Journal articles on the topic 'Rapporti di fatto'

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Arrieta, Juan Ignacio, and Artur Miziński. "Prałatury personalne i ich relacje do struktur terytorialnych." Prawo Kanoniczne 43, no. 3-4 (December 10, 2000): 85–115. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2000.43.3-4.04.

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Abstract:
L’abituale rapportarsi tra i vescovi messi a capo delle distinte Chiese particolari o coetus fidelium deve considerarsi un normale esercizio del loro ministero episcopale, e rientra nello spirito di collegialità e nella reciproca sollicitudo che ogni vescovo deve coltivare verso la missione affidata singolarmente agli altri confratelli. Tali rapporti assumono una rilevanza particolare nel caso di strutture complementari, poiché i fedeli ai quali rivolgono la loro attività pastorale sono necessariamente fedeli di una Chiesa particolare. Avendo l’organizzazione delle comunità e la determinazione delle funzioni episcopali un prevalente carattere territoriale, pare giustificato far ricorso alle strutture personali soltanto davanti alla necessità di sviluppare una coerente attenzione pastorale in settori che in altro modo rimarrebbero insufficientemente coperti. In realtà, il rapporto tra strutture gerarchiche è indissociabile dal rapporto tra le rispettive funzioni episcopali о le relative missioni canoniche, allo stesso modo come il discorso sulla „communio ecclesiarum” è parallelo a quello sulla sacramentalità dell’episcopato. Questo tipo di rapporto avviene, principalmente, per una doppia ragione. Da una prospettiva di fatto, a causa della natura non statica delle comunità di fedeli, che interpellano in continuazione diverse giurisdizioni e missioni episcopali. Ma soprattutto, il rapporto tra strutture ha luogo a causa della natura stessa della funzione episcopale, essenzialmente aperta agli altri colleghi nell’episcopato. E noto ehe le Prelature personali sono state ideate lungo i dibatti dei decr. Presbyterorum ordinis (n. 10). Per una migliore distribuzione del clero o per la realizzazione di speciali iniziative pastorali la Santa Sede puo stabilire „speciales dioceses vel praelature personales”. II can. 297 CIC rappresenta l’unica norma соdiciale che fa cenno al raccordo tra queste strutture. II precetto rinvia agli statuti di ogni prelatura per indicare il modo di allacciare tali rapporti, stabilendo comunque un principio generale: al vescovo diocesano spetta il diritto di dare il proprio consenso perché l’attività pastorale di una prelatura personale possa avviarsi nella diocesi. Oltre a queste considerazioni generali, la normativa canonica lascia agli statuti ogni ulteriore determinazione dei rapporti tra il vescovo diocesano e la prelatura. La missio canonica del prelato è determinata negli statuti della prelatura, i quali, a loro volta, nel circoscrivere l’ambito della discrezionalità del prelato, delineano contemporaneamente il rapporto con la legislazione del territorio. Lesercizio della giurisdizione da parte del prelato personale tiene conto dell’appartenenza simultanea dei propri fedeli laici alla comunità territoriale, ecclesiologicamente primaria e teologicamente diversa rispetto dell’appartenenza alla prelatura. Tuttavia, la prelatura personale, come la Chiesa locale, è struttura gerarchica autonoma, i cui rapporti con le Chiese particolari si pongono su un piano di coerenza con il rispettivo compito ecclesiale. La competenza delle due giurisdizioni sulle stesse persone postula, di conseguenza, un qualche coordinamento о intesa fra funzioni episcopali. Perciò, come capita con le altre circoscrizioni personali, le norme speciali di ogni prelatura - 1’atto pontificio di erezione o gli statuti - dovranno delineare quale sarà il modo di rapportarsi ambedue le giurisdizioni, se in forma cumulativa, sussidiaria о com-plementare. Infine si può dire che i rapporti tra la prelatura e le strutture territoriali rientrano in buona misura nei seguenti criteri generali: a) primo, la normale sottomissione nel contesto della comunione ecclesiale dell’attività della prelatura alla legislazione territoriale emanata dall’autorità competente che, a volte, sarà quella del vescovo diocesano, e altre volte, invece, quella della conferenza episcopale; b) secondo, il fatto che la prelatura rappresenta una struttura giurisdizionale, episcopale, autonoma, che deve agire in funzione delle finalità pastorali prefissate dalla Santa Sede, e che rappresentano il contenuto della missio canonica del prelato, e la regola voluta dal Capo del Collegio per rapportarlo con l’episcopato territoriale; c) terzo, che l’unità della prelatura, avente carattere universale, richiede un minimo di omogeneitò di regime attorno ai fattori di propria identità, compatibile con la pluralité di legislazioni territoriali con le quali essa si trova in contatto. La primazia della legislazione territoriale risponde ad un principio generale di comunione ecclesiale valido per qualunque attività pastorale da svolgere nell’ambito di una Chiesa particolare.
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Skubic, Mitja. "Gianfranco Folena, Vocabolario del veneziano di Carlo Goldoni, Redazione a cura di Daniela Sacco e Patrizia Borghesan. Regione del Veneto - Fondazione Giorgio Cini - lstituto di Enciclopedia ltaliana, Venezia 1993; pp. 718." Linguistica 35, no. 2 (December 1, 1995): 335–37. http://dx.doi.org/10.4312/linguistica.35.2.335-337.

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Abstract:
E' con profonda commozione che mi accingo a stendere una breve recensione dell' opera postuma che porta il nome di Gianfranco Folena, scomparso prematuro nel 1992. Con l'italianistica di Ljubljana Folena ebbe rapporti amichevoli. A due riprese aveva fatto conferenze molto sentite e ci ha conquistati, oltre che con la sua dettagliata esposizione dei fatti e la perspicace analisi linguistica e filologica (ricordo ancora la conferenza sulla lingua nel Piovano Arlotto), anche con la sua affascinante pronuncia toscana. A me personalmente ha sempre elargito consigli (ebbi con lui un primo incon­ tro nel lontano 1952 a Firenze, lui, allora, assistente di Bruno Migliorini, e l'ultimo, solo telefonico, nel 1991) quando io, novello, incominciavo a produrre. Folena ha reso possibile la pubblicazione nelle riviste linguistiche italiane dei miei primi scritti e gliene sono sinceramente grato.
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Di Michele, Andrea. "Berlusconi-Putin. Le ragioni di una vicinanza." ITALIA CONTEMPORANEA, no. 260 (February 2011): 494–510. http://dx.doi.org/10.3280/ic2010-260008.

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Abstract:
La prima parte del saggio indaga gli elementi di comunanza tra Silvio Berlusconi e Vladimir Putin (leaderismo esasperato, populismo con venature nazionalistiche, controllo dei mezzi d'informazione), nonché il significato assunto dal rapporto con la Russia nella complessiva politica estera di Berlusconi, che ha visto l'Italia distaccarsi dal suo tradizionale europeismo e intessere relazioni preferenziali con Stati Uniti e Russia. Nella seconda parte, l'attenzione si sposta dai rapporti Berlusconi-Putin a quelli Italia-Russia, mostrando come la politica di avvicinamento a Mosca sia stata perseguita da tutti i governi italiani, di centrodestra e di centrosinistra, degli ultimi 10-15 anni. La Russia č per l'Italia un partner economico-commerciale fondamentale, in particolare in qualitŕ di fornitore di prodotti energetici. Eni e Gazprom hanno costruito un rapporto di collaborazione e integrazione che non č esagerato definire strategico e che ha fatto di Eni il primo partner commerciale di Gazprom. Le scelte nazionali di politica energetica, che hanno determinato una crescente dipendenza dall'approvvigionamento russo, influenzano fortemente la piů generale politica estera italiana, che crea malumore in Europa e negli Stati Uniti per il legame troppo forte e sbilanciato con Mosca.
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Inzerillo, Giovanni. "Milano e la borghesia destinata a non lottare. Teorema di Pier Paolo Pasolini e La vita agra di Luciano Bianciardi tra letteratura e cinema." Cuadernos de Filología Italiana 27 (July 7, 2020): 241–54. http://dx.doi.org/10.5209/cfit.67462.

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Abstract:
Il saggio si propone di indagare i rapporti che intercorrono tra le due opere apparse quasi contemporaneamente negli anni Sessanta e adattate a pellicola cinematografica. Si porterà avanti un raffronto tra i romanzi e le pellicole ad essi ispirate da cui emergeranno punti di contatto come pure significative rielaborazioni. Si cercherà inoltre di comprendere come il cinema abbia potuto, assai più di quanto fatto dalla scrittura narrativa, dare fama non soltanto alle opere in questione ma più in generale ai loro autori.
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Caiazzo, Marielda, Paolo Carnazza, and Piergiorgio Saracino. "Contratti di rete: aspetti normativi, strutturali e principali risultati di un'indagine qualitativa." ARGOMENTI, no. 36 (January 2013): 29–58. http://dx.doi.org/10.3280/arg2012-036002.

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Abstract:
Il lavoro intende approfondire un'innovativa modalità di aggregazione: il Contratto di rete. Dopo aver fatto un breve cenno alle principali tappe normative, si fornisce una fotografia quantitativa dello strumento. Successivamente, la ricerca presenta i risultati di un'indagine qualitativa svolta su un campione di circa 300 imprese che coinvolgono 159 Contratti di rete. L'indagine è finalizzata ad individuare i principali motivi che hanno spinto le imprese a scegliere questo strumento; i relativi vantaggi e svantaggi; i giudizi e le aspettative sulla performance di alcune variabili aziendali; i rapporti con il sistema bancario. Da ultimo, si è cercato di indicare alcune misure di politica industriale sulla base dei suggerimenti forniti dalle stesse imprese intervistate. .
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Orsenigo, Achille. "Obiettivo 2: I nodi della formazione: questioni di metodo e scelte politiche." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 2 (May 2009): 96–104. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-002008.

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Abstract:
- La scelta della metodologia da adottare nella formazione non č solo un fatto tecnico, ma ha anche inevitabilmente un valore, un senso "politico". La formazione mette in scena, configura uno specifico sistema di relazioni, di rapporti con le autoritŕ, di esercizio del potere, quindi un'idea di ambiente lavorativo e di societŕ. Essa, piů o meno consapevolmente, pratica, nel senso che li mette in atto, dei valori. L'optare per un approccio formativo o per un altro č un tassello nella costruzione dei nostri luoghi di lavoro, quindi, in una qualche misura, delle nostre polis.
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Borghi, Vando, and Federico Chicchi. "I capricci della merce: produzione di merci come produzione di rapporti sociali." SOCIOLOGIA DEL LAVORO, no. 116 (April 2010): 20–30. http://dx.doi.org/10.3280/sl2009-116003.

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Abstract:
Karl Marx, in un contesto sociale a dire il vero molto diverso da quello presente, ha dimostrato come il processo di produzione delle merci č, allo stesso tempo, anche un processo di (ri)produzione sociale; un processo in cui non solo le merci, ma anche i rapporti sociali, sono continuamente prodotti in una forma adeguata allo stesso sviluppo capitalistico. Il saggio parte dalla considerazione che questa certamente ancora oggi valida assunzione, deve perň essere interpretata alla luce di due principali metamorfosi: da un lato la dicotomia tra produzione e consumo non puň piů essere considerata in modo cosě netto e radicale (come invece in una considerevole parte delle interpretazioni di origine marxista); dall'altro lato il fatto che le nuove catene di produzione globale del valore coinvolgono, sempre piů direttamente, nuove risorse che riguardano le facoltŕ umane fondamentali (lingua, comunicazione, socievolezza, capacitŕ cognitive e simboliche, capacitŕ sociali, ecc.). Alla fine del saggio, ci si propone inoltre di evidenziare alcune contraddizioni che i piů recenti sviluppi della relazione tra merci e rapporti sociali di produzione stanno causando in termini di rischio di auto-distruzione delle basi morali del capitalismo e di persistenza e crescita di rilevanza economica di pratiche di lavoro che cercano di evitare, come modalitŕ intrinseca della loro organizzazione, l'esercizio dello sfruttamento capitalistico.
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Rizzi, Sara. "Violenza domestica al tempo del Covid-19." WELFARE E ERGONOMIA, no. 2 (January 2021): 155–206. http://dx.doi.org/10.3280/we2020-002011.

