Journal articles on the topic 'Persona giuridica'

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Sobański, Remigiusz. "Znaczenie pojęcia osoby w kanonicznym porządku prawnym." Prawo Kanoniczne 40, no. 3-4 (December 10, 1997): 3–13. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1997.40.3-4.01.

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Abstract:
Nel concetto cristiano ogni uomo è una persona, cioè un essere dotato dell’intelletto e della volontà, e questo lo rende il soggetto dei diritti e dei doveri i quali hanno origine nella sua „natura” (in questo chi è) e percio universali, intangibili e inalienabili. L’uomo - la persona umana - nella immagine cristiana dei mondo creato prende il posto centrale e per questo „la persona umana è e deve essere il principio, il soggetto e l’obbiettivo di tutte le organizzazioni sociali”. Questa dignità personale si deve a tutti gli esseri umani - l’essere umano è ,,l’unica creatura sulla terra il quale Dio voleva per lui stesso”, è „un segno particolare dell’immagine Divina”, è capace dell’autodecisione e non si puó trattarla come un mezzo per raggiungere (un qualsiasi) scopo, ma sempre come un obiettivo in sé stesso („la norma personalistica”). Nella filosofia cristiana la persona è un concetto dinamico, comprendente sia la costituzione biopsichica che la realizzazione esistenziale della natura umana. Il diritto canonico riconosce e presume che ogni essere umano è una persona, ma li dove si parla semplicemente della persona umana indipendentemente dal fatto se essa è battezzata, di solito si usa la parola homo (ma nel c. 1086 § 1 la „persona” significa anche una persona non battezzata), invece la „persona” è un termine tecnico che significa il soggetto della capacità giuridica. In questo significato è stato usato il termine persona nel c. 96 CIC/1983 e (indipendentemente dalle differenze tra c. 87 CIC/1917 e c. 96 CIC/1983) bisogna notare il complementare c. 204. Ci si presenta una domanda: perché due volte si dice lo stesso? Nei documenti della Commissione per la revisione del Codice troviamo la spiegazione che nel secondo libro CIC si parla delle persone come dei membri del Popolo di Dio e non delle persone nel senso giuridico. Allora ci si presenta la domanda: in che senso - se non nel senso giuridico - si parla delle persone nel Codice del diritto? Gli autori che difendono quella doppia - diciamo: a doppio aspetto - presentazione fanno notare che il termine „persona” un termine giuridico, statico e formale, il suo punto di riferimento è l’ordine giuridico, invece „christifidelis” un termine teologico, dinamico, contenente i diritti e i doveri dei fedeli e il suo punto di riferimento è populus Dei. Secondo questo concetto la „persona” - diversamente da „christifidelis” - non sarebbe in grado di esprimere adeguatamente uguale, in quanto riguarda la dignità e l’azione, posizione giuridica dei fedeli nella Chiesa, della quale nel c. 208. „Christifidelis” costituisce - secondo questo concetto - il fondamento per la „persona”. Si ammette invero che la „persona” puó essere sostituita con „christifidelis”, ma meglio lasciare la „persona” perché (1) la „persona” riguarda anche le situazioni regolate non risultanti dal fatto del battesimo e (2) rende più facile la comunicativa e la compatibilità con il diritto secolare. Bisogna perô notare che nella Chiesa un uomo diventa una persona proprio tramite il battesimo e da questo punto di vista questi termini sono intercambiabili, nel c.96 non si parla della capacità giuridica in genere, ma si parla della capacità giuridica nella Chiesa, cio non esclude la capacità giuridica dei non battezzati. La capacità, della quale nel c. 96, è l’effetto del battesimo ed è inseparabile dall’incorporazione nella Chiesa, ma per questa capacità il fondamento costituisce la persona umana: la „personalità” canonica si fonda su quella naturale, non la distrugge - un battezzato non ha la doppia personalità (una naturale e altra cristiana), ma corne un uomo (battezzato) è una persona nella Chiesa. Un uomo diventa cristiano tramite il donare che si effettua nel momento di esprimere la fede e di ricevere il battesimo. Questo dono lo rende capace di agire -lo rende capace e anche destina. Questa ontica capacità di agire poi diventa approfondita e indirizzata tramite altri sacramenti. Nella Chiesa la capacità di agire non è un aggiunta alle altre caratteristiche e attributi dell’uomo, ma caratterizza lo status ecclesiastico di un fedele in cui i doni del battesimo e le predisposizioni congenite si uniscono in un insieme. Nella nuova situazione, risultante dal battesimo, si trova un singolo, concreto uomo - e in questo senso essa ha il carattere personale. Ma nello stesso tempo essa ha anche il carattere comunitario - non solo perché con il battesimo l’uomo entra nella comunità, ma soprattutto perché questa situazione risulta dall’esistenza e dall’azione della comunità. L’uomo non avrebbe provato i frutti della redenzione, se la Chiesa non avesse funzionato come uno strumento della salvezza. Nella Chiesa e tramite la Chiesa si realizza la storica e sociale realtà della partecipazione di Dio nel mondo tramite Cristo, nella Chiesa l’uomo prova le grazie redentrici e ricevendole viene coinvolto nell’attività della comunità la quale da la prova della verità e dell’amore. Entrato nel communio, grazie ai doni che aveva ricevuto e con questi doni è diventato il soggetto dell’attività della Chiesa. Proprio questo fatto si cerca di esprimere nel diritto con il concetto della persona. Christifidelis non è che la „persona in Ecclesia”. Questi termini non devono essere differenziati perché altrimenti la riflessione sull‘uomo nella Chiesa seguirebbe il doppio corso, uno giuridico e altro teologico. Senza dubbio, per quanto riguarda l’imagine dell’uomo nella Chiesa, bisogna prendere in considerazione tutto ció che sull’uomo pue dirci la filosofia, psicologia, biologia e sociologia, ma non si pué perdere dalla vista le teologiche conseguenze del battesimo e trattarle come se non meritassero l’attenzione giurudica.
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Casini, Marina. "I diritti dell’uomo, la bioetica e l’embrione umano." Medicina e Morale 52, no. 1 (February 28, 2003): 67–110. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2003.674.

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Abstract:
L’articolo muove dalla constatazione – documentata dal riferimento a numerosi documenti di carattere giuridico - dell’intenso legame esistente tra la riflessione sui diritti umani e quella sulla bioetica; legame che affonda le sue radici nella metà del secolo scorso e che è a tutt’oggi fecondo tanto da costituire una delle caratteristiche della modernità. La forza espansiva delle due riflessioni trova uno sbocco ed una prospettiva comune nel biodiritto che sta imponendosi non solo come un settore degli ordinamenti interni, definibile in base a criteri pratici, didattici o sistematici, ma anche come riflessione planetaria sui diritti umani il cui nucleo più profondo è costituito dalla meditazione sulla dignità umana, sul suo contenuto, sulla sua ragione. Il biodiritto, infatti, manifesta l’urgenza di un supplemento di riflessione, uno sforzo speculativo che sappia guardare a fondo per cogliere senso più autentico del diritto e dei diritti umani. Questo supplemento di riflessione viene posto nella prospettiva dell’esistenza umana appena sbocciata e minacciata in molti modi: dall’aborto chirurgico a quello chimico, dalla fecondazione in vitro, all’uso dell’embrione a fini sperimentali o di ricerca. Sullo sfondo di una panoramica generale dei principali testi giuridici che più o meno direttamente si occupano, con diversi esiti, dell’embrione umano, lo scritto si sofferma sulle ragioni che depongono a favore del riconoscimento del concepito come soggetto. Tali ragioni- squisitamente giuridiche - sono date dalla meditazione sulla dignità umana e sul collegato principio di uguaglianza alla luce delle Costituzioni e delle dichiarazioni di diritti; dal concetto tecnico-giuridico di persona; dalla rilevanza giuridica del dubbio.
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Valas, Igor. "I Registri dei titolari effettivi e le loro interazioni: dal D.M. 55 finalmente un chiarimento, in mezzo ad ancora tanta confusione." Trusts, no. 4 (August 4, 2022): 774–81. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.164.

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Abstract:
Sunto Il DMEF 55 in esame presta il fianco a notevoli criticità che difficilmente potranno esser risolte dai provvedimenti attuativi ancora pendenti e che molto probabilmente saranno tali da non portare alla luce i Registri a breve, certamente non nelle tempistiche previste e non in assenza di correttivi. Certo è che il MEF ha posto un dato fisso ed indiscutibile andando – finalmente, sia lecito dirlo – quantomeno ad identificare dei punti fermi in merito al rapporto tra i Titolari effettivi delle persone giuridiche e quelli dei trust ed istituti affini. Nonostante ciò, viene qui evidenziato non solo che la nozione di titolare effettivo per un trust è diversa da quella per la persona giuridica, ma anche che le stesse non sono tout court sovrapponibili, ma indipendenti ed autonome.
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Dammacco, Gaetano. "Riflessioni sul diritto di satira e i suoi limiti." Studia z Prawa Wyznaniowego 23 (December 30, 2020): 101–21. http://dx.doi.org/10.31743/spw.10355.

