Journal articles on the topic 'Pensiero giuridico'

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1

Scerbo, Alberto. "L’infinita vanità del tutto. Sul politico e giuridico nel pensiero di Leopardi." Forum Italicum: A Journal of Italian Studies 53, no. 2 (May 2019): 389–407. http://dx.doi.org/10.1177/0014585819836663.

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Abstract:
L’approfondimento del rapporto duale tra natura e ragione, da cui origina la relazione tra poesia e filosofia, costituisce il viatico per un’indagine riguardante il pensiero di Leopardi in ordine al problema politico e giuridico. Premesso, così, lo scarto esistente tra stato di natura e stato di società, si analizzano le diverse forme sociali, all’interno di un discorso che propone il confronto critico tra antichità e modernità e senza discostarsi dal disegno della storia. Nella consapevolezza di ricondurre il tema politico ad una dimensione di autenticità, in cui la ragione sia integrata dalla natura, si procede poi ad una riflessione sulle forme di governo, distinguendo tra piano teoretico e piano storico. La scientificità propria della modernità detta l’atteggiamento di fondo leopardiano nei confronti del diritto e motiva la messa in discussione dell’esistenza della legge naturale, ma anche la valutazione mitica dell’idea di giustizia. L’approccio venato da un sostanziale realismo materialistico impedisce di ricercare significati profondi nelle dinamiche giuridiche e finisce per connettere l’efficacia del diritto al mero egoismo individualistico. Si rimarcano i limiti insuperabili nel funzionamento del diritto, sia di tipo funzionale che strutturale, e si rileva la distanza del fenomeno giuridico dal mondo della natura, con quanto ne consegue su ogni eventuale aspirazione all’universalità.
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2

Costa, Pietro. "La storia del pensiero giuridico, fra "archivio" e "discipline"." Diacronìa, no. 2 (2020): 9–17. http://dx.doi.org/10.12871/97888333934761.

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3

Gabriella Pediconi, Maria, and Glauco Maria Genga. "La concezione giuridica dell'amore. Giacomo B. Contri, freudiano dopo Lacan." PSICOTERAPIA E SCIENZE UMANE, no. 1 (February 2022): 87–94. http://dx.doi.org/10.3280/pu2022-001011.

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Abstract:
«Dalla psicoanalisi al pensiero giuridico» (Contri, 1994): è questa la direzione dell'elaborazione di Giacomo B. Contri (1941-2022), freudiano dopo Lacan, così come risulta dagli articoli e dalle interviste pubblicate sulla rivista Psicoterapia e Scienze Umane dal 1989 al 2016, che qui riper-corriamo. Contri mette a punto un paradigma rivoluzionario, con il duplice risultato di far progre-dire la scienza dell'inconscio inaugurata da Freud e correggere gli errori del suo maestro: «Da Lacan ho imparato a essere freudiano» (Guerrieri & Contri, 1993, p. 103). Se l'inconscio è una legge terza rispetto a natura e cultura, in quanto il pensiero elabora fin dagli inizi le condizioni del-la soddisfazione per mezzo di un altro, lo psicoanalista cura l'inconscio in crisi per mezzo del pensiero stesso. Decisivo il passo del 2010: constatando che una Scuola lascia intatto il modello maestro/allievo - psicologia delle masse - Contri fonda la Società Amici del Pensiero "Sigmund Freud", radicalizzando così il distacco dal paradigma lacaniano.
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4

Puggioni, Pier Giuseppe. "Uomo, azione e relazione nel pensiero giuridico di Antonio Pigliaru." Diacronìa, no. 1 (2020): 165–94. http://dx.doi.org/10.12871/97888333940398.

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5

Stepan, Sebastian. "di Pinto, Loredana, Cura studiorum. Tra pensiero giuridico e legislazione imperiale." Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung 133, no. 1 (September 1, 2016): 610–13. http://dx.doi.org/10.26498/zrgra-2016-0138.

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6

Casini, Carlo. "Riflessioni sulla “legge imperfetta”: il caso della procreazione artificiale in Italia." Medicina e Morale 52, no. 2 (April 30, 2003): 227–62. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2003.669.

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Abstract:
Questo articolo vuole essere un contributo per cercare di applicare nel modo più corretto possibile il pensiero del Santo Padre espresso nell’Enciclica Evangelium Vitae (paragrafo n. 73) alla materia della procreazione artificiale umana con specifico riferimento alla situazione italiana. L’analisi si articola su tre fronti: giuridico, politico, educativo-culturale. Per quanto riguarda l’ambito della scienza giuridica, l’Autore, - dopo aver chiarito che “vuoto legislativo” non significa “vuoto normativo” - effettua un’opera di ricognizione per vedere quali sono le norme dell’ordinamento giuridico italiano che regolano oggi la nuova materia della procreazione artificiale. Questa “fotografia” è finalizzata a capire qual è il livello di miglioramento e di peggioramento giuridico introdotto da una ipotizzabile legge confrontando in questo senso la normativa vigente con la riforma approvata dalla Camera il 18 giugno 2002. L’indagine nel campo politico muove dall’intento di valutare il comportamento del parlamentare cattolico che intende modificare con una legge una situazione ingiusta già esistente. A tal fine vengono inizialmente ripercorse le tappe delle procedure dell’iter legislativo e poi vengono considerate le condizioni politiche che possono farlo progredire e giungere a compimento. Gli aspetti educativo-culturali riguardano l’esigenza di fare chiarezza in ordine ai valori in gioco nella loro interezza. In sostanza l’appoggio ad una legge “imperfetta” migliorativa dell’esistente e comunque espressione del massimo bene possibile raggiungibile nel dato momento storico, deve accompagnarsi ad un’opera di illuminazione delle coscienze. E’ questo compito soprattutto dell’azione pastorale della Chiesa, ma anche del parlamentare cattolico la cui posizione deve “essere chiara e a tutti nota”. Per questo, conclude Casini, “l’azione educativa non deve sentirsi estranea all’impegno per ottenere una legge, che, per quanto ‘imperfetta’, si muova nella direzione dello stesso valore che presiede al messaggio educativo e culturale. In definitiva spiegare anche le ragioni della legge ‘imperfetta’ i limiti e gli obiettivi finali irrinunciabili, è, anch’esso, un aspetto di rilevante significato educativo e culturale”.
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7

Stamile, Natalina. "Rileggendo Paul Wouters: La bottega del filosofo. Ferri del mestiere per pensatori debuttanti." Revista Confluências Culturais 7, no. 2 (October 11, 2018): 18. http://dx.doi.org/10.21726/rccult.v7i2.611.

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Abstract:
Le presenti riflessioni tentano di dimostrare l’importanza della filosofiaattraverso una (ri)lettura ragionata di “La bottega del filosofo, ferri del mestiere per pensatori debuttanti” di Paul Wouters. Infatti, oggi, sempre più spesso la filosofia sembra essere ridotta al lumicino nella formazione del pensiero non solo giuridico. L’autore, invece, attraverso lo stumento della metafora e dell’allegoria ci permette di comprendere alcune tra le più importanti scuole di pensiero filosofico. Dall’analisi del testo emerge come solo dalla capacità di saper utilizzare simultaneamente molteplici metodologie, deriva la qualità delle risposte del filosofo. In conclusione, originale è la proposta di Paul Wouters che non cede alla tentazione di ricercare strumenti nuovi, quanto si impegna a scoprire una sorta di strategia mista, che si riveli, di volta in volta, utile al raggiungimento dello scopo che ci si prefigge.
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Sobański, Remigiusz. "Prawo kanoniczne a kultura prawna." Prawo Kanoniczne 35, no. 1-2 (June 5, 1992): 15–33. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1992.35.1-2.02.