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Abstract:
La sicurezza delle donne sembra lentamente entrare a pieno titolo nell'agenda politica dei governi nazionali e locali. Tuttavia, non è così per la sicurezza femminile nei luoghi apparentemente più sicuri e più tutelanti come la famiglia o i rapporti di coppia. Ciò che accade in quei rapporti sembra ancora relegato a questione privata e non rappresenta un problema che, invece, a ragione è un fatto sociale. L'obiettivo di questo lavoro è quello di presentare un'analisi dell'andamento della violenza domestica durante il periodo del lockdown. Le fonti dei dati sono l'ISTAT e D.i.Re , enti che hanno rilevato in modo continuato e sistematico la questione sociale della violenza di genere e domestica. Oltre all'analisi quantitativa abbiamo approfondito il tema dal punto di vista qualitativo, ricorrendo a tre interviste rivolte a Testimoni Privilegiati, ciò si è reso necessario per meglio inserire i dati in un frame concettuale e teorico in grado di restituire la complessità del fenomeno, dell'importanza della presenza dei servizi sul territorio e del lavoro svolto dagli operatori antiviolenza.
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Burigana, Riccardo. "TANTI TESTIMONI DELLO STESSO CRISTO." PARALELLUS Revista de Estudos de Religião - UNICAP 13, no. 32 (November 28, 2022): 057–85. http://dx.doi.org/10.25247/paralellus.2022.v13n32.p057-085.

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Abstract:
La memoria delle vicende storiche della Chiesa Ortodossa in Europa Orientale costituisce un elemento centrale per la comprensione dei rapporti tra Russia e Ucraina tanto più per l’uso che di questa memoria ne è stato fatto negli ultimi anni, anche prima dello scoppio della guerra del 2022. L’articolo propone una lettura sintetica della presenza dei cristiani in Russia e Ucraina, mettendo in evidenza le relazioni tra la Chiesa e il potere politico.
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Radiconcini, Leone. "Il Parti Socialiste Unifié ed il rapporto con Israele (1960-1974)." MONDO CONTEMPORANEO, no. 2 (February 2022): 57–90. http://dx.doi.org/10.3280/mon2021-002002.

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Abstract:
Questo saggio indaga lo sviluppo dei rapporti politici, istituzionali e personali fra i rappresentanti del Parti Socialiste Unifié francese ed Israele (con particolare riferimento al Mapam) fra il 1960 ed il 1974. L'autore rintraccia nell'ideologia terzomondista il paradigma secondo il quale il partito francese definì la propria azione a livello internazionale ed inquadrò i fenomeni globali, fra cui anche il conflitto arabo-israeliano. Il saggio ripercorre lo sviluppo storico dell'analisi proposta dal Psu, i cambiamenti all'interno della dirigenza politica e gli effetti dei principali eventi globali sulla definizione dei rapporti internazionali del partito. Il testo scandisce il percorso fatto dal partito in tre diversi periodi, che determinarono il passaggio del Psu da aperto sostenitore delle istanze sioniste a promotore della causa nazionale palestinese, rintracciando le motivazioni di questo passaggio nella definizione dicotomica della politica internazionale promossa dal paradigma interpretativo terzomondista. L'analisi proposta si avvale di materiale documentario presente principalmente nel fondo del Psu presso l'archivio nazionale francese di Pierrefitte-sur-Seine e degli articoli del settimanale del Psu Tribune Socialiste.
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Żurek, Antoni. "Relacje patriarchatu antiocheńskiego z papieskim Rzymem w I-IV wieku." Vox Patrum 46 (July 15, 2004): 131–44. http://dx.doi.org/10.31743/vp.6746.

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Abstract:
Il vescovo antiocheno fin dałPinizio deł cristianesimo svołgeva un ruoło importane nełla regione orientałe ed in tutta ła Chiesa antica. L'importanza di questa sede vescoviłe risułtava dalla sua provenienza (fondata dagłi Apostoli) e dał fatto d'essere un capołuogo dellOriente. 11 concitio di Nicea riconferma ad Antiochia i priviłegi di una sede principaie, insieme ad Ałessandria, Roma e Gerusałemme. Fino ałła „scisma antiochena" deł IV secolo łe reciproci rapporti fra ił patriarcato antiocheno ed ił vecovo di Roma furono pieni di rispetto. Durante ła scisma i vescovi ortodossi antiocheni cercavano Pappoggio a Roma. Ił papa si sentiva obbłigato ad intervenire ma eon scarsi successi. NelParticoło viene esaminata ła natura ed i motivi degłi interventi de) vescovo di Roma negłi affari antiocheni.
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De Götzen, Eva. "Recognition of same-sex marriages, overcoming gender barriers in Italy and the Italian law no. 76/2016 on civil unions. First remarks = Riconoscimento dei matrimoni omosessuali, superamento delle barriere di genere in Italia e legge n. 76/2016 sulle unioni civili. Prime riflessioni." CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 9, no. 2 (October 5, 2017): 194. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2017.3871.

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Abstract:
Abstract: This contribution will focus on the relationship between the Italian legal system and same-sex couples. Firstly, certain key issues which have arisen so far in the context of cross-border samesex couples under the former Italian legal system will be tackled in order to investigate how this system handled non-traditional family ties established abroad when lacking the relevant legal framework. Secondly, the brand new Italian law no. 76/2016 on same-sex civil unions and de facto cohabitants will be briefly addressed in order to verify whether this law effectively fits the overall aim to overcome gender barriers in family matters in Italy. Lastly, the new Italian conflicts-of-law rules devoted to cross-border civil unions will be considered in order to evaluate whether the serious drawbacks arising from a denied genderless continuity of family status granted abroad are effectively overcome.Keywords: same-sex marriages, same-sex adoption, civil unions, continuity of family status, public policy.Riassunto: Il presente contributo analizza i rapporti tra ordinamento italiano e coppie omosessuali. In primo luogo, saranno affrontati alcuni problemi sorti nell’ambito dell’ordinamento italiano in merito al trattamento delle coppie omosessuali con elementi d’internazionalità al fine di verificare come tale ordinamento abbia gestito i rapporti familiari non tradizionali sorti all’estero pur in difetto di una disciplina di riferimento. In secondo luogo, si analizzerà brevemente la recente legge n. 76/2016 sulle unioni civili e coabitazioni di fatto al fine di verificare se essa effettivamente consenta di superare le barriere di genere in Italia. Da ultimo, si esamineranno le nuove norme di conflitto italiane relative alle unioni civili transfrontaliere onde appurare se consentono di superare i problemi connessi al difetto di continuità in Italia di uno status personale acquisito all’estero.Parole chiave: matrimoni omosessuali, adozione di coppie omosessuali, unioni civili, continuità di status familiari, ordine pubblico.
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Long, Joëlle. "Il contributo della Corte europea dei diritti umani alla definizione dei presupposti per l'adottabilità del minorenne: luci e ombre." MINORIGIUSTIZIA, no. 1 (January 2023): 30–40. http://dx.doi.org/10.3280/mg2022-001003.

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Abstract:
L'analisi della copiosa giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani sui presupposti per l'adottabilità del minorenne mostra frequenti condanne dell'Italia per rotture infondate e frettolose dei rapporti giuridici e di fatto con la famiglia di origine. Alcune delle censure formulate nei confronti del nostro Paese stigmatizzano cattive prassi e inefficienze gravi del sistema amministrativo e giudiziario. Si pensi, per esempio, a violazioni di diritti processuali dei genitori e, dal punto di vista sostanziale, alla carenza di sufficienti azioni positive da parte dei servizi sociali per rimuovere lo svantaggio sociale derivante dalla situazione di vulnerabilità del genitore (spesso una madre single migrante). Purtuttavia, la Corte europea sembra aver distorto il contenuto dell'obbligazione positiva dello Stato di attivarsi per la tutela della vita familiare degli individui in una logica adultocentrica che enfatizza il legame di sangue e i diritti genitoriali. Negli anni, infatti, i giudici di Strasburgo hanno dato una lettura sempre più restrittiva dei presupposti per una rottura completa e definitiva dei rapporti con la famiglia di origine. Il rischio è di limitare l'uso dell'adozione piena ai soli casi di maltrattamenti genitoriali penalmente rilevanti e di escluderne a priori l'utilizzo per negligenza e rischio psicoevolutivo. Con l'aumento delle adozioni in casi particolari, inoltre, aumenteranno le situazioni ambigue in cui la famiglia di origine è stata valutata inidonea a crescere il figlio, ma ha comunque il diritto di continuare a giocare un ruolo nella vita di questi.
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Palmieri, Mariangela. "Tra educazione e propaganda. Il mondo cattolico e il cinema documentario negli anni del pontificato pacelliano." MONDO CONTEMPORANEO, no. 1 (August 2021): 91–110. http://dx.doi.org/10.3280/mon2021-001003.

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Abstract:
Il saggio analizza l'uso che i cattolici hanno fatto del cinema documentario negli anni Quaranta e Cinquanta, durante il pontificato di Pio XII. Le ricerche sui rapporti tra cinema e cattolici hanno sinora privilegiato i film di finzione. Tuttavia, da alcuni documenti d'archivio, emerge come il mondo cattolico abbia rivolto la sua attenzione anche al documentario, inteso come uno strumento pedagogico e di propaganda. Per promuoverlo i cattolici si mossero in tre direzioni: producendo documentari autonomamente, facendoli realizzare a società di produzione esterne ma vicine al mondo cattolico, o distribuendo, nei propri circuiti (sale parrocchiali, sezioni DC) e in quelli industriali (attraverso il sistema della programmazione obbligatoria), documentari di proprio interesse, compresi quelli di propaganda anticomunista nei periodi di campagna elettorale. Più in generale, il documentario si inscrive nella battaglia per il controllo del cinema portata avanti dai cattolici.
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Fornabaio, Giovanni. "Chi inquina, paga." Milan Law Review 3, no. 1 (September 28, 2022): 49–92. http://dx.doi.org/10.54103/milanlawreview/18734.

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Abstract:
Con la sentenza n. 4 del 22/10/2019, il Consiglio di Stato si è pronunciato sull’ammissibilità di un ordine di bonifica di siti inquinati ai sensi dell’articolo 244 del codice dell’ambiente a carico di una società non direttamente responsabile dell’inquinamento ma subentrata a quella responsabile per effetto di fusione per incorporazione. La risoluzione della questione passa per la qualificazione giuridica della condotta di inquinamento ambientale antecedentemente alla introduzione della bonifica dei siti inquinati. Occorre analizzare i rapporti tra questa condotta e l’istituto della bonifica, normativamente successivo, e dare risposta ai quesiti, per un verso, se sia possibile ordinare la bonifica per fatti risalenti ad epoca antecedente alla introduzione di quest’ultima a livello legislativo, per l’altro, e in caso di risposta positiva, se sia possibile farlo in un contesto di operazioni societarie straordinarie, quale è la fusione, che hanno portato la società responsabile a non essere più direttamente imputabile per il fatto dannoso. Pertanto, serve fare chiarezza sulla trasmissibilità degli obblighi e delle responsabilità conseguenti alla commissione di un illecito per effetto di operazioni societarie straordinarie. Nella disamina delle questioni giuridiche esposte, l’elaborato si sofferma sulla prevenzione e riparazione del danno ambientale e sulla analisi del regime di imputazione della responsabilità connessa.
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Colì, Elisa, Giada Pavanello, and Rino Falcone. "La relazione tra paziente con artrite reumatoide e reumatologo durante la pandemia da Covid-19. Una ricerca esplorativa su rappresentazione sociale e ruolo della fiducia." PSICOLOGIA DELLA SALUTE, no. 1 (February 2022): 137–60. http://dx.doi.org/10.3280/pds2022-001008.

