Journal articles on the topic 'RIFORMA COSTITUZIONALE'

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Saballos, Reynaldo Balladares. "La reforma tributaria 2009 en Nicaragua: una visión jurídica." Revista de Derecho, no. 15 (April 28, 2013): 95–123. http://dx.doi.org/10.5377/derecho.v0i15.1030.

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Abstract:
La reforma tributaria del año 2009 obedece a criterios fundamentalmente recaudatorios, más que de justicia. Significa un quebrantamiento de la lógica inherente a la tributación que encuentra en los principios de justicia tributaria el límite de legitimidad constitucional al ejercicio del poder tributario por parte del Estado para la creación de tributos o su reforma. En relación con el impuesto sobre la renta referido a las personas físicas o al pago mínimo defi nitivo, la regulación legal del mismo operada por la reforma en cuestión es incongruente con las exigencias de los principios de igualdad y capacidad contributiva establecidos en los artículos 114 y 115 de la Constitución nicaragüense. Riassunto: La riforma tributaria dell´anno 2009 obedisce, fondamentalmente, a criteri di riscossione, invece di giustizia costituzionale. Significa una spazzatura della logica propria della imposizione che trova nei principi della giustizia tributaria i limiti della legittimità costituzionale all`utilizzo del potere tributario dallo Stato con riguardo alla creazione dei tributi, sebbene, alla loro riforma. In rapporto con l´imposta sul redito delle persone fi siche o al pagamento minimo defi nitivo, la regolazione legale dei medesimi operata dal legislatore nella suddetta riforma non è congrua nei confronti delle esigenze divenuti dai principi di eguaglianza e capacità contributiva defi niti dal dettato costituzionali negli articoli 114 e 115 della Costituzione nicaraguese. DOI: http://dx.doi.org/10.5377/derecho.v0i15.1030 Revista de Derecho No.15 2011 pp.95-124
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2

Dogliani, Mario. "Riforma costituzionale e rappresentanza." DEMOCRAZIA E DIRITTO, no. 2 (October 2015): 7–25. http://dx.doi.org/10.3280/ded2015-002001.

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3

Arabia, Aida Giulia, and Carlo Desideri. "Le materie dello "sviluppo economico" alla prova del federalismo fiscale." AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no. 1 (December 2010): 115–31. http://dx.doi.org/10.3280/aim2009-001009.

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Abstract:
Con le riforme del c.d. "federalismo amministrativo" e, poi, del Titolo V della Costituzione è stato realizzato un ampio decentramento di compiti alle Regioni nelle materie dello "sviluppo economico". I dati disponibili sulla produzione normativa (leggi e regolamenti) e i dati sulla spesa pubblica evidenziano che, negli anni successivi alle riforme, le Regioni hanno assunto un ruolo rilevante, in particolare nel campo dell'agricoltura e sviluppo rurale e in quello del turismo. La legge n.42 del 2009 sul "federalismo fiscale", definendo i principi e la disciplina dei meccanismi di perequazione, distingue tra funzioni garantite dai Lep (livelli essenziali di prestazione) e "altre" funzioni non protette dai Lep, tra le quali figurano quelle dello "sviluppo economico". Di qui alcuni interrogativi sulle condizioni che possono consentire alle Regioni di continuare ad assicurare e rafforzare il loro impegno politico- finanziario per lo "sviluppo economico"; più in generale, sulla coerenza tra la riforma del "federalismo fiscale" e il disegno costituzionale del regionalismo, come si è andato consolidando sul piano concreto e nella giurisprudenza costituzionale sulla cooperazione e la "leale" collaborazione tra Stato e Regioni.
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Massa Gallerano, Greta. "Ungheria. La (contro) riforma costituzionale." Civitas Europa 30, no. 1 (2013): 203. http://dx.doi.org/10.3917/civit.030.0203.

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Claudio, Viazzi. "Alla ricerca dei veri giacobini. Magistratura, sistema politico, modello costituzionale." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 6 (February 2011): 7–29. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-006002.

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Abstract:
1. Crisi della giustizia: una pluralitŕ di letture scisse tra loro2. Strategia dell'inefficienza, processi riformatori "personalizzati" e modello costituzionale: esiste un nesso?3. La riforma della Costituzione: crisi del modello o crisi della politica?4. Le due piste del costituzionalismo moderno: Rousseau e Locke5. Dove stanno allora i giacobini?6. L'insopprimibile politicitŕ della giurisdizione7. Ruolo del giudice e interpretazione del diritto8. Una conclusione provvisoria.
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Montabes Pereira, Juan, and Maria Angustias Parejo Fernandez. "Istituzioni politiche e processi elettorali in Marocco." Quaderni dell'Osservatorio elettorale QOE - IJES 44, no. 1 (September 30, 2001): 99–145. http://dx.doi.org/10.36253/qoe-12795.

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Abstract:
Una monarchia costituzionale solo di facciata. Il ruolo delle elezioni nel sistema politico marocchino. I partiti. I processi elettorali fino al 1996. Il sistema elettorale dopo la riforma costituzionale. I risultati elettorali dal 1963 al 1997.
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Moschella, Giovanni. "Crisi della rappresentanza politica e prospettive del parlamentarismo italiano (nel post-referendum e nella crisi pandemica)." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 2 (January 2021): 83–104. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2020-002004.

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Abstract:
L'articolo esamina le prospettive di trasformazione della rappresentanza politica e del sistema parlamentare nell'ordinamento italiano, alla luce della recente modifica costituzionale che ha ridotto il numero dei parlamentarie e degli effetti prodotti, anche sul piano istituzionale, dall'emergenza sanitaria provocata dal virus Covid 19. Movendo dalla attuale crisi della rappresentanza politica e dal rapporto tra libero mandato parlamentare e partito politico, il lavoro prende in esame alcune ipotesi di riforma volte, in particolare, a garantire il carattere democratico dei partiti (art. 49 Cost.), a consolidare il sistema delle garanzie costituzionali (a partire dall'art.138 Cost.) e ? last but not least ? a rivedere il carattere paritario del nostro sistema bicamerale.
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Francesco Giupponi, Tommaso. "I rapporti tra sicurezza e difesa. Differenze e profili di convergenza." DIRITTO COSTITUZIONALE, no. 1 (March 2022): 21–47. http://dx.doi.org/10.3280/dc2022-001002.

