Academic literature on the topic 'Proprietà nella costituzione'

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Journal articles on the topic "Proprietà nella costituzione"

1

Colao, Floriana. "La proprietà fondiaria dalla bonifica integrale di Arrigo Serpieri alla riforma agraria di Antonio Segni. Diritto e politica nelle riflessioni di Mario Bracci tra proprietà privata e socializzazione della terra." Italian Review of Legal History, no. 7 (December 22, 2021): 323–76. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16892.

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Abstract:
Nel Programma di Giangastone Bolla per la Rivista di diritto agrario (1922) la proprietà fondiaria era banco di prova delle «moderne trasformazioni del diritto di proprietà» – su cui Enrico Finzi – in primo luogo con la «funzione sociale». Nell’azienda agraria Bolla osservava inoltre lo spostamento dalla proprietà all’impresa; asseriva che il legame tra l’agricoltura e lo Stato imponeva allo studioso del diritto agrario l’impegno per la «ricostruzione sociale ed economica del paese». In vista della «funzione sociale» Arrigo Serpieri – dal 1923 sottosegretario di Stato all’Agricoltura – promuoveva diversi provvedimenti legislativi per la «bonifica integrale»; la politica per l’agricoltura si legava all’organizzazione dello Stato corporativo in fieri (Brugi, Arcangeli). Il Testo unico del 1933 mirava al risanamento della terra per aumentarne la produttività e migliorare le condizioni dei contadini con trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, con possibili espropri di latifondi ed esecuzione coatta di lavori di bonifica su terre private; dal 1946 il Testo unico del 1933 sarà considerato una indicazione per la riforma agraria (Rossi Doria, Segni). Nel primo Congresso di diritto agrario, (Firenze 1935), Maroi, Pugliatti, Serpieri, D’Amelio, Bolla, Ascarelli, Calamandrei discutevano alcune questioni, in primo luogo il diritto agrario come esperienza fattuale, legato alla vita rurale, irriducibile ad un ordine giuridico uniforme; da qui la lunga durata della ‘fortuna’ dell Relazione Jacini sulle diverse Italie agrarie. In vista della codificazione civile, i giuristi rilevavano l’insufficienza dell’impianto individualistico; ponevano l’istanza di norme incentrate sul bene e non sui soggetti, fino al superamento della distinzione tra diritto pubblico e privato. I più illustri giuristi italiani scrivevano nel volume promosso dalla Confederazione dei lavoratori dell’agricoltura; La Concezione fascista della proprietà esprimeva il distacco dalla concezione liberale – con l’accento sulla proprietà della terra fondata sul lavoro (Ferrara, Panunzio) – e teneva ferma l’iniziativa privata (Filippo Vassalli). Bolla ribadiva la particolarità della proprietà fondiaria tra ordinamento corporativo e progetto del codice civile, «istituto a base privata, aiutato e disciplinato dallo Stato», con il titolare «moderator et arbiter» della propria iniziativa. Nel codice civile del 1942 la proprietà fondiaria aveva senso dell’aspetto dinamico dell’attività produttiva, senza contemplare la «funzione sociale» come «nuovo diritto di proprietà» (Pugliatti, Vassalli, D’Amelio).Dopo la caduta del regime fascista le lotte nelle campagne imponevano al ministro Gullo di progare i contratti agrari e regolare l’occupazione delle terre incolte, con concessioni pluriennali ai contadini occupanti; il lodo De Gasperi indennizzava i mezzadri. Le differenti economie delle ‘diverse Italie agrarie’ sconsigliavano una riforma uniforme (Rossi Doria, Serpieri); i riorganizzati partiti politici miravano alla ripartizione delle terre espropriate e ad indennizzi al proprietario privato, senza lesioni del diritto di proprietà. L’iniziale azione dello Stato ad erosione del latifondo, con appositi Enti di riforma, aveva per scopo la valorizzazione della piccola proprietà contadina (Segni, Bandini). Per coniugare proprietà privata ed interesse sociale nella Costituzione Mortati motivava la sua proposta di «statuizione costituzionale»; Fanfani chiedeva «un articolo che parli espressamente della terra». Il latifondo era la questione più urgente ma divisiva; Di Vittorio ne chiedeva l’«abolizione » ed Einaudi la «trasformazione», scelta che si imponeva in nome delle diverse ‘Italie rurali’; non si recepiva la proposta di una norma intesa ad ostacolare le grandi proprietà terriere. L’articolo 44 della Costituzione prevedeva una legge a imporre «obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata», al fine di «conseguire il razionale sfruttamento del suolo ed equi rapporti sociali». Bolla apprezzava la scelta di «trasformare la proprietà individuale in proprietà sociale»; Vassalli scriveva di un non originale «prontuario di risoluzione del problema agrario». Nel progetto del Ministro per l’agricoltura Segni – che riusciva a far varare una contrastata riforma agraria – l’art. 44 dettava compiti al «legislatore futuro»; la legge Sila 21 Maggio 1950, la legge stralcio del 21 Ottobre 1950 per le zone particolarmente depresse, i progetti di legge sui contratti agrari erano discussi nel Terzo congresso di diritto agrario e nel primo Convegno internazionale, promosso da Bolla, con interventi di Bassanelli, Segni, Capograssi, Pugliatti, Santoro Passarelli, Mortati, Esposito. Il lavoro era considerato l’architrave della proprietà della terra, «diritto continuamente cangiante, che deve modellarsi sui bisogni sociali» (Bolla). In questo quadro è interessante la riflessione teorico-pratica, giuridico-politica di Mario Bracci, docente di diritto amministrativo a Siena, rettore, incaricato anche dell’insegnamento di diritto agrario. Rappresentante del PdA alla Consulta nazionale nella Commissione agricoltura, Bracci si proponeva di scrivere un «libro sulla socializzazione della terra», mai pubblicato; l’Archivio personale offre una mole di appunti finora inediti sul tema. Bracci collocava nella storia la proprietà della terra, che aveva senso nel «lavoro»; la definiva architrave del diritto agrario e crocevia di diritto privato e pubblico, tra le leggi di bonifica, la codificazione civile, l’art. 44 della Costituzione, la riforma agraria, intesa come «problema di giustizia». Dal fascismo alla Repubblica Bracci coglieva continuità tecniche e discontinuità ideologiche nell’assetto dell’istituto di rilevanza costituzionale, «le condizioni della persona sono indissolubilmente legate a quelle della proprietà fondiaria». Da studioso e docente di diritto amministrativo e diritto agrario dal luglio 1944 Bracci intendeva rispondere al conflitto nelle campagne, mediando tra «fini pubblici della produzione agraria e le esigenze della giustizia sociale»; proponeva «forme giuridiche adeguate e che sono forme di diritto pubblico».
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2