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Abstract:
Lo studio ha indagato la relazione tra paziente con artrite reumatoide e reumatologo durante la pandemia da Covid-19, con particolare attenzione alla rappresentazione sociale di questa relazione, alla fiducia riposta nel proprio reumatologo ed ai cambiamenti introdotti dalla pandemia. La ricerca, realizzata con un questionario ad hoc somministrato online, ha coinvolto 135 persone affette da artrite reumatoide (età M = 49). I risultati evidenziano che la rappresentazione sociale della relazione tra i due è strutturata attorno alla disponibilità del reumatologo ed alla fiducia riposta nei suoi confronti, elementi che compongono il nucleo centrale della rappresentazione. Aspetti quali la competenza e la profes-sionalità sembrano invece rivestire un ruolo marginale in questo particolare periodo, essendo collocati nella periferia lontana. Nel complesso la fiducia sembra basarsi sul riconoscimento di competenze relative al pa-tient engagement e di disponibilità in termini di invio verso altri specialisti, rivestendo un ruolo di primo piano in termini di adesione alle cure mediche. La pandemia, che ha fatto registrare per poco più della metà del campione un aumento di fiducia verso il reumatologo, sembra aver rafforzato rapporti di fiducia già esistenti e corroso rapporti di fiducia già precari. All'aumento di fiducia avrebbe contribuito, tra l'altro, il mantenimento dello status quo in termini di fre-quenza di contatti con il proprio reumatologo (contatti meno frequenti comportano invece una riduzione della fiducia) e di accesso alle visite reumatologiche, nonché la percezione di una maggiore disponibilità del proprio reumatologo e di un miglioramento delle proprie capacità comunicative e relazionali.
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Skubic, Mitja. "Il Registro della confraternità dei pellicciai di Udine. A cura di Federico Vicario. Biblioteca di Lingua e Letteratura friulana, 4. - Forum, Editrice Universitaria Udinese, Udine 2003; pp. 204." Linguistica 44, no. 1 (December 1, 2004): 190–92. http://dx.doi.org/10.4312/linguistica.44.1.190-192.

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Abstract:
L'edizione, in una veste tecnicamente impeccabile, ha come scopo principale quello di presentare i1 registro di una importante confraternita udinese del tardo Medioevo, quella dei pellicciai. In questo ambiente climatico tale mestiere deve esse­ re stato importante; e vedrei una prova nel fatto che viene menzionato, a parte gli beçars - macelatores (es. 42), l'unico, negli Esercizi di versione dal volgare friulano in latino nel sec. XIV in una scuola notarile cividalese dove si legge: L'ager gait, qual è d'estat, fas spargna lis pliçis, chosa ricrisint agl piliças. Ager calidus, qualis est in estate, facit parsimonucare renones, re cuius tedet pelixarios, (es. 40). Il curatore della pubbli­ cazione del Registro, Federico Vicario, vanta già una decina di pubblicazi.oni di testi analoghi e con l'attuale ha aggiunto un ulteriore testo prezioso per la nostra cono­ scenza del friulano antico. Il Registro è l'elenco dei censuari, però, oltre ad essere un documento della vita e dei rapporti sociali del Tre- e Quattrocento, offre un quadro linguistico del friulano in un'epoca in cui la letteratura vera e propria in friulano offre poco.
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INTERGUGLIELMI, ANTONIO. "La privacy nel diritto canonico e i rapporti con le legislazioni nazionali della Comunità Europea." Prawo Kanoniczne 60, no. 4 (October 7, 2018): 41. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2017.60.4.03.

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Abstract:
Con il progressivo utilizzo dei sistemi informatici e con l’espansione dell’utilizzo dei media, in modo particolare negli ultimi anni con il crescente diffondersi di internet e dei social media, la questione della tutela dei dati personali ha fatto sorgere nuove esigenze che richiedono un adeguamento della normativa canonica.Le nuove problematiche di tutela, spesso rese molto complesse dalla difficoltà di arginare un fenomeno di “trasmissione di informazioni e quindi anche di dati” in continua espansione tecnologica, hanno reso necessario adeguare la normativa di tutela della privacy sia a livello di norme della Comunità Europea, che dei singoli paesi tenuti a recepirle, di cui ci occuperemo nel nostro studio.La Chiesa, che da sempre è depositaria della memoria e della storia dei popoli, attraverso gli archivi ecclesiastici, delle diocesi, dei monasteri e anche delle singole parrocchie, è dunque tenuta a garantire la tutela dei dati in suo possesso, che rappresentano la vita dei suoi fedeli.Inoltre il diritto della Chiesa da sempre riconosce tra i suoi diritti fondamentali il rispetto della persona, tra cui rientra anche quello del “diritto al rispetto della buona fama e della riservatezza di ogni persona”, che viene sancito nel Codice di diritto canonico del 1983 al canone 220.La tutela dei dati personali coinvolge inoltre il rapporto tra l’ordinamento della Chiesa e le norme giuridiche degli Stati: nella legislazione di molte nazioni sono state promulgate leggi che tutelano il trattamento dei dati personali, norme che vanno tenute presenti dalle Conferenze Episcopali Nazionali per disciplinare e adeguare ad esse la normativa canonica sul trattamento dei dati cosiddetti “sensibili”.
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Prampolini, Antonio. "Internet e l'uso pubblico della storia. Dalle riflessioni di Nicola Gallerano alle indagini di Antonino Criscione sui siti web." SOCIETÀ E STORIA, no. 134 (February 2012): 797–813. http://dx.doi.org/10.3280/ss2011-134008.

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Abstract:
Chi volesse oggi affrontare il tema dell'uso pubblico della storia, quale paradigma storiografico di successo nell'Italia degli ultimi vent'anni, dovrebbe assumere come punto di riferimento le fondamentali riflessioni di Nicola Gallerano sui rapporti tra storia, memoria e societÀ. L'avvento di Internet, nuovo medium dove convergono tutti gli altri media della moderna societÀ di massa, ha avuto un'influenza significativa sull'uso pubblico della storia. Antonino Criscione ne ha fatto oggetto di una particolare attenzione nei suoi studi sulla Rete. L'articolo inizia prendendo in esame la definizione di uso pubblico della storia proposta da Gallerano, che precede l'affermazione di Internet-Web, per poi analizzare le indagini di Criscione sulla presenza della storia nel nuovo medium. L'esigenza di adottare un approccio critico, ma positivo, nei confronti dell'uso pubblico della storia, inteso come fenomeno culturale e sociale complesso e articolato (che non deve essere identificato a priori con un revisionismo mistificatorio o apologetico) accomuna i due storici. E questo approccio č necessario soprattutto in Internet, dove non pochi siti di storia contemporanea si propongono come "luoghi della memoria" e "comunitÀ di rete".
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Antoncecchi, Ettore, and Enrico Orsini. "Cardiologia 2020. Cosa c’è di nuovo." CARDIOLOGIA AMBULATORIALE 29, no. 1 (May 30, 2021): 1–13. http://dx.doi.org/10.17473/1971-6818-2021-1-1.

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Abstract:
Il panorama scientifico 2020 è stato dominato dalla pandemia CoViD, che ha quasi del tutto as-sorbito l’interesse e le energie della ricerca, in ogni branca della medicina. La cardiologia non ha fatto eccezioni. Non vi è stata piattaforma web, congres-so o meeting, rivista internazionale o nazionale, che non si sia occupata in larga misura dei rapporti fra CoViD-19 e malattie cardiovascolari. Il risultato è stata la povertà di reali novità nella produzione scientifica in ambito cardiovascolare. Anche l’atte-sissimo progetto ISCHEMIA, pubblicato nel 2020, che peraltro non ha apportato reali novità nel trat-tamento della cardiopatia ischemica cronica, non ha suscitato il dibattito scientifico che sarebbe stato ne-cessario, soffocato purtroppo dalla tragedia CoViD che il mondo ha vissuto in questo anno. Una delle poche eccezioni dell’anno 2020 è stata la inarrestabi-le conferma degli inibitori SGLT2, che hanno ormai travalicato il semplice ruolo di farmaci antidiabetici, per collocarsi a pieno titolo fra gli agenti dotati di uno spiccato ruolo protettivo verso gli outcomes cardiovascolari. Come ogni anno, abbiamo concentrato la nostra attenzione su alcuni temi, che riteniamo particolar-mente significativi per l’interesse dei lettori.
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De Caprio, Lorenzo, and Paola Cinque. "Il Medico Attore e l’Attore Medico." Medicina e Morale 50, no. 2 (April 30, 2001): 251–74. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2001.720.

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Abstract:
Il testo illustra i “difficili” rapporti, i grotteschi rimandi e le sotterranee intese tra teatro e medicina. Da un lato gli autori fanno emergere, anche paradossalmente, i caratteri “teatrali” della professione, dall’altro sottolineano il fatto che la maschera del medico nel Teatro abbia assolto costantemente una funzione di critica sociale richiamando costantemente, severamente, energicamente i professionisti della vita al rispetto dei valori, umani prima e morali poi, che contraddistinguono una professione che ha al centro dei suoi interessi l’uomo. Nello stesso tempo l’attore che si fa medico sulla scena permette di seguire con sorprendente fedeltà la nascita, l’evoluzione e l’ascesa del ruolo medico nelle società occidentali. Scena invariante dell’azione del medico si rivela la sofferenza umana e sua contro-parte la Morte, così, tra le polarità del medico che si fa attore, e dell’attore che si fa medico emerge un percorso storico che dal Tragico greco, giunge all’Umano cristiano, e poi passando per il Comico, ci porta al Dis-Umano contemporaneo.
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Cattaneo, Marina. "Le scrittrici della rivista La Difesa delle Lavoratrici." Forum Italicum: A Journal of Italian Studies 54, no. 1 (March 13, 2020): 166–88. http://dx.doi.org/10.1177/0014585820909297.

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Abstract:
Partendo dall’esperienza che alcune scrittrici socialiste lombarde avviano fondando, nel 1912, la rivista La Difesa delle Lavoratrici, viene effettuata un’analisi della produzione letteraria e politica di intellettuali donne che in quella rivista opereranno a vario titolo. Si tratta di: Anna Kuliscioff, Angelica Balabanoff, Rosa Genoni, Maria Gioia, Maria Giudice, Linda Malnati, Abigaille Zanetta, Enrica Viola, Maria Perotti Bornaghi. Alcune, come Kuliscioff e Balabanoff, sono ricordate soprattutto per il contributo dato alla lotta politica, anche se la poesia di Angelica Balabanoff è anche un riferimento obbligato nella storia letteraria del primo Novecento. Altre soprattutto per i valori che trasfondono nella loro narrativa, in particolare quando fanno scorrere le storie all’interno dei rapporti di classe dell’epoca, improntati all’atteggiamento padronale dei ceti più favoriti. La guerra, il dolore umano, la famiglia, il ruolo della donna nella società, la situazione di povertà di tanti bambini, sono tra i temi maggiormente trattati. Molti i riferimenti al proprio vissuto, anche quando non assumono la veste formale di vere e proprie autobiografie. Il fatto che la funzione pedagogica mostri, nel lavoro delle scrittrici qui presentato, una evidenza maggiore di quella estetica e puramente narrativa è inevitabile, data l’epoca e il contesto al quale i testi fanno riferimento.
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Jones, Mark Wilson. "Principles of design in Roman architecture: the setting out of centralised buildings." Papers of the British School at Rome 57 (November 1989): 106–51. http://dx.doi.org/10.1017/s0068246200009119.

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Abstract:
CRITERI PROGETTUALI NELLA ARCHITETTURA ROMANAE'ampiamente riconosciuto come la tecnica progettuale degli edifici romani antichi prevedesse una valutazione tanto delle proporzioni che delle dimensioni. L'elemento della proporzione è stato generalmente considerato come più importante e la questione della dimensione relegata in un ruolo di supporto, ritenuto interessante solo nella misura in cui il rapporto tra le dimensioni viene a creare una relazione di proporzioni. Questo lavoro cerca di comprendere l'importanza della dimensione come criterio progettuale a se' stante, studiando lo sviluppo delle piante relative ad un gruppo di edifici confrontabili tra loro. Vengono prese in considerazione anche un certo numero di fonti scritte particolarmente significative.La discussione è divisa in tre parti. La prima parte analizza le piante di un gruppo di edifici a pianta centrale, di grandi dimensioni, isolati, semplici, ben conservati, situati a Roma o nelle vicinanze e datati tra il 100 a.C. ed il 500 d.C, molti dei quali ispezionati nuovamente allo scopo. L'importanza della dimensione è messa in evidenza dal fatto che quasi tutti gli edifici in questione sviluppano piante che si possono associare a multipli di base 10, 12, e talora 16. Gli architetti sembrano essersi preoccupati di fissare tali dimensioni in modo da stabilire un limite importante nella progettazione di un edificio.La seconda parte esamina i motivi presupposti dai criteri visti operare nella pratica. Questi sorgono sia da considerazioni di carattere concreto, quali esigenze di praticità o propositi di imitazione, sia dal principio teorico della dimensione come fondamento della progettazione, secondo il concetto greco di symmetria. La terza parte cerca di considerare i risultati esposti finora nel contesto della progettazione di un edificio come coerente insieme tridimensionale. La scelta di una dimensione complessiva appropriata sembra avere esercitato una certa influenza sul modo in cui la progettazione di un edificio era scomposta ed elaborata con l‘ausilio di aritmetica e geometria.Come conclusione risulta che la dimensione in quanto tale appare come una delle caratteristiche fondamentali di un edificio romano, piuttosto che come semplice funzione dei rapporti di proporzione.
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Gasparini, Alberto. "Scenario per la cittŕ nuova Gorizia/Gorica, o se si vuole Isonzopoli/Socepolis." FUTURIBILI, no. 3 (September 2012): 82–104. http://dx.doi.org/10.3280/fu2011-003005.

