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Journal articles on the topic 'Riserva di legge'

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1

Guazzarotti, Andrea. "La Corte costituzionale pone fine alle ordinanze dei Sindaci sulla sicurezza urbana: un rigore foriero di futuri sviluppi?" DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 2 (September 2011): 91–104. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-002006.

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Abstract:
Sommario: 1. Le ordinanze non sono fonti, ma l'interpretazione correttiva non chiude la partita - 2. Il nuovo potere d'ordinanza viola la riserva di legge relativa posta dall'art. 23 Cost. - 3. Ulteriori parametri di incostituzionalitŕ - 4. Irrisolta la questione dell'interferenza tra poteri para-normativi del Sindaco e poteri del Consiglio comunale - 5. Una decisione piů incisiva dei precedenti in materia di ordinanze - 6. Il rigore della Corte č foriero di nuovi sviluppi? Un cenno alla gestione dell'immigrazione per mezzo di ordinanze della legge sulla protezione civile
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2

Rusciano, Mario. "Legge sullo sciopero e modello neo-istituzionale." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 121 (April 2009): 121–38. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2009-121008.

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Abstract:
L'a. richiama anzitutto la concezione di Massimo D'Antona circa la modellistica istituzionale, contenuta nella proposta di legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (divenuta poi l. n. 146/1990), e mette in luce la diffidenza dello stesso D'Antona nei confronti della c.d. "istituzionalizzazione dei processi di autonomia collettiva": grazie alla quale, le concrete restrizioni del diritto di sciopero vengono prodotte dall'autonomia collettiva, ma divengono poi precetti legali, provvisti di sanzione. L'a. critica la tesi di D'Antona, secondo cui il modello neo-istituzionale comporterebbe l'integrazione dell'ordinamento sindacale nell'ordinamento statuale e smentirebbe la prospettiva pluriordinamentale; e si sofferma, infine, sui tre nodi problematici, affrontati da D'Antona: la riserva di legge dell'art. 40 Cost.; la rappresentanza e rappresentativitŕ sindacale; la titolaritŕ individuale del diritto di sciopero.
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3

Lacey, Eric F. "The Italian Competition Law Compared with Other OECD Countries’ Competition Laws." Journal of Public Finance and Public Choice 8, no. 2 (October 1, 1990): 147–51. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345090.

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Abstract:
Abstract L’ltalia è il penultimo Paese membro dell’OCSE che abbia adottato una legge sulla protezione della concorrenza (adesso solo la Turchia non ha alcuna legge al riguardo).Peraltro, la legislazione vigente nei Paesi OCSE non è del tutto identica. Vi è, per esempio, una notevole differenza tra la legislazione anti-trust degli Stati Uniti, con proibizione (rafforzata da sanzioni penali) della fissazione di prezzi e di ripartizione dei mercati, ed il progetto di legge belga contro l’abuso di potere economico, che da luogo ad un tipo di controllo molto tenue.Per quanto riguarda, in particolare, le norme attinenti alle concentrazioni, l’ltalia è il quindicesimo Paese OCSE ad avere una normativa. Questo significa non soltanto che nove Paesi OCSE devono ancora convincersi dell’utilità del controllo delle concentrazioni, ma che, date le divergenze tra le diverse normative in vigore, sono anche diversi i criteri e le procedure mediante cui possono essere valutate fusioni ed acquisizioni.Si può affermare che l’impostazione della legge italiana, di carattere dichiaratamente proibitivo, quanto ad accordi restrittivi ed abuso di posizione dominante segue l’attuale tendenza dei Paesi OCSE a favore di questo metodo di controllo piuttosto che del metodo del caso per caso, che e ancora vigente nei Paesi nordici, in Irlanda e nel Regno Unito.Per quanto attiene, invece, alle concentrazioni, l’impostazione di carattere proibitivo non si estende normalmente al loro controllo. Molti ordinamenti preferiscono il sistema del «caso per caso» e così fa anche la legge italiana, anche se questa procedura richiede un giusto equilibrio tra l’esigenza di completare in tempi stretti l’indagine, per non danneggiare le imprese interessate, e l’altrettanto legittima esigenza di avere tempo sufficiente per un esame accurato. Su questo ultimo aspetto, i tempi previsti dalla legge italiana sembrano più brevi della media dei Paesi OCSE. In particolare, il periodo di tempo previsto dalla legge italiana perché l’Autorità effettui l’indagine è di quarantacinque giorni, mentre il tempo mediamente previsto nei Paesi OCSE è di tre mesi.Un elemento molto positivo della legge italiana è quello di sottoporre le concentrazioni ad una valutazione di natura strettamente concorrenziale, senza introdurre dementi di natura politica o sociale. Inoltre, in molti Paesi il Governo ha il potere di dire l’ultima parola sull’autorizzazione o meno delle concentrazioni.Bisogna anche notare che, mentre molti Paesi hanno costruito poco per volta la loro legislazione concorrenziale, partendo dagli accordi orizzontali per poi estendere il controllo all’abuso del potere di mercato e giungendo quindi al controllo delle concentrazioni, la legge italiana include tutti e tre questi tipi di restrizioni della concorrenza. Essa riguarda, inoltre, sia il mercato dei beni che quello dei servizi.La legge italiana si applicherà sia alle imprese private che a quelle pubbliche, con l’eccezione dei monopoli pubblici. Per quanto riguarda le banche e le assicurazioni, la legge italiana riserva ad essi un trattamento analogo a quello di altre leggi della concorrenza, anche se adesso sembra emergere la tendenza a restringere le esenzioni dalle leggi sulla concorrenza di cui godono questi settori.L’Autorità italiana per l’applicazione della legislazione concorrenziale ha ampi poteri di investigazione, di decisione e anche di sanzione, attraverso la comminazione di multe, nonche importanti funzioni consultive. In altri ordinamenti vi è una distinzione tra gli organi che nelle diverse fasi applicano la legislazione della concorrenza. La legge italiana, dato che l’Autorità è responsabile delle varie fasi, potrà essere applicata più facilmente, anche se si potrebbe rilevare che la distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisionali dà maggiori garanzie (in ogni caso, le parti hanno comunque diritto di ricorrere contro le decisioni dell’Autorità).L’applicazione di sanzioni, che è un aspetto essenziale del sistema di controllo, è modellata nella legge italiana sulla base della normativa CEE e sembra adeguata.Per quanto riguarda il particolare trattamento riservato alle istituzioni finanziarie, sebbene in diversi Paesi vi siano norme speciali nei riguardi delle concentrazioni bancarie (con approvazione da parte delle autorità bancarie, in sostituzione delle autorità che si occupano della concorrenza o in aggiunta all’approvazione di queste ultime), non si riscontra in altri ordinamenti una norma come quella secondo cui anche l’acquisizione di una quota del cinque per cento del capitale debba essere sottoposta ad autorizzazione. Soltanto l’Olanda, forse, ha una regola analoga, mentre l’Australia ha una regola che stabilisce un limite generale del quindici per cento per un solo investitore.Nel complesso, la legge italiana per la concorrenza sembra fornire una buona base per una efficiente politica della concorrenza. Evidentemente, tutto dipenderà dal modo in cui l’Autorità assicurerà che le norme siano effettivamente applicate, soprattutto per quanto riguarda l’art. 4 (che prevede deroghe per le intese) e l’art. 8, paragrafo 2, sulle deroghe per le imprese che forniscono servizi d’interesse economico generale. Sarebbe molto spiacevole se questa norma fosse utilizzata per non applicare la legge allo stesso modo, sia alle imprese private che a quelle pubbliche.
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Kapala, Anna. "La disciplina dell'agriturismo in Polonia." AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no. 1 (June 2011): 119–38. http://dx.doi.org/10.3280/aim2011-001007.

