Academic literature on the topic 'Pensiero giuridico'

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Journal articles on the topic "Pensiero giuridico"

1

Scerbo, Alberto. "L’infinita vanità del tutto. Sul politico e giuridico nel pensiero di Leopardi." Forum Italicum: A Journal of Italian Studies 53, no. 2 (May 2019): 389–407. http://dx.doi.org/10.1177/0014585819836663.

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Abstract:
L’approfondimento del rapporto duale tra natura e ragione, da cui origina la relazione tra poesia e filosofia, costituisce il viatico per un’indagine riguardante il pensiero di Leopardi in ordine al problema politico e giuridico. Premesso, così, lo scarto esistente tra stato di natura e stato di società, si analizzano le diverse forme sociali, all’interno di un discorso che propone il confronto critico tra antichità e modernità e senza discostarsi dal disegno della storia. Nella consapevolezza di ricondurre il tema politico ad una dimensione di autenticità, in cui la ragione sia integrata dalla natura, si procede poi ad una riflessione sulle forme di governo, distinguendo tra piano teoretico e piano storico. La scientificità propria della modernità detta l’atteggiamento di fondo leopardiano nei confronti del diritto e motiva la messa in discussione dell’esistenza della legge naturale, ma anche la valutazione mitica dell’idea di giustizia. L’approccio venato da un sostanziale realismo materialistico impedisce di ricercare significati profondi nelle dinamiche giuridiche e finisce per connettere l’efficacia del diritto al mero egoismo individualistico. Si rimarcano i limiti insuperabili nel funzionamento del diritto, sia di tipo funzionale che strutturale, e si rileva la distanza del fenomeno giuridico dal mondo della natura, con quanto ne consegue su ogni eventuale aspirazione all’universalità.
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2

Costa, Pietro. "La storia del pensiero giuridico, fra "archivio" e "discipline"." Diacronìa, no. 2 (2020): 9–17. http://dx.doi.org/10.12871/97888333934761.

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3

Gabriella Pediconi, Maria, and Glauco Maria Genga. "La concezione giuridica dell'amore. Giacomo B. Contri, freudiano dopo Lacan." PSICOTERAPIA E SCIENZE UMANE, no. 1 (February 2022): 87–94. http://dx.doi.org/10.3280/pu2022-001011.

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Abstract:
«Dalla psicoanalisi al pensiero giuridico» (Contri, 1994): è questa la direzione dell'elaborazione di Giacomo B. Contri (1941-2022), freudiano dopo Lacan, così come risulta dagli articoli e dalle interviste pubblicate sulla rivista Psicoterapia e Scienze Umane dal 1989 al 2016, che qui riper-corriamo. Contri mette a punto un paradigma rivoluzionario, con il duplice risultato di far progre-dire la scienza dell'inconscio inaugurata da Freud e correggere gli errori del suo maestro: «Da Lacan ho imparato a essere freudiano» (Guerrieri & Contri, 1993, p. 103). Se l'inconscio è una legge terza rispetto a natura e cultura, in quanto il pensiero elabora fin dagli inizi le condizioni del-la soddisfazione per mezzo di un altro, lo psicoanalista cura l'inconscio in crisi per mezzo del pensiero stesso. Decisivo il passo del 2010: constatando che una Scuola lascia intatto il modello maestro/allievo - psicologia delle masse - Contri fonda la Società Amici del Pensiero "Sigmund Freud", radicalizzando così il distacco dal paradigma lacaniano.
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4

Puggioni, Pier Giuseppe. "Uomo, azione e relazione nel pensiero giuridico di Antonio Pigliaru." Diacronìa, no. 1 (2020): 165–94. http://dx.doi.org/10.12871/97888333940398.

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5

Stepan, Sebastian. "di Pinto, Loredana, Cura studiorum. Tra pensiero giuridico e legislazione imperiale." Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung 133, no. 1 (September 1, 2016): 610–13. http://dx.doi.org/10.26498/zrgra-2016-0138.

