Academic literature on the topic 'Rimessione'

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Journal articles on the topic "Rimessione"

1

Conti, Andrea. "L'intervento della Corte Costituzionale sulle preclusioni assolute previste dall'ordinamento penitenziario minorile." MINORIGIUSTIZIA, no. 1 (September 2020): 213–23. http://dx.doi.org/10.3280/mg2020-001020.

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Abstract:
L'Autore prenderà in esame l'ordinamento penitenziario minorile alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'applicabilità ai minorenni delle preclusioni assolute per accedere ai benefici penitenziari. In particolare, verrà analizzato il quadro normativo ed interpretativo, l'ordinanza di rimessione e la sentenza della Corte Costituzionale, con riferimento ai princìpi espressi dalla giurisprudenza costituzionale, al divieto di automatismi applicativi ed alla necessità di valutazioni individualizzate, anche nei contesti caratterizzati dalla presenza della criminalità organizzata.
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2

Conti, Andrea. "L'applicazione automatica della pena accessoria della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale: illegittimità costituzionale e profili interpretativi." MINORIGIUSTIZIA, no. 4 (June 2021): 234–33. http://dx.doi.org/10.3280/mg2020-004023.

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Abstract:
L'Autore prenderà in esame la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'automatica applicazione della pena accessoria della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale a seguito della condanna per il reato di sottrazione e trattenimento di minore all'estero. In particolare, verrà analizzato il quadro interpretativo di riferimento, l'ordinanza di rimessione, la sentenza della Corte Costituzionale e i problemi interpretativi ancora aperti, con specifico riferimento alla durata della pena accessoria e al ruolo dell'Autorità Giudiziaria penale.
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3

Capriello, Luigi. "Il regime di applicabilità dell’art. 578-bis c.p.p. in rapporto alla natura della confisca per equivalente." Fascicolo 1 | luglio-dicembre 2022, no. 1 (November 29, 2022): 1–28. http://dx.doi.org/10.35948/rdpi/2022.9.

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Abstract:
Le Sezioni unite della Corte di cassazione si sono recentemente pronunciate in ordine alla questione relativa alla individuazione dei limiti dell’efficacia retroattiva della disposizione ex art. 578-bis c.p.p. Il quesito oggetto di rimessione concerne l’applicabilità, o meno, di detta norma del codice di rito anche con riferimento alla confisca per equivalente disposta in relazione a un fatto di reato commesso anteriormente alla entrata in vigore dell’art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell'art. 578-bis c.p.p. le parole «o la confisca prevista dall’art. 322-ter cod. pen.». Alla base del contrasto che ha reso necessario l’interpello delle Sezioni unite vi sono le diverse interpretazioni offerte dalle pronunce delle Sezioni semplici in ordine al rapporto tra la natura “processuale” della disposizione di cui all'art. 578-bis c.p.p., come tale soggetta al principio tempus regit actum, e il carattere afflittivo della confisca per equivalente. La recente pronuncia fornisce lo spunto per condurre un’analisi dell’istituto su un piano generale, alla luce delle molteplici disposizioni che ne definiscono la disciplina normativa e delle numerose pronunce sul tema da parte della giurisprudenza di legittimità.   Parole chiave: Estinzione del reato per prescrizione, Confisca per equivalente, Principio di irretroattività   The relationship between the nature of the confiscation by equivalent and the applicability regime of Article 578-bis of the Code of Criminal Procedure: screening of the united Sections. The United Sections of the Court of Cassation have recently ruled on the question regarding the identification of the limits of the retroactive effective of the law provision under Article 578-bis of the Criminal Procedure Code. The question referred to the Court concerns the applicability, or not, of that law provision also with reference to the confiscation by equivalent ordered in relation to an act of crime committed prior to the entry into force of Article 1, paragraph 4, letter f), Law No. 3 of January 9, 2019, which inserted in Article 578-bis of the Code of Criminal Procedure the words “or the confiscation provided for in Article 322-ter of the Criminal Code” Underlying the contrast which made the intervention of the Joint Sections necessary are the different interpretations provided by some of the Simple Sections’ roulings regarding the relationship between the “procedural” nature of the law provision in Article 578-bis c.p.p., as such subject to the principle tempus regit actum, and the afflictive nature of confiscation for equivalent. The recent pronouncement provides the cue to conduct an analysis of the legal institution on a general level, in light of the multiple law provisions defining its legal framework and the numerous pronouncements on the subject by the jurisprudence of legitimacy.   Keywords: Extinction of the crime due to lapse of the statute of limitations, Confiscation by equivalent, Principle of non-retroactivity
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4

"Diritto italiano; Lavoro, previdenza e assistenza." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 2 (June 2009): 220–26. http://dx.doi.org/10.3280/diri2009-002017.

