Academic literature on the topic 'Ordine pubblico internazionale'

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Journal articles on the topic "Ordine pubblico internazionale"

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Marongiu Buonaiuti, Fabrizio. "Recognition in Italy of filiation established abroad by surrogate motherhood, between transnational continuity of personal status and public policy = Il riconoscimento in Italia del rapporto di filiazione costituito all’estero tramite maternita’ surrogata, tra continuita’ dello status e ordine pubblico." CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 11, no. 2 (October 1, 2019): 294. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2019.4959.

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Abstract:
Abstract: A recent judgment by the Sezioni Unite of the Italian Corte di cassazione has ruled on a highly sensible and controversial issue, concerning the compatibility with the Italian public policy of a foreign court order, establishing a bond of filiation between a child born by surrogacy and the intended father, materially the same sex spouse of the biological father, despite the absence of any genetical link. The Sezioni Unite declared that such a court order could not be recognized, as incompatible with the Italian public policy. In so deciding, they appeared to have taken a step back as compared to an earlier judgment delivered by the first civil chamber of the same Corte di cassazione in 2016, where a more favourable attitude had prevailed. As compared to the said earlier judgment, the Sezioni Unite, besides distinguishing the circumstances occurring in the two cases, provided a more flexible reading of the public policy exception in private international law, partly overruling the narrower reading provided in the earlier judgment, which had limited its scope to those principles concerning the protection of fundamental rights enshrined in international and European instruments, as well as in the Italian Constitution. In the conclusions it reaches, the judgment by the Sezioni Unite reveals a substantial alignment with the solution envisaged by the European Court of Human Rights in its Advisory Opinion of 10 April 2019, contemplating adoption by the intended, non-biological parent, as the avenue by which the right of the child to his private life with that parent might be enforced.Keywords: Status filiationis, surrogate motherhood, public policy, recognition of personal and family status, Art. 8 ECHR.Riassunto: Una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ha affrontato una questione molto delicata e controversa, costituita dalla riconoscibilità in Italia di un provvedimento giurisdizionale straniero costitutivo di un rapporto di filiazione tra un minore e il padre di intenzione – materialmente il coniuge dello stesso sesso del padre biologico – in assenza di alcun legame genetico. Nell’affermare che un tale provvedimento non può essere riconosciuto in quanto in contrasto con l’ordine pubblico, le Sezioni Unite sono parse compiere un passo indietro rispetto a una precedente pronuncia della I sezione civile della stessa Cassazione del 2016, nella quale aveva prevalso un approccio di maggiore apertura. Rispetto a tale precedente pronuncia, le Sezioni Unite, oltre a sottolineare le differenze tra le fattispecie che si presentavano nei due casi, hanno adottato una definizione maggiormente flessibile del limite dell’ordine pubblico nel diritto internazionale privato, del quale la precedente decisione della sezione semplice aveva dato una lettura eccessivamente restrittiva, limitandone la portata a quei soli principi internazionalmente condivisi in materia di tutela dei diritti fondamentali e a quegli ulteriori principi che trovano affermazione nella Costituzione italiana. Nelle conclusioni raggiunte, la pronuncia delle Sezioni Unite rivela un sostanziale allineamento con la posizione assunta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel suo parere consultivo del 10 aprile 2019, facendo riferimento all’adozione del minore da parte del genitore d’intenzione privo di legami biologici, come la via attraverso la quale il diritto del minore alla sua vita privata con tale genitore può ricevere tutela.Parole chiave: rapporto di filiazione, maternità surrogata, ordine pubblico, riconoscimento degli status personali e familiari, Art. 8 CEDU.
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Colao, Floriana. "La proprietà fondiaria dalla bonifica integrale di Arrigo Serpieri alla riforma agraria di Antonio Segni. Diritto e politica nelle riflessioni di Mario Bracci tra proprietà privata e socializzazione della terra." Italian Review of Legal History, no. 7 (December 22, 2021): 323–76. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16892.