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Abstract:
L'articolo ricostruisce i rapporti tra sicurezza e difesa, sottolineandone le differenti origini storiche e gli attuali profili di convergenza. A partire dall'analisi delle principali disposizioni costituzionali ed europee in materia, e delle differenti dimensioni ricollegate a tali concetti giuridici, vengono approfondite le più recenti tendenze evolutive nei rapporti tra sicurezza e difesa, anche alla luce delle attuali sfide sul piano globale (terrorismo internazionale, gestione delle crisi umanitarie, emergenza pandemica ed ambientale). Tale processo di convergenza può trovare nel concetto di "sicurezza nazionale" un primo approdo, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale ed europea, oltre che dell'evoluzione che gli stessi servizi di sicurezza hanno avuto con la riforma attuata dalla legge n. 124/2007.
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Losavio, Clelia. "Le norme sul finanziamento e sul riordino delle Comunitŕ montane al vaglio della Corte costituzionale." AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no. 1 (June 2011): 105–11. http://dx.doi.org/10.3280/aim2011-001006.

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Abstract:
Con le sentenze n. 237 del 2009 e nn. 27 e 326 del 2010, la Corte costituzionale, pur confermando la competenza esclusiva delle regioni in materia di comunitŕ montane a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, riconosce, tuttavia, il potere dello Stato di incidere su tale materia se l'intervento statale rinviene un autonomo titolo di legittimazione nella sua competenza concorrente di coordinamento della finanza pubblica. Le norme dei provvedimenti statali presi ad esame dalla Corte, dunque, sebbene riguardino il riordino e il finanziamento delle comunitŕ montane, non costituiscono di per sé un'indebita invasione dell'area riservata all'autonomia delle regioni, ma la loro legittimitŕ deve essere valutata in base al criterio di riparto delle competenze concorrenti.
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Pertici, Andrea. "La riforma costituzionale alla faticosa prova della XVII legislatura." DEMOCRAZIA E DIRITTO, no. 1 (August 2014): 22–25. http://dx.doi.org/10.3280/ded2014-001003.

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Cerulli Irelli, Vincenzo. "Sulla riforma costituzionale in corso di approvazione in Italia." RIVISTA TRIMESTRALE DI SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE, no. 1 (April 2015): 5–13. http://dx.doi.org/10.3280/sa2015-001001.

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Romboli, Roberto. "Osservazioni sul disegno di legge costituzionale n. 4275/2011." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 5 (December 2011): 129–64. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-005011.

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Abstract:
Una riforma costituzionale organica e di maggioranza che dimentica le "lezioni" tratte dalle precedenti esperienze di revisione / 2. In generale: il mutamento dell'epigrafe del titolo IV, l'eliminazione del termine "altro" dall'art. 104 Cost. e la diffusa decostituzionalizzazione delle garanzie dei magistrati / 3. Un giudizio liquidatorio sul ruolo del Csm: le modifiche inerenti la composizione / 4.: le modifiche inerenti le funzioni; lo sbilanciamento dei rapporti con il Ministro della giustizia e la costituzionalizzazione del potere di ispezione / 5. L'esclusione del pm dalla soggezione solo alla legge e dall'ordine giudiziario, la separazione delle carriere del giudice e del pm e l'eliminazione dell'indipendenza interna / 6. L'esercizio dell'azione penale non piů obbligatorio e la modificazione dei rapporti con la polizia giudiziaria / 7. La responsabilitŕ dei magistrati: la "Corte di disciplina" per giudicare sugli illeciti disciplinari e la responsabilitŕ civile diretta «al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato». La mancata considerazione della specificitŕ dell'attivitŕ giurisdizionale / 8. Le "dimenticanze" della riforma: l'unicitŕ della giurisdizione e le garanzie dei giudici speciali (specie di quelli amministrativi); la modifica dell'art. 106 Cost. in assenza di un riordino della magistratura onoraria.
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Oliva, Federico. "L’urbanistica italiana tra riforma e contrariforma." Ciudades, no. 18 (November 8, 2017): 127. http://dx.doi.org/10.24197/ciudades.18.2015.127-142.

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Abstract:
In Italia la riforma urbanistica è attesa dal 1963, quando fu presentata una legge di riforma della legge urbanistica del 1942 che avrebbe cambiato la qualità delle successive trasformazioni territoriali, ma che il Parlamento non approvò perché riduceva radicalmente il peso della rendita fondiaria nell’economia. Da allora sono stati approvati vari provvedimenti, anche positivi, ma non una nuova legge organica, anche per la contrapposizione che si è creata nel mondo dell’urbanistica tra riformisti, sostenitori di un nuovo modello di piano strutturale-strategico, capace di adattarsi alle nuove realtà territoriali in divenire e conservatori, contrai a superare il modello regolativo della legge del 1942. Mentre dal 2003 è cambiato completamente il quadro istituzionale, con il passaggio alle Regioni delle competenze legislative in materia urbanistica e la formazione di una sorta di “federalismo urbanistico”, con molti elementi di confusione. Oggi è in discussione una nuova legge nazionale nell’ambito della revisione costituzionale delle competenze Stato-Regioni, che riprende alcuni dei principi fondamentali della riforma urbanistica e molte soluzioni già sperimentate dalle leggi delle varie Regioni. Essendo d’iniziativa governativa questa legge ha qualche probabilità di essere approvata, concludendo così il lungo percorso della riforma urbanistica italiana.
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Lorenzetti, Anna. "Amministrazione penitenziaria, Volontariato, Terzo Settore." Società e diritti 8, no. 15 (January 11, 2023): 105–27. http://dx.doi.org/10.54103/2531-6710/19680.

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Abstract:
Lo scritto analizza il ruolo del terzo settore e del volontariato nel contesto dell’amministrazione penitenziaria. A partire dalle origini, passando dal dibattito in assemblea costituente, si ripercorre l’evoluzione normativa che ha riconosciuto un sempre maggiore spazio all’intervento del volontariato che il terzo settore può inverare. Trattandosi di un momento di grande fermento normativo, alla luce di alcune recenti riforme, tra cui la c.d. Riforma Cartabia, lo scritto precisa rischi e potenzialità del terzo settore in un contesto peculiare quale quello volto ad accogliere – in termini simbolici e pratici – chi sia privato della libertà personale, collocandoli nel quadro costituzionale. Sono in particolare i principi di solidarietà, di pari dignità, il principio personalista e il finalismo rieducativo a deporre per un sempre maggiore spazio del terzo settore nel contesto penitenziario, ferma restando la necessità di marcare una distanza rispetto a ruoli e funzioni dell’amministrazione pubblica, anche al fine di evitare che risultino non visibili le vistose inefficienze nei servizi trattamentali.
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Cortese, Fulvio. "Le politiche scolastiche a livello regionale: quale autonomia?" ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE, no. 1 (June 2020): 79–88. http://dx.doi.org/10.3280/es2020-001005.