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Abstract:
La satira è un paradigma estremo della libertà di espressione, ma esistono incertezze sulla sua definizione concettuale e sulla relativa disciplina giuridica. Lo sviluppo della comunicazione ha prodotto numerose figure letterarie simili tra loro come la cronaca (una registrazione impersonale e non interpretativa di fatti accaduti), la critica (analisi soggettiva e giudizio relativi a fatti accaduti) e la satira (critica sarcastica di personaggi, comportamenti, modi di fare individuali con scopo di denuncia sociale). Gli elementi che caratterizzano la satira, sviluppatisi nel corso dei secoli, sono sostanzialmente due: attenzione alle contraddizioni (della politica, della società, della religione, della cultura) e intento moralistico per promuovere un cambiamento sociale. La satira religiosa colpisce il potere ecclesiastico e le sue contraddizioni, ma colpisce anche i simboli religiosi e i contenuti delle religioni. Ne conseguono differenti conseguenze giuridiche. Quando colpisce il patrimonio di fede dei credenti essa non è accettabile. La satira religiosa genera una specie di conflitto tra differenti valori costituzionali, e cioè tra il diritto alla libera espressione del pensiero e il diritto alla reputazione e alla tutela del sentimento religioso. Il diritto di satira in generale è riconosciuto dagli ordinamenti giuridici (sia internazionali, sia nazionali) come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale, che deriva dalla libertà di espressione e di pensiero. Pensiero, coscienza e religione – per esempio nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – sono omologhi (come beni giuridici o valori etici). Pertanto pensiero, coscienza e religione non possono essere in contrapposizione tra loro. Notevoli incertezze esistono sulla disciplina giuridica del diritto di satira, che non può mai offendere i diritti fondamentali della persona, la sua dignità, la sua reputazione. La Carta di Nizza ha favorito un orientamento, che considera il diritto di libera espressione nella sua forma più ampia ed espansiva. È tuttavia sempre stato affermato il valore prevalente dei diritti umani fondamentali, che non possono essere offesi dall’esercizio del diritto di satira. Negli ordinamenti giuridici nazionali, la forza del diritto di satira consiste nel riconoscimento del suo rango costituzionale, ma anche nei limiti che deve avere. La giurisprudenza ha elaborato i vincoli “formali”, tra i quali i più importanti sono il limite della continenza e della funzionalità.
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Sartea, Claudio. "Bioetica giudiziaria in Italia: note critiche su una sentenza recente in tema di protezione della vita prenatale." Ius Humani. Law Journal 4 (March 6, 2014): 49–76. http://dx.doi.org/10.31207/ih.v4i0.49.

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Abstract:
Prendendo spunto da una sentenza della Corte di Cassazione italiana dell’autunno del 2012, di cui presenta sinteticamente gli essenziali riferimenti di fatto e di diritto, l’articolo propone alcune riflessioni sul tema, sempre molto discusso, della soggettività giuridica del concepito. Esse spingono il ragionamento verso il discorso più ampio e generale che riguarda la fondazione dei diritti soggettivi, oscillante tra prospettive libertarie (volontaristiche e soggettivistiche) e prospettive dignitarie (obiettivistiche e condizionate dal principio di precauzione). Ne dipende anche la concezione del ruolo del biodiritto nelle società tecnologicamente avanzate. Dopo l’iniziale esposizione del caso e dei principali punti di diritto della decisione (primo capitolo), l’articolo approfondisce sul piano giuridico e giusfilosofico la questione cruciale della soggettività giuridica del non nato, in particolare giustificando l’equazione che identifica essere umano e persona (secondo capitolo). Successivamente, il terzo capitolo offre una riflessione sull’alternativa tra dignità e libertà per la fondazione dei diritti soggettivi, prendendo posizione a favore di una prospettiva dignitaria, più adatta a garantire le giuste esigenze di protezione dei soggetti deboli e quindi a salvaguardare davvero l’uguaglianza. L’ultimo capitolo prima delle conclusioni collega la discussione bioetica e giusfilosofica ai profili biogiuridici e sociali del compito del giurista nelle società contemporanee.
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Bucci, L. M., F. Ventura, A. Ventura, and R. Celesti. "Questioni di legittimità giuridica e di liceità dell’atto medico in materia di fecondazione “assistita”." Medicina e Morale 51, no. 5 (October 31, 2002): 897–924. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2002.685.

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Abstract:
Anche solo l’analisi dei testi giuridici fondamentali (Costituzione, Codice Civile, Codice Deontologico) porta già con sé la natura illegittima della fecondazione artificiale medicalmente assistita, a causa della sua carenza nel rispetto fondamentale di altre due categorie giuridiche tra tutte le più importanti: la persona fisica e la famiglia. Ne deriva una sostanziale critica di fondo ora più ora meno severa alle pratiche in uso, ai fini di suggerire linee di pensiero per lo “ius condendum” in tale materia. Le osservazioni etiche che riportiamo in questo nostro lavoro non hanno pretesa di completezza, ma mirano ad evidenziare come esse possano derivare a partire dai testi giuridici stessi (e quindi dallo “ius conditum”) e possano fare da guida al legislatore, diminuendo il rischio (peraltro elevato all’atto pratico) di una legislazione particolare che diventi qua e là contraddittoria con principi giuridici fondamentali, reperibili come capisaldi nel diritto più classico.
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Herranz, Julián. "Il rapporto tra Etica e Diritto nella Enciclica Evangelium vitae." Medicina e Morale 48, no. 3 (June 30, 1999): 445–67. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1999.798.

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Abstract:
In questo articolo l’Autore ha voluto sottolineare l’importanza dell’Enciclica Evangelium Vitae nel risvegliare le coscienze contro uno dei più gravi capovolgimenti etici e giuridici della storia umana. L’intento è quello di esaminare tre questioni: 1) risalire alle basi sulle quali si fondava e si fonda il postulato giuridico e morale dell’inalienabilità del diritto alla vita dell’uomo innocente e, soprattutto, del concepito; 2) stabilire le cause che hanno portato ad una legislazione permissiva dell’aborto ed ad altri attentati contro la dignità dell’uomo e della vita umana (eutanasia, manipolazioni di geni ed embrioni…); 3) valutare quali siano i motivi filosofici e biologici la cui presa di coscienza sembri più necessaria per la tutela del diritto alla vita. Intento dell’Autore è, per ciò che riguarda il diritto alla vita, sottolineare l’importanza che il principio di non discriminazione, basato su quello dell’uguaglianza, venga applicato all’“essere umano”, all’“individuo umano” e non soltanto alla “persona giuridicamente riconosciuta”. L’articolo si sofferma, inoltre, ad illustrare la grande tradizione del diritto alla vita, il preoccupante regresso della civiltà giuridica, la necessità di un più stretto rapporto tra Diritto e Morale e Biologia e Morale (come campi di ricerca e di impegno intellettuale a difesa della vita).
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Góralski, Wojciech. ""Incapacitas assumendii" (kan. 1095, n. 3 KPK) – absolutna czy również relatywna?" Prawo Kanoniczne 53, no. 3-4 (October 15, 2010): 113–41. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2010.53.3-4.05.

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Abstract:
Fra le questioni riguardo all’interpretazione del can. 1095, n. 3 del Codice di Diritto Canonico del 1983 si deve indicare quella che tocca l’ammissibilità dell’incapacità relativa, cioè ad nuptias determinatas. Il valore giuridico di questa incapacità è infatti ammessa da coloro che valorizzano – nell’applicazione del suddetto canone – quella maggiore attenzione al dato personale ed interpersonale che dal Concilio Vaticano II in poi si è imposta nella considerazione del vincolo coniugale. Questo valore è negato, al contrario da chi si attesa su rigorose posizioni „istituzionalistiche”. Dopo aver esposto gli argomenti dei sostenitori della teoria sulla rilevanza giuridica dell’incapacità relativa, l’autore presenta l’atteggiamento opposto dei rappresentanti della dottrina e della giurisprudenza rotale. Nella critica della tesi sul valore giuridico dell’incapacità relativa proveniente da parte di quelli canonisti ed uditori rotali (si tratta dell’opinione assolutamente prevalente e comune) si sottolinea che l’incapacità si può dire relativa soltanto riguardo all’oggetto del consenso matrimoniale (gli obblighi essenziali del matrimonio), non riguardo alla persona dell’altro contraente.
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Leszczyński, Grzegorz. "Charakterystyka rekursu do II sekcji Sygnatury Apostolskiej." Prawo Kanoniczne 51, no. 3-4 (December 10, 2008): 261–74. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2008.51.3-4.13.

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Abstract:
Perché un fedele possa iniziare la procedura contenzioso amministrativa deve possedere la capacità giuridica, sia generale sia processuale, ma soprattutto l’interesse di agire, l’interesse che deve essere personale, diretto e attuale. La parte ricorrenete può essere una persona fisica o giuridica e può essere anche l’autorità amministrativa inferiore, cioé l’autore dell’atto che è stato impugnato in sede di ricorso gerarchico. La parte resistente è sempre un Dicastero della Curia Romana. Il motivo del ricorso è illegalità dell’atto e così detta la violatio legis. Il soggetto del ricorso è l’atto amminitrativo emanato da un Dicastero della Curia Romana. Questi sono i fondamentali elementi del ricorso presentato presso la seconda sezione dell’Segnatura Apostolica che ho cercato precisare e complementare in presente articolo.
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Calabrò, Gian Pietro. "L’eutanasia nella prospettiva dello stato costituzionale tra principi e valori." Medicina e Morale 48, no. 5 (October 31, 1999): 885–902. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1999.793.

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Abstract:
In questo articolo l’Autore ha voluto sottolineare la strettissima connessione tra la tutela del diritto alla vita e la natura dello Stato di diritto costituzionale. Due sono gli ambiti entro cui questo legame sembra entrare in fibrillazione: l’inizio e la fine della vita. L’Autore contesta infatti la possibilità di una configurazione giuridica dell’eutanasia, quale diritto di morire. Dopo aver analizzato la situazione legislativa de iure condito e de iure condendo, esamina la nozione di indisponibilità del bene vita entro la prospettiva dei principi e dei valori costituzionali. In quest’ultima prospettiva emerge infatti come la “natura” dello Stato costituzionale sia ancorato alla nozione di persona umana e ai suoi diritti inviolabili, di cui il diritto alla vita rappresenta quel diritto previo, pre-condizione di ogni altro diritto. In questo senso esso allora è principium essendi dello stesso ordinamento giuridico, che trova in esso la sua ragion d’essere e il suo criterio di legittimazione
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Nowicka, Urszula. "Przynależność wiernych do Kościoła według KKKW i KPK." Prawo Kanoniczne 53, no. 1-2 (January 9, 2010): 269–98. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2010.53.1-2.14.

