Academic literature on the topic 'Ordine costituzionale'

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Journal articles on the topic "Ordine costituzionale"

1

Bartole, Sergio. "SCIENZA POLITICA E DIRITTO: COMMENTO." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 21, no. 1 (April 1991): 129–36. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200009849.

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Abstract:
IntroduzioneL'invito a intervenire sull'importante contributo di Leonardo Morlino (1989) mi consente di ritornare su un argomento — quello dei rapporti fra la scienza politica e la scienza del diritto costituzionale — cui ho già dedicato in altre occasioni una qualche riflessione (1985, 1986). Debbo confessare di guardare con un po’ di invidia all'iniziativa che Morlino ha preso di tracciare una sorta di bilancio dello stato della sua disciplina. Sono, in effetti, convinto che molto spesso gli studi di diritto costituzionale stiano procedendo senza una precisa consapevolezza della direzione da prendere, delle manchevolezza che li connotano e delle risposte di ordine scientifico che da essi si attendono: mancano adeguate meditazioni di ordine teorico e metodologico, e troppo spesso contributi monografici e saggistici nascono in obbedienza a quella che Morlino chiama una «logica esterna», e quindi senza una seria attenzione alla «logica interna» alla disciplina ed alle connesse preoccupazioni di ordine sistematico. Né vale rispondere che le preoccupazioni metodologiche e teoriche rappresentano fughe in avanti rispetto all'analisi e considerazione dei problemi concreti, di fronte ai quali soltanto ha senso proporre questioni di teoria e metodo, che, se formulate in astratto, restano nel limbo delle pie dichiarazioni di intenti, senza trovare adeguato riscontro nella attività pratica di ricerca. La mancanza di un bagaglio metodologico e teorico solo in apparenza allevia le fatiche del viaggiatore e, in realtà, lo obbliga a rifare il punto astronomico ad ogni giro di strada, anche al di là delle normali e corrette esigenze di una responsabile autocritica e di un doveroso autocontrollo.
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2

Carminati, Arianna, and Matteo Frau. "Il certificato COVID digitale nel contesto del federalismo europeo, tra tutela della privacy e libertà di circolazione, e il suo impiego nell'ordinamento italiano." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 2 (January 2022): 5–33. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2021-002001.

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Abstract:
L'articolo descrive il processo decisionale che ha portato all'introduzione, a livello europeo, di una disciplina unitaria in materia di certificati COVID digitali, proponendo un confronto con la differente situazione in cui versa il sistema federale statunitense, e affronta alcune delle questioni di ordine costituzionale connesse all'uso del c.d. green pass, sia con riguardo alla tutela della privacy sia con riguardo all'utilizzo di tale strumento da parte degli Stati membri.
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Famiglietti, Gianluca. "LA GIUSTIZIA ELETTORALE IN ITALIA." Revista de la Facultad de Derecho de México 68, no. 270 (March 2, 2018): 205. http://dx.doi.org/10.22201/fder.24488933e.2018.270.63647.

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Abstract:
Questo lavoro riguarda una riflessione circa il ruolo assunto dal Giudice costituzionale in ordine alla defi- nizione dei sistemi elettorali, per poi proseguire sui temi più tipici del cosiddetto diritto elettorale di contorno. Una spe- ciale attenzione è anche dedicata al tema della composizione delle liste, dal punto di vista del loro profilo soggettivo, essen- do quello della “qualità delle liste elettorali” uno dei problemi principali dell’attuale fase politica italiana
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4

Canè, Daniele. "Prospettive della discriminazione qualitativa tra redditi di lavoro." ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE, no. 2 (October 2021): 58–81. http://dx.doi.org/10.3280/es2021-002005.

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Abstract:
La discriminazione qualitativa consiste nel trattamento differenziato di redditi, il cui possesso manifesta diversa capacità contributiva in ragione della fonte patrimoniale. Concorre dunque ad assicurare, più che derogare, all'uguaglianza tributaria. Poiché l'apprezzamento delle situazioni che esprimono capacità contributiva spetta al legislatore, nel limite della ragionevolezza della differenziazione e della coerenza della relativa disciplina, i vincoli più stringenti alla discriminazione qualitativa non sono di ordine costituzionale, bensì dipendono dalla struttura dell'imposta sul reddito. Le possibilità di discriminazione qualitativa tra redditi di lavoro sono dunque limitate nell'Irpef.
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Saitto, Francesco. "RAGIONANDO SUL TRATTATO DI MAASTRICHT COME MOMENTO DI “FRATTURA”: PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA E TRASFORMAZIONI DEL SISTEMA ECONOMICO." Il Politico 251, no. 2 (March 3, 2020): 138–57. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2019.241.

