Academic literature on the topic 'Persona giuridica'

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Journal articles on the topic "Persona giuridica"

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Sobański, Remigiusz. "Znaczenie pojęcia osoby w kanonicznym porządku prawnym." Prawo Kanoniczne 40, no. 3-4 (December 10, 1997): 3–13. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1997.40.3-4.01.

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Abstract:
Nel concetto cristiano ogni uomo è una persona, cioè un essere dotato dell’intelletto e della volontà, e questo lo rende il soggetto dei diritti e dei doveri i quali hanno origine nella sua „natura” (in questo chi è) e percio universali, intangibili e inalienabili. L’uomo - la persona umana - nella immagine cristiana dei mondo creato prende il posto centrale e per questo „la persona umana è e deve essere il principio, il soggetto e l’obbiettivo di tutte le organizzazioni sociali”. Questa dignità personale si deve a tutti gli esseri umani - l’essere umano è ,,l’unica creatura sulla terra il quale Dio voleva per lui stesso”, è „un segno particolare dell’immagine Divina”, è capace dell’autodecisione e non si puó trattarla come un mezzo per raggiungere (un qualsiasi) scopo, ma sempre come un obiettivo in sé stesso („la norma personalistica”). Nella filosofia cristiana la persona è un concetto dinamico, comprendente sia la costituzione biopsichica che la realizzazione esistenziale della natura umana. Il diritto canonico riconosce e presume che ogni essere umano è una persona, ma li dove si parla semplicemente della persona umana indipendentemente dal fatto se essa è battezzata, di solito si usa la parola homo (ma nel c. 1086 § 1 la „persona” significa anche una persona non battezzata), invece la „persona” è un termine tecnico che significa il soggetto della capacità giuridica. In questo significato è stato usato il termine persona nel c. 96 CIC/1983 e (indipendentemente dalle differenze tra c. 87 CIC/1917 e c. 96 CIC/1983) bisogna notare il complementare c. 204. Ci si presenta una domanda: perché due volte si dice lo stesso? Nei documenti della Commissione per la revisione del Codice troviamo la spiegazione che nel secondo libro CIC si parla delle persone come dei membri del Popolo di Dio e non delle persone nel senso giuridico. Allora ci si presenta la domanda: in che senso - se non nel senso giuridico - si parla delle persone nel Codice del diritto? Gli autori che difendono quella doppia - diciamo: a doppio aspetto - presentazione fanno notare che il termine „persona” un termine giuridico, statico e formale, il suo punto di riferimento è l’ordine giuridico, invece „christifidelis” un termine teologico, dinamico, contenente i diritti e i doveri dei fedeli e il suo punto di riferimento è populus Dei. Secondo questo concetto la „persona” - diversamente da „christifidelis” - non sarebbe in grado di esprimere adeguatamente uguale, in quanto riguarda la dignità e l’azione, posizione giuridica dei fedeli nella Chiesa, della quale nel c. 208. „Christifidelis” costituisce - secondo questo concetto - il fondamento per la „persona”. Si ammette invero che la „persona” puó essere sostituita con „christifidelis”, ma meglio lasciare la „persona” perché (1) la „persona” riguarda anche le situazioni regolate non risultanti dal fatto del battesimo e (2) rende più facile la comunicativa e la compatibilità con il diritto secolare. Bisogna perô notare che nella Chiesa un uomo diventa una persona proprio tramite il battesimo e da questo punto di vista questi termini sono intercambiabili, nel c.96 non si parla della capacità giuridica in genere, ma si parla della capacità giuridica nella Chiesa, cio non esclude la capacità giuridica dei non battezzati. La capacità, della quale nel c. 96, è l’effetto del battesimo ed è inseparabile dall’incorporazione nella Chiesa, ma per questa capacità il fondamento costituisce la persona umana: la „personalità” canonica si fonda su quella naturale, non la distrugge - un battezzato non ha la doppia personalità (una naturale e altra cristiana), ma corne un uomo (battezzato) è una persona nella Chiesa. Un uomo diventa cristiano tramite il donare che si effettua nel momento di esprimere la fede e di ricevere il battesimo. Questo dono lo rende capace di agire -lo rende capace e anche destina. Questa ontica capacità di agire poi diventa approfondita e indirizzata tramite altri sacramenti. Nella Chiesa la capacità di agire non è un aggiunta alle altre caratteristiche e attributi dell’uomo, ma caratterizza lo status ecclesiastico di un fedele in cui i doni del battesimo e le predisposizioni congenite si uniscono in un insieme. Nella nuova situazione, risultante dal battesimo, si trova un singolo, concreto uomo - e in questo senso essa ha il carattere personale. Ma nello stesso tempo essa ha anche il carattere comunitario - non solo perché con il battesimo l’uomo entra nella comunità, ma soprattutto perché questa situazione risulta dall’esistenza e dall’azione della comunità. L’uomo non avrebbe provato i frutti della redenzione, se la Chiesa non avesse funzionato come uno strumento della salvezza. Nella Chiesa e tramite la Chiesa si realizza la storica e sociale realtà della partecipazione di Dio nel mondo tramite Cristo, nella Chiesa l’uomo prova le grazie redentrici e ricevendole viene coinvolto nell’attività della comunità la quale da la prova della verità e dell’amore. Entrato nel communio, grazie ai doni che aveva ricevuto e con questi doni è diventato il soggetto dell’attività della Chiesa. Proprio questo fatto si cerca di esprimere nel diritto con il concetto della persona. Christifidelis non è che la „persona in Ecclesia”. Questi termini non devono essere differenziati perché altrimenti la riflessione sull‘uomo nella Chiesa seguirebbe il doppio corso, uno giuridico e altro teologico. Senza dubbio, per quanto riguarda l’imagine dell’uomo nella Chiesa, bisogna prendere in considerazione tutto ció che sull’uomo pue dirci la filosofia, psicologia, biologia e sociologia, ma non si pué perdere dalla vista le teologiche conseguenze del battesimo e trattarle come se non meritassero l’attenzione giurudica.
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Casini, Marina. "I diritti dell’uomo, la bioetica e l’embrione umano." Medicina e Morale 52, no. 1 (February 28, 2003): 67–110. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2003.674.