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Abstract:
L'articolo tenta di delineare un concetto giuridico di agriturismo, di cui sono espressione le proposteformulate nell'articolo stesso. Per realizzare l'obiettivo, l'Autrice, nella prima parte del lavoro, indica le carenze delle vigenti soluzioni legislative in materia e, nella seconda parte, le proposte per migliorarle. Il punto di riferimento per valutare e formulare le modifiche stesse č la normativa italiana. L'Autrice sollecita, tra l'altro, l'introduzione della definizione di agriturismo e l'introduzione di una definizione ampia di attivitŕ agricola, nella quale sia compreso anche l'agriturismo, nonché siano considerate altre attivitŕ di carattere non agricolo, comunque esercitate dall'imprenditore agricolo in connessione con l'attivitŕ agricola condotta in via principale. Č altresě opportuna la modifica della normativa sulla vendita di prodotti agricoli trasformati direttamente nell'azienda agricola, nonché la previsione della riserva di denominazione "agriturismo" e la sistemazione delle norme giuridiche disperse in un'unica legge.
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Ziller, Jacques. "Il nuovo assetto dei Diritti nei trattati Europei dopo Lisbona." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (March 2011): 63–84. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2011-001005.

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Abstract:
La problematica dei diritti č strettamente collegata alla natura pattizia della ‘costituzione' della Comunitŕ - ora Unione - europea come giŕ chiarito dalla Corte di giustizia nella sentenza Van Gend en Loos del 1963. Č su questa base che vanno quindi analizzate le novitŕ del trattato di Lisbona, per quanto riguarda diritti derivanti da obblighi degli Stati membri, che sono nuovi rispetto ai previgenti trattati CE e UE. L'autore esamina come si manifesta il carattere vincolante della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea per tutti gli Stati membri, dato che il Protocollo sulla Polonia e il Regno Unito non rappresenta una deroga al sistema di diritto UE. Infine, l'autore presenta le tre piů importanti conseguenze del carattere ormai vincolante della Carta, cioč la differenziazione tra diritti fondamentali e altri diritti, l'applicabilitŕ di una riserva di legge e la possibilitŕ di ricorso alla procedura di rinvio pregiudiziale per l'interpretazione della Carta.
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Arias-Gómez, Juan. "GINESIO MANTUANO, La riserva di legge nell'ordinamento penale della Chiesa. I. Ambito e limiti della extensio, 1 vol. de 176 págs. Casa editrice dott. Antonio Milani, Padova, 1974." Ius Canonicum 15, no. 30 (March 27, 2018): 378–79. http://dx.doi.org/10.15581/016.15.21263.

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Ferrucci, Nicoletta. "Le ragioni del Seminario. Atti del Seminario: La gestione forestale dei boschi soggetti a vincolo paesaggistico provvedimentale." L'Italia forestale e montana 77, no. 6 (January 30, 2023): 205–9. http://dx.doi.org/10.36253/lifm-1084.