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6

Casini, Carlo. "Riflessioni sulla “legge imperfetta”: il caso della procreazione artificiale in Italia." Medicina e Morale 52, no. 2 (April 30, 2003): 227–62. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2003.669.

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Abstract:
Questo articolo vuole essere un contributo per cercare di applicare nel modo più corretto possibile il pensiero del Santo Padre espresso nell’Enciclica Evangelium Vitae (paragrafo n. 73) alla materia della procreazione artificiale umana con specifico riferimento alla situazione italiana. L’analisi si articola su tre fronti: giuridico, politico, educativo-culturale. Per quanto riguarda l’ambito della scienza giuridica, l’Autore, - dopo aver chiarito che “vuoto legislativo” non significa “vuoto normativo” - effettua un’opera di ricognizione per vedere quali sono le norme dell’ordinamento giuridico italiano che regolano oggi la nuova materia della procreazione artificiale. Questa “fotografia” è finalizzata a capire qual è il livello di miglioramento e di peggioramento giuridico introdotto da una ipotizzabile legge confrontando in questo senso la normativa vigente con la riforma approvata dalla Camera il 18 giugno 2002. L’indagine nel campo politico muove dall’intento di valutare il comportamento del parlamentare cattolico che intende modificare con una legge una situazione ingiusta già esistente. A tal fine vengono inizialmente ripercorse le tappe delle procedure dell’iter legislativo e poi vengono considerate le condizioni politiche che possono farlo progredire e giungere a compimento. Gli aspetti educativo-culturali riguardano l’esigenza di fare chiarezza in ordine ai valori in gioco nella loro interezza. In sostanza l’appoggio ad una legge “imperfetta” migliorativa dell’esistente e comunque espressione del massimo bene possibile raggiungibile nel dato momento storico, deve accompagnarsi ad un’opera di illuminazione delle coscienze. E’ questo compito soprattutto dell’azione pastorale della Chiesa, ma anche del parlamentare cattolico la cui posizione deve “essere chiara e a tutti nota”. Per questo, conclude Casini, “l’azione educativa non deve sentirsi estranea all’impegno per ottenere una legge, che, per quanto ‘imperfetta’, si muova nella direzione dello stesso valore che presiede al messaggio educativo e culturale. In definitiva spiegare anche le ragioni della legge ‘imperfetta’ i limiti e gli obiettivi finali irrinunciabili, è, anch’esso, un aspetto di rilevante significato educativo e culturale”.
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7

Stamile, Natalina. "Rileggendo Paul Wouters: La bottega del filosofo. Ferri del mestiere per pensatori debuttanti." Revista Confluências Culturais 7, no. 2 (October 11, 2018): 18. http://dx.doi.org/10.21726/rccult.v7i2.611.

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Abstract:
Le presenti riflessioni tentano di dimostrare l’importanza della filosofiaattraverso una (ri)lettura ragionata di “La bottega del filosofo, ferri del mestiere per pensatori debuttanti” di Paul Wouters. Infatti, oggi, sempre più spesso la filosofia sembra essere ridotta al lumicino nella formazione del pensiero non solo giuridico. L’autore, invece, attraverso lo stumento della metafora e dell’allegoria ci permette di comprendere alcune tra le più importanti scuole di pensiero filosofico. Dall’analisi del testo emerge come solo dalla capacità di saper utilizzare simultaneamente molteplici metodologie, deriva la qualità delle risposte del filosofo. In conclusione, originale è la proposta di Paul Wouters che non cede alla tentazione di ricercare strumenti nuovi, quanto si impegna a scoprire una sorta di strategia mista, che si riveli, di volta in volta, utile al raggiungimento dello scopo che ci si prefigge.
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8

Sobański, Remigiusz. "Prawo kanoniczne a kultura prawna." Prawo Kanoniczne 35, no. 1-2 (June 5, 1992): 15–33. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1992.35.1-2.02.