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Abstract:
L’articolo muove dalla constatazione – documentata dal riferimento a numerosi documenti di carattere giuridico - dell’intenso legame esistente tra la riflessione sui diritti umani e quella sulla bioetica; legame che affonda le sue radici nella metà del secolo scorso e che è a tutt’oggi fecondo tanto da costituire una delle caratteristiche della modernità. La forza espansiva delle due riflessioni trova uno sbocco ed una prospettiva comune nel biodiritto che sta imponendosi non solo come un settore degli ordinamenti interni, definibile in base a criteri pratici, didattici o sistematici, ma anche come riflessione planetaria sui diritti umani il cui nucleo più profondo è costituito dalla meditazione sulla dignità umana, sul suo contenuto, sulla sua ragione. Il biodiritto, infatti, manifesta l’urgenza di un supplemento di riflessione, uno sforzo speculativo che sappia guardare a fondo per cogliere senso più autentico del diritto e dei diritti umani. Questo supplemento di riflessione viene posto nella prospettiva dell’esistenza umana appena sbocciata e minacciata in molti modi: dall’aborto chirurgico a quello chimico, dalla fecondazione in vitro, all’uso dell’embrione a fini sperimentali o di ricerca. Sullo sfondo di una panoramica generale dei principali testi giuridici che più o meno direttamente si occupano, con diversi esiti, dell’embrione umano, lo scritto si sofferma sulle ragioni che depongono a favore del riconoscimento del concepito come soggetto. Tali ragioni- squisitamente giuridiche - sono date dalla meditazione sulla dignità umana e sul collegato principio di uguaglianza alla luce delle Costituzioni e delle dichiarazioni di diritti; dal concetto tecnico-giuridico di persona; dalla rilevanza giuridica del dubbio.
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Valas, Igor. "I Registri dei titolari effettivi e le loro interazioni: dal D.M. 55 finalmente un chiarimento, in mezzo ad ancora tanta confusione." Trusts, no. 4 (August 4, 2022): 774–81. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.164.

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Abstract:
Sunto Il DMEF 55 in esame presta il fianco a notevoli criticità che difficilmente potranno esser risolte dai provvedimenti attuativi ancora pendenti e che molto probabilmente saranno tali da non portare alla luce i Registri a breve, certamente non nelle tempistiche previste e non in assenza di correttivi. Certo è che il MEF ha posto un dato fisso ed indiscutibile andando – finalmente, sia lecito dirlo – quantomeno ad identificare dei punti fermi in merito al rapporto tra i Titolari effettivi delle persone giuridiche e quelli dei trust ed istituti affini. Nonostante ciò, viene qui evidenziato non solo che la nozione di titolare effettivo per un trust è diversa da quella per la persona giuridica, ma anche che le stesse non sono tout court sovrapponibili, ma indipendenti ed autonome.
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Dammacco, Gaetano. "Riflessioni sul diritto di satira e i suoi limiti." Studia z Prawa Wyznaniowego 23 (December 30, 2020): 101–21. http://dx.doi.org/10.31743/spw.10355.