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Abstract:
Lo scritto tratta del processo attraverso il quale le cittŕ gemelle, divise da un confine che, pur se virtuale, rimane sempre a livello di sovranitŕ statuale, si trasformano in un'unica "cittŕ nuova". Vengono considerate le differenti forme di possibili interpenetrazioni tra le due cittŕ, e poi si elaborano possibilitŕ che le attuali Gorizia e Nova Gorica si trasformino in una nuova cittŕ, da chiamare Gorizia/Gorica o Isonzopoli/Socepolis. Per verificare ciň si ricorre alla costruzione di scenari di previsione (attuale, dopo 5 anni, 10 anni, 15 anni) su tre ipotesi di rapporti fra le attuali due cittŕ: che restino separate come ora, che sviluppino una piů o meno forte integrazione differenziata, che si fondino in una cittŕ nuova e "normale", e cioč uguale a tutte le altre cittŕ salvo i vincoli che possono venire dal fatto che ancora esiste un confine tra due sovranitŕ anche se disattivato. Vengono alla fine considerati sei possibili scenari finali (al 2025), compresi tra la "cittŕ nuova" impossibile, lo scenario velleitario, lo scenario negativo assoluto, la "cittŕ nuova" relativa, lo scenario del "blocco realistico", e da ultimo la "cittŕ nuova" ottimale. Si valutano le possibilitŕ di realizzazione dei singoli scenari, e la loro estensibilitŕ alle altre cittŕ gemelle, comprese le differenti Gerusalemme che convivono a Gerusalemme.
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Ciccone, Lino. "Aspetti etici della prevenzione della infezione da HIV." Medicina e Morale 45, no. 2 (April 30, 1996): 271–79. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1996.915.

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Abstract:
L’Autore nota come a fronte di un sostanziale accordo sulla necessità della prevenzione della infezione da Human Immunodeficiency Virus (HIV) - responsabile della Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) -, esista poi una disparità di opinioni quando si deve precisare in cosa essa debba consistere. L’articolo si sofferma su alcuni dati di fatto: 1. l’AIDS non è più una malattia confinata a determinate categorie cosiddette “a rischio” (omosessuali, tossicodipendenti), ma è dilagata oltre; 2. l’HIV è un virus fragile, che può essere trasmesso solo attraverso forme di contatto profondo (rapporti sessuali, inoculo di sangue infetto (attraverso trasfusioni o scambi di siringhe infette), trasmissione materno-fetale); 3. un virus fragile come l’HIV è causa attuale di pandemia, conseguenza di una diffusa promiscuità sessuale. L’Autore ritiene, perciò, che una vera ed efficace prevenzione potrebbe essere attuata solo superando il diffuso comportamento sessuale promiscuo. Ogni altra soluzione - inclusa quella dell’utilizzo del profilattico (proposto come valido (erroneamente) mezzo di evitamento dell’infezione da HIV) - è “pseudo-prevenzione” e denota due idee di fondo: 1. il libertarismo sessuale come una conquista di libertà e di civiltà; 2. la pretesa impossibilità da parte delle persone di vivere una sessualità ben regolata, pur riconoscendone il valore. Nell’articolo si ritiene che alla base di una prevenzione che sia degna dell’uomo stiano due presupposti: 1. l’adeguata e corretta informazione; 2. l’educazione alla maturità responsabile da parte dell’individuo. E le strategie preventive devono correre a due livelli: personale (con l’insostituibile ruolo delle agenzie educative) e collettiva.
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Menis, Claudio. "Les rapports entre le droit communautaire et la nouvelle loi italienne relative à la protection de la concurrence." Journal of Public Finance and Public Choice 8, no. 2 (October 1, 1990): 79–92. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907344974.

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Abstract:
Abstract La nuova legge italiana sulla concorrenza s’inserisce in un contesto economico e giuridico caratterizzato dall’esistenza del diritto comunitario della concorrenza, che è applicable a tutti i comportamenti delle imprese che producono effetti nella Comunità economica europea.Il diritto comunitario non esclude che gli Stati membri introducano leggi nazionali per la protezione della concorrenza, che anzi possono coesistere legittimamente con il diritto comunitario e anche svolgere un ruolo importante in seno alla Comunità.Pertanto, è utile esaminare quale sia l’incidenza del diritto comunitario della concorrenza sulla legge italiana e, inoltre, quale sia il ruolo che la legge italiana può svolgere per contribuire ad assicurare il buon funzionamento del mercato comune.In primo luogo, è necessario esaminare i rapporti tra gli articoli 85 e 86 del Trattato CEE e i diritti nazionali della concorrenza.Tali articoli si applicano esclusivamente ai comportamenti delle imprese che sono suscettibili d’influenzare gli scambi commerciali tra Stati membri. Essi non hanno quindi il compito di sostituirsi ai diversi diritti nazionali della concorrenza ma, al contrario, lasciano aperta agli Stati membri la possibilità di emanare norme specifiche per il controllo delle imprese i cui comportamenti hanno effetto nei rispettivi territori nazionali.Peraltro, secondo quanto ha stabilito nel 1969 la Corte di Giustizia delle Comunità europee, l’applicazione parallela del diritto comunitario e del diritto nazionale non può essere ammessa che nella misura in cui non pregiudichi l’applicazione uniforme, in tutto il mercato comune, delle norme comunitarie.Tra i diversi casi possibili, quelli in cui le autorità nazionali possono agire sono sia il caso in cui la Commissione abbia ritenuto di vietare gli accordi o le pratiche in discussione, ed in cui un divieto a livello nazionale potrebbe contribuire ad elevare le sanzioni nei riguardi dell’impresa incriminata (pur tenendosi conto del fatto che per motivi di equità le sanzioni cumulate non possono superare un certo livello), sia il caso in cui la Commissione abbia dichiarato che un accordo o una pratica non rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 85 o 86; in quest’ultimo caso, secondo la dottrina prevalente, un’attestazione negativa non priverebbe le autorità nazionali del diritto di applicare la loro legislazione sulla concorrenza. Un caso analogo è quello in cui la Corte, con una speciale lettera amministrativa (lettre de classement), abbia espresso l’opinione di non dover intervenire in applicazione dell’art. 85, e nel quale le autorità nazionali possono applicare le loro norme più ristrette.Per quanto riguarda, poi, il regolamento comunitario attinente alle concentrazioni nei suoi rapporti con i diritti nazionali di concorrenza, esso non determina il suo campo di applicazione sulla base dell’influenza esercitata sugli scambi tra Stati membri, ma in funzione del criterio della dimensione comunitaria dell’operazione di concentrazione. In questo caso, contrariamente a quanto accade per l’applicazione degli articoli 85 ed 86 del Trattato CEE, viene escluso qualsiasi intervento dei sistemi nazionali nei riguardi delle concentrazioni di dimensione comunitaria (con due eccezioni: quando la concentrazione rischia di determinare una «posizione dominante” all’interno di uno Stato membro e quando uno Stato membro intenda assicurare la protezione di interessi legittimi che non sono tutelati dal regolamento comunitario).Gli Stati membri possono, invece, applicare la loro legislazione alle concentrazioni che non abbiano dimensione comunitaria.Tutto quanto precede riguarda i rapporti tra normative CEE e diritti nazionali degli Stati membri. Vediamo adesso la posizione della legge italiana con riguardo al diritto comunitario della concorrenza.A questo riguardo, vi sono alcune difficoltà interpretative. Infatti, secondo il primo comma dell’art. l della legge, quest’ultima si applicherebbe alle intese, agli abusi di posizione dominante ed alle concentrazioni d’imprese che non ricadono nell’ambito di applicazione delle norme comunitarie. Pertanto, l’Autorità italiana, dopo aver constatato che un caso sottopostole non rientra nell’ambito di applicazione della legge, ne informa la Commissione delle Comunità europee, trasmettendole tutte le informazioni in suo possesso.Se ci si attenesse, quindi, ai due primi’ paragrafi, si potrebbe ritenere che la legge italiana non possa mai essere applicata a casi che rientrano nella competenza del diritto comunitario della concorrenza; tale limitazione del diritto italiano della concorrenza, come si è visto, non è richiesta dal diritto comunitario (salvo per le concentrazioni di dimensione comunitaria).Il terzo paragrafo dell’art. 1, tuttavia, sembra introdurre un’eccezione a questa limitazione, affermando che, per quanto riguarda i casi per i quali la Commissione delle Comunità europee ha gia iniziato una procedura, l’Autorità italiana deve sospendere l’istruttoria, «salvo per gli eventuali aspetti di esclusiva rilevanza nazionale».Due interpretazioni sono possibili: che gli «aspetti di esclusiva rilevanza nazionale” si riferiscano soltanto a comportamenti che non sono suscettibili d’influenzare gli scambi tra Stati, oppure che si riferiscano anche a comportamenti che possono influenzare tali scambi e, di conseguenza, la legge italiana potrebbe applicarsi anche a comportamenti che rientrano nel diritto comunitario della concorrenza. In quest’ultimo caso potrebbe esservi un’applicazione parallela dei due ordinamenti della concorrenza, sempre con il rispetto del primato del diritto comunitario (salvo che per le concentrazioni di dimensione nazionale).Sara compito dell’Autorità scegliere tra queste due possibili interpretazioni.
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van Meerhaeghe, Marcel A. G. "Protection of Competition in Belgium*." Journal of Public Finance and Public Choice 8, no. 2 (October 1, 1990): 93–101. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345036.

