i primi suggerì a Mussolini un «nuovo codice della legislazione ecclesiastica» – legarono la Conciliazione alla crisi dello Stato liberale ed al «regime diverso», insediatosi in Italia il 28 Ottobre 1922. Il saggio considera che già nel 1925 il guardasigilli Alfredo Rocco coglieva nelle ‘due sovranità’ una pietra d’inciampo nella costruzione dello Stato totalitario, anche se dichiarava di dover abbandonare l’«agnostico disinteresse del vecchio dottrinarismo liberale». Il saggio considera che Rocco rimase ai margini delle trattative con la Santa Sede, dal momento che metteva in guardia dal riconoscimento del «Pontefice sovrano, soggetto di diritto internazionale», e da «un altro Stato nello Stato», principio su cui convergevano giuristi quali Ruffini, Scaduto, Schiappoli, Orlando. Le trattative segrete furono affidate a Domenico Barone – consigliere di Stato, fiduciario del Duce – e Francesco Pacelli, avvocato concistoriale e fiduciario del cardinal Gasparri; la sovranità della Chiesa ed un suo ‘Stato’ appariva come la posta in gioco. Il saggio considera che la nascita dello Stato della Città del Vaticano complicava l’‘immagine’ del Regno d’Italia persona giuridica unitaria, ‘costruita’ dalla giuspubblicistica nazionale, difesa anche da Giovanni Gentile sul «Corriere della Sera». Mostra che il fascismo intese riconoscere il cattolicesimo «religione dominante dello Stato» per rafforzare la legge 13 Maggio 1871 n. 214, «sulle guarentigie pontificie e le relazioni fra Stato e Chiesa», che aveva previsto un favor religionis per la Chiesa cattolica. La Conciliazione risalta come l’approdo di un lungo processo storico, che offriva forma giuridica al ruolo che il cattolicesimo aveva e avrebbe rivestito per l’identità italiana; non a caso nel Marzo 1929 Agostino Gemelli celebrava una «nuova Italia riconciliata con la Chiesa e con sè stessa, con la propria storia e la propria bimillenaria civiltà». Il saggio mostra che la sovranità della Chiesa e lo Stato della Città del Vaticano furono molto discusse nel dibattito parlamentare sulla ratifica dei Patti firmati l’11 Febbraio 1929, con i toni duri di Mussolini, che definì la Chiesa «non sovrana e nemmeno libera». Rocco affermò che il «regime fascista» riconosceva «de iure» una sovranità «immutabile de facto»; rispondeva agli «improvvisati e non sinceri zelatori dello Stato sovrano, ma anticlericale», che «lo Stato è fascista, non abbandona parte alcuna della sua sovranità». Jemolo e Del Giudice – estimatori delle « nuove basi del diritto ecclesiastico – colsero il senso di questa «pace armata» tra governo e Santa Sede. Il saggio esamina l’ampio dibattito sulla «natura giuridica» della sovranità della Chiesa e sulla «statualità» dello Stato della Città del Vaticano, tra diritto pubblico, ecclesiastico, internazionale, teoria generale dello Stato. Coglie uno snodo nel pensiero di Santi Romano, indicato da Giuseppe Dossetti alla Costituente come assertore del «principio della pluralità degli ordinamenti giuridici». Il saggio esamina poi il confronto sullo Stato italiano come Stato confessionale, teoria sostenuta da Santi Romano, negata da Francesco Scaduto. Taluni – Calisse, Solmi, Checchini, Schiappoli – guardavano ai Patti Lateranensi come terreno del rafforzamento della sovranità dello Stato; Meacci scriveva di «Stato superconfessionale, cioè al di sopra di tutte le