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Abstract:
La satira è un paradigma estremo della libertà di espressione, ma esistono incertezze sulla sua definizione concettuale e sulla relativa disciplina giuridica. Lo sviluppo della comunicazione ha prodotto numerose figure letterarie simili tra loro come la cronaca (una registrazione impersonale e non interpretativa di fatti accaduti), la critica (analisi soggettiva e giudizio relativi a fatti accaduti) e la satira (critica sarcastica di personaggi, comportamenti, modi di fare individuali con scopo di denuncia sociale). Gli elementi che caratterizzano la satira, sviluppatisi nel corso dei secoli, sono sostanzialmente due: attenzione alle contraddizioni (della politica, della società, della religione, della cultura) e intento moralistico per promuovere un cambiamento sociale. La satira religiosa colpisce il potere ecclesiastico e le sue contraddizioni, ma colpisce anche i simboli religiosi e i contenuti delle religioni. Ne conseguono differenti conseguenze giuridiche. Quando colpisce il patrimonio di fede dei credenti essa non è accettabile. La satira religiosa genera una specie di conflitto tra differenti valori costituzionali, e cioè tra il diritto alla libera espressione del pensiero e il diritto alla reputazione e alla tutela del sentimento religioso. Il diritto di satira in generale è riconosciuto dagli ordinamenti giuridici (sia internazionali, sia nazionali) come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale, che deriva dalla libertà di espressione e di pensiero. Pensiero, coscienza e religione – per esempio nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – sono omologhi (come beni giuridici o valori etici). Pertanto pensiero, coscienza e religione non possono essere in contrapposizione tra loro. Notevoli incertezze esistono sulla disciplina giuridica del diritto di satira, che non può mai offendere i diritti fondamentali della persona, la sua dignità, la sua reputazione. La Carta di Nizza ha favorito un orientamento, che considera il diritto di libera espressione nella sua forma più ampia ed espansiva. È tuttavia sempre stato affermato il valore prevalente dei diritti umani fondamentali, che non possono essere offesi dall’esercizio del diritto di satira. Negli ordinamenti giuridici nazionali, la forza del diritto di satira consiste nel riconoscimento del suo rango costituzionale, ma anche nei limiti che deve avere. La giurisprudenza ha elaborato i vincoli “formali”, tra i quali i più importanti sono il limite della continenza e della funzionalità.
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Sartea, Claudio. "Bioetica giudiziaria in Italia: note critiche su una sentenza recente in tema di protezione della vita prenatale." Ius Humani. Law Journal 4 (March 6, 2014): 49–76. http://dx.doi.org/10.31207/ih.v4i0.49.

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Abstract:
Prendendo spunto da una sentenza della Corte di Cassazione italiana dell’autunno del 2012, di cui presenta sinteticamente gli essenziali riferimenti di fatto e di diritto, l’articolo propone alcune riflessioni sul tema, sempre molto discusso, della soggettività giuridica del concepito. Esse spingono il ragionamento verso il discorso più ampio e generale che riguarda la fondazione dei diritti soggettivi, oscillante tra prospettive libertarie (volontaristiche e soggettivistiche) e prospettive dignitarie (obiettivistiche e condizionate dal principio di precauzione). Ne dipende anche la concezione del ruolo del biodiritto nelle società tecnologicamente avanzate. Dopo l’iniziale esposizione del caso e dei principali punti di diritto della decisione (primo capitolo), l’articolo approfondisce sul piano giuridico e giusfilosofico la questione cruciale della soggettività giuridica del non nato, in particolare giustificando l’equazione che identifica essere umano e persona (secondo capitolo). Successivamente, il terzo capitolo offre una riflessione sull’alternativa tra dignità e libertà per la fondazione dei diritti soggettivi, prendendo posizione a favore di una prospettiva dignitaria, più adatta a garantire le giuste esigenze di protezione dei soggetti deboli e quindi a salvaguardare davvero l’uguaglianza. L’ultimo capitolo prima delle conclusioni collega la discussione bioetica e giusfilosofica ai profili biogiuridici e sociali del compito del giurista nelle società contemporanee.
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Bucci, L. M., F. Ventura, A. Ventura, and R. Celesti. "Questioni di legittimità giuridica e di liceità dell’atto medico in materia di fecondazione “assistita”." Medicina e Morale 51, no. 5 (October 31, 2002): 897–924. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2002.685.

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Abstract:
Anche solo l’analisi dei testi giuridici fondamentali (Costituzione, Codice Civile, Codice Deontologico) porta già con sé la natura illegittima della fecondazione artificiale medicalmente assistita, a causa della sua carenza nel rispetto fondamentale di altre due categorie giuridiche tra tutte le più importanti: la persona fisica e la famiglia. Ne deriva una sostanziale critica di fondo ora più ora meno severa alle pratiche in uso, ai fini di suggerire linee di pensiero per lo “ius condendum” in tale materia. Le osservazioni etiche che riportiamo in questo nostro lavoro non hanno pretesa di completezza, ma mirano ad evidenziare come esse possano derivare a partire dai testi giuridici stessi (e quindi dallo “ius conditum”) e possano fare da guida al legislatore, diminuendo il rischio (peraltro elevato all’atto pratico) di una legislazione particolare che diventi qua e là contraddittoria con principi giuridici fondamentali, reperibili come capisaldi nel diritto più classico.
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Herranz, Julián. "Il rapporto tra Etica e Diritto nella Enciclica Evangelium vitae." Medicina e Morale 48, no. 3 (June 30, 1999): 445–67. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1999.798.

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Abstract:
In questo articolo l’Autore ha voluto sottolineare l’importanza dell’Enciclica Evangelium Vitae nel risvegliare le coscienze contro uno dei più gravi capovolgimenti etici e giuridici della storia umana. L’intento è quello di esaminare tre questioni: 1) risalire alle basi sulle quali si fondava e si fonda il postulato giuridico e morale dell’inalienabilità del diritto alla vita dell’uomo innocente e, soprattutto, del concepito; 2) stabilire le cause che hanno portato ad una legislazione permissiva dell’aborto ed ad altri attentati contro la dignità dell’uomo e della vita umana (eutanasia, manipolazioni di geni ed embrioni…); 3) valutare quali siano i motivi filosofici e biologici la cui presa di coscienza sembri più necessaria per la tutela del diritto alla vita. Intento dell’Autore è, per ciò che riguarda il diritto alla vita, sottolineare l’importanza che il principio di non discriminazione, basato su quello dell’uguaglianza, venga applicato all’“essere umano”, all’“individuo umano” e non soltanto alla “persona giuridicamente riconosciuta”. L’articolo si sofferma, inoltre, ad illustrare la grande tradizione del diritto alla vita, il preoccupante regresso della civiltà giuridica, la necessità di un più stretto rapporto tra Diritto e Morale e Biologia e Morale (come campi di ricerca e di impegno intellettuale a difesa della vita).
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Góralski, Wojciech. ""Incapacitas assumendii" (kan. 1095, n. 3 KPK) – absolutna czy również relatywna?" Prawo Kanoniczne 53, no. 3-4 (October 15, 2010): 113–41. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2010.53.3-4.05.

