Academic literature on the topic 'Organismi di tutela'

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Journal articles on the topic "Organismi di tutela"

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Crialesi, Silvia. "Roma capitale del regno d'Italia: l'inserimento dei ministeri negli organismi conventuali." STORIA URBANA, no. 132 (February 2012): 271–95. http://dx.doi.org/10.3280/su2011-132010.

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Abstract:
La vicenda dell'uso dei complessi conventuali romani, quali sedi di ministeri ed uffici governativi per la nuova capitale del Regno d'Italia, si inserisce nel piů vasto quadro del riuso degli immobili appartenenti agli enti religiosi soppressi dopo l'unificazione ed č un esempio della complessa situazione determinatasi a Roma dopo il 20 settembre 1870. I problemi che si affrontano in questa fase, inoltre, costituiscono un passaggio significativo nel lungo e travagliato processo di costituzione dell'ordinamento di tutela dei beni artistici del nuovo stato unitario, sia a livello centrale sia periferico.
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Bifulco, Daniele. "Nucleare e responsabilitÀ intergenerazionale." SOCIETÀ DEGLI INDIVIDUI (LA), no. 39 (January 2011): 20–34. http://dx.doi.org/10.3280/las2010-039002.

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Abstract:
Il saggio analizza l'impatto che l'energia nucleare puň avere sulla relazione fra riscaldamento terrestre e generazioni future, sulla base delle prese di posizione degli organismi internazionali di regolazione del settore nucleare. Da un lato, l'energia nucleare viene vista da alcuni come contributo alla lotta al cambiamento climatico, dall'altro avrebbe impatti problematici sulle generazioni future: l'articolo illustra questo dilemma, puntando l'attenzione soprattutto sulla questione delle scorie e sulla tutela giuridica delle generazioni future. Si considera inoltre la questione dell'energia nucleare dal punto di vista della sua valutazione complessiva, sottolineando la necessitÀ di una discussione ampia - che č mancata nel nostro paese.
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3

Bompiani, A. "Riflessioni etiche sulla produzione e commercializzazione di organismi animali e vegetali geneticamente modificati." Medicina e Morale 49, no. 3 (June 30, 2000): 449–504. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2000.781.

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Abstract:
L’Autore esamina sotto l’aspetto etico il vasto dibattito in corso sulle biotecnologie, riferendosi in particolare agli organismi geneticamente modificati. L’Autore approfondisce l’attuale concorso delle biotecnologie allo sviluppo umano, soffermandosi sull’eticità della “manipolazione” della natura vivente secondo una visione antropocentrica moderata, nella adeguata tutela della biodiversità ambientale e di un sufficiente grado di benessere animale. L’articolo si sofferma poi sui “rischi”, che costituisce una delle principali domande etiche maggiormente avvertite dall’opinione pubblica. Riconoscendo la difficoltà attuale di una valutazione epidemiologica precisa del “rischio” derivante dall’uso di alimenti geneticamente modificati attualmente commercializzati per la salute umana, lo studio si conclude affermando che è necessario: 1. Promuovere una maggiore informazione pubblica sui temi complessi delle biotecnologie e degli organismi geneticamente modificati; 2. Sostenere il criterio della valutazione scientifica del rischio, adottando peraltro il “principio di precauzione” (che tuttavia va meglio specificato in senso giuridico nelle applicazioni biotecnologiche); 3. Prevedere uno sviluppo di armonici rapporti fra i diversi settori interessati dalle biotecnologie (produttori, università per le attività di ricerche e formazione, consumatori, etc.), anche mediante l’assunzione dei criteri di massima “trasparenza” e di facoltà di scelta; 4. Assicurare a tutti i popoli della terra i benefici che possono derivare dalle applicazioni biotecnologiche.
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Romano, Bernardino. "Le reti ecologiche tra ‘zoning approach' e ‘urban policy approach'." TERRITORIO, no. 58 (September 2011): 27–35. http://dx.doi.org/10.3280/tr2011-058004.

