Journal articles on the topic 'Principio di effettività della tutela'

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Gragnoli, Enrico. "Gli strumenti di tutela del reddito di fronte alla crisi finanziaria." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 136 (December 2012): 573–618. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2012-136003.

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Abstract:
Lo scritto si occupa della crisi dello stato sociale e dei suoi riflessi sulla effettivitŕ dei principi costituzionali. L'autore si sofferma sugli istituti di tutela del reddito e, in particolare, sul c.d. «reddito di cittadinanza», considerato non conforme ai principi costituzionali sul lavoro. Si esaminano le relazioni tra il contesto istituzionale e il settore privato. In particolare, si analizza il ruolo attribuito agli enti bilaterali. Il saggio studia il nesso tra politiche attive e passive di promozione e di difesa dell'occupazione, nonché il ruolo svolto dalle regioni. Infine, si individua nel sistema dei trattamenti in deroga e nella sua disciplina, il sintomo piů evidente di disarticolazione del sistema protettivo.
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2

Alpa, Guido. "I rimedi di diritto privato nella normativa di derivazione comunitaria." ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no. 2 (December 2010): 227–44. http://dx.doi.org/10.3280/ed2010-002002.

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Abstract:
L'applicazione del principio di effettivitŕ combinato con il principio di sussidiarietŕ e con il principio della prioritaria competenza del legislatore nazionale e del preventivo ricorso ai rimedi previsti dal sistema processuale nazionale rispetto alla competenza del legislatore comunitario e alla operativitŕ dei rimedi previsti in ambito comunitario per la violazione di normative comunitarie, modella la disciplina dei rimedi previsti dall'ordinamento interno: si tratta sia di rimedi concernenti la violazione di normativa comunitaria, sui quali si č raccolta vasta letteratura, sia di rimedi concernenti i rapporti di diritto privato disciplinati dall'ordinamento comunitario nelle materie di propria competenza. In queste pagine mi occuperň di questo secondo aspetto. Comunque, in ciascuno dei due settori la disciplina dei rimedi e la loro applicazione da parte del giudice č affidata al diritto interno, sempre che esso provveda a tutelare gli interessi protetti in modo adeguato; altrimenti sovviene l'ordinamento comunitario. In questo senso il ricorso ai rimedi comunitari č solo residuale.
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3

Staiano, Fulvia. "Diritto dei minori rom all'istruzione in condizioni di non discriminazione: il caso Orsus e altri c. Croazia." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 1 (May 2011): 93–103. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-001006.

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Abstract:
1. Il diritto all'istruzione in condizioni di non discriminazione nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo: centralitŕ del popolo Rom - 2. La tutela dei diritti fondamentali del popolo Rom nell'ambito del Consiglio d'Europa - 3. Il caso Orsus c. Croazia - 4. I Rom come "vera minoranza europea": problemi teorici e pratici relativi all'inquadramento dei Rom nel concetto di minoranza - 5. Tutela delle minoranze o principio di non discriminazione? La scelta pragmatica della Corte europea - 6. La tutela delle minoranze nell'ambito della giurisprudenza della Corte di Strasburgo: limiti e punti di forza - Conclusione.
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Panzarola, Andrea. "IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ TRA UTILITARISMO ANGLOSASSONE E CODICI PROCESSUALI ATTUALI." Revista Direito das Relações Sociais e Trabalhistas 3, no. 1 (October 9, 2019): 155–82. http://dx.doi.org/10.26843/mestradodireito.v3i1.106.

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Abstract:
Anche nel settore del giudizio civile si registra un crescente interesse per il giurista e filosofo londinese Jeremy Bentham e per le sue proposte in tema di disciplina della prova e di organizzazione della procedura giudiziaria. Le tesi utilitaristiche benthamiane possono scorgersi pure nella impostazione generale delle “Civil Procedure Rules” inglesi e nella teoria, che vi è accolta, della “proportionate justice”. Peraltro, tanto le concezioni di Bentham, quanto l’impiego del canone di proporzionalità in chiave utilitaristica, pongono delicati problemi e rischiano di ostacolare una piena tutela dei diritti individuali alla tutela giudiziaria.
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Schafer, Roy. "Principio di realtŕ, nodi tragici e processo analitico." PSICOANALISI, no. 1 (September 2010): 51–68. http://dx.doi.org/10.3280/psi2010-001003.

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Abstract:
Il disagio della civiltŕ occupa un posto speciale nello sviluppo della teoria e della tecnica psicoanalitica freudiana. In particolare alcune sue implicazioni permettono una compren- sione piů ampia del principio di realtŕ. Il concetto dei nodi tragici viene definito ed usato per evidenziare la capacitŕ di Freud di includere gli aspetti tragici della vita in questo principio. Un'ampia sezione č dedicata ad illustrare la diffusione dei nodi tragici in svariati aspetti della vita umana: vittimizzazione, intimitŕ e tutela della privacy. Da ultimo, vengono illustrate le implicazioni per la valutazione clinica dell'elaborazione dei conflitti inconsci.
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Golser, Karl. "La diagnosi prenatale preimpianto ed il Magistero della Chiesa cattolica." Medicina e Morale 48, no. 2 (April 30, 1999): 301–20. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1999.806.

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Abstract:
Lo studio riassume quanto l’Enciclica Evangelium Vitae (1995) e la Dichiarazione Donum Vitae della Congregazione per la Dottrina della Fede 81987) affermano circa la possibilità di una diagnosi prenatale. Il principio al quale questo documenti si rifanno è l’assoluta tutela della vita umana fin dal momento della fecondazione. Quindi gli esami sono leciti solo in quanto non danneggiano l’embrione o il feto e sono finalizzati e sono finalizzati alla sua terapia, ami alla sua uccisione. Riguardo alla diagnosi preimpianto vengono esaminati un documento dei Vescovi Francesi e uno dei Vescovi Tedeschi, mentre i menzionati documenti pontifici non ne entrano in merito. Questa possibilità di diagnosi ha una valenza morale diversa, perché finora essa ha avuto una finalità orientata esclusivamente verso la selezione e distruzione di embrioni “difettosi”. Ciò è eugenismo ed è un netto contrasto con il principio della tutela di ogni vita umana.
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Zambrano, Viriginia. "TRA PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E RESPONSABILITÀ: DIVERSI ITINERARI DI TUTELA DEL MINORE." Revista de Direito Brasileira 23, no. 9 (February 11, 2020): 389. http://dx.doi.org/10.26668/indexlawjournals/2358-1352/2019.v23i9.5748.

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Abstract:
Scopo di questa ricerca è quello di evidenziare come il minore sia innanzitutto “persona”, rispetto alla quale occorre declinare i principi di uguaglianza e responsabilità. La metodologia utilizzata è di tipo deduttivo. Lo studio si avvale dei contributi della giurisprudenza e della dottrina sia italiana che straniera. Infine, la ricerca è qualitativa. Si intende rilevare come la tutela del minore dipenda da una serie di profili che si collegano ad una etica sociale della legalità e dei diritti umani. Il diritto ad una famiglia, alla casa di abitazione, il diritto a conoscere le proprie origini sono alcuni degli aspetti sui quali si è inteso riflettere, per dimostrare su cosa poggia la protezione del minore. Questi è un essere in formazione, sia dal punto di vista fisico che psichico, e ha bisogno di essere tutelato in quanto persona. Non si tratta di vedere solo cosa stabilisce la norma: per rendere efettiva la tutela occorrono adeguate politiche pubbliche in grado di garantire l'applicazione dei principi di uguaglianza e responsabilità, nonché etici. Sia nel campo teorico che nell'attuazione delle politiche pubbliche, occorre assicurare lo sviluppo della personalità del minore.
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Maria Caruso, Giovanni. "Il principio "do no significant harm": ambiguità, caratteri e implicazioni di un criterio positivizzato di sostenibilità ambientale." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 2 (December 2022): 151–98. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2022-002007.

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Abstract:
Il principio "do no significant harm" si è rapidamente affermato nel contesto europeo fino a diventare uno dei parametri condizionanti l'accesso ai finanziamenti del Next Generation EU. Il contributo, partendo dall'analisi della disciplina di riferimento, ne ricostruisce le caratteristiche essenziali e, mettendo in risalto assonanze e differenze rispetto ad altri strumenti posti a tutela dell'ambiente, offre un primo inquadramento giuridico della valutazione che sottende. Anche in ragione dell'ambiguità della disciplina di riferimento, l'applicazione del principio, benché contribuisca alla definizione del ruolo economico delle istituzioni europee, presenta significative problematiche che vengono declinate anche in funzione di possibili interventi di razionalizzazione.
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Scaglione, Francesco. "Giuseppe Toniolo e il diritto contrattuale tra personalismo e solidarietà." Società e diritti 7, no. 14 (December 9, 2022): 39–47. http://dx.doi.org/10.54103/2531-6710/19311.