confessioni»; Piola e Del Giudice tematizzavano uno «Stato confessionista». Jemolo – che nel 1927 definiva la «sovranità della Chiesa questione forse insolubile» – affermava che, dopo gli Accordi, «il nostro Stato non sarà classificabile tra i Paesi separatisti, ma tra quelli confessionali». Il saggio esamina poi il dibattito sulla sovranità internazionale della Chiesa – discussa, tra gli altri, da Anzillotti, Diena, Morelli – a proposito della distinzione o unità tra la Santa Sede e lo Stato Città del Vaticano – prosecuzione dello Stato pontificio o «Stato nuovo» – e della titolarità della sovranità. Il saggio si sofferma poi sul dilemma di Ruffini, «ma cos’è precisamente questo Stato», analizzando uno degli ultimi scritti del maestro torinese, il pensiero di Orlando, Jemolo, Giannini, una monografia di Donato Donati e una di Mario Bracci, due dense «Lectures» di Mario Falco sul Vatican city, tenute ad Oxford, Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano di Federico Cammeo, in cui assumeva particolare rilievo la «sovranità, esercitata dal Sommo Pontefice», per l’«importanza speciale» nei «rapporti con l’Italia». Quanto agli ecclesiasticisti, il saggio esamina le prospettive poi sviluppate nell’Assemblea Costituente, uno scritto del giovane Giuseppe Dossetti – docente alla Cattolica – sulla Chiesa come ordinamento giuridico primario, connotato da sovranità ed autonomia assoluta non solo in spiritualibus; le pagine di Jannaccone e D’Avack sulla «convergenza tra potestas ecclesiastica e sovranità dello Stato come coesistenza necessaria della Chiesa e dello Stato e delle relative potestà»; un ‘opuscolo’ di Jemolo «per la pace religiosa in Italia», che nel 1944 poneva la libertà come architrave di nuove relazioni tra Stato e Chiesa. Il saggio conclude il percorso della «parola sovranità» – così Aldo Moro all’Assemblea Costituente – nell’esame del sofferto approdo all’articolo 7 primo comma della Costituzione, con la questione definita da Orlando «zona infiammabile». Sull’‘antico’ statualismo liberale e sul ‘monismo giuridico’ si imponeva il romaniano pluralismo; Dossetti ricordava la «dottrina dell’ultimo trentennio contro la tesi esclusivista della statualità del diritto». Rispondeva alle obiezioni dei Cevolotto, Calamandrei, Croce, Orlando, Nenni, Basso in nome di un «dato storico», «la Chiesa cattolica […] ordinamento originario […] senza alcuna compressione della sovranità dello Stato». Quanto al discusso voto comunista a favore dell’art. 7 in nome della «pace religiosa», Togliatti ricordava anche le Dispense del 1912 di Ruffini – imparate negli anni universitari a Torino – a suo dire ispiratrici della «formulazione Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani». Tra continuità giuridiche e discontinuità politiche, il campo di tensione tra ‘le due sovranità’ si è rivelato uno degli elementi costitutivi dell’identità italiana, nel segnare la storia nazionale dei rapporti tra Stato e Chiesa dall’Italia liberale a quella fascista a quella repubblicana, in un prisma di temi-problemi, che ancora oggi ci interroga.
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Giovanni, Palombarini. "scarti di umanitŕ. Emarginazione, sfruttamento e ruolo dei giudici." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 6 (February 2011): 30–39. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-006003.