Posner, Richard A. "The Justice of Economics*." Journal of Public Finance and Public Choice 5, no. 1 (April 1, 1987): 15–25. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907117516.

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Abstract:
Abstract L’ipotesi. di massimizzazione della ricchezza sostiene che una transazione o qualche altra modifica nell’uso o nella proprietà delle risorse dev’essere giudicata positivamente se in conseguenza di essa aumenta la ricchezza della collettività.Quest’ipotesi è stata sottoposta a numerose critiche, la prima delle quali, in ordine logico, è che essa attribuisce un ruolo eccessivo alla capacità delle persone di compiere scelte razionali, non distinguendo tra le valutazioni «ex-ante» e quelle «ex-post».Un’obiezione più seria è che le scelte sono vincolate dalla distribuzione della ricchezza. Si tratta di un problema complesso, per la cui soluzione è necessario tener conto di numerose circostanze. Sembra comunque plausibile, in un sistema basato sull’ipotesi di massimizzazione della ricchezza, ipotizzare la preferenza per un sistema di assicurazioni sociali contro le incertezze della vita.Infine, l’obiezione secondo cui l’ipotesi di massimizzazione non tiene conto dei diritti individuali inalienabili non sembra pertinente, dato che le possibilità di scelta degli individui devono comunque rientrare nei limiti posti dalla Costituzione federale.
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Barbero, Giuseppe. "La Costituzione del 1948 e la politica agraria italiana negli anni Cinquanta e Sessanta." QA Rivista dell'Associazione Rossi-Doria, no. 1 (March 2010): 37–64. http://dx.doi.org/10.3280/qu2010-001003.