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Abstract:
Abstract Le recenti leggi sulla concorrenza introdotte in alcuni Paesi europei sono basate sulle norme comunitarie. È questo il caso della legge italiana del 10 ottobre 1990 e del progetto di legge belga del 10 settembre 1990.In Belgio è in vigore la legge 27 maggio 1960 contro l’abuso di posizione dominante, mentre non hanno concluso l’iter parlamentare altri progetti di legge sulla politica della concorrenza elaborati successivamente.Pertanto, il testo da esaminare (confrontandolo con la legge italiana e anche con quella comunitaria) è il progetto di legge del settembre 1990.Un primo problema è dato dal fatto che il Trattato di Roma non definisce il concetto di «concorrenza». Questa lacuna caratterizza anche molte leggi nazionali, inclusa quella belga del 1960, che contiene definizioni alquanto approssimative di «abuso» e di «posizione dominante». Il progetto di legge definisce solo tre concetti: «undertaking», «posizione dominante” e «ministro». Neppure la legge italiana fornisce definizioni.Il progetto di legge propone l’istituzione di un «Consiglio della concorrenza», con compiti sia di decisione circa attività anti-concorrenziali, sia di consultazione, di sua iniziativa o su richiesta del Ministro degli affari economici.Il consiglio è composto di dodici membri, di cui sei (compreso il presidente ed il vice-presidente) appartenenti alla magistratura ed altri sei designati sulla base della loro specifica competenza. Dodici membri supplenti sono designati sulla stessa base. Le nomine durano sei mesi e sono effettuate su deliberazione del Consiglio dei ministri. È facile immaginare che la Commissione sulla concorrenza sarà sottoposta a notevoli pressioni politiche. Inoltre, si prevede una commissione di consiglieri, rappresentanti le parti sociali, la cui consultazione ritarderà certamente le procedure.Il sistema previsto dalla legge italiana sembra preferibile, sia perché assicura una maggiore indipendenza dal potere politico, sia perché è più agile.Per quanto riguarda le operazioni di concentrazione, il progetto belga richiede una percentuale della quota di mercato (il 20%) che è inferiore a quella prevista dalla regolamentazione CEE (il 25%) ed inoltre il fatturato minimo richiesto, pari ad un miliardo di franchi belgi, appare eccessivamente basso, anche confrontato con quello della legge italiana, che è circa 15 volte più elevato e da commisurare ad un prodotto interno lordo cinque volte maggiore.Le procedure previste dal progetto belga (come, peraltro, anche quelle comunitarie) sembrano richiedere un eccessivo lavoro burocratico, anche a danno della riservatezza.Uno dei timori suscitati dalla regolamentazione comunitaria, attraverso le deroghe ai divieti di comportamento anticoncorrenziale, è quello di voler dar luogo a politiche industriali o sociali, piuttosto che ad una politica della concorrenza. In una parola, vi è il rischio che prevalga la «politica” vera e propria.Per quanto riguarda i rapporti tra normativa comunitaria e leggi nazionali, è possibile che ambedue siano applicate, purché non venga pregiudicata l’applicazione uniforme delle norme comunitarie.Le autorità nazionali possono vietare accordi rispetto ai quali la Commissione abbia dichiarato di non intervenire. Oltre a svolgere un ruolo di consulenza nei riguardi della Comunità, gli Stati possono inserirsi nel procedimento comunitario. Di fatto, per gli attori puo essere preferibile ricorrere alla magistratura, la quale può decidere il pagamento dei danni, anziché limitarsi ad imporre multe, come fa la Commissione.Con riferimento al sistema belga, si può dubitare che un Paese con un territorio così limitato possa regolamentare le concentrazioni, le quali sono già oggetto di normative comunitarie.Appare inoltre sorprendente, sia nel rapporto belga che nella legge italiana, l’assenza di norme che sopprimano il controllo dei prezzi.Poiché sia la legge italiana che il progetto belga si basano sulla normativa comunitaria, per fame una valutazione complessiva bisogna fare riferimento a quest’ultima, la quale si fonda sulla legislazione anti-trust statunitense che, tuttavia, negli ultimi anni e stata sottoposta a numerose critiche.Appare sempre piu di frequente che monopoli ed oligopoli non siano cosl preoccupanti come si pensava in passato. In particolare, un sistema oligopolistico può essere nella sua essenza concorrenziale.Non sembra quindi opportuno che, di fronte ad una revisione sostanziale di molte idee tradizionali in tema di funzionamento dei mercati, la Commissione e gli Stati membri accentuino il controllo delle concentrazioni.La politica comunitaria non sembra aver avuto un’evoluzione logica e coerente. In passato le concentrazioni mediante fusione venivano incoraggiate; dopo le si è considerate con diffidenza.Gli stessi concetti di «mercato rilevante», «pratiche concertate» e «posizione dominante” sono cambiati nel corso del tempo.Data l’ispirazione liberale del Trattato di Roma, la determinazione del «valore economico” dovrebbe essere lasciata al mercato, senza porsi il problema di identificare prezzi che siano «eccessivi». Anche per quanto riguarda gli accordi di distribuzione esclusiva, non sono chiari i danni che potrebbero conseguirne.In conclusione, le autorità nazionali farebbero meglio se cercassero d’influire sulla politica comunitaria della concorrenza piuttosto che adottarla senza i necessari approfondimenti.
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Dal Pozzo, G., M. Cellerini, M. Mascalchi, P. Innocenti, N. Villari, and M. C. Boschi. "Utilità clinica della risonanza magnetica nella patologia orbitaria." Rivista di Neuroradiologia 4, no. 3_suppl (December 1991): 121–33. http://dx.doi.org/10.1177/19714009910040s322.

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Abstract:
Viene esaminata l'utilità clinica della risonanza magnetica nella patologia orbitaria con particolare riguardo ai vantaggi, alle limitazioni, alle indicazioni e controindicazioni della metodica. Come è noto, la RM consente uno studio multiplanare e non invasivo delle orbite (non fa uso di radiazioni ionizzanti); inoltre, recenti progressi tecnologici hanno introdotto bobine di superficie sempre più efficienti e sequenze d'impulsi più sofisticate a tutto vantaggio della durata dei tempi di scansione, della risoluzione spaziale e di contrasto. Nella patologia del globo oculare, la RM è impiegata soprattutto nella diagnostica differenziale tra melanomi melanocitici della coroide e lesioni simulanti specialmente nei casi dubbi qualora non vi sia una concordanza tra reperti clinici, oftalmoscopici, ecografici oppure non sia conservata la trasparenza dei mezzi diottrici. La presenza di una sostanza paramagnetica come la melanina, conferisce infatti al melanoma un caratteristico comportamento di segnale: elevata intensità nella sequenza T1-dipendente e bassa intensità in quella T2-dipendente. Per quanto riguarda la patologia extrabulbare intraconica, la RM ha assunto un ruolo di primaria importanza nella diagnostica delle lesioni del nervo ottico e delle guaine meningee che lo avvolgono (plac-che di demielinizzazione, glioma, meningioma periottico). Nella patologia del cono muscolare (oftalmopatia di Graves) la RM ha dimostrato un'affidabilità equivalente a quella della TC; tuttavia, poiché la RM non fa uso di radiazioni ionizzanti, è metodica più idonea soprattutto nel caso di controlli seriati nel tempo in considerazione del fatto che il cristallino è un organo critico. Nell'ambito della patologia intra-extraconica, la RM può consentire, sulla base dell'analisi del segnale, una diagnosi differenziale tra pseudotumor infiammatorio (bassa intensità di segnale nella sequenza Spin-Echo T2-dipendente) e linfoma o metastasi orbitarie (elevato segnale nella sequenza Spin-Echo T2-dipendente) anche se è possibile che alcuni tipi di linfoma, il mieloma e certe metastasi (neuroblastoma) presentino un comportamento di segnale uguale a quello dello pseudotumor infiammatorio. Inoltre, grazie alla intrinseca sensibiltà ai fenomeni di flusso, la RM permette di dimostrare, in caso di patologia vascolare, le anomalie di decorso e di calibro dei principali vasi sanguigni orbitari (varici orbitarie, fistole carotido- cavernose ecc.) nonchè l'eventuale presenza di trombosi endoluminali. Infine, nonostante le limitazioni della RM nella valutazione delle alterazioni della compatta ossea, la metodica ha dimostrato una buona affidabilità anche nello studio delle più frequenti patologie che interessano primitivamente o secondariamente le pareti orbitarie (mucocele, tumori dei seni paraorbitari, metastasi, meningioma della grande ala sfenoidale). In questi casi la RM dimostra direttamente non solo la formazione espansiva ed i suoi rapporti con le strutture endoorbitarie, ma anche le alterazioni ossee associate. In conclusione si può affermare che, nonostante il ruolo preciso della RM nello studio della patologia orbitaria non sia ancora pienamente stabilito, questa metodica è oggi in grado di fornire, in certe situazioni patologiche, delle informazioni che non sono altrimenti disponibili.
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Charrier, Guy. "Parallèle entre la loi italienne pour la protection de la concurrence et le système français." Journal of Public Finance and Public Choice 8, no. 2 (October 1, 1990): 103–15. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345045.

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Abstract:
Abstract La nuova legge italiana per la protezione della concorrenza e del mercato presenta una notevole analogia, sia nei concetti che nei principali meccanismi applicativi, con le principali legislazioni dei Paesi membri della CEE e soprattutto con quelle che sono state introdotte negli anni più recenti.Il campo d’applicazione riguarda, almeno in principio, tutti i settori di attività, sia nel sistema italiano che in quello francese, poiché nessuna deroga è prevista, salvo per alcune particolari attività, come gli audio-visivi, la stampa, le banche e le assicurazioni.Questa estensione del campo di applicazione della legislazione si spiega con il fatto che essa riguarda tutte le pratiche anti-concorrenziali che vadano a detrimento del buon funzionamento del mercato e che tali pratiche siano suscettibili di provenire da tutti gli operatori economici.In Francia, peraltro, vige una distinzione tra comportamenti diretti a falsare il mercato, e che ricadono sotto le categorie di cartelli e di abuso di posizione dominante, di cui si occupa il Consiglio della concorrenza, e le pratiche restrittive, come il rifiuto di vendere, la subordinazione delle vendite, le discriminazioni e l’imposizione di prezzi, che sono di competenza dei tribunali perché in principio riguardano soltanto i rapporti tra imprese.Un secondo aspetto riguarda l’applicazione delle regole della concorrenza alle persone pubbliche. In principio, le disposizioni della legge italiana circa le imprese pubbliche (art. 8) e quelle della legge francese (art. 53) rispondono soltanto in parte alla questione. Nel diritto francese, quando una persona pubblica agisce da privato, è sottoposta alle leggi che riguardano il comportamento dei privati. Una difficoltà sorge, invece, quando questa persona pubblica, agendo nell’ambito dei suoi poteri, genera sul mercato effetti che danneggiano la concorrenza. Una recente sentenza del Tribunale dei conflitti ha concluso che le regole della concorrenza non si applicano alle persone pubbliche se non nella misura in cui esse diano luogo ad attività di produzione (di distribuzione o di servizi).La legge italiana non dà alcuna definizione del concetto di concorrenza nè dà alcun elemento che ne consenta la giustificazione economica. Altrettanto avviene con la legge vigente in Francia, ove sono i testi delle decisioni che forniscono indicazioni al riguardo.Il principio generate del divieto dei cartelli, come anche l’elenco dei casi suscettibili di costituire intese di carattere anti-concorrenziale, sono presentati in modo molto simile sia nella legge italiana che in quella francese. Ambedue riprendono, d’altronde, la formulazione dell’art. 85 del Trattato di Roma.Tutto fa pensare che l’Autorità italiana si troverà di fronte a casi analoghi a quelli di cui si è in varie occasioni occupato il Consiglio della concorrenza francese: cartelli orizzontali (accordi sui prezzi, sulla ripartizione dei mercati, sull’esclusione di un’impresa del mercato, ecc.); intese verticali (risultanti da accordi tra un produttore ed i suoi distributori nell’ambito di contratti di distribuzione selettiva o esclusiva); imprese comuni (la cui creazione può rientrare nel campo della proibizione di cartelli o costituire un’operazione di concentrazione); intese tra imprese appartenenti allo stesso gruppo (nel quadro dei mercati pubblici, il Consiglio ha ritenuto che non sia contrario alle norme concorrenziali, per imprese con legami giuridici o finanziari, rinunciare alla loro autonomia commerciale e concertarsi per rispondere a delle offerte pubbliche).Sull’abuso di posizione dominante, così come per i cartelli, i due sistemi italiano e francese presentano molte somiglianze. Tuttavia, contrariamente al diritto francese ed a quello tedesco, nella legislazione italiana non si fa alcun riferimento alle situazioni di «dipendenza economica». Peraltro, l’identificazione di questo caso è alquanto complessa e, sinora, il Consiglio non ha rilevato alcun caso che rientri nello sfruttamento abusivo di una situazione di dipendenza economica. Pertanto, si può forse concludere che il legislatore italiano sia stato, a questo riguardo, più saggio di quello francese. Più in generale, per quanto riguarda i casi di abuso di posizione dominante, il Consiglio deBa concorrenza ha seguito un’impostazione piuttosto tradizionalista.Anche sul controllo delle concentrazioni, il testo della legge italiana richiama quello francese e anche quello della normativa comunitaria, pur se è diversa la ripartizione delle competenze tra Autorità incaricata della concorrenza e Governo. Nella legge italiana, d’altra parte, vi sono delle norme relative alla partecipazione al capitale bancario che fanno pensare ad un dibattito molto vivo su questo tema.I livelli «soglia” per l’obbligo di notifica delle concentrazioni sono più elevati in Francia. Bisognerà poi vedere con quale frequenza il Governo italiano farà ricorso all’art. 25, che gli conferisce il potere di fissare criteri di carattere generale che consentono di autorizzare operazioni di concentrazione per ragioni d’interesse generale, nel quadro dell’integrazione europea.L’interesse delle autorità amministrative francesi nei riguardi delle concentrazioni, che un tempo era molto limitato, è divenuto più intenso negli anni più recenti, anche se i casi di divieto di concentrazioni sono stati sinora molto limitati.In conclusione, si può ricordare che un organismo competente in materia di protezione della concorrenza ha un triplice compito: pedagogico (attraverso la pubblicazione delle decisioni, delle motivazioni e delle ordinanze su questioni di carattere generale e sui rapporti attinenti al funzionamento del mercato), correttivo (per distogliere gli operatori economici da comportamenti anti-concorrenziali) e, infine, dissuasivo (poiché l’esperienza di applicazione delle leggi relative alla concorrenza dimostra che la loro efficacia dipende in modo decisivo dalla comminazione di sanzioni).
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Stępień, Marek. "Kapituła katedralna w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej (1818-1925)." Prawo Kanoniczne 52, no. 1-2 (June 5, 2009): 321–51. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2009.52.1-2.11.