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Abstract:
Si presenta la versione polacca di una relazione tenuta nell’ambito dei seminari sul tema „Scienza giuridica e diritto canonico” al’Università di Torino 2. 5. 1990. Il testo originale viene pubblicato nel volume sullo stesso tema curato da Rinaldo Bertolino, Torino 1991. Ci presentiamo le osservazioni finali. 1. Il diritto canonico non può non giovarsi dello sviluppo della cultura giuridica (allo stesso modo che l'intero magistero della Chiesa non può non giovarsi del patrimonio culturale dell’umanità). Immutato è il quesito di fondo: in che misura queste vicende possono riuscire utili ad esprimere la „verità” ecclesiale. L’utilità dipende dallo sviluppo delle scienze giuridiche, come di quelle ecclesiali: il che significa che il diritto canonico ha, di fronte alla cultura giuridica, un atteggiamento aperto ed assorbente, pur se differenziato e non privo di critica. 2. Per sua vocazione universale la Chiesa ha un atteggiamento aperto di fronte alla cultura giuridica d’ogni ambiente in cui esse è presente ed agisce. Il riferimento alla cultura giuridica locale e i rapporti con le vicende delle culture regionali sono omogenei con i principi fondamentali della relazione Chiesa universale-Chiese locali. L’influsso del diritto romano e di quello germanico sul diritto canonico, da un lato; la romanizzazione del diritto dei barbari attraverso la Chiesa o, anche, l’influsso del diritto canonico p. es. sul diritto polacco dall’altro, dimostrano quanto il contatto della Chiesa con la cultura giuridica dell’ambiente possa ruiscire fecondo. 3. Negli ultimi secoli la presenza del diritto canonico nella cultura giuridica è, al massimo, passiva. Cerca d’assicurarsela una presenza mediante l’adattamento. Se anche sia vero che qualunque presenza debba accompagnarsi con la disponibilità ad imparare, occorre riconoscere che questa posizione unicamente difensiva non consente al diritto canonico di incidere e di ispirare la cultura giuridica. Inoltre, l’esito di questa presenza (passiva) è parziale, non solo perché le premesse filosofiche che fondano il pensiero giuridico sono (o sembrano essere) per la Chiesa inaccettabili, ma perché, in seguito all‘atteggiamento esclusivamente recettizio, si corre il rischio di trasferire nell’ambito metagiuridico tutto cio che non si ritrovi nell’ottica delle attuali dottrine giuridiche. 4. Non c’è dubbio che la Chiesa non sia l’ambiente topico di sviluppo delle scienze giuridiche e che la scienza giuridica goda di una sua piena autonomia. Ma la comunione ecclesiale, non di raro definita Ecclesia iuris, non lo è in seguito alla recezione del diritto ab extrinseco, ma in forza della propria immanente dimensione giuridica. (Senza di essa non avrebbe ragion d’essere un autonomo diritto canonico, ed i problemi organizzativi della Chiesa potrebbero essere risolti alla stregua del solo diritto ecclesiastico dello Stato). Si deve quindi riconoscere che la Chiesa, iscritta nella storia umana del diritto, ha qualche cosa da dire nella sfera del diritto, sia nella sua dimensione ideologica che in quella della sua realizzazione pratica. L’assenza di un ruolo ispiratore del diritto canonico sulla scienza giuridica contemporanea dovrebbe dar a pensare per la più che i fondamentali problemi giuridici vengono continuamente discussi dai cultori di diritto: viviamo tuttavia in un mondo di nazioni sempre più unite nel quale le interferenze di differenti teorie e sistemi giuridici tendono ad aumentare e le dottrine giuridiche si rivelano particolarmente suscettibili agli influssi di molteplici filosofie. 5. Su un contatto non unidirezionale ma bilaterale del diritto canonico con la cultura giuridica si potrà contare soltanto allora, quando la canonistica abbia fatto proprio il metodo del Concilio Vaticano II, durante il quale la Chiesa ha rinunciato a presentarsi ratione status, ed ha invece cercato di esporre la sua natura secondo la propria convinzione di fede. Anche nel diritto canonico bisogna finalmente decidersi ad una riflessione profondo sulla Chiesa alla luce della fede, sulle proprie radici e finalità, per poter realizzare il diritto ecclesiale nel modo più coerente e per potere, per cio stesso, dialogare con le altre culture giuridiche. Il dialogo non nascerà da una passiva traslitterazione, quasi a ricalco, del diritto civile nell’ambiente ecclesiale, ma attraverso una franca ed aperta meditazione sulle proprie premesse ontologiche, le proprie peculiarità, le proprie esigenze: anche quelle di una „nuova giustizia”. Soltanto allora la presenza del diritto canonico nella cultura giuridica potrà essere non solo riproduttiva, ma anche produttiva. 6. Anche sotto questo punto di vista appare urgente la necessità di una robusta elaborazione di una teoria generale del diritto canonico. Si tratta di una teoria del diritto della Chiesa secondo il suo proprio „credo Ecclesiam”, non già elaborata all’interno di rigide teorie aprioristiche. Troppo generiche e scarsamente feconde le prese di posizione a favore di una deteologizzazione del diritto ecclesiale e, al contrario, le obiezioni stesse contro una presunta sua teologizzazione. Non si tratta invero di una „teologizzazione”, ma di prendere in seria considerazione i principi teologici, grazie ai quali il dialogo con la cultura giuridica diventa possibile e razionale.
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Menzinger, Sara. "Dante, la Bibbia, il diritto. Sulle tracce di Uzzà nel pensiero teologico-giuridico medievale." Dante Studies 133, no. 1 (2015): 122–46. http://dx.doi.org/10.1353/das.2015.0000.

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Palazzani, Laura. ""Spiegazioni filosofiche" di Robert Nozick: Implicazioni bioetiche." Medicina e Morale 39, no. 6 (December 31, 1990): 1157–88. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1990.1154.

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Abstract:
Il presente lavoro si propone di esaminare il pensiero di Robert Nozick (uno degli esponenti della corrente statunitense contemporanea denominata "etica pubblica"), riferendosi all'opera Spiegazioni filosofiche (1981), nella quale l'autore delinea le premesse filosofiche che supportano il suo intervento in ambito giuridico e sociale. La teoria metafisica dell'"autosussunzione riflessiva", la teoria epistemologica del "rintraccio" e la teoria etica della "spinta" e della "attrazione" convergono nell'affermazione soggettivista che sta alla base del relativismo pluralistico morale e del libertarismo politico. L'articolo mira ad evidenziare le implicazioni, implicite ed esplicite, di tali teorie nel dibattito bioetico al fine di riproporre il riferimento al personalismo realista quale autentico fondamento per una proposta in ambito pubblico che tuteli la persona nella sua globalità.
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Mangiameli, Agata Amato. "LA LIBERTA E I SUOI LIMITI. FRA PENSIERO MODERNO E DIRITTO." DELICTAE: Revista de Estudos Interdisciplinares sobre o Delito 5, no. 8 (April 26, 2020): 07. http://dx.doi.org/10.24861/2526-5180.v5i8.119.

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Abstract:
Nonostante le grandi conquiste della modernità, nonostante il suo evidente sforzo per collocare l’individuo al centro e il mondo in periferia, il discorso giuridico è nato e si è sviluppato sotto il segno dell’individualismo possessivo. La libertà di ogni individuo può essere legittimamente limitata solo dagli obblighi e dalle forme che sono necessari per assicurare agli altri la stessa libertà. La società consiste in una serie di relazioni mercantili e più in particolare è un’invenzione dell’uomo per la tutela della libertà individuale della propria persona e dei beni e, quindi, per il mantenimento di relazioni di scambio disciplinate tra gli individui, considerati come proprietari di sé stessi. Entrambe le pretese dell’epoca moderna – il diritto è solo diritto privato/il diritto è solo diritto pubblico – non riescono a dare conto delle infinite sfumature di cui si compone la giuridicità. Per questo motivo, l’odierna giustificazione della obbligatorietà delle norme deve essere in grado di integrare le fondamentali acquisizioni del moderno con quei principi essenziali del vivere civile – come, ad esempio, la solidarietà – che la stessa modernità ha messo tra parentesi e rinnegato. Parole-chiave
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Patrono, Mario. "Ragione, ragionevolezza, irrazionalitŕ nel diritto." RIVISTA TRIMESTRALE DI SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE, no. 2 (July 2012): 5–13. http://dx.doi.org/10.3280/sa2012-002001.