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Abstract:
Gli organismi di governo territoriale nazionale ancor oggi sono affezionati a tradizionali forme di tutela ‘insulare', faticosamente proiettati verso politiche di ‘rete', nelle regioni, invece, quasi tutte le leggi sull'uso e la trasformazione del territorio emanate dopo il 2002 contengono riferimenti alle reti ecologiche o ai sistemi di continuitŕ ambientale, anche se spesso si rileva una sostanziale inapplicabilitŕ dei concetti. Lo ‘zoning approach' e l'‘urban policy approach' attribuiscono un significato ecologico relazionale, e quindi un ruolo ecosistemico non necessariamente secondario, a settori territoriali quali gli incolti, i coltivi in abbandono, le aree incendiate, i boschi degradati ed altre aree che la tradizione urbanistica ha sempre relegato ad uno stato di pre-urbanizzazione ineluttabile. Si richiede una revisione profonda dei paradigmi programmatici che crea negli attuali equilibri uno sbilanciamento delle certezze acquisite.
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5

Bompiani, Adriano. "L’elaborazione di “regole” per le innovazioni biotecnologiche." Medicina e Morale 49, no. 4 (August 31, 2000): 713–50. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2000.765.

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Abstract:
Come è noto, l'unione Europea ha fra i suoi scopi quello di favorire lo sviluppo sociale ed economico dei Paesi aderenti, facilitando la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica, la produzione di beni e la circolazione degli stessi nell’ambito dell’Unione, eliminando per quanto è possibile differenze, normative e conflitti commerciali. Con questo spirito, dopo anni di difficile lavoro, è stata emanata la Direttiva 98/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (6luglio 1998) che riguarda la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, ne presupposto che si tratti di genoma – sia esso di origine vegetale, animale o umano – in quanto risultati da “invenzioni” suscettibili di applicazioni industriali e non dal mero isolamento (“scoperta”). L’Autore, che già ha esaminato in un precedente contributo gli aspetti etici dell’impiego delle biotecnologie nel campo vegetale e animale (v. Medicina e Morale 2000, 3: 449-504), si sofferma a descrivere quanto prevede la Direttiva 98/44/CE stessa, assieme ad altre norme internazionali precedentemente emanat, per la tutela dell’ambiente, degli animali e degli organismi umani. L’Autore riconosce che la direttiva vieta, nel dispositivo, lo sfruttamento commerciale che sia contrario all’ordine pubblico e al buon costume, fornendo gli esempi concreti dei divieti applicabili ai processi di clonazione umana a scopo riproduttivo, di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano; di modificazione degli embrioni umani a fini commerciali e industriali; di modificazione dell’identità genetica animale di natura tale da provocare sofferenza negli stessi, senza utilità sostanziale per l’uomo o per l’animale. Tuttavia la Direttiva – sotto l’aspetto giuridico – consente l’utilizzazione di embrioni umani (sia pure non direttamente ed espressamente prodotti a scopo di ricerca in base all’art. 18 della Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina) a scopo sperimentale e per applicazioni biotecnologiche riguardanti la produzione di cellule staminali od i medicamenti. L’Autore esamina anche il dibattito che è seguito alla emanazione della Direttiva soprattutto a livello di Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Strasburgo) in merito alle preoccupazioni dell’opinione pubblica sui cosiddetti “cibi transgenici” (raccomandazione n. 1398 (1998) dal titolo “sicurezza del consumatore e qualità degli alimenti”), nella quale è stata espressa contrarietà alla brevettabilità degli organismi viventi, pur riconoscendo la necessità di assicurare un’adeguata protezione ai diritti dell’”invenzione” (proprietà intellettuale) [Raccomandazione 1417/1999]. Questi problemi sono stati affrontati ma non risolti nella conferenza internazionale di Oviedo (16-19 maggio 19999) organizzata dal Consiglio d’Europa. Il Comitato Direttivo di Bioetica del medesimo Consiglio d’Europa è stato indicato di esprimere “parere” sulla complessa materia; nel frattempo sono intervenute la conferenza di Seattle e Montreal, ove è stato firmato, nel gennaio 2000, un Protocollo sulla biosicurezza che regolamenta il commercio internazionale di sementi e sostanze geneticamente modificate ritenuti pericolosi per l’ambiente e la salute, escludendo però i prodotti finiti, e perciò il cibo transgenico. Nel momenti in cui – scadendo la moratoria –la Direttiva 98/44/CE entrerà in vigore (31 luglio 2000) essendo improbabile l’accettazione delle argomentazioni di invalidazione sollevate da Olanda e Italia, l’Autore insiste per l’adozione del “principio di precauzione”, esplicitamente incorporato nel diritto comunicato relativo alla protezione della salute, oltreché alla tutela dell’ambiente, che dovrà essere tuttavia meglio specificato nella sua estensione e nelle conseguenze attese. Un secondo principio, quello della “trasparenza”, richiede un’ulteriore affinamento delle informazioni rivolte al consumatore, tramite una più chiara etichettatura che consenta una scelta realmente libera e consapevole dei prodotti derivanti da organismi geneticamente modificati posti in commercio. Dovrà essere perseguita la ricerca, escludendo peraltro l’uso dell’embrione umano.
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da Empoli, Domenico. "The Italian Law for the Protection of Competition and the Market." Journal of Public Finance and Public Choice 8, no. 2 (October 1, 1990): 69–78. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907344956.