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Misiarczyk, Leszek. "Tradycja o Mesjaszu ukrytym w antycznych źródłach chrześcijańskich i żydowskich." Vox Patrum 34 (December 15, 1998): 311–19. http://dx.doi.org/10.31743/vp.7384.

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Abstract:
L'idea del Messia nascoto e assente nella Bibbia, presente peró nelle antiche fonti giudaiche non-bibliche e cristiane. Rimane tuttavia problematica la datazione di questa tradizione, dato che le fonti giudaiche che la contengono sono State redatte abbastanza tardi. In questi casi ci possono aiutare moltissimo le fonti cristiane antiche, tra cui gli scritti Giustino Martire hanno un ruolo del tutto particolare.
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Aramini, Donatello. "George L. Mosse e la "nazionalizzazione delle masse" in Italia: un dibattito televisivo del 1976." MONDO CONTEMPORANEO, no. 1 (April 2010): 79–95. http://dx.doi.org/10.3280/mon2010-001003.

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Abstract:
Sin dalla sua pubblicazione nel marzo 1975, il volume di Mosse La nazionalizzazione delle masse suscitň un intenso dibattito tra gli storici italiani, al punto da spingere la Rai a dedicare ad esso un'intera puntata della trasmissione Settimo Giorno, condotta da Enzo Siciliano. Il testo qui pubblicato rappresenta la trascrizione della trasmissione andata in onda il 18 gennaio 1976, nella quale Mosse rispose ad alcune domande e giudizi rivoltigli dal conduttore e da quattro importanti studiosi italiani (Franco Valsecchi, Aldo Garosci, Augusto Del Noce e Paolo Chiarini). Mosse spiegava i principali e piů innovativi punti presenti nella sua ricerca, come il ruolo della Rivoluzione francese, in quanto fenomeno da cui aveva preso avvio la politica di massa, e le profonde differenze ideologiche tra fascismo e nazismo. L'interesse del testo presentato sta nel fatto che si tratta di un documento capace di individuare alcuni frammenti di un intenso dibattito storiografico che proprio in quegli anni si stava sviluppando attorno alle tematiche inerenti il fascismo, il nazismo e, piů in generale, la metodologia da applicare allo studio e alla comprensione della storia del Novecento, e il ruolo al suo interno da attribuire all'irrazionalismo.
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Giordano, Filippo Maria. "Willem Adolph Visser't Hooft e il federalismo europeo. Dalla Resistenza alle iniziative per l'unitŕ europea nel dopoguerra." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 2 (October 2011): 93–110. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2011-002005.

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Abstract:
Con l'entrata in vigore il 1° dicembre 2009 del Trattato di Lisbona č stato conferito carattere vincolante alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Corte europea di giustizia, dopo quella data, ha giŕ richiamato le disposizioni della Carta in oltre trenta sentenze. Viene qui fatta una valutazione di questa prima giurisprudenza, ponendo l'accento sul fatto che la Corte ha, in linea generale, pienamente valorizzato la portata garantista del Bill of rights dell'Unione, assumendolo in alcuni casi come parametro di legittimitŕ ‘costituzionale' degli atti normativi sovranazionali. Il ruolo della Carta si profila oggi come centrale nello sviluppo della giurisprudenza ‘multilivello' ed influenzerŕ inevitabilmente anche gli orientamenti dei giudici nazionali, anche al di lŕ del suo ambito di applicazione diretta, cosě rafforzando la dimensione sostanziale della cittadinanza europea.
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Long, Joëlle. "Il contributo della Corte europea dei diritti umani alla definizione dei presupposti per l'adottabilità del minorenne: luci e ombre." MINORIGIUSTIZIA, no. 1 (January 2023): 30–40. http://dx.doi.org/10.3280/mg2022-001003.

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Abstract:
L'analisi della copiosa giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani sui presupposti per l'adottabilità del minorenne mostra frequenti condanne dell'Italia per rotture infondate e frettolose dei rapporti giuridici e di fatto con la famiglia di origine. Alcune delle censure formulate nei confronti del nostro Paese stigmatizzano cattive prassi e inefficienze gravi del sistema amministrativo e giudiziario. Si pensi, per esempio, a violazioni di diritti processuali dei genitori e, dal punto di vista sostanziale, alla carenza di sufficienti azioni positive da parte dei servizi sociali per rimuovere lo svantaggio sociale derivante dalla situazione di vulnerabilità del genitore (spesso una madre single migrante). Purtuttavia, la Corte europea sembra aver distorto il contenuto dell'obbligazione positiva dello Stato di attivarsi per la tutela della vita familiare degli individui in una logica adultocentrica che enfatizza il legame di sangue e i diritti genitoriali. Negli anni, infatti, i giudici di Strasburgo hanno dato una lettura sempre più restrittiva dei presupposti per una rottura completa e definitiva dei rapporti con la famiglia di origine. Il rischio è di limitare l'uso dell'adozione piena ai soli casi di maltrattamenti genitoriali penalmente rilevanti e di escluderne a priori l'utilizzo per negligenza e rischio psicoevolutivo. Con l'aumento delle adozioni in casi particolari, inoltre, aumenteranno le situazioni ambigue in cui la famiglia di origine è stata valutata inidonea a crescere il figlio, ma ha comunque il diritto di continuare a giocare un ruolo nella vita di questi.
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Mancini, Daniela. "L'azienda-rete e le decisioni di partnership: il ruolo del sistema informativo relazionale." MANAGEMENT CONTROL, no. 1 (April 2011): 65–97. http://dx.doi.org/10.3280/maco2011-001004.