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Abstract:
Fra le questioni riguardo all’interpretazione del can. 1095, n. 3 del Codice di Diritto Canonico del 1983 si deve indicare quella che tocca l’ammissibilità dell’incapacità relativa, cioè ad nuptias determinatas. Il valore giuridico di questa incapacità è infatti ammessa da coloro che valorizzano – nell’applicazione del suddetto canone – quella maggiore attenzione al dato personale ed interpersonale che dal Concilio Vaticano II in poi si è imposta nella considerazione del vincolo coniugale. Questo valore è negato, al contrario da chi si attesa su rigorose posizioni „istituzionalistiche”. Dopo aver esposto gli argomenti dei sostenitori della teoria sulla rilevanza giuridica dell’incapacità relativa, l’autore presenta l’atteggiamento opposto dei rappresentanti della dottrina e della giurisprudenza rotale. Nella critica della tesi sul valore giuridico dell’incapacità relativa proveniente da parte di quelli canonisti ed uditori rotali (si tratta dell’opinione assolutamente prevalente e comune) si sottolinea che l’incapacità si può dire relativa soltanto riguardo all’oggetto del consenso matrimoniale (gli obblighi essenziali del matrimonio), non riguardo alla persona dell’altro contraente.
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Leszczyński, Grzegorz. "Charakterystyka rekursu do II sekcji Sygnatury Apostolskiej." Prawo Kanoniczne 51, no. 3-4 (December 10, 2008): 261–74. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2008.51.3-4.13.

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Abstract:
Perché un fedele possa iniziare la procedura contenzioso amministrativa deve possedere la capacità giuridica, sia generale sia processuale, ma soprattutto l’interesse di agire, l’interesse che deve essere personale, diretto e attuale. La parte ricorrenete può essere una persona fisica o giuridica e può essere anche l’autorità amministrativa inferiore, cioé l’autore dell’atto che è stato impugnato in sede di ricorso gerarchico. La parte resistente è sempre un Dicastero della Curia Romana. Il motivo del ricorso è illegalità dell’atto e così detta la violatio legis. Il soggetto del ricorso è l’atto amminitrativo emanato da un Dicastero della Curia Romana. Questi sono i fondamentali elementi del ricorso presentato presso la seconda sezione dell’Segnatura Apostolica che ho cercato precisare e complementare in presente articolo.
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Calabrò, Gian Pietro. "L’eutanasia nella prospettiva dello stato costituzionale tra principi e valori." Medicina e Morale 48, no. 5 (October 31, 1999): 885–902. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1999.793.

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Abstract:
In questo articolo l’Autore ha voluto sottolineare la strettissima connessione tra la tutela del diritto alla vita e la natura dello Stato di diritto costituzionale. Due sono gli ambiti entro cui questo legame sembra entrare in fibrillazione: l’inizio e la fine della vita. L’Autore contesta infatti la possibilità di una configurazione giuridica dell’eutanasia, quale diritto di morire. Dopo aver analizzato la situazione legislativa de iure condito e de iure condendo, esamina la nozione di indisponibilità del bene vita entro la prospettiva dei principi e dei valori costituzionali. In quest’ultima prospettiva emerge infatti come la “natura” dello Stato costituzionale sia ancorato alla nozione di persona umana e ai suoi diritti inviolabili, di cui il diritto alla vita rappresenta quel diritto previo, pre-condizione di ogni altro diritto. In questo senso esso allora è principium essendi dello stesso ordinamento giuridico, che trova in esso la sua ragion d’essere e il suo criterio di legittimazione
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Dissertations / Theses on the topic "Persona giuridica"

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Martuzzo, Giovanni <1991&gt. "Il rappresentante comune persona giuridica. Profili generali e problematiche giuridiche connesse alla fattispecie." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2017. http://hdl.handle.net/10579/10541.

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PORROVECCHIO, Dario. "LA TUTELA PENALE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO Profili di responsabilità della persona fisica e della persona giuridica." Doctoral thesis, Università degli Studi di Palermo, 2014. http://hdl.handle.net/10447/91291.

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FERRARI, EMMA. "La testamentifactio passiva delle persone giuridiche in diritto romano." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2015. http://hdl.handle.net/10281/88239.

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Abstract:
La tesi è volta a valutare se in diritto romano fosse possibile parlare di persone giuridiche come modernamente intese, e se esse potessero essere istituite eredi secondo le normali regole del diritto ereditario romano.
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TESTA, Giovanna Maria. "Genitori nell'ombra: analisi della riforma penitenziaria alla luce delle esigenze di tutela della persona nella relazione genitore/figlio." Doctoral thesis, Università degli studi del Molise, 2011. http://hdl.handle.net/11695/66256.