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Abstract:
L'articolo esamina il Trattato di Maastricht in una prospettiva storica e comparativa, concentrandosi sulle sue implicazioni economiche e costituzionali. Il Trattato di Maastricht viene quindi contestualizzato in un processo storico, evidenziando i tentativi dello Stato costituzionale europeo di affrontare la crisi del cosiddetto "liberalismo incorporato" dopo la caduta di Bretton Woods. Questo processo ha avuto significativi contraccolpi economici e politici in tutto il mondo. In Europa, gli anni Settanta sono stati caratterizzati da un'elevata instabilità economica, soprattutto in considerazione del sistema monetario e del crescente debito pubblico. Da allora è nata l'esigenza di una nuova forma di radicamento democratico del capitalismo, con l'obiettivo di creare un nuovo equilibrio tra capitalismo e democrazia. Sebbene pieno di contraddizioni, il Trattato di Maastricht rappresentava un tentativo di far fronte a questo mutevole ordine mondiale economico e politico. In quel periodo il sistema politico italiano si trovava a fronteggiare un'insopportabile instabilità economica e il Trattato di Maastricht rappresentava un'opportunità per favorire una riforma del sistema politico ed economico "dall'esterno" attraverso un "vincolo esterno", come lo definì Guido Carli. Non era la prima volta nella storia italiana. Un nuovo processo è iniziato e, pieno di contraddizioni e inadeguatezze, è ancora in corso.
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Carinci, Maria Teresa. "La sentenza n. 59/2021 della Corte costituzionale: road map per una riforma?" GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 170 (August 2021): 289–300. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-170006.

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Abstract:
L'articolo, prendendo spunto dalla pronuncia della Corte costituzionale italiana n. 59/2021 - con cui la Consulta ha dichiarato incostituzionale, per contrasto coi principi di uguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost. l'art. 18, c. 7, St.lav., come modificato dalla l. 92/2021, nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare» (invece che «applica altresì») la disciplina di cui al medesimo art. 18, quarto comma» - da un lato, riper-corre le criticità relative alle tutele in caso di licenziamento ingiustificato messe in atto dalla ri-forma Fornero e dal Jobs Act e, dall'altro, mette in luce come la stessa Corte finisca, tra le ri-ghe, per dettare al futuro legislatore una vera e propria road map per mettere ordine nell'intera disciplina dei licenziamenti individuali.
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Raniolo, Francesco. "Alla ricerca di democrazie ‘miti e serene' per il XXI secolo." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (August 2021): 99–124. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2021-001004.

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Abstract:
In questo articolo la democrazia rappresentativa e, in particolare, quella parlamentare vengono concettualizzate come regimi di riconciliazione che assicurano la convivenza pacifi-ca tra esseri umani e gruppi diversi. A tal fine esse devono affrontare il trilemma ordine, plu-ralità, legalità costituzionale. Parlamenti e partiti politici, per la loro funziona di linkage tra società e istituzione, sono stati strumenti cruciali a tale scopo. L'articolo ricostruisce, quindi, le due varianti polari di democrazia parlamentare (maggioritaria e consensuale) come tentativi di trovare un equilibrio fra i tre valori-obiettivi. Ovvero, come modi per realizzare un trade-offe accettabile tra costi/rischi di oppressione e di efficienza. Tuttavia, le sfide esterne e le trasformazioni interne (declino dei partiti tradizionali e populismo) alle democrazie del XXI secolo sembrano indicare che queste devono mostrare non solo capacità decisionale, ma soprattutto tolleranza, giustizia e non-dominio.
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De Cicco, Maria Cristina. "Diritti fondamentali e minori dal punto di vista del civilista. Quale tutela? Doi: 10.5020/2317-2150.2015.v20n3p917." Pensar - Revista de Ciências Jurídicas 20, no. 3 (December 29, 2015): 917–40. http://dx.doi.org/10.5020/23172150.2012.917-940.