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Abstract:
La collaborazione tra aziende č sempre piů il percorso tipico per realizzare la crescita e determinare la strategia aziendale: dalle singole relazioni ditra due aziende, alla rete di aziende, per arrivare all'azienda-rete. Parallelamente, si determina un ampliamento, oltre i confini della singola azienda, dell'orizzonte nell'ambito del quale formulare i giudizi di convenienza. Oggetto di questo articolo č l'evidenziazione di alcune problematiche ancora aperte nello studio dei sistemi informativi dell'azienda-rete. L'autore ritiene, infatti, che la gestione delle informazioni rappresenti un elemento chiave per il successo della rete di collaborazioni sviluppate. Il sistema informativo diventa un elemento fondamentale per la sincronizzazione dei processi di governo e di controllo della rete di collaborazioni ed il fenomeno delle alleanze ne costituisce un elemento di cambiamento che deve essere investigato nei diversi aspetti. Nel primi due paragrafi l'autore descrive proprio la relazione chiave che si stabilisce tra sistema di governo, sistema di controllo e sistema informativo in contesti relazionali, mentre nei paragrafi successivi l'attenzione viene focalizzata sul sistema informativo relazionale.
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Verardo, Fabio. "Giustizie della Liberazione. Riflessioni sulle forme giudiziarie attuate nell'Italia settentrionale nella fase insurrezionale." ITALIA CONTEMPORANEA, no. 298 (June 2022): 144–70. http://dx.doi.org/10.3280/ic2022-298012.

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Abstract:
Il saggio analizza le pratiche della giustizia insurrezionale componendo un quadro delle specificità punitive e giudiziarie per interpretarle come teatro pedagogico, strumento per arginare violenze e sovversioni, valvola di sfogo e catarsi per combattenti, cittadini e comunità. Partendo da una riflessione sui giudizi sommari, le violenze e le forme arbitrarie di giustizia che caratterizzarono la fase insurrezionale e post-insurrezionale, propone un focus sugli attori che - pur con diversi limiti - ebbero una veste formale o organizzata e si riferirono, almeno sul piano ideale, alle forme e ai metodi del tribunale e del processo. Sono prese in esame le forme giudiziarie istituite nell'Italia settentrionale e amministrate dai Comitati di liberazione nazionale (Cln) e dalle formazioni partigiane nel periodo compreso tra l'insurrezione e l'istituzione delle Corti d'assise straordinarie (Cas) per studiare, accanto ai ruoli e all'azione dei protagonisti, quali idee e pratiche transitarono attraverso i processi nella prospettiva più ampia della "resa dei conti con il fascismo" e della ricostruzione della legalità. In quelle settimane tribunali partigiani, tribunali del popolo, tribunali di fabbrica, comitati di epurazione e altri organismi più effimeri furono creati per giudicare delatori, esponenti dei reparti nazi-fascisti e quanti si compromisero con il regime e con i tedeschi nel biennio 1943- 1945. Fu un fenomeno complesso e sfaccettato poiché vennero costituiti in molteplici forme e agirono con logiche e riferimenti normativi e procedurali non sempre coerenti rispetto alle disposizioni del Clnai e del Governo del sud. Inoltre, furono legati a un contesto politico-sociale incandescente, esacerbato dalle violenze del conflitto e fortemente caratterizzato sul piano locale da tensioni e spinte contrapposte.
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Bruti Liberati, Edmondo. "LA MAGISTRATURA: LA “RADICALE SVOLTA” DELLA METÀ DEGLI ANNI SESSANTA DEL NOVECENTO." Il Politico 251, no. 2 (March 3, 2020): 77–104. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2019.237.