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Abstract:
Una Chiesa cattolica, ma due Codici. Uno il legislatore, una la fede, identici i dogmi, ma 22 Chiese con riti diversi: 21 Chiese cattoliche orientali e una Chiesa latina. Dalla giusta determinazione dell’appartenenza o del passaggio da una Chiesa all’altra dipende la validità o la liceità di molti atti giuridici di un fedele. Ma non è il rito liturgico, né il luogo del battesimo, né la persona del ministro che determina l’appartenenza giuridica di qualcuno alla Chiesa, bensì la norma del diritto. L’ascrizione si realizza per sempre, ma il legislatore permette, in determinate circostanze, il cambiamento di appartenenza. Le questioni sono state regolate nei cc. 111-112 CIC e nei cc. 29-38 CCEO. Alcuni argomenti sono regolati in modo identico, altri differenziano e altre regolazioni mancano nella legislazione latina. Lo scopo del seguente articolo è l’analisi delle norme rispettive, in considerazione delle difficoltà d’interpretazione e dal punto di vista delle proprie opinioni sulle vertenze.
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Saj, Marek. "Prawna strona ślubu czystości." Prawo Kanoniczne 52, no. 3-4 (December 10, 2009): 117–35. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2009.52.3-4.05.

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Abstract:
Il legislatore ecclesiastico nel Codice di Diritto Canonico offre le norme riguardanti la vita secondo i consigli evangelici di castità, di povertà e di obbedienza in istituti religiosi. Sono indicazioni molto generici, perchè norme più dettagliate devono essere messe nella legge propria di ogni istituto. La castità viene sempre nominata come prima tra i consigli. Essa ha non solo un solido fondamento teologico e un significato religioso, ma anche una propria base giuridica. Nel codice di diritto troviamo delle prescrizioni che tendono a proteggere le persone consacrate a Dio tramite il voto di castità. Tra queste norme ci sono canoni che suggeriscono di trattare con prudenza le persone, la cui familiarità potrebbe mettere a pericolo il loro obbligo della perfetta continenza oppure suscitare lo scandalo dei fedeli. Ci sono anche altri canoni che invitano ad astenersi da ciò che è sconveniente al proprio stato e ad evitare ciò che, pur non essendo indecoroso, è alieno dal loro stato. Inoltre, ci sono canoni sull’adeguato approccio ai mezzi di comunicazione sociale. A proteggere la vita in castità è anche l’istituzione di clausura e l’abito religioso. Per prevenire le possibili trasgressioni contro questo consiglio il legislatore ha stabilito pure le sanzioni penali, non escludendo perfino la dimissione di una persona consacrata dall’istituto religioso. Le suddette norme del codice rivelano, dunque, non solo l’aspetto teologico, ma soprattutto quello giuridico del consiglio evangelico di castità.
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Waelkens, Laurent. "La riflessione medievale sulla persona giuridica: la causa pia, écrit par M.G. Fantini, 2010." Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis 84, no. 3-4 (December 9, 2016): 533–36. http://dx.doi.org/10.1163/15718190-08434p08.

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Bompiani, Adriano. "La Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea: aspetti etici." Medicina e Morale 51, no. 1 (February 28, 2002): 13–27. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2002.710.

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Abstract:
Al margine del “vertice” di Nizza, il 27 dicembre 2000 il Consiglio Europeo ha proposto al Parlamento Europeo ed alla Commissione di proclamare solennemente, insieme al Consiglio, la “Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea” (UE), elaborata da un Gruppo di lavoro in base al mandato ricevuto nel 1999 dal medesimo Consiglio. Il documento ha indubbia valenza “politica” per dotare l’UE di una più definita base giuridica e sotto alcuni aspetti “costituzionale”, proposta per rafforzare il consenso dei cittadini dei vari Stati europei che già fanno parte dell’UE ed orientare il sentire di quelli che – già - rappresentati in Consiglio d’Europa - saranno ammessi a farvi parte. La base dei fattori unificanti viene sostanzialmente individuata nei “diritti dell’uomo”, storicamente sviluppatisi sia nei riguardi della promozione della individualità che della socialità dell’uomo nel corso del XX secolo. L’articolo riprende attraverso l’esame della recente letteratura nazionale le opinioni espresse sulla “Carta”, ma si sofferma in particolare sugli aspetti bioetici emergenti dall’art. 1 (Dignità umana); art. 2 (Diritto alla vita); art. 3 (Diritto all’integrità della persona). Ciascuno di questi articoli, nell’annunciare i “valori” e corrispondenti “diritti”, si rifà alla concezione giuridica tradizionale della “persona”, dalla quale può derivare l’insufficiente tutela della fase prenatale della vita umana. Questo non può non suscitare preoccupazioni e riserve di fronte ad un documento che, per altri aspetti, sembra utile per consentire uno sviluppo europeo non limitato agli aspetti mercantili.
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Semproni, Antonio. "L’azione del fisco danese per riavere rimborsi ottenuti con <i>fraud</i> (<i>Skatteforvaltningen</i> v <i>Solo Capital Partners LLP</i>)." Trusts, no. 4 (August 4, 2022): 649–56. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.146.

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Abstract:
Massima Le Corti inglesi sono competenti a giudicare della domanda proposta da un’autorità fiscale straniera per il recupero di rimborsi di ritenute disposti a favore di soggetti residenti in Inghilterra i quali, al fine di ottenere i rimborsi ai sensi dei trattati contro le doppie imposizioni, hanno falsamente rappresentato di essere soci delle società straniere che hanno distribuito i dividendi soggetti a ritenuta, in quanto tale domanda è diretta non a recuperare le imposte, così implicando un’inammissibile esercizio extra-territoriale della sovranità, bensì a ottenere un rimedio contro la fraud ordita dai convenuti, rimedio a disposizione di qualunque persona fisica o giuridica e non solo di un ente sovrano.
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Leszczyński, Grzegorz. "Błąd determinujący wolę : (kan. 1099 KPK)." Prawo Kanoniczne 48, no. 1-2 (June 5, 2005): 73–83. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2005.48.1-2.05.

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Abstract:
Viviamo oggi in un mondo, in cui davanti agli nostri occhi, si presentano spesso le diverse tendenze contrarie all’insegnamento della Chiesa. In conseguenza di queste, l’uomo di oggi non sempre è capace di distinguere bene qual’è il concetto del matrimonio presentato dalla Chiesa, qual’è invece quello del mondo laico. Questa difficoltà produce sia nel suo intelleto, che nella sua volontà, i comportamenti contrari, riguardo al matrimonio canonico, all’insegnamento della Chiesa raccolto nel Codice di Diritto Canonico. Possono, quindi capitare i casi, anche se forsę raramente, che una persona battezzata contra il matrimonio provocata dall’errore che determina la sua volontà. Il can. 1099 CIC decide che l’errore come tale non provoca la nullità matrimoniale. Possono però succede i casi in cui la volontà di una persona è così gravemente intaccata dall’errore riguardo alle proprietà matrimoniali о alla dignità sacramentale del matrimonio che il suo matrimonio sarà nullo. In questo articolo cerco di precisare i questi casi, ma anche di descrivere la figura dell’errore che determina la volontà sotto l’aspetto della sua autonomia giuridica.
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Montesi, Cristina. "Giuseppe Toniolo: Maestro e Profeta." Società e diritti 7, no. 14 (December 9, 2022): 22–38. http://dx.doi.org/10.54103/2531-6710/19310.

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Abstract:
L’articolo analizza il pensiero economico-sociale di Giuseppe Toniolo (1845 - 1918), a partire dal libro di Mons. Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, su “Economia umana. La lezione e la profezia di Giuseppe Toniolo: una rilettura sistematica”, Vita e Pensiero, Milano, 2021. Giuseppe Toniolo, economista e sociologo, andando controcorrente rispetto al mainstream del suo tempo, ha concepito l’economia come una scienza sociale che mette al centro la persona in quanto scienza umanizzata grazie alla sua contaminazione con la spiritualità e l’etica sociale cattolica. L’articolo si intitola “Giuseppe Toniolo Maestro e Profeta” perché mette in luce l’esempio di vita e la coraggiosa lezione di pensiero di questo studioso riconducibile alla scuola etico-giuridica dell’economia nonché l’eredità del suo magistero ancora valida ai nostri giorni.
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Saj, Marek. "Prawno-teologiczne aspekty konsekracji zakonnej." Prawo Kanoniczne 49, no. 3-4 (December 20, 2006): 3–19. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2006.49.3-4.01.

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Abstract:
La professione religiosa svolge un ruolo centrale nella vita di istituti religiosi. È un elemento cosi importante di questo tipo di vita, che senza di essa non si puo nemmeno parlare di vita consacrata. La consacrazione religiosa è un fatto storico che si sviluppa fin dall’inizio della Chiesa e arriva fino ai nostri giorni. Il suo fulcro sta nell’imitazione di Gesù Cristo che è il suo fonte e modello. Per quanto ogni cristiano sia chiamato a vivere secondo i consigli evangelici, sono proprio i consacrati che attraverso la professione dei consigli evangelici - di castità, povertà e obbedienza - si consegnano totalmente a Dio. La professione religiosa dunque crea una nuova relazione tra l’uomo e Dio. Nella vita religiosa entra una persona che si impegna a vivere secondo i consigli evangelici. Questo impegno viene preso proprio nell’atto di professione, ossia di consacrazione religiosa. Tale scelta consiste in una totale offerta di sè e in un abbandono di tutto. La professione è anzittutto un atto pubblico visibile in cui il religioso fa voto di osservare i tre consigli evangelici. Attraverso tale consacrazio- ne si crea una relazione giuridica che lega l’istituto religioso e il professo. Si puo, percio, trovare nell’atto di professione religiosa elementi teologici, come l’offerta di sè a Dio, ed elementi giuridici quali gli stessi voti e l’incarnazione nell’istituto. Anche se, da un lato, questi elementi siano distinti, anzi, proprio differenti, dall’altro, essi sono intimamente connessi tra loro, fino al punto che se ne manca uno, tutta la professione rischia di essere invalida.
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Parente, Ferdinando. "I diritti umani di quarta generazione: il brevetto su materiale biotecnologico e sull’embrione umano." Revista de la Facultad de Derecho de México 70, no. 276-2 (March 4, 2020): 493. http://dx.doi.org/10.22201/fder.24488933e.2020.276-2.75191.