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Abstract:
Il saggio si sofferma sulla relazione tra personalismo e solidarietà nel diritto contrattuale, le cui radici si ritrovano nelle riflessioni profetiche ed ancora attuali di Giuseppe Toniolo. Si evidenzia, in particolare, come la tutela della parte debole del rapporto, secondo un principio di eguaglianza sostanziale, si traduce nella realizzazione di un sistema economico di mercato fondato sul rispetto della dignità della persona umana.
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Trentini, Carlo. "Il diritto alla salute tra dignitŕ della persona e tutela costituzionale." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 1 (March 2010): 74–80. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-001007.

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Fiore, Stefano. "Verso una nuova rilevanza penale dello sfruttamento di manodopera. Simbolismo ed effettività della risposta punitiva." AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no. 2 (October 2011): 83–98. http://dx.doi.org/10.3280/aim2011-002006.

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Abstract:
La recrudescenza dei fenomeni di "caporalato" nel nostro paese, certamente collegata ai flussi di migranti clandestini che offrono un ricco serbatoio dal quale attingere nuove e particolarmente vulnerabili vittime dello sfruttamento, non ha trovato nella legislazione penale vigente adeguati strumenti di contrasto. La rilevanza penale dei fatti riconducibili al c.d. caporalato, quando non viene collocata in fattispecie "comuni" (come la violenza privata o l'estorsione), si distribuisce tra le poco efficaci ipotesi contravvenzionali previste all'art. 18 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ed il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù, normalmente sovradimensionato sia sul piano strutturale, che su quello del correlativo impegno probatorio. L'elevato valore dei beni in gioco (libertà, autodeterminazione, dignità personale) legittima certamente un intervento penale appropriato, da inserire in un sistema di tutela integrato dei diritti dei lavoratori e offre un adeguato e condiviso fondamento alla proposta, variamente avanzata, di introdurre una fattispecie incriminatrice. Le proposte di legge analizzate, al di là di alcune disomogeneità nei contenuti, manifestano come tratto comune qualificante un articolato sistema sanzionatorio, che combinando ed integrando diverse misure, appare correttamente "mirato" sulla peculiarità del fenomeno criminale.
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De Castro, Alexander, and Francesco Macri. "IL PROBLEMA DEI DELITTI DI BAGATELLA NELL’EMERGENZA DELLO STATO COSTITUZIONALE: BREVE ANALISI DELL’EVOLUZIONE DEL SUO TRATTAMENTO TECNICO-DOGMATICO IN BRASILE E IN ITALIA." Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE) 6, no. 2 (December 19, 2018): 538. http://dx.doi.org/10.25245/rdspp.v6i2.486.

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Abstract:
Riassunto: Il principio di offensività in quanto fondamento del diritto penale odierno si affermò in maniera definitiva negli ultimi decenni con l’emergenza dello Stato costituzionale nel secondo dopo guerra. I penalisti sono pressoché unanimi nel riconoscere la sua piena validità perfino quando manca un esplicito fondamento costituzionale o legale. La discussione sulla necessaria offensività della condotta e sul carattere sussidiario della tutela penale fece subito emergere il problema dei delitti bagatellari, cioè quelli caratterizzati da un livello minimo di lesione / pericolo di lesione al bene giuridico. Nel presente saggio, analizzeremo due percorsi di discussione che hanno provato a dare una soluzione tecnico-dogmatica al problema de quo, ovvero:1) quello brasiliano e il cosiddetto principio dell’insignificanza; 2) quello italiano ed il principio della tenuità del fatto.
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Orlandini, Giovanni. "La tutela contro il licenziamento ingiustificato nell'ordinamento dell'unione europea." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 136 (December 2012): 619–60. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2012-136004.

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Abstract:
Il tema della tutela contro il licenziamento illegittimo nell'ordinamento dell'UE č affrontato dall'autore proponendo una lettura dinamica dell'art. 30 della Carta di Nizza che tiene conto di quanto emerge dalle altre fonti sovranazionali sul tema, in particolare dalla Carta Sociale Europea riveduta nel 1996 e dalla giurisprudenza del Comitato europeo dei diritti sociali che ne monitora l'applicazione. Ciň permette di contraddire la consolidata interpretazione riduttiva della norma della Carta in base alla quale essa si limiterebbe a porre un generale principio di giustificazione del licenziamento senza porre sostanziali limiti alla discrezionalitŕ statale nell'identificare il tipo di giustificazione e di sanzioni applicabili. Nell'ultima parte del saggio, si rende conto del modo con cui il tema del licenziamento viene affrontato nell'ambito della nuova governance economica europea e, con riferimen- to all'ordinamento italiano, dell'influenza che questa ha avuto nel processo di riforma sfociato nella l. n. 92/2012. Ciň anche al fine di valutare se ed in che misura la Carta di Nizza abbia giocato un ruolo nel guidare l'azione delle istituzioni europee e del legislatore nazionale.
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Gottardi, Donata. "Tutela del lavoro e concorrenza tra imprese nell'ordinamento dell'Unione europea." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 128 (December 2010): 509–69. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2010-128001.

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Abstract:
L'A. ha dedicato l'analisi all'individuazione dello stato attuale dei confini, a livello di istituzioni europee, tra diritto del lavoro e diritto della concorrenza, nel presupposto di una erosione netta della nostra materia. Molti erano i segnali: la profonda asimmetria sul significato stesso di diritto del lavoro, la crescita del dumping sociale infra-Ue, la ripresa di pulsioni nazionaliste, la giurisprudenza della Corte di giustizia che individua funzioni e pone limiti alla contrattazione collettiva e allo sciopero. Contemporaneamente ha verificato l'esistenza di forti potenzialitŕ di invertire il rapporto tra Europa economica ed Europa sociale. Da un lato, la crisi finanziaria ed economica ha messo in discussione l'idea di mercato autoregolantesi; dall'altro, le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona al sistema delle fonti hanno investito sia la concorrenza, che passa da principio a strumento, sia l'ambito della protezione sociale e del lavoro, proiettato nell'economia sociale di mercato, garantito da una clausola sociale con valenza orizzontale. Č l'unica prospettiva possibile, se vogliamo evitare il tracollo del sistema di relazioni sindacali e del lavoro.
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Furnari, Marianna Gensabella. "Dall’autonomia alla responsabilità: il desiderio di maternità e la possibilità della FIVET." Medicina e Morale 49, no. 5 (October 31, 2000): 879–907. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2000.769.

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Abstract:
Fino a che punto il desiderio di maternità, frustrato dalla sterilità, può servirsi delle nuove possibilità offerte dalla FIVET? Quale criterio ci consente di distinguere tra un dominio ragionevole ed uno irragionevole sulla natura? Il ripensamento dell’indissolubilità del nesso corpo-persona, e dell’imperativo kantiano, che impone di non considerare mai l’umanità solo come messo, aiutano a trovare una misura che appare smarrita. Ma è possibile applicare l’imperativo kantiano a tutti i soggetti coinvolti nella FIVET? Attraverso una discussione con le tesi della bioetica laica, si evidenzia come quell’imperativo vada inteso, non solo a tutela del diritto dei genitori al consenso libero e informato, ma anche a tutela dell’embrione. Al di là delle distinzioni strumentali tra pre-embrione ed embrione, e al di là della diversità di opinioni se l’embrione si o no persona, sta la certezza che l’embrione è un essere umano, certezza che impone di rispettarlo “come uno di noi”. Nel confronto con tale imperativo il desiderio di maternità trova un limite che è spesso dimenticato. Iscritto nella sfera intima, inviolabile della corporeità, il desiderio di maternità sembra regolato solo dal principio di autonomia, che su quella sfera domina. Occorre però ripensare il principio di autonomia e il modio in cui intendiamo la nostra corporeità. Rifletto come nomos che si dà un autos che è corpo/persona, il principio di autonomia trova il limite della mia indipendenza non solo nella non interferenza con gli altri, ma nella legge iscritta nella stessa corporeità, cioè nella difesa della vita, mia e altrui. È lo stesso desiderio di maternità a guidarci in questa rilettura del principio di autonomia: iscritto nel corpo, tale desiderio va oltre il corpo proprio, aprendosi alla corporeità dell’altro perché un terzo abbia vita. Di fronte alla rivendicazione dell’autonomia del procreare si leva la voce della responsabilità, da sempre insita nell’esser-madre: una voce che invita a tutelare la vita che chiamiamo al mondo sin dal suo primo apparire, e a vigilare perché le siano assicurati i diritti fondamentali dell’identità parentale e della famiglia. Inteso nella sua verità, non come desiderio di avere un figlio ma come desiderio di essere madre, il desiderio di maternità, trova in se stesso la propria regola, il correttivo a quel dilatarsi indefinito dei fini, quasi una “festa del desiderio” a cui la FIVET eterologa apre. Ciò significa imparare a cadenzare, o addirittura a fermare, il passo del desiderio, seguendo le voci antiche di Logos e Cura.
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Repetto, Giorgio. "Efficienza economica, libertà e tutela dai poteri privati: a cosa serve il principio di libera concorrenza?" DIRITTO COSTITUZIONALE, no. 1 (March 2021): 99–122. http://dx.doi.org/10.3280/dc2021-001005.