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Abstract:
Nel 1964 Magistratura Democratica, un nuovo gruppo di giudici e procuratori, sostenne un "cambiamento radicale" all'interno dell'Associazione Nazionale Magistrati volto a far rispettare i nuovi principi della Costituzione democratica del 1948. Il "cambiamento radicale" sostenuto da Magistratura Democratica ebbe una forte influenza sulla dichiarazione finale redatta dal XII Congresso ANM organizzato a Gardone nel 1965. Per la prima volta le donne parteciparono al congresso: fino ad allora le donne erano scandalosamente discriminate nell'accesso alla magistratura. Studenti e movimento operaio (1968) scossero la società italiana e la magistratura non fu protetta. Gli anni tra il 1968 e il 1974, nonostante la "strategia della tensione" e le bombe (Milano Piazza Fontana 1969, Milano Centrale di Polizia 1973, Brescia Piazza della Loggia 1974), sono la stagione delle riforme, che riflettono il profondo cambiamento della società e danno un nuovo ruolo alla magistratura. La magistratura che nella seconda metà degli anni Settanta ha sfidato e combattuto il terrorismo e la mafia è stata la magistratura nata dal "cambiamento radicale" iniziato a metà degli anni Sessanta.
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Schepens, Philippe. "Dimensioni culturali e tematiche del movimento pro-eutanasia: il caso particolare dell’Olanda." Medicina e Morale 50, no. 4 (August 31, 2001): 677–705. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2001.730.

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Abstract:
L’articolo si occupa dell’eutanasia e particolarmente di questo tema nel contesto olandese, interrogandosi anzitutto sulle cause che indurrebbero il popolo olandese e in particolare i medici di quella nazione ad un atteggiamento maggiormente favorevole rispetto ad altre popolazioni europee o occidentali. Ad avviso dell’autore, la motivazioni è duplice: socio-culturale e filosofica. Per un verso, sussiste in Olanda una cultura tesa tra la tolleranza e l’orgoglio della propria autosufficienza, che catalizza un’accelerazione dell’accettazione dell’eutanasia. D’altro canto, in quella nazione si risente come altrove del pensiero umanista secolarizzato, il cosiddetto “libero pensiero”, teso fra intellettualismo ed ateismo. Secondo tale orientamento, il bene essenziale per l’uomo è la sua salute. In tal modo, lo stesso medico è indotto ad abbandonare il classico ruolo ippocratico di essere al fianco del paziente per curarlo, per alleviarlo qualora sia impossibile la cura, e consolarlo se non può sollevarlo. Oggi, il medico rischia di diventare un esperto che giudica della vita e della morte, una sorta di sommo sacerdote della salute. L’articolo, poi, si diffonde dettagliatamente sulla situazione legale ed epidemiologica olandese, concludendosi con una presa di posizione contraria all’eutanasia, sostenendo che quando il fondamentale diritto alla vita è negato a qualsiasi individuo umano, di fatto si abbandona la democrazia per entrare in una nuova era totalitaria.
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Nowicka, Urszula. ""Animadversiones" obrońcy węzła małżeńskiego w trybunale apelacyjnym." Prawo Kanoniczne 53, no. 3-4 (October 15, 2010): 223–43. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2010.53.3-4.11.

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Abstract:
La presenza del difensore del vincolo al processo di nullità del matrimonio è sempre necessaria; in caso contrario gli atti sono nulli. Anche se si notano a volte posizioni che tendono a ridimensionare il suo ruolo o ridurlo a qualche insignificante adempimento formale. Il Santo Padre Giovanni Paolo II nei suoi discorsi al Tribunale della Rota Romana ha detto molte volte che sarebbe grave errore considerarla di minore importanza perché il suo intervento sarebbe di grave danno per la retta amministrazione della giustizia. Il difensore del vincolo non è in opposizione alle parti, ma collaboratore alla scoperta della verità oggettiva del matrimonio. Poiché la sua funzione non si limita al formale riassunto degli atti o ad alcune superficiali osservazioni. La funzione del difensore del vincolo assume importanza particolare nel tribunale di appello. Egli deve analizzare tutti gli atti e la sentenza della Ia istanza, contemporaneamente proponendo ed esponendo tutti gli argomenti che possono essere ragionevolmente addotti contro la nullità. I giudici, devono tener conto delle osservazioni del difensore del vincolo, decidono – secondo il can. 1682 § 2 CIC – della conferma della sentenza della Ia istanza con proprio decreto oppure ammettano la causa all’ordinario esame del nuovo grado. Questi obblighi del difensore del vincolo al tribunale di appello e anche gli elementi che egli deve tenere conto nel suo lavoro, sono lo scopo del seguente articolo.
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Boscacci, Flavio. "Valutazioni tecniche ed economiche delle infrastrutture di trasporto." TERRITORIO, no. 59 (November 2011): 12–14. http://dx.doi.org/10.3280/tr2011-059002.