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Abstract:
L’esigenza di conciliare la protezione della valenza del bosco come elemento identitario di un paesaggio, con la tutela della sua funzione economica e dei suoi profili ambientali, ha ispirato la previsione ad opera del legislatore di un sistema di deroghe al regime ordinario della autorizzazione paesaggistica riservato ad una gamma di attività forestali tassativamente individuate e differenziate in funzione della diversa modalità attraverso la quale il bosco è assoggettato a vincolo paesaggistico, ex lege o ex actu, riservando ai boschi vincolati in via provvedimentale un regime derogatorio decisamente più restrittivo. Il Testo Unico in materia di foreste e di filiere forestali segue le orme dei suoi precedenti, ma mentre interviene direttamente con riferimento alle attività sui boschi vincolati per legge, demanda la delineazione del regime autorizzatorio delle attività forestali sui boschi vincolati ex actu a future Linee guida la cui redazione affida ad una sinergia tra Ministeri coinvolti ratione materiae. Il Convegno organizzato dal CeSET nasce dall’esigenza di favorire un confronto tra questi ultimi supportato da esperti cultori della materia.
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Ferrucci, Nicoletta. "Le ragioni del Seminario. Atti del Seminario: La gestione forestale dei boschi soggetti a vincolo paesaggistico provvedimentale." L'Italia forestale e montana 77, no. 6 (January 30, 2023): 205–9. http://dx.doi.org/10.36253/ifm-1084.

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Abstract:
L’esigenza di conciliare la protezione della valenza del bosco come elemento identitario di un paesaggio, con la tutela della sua funzione economica e dei suoi profili ambientali, ha ispirato la previsione ad opera del legislatore di un sistema di deroghe al regime ordinario della autorizzazione paesaggistica riservato ad una gamma di attività forestali tassativamente individuate e differenziate in funzione della diversa modalità attraverso la quale il bosco è assoggettato a vincolo paesaggistico, ex lege o ex actu, riservando ai boschi vincolati in via provvedimentale un regime derogatorio decisamente più restrittivo. Il Testo Unico in materia di foreste e di filiere forestali segue le orme dei suoi precedenti, ma mentre interviene direttamente con riferimento alle attività sui boschi vincolati per legge, demanda la delineazione del regime autorizzatorio delle attività forestali sui boschi vincolati ex actu a future Linee guida la cui redazione affida ad una sinergia tra Ministeri coinvolti ratione materiae. Il Convegno organizzato dal CeSET nasce dall’esigenza di favorire un confronto tra questi ultimi supportato da esperti cultori della materia.
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Casini, C., M. Casini, and M. L. Di Pietro. "Legge n. 40/2004 e disciplina del consenso informato." Medicina e Morale 53, no. 4 (August 31, 2004): 695–736. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2004.630.

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Abstract:
L'art. 4 della Legge n. 40/2004 sulla "procreazione medicalmente assistita" (PMA) considera il consenso informato uno dei principi fondamentali - insieme al principio di gradualità nell'uso delle tecniche - dell'intera normativa. L'art. 6 - il più ampio e dettagliato della legge - entra in merito al consenso informato e si sofferma su una serie di disposizioni particolari che vanno ad integrarne la disciplina. Lo spazio riservato a questo profilo della materia si spiega alla luce della riflessione, maturata negli ultimi anni, sia in campo etico sia deontologico e giuridico, circa il fondamento dell'atto medico. Accanto alle disposizioni di legge e allo stato di necessità, non vi è dubbio che il consenso informato del paziente è la prima fonte di legittimazione dell'intervento medico sanitario. Il contributo, infatti, muove proprio dalla considerazione del significato del diritto all'informazione per giungere all'esame di ciò che più direttamente riguarda il rapporto medico-paziente nell'ambito delle tecniche di PMA, così come risultano nell'articolato della Legge n. 40/2004. La legge si fonda sul “principio di destinazione alla nascita” come risulta sin dall’art. 1 che, qualificando il concepito soggetto titolare di diritti, suppone, evidentemente, il suo diritto alla vita. In particolare, l’irrevocabilità del consenso una volta avvenuta la fecondazione, porta gli Autori a soffermarsi su alcuni profili ampiamente dibattuti: il rapporto tra la legge sulla PMA e la Legge n. 194/1978 sull'interruzione volontaria di gravidanza e la questione della diagnosi genetica preimpianto.
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Cattorini, P., E. Bertoli, F. Buzzi, R. Gornati, A. Lazzarin, D. Morelli, A. G. Spagnolo, and M. Zanchetti. "Indagine sul grado di conoscenza e di valutazione della normativa italiana in materia di prevenzione dell'AIDS." Medicina e Morale 43, no. 2 (April 30, 1994): 273–317. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1994.1021.