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Abstract:
Partendo dal tema centrale dell’incontro, “Violenza e diritti umani: il ruolo delle ONGs e delle OGs nella rielaborazione, da parte dei ricercatori, delle politiche pubbliche sulla lotta contro le aggressioni ai diritti umani”, si vuole affrontare la questione relativa allo sfruttamento del lavoro minorile. Parlare di diritti umani e di dignità dell’uomo, oggi, è sempre di piú un’esigenza pressante. Invero, la dignità dell’uomo è un concetto caratterizzato da assolutezza: ogni uomo, pertanto, in quanto tale, è degno quanto qualsiasi altro uomo, a prescindere dalla razza, dalla nazionalità, dalla religione e dalla condizione sociale. L’accoglimento del concetto secondo il quale i diritti umani e, quindi, la dignità dell’uomo integrano un valore assoluto, fa sí che i medesimi diventino la misura attraverso la quale poter anche valutare la qualità dello sviluppo c.d. «sostenibile». La dignità dell’uomo, dunque, è da ascrivere nell’àmbito dei princípi inderogabili del nostro ordinamento, principio di ordine pubblico costituzionale. Conferma di tale assunto, inoltre, nell’àmbito del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, si ha dall’art. II-61, articolo di apertura e posto al vertice del catalogo dei diritti fondamentali, secondo il quale «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata». La clausola generale di dignità, dunque, peraltro già presente in molteplici testi normativi sopranazionali ed interni, viene a costituire uno dei princípi cardine del sistema italo-comunitario, un valore normativo di rilevanza sovraordinata, in antitesi al quale si pone, al contrario, una logica economicistica, esclusivamente produttivistica, ispirata al profitto e, quindi, al mercato, affermerebbe il primato del mercato e della produzione anche a costo di violare la dignità dell’uomo e i diritti umani.
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Colao, Floriana. "La proprietà fondiaria dalla bonifica integrale di Arrigo Serpieri alla riforma agraria di Antonio Segni. Diritto e politica nelle riflessioni di Mario Bracci tra proprietà privata e socializzazione della terra." Italian Review of Legal History, no. 7 (December 22, 2021): 323–76. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16892.