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Abstract:
Sostiene l'autore che il cosiddetto "sillogismo giudiziario" assolve ad un ruolo riassuntivo e conclusivo di operazioni piů complesse che stanno a monte della determinazione della "premessa maggiore" e della "premessa minore". Lasciando da parte le operazioni che ineriscono alla determinazione della premessa minore, che appartengono, grosso modo alla metodologia scientifica ed induttiva, occorre mettere a fuoco le operazioni che ineriscono alla definizione della premessa maggiore e, cioč, della regula juris. Posto che il dettato legislativo sovente si rivela non a sufficienza univoco, esso deve essere integrato con operazioni dell'interprete, che possono essere pure operazioni politiche od anche argomentazioni riconducibili ad un concetto ampio di ragionevolezza. L'analisi di ciň occupa ampio spazio nella riflessione moderna sul pensiero giuridico. La ragionevolezza, in una misura meno esigente, diviene anche un limite delle opzioni legislative.
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Rainer, J. M., and J. M. Filip-Fröschl. "Aldo Schiavone, Giuristi e nobili nella Roma repubblicana. Il secolo della rivoluzione scientifica nel pensiero giuridico antico." Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung 112, no. 1 (August 1, 1995): 560–66. http://dx.doi.org/10.7767/zrgra.1995.112.1.560.

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Dammacco, Gaetano. "Riflessioni sul diritto di satira e i suoi limiti." Studia z Prawa Wyznaniowego 23 (December 30, 2020): 101–21. http://dx.doi.org/10.31743/spw.10355.

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Abstract:
La satira è un paradigma estremo della libertà di espressione, ma esistono incertezze sulla sua definizione concettuale e sulla relativa disciplina giuridica. Lo sviluppo della comunicazione ha prodotto numerose figure letterarie simili tra loro come la cronaca (una registrazione impersonale e non interpretativa di fatti accaduti), la critica (analisi soggettiva e giudizio relativi a fatti accaduti) e la satira (critica sarcastica di personaggi, comportamenti, modi di fare individuali con scopo di denuncia sociale). Gli elementi che caratterizzano la satira, sviluppatisi nel corso dei secoli, sono sostanzialmente due: attenzione alle contraddizioni (della politica, della società, della religione, della cultura) e intento moralistico per promuovere un cambiamento sociale. La satira religiosa colpisce il potere ecclesiastico e le sue contraddizioni, ma colpisce anche i simboli religiosi e i contenuti delle religioni. Ne conseguono differenti conseguenze giuridiche. Quando colpisce il patrimonio di fede dei credenti essa non è accettabile. La satira religiosa genera una specie di conflitto tra differenti valori costituzionali, e cioè tra il diritto alla libera espressione del pensiero e il diritto alla reputazione e alla tutela del sentimento religioso. Il diritto di satira in generale è riconosciuto dagli ordinamenti giuridici (sia internazionali, sia nazionali) come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale, che deriva dalla libertà di espressione e di pensiero. Pensiero, coscienza e religione – per esempio nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – sono omologhi (come beni giuridici o valori etici). Pertanto pensiero, coscienza e religione non possono essere in contrapposizione tra loro. Notevoli incertezze esistono sulla disciplina giuridica del diritto di satira, che non può mai offendere i diritti fondamentali della persona, la sua dignità, la sua reputazione. La Carta di Nizza ha favorito un orientamento, che considera il diritto di libera espressione nella sua forma più ampia ed espansiva. È tuttavia sempre stato affermato il valore prevalente dei diritti umani fondamentali, che non possono essere offesi dall’esercizio del diritto di satira. Negli ordinamenti giuridici nazionali, la forza del diritto di satira consiste nel riconoscimento del suo rango costituzionale, ma anche nei limiti che deve avere. La giurisprudenza ha elaborato i vincoli “formali”, tra i quali i più importanti sono il limite della continenza e della funzionalità.
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Cella, Gian Primo. "Le istituzioni e le relazioni industriali." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 172 (February 2022): 595–609. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-172007.

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Abstract:
Questo breve saggio considera il ruolo ed il significato delle istituzioni nelle relazioni industriali e nella più ampia realtà sociale a partire dalla bella e importante ricerca di Lauralba Bellardi del 1989 sulle istituzioni bilaterali nel settore edile. L'argomento non è nuovo nella teoria delle relazioni industriali, che si è misurata spesso con il processo di istituzionalizzazione, ovvero con quel processo che mira non solo a fornire stabilità al sistema ma anche a regolare il conflitto sottostante. Un invito inatteso al ritorno su questi temi è fornito da un recente contributo del filosofo politico Roberto Esposito, che riprende i contributi dell'istituzionalismo giuridico. Una corrente di pensiero, forse dimenticata nelle riflessioni di questi ultimi decenni, che permette di svelare molti punti deboli delle relazioni industriali italiane. Relazioni che hanno attraversato un rilevante processo di istituzionalizzazione, senza tuttavia pervenire alla creazio-ne e alla sperimentazione di vere e proprie istituzioni, prime fra tutte quelle della partecipazione sui luoghi di lavoro (secondo l'ispirazione dell'art. 46 della Costituzione).
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Allotti, Pierluigi. "La rinascita della scienza politica italiana nel carteggio Sartori-Bobbio (1958-1980)." MONDO CONTEMPORANEO, no. 1 (August 2021): 143–71. http://dx.doi.org/10.3280/mon2021-001005.

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Abstract:
Esponenti illustri della cultura politica europea del Novecento, Giovanni Sartori e Norberto Bobbio sono stati gli artefici principali della rinascita della scienza politica italiana negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso. Nata in Italia nel clima del positivismo di fine Ottocento, la scienza politica era stata presto soffocata al volgere del nuovo secolo da nuove correnti di pensiero (il formalismo giuridico e la filosofia idealista). Nel secondo dopoguerra era ancora negletta, nonostante l'idealismo stesse ormai perdendo terreno. Così Sartori, in particolare, influenzato dalla politologia statunitense, si adoperò sin dai primi anni Cinquanta per rilanciare la disciplina e assicurarle una piena legittimità accademica. Fondato sul carteggio inedito tra i due studiosi, questo articolo getta una nuova luce sul ruolo avuto da entrambi nella rifondazione in Italia della scienza politica contemporanea, evidenziando come Sartori e Bobbio, pur condividendo l'assunto che si trattasse in primo luogo di una scienza empirica, avessero in realtà visioni differenti riguardo alle sue finalità.
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Patruno, Luciano. "Il sapere giuridico non č un "colpo di pistola": lo spirito autocosciente del diritto nel pensiero di Gioele Solari." DEMOCRAZIA E DIRITTO, no. 1 (December 2011): 187–209. http://dx.doi.org/10.3280/ded02011-001011.

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Colao, Floriana. "La sovranità della Chiesa cattolica e lo Stato sovrano. Un campo di tensione dalla crisi dello Stato liberale ai Patti Lateranensi, con un epilogo nell'articolo 7 primo comma della Costituzione." Italian Review of Legal History, no. 8 (December 21, 2022): 257–312. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/19255.