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Abstract:
Il crescente rilievo dei postulati dell'economia del benessere ha indotto, nell'ultimo mez-zo secolo, una trasformazione nelle finalità delle normative antimonopolistiche, dalla salvaguardia della libertà di contrarre al perseguimento dell'efficienza economica. Questa evoluzione ha influenzato la disciplina europea della concorrenza, che oggi tuttavia vede riespandersi una sua connotazione mutipurpose, in quanto rivolta al perseguimento di fina-lità ulteriori. Ciò induce a considerare con maggiore cautela le continuità e le dissonanze con l'ordinamento italiano, per il quale la concorrenza può essere ricondotta tanto a finalità di utilità sociale quanto alla necessità di tutela della libertà rispetto ai poteri privati.
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Milani, Giammaria. "La carta europea dell’autonomia locale nel giudizio di costituzionalità: l’esperienza italiana e comparata." Temas Socio-Jurídicos 37, no. 75 (December 28, 2018): 11–34. http://dx.doi.org/10.29375/01208578.3523.

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Abstract:
Il principio dell’autonomia locale ha trovato un riconoscimento a livello internazionale, in Europa, con l’adozione nel 1985 della Carta europea dell’autonomia locale. La Carta ha senza dubbio un ruolo importante nella tutela dell’autonomia da un punto di vista culturale e politico, mentre sotto il proflo giuridico il suo peso sembra ancora piuttosto limitato, stanti le difcoltà insite nell’applicazione diretta delle sue disposizioni. Un possibile rimedio a questa posizione di debolezza potrebbe essere rappresentato dall’utilizzo della Carta europea dell’autonomia locale come parametro per verifcare la legittimità costituzionale delle leggi. Il presente lavoro è dedicato proprio all’utilizzo della Carta nell’ambito del giudizio di costituzionalità.
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Forte, Francesco. "On the Erosion of the Rule of Law Principle in Tax Matters. Some Reflections on the Italian Case in a Public Choice Perspective." Journal of Public Finance and Public Choice 15, no. 1 (April 1, 1997): 25–35. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907540633.

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Abstract:
Abstract Malgrado siano tutelati a livello costituzionale, in Italia i cittadini-contribuenti sono sottoposti ad oneri tributari arbitrari, in quanto basati su decisioni del Parlamento, con la regola della maggioranza semplice che, come è noto, da’ spesso luogo alio sfruttamento delle minoranze.Si può affermare quindi che in Italia il principio della «regola della legge» ha perduto, in campo tributario, una parte sostanziale del suo originario valore per la tutela dei contribuenti. In particolare, l’erosione di questo principio è stata il frutto di tre meccanismi: a) la «legge finanziaria», che ha eluso la norma in base alia quale la legge di bilancio non può introdurre nuove imposte o nuove spese; b) l’abuso dei «decreti-legge», che dovrebbero essere consentiti soltanto in situazioni di urgenza, mentre vengono utilizzati per introdurre nuove imposte, la cui urgenza è sempre discutibile; c) l’abuso delle leggi-delega, che consentono di espropriare il Parlamento del suo potere legislativo, affidandolo al governo, che molto spesso prende decisioni che vanno al di là dei poteri conferitigli.
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Lanfranco, Lorena. "Abusi sessuali su minori istituzionalizzati. Strasburgo condanna la Bulgaria innovando la giurisprudenza sull'art. 3 Conv. eur. dir. Umani." MINORIGIUSTIZIA, no. 2 (January 2022): 232–39. http://dx.doi.org/10.3280/mg2021-002021.

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Abstract:
Con sentenza del 2 febbraio 2021, nel caso X e altri c. Bulgaria, la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato lo Stato convenuto per violazione dell'art. 3 Conv. eur. dir. umani (norma che vieta la tortura e le pene e i trattamenti inumani o degradanti) a fronte delle denunce dei tre ricorrenti che lamentavano di aver subito, durante la loro infanzia in orfanotrofio, abusi sessuali e altri maltrattamenti. Il presente contributo ripercorre l'iter argomentativo seguito dalla Corte di Strasburgo nel sancire il principio per cui, nei casi di violenza perpetrata su minori istituzionalizzati, gli Stati Parti hanno l'onere di svolgere indagini efficaci (qualificabili come tali alla luce della giurisprudenza convenzionale integrata dalle norme della Convenzione di Lanzarote), e le ragioni per cui l'operato delle autorità bulgare non sia stato rispettoso degli obblighi convenzionali. La sentenza in commento è quindi l'occasione per riflettere sui caratteri del sistema di tutela convenzionale dei minori che si trovino in situazioni di vulnerabilità e sulla ratio che muove la Corte nel delineare gli obblighi di tutela, prevenzione e repressione degli stati aderenti al Consiglio d'Europa.
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Petteruti, Carmine. "Il ruolo del Terzo Settore nella tutela dell'ambiente e nella transizione energetica. Esperienze europee a confronto." Società e diritti 8, no. 15 (January 11, 2023): 128–47. http://dx.doi.org/10.54103/2531-6710/19681.

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Abstract:
La riforma del Titolo V della Costituzione e l’introduzione del principio di sussidiarietà hanno consolidato il ruolo del Terzo settore nell’ordinamento italiano. Il Terzo settore, collocandosi sul piano della sussidiarietà orizzontale, assume una rilevanza politica nella società civile come occasione di partecipazione. Anche nel recente Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza al Terzo settore viene attribuito un ruolo di rilievo. A questo proposito è interessante verificare quali sono gli sbocchi più recenti del Terzo settore specialmente per la tutela dell’ambiente e dell’energia. A questo proposito, la partecipazione del Terzo settore alla costituzione delle comunità energetiche merita un approfondimento non solo nell’ordinamento italiano ma anche in altri ordinamenti europei.
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Bianchi Riva, Raffaella, and Chiara Spaccapelo. "Eccessiva durata del processo e responsabilità disciplinare dei magistrati: il ritardo nel deposito dei provvedimenti fra storia e attualità." Italian Review of Legal History, no. 7 (December 22, 2021): 485–546. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16896.

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Abstract:
Il tema dell’eccessiva durata dei processi e delle sue conseguenze pregiudizievoli sull’effettività della tutela giudiziaria rappresenta, da sempre, uno dei principali nodi del rapporto tra giustizia e opinione pubblica.Sin dall’unificazione italiana, la questione è stata affrontata per lo più sul piano delle riforme del processo e dell’ordinamento giudiziario, senza, tuttavia, la predisposizione di adeguati interventi in grado di incidere sull’organizzazione delle strutture e del personale. Se soltanto di recente il nostro ordinamento ha approntato strumenti di tutela diretta al principio della ragionevole durata del processo, formalizzato nell’art. 111 Cost., la responsabilità disciplinare dei magistrati per ritardo nel deposito dei provvedimenti ha rappresentato, sin dall’inizio del Novecento, uno degli strumenti principali non solo per reprimere gli episodi più gravi (oggi determinanti addirittura un danno erariale da disservizio), ma anche per restituire credibilità alla funzione giudiziaria, nell’ambito delle complesse dinamiche relative al rapporto tra magistratura e società.Lo studio mira a valutare se, in assenza di idonei strumenti normativi volti ad evitare o quantomeno a contenere il fenomeno della lunghezza dei procedimenti, gli interventi della giurisprudenza, prima, della Suprema corte disciplinare e, dopo, della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, chiamate a sanzionare gli illeciti dei singoli magistrati, siano stati in grado, nella difficoltà di trovare un equilibrio tra standard di rendimento e carichi esigibili, di rispondere in maniera soddisfacente al contenimento dei tempi del processo e alla riduzione dell'arretrato, obiettivi tra i principali del PNRR.
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Sgreccia, Elio. "Quando la fede si confronta con la legge nell’ambito delle biotecnologie umane." Medicina e Morale 51, no. 3 (June 30, 2002): 407–27. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2002.691.