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Abstract:
Developed from the title “Parents in the shadows : an analysis of prison reform in the light of protection of people within the relationship between parent/child” is divided into two main parts. In the first part a thin line is outlined of prisons and their political tendencies, which inspired the 1975 reform until more recently adjusted regulations, with particular reference to privileges which the law reserves to law enforcement establishments and their prisoners, in order to guarantee the protection of personal and family relationships during the execution of criminal sentences. In the second part, you can find the results of an empirical research involving the three law enforcement establishments which are located in the Molise Region (Campobasso, Larino and Isernia) in the offices of the UEPE in Campobasso (External Criminal Execution Office) which has jurisdiction over the whole regional territory. Field research was based, initially, on a quantitive type of data collection, successively it availed itself of its own enquiries, more specifically of a qualitative nature, including in-depth interviews (with a semi-structured outline) and the focus group. The typology of the people involved in the qualitative investigation include : institutionalised figures ; external collaborators and voluntary representatives ; prisoners ; spouses and children of prisoners. The whole picture, in a final analysis, besides highlighting the potential and limits of the present regulations which are currently in act in order to guarantee the maintaining of the relationship between parent-prisoners and their child, tries to grasp the specifics (with regards the investigated topic) of the differences between the written law and the possibility of their effectual carrying out, in an attempt to capture the relationship with structures, organisations and personnel. Substantially assuming that the problematics of being a parent in prison have no foundation in the sole judicial system, therefore it is not only in abstract law that it can be understood and subsequently finding a solution. The research, besides giving ample room to the direct experience of the people who, in some way or another, are involved in the complex question, and as well as taking note of the relationship between legislation and normal procedures, attempts to capture the effect on cultural factors on the application of judicial regulations which see them expanding and restricting their actual potential according to the outlines of those who are obliged to interpret, apply and enforce them.
L’elaborato, dal titolo “Genitori nell’ombra: analisi della riforma penitenziaria alla luce delle esigenze di tutela della persona nella relazione genitore/figlio”, è suddiviso in due parti essenziali. Nella prima, si tratteggiano le linee di tendenza delle scelte di politica penitenziaria che hanno ispirato la riforma del 1975 fino agli adeguamenti normativi più recenti, con particolare riferimento alle prerogative e facoltà che la legge riserva agli istituti di pena e ai soggetti detenuti per garantire la tutela dei legami affettivi e familiari durante l’esecuzione di una misura penale. Nella seconda parte, si riportano gli esiti della ricerca empirica svolta presso i tre istituti penitenziari presenti sul territorio della regione Molise (Campobasso, Larino, Isernia) e presso l’Ufficio UEPE di Campobasso (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) che ha competenza sull’intero territorio regionale. La ricerca sul campo si è basata, in una prima fase, su una raccolta dati di tipo quantitativo, successivamente si è avvalsa di strumenti di indagine propri della ricerca qualitativa, come l’intervista in profondità (con schema semi-strutturato) e il focus group. La tipologia di soggetti coinvolti nell’indagine qualitativa comprende: figure istituzionali; collaboratori esterni e rappresentanti del mondo del volontariato; soggetti detenuti; mogli e figli di detenuti. Il quadro complessivo dell’elaborato finale, oltre a mettere in evidenza le potenzialità e i limiti delle disposizioni normative oggi a disposizione per garantire il mantenimento della relazione tra genitori-detenuti e figli, cerca di cogliere la specificità (rispetto al tema indagato) del divario tra legge scritta e sue possibilità di concreta attuazione, nel tentativo di afferrarne la relazione con le strutture, l’organizzazione, il personale. E partendo sostanzialmente dal presupposto che la problematica della genitorialità in carcere non ha radici nella sola disciplina giuridica, e dunque non è solo nel diritto astratto che può essere compresa e trovare soluzione. La ricerca, inoltre, dando spazio all’esperienza diretta di soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella complessa questione, oltre a rilevare il rapporto tra legislazione e prassi, tenta di cogliere l’incidenza dei fattori culturali e dell’expertise professionale sull’applicazione delle norme giuridiche che vedono ampliarsi o restringere le proprie potenzialità a seconda delle prospettive di chi è tenuto ad interpretarle, applicarle o chiederne l’applicazione.
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5

SALARDI, SILVIA. "La responsabilità penale delle persone giuridiche. Profili teorico-giuridici." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2005. http://hdl.handle.net/10281/10323.

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GERACI, Giancarlo. "Analisi comparatistica sulla risarcibilità dei danni incidenti sulla sfera emotiva e psicologica della persona nell’ordinamento inglese e in quello italiano." Doctoral thesis, Università degli Studi di Palermo, 2022. https://hdl.handle.net/10447/554826.