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Abstract:
I servizi che arricchiscono il funzionamento del sistema economico e sociale di un territorio traggono a loro volta efficienza e qualitŕ dall'esistenza di specifiche reti infrastrutturali, di norma interconnesse a livello internazionale e spesso al servizio l'una delle altre. Delle innumerevoli questioni - tecnologiche, tecniche, gestionali - che riguardano lo sviluppo delle reti si esamina qui l'aspetto delle valutazioni tecniche ed economiche delle infrastrutture di trasporto. Ciň perché i territori necessitano di sempre maggiore accessibilitŕ per le persone e per le merci, ma anche perché spesso le infrastrutture esistenti non sono adeguatamente sfruttate e una loro duplicazione č in genere assai costosa, in termini economici e ambientali. Dopo un sintetico richiamo alle categorie teoriche piů importanti per giudicare il ruolo delle reti infrastrutturali nell'economia di un territorio, il saggio introduttivo presenta i sette contributi esperti, organizzandoli secondo la loro natura scientifica e la finalitŕ valutativa.
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Marzaduri, Enrico. "La difesa dell'imputato dinanzi alla corte di cassazione e la pretesa inapplicabilità dell'art. 108 c.c.p.: una lettura davvero riduttiva del ruolo del difensore nei giudizi di legittimità." Archivio penale, no. 2 (2016): 592–94. http://dx.doi.org/10.12871/978886741711719.

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Grotti, Leonardo. "Framing in interactions: expert witnesses' testimony in the italian judicial system." La Nuova Giuridica 2, no. 2 (January 19, 2023): 227–46. http://dx.doi.org/10.36253/lng-1992.

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Abstract:
In a legal system that increasingly relies on scientific knowledge, expert witnesses have a critical role in criminal courts. However, experts have often reported feeling unsatisfi ed with their testimony. Also, the attorneys' style of questioning was found to impact jurors' impression of expert witnesses. This article preoccupies itself with the transformation of experts' testimony in the Court of Assizes. More specifically, it looks at the interactions involving the expert witnesses in the 2005 hearings held for the murder of the Ministry of Justice's advisor Massimo D'Antona. The paper analyses how lawyers shape expert witnesses' testimony and how expert witnesses present their opinion on the stand. Through Conversation and Discourse Analysis, it shows what discursive tools lawyers and expert witnesses use to simultaneously manage multiple frames, presenting scientifi c opinions to other parties (i.e., the judges, the parties involved, and the lay judges) throughout the hearings.In un sistema giudiziario che si basa sempre più sul sapere scientifico, i Consulenti Tecnici (CT) hanno un ruolo fondamentale. Tuttavia, i CT hanno spesso riportato di essere insoddisfatti della loro esperienza in tribunale: è stato dimostrato come diverse tecniche di interrogatorio impattino il modo in cui il CT viene visto dalla corte. Questo articolo si occupa della trasformazione della testimonianza dei CT in Corte d'Assise. Più specificamente, analizza le testimonianze dei consulenti citati nel corso delle udienze tenutesi nel 2005 per l'omicidio del consigliere del Ministero della Giustizia Massimo D'Antona. Il documento analizza le tecniche usate dagli avvocati durante esame e controesame dei CT e come questi ultimi presentano la loro opinione in tribunale. Attraverso l'analisi conversazionale e del discorso, si dimostra quali tecniche retoriche gli avvocati e i CT utilizzano per gestire contemporaneamente più frame, presentando opinioni scientifiche ai giudici, alle parti coinvolte e agli avvocati durante l’udienza.
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Ruggeri, Mirella, Nazario Santolini, Marco Stegagno, Giuseppe Imperadore, and Rosa Bruna Dall'Agnola. "Prospettive future." Epidemiologia e psichiatria sociale. Monograph Supplement 8, S5 (March 1999): 45. http://dx.doi.org/10.1017/s1827433100000393.