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Abstract:
Nel Programma di Giangastone Bolla per la Rivista di diritto agrario (1922) la proprietà fondiaria era banco di prova delle «moderne trasformazioni del diritto di proprietà» – su cui Enrico Finzi – in primo luogo con la «funzione sociale». Nell’azienda agraria Bolla osservava inoltre lo spostamento dalla proprietà all’impresa; asseriva che il legame tra l’agricoltura e lo Stato imponeva allo studioso del diritto agrario l’impegno per la «ricostruzione sociale ed economica del paese». In vista della «funzione sociale» Arrigo Serpieri – dal 1923 sottosegretario di Stato all’Agricoltura – promuoveva diversi provvedimenti legislativi per la «bonifica integrale»; la politica per l’agricoltura si legava all’organizzazione dello Stato corporativo in fieri (Brugi, Arcangeli). Il Testo unico del 1933 mirava al risanamento della terra per aumentarne la produttività e migliorare le condizioni dei contadini con trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, con possibili espropri di latifondi ed esecuzione coatta di lavori di bonifica su terre private; dal 1946 il Testo unico del 1933 sarà considerato una indicazione per la riforma agraria (Rossi Doria, Segni). Nel primo Congresso di diritto agrario, (Firenze 1935), Maroi, Pugliatti, Serpieri, D’Amelio, Bolla, Ascarelli, Calamandrei discutevano alcune questioni, in primo luogo il diritto agrario come esperienza fattuale, legato alla vita rurale, irriducibile ad un ordine giuridico uniforme; da qui la lunga durata della ‘fortuna’ dell Relazione Jacini sulle diverse Italie agrarie. In vista della codificazione civile, i giuristi rilevavano l’insufficienza dell’impianto individualistico; ponevano l’istanza di norme incentrate sul bene e non sui soggetti, fino al superamento della distinzione tra diritto pubblico e privato. I più illustri giuristi italiani scrivevano nel volume promosso dalla Confederazione dei lavoratori dell’agricoltura; La Concezione fascista della proprietà esprimeva il distacco dalla concezione liberale – con l’accento sulla proprietà della terra fondata sul lavoro (Ferrara, Panunzio) – e teneva ferma l’iniziativa privata (Filippo Vassalli). Bolla ribadiva la particolarità della proprietà fondiaria tra ordinamento corporativo e progetto del codice civile, «istituto a base privata, aiutato e disciplinato dallo Stato», con il titolare «moderator et arbiter» della propria iniziativa. Nel codice civile del 1942 la proprietà fondiaria aveva senso dell’aspetto dinamico dell’attività produttiva, senza contemplare la «funzione sociale» come «nuovo diritto di proprietà» (Pugliatti, Vassalli, D’Amelio).Dopo la caduta del regime fascista le lotte nelle campagne imponevano al ministro Gullo di progare i contratti agrari e regolare l’occupazione delle terre incolte, con concessioni pluriennali ai contadini occupanti; il lodo De Gasperi indennizzava i mezzadri. Le differenti economie delle ‘diverse Italie agrarie’ sconsigliavano una riforma uniforme (Rossi Doria, Serpieri); i riorganizzati partiti politici miravano alla ripartizione delle terre espropriate e ad indennizzi al proprietario privato, senza lesioni del diritto di proprietà. L’iniziale azione dello Stato ad erosione del latifondo, con appositi Enti di riforma, aveva per scopo la valorizzazione della piccola proprietà contadina (Segni, Bandini). Per coniugare proprietà privata ed interesse sociale nella Costituzione Mortati motivava la sua proposta di «statuizione costituzionale»; Fanfani chiedeva «un articolo che parli espressamente della terra». Il latifondo era la questione più urgente ma divisiva; Di Vittorio ne chiedeva l’«abolizione » ed Einaudi la «trasformazione», scelta che si imponeva in nome delle diverse ‘Italie rurali’; non si recepiva la proposta di una norma intesa ad ostacolare le grandi proprietà terriere. L’articolo 44 della Costituzione prevedeva una legge a imporre «obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata», al fine di «conseguire il razionale sfruttamento del suolo ed equi rapporti sociali». Bolla apprezzava la scelta di «trasformare la proprietà individuale in proprietà sociale»; Vassalli scriveva di un non originale «prontuario di risoluzione del problema agrario». Nel progetto del Ministro per l’agricoltura Segni – che riusciva a far varare una contrastata riforma agraria – l’art. 44 dettava compiti al «legislatore futuro»; la legge Sila 21 Maggio 1950, la legge stralcio del 21 Ottobre 1950 per le zone particolarmente depresse, i progetti di legge sui contratti agrari erano discussi nel Terzo congresso di diritto agrario e nel primo Convegno internazionale, promosso da Bolla, con interventi di Bassanelli, Segni, Capograssi, Pugliatti, Santoro Passarelli, Mortati, Esposito. Il lavoro era considerato l’architrave della proprietà della terra, «diritto continuamente cangiante, che deve modellarsi sui bisogni sociali» (Bolla). In questo quadro è interessante la riflessione teorico-pratica, giuridico-politica di Mario Bracci, docente di diritto amministrativo a Siena, rettore, incaricato anche dell’insegnamento di diritto agrario. Rappresentante del PdA alla Consulta nazionale nella Commissione agricoltura, Bracci si proponeva di scrivere un «libro sulla socializzazione della terra», mai pubblicato; l’Archivio personale offre una mole di appunti finora inediti sul tema. Bracci collocava nella storia la proprietà della terra, che aveva senso nel «lavoro»; la definiva architrave del diritto agrario e crocevia di diritto privato e pubblico, tra le leggi di bonifica, la codificazione civile, l’art. 44 della Costituzione, la riforma agraria, intesa come «problema di giustizia». Dal fascismo alla Repubblica Bracci coglieva continuità tecniche e discontinuità ideologiche nell’assetto dell’istituto di rilevanza costituzionale, «le condizioni della persona sono indissolubilmente legate a quelle della proprietà fondiaria». Da studioso e docente di diritto amministrativo e diritto agrario dal luglio 1944 Bracci intendeva rispondere al conflitto nelle campagne, mediando tra «fini pubblici della produzione agraria e le esigenze della giustizia sociale»; proponeva «forme giuridiche adeguate e che sono forme di diritto pubblico».
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Cignetti, Luca, Silvia Demartini, Simone Fornara, and Vincenzo Todisco. "Editoriale." DIDIT. Didattica dell’italiano. Studi applicati di lingua e letteratura, no. 1 (November 9, 2021): VII—VIII. http://dx.doi.org/10.33683/didit.21.01.00.