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Abstract:
L'articolo illustra i risultati derivanti dalla somministrazione di 451 questionari a pazienti affetti da Human Immunodeficiency Virus (HIV) ricoverati in reparti di malattie infettive appositamente attrezzati per la cura dell'AIDS o afferenti ai relativi ambulatori o day-hospital. In particolare, l'indagine ha inteso verificare tra le persone intervistate l'effettiva conoscenza, comprensione, valutazione ed applicazione degli articoli 5 e 6 della legge italiana n°135 del 1990 su "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS". Tali articoli, infatti, riguardano le normative sull'accertamento dell'infezione (art. 5) e il divieto per i datori di lavoro di svolgere indagini volte ad accertare la sieropositività dei propri dipendenti (art.6). L'indagine è stata condotta in tre ospedali: Centro S. Luigi dell'Istituto Scientifico Ospedale S. Raffaele di Milano (150 questionari), Policlinico S. Matteo di Pavia (150 questionari) e Policlinico Universitario "A. Gemelli" di Roma (150 questionari). Il questionario è stato strutturato sulla base di doppie domande: una su ciò che il paziente personalmente pensa riguardo ai suoi "diritti", l'altra su ciò che il paziente pensa che la legge preveda. In generale sembra emergere che i soggetti intervistati sono coscienti di essere persone "infette", però in una comunità che tende a discriminarli. Non sembrano attendersi, inoltre, una piena tutela da parte dello Stato anche se rimangono propensi a collaborare perché la situazione cambi e sono, comunque, disposti ad accettare interventi normativi su se stessi a condizione della non discriminazione e che il loro sacrificio risulti veramente utile per la prevenzione della diffusione del contagio. Risalta, infine, l'esigenza di mantenere riservato lo stato di malattia nel luogo di lavoro.
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Bompiani, Adriano. "Una valutazione della “Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina” del Consiglio d’Europa." Medicina e Morale 46, no. 1 (February 28, 1997): 37–55. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1997.888.

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Abstract:
L’articolo si occupa della recente “Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina” elaborata dal Comitato Direttivo per la Bioetica (CDBI) della Comunità Europea ed approvata dal Comitato dei Ministri europei nel novembre del 1996. Premesso che il testo approvato andrà implementato da protocolli esplicativi dei principi affermati nella Convenzione stessa, l’autore traccia un breve excursus storico del documento analizzando le ragioni che ne hanno giustificato la stesura, i criteri generali adottati ed i principi etici fondamentali che hanno ispirato l’articolato. L’analisi della Convenzione procede nel tentativo di dare risposta ai seguenti quesiti: Come valutare la Convenzione in merito ai contenuti? a quali principi e criteri etici corrispondono le proposte della Convenzione? e, infine, quali sono gli aspetti che riguardano gli obblighi degli Stati firmatari, i meccanismi di controllo, quali le riserve ed interpretazioni dello strumento internazionale? In breve, l’ultima parte del lavoro può riassumersi nel seguente modo: 1. il testo della Convenzione risulta apprezzabile in alcuni punti (come nell’affermazione della necessità di protezione dell’essere umano, che rimane prioritario rispetto agli interessi della società) e discutibile in altri (quali, ad esempio, la tutela della vita prenatale, la tecniche di procreazione artificiale, l’assistenza ai morenti, ecc.); 2. la Convenzione si rifà ai principi etici di una medicina attiva, tecnologica e sperimentale diffusi largamente nel mondo anglosassone, il cosiddetto “principialismo”; 3. vengono stabilite delle procedure volte a garantire l’adempimento delle affermazioni contenute nella Convenzione, anche se gli Stati membri possono, al momento della ratifica, formulare riserve nel caso in cui una legge in vigore sul proprio territorio non sia conforme alla disposizione della Convenzione.
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Wróbel, Mirosław. "Przestępstwo podsłuchiwania (nagrywania) spowiedzi oraz rozpowszechnianie jej treści w środkach społecznego przekazu w świetle prawodawstwa Kościoła katolickiego." Prawo Kanoniczne 54, no. 3-4 (July 9, 2011): 287–304. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2011.54.3-4.10.

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Abstract:
L’articolo presenta il problema del delitto più grave consistente nella registrazione o nella divulgazione con i mezzi di comunicazione sociale delle cose che vengono dette dal confessore o dal penitente. Inizialmente l’articolo illustra l’evoluzione della problematica nel diritto canonico. Nel diritto canonico ci sono tre simili regolazioni riguardanti questo problema (anno 1973, 1988 e 2010). La legge del 2010 – ultima regolazione – stabilisce che Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato il delitto più grave consistente nella registrazione, fatta con qualunque mezzo tecnico, o nella divulgazione con i mezzi di comunicazione sociale svolta con malizia, delle cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o falsa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione, se è un chierico. Dall’altra parte l’articolo presenta le considerazioni sul tema di interpretazione di verbo latino captare. Negli studi canonici troviamo trattate due ipotesi sul tema questo verbo. Alcuni canonisti dicono che captare significa registrare, altri spiegano che captare significa captazione. L’autore ha considerato le conseguenze pastorali riguardanti questa problematica.
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Grieco, Cristina. "The role of party autonomy under the regulations on matrimonial property regimes and property consequences of registered partnerships. Some remarks on the coordination between the legal regime established by the new regulations and other relevant instruments of European Private International Law = Il ruolo dell’autonomia della volontà nei regolamenti sui rapporti patrimoniali tra coniugi e sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate. Alcune considerazioni sul coordinamento tra il regime giuridico stabilito dai nuovi regolamenti e altri strumenti di diritto internazionale privato europeo." CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 10, no. 2 (October 5, 2018): 457. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2018.4384.