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Abstract:
Il lavoro di tesi, partendo da un'analisi del sistema della responsabilità civile nell'ordinamento italiano e in quello inglese, si sofferma, in particolare, sull'esame della categoria del danno non patrimoniale di tipo psicologico, esaminandone l'evoluzione, il contenuto e lo sviluppo giurisprudenziale nell'ambito dei due ordinamenti, con la finalità ultima di verificare i profili di somiglianza e di differenza in ottica comparatistica.
The doctoral thesis, starting from an analysis of the system of civil liability in the Italian system and in the English one, dwells, in particular, on the examination of the category of the psychological damage, examining the evolution, content and development in the two systems, with the ultimate aim of verifying the profiles of similarity and difference in a comparative perspective
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Di, Marco Rudi. "Del diritto di autodeterminazione della persona. Questioni teoretiche, rilievi teorici, profili giuridici nel problema bio-giuridico." Doctoral thesis, Università degli studi di Padova, 2015. http://hdl.handle.net/11577/3424287.

Full text
Abstract:
The enquiry focuses on the problem of the self-determination of the human person, in the bio-legal context, in reference to current experience. The aim of the Work is to show that the right of self-determination, as a subjective right, cannot be understood with the α-legal categories typical of modernity, unless one commits a petitio principii which causes the right to clash with the Legal system, by identifying it effectively as a right virtually open to the legitimation of substantial anarchy, thereby …. identifying effectively it as a right virtually open to the legitimation of anti-legality towards and against oneself. The proposal and the contribution offered by these reflections, then, aim at proposing a “authentically legal (i.e., philosophical-theoretical) reading” of human self-determination, as the self-determination of the (axiologically) human will of the subject, and hence as the self-determination of the rational and responsible will of the person, which claims the righto behave and does behave in conformity to its nature. Then, by precisely exercising the right of self-determination – understood as we to, obviously –, the subject cannot bring about a conduct guided by the pure, Hegelian self-will, i.e. a conduct brought about without any criterion apart from authentic willing. By contrast, the subject excises and must exercise a legitimate and intrinsically juridical choice, among equally legitimate and equally intrinsically juridical options. The path followed for the analysis and the development of the above themes was articulated in five parts, each corresponding to a chapter. In the first part the preliminary issues of the relation between freedom, will and subjective right was dealt with: the aim was to show that a right which is intrinsically such does not certainly represent a limitation to the exercise of human freedom, but it represents a means for freedom and for its maximization; in the second, part, then, the main problem has been read and defined at the light of the so called self-determination about one’s body: the investigation has dealt with the relationship between the person, which is the subject in itself, and the body in which and through which it exists; indeed, it cannot but be what it is by nature and then… it cannot but bear an objective rational essence (naturae rationalis individua substantia), which is in itself normative and regulative of human conduct (including conducts of the subject towards itself). Going on with the short summary of contents, the third chapter of the Work has carried on the analysis of the mentioned issues, by focusing on the so called reproductive self-determination, in connection with the problem of the framing of a right to set the premises for reproduction: the issues was dealt with on the base of the objective condition of the perspective parents and of their attitude, as a couple, to self-determination in a family which is human in itself. At this point, the discussion has turned to the analysis of the problems concerning the self-determination of persons in the sphere of the family – the topic of the fourth part of the Research. This allowed taking into account – in a systematic frame – the positions of all the subjects involved in the so called family reality, in connection with the structure, the nature and the function of their rights and their obligations. The last part of the Work, finally, aimed at glancing at contemporary legal experience, both at the level of court decisions and national legislation, at the level of the European Convention of Human Rights and – although only partially – at the international level. The investigation, then, allows considering the way in which the problems and the issues dealt with represent an authentic Gordian knot for those who work in the legal sphere, regardless of the levels at which they are called to carry out their offices
L’indagine ha per oggetto il problema dell’autodeterminazione della persona umana, in ambito biogiuridico, con riguardo all’esperienza contemporanea. Lo scopo del Lavoro è dimostrare che il diritto di autodeterminazione, in quanto diritto soggettivo, non può essere letto colle categorie α-giuridiche proprie della modernità, pena una petitio principii che pone il diritto stesso in contrasto coll’Ordinamento giuridico, identificandolo, di fatto, come di diritto virtualmente aperto alla legittimazione dell’anarchia sostanziale, quindi… identificandolo, di fatto, come di diritto virtualmente aperto alla legittimazione dell’anti-giuridicità su sé stessi e contro sé stessi. La proposta e il contributo che queste riflessioni tendono ad apportare, dunque, vorrebbero avere per iscopo quello di proporre una «lettura autenticamente giuridica» (id est, filosofico-teoretica) dell’autodeterminazione umana, come autodeterminazione del volere (assiologicamente) umano del soggetto, eppertanto come autodeterminazione del volere razionale e responsabile della persona, la quale rivendica di comportarsi e la quale si comporta in conformità della natura sua propria. Il soggetto, allora, proprio esercitando il diritto di autodeterminar-si – inteso come noi lo intendiamo, ovviamente – non può affatto dare luogo a una condotta guidata dal puro auto-volere hegeliano, vale a dire posta in essere senza alcun criterio diverso da quello del volere autentico, ma esercita e deve esercitare un’opzione legittima e in sé giuridica, tra varie opzioni parimenti legittime e parimenti in sé giuridiche. Il percorso seguito per l’analisi e per lo sviluppo dei temi de quibus si è articolato in cinque parti, corrispondenti ad altrettanti capitoli. Nella prima parte è stato affrontato il problema preliminare concernente il rapporto tra libertà, volontà e diritto subiettivo, così da dimostrare che il diritto, il quale sia diritto in sé, non rappresenta certo un limite all’esercizio della libertà umana, ma piuttosto esso invera in sé stesso uno strumento per essa e per la sua massimizzazione; nella seconda parte, poi, il problema de quo è stato letto e definito alla luce della c.d. autodeterminazione sul proprio corpo e l’indagine ha approfondito il rapporto tra la persona, che è soggetto in sé, e il corpo umano nel quale e attraverso il quale essa è, non potendo che essere ciò che è per natura e quindi… non potendo che essere latrice di un’essenza razionale oggettiva (naturae rationalis individua substantia), in sé normativa e regolativa per le condotte umane (comprese quelle del soggetto su di sé stesso). Il terzo capitolo del Lavoro, proseguendo nella rapidissima sintesi dei varii contenuti, ha portato innanzi l’analisi delle questioni in parola, con riferimento alla c.d. autodeterminazione procreativa, in relazione al problema della configurazione di un diritto a porre le premesse per procreare: il discorso è stato affrontato sulla base della condizione oggettiva degli aspiranti genitori e della loro attitudine, come coppia, ad autodeterminarsi in una famiglia in sé umana. La trattazione, a questo punto, si è condensata nell’analisi dei problemi concernenti l’autodeterminazione delle persone in ambito familiare – oggetto della quarta parte della Ricerca – e ciò ha consentito di considerare, in un quadro sistematico, le posizioni di tutti i soggetti coinvolti nella c.d. realtà familiare, in relazione alla struttura, alla natura e alla funzionalità dei loro diritti e delle loro obbligazioni. L’ultima parte del lavoro, in fine, ha voluto gettare uno sguardo sull’esperienza giuridica contemporanea e ciò, sia a livello di giurisprudenza e legislazione nazionale, che a livello di Sistema C.E.D.U., che – sia pure in parte – a livello internazionale. Un tanto, allora, ha consentito di considerare il modo in cui i problemi e le questioni affrontati vengono a rappresentare veri e proprii nodi gordiani per lo stesso operatore del diritto, a qualunque livello sia chiamato a svolgere i proprii ufficii
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8