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Abstract:
Il saggio ricostruisce la genesi della ‘Premessa’ al Trattato del Laterano del 1929, in cui le Due Alte Parti – governo italiano e Santa Sede, con le firme di Mussolini e del cardinale Gasparri – garantirono alla Chiesa «una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale». Da qui la «necessità di costituire, con particolari modalità, la Città del Vaticano […] con giurisdizione sovrana della Santa Sede», e l’art. 2, «l’Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione». Il saggio considera che i giuristi – Vittorio Emanuele Orlando, che, da presidente del Consiglio nel maggio giugno 1919 tentò una trattativa con la Santa Sede per la risoluzione della Questione romana, e Amedeo Giannini, che tra i primi suggerì a Mussolini un «nuovo codice della legislazione ecclesiastica» – legarono la Conciliazione alla crisi dello Stato liberale ed al «regime diverso», insediatosi in Italia il 28 Ottobre 1922. Il saggio considera che già nel 1925 il guardasigilli Alfredo Rocco coglieva nelle ‘due sovranità’ una pietra d’inciampo nella costruzione dello Stato totalitario, anche se dichiarava di dover abbandonare l’«agnostico disinteresse del vecchio dottrinarismo liberale». Il saggio considera che Rocco rimase ai margini delle trattative con la Santa Sede, dal momento che metteva in guardia dal riconoscimento del «Pontefice sovrano, soggetto di diritto internazionale», e da «un altro Stato nello Stato», principio su cui convergevano giuristi quali Ruffini, Scaduto, Schiappoli, Orlando. Le trattative segrete furono affidate a Domenico Barone – consigliere di Stato, fiduciario del Duce – e Francesco Pacelli, avvocato concistoriale e fiduciario del cardinal Gasparri; la sovranità della Chiesa ed un suo ‘Stato’ appariva come la posta in gioco. Il saggio considera che la nascita dello Stato della Città del Vaticano complicava l’‘immagine’ del Regno d’Italia persona giuridica unitaria, ‘costruita’ dalla giuspubblicistica nazionale, difesa anche da Giovanni Gentile sul «Corriere della Sera». Mostra che il fascismo intese riconoscere il cattolicesimo «religione dominante dello Stato» per rafforzare la legge 13 Maggio 1871 n. 214, «sulle guarentigie pontificie e le relazioni fra Stato e Chiesa», che aveva previsto un favor religionis per la Chiesa cattolica. La Conciliazione risalta come l’approdo di un lungo processo storico, che offriva forma giuridica al ruolo che il cattolicesimo aveva e avrebbe rivestito per l’identità italiana; non a caso nel Marzo 1929 Agostino Gemelli celebrava una «nuova Italia riconciliata con la Chiesa e con sè stessa, con la propria storia e la propria bimillenaria civiltà». Il saggio mostra che la sovranità della Chiesa e lo Stato della Città del Vaticano furono molto discusse nel dibattito parlamentare sulla ratifica dei Patti firmati l’11 Febbraio 1929, con i toni duri di Mussolini, che definì la Chiesa «non sovrana e nemmeno libera». Rocco affermò che il «regime fascista» riconosceva «de iure» una sovranità «immutabile de facto»; rispondeva agli «improvvisati e non sinceri zelatori dello Stato sovrano, ma anticlericale», che «lo Stato è fascista, non abbandona parte alcuna della sua sovranità». Jemolo e Del Giudice – estimatori delle « nuove basi del diritto ecclesiastico – colsero il senso di questa «pace armata» tra governo e Santa Sede. Il saggio esamina l’ampio dibattito sulla «natura giuridica» della sovranità della Chiesa e sulla «statualità» dello Stato della Città del Vaticano, tra diritto pubblico, ecclesiastico, internazionale, teoria generale dello Stato. Coglie uno snodo nel pensiero di Santi Romano, indicato da Giuseppe Dossetti alla Costituente come assertore del «principio della pluralità degli ordinamenti giuridici». Il saggio esamina poi il confronto sullo Stato italiano come Stato confessionale, teoria sostenuta da Santi Romano, negata da Francesco Scaduto. Taluni – Calisse, Solmi, Checchini, Schiappoli – guardavano ai Patti Lateranensi come terreno del rafforzamento della sovranità dello Stato; Meacci scriveva di «Stato superconfessionale, cioè al di sopra di tutte le confessioni»; Piola e Del Giudice tematizzavano uno «Stato confessionista». Jemolo – che nel 1927 definiva la «sovranità della Chiesa questione forse insolubile» – affermava che, dopo gli Accordi, «il nostro Stato non sarà classificabile tra i Paesi separatisti, ma tra quelli confessionali». Il saggio esamina poi il dibattito sulla sovranità internazionale della Chiesa – discussa, tra gli altri, da Anzillotti, Diena, Morelli – a proposito della distinzione o unità tra la Santa Sede e lo Stato Città del Vaticano – prosecuzione dello Stato pontificio o «Stato nuovo» – e della titolarità della sovranità. Il saggio si sofferma poi sul dilemma di Ruffini, «ma cos’è precisamente questo Stato», analizzando uno degli ultimi scritti del maestro torinese, il pensiero di Orlando, Jemolo, Giannini, una monografia di Donato Donati e una di Mario Bracci, due dense «Lectures» di Mario Falco sul Vatican city, tenute ad Oxford, Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano di Federico Cammeo, in cui assumeva particolare rilievo la «sovranità, esercitata dal Sommo Pontefice», per l’«importanza speciale» nei «rapporti con l’Italia». Quanto agli ecclesiasticisti, il saggio esamina le prospettive poi sviluppate nell’Assemblea Costituente, uno scritto del giovane Giuseppe Dossetti – docente alla Cattolica – sulla Chiesa come ordinamento giuridico primario, connotato da sovranità ed autonomia assoluta non solo in spiritualibus; le pagine di Jannaccone e D’Avack sulla «convergenza tra potestas ecclesiastica e sovranità dello Stato come coesistenza necessaria della Chiesa e dello Stato e delle relative potestà»; un ‘opuscolo’ di Jemolo «per la pace religiosa in Italia», che nel 1944 poneva la libertà come architrave di nuove relazioni tra Stato e Chiesa. Il saggio conclude il percorso della «parola sovranità» – così Aldo Moro all’Assemblea Costituente – nell’esame del sofferto approdo all’articolo 7 primo comma della Costituzione, con la questione definita da Orlando «zona infiammabile». Sull’‘antico’ statualismo liberale e sul ‘monismo giuridico’ si imponeva il romaniano pluralismo; Dossetti ricordava la «dottrina dell’ultimo trentennio contro la tesi esclusivista della statualità del diritto». Rispondeva alle obiezioni dei Cevolotto, Calamandrei, Croce, Orlando, Nenni, Basso in nome di un «dato storico», «la Chiesa cattolica […] ordinamento originario […] senza alcuna compressione della sovranità dello Stato». Quanto al discusso voto comunista a favore dell’art. 7 in nome della «pace religiosa», Togliatti ricordava anche le Dispense del 1912 di Ruffini – imparate negli anni universitari a Torino – a suo dire ispiratrici della «formulazione Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani». Tra continuità giuridiche e discontinuità politiche, il campo di tensione tra ‘le due sovranità’ si è rivelato uno degli elementi costitutivi dell’identità italiana, nel segnare la storia nazionale dei rapporti tra Stato e Chiesa dall’Italia liberale a quella fascista a quella repubblicana, in un prisma di temi-problemi, che ancora oggi ci interroga.
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Roselli, Orlando. "Il progetto culturale e scientifico dei Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno nelle Pagine introduttive dei primi trent'anni." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 3 (March 2010): 39–65. http://dx.doi.org/10.3280/sd2009-003003.