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Abstract:
Lavoro1. Tribunale di La Spezia 29.5.2008 n. 310 - azione civile contro la discriminazione - diniego di assunzione presso impresa di trasporto pubblico per difetto di cittadinanza italiana - disciplina speciale di cui al R.D. n. 148/1931 - sospetta incostituzionalitŕ - rimessione alla Corte costituzionale
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5

CAGNAZZO, GIULIA. "Nuova responsabilità civile dei magistrati e rimessione del processo." Archivio penale, no. 3 (2016). http://dx.doi.org/10.12871/978886741611017.

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Dissertations / Theses on the topic "Rimessione"

1

REMELLI, ALICE. "L'imparzialità del giudice penale." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2016. http://hdl.handle.net/10281/105552.

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Abstract:
Tra i caratteri distintivi della funzione giurisdizionale assumono un rilievo particolare l’indipendenza e l’imparzialità dei soggetti chiamati al suo esercizio. La figura del giudice delineata dalla Costituzione è connaturata da una posizione di estraneità rispetto agli interessi coinvolti nella res iudicanda e di assenza di pregiudizi (sancita implicitamente dagli art. 3 e 101 Cost.), nonché di piena autonomia dalle parti processuali, dagli altri poteri dello Stato e dalla stessa organizzazione giudiziaria (art. 101 e 104 Cost.). Anche le principali convenzioni internazionali in tema di diritti della persona e di processo penale riconoscono la necessità che il giudice sia indipendente e imparziale; tuttavia, l’imparzialità viene in risalto in un’ottica diversa, non più come garanzia di regolare svolgimento della giurisdizione, ma come diritto del singolo, presupposto del più ampio diritto ad un giusto processo. Ci si riferisce all’art. 6 comma 1 Conv. eur. dir. uomo, all’art. 14 comma 1 Patto intern. dir. civ. pol., nonché, pur non trattandosi di una vera e propria fonte vincolante, all’art. 10 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948. I due requisiti essenziali della qualità stessa di giudice, pur dotati di una indubbia autonomia concettuale, non sembrano suscettibili d separata tutela, risultando difficile affermare l’esistenza dell’uno in assenza dell’altro. Del resto, la stessa giurisprudenza costituzionale ha ribadito più volte l’esistenza di un rapporto di stretta connessione, poiché ‹‹il principio dell’indipendenza è volto ad assicurare l’imparzialità del giudice o meglio […] l’esclusione di ogni pericolo di parzialità, onde sia assicurata al giudice una posizione assolutamente ‘super partes’›› (C. cost., sent. 3 aprile 1969 n. 60). Gli istituti dell’incompatibilità, dell’astensione, della ricusazione e della rimessione si presentano quindi come garanzie sia dell’imparzialità sia di quell’aspetto dell’indipendenza che può definirsi come “indipendenza funzionale”, ossia come non soggezione ad altri nell’esercizio della funzione giurisdizionale, sempre in rapporto ad ogni singolo processo. Rimane invece sullo sfondo l’“indipendenza organica”, come indipendenza dell’organizzazione giudiziaria nel suo complesso. E’ necessario precisare anche che le ipotesi normative in cui il giudice è ritenuto suspectus non indicano una effettiva assenza di serenità ed obiettività nel magistrato, ma una semplice possibilità di dubbio, dalla quale è doveroso liberare la delicata materia dei giudizi penali. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte distinto, all’interno del principio di imparzialità del giudice, un aspetto soggettivo (presunto fino a prova contraria) dato dalla posizione personale del singolo magistrato, e un aspetto oggettivo (da valutarsi caso per caso) costituito dalla presenza di situazioni normative, funzionali ed organiche tali da allontanare ogni sospetto di parzialità. In questa materia anche le apparenze infatti possono rivestire una certa importanza, ed in uno Stato democratico è fondamentale che i giudici ispirino fiducia al pubblico e, soprattutto, all’accusato (C. eur. dir. uomo 26 ottobre 1984, De Cubber).
Independence and impartiality of the judges are distinctive characteristics of the judicial function. The position of the judge outlined by the Constitution is characterized by the alienation from the interests involved in the res iudicanda and by the absence of prejudice (implicitly defined by articles 3 and 101 of the Constitution), as well as by full independence from the parties of the proceedings, from the other State powers and from the judicial organization itself (articles 101 and 104 of the Constitution). Even the main international conventions in the field of human rights and criminal trial recognize the need for the judge to be independent and impartial. However, impartiality is highlighted in a different view, not as objective guarantee, but as a right of the individual, as assumption of the wider right to a fair trial. Reference is made to article 6 paragraph 1 of European Convention on Human Rights, article 14 paragraph 1 of International Covenant on Civil and Political Rights and to article 10 of Universal Declaration of Human Rights of 10 December 1948, although this is not a real binding act,. The two essential requirements of the judge nature, even if with an undeniable conceptual autonomy, do not seem susceptible of separate protection, making it hard to confirm the existence of one without the other. Moreover, the same constitutional jurisprudence has repeatedly stated that there is a relationship of close connection, since << the principle of independence is intended to ensure the impartiality of the judge or better [...] the exclusion of any risk of partiality, so as to ensure the judge a clear 'super partes' positon >> (C. cost., sent. 3 April 1969 n. 60). Incompatibility, abstention, recusal and remission are guarantees both of impartiality both of "functional independence", i.e. as non subjection to others in their judicial function, always in relation to any individual trial. However, it remains in the background the '' organic independence ", that is independence of the judicial organization as a whole. It is necessary to specify that the legal assumptions on which the judge is deemed suspectus do not mean an actual lack of serenity and objectivity in the judge, but a mere possibility of doubt, from which the delicate subject of criminal proceedings should be made free. The European Court of Human Rights has repeatedly distinguished, within the principle of impartiality of the judge, a subjective aspect (presumed until proven otherwise) given by the personal position of the individual judge, and an objective aspect (to be assessed on a case by case) constituted by the presence of legal situations, functional and organic, such as to remove any suspicion of partiality. In this matter even appearances can indeed be of some importance, and in a democracy it is essential that judges inspire confidence to the society and, above all, to the accused (E.C.H.R. October 26, 1984, De Cubber).
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Liuzzo, Anna Maria Rita. "La disapplicazione del provvedimento amministrativo contrario al diritto comunitario." Doctoral thesis, Università di Catania, 2013. http://hdl.handle.net/10761/1448.