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Abstract:
Si presenta la versione polacca di una relazione tenuta nell’ambito dei seminari sul tema „Scienza giuridica e diritto canonico” al’Università di Torino 2. 5. 1990. Il testo originale viene pubblicato nel volume sullo stesso tema curato da Rinaldo Bertolino, Torino 1991. Ci presentiamo le osservazioni finali. 1. Il diritto canonico non può non giovarsi dello sviluppo della cultura giuridica (allo stesso modo che l'intero magistero della Chiesa non può non giovarsi del patrimonio culturale dell’umanità). Immutato è il quesito di fondo: in che misura queste vicende possono riuscire utili ad esprimere la „verità” ecclesiale. L’utilità dipende dallo sviluppo delle scienze giuridiche, come di quelle ecclesiali: il che significa che il diritto canonico ha, di fronte alla cultura giuridica, un atteggiamento aperto ed assorbente, pur se differenziato e non privo di critica. 2. Per sua vocazione universale la Chiesa ha un atteggiamento aperto di fronte alla cultura giuridica d’ogni ambiente in cui esse è presente ed agisce. Il riferimento alla cultura giuridica locale e i rapporti con le vicende delle culture regionali sono omogenei con i principi fondamentali della relazione Chiesa universale-Chiese locali. L’influsso del diritto romano e di quello germanico sul diritto canonico, da un lato; la romanizzazione del diritto dei barbari attraverso la Chiesa o, anche, l’influsso del diritto canonico p. es. sul diritto polacco dall’altro, dimostrano quanto il contatto della Chiesa con la cultura giuridica dell’ambiente possa ruiscire fecondo. 3. Negli ultimi secoli la presenza del diritto canonico nella cultura giuridica è, al massimo, passiva. Cerca d’assicurarsela una presenza mediante l’adattamento. Se anche sia vero che qualunque presenza debba accompagnarsi con la disponibilità ad imparare, occorre riconoscere che questa posizione unicamente difensiva non consente al diritto canonico di incidere e di ispirare la cultura giuridica. Inoltre, l’esito di questa presenza (passiva) è parziale, non solo perché le premesse filosofiche che fondano il pensiero giuridico sono (o sembrano essere) per la Chiesa inaccettabili, ma perché, in seguito all‘atteggiamento esclusivamente recettizio, si corre il rischio di trasferire nell’ambito metagiuridico tutto cio che non si ritrovi nell’ottica delle attuali dottrine giuridiche. 4. Non c’è dubbio che la Chiesa non sia l’ambiente topico di sviluppo delle scienze giuridiche e che la scienza giuridica goda di una sua piena autonomia. Ma la comunione ecclesiale, non di raro definita Ecclesia iuris, non lo è in seguito alla recezione del diritto ab extrinseco, ma in forza della propria immanente dimensione giuridica. (Senza di essa non avrebbe ragion d’essere un autonomo diritto canonico, ed i problemi organizzativi della Chiesa potrebbero essere risolti alla stregua del solo diritto ecclesiastico dello Stato). Si deve quindi riconoscere che la Chiesa, iscritta nella storia umana del diritto, ha qualche cosa da dire nella sfera del diritto, sia nella sua dimensione ideologica che in quella della sua realizzazione pratica. L’assenza di un ruolo ispiratore del diritto canonico sulla scienza giuridica contemporanea dovrebbe dar a pensare per la più che i fondamentali problemi giuridici vengono continuamente discussi dai cultori di diritto: viviamo tuttavia in un mondo di nazioni sempre più unite nel quale le interferenze di differenti teorie e sistemi giuridici tendono ad aumentare e le dottrine giuridiche si rivelano particolarmente suscettibili agli influssi di molteplici filosofie. 5. Su un contatto non unidirezionale ma bilaterale del diritto canonico con la cultura giuridica si potrà contare soltanto allora, quando la canonistica abbia fatto proprio il metodo del Concilio Vaticano II, durante il quale la Chiesa ha rinunciato a presentarsi ratione status, ed ha invece cercato di esporre la sua natura secondo la propria convinzione di fede. Anche nel diritto canonico bisogna finalmente decidersi ad una riflessione profondo sulla Chiesa alla luce della fede, sulle proprie radici e finalità, per poter realizzare il diritto ecclesiale nel modo più coerente e per potere, per cio stesso, dialogare con le altre culture giuridiche. Il dialogo non nascerà da una passiva traslitterazione, quasi a ricalco, del diritto civile nell’ambiente ecclesiale, ma attraverso una franca ed aperta meditazione sulle proprie premesse ontologiche, le proprie peculiarità, le proprie esigenze: anche quelle di una „nuova giustizia”. Soltanto allora la presenza del diritto canonico nella cultura giuridica potrà essere non solo riproduttiva, ma anche produttiva. 6. Anche sotto questo punto di vista appare urgente la necessità di una robusta elaborazione di una teoria generale del diritto canonico. Si tratta di una teoria del diritto della Chiesa secondo il suo proprio „credo Ecclesiam”, non già elaborata all’interno di rigide teorie aprioristiche. Troppo generiche e scarsamente feconde le prese di posizione a favore di una deteologizzazione del diritto ecclesiale e, al contrario, le obiezioni stesse contro una presunta sua teologizzazione. Non si tratta invero di una „teologizzazione”, ma di prendere in seria considerazione i principi teologici, grazie ai quali il dialogo con la cultura giuridica diventa possibile e razionale.
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9