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Stolte, Bernard H. "Justinian's Novels - Giuliana Lanata: Legislazione e natura nelle Novelle giustinianee. (Storia del pensiero giuridico, 7.) Pp. xi + 307. Naples: Edizioni Scientifiche Italiane, 1984. Paper." Classical Review 37, no. 1 (April 1987): 60–61. http://dx.doi.org/10.1017/s0009840x00100356.

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Brown, Alison. "Osvaldo Cavallar. Francesco Guicciardini Giurista. I Ricordi degli Onorari. (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 36.) Milan, Giuffrè: 1991. xxi + 396 pp. L 42,000." Renaissance Quarterly 46, no. 2 (1993): 362–64. http://dx.doi.org/10.2307/3039067.

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Bucci, L. M., F. Ventura, A. Ventura, and R. Celesti. "Questioni di legittimità giuridica e di liceità dell’atto medico in materia di fecondazione “assistita”." Medicina e Morale 51, no. 5 (October 31, 2002): 897–924. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2002.685.

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Abstract:
Anche solo l’analisi dei testi giuridici fondamentali (Costituzione, Codice Civile, Codice Deontologico) porta già con sé la natura illegittima della fecondazione artificiale medicalmente assistita, a causa della sua carenza nel rispetto fondamentale di altre due categorie giuridiche tra tutte le più importanti: la persona fisica e la famiglia. Ne deriva una sostanziale critica di fondo ora più ora meno severa alle pratiche in uso, ai fini di suggerire linee di pensiero per lo “ius condendum” in tale materia. Le osservazioni etiche che riportiamo in questo nostro lavoro non hanno pretesa di completezza, ma mirano ad evidenziare come esse possano derivare a partire dai testi giuridici stessi (e quindi dallo “ius conditum”) e possano fare da guida al legislatore, diminuendo il rischio (peraltro elevato all’atto pratico) di una legislazione particolare che diventi qua e là contraddittoria con principi giuridici fondamentali, reperibili come capisaldi nel diritto più classico.
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Pagallo, Ugo. "Bacon, Hobbes and the Aphorisms at Chatsworth House." Hobbes Studies 9, no. 1 (1996): 21–31. http://dx.doi.org/10.1163/187502596x00043.

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Abstract:
AbstractIn my research published last year, i.e. Homo homini deus. Per un'introduzione al pensiero giuridico di Francis Bacon, I have analytically presented the Aphorismi de Jure gentium maiore sive de fontibus justiciae et iuris and I have closely studied the relationship between the legal and political philosophy of the Lord Chancellor and the civil science of Thomas Hobbes1. In the present essay I will try to summarize some of the main reasons why I think that manuscript of Chatsworth House, discovered to be Bacon's only in 1980, is so important. It clarifies, with its twenty aphorisms, some crucial principles of Bacon's civil philosophy that would probably remain otherwise shadowed. So, here I will take as an excellent example that concept of sovereignty which is presented in the Aphorismi. His famous silences - for which the Lord Chancellor has been often considered the worthy, English heir of Machiavelli: 'We're much beholden...'2, - will be better understood at the light of this 'new' text. However, there is not only this sort of silence that Baconian scholars have to face and to understand, also a historiographical tradition has been consolidated in the twentieth century that has almost forgotten Bacon's civil philosophy. Those Bacon's legal and political texts that have been still considered and analyzed by philosophical critique, have been generally misunderstood. So, in order to avoid as far as possible such a fate for the Aphorismi de Jure gentium maiore either, it is necessary to consider that historical context which, as we shall see, depends very much on separating Bacon as a political thinker from his younger contemporary, Thomas Hobbes.
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Sánchez Raygada, C. H. "Carlo Fantappiè, Chiesa romana e modernità giuridica. Vol. I: L’edificazione del sistema canonistico (1563-1903); Vol. II: Il Codex Iuris Canonici (1917), (= Biblioteca per la storia del pensiero giuridico moderno, 76), Giuffré, Milano 2008, XLVI + 1275 pp." Anuario de Historia de la Iglesia 19 (March 9, 2016): 538–39. http://dx.doi.org/10.15581/007.19.4352.

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Rawson, Elizabeth. "Aldo Schiavone, Giuristi e Nobili nella Roma Repubblicana: Il Secolo della Rivoluzione Scientifica nel Pensiero Giuridico Antico. Bari: Laterza, 1987. Pp. xxiv + 254. ISBN 88-420-2900-9." Journal of Roman Studies 79 (November 1989): 193–94. http://dx.doi.org/10.2307/301206.

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Oestmann, Peter. "Zendri, Christian, Umanesimo giuridico ed ebraismo. La questione del battesimo invitis parentibus nel pensiero di Ulrich Zasius con l’edizione e la traduzione delle Questiones de parvulis iudeorum baptisandis (1508)." Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Germanistische Abteilung 131, no. 1 (August 1, 2014): 735–37. http://dx.doi.org/10.7767/zrgga-2014-01120.

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Pree, Helmuth. "Fantappiè, Carlo, Chiesa romana e modernità giuridica. Mailand: Giuffrè 2008, 2 Bde (= Per la storia deI pensiero giuridico moderno 76). Bd. I: L'edificazione deI sistema canonistico (1563-1903), XLVI u. 519 S., Bd. II: Il Codex Iuris Canonici (1917), 763 S." Archiv für katholisches Kirchenrecht 181, no. 2 (June 24, 2012): 655–57. http://dx.doi.org/10.30965/2589045x-18102028.

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Schmitz, Rudolf Michael. "II nuovo regime giuridico degli enti e degli beni ecclesiastici. Atti del Convegno di studi, Sassari 5 – 7 ottobre 1989. A cura di Annaluisa Casiraghi. Milano: Vita e Pensiero 1993, IX, 251 S." Archiv für katholisches Kirchenrecht 164, no. 1 (May 5, 1995): 302–3. http://dx.doi.org/10.30965/2589045x-16401049.

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Cava, Antonia. "Una rassegna sul diritto rappresentato. Racconti mediali e interazioni giuridiche a confronto." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 1 (July 2011): 163–71. http://dx.doi.org/10.3280/sd2011-001008.

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Abstract:
Alcuni testi mediali danno corpo al diritto che vive nella societŕ, al di lŕ della sua dimensione piů strettamente giuridica. In questo contributo si analizza il ruolo che i media hanno nell'"edificare" il diritto: il diritto raccontato dai media diviene ilall'interno del quale collocare le "interpretazioni giuridiche" degli spettatori. L'interpretazione delle narrazioni dei media suggerisce, infatti, un certo modo di conoscere il diritto. Č importante considerare come questi testi dei media si incontrino con i pensieri, le immagini, le parole che si generano nella vita quotidiana, nelle interazioni extramediali. Siamo fatti di fantasia mediale e vita reale, due dimensioni che s'intrecciano e che sfioriamo costantemente. E allora la realtŕ del sistema giudiziario come sfera del diritto e la sua costruzione mediatica s'interfacciano costantemente e determinano un certo modo di immaginare il diritto.
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De La Hera, Alberto. "VV. AA., Il nuovo regime giuridico degli enti e dei beni ecclesiastici (a cura di Annaluisa Casiraghi), Vita e Pensiero, Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 1993, 1 vol. de IX + 251 pp." Ius Canonicum 36, no. 71 (February 5, 2018): 373–82. http://dx.doi.org/10.15581/016.36.17147.

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Quiroz Vitale, Marco A. "L'opera di Giuseppe Toniolo e le prospettive della sociologia contemporanea." Società e diritti 7, no. 14 (December 9, 2022): I—VI. http://dx.doi.org/10.54103/2531-6710/19307.

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Abstract:
L’autore sottolinea l’importanza di una rifondazione della Sociologia giuridica ed economica sulle basi del pensiero tonioliano per rispondere alle esigenze di un radicale cambiamento di ritto della società contemporanea nel senso della acquisizione della dimensione valoriale ed etica dell’agire regolato.
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De Cristofaro, Ernesto. "La sovranità nei corsi di Foucault al Collège de France." Italian Review of Legal History, no. 8 (December 21, 2022): 313–40. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/19256.