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Abstract:
Abstract Gli studi attinenti alla «politica della concorrenza” sono uno dei settori nei quali da maggior tempo collaborano economisti e giuristi, dato che, in assenza di questa cooperazione, i soli strumenti di cui dispone l’economista, senza quelli del giurista, non sono sufficienti ad interpretare ed applicare le norme antitrust.Soprattutto sulla spinta di queste esigenze si è sviluppato nelle Università americane l’insegnamento di corsi di «Law and Economics», disciplina ormai consolidata.Da un punto di vista intellettuale, pertanto, non vi è dubbio che il tema della concorrenza sia di particolare interesse.Peraltro, già da qualche tempo le opinioni degli studiosi circa gli effetti della politica della concorrenza e, quindi, sull’opportunità di introdurre una specifica legge al riguardo e, poi, di applicarla in modo rigoroso, non sono molto concordi.L’atteggiamento critico nei riguardi dell’intervento pubblico che caratterizza l’epoca attuale e che si può sintetizzare nella nozione di «fallimento dello Stato», non ha risparmiato neppure la politica della concorrenza, sui cui effetti sono state avanzate, e permangono, numerose incertezze.Peraltro, se un atteggiamento critico poteva avere un suo fondamento apprezzabile nei momento in cui si discuteva dell’opportunity o meno di introdurre questa legge, non vi è dubbio che, una volta che questa sia entrata in vigore, essa debba essere oggetto di studio, sempre critico, ma costruttivo.Per questo motivo, è apparsa molto utile la pubblicazione su questo numero di Economia delle Scelte Pubbliche degli atti di un convegno internazionale, organizzato a Reggio Calabria nei dicembre del 1990 dall’Istituto Superiore Europeo di Studi Politici, che ha avuto come oggetto la nuova legge italiana della concorrenza, confrontata con le normative già in vigore presso altri Paesi OCSE, oltre che con la normativa CEE.Assieme ai testi delle relazioni, viene anche pubblicato il testo della legge, sia nella traduzione inglese che in quella francese (ambedue non ufficiali).L’ordine di pubblicazione dei diversi contributi segue il seguente schema: dopo questa presentazione della legge italiana, segue l’articolo di Claudio Menis sulle relazioni tra legislazione CEE e legge italiana. Successivamente, vengono pubblicati (seguendo l’ordine alfabetico per paese) gli scritti che riflettono valutazioni della legge italiana alla luce dell’esperienza nazionale di ciascuno dei Paesi OCSE rappresentati: Belgio (van Meerhaeghe), Francia (Charrier), Germania (Ruppelt), Spagna (Canivell), Svizzera (Baldi) e Regno Unito (Howe).Infine, un articolo di Eric Lacey confronta i lineamenti essenziali della struttura della legge italiana con quelli della media dei Paesi OCSE.La presentazione della legge italiana, non è compito facile per un economista, per la necessità di ricorrere a termini giuridici molto specialistici.La legge considera tre principali fattispecie che sono suscettibili di danneggiare la concorrenza: i cartelli che restringono la libertà di concorrenza, l’abuso di posizione dominante e le concentrazioni.I «cartelli” (o «intese») sono definiti dalla legge come «gli accordi e/o le pratiche concordati tra le imprese, nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari». Esse sono vietate quando «abbiano per oggetto, o per effetto, di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante” (art. 1).L’«abuso di posizione dominante” è vietato dall’art. 3, che include anche una casistica, peraltro non del tutto esauriente, circa situazioni identificabili come abuso di posizione dominante.Le «operazioni di concentrazione», d’altra parte, hanno luogo, secondo l’art. 5, «quando due o più imprese procedono a fusione», «quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un’impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente o indirettamente [...], il controllo dell’insieme o di parti di una o più imprese», e «quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un’impresa comune». Sulla base dell’art. 6, tali operazioni sono vietate quando costituiscono o rafforzino una posizione dominante sul mercato.L’organo che ha il compito di garantire l’appHcazione della legge è l’Autorità, che è stata creata appositamente e che è composta da quattro membri, più il presidente, nominati sulla base di una determinazione adottata d’intesa dai presidenti dei due rami del Parlamento.Una caratteristica fondamentale del nuovo organo per la tutela della concorrenza è la sua indipendenza dal potere politico, che viene attenuata soltanto a proposito delle operazioni di concentrazione. Come afferma, infatti, l’art. 25, il Consiglio dei Ministri può elaborare criteri di carattere generate che autorizzino operazioni che sarebbero vietate ai sensi dell’art. 6 e, inoltre, può anche vietare specifiche operazioni di concentrazione qualora vi partecipino «enti o imprese di Stati che non tutelano l’indipendenza degli enti o delle imprese con norme di effetto equivalente a quello dei precedenti titoli o applicano disposizioni discriminatorie o impongono clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese o enti italiani».Oltre ai poteri d’istruttoria e decisione nei riguardi delle tre fattispecie di cui si è detto, con la possibilità d’imporre anche sanzioni pecuniarie, l’Autorità ha anche poteri conoscitivi e consultivi, sulla cui base può esprimere pareri, o di sua iniziativa o su richiesta del presidente del Consiglio dei Ministri.
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Mele, Vincenza. "Gli organismi geneticamente modificati: la lettura bioetica personalista." Medicina e Morale 54, no. 1 (February 28, 2005). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2005.410.