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Abstract:
Prende l’avvio, con questo fascicolo, DIDIT. Didattica dell’italiano. Studi applicati di lingua e letteratura, una nuova rivista scientifica nata dalla collaborazione tra il Centro competenze didattica dell’italiano lingua di scolarizzazione del Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e l’Alta scuola pedagogica dei Grigioni. Alla rivista partecipano quindi due istituzioni universitarie che si occupano della formazione degli insegnanti del Ticino e dei Grigioni, i due cantoni svizzeri in cui l’italiano è lingua ufficiale (nei Grigioni accanto al tedesco e al romancio): un contesto del tutto particolare, che vede l’italiano insieme lingua di scolarizzazione e lingua prima (in Ticino e nel Grigioni italiano), lingua seconda (in Ticino) e lingua straniera nella scuola dell’obbligo (nella parte tedesca del Canton Grigioni). In una realtà così peculiare dal punto di vista linguistico e culturale, DIDIT intende offrire uno strumento di ricerca e aggiornamento rivolto a chi opera, per ragioni di studio o di lavoro, nell’ambito della didattica dell’italiano come lingua prima, come lingua seconda o come lingua straniera. Vista la particolare situazione linguistica del Canton Grigioni, del limitrofo Alto Adige e tenuto conto delle diverse altre lingue presenti sul territorio grigionese e ticinese accanto alle lingue ufficiali, la nuova rivista prende in considerazione anche la ricerca sulla didattica del plurilinguismo. In questo senso la rivista si presenta come luogo di scambio scientifico privilegiato e unico nel panorama delle pubblicazioni scientifiche presenti sul territorio nazionale svizzero e come uno dei pochi strumenti a livello internazionale che prendono in esame l’italiano nei diversi contesti di insegnamento; l’obiettivo sul medio-lungo termine è di configurarsi come un punto di riferimento nel campo degli studi sulla didattica dell’italiano e del plurilinguismo, caratterizzati dal costante connubio tra dimensione teorica e dimensione applicativa. DIDIT è divisa in tre sezioni: Studi e ricerche, Esperienze didattiche e Recensioni e segnalazioni. La prima, affidata alla penna di studiose e studiosi di chiara fama nel settore della didattica della lingua e della letteratura italiana (in questo primo numero Maria G. Lo Duca e Giuliana Fiorentino e, per la tematica del plurilinguismo, Ruth Videsott), accoglie approfondimenti teorici su temi afferenti agli ambiti didattici sopra ricordati. La seconda è dedicata a esempi di applicazioni e percorsi didattici, affidati a studiose e studiosi, ricercatrici e ricercatori, docenti attive e attivi nella scuola di ogni ordine e grado (in questo numero Livia Radici Tavernese, Daniele Dell’Agnola, Stefania Crameri e Daniela Kappler). La terza presenta, infine, recensioni di libri e studi che possono contribuire all’innovazione didattica nelle discipline di riferimento e a segnalazioni di opere – come albi illustrati, poesie, raccolte di racconti e romanzi – rivolte a lettori di diverse fasce di età. Tenuto conto dei contesti minoritari con cui si vede confrontato l’italiano in Svizzera, la rivista ambisce a diventare anche uno strumento per il sostegno e la promozione della lingua italiana in questo contesto nazionale, e non solo. In tal senso, si propone di estendere il proprio orizzonte agli studi sulla didattica dell’italiano in un’accezione ampia, che accolga prospettive plurali e sguardi capaci di spaziare dalla teoria all’applicazione pratica, avendo sempre come obiettivo di fondo un aggiornamento costante sulle strategie, sui metodi, sulle ricerche volte a migliorare e a innovare l’insegnamento dell’italiano. In tal modo la rivista garantisce lo scambio e la comunicazione tra il mondo della ricerca e quello della scuola, a livello nazionale e internazionale: attraverso la scelta dei temi, degli ambiti di ricerca e di riflessione, DIDIT vuole così rispondere alle sfide didattiche e teoriche poste alla disciplina e stimolare il dibattito scientifico e pubblico.
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Colao, Floriana. "La sovranità della Chiesa cattolica e lo Stato sovrano. Un campo di tensione dalla crisi dello Stato liberale ai Patti Lateranensi, con un epilogo nell'articolo 7 primo comma della Costituzione." Italian Review of Legal History, no. 8 (December 21, 2022): 257–312. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/19255.