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Abstract:
Nel Programma di Giangastone Bolla per la Rivista di diritto agrario (1922) la proprietà fondiaria era banco di prova delle «moderne trasformazioni del diritto di proprietà» – su cui Enrico Finzi – in primo luogo con la «funzione sociale». Nell’azienda agraria Bolla osservava inoltre lo spostamento dalla proprietà all’impresa; asseriva che il legame tra l’agricoltura e lo Stato imponeva allo studioso del diritto agrario l’impegno per la «ricostruzione sociale ed economica del paese». In vista della «funzione sociale» Arrigo Serpieri – dal 1923 sottosegretario di Stato all’Agricoltura – promuoveva diversi provvedimenti legislativi per la «bonifica integrale»; la politica per l’agricoltura si legava all’organizzazione dello Stato corporativo in fieri (Brugi, Arcangeli). Il Testo unico del 1933 mirava al risanamento della terra per aumentarne la produttività e migliorare le condizioni dei contadini con trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, con possibili espropri di latifondi ed esecuzione coatta di lavori di bonifica su terre private; dal 1946 il Testo unico del 1933 sarà considerato una indicazione per la riforma agraria (Rossi Doria, Segni). Nel primo Congresso di diritto agrario, (Firenze 1935), Maroi, Pugliatti, Serpieri, D’Amelio, Bolla, Ascarelli, Calamandrei discutevano alcune questioni, in primo luogo il diritto agrario come esperienza fattuale, legato alla vita rurale, irriducibile ad un ordine giuridico uniforme; da qui la lunga durata della ‘fortuna’ dell Relazione Jacini sulle diverse Italie agrarie. In vista della codificazione civile, i giuristi rilevavano l’insufficienza dell’impianto individualistico; ponevano l’istanza di norme incentrate sul bene e non sui soggetti, fino al superamento della distinzione tra diritto pubblico e privato. I più illustri giuristi italiani scrivevano nel volume promosso dalla Confederazione dei lavoratori dell’agricoltura; La Concezione fascista della proprietà esprimeva il distacco dalla concezione liberale – con l’accento sulla proprietà della terra fondata sul lavoro (Ferrara, Panunzio) – e teneva ferma l’iniziativa privata (Filippo Vassalli). Bolla ribadiva la particolarità della proprietà fondiaria tra ordinamento corporativo e progetto del codice civile, «istituto a base privata, aiutato e disciplinato dallo Stato», con il titolare «moderator et arbiter» della propria iniziativa. Nel codice civile del 1942 la proprietà fondiaria aveva senso dell’aspetto dinamico dell’attività produttiva, senza contemplare la «funzione sociale» come «nuovo diritto di proprietà» (Pugliatti, Vassalli, D’Amelio).Dopo la caduta del regime fascista le lotte nelle campagne imponevano al ministro Gullo di progare i contratti agrari e regolare l’occupazione delle terre incolte, con concessioni pluriennali ai contadini occupanti; il lodo De Gasperi indennizzava i mezzadri. Le differenti economie delle ‘diverse Italie agrarie’ sconsigliavano una riforma uniforme (Rossi Doria, Serpieri); i riorganizzati partiti politici miravano alla ripartizione delle terre espropriate e ad indennizzi al proprietario privato, senza lesioni del diritto di proprietà. L’iniziale azione dello Stato ad erosione del latifondo, con appositi Enti di riforma, aveva per scopo la valorizzazione della piccola proprietà contadina (Segni, Bandini). Per coniugare proprietà privata ed interesse sociale nella Costituzione Mortati motivava la sua proposta di «statuizione costituzionale»; Fanfani chiedeva «un articolo che parli espressamente della terra». Il latifondo era la questione più urgente ma divisiva; Di Vittorio ne chiedeva l’«abolizione » ed Einaudi la «trasformazione», scelta che si imponeva in nome delle diverse ‘Italie rurali’; non si recepiva la proposta di una norma intesa ad ostacolare le grandi proprietà terriere. L’articolo 44 della Costituzione prevedeva una legge a imporre «obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata», al fine di «conseguire il razionale sfruttamento del suolo ed equi rapporti sociali». Bolla apprezzava la scelta di «trasformare la proprietà individuale in proprietà sociale»; Vassalli scriveva di un non originale «prontuario di risoluzione del problema agrario». Nel progetto del Ministro per l’agricoltura Segni – che riusciva a far varare una contrastata riforma agraria – l’art. 44 dettava compiti al «legislatore futuro»; la legge Sila 21 Maggio 1950, la legge stralcio del 21 Ottobre 1950 per le zone particolarmente depresse, i progetti di legge sui contratti agrari erano discussi nel Terzo congresso di diritto agrario e nel primo Convegno internazionale, promosso da Bolla, con interventi di Bassanelli, Segni, Capograssi, Pugliatti, Santoro Passarelli, Mortati, Esposito. Il lavoro era considerato l’architrave della proprietà della terra, «diritto continuamente cangiante, che deve modellarsi sui bisogni sociali» (Bolla). In questo quadro è interessante la riflessione teorico-pratica, giuridico-politica di Mario Bracci, docente di diritto amministrativo a Siena, rettore, incaricato anche dell’insegnamento di diritto agrario. Rappresentante del PdA alla Consulta nazionale nella Commissione agricoltura, Bracci si proponeva di scrivere un «libro sulla socializzazione della terra», mai pubblicato; l’Archivio personale offre una mole di appunti finora inediti sul tema. Bracci collocava nella storia la proprietà della terra, che aveva senso nel «lavoro»; la definiva architrave del diritto agrario e crocevia di diritto privato e pubblico, tra le leggi di bonifica, la codificazione civile, l’art. 44 della Costituzione, la riforma agraria, intesa come «problema di giustizia». Dal fascismo alla Repubblica Bracci coglieva continuità tecniche e discontinuità ideologiche nell’assetto dell’istituto di rilevanza costituzionale, «le condizioni della persona sono indissolubilmente legate a quelle della proprietà fondiaria». Da studioso e docente di diritto amministrativo e diritto agrario dal luglio 1944 Bracci intendeva rispondere al conflitto nelle campagne, mediando tra «fini pubblici della produzione agraria e le esigenze della giustizia sociale»; proponeva «forme giuridiche adeguate e che sono forme di diritto pubblico».
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Balzani, Roberto. "Marco Minghetti nel '48: fra guerra nazionale, esperimenti costituzionali e ordine pubblico." IL RISORGIMENTO, no. 2 (February 2020): 7–30. http://dx.doi.org/10.3280/riso2019-002001.