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Abstract:
Nella cultura giuridica contemporanea, l’elaborazione della categoria dei “diritti umani di quarta generazione”, declinata sulla fenomenologia della sperimentazione corporea e sulle nuove scoperte biotecnologiche, ha potenziato i regimi di salvaguardia dell’uomo come valore fondante dell’ordinamento (artt. 2, 3, 13 ss., 32, 36 cost.). Tuttavia, le tecnologie genetiche e le sperimentazioni sul corpo del nato e sull’embrione umano, se, un lato, destano entusiasmi, dall’altro, preoccupano quanti intravedono nelle nuove applicazioni sperimentali il rischio della trasformazione dell’uomo in un assemblaggio di elementi surrogabili. Di qui, l’esigenza di subordinare il giudizio di liceità della ricerca sperimentale sull’uomo e sull’embrione umano e il riconoscimento del brevetto per invenzioni biotecnologiche umane al rispetto della dignità e degli altri diritti esitenziali della persona. Questo giudizio deve essere condotto caso per caso, per ogni singola tecnica utilizzata, in considerazione delle finalità perseguite e dei rischi connessi alla sua applicazione.
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Paolanti, Matteo, and Maria Rosaria Speranza. "Le piazze digitali del nuovo millennio: dialogo tra diritto e strategie comunicative in ambito politico." La Nuova Giuridica 2, no. 2 (January 19, 2023): 247–56. http://dx.doi.org/10.36253/lng-1994.

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Abstract:
In un’epoca nella quale la comunicazione tra individui cambia, il diritto non può esimersi dal cercare di rimanere al passo con i tempi. In questo sintetico saggio si proverà a dare una panoramica su come nell’ultimo secolo la materia giuridica sia entrata a contatto con il delicato ambito della comunicazione politica e come quest’ultima abbia contribuito a plasmare il diritto e la società in cui oggi stesso viviamo. Una piccola riflessione sulle tre diverse dimensioni dell’individuo: come persona, come cittadino, ma anche come elettore.In an era where communication among people changes, law must keep pace with modern times. In this brief essay, we’ll try to explain how law embraced political communication and how communication has changed law itself and even our contemporary society. An analysis on three different sides of the human being: person, citizen and voter.
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Sztychmiler, Ryszard. "Znaczenie osobowości kandydata do małżeństwa w świetle obowiązującego prawa kanonicznego." Prawo Kanoniczne 40, no. 1-2 (June 5, 1997): 201–17. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1997.40.1-2.09.

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Abstract:
Persona e personalita hanno nel diritto romano e nel diritto canonico i significati diversi. La Chiesa riconosce la personalita naturale di ogni uomo dalla sua concezione, ma personalita giuridica assegna dal battesimo. Nel diritto canonico possiamo distinguere la personalita naturale, canonica e richiesta. Mi sembra, che la Chiesa potrebbe assegnare il piu grosso significato della personalita Christiana. Gran valore della formazione della personalita matura nella Chiesa dimostrano le norme sulla educazione Christiana. La Chiesa richiede la maturità dalle persone, che prendono importanti decisioni oppure ufficii; protegge sopratutto ogni persona e la sua personalita. Nello diritto canonico matrimoniale si trovano le normae, che danno molta importanza della personalita del uomo. Esse si trovano non soltanto nel Codice di diritto canonico, ma anche nelle diverse norme dello stesso diritto canonico. E cosi il Legislatore ecclesiastico vuole l’adequata praparazione al matrimonio. Nello stesso tempo si preferisce i matrimonii di due persone cattoliche, invece altre esigenze si pone per i findanzati, dei quali soltanto uno appartiene alla Chiesa cattolica. Il significato della personalita del candidato al matrimonio si rivela tra l’altro nel stabilire gli impedimenti matrimoniali tali come: mancanza dell’età, impotenza sessuale e diversa religione. Nel capitolo sul consenso matrimoniale il Legislatore del Codice mette alcune esigenze, le quali prendono in considerezione la validita del matrimonio dai certi segni della personalita e atteggiamenti dei candidati al matrimonio. In alcuni canoni mette tali esigenze le quali possono essere compiute dalle persone mature nel senso psicologico: cioe sufficiente scienza, sufficiente uso di ragione, giudizio critico e la capadtà da adempire i obbligazioni matrimoniali essenziali. Soltanto gravi disturbi e mancanze fanno il matrimonio invalido. Se ci sono infatti tali casi, si puo nel corso del processo giudiziario andare a dichiarare il matrimonio invalido. Pero le prove dei disturbi della personalità о altri fatti negativi in questo ambito e molto defficile da dimostrare, ma possibile, sopratutto quando i disturbi e le mancanze sono gravi. Riassumendo il mio discorso sul tema dei significato della personalità nel diritto canonico matrimoniale si puo affermare che i gravi о esattamente definiti i disturbi della personalità о negativo orientamento al matrimonio, in generale fanno il matrimonio invalido. II Legislatore eclesiastico prottegge in tali situazioni la liberta della persona, la quale ha incontrato la persona toccata dai tali disturbi e negativo orientamento della volontà. Se i disturbi о mancanze non sono gravi, il Legislatore non entra con la norma di protezione, la quale darebbe per loro la liberta.
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Buchwitz, Wolfram. "Homo, caput, persona - La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana (Collegio di diritto romano vom 14. l. - l. 2.2008 in Pavia)." Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung 125, no. 1 (August 1, 2008): 984–86. http://dx.doi.org/10.7767/zrgra.2008.125.1.984.

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Colao, Floriana. "La sovranità della Chiesa cattolica e lo Stato sovrano. Un campo di tensione dalla crisi dello Stato liberale ai Patti Lateranensi, con un epilogo nell'articolo 7 primo comma della Costituzione." Italian Review of Legal History, no. 8 (December 21, 2022): 257–312. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/19255.

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Abstract:
Il saggio ricostruisce la genesi della ‘Premessa’ al Trattato del Laterano del 1929, in cui le Due Alte Parti – governo italiano e Santa Sede, con le firme di Mussolini e del cardinale Gasparri – garantirono alla Chiesa «una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale». Da qui la «necessità di costituire, con particolari modalità, la Città del Vaticano […] con giurisdizione sovrana della Santa Sede», e l’art. 2, «l’Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione». Il saggio considera che i giuristi – Vittorio Emanuele Orlando, che, da presidente del Consiglio nel maggio giugno 1919 tentò una trattativa con la Santa Sede per la risoluzione della Questione romana, e Amedeo Giannini, che tra i primi suggerì a Mussolini un «nuovo codice della legislazione ecclesiastica» – legarono la Conciliazione alla crisi dello Stato liberale ed al «regime diverso», insediatosi in Italia il 28 Ottobre 1922. Il saggio considera che già nel 1925 il guardasigilli Alfredo Rocco coglieva nelle ‘due sovranità’ una pietra d’inciampo nella costruzione dello Stato totalitario, anche se dichiarava di dover abbandonare l’«agnostico disinteresse del vecchio dottrinarismo liberale». Il saggio considera che Rocco rimase ai margini delle trattative con la Santa Sede, dal momento che metteva in guardia dal riconoscimento del «Pontefice sovrano, soggetto di diritto internazionale», e da «un altro Stato nello Stato», principio su cui convergevano giuristi quali Ruffini, Scaduto, Schiappoli, Orlando. Le trattative segrete furono affidate a Domenico Barone – consigliere di Stato, fiduciario del Duce – e Francesco Pacelli, avvocato concistoriale e fiduciario del cardinal Gasparri; la sovranità della Chiesa ed un suo ‘Stato’ appariva come la posta in gioco. Il saggio considera che la nascita dello Stato della Città del Vaticano complicava l’‘immagine’ del Regno d’Italia persona giuridica unitaria, ‘costruita’ dalla giuspubblicistica nazionale, difesa anche da Giovanni Gentile sul «Corriere della Sera». Mostra che il fascismo intese riconoscere il cattolicesimo «religione dominante dello Stato» per rafforzare la legge 13 Maggio 1871 n. 214, «sulle guarentigie pontificie e le relazioni fra Stato e Chiesa», che aveva previsto un favor religionis per la Chiesa cattolica. La Conciliazione risalta come l’approdo di un lungo processo storico, che offriva forma giuridica al ruolo che il cattolicesimo aveva e avrebbe rivestito per l’identità italiana; non a caso nel Marzo 1929 Agostino Gemelli celebrava una «nuova Italia riconciliata con la Chiesa e con sè stessa, con la propria storia e la propria bimillenaria civiltà». Il saggio mostra che la sovranità della Chiesa e lo Stato della Città del Vaticano furono molto discusse nel dibattito parlamentare sulla ratifica dei Patti firmati l’11 Febbraio 1929, con i toni duri di Mussolini, che definì la Chiesa «non sovrana e nemmeno libera». Rocco affermò che il «regime fascista» riconosceva «de iure» una sovranità «immutabile de facto»; rispondeva agli «improvvisati e non sinceri zelatori dello Stato sovrano, ma anticlericale», che «lo Stato è fascista, non abbandona parte alcuna della sua sovranità». Jemolo e Del Giudice – estimatori delle « nuove basi del diritto ecclesiastico – colsero il senso di questa «pace armata» tra governo e Santa Sede. Il saggio esamina l’ampio dibattito sulla «natura giuridica» della sovranità della Chiesa e sulla «statualità» dello Stato della Città del Vaticano, tra diritto pubblico, ecclesiastico, internazionale, teoria generale dello Stato. Coglie uno snodo nel pensiero di Santi Romano, indicato da Giuseppe Dossetti alla Costituente come assertore del «principio della pluralità degli ordinamenti giuridici». Il saggio esamina poi il confronto sullo Stato italiano come Stato confessionale, teoria sostenuta da Santi Romano, negata da Francesco Scaduto. Taluni – Calisse, Solmi, Checchini, Schiappoli – guardavano ai Patti Lateranensi come terreno del rafforzamento della sovranità dello Stato; Meacci scriveva di «Stato superconfessionale, cioè al di sopra di tutte le confessioni»; Piola e Del Giudice tematizzavano uno «Stato confessionista». Jemolo – che nel 1927 definiva la «sovranità della Chiesa questione forse insolubile» – affermava che, dopo gli Accordi, «il nostro Stato non sarà classificabile tra i Paesi separatisti, ma tra quelli confessionali». Il saggio esamina poi il dibattito sulla sovranità internazionale della Chiesa – discussa, tra gli altri, da Anzillotti, Diena, Morelli – a proposito della distinzione o unità tra la Santa Sede e lo Stato Città del Vaticano – prosecuzione dello Stato pontificio o «Stato nuovo» – e della titolarità della sovranità. Il saggio si sofferma poi sul dilemma di Ruffini, «ma cos’è precisamente questo Stato», analizzando uno degli ultimi scritti del maestro torinese, il pensiero di Orlando, Jemolo, Giannini, una monografia di Donato Donati e una di Mario Bracci, due dense «Lectures» di Mario Falco sul Vatican city, tenute ad Oxford, Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano di Federico Cammeo, in cui assumeva particolare rilievo la «sovranità, esercitata dal Sommo Pontefice», per l’«importanza speciale» nei «rapporti con l’Italia». Quanto agli ecclesiasticisti, il saggio esamina le prospettive poi sviluppate nell’Assemblea Costituente, uno scritto del giovane Giuseppe Dossetti – docente alla Cattolica – sulla Chiesa come ordinamento giuridico primario, connotato da sovranità ed autonomia assoluta non solo in spiritualibus; le pagine di Jannaccone e D’Avack sulla «convergenza tra potestas ecclesiastica e sovranità dello Stato come coesistenza necessaria della Chiesa e dello Stato e delle relative potestà»; un ‘opuscolo’ di Jemolo «per la pace religiosa in Italia», che nel 1944 poneva la libertà come architrave di nuove relazioni tra Stato e Chiesa. Il saggio conclude il percorso della «parola sovranità» – così Aldo Moro all’Assemblea Costituente – nell’esame del sofferto approdo all’articolo 7 primo comma della Costituzione, con la questione definita da Orlando «zona infiammabile». Sull’‘antico’ statualismo liberale e sul ‘monismo giuridico’ si imponeva il romaniano pluralismo; Dossetti ricordava la «dottrina dell’ultimo trentennio contro la tesi esclusivista della statualità del diritto». Rispondeva alle obiezioni dei Cevolotto, Calamandrei, Croce, Orlando, Nenni, Basso in nome di un «dato storico», «la Chiesa cattolica […] ordinamento originario […] senza alcuna compressione della sovranità dello Stato». Quanto al discusso voto comunista a favore dell’art. 7 in nome della «pace religiosa», Togliatti ricordava anche le Dispense del 1912 di Ruffini – imparate negli anni universitari a Torino – a suo dire ispiratrici della «formulazione Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani». Tra continuità giuridiche e discontinuità politiche, il campo di tensione tra ‘le due sovranità’ si è rivelato uno degli elementi costitutivi dell’identità italiana, nel segnare la storia nazionale dei rapporti tra Stato e Chiesa dall’Italia liberale a quella fascista a quella repubblicana, in un prisma di temi-problemi, che ancora oggi ci interroga.
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Babusiaux, Ulrike. "Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell’identità nell’esperienza romana. Dall’epoca di Plauto a Ulpiano, hg. von Ales sandro Corbino/Michel Humbert /Giovanni Negri." Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung 130, no. 1 (August 1, 2013): 634–48. http://dx.doi.org/10.7767/zrgra.2013.130.1.634.