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Abstract:
Il saggio ricostruisce la genesi della ‘Premessa’ al Trattato del Laterano del 1929, in cui le Due Alte Parti – governo italiano e Santa Sede, con le firme di Mussolini e del cardinale Gasparri – garantirono alla Chiesa «una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale». Da qui la «necessità di costituire, con particolari modalità, la Città del Vaticano […] con giurisdizione sovrana della Santa Sede», e l’art. 2, «l’Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione». Il saggio considera che i giuristi – Vittorio Emanuele Orlando, che, da presidente del Consiglio nel maggio giugno 1919 tentò una trattativa con la Santa Sede per la risoluzione della Questione romana, e Amedeo Giannini, che tra i primi suggerì a Mussolini un «nuovo codice della legislazione ecclesiastica» – legarono la Conciliazione alla crisi dello Stato liberale ed al «regime diverso», insediatosi in Italia il 28 Ottobre 1922. Il saggio considera che già nel 1925 il guardasigilli Alfredo Rocco coglieva nelle ‘due sovranità’ una pietra d’inciampo nella costruzione dello Stato totalitario, anche se dichiarava di dover abbandonare l’«agnostico disinteresse del vecchio dottrinarismo liberale». Il saggio considera che Rocco rimase ai margini delle trattative con la Santa Sede, dal momento che metteva in guardia dal riconoscimento del «Pontefice sovrano, soggetto di diritto internazionale», e da «un altro Stato nello Stato», principio su cui convergevano giuristi quali Ruffini, Scaduto, Schiappoli, Orlando. Le trattative segrete furono affidate a Domenico Barone – consigliere di Stato, fiduciario del Duce – e Francesco Pacelli, avvocato concistoriale e fiduciario del cardinal Gasparri; la sovranità della Chiesa ed un suo ‘Stato’ appariva come la posta in gioco. Il saggio considera che la nascita dello Stato della Città del Vaticano complicava l’‘immagine’ del Regno d’Italia persona giuridica unitaria, ‘costruita’ dalla giuspubblicistica nazionale, difesa anche da Giovanni Gentile sul «Corriere della Sera». Mostra che il fascismo intese riconoscere il cattolicesimo «religione dominante dello Stato» per rafforzare la legge 13 Maggio 1871 n. 214, «sulle guarentigie pontificie e le relazioni fra Stato e Chiesa», che aveva previsto un favor religionis per la Chiesa cattolica. La Conciliazione risalta come l’approdo di un lungo processo storico, che offriva forma giuridica al ruolo che il cattolicesimo aveva e avrebbe rivestito per l’identità italiana; non a caso nel Marzo 1929 Agostino Gemelli celebrava una «nuova Italia riconciliata con la Chiesa e con sè stessa, con la propria storia e la propria bimillenaria civiltà». Il saggio mostra che la sovranità della Chiesa e lo Stato della Città del Vaticano furono molto discusse nel dibattito parlamentare sulla ratifica dei Patti firmati l’11 Febbraio 1929, con i toni duri di Mussolini, che definì la Chiesa «non sovrana e nemmeno libera». Rocco affermò che il «regime fascista» riconosceva «de iure» una sovranità «immutabile de facto»; rispondeva agli «improvvisati e non sinceri zelatori dello Stato sovrano, ma anticlericale», che «lo Stato è fascista, non abbandona parte alcuna della sua sovranità». Jemolo e Del Giudice – estimatori delle « nuove basi del diritto ecclesiastico – colsero il senso di questa «pace armata» tra governo e Santa Sede. Il saggio esamina l’ampio dibattito sulla «natura giuridica» della sovranità della Chiesa e sulla «statualità» dello Stato della Città del Vaticano, tra diritto pubblico, ecclesiastico, internazionale, teoria generale dello Stato. Coglie uno snodo nel pensiero di Santi Romano, indicato da Giuseppe Dossetti alla Costituente come assertore del «principio della pluralità degli ordinamenti giuridici». Il saggio esamina poi il confronto sullo Stato italiano come Stato confessionale, teoria sostenuta da Santi Romano, negata da Francesco Scaduto. Taluni – Calisse, Solmi, Checchini, Schiappoli – guardavano ai Patti Lateranensi come terreno del rafforzamento della sovranità dello Stato; Meacci scriveva di «Stato superconfessionale, cioè al di sopra di tutte le confessioni»; Piola e Del Giudice tematizzavano uno «Stato confessionista». Jemolo – che nel 1927 definiva la «sovranità della Chiesa questione forse insolubile» – affermava che, dopo gli Accordi, «il nostro Stato non sarà classificabile tra i Paesi separatisti, ma tra quelli confessionali». Il saggio esamina poi il dibattito sulla sovranità internazionale della Chiesa – discussa, tra gli altri, da Anzillotti, Diena, Morelli – a proposito della distinzione o unità tra la Santa Sede e lo Stato Città del Vaticano – prosecuzione dello Stato pontificio o «Stato nuovo» – e della titolarità della sovranità. Il saggio si sofferma poi sul dilemma di Ruffini, «ma cos’è precisamente questo Stato», analizzando uno degli ultimi scritti del maestro torinese, il pensiero di Orlando, Jemolo, Giannini, una monografia di Donato Donati e una di Mario Bracci, due dense «Lectures» di Mario Falco sul Vatican city, tenute ad Oxford, Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano di Federico Cammeo, in cui assumeva particolare rilievo la «sovranità, esercitata dal Sommo Pontefice», per l’«importanza speciale» nei «rapporti con l’Italia». Quanto agli ecclesiasticisti, il saggio esamina le prospettive poi sviluppate nell’Assemblea Costituente, uno scritto del giovane Giuseppe Dossetti – docente alla Cattolica – sulla Chiesa come ordinamento giuridico primario, connotato da sovranità ed autonomia assoluta non solo in spiritualibus; le pagine di Jannaccone e D’Avack sulla «convergenza tra potestas ecclesiastica e sovranità dello Stato come coesistenza necessaria della Chiesa e dello Stato e delle relative potestà»; un ‘opuscolo’ di Jemolo «per la pace religiosa in Italia», che nel 1944 poneva la libertà come architrave di nuove relazioni tra Stato e Chiesa. Il saggio conclude il percorso della «parola sovranità» – così Aldo Moro all’Assemblea Costituente – nell’esame del sofferto approdo all’articolo 7 primo comma della Costituzione, con la questione definita da Orlando «zona infiammabile». Sull’‘antico’ statualismo liberale e sul ‘monismo giuridico’ si imponeva il romaniano pluralismo; Dossetti ricordava la «dottrina dell’ultimo trentennio contro la tesi esclusivista della statualità del diritto». Rispondeva alle obiezioni dei Cevolotto, Calamandrei, Croce, Orlando, Nenni, Basso in nome di un «dato storico», «la Chiesa cattolica […] ordinamento originario […] senza alcuna compressione della sovranità dello Stato». Quanto al discusso voto comunista a favore dell’art. 7 in nome della «pace religiosa», Togliatti ricordava anche le Dispense del 1912 di Ruffini – imparate negli anni universitari a Torino – a suo dire ispiratrici della «formulazione Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani». Tra continuità giuridiche e discontinuità politiche, il campo di tensione tra ‘le due sovranità’ si è rivelato uno degli elementi costitutivi dell’identità italiana, nel segnare la storia nazionale dei rapporti tra Stato e Chiesa dall’Italia liberale a quella fascista a quella repubblicana, in un prisma di temi-problemi, che ancora oggi ci interroga.