SANDRI, ANDREA. "Genesi e sovranità. Le dottrine dello Stato federale nell'epoca bismarckiana." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2007. http://hdl.handle.net/10280/99.

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Abstract:
Si indaga la costruibilità della figura dello Stato federale a partire dalle teorie con cui alla fine del XIX secolo i principali teorici dello Stato e costituzionalisti tedeschi interpretarono la genesi del Reich. Le strutture genetiche fondamentali individuate servono quindi a valutare il senso delle modificazioni del concetto di sovranità all'interno dello Stato federale e il rapporto tra sovranità e supremazia competenziale che di volta in volta si delinea.
It is examinated the possibility of constructing the figure of the Federal state beginning from the theories with which the most important German political theorists and constitutionalists explained the genesis of the Reich. The fundamental genetic structures serve to estimate the sense of the modifications of the concept of Sovereignty within the federal state and relation between Sovereignty and competencial supremacy.
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SANDRI, ANDREA. "Genesi e sovranità. Le dottrine dello Stato federale nell'epoca bismarckiana." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2007. http://hdl.handle.net/10280/99.

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Abstract:
Si indaga la costruibilità della figura dello Stato federale a partire dalle teorie con cui alla fine del XIX secolo i principali teorici dello Stato e costituzionalisti tedeschi interpretarono la genesi del Reich. Le strutture genetiche fondamentali individuate servono quindi a valutare il senso delle modificazioni del concetto di sovranità all'interno dello Stato federale e il rapporto tra sovranità e supremazia competenziale che di volta in volta si delinea.
It is examinated the possibility of constructing the figure of the Federal state beginning from the theories with which the most important German political theorists and constitutionalists explained the genesis of the Reich. The fundamental genetic structures serve to estimate the sense of the modifications of the concept of Sovereignty within the federal state and relation between Sovereignty and competencial supremacy.
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10

Girotto, Sabina. "I nuovi segni identificativi della persona: problemi giuridici della biometria." Doctoral thesis, Università degli studi di Padova, 2010. http://hdl.handle.net/11577/3426534.