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Abstract:
Le chiavi di lettura della bioetica della realizzazione e l’utilizzo degli OGM adottate nell’attuale dibattito culturale e filosofico sono: la filosofia del rapporto scienze sperimentali/etica e la filosofia del rapporto uomo/natura/ economia. Il rapporto scienze sperimentali/etica viene letto secondo due prospettive: la prospettiva scientista/progressista e la prospettiva precauzionista. La prospettiva scientista/progressista, cadendo nelle maglie della della fallacia scientifica e della fallacia naturalistica, sostiene che gli OGM sono eticamente da accettare, in quanto non si sono finora dimostrati dannosi. La prospettiva precauzionista, al contrario, supportata da un pregiudizio sostanzialmente antiscientifico, ritiene che la scienza non offra elementi di certezza sull’assenza di danno e che quindi spetti al diritto stabilire i criteri di accettabilità etica delle biotecnologie. L’orientamento personalista prende le distanze da entrambe, esprimendo i seguenti punti di vista: le scienze sperimentali, per il loro statuto epistemico, non possono offrire elementi di certezza assoluta sull’innocuità degli OGM, vanno quindi incrementate la ricerca e la sperimentazione case by case ed il follow-up nei lunghi tempi; i dati sperimentali finora acquisiti offrono elementi che sono probanti per stabilire il loro carattere di non dannosità e sono ritenuti irrinunciabili per un giudizio morale, che deve comunque tenere conto di elementi extrascientifici di valutazione. L’altro cardine filosofico di riferimento, che è i l rapporto uomo/natura/economia, si incentra sulla sostenibilità, concetto di matrice economica. I criteri della sostenibilità debole e della sostenibilità forte vedono rispettivamente la predominanza dello sviluppo economico sulla natura oppure la priorità della preservazione assoluta della natura sullo sviluppo. I diversi significati di sostenibilità sono motivati da concezioni radicalmente diverse di natura: la natura come risorsa, la natura come bene intangibile. L’orientamento personalista permette di superare la dicotomia incremento dello sviluppo/tutela della natura, con un radicale cambiamento di prospettiva, uno sviluppo non più sfrenato ed autonomo, che diventa sapiente amministrazione, ed una natura non più fine a se stessa, che diventa dono. Il concetto di amministrazione del dono affonda le sue radici nel libro della Genesi, laddove è scritto che Dio creò l’uomo e lo pose nel giardino dell’Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. L’imperativo del coltivare sollecita l’uomo ad impegnare la sua intelligenza e la sua libertà per fare fruttificare il giardino, con l’avvertenza però di non dimenticare che esso proviene da una “originaria donazione di Dio”. L’imperativo del custodire chiama in causa la responsabilità dell’uomo nel custodire l’essere, l’essere delle cose e l’essere dell’uomo, che dalla creazione sono inscindibilmente connessi. Ed è proprio la connessione originaria che impone alla bioetica questa come domanda etica di fondo: nel nostro rapporto con la natura, che cosa perdiamo o acquistiamo di noi stessi, che uomini diventiamo? In definitiva il vero sviluppo che siamo chiamati a realizzare non riguarda l’economia e quindi l’avere di più ma la pienezza di un’umanità autentica, e quindi l’essere di più mediante l’agire virtuoso: un agire prudente, temperante e, per ultimo, ma non da ultimo, giusto. ---------- The reading keys of bioethics about the creation and the utilization of GMO that are adopted in contemporary cultural and philosophical debate are: the philosophy of experimental sciences/ethics relationship and the philosophy of man/nature/economy relationship. The experimental sciences/ethics relationship could be read following two perspectives: the scientistic-progressist perspective and the precautionary perspective. The scientistic-progressist perspective, getting involved in the scientific and naturalistic fallacy, sustains that GMO are ethically acceptable because up to now they do not prove to be harmful. On the contrary, the precautionary perspective, supported by a substantially antiscientific prejudice, affirms that science does not offer elements of certainty about the absence of damage and that thus it is up to the right to establish the criteria of ethical acceptability of biotechnologies. The personalist approach dissociates itself from both perspectives, affirming the following points of view: experimental sciences, because of their epistemic statute, can not offer elements of absolute certainty about GMO harmlessness, so it is necessary to increase research, case by case experimentation and long-term follow-up; experimental data acquired up to now offer probative elements for establishing their character of harmlessness and that are considered as irrenounceable for a moral judgement which in any case must take into account extra-scientific elements of evaluation. The other philosophical support of reference, the man/nature/economy relationship, is based on sustainability, a concept having an economical matrix. The criteria of weak and of strong sustainability reflect respectively the prevailing of economic growth over nature or the priority of absolute preservation of nature over development. The different meanings of sustainability derive from radically different ideas of nature: nature as a resource, nature as intangible good. The personalist approach allows to overcome the dichotomy between the increase of development and the protection of nature through a radical change of perspective, a development which is no more unbridled and autonomous, which becomes wise administration and a nature which is no more an end in itself but becomes a gift. The idea of administration of the gift is rooted in the Book of Genesis, where it is written that God created man and put him in the Garden of Eden to dress it and to keep it. The imperative of dressing it urges man to use his intelligence and freedom to make the garden fructify, with the advise of never forgetting that it derives from a “God’s prior and original gift”. The imperative of keeping it involves man’s responsibility in keeping the being, the being of things and the being of man that from creation are inseparably connected. It is precisely this original connection that imposes on bioethics the following question as a basic ethical question: through our relationship with nature, what we lose or acquire of ourselves, what kind of men we become? Finally, the true development we are called to realize does not concern economy and thus having more, but the fullness of an authentic humanity, that is to say being more by acting virtuously: acting prudently, temperately and, last but not least, rightly.
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Dissertations / Theses on the topic "Organismi di tutela"