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Abstract:
Il contributo è diviso in tre parti. Nella prima si descrive brevemente il riparto delle funzioni legislative e amministrative di Stato e Regioni in materia di istruzione, con qualche cenno alle competenze delle autonomie speciali e facendo riferimento alle interpretazioni svolte dalla Corte costituzionale. Nella seconda parte si illustrano i contenuti della legislazione regionale attualmente vigente, con esemplificazioni concernenti gli interventi normativi approvati in alcune Regioni ordinarie. Nella terza parte si traggono alcune conclusioni, evidenziandosi, nell'ordine: lo stato di scarso sviluppo delle politiche scolastiche territoriali, anche in relazione ai difetti di attuazione della riforma costituzionale del 2001; la tradizionale e persistente attinenza di quelle politiche ai temi del diritto allo studio; la difficile interazione tra le politiche regionali e quelle statali pur presupposte al buon funzionamento della rete scolastica; la ricerca da parte delle Regioni di spazi alternativi di manovra, per recuperare maggiore capacità di indirizzo nel contesto dell'esercizio di funzioni amministrative concernenti altre politiche (anche di matrice europea).
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Leccese, Vito. "Il diritto sindacale al tempo della crisi. intervento eteronomo e profili di legittimitŕ costituzionale." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 136 (December 2012): 479–525. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2012-136001.

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Abstract:
Il saggio si occupa dei piů recenti interventi legislativi di riforma del diritto sindacale e del lavoro idonei a favorire l'arretramento delle tutele lavoristiche e lo spostamento dei luoghi della loro produzione (dalla legge al contratto; dal contratto nazionale a quello territoriale o aziendale). Nella prospettiva prescelta, l'autore si propone di verificare la coerenza di questi interventi con regole e principi costituzionali relativi alla libertŕ sindacale e al contratto collettivo. A questo fine, l'Autore presenta un'analisi della dottrina e giurisprudenza di riferimento e propone la rilettura di talune fondamentali sentenze della Corte prende le mosse dal rifiuto di ogni prospettiva di analisi che trascuri previsioni costituzionali ancora in vigore o le consideri obsolete.
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Saitto, Francesco. "RAGIONANDO SUL TRATTATO DI MAASTRICHT COME MOMENTO DI “FRATTURA”: PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA E TRASFORMAZIONI DEL SISTEMA ECONOMICO." Il Politico 251, no. 2 (March 3, 2020): 138–57. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2019.241.

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Abstract:
L'articolo esamina il Trattato di Maastricht in una prospettiva storica e comparativa, concentrandosi sulle sue implicazioni economiche e costituzionali. Il Trattato di Maastricht viene quindi contestualizzato in un processo storico, evidenziando i tentativi dello Stato costituzionale europeo di affrontare la crisi del cosiddetto "liberalismo incorporato" dopo la caduta di Bretton Woods. Questo processo ha avuto significativi contraccolpi economici e politici in tutto il mondo. In Europa, gli anni Settanta sono stati caratterizzati da un'elevata instabilità economica, soprattutto in considerazione del sistema monetario e del crescente debito pubblico. Da allora è nata l'esigenza di una nuova forma di radicamento democratico del capitalismo, con l'obiettivo di creare un nuovo equilibrio tra capitalismo e democrazia. Sebbene pieno di contraddizioni, il Trattato di Maastricht rappresentava un tentativo di far fronte a questo mutevole ordine mondiale economico e politico. In quel periodo il sistema politico italiano si trovava a fronteggiare un'insopportabile instabilità economica e il Trattato di Maastricht rappresentava un'opportunità per favorire una riforma del sistema politico ed economico "dall'esterno" attraverso un "vincolo esterno", come lo definì Guido Carli. Non era la prima volta nella storia italiana. Un nuovo processo è iniziato e, pieno di contraddizioni e inadeguatezze, è ancora in corso.
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Carinci, Maria Teresa. "La sentenza n. 59/2021 della Corte costituzionale: road map per una riforma?" GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 170 (August 2021): 289–300. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-170006.

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Abstract:
L'articolo, prendendo spunto dalla pronuncia della Corte costituzionale italiana n. 59/2021 - con cui la Consulta ha dichiarato incostituzionale, per contrasto coi principi di uguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost. l'art. 18, c. 7, St.lav., come modificato dalla l. 92/2021, nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare» (invece che «applica altresì») la disciplina di cui al medesimo art. 18, quarto comma» - da un lato, riper-corre le criticità relative alle tutele in caso di licenziamento ingiustificato messe in atto dalla ri-forma Fornero e dal Jobs Act e, dall'altro, mette in luce come la stessa Corte finisca, tra le ri-ghe, per dettare al futuro legislatore una vera e propria road map per mettere ordine nell'intera disciplina dei licenziamenti individuali.
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Chiaromonte, William. "Welfare locale e immigrazione. Il contenzioso sulla legislazione regionale in materia di integrazione degli stranieri." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 132 (November 2011): 657–96. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-132005.

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Abstract:
Il saggio, dopo una ricostruzione in chiave storico-evolutiva della disciplina nazionale in materia di immigrazione, illustra le tre stagioni della legislazione regionale che si sono succedute, a partire dagli anni '90 dello scorso secolo, a disciplinare l'integrazione degli stranieri. Viene, quindi, preso in esame il contenzioso insorto fra Stato e Regioni dopo la riforma costituzionale del 2001 ed avente ad oggetto principalmente il riparto di competenze in materia di immigrazione, la progressiva estensione del campo di applicazione soggettivo delle legislazioni regionali - fino a riconoscere alcuni diritti sociali fondamentali anche agli stranieri irregolari ed ai «neocomunitari» - ed il ruolo ritagliatosi dalle Regioni in alcuni ambiti di presunta competenza nazionale. L'Autore conclude constatando da un lato un significativo rafforzamento, sospinto dalla giurisprudenzadella Corte costituzionale, delle competenze regionali in materia di inclusione sociale degli stranieri, persino irregolari, nonostante il tentativo governativo di limitarne il raggio di azione, e paventando dall'altro, quale conseguenza di tale consolidamento di attribuzioni, il rischio concreto di una notevole differenziazione della qualitŕ dell'integrazione a livello territoriale (regionale ma anche infra-regionale), anche a causa della latitanza dello Stato quale soggetto riequilibratore.
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Morosini, Piergiorgio. "Dalle modifiche del processo penale alla riforma costituzionale della giustizia. Un filo rosso illuminante." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 2 (June 2011): 93–101. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-002009.