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Abstract:
Abstract: The new Regulations (No. 2016/1103 and No. 2016/1104) recently adopted through an enhanced cooperation by the European Legislator aim to deal with all the private international law aspects of matrimonial property regimes and property consequences of registered partnerships, both as concerns the daily management of matrimonial property (or partner’s property) and its liquidation, in particular as a result of the couple’s separation or the death of one of the spouses (or partners). This paper aims to address the prominent role of party autonomy in the two Regulations and to focus on the coordination between the legal system embodied in the new two Regulations, and other relevant instruments of European private international law in force, such as the Succession Regulation and the Bruxelles II- bis Regulation.Keywords: party autonomy; successions; matrimonial property regime, partnership property regi­me, applicable law, choice of law, private international law.Riassunto: I due nuovi regolamenti (No. 2016/1103 e No. 2016/1104), recentemente adottati nell’ambito di una cooperazione rafforzata dal legislatore europeo, si propongono di regolare tutti gli aspetti internazional privatistici legati ai regimi patrimoniali tra coniugi e alle conseguenze patrimoniali delle partnership registrate, sia per ciò che concerne la regolare amministrazione dei beni sia per ciò che riguarda la liquidazione degli stessi beni facenti parte del regime matrimoniale (o della partnership regi­strata) nel caso si verifichino vicende che ne alterino il normale svolgimento, come la separazione della coppia o la morte di uno degli sposi (o dei partner). Il presente scritto si propone di esaminare il ruolo prominente che, all’interno di entrambi i regolamenti, è riservato alla volontà delle parti e di focaliz­zarsi sul coordinamento tra i due nuovi strumenti e gli altri regolamenti di diritto internazionale privato europeo attualmente in vigore e, particolarmente, il regolamento sulle successioni transfrontaliere e il regolamento Bruxelles II- bisParole chiave: autonomia della volontà; successioni; rapporti patrimoniali tra coniugi; effetti pa­trimoniali delle unioni registrate; legge applicabile; scelta di legge; diritto internazionale privato.
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Di Pietro, Maria Luisa, and Marina Casini. "Il dibattito parlamentare sulla “procreazione medicalmente assistita”." Medicina e Morale 51, no. 4 (August 31, 2002): 617–66. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2002.688.

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Abstract:
La Camera dei Deputati nel giugno 2002 ha approvato una proposta di legge (PDL) ora in attesa di una valutazione da parte del Senato. In questo articolo viene ricordata dapprima l’evoluzione storica che ha portato all’attuale PDLa partire dalla IX legislatura, ci si sofferma sulle tappe principali e più significative, si tiene conto non solo dell’iter legislativo in senso stretto, ma anche del contributo della giurisprudenza, degli atti governativi, delle Commissioni ad hoc e dei movimenti operanti a livello sociale. Successivamente viene esaminato il contenuto della PDL nei suoi profili più rilevanti. Il principio dei prevalenti interessi/ diritti del concepito - che costituisce il motivo ispiratore di tutta la normativa - trova coerenti e apprezzabili applicazioni. In primo luogo viene declinato nella protezione del nuovo essere umano fin dalla fecondazione perseguendo l’obiettivo della sua destinazione alla nascita (diritto alla vita) senza che siano possibili atti manipolatori del suo patrimonio genetico (diritto alla identità genetica); secondariamente viene difeso il suo diritto alla famiglia sotto il profilo della coincidenza tra genitorialità biologica, affettiva e legale (diritto alla identità psicologica ed esistenziale). Rimangono comunque delle riserve etiche in ordine alla dignità dell’atto procreativo, all’insufficiente tutela del diritto del nascituro ad una famiglia fondata sul matrimonio quale garanzia di certezza e stabilità dell’affetto dei genitori (è infatti previsto l’accesso alle coppie conviventi), alla perdita di embrioni dovuta alla bassa percentuale di successo delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Rimane comunque apprezzabile - tenuto conto del libertarismo e permissivismo dominanti volti a legalizzare tutto quanto è già fattibile - l’impegno manifestato per ottenere l’approvazione della PDL. In ogni caso L’obiezione di coscienza, prevista dalla PDL, acquista dunque tutta la sua valenza di fronte al significato del generare e dell’essere generati.
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Farina, Claudio, and Antonio Goglio. "Mass-media e AIDS a Bergamo." Medicina e Morale 42, no. 4 (August 31, 1993): 767–81. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1993.1051.