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Abstract:
I problemi economico-sociali del mondo rurale del secondo dopoguerra hanno avuto molto peso nella definizione della Carta costituzionale e nella elaborazione delle successive politiche agrarie. L'articolo, ricorda il ruolo della Commissione economica a sostegno del lavoro dei Costituenti, mettendo in evidenza due delle principali caratteristiche della Costituzione in tema di rapporti economici: a) la preminenza dei fini sociali verso cui devono essere indirizzate e coordinate le attivitŕ economiche e l'esercizio della proprietŕ privata; b) l'imposizione di obblighi e vincoli alla proprietŕ terriera privata. Vengono inoltre descritte le iniziative di politica agraria successive all'entrata in vigore della Costituzione quali gli incentivi per la formazione della proprietŕ contadine, la proroga dei contratti agrari e i programmi di esproprio, bonifica e irrigazione
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Cella, Gian Primo. "Le istituzioni e le relazioni industriali." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 172 (February 2022): 595–609. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-172007.

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Abstract:
Questo breve saggio considera il ruolo ed il significato delle istituzioni nelle relazioni industriali e nella più ampia realtà sociale a partire dalla bella e importante ricerca di Lauralba Bellardi del 1989 sulle istituzioni bilaterali nel settore edile. L'argomento non è nuovo nella teoria delle relazioni industriali, che si è misurata spesso con il processo di istituzionalizzazione, ovvero con quel processo che mira non solo a fornire stabilità al sistema ma anche a regolare il conflitto sottostante. Un invito inatteso al ritorno su questi temi è fornito da un recente contributo del filosofo politico Roberto Esposito, che riprende i contributi dell'istituzionalismo giuridico. Una corrente di pensiero, forse dimenticata nelle riflessioni di questi ultimi decenni, che permette di svelare molti punti deboli delle relazioni industriali italiane. Relazioni che hanno attraversato un rilevante processo di istituzionalizzazione, senza tuttavia pervenire alla creazio-ne e alla sperimentazione di vere e proprie istituzioni, prime fra tutte quelle della partecipazione sui luoghi di lavoro (secondo l'ispirazione dell'art. 46 della Costituzione).
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Dal Ri Jr., Arno. "Il principio di nazionalità di Pasquale Stanislao Mancini nella scienza del diritto internazionale argentina tra i secoli XIX e XX." Italian Review of Legal History, no. 8 (December 21, 2022): 503–30. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/19258.

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Abstract:
Il principio di nazionalità proclamato da Pasquale Stanislao Mancini nella prolusione del 1851 si colloca fra i tanti tentativi della scienza giuridica del secolo XIX di rispondere a fenomini politici propri di quel contesto storico. Tale principio viene esaminato nelle pagine della scienza argentina del diritto internazionale nei decenni posteriori in differenti modi, tra applausi entusiastici e critiche feroci. Lo scopo di questo articolo è svolgere la ricostruzione dell’itinerario percorso dalla proposta di Mancini nei dibattiti della dottrina argentina, tra autori favorevoli e contrari, sottolineando le principali motivazioni che hanno condotto ormai nel secolo XX al suo completo abbandono e conseguente storicizzazione. L’ipotesi qui presentata è quella secondo cui il processo di deleggittimazione e storicizzazione del Principio in Argentina sia avvenuto principalmente in ragione delle peculiarietà proprie della formazione storica di questa realtà statale, molto distante da quelle vissute nella costituzione di Stati europei come l’Italia, culla ed allo stesso tempo ispirazione della proposta manciniana.
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Violini, Lorenza. "La scuola come comunità? Modelli per una riorganizzazione." DIRITTO COSTITUZIONALE, no. 3 (October 2021): 111–24. http://dx.doi.org/10.3280/dc2021-003005.