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Abstract:
L’articolo analizza il rapporto tra istanze religiose e la legge civile, tenendo presente i possibili interventi della legge nel campo della genetica e della procreazione. Dopo aver argomentato che il dialogo tra fedi religiose e regimi democratici stia diventando sempre più urgente per evitare sia i fondamentalismi religiosi sia presunte neutralità morali delle democrazie liberali, l’autore afferma che il fatto religioso cristiano-cattolico ponga tre esigenze fondamentali per un corretto rapporto tra fede e legge: l’esigenza antropologica, cioè di una concezione dell’uomo esigitiva del rispetto della dignità di ogni persona umana; l’esigenza epistemologica, per cui la fede non deve opporsi alla ricerca scientifica e razionale, ma deve indicare il senso della ricerca stessa, nel quadro dei fini dell’uomo; il principio dell’accettazione del sistema democratico nel quale deve essere garantito per ogni uomo il diritto alla libertà-responsabilità in un clima di dialogo e persuasione. Infine, l’articolo si sofferma sugli orientamenti di carattere normativogiuridico sulla genetica e sulla procreazione artificiale che una visione centrata sulla dignità della persona umana richiede: 1. la protezione di individuo umano, cioè la tutela del diritto alla vita di ogni essere umano innocente; 2. il Principio di non discriminazione; 3. il divieto di ogni intervento genetico non terapeutico alterativo; 4. il divieto di brevettazione del genoma umano; 5. la promozione della ricerca in tema di terapia genetica; 6. la protezione degli individui che operano e sperimentano nei laboratori di biotecnologie sul DNA.
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Luzi, Eleonora, F. Esposito, F. Damato, M. Cestari, S. Ricci, and L. Petrone. "Il minore vittima di abusi sessuali e le garanzie del giusto processo penale." International Journal of Developmental and Educational Psychology. Revista INFAD de Psicología. 1, no. 1 (April 28, 2018): 129. http://dx.doi.org/10.17060/ijodaep.2018.n1.v1.1174.

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Abstract:
Nei procedimenti penali aventi ad oggetto l’accertamento della condotta di abuso sessuale a danno di minore, fra le fasi più delicate, vi è quella inerente l’acquisizione delle dichiarazioni della giovane vittima specie se in tenera età.E’ pacifico che l’assunzione della testimonianza di un minore, perché tale, deve avvenire con criteri e modalità che abbiano quale obiettivo principale, quello della tutela del minore stesso. Il sistema penale italiano a tutt’oggi rileva l’assenza di un organico sistema di protezione del minore vittima di abusi; manca una specifica disciplina da parte del legislatore, della testimonianza del soggetto minore di età.Secondo quanto disposto dall’art. 196, comma 1 e 2 c.p.p.“Ogni persona ha la capacità di testimoniare” tuttavia “qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l’idoneità física o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge”.Più efficacemente la Carta di Noto all’art. 10 raccomanda per i minori di anni dodici e salvo casi eccezionali “che sia sempre disposta perizia al fine di verificarne la idoneità a testimoniare sui fatti oggetto d’indagine”, salvo al giudice valutare l’attendibilità della testimonianza resa.E’ possibile allora per il decidente, accertare la veridicità della condotta abusante dal racconto del minore, prescindendo dall’ausilio del parere tecnico di un perito, ovvero senza aver prima disposto una perizia psicologica sul bambino?L’orientamento giurisprudenziale prevalente negli ultimi anni, conferma il prevalere del principio cosiddetto della valutazione onnicomprensiva, per cui “in tema di reati sessuali su minori in tenera età, è illegittimo, per violazione del principio della formazione della prova in contraddittorio, il rifiu to dei giudice di disporre una perizia psicologica, al fine di accertare l’aderenza alla realtà o meno della narrazione dei fatti, in dipendenza di eventuali elaborazioni fantasiose proprie dell’età o della struttura personologica del minore”1.
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Pederzoli, Chiara. "L'importanza del principio di giustificatezza nel licenziamento: il paradosso del despido exprés nell'ordinamento spagnolo al tempo della crisi." ARGOMENTI, no. 35 (September 2012): 109–27. http://dx.doi.org/10.3280/arg2012-035005.

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Abstract:
Nel presente lavoro viene descritta la disciplina spagnola in materia di licenziamento, come modificata a seguito delle riforme succedutesi tra il 2010 e il 2012, nel pieno della crisi economica. L'analisi, condotta dal punto di vista giuridico, si concentrerà sul passaggio da un sistema basato sulla limitazione del potere dell'imprenditore di estinguere il contratto di lavoro solo per i motivi precisati dalla legge, con conseguente tutela obbligatoria contro il licenziamento ingiustificato, al modello del licenziamento libero pagato. L'esclusione del principio di giustificazione, che può essere considerato come "totem" a garanzia della stabilità del posto di lavoro, ha portato a conseguenze paradossali, rese particolarmente evidenti dalla crisi economica. Tali irrazionali conseguenze sono il motivo che ha comportato l'abrogazione della norma. Il legislatore spagnolo ha preferito lasciare uno spazio aperto al recesso libero (ad nutum) solo rispetto ai lavoratori di nuova assunzione e per un periodo di tempo limitato al primo anno di durata del contratto.
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Gottardi, Donata. "L'infiltrazione della concorrenza nella tutela del lavoro. Valorizziamo gli argini dei nuovi trattati europei." ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE, no. 2 (November 2010): 108–31. http://dx.doi.org/10.3280/es2010-010009.

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Abstract:
L'A. dedica attenzione ai cambiamenti apportati dal Trattato di Lisbona sia sul versante dei diritti sociali sia sul versante della concorrenza. Finora si č pensato che il diritto del lavoro continuasse a cedere rispetto al diritto commerciale. Molti erano i segnali che andavano in questa direzione: le incertezze sul significato stesso di diritto del lavoro, la crescita del dumping sociale infra-Ue, la ripresa di pulsioni nazionaliste, la giurisprudenza della Corte di giustizia sui limiti alla contrattazione collettiva e allo sciopero. Č ora il momento di valorizzare le nuove prospettive aperte. La crisi economica e finanziaria ha messo in discussione l'idea di mercato autoregolantesi; nel sistema delle fonti, la concorrenza passa da principio a strumento e la protezione sociale e del lavoro č proiettata nell'economia sociale di mercato, garantita da una clausola sociale di valenza orizzontale. Č l'unica prospettiva possibile, se vogliamo evitare il tracollo del sistema di relazioni sindacali e del lavoro.
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Gerbasi, Giampaolo. "Dalla "fuga" al "ritorno" del sindacato accentrato di costituzionalità nel processo di integrazione europea tra Carte dei diritti e cooperazione tra le Corti." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (August 2021): 151–221. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2021-001006.

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Abstract:
In un quadro caratterizzato da convergenti spinte verso un "sindacato diffuso" delle leggi, il saggio analizza il tentativo della Corte costituzionale italiana di attrarre nel sindacato accentrato di costituzionalità le situazioni di ‘doppia pregiudizialità' in materia di diritti fondamentali, l'autore si propone di dimostrare che il nuovo filone giurisprudenziale pone le condizioni per realizzare un'integrazione più equilibrata tra il sistema europeo di tutela dei diritti fondamentali e quello nazionale nonché tra i rispettivi rimedi giurisdizionali, per chiedersi infine se il sindacato accentrato di costituzionalità possa considerarsi un principio supremo dell'ordinamento opponibile sia al diritto dell'Unione che allo stesso legislatore di revisione costituzionale.
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Bompiani, A. "Riflessioni etiche sulla produzione e commercializzazione di organismi animali e vegetali geneticamente modificati." Medicina e Morale 49, no. 3 (June 30, 2000): 449–504. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2000.781.

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Abstract:
L’Autore esamina sotto l’aspetto etico il vasto dibattito in corso sulle biotecnologie, riferendosi in particolare agli organismi geneticamente modificati. L’Autore approfondisce l’attuale concorso delle biotecnologie allo sviluppo umano, soffermandosi sull’eticità della “manipolazione” della natura vivente secondo una visione antropocentrica moderata, nella adeguata tutela della biodiversità ambientale e di un sufficiente grado di benessere animale. L’articolo si sofferma poi sui “rischi”, che costituisce una delle principali domande etiche maggiormente avvertite dall’opinione pubblica. Riconoscendo la difficoltà attuale di una valutazione epidemiologica precisa del “rischio” derivante dall’uso di alimenti geneticamente modificati attualmente commercializzati per la salute umana, lo studio si conclude affermando che è necessario: 1. Promuovere una maggiore informazione pubblica sui temi complessi delle biotecnologie e degli organismi geneticamente modificati; 2. Sostenere il criterio della valutazione scientifica del rischio, adottando peraltro il “principio di precauzione” (che tuttavia va meglio specificato in senso giuridico nelle applicazioni biotecnologiche); 3. Prevedere uno sviluppo di armonici rapporti fra i diversi settori interessati dalle biotecnologie (produttori, università per le attività di ricerche e formazione, consumatori, etc.), anche mediante l’assunzione dei criteri di massima “trasparenza” e di facoltà di scelta; 4. Assicurare a tutti i popoli della terra i benefici che possono derivare dalle applicazioni biotecnologiche.
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Eusebi, Luciano. "Il diritto penale di fronte alla malattia." Medicina e Morale 50, no. 5 (October 31, 2001): 905–28. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2001.736.