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Giulia Bernardini, Maria. "Imprevisti. La "lotta per i diritti" delle persone migranti con disabilità." MONDI MIGRANTI, no. 3 (November 2022): 77–89. http://dx.doi.org/10.3280/mm2022-003005.

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Abstract:
Attualmente, le persone migranti con disabilità sperimentano una condizione di invisibilità che può considerarsi onnipervasiva. Essa parte dal piano sociale, per investire anche quello giuridico e istituzionale, e finisce per tradursi ora nel diniego dei diritti, ora nell'effettività della tutela giuridica. Avvalendosi dell'intersezionalità e della vulnerabilità quali strumenti euristici che permettono l'emersione di questi "soggetti imprevisti", l'Autrice si sofferma sulla nozione di capacità inclusiva ac-colta all'art. 12 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, per poi riflettere sui processi di disabilitazione che riguardano le persone rifugiate e/o richiedenti asilo.
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Simone, Anna. "Corpi a-normali. Eccedenze del diritto e norma eterossessuale." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 1 (July 2010): 65–79. http://dx.doi.org/10.3280/sd2010-001003.

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Abstract:
Norma eterosessuale - diritti differenzianti - status - normalizzazione. Tutte le costruzioni identitarie dei ruoli di genere legate al sesso biologico e all'orientamento sessuale partono da un assunto aprioristico voluto dal processo di "naturalizzazione" dei corpi e dalla relativa nascita della norma eterosessuale. Tale processo ha anche contribuito a costruire una cultura giuridica fondamentalmente sancita a partire dalla stessa norma eterosessuale. Il processo di naturalizzazione prima e di "normalizzazione" poi dei corpi, dei rispettivi ruoli di genere e delle relative condotte sessuali, assieme al diritto, ha cosě favorito la nascita di nuove forme di status (il gay, la lesbica, il trans etc.) che, anziché intaccare il diritto di famiglia e la norma eterosessuale che lo predetermina, ha favorito la nascita di "diritti differenzianti" a seconda dell'orientamento sessuale. D'altronde anche il dibattito consumatosi in Italia attorno ai diritti civili delle persone gay e lesbiche non ha mai preso in considerazione la fondazione antropologico-giuridica della norma eterosessuale nella cultura occidentale e nella cultura giuridica. Attraverso una breve ricostruzione genealogica della costituzione di codici culturali, sociali e giuridici predefiniti in occidente, nonché del tutto funzionali alla determinazione di una cultura giuridica fondata sulla norma eterosessuale, in questo articolo si rimettono in discussione le categorie di differenza ed eguaglianza.
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Bompiani, Adriano. "L'amministratore di sostegno a favore di persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi." Medicina e Morale 42, no. 6 (December 31, 1993): 1171–88. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1993.1036.

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Abstract:
L'articolo illustra da un punto di vista eminentemente giuridico - con le sue ricadute etiche - un disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri nell'aprile 1993 riguardante l'istituzione della figura dell'amministratore di sostegno per le persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi. Tale provvedimento legislativo appare di notevole importanza in speciale riferimento all'handiccapato psichico, del quale l'articolo illustra i fondamenti giuridici della protezione a lui dovuta. Il lavoro passa in rassegna, inoltre, le normative vigenti in altri Paesi sull'argomento.
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Scalabrino Spadea, Michelangela. "La tutela del malato di mente nel diritto internazionale dei diritti dell'uomo: documenti vecchi e nuovi." Medicina e Morale 41, no. 6 (December 31, 1992): 1105–18. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1992.1085.

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Abstract:
Lo studio, partendo dalla premessa che la bontà di un ordinamento giuridico viene misurata dal grado di tutela che può garantire a persone e gruppi sociali a rischio, si addentra nell'esame dei documenti giuridici internazionali riguardanti i malati di mente. L'Autore considera in particolare la Raccomandazione n. R(83)2 adottata dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa il 22.2.1 983 e la Risoluzione A/3/0231/92 adottata il16.9.1 982 dal Parlamento europeo, esaminando le garanzie giurisdizionali ivi previste e la tutela apprestata dai due testi nel campo dei diritti economici e sociali.
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Di Guardo, Sebastiano. "Innovazione organizzativa nei servizi di Giustizia per il Cittadino: il caso della Volontaria Giurisdizione." STUDI ORGANIZZATIVI, no. 1 (December 2012): 130–57. http://dx.doi.org/10.3280/so2012-001006.

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Abstract:
L'articolo approfondisce il tema dell'innovazione organizzativa della Volontaria Giurisdizione, un istituto giuridico dell'ordinamento civile italiano che riguarda, tra le varie materie, le misure di protezione giuridica a favore delle persone disabili e degli anziani e che si svolge, perlopiů, senza intermediazione legale. In questo lavoro viene presentato il caso del progetto di cambiamento organizzativo del Tribunale di Monza. Si tratta di un caso di riprogettazione radicale dei processi interistituzionali di tutela giuridica e dei sistemi di erogazione dei servizi avvenuto con una grande partecipazione degli organi di governo dell'organizzazione, dei professionisti coinvolti, delle istituzioni e del territorio locale. Risultati tangibili sono stati l'abbattimento dei tempi di processo, la riduzione dei tempi di attesa per i Cittadini, l'eliminazione di attivitŕ banali con conseguente concentrazione su quelle piů critiche. I risultati socio-organizzativi sono stati la maggiore cooperazione tra giudici e cancellieri nell'interesse dell'ottimizzazione dei processi di lavoro, la sperimentazione di un partneriato tra Tribunale e Territorio per andare incontro ai bisogni espressi dalla Cittadinanza e la sperimentazione di un modello di cambiamento strutturale che č avvenuto anche senza nuove leggi o risorse aggiuntive.
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Góralski, Wojciech. "Ewolucja ustawodawstwa Kościoła łacińskiego w przedmiocie małżeństwa katolika z nieochrzczonym." Prawo Kanoniczne 49, no. 1-2 (June 15, 2006): 139–70. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2006.49.1-2.06.