Menzinger, Sara. "Dante, la Bibbia, il diritto. Sulle tracce di Uzzà nel pensiero teologico-giuridico medievale." Dante Studies 133, no. 1 (2015): 122–46. http://dx.doi.org/10.1353/das.2015.0000.

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10

Palazzani, Laura. ""Spiegazioni filosofiche" di Robert Nozick: Implicazioni bioetiche." Medicina e Morale 39, no. 6 (December 31, 1990): 1157–88. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1990.1154.

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Abstract:
Il presente lavoro si propone di esaminare il pensiero di Robert Nozick (uno degli esponenti della corrente statunitense contemporanea denominata "etica pubblica"), riferendosi all'opera Spiegazioni filosofiche (1981), nella quale l'autore delinea le premesse filosofiche che supportano il suo intervento in ambito giuridico e sociale. La teoria metafisica dell'"autosussunzione riflessiva", la teoria epistemologica del "rintraccio" e la teoria etica della "spinta" e della "attrazione" convergono nell'affermazione soggettivista che sta alla base del relativismo pluralistico morale e del libertarismo politico. L'articolo mira ad evidenziare le implicazioni, implicite ed esplicite, di tali teorie nel dibattito bioetico al fine di riproporre il riferimento al personalismo realista quale autentico fondamento per una proposta in ambito pubblico che tuteli la persona nella sua globalità.
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Dissertations / Theses on the topic "Pensiero giuridico"

1

Mazzoleni, E. "POTERE COME MODALITA' NORMATIVA NEL PENSIERO GIURIDICO GIAPPONESE." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2017. http://hdl.handle.net/2434/465137.

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Abstract:
My thesis is a juridical and philosophical inquiry about the name and the concept of legal power as a normative modality in Japanese law, through a comparison with the Western name and concept of legal power as a normative modality in Analytical jurisprudence and in Italian philosophy of law.
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2

Oskian, Giulia. "Pensiero giuridico e teoria democratica in Tocqueville : un'interpretazione di Démocratie en Amérique." Doctoral thesis, Scuola Normale Superiore, 2012. http://hdl.handle.net/11384/86119.

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3

Dell'Anno, Maria. "Fatto e diritto nel divenire dell'amministrazione globale dei principi di scienza nuova in G. B. Vico." Doctoral thesis, Universita degli studi di Salerno, 2014. http://hdl.handle.net/10556/1866.