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Dissertations / Theses on the topic "Ordine costituzionale"

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Perrone, Francesco. "La manifestazione del pensiero per i magistrati: un funambolico equilibrismo sospeso tra il legittimo esercizio di un diritto costituzionale inalienabile e le insidie tese dalla strumentalizzazione massmediatica." Doctoral thesis, Università degli studi di Padova, 2008. http://hdl.handle.net/11577/3426416.

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Abstract:
The current institutional context is characterised by high levels of conflict in the relations among different state powers. It is in this context that we may place the occurrence of public speeches delivered by magistrates on judiciary, political and other matters related to their functions; this being a phenomenon, heavily publicised by the media. This piece of work aims at investigating the limitations that representatives of the judiciary power face when exercising the constitutionally guaranteed right to freedom of speach, based on the peculiar status conferred to them by the Constitution. This status is ensured: on one hand , by the specific guarantees of the judge’ subordination to the law and by the reservation to the law on the judiciary structure established in the Constitution; on the other hand, by the judge’s obligation of impartiality when applying jurisprudence, as sanctioned in article 111 of the Constitution. It is then an issue of identifying the point of equilibrium among different values which could be most compatible with the structure of our Constitution, especially in the context of the recent reform initiatives through which the legislator has frequently intervened with regard to judiciary matters: d.lgs. no. 109/2006 (“Castelli reform”), legge no. 269/2006, d.lgs. no. 111/2007 (“Mastella reform”).
L’attuale realtà istituzionale si caratterizza per il clima di straordinaria conflittualità che caratterizza i rapporti tra i poteri dello Stato. Nell’ambito di tale contesto di scontro si inserisce il fenomeno, amplificato dalla “cassa di risonanza” mass-mediatica, delle pubbliche esternazioni poste in essere da magistrati le quali concernano questioni giudiziarie, politiche o comunque inerenti alle funzioni di cui siano titolari. Con il presente lavoro si intende indagare quali siano le limitazioni che i soggetti appartenenti all’ordine giudiziario possano incontrare nell’esercizio del diritto costituzionalmente garantito alla libera manifestazione del pensiero in ragione del peculiare status che la Costituzione riconosce loro, caratterizzato da un lato dalle peculiari garanzie della subordinazione del giudice soltanto alla legge e dalla riserva di legge stabilita dalla Costituzione in materia di ordinamento giudiziario, dall’altro lato dal dovere di imparzialità nell’esercizio della giurisdizione sancito dall’art. 111 Cost.. Si tratta pertanto di individuare il punto di bilanciamento dei valori in gioco maggiormente compatibile con l’architettura della nostra Costituzione, in particolar modo alla luce delle recenti iniziative riformatrici con le quali il legislatore è ripetutamente intervenuto i materia di ordinamento giudiziario: il decreto legislativo n. 109 del 2006 (c.d. “riforma Castelli”), la legge n. 269 del 2006, il decreto legislativo n. 111 del 2007 (c.d. “riforma Mastella”).
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CASCARANO, APOLLONIA. "ORDINE PUBBLICO ECONOMICO TRA PROGRESSO ECONOMICO E SVILUPPO SOCIALE." Doctoral thesis, UNIVERSITà DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA, 2015. http://hdl.handle.net/10281/64775.