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Abstract:
Tra i temi di carattere giuridico e politico quello della sovranità è il più presente nei corsi che Michel Foucault ha tenuto presso il Collège de France dal 1970 al 1984. L’insegnamento presso questa istituzione – intitolato, nel suo caso, Storia dei sistemi di pensiero - obbedisce a regole particolari. Una tra queste è l’obbligo gravante sui docenti a non riproporre, di anno in anno, lo stesso corso di lezioni svolte in precedenza, ma di cambiare argomento. Al netto di questa clausola, negli anni che vanno dal 1973 al 1979, Foucault si occupa ripetutamente e intensamente di questioni che hanno una connessione molto esplicita e diretta con la dimensione del potere. Alcuni dei corsi tenuti costituiscono la base di opere che egli pubblica in questo periodo come Sorvegliare e punire o La volontà di sapere. È, certamente, all’interno dei corsi che si viene profilando l’idea del potere che attraversa la sua ricerca in questa fase temporale ed è grazie a questo laboratorio trasparente del suo lavoro che è possibile seguire l’analisi e la rielaborazione che egli svolge sull’argomento “sovranità”. Sebbene questo termine non sia mai espressamente presente nei titoli delle annualità didattiche, molte delle lezioni che impegnano l’insegnamento affidato a Foucault convergono su questa categoria. Foucault riceve dalla teoria giuridica e dalla politologia una parola alla quale si attribuisce pacificamente un preciso significato. Il titolare del potere sovrano è rappresentato, da una lunghissima e importante tradizione, come colui attorno al quale ruota il funzionamento dello Stato. Il sovrano è posto “in alto” e “al centro” della mappa del potere come il punto a partire dal quale e verso il quale si muovono tutti gli ingranaggi essenziali che fanno funzionare la macchina statuale. Inoltre, il sovrano è colui che esercita il proprio potere attraverso l’uso di una forza eminente, idonea a far rispettare le leggi, mantenere l’ordine e inibire qualunque ipotesi di sedizione. Foucault intende, viceversa, mettere in discussione questa lettura. L’itinerario che egli segue punta verso una fenomenologia dei rapporti di potere colti nella loro multiformità e disseminazione. Si tratta di osservare il potere rinunciando alla prospettiva della verticalità, come se esso fosse collocato presso una sola sede, alla prospettiva della patrimonialità, come se esso fosse posseduto esclusivamente da qualcuno e, infine, alla prospettiva della repressione, come se l’unica lingua che esso sapesse parlare fosse quella dell’intimidazione, della sanzione e delle armi. Per rileggere il potere bisogna, al contrario, studiarne il funzionamento presso apparati parziali della società, distribuiti trasversalmente e in grado di implementare una tecnologia che non si fonda sull’interdizione ma, al contrario, sulla sollecitazione della disciplina. Lungo il suo itinerario Foucault incontra lo sviluppo storico della penalità, nel cui perimetro viene sviluppandosi un potere fortemente individualizzante, capace di perseguire un incasellamento degli individui che si serve di molteplici tecniche di osservazione e descrizione operanti a vari livelli della struttura sociale; la storia della psichiatria, grazie alla quale la distinzione normale/anormale, e le conseguenti misure di monitoraggio e controllo della condotta deviante, hanno potuto avvalersi dell’uso di parametri “scientifici” e, pertanto, più cogenti; infine, la biopolitica, che ha ricollocato il tema della sottoposizione dei corpi a regole e vincoli, in vista della massimizzazione delle loro prestazioni, dalla scala degli individui a quella delle popolazioni, lasciando apparire dietro la figura tralatizia del sovrano che esprime la propria egemonia decidendo chi possa vivere e chi debba morire, l’immagine assai più concreta del potere anonimo delle regole di alimentazione, igiene e profilassi che stabiliscono come un’intera collettività debba essere curata e protetta.
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Montesi, Cristina. "Giuseppe Toniolo: Maestro e Profeta." Società e diritti 7, no. 14 (December 9, 2022): 22–38. http://dx.doi.org/10.54103/2531-6710/19310.

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Abstract:
L’articolo analizza il pensiero economico-sociale di Giuseppe Toniolo (1845 - 1918), a partire dal libro di Mons. Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, su “Economia umana. La lezione e la profezia di Giuseppe Toniolo: una rilettura sistematica”, Vita e Pensiero, Milano, 2021. Giuseppe Toniolo, economista e sociologo, andando controcorrente rispetto al mainstream del suo tempo, ha concepito l’economia come una scienza sociale che mette al centro la persona in quanto scienza umanizzata grazie alla sua contaminazione con la spiritualità e l’etica sociale cattolica. L’articolo si intitola “Giuseppe Toniolo Maestro e Profeta” perché mette in luce l’esempio di vita e la coraggiosa lezione di pensiero di questo studioso riconducibile alla scuola etico-giuridica dell’economia nonché l’eredità del suo magistero ancora valida ai nostri giorni.
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Cecchinato, Andrew J. "Libertà religiosa e nazionalità in Francesco Ruffini, con l'edizione di Sionismo e società delle nazioni (1919) Beatrice Primerano with preface by Diego Quaglioni Il Formichiere, Foligno, 2020, Piccola biblioteca del pensiero giuridico, 141 pp (paperback €20) ISBN: 978-88-31248-20-4." Ecclesiastical Law Journal 23, no. 2 (April 27, 2021): 235–38. http://dx.doi.org/10.1017/s0956618x21000156.

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Barreto, Williem Da Silva, and Sérgio Urquhart de Cademartori. "Teoria pura del diritto." Revista de Direito da Faculdade Guanambi 8, no. 01 (May 18, 2021): e302. http://dx.doi.org/10.29293/rdfg.v8i01.302.

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Abstract:
OBIETTIVO: introdurre i concetti di base della teoria pura del diritto e discutere i problemi che circondano il tema dell'interpretazione in Kelsen. METODO: la ricerca viene svolta qualitativamente, utilizzando il metodo bibliografico, con indagini svolte su libri e articoli accademici, pubblicati su prestigiose riviste. RILEVANZA / ORIGINALITÀ: lo studio è rilevante, in considerazione dell'influenza espressiva della teoria pura del diritto negli ordinamenti giuridici contemporanei. Inoltre, sono giustificati approcci critici, con l'obiettivo di: a) identificare, nel pensiero kelseniano, possibili inconsistenze; e b) proporre modifiche riguardanti la sua applicabilità pratica. RISULTATI: si conclude che la concessione di un'eccessiva discrezionalità all'interprete costituisce un difetto rilevante per la teoria pura del diritto. CONTRIBUTI TEORICI / METODOLOGICI: la teoria pura del diritto non risponde efficacemente alle richieste presentate agli interpreti / giudici. Pertanto, il contributo teorico sta nella promozione di archetipi giuridici che affrontano in modo più solido i fenomeni di interpretazione / decisione.
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Zanichelli, Maria. "Il valore dell'uguaglianza nella prospettiva del diritto." SOCIETÀ DEGLI INDIVIDUI (LA), no. 42 (January 2012): 33–45. http://dx.doi.org/10.3280/las2011-042003.