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Di Virgilio, Aldo. "Elezioni in Italia – Prima e dopo le elezioni politiche: referendum su temi bioetici, elezioni regionali in Sicilia e Molise, referendum di revisione costituzionale." Quaderni dell'Osservatorio elettorale QOE - IJES 58, no. 2 (December 30, 2007): 141–59. http://dx.doi.org/10.36253/qoe-10215.

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Abstract:
Procreazione medicalmente assistita: referendum abrogativi senza quoziente di validità Le elezioni regionali in Sicilia del maggio 2006 Le elezioni regionali in Molise del novembre 2006 Il referendum confermativo in tema di forma di governo: la cancellazione della riforma del centrodestra
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Stasio, Donatella. "La responsabilitŕ civile dei magistrati in Italia e in Europa." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 2 (June 2011): 111–14. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-002011.

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Abstract:
Periodicamente, anche dopo la legge n. 117 del 1998 (avente ad oggetto «Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilitŕ civile dei magistrati») si torna a parlare di tale responsabilitŕ come se si trattasse di colmare una lacuna del sistema. Č accaduto da ultimo con la presentazione della riforma costituzionale della giustizia varata dal Governo Berlusconi. Anche in questo caso si č invocata l'Europa con il seguito di "vincoli" da essa imposti al legislatore italiano. A torto, ancora una volta, ché le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dicono tutt'altro, e che la disciplina italiana vigente č analoga a (o comunque dello stesso tenore di) quella prevista negli ordinamenti della stragrande maggioranza dei Paesi.
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Colao, Floriana. "La proprietà fondiaria dalla bonifica integrale di Arrigo Serpieri alla riforma agraria di Antonio Segni. Diritto e politica nelle riflessioni di Mario Bracci tra proprietà privata e socializzazione della terra." Italian Review of Legal History, no. 7 (December 22, 2021): 323–76. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16892.

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Abstract:
Nel Programma di Giangastone Bolla per la Rivista di diritto agrario (1922) la proprietà fondiaria era banco di prova delle «moderne trasformazioni del diritto di proprietà» – su cui Enrico Finzi – in primo luogo con la «funzione sociale». Nell’azienda agraria Bolla osservava inoltre lo spostamento dalla proprietà all’impresa; asseriva che il legame tra l’agricoltura e lo Stato imponeva allo studioso del diritto agrario l’impegno per la «ricostruzione sociale ed economica del paese». In vista della «funzione sociale» Arrigo Serpieri – dal 1923 sottosegretario di Stato all’Agricoltura – promuoveva diversi provvedimenti legislativi per la «bonifica integrale»; la politica per l’agricoltura si legava all’organizzazione dello Stato corporativo in fieri (Brugi, Arcangeli). Il Testo unico del 1933 mirava al risanamento della terra per aumentarne la produttività e migliorare le condizioni dei contadini con trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, con possibili espropri di latifondi ed esecuzione coatta di lavori di bonifica su terre private; dal 1946 il Testo unico del 1933 sarà considerato una indicazione per la riforma agraria (Rossi Doria, Segni). Nel primo Congresso di diritto agrario, (Firenze 1935), Maroi, Pugliatti, Serpieri, D’Amelio, Bolla, Ascarelli, Calamandrei discutevano alcune questioni, in primo luogo il diritto agrario come esperienza fattuale, legato alla vita rurale, irriducibile ad un ordine giuridico uniforme; da qui la lunga durata della ‘fortuna’ dell Relazione Jacini sulle diverse Italie agrarie. In vista della codificazione civile, i giuristi rilevavano l’insufficienza dell’impianto individualistico; ponevano l’istanza di norme incentrate sul bene e non sui soggetti, fino al superamento della distinzione tra diritto pubblico e privato. I più illustri giuristi italiani scrivevano nel volume promosso dalla Confederazione dei lavoratori dell’agricoltura; La Concezione fascista della proprietà esprimeva il distacco dalla concezione liberale – con l’accento sulla proprietà della terra fondata sul lavoro (Ferrara, Panunzio) – e teneva ferma l’iniziativa privata (Filippo Vassalli). Bolla ribadiva la particolarità della proprietà fondiaria tra ordinamento corporativo e progetto del codice civile, «istituto a base privata, aiutato e disciplinato dallo Stato», con il titolare «moderator et arbiter» della propria iniziativa. Nel codice civile del 1942 la proprietà fondiaria aveva senso dell’aspetto dinamico dell’attività produttiva, senza contemplare la «funzione sociale» come «nuovo diritto di proprietà» (Pugliatti, Vassalli, D’Amelio).Dopo la caduta del regime fascista le lotte nelle campagne imponevano al ministro Gullo di progare i contratti agrari e regolare l’occupazione delle terre incolte, con concessioni pluriennali ai contadini occupanti; il lodo De Gasperi indennizzava i mezzadri. Le differenti economie delle ‘diverse Italie agrarie’ sconsigliavano una riforma uniforme (Rossi Doria, Serpieri); i riorganizzati partiti politici miravano alla ripartizione delle terre espropriate e ad indennizzi al proprietario privato, senza lesioni del diritto di proprietà. L’iniziale azione dello Stato ad erosione del latifondo, con appositi Enti di riforma, aveva per scopo la valorizzazione della piccola proprietà contadina (Segni, Bandini). Per coniugare proprietà privata ed interesse sociale nella Costituzione Mortati motivava la sua proposta di «statuizione costituzionale»; Fanfani chiedeva «un articolo che parli espressamente della terra». Il latifondo era la questione più urgente ma divisiva; Di Vittorio ne chiedeva l’«abolizione » ed Einaudi la «trasformazione», scelta che si imponeva in nome delle diverse ‘Italie rurali’; non si recepiva la proposta di una norma intesa ad ostacolare le grandi proprietà terriere. L’articolo 44 della Costituzione prevedeva una legge a imporre «obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata», al fine di «conseguire il razionale sfruttamento del suolo ed equi rapporti sociali». Bolla apprezzava la scelta di «trasformare la proprietà individuale in proprietà sociale»; Vassalli scriveva di un non originale «prontuario di risoluzione del problema agrario». Nel progetto del Ministro per l’agricoltura Segni – che riusciva a far varare una contrastata riforma agraria – l’art. 44 dettava compiti al «legislatore futuro»; la legge Sila 21 Maggio 1950, la legge stralcio del 21 Ottobre 1950 per le zone particolarmente depresse, i progetti di legge sui contratti agrari erano discussi nel Terzo congresso di diritto agrario e nel primo Convegno internazionale, promosso da Bolla, con interventi di Bassanelli, Segni, Capograssi, Pugliatti, Santoro Passarelli, Mortati, Esposito. Il lavoro era considerato l’architrave della proprietà della terra, «diritto continuamente cangiante, che deve modellarsi sui bisogni sociali» (Bolla). In questo quadro è interessante la riflessione teorico-pratica, giuridico-politica di Mario Bracci, docente di diritto amministrativo a Siena, rettore, incaricato anche dell’insegnamento di diritto agrario. Rappresentante del PdA alla Consulta nazionale nella Commissione agricoltura, Bracci si proponeva di scrivere un «libro sulla socializzazione della terra», mai pubblicato; l’Archivio personale offre una mole di appunti finora inediti sul tema. Bracci collocava nella storia la proprietà della terra, che aveva senso nel «lavoro»; la definiva architrave del diritto agrario e crocevia di diritto privato e pubblico, tra le leggi di bonifica, la codificazione civile, l’art. 44 della Costituzione, la riforma agraria, intesa come «problema di giustizia». Dal fascismo alla Repubblica Bracci coglieva continuità tecniche e discontinuità ideologiche nell’assetto dell’istituto di rilevanza costituzionale, «le condizioni della persona sono indissolubilmente legate a quelle della proprietà fondiaria». Da studioso e docente di diritto amministrativo e diritto agrario dal luglio 1944 Bracci intendeva rispondere al conflitto nelle campagne, mediando tra «fini pubblici della produzione agraria e le esigenze della giustizia sociale»; proponeva «forme giuridiche adeguate e che sono forme di diritto pubblico».
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Staiano, Sandro. "LA FRATTURA NORD-SUD. L’ASIMMETRIA TERRITORIALE COME QUESTIONE DEMOCRATICA." Il Politico 251, no. 2 (March 3, 2020): 268–307. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2019.249.