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"Diritto italiano. Espulsioni." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 3 (December 2011): 139–52. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-003011.

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Abstract:
1. Corte di cassazione 5.5.2011 n. 9967 - espulsione - pendenza procedimento rinnovo carta soggiorno - annullamento 2. Corte di cassazione 8.9.2011 n. 18481 - espulsione per violazione ordine allontanamento - contrasto normativa nazionale con direttiva europea cd. rimpatri - immediata applicazione direttiva - disapplicazione normativa nazionale - annullamento 3. Corte di cassazione 8.9.2011 n. 18493 - opposizione tardiva - rigetto richiesta protezione internazionale - comunicazione in lingua conosciuta - violazione - nullitŕ - valutazione giurisdizionale tempestivitŕ impugnazione - difetto motivazione - cassazione con rinvio 4. Giudice di pace di Agrigento 8.7.2011 - respingimento differito - giurisdizione ordinaria - termine adozione rispetto rintraccio/inizio trattenimento in CIE - mancata previsione normativa - necessitŕ ricostruzione sistematica secondo ragionevolezza - violazione - annullamento 5. Tribunale di Bologna 15.10.2011 - trattenimento in CIE - presupposto allontanamento immediato per violazione divieto reingresso - necessitŕ accertamento violazione divieto con condanna penale - mancanza - illegittimitŕ atto presupposto - diniego convalida.RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA 6. Tribunale di Novara 28.9.2011 - accompagnamento coattivo alla frontiera - cittadino comunitario - richiesta convalida - motivi imperativi pubblica sicurezza - appartenenza a categorie persone pericolose - precedenti penali - recente scarcerazione - assenza attualitŕ pericolositŕ sociale - diniego convalida.
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Dissertations / Theses on the topic "Ordine pubblico internazionale"

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CASCARANO, APOLLONIA. "ORDINE PUBBLICO ECONOMICO TRA PROGRESSO ECONOMICO E SVILUPPO SOCIALE." Doctoral thesis, UNIVERSITà DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA, 2015. http://hdl.handle.net/10281/64775.

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Abstract:
Nella ricerca si mostra l’esistenza di una dimensione costituzionale europea di principi e valori comprendenti la CEDU e le costituzioni statali fondanti la presenza di un ordine pubblico europeo evidenziando l’emersione di un sistema europeo costituzionale. La ricerca unisce elementi e sistemi per prospettare l’esistenza di un’integrazione europea a livello giuridico tutelando il cd. pluralismo giuridico europeo, dando risalto agli strumenti di identità degli ordinamenti, creando unione tra il processo di integrazione e la tutela del pluralismo ordinamentale, evidenziando la situazione di giuridicità non perfetta relativa alla tutela dei diritti fondamentali. Da qui il ricorso al concetto di ordine pubblico che afferma l’unità degli ordinamenti giuridici definendo il concetto di pluralismo costituzionale europeo con il mutuo riconoscimento e l’affermazione di una dimensione costituzionale. Tra il concetto di costituzione formale ed il concetto di costituzione reale, si preferisce il concetto di Verfassung, costituzione reale. Il concetto di ordine pubblico conserva e valorizza le diversità ed i conflitti e diviene il risultato del conflitto tra conservazione e promozione dei valori e principi fondamentali. Si inserisce il concetto di ordine pubblico economico come categoria variabile che segna la nascita di un nuovo diritto tendente a prevenire e regolare i conflitti sociali. L’ordine pubblico economico si oppone all’astrattezza delle vecchie disposizioni con una legislazione di categorie sociali dove il contratto è sottoposto a regole dettate dalla tipologia contrattuale ed dalla personalità delle parti. La novità concettuale che porta alla distinzione tra i due concetti di ordine pubblico ed ordine pubblico economico è la base statuale: distanziandosi dallo Stato liberale, il concetto di ordine pubblico economico si fonda nelle forme di Stato sociale dove il sociale giustifica l’intervento statale in economia divenendo nozione giuridica di politica economica e sociale. Il rapporto tra diritto ed economia appare importante per poter meglio capire la portata della categoria dell’ordine pubblico economico: si segnala la necessità di creare concezioni non astratte ma reali dell’ordinamento recuperando l’esperienza dei rapporti umani e il fenomeno della comunicazione interpersonale. La proposta di una teoria generale in ambito economico rileva le deficienze di un metodo astratto in unione alla necessità di una "nuova antropologia" su cui si basa il concetto sussidiario. La nuova antropologia valorizza l'autonomia e la capacità dei singoli figlia dello spontaneo autoregolarsi della persona umana. Da ciò deriva l'analisi del rapporto tra ordine economico e ordinamento giuridico: la naturalità delle norme sociali si unisce con il ruolo sussidiario delle istituzioni che sopperiscono alle deficienze dei regolamenti. Esiste una comunicazione tra soggetti tramite la quale si ridà centralità al concetto di comunicazione ipotizzando un ordinamento intersoggettivo, sul quale si basa l'intervento sussidiario delle istituzioni con funzione di orientamento per il benessere della vita comunitaria. Il nuovo concetto di ordine pubblico economico diventa categoria che media le interrelazioni tra i principi dell’ordinamento comunitario e le regole del mercato comunitario. Lo sviluppo economico ed il progresso sociale sono i due cardini fondamentali della categoria, tendente sempre ad un bilanciamento tra le due finalità, riconosciuti a livello europeo come valori fondamentali ed intrepretati dalla giurisprudenza della Corte come fondamentali per le sue decisioni. Si sottolinea la realizzazione del concetto in ambito comunitario, dove all’esigenza di protezione delle libertà economiche si è riusciti ad associare la tutela di altri valori. L’equilibrio per il raggiungimento dell’ordine pubblico economico manca in tante aeree del diritto internazionale dove è prevalente il concetto di free trade rispetto ai valori sociali e della persona umana.