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Abstract:
A dieci anni dalla segnalazione del primo caso di infezione da HIV si è ritenuto opportuno compiere un'analisi retrospettiva su quanto è stato ''scritto" sull'argomento AIDs in Provincia di Bergamo dal1981 al 1990. Scopo di questa riflessione è verificare le modalità dell'intervento informativo sulla probiematica dell'AIDS, allo scopo di registrame l'impatto sulla popolazione e sugli "addetti ai lavori", tenendo conto che la popolazione, pur avendo a disposizione anche altri mezzi di informazione, "legge", specie in periferia, prevalentemente i quotidiani locali. Sono stati valutati 180 testi, di cui 71 di impostazione cattolica e 109 laica. Gli editoriali riservati al tema AIDS appaiono essere scarsamente rappresentati e scarso è l'interesse dimostrato dai lettori ad instaurare un pubblico dibattito sull'argomento. Tale dato risulta costante per tutte le testate analizzate che riferiscono per lo più notizie di interesse locale. Le fonti di informazione si riferiscono in modo largamente maggioritario al pubblico vario cui fa seguito l'interesse per il parere dei politici che prevale su quello espresso dai medici. La stampa di impostazione cattolica è pressoché stabile nel tempo dal punto di vista quantitativo mentre per la stampa "laica" è possibile rilevare che nell 1987 è stato pubblicato il 54% del totale degli articoli. L'analisi testuale mostra il prevalere delle notizie di interesse sociale e di prevenzione nonché delle graduatorie dei casi di infezione. L'impatto suscitato dalla notizia tale da indurre un'impressione favorevole (superiore al 50% a far corso dal 1985 per la stampa cattolica e dal 1987 per quella laica) rispetto a quella emotivamente negativa precedentemente caratterizzante la maggior parte delle informazioni. L'analisi permette di evidenziare la facilità per il divulgatore di accedere al materiale scientifico, talora favorita da atteggiamenti presenzialisti dell'autorità tecnica nonché la tendenza a considerare i "fatti di cronaca" talora in modo sensazionalistico piuttosto che problematico.
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Elliott, Peter J. "La prospettiva etica nella Conferenza ONU di Pechino sulla donna." Medicina e Morale 44, no. 6 (December 31, 1995): 1175–82. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1995.957.

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Abstract:
L'articolo analizza quale sia stata l'etica dominante durante i lavori della recente IV Conferenza Internazionale sulla Donna svoltasi a Pechino dal 4 al 15 settembre 1995. In generale, durante tutte le Conferenze Onu - ed anche la manifestazione di Pechino non fa eccezione - ci si riferisce ad un'etica basata sul consenso fra tutte le nazioni secondo il principio del "minimo comun denominatore". Da questa premessa, ne deriva il ruolo importante svolto dai sostenitori di un'etica imperniata sul pragmatismo e l'utilitarismo, i quali rifiutano qualsiasi fondazione metafisica o religiosa. A queste correnti di pensiero si rifanno anche i movimenti femministi che a Pechino hanno improntato la stesura del documento finale (Piatform for Action). In esso traspare l'individualismo liberale che privilegia l'autonomia e l'autodeterminazione della donna, la quale può, ad esempio, arrivare al punto di negare al nascituro il diritto alla vita, perché considerato parte del corpo della donna e, quindi, ad essa soggetto. Termini come reproductive rights, reproductive health, fertility control, sexual rights, sexual orientation sono stati proposti durante la Conferenza secondo la logica sopra illustrata. Gli stessi diritti umani, così, non sono considerati giustamente quali principi universali fondati sul diritto naturale, bensì come adattamenti, vantaggi o privilegi concessi alle persone secondo il consenso sociale e lo sviluppo delle leggi. La Santa Sede - che ha partecipato sia alla fase preparatoria che ai lavori della Conferenza di Pechino - non ha mancato di far sempre presente - sia in riferimento al Documento preparatorio che alla Pllltfonn for Action - tutte le proprie riserve sulle dichiarazioni che non rispondono al pieno rispetto del principio dell'inviolabilità della vita umana fin dal momento del suo concepimento e dell'inalienabilità della dignità di ciascun individuo.
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Góralski, Wojciech. "Władza ustawodawcza Konferencji Episkopatu według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r." Prawo Kanoniczne 32, no. 1-2 (June 5, 1989): 45–57. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1989.32.1-2.03.

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Abstract:
Una piu ampia considerazione il Codice di Diritto Canonico del 1983 riserva alle Conferenze Episcopali, con novità di indicazioni corrispondenti al loro grande sviluppo storico e al principio di collegialità episcopale approfondito nel Concilio Vaticano II. Si poteva ritrovare un cenno di prefigurazione delle Conferenze Episcopali nel Codice del 1917 al can. 292 § 1, ma bisogna risalire al Concilio Vaticano II per trovare il fondamento giuridico dell’istituto cosi come e delineato nel nuovo CJC. Si tratta del decreto „Christus Dominus” (nn. 37-38). In esso si descrive tra l’altro la competenza della Conferenza Episcopale sul campo legislativo) (n. 38, 4). II suddetto decreto conciliare è diventato in seguito la base della normativa del CJC. Il can. 455 §§ 1-2 precisa la competenza legislativa della Conferenza Episcopale. L’autore si occupa prima di tutto dell’ambito e della natura della potestà legislativa accordata alla Conferenza Episcopale — in un modo generale — nel canone citato. L’ambito delle possibilità legislative è stato indicato nel can. 455 §§ 1-2. Perché i decreti generali che sono propriamente leggi (can. 29) siano emessi validamente debbono essere suffragati — in materia indicata nel diritto comune, oppure per mandato speciale della S. Sede — da almeno i due terzi dei voti favorevoli, da computarsi sul numero dei presuli che fanno parte alla conferenza con voto deliberativo. I medesimi decreti acquistano forza vincolante solo dopo che sono stati riconosciuti dalla Sede Apostolica e promulgati dalla Conferenza Episcopale. Per quanto riguarda la natura di questa potestà, secondo l’autore essa è la potestà ordinaria, perché è stata annessa dal diritto all’ufficio; la modesima potestà e poi propria, perché si esercita in nome proprio. Nella seconda parte dell’articolo si enumera i casi — indicati nei diversi libri del Codice di Diritto Canonico — nei quali le Conferenze Episcopali hanno l’obbligo ad emanare le norme giuridiche. Finalmente nella terza parte si indica — analogamente — i casi in cui le conference stesse hanno solo la possibilità di emanare le suddette norme. Ampie competenze legislative demandate alla Conferenza Episcopale danno così pratica attuazione al principio di sussidiarietà, al decentramento della potestà gerarchica, e concreta espressione della collegialità dei vescovi nella loro sollecitudine pastorale.
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Borek, Dariusz. "Uprawnienia i obowiązki ordynariusza w początkowej fazie wymiaru kar (kann. 1341-1342)." Prawo Kanoniczne 50, no. 3-4 (December 20, 2007): 255–90. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2007.50.3-4.08.