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Abstract:
Lo schema analitico delle fratture elaborato da Stein Rokkan e Seymour M. Lipset può essere utilmente applicato alla "questione meridionale", in quanto riguarda la doppia dimensione del processo politico, caratterizzato da conflitti culturale-territoriali ed economicofunzionali Passando da queste opzioni metodologiche, per quanto riguarda il "Mezzogiorno", è importante notare che le premesse costitutive prevedevano il superamento della frattura all'interno dei processi di democratizzazione dell'ordinamento giuridico guidati dai partiti politici e basati, in larga misura, sulla regionalizzazione; il ritardo nell'attuazione delle Regioni, tuttavia, ha portato immediatamente al carattere centralizzato e tecnocratico delle grandi riforme volte a incidere sulla condizione meridionale: la riforma agraria e l'intervento straordinario attraverso la "Cassa per il Mezzogiorno". E, una volta costituite, le Regioni non sono più quelle auspicate dall'assemblea costituente: da enti legislativi e pianificatori, diventano minuscoli organi amministrativi affollati di dipendenti, in sistemi ipertrofici. Diventano quindi il veicolo di infiltrazione dei partiti politici - lontani dall'idea costituzionale - che pervadono le agenzie che avrebbero dovuto occuparsi della frattura Nord-Sud. Le politiche - dopo un primo successo - si degradano e falliscono. Ma l'asimmetria territoriale rimane la questione principale. Senza risolverla, l'Italia sarà sempre meno adeguata ad affrontare la concorrenza nella dimensione europea e internazionale: al "ritardo" del "Mezzogiorno" si aggiunge ora quello dell'intero Paese. Per questo motivo, i nuovi impulsi per una "separazione del Nord", nell'illusione di creare piccole patrie economiche su scala regionale, sono particolarmente rischiosi.
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Romagnoli, Matteo. "Il modello di partecipazione a “triplo binario” della Corte costituzionale italiana: la riforma delle norme integrative riguardo a interventi dei terzi, amici curiae ed esperti, nel segno del dialogo con la società civile e della rilegittimazione continua." Revista de la Facultad de Derecho de México 70, no. 277-3 (August 6, 2020): 1047. http://dx.doi.org/10.22201/fder.24488933e.2020.277-3.76367.

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Abstract:
L'8 gennaio 2020, la Corte costituzionale italiana ha dato alla società civile una voce sulle questioni discusse in precedenza. La Corte ha modificato i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dei procedimenti dinanzi a sé e si pone in una posizione in cui è in grado di tener conto delle opinioni degli esperti e delle parti interessate della società civile. La nuova apertura della Corte costituzionale è degna di nota, dato che fino ad ora il suo atteggiamento nei confronti di materiali esterni è stato spesso definito come informale, implicito e indiretto. Il tribunale ha scelto la via del “triplo binario”, identificando tre distinti tipi di intervento di soggetti esterni, che sono molto diversi sia in termini di requisiti che in termini di garanzia e disciplina.
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Giuliani, Livia. "Editoriale del Dossier “Libertà personale dell’imputato e misure cautelari restrittive della libertà individuale nel processo penale” – La libertà personale dell’imputato tra princìpi e prassi in attesa di una riforma organica della giustizia penale italiana." Revista Brasileira de Direito Processual Penal 7, no. 3 (October 31, 2021): 1559. http://dx.doi.org/10.22197/rbdpp.v7i3.648.

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Abstract:
Il saggio offre una sintesi del decorso evolutivo della disciplina delle misure cautelari personali alla luce dei diritti sanciti nella Carta costituzionale italiana e nelle Carte sovranazionali, ponendo in luce come il perimetro normativo già da tempo segnato al riguardo – ed oggi inserito nel contesto di un sistema multilivello – non abbia impedito prassi applicative discusse e cicliche fluttuazioni legislative. Pregevole nel suo impianto originario, sebbene perfettibile, la disciplina delle misure cautelari personali resta una normativa di settore, delineando un sottosistema fortemente sensibile agli equilibri del processo penale che non può trovare autonoma pacificazione senza una contestuale revisione del sistema penale e processuale. La congiuntura politico-economica eccezionale determinata dall’emergenza sanitaria induce a sperare che la legge delega di riforma della giustizia in corso di approvazione lasci infine apparire l’araba fenice di una efficienza del processo penale sconosciuta – a memoria di uomo vivente – al nostro ordinamento.
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Bile, Franco. "Le riforme costituzionali e il dovere della prudenza." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 2 (June 2011): 85–92. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-002008.