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Abstract:
Le riflessioni del presente saggio si prefiggono di entrare nella complessa definizione del nucleo centrale ed essenziale di una istituzione, la scuola, che sta al cuore di molte funzioni pubbliche proprie di uno Stato costituzionale a impronta sociale. La ripresa del dato costituzionale, a monte di ogni trattazione istituzionale o normativa, è utile per identificare quegli elementi primigeni che reggono il sistema nel suo complesso quale è, per il nostro tema, la funzione educativa e, quindi, l'educazione in senso lato, apparentemente lontana dalle aride tecnicità dell'analisi giuridica ma profondamente innervata in molti degli snodi essenziali di ogni ordinamento che si voglia definire democratico, secondo tutte le declinazione in cui si esprime questa fondamentale qualifica dei nostri sistemi di governo.
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Brunelli, Giuditta. "Minori immigrati, integrazione scolastica, divieto di discriminazione." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 1 (April 2010): 58–77. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-001004.

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Abstract:
Il saggio si sofferma sull'accesso all'istruzione obbligatoria e sulle condizioni di esercizio del diritto fondamentale all'istruzione dei minori stranieri. Su tali posizione soggettive incidono in modo significativo ipotesi di intervento quali le "classi-ponte" (o classi di inserimento) e recenti provvedimenti ministeriali (il limite massimo del 30% di alunni stranieri nelle classi previsto dalla circolare del Ministero dell'istruzione n. 2 del 2010). Dopo aver argomentato la dimensione antidiscriminatoria assunta dal principio di eguaglianza nella giurisprudenza costituzionale sulla condizione dello straniero, l'A. mette in luce i profili problematici di proposte che tendono a superare il modello di integrazione scolastica piena affermatosi in Italia negli ultimi vent'anni. L'opzione politica in favore delle classi-ponte, oltre ad apparire culturalmente arretrata e tecnicamente inadeguata, si rivela soprattutto costituzionalmente discriminatoria. A sua volta, il provvedimento sul "tetto" del 30% presenta margini non irrilevanti di ambiguitŕ (proprio in relazione alla possibile creazione "mascherata" di classi di inserimento) e dŕ luogo a numerose difficoltŕ applicative, alcune delle quali suscettibili di configurare vere e proprie discriminazioni. Si propongono pertanto, anche sulla base di indicazioni provenienti dall'Unione europea, altre modalitŕ di intervento, piů efficaci e rispettose dell'autonomia scolastica.
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Di Mauro, Luca. "Fratture nel contre-monde liberale. Riferimenti costituzionali e società segrete tra Napoli e Spagna durante il Trienio 1820-­23." SOCIETÀ E STORIA, no. 171 (February 2021): 33–54. http://dx.doi.org/10.3280/ss2021-171002.

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Abstract:
La scelta della Spagna come meta d'esilio per molti dei napoletani che avevano animato l'ottimestre costituzionale delle Due Sicilie risponde a una serie di esigenze oggettive - pratiche, politiche, linguistiche - ma testimonia soprattutto della convinzione, per i protagonisti, di proseguire la lotta momentaneamente interrotta dalla disfatta di Rieti - Antrodoco contro gli austriaci continuando, in un paese dalle condizioni politiche e culturali ragionevolmente simili a quelle di provenienza, a combattere lo stesso nemico, la Santa Alleanza, per sua natura transnazionale e responsabile, al pari di Ferdinando I, della fine violenta dell'esperimento costituzionale. La comunità transfuga nella penisola iberica, senza per questo ignorare le conseguenze della disfatta nel Meridione, conserva la convinzione di un confronto ancora aperto e porta con sé nel paese d'accoglienza non solo l'esperienza maturata durante il governo liberale ma altresì le proprie differenze e divisioni in materia di programmi politici e modelli iniziatici. Tali linee di frattura, tuttavia, lungi dall'essere estranee al contesto spagnolo, affondano le loro radici proprio nei contatti che i cospiratori del Meridione italiano e della penisola iberica avevano intrattenuto prima e durante i mesi della rivoluzione napoletana. Ciò contribuisce a dimostrare come lo "spazio borbonico" (per lo meno nella sua dimensione europea) costituisca uno spazio politico comune non solamente per quanto riguarda l'alleanza dinastica e diplomatica tra i diversi rami della casa di Borbone, ma anche per coloro che, nell'illegalità e nella clandestinità, si erano opposti al governo assoluto della stessa.
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Curami, Andrea. "Le forniture militari." ITALIA CONTEMPORANEA, no. 261 (February 2011): 609–22. http://dx.doi.org/10.3280/ic2010-261003.