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Abstract:
L'uguaglianza, ideale filosofico centrale nel pensiero occidentale moderno, č divenuta un principio fondamentale degli ordinamenti giuridici attuali. La filosofia del diritto offre dunque un'angolatura privilegiata per esaminare alcuni interrogativi teorici posti da questo concetto. L'uguaglianza tra le persone č un presupposto morale o un obiettivo politico? Quale relazione intercorre fra uguaglianza e diversitÀ? Sono fatti o valori? Quali disuguaglianze sono ingiuste? Che cosa significa giuridicamente trattare le persone ‘come uguali'? Il divieto di discriminazione puň essere giustificato sulla base del principio di uguaglianza quale fondamento dei diritti individuali o quale fondamento della comunitÀ politica.
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Bosworth, R. J. B. "La “maschia avvocatura”: Istituzioni e professione forense in epoca fascista (1922–1943). By Antonella Meniconi. Storia dell'avvocatura in Italia. Edited by, Nicola Buccico. Bologna: Società Editrice il Mulino, 2006. Pp. 376. €30.00.L'ordine corporativo: Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista. By Irene Stolzi. Per la storia del pensiero giuridico moderno, volume 71. Venice: Giuffrè Editore, 2007. Pp. 463. €46.00." Journal of Modern History 81, no. 1 (March 2009): 215–17. http://dx.doi.org/10.1086/598736.

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Palladini, Fiammetta. "Giulia Maria Labriola, Barbeyrac interprete di Pufendorf e Grozio. Dalla costruzione della sovranità alla teoria della resistenza, Napoli, Editorale Scientifica, 2003. [Pensiero giuridico e politico. Saggi, Collana diretta da Francesco M. De Sanctis, Nova Serie I, CRIE Centro di Ricerca sulle Istituzioni Europee dell’Istituto Suor Orsola Benincasa], ISBN 8888321519, 50, p. 706." Grotia 24, no. 1 (April 26, 2003): 159–65. http://dx.doi.org/10.1163/18760759-90000009.

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Ignazi, Piero. "LA CULTURA POLITICA DEL MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 19, no. 3 (December 1989): 431–65. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200008650.

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Abstract:
IntroduzioneIl mondo politico-culturale della destra italiana del dopoguerra è stato trascurato, per lungo tempo, dalla comunità scientifica. A parte il pionieristico lavoro di Giorgio Galli, risalente alla metà degli anni settanta, è soltanto con l'inizio di questo decennio che si sviluppa una seria linea di ricerca su alcune componenti della destra italiana. In particolare, per motivi diversi, vengono privilegiati due versanti: la Nuova Destra e l'area radicale e terrorista. L'attenzione dedicata a questi due fenomeni non è casuale ma trova spiegazione nel fatto che essi costituiscono una sorta di “novità” rispetto al filone centrale del neofascismo: da un lato, la Nuova Destra, emersa alla fine degli anni settanta sulla scia dellaNouvelle Droitefrancese, rappresenta il contributo intellettualmente piò originale e articolato di riflessione e rielaborazione delle coordinate ideologiche e politiche della destra; dall'altro, l'area radicale e terrorista costituisce per la sua intrinseca drammaticità un forte stimolo all'approfondimento delle motivazioni, del costrutto ideologico e delle articolazioni organizzative. Gli studi condotti negli anni ottanta su queste due aree forniscono importanti tasselli alla ricostruzione o alla comprensione dellaWeltanschauungdi destra. Tuttavia è rimasto escluso da questo risveglio di interesse l'espressione piò solida e corposa della destra italiana, vale a dire il Movimento Sociale Italiano.Va subito precisato, infatti, che il MSI, i movimenti di destra radicale (DR) e la Nuova Destra (ND) pur essendo contigui, si differenziano percomplessità organizzativa, strategia politicaereferenti culturali.Per quanto riguarda la complessità organizzativa, essa è:— elevata nel MSI: il partito si struttura secondo il classico modello duvergeriano del «partito di massa» e, tra l'altro, inquadra centinaia di migliaia di iscritti;— ridotta nelle formazioni della DR: i vari gruppi si strutturano o come piccole sette (i movimenti golpisti e terroristi) o come «comitati» (i movimenti di contromobilitazione moderata e reazionaria degli anni settanta);— molto bassa nella ND: essa mantiene uno stadio fluido di movimento culturale legato ad iniziative editoriali.In merito alla strategia politica, essa si articola in tre posizioni distinte:— alternativa al regime ma accettazione (e pratica) delle regole democratiche per il MSI;— abbattimento immediato e violento del sistema e rifiuto dei meccanismi democratici per la DR;— estraneità rispetto al sistema e superamento degli istituti liberaldemocratici attraverso un processo «metapolitico» di egemonizzazione culturale e di ridefinizione delle coordinate ideologiche («al di là della destra e della sinistra») per la ND.Per quanto attiene, infine, ai referenti culturali si può affermare che, nonostante tutte le componenti attingano ad un medesimo serbatoio, esse si differenziano:a)per la diversa considerazione del contributo evoliano — superficiale-strumentale nel MSI («doveroso» omaggio ad uno dei pochissimi pensatori forti della destra ma sostanziale ininfluenza dei suoi contributi), esegetico-esistenziale nella DR («il mondo delle rovine», «rapolitia», «l'uomo differenziato», «lo spirito legionario», ecc.), marginale nella ND dove viene ridimensionato per la sua impostazione anti-moderna («il mito incapacitante»);b)per l'assenza nella DR e nella ND di alcuni cardini della cultura politica missina come il pensiero giuridico (Rocco e Costamagna) e filosofico (Gentile e Spirito) fascista.Anche se la delimitazione dei confini di queste tre componenti, è stata, in certi periodi e per certi gruppi, alquanto incerta, soprattutto perché il MSI ha rappresentato sempre ilprimum mobiledi tutta Tarea di destra (di qui i frequenti passaggi di confine tra partito e organizzazioni esterne di variroutiersdella destra), esse vanno tenute adeguatamente distinte.Ciò premesso, in questo lavoro intendiamo occuparci esclusivamente del soggetto rimasto finora più in ombra, il Movimento Sociale Italiano. Più in particolare, ci soffermeremo sui tratti salienti della «cultura politica» di questo partito quale emerge, in primo luogo, dalla pubblicistica interna e dai documenti ufficiali (e quindi l'immagine che il partito proietta — e/o intende proiettare — all'esterno) e, in secondo luogo, dalle risposte ad una serie di domande di atteggiamento fornite da un campione significativo di quadri intermedi del MSI.
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Kelley, Donald R. "I Limiti Della Sovranità: Il Pensiero di Jean Bodin nella Cultural Politica e Giuridica dell'età moderna. Diego Quaglioni." Journal of Modern History 67, no. 1 (March 1995): 153–56. http://dx.doi.org/10.1086/245044.

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Chiodi, Giovanni. "Oltre la sovranità nazionale: Filippo Vassalli in missione a Londra (1945)." Italian Review of Legal History, no. 8 (December 22, 2022): 401–31. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/19451.

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Abstract:
Nel novembre-dicembre 1945, il civilista Filippo Vassalli intraprese una missione a Londra, a capo di una delegazione di giuristi invitati dal British Council ad osservare il funzionamento delle istituzioni inglesi, attraverso un “legal sightseeing” fatto di “talks” e “meetings” con illustri esponenti della politica e della cultura giuridica britannica. Alcuni documenti dell’archivio Vassalli consentono ora di approfondire i risvolti di questo viaggio, di cui il giurista stilò un resoconto in alcuni suoi scritti. La ricerca, in particolare, intende dimostrare che Vassalli, durante la missione, maturò l’idea del superamento del mito della sovranità nazionale in ambito internazionale, visione successivamente estesa nel campo del diritto civile. Vassalli supportò l’orientamento favorevole alla creazione di un’organizzazione superiore ai singoli Stati, che assicurasse la pace nel mondo e offrisse una tutela sovranazionale dei diritti dell’uomo. La missione ebbe anche conseguenze sull’ordinamento della giustizia, della polizia e della vita economica italiana, alla vigilia della Costituente, di cui pure Vassalli non fu chiamato a prendere parte. Come capo della missione, infatti, egli portò in Italia a De Gasperi, titolare del dicastero degli Esteri, un messaggio del Ministro degli Esteri Bevin, personalità eminente della politica anglosassone, che aveva già influenzato Vassalli sul terreno del futuro assetto delle relazioni internazionali in tempo di pace. La missione a Londra, di conseguenza, rappresenta una vicenda centrale per comprendere il pensiero di Vassalli nel decennio repubblicano.
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Vázquez-García-Peñuela, José María. "Chiara MINELLI (a cura di), L´edilizia di culto. Profili giuridici, Vita e Pensiero, Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 1995, 190 pp." Ius Canonicum 38, no. 76 (February 5, 2018): 769–72. http://dx.doi.org/10.15581/016.38.16946.