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Abstract:
Gli studi sulla qualità della vita sono particolarmente innovativi e di estremo interesse in quanto tendono ad abbracciare in una visione unitaria aspetti diversi, ma non indipendenti, dell'esperienza umana, consentendo una valutazione ad ampio spettro dell'impatto dei trattamenti nella vita del paziente.Ma molti sono gli interrogativi irrisolti sulla qualità della vita. Essi riguardano innanzitutto il ruolo da attribuire alla multidimensionalità del concetto ed in particolare quali siano le dimensioni della qualità della vita che più facilmente si deteriorano nei pazienti affetti da disturbi psichici e quali quelle che migliorano in maniera più sensibile in seguito ai trattamenti eseguiti. Se pare accertata l'inappropriatezza di giudicare la qualità della vita di un individuo solamente sulla base di parametri oggettivi (ad esempio, economici, sociali ed abitativi), indipendentemente dalle sue preferenze, scopi e valori, non è d'altronde chiaro quale parametro dovrà essere privilegiato nei casi, prevedibilmente numerosi, in cui dati obiettivi e soggettivi saranno discordanti. Ed ancora ci si chiede quanto le abilità cognitive di un individuo e la sua autonomia personale concorrano nel determinare la sua qualità della vita, ed, ancora, fino a che punto le valutazioni della qualità della vita basate sul giudizio soggettivo possano essere influenzate da altri fattori, quali il livello intellettivo dell'individuo e la sua personalità. Un altro dubbio, infine, che percorre costantemente questo tipo di ricerca è fino a che punto sia possibile quantificare questo fenomeno complesso, senza che la quantificazione stessa finisca con l'introdurre un elemento di distorsione e di arbitrarietà nell'interpretazione del fenomeno stesso.
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Barisione, Mauro. "Le Scelte Politiche Dei Cittadini: Ambivalenza, Ragione O Affetto?" Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 32, no. 1 (April 2002): 141–51. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200029956.

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Abstract:
George E. Marcus, W. Russel Neuman e Michael MacKuen, Affective Intelligence and Political Judgement, Chicago, University of Chicago Press, 2000, pp. 199, Isbn 0-226-50468-9Citizens and Politics esce dieci anni dopo i due lavori che più hanno segnato l'attuale psicologia politica e il campo delle ricerche sull'opinione pubblica negli Stati Uniti: Reasoning and Choice di Sniderman et al (1991) e The Nature and Origins of Mass Opinion di Zaller (1992); ma marca anche una continuità con quei volumi collettanei che dalla metà degli anni ‘80 si sono dedicati alle problematiche delle cognizioni politiche e dell'information processing: Lau e Sears (1986), Ferejohn e Kuklinski (1990), Lodge e McGraw (1995), Mutz et al. (1996). Promettendo – per le ragioni che si vedranno più avanti – di far parlare molto di sé, il lavoro curato da Kuklinski, propone allo stesso tempo una sintesi dei temi e un panorama delle ricerche politologiche affrontate da prospettive psicologiche e cognitive. Gli atteggiamenti, i valori, le percezioni, gli affetti, i ragionamenti, le decisioni degli individui nella sfera politica sono analizzati in 17 contributi – introdotti sempre in modo chiaro ed esauriente da Kuklinski, anche se articolati in 4 aree tematiche dalla definizione piuttosto vaga – di autori come Sears, Feldman, Masters, Lau, Lodge, Sniderman, Marcus, per citarne solo alcuni fra i più noti. In particolare, la prima area («Affetto ed emozioni») racchiude quattro contributi incentrati sul ruolo delle inclinazioni affettive nella percezione degli oggetti politici carichi di una valenza simbolica (dalle parole – fra gli esempi americani: «comunisti», welfare, «neri» – alle immagini politicopersonali dei candidati); la stessa dimensione affettiva è analizzata nella seconda parte («Cognizione politica») in relazione ai processi di trattamento dell'informazione, di valutazione delle notizie e di elaborazione di giudizi politici da parte dei cittadini, specie nell'arco della campagna elettorale; la terza parte («Atteggiamenti politici e percezioni») aggiorna il dibattito classico intorno alla maggiore o minore stabilità e coerenza degli atteggiamenti in seno all'opinione pubblica, mentre la quarta parte è interamente dedicata allo studio dei «Valori politici», con due ricerche che analizzano più precisamente le relazioni fra i valori di «umanitarismo» e «individualismo» e le preferenze dei cittadini in tema di politiche pubbliche.
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