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Abstract:
Fin dall'Unitŕ d'Italia le forniture militari destarono sospetti di corruzioni e portarono alla costituzione di commissioni d'inchiesta che misero in luce episodi di pessima amministrazione, senza peraltro dar luogo all'individuazione e alla punizione dei responsabili. Una delle ragioni di tale situazione puň essere indicata nell'ampia discrezionalitŕ che le amministrazioni militari si riservarono nella distribuzione delle commesse. Col nuovo secolo aumentň da parte dei ministeri militari la domanda di armamenti, preludio alla grande crescita della produzione registrata col primo conflitto mondiale, sviluppatasi in un contesto di riduzione complessiva dei controlli pubblici e di corruzione diffusa. Col fascismo i legami tra politica e grande industria divennero ancora piů stretti, e i produttori riuscirono a imporre sempre piů le proprie scelte anche attraverso accordi di cartello, mentre si ridusse considerevolmente il ruolo dei militari nella distribuzione delle commesse. L'autore affronta il tema della corruzione nei diversi con- testi storici, fornendo esempi sul funzionamento di questo settore particolarmente delicato della pubblica amministrazione e sui suoi rapporti con i privati e in particolare con l'industria bellica.
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Lewandowski, Piotr. "L’obiezione di coscienza al giuramento nella giurisprudenza della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana." Toruńskie Studia Polsko-Włoskie, December 17, 2020, 127–42. http://dx.doi.org/10.12775/tsp-w.2020.008.

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Abstract:
La libertà relativa alle proprie convinzioni, la libertà di coscienza e quella che permette di far propria una determinata concezione del mondo, nella sua dimensione interiore, è un diritto assoluto che non può essere soggetto a limitazione. La coscienza, intima essenza del soggetto, formata e costituita da valori spirituali, etici, soggettivamente consapevoli e inderogabili unita al valore insostituibile della vita della persona umana si colloca alla base del rifiuto di obbedire a un ordine, a una prescrizione giuridica ritenuta fortemente contrastante con la propria scelta. In diversi settori ed attività umane vi sono persone sottoposte a situazioni che vanno a determinare conflitti con la propria coscienza e spingono ad agire in conformità al diritto suggerito dalla coscienza stessa nell’esercizio della libertà dalla coercizione contro la propria coscienza. Il conflitto che maggiormente rappresenta l’essenza di scelte interiori e coinvolge la coscienza riguarda il giuramento che l’individuo è tenuto a prestare in specifiche circostanze previste dalla legge. L’oggetto di questa elaborazione è l’analisi dell’obiezione al giuramento nelle sentenze e nelle ordinanze della Corte costituzionale della Repubblica Italiana. La Corte ha giudicato la legittimità costituzionale del dovere del testimone di prestare giuramento nel processo civile quanto in quello penale. La Corte costituzionale ha dichiarato che la formula del giuramento deve essere modificata a causa dell’obiezione di coscienza di coloro i quali intendono negare il riferimento a Dio, sostituendola con un impegno a dire tutta la verità senza riferimenti religiosi.
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Dissertations / Theses on the topic "Proprietà nella costituzione"

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ARTARIA, RICCARDO. "La proprietà fra Costituzione e carte europee." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2012. http://hdl.handle.net/10281/45606.