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Abstract:
Viene discusso il ruolo del consenso rispetto alla qualificazione giuridicopenale del trattamento medico-chirurgico. Si sostiene che il principio di autodeterminazione non può costituire unico criterio orientativo per risolvere le problematiche etiche e giuridiche oggi emergenti in ambito biomedico, configurandosi altrimenti il pericolo di una medicina puramente contrattualistica e difensiva, ovvero concepita non come scienza (umana), ma come mero insieme di abilità tecniche. Sono in questo senso evidenziate varie situazioni in merito alle quali il riferimento al consenso è impossibile o inadeguato. Si mette in luce, del resto, come sia coessenziale al concetto moderno di democrazia il confronto teso a definire convergenze su ciò che risulti fondamentale per la tutela della dignità umana, e dunque a definire linee-guida condivise circa settori di attività particolarmente delicati. In particolare vengono sviluppate motivazioni pertinenti anche in un contesto laico e pluralista al fine di mantenere fermo il divieto giuridico dell’eutanasia sia passiva che attiva, nell’ottica di un approccio solidaristico alla sofferenza: approccio che dalle normative favorevoli all’eutanasia risulta inevitabilmente compromesso. In questo senso, è individuato un limite intrinseco al diritto nell’impossibilità di autorizzare giuridicamente una relazionalità inter-soggettiva – come quella fra medico e paziente – giocata per la morte. La questione dell’eutanasia viene tenuta distinta, ovviamente, dai problemi attinenti all’accanimento terapeutico e alla proporzionalità dell’intervento medico. In rapporto alla permanente validità giuridica del principio di indisponibilità della vita uno specifico approfondimento è dedicato all’interpretazione dell’art. 32, 2° comma, della Costituzione italiana. Sono altresì presi in considerazione problemi concernenti i soggetti incapaci, il ruolo della norma sullo stato di necessità, i compiti assolti dai comitati etici ospedalieri (anche con riguardo alla responsabilità dei relativi membri) e la necessità di nuovi modelli giuridici intesi alla prevenzione degli eventi medici “avversi”.
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Bruno, Francesco. "Le etichette degli alimenti Ogm." AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no. 1 (December 2010): 47–53. http://dx.doi.org/10.3280/aim2009-001004.

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Abstract:
In Europa i prodotti GM o contenenti Ogm, o quelli ottenuti a partire da Ogm, che sono stati autorizzati sulla base della direttiva 2001/18/CE o del reg. CE n. 1829 del 2003, sono soggetti a tracciabilitĂ ed etichettatura secondo le modalitĂ stabilite nel reg. n. 1830 del 2003. L'etichetta fornisce ai consumatori le informazioni necessarie per una scelta consapevole e in tale meccanismo a tutela dei cittadini ha un ruolo fondamentale il principio di precauzione. Il lavoro analizza le conseguenze delle regole dell'etichettatura degli Ogm sui (difficili) equilibri in seno alla ComunitĂ internazionale.
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Erlebach, Grzegorz. "Ochrona wolności nupturientów w kanonicznym porządku prawnym : zarys problematyki." Prawo Kanoniczne 52, no. 3-4 (December 10, 2009): 195–214. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2009.52.3-4.09.

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Abstract:
In primo luogo viene preso in considerazione il principio della libertà dei nubendi. L’Autore prende lo spunto dal can. 219, ma prima di affrontare gli aspetti propriamente giuridici, si sofferma su alcuni elementi dell’accezione antropologica e teologica della libertà nel contesto del consenso matrimoniale. L’ultimo aspetto permette di superare una visione meramente soggettivistica, per quanto riguarda i nubendi, e, d’altro canto, offre una chiave di lettura dello sforzo effettuato lungo i secoli da parte del Magistero della Chiesa nella difesa e nella regolamentazione dello ius connubii. Ne segue la pastorale ordinaria volta all’educazione per un retto esercizio della libertà positivamente intesa dei contraenti. Tornando sugli aspetti prettamente giuridici del principio affermato nel can. 219, l’Autore fa presente la differenza fra i confini del contenuto normativo (volto contro le varie forme di costrizione) e una più ampia ratio legis (protezione della libertà). Passando alla protezione giuridica della libertà, l’Autore esamina le principali figure di nullità del consenso, dovute alla limitazione della libertà in uno dei contraenti: costrizione, mancanza della libertà interna e raggiro. Nella materia della costrizione l’Autore distingue nettamente le figure della violenza (di cui nel can. 125, § 1) e della vis vel metus di cui nel can. 1103 (cf. can. 125, § 2). Maggiore attenzione è stata posta all’evoluzione della disciplina dal Codice Pio-Benedettino e alla sua applicazione giurisprudenziale. Un punto discusso costituisce l’origine della norma. L’Autore si sbilancia in favore del principio dell’operatività della norma ex natura rei (cioè della nullità qualora manchi nel concreto la libertà necessaria, matrimonio proportionata), quindi sostiene l’applicabilità del can. 1103, entro tali limiti, nei confronti dei matrimoni degli acattolici. La mancanza della libertà interna è presa in considerazione nel contesto dell’incapacità consensuale, in particolare della mancanza della discrezione di giudizio. Viene accennata qui la questione dell’autonomia, o meno, del capo di nullità ob defectum libertatis internae (l’Autore condivide, implicitamente, la dominante posizione giurisprudenziale, contraria a tale autonomia). Per quanto riguarda la decezione dolosa, la tutela della libertà dei nubendi è considerata come principale ratio del can. 1098. Viene brevemente delineata la specificità di questo tipo di errore qualificato. Soffermandosi sui limiti dell’applicabilità del can. 1098, l’Autore sostiene che seppure la ratio legis del can. 1098 affonda le radici nel diritto naturale, tuttavia la ratio nullitatis è riconducibile alla volontà del Legislatore. Di conseguenza, il can. 1098 è da ritenere di diritto meramente positivo e, in quanto tale, non è applicabile retroattivamente, né può essere fatto valere nel caso dei matrimoni celebrati al di fuori dell’ordinamento giuridico canonico indipendentemente dalla loro data. Invece nel caso di un errore sostanziale causato dal dolo, la nullità è operante indipendentemente dalla decezione dolosa, quindi andrebbe rilevata a livello processuale sotto il capo di quel particolare errore sostanziale. La promozione della libertà responsabile avviene soprattutto sullo sfondo dell’accezione teologica della libertà con la quale si coniuga l’accezione antropologica, soprattutto quella della “libertà per” che postula l’autodeterminazione nel consenso matrimoniale. L’incapacità o l’impossibilità di una tale autodeterminazione viene riconosciuta dal Legislatore proteggendo indirettamente la libertà consensuale nei cann. 1095, n. 2, e 1103; mentre la libertà dei nubendi è ulteriormente protetta contro il raggiro nei limiti stabiliti nel can. 1098.
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Herranz, Julián. "Il rapporto tra Etica e Diritto nella Enciclica Evangelium vitae." Medicina e Morale 48, no. 3 (June 30, 1999): 445–67. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1999.798.

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Abstract:
In questo articolo l’Autore ha voluto sottolineare l’importanza dell’Enciclica Evangelium Vitae nel risvegliare le coscienze contro uno dei più gravi capovolgimenti etici e giuridici della storia umana. L’intento è quello di esaminare tre questioni: 1) risalire alle basi sulle quali si fondava e si fonda il postulato giuridico e morale dell’inalienabilità del diritto alla vita dell’uomo innocente e, soprattutto, del concepito; 2) stabilire le cause che hanno portato ad una legislazione permissiva dell’aborto ed ad altri attentati contro la dignità dell’uomo e della vita umana (eutanasia, manipolazioni di geni ed embrioni…); 3) valutare quali siano i motivi filosofici e biologici la cui presa di coscienza sembri più necessaria per la tutela del diritto alla vita. Intento dell’Autore è, per ciò che riguarda il diritto alla vita, sottolineare l’importanza che il principio di non discriminazione, basato su quello dell’uguaglianza, venga applicato all’“essere umano”, all’“individuo umano” e non soltanto alla “persona giuridicamente riconosciuta”. L’articolo si sofferma, inoltre, ad illustrare la grande tradizione del diritto alla vita, il preoccupante regresso della civiltà giuridica, la necessità di un più stretto rapporto tra Diritto e Morale e Biologia e Morale (come campi di ricerca e di impegno intellettuale a difesa della vita).
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Da Re, Antonio. "Immigrazione e salute come paradigma per la bioetica / Migration and Health as Paradigm for Bioethics." Medicina e Morale 67, no. 2 (June 20, 2018): 187–204. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2018.535.