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Abstract:
I capitoli dei canonici sono i collegi del clero istituiti dai Sommi Pontefici per la solennità delle celebrazioni nella chiesa per la quale sono state istituite, invece il capitolo cattedrale aiuta il vescovo nel governo della diocesi, come un consiglio, e, durante la “sede vacante” della diocesi, supplisce il vescovo nell’amministrazione della diocesi. Papa Pio VI con la bolla “Saepe factum est” del Marzo 1799 creò la diocesi di Wigry. Dopo il Congresso di Vienna del 1815 fu creato il Regno Polacco e suo re sarebbe stato ogni imperatore russo. Con questi cambiamenti gran parte della diocesi di Wigry si trovò ai confini del Regno. Nel 1818 con la bolla “Ex imposita Nobis” papa Pio VII, al posto della diocesi di Wigry, creò la diocesi di Augustow, ossia di Sejny e, proprio questa diocesi apparteneva a Regno Polacco. Lo stesso papa ordinò di formare sette capitoli cattedrali tra i quali uno a Sejny. Il papa sottolineò che di ogni capitolo cattedrale potevano far parte al massimo dodici canonici con i benefici, con quattro titoli, decano, arcidiacono, custode, scolastico e inoltre, un canonico di sacra teologia e un penitenziere. Le autorità non lasciarono piena libertà al Capitolo di Sejny. L’esecutore della bolla papale, arcivescovo Holowczyc, nel decreto d’erezione obbligò il Capitolo ad adempiere gli obblighi posti sia dal vescovo diocesano che dalle autorità civili, ciò indica che quest’ultima faceva delle pressioni sul vescovo. I vescovi diocesani, in modo evidente, furono condizionati dalle autorità civili per le nomine dei canonici della cattedrale. Un’espressione significativa la si trova nella istruzione, secondo cui proprio le autorità civili dovevano nominare i canonici presentati dal vescovo diocesano. La Chiesa fu costretta a subire tale situazione non avendo altra alternativa. In modo particolare si può notare questa ingerenza nel fatto di dover sottoporre alla accettazione delle autorità civili il vicario capitolare, eletto dal capitolo. Il Capitolo della Cattedrale di Sejny, dopo l’elezione del vicario capitolare, si rivolgeva sempre alle autorità civili per l’accettazione del nuovo eletto. Il Consiglio Amministrativo del Regno Polacco oppure il Governatore, emettevano l’approvazione della scelta. Le autorità civili non soltanto accettavano l’elezione del vicario capitolare, ma fissavano anche la sua retribuzione. In genere, la prassi per le nomine dei prelati e dei canonici del Capitolo della Cattedrale nella diocesi di Augustow, ossia di Sejny, incominciava con la presentazione dei tre candidati, allegandovi il loro curriculum, da parte del vescovo diocesano alle autorità civili. Dopo si rimandava la decisione al vescovo per emettere il decreto di nomina, e si obbligava il candidato a presentare alle autorità civili la carta ufficiale per la redazione del decreto civile. Ci sembra che il motivo principale di mancanza dello statuto si trova nell’atteggiamento delle autorità civili. Il Capitolo non possedeva delle rendite e degli obblighi precisi, ma dipendeva esclusivamente dalle autorità civili. Proprio per questi impedimenti il Capitolo della cattedrale, soltanto agli inizi del XX secolo, ricevette lo statuto. Si può affermare, in genere, che per quanto concerne il Capitolo della diocesi di Augustow, ossia di Sejny, non sempre le cose si svolgevano nel rispetto del diritto canonico universale e particolare. La posizione socio-politica del Regno Polacco sia nei territori occupati dagli stati vicini che nei rapporti tra la Santa Sede e la Russia, influenzò notevolmente una tale situazione.
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Sobański, Remigiusz. "Prawo kanoniczne a kultura prawna." Prawo Kanoniczne 35, no. 1-2 (June 5, 1992): 15–33. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1992.35.1-2.02.

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Abstract:
Si presenta la versione polacca di una relazione tenuta nell’ambito dei seminari sul tema „Scienza giuridica e diritto canonico” al’Università di Torino 2. 5. 1990. Il testo originale viene pubblicato nel volume sullo stesso tema curato da Rinaldo Bertolino, Torino 1991. Ci presentiamo le osservazioni finali. 1. Il diritto canonico non può non giovarsi dello sviluppo della cultura giuridica (allo stesso modo che l'intero magistero della Chiesa non può non giovarsi del patrimonio culturale dell’umanità). Immutato è il quesito di fondo: in che misura queste vicende possono riuscire utili ad esprimere la „verità” ecclesiale. L’utilità dipende dallo sviluppo delle scienze giuridiche, come di quelle ecclesiali: il che significa che il diritto canonico ha, di fronte alla cultura giuridica, un atteggiamento aperto ed assorbente, pur se differenziato e non privo di critica. 2. Per sua vocazione universale la Chiesa ha un atteggiamento aperto di fronte alla cultura giuridica d’ogni ambiente in cui esse è presente ed agisce. Il riferimento alla cultura giuridica locale e i rapporti con le vicende delle culture regionali sono omogenei con i principi fondamentali della relazione Chiesa universale-Chiese locali. L’influsso del diritto romano e di quello germanico sul diritto canonico, da un lato; la romanizzazione del diritto dei barbari attraverso la Chiesa o, anche, l’influsso del diritto canonico p. es. sul diritto polacco dall’altro, dimostrano quanto il contatto della Chiesa con la cultura giuridica dell’ambiente possa ruiscire fecondo. 3. Negli ultimi secoli la presenza del diritto canonico nella cultura giuridica è, al massimo, passiva. Cerca d’assicurarsela una presenza mediante l’adattamento. Se anche sia vero che qualunque presenza debba accompagnarsi con la disponibilità ad imparare, occorre riconoscere che questa posizione unicamente difensiva non consente al diritto canonico di incidere e di ispirare la cultura giuridica. Inoltre, l’esito di questa presenza (passiva) è parziale, non solo perché le premesse filosofiche che fondano il pensiero giuridico sono (o sembrano essere) per la Chiesa inaccettabili, ma perché, in seguito all‘atteggiamento esclusivamente recettizio, si corre il rischio di trasferire nell’ambito metagiuridico tutto cio che non si ritrovi nell’ottica delle attuali dottrine giuridiche. 4. Non c’è dubbio che la Chiesa non sia l’ambiente topico di sviluppo delle scienze giuridiche e che la scienza giuridica goda di una sua piena autonomia. Ma la comunione ecclesiale, non di raro definita Ecclesia iuris, non lo è in seguito alla recezione del diritto ab extrinseco, ma in forza della propria immanente dimensione giuridica. (Senza di essa non avrebbe ragion d’essere un autonomo diritto canonico, ed i problemi organizzativi della Chiesa potrebbero essere risolti alla stregua del solo diritto ecclesiastico dello Stato). Si deve quindi riconoscere che la Chiesa, iscritta nella storia umana del diritto, ha qualche cosa da dire nella sfera del diritto, sia nella sua dimensione ideologica che in quella della sua realizzazione pratica. L’assenza di un ruolo ispiratore del diritto canonico sulla scienza giuridica contemporanea dovrebbe dar a pensare per la più che i fondamentali problemi giuridici vengono continuamente discussi dai cultori di diritto: viviamo tuttavia in un mondo di nazioni sempre più unite nel quale le interferenze di differenti teorie e sistemi giuridici tendono ad aumentare e le dottrine giuridiche si rivelano particolarmente suscettibili agli influssi di molteplici filosofie. 5. Su un contatto non unidirezionale ma bilaterale del diritto canonico con la cultura giuridica si potrà contare soltanto allora, quando la canonistica abbia fatto proprio il metodo del Concilio Vaticano II, durante il quale la Chiesa ha rinunciato a presentarsi ratione status, ed ha invece cercato di esporre la sua natura secondo la propria convinzione di fede. Anche nel diritto canonico bisogna finalmente decidersi ad una riflessione profondo sulla Chiesa alla luce della fede, sulle proprie radici e finalità, per poter realizzare il diritto ecclesiale nel modo più coerente e per potere, per cio stesso, dialogare con le altre culture giuridiche. Il dialogo non nascerà da una passiva traslitterazione, quasi a ricalco, del diritto civile nell’ambiente ecclesiale, ma attraverso una franca ed aperta meditazione sulle proprie premesse ontologiche, le proprie peculiarità, le proprie esigenze: anche quelle di una „nuova giustizia”. Soltanto allora la presenza del diritto canonico nella cultura giuridica potrà essere non solo riproduttiva, ma anche produttiva. 6. Anche sotto questo punto di vista appare urgente la necessità di una robusta elaborazione di una teoria generale del diritto canonico. Si tratta di una teoria del diritto della Chiesa secondo il suo proprio „credo Ecclesiam”, non già elaborata all’interno di rigide teorie aprioristiche. Troppo generiche e scarsamente feconde le prese di posizione a favore di una deteologizzazione del diritto ecclesiale e, al contrario, le obiezioni stesse contro una presunta sua teologizzazione. Non si tratta invero di una „teologizzazione”, ma di prendere in seria considerazione i principi teologici, grazie ai quali il dialogo con la cultura giuridica diventa possibile e razionale.
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Lupo, Giulio, and Barbara Badiani. "Autopsia di un Prg. Il Piano regolatore Secchi-Viganň di Brescia." ARCHIVIO DI STUDI URBANI E REGIONALI, no. 96 (September 2010): 5–49. http://dx.doi.org/10.3280/asur2009-096001.

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Abstract:
Il Prg di Brescia Secchi-Viganň, adottato nel 1998, č stato annullato nel 2001 con una sentenza del Tar - suscitando un certo scalpore nell'ambiente della disciplina urbanistica - per essere poi riadottato nel 2004, celebrandone enfaticamente la continuitŕ, ma di fatto apportando in alcune "parti vitali" delle alterazioni che sono andate ben al di lŕ dei semplici aggiustamenti normativi che avrebbe richiesto la riadozione. Sono state ricostruite le vicende che hanno portato alla sentenza di annullamento e soprattutto sono stati delineati gli interessi in gioco che hanno promosso la devitalizzazione del Piano Secchi-Viganň. Un'occasione per riflettere sui limiti del piano regolatore, sul rapporto tra pubblico e privato e sul rapporto tra urbanistica e architettura.
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Muratore, Vicenza, Margherita Maniscalco, Stefania Pitingaro, and Francesco Fazio. "MAGISTER VITAE: EDUCARE OGGI SECONDO UNA PROSPETTIVA ERMENEUTICA." International Journal of Developmental and Educational Psychology. Revista INFAD de Psicología. 1, no. 1 (June 11, 2016): 297. http://dx.doi.org/10.17060/ijodaep.2015.n1.v1.256.