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Abstract:
Nel dibattito politico si tende a distinguere fra la prima e la seconda parte della Costituzione e a dire che su quest'ultima aggiustamenti piů o meno incisivi sono consentiti con maggiore facilitŕ che non rispetto alla prima. In realtŕ la seconda parte della Costituzione č per molti versi strettamente legata alla prima, anzi si pone rispetto a essa in un rapporto di mezzo a fine. E ciň impone di prestare particolare attenzione al monito di Leopoldo Elia secondo cui «taluni squilibri eventualmente provocati in sede di revisione costituzionale, ad esempio, nel funzionamento del Parlamento o degli organi di garanzia o nell'ordinamento costituzionale della magistratura, potrebbero finire per compromettere la tutela di situazioni soggettive considerate nella prima parte della Costituzione».
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Caruso, Bruno. "Nella bottega del maestro: "Il quarto comma del'art. 39 della Costituzione, oggi" (sapere, tecnica e intuizione nella costruzione di un saggio)." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 121 (April 2009): 53–76. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2009-121005.

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Abstract:
La rilettura intende ripercorrere l'itinerario culturale e il metodo di lavoro seguito da Massimo D'Antona nella stesura del suo ultimo saggio, non solo con riferimento ai contenuti, ma anche con l'intento di contribuire alla ricostruzione della biografia intellettuale dell'autore. La rilettura intende, infatti, segnalare ai giovani studiosi l'approccio culturale, tecnico e metodologico di un grande giurista, intellettuale impegnato in importanti processi di riforma. Sul piano dei contenuti la rilettura mette in luce come il saggio costituisca uno dei contributi piů originali di interpretazione costituzionale alternativa dell'art. 39 Cost. Nel saggio D'Antona propone, infatti, una lettura possibile ma assiologicamente orientata della seconda parte dell'art. 39. L'interpretazione aperta consente di superare la consueta "divisione" in due blocchi normativi della norma ("equiordinazione interferente"): la seconda parte dell'art. 39 viene affrontata con un approccio non piů normativistico (il contratto collettivo come fonte) ma a partire dalle dinamiche organizzative (la rappresentanza) del sindacato. La capacitŕ intuitiva e di argomentazione rivivono, nelle pagine dell'allievo, attraverso memorie e suggestioni collocate intorno al «nocciolo duro» dell'ultima lezione del maestro.
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Cherchi, Roberto. "Il trattenimento dello straniero nei centri di identificazione e di espulsione: le norme vigenti, i motivi di illegittimità costituzionale e le proposte di riforma." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 3 (January 2015): 43–79. http://dx.doi.org/10.3280/qg2014-003005.

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Nocito, Walter. "Lo Stato regionale alla luce di un ventennio di riforme e nel prisma dell'esperienza e della riflessione dottrinaria: un modello aperto che richiede un approccio di realismo critico." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (August 2021): 263–88. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2021-001009.

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Abstract:
Il saggio analizza i processi di attuazione/inattuazione costituzionale della Repubblica di-segnata, nella sua forma di Stato, dalla Carta e poi riformata negli anni 1999-2001 e di re-cente riguardata dalle crisi del 2008 (finanziaria) e del 2020 (pandemica). Utilizzando la no-zione di unità economica, il saggio propone un approccio alle riforme politico-amministrative territoriali di ‘realismo critico'
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Aloisio, Salvatore. "Osservatorio Europeo. Considerazioni sul ruolo delle autonomie nei rapporti tra stati membri e Unione europea: il caso italiano del Senato nella proposta di riforma costituzionale." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 2 (February 2017): 127–55. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2016-002005.

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Dogliani, Mario. "Le riforme costituzionali come autoriforme dei soggetti componenti la costituzione materiale." DEMOCRAZIA E DIRITTO, no. 2 (December 2010): 71–74. http://dx.doi.org/10.3280/ded2009-002006.

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De Fiores, Claudio. "Riforme costituzionali e bicameralismo." DEMOCRAZIA E DIRITTO, no. 1 (August 2014): 39–43. http://dx.doi.org/10.3280/ded2014-001007.

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Tucci, Giuseppe. "La discriminazione contro il disabile: i rimedi giuridici." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 129 (March 2011): 1–28. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-129001.

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Abstract:
La discriminazione contro i disabili ha una storia particolare nella nostra esperienza giuridica, in quanto viene fatta oggetto di sanzioni solo molto tempo dopo che erano state eliminate le altre tradizionali forme di discriminazione, come, ad esempio, quella contro le donne. Anche le norme costituzionali, che rendevano certamente illegittime quelle discriminazioni (artt. 2, 3, 4, 32, 35, etc. Cost.), sono state lette in funzione della tutela del disabile solo negli anni '90 del secolo scorso, quando la nostra legislazione ordinaria č stata costretta ad adeguarsi al diritto europeo. Infatti, soltanto l'art. 16 della l. 12 marzo 1999, n. 68, ha abrogato la norma del t.u. sul pubblico impiego che prevedeva la «sana e robusta costituzione» come astratto e generale requisito di accesso al pubblico impiego medesimo, cosě come soltanto nel 2003, in attuazione di precise direttive europee, l'art. 15 st. lav. č stato riformato in modo da qualificare come illegittima la discriminazione contro il disabile nel rapporto di lavoro privato. Oggi la tutela del disabile si realizza a livelli multipli. Infatti, vi č una tutela di diritto interno, una tutela di diritto internazionale, in base alla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006, una tutela di diritto dell'Unione europea in senso stretto ed una tutela basata sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Malgrado tale pluralismo delle fonti delle differenti discipline giuridiche, solo l'intervento delle diverse Corti, come la Corte costituzionale, quella di Lussemburgo e quella di Strasburgo, in costante dialogo tra loro, riesce a tutelare il disabile di fronte alle nuove forme di discriminazioni, come quelle razziali, che spesso hanno ad oggetto, in particolare nella nostra esperienza giuridica, disabili extracomunitari.
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Dogliani, Mario. "Riforme costituzionali e qualità della democrazia." DEMOCRAZIA E DIRITTO, no. 1 (August 2014): 7–18. http://dx.doi.org/10.3280/ded2014-001001.