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Abstract:
Il saggio prende in esame il parere del Comitato Nazionale per la Bioetica su “Immigrazione e salute”, approvato il 23.6.2017. Vengono analizzati criticamente alcuni aspetti ritenuti maggiormente originali: il tentativo di evitare semplificazioni e stereotipi nello studio del fenomeno dell’immigrazione (par. 1) e la conseguente scelta metodologica di esaminare tale fenomeno a partire da una solida base empirica costituita dalla conoscenza di dati statistici, studi epidemiologici, riferimenti normativi (par. 2); la giustificazione, di carattere morale e giuridico, del principio della tutela della salute come diritto e però anche come dovere, che tra l’altro è richiesto agli stessi immigrati di rispettare (par. 3); l’emergenza in termini di salute pubblica costituita dalla diffusione della malattia mentale tra i migranti, specie quando essi siano stati sottoposti a violenze e a trattamenti disumanizzanti; sulla base di ciò si solleva l’interrogativo sulla pertinenza della categoria di «effetto migrante sano», ampiamente adoperata negli studi di bioetica dell’immigrazione (par. 4); la bioetica interculturale in riferimento specialmente al rapporto medico-paziente (par. 5), con una rivisitazione critica del principio di autonomia (par. 6). La conclusione che si potrà desumere dall’analisi proposta è che quello del rapporto tra bioetica e immigrazione non è un tema settoriale o di nicchia ma può addirittura assurgere a paradigma della bioetica tout court, perché affronta, da una prospettiva particolare, questioni bioetiche di carattere più generale, che hanno attinenza con la tutela della salute di ogni soggetto, indipendentemente dall’essere migrante o meno. ---------- The paper analyzes the opinion titled “Migration and Health” and approved by the Italian Committee for Bioethics on June 23, 2017. The following aspects, considered mainly original, are critically analyzed: the attempt to avoid simplifications and stereotypes while studying migration phenomena (par. 1) and the consequent methodological choice to analyze this phenomenon coming from a solid empirical basis composed of the knowledge of statistical data, epidemiological studies, and normative references (par. 2); the moral and legal justification for the safeguarding of health principle considered as a right but also as a duty that should be fulfilled by migrants as well (par. 3); the emergency in terms of public health due to the diffusion of mental disorder and illness among migrants, especially when they have been exposed to violence and inhuman treatments; all of this calls into question the pertinence of the “health migrant effect” category, which is widely used in bioethical studies focused on migration (par. 4); intercultural bioethics, especially in reference to the patient-physician relationship (par. 5) and to the critical reconsideration of the autonomy principle (par. 6). The proposed analysis will lead to the conclusion that the relationship between bioethics and migration is not a sectorial or niche topic but could even become the paradigm of bioethics tout court. Indeed, although it comes from a particular perspective, this topic deals with general bioethical issues related to the safeguarding of health of any human being, whether he or she is a migrant or not.
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Di Pietro, Maria Luisa, and Marina Casini. "Il dibattito parlamentare sulla “procreazione medicalmente assistita”." Medicina e Morale 51, no. 4 (August 31, 2002): 617–66. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2002.688.

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Abstract:
La Camera dei Deputati nel giugno 2002 ha approvato una proposta di legge (PDL) ora in attesa di una valutazione da parte del Senato. In questo articolo viene ricordata dapprima l’evoluzione storica che ha portato all’attuale PDLa partire dalla IX legislatura, ci si sofferma sulle tappe principali e più significative, si tiene conto non solo dell’iter legislativo in senso stretto, ma anche del contributo della giurisprudenza, degli atti governativi, delle Commissioni ad hoc e dei movimenti operanti a livello sociale. Successivamente viene esaminato il contenuto della PDL nei suoi profili più rilevanti. Il principio dei prevalenti interessi/ diritti del concepito - che costituisce il motivo ispiratore di tutta la normativa - trova coerenti e apprezzabili applicazioni. In primo luogo viene declinato nella protezione del nuovo essere umano fin dalla fecondazione perseguendo l’obiettivo della sua destinazione alla nascita (diritto alla vita) senza che siano possibili atti manipolatori del suo patrimonio genetico (diritto alla identità genetica); secondariamente viene difeso il suo diritto alla famiglia sotto il profilo della coincidenza tra genitorialità biologica, affettiva e legale (diritto alla identità psicologica ed esistenziale). Rimangono comunque delle riserve etiche in ordine alla dignità dell’atto procreativo, all’insufficiente tutela del diritto del nascituro ad una famiglia fondata sul matrimonio quale garanzia di certezza e stabilità dell’affetto dei genitori (è infatti previsto l’accesso alle coppie conviventi), alla perdita di embrioni dovuta alla bassa percentuale di successo delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Rimane comunque apprezzabile - tenuto conto del libertarismo e permissivismo dominanti volti a legalizzare tutto quanto è già fattibile - l’impegno manifestato per ottenere l’approvazione della PDL. In ogni caso L’obiezione di coscienza, prevista dalla PDL, acquista dunque tutta la sua valenza di fronte al significato del generare e dell’essere generati.
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Bompiani, Adriano. "L’elaborazione di “regole” per le innovazioni biotecnologiche." Medicina e Morale 49, no. 4 (August 31, 2000): 713–50. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2000.765.

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Abstract:
Come è noto, l'unione Europea ha fra i suoi scopi quello di favorire lo sviluppo sociale ed economico dei Paesi aderenti, facilitando la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica, la produzione di beni e la circolazione degli stessi nell’ambito dell’Unione, eliminando per quanto è possibile differenze, normative e conflitti commerciali. Con questo spirito, dopo anni di difficile lavoro, è stata emanata la Direttiva 98/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (6luglio 1998) che riguarda la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, ne presupposto che si tratti di genoma – sia esso di origine vegetale, animale o umano – in quanto risultati da “invenzioni” suscettibili di applicazioni industriali e non dal mero isolamento (“scoperta”). L’Autore, che già ha esaminato in un precedente contributo gli aspetti etici dell’impiego delle biotecnologie nel campo vegetale e animale (v. Medicina e Morale 2000, 3: 449-504), si sofferma a descrivere quanto prevede la Direttiva 98/44/CE stessa, assieme ad altre norme internazionali precedentemente emanat, per la tutela dell’ambiente, degli animali e degli organismi umani. L’Autore riconosce che la direttiva vieta, nel dispositivo, lo sfruttamento commerciale che sia contrario all’ordine pubblico e al buon costume, fornendo gli esempi concreti dei divieti applicabili ai processi di clonazione umana a scopo riproduttivo, di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano; di modificazione degli embrioni umani a fini commerciali e industriali; di modificazione dell’identità genetica animale di natura tale da provocare sofferenza negli stessi, senza utilità sostanziale per l’uomo o per l’animale. Tuttavia la Direttiva – sotto l’aspetto giuridico – consente l’utilizzazione di embrioni umani (sia pure non direttamente ed espressamente prodotti a scopo di ricerca in base all’art. 18 della Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina) a scopo sperimentale e per applicazioni biotecnologiche riguardanti la produzione di cellule staminali od i medicamenti. L’Autore esamina anche il dibattito che è seguito alla emanazione della Direttiva soprattutto a livello di Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Strasburgo) in merito alle preoccupazioni dell’opinione pubblica sui cosiddetti “cibi transgenici” (raccomandazione n. 1398 (1998) dal titolo “sicurezza del consumatore e qualità degli alimenti”), nella quale è stata espressa contrarietà alla brevettabilità degli organismi viventi, pur riconoscendo la necessità di assicurare un’adeguata protezione ai diritti dell’”invenzione” (proprietà intellettuale) [Raccomandazione 1417/1999]. Questi problemi sono stati affrontati ma non risolti nella conferenza internazionale di Oviedo (16-19 maggio 19999) organizzata dal Consiglio d’Europa. Il Comitato Direttivo di Bioetica del medesimo Consiglio d’Europa è stato indicato di esprimere “parere” sulla complessa materia; nel frattempo sono intervenute la conferenza di Seattle e Montreal, ove è stato firmato, nel gennaio 2000, un Protocollo sulla biosicurezza che regolamenta il commercio internazionale di sementi e sostanze geneticamente modificate ritenuti pericolosi per l’ambiente e la salute, escludendo però i prodotti finiti, e perciò il cibo transgenico. Nel momenti in cui – scadendo la moratoria –la Direttiva 98/44/CE entrerà in vigore (31 luglio 2000) essendo improbabile l’accettazione delle argomentazioni di invalidazione sollevate da Olanda e Italia, l’Autore insiste per l’adozione del “principio di precauzione”, esplicitamente incorporato nel diritto comunicato relativo alla protezione della salute, oltreché alla tutela dell’ambiente, che dovrà essere tuttavia meglio specificato nella sua estensione e nelle conseguenze attese. Un secondo principio, quello della “trasparenza”, richiede un’ulteriore affinamento delle informazioni rivolte al consumatore, tramite una più chiara etichettatura che consenta una scelta realmente libera e consapevole dei prodotti derivanti da organismi geneticamente modificati posti in commercio. Dovrà essere perseguita la ricerca, escludendo peraltro l’uso dell’embrione umano.
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De Cicco, Maria Cristina. "Diritti fondamentali e minori dal punto di vista del civilista. Quale tutela? Doi: 10.5020/2317-2150.2015.v20n3p917." Pensar - Revista de Ciências Jurídicas 20, no. 3 (December 29, 2015): 917–40. http://dx.doi.org/10.5020/23172150.2012.917-940.