The study shows the existence of an European constitutional dimension of values and principles including the CEDU and the national constitutions, establishing the presence of an European public order underlining the display of a constitutional European system. The research tries to prospect the existence of an European integration at juridical level, granting the European juridical pluralism, highlighting the identity of each system, unifying the process of integration and the defense of pluralism, showing a defective juridical situation related to the granting of fundamental rights. The study appeals to the concept of public order that states the unity of juridical systems defining the concept of European constitutional pluralism through the mutual acknowledgment and achievement of a constitutional dimension. Among both the concepts of formal constitution and real constitution, it is preferred that of Verfassung ,real constitution. The concept of public order retains and gives values to the differences and conflicts and becomes the result of the conflict between the retention and promotion of values and fundamental principles. It is added the concept of public economic order as a variable category that marks the beginning of a new law that prevents and settle social conflicts. The public economic order oppose the abstract nature of old orders through the legislation of social categories where the contract is subject to rules of contractual typology and to the legal entity of the parts. The conceptual innovation that brings to the distinction between the two concept of public order and public economic order is the statuale base : the concept of public economic order is based on the forms of social State where the social justifies the public intervention in economy, becoming a legal notion of political and social economy. The relationship between law and economy appears important to better understand the meaning of the category of public and economic order: it is marked the need to create real and non-abstract conceptions of the system and to recover the experience of human relationships and that of the interpersonal communication. The proposal of a general theory in an economic setting reveals the deficiencies of an abstract method together with the need of a “new anthropology” upon which the subsidiary concept is based. The new typology gives value to the autonomy and to the ability of the individual and it is consequence of the natural auto govern of the human person. An analysis of the relationship between the economic order and the juridical system follows: social rules join the subsidiary role of institutions that provide for the deficiencies of procedures. There is a communication between the two subjects through which the concept of communication gains importance, thus supposing a system upon which the subsidiary intervention of institutions that work for the welfare of community life is based. The new concept of public economic order becomes a category that mediate the interrelations among the principles of the Community system and the rules of the Community market. The economic development and the social progress are the two cornerstones of the category, always tending towards a balance between the two purposes , identified at European levels as fundamental values and interpreted from the law of the Court as basic for its decisions. It is underlined the fulfillment of the concept in the Community setting in which the need of defending economic freedom has been associated to the protection of other values. The balance for the achievement of the public economic order lacks in many areas of international law where the concept of free trade prevails over social values and human person.
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CASCARANO, APOLLONIA. "L'ordine pubblico economico tra progresso economico e sviluppo sociale." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2015. http://hdl.handle.net/10281/65881.

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Abstract:
Nella ricerca si mostra l’esistenza di una dimensione costituzionale europea di principi e valori comprendenti la CEDU e le costituzioni statali fondanti la presenza di un ordine pubblico europeo evidenziando l’emersione di un sistema europeo costituzionale. La ricerca unisce elementi e sistemi per prospettare l’esistenza di un’integrazione europea a livello giuridico tutelando il cd. pluralismo giuridico europeo, dando risalto agli strumenti di identità degli ordinamenti, creando unione tra il processo di integrazione e la tutela del pluralismo ordinamentale, evidenziando la situazione di giuridicità non perfetta relativa alla tutela dei diritti fondamentali. Da qui il ricorso al concetto di ordine pubblico che afferma l’unità degli ordinamenti giuridici definendo il concetto di pluralismo costituzionale europeo con il mutuo riconoscimento e l’affermazione di una dimensione costituzionale. Tra il concetto di costituzione formale ed il concetto di costituzione reale, si preferisce il concetto di Verfassung, costituzione reale. Il concetto di ordine pubblico conserva e valorizza le diversità ed i conflitti e diviene il risultato del conflitto tra conservazione e promozione dei valori e principi fondamentali. Si inserisce il concetto di ordine pubblico economico come categoria variabile che segna la nascita di un nuovo diritto tendente a prevenire e regolare i conflitti sociali. L’ordine pubblico economico si oppone all’astrattezza delle vecchie disposizioni con una legislazione di categorie sociali dove il contratto è sottoposto a regole dettate dalla tipologia contrattuale ed dalla personalità delle parti. La novità concettuale che porta alla distinzione tra i due concetti di ordine pubblico ed ordine pubblico economico è la base statuale: distanziandosi dallo Stato liberale, il concetto di ordine pubblico economico si fonda nelle forme di Stato sociale dove il sociale giustifica l’intervento statale in economia divenendo nozione giuridica di politica economica e sociale. Il