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Abstract:
Nella ricerca si mostra l’esistenza di una dimensione costituzionale europea di principi e valori comprendenti la CEDU e le costituzioni statali fondanti la presenza di un ordine pubblico europeo evidenziando l’emersione di un sistema europeo costituzionale. La ricerca unisce elementi e sistemi per prospettare l’esistenza di un’integrazione europea a livello giuridico tutelando il cd. pluralismo giuridico europeo, dando risalto agli strumenti di identità degli ordinamenti, creando unione tra il processo di integrazione e la tutela del pluralismo ordinamentale, evidenziando la situazione di giuridicità non perfetta relativa alla tutela dei diritti fondamentali. Da qui il ricorso al concetto di ordine pubblico che afferma l’unità degli ordinamenti giuridici definendo il concetto di pluralismo costituzionale europeo con il mutuo riconoscimento e l’affermazione di una dimensione costituzionale. Tra il concetto di costituzione formale ed il concetto di costituzione reale, si preferisce il concetto di Verfassung, costituzione reale. Il concetto di ordine pubblico conserva e valorizza le diversità ed i conflitti e diviene il risultato del conflitto tra conservazione e promozione dei valori e principi fondamentali. Si inserisce il concetto di ordine pubblico economico come categoria variabile che segna la nascita di un nuovo diritto tendente a prevenire e regolare i conflitti sociali. L’ordine pubblico economico si oppone all’astrattezza delle vecchie disposizioni con una legislazione di categorie sociali dove il contratto è sottoposto a regole dettate dalla tipologia contrattuale ed dalla personalità delle parti. La novità concettuale che porta alla distinzione tra i due concetti di ordine pubblico ed ordine pubblico economico è la base statuale: distanziandosi dallo Stato liberale, il concetto di ordine pubblico economico si fonda nelle forme di Stato sociale dove il sociale giustifica l’intervento statale in economia divenendo nozione giuridica di politica economica e sociale. Il rapporto tra diritto ed economia appare importante per poter meglio capire la portata della categoria dell’ordine pubblico economico: si segnala la necessità di creare concezioni non astratte ma reali dell’ordinamento recuperando l’esperienza dei rapporti umani e il fenomeno della comunicazione interpersonale. La proposta di una teoria generale in ambito economico rileva le deficienze di un metodo astratto in unione alla necessità di una "nuova antropologia" su cui si basa il concetto sussidiario. La nuova antropologia valorizza l'autonomia e la capacità dei singoli figlia dello spontaneo autoregolarsi della persona umana. Da ciò deriva l'analisi del rapporto tra ordine economico e ordinamento giuridico: la naturalità delle norme sociali si unisce con il ruolo sussidiario delle istituzioni che sopperiscono alle deficienze dei regolamenti. Esiste una comunicazione tra soggetti tramite la quale si ridà centralità al concetto di comunicazione ipotizzando un ordinamento intersoggettivo, sul quale si basa l'intervento sussidiario delle istituzioni con funzione di orientamento per il benessere della vita comunitaria. Il nuovo concetto di ordine pubblico economico diventa categoria che media le interrelazioni tra i principi dell’ordinamento comunitario e le regole del mercato comunitario. Lo sviluppo economico ed il progresso sociale sono i due cardini fondamentali della categoria, tendente sempre ad un bilanciamento tra le due finalità, riconosciuti a livello europeo come valori fondamentali ed intrepretati dalla giurisprudenza della Corte come fondamentali per le sue decisioni. Si sottolinea la realizzazione del concetto in ambito comunitario, dove all’esigenza di protezione delle libertà economiche si è riusciti ad associare la tutela di altri valori. L’equilibrio per il raggiungimento dell’ordine pubblico economico manca in tante aeree del diritto internazionale dove è prevalente il concetto di free trade rispetto ai valori sociali e della persona umana.
The study shows the existence of an European constitutional dimension of values and principles including the CEDU and the national constitutions, establishing the presence of an European public order underlining the display of a constitutional European system. The research tries to prospect the existence of an European integration at juridical level, granting the European juridical pluralism, highlighting the identity of each system, unifying the process of integration and the defense of pluralism, showing a defective juridical situation related to the granting of fundamental rights. The study appeals to the concept of public order that states the unity of juridical systems defining the concept of European constitutional pluralism through the mutual acknowledgment and achievement of a constitutional dimension. Among both the concepts of formal constitution and real constitution, it is preferred that of Verfassung ,real constitution. The concept of public order retains and gives values to the differences and conflicts and becomes the result of the conflict between the retention and promotion of values and fundamental principles. It is added the concept of public economic order as a variable category that marks the beginning of a new law that prevents and settle social conflicts. The public economic order oppose the abstract nature of old orders through the legislation of social categories where the contract is subject to rules of contractual typology and to the legal entity of the parts. The conceptual innovation that brings to the distinction between the two concept of public order and public economic order is the statuale base : the concept of public economic order is based on the forms of social State where the social justifies the public intervention in economy, becoming a legal notion of political and social economy. The relationship between law and economy appears important to better understand the meaning of the category of public and economic order: it is marked the need to create real and non-abstract conceptions of the system and to recover the experience of human relationships and that of the interpersonal communication. The proposal of a general theory in an economic setting reveals the deficiencies of an abstract method together with the need of a “new anthropology” upon which the subsidiary concept is based. The new typology gives value to the autonomy and to the ability of the individual and it is consequence of the natural auto govern of the human person. An analysis of the relationship between the economic order and the juridical system follows: social rules join the subsidiary role of institutions that provide for the deficiencies of procedures. There is a communication between the two subjects through which the concept of communication gains importance, thus supposing a system upon which the subsidiary intervention of institutions that work for the welfare of community life is based. The new concept of public economic order becomes a category that mediate the interrelations among the principles of the Community system and the rules of the Community market. The economic development and the social progress are the two cornerstones of the category, always tending towards a balance between the two purposes , identified at European levels as fundamental values and interpreted from the law of the Court as basic for its decisions. It is underlined the fulfillment of the concept in the Community setting in which the need of defending economic freedom has been associated to the protection of other values. The balance for the achievement of the public economic order lacks in many areas of international law where the concept of free trade prevails over social values and human person.
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CASCARANO, APOLLONIA. "L'ordine pubblico economico tra progresso economico e sviluppo sociale." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2015. http://hdl.handle.net/10281/65881.