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Abstract:
In questo articolo vengono analizzati i canoni 1341 e 1342 del CIC/1983. Lanalisi viene fatta alla luce dell’attuale interpretazione dottrinale in materia della giusta applicazione delle pene. Canoni sottoposti all’analisi riguardano le competenze e gli obblighi del Ordinario nella fase iniziale dell'applicazine delle pene ecclesiastiche. Si tratta del momento molto importante nel iter dell’applicazione delle pene, e cioè della possibilità e necessità di iniziare il processo penale canonico e scelta del modo di procedere: giudiziale o amministrativo. La prima parte dell’articolo l’autore ha dedicato alla problematica del delitto canonico, della possibilità e della necessità del processo penale canonico. Ordinario prima di avviare vero processo penale (o quello in via giudiziale oppure quello in via amministrativa) deve avere la notizia almeno probabile del delitto. Non basta la notizia di qualsiasi violazione, ma è necessario che il comportamento denunciato sia incluso tra i delitti previsti nel diritto canonico. Soltanto così si può passare all’avvio del primo passo del processo e cioè all’indagine previa. Terminata questa si deve rispondere alle domande se il processo canonico è possibile e se questo processo è anche necessario. Può darsi, che, a causa della prescrizione dell’azione criminale, il processo non sarà possibile anche se ci fossero certe prove del delitto. A quanto pare una eccezione troviamo al riguardo dei delitti riservati alia Congregazine per la Dottrina della Fede. Secondo la concessione data dal Sommo Pontefice nel 2002 i delicta graviores, anche se sono passati in prescrizione, possono essere ripresi sulla fonadata petizione dei vescovi interessati. Alla luce della disposizione del can. 1341 si può dire che applicazione delle pene in Ecclesia diventa extrema ratio, e cioè la via che si puo intraprendere soltanto, quando l’autorità ha fatto inutilmente rifferimento ad altri mezzi di carattere pastorale. Un’altro punto dell’articolo viene dedicato all’analisi delle disposizioni che bisogna tenere conto nel momento della scelta della via giudiziale o amministrativa per applicare le pene. Seguendo le disposizioni del can. 1342 si deve notare che la via giudiziale dell’applicazione delle pene ecclesiastiche è la via normale ed obbligatoria. Ordinario per principio è obbligato di scegliere questo modo di procedere, inoltre la via giudiziale è obbligatoria per l’applicazione delle pene espiatorie perpetue. Obbligo di scegliere la via giudiziale potrebbe risultare anche dalla legge o precetto che vietano l’applicazione delle pene tramite la via amministrativa. Invece la via amministrativa è possibile da scegliere soltanto sotto la condizione, e cioè soltanto nel caso se ci fossero le giuste cause che si opponessro alla via giudiziale. Fermo restando però divieto di scegliere la via amministrativa nel caso diapplicazione delle pene espiatorie perpetue, come pure del divieto previsto nella legge o nel precetto. Come si può vedere dall’analisi dei elementi specifici del processo giudiziale e quello amministrativo, sia l’uno che l’altro possiede i strumnenti neccessari per garantire, che la pena diventi veramente l’applicazione di quello che e veramente „iustum et bonum” in caso concreto. Bisogna notare però che il processo in via giudiziale (grazie alla sua struttura) offre più garanzie per salvaguardare i diritti delle persone e per arrivare alla verità oggetiva. Invece il processo in via amministrativa (grazie alla procedura meno complessa) diventa più breve, più spedito e quindi non sottoposto troppo facilmente alla diffusione, e quindi sembra meglio garantire la salvaguardia di buona fama della persona giudicata.
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Macêdo, Karen Vanderlei. "Diritto alla salute: La legalizzazione della concessione di medicinali ad alto costo." Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, December 10, 2020, 05–16. http://dx.doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/legge/diritto-alla-salute.

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Abstract:
Oggetto di analisi di questo articolo è l’intreccio tra il diritto alla salute in Brasile e l’attivazione della Corte Suprema Federale (STF) come garanzia di efficacia pratica, la legalizzazione della politica, in particolare, la concessione di farmaci ad alto costo. In vista del diritto alla salute in Brasile si scontrano due Principi, la riserva del possibile e il minimo esistenziale, che richiede, secondo Barroso (2009), una considerazione da parte dell’interprete della legge sulla ragionevolezza dei casi concreti. Al fine di verificare, in tema di diritto alla salute, abbiamo analizzato alcune Sentenze STF in materia, che appaiono sul suo sito web. Notiamo che c’è una preponderanza della riserva del possibile nelle decisioni della STF a scapito del minimo esistenziale.
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Casini, Carlo. "II Rapporto sullo stato di attuazione della Legge 40/2004 recante “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita” anche in confronto con le altre nazioni europee (aprile 2009)." Medicina e Morale 58, no. 4 (August 30, 2009). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2009.240.