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Abstract:
2012-2013
Una riflessione sul diritto, alla luce del pensiero del Vico, appare oggi di grande attualità. Nell’odierno contesto istituzionale, gli ambiti nazionali sono ormai integrati nell’ordinamento europeo, nel quale la formazione del diritto avviene non soltanto mediante la produzione di provvedimenti di natura normativa ma sempre più per principi elaborati dalla giurisprudenza delle Corti. La dogmatica è un retaggio storico. La legge non può essere lasciata sola. Deve essere affiancata dall’interpretazione del giudice, garante della storicità del diritto, della sua adesione alla dinamica della società. Giudici e avvocati si immergono nella fattualità del diritto, in una proiezione sempre più globale, che tende ad astrarre dai confini delle frontiere statuali, nella definizione di un nucleo di principi universali, che consenta di superare la frammentazione delle regole. [a cura dell'autore]
XII n.s.
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4

DELLA, MALVA MIRKO PIO. "DIRITTO E MEMORIA STORICA NELL'ESPERIENZA GIURIDICA COMPARATA: IL DIFFICILE BILANCIAMENTO TRA TUTELA DELLA DIGNITÀ DELLE VITTIME, LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO, PROTEZIONE DELLA DEMOCRAZIA." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2015. http://hdl.handle.net/2434/261823.

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Abstract:
This PhD dissertation deals with the study of the legislative measures that concerns story and memory. Since the beginning of the nineties, in fact, the idea of “historical memory” has become a recurrent theme of public debate in a different EU countries and many Parliaments have adopted measures direct to redress the crimes committed in the past, specially in 20th century by repressive regimes. This phenomenon is particularly noticeable in France Spain and Italy. In the first two cases, Parliaments have introduce a duty of remembrance for the tragedies of the past, while in Spain the issue is approached from the perspective of a subjective right to the recognition of the memories of victims and their families. Near these type of interventions (generally called memorial laws) several EU countries have also adopted acts direct to the criminalize the Holocaust denial. In all cases these acts have known a lot of critics because they contrast with important constitutional principles: pluralism, freedom of speech, freedom of teach. But these acts regards events that have had a profound influence on the development of human dignity and on the birth of the constitutional system after the II° WW. In this point of view, the aim of this thesis is weigh the possibility for these type of interventions to received admission in democratic and pluralistic societies.
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5

CAVICCHI, VALTER. "Il valore giuridico della consuetudine nel pensiero politico di Gregorio VII." Doctoral thesis, 2017. http://hdl.handle.net/2158/1079298.

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Abstract:
La dissertazione dottorale ha avuto come oggetto la descrizione ed il recepimento di una qualificata fonte del diritto di elevato spessore normativo desumibile prevalentemente dall’esame delle lettere del Registro di Gregorio VII. L’epistola 5§b del libro VI del Registro di cui la consuetudine costituisce una qualificata fons iuris essendo citata in altre dodici epistole, infatti, trattava del fondamento stesso della consuetudine nell’ordinamento gregoriano: la presenza attiva dello spirito della Riforma introdotto nella comunità ecclesiale suscitava comportamenti conformi al volere divino che potevano divenire normativi. Questi ultimi se erano contro il volere divino non potevano assurgere a valore di legge. Era necessario, quindi, l’intervento dell’autorità competente che doveva fornire i criteri affinché la prassi poteva considerarsi apprezzabilmente normativa. La consuetudine, secondo il pensiero di Gregorio, traeva la sua origine solo dal comportamento di chi con espresse manifestazioni di volontà poteva procedere alla revisione dell’ordinamento canonico delle Chiesa romana del XI secolo e non in genere dal comportamento di chi alle regole stesse veniva sottoposto a meno che la consuetudine si risolvesse in una manifestazione tacita di volontà diretta esclusivamente a creare diritto.
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6

FORNARI, PAOLO. "I presupposti teoretici e antropologici del pensiero giuridico e politico di Francisco Suarez." Doctoral thesis, 2012. http://hdl.handle.net/11573/918533.