Full text
Abstract:
Nella ricerca si mostra l’esistenza di una dimensione costituzionale europea di principi e valori comprendenti la CEDU e le costituzioni statali fondanti la presenza di un ordine pubblico europeo evidenziando l’emersione di un sistema europeo costituzionale. La ricerca unisce elementi e sistemi per prospettare l’esistenza di un’integrazione europea a livello giuridico tutelando il cd. pluralismo giuridico europeo, dando risalto agli strumenti di identità degli ordinamenti, creando unione tra il processo di integrazione e la tutela del pluralismo ordinamentale, evidenziando la situazione di giuridicità non perfetta relativa alla tutela dei diritti fondamentali. Da qui il ricorso al concetto di ordine pubblico che afferma l’unità degli ordinamenti giuridici definendo il concetto di pluralismo costituzionale europeo con il mutuo riconoscimento e l’affermazione di una dimensione costituzionale. Tra il concetto di costituzione formale ed il concetto di costituzione reale, si preferisce il concetto di Verfassung, costituzione reale. Il concetto di ordine pubblico conserva e valorizza le diversità ed i conflitti e diviene il risultato del conflitto tra conservazione e promozione dei valori e principi fondamentali. Si inserisce il concetto di ordine pubblico economico come categoria variabile che segna la nascita di un nuovo diritto tendente a prevenire e regolare i conflitti sociali. L’ordine pubblico economico si oppone all’astrattezza delle vecchie disposizioni con una legislazione di categorie sociali dove il contratto è sottoposto a regole dettate dalla tipologia contrattuale ed dalla personalità delle parti. La novità concettuale che porta alla distinzione tra i due concetti di ordine pubblico ed ordine pubblico economico è la base statuale: distanziandosi dallo Stato liberale, il concetto di ordine pubblico economico si fonda nelle forme di Stato sociale dove il sociale giustifica l’intervento statale in economia divenendo nozione giuridica di politica economica e sociale. Il rapporto tra diritto ed economia appare importante per poter meglio capire la portata della categoria dell’ordine pubblico economico: si segnala la necessità di creare concezioni non astratte ma reali dell’ordinamento recuperando l’esperienza dei rapporti umani e il fenomeno della comunicazione interpersonale. La proposta di una teoria generale in ambito economico rileva le deficienze di un metodo astratto in unione alla necessità di una "nuova antropologia" su cui si basa il concetto sussidiario. La nuova antropologia valorizza l'autonomia e la capacità dei singoli figlia dello spontaneo autoregolarsi della persona umana. Da ciò deriva l'analisi del rapporto tra ordine economico e ordinamento giuridico: la naturalità delle norme sociali si unisce con il ruolo sussidiario delle istituzioni che sopperiscono alle deficienze dei regolamenti. Esiste una comunicazione tra soggetti tramite la quale si ridà centralità al concetto di comunicazione ipotizzando un ordinamento intersoggettivo, sul quale si basa l'intervento sussidiario delle istituzioni con funzione di orientamento per il benessere della vita comunitaria. Il nuovo concetto di ordine pubblico economico diventa categoria che media le interrelazioni tra i principi dell’ordinamento comunitario e le regole del mercato comunitario. Lo sviluppo economico ed il progresso sociale sono i due cardini fondamentali della categoria, tendente sempre ad un bilanciamento tra le due finalità, riconosciuti a livello europeo come valori fondamentali ed intrepretati dalla giurisprudenza della Corte come fondamentali per le sue decisioni. Si sottolinea la realizzazione del concetto in ambito comunitario, dove all’esigenza di protezione delle libertà economiche si è riusciti ad associare la tutela di altri valori. L’equilibrio per il raggiungimento dell’ordine pubblico economico manca in tante aeree del diritto internazionale dove è prevalente il concetto di free trade rispetto ai valori sociali e della persona umana.
The study shows the existence of an European constitutional dimension of values and principles including the CEDU and the national constitutions, establishing the presence of an European public order underlining the display of a constitutional European system. The research tries to prospect the existence of an European integration at juridical level, granting the European juridical pluralism, highlighting the identity of each system, unifying the process of integration and the defense of pluralism, showing a defective juridical situation related to the granting of fundamental rights. The study appeals to the concept of public order that states the unity of juridical systems defining the concept of European constitutional pluralism through the mutual acknowledgment and achievement of a constitutional dimension. Among both the concepts of formal constitution and real constitution, it is preferred that of Verfassung ,real constitution. The concept of public order retains and gives values to the differences and conflicts and becomes the result of the conflict between the retention and promotion of values and fundamental principles. It is added the concept of public economic order as a variable category that marks the beginning of a new law that prevents and settle social conflicts. The public economic order oppose the abstract nature of old orders through the legislation of social categories where the contract is subject to rules of contractual typology and to the legal entity of the parts. The conceptual innovation that brings to the distinction between the two concept of public order and public economic order is the statuale base : the concept of public economic order is based on the forms of social State where the social justifies the public intervention in economy, becoming a legal notion of political and social economy. The relationship between law and economy appears important to better understand the meaning of the category of public and economic order: it is marked the need to create real and non-abstract conceptions of the system and to recover the experience of human relationships and that of the interpersonal communication. The proposal of a general theory in an economic setting reveals the deficiencies of an abstract method together with the need of a “new anthropology” upon which the subsidiary concept is based. The new typology gives value to the autonomy and to the ability of the individual and it is consequence of the natural auto govern of the human person. An analysis of the relationship between the economic order and the juridical system follows: social rules join the subsidiary role of institutions that provide for the deficiencies of procedures. There is a communication between the two subjects through which the concept of communication gains importance, thus supposing a system upon which the subsidiary intervention of institutions that work for the welfare of community life is based. The new concept of public economic order becomes a category that mediate the interrelations among the principles of the Community system and the rules of the Community market. The economic development and the social progress are the two cornerstones of the category, always tending towards a balance between the two purposes , identified at European levels as fundamental values and interpreted from the law of the Court as basic for its decisions. It is underlined the fulfillment of the concept in the Community setting in which the need of defending economic freedom has been associated to the protection of other values. The balance for the achievement of the public economic order lacks in many areas of international law where the concept of free trade prevails over social values and human person.
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AMOROSI, MARIA CATERINA. "L'ordine pubblico e le tutele costituzionali." Doctoral thesis, 2019. http://hdl.handle.net/11573/1446945.