rapporto tra diritto ed economia appare importante per poter meglio capire la portata della categoria dell’ordine pubblico economico: si segnala la necessità di creare concezioni non astratte ma reali dell’ordinamento recuperando l’esperienza dei rapporti umani e il fenomeno della comunicazione interpersonale. La proposta di una teoria generale in ambito economico rileva le deficienze di un metodo astratto in unione alla necessità di una "nuova antropologia" su cui si basa il concetto sussidiario. La nuova antropologia valorizza l'autonomia e la capacità dei singoli figlia dello spontaneo autoregolarsi della persona umana. Da ciò deriva l'analisi del rapporto tra ordine economico e ordinamento giuridico: la naturalità delle norme sociali si unisce con il ruolo sussidiario delle istituzioni che sopperiscono alle deficienze dei regolamenti. Esiste una comunicazione tra soggetti tramite la quale si ridà centralità al concetto di comunicazione ipotizzando un ordinamento intersoggettivo, sul quale si basa l'intervento sussidiario delle istituzioni con funzione di orientamento per il benessere della vita comunitaria. Il nuovo concetto di ordine pubblico economico diventa categoria che media le interrelazioni tra i principi dell’ordinamento comunitario e le regole del mercato comunitario. Lo sviluppo economico ed il progresso sociale sono i due cardini fondamentali della categoria, tendente sempre ad un bilanciamento tra le due finalità, riconosciuti a livello europeo come valori fondamentali ed intrepretati dalla giurisprudenza della Corte come fondamentali per le sue decisioni. Si sottolinea la realizzazione del concetto in ambito comunitario, dove all’esigenza di protezione delle libertà economiche si è riusciti ad associare la tutela di altri valori. L’equilibrio per il raggiungimento dell’ordine pubblico economico manca in tante aeree del diritto internazionale dove è prevalente il concetto di free trade rispetto ai valori sociali e della persona umana.
The study shows the existence of an European constitutional dimension of values and principles including the CEDU and the national constitutions, establishing the presence of an European public order underlining the display of a constitutional European system. The research tries to prospect the existence of an European integration at juridical level, granting the European juridical pluralism, highlighting the identity of each system, unifying the process of integration and the defense of pluralism, showing a defective juridical situation related to the granting of fundamental rights. The study appeals to the concept of public order that states the unity of juridical systems defining the concept of European constitutional pluralism through the mutual acknowledgment and achievement of a constitutional dimension. Among both the concepts of formal constitution and real constitution, it is preferred that of Verfassung ,real constitution. The concept of public order retains and gives values to the differences and conflicts and becomes the result of the conflict between the retention and promotion of values and fundamental principles. It is added the concept of public economic order as a variable category that marks the beginning of a new law that prevents and settle social conflicts. The public economic order oppose the abstract nature of old orders through the legislation of social categories where the contract is subject to rules of contractual typology and to the legal entity of the parts. The conceptual innovation that brings to the distinction between the two concept of public order and public economic order is the statuale base : the concept of public economic order is based on the forms of social State where the social justifies the public intervention in economy, becoming a legal notion of political and social economy. The relationship between law and economy appears important to better understand the meaning of the category of public and economic order: it is marked the need to create real and non-abstract conceptions of the system and to recover the experience of human relationships and that of the interpersonal communication. The proposal of a general theory in an economic setting reveals the deficiencies of an abstract method together with the need of a “new anthropology” upon which the subsidiary concept is based. The new typology gives value to the autonomy and to the ability of the individual and it is consequence of the natural auto govern of the human person. An analysis of the relationship between the economic order and the juridical system follows: social rules join the subsidiary role of institutions that provide for the deficiencies of procedures. There is a communication between the two subjects through which the concept of communication gains importance, thus supposing a system upon which the subsidiary intervention of institutions that work for the welfare of community life is based. The new concept of public economic order becomes a category that mediate the interrelations among the principles of the Community system and the rules of the Community market. The economic development and the social progress are the two cornerstones of the category, always tending towards a balance between the two purposes , identified at European levels as fundamental values and interpreted from the law of the Court as basic for its decisions. It is underlined the fulfillment of the concept in the Community setting in which the need of defending economic freedom has been associated to the protection of other values. The balance for the achievement of the public economic order lacks in many areas of international law where the concept of free trade prevails over social values and human person.
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CHIRICALLO, Nicola. "Verso un ordine pubblico europeo delle successioni? L’impatto del Regolamento 650/2012 sul diritto successorio materiale, tra principi UE e tradizioni nazionali." Doctoral thesis, Università degli studi di Ferrara, 2023. https://hdl.handle.net/11392/2502851.