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Abstract:
Il lavoro esamina il regime di invalidità applicabile al provvedimento amministrativo confliggente con la normativa comunitaria. Sullo sfondo si pone il problema dei rapporti tra ordinamento nazionale e comunitario, in quanto mentre la Corte di Giustizia dell Unione Europea sostiene che il provvedimento amministrativo in contrasto con il diritto europeo deve essere dichiarato nullo, il Consiglio di Stato sostiene l applicabilità del regime di annullabilità, in quanto il termine decadenziale previsto per l impugnazione del provvedimento amministrativo non può essere eluso. Nella tesi è stato ricostruito il dibattito giurisprudenziale e dottrinale relativo a tale contrasto, analizzando le molteplici soluzioni prospettate nel tempo per risolvere il conflitto. A tal fine il lavoro propone di ricorrere ad un istituto interno del diritto processuale amministrativo, rappresentato dalla remissione in termini per errore scusabile, al fine di disapplicare la norma interna che impone un termine entro il quale impugnare il provvedimento amministrativo e dunque rendere esperibile la tutela giurisdizionale anche avverso detti atti.
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Books on the topic "Rimessione"

1

Diddi, Alessandro. La rimessione del processo penale. Milano: A. Giuffrè, 2000.

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2

Giuliani, Livia. Rimessione del processo e valori costituzionali. Torino: G. Giappichelli, 2002.

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3

Caprioli, Francesco, and Marta Bargis. La nuova disciplina della rimessione del processo. Torino: G. Giappichelli, 2003.

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