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Palazzani, Laura. "Teorie della giustizia e allocazione delle risorse sanitarie." Medicina e Morale 45, no. 5 (October 31, 1996): 901–21. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1996.897.

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Abstract:
Nell’attuale dibattito bioetico e biogiuridico particolare rilievo ed importanza ha la questione dell’allocazione o distribuzione delle risorse sanitarie. Ovviamente tutti auspicherebbero la situazione ideale in cui vi fosse disponibilità sufficiente di risorse per ognuno. Ma il dato empirico della finitezza delle risorse in sanità da un lato e l’esigenza, avvertita con sempre maggiore urgenza nella società attuale, di un accesso alle cure che sia sempre più esteso quantitativamente e sempre migliore qualitativamente, acuisce il problema della distribuzione delle risorse sanitarie, facendo emergere con forza la necessità di rispondere preliminarmente alle domande: “che cosa”, “quanto”, “quando” e “come” distribuire, “chi” distribuisce e soprattutto “a chi” distribuire in ambito sanitario. Da tutto ciò si evince la rilevanza etica e giuridica della questione. Se tutti sono d’accordo nel distribuire “giustamente” le risorse sanitarie, non tutti sono d’accordo nel modo di concepire la giustizia, nel contesto del pluralismo filosofico che caratterizza il dibattito attuale. Dall’esame dei diversi modelli teorici - liberalismo individualistico, utilitarismo sociale, egualitarismo, personalismo ontologicamente fondato - dei problemi legati alla micro-allocazione e alla macro-allocazione delle risorse e ai concetti di giustizia distributiva e giustizia commutativa, si evidenzia come l’applicazione del pensiero personalista e giusnaturalista consente di individuare un modello terico che si contrappone sia al collettivismo sia all’individualismo bilanciando i diritti individuali di libertà e i diritti sociali collettivi, nella ricerca del diritto alla vita e alla tutela della salute del singolo nel contesto della solidarietà e della responsabilità sociale in vista di un miglioramento globale del bene comune.
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Amunátegui, Carlos. "Cerami, Pietro - Corbino, Alessandro - Metro, Antonino - Purpura, Gianfranco, Roma e il Diritto. Percorsi costituzionali, produzione normativa, assetti, memorie e tradizione del pensiero fondante della esperienza giuridica occidentale." Revista de estudios histórico-jurídicos, no. 33 (2011): 677–79. http://dx.doi.org/10.4067/s0716-54552011000100026.

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Orlandi, Renzo. "La prolusione di rocco e le dottrine del processo penale." Revista Brasileira de Direito Processual Penal 1, no. 1 (March 31, 2015). http://dx.doi.org/10.22197/rbdpp.v1i1.5.

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Abstract:
L’articolo analizza le conseguenze del pensiero giuridico di Arturo Rocco, dal 1910 nella dottrina di procedura penale, ossia, il metodo tecnico-giuridico (esegesi, sistematica e critica). La dogmatica di procedura pena- le inizia con la monografia di Giovanni Conso, nel 1955. L’insoddisfazione con il tecnicismo giuridico e con la mancanza di maturità scientifica si è manifestata con Carnelutti nel 1946 (Cerenterola), sottolineando le peculiarità strutturali del procedimento penale. In questa prospettiva, il testo sottolinea la conferenza di Franco Cordero nel 1964 (Lecce), così come le lezioni da James Goldschmidt. Inoltre, negli anni sessanta, divennero importanti diritti fondamentali, di fronte alla Costituzione democratica, con un nuovo orientamento dottrinale. Il diritto processuale penale è stato considerato come diritto costituzionale applicato. Si segnalano gli insegnamenti di Amodio, Amato, Chiavario, Ferrua, Grevi, Iluminati, Massa e Nobili. Successivamente, l’articolo mette in evidenza il CPP del 1988, l’internazionalizzazione dei sistemi giuridici, l’importanza del diritto comparato e dei diritti fondamentali. Si conclude con il nuovo ordine mondiale dei diplomi internazionali e tribunali sovranazionali, con nuove esigenze, oltre il tecnicismo giuridico.
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Acerbo, Stefano. "Eracle a processo. La contesa con Augia nella Biblioteca di Apollodoro." HABIS, 2021, 149–67. http://dx.doi.org/10.12795/habis.2021.i52.09.

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Abstract:
: Lo studio della disputa tra Augia ed Eracle per il mancato pagamento della pulizia della stalla della Biblioteca permette di apprezzare la complessa natura della materia mitica raccolta e plasmata da Apollodoro. La narrazione ha una forma giuridica che corrisponde alla procedura di età classica, e contrasta con il contesto pre-politico del mito. Allo stesso tempo, molti dettagli del racconto rivelano come gli eroi agiscano secondo una logica che non corrisponde al pensiero giuridico, ma segue gli obblighi personali che strutturano la società degli γένη eroici.
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Stepan, Sebastian. "di Pinto, Loredana, Cura studiorum. Tra pensiero giuridico e legislazione imperiale." Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung 133, no. 1 (January 1, 2016). http://dx.doi.org/10.7767/zrgra-2016-0138.

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Bragagnolo, Manuela. "Fisiognomica e profezia nel pensiero giuridico tra Cinque e Seicento. Alcune considerazioni." Laboratoire italien, no. 21 (June 21, 2018). http://dx.doi.org/10.4000/laboratoireitalien.2052.

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Grossi, Paolo. "PARA ALÉM DAS HISTÓRIAS NACIONAIS: O ‘CENTRO DE ESTUDOS PARA A HISTÓRIA DO PENSAMENTO JURÍDICO MODERNO’ DE FLORENÇA ENTRE PASSADO E PRESENTE - DOI: 10.12818/P.0304-2340.2021v78p451." Revista da Faculdade de Direito da UFMG, no. 78 (December 22, 2021). http://dx.doi.org/10.12818/p.0304-2340.2021v78p451.

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Carlizzi, Gaetano. "Gustav Radbruch e le origini dell’ermeneutica giuridica contemporanea." Persona y Derecho, April 14, 2016, 83–119. http://dx.doi.org/10.15581/011.5116.

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Abstract:
Questo saggio offre un contributo alla storia dell’“Ermeneutica Giuridica Contemporanea” (EGC), di cui pone in evidenza l’elemento di unità e, al contempo, di distinzione dalle altre forme di ermeneutica giuridica. Determinante al riguardo è il principio storiografico secondo cui la delimitazione dei movimenti di pensiero deve avvenire ricostruendo la questione che sta alla base della loro nascita ed evoluzione. In tale prospettiva viene innanzitutto criticata un’opinione diffusa, che raffigura l’EGC come il prodotto dell’adattamento dell’ermeneutica filosofica gadameriana alla sfera giuridica. In alternativa si assume che la questione fondamentale dell’EGC, relativa alla correlazione tra elemento normativo ed elemento fattuale nella sfera del diritto, si sia imposta per la prima volta nell’opera di Gustav Radbruch. Tale ipotesi è sottoposta a verifica nella parte centrale del saggio, mediante la ricostruzione del sistema di pensiero radbruchiano e l’indicazione delle sue principali figure e lacune ermeneutico-giuridiche.
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