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Abstract:
The object of this research is studying legal problems of biometrics. Biometric is a science regarding the automated use of physiological or behavioural characteristics to determine or verify identity. The first chapter analyses the functioning of biometric systems, from a technical point of view. Therefore, the legal research is carried out, through two principal lines. Firstly, because of biometric information is extracted from human body, starting from the traditional legal definition of it, some fundamental rights of human body are studied, in particular right to identity and right to integrity. On one side, it has been considered how these rights are taking a wider and wider connotation; on the other side, the same concept of human body is changing, if it is considered the great amount of personal data on human body stored in databases. A “new body” is taking form, defined “electronic body”. Exactly, in the field of biometrics, human body is used as a password. The transformation of human body in an “electronic entity”, determines the passage from “habeas corpus” to “habeas data”. In other words, if human body is becoming more and more a “flow of data”, the subject has a right of self determination on informations about his own body. Secondly, after having examined relation between body and biometrics, identity and biometrics, and, finally, information and biometrics, it has been studied the problem of legal nature and legal treatment of biometric data, considering the decisions of Italian Authority for protection of personal data. It has been considered European dimension too, and then the experience of two important states, United Kingdom and France, to understand their approach to biometrics.
Oggetto della ricerca è lo studio dei problemi giuridici sollevati dalla biometria. Per biometria si intende l’uso automatizzato di caratteristiche fisiologiche o comportamentali per determinare o verificare l’identità. Il capitolo di apertura considera i sistemi biometrici dal punto di vista del loro funzionamento tecnico. Segue, dunque, l’indagine giuridica, affrontando due principali linee di ricerca. In primo luogo, trattandosi di una informazione estratta dal corpo umano, partendo dalla tradizionale configurazione giuridica di quest’ultimo, sono stati approfonditi alcuni interessi legati alla corporeità, in particolare il diritto all’identità personale e il diritto all’integrità. È emerso come, da una parte, questi diritti stiano assumendo una accezione sempre più ampia rispetto a quella tradizionale, a fronte del progresso tecnologico in corso. Dall’altra, la nozione stessa di corpo umano è mutata, se si considera la grande quantità di dati personali di derivazione corporea raccolti in banche dati. Accanto al corpo biologico, allora, si va delineando anche un “nuovo corpo”, definito “corpo elettronico”. Più precisamente, nella biometria si parla di “corpo come password”. Il passaggio dal corpo quale “entità fisica”, al corpo come “entità elettronica”, comporta anche il passaggio dall’«habeas corpus» all’«habeas data». In altri termini, se il corpo diviene sempre più un flusso di dati, il soggetto gode di un diritto di autodeterminazione in ordine alle informazioni che riguardano la propria corporeità. In secondo luogo, una volta analizzata la relazione corpo-biometria, identità-biometria e, infine, informazione-biometria, si è approfondito il problema della natura giuridica e del trattamento dei dati biometrici, alla luce in particolare della giurisprudenza del Garante per la protezione dei dati personali. L’attenzione è stata rivolta anche alla dimensione europea, essendo le tecnologie biometriche impiegate in alcuni importanti ambiti dell’Unione. Accanto a ciò, a conclusione del lavoro, è stato effettuato un raffronto con le esperienze di altre due nazioni, il Regno Unito e la Francia, ove il dibattito sul tema è particolarmente vivo, per comprendere quale approccio tali Stati abbiano adottato nei riguardi di questa scienza.
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Books on the topic "Persona giuridica"

1

Giacobbe, Emanuela. Il concepito come persona in senso giuridica. Torino: G. Giappichelli, 2003.

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2

Homo, caput, persona: La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana : dall'epoca di Plauto a Ulpiano. Pavia: IUSS Press, 2010.

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3

Montalenti, Paolo. Persona giuridica, gruppi di società, corporate governance: Studi in tema di società per azioni. Padova: CEDAM, 1999.

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4

Elio, Sgreccia, and Calabrò Gian Pietro, eds. I diritti della persona nella prospettiva bioetica e giuridica: Atti del Convegno, Roma, settembre 2000. Lungro di Cosenza: Marco, 2002.

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5

Pietro, Calabrò Gian, and Sgreccia Elio, eds. I diritti della persona nella prospettiva bioetica e giuridica: Atti del Convegno, Roma, settembre 2000. Lungro di Cosenza (Cosenza): Marco, 2002.

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6

Tebaldeschi, Ivanhoe. Soggetto di pensiero e soggetto di diritto: Saggio di filosofia della persona e della dimensione giuridica. Milano: Giuffrè, 1986.

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7

Lupano, Alberto. Cultura giuridica, costituzioni, diritti della persona: Appunti dalle lezioni svolte per il corso di scienze della formazione. Torino: G. Giappichelli, 2011.

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8

Basile, Massimo. Le persone giuridiche. Milano: Giuffrè editore, 2014.

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9

Basile, Massimo. Le persone giuridiche. Milano: Giuffrè, 2003.

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10

La responsabilità penale delle persone giuridiche. Milano: A. Giuffrè, 2008.

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Book chapters on the topic "Persona giuridica"

1

Parente, Ferdinando. "Cybermedicina, invenzioni biotecnologiche e diritti umani: le frontiere dell’umanesimo giuridico nel nuovo millennio." In HUMAN RIGHTS Evolution in the digital era, 19–27. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, 2021. http://dx.doi.org/10.13166/wsge/hr-pl/ctwx5188.

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Abstract:
La cybermedicina e il miglioramento in progress delle tecniche sanitarie, pur facilitando l’esecuzione della prestazione medica, comportano il rischio della lesione dei valori della dignità, dell’integrità e dell’identità dell’individuo umano. Infatti, gli interventi terapeutici, soprattutto se manipolativi, possono alterare la composizione intima della corporeità e, in casi estremi, mettere a rischio la naturalità dei processi di evoluzione della specie umana e la perpetuazione della vita sulla terra nelle forme finora conosciute. Di qui, l’esigenza di elaborare nuovi modelli etici e giuridici in grado di orientare lo sviluppo biotecnologico verso un nuovo umanesimo giuridico capace di preservare l’identità e la dignità della persona.
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