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MANASSERO, STEFANIA. "Il trasferimento della capitale da Torino a Firenze. Le sedi ministeriali dell'Italia unita come banco di prova delle politiche per i beni culturali / The capital's transfer from Turin to Florence. The ministry offices of united Italy as a testing ground for policies for cultural heritage." Doctoral thesis, Politecnico di Torino, 2015. http://hdl.handle.net/11583/2617606.

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Abstract:
La vicenda del trasferimento della capitale del regno d’Italia da Torino a Firenze è nota e non mancano importanti studi di riferimento sugli aspetti storico-politici e amministrativi di questo delicato passaggio. Meno indagate risultano alcune questioni più propriamente tecniche, di carattere urbanistico e soprattutto architettonico: in questo ambito la letteratura approfondisce il tema dell’ingrandimento della città scelta provvisoriamente come capitale, ossia Firenze, e dei nuovi significati che Torino, ormai ex-capitale, tenta più o meno consapevolmente di assumere, mentre sfiora soltanto il problema della scelta delle sedi per l’apparato burocratico. La ricerca di dottorato colma, in maniera innovativa, tale vuoto perché, a partire dal trasferimento delle sedi governative da Torino e a Firenze, si pone l’obiettivo di rintracciare il dibattito culturale da esso generato. In questi stessi anni iniziano infatti a delinearsi specifiche politiche per i beni culturali, chiamate a superare i localismi pre-unitari per elaborare un quadro di tutela nazionale: le differenti logiche di intervento, in un’alternanza tra prerogative locali e governative spesso in disaccordo, scatenano vivaci discussioni facilmente ripercorribili attraverso la pubblicistica del tempo e gli sberleffi offerti dalla satira, ricca di vignette sul tema, che raccoglie gli umori dell’opinione pubblica e offre una prospettiva sul senso di un disorientamento diffuso tra i cittadini. Il trasferimento, fortemente intriso di provvisorietà, si presta quindi ad essere un interessante caso studio, una sorta di banco di prova per comprendere quali siano state le difficoltà di trovare un sottile equilibrio tra le strategie di tutela per gli edifici messi a disposizione, tutti di grande valore storico e architettonico, e le necessarie modifiche per le nuove destinazioni d’uso. Un equilibrio reso ancora più precario se messo a confronto con la stretta tempistica delle operazioni di trasloco di mezzi, documenti e uomini. Nell’ottobre del 1864 è stabilito che le operazioni dovranno attuarsi nel più breve tempo possibile e comunque a partire dal maggio dell’anno successivo. In pochi mesi occorre quindi provvedere alla sistemazione di tutte le sedi fiorentine, lasciando uno strascico di ulteriore incertezza circa il destino di quelle torinesi, abbandonate in fretta e furia. Esistono attenzioni e criteri specifici per riconvertire le sedi ministeriali a nuovi impieghi? Certamente le disposizioni sulla soppressione dei conventi e le leggi sull’esproprio giocano un ruolo di primo piano, qui analizzato criticamente e posto a confronto con le moderne teorie sul restauro che proprio in questi stessi anni si dibattono con vivacità. Il tema della provvisorietà accompagna quindi costantemente gli eventi e suggerisce di ricostruire le vicende in una prospettiva storica più ampia, che travalica i primi anni di unità nazionale e giunge al passato recente: nel momento in cui i ministeri trovano una sistemazione nella città di Roma, la celeberrima ‘terza Roma’ destinata ad assumere il ruolo di capitale definitiva del regno d’Italia, vanno identificate nuove destinazioni d’uso negli edifici torinesi e fiorentini. Possono essere individuate logiche comuni tra le due città apparentemente chiuse ad ogni confronto tra loro? L’aspra dialettica tra le esigenze governative e gli obiettivi municipali non determina più ora il prevalere delle istanze del governo centrale, ma si configura in una netta vittoria da parte delle due città. Torino e Firenze sono consapevoli dei vincoli rappresentati dalla normativa statale, soprattutto quella in via di definizione riferita ai beni culturali e, facendo presa sulla sua debolezza e fragilità, individuano con astuzia le pieghe attraverso le