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Fontana, Gianpaolo. "Riforme costituzionali (in nome) del popolo sovrano." DEMOCRAZIA E DIRITTO, no. 1 (March 2014): 301–14. http://dx.doi.org/10.3280/ded2013-001015.

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Costa, Pietro. "Come limitare i poteri del sovrano? Cenni sulla storia dello Stato di diritto in Europa." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 3 (July 2010): 9–19. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-003002.

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Abstract:
1. Lo Stato di diritto2. I giudici nell'Italia prerepubblicana3. Il pubblico ministero4. Le proposte di riforma5. I giudici nella Costituzione6. L'imparzialitŕ7. L'indipendenza8. La precostituzione per legge9. La preferenza per la giurisdizione ordinaria10. La magistratura ordinaria11. L'obbligatorietŕ dell'azione penale12. L'indipendenza del pubblico ministero13. L'irrivedibilitŕ costituzionale.
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Villone, Massimo. "La riforma Renzi-Boschi: governo forte, Costituzione debole." DEMOCRAZIA E DIRITTO, no. 2 (September 2016): 25–49. http://dx.doi.org/10.3280/ded2016-002003.

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Clemente di San Luca, Guido. "Per una riflessione comune sulla riforma della Costituzione." DEMOCRAZIA E DIRITTO, no. 2 (September 2016): 74–99. http://dx.doi.org/10.3280/ded2016-002005.

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Pappalardo, Adriano. "LA NUOVA LEGGE ELETTORALE IN PARLAMENTO: CHI, COME E PERCHÉ." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 24, no. 2 (August 1994): 287–310. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200022887.

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Abstract:
IntroduzioneIl 6 agosto 1993 apparivano sulla Gazzetta ufficiale le leggi n. 276 e 277, contenenti la nuova normativa elettorale per il Senato e la Camera dei deputati. Si concludeva così l'iterdi una riforma cruciale e, in conformità a una consolidata tradizione, il traguardo veniva tagliato all'ultimo momento e sotto la pressione di scadenze inderogabili e drammatici sviluppi politici. Proprio il 6 agosto, infatti, l'intera materia avrebbe potuto tornare in alto mare per effetto dei poteri referenti conferiti dalla legge alla Commissione bicamerale che aveva avviato la riforma nel settembre 1992. Ma, a prescindere dalle prescrizioni costituzionali, sia i tempi che i contenuti del processo decisionale appaiono scanditi (se non puntualmente spiegati) da circostanze contestuali (referendum), sulle quali si innestano strategie invariabilmente reattive dei partiti.
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Gambino, Silvio. "Parabole evolutive e problematiche attuali del regionalismo, fra riforme attuate, inattuate (federalismo fiscale, Carta delle autonomie) e aleggiate (regionalismo differenziato) .. a vent'anni dalla riforma del Titolo V della Costituzione." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 2 (January 2022): 63–102. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2021-002003.

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Abstract:
Dopo qualche cenno (anche di tipo metodologico) sulle problematiche evolutive del regionalismo nel primo dopoguerra repubblicano, nel contributo sono analizzate - anche in una prospettiva comparata con le omologhe forme di decentramento territoriale dei poteri osservabili negli Stati europei a forma regionale e in quelli a forma federale - alcune delle problematiche del riparto dei poteri alla luce dei venti anni successivi alle riforme costituzionali del Titolo V, per interrogarsi conclusivamente sui nuovi rapporti venutisi a determinare fra autonomia politica regionale, impatto della crisi economica, integrazione europea e problematiche di effettività dei diritti, soprattutto (sociali ma non solo).
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Iusi, Francesca. "La riforma della Costituzione Politica degli Stati Uniti Messicani." Civitas Europa 30, no. 1 (2013): 207. http://dx.doi.org/10.3917/civit.030.0207.

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Adornato, Francesco. "Intervento pubblico, distretti Ogm free e accordi negoziali." AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no. 1 (December 2010): 19–32. http://dx.doi.org/10.3280/aim2009-001002.

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Abstract:
La globalizzazione dei mercati ha dato luogo a rilevanti effetti istituzionali a partire dalla perdita di sovranitĂ da parte degli Stati nazionali per via dell'asimmetria tra la forma degli Stati tradizionali e la dimensione internazionale dei mercati. Al contempo, per quanto riguarda la specifica situazione italiana, sono intervenute, quasi contemporaneamente, a livello comunitario, la riforma della Pac ed, a livello interno, la riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione, che assegna la competenza in materia agricola alle Regioni. Di qui la necessitĂ di rimodulare l'intervento pubblico in agricoltura attraverso l'impiego di modelli negoziali, i quali consentano di superare le difficoltĂ applicative di norme non diffusamente condivise e di plurima competenza, come quelle sugli Ogm.
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Gambino, Silvio, and Walter Nocito. "Governance europea dell'economia, crisi degli. Stati e diritti fondamentali: notazioni costituzionali." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 2 (November 2012): 5–33. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2012-002001.

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Abstract:
La crisi economico-finanziaria ha importanti ricadute sul diritto interno e su quello europeo in termini di riforme accompagnate da previsioni di rango costituzionale sul vincolo del pareggio di bilancio, insieme con l'approvazione di nuovi trattati e la creazione di nuove strutture istituzionali in ambito europeo per assicurare il rispetto degli standard macroeconomici da parte degli stati membri dell'eurozona. Gli effetti di queste riforme si ripercuotono in particolare sulla tenuta del modello statale ed europeo di Welfare e sulla effettivitŕ dei diritti, con particolare riguardo a quelli sociali. Il saggio riflette su tali complesse tematiche evolutive (e di trasformazione) degli ordinamenti europei, interrogandosi problematicamente sulla stessa esigibilitŕ dei diritti sociali al livello di ordinamenti interni e di ordinamento dell'Unione, le cui costituzioni si ispirano al riconoscimento e alla garanzia di tali diritti.
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Illari, Silvia. "RETRACING SOME “FOOTSTEPS” ON THE ROAD OF THE ITALIAN REPUBLICAN CONSTITUTION." Il Politico 84, no. 1 (June 25, 2019): 47–64. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2019.51.