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Abstract:
La Chiesa fin dall’inizio della sua attività ha ritenuto, per salvare la fede dei propri credenti, di proibire il matrimonio di un cattolico con una persona non battezzata. Questa proibizione abbracciava del resto anche il matrimonio di un cattolico con la parte battezzata appartenente pero all’eresia o alla scisma. Solo nel XIII secolo nella dottrina si è cominciato a distinguere fra l’impedimento dirimente esistente fra cattolico e non battezzato (disparitas cultus) e l’impedimento proibente esistente fra cattolico e un battezzato non cattolico (chiamato poi mixta religio). La disciplina giuridica della Chiesa Latina relativa all’impedimento di disparità di culto, come del resto a quella mixta religio, nel medioevo, quindi dopo il Trento e nei secoli seguenti incluso il periodo della vigenza del Codice di Diritto Canonico del 1917 era improntata da un rigore e ad una intransigenza assolutamente incompatibili con quell’atteggiamento di apertura e di comprensione verso le altre forme di credenza che ha iniziato il Concilio Vaticano II. Il nuovo clima ecumenico ha permesso di cambiare assai sostanzialmente la disciplina tradizionale nel campo dei matrimoni misti, tra l”altro per quanto riguarda l’unione di un cattolico con un non battezzato. Una riforma su questa materia apparve pertanto urgente. L’Istruzione „Matrimonii Sacramentum” della S. Congregazione per la Dottrina della Fede del 18 marzo 1966 è stato il primo passo nella strada verso gli ulteriori cambiamenti. Il papa Paolo VI per cui il problema dei matrimoni misti era uno dei più scottanti e urgenti ha proposto ai membri della prima assamblea generale del Sinodo dei Vescovi (nel ottobre 1967) un fascicolo dal titolo „Argmumenta de quibus disceptabitur in primo generali coetu Synodi Episcoporum, pars altera”, nel quale sono state inserite fra l’altro le questioni dei matrimoni misti. Come il frutto di questa consultazione si è mostrato il motu proprio dello stesso pontefice „Matrimonia mixta” del 31 marzo 1970. Il documento paolino ha rivelato un notevolo sforzo di adeguamento ai principi conciliari e ha segnato in tal senso un notevole progresso rispetto al precedente regime giuridico. Con la promulgazione il 25 gennaio 1983 dal papa Giovanni Paolo II del nuovo Codice di Diritto Canonico, in cui si codifica quasi ad litteram la legislazione del motu proprio di Paolo VI, resta invariato l’impedimento di disparità di culto. L’evoluzione della disciplina della Chiesa Latina in materia dei matrimoni fra cattolici e non battezzati, pur rivelando un significativo progresso rispetto al passato, dovrebbe continuare ad essere più adatta ai fattori sociologici caratteristici dalla cultura occidentale moderna.
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Romagnoli, Alessandra. "I riflessi del rischio sanitario da COVID-19 sul trasporto marittimo di persone." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 30 (September 2020): 305–40. http://dx.doi.org/10.3280/dt2020-030018.

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Abstract:
Il rischio emergenziale connesso alla diffusione della sindrome da COVID-19 e le misure governative di relativo contenimento hanno determinato particolari conseguenze giuridiche sulla regolare esecuzione del contratto di trasporto marittimo di persone, anche sotto il profilo della tutela della posizione giuridico-patrimoniale del passeggero. Lo studio, nel compiere un'indagine comparativa del disposto di cui all'art. 88-bis del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, dalla quale emergono significative deviazioni rispetto alle regole eurounitarie ed alle previsioni codicistiche che sarebbero risultate ordinariamente applicabili, si propone di esaminare l'incidenza dei provvedimenti autoritativi di gestione dell'emergenza sanitaria sulla conservazione del contratto, sulle forme di tutela dei diritti dei passeggeri e sul regime di responsabilità vettoriale.
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Świto, Lucjan. "Istota "bonum prolis"." Prawo Kanoniczne 45, no. 3-4 (December 20, 2002): 53–105. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2002.45.3-4.03.

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Sempre più spesso capita che il titolo, per cui si prendono in considerazione le cause di invalidità del matrimonio, è una simulazione del consenso matrimoniale, che si concretizza nell’atto positivo della volontà che causa l’esclusione del bonum prolis. La suddetta nozione di bonum prolis da una parte non si manifesta in nessuno dei contesti del diritto canonico, dall’altra viene comunemente usata dalla canonistica e perciò suscita tante ambiguità. La definizione precisa del contenuto, accettato dalla tradizione canonistica e dalla giurisprudenza rotale del termine bonum prolis, è oggetto di questa esclusione ehe causa l’invalidità del matrimonio, provoca tante difficoltà e la giusta opinione su questo problema è oggetto di dibattito. La discussione è legata all’interpretazione della norma giuridica del can. 1101 § 2 CIC/1983, a cui nella codificazione del diritto canonico del 1917 corrispondeva il can. 1086 § 2, perché la dottrina canonistica e la giurisprudenza rotale affermano unanimemente ehe il contenuto del termine bonum prolis implicitamente si conclude in questo, la cui esclusione conforme al can. 1101 § 2 CIC/1983, che si è formato per via dell’evoluzione del can. 1086 § 2 CIC/1917 - causa l’invalidità del matrimonio. Lo scopo del tema assunto era una prova della definizione del termine bonum prolis nel contesto della simulazione del consenso matrimoniale che causa la sua esclusione. L’autore cercava di rispondere alla domanda, quale è la genesi di questa nozione, quale contenuto a questo termine attribuiva la dottrina e la giurisprudenza rotale sotto il vecchio codice ed anche quale contenuto si ascrive ad essa alla luce del nuovo codice. L’analisi della dottrina e della giurisprudenza rotale è arrivata all’affermazione che il termine bonum prolis venne preso dall’insegnamento di sant’Agostino sui tre beni matrimoniali per esprimere l’oggetto fondamentale costituente il matrimonio. Inizialmente il contenuto del bonum prolis, era collegato al can. 1086 §2 CIC/1917, in seguito venne riferito al cosiddetto ius in corpus. Tuttavia questa formula del canone, che riduceva il contenuto del bonum prolis a ius in corpus, risultò insufficiente per tutti i casi della simulazione del consenso matrimoniale, per questo motivo si avverte la necessità di una nuova redazione della suddetta norma giuridica. Nel nuovo codice il bonum prolis si riferisce - nello spirito del can. 1101§ 2 CIC/1983 – al’ „essenziale elemento del matrimonio” ed, in conformità alla comune pratica della giurisprudenza rotale, il suo contenuto comprende i seguenti diritti-obblighi matrimoniali, i quali occorre trattare come uno solo, completando il diritto matrimoniale trasmesso reciprocamente dalla coppia di sposini nel momento dell’espressione del consenso matrimoniale, che per sua natura è esclusivo, fino alla morte, e non ammette né interruzioni, né limiti. Il diritto al fecondo atto matrimoniale (ius ad coniugalem actum), il cui aspetto dell’unione è indissolubilmente legato all’aspetto della procreazione. Poi il diritto alla prole (ius ad prolem), in altre parole il diritto alla procreazione (ius ad procreationem), ovvero il diritto alla generazione e alla nascita della prole per mezzo del pieno atto matrimoniale (copula perfecta). Infine il diritto all’educazione (ius ad educationnem), nel significato di bonum physicum prolis, cioè il diritto-obbligo dell’assicurazione alla prole di un minimo di educazione, cioè il mantenere il feto del nasciturus in vita, la sua nascita, la premura nel sostenere lui e il complesso delle sue membra in vita, infine l’accoglienza del neonato natus e la possibilità della crescita e dello sviluppo come persona umana. Il diritto all’educazione morale-religiosa della prole, ossia l’elemento del bonum spirituale prolis, non rientra nel contenuto del bonum prolis.
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Massironi, Andrea. "Uno strumento per la salvezza dell’anima: la correzione del clero ‘indisciplinato’ tra ius vetus e ius novum." Italian Review of Legal History, no. 8 (December 22, 2022): 433–74. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/19452.

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Abstract:
Nel Decretum di Graziano trovarono accoglienza alcuni testi (per la maggior parte scritti di Agostino di Ippona e di Gregorio Magno e canoni conciliari del VI e del VII secolo) che trattavano il tema della correzione del clero regolare e secolare da parte del superiore gerarchico, in special modo del vescovo e dell’abate. All’interno di una diocesi, infatti, il vescovo era chiamato in prima persona a intervenire per controllare i chierici sottoposti alla sua autorità. Lo stesso valeva per l’abate nel monastero che reggeva.Quali erano gli strumenti a loro disposizione per condurre verso l’emenda chi avesse dato segni e compiuto gesti classificabili come indisciplina? Sicuramente ammonire, esortare o addirittura minacciare erano le prime strade da percorrere. Tuttavia, per quanto fossero autorevoli tali moniti, rischiavano di rimanere ignorati in mancanza di strumenti che li rendessero efficaci. La liceità e le modalità di esercizio dell’uso della violenza fisica quale strumento di correzione e punizione – comunemente accettato a tutti i livelli della società, dato che peraltro era raccomandato anche dalle Scritture –, non emergevano tuttavia in modo perspicuo dalla lettura dei capitoli grazianei. Infatti, a fronte del riconoscimento operato da alcuni di essi, altri sembravano guardarvi con titubanza e porvi limiti, se non addirittura divieti, poiché non era conveniente che uomini di Chiesa adoperassero tali mezzi o di tali mezzi fossero i destinatari. Un capitolo, in particolare, costituiva un serio ostacolo all’impiego della forza a fini disciplinari. Si trattava di un testo più tardo (almeno nella sua formulazione definitiva), cioè il celebre can. 15 (Si quis suadente) del II Concilio lateranense del 1139, che introducendo l’intangibilità fisica delle persone consacrate – pena la scomunica – ammantava la figura del chierico di un’aura di sacralità che pareva rendere assai difficile per il superiore avvalersi dei tradizionali strumenti 'educativi'. Tuttavia, numerose decretali successive (di Alessandro III, Celestino III, Innocenzo III e Gregorio IX) implementarono la materia, prevedendo una serie di eccezioni al cd. privilegium canonis. Si sollevavano così dal rischio di incorrere nella scomunica coloro che esercitavano verso i loro sottoposti una legittima potestà, che si poteva articolare pertanto anche nell’impiego della coercizione fisica. La scienza giuridica canonistica, da parte sua, svolgeva il fondamentale compito di coordinare tra loro le diverse fonti, soprattutto interpretando i testi del Decretum grazianeo alla luce dello ius novum di emanazione pontificia, cercando di definire con chiarezza i limiti, le modalità e la portata dei poteri di correzione dei soggetti che erano quindi pienamente legittimati a intervenire verso chierici e monaci per contenere la loro immoralità, distoglierli dalla propensione al peccato e contrastarne la disobbedienza e l’indisciplina.
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Fusar Poli, Elisabetta. "“L’impronta esterna del nostro Io”. Note intorno ai primi lineamenti del diritto sulla propria immagine." Italian Review of Legal History, no. 7 (December 22, 2021): 377–417. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16893.