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Abstract:
La proprietà, al pari degli altri diritti costituzionalmente tutelati, si apre oggi ad una tutela articolata su molteplici livelli: in particolare, l’elaborato approfondisce lo studio della Costituzione italiana, della Cedu e del diritto comunitario (nel quale ha di recente assunto forza normativa la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione). Queste Carte compongono un sistema complesso di tutela della proprietà che, se contribuisce a incrementare le garanzie di effettività per il singolo, impone nuove riflessioni: può infatti creare problemi con riguardo tanto alla composizione delle varie fonti concorrenti quanto ai rapporti fra le relative giurisdizioni esclusive di legittimità e più in generale, impegna a ripensare al ruolo della dimensione sociale della proprietà. Lo studio è infatti stato condotto secondo la logica del rapporto fra prospettiva individuale e sociale nella configurazione della proprietà, al fine di verificare come il sapiente bilanciamento fra queste due dimensioni cristallizzatosi nella disciplina costituzionale si sia aperto alla europeizzazione dei diritti vivendo una profonda trasformazione. Partendo dallo studio dell’evoluzione storico-politica delle concezioni relative alla proprietà, l’elaborato si sofferma sull’analisi dell’art. 42 Cost. evidenziando come l’imprescindibile rapporto fra proprietà e comunità politica sia svolto dallo Stato sociale disegnato in Costituzione secondo un disegno singolare, che determina la perdita di centralità della proprietà in favore del valore della persona umana sintetizzato nel principio personalista e in quello solidarista, cristallizzato nella formula della “funzione sociale”: la Costituzione supera così la naturale tensione fra il principio di eguaglianza e il riconoscimento del diritto di proprietà, prescrivendo che l’integrazione sociale sia costruita anche attraverso una disciplina della proprietà capace di armonizzare l’interesse individuale con quello della comunità, secondo la prospettiva tipica dello Stato sociale. Per questo, su un diverso piano, si è considerato che in virtù della “funzione sociale” nemmeno può dirsi che l’art. 42, comma 2, Cost. intenda costituzionalizzare un diritto fondamentale dell’individuo. A chi scrive è quindi sembrato difficile accedere all’idea, che anima il diritto di matrice europea ed ora anche la nostra giurisprudenza costituzionale, della massimizzazione della tutela della proprietà, proprio in ragione della finalità redistributiva della ricchezza che è imprescindibile per lo Stato sociale In tale ottica, si è approfondito lo studio della tutela della proprietà disegnata dalla Cedu e dal diritto dell’Unione europea; per conseguenza, si è delineata la dimensione della distanza fra il modello sociale della nostra Costituzione e il modello liberale del diritto europeo, orientato verso la maggior soddisfazione delle ragioni della proprietà. Si è quindi affrontato il problematico nodo della composizione dei diversi livelli normativi alla luce dell’art. 117, comma 1, Cost. e della relativa giurisprudenza costituzionale, rilevando che la tutela multilivello della proprietà sembra ruotare in particolare attorno alla garanzia scolpita nell’art. 1 del Prot. n. 1 alla Cedu e nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Tuttavia, se la prospettiva che si adotta nel pensare alla tutela dei diritti è quella dell’ampliamento della tutela stessa, come vorrebbe la Corte costituzionale, l’elemento della «funzione sociale» che innerva lo statuto costituzionale della proprietà non può che trovarsi corrispondentemente dimidiato. A dimostrazione di ciò si è approfondita la rilevante influenza del diritto sovranazionale con riguardo a taluni temi specifici: la determinazione dell’indennizzo per l’espropriazione; l’espropriazione indiretta; il bilanciamento fra diritto all’abitazione e proprietà espresso dalla disciplina in materia di sfratti. In conclusione, si è rilevato che la recente giurisprudenza costituzionale sembra trascurare il necessario bilanciamento fra interessi costituzionalmente protetti: ad avviso di chi scrive, infatti, la prevalenza della norma internazionale, sul piano interpretativo o applicativo, non è assoluta, ma trova un limite nel bilanciamento fra il principio internazionalista e gli altri princìpi supremi dell’ordinamento costituzionale, fra i quali la funzione sociale della proprietà.
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VALENTE, LAURA. "GREGORIO NAZIANZENO Eij" ejpiskovpou" [carm. II,1,13. II,1,10] Introduzione, testo critico, commento e appendici." Doctoral thesis, 2018. http://hdl.handle.net/11393/251619.