quali far emergere le loro specifiche esigenze, anche in chiave di risarcimento per il periodo in cui sono state messe a disposizione della macchina statale. La tesi è organizzata in un primo capitolo dedicato all’inquadramento normativo riferito ai ‘monumenti’, oggi diremmo beni culturali, nel periodo pre e post unitario: il servizio di tutela, assai disomogeneo nelle varie realtà locali, cerca con difficoltà di proporsi in una prospettiva nazionale. Il percorso tracciato, com’è noto, evidenzia importanti criticità che perdurano per molto tempo e non possono essere trascurate nella ricostruzione delle scelte politiche attuate durante il trasferimento della capitale. Per comprendere la complessità di tali operazioni, è stato necessario identificare la ‘consistenza’ di una macchina burocratica così complessa. L’organizzazione amministrativa nei vari uffici ministeriali cambia anche considerevolmente in funzione del peso politico assunto da ciascun ministero, e le differenze in termini di competenze, unità e numero di uffici si traducono in spazi architettonici più o meno ampi, collocati in edifici di proprietà statale dall’alto valore rappresentativo oppure relegati in stabili anonimi e regolati da contratti di affitto. Per organizzare il consistente materiale di studio in modo chiaro ed esaustivo, è stato scelto lo strumento della schedatura delle sedi ministeriali torinesi e fiorentine, che occupa i capitoli centrali del lavoro. L’indagine è stata condotta facendo un costante riferimento alle fonti bibliografiche e documentarie, queste ultime conservate sia presso gli archivi storici della città di Torino e di Firenze, sia presso gli archivi di Stato di Torino, Firenze e Roma, in modo da privilegiare il costante confronto tra la dimensione municipale e quella centrale. Le voci di schedatura delineano in sintesi i caratteri storici e architettonici di ciascun edificio, mentre approfondiscono maggiormente l’ambito cronologico riferito alle esigenze governative e locali sino ai più recenti cambiamenti: l’analisi quindi supera lo studio delle sue peculiarità artistiche, del resto già presenti in molte pubblicazioni indicate in una bibliografia specifica, allo scopo di intrecciare inediti rapporti tra il singolo stabile e le vicende risorgimentali e post risorgimentali, in una chiave di lettura innovativa. Incrociando i dati desunti dalle schede, interpretati anche sulla base del sistema normativo sui beni culturali di inizio Novecento, si è giunti alla stesura del capitolo conclusivo che individua per le sedi ministeriali ormai dismesse cinque famiglie in base alla funzione che le accomuna: didattica, militare, culturale, amministrativa e residenziale. L’indagine cercherà di capire se è possibile cogliere una logica comune di recupero e riutilizzo degli edifici, che diventano chiara espressione della volontà di trasmettere una serie di valori omogenei, nel solco del difficile percorso verso l’acquisizione di una solida identità nazionale. I complessi architettonici sottoposti all’indagine sono stati l’espressione di un continuo cambiamento d’uso, quasi destinato a non avere mai fine. Possibile che le scelte operate siano state dettate soltanto da fortuite contingenze e da singole occasioni d’uso? Poco probabile. L’approfondimento critico dello studio attraverso l’indispensabile confronto con il coevo piano normativo dedicato ai beni culturali, inserito volutamente all’inizio e alla fine della stesura della tesi, ha permesso di cogliere alcuni atteggiamenti comuni alle due città, forse non sempre consapevoli, che testimoniano una chiara espressione di attenzione ad un bisogno di volta in volta collettivo o municipale. E’ stato possibile dimostrare che l’identità nazionale tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento è stata costruita, varrebbe la pena dire strutturata, soprattutto tentando di rispondere a queste esigenze: istruire i cittadini, rafforzare la memoria collettiva e garantire l’unità tanto amministrativa quanto militare, a fondamento di un sentire comune che, almeno nelle intenzioni dei diversi attori politici e amministrativi, presto avrebbe potuto e dovuto accomunare tutto il popolo italiano.
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Books on the topic "Organismi di tutela"