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Abstract:
Ripercorrendo alcuni “passi” del percorso compiuto dalla Costituzione italiana del 1948, si è tentato in primis di soffermare l’attenzione sul modello liberaldemocratico scaturito dall’arduo lavoro dei Costituenti. Questi gettarono le basi di un nuovo inizio, poi seguì la travagliata attuazione e il crescente susseguirsi di progetti di riforma, spesso non arrivati a compimento, se non addirittura respinti con voto popolare. “Tutti avvertono che non va, ma non si sa come corregerla o sostituirla” affermò Ugo Spirito già nel lontano 1972. E intanto la Costituzione del 1948 appare ancora oggi come il patto che lega il popolo italiano nella libertà e nella democrazia, oltre tutte le ragioni di divisione.
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Petteruti, Carmine. "Il ruolo del Terzo Settore nella tutela dell'ambiente e nella transizione energetica. Esperienze europee a confronto." Società e diritti 8, no. 15 (January 11, 2023): 128–47. http://dx.doi.org/10.54103/2531-6710/19681.

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Abstract:
La riforma del Titolo V della Costituzione e l’introduzione del principio di sussidiarietà hanno consolidato il ruolo del Terzo settore nell’ordinamento italiano. Il Terzo settore, collocandosi sul piano della sussidiarietà orizzontale, assume una rilevanza politica nella società civile come occasione di partecipazione. Anche nel recente Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza al Terzo settore viene attribuito un ruolo di rilievo. A questo proposito è interessante verificare quali sono gli sbocchi più recenti del Terzo settore specialmente per la tutela dell’ambiente e dell’energia. A questo proposito, la partecipazione del Terzo settore alla costituzione delle comunità energetiche merita un approfondimento non solo nell’ordinamento italiano ma anche in altri ordinamenti europei.
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Bottaro, Giuseppe. "IL MOVIMENTO PROGRESSISTA IN AMERICA TRA RIFORME SOCIALI E MUTAMENTI COSTITUZIONALI." Il Politico 254, no. 1 (June 7, 2021): 47–61. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2021.560.

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Abstract:
All’inizio del ventesimo secolo, il movimento progressista ebbe il merito di riuscire ad ampliare la base sociale della democrazia americana, consolidando i meccanismi istituzionali di partecipazione e accrescendo il ruolo dell’opinione pubblica nel sostegno alle riforme economiche e sociali.
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Profeti, Stefania. "LE ELEZIONI REGIONALI 2010 IN TOSCANA: UNA SINISTRA IN DIFFICOLTÀ MA SENZA ALTERNATIVE." Quaderni dell Osservatorio elettorale QOE - IJES 64, no. 2 (December 30, 2010): 5–42. http://dx.doi.org/10.36253/qoe-9719.

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Abstract:
In Toscana le elezioni del 28 e 29 marzo 2010 si sono svolte dopo una seconda riforma sia dello Statuto regionale che della legge elettorale, che erano stati rinnovati nel 2004 e sperimentati in occasione della precedente tornata del 2005. Nel panorama italiano post riforma del Titolo V della Costituzione, la Toscana era stata infatti una delle prime regioni a dotarsi di un nuovo Statuto. Era stata anche la prima in assoluto ad approvare una nuova legge elettorale accompagnata da disposizioni che operavano una vera e propria «regionalizzazione» delle modalità di selezione dei consiglieri e del Presidente, pur nell’alveo dei meccanismi di fondo introdotti dalla disciplina transitoria di rango nazionale: l’elezione diretta del capo dell’esecutivo; il suo potere di nomina e di revoca dei componenti della giunta; la clausola simul stabunt simul cadent.
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Merusi, Fabio. "Il coordinamento della pianificazione sul territorio nell’ordinamento italiano." Revista Andaluza de Administración Pública, no. 63 (September 30, 2006): 47–53. http://dx.doi.org/10.46735/raap.n63.397.

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Abstract:
SUMARIO: 1. LA PROGRAMMAZIONE GERARCHICA DEL 1942. I PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO. NON FURONO MAI REALIZZATI, TRANNE CHE IN QUALCHE ZONA INDUSTRIALE. 2. LE PROGRAMMAZIONI REGIONALI. 3. LA RIFORMA DEGLI ANNI ‘90 DEL SECOLO SCORSO. NUOVE AUTONOMIE AI COMUNI. IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEI PIANI COMUNALI VIENE AFFIDATO ALLA PROVINCIA. 4. RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE NEL 2001: TUTTI GLI ENTI TERRITORIALI, STATO, REGIONI, CITTÀ METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI SONO SULLO STESSO PIANO, DI CONSEGUENZA TUTTI DEBBONO PARTECIPARE AL PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE DEI PIANI. COORDINAMENTO NEI PROCEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE DI TUTTE LE PIANIFICAZIONI SETTORIALI CHE INTERESSANO IL TERRITORIO. LA NUOVA COMPETENZA LEGISLATIVA ATTRIBUITA ALLE REGIONI SUL GOVERNO DEL TERRITORIO DETERMINA LA POSSIBILITÀ DI DISCIPLINE DIVERSE IN OGNI SINGOLA REGIONE ANCHE SULLE PIANIFICAZIONI DI AREA VASTA ATTRIBUITE ALLE PROVINCE. 5. CONCLUSIONI RIASSUNTIVE SULLA DISCIPLINA ATTUALE DELLA PIANIFICAZIONE DI AREA VASTA.
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Colombatto, Enrico, and Jonathan Macey. "A Public Choice View of Transition in Eastern Europe." Journal of Public Finance and Public Choice 12, no. 2 (October 1, 1994): 113–32. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907539914.

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Abstract:
Abstract La recente esperienza nei paesi dell’Est europeo dimostra che i tre pilastri della transizione (privatizzazione, liberalizzazione dei prezzi e convertibilità valutaria) sono estremamente fragili, a meno che non siano realizzati all’interno di una opportuna struttura istituzionale.Questo scritto tenta di studiare il problema dal punto di vista dell’analisi delle scelte pubbliche, applicando i principi della teoria economica alla produzione delle leggi.Vengono esaminate in dettaglio ipotesi concorrenti di riforme costituzionali, ed è messo in evidenza il ruolo cruciale della nomenclatura.La conclusione è che il futuro dipende dal modo in cui avverranno i cambiamenti costituzionali e in particolare dagli effetti che essi avranno sul comportamento dei burocrati e dei politici. In generale, mentre questi mutamenti indeboliscono i politici, essi non riducono il potere dei burocrati che in tal modo diventano più potenti e, quindi, tendono ad impedire un rapido miglioramento del sistema economico.
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