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Abstract:
La tesi analizza la genesi del pensiero politico e giuridico di Francisco Suarez a partire dal problema di ordine che sfida il pensiero cattolico all'alba della modernità, e dunque dalla necessità di rifondare l'intelligibilità dell'essere in un serrato confronto con il cristianesimo riformato e con le posizioni antimetafisiche del nominalismo. In questa luce è possibile comprendere le derive razionalistiche e volontaristiche proprie della riflessione giuridica e politica del teologo gesuita.
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7

Corona, Paolo. "Diritto del popolo e diritto dei giuristi. Progetti e percorsi della Scuola Storica." Doctoral thesis, 2021. http://hdl.handle.net/2158/1238690.

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Abstract:
Lo studio prende in esame la vicenda della Scuola Storica del diritto, con speciale riguardo al progetto scientifico attorno al quale essa si riunisce ed ai percorsi lungo cui le compagini ad essa interne, quella romanista e quella germanista, lo sospingono nella prima metà dell'Ottocento. Particolare attenzione viene dedicata agli influssi e ai risvolti culturali della vicenda trattata.
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8

GALLOZZI, TATIANA. "Il diritto dell'uomo a manifestare liberamente il proprio pensiero e il diritto di informazione. Aspetti filosofici e prospettive giuridiche." Doctoral thesis, 2012. http://hdl.handle.net/11573/918601.

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Books on the topic "Pensiero giuridico"

1

Albi, Iole Teresa Mucciconi. Matrimonio di fatto e pensiero giuridico. Torino: G. Giappichelli, 2002.

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2

Il neoistituzionalismo nel pensiero giuridico contemporaneo. Napoli: Jovene, 2008.

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3

Campanozzi, Simone. Il pensiero politico e giuridico di Meuccio Ruini. Milano: A. Giuffrè, 2002.

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4

Pinto, Loredana Di. Cura studiorum: Tra pensiero giuridico e legislazione imperiale. Napoli: M. D'Auria editore, 2013.

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5

D'Amico, Pietro. Evoluzione del pensiero giuridico nella storia della filosofia. Firenze: Firenze Atheneum, 1996.

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6

Il pensiero politico e giuridico di Meuccio Ruini. Milano: Giuffrè, 2002.

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7

Blasucci, Savino. Giovanni Bovio: Ambiente, personalità, pensiero filosofico, etico, giuridico, politico. Bari: F. Laterza, 1990.

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8

Marco, Alberto De. Pensiero giuridico, economico e sociale del pontefice Pio XII. Roma: Gangemi, 2010.

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9

Sicari, Amalia. Leges venditionis: Uno studio sul pensiero giuridico di Papiniano. Bari: Cacucci, 1996.

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10

Todescan, Franco. Metodo, diritto, politica: Lezioni di storia del pensiero giuridico. Bologna: Monduzzi, 1998.

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Book chapters on the topic "Pensiero giuridico"

1

Esposito, Roberto. "Per un pensiero istituente." In Il problema dell’istituzione. Prospettive ontologiche, antropologiche e giuridico-politiche, 9–30. Quodlibet, 2019. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctvsf1nx2.4.

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2

Varvaro, M. "Riflessioni sui rapporti fra dogmatica giuridica nel pensiero di Philipp Lotmar." In Philipp Lotmar: letzter Pandektist oder erster Arbeitsrechtler?, 23–46. Klostermann, 2014. http://dx.doi.org/10.5771/9783465142225-23.

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3

"Le categorie giuridiche della dignità umana – La controversia sugli Indios nel pensiero della Seconda Scolastica / Die juridischen Kategorien der Menschenwürde – Die Indio-Kontroverse im Denken der Zweiten Scholastik." In Wege zur Menschenwürde, 71–110. mentis Verlag, 2015. http://dx.doi.org/10.30965/9783897854918_005.

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