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Abstract:
Partendo dal tema centrale dell’incontro, “Violenza e diritti umani: il ruolo delle ONGs e delle OGs nella rielaborazione, da parte dei ricercatori, delle politiche pubbliche sulla lotta contro le aggressioni ai diritti umani”, si vuole affrontare la questione relativa allo sfruttamento del lavoro minorile. Parlare di diritti umani e di dignità dell’uomo, oggi, è sempre di piú un’esigenza pressante. Invero, la dignità dell’uomo è un concetto caratterizzato da assolutezza: ogni uomo, pertanto, in quanto tale, è degno quanto qualsiasi altro uomo, a prescindere dalla razza, dalla nazionalità, dalla religione e dalla condizione sociale. L’accoglimento del concetto secondo il quale i diritti umani e, quindi, la dignità dell’uomo integrano un valore assoluto, fa sí che i medesimi diventino la misura attraverso la quale poter anche valutare la qualità dello sviluppo c.d. «sostenibile». La dignità dell’uomo, dunque, è da ascrivere nell’àmbito dei princípi inderogabili del nostro ordinamento, principio di ordine pubblico costituzionale. Conferma di tale assunto, inoltre, nell’àmbito del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, si ha dall’art. II-61, articolo di apertura e posto al vertice del catalogo dei diritti fondamentali, secondo il quale «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata». La clausola generale di dignità, dunque, peraltro già presente in molteplici testi normativi sopranazionali ed interni, viene a costituire uno dei princípi cardine del sistema italo-comunitario, un valore normativo di rilevanza sovraordinata, in antitesi al quale si pone, al contrario, una logica economicistica, esclusivamente produttivistica, ispirata al profitto e, quindi, al mercato, affermerebbe il primato del mercato e della produzione anche a costo di violare la dignità dell’uomo e i diritti umani.
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Semplici, Stefano. "Accesso equo, qualità appropriata. Venti anni dopo la Convenzione di Oviedo / Equitable access, appropriate quality. Twenty years after the Oviedo Convention." Medicina e Morale 66, no. 6 (January 25, 2018): 763–78. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2017.519.

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Abstract:
Il diritto alla tutela della salute, che include l’accesso ai servizi sanitari, è sancito in molte Dichiarazioni e altri documenti normativi a livello internazionale. Il riferimento all’equità è solitamente introdotto per affrontare i vincoli delle risorse disponibili e non eludere la realtà di persistenti diseguaglianze. Il riferimento all’adeguatezza è volto a sottolineare il ruolo delle competenze professionali e della conoscenza e dei progressi scientifici al fine di soddisfare esigenze reali, ma anche di ottimizzare l’utilizzo delle risorse. L’articolo 3 della Convenzione di Oviedo mira a proteggere i diritti umani e la dignità della persona umana e offre ancora un proficuo punto di partenza per continuare a sviluppare alcuni dei più preziosi strumenti concettuali e giuridici fra quelli perfezionati in questi ultimi decenni per affrontare questa sfida: il principio della realizzazione progressiva, che può innescare e rafforzare una dinamica emancipatrice; l’esercizio del bilanciamento di principi, interessi e beni sia nella giurisprudenza delle Corti costituzionali sia nelle politiche di settore; il concetto del contenuto essenziale del diritto ai servizi sanitari. Queste soluzioni si confrontano ora con le applicazioni dei progressi nuovi e senza precedenti della scienza biomedica, come la medicina di precisione. Allo stesso tempo, il riferimento della Convenzione alla giurisdizione delle Parti (gli Stati) come quadro istituzionale entro il quale gli obblighi sono assunti deve essere ulteriormente articolato misurandosi con l’orizzonte globale dell’impegno a “proteggere” la dignità umana e i diritti umani. ---------- The right to protection of health, which includes access to health care services, is enshrined in many Declarations and other normative documents at the international level. The reference to equity is usually meant to deal with the constraint of available resources and not elude the reality of persisting inequalities. The reference to appropriateness is to underline the role of professional competence and scientific knowledge and progress in order to fit real needs, but also to optimize the use of resources. Article 3 of the Oviedo Convention aims at protecting both human rights and the dignity of the human being and still offers a fruitful starting point to elaborate on some of the most valuable conceptual and juridical tools that have been refined over these last decades to address this challenge: the principle of progressive realization, which can trigger and strengthen an emancipatory dynamic; the exercise of balancing principles, interests and goods both in the case law of Constitutional Courts and in policies; the concept of the core content of the right (entitlement) to health care services. These solutions are now confronted with the applications of new, unprecedented advancements of biomedical science, such as precision medicine. At the same time, the reference by the Convention to the jurisdiction of the Parties (the States) as the institutional framework within which obligations are undertaken needs to be further articulated against the global scope of the commitment to ‘protect’ human dignity and human rights.
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"Diritto italiano: Lavoro." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 1 (April 2010): 219–36. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-001015.

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Abstract:
1. Corte costituzionale ordinanza 6.11.2009 n. 285diniego indennitŕ accompagnamento e di frequenzaviolazione del principio di paritŕ di trattamentoinammissibilitŕ questione giŕ decisa con sentenza 306/08 e applicabilitŕ alla indennitŕ di frequenza della sopravvenuta Conv. ONU sui diritti delle persone con disabilitŕ2. Corte appello di Milano 2.7.2009 n. 746lavoratore irregolarmente soggiornantepretesa di pagamento differenze salarialiirrilevanza del possesso di permesso di soggiorno ai fini della tutela ex art. 2126 c.c.3. Tribunale di Voghera 20.11.2009lavoratore irregolarmente soggiornantepretesa di pagamento differenze salarialimancata comparizione del ricorrente per timore di denuncia ex art. 10 bis TUpregiudizio delle facoltŕ difensive del lavoratore in mancanza di deroghe all'obbligo di denunciaquestione di legittimitŕ costituzionaleSCHEDA di Marco Paggi
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Casini, Marina. "I Consultori e l’obiezione di coscienza sanitaria nella riorganizzazione pugliese della rete consultoriale." Medicina e Morale 59, no. 4 (August 30, 2010). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2010.205.

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Abstract:
Il contributo muove da una sintetica rassegna di alcuni provvedimenti emanati dall’amministrazione della Regione Puglia, provvedimenti che hanno suscitato un vivace dibattito e un’azione giudiziaria. Essi, infatti, prevedono l’esclusione dei medici obiettori di coscienza all’aborto dai Consultori familiari istituiti con la Legge 405 del 1975. In questo modo tali provvedimenti sono censurabili per violazione del principio di non discriminazione, ma anche perché svuotano i Consultori dei compiti loro assegnati in ordine alla tutela della vita nascente, consolidando un’applicazione nefasta della normativa sull’aborto, già in sé ingiusta. ---------- The contribution starts from a brief overview of some measures taken by the Regione Puglia Authority, measures that have raised a lively debate and a legal action. Indeed, they allow the exclusion of doctors conscientious objector to abortion from the Family Advice bureaus established by the Law 405/1975. In this way these measures are censurable for breach of the principle of non-discrimination, and also because they deprive Advice bureaus of their duties regarding the protection of unborn life, strengthening a disastrous enforcement of the law on abortion, already unjust in itself.
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Casini, Marina. "La sentenza del TAR-Puglia n. 3477/2010: l’accesso degli obiettori di coscienza ai Consultori familiari pubblici." Medicina e Morale 59, no. 5 (October 30, 2010). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2010.198.