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Abstract:
Lo scritto affronta il «modernissimo» diritto sulla propria immagine, nello svolgersi delle sue dinamiche attraverso il caleidoscopico e cruciale tornante otto-novecentesco. L’attenzione è rivolta agli apporti dottrinali e giurisprudenziali che hanno contribuito a tratteggiare e poi definire un diritto soggettivo autonomo avente ad oggetto la propria immagine personale, e a trovare per esso una collocazione all’interno dell’ordine giuridico, dalla fine dell’Ottocento alla pubblicazione del Libro primo del Codice Civile. Il tema è sollecitato dall’innovazione tecnica in corso nel periodo considerato e dagli stimoli di una società ormai in fase protomediatica, nella quale la riproduzione della fisionomia umana, agevolata dalle potenzialità dei moderni mezzi di comunicazione, acuisce l’urgenza di una tutela per ciò che appare strettamente inerente alla persona e, al contempo, proiezione sociale dell’individuo, interfaccia fra la sua dimensione privata e quella pubblica. Dalla tutela dell’onore e della reputazione, alla protezione dalle incursioni indebite nella sfera personale, il complesso tema è al crocevia fra diversi spazi giuridici e si apre nel Novecento a inattesi sviluppi e trasformazioni. Si inserisce, infatti, gradualmente, entro una più complessa concezione di persona, che emerge da una riflessione scientifica trasversale ai campi della sociologia, antropologia, filosofia, biologia, e volge in direzione della ‘identità personale’.
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Ribeiro, Luiz Gustavo Gonçalves, and Romeu Thomé. "LA PROTEZIONE PENALE DELL’AMBIENTE COME DIRITTO UMANO COSTITUZIONALE." Veredas do Direito: Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 14, no. 28 (June 7, 2017): 33–71. http://dx.doi.org/10.18623/rvd.v14i28.1014.

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Abstract:
L’ambiente, oggi consacrato dottrinalmente come diritto umano di terza generazione e contemplato con disposizioni costituzionali che lo innalzano alla condizione di diritto fondamentale nell’ambito di diversi Paesi, è bene giuridico atto a essere effettivamente tutelato dal diritto penale che, tuttavia, richiede modificazioni nella sua dogmatica individualista secolare per la difesa di un diritto che è, allo stesso tempo, individuale e diffuso. Il testo contempla, sotto il ragionamento logico-deduttivo e con ricerca bibliografica, la garanzia dell’ambiente dal diritto penale e presenta proposte per la migliore tutela ambientale, esse corrispondendo, oltre alla predisposizione di norme penali più adeguate, alla creazione di un Tribunale Internazionale competente per le richieste penali legate all’ambiente e all’ammissione della responsabilità penale delle persone giuridiche. Si riconosce, nell’ambiente, una reale garanzia di tipo costituzionale, non soltanto diffusa, ma anche individuale, giacché direttamente legata alla qualità di vita dei singoli esseri e che ha avviato, negli ultimi decenni, la consacrazione di documenti internazionali e costituzionali di effettiva tutela.
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Squitieri, Anna Eugenia. "Mi prendo cura di te. Commento al caso." PSICOBIETTIVO, no. 2 (January 2011): 118–25. http://dx.doi.org/10.3280/psob2010-002010.

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Abstract:
L'autore nel commentare l'articolo sul caso clinico di un trattamento ad una persona con diagnosi di pedofilia e con la rivelazione di avere abusato di una minore, pone l'attenzione sulla centralitŕ dell'etica alla professione di psicoterapeuta come professionista della cura quando gli aspetti giuridici lo obbligano al venir meno del segreto professionale. Entrambi questi aspetti debbono necessariamente incrociarsi laddove forse non possono mai coincidere temporalmente. Utilizzando uno sguardo sistemico sul lavoro delle autrici del caso clinico, l'autore sembra rintracciare la possibilitŕ di rispondere all'etica professionale e al dettato giuridico attraverso un lavoro individuale con l'abusante che si sancisce solo dopo aver costruito un patto relazionale tra lui e lo psicoterapeuta. Patto che permette una prima e fondamentale assunzione di responsabilitŕ da parte dell'abusante, per poi sviluppare il lavoro clinico sul riconoscimento dei meccanismi disfunzionali e l'apprendimento dei nuovi e piů funzionali modelli interni. Ciň permette di lavorare con la coppia coniugale affinché venga costruito il contesto relazionale dove le dinamiche familiari e di coppia possono ricostruire il dramma dell'abuso. Infine l'autore ipotizza che un ulteriore spazio di terapia possa essere considerato, che preveda l'inclusione della minore abusata e cosě liberarla dall'identificazione con l'aggressore e dal senso di colpa per quanto accaduto. A ciň si puň giungere solo se l'abusante davanti alla vittima riconosce la sua piena responsabilitŕ dell'accaduto.
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Dzierżon, Ginter. "Obowiązek troski władzy kościelnej o zabezpieczenia utrzymania osobom, które zostały usunięte z urzędu (kan. 195 KPK)." Prawo Kanoniczne 51, no. 3-4 (December 10, 2008): 79–90. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2008.51.3-4.03.

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Abstract:
In questo articolo l’Autore ha compiuto un’analisi dell’interpretazione del can. 195 CIC. L’oggetto d’interesse è la questione del dovere dell’autorità ecclesiastica relativo al sostentamento delle persone rimosse dall’ufficio. Dall’analisi condotta risulta che il dovere di cui nel can. 195 CIC non ha un carattere giuridico, bensì solo morale. Tale natura dell’obbligo ha come conseguenza il fatto che l’autorità ecclesiastica non è tenuta in modo assoluto ad adempirlo. Pertanto la persona, che è stata privata dell’ufficio, non può perseguire la sua facoltà in via giudiziaria. Inoltre dal contenuto del can. 195 CIC risulta che l’adempimento dell’obbligo dipende da altri fattori. In particolare, dell’autorità ecclesiastica non è tenuta ad intraprendere alcun passo in questa materia nel caso in cui la persona privata dell’ufficio possiede un altro fonte di sostentamento, o se vi sia stato provvisto diversamente.
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Poniz, Luca. "Intervento di tutela e responsabilitŕ delle persone giuridiche." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 2 (June 2012): 203–22. http://dx.doi.org/10.3280/qg2012-002008.

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Abstract:
Premessa / 1. Il quadro normativo / 2. La natura della responsabilitŕ codificata dal decreto n. 231/2001: l'interpretazione della giurisprudenza / 3. I presupposti applicativi. Interesse, vantaggio e reati colposi / 4. La struttura dell'illecito; il rapporto tra i profili delineati dal decreto n. 231/2001 e le norme prevenzionali / 5. L'organo di vigilanza e i suoi requisiti / 6. Cenni all'identificazione dei soggetti; apicali e sottoposti / 7. La grande responsabilitŕ della magistratura.
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Holewińska-Łapińska, Elżbieta. "Separacja: nadzieja i rzeczywistość." Prawo Kanoniczne 52, no. 3-4 (January 16, 2020): 263–83. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2009.52.3-4.13.

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Abstract:
Nell’articolo è stata presentata l’efficacia della separazione coniugale dal momento della sua approvazione nella legge polacca. I dati statistici di questo periodo dimostrano, che essa si è lentamente aumentata rispetto alla sua entrata in vigore, dal 3 % nel 2000 al 7 % nel 2008. Si può dire, che essa non è ancora accettata in modo sufficiente dalla popolazione polacca. Il suo concetto è conosciuto in maggior parte dalle persone con l’istruzione superiore, specialmente nella materia giuridica. La scarsa conoscenza della legge sulla separazione ha la sua fonte, in modo particolare, nella lotta politica tra i diversi esponenti politici, che spesso la loro discussione non toccava il merito di tale figura giuridica, ma si appoggiava sulla demagogia. Attualmente, col passare del tempo, la separazione coniugale non suscita più clamore, né interessamento dai mezzi di comunicazione sociale e in parte anche dell’opinione pubblica. Considerando tutto questo, si può adesso concentrare l’attenzione sulla dimostrazione dei veri contenuti della legge di separazione.
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Angelini, Fabio Giuseppe. "La pubblicità sanitaria tra ethos ippocratico, diritto e concorrenza." Medicina e Morale 68, no. 4 (December 20, 2019): 455–73. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2019.598.

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Abstract:
La pubblicità sanitaria costituisce un ambito di particolare interesse per verificare quale sia il bilanciamento proposto nell’ordinamento nazionale e sovranazionale tra queste due dimensioni complementari della professione sanitaria che, richiamando valori diversi e talvolta contrapposti, permettono di far luce sui pericoli di una politica del diritto e di un’interpretazione giurisprudenziale sempre meno capace di anteporre alle ragioni dell’economia quelle della natura umana e della tutela, sul piano giuridico, della dignità umana. Il presente contributo, prendendo spunto dal recente intervento del legislatore in materia di pubblicità sanitaria, intende analizzare la disciplina della pubblicità nell’ambito delle professioni sanitarie sia sotto il profilo squisitamente deontologico che giuridico, soffermandosi sul problema della funzionalità dei limiti previsti dall’ordinamento professionale rispetto alla tutela dei diritti fondamentali della persona e della loro compatibilità con la tutela della concorrenza.
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Góralski, Wojciech. "Błąd co do przymiotu osoby (kan. 1097 § 2 KPK) w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej." Prawo Kanoniczne 36, no. 3-4 (December 10, 1993): 109–20. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1993.36.3-4.04.