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Abstract:
Il contributo propone all’attenzione il II Rapporto sull’applicazione della legge italiana in materia di “procreazione medicalmente assistita” (PMA) (Legge 40/2004), elaborato nell’aprile 2009 all’indomani della quarta relazione ministeriale del 25 marzo 2009 sullo stesso tema. La particolarità del presente Rapporto consiste nell’indagare su uno dei due obiettivi della legge 40/2004: tutelare il diritto alla vita del concepito. Infatti, mentre è alta la concentrazione sull’obiettivo di “superare la sterilità e la infertilità”, lo scopo di difendere il diritto alla vita del concepito considerato dalla stessa legge “soggetto” al pari degli altri soggetti coinvolti nelle procedure di PMA, è troppo spesso dimenticato. Il Rapporto vuole proprio rimediare a tale dimenticanza e si chiede: di quanti nuovi esseri umani è stata evitata la distruzione per effetto della legge? Poiché, come si legge nel contributo, è chiaro che le tecniche di PMA per il fatto stesso di procreare “in vitro” espongono alla morte gli embrioni anche quando vengono trasferiti nelle vie genitali della donna (ed è questa, infatti, una delle principali riserve etiche nei confronti delle tecniche di PMA), l’indagine si occupa solo di vedere come è stato tutelato il diritto alla vita degli embrioni non trasferiti, cioè non destinati alla nascita, dalla Legge 40/2004. Emerge che l’effetto più benefico della legge è quello di aver evitato nel solo triennio 2005-2006-2007 la possibile formazione soprannumeraria di embrioni e la conseguente possibile distruzione, diretta o dovuta alla crioconservazione, di oltre 120.000 embrioni. La seconda parte della ricerca è condotta confrontando anche i dati di altri Paesi europei e dimostra che il rispetto dei limiti posti a tutela del diritto alla vita hanno anche garantito meglio la salute della donna e non hanno diminuito la percentuale del “successo”. Come è noto la recente sentenza n. 151/2009 della Corte Costituzionale ha gravemente compromesso la legge proprio nel punto di maggiore sensibilità nei confronti della tutela concreta del diritto alla vita del concepito. L’auspicio è che i dati raccolti in questo II rapporto vengano comunque presi in seria considerazione. ---------- The contribution proposes the II Report of April 2009 on the application of the Italian Law on “medically assisted reproduction” (PMA) (Law 40/2004). The peculiarity of the present Report consists of investigating one of the two purposes of the Law 40/2004: to protect the right to life of newborns. In fact, if, on one hand, attention to the purpose of “overcoming sterility and infertility” the Law considers, on the other hand the purpose of defending the right to life of newborn, that is considered as “subject” just like the others subjects involved in PMA procedures from the same law, is too often forgotten. The Report intends to remedy for this forgetfulness and it asks: how many new human beings have been saved thanks to the Law? It makes clear that the most beneficent effect of the Law is that, in the period 2005-2007, it has avoided the possible production of excess embryos and the consequent possible suppression – direct or due to the cryoconservation – of over 120.000 embryos. The second part of the search is conducted also comparing data of other European Countries and it shows that the respect of the imposed limits for protecting the right to life has also guaranteed the woman’s health and it has not reduced the outcome percentage.
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Brittes, Tamires Luara de Oliveira, Franciolli da Silva Dantas Araújo, Amanda Alves Fecury, Euzébio Oliveira, Carla Viana Dendasck, and Claudio Alberto Gellis de Mattos Dias. "Panorama nazionale del niobio tra il 2010 e il 2014." Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, September 26, 2018, 29–37. http://dx.doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/quimica-it/panorama-nazionale.

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Abstract:
L’estrazione mineraria è l’attività estrattiva di un bene minerale dalla crosta terrestre. Il niobio (Nb) è l’elemento del n. 41 nella tavola periodica degli elementi chimici, come il metallo di transizione, con il suo grado di durezza sulla scala dei mohs pari a 6. I principali prodotti di niobio di interesse industriale sono attualmente ferroniobio, leghe per vuoto di niobio pentossido e niobio metallico. Il Brasile è il detentore delle più grandi riserve minerarie e guida il mercato quando si parla di Niobium, attualmente le sue riserve sono stimate intorno a 842.460,00 tonnellate con un contenuto medio dello 0,73% di Nb2O5. Con l’aggiunta di nuove politiche e rinnovi contrattuali, il Brasile ha consolidato la sua posizione nel mercato internazionale, avendo come principali consumatori Stati Uniti, Giappone, Olanda, Cina, Germania, Canada, Corea del Sud, Russia e Regno Unito. L’aumento del prezzo del petrolio nel periodo 2003-luglio 2008 ha reso possibili nuovi progetti di esplorazione e il mantenimento di linee di trasmissione disattivate, che hanno richiesto una maggiore produzione di tubi in acciaio con resistenza al calore e alle basse temperature, il che ha stimolato gli investimenti in nuovi studi sull’uso di sostanze che hanno soddisfatto la domanda , in crescita così il mercato interno di Niobium.
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