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Abstract:
Nel primo Capitolo del presente lavoro, muovendo da una prospettiva civilistica, si è provveduto con l’esaminare l’impatto sostanziale derivante dall’adozione del Regolamento europeo n. 650/2012 in materia di diritto internazionale privato delle successioni. A tal fine, premessi brevi cenni sulla disciplina italiana di diritto internazionale privato delle successioni previgente, contenuta negli articoli 46 e seguenti della legge n. 218 del 1995, si è effettuata una sintetica ricostruzione storica dell’istituto dell’ordine pubblico internazionale nella logica della legge n. 218 del 1995: in quest’occasione, si è anche confrontata tale eccezione con un altro fondamentale limite all’applicazione della legge straniera, rappresentato dalle norme di applicazione necessaria. In seguito, una volta compiuta siffatta ricostruzione diacronica, si è proseguito con l’analisi di alcuni importanti profili di incidenza del Regolamento n. 650 sul diritto successorio materiale, evidenziando come il Regolamento medesimo appaia incidere sul diritto successorio materiale almeno sotto tre differenti punti di vista: il patto successorio c.d. “europeo” – il quale viene espressamente disciplinato nell’art. 25 del Regolamento –, il certificato successorio europeo nonché, soprattutto, la clausola di ordine pubblico contenuta nell’art. 35, il cui rilievo si ritiene tale da necessitare una trattazione separata. Nel secondo capitolo, dunque, si è provveduto ad esaminare il concetto di ordine pubblico ai sensi del Regolamento n. 650/2012. A questo scopo, in primo luogo, si è provveduto ad esaminare l’elaborazione giurisprudenziale della Corte di giustizia europea, la quale ha provveduto progressivamente a costruire una nozione autonoma di “ordine pubblico europeo” sulla scorta dei principi fondamentali dell’ordinamento dell’Unione europea, i quali sono da individuarsi, a loro volta, nelle libertà fondamentali previste dai Trattati e nei diritti fondamentali sanciti dalla Carta di Nizza. Muovendo da tale presupposto, si è allora tentato di ricostruire il ruolo dell’ordine pubblico nella sistematica del Regolamento 650/2012: sicché, attraverso un’analisi che ha posto in correlazione il diritto dell’Unione europea con il diritto successorio, si è evidenziato come l’ordine pubblico ex art. 35 del Regolamento imponga la disapplicazione della legge straniera soltanto in casi eccezionali, suscettibile di verificazione unicamente con riguardo all’applicazione della legge di uno Stato terzo; con riferimento, invece, all’applicazione della legge di un diverso Stato membro, il diritto dell’Unione europea appare poter agire principalmente in direzione opposto, impedendo cioè la disapplicazione della legge medesima per contrasto con i principi fondamentali dello Stato del foro, i quali, nel loro insieme, fondano quello che può essere definito, in alterità con l’ordine pubblico europeo, come “ordine pubblico nazionale” delle successioni. Nel terzo Capitolo, pertanto, infine, si concentra l’analisi sull’ordinamento italiano, valutando se la successione necessaria possa costituire, nello specifico, un istituto di ordine pubblico internazionale. A questo fine, premessi alcuni cenni diacronici sull’istituto e posti in evidenza alcuni dei più significativi aspetti della disciplina, i quali concorrono nel rendere il sistema italiano di tutela dei legittimari tra i più rigidi dello scenario europeo, si è cercato di individuare l’eventuale fondamento costituzionale dell’istituto. Ad esito di tale procedimento, si è giunti alla conclusione per cui ad essere eventualmente rivestito di valore costituzionale non è la successione necessaria di per sé considerata, bensì la successione necessaria c.d. materiale, cioè il fatto che alla cerchia dei più ristretti familiari del de cuius sia garantita una qualche forma di tutela per l’ipotesi in cui questi siano in stato di bisogno.
The first chapter of this work, starting from a civil law perspective, examined the substantive impact of the adoption of European Regulation No 650/2012 on the private international law of succession. To this end, after briefly outlining the Italian rules of private international law of succession previously in force, contained in Article 46 et seq. of Law No 218 of 1995, a brief historical reconstruction of the institution of international public policy in the logic of Law No 218 of 1995 was carried out: on this occasion, this exception was also compared with another fundamental limitation on the application of foreign law, represented by the rules of necessary application. Subsequently, once this diachronic reconstruction was accomplished, we proceeded with the analysis of some important profiles of the impact of Regulation 650 on the substantive law of succession, highlighting how the Regulation itself appears to affect the substantive law of succession from at least three different points of view: the so-called "European" agreement as to succession - which is the only one that can be considered as a "European" agreement - and the "European" agreement as to succession. European" agreement as to succession - which is expressly regulated in Art. 25 of the Regulation -, the European Certificate of Succession and, above all, the public policy clause contained in Art. 35, the importance of which is considered such that it requires separate discussion. In the second chapter, therefore, the concept of public policy within the meaning of Regulation 650/2012 was examined. To this end, we first examined the case law of the European Court of Justice, which has progressively constructed an autonomous notion of 'European public policy' on the basis of the fundamental principles of the European Union legal order, which in turn are to be found in the fundamental freedoms laid down in the Treaties and in the fundamental rights enshrined in the Nice Charter. Starting from this assumption, an attempt was then made to reconstruct the role of public policy in the systematics of Regulation 650/2012: thus, through an analysis that correlated European Union law with the law of succession, it was shown how public policy under Art. 35 of the Regulation requires the non-application of foreign law only in exceptional cases, which can be verified only with regard to the application of the law of a non-Member State; with reference, on the other hand, to the application of the law of another Member State, the law of the European Union appears to be able to act mainly in the opposite direction, preventing the non-application of the law itself on the ground that it conflicts with the fundamental principles of the State of the forum, which, taken together, form the basis of what may be defined, in alterity with European public policy, as the "national public policy" of successions. In Chapter Three, therefore, the analysis focuses on the Italian legal system, assessing whether the necessary succession may constitute, specifically, an institution of international public policy. To this end, after a few diachronic outlines of the institution and highlighting some of the most significant aspects of the discipline, which contribute to making the Italian system of protection of legitimators among the strictest in the European scenario, and which appear to persist despite several attempts at reform, an attempt was made to identify the possible constitutional basis of the institution. At the end of this procedure, the conclusion was reached that it is not the necessary succession in itself that is possibly endowed with constitutional value, but the so-called material necessary succession, i.e. the fact that the circle of the deceased's closest family members is guaranteed some form of protection in the event that they are in a state of need.
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