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Abstract:
Tutti noi nasciamo, ma nessuno nasce libero: a nessuno è concesso di scegliere dove, come e quando nascere; Heidegger parla, infatti, di originaria finitezza.La nascita dell’uomo è caratterizzata da una certa datità, che consegna l’uomo all’intero anonimato, che lo accompagna fino a quando egli stesso non sarà capace di prendere coscienza di sé, di giungere ad una vita autentica.Il mezzo, lo strumento per realizzare il passaggio dall’inautenticità all’autenticità è individuabile nell’educazione; essa, infatti, consente all’uomo di crescere nel terreno fertile delle relazioni.I rapporti con gli altri, infatti, si configurano come il “luogo” per esercitare la propria libertà,caratteristica fondamentale per dar vita ad un sé autentico, reale e non più ignoto.In questo fondamentale passaggio, si inserisce il ruolo del magister vitae, colui che aiuta a raggiungere il “Bene” all’interno di una relazione diadica, fatta di scambi cooperativi, ed interpersonali. Un rapporto, non occasionale né formale, ma un vero e proprio “apprendistato” nel quale lo scolaro acquisisce gli strumenti cognitivi, affettivi e relazionali per attribuire significati sempre nuovi ed originali alla realtà circostante ed il magister si impegna a gestire le antinomie legate al rapporto autorità/libertà.Un’autorità nel senso pieno dell’etimologia della parola, essere “autore di autori”, ed una “libertà liberante”, nel senso che ciascun uomo è libero di realizzarsi secondo la propria volontà, ma soprattutto secondo le proprie potenzialità.È in questo scambio dialogico che l’educazione assume le caratteristiche di un “dono”, intesocome atto di amore che ha come fine la realizzazione dell’altro, attraverso l’espressione piena di tutto se stesso, in una logica di scoperta, di costruzione della “verità”. Una verità che non è assoluta, ma che si costruisce passo dopo passo, per mezzo sia delle competenze, non aride e sterili, del magister ma anche e soprattutto attraverso le sue doti umane che fanno di lui un uomo, un educatore, un magister vitae che nemmeno il tempo potrà far dimenticare.
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Ranieri, Francesco. "Fatto illecito civile. Danneggiati italiani e stranieri a confronto. Tutela risarcitoria differenziata?" DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 2 (September 2011): 72–90. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-002005.

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Sommario: Introduzione: italiani e stranieri di fronte al risarcimento del danno da fatto illecito; condizione di reciprocitŕ e misura del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale - 1. Straniero e condizione di reciprocitŕ ex art. 16 preleggi (Regio Decreto 16.3.1942 n. 262) - 1.1. L'evoluzione giurisprudenziale in relazione al danno biologico - 1.2. L'evoluzione in relazione al danno morale ed al danno da perdita irreversibile del rapporto parentale - 1.3 L'evoluzione in relazione al danno patrimoniale - 2. Il danno non patrimoniale da perdita irreversibile del rapporto parentale spettante ai congiunti residenti all'estero per la morte del familiare avvenuta in Italia. I due opposti orientamenti giurisprudenziali dei giudici di merito: liquidazione differenziata in base al rapporto di valore monetario tra l'euro e la moneta estera e liquidazione uguale per tutti - 2.1. Le argomentazioni a sostegno del secondo orientamento - 2.2. Danno punitivo, danno compensativo-satisfattivo, danno risarcitorio - 2.3. Il danno da morte del familiare. Dal danno morale soggettivo al danno esistenziale al danno non patrimoniale da perdita irreversibile del rapporto parentale - 2.4. Criteri-guida e limiti della liquidazione equitativa del danno ad opera del giudice ex artt. 2056 e 2057 c.c. L'art. 2058 co. 2 cod. civ. a tutela del soggetto danneggiante per l'ipotesi in cui la reintegrazione specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore - Conclusioni: l'evoluzione giurisprudenziale dalla "sentenza Gennarino" al danno biologico al danno non patrimoniale da perdita irreversibile di un familiare.
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Galli, Pier Francesco, Alberto Merini, Paul Parin, and Goldy Parin-Matthèy. "Sono ancora utili gli idioti? / Psicoanalisi e potere: Introduzione alla discussione." PSICOTERAPIA E SCIENZE UMANE, no. 1 (February 2022): 107–18. http://dx.doi.org/10.3280/pu2022-001013.

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Abstract:
Vengono fatte alcune riflessioni psicoanalitiche sui rapporti di potere. Tra le altre cose, vengono discussi i seguenti aspetti: la frequente mancanza di consapevolezza delle dinamiche di potere, gli ostacoli teorici e quelli pratici per una comprensione psicoanalitica dei rapporti di potere, le diffe-renze tra i pazienti provenienti da elevate e basse classi sociali all'interno del trattamento psicoana-litico, e le dinamiche di potere che possono attivarsi tra analista e analizzando, con l'influenza an-che dell'istituzione psicoanalitica. Questo testo è stato letto come introduzione al 3° Convegno del "Collegamento Psicoanalitico Internazionale" (Internationale Psychoanalytische Vernetzung) dal titolo "Sono ancora utili gli idioti?", Palazzo delle Stelline, Milano, 3-4 giugno 1988.
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Čatić, Ivica. "Giudizio e annuncio di un incontro nuovo: analisi del messaggio di Mt 23,37-39 (I)." Diacovensia 30, no. 2 (2022): 261–85. http://dx.doi.org/10.31823/d.30.2.5.

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Abstract:
Il lavoro, diviso nei due articoli successivi, intende indagare il messaggio di breve pericope Mt 23,37-39. L’importanza della ricerca proviene da alcuni fatti il quale primo è rapporto drammatico tra Israele ed il suo Messia, come lo presenta il Primo evangelista, e dal fatto che Mt 23,37-39 contiene l’ultime parole di Gesù rivolte al popolo d’Israele prima del racconto della passione. Il secondo fatto si riferisce all’unanimità degli studiosi riguardo al messaggio del testo. Esso presenta un crux interpretorum al quale sono state assegnate contrastanti interpretazioni. Una prima linea degli interpretatori comprende la nostra pericope come l’annuncio della salvezza finale; l’altra, invece, pensa che si tratta di un giudizio definitivo mentre la terza qui trova il messaggio di salvezza condizionata. In situazione di tale disaccordo tra i ricercatori autorevoli spinge ad intraprendere l’analisi esaustiva del testo di Mt 23,37-39 la quale mette sotto analisi ogni punto pertinente al messaggio finale. Il risultato di questa ricerca per primo offrirà la base di proporre la nostra interpretazione propria e, per secondo, presenterà il contributo per facilitare comprensione dell’impatto del nostro testo sull’insieme della teologia del Vangelo di Matteo. L’importanza di questo tema viene accentuata anche nel contesto del dialogo interreligioso recente perché potrebbe facilitare un passo avanti verso la verità che, benché questo oggi non è ancora evidente, è unica per tutti. Questo primo articolo contiene l’analisi letteraria della nostra pericope. Essa appartiene principalmente alla lettura sotto l’aspetto sincronico, benché non è escluso l’uso temporaneo di elementi del metodo storico-critico e dell’analisi in chiave comunicativa. Nel lavoro saranno esaminati contesto remoto e prossimo, delimitazione ed articolazione del testo, mentre il secondo articolo prosegue con analisi semantica.
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Zamponi, Mario. "Questione agraria, contadini e mondo rurale nei Paesi in via di sviluppo (PVS) nel discorso contemporaneo dello sviluppo." SOCIOLOGIA DEL LAVORO, no. 128 (December 2012): 32–45. http://dx.doi.org/10.3280/sl2012-128003.

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Abstract:
L'articolo intende ricostruire alcuni elementi del dibattito contemporaneo sulle politiche si sviluppo rurale nei paesi in via di sviluppo (PVS) e del ruolo della questione agraria e dei contadini. Dopo aver presentato una riflessione sul dibattito che si č articolato riguardo a cosa sia storicamente, e a come si possa intendere oggi, la questione agraria, analizza alcuni elementi del mondo rurale nei PVS (con un'attenzione specifica all'Africa sub-sahariana) sia in rapporto allo sviluppo sia in rapporto ai processi di accumulazione capitalista. Presenta poi il dibattito che si incentra sul fatto se esistano ancora i contadini (a causa di significativi e diffusi processi di de-agranianisation) e sul loro ruolo economico-politico, anche in rapporto alle lotte per la loro sopravvivenza e alle politiche di riforma (incluse le riforme agrarie). Nelle conclusioni si segnala la complessitŕ di tali questioni, peraltro diverse da luogo a luogo, evidenziando tuttavia che esiste una spazio politico per i contadini attraverso nuovi e variegati processi di re-peasantisation.
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Maio, Valerio. "Diritto del lavoro e potenziamento umano. I dilemmi del lavoratore aumentato." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 167 (October 2020): 513–42. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2020-167003.

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Abstract:
Il saggio affronta il tema del potenziamento umano nel diritto del lavoro. Dopo avere distinto il potenziamento terapeutico da quello meramente performativo ed il potenziamento fisico da quello cognitivo, l'Autore cerca di individuare i limiti al potenziamento nella normativa vigen-te, limiti che individua nella nocività, nella irreversibilità e nella incommerciabilità. In particola-re, l'Autore sostiene che, a causa della debolezza del prestatore di lavoro nel mercato del lavo-ro, rimettere soltanto all'autodeterminazione del singolo la scelta in merito all'adozione di fatto-ri potenzianti si traduce, nei fatti, in una spinta generalizzata all'incremento ed alla diffusione di potenzianti tecnologici e farmacologici. Allo stesso tempo, distingue anche tra potenziamento richiesto dal datore di lavoro e potenziamento occulto, deciso autonomamente dal lavoratore per acquisire un vantaggio rispetto agli altri lavoratori. Al riguardo, l'Autore rileva come il po-tenziamento occulto sia in grado di incidere negativamente sul rapporto di lavoro pubblico e privato in ogni sua fase, dall'assunzione al licenziamento. Il saggio si conclude con alcune ri-flessioni circa la necessità di una regolazione legale del potenziamento in ambito lavorativo che, senza vietare ogni forma e tipologia, selezioni i fattori e le tecniche potenzianti lecite in maniera inderogabile per lavoratori ed aziende.
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Ojeda, Avilés Antonio. "La riforma spagnola del mercato del lavoro: una pioggia sottile." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 130 (June 2011): 275–91. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-130005.

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Abstract:
L'A. descrive le novitŕ introdotte dalla recente riforma spagnola del mercato del lavoro (l. 17.9.2010, n. 35). Vengono poste in evidenza le caratteristiche del modello di «alla spagnola», caratterizzato dal fatto che sia gli elementi di flessibilitŕ che le misure protettive incidono sul contratto di lavoro. La l. si propone, in tale ottica, di eliminare le rigiditŕ in entrata ed in uscita dal mercato del lavoro, nonché quelle interne al rapporto di pulso all'attivitŕ economica. Le assunzioni di questi operatori si effettueranno in funzione del numero di centri per l'impiego di ciascuna comunitŕ autonoma in cui si registri la presenza di personale dei servizi pubblici per l'impiego statali. Nell'ultimo quadrimestre del 2008, furono destinati 35.000 euro all'anno per l'assunzione di due operatori per ogni centro lavoro, mediante l'introduzione di elementi di sicurezza direttamente nel rapporto, a differenza di quanto previsto dal modello danese di, che li colloca nel mercato.
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Cardia, Carlo. "Identitŕ religiosa e culturale europea: la questione del crocifisso." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (December 2010): 33–66. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2010-001003.

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Abstract:
La presenza del crocifisso nelle aule scolastiche in Italia č stata ritenuta incompatibile con la libertŕ di religione e di educazione dalla Corte di Strasburgo, con una sentenza (Lautsi) che appare in contrasto con la giurisprudenza costante della stessa Corte, la quale riconosce agli stati un ampio margine di apprezzamento in materia della libertŕ religiosa, a tal fine richiamandosi alla tradizione dei singoli paesi. La sentenza, disattendendo il suo stesso criterio di valutazione, che impone di esaminare il contesto storico-culturale, perviene, con una sorta di atteggiamento di ‘iconoclastia laica', a un concetto limitato e fuorviante di educazione delle nuove generazioni. Infatti, se si concepisce il simbolo religioso come un elemento negativo e conturbante, i bambini cresceranno con un senso di ostilitŕ verso questi simboli, come se fossero fattori di divisione, e il rapporto tra religioni diverrebbe un rapporto diffidente, ostile e potenzialmente conflittuale. Senza poi considerare il fatto che il diritto di una maggioranza religiosa va tutelato con la stessa cura di quelli delle minoranze.
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Parisio, Caterina, and Michele Procacci. "Ritiro sociale e depressione durante la pandemia. Il caso di Angela." PSICOBIETTIVO, no. 2 (June 2022): 25–36. http://dx.doi.org/10.3280/psob2022-002003.