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Abstract:
Invitato a Costantinopoli da una delegazione nicena, che ne chiedeva l’intervento a sostegno della comunità ortodossa locale, Gregorio di Nazianzo accantonò il desiderio di dedicarsi alla vita contemplativa e si recò nella Neja ÔRwvmh: non poteva certo immaginare che negli anni trascorsi nella capitale (dagli inizi del 379 al luglio del 381) avrebbe conosciuto, a distanza di breve tempo, l’apice e il fallimento della sua attività politico-ecclestiastica. Alla guida di un piccolo gruppo di fedeli, radunati in una sala udienze privata ribattezzata Anastasia, Gregorio esercitò con impegno i suoi doveri pastorali, spendendosi soprattutto nella lotta dottrinale contro l’eresia ariana. L’elezione come vescovo della città, avvenuta per volere dell’imperatore Teodosio, rappresentò il riconoscimento dei meriti del Cappadoce nella restaurazione e nel consolidamento dell’ortodossia nicena, ma, allo stesso tempo, aprì la strada a una stagione tutt’altro che scevra di asprezze, destinata a lasciare amari ricordi nel cuore dell’autore. Chiamato a presiedere il concilio episcopale del 381, indetto con l’obiettivo di risolvere lo scisma antiocheno e condannare le eresie del tempo, il Nazianzeno sperimentò sulla propria i conflitti interni ed i giochi di potere cui si era ridotto l’episcopato. Alla malattia, che debilitò il fisico dell’autore e ne ostacolò la partecipazione a svariate attività pubbliche, si aggiunse l’ostilità dei colleghi, in particolare di alcuni vescovi egiziani, che contestarono la legittimità della sua elezione sul seggio di Costantinopoli, in quanto già vescovo nella sede di Sasima. Stanco e malato, amareggiato dai continui scontri e dall’ennesimo attacco subito dagli avversari, Gregorio decise di farsi da parte e, rassegnate le dimissioni dalla cattedra episcopale, lasciò Costantinopoli, senza neppure aspettare la conclusione del sinodo. Nella natia Cappadocia, lontano fisicamente dal clima tumultuoso e dai dispiaceri della capitale, ma turbato dalle calunnie e dalle ingiustizie subite da coloro che riteneva amici, il Nazianzeno sfogò le proprie delusioni nella scrittura poetica. All’esperienza costantinopolitana e in particolare al contesto delle dimissioni dalla cattedra vescovile fanno riferimento i carmi oggetto di questa tesi di dottorato: II,1,10 (Ai sacerdoti di Costantinopoli e alla città stessa) e II,1,13 (Ai vescovi), rispettivamente di 18 distici elegiaci e 217 esametri. In essi si intrecciano più suggestioni: la meditazione e il riecheggiamento interiore degli eventi che hanno coinvolto l’autore, la difesa del suo operato, ma soprattutto la violenta invettiva contro i vescovi, scaturita non solo dal risentimento per le vicende personali, ma dallo sdegno dell’autore per la corruzione morale e l’impreparazione della gerarchia ecclesiastica. La tesi di dottorato si apre con una bibliografia ricca e aggiornata degli studi concernenti il Cappadoce; in essa sono indicati i diversi contributi, cui si fa riferimento nel mio lavoro. Segue un’ampia introduzione che presenta i carmi sotto molteplici aspetti. Dal momento che l’invettiva contro i vescovi costituisce l’argomento principale di entrambi i componimenti, ho approfondito innanzitutto questo aspetto, ripercorrendone le testimonianze nell’esperienza biografica e nell’opera letteraria dell’autore: da quanto emerso, la polemica contro la gerarchia ecclesiastica raggiunge certamente il suo apice negli eventi costantinopolitani, ma non va ad essi circoscritta, dal momento che se ne ha traccia anche negli scritti gregoriani riconducibili ai primi anni del sacerdozio e al periodo successivo al ritorno a Nazianzo. Si è cercato poi di stabilire la data di composizione dei carmi in analisi, che, dati i contenuti, furono sicuramente scritti dall’autore nel periodo di ritorno in patria, fase in cui gli studiosi collocano buona parte della produzione poetica del Cappadoce. Più precisamente ho individuato il terminus post quem nel luglio del 381, mese in cui la cattedra costantinopolitana lasciata vacante dal Nazianzeno fu affidata a Nettario: in entrambi i testi, infatti, si fa riferimento a questo personaggio, sebbene non sia menzionato esplicitamente. Segue un’analisi