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Abstract:
L’errore sulla qualità della persona, sancito nel can. 1083 § 2, n. 1 del cjc del 1917, che in sostanza si cofondeva con lo stesso errore di persona, ha trovato nella giurisprudenza rotale dopo il Concilio Vaticano II una interpretazione più consona allo spirito dello stesso Concilio, che insiste sul concetto integrale della persona umana e non solo sul aspetto fisico. Attraverso quella interpretazione, legata alla terza regola di S. Alfonso, si è compiuto il passaggio alla nuova normativa del can. 1097 § 2 del ccc del 1983. L’analisi della giurisprudenza rotale riguardo al suddetto canone riguarda l’errore come il fenomeno giuridico, l’oggetto dell’errore (la qualità intesa direttamente e principalmente), la dimonstrazione dell’errore.
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Calabrò, Gian Pietro. "Diritto alla vita, principi costituzionali ed interpretazione per valori." Medicina e Morale 46, no. 4 (August 31, 1997): 727–37. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1997.872.

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Abstract:
L’Articolo intende mostrare il ruolo che il diritto alla vita, nella sua prospettiva assiologica, può svolgere all’interno dell’ordinamento giuridico delle democrazie costituzionali. Rilevato il nesso strettissimo tra diritto alla vita e nozione di persona, quest’ultima collocata al centro del sistema costituzionale, l’Autore, nello sviluppare alcune considerazioni di Antonio Baldassarre sulla necessità che il valore vita possa essere bilanciato da un eguale valore, sostiene la possibilità di istituire all’interno della c.d. interpretazione per valori, una gerarchia che abbia al vertice il diritto alla vita quale precondizione di ogni altro diritto. In questa prospettiva il diritto alla vita incide profondamente sullo stesso destino delle democrazie pluralistiche e ne diventa il principio della loro legittimazione. In altri termini, conclude l’Autore, il diritto alla vita può essere inteso come la Grundnorm senza, però, essere assunta in modo ipotetico e convenzionale secondo lo schema kelseniano, qualificando sul piano giuridico ed etico l’intero ordinamento.
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Zanichelli, Maria. "Il valore dell'uguaglianza nella prospettiva del diritto." SOCIETÀ DEGLI INDIVIDUI (LA), no. 42 (January 2012): 33–45. http://dx.doi.org/10.3280/las2011-042003.

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Abstract:
L'uguaglianza, ideale filosofico centrale nel pensiero occidentale moderno, č divenuta un principio fondamentale degli ordinamenti giuridici attuali. La filosofia del diritto offre dunque un'angolatura privilegiata per esaminare alcuni interrogativi teorici posti da questo concetto. L'uguaglianza tra le persone č un presupposto morale o un obiettivo politico? Quale relazione intercorre fra uguaglianza e diversitÀ? Sono fatti o valori? Quali disuguaglianze sono ingiuste? Che cosa significa giuridicamente trattare le persone ‘come uguali'? Il divieto di discriminazione puň essere giustificato sulla base del principio di uguaglianza quale fondamento dei diritti individuali o quale fondamento della comunitÀ politica.
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Colombo, Maddalena, Ciro Tarantino, and Paolo Boccagni. "Introduzione. Disabilità e migrazione. Gli studi in Italia." MONDI MIGRANTI, no. 3 (November 2022): 9–25. http://dx.doi.org/10.3280/mm2022-003001.

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Abstract:
Nei processi migratori le persone con disabilità sono pressoché invisibili per quanto esposte a rischi crescenti di discriminazione negativa; riconoscere tale discriminazione multipla non e` semplice perché spesso e` implicita, nascosta dentro le prassi istituzionali e giuridiche, e non percepita come tale dalla stessa persona che ne è vittima. La conoscenza di questo fenomeno è parziale a tutti i livelli: la letteratura internazionale è limitata e specialistica (prevale l'ambito medico); gli studi sul campo - anche in Italia - sono rari. L'articolo, che introduce il dossier Disabilità e migrazione. Gli studi in Italia nel quale si traccia una prima mappa di come e dove gli svantaggi si vanno a cumulare nello spazio sociale, vuole delineare l'orizzonte di un campo di studi interdisciplinari che merita di essere approfondito sia per migliorare la conoscenza dei processi intersezionali di "disabilitazione" sia per rendere più efficace l'intervento nei contesti di care.
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Tarantino, Antonio. "Sul fondamento dei diritti del nascituro: alcune considerazioni bioetico-giuridiche (TI)." Medicina e Morale 44, no. 6 (December 31, 1995): 1209–48. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1995.959.

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Abstract:
L'articolo (che nella sua prima parte è stato pubblicato su "Medicina e Morale" 1995,5:951-984) analizza quale etica sia confacente alla definizione dello statuto biologico dell'embrione. Dopo aver illustrato criticamente le varie posizioni filosofiche al riguardo, l'Autore ritiene decisivo per la riflessione il riconoscimento del rapporto fra ordine biologico ed ordine etico. Tale legame risponde all'esigenza di trovare dei punti fermi naturali ai quali ancorare il ragionamento e le norme che disciplinano la vita individuale e l'ordine civile in materia di tutela del diritto alla vita. Si tratta cioè di affermare che l'ordine insito nella natura umana può costituire il punto di orientamento della condotta della persona. Lo studio prosegue argomentando a favore della titolarità, da parte dell'embrione, di diritti essenziali rispetto alla madre, primo fra tutti quello alla vita, a partire dalla fecondazione. Il nascituro, quindi, va tutelato giuridicamente come persona umana. Dopo avere esaminato, alla luce di quanto precedentemente affermato, se esista un diritto della donna all'aborto volontario - arrivando ad una conclusione negativa - l'articolo si conclude auspicando che gli organi competenti nei vari Stati emanino una "Dichiarazione dei diritti del nascituro", nel rispetto di quanto affermato all'art. 3 della Dichia razione Universale dei Diritti dell'Uomo: "Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona".
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46

Indellicato, Michelle. "L’etica nei procedimenti giudiziari." Zeszyty Naukowe KUL 60, no. 3 (October 27, 2020): 201–8. http://dx.doi.org/10.31743/zn.2017.60.3.201-208.

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Abstract:
L’etica nei procedimenti giudiziari è una tematica di rilevante interesse che da sempre ha acceso il dibattito a livello culturale in generale e a livello etico – giuridico in particolare. Etica e diritto non sono su due piani differenti, bensì sono interconnessi. I procedimenti giudiziari, e gli operatori di diritto in esso coinvolti, non possono prescindere da questa interconnessione e devono essere imparziali, altrimenti ledono la dignità della persona e i suoi diritti fondamentali, come ad esempio il diritto alla verità, alla lealtà, alla giustizia, ad una convivenza democratica e civile per un’ordinata vita sociale e di relazione.
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Stenico, Enrico. "Lo psicoanalista: uomo di fede?" GRUPPI, no. 3 (December 2012): 67–74. http://dx.doi.org/10.3280/gru2011-003005.

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Abstract:
Prendendo spunto dagli articoli di Claudio Neri, riflettendo sul valore giuridico dell'espressione "in fede" e rivisitando il racconto biblico di Giobbe, si riprende e si approfondisce l'importanza che il terapeuta mantenga un atteggiamento positivo e di fiducia nelle risorse del paziente, accompagnandolo nei momenti piů oscuri ed incerti del percorso di cura e difendendolo dalla distruttivitŕ del suo Sé luciferino. Il Fattore F rappresenta in tale prospettiva una funzione testimoniale positiva, incarnata dal terapeuta, specie nei passaggi piů difficili del percorso di cura, sia della possibilitŕ di aprirsi fiduciosamente a nuovi orizzonti esistenziali e relazionali, sia dell'importanza del perseguire pur nelle vicissitudini della relazione terapeutica la promozione della persona, nell'accezione lopeziana.
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Nogler, Luca. "Max Weber "giurista" del lavoro." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 133 (December 2011): 1–19. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2012-133001.

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Abstract:
Il saggio analizza gli scritti che Weber elaborň come "giurista" del lavoro. L'Autore giunge alla conclusione che č erroneo il paradigma, che risale ad Habermas, secondo cui W. accolse una concezione positivistica e formalista del diritto. Vero č invece che W. sostenne lo sforzo profuso da Lotmar nel reinterpretare il diritto contrattuale e delle obbligazioni alla luce del valore della persona. Ciň corrispose, d'altra, parte al fatto che W. fu un sociologo, non tanto dei fenomeni, quanto soprattutto dell'azione sociale. Le sue indagini furono, infatti, rivolte ai comportamenti umani dei quali W. indagň ogni possibile "impulso" religioso, sociale, economico, ma anche sempre, e costantemente, giuridico.
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Dolzini, Elisa. "Nuclei familiari tra persone same-sex: l’esperienza giuridica italiana a confronto con quella spagnola quadro introduttivo della problematica." Revista Anales de la Facultad de Derecho, no. 34 (2018): 29–52. http://dx.doi.org/10.25145/j.anfade.2017.34.002.

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50

Palazzani, Laura. ""Spiegazioni filosofiche" di Robert Nozick: Implicazioni bioetiche." Medicina e Morale 39, no. 6 (December 31, 1990): 1157–88. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1990.1154.

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Abstract:
Il presente lavoro si propone di esaminare il pensiero di Robert Nozick (uno degli esponenti della corrente statunitense contemporanea denominata "etica pubblica"), riferendosi all'opera Spiegazioni filosofiche (1981), nella quale l'autore delinea le premesse filosofiche che supportano il suo intervento in ambito giuridico e sociale. La teoria metafisica dell'"autosussunzione riflessiva", la teoria epistemologica del "rintraccio" e la teoria etica della "spinta" e della "attrazione" convergono nell'affermazione soggettivista che sta alla base del relativismo pluralistico morale e del libertarismo politico. L'articolo mira ad evidenziare le implicazioni, implicite ed esplicite, di tali teorie nel dibattito bioetico al fine di riproporre il riferimento al personalismo realista quale autentico fondamento per una proposta in ambito pubblico che tuteli la persona nella sua globalità.
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