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Abstract:
Il presente contributo esamina la decisione del Tribunale Amministrativo della Regione Puglia – sentenza n. 3477 del 14 settembre 2010 – con cui è stato riconosciuto il diritto degli operatori sanitari obiettori di coscienza di poter essere presenti nei Consultori familiari pubblici attraverso la partecipazione ai bandi di concorso. Si tratta di un risultato importante espressione del principio di non discriminazione. Tuttavia, la sentenza suggerisce anche una riflessione più ampia e articolata sulla funzione dei Consultori in ordine alla tutela del diritto alla vita dei figli concepiti e della maternità durante la gravidanza. ---------- This paper examines the decision of the Administrative Court of Puglia Region – Case No. 3477 September 14, 2010 – by which has been admited the right of health workers conscentious objectors to be present within public family advice bureaus participating in announcement of competition. This is an important expression of the principle of non-discrimination. However, the decision also suggests a broader debate and articulate the role of Consultants in order to protect the right to life of children and the motherhood during pregnancy.
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Eusebi, Luciano. "Dignità umana e bioetica Sui rischi correlati all’asserito “diritto” di morire." Medicina e Morale 58, no. 3 (June 30, 2009). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2009.243.

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Abstract:
L’affermazione della dignità umana implica il superamento dell’idea secondo cui si potrebbe agire negativamente verso un altro individuo in corrispondenza a un giudizio negativo sulle sue condizioni esistenziali, sulle sue qualità o sulla utilità del rapporto con lui. Ne deriva l’idea antitetica di rapporti intersoggettivi fondati sul riconoscimento di ogni altro come soggetto portatore di esigenze relazionali proprie della communitas humana. In questo senso, dandosi una connessione inscindibile tra ogni profilo dell’umano e la corporeità, solo il rispetto della vita in tutto l’arco in cui essa è in atto salvaguarda il principio di uguaglianza, quale presupposto della democrazia. La stessa decisione contro la propria vita, in quanto produce il venir meno dell’individuo come soggetto morale, non può ritenersi un’affermazione coerente della dignità umana. Sotto il profilo giuridico, configurare relazioni mediche finalizzate alla morte (ferma la non doverosità di trattamenti sproporzionati) compromette il ruolo garantistico svolto dalla tutela della vita, esponendo i soggetti più deboli a pregiudizi sostanziali della loro dignità. ---------- Affirming human dignity implies overcoming the idea that one is entitled to act negatively towards another human being, on the basis of a corresponding negative judgment on his/her personal conditions or qualities, or on the basis of how useful the relationship with him/her might be. Consequently, the opposite idea has to be fostered, i.e., the idea that interpersonal relationships are grounded in the recognition of every “other” person as someone who carries all the relational needs specifically linked to the communitas humana. This said, given the inseparable connection between all aspects of humanity and our bodily dimension, only the full respect of the human life throughout its course can safeguard the principle of equality, which is a fundamental condition for democracy. The decision to act against one’s own life is in itself not coherent with human dignity, since it terminates the individual as a moral agent. From the juridical point of view, allowing patient-doctor relationships aimed at causing death (accepted that disproportionate clinical treatments are not due) endangers the warranties played by the legal protection of human life, and therefore it substantially affects the dignity of those who are weak.
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Spagnolo, Antonio G., Marina Casini, Fabio Persano, and Emma Traisci. "Obiezione di coscienza in sanità." Medicina e Morale 59, no. 6 (December 30, 2010). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2010.184.

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Abstract:
Traendo occasione dal sessantesimo compleanno di Medicina e Morale, il presente contributo ripercorre il tema dell’obiezione di coscienza come si è venuto sviluppando sulla rivista nel corso degli anni. L’articolo analizza il fondamento dell’obiezione di coscienza, ribadendo che esso non è solo l’autonomia del singolo e non ha un aspetto meramente soggettivo, ma si rintraccia nel principio di rilevanza, ovvero nella ragione stessa dell’ordinamento, che è la tutela della vita umana; viene sottolineata la trasversalità del tema, visto che esso si aggancia a numerosi e differenti temi di bioetica, quali l’aborto, la procreazione assistita, la contraccezione, la pillola del giorno dopo, il testamento biologico e le tematiche di fine vita. Sono esaminate sinteticamente le numerose idee che sono state proposte dai vari autori nel corso delle pubblicazioni comparse su Medicina e Morale. ---------- The Authors discuss about the conscientious objection as this review developed this theme since 1970. The paper examines the conscientious objection foundation, confirming that it consists not only in autonomy of the persons, but also in the protection of the right to human life. The report draws attention to transversal theme of conscientions objection, becouse it correlates with several and various bioethics theme, as abortion, artificial fertilization, contraception, morning-after pill, living will and the end of life. The report examines shortly also ideas suggested by Authors during the publication on this review.
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Guzmán Dálbora, José Luis. "EMANUELE CORN: Il principio di precauzione nel Diritto penale. Studio sui limiti all’anticipazione della tutela penale. G. Giappichelli Editore, Torino, 2013. XX + 196 páginas." Revista de Ciencias Sociales, no. 65 (December 1, 2014). http://dx.doi.org/10.22370/rcs.2014.65.198.

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Dalla Torre, Giuseppe. "Pluralismo religioso, multietnicità e biodiritto." Medicina e Morale 55, no. 3 (June 30, 2006). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2006.356.

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Abstract:
Dopo essersi rilevato il fenomeno della rinascita del fatto religioso nell’odierna società secolarizzata, grazie anche al massiccio fenomeno immigratorio, si descrive l’impatto del pluralismo etnico-religioso sulle tradizionali realtà degli ordinamenti giuridici statali; impatto reso ancora più problematico per l’ascesa di nuovi poteri, in particolare quello tecnico-scientifico, insofferenti ad una eteroregolamentazione non solo sul piano etico, ma anche sul piano giuridico. Si mette quindi in evidenza una crescente ambiguità che investe la biogiuridica: da un lato la nuova esigenza di riconoscere il rivendicato “diritto alla diversità” da parte delle diverse formazioni etnico-religiose; dall’altro l’esigenza di una regolamentazione giuridica uniforme a garanzia dell’ordinata convivenza attorno ad una scala valoriale che abbia nella “vita” il bene centrale ed ultimo da salvaguardare. Tra le conclusioni cui si giunge è innanzitutto quella per cui la pacifica convivenza in una società multietnica e multireligiosa può essere assicurata, nel rispetto delle diverse tradizioni e culture, attraverso il ricorso a moderati e saggi riconoscimenti di spazio al diritto personale all’interno degli ordinamenti statali, ma nei limiti rigorosi posti dalle esigenze di tutela della dignità umana. Ciò tocca anche la questione dei “nuovi poteri” che, nel contesto di una società globalizzata, impongono una rielaborazione dell’idea di diritto che, partendo dal quadro di un sistema di fonti che tende sempre più ad essere organizzato non secondo gerarchia ma secondo competenza, si ispiri al principio del riconoscimento dell’essere umano nella sua dignità, indipendentemente dall’appartenenza etnico-religiosa. Infine si mette in evidenza l’inaccettabilità di un “diritto debole”, solo procedimentale, perché sostanziale negazione della funzione stessa del diritto, che è quella di prevenire e/o dirimere i conflitti tra interessi in gioco e, quindi, i contrasti tra le parti della società, difendendo nel rapporto i soggetti più deboli; così come si mette in evidenza che il prezioso bene della laicità dello Stato non è – come invece spesso si ritiene – salvaguardato da un “diritto debole”, ma solo da un diritto giusto. ---------- After being noticed the phenomenon of the rebirth of the religious fact in today’s secularized society, it is described also the impact of the ethnic-religious pluralism on the traditional realities of the government juridical arrangements; impact made even more problematic for the ascent of new powers, particularly that technical-scientific, impatient to an heteroregulation not only on the ethical plan, but also on the juridical plan. It is put therefore in evidence an increasing ambiguity that invests the biojuridical: from one side the new demand to recognize the vindicated “law to difference” from different ethnic-religious formations; from the other the demand of a uniform juridical regulation to guarantee of the orderly cohabitation around to a scale of value that has in “life” central and ultimate good to safeguard. Between the conclusions which the author comes it is, first of all, that for which the peaceful cohabitation in a multiethnic and multireligious society can be assured, in the respect of the different traditions and cultures, through the recourse to moderate and wise recognition of space to the personal law into the government arrangements, but in the rigorous limits set by the demands of guardianship of human dignity. This also touches the matter of new powers that, in the contest of globalization, impose a new elaboration of the idea of law that, departing from the picture of a system of sources that extends more and more to not be organized according to hierarchy but according to competence, inspire to the principle of the recognition of the human being in its dignity, independently from the ethnic-religious affiliation. Finally it is put in evidence the unacceptability of a “weak law”, just procedural, as substantial negation of the law function itself, which is that to prevent and/or to settle the conflicts between affairs at stake and, therefore, contrasts between the parts of the society, defending in the relationship the weakest subjects; as it is evidenced that the precious good of laity of the State is not - like instead it is often considered - safeguarded by a weak law, but only by a correct law.
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