dettagliata della struttura compositiva e delle tematiche dei carmi, nella quale si mostra come, pur nella loro diversità, le due poesie presentino moltissime consonanze e parallelismi a livello strutturale, in particolare nella parte incipitaria, in cui si registra la condivisione dello stesso verso iniziale, e nella sezione conclusiva. Sempre nell’introduzione è affrontato lo studio della tradizione manoscritta e dei rapporti tra i codici: i carmi in oggetto risultano attestati in 34 manoscritti (di cui 17 fondamentali per la costituzione del testo) databili dall’XI al XVI secolo e riconducibili alle raccolte antiche Σ e Δ, nei quali sono traditi sempre uno di seguito all’altro: nello specifico II,1,13 precede immediatamente II,1,10. La parte centrale della tesi è costituita dal testo critico di ciascun carme, seguito da traduzione e commento. La tesi costituisce il primo lavoro di questo tipo per il carme II,1,13; II,1,10 è stato invece oggetto di studio di due recenti edizioni: quella dei primi undici poemata de seipso del Nazianzeno curata da Tuilier - Bady - Bernardi per LesBL ed edita nel 2004 e un’edizione commentata di Simelidis, pubblicata nel 2009. Suddetti lavori non hanno rappresentato un ostacolo al progetto. Nessuno di essi infatti ha previsto lo studio simultaneo dei due testi poetici, che, a mio giudizio, non possono essere compresi a fondo se svincolati l’uno dall’altro; non sono risultati immuni da pecche sotto il profilo della critica testuale; il commento è assente nell’edizione francese, scarno e non sempre condivisibile in quella del Simelidis. La tesi è infine corredata da tre appendici che permettono di seguire la fortuna dei componimenti poetici. La prima di esse è dedicata al Commentario di Cosma di Gerusalemme ai Carmi del Nazianzeno, collocato tra la fine del VII e inizio l’VIII secolo. Il commentario, tradito da un unico manoscritto, il Vaticanus graecus 1260 del XII secolo, ha visto la sua editio princeps nel 1839 a cura del cardinale Angelo Mai nel secondo volume del suo Spicilegium Romanum, ristampata con lievi modifiche nel volume 38 della Patrologia Graeca. Una più recente edizione è stata curata da Lozza nel 2000. Nell’opera di Cosma vengono analizzati trentaquattro versi di carme II,1,13 e due di carme II,1,10; l’ampiezza delle citazioni va da un minimo di un verso a un massimo di 5. Segue un’appendice dedicata alle parafrasi bizantine, che in alcuni manoscritti contenenti i carmi, accompagnano il testo poetico. Tali spiegazioni in prosa, composte in un momento non precisabile della trasmissione dell’opera gregoriana, sono anonime, di diverso livello letterario e da intendere come un testo in continua evoluzione, oggetto di modifiche da parte di ciascun copista. Nel caso dei testi in oggetto le parafrasi trasmesse sono tre, chiamate, sulla scia di studi precedenti, Paraphr. 1, Paraphr. 2, Paraphr. 3 e delle quali la tesi fornisce l’editio princeps. L’ultima appendice è costituita dalla traduzione latina dei carmi di Giacomo Oliva da Cremona, redatta nella seconda metà del XVI secolo per incarico del Cardinal Guglielmo Sirleto e testimonianza del grande interesse per il Cappadoce in questo periodo storico. Il lavoro dell’Oliva, rimasta inedito per la morte del committente e probabilmente anche per il suo scarso valore letterario, è trasmesso da due manoscritti autografi, il Vaticanus Barberinianus lat. 636 (B) e il Vaticanus lat. 6170 (V) e trova nella tesi la sua editio princeps.
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Book chapters on the topic "Proprietà nella costituzione"

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Pagliarin, Carola. "Profili costituzionali della tutela dei diritti sui beni immateriali." In Italienisches, europäisches und internationales Immaterialgüterrecht, 177–200. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-62179-0_10.

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Abstract:
ZusammenfassungCome è noto, nella nostra Costituzione non si rinvengono norme dedicate in modo espresso alla tutela dei diritti sui beni immateriali o della proprietà intellettuale. Non si sono, dunque, seguiti precedenti illustri, come la Costituzione americana del 1787.
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