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Sergio, Marchisio, Raspadori Fabio, Della Fina Valentina, Istituto di studi giuridici sulla comunità internazionale., and Unione forense per la tutela dei diritti umani., eds. L' Italia e i diritti umani: Atti del convegno organizzato dall'Istituto di studi giuridici sulla comunità internazionale del CNR e dall'Unione forense per la tutela dei diritti umani, Roma 4 giugno 1993, e rapporto sugli organismi internazionali e nazionali che si occupano di diritti umani in Italia e nel mondo. Padova: CEDAM, 1995.

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Alcaro, Francesco, Concettina Fenga, Enrico Moscati, Francesco Pernice, and Raffaele Tommasini, eds. Valori della persona e modelli di tutela contro i rischi ambientali e genotossici. Florence: Firenze University Press, 2009. http://dx.doi.org/10.36253/978-88-8453-827-7.

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Abstract:
This book brings together studies produced during the implementation of the MIUR-PRIN 2005/2007 inter-university project on 'The individual in domestic and community legislation: new models for protection and management of environmental and genotoxic risks'. The managers of the working groups organised itinerant study days in Messina, Florence and Rome, also with a view to in-the-field verification of different experiences and realities. Within the framework of interdisciplinary liaison, the important contributions made by eminent scholars have enabled the in-depth study at legal and medical level of the most appropriate tools for guaranteeing preventive and restrictive mechanisms in relation to protection from the damage of potentially genotoxic environmental, occupational or individual factors. This is the most recent approach to the new code of the environment, utilising the principle of precaution which is intended to induce the jurist and the medical scientist to discern profiles of continuity and discontinuity in the promotion and protection of individual values.
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