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Abstract:
Gli autori, attraverso la presentazione di un caso clinico, portano alla luce e analizzano la correlazione esistente tra ritiro sociale e disturbo depressivo. I due fattori verranno altresi messi in rapporto con l'esplosione della pandemia da SARS-CoV-2, elemento questo che ha fatto da detonatore a un quadro clinico come quello preso in esame. Ci si soffermera sulle principali linee di trattamento sulla base dei maggiori dati di efficacia.
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Fadda, Sebastiano. "Sviluppo locale e obiettivi della programmazione." ARGOMENTI, no. 29 (October 2010): 37–55. http://dx.doi.org/10.3280/arg2010-029002.

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Abstract:
Il legame tra sviluppo locale e programmazione economica č molto debole nell'attuale come nel precedente ciclo di programmazione dei Fondi Strutturali. Ciň č dovuto in parte al fatto che il riferimento allo sviluppo locale si č molto ridotto negli ultimi documenti di programmazione e in parte al fatto che questi non contengono una chiara scelta di obiettivi. Per riproporre l'obiettivo dello sviluppo locale al centro della programmazione regionale č necessario in primo luogo ridefinire la nozione stessa di sviluppo locale, e in secondo luogo procedere alla individuazione di indicatori quantitativi dello sviluppo, suscettibili di essere modulati a livello locale e ricavati da una profonda revisione del concetto di sviluppo economico che superi l'identificazione con la crescita del Pil. Il recente contributo del cosiddetto "Rapporto Sarkozy" viene preso in considerazione in quest'ottica.
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Conti, Adelaide. "Trasferimento sperimentale del nervo ulnare sull'arto inferiore: aspetti medico-legali ed etici." Medicina e Morale 43, no. 6 (December 31, 1994): 1161–71. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1994.1003.

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Abstract:
L'Autore, prendendo spunto da un caso di sperimentazione chirurgica giunto all'esame del Comitato Etico (CE) degli Spedali Civili di Brescia, analizza le problematiche etiche inerenti a tale pratica medica. Consapevoli del fatto che ogni caso clinico rappresenta una sperimentazione, l'attenzione è rivolta all'ambito chirurgico, che ha come principale scopo l'apporto di un beneficio per il paziente fruitore del trattamento "nuovo". Dapprima vengono considerati i principi generali eticamente validi applicabili alla sperimentazione; in particolare il principio di beneficità, owero di non maleficienza e il principio di autonomia. In un secondo momento viene esaminato il caso clinico proposto al CE. E' proposta una tecnica chirurgica da effettuare su pazienti paraplegici: il trasferimento del nervo ulnare con le sue tre branche motrici sui nervi dei muscoli grande gluteo, medio gluteo, retto anteriore. Tale sperimentazione ha lo scopo di consentire la deambulazione usando apparecchi di ortesi dal ginocchio in giù. I problemi etici che emergono sono numerosi: in primis è rilevante il fatto che la sperimentazione effettuata solamente su animali non è priva di incognite. In secondo luogo i principi fondamentali dell'etica non sono rispettati e, non ultimo, il rapporto medico-paziente notevolmente trascurato. In tal senso i CE si pongono come "intermediari" in questa relazione che sottende numerose problematiche. L'etica della sperimentazione deve in tal modo essere verificata in rapporto al paziente in quanto persona con le sue peculiarità.
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Gorreta, Donatella. "Osservazioni dal confine tra l'umano e l'animale." SOCIETÀ DEGLI INDIVIDUI (LA), no. 38 (September 2010): 54–72. http://dx.doi.org/10.3280/las2010-038006.

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Abstract:
Il tema di questo saggio č la linea di demarcazione che distingue e separa uomo e animale dagli albori della civiltÀ occidentale. Attraverso una rilettura critica di momenti e forme di tale linea, il discorso qui sviluppato propone di riconoscere i concetti di uomo e di animale, quali sono stati finora pensati e applicati, come artefatti umani che hanno tenuto in scarsa o nessuna considerazione il fatto che nella demarcazione sono insiti una vicinanza e un rapporto e insieme un'alteritÀ con cui il pensiero non puň piů evitare di misurarsi.
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Bonaminio, Vincenzo, and Paolo Fabozzi. "Percorsi non convenzionali nell'esplorazione del rapporto tra ricerca empirica e psicoanalisi." GRUPPI, no. 2 (July 2012): 97–124. http://dx.doi.org/10.3280/gru2011-002007.

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Abstract:
Gli autori sottolineano il fatto che negli ultimi tre decenni si č assistito molto spesso ad un passaggio dalla metodologia di ricerca empirica a quella psicoanalitica senza alcuna consapevolezza di quelle che in filosofia della scienza si chiamano «regole di corrispondenza regole che disciplinano le eventuali ibridazioni fra due diversi ambiti scientifici. Essi auspicano un confronto nei termini di una reciproca fertilizzazione che non stravolga, in nome di una supposta rifondazione su "inequivocabili" dati empirici, il nucleo essenziale della psicoanalisi, cioč l'esistenza dell'inconscio. Tale rischio si palesa soprattutto con il bambino competente costruito dall'infant research, un bambino fondamentalmente privo di inconscio. Il rischio č che l'oggetto e la metodologia delle ricerche empiriche deformino la psicoanalisi, che sembra allora doversi occupare non piů di quanto viene difensivamente escluso, rimosso o scisso dalla coscienza, ma piuttosto di una varietŕ di procedure mentali implicite organizzate automaticamente: in questo caso la trasparenza soggettiva sostituirebbe ingiustificatamente l'individuazione delle determinanti inconsce. Rinnovare l'inscindibilitŕ dell'intreccio freudiano tra teoria, metodo e cura costituisce quindi la possibile strada da percorrere e da esplorare per rendere euristica una definizione di specificitŕ della psicoanalisi.
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Gerodi Fortin. "Richiesta di conferma del diritto del consumatore di utilizzare software di comunicazione Internet in reti wireless e di connettere dispositivi a tali reti." International Journal of Science and Society 4, no. 4 (November 21, 2022): 366–74. http://dx.doi.org/10.54783/ijsoc.v4i4.582.

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Abstract:
Man mano che il settore delle telecomunicazioni wireless matura, il consolidamento e il rapporto tra le società proprietarie di infrastrutture di trasporto [vettori] e i produttori di dispositivi cellulari [telefoni cellulari] hanno rivelato pratiche di mercato che sollevano interrogativi sostanziali sul fatto che i consumatori godrebbero di tutti i possibili vantaggi derivanti dalla concorrenza nel settore delle telecomunicazioni wireless telecomunicazioni. Ad esempio, le società proprietarie dell'infrastruttura di trasporto delle telecomunicazioni hanno iniziato a influenzare in modo aggressivo la progettazione di programmi e prodotti [software] a scapito del consumatore. Con la maturazione del mercato delle telecomunicazioni wireless e il riconoscimento che i dispositivi cellulari sono diventati una componente indispensabile per molti americani, le aziende proprietarie di infrastrutture di trasporto hanno utilizzato la loro notevole influenza sull'uso e la progettazione di questi dispositivi per mantenere il controllo e i limiti sugli abbonati. diritto di eseguire applicazioni
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Barisione, Mauro. "INTERESSE PER LA POLITICA, APPARTENENZA DI COALIZIONE E GIUDIZIO SUI LEADER: GLI EFFETTI DELLA CAMPAGNA ELETTORALE." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 31, no. 3 (December 2001): 503–41. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200029828.

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Abstract:
Introduzione Si sa che ogni elezione ha una storia a sé, fatta di un groviglio di fattori che concorrono a definirne l'esito. Così, i fattori di lungo periodo legati per esempio alla geografia elettorale o alle appartenenze sociali si attorcigliano con i fattori congiunturali, quali la strategia comunicativa di una coalizione o l'immagine di un leader politico. Di elezione in elezione, uno degli interrogativi più appassionanti che il ricercatore si possa porre riguarda proprio i rapporti di forza fra i fattori di lungo e di breve periodo, fra «struttura» e «congiuntura», fra continuità e cambiamento nella spiegazione del voto.
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Cafagno, Maurizio. "L'evoluzione delle procedure di gara, alla ricerca di un bilanciamento tra le ragioni dell'efficienza economica e le ragioni dell'imparzialità amministrativa." ECONOMIA PUBBLICA, no. 3 (November 2021): 55–80. http://dx.doi.org/10.3280/ep2021-003003.

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Abstract:
Lo scritto muove dalla constatazione che studi ed osservazioni empiriche illu-strano come la disomogenea distribuzione di informazioni tra soggetti che si tro-vano a negoziare alimenta l'incertezza e concede spazio all'opportunismo, in-nalzando i costi di transazione. Calando, però, la questione strategica della miti-gazione dell'opportunismo all'interno dei tre diversi ordini di rapporti chiamati in causa dalle negoziazioni pubbliche, ossia il rapporto tra pubblica amministrazio-ne e funzionari, tra pubblica amministrazione e concorrenti e tra pubblica am-ministrazione e contraenti, possono affiorare delle prospettive legittime che, uscendo dalle strettoie della modellistica contabile familiare alla prassi giuridica , consentano di acquisire e sfruttare nuova informazione, in corso di gara, adat-tando stime e proposte e consentendo, in tal modo, di guadagnare parecchio in termini di efficienza. In definitiva ed in sintesi, teoria ed esperienza, che trovano ampio supporto ed ispirazione nel diritto europeo, inducono a pensare che l'obiettivo di innalzare efficienza e convenienza dei meccanismi di gara postula il ricorso a modelli di-versificati, aperti a gradi variabili di flessibilità. A ben vedere il diritto europeo, assumendo il patrocinio di procedure contrattuali più aperte e di criteri di bilan-ciamento più flessibili, ispirati dall'idea che la stretta sorveglianza dei funzionari e delle amministrazioni non sia la finalità incondizionatamente prioritaria, ac-credita piuttosto l'idea che gli oneri del formalismo vadano sopportati soltanto sinché si può supporre che ne discendano benefici superiori in termini di stimolo all'intensificazione degli scambi. Lo scritto approda alla conclusione che l'efficienza vada considerata alla stregua di una variabile endogena, e non esogena, rispetto alle politiche di promozione della concorrenza. Onde, sarebbe utile convalidare anche nel nostro ordinamento un criterio di libertà delle forme procedimentali, almeno per i cosiddetti contratti esclusi, che non sempre e non necessariamente siano tenute a tradursi in procedure di gara, fatta salva la possibilità di accesso alla tutela giurisdizionale per l'aspirante che dimostri di aver subito gli effetti lesivi e discriminatori della violazione dei principi generali.
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Iacono, Alfonso Maurizio. "I bambini giocano nei mondi intermedi." EDUCAZIONE SENTIMENTALE, no. 16 (September 2011): 124–32. http://dx.doi.org/10.3280/eds2011-016009.

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Abstract:
Questo lavoro intende mettere a confronto la teoria di Donald Winnicott e quella di Gregory Bateson in rapporto ai temi del gioco e dell'imitazione. I bambini, come ci ricorda una poesia di Tagore, costruiscono mondi, creando e imitando. I bambini inventano mondi intermedi. Essi creano imitando e imitano creando. Giambattista Vico aveva osservato che i bambini sono dotati di fantasia, imitazione, memoria. La fantasia ha bisogno dell'imitazione e della memoria, perché essi non creano dal nulla, ma da qualcosa e questo qualcosa č dato da ciň che hanno visto, sentito, toccato. Un mondo nuovo, un mondo intermedio, fatto di fantasia, nasce dall'imitazione e dal ricordo di un altro mondo.
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Calvo del Olmo, Francisco Javier, and Karine Marielly Rocha da Cunha. "Lo spazio odierno dell'Europa romanza occidentale: cos'è cambiato negli ultimi cento cinquanta anni?" e-Scripta Romanica 3 (December 30, 2016): 1–15. http://dx.doi.org/10.18778/2392-0718.03.01.

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Abstract:
L’articolo si propone di studiare il profilo attuale delle lingue romanze nell'Europa occidentale. Si presentano dunque le lingue nazionali e i loro rapporti con le lingue locali confrontando questi dati con la descrizione del dominio romanzo europeo fatta nei manuali classici. Inoltre, vengono accennati due elementi importanti per la configurazione attuale del profilo etnolinguistico di questi spazi: i movimenti migratori, intranazionali ed extranazionali e il ruolo delle città come centri produttori della norma standard e delle innovazioni linguistiche.
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