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Abstract:
CAPITOLO I: L’ordine pubblico e le sue evoluzioni 1. I diversi tipi di ordine pubblico: prospettiva di teoria generale 2. Le componenti tradizionali 2.1. Allargamento progressivo delle componenti tradizionali 2.1.1. L’ordine estetico 2.1.2. L’ordine morale 2.1.3. L’ordine economico 2.1.4. L’ordine politico 3. Le divergenze in dottrina e i relativi “ordres publics”: il caso francese e l’esperienza italiana 3.1. I tentativi di reductio ad unum: un ordine pubblico politico, sociale o giuridico? 3.2. Il ruolo, lo scopo e il senso dell’ordine pubblico: i diversi approcci e alcune recenti evoluzioni (cenni) 4. Un precario equilibrio fra ordine materiale e ordine immateriale CAPITOLO II: L’ordine pubblico nell’ordinamento italiano: dallo Stato liberale alla Costituzione 1. Cenni storici: l’evoluzione dell’ordine pubblico nello Stato liberale e nell’Italia fascista 2. La Costituzione e l’ordine pubblico: a) il dibattito in Assemblea costituente 2.1. Segue: b) l’ordine pubblico all’interno della nuova cornice costituzionale 3. La riforma costituzionale del 2001 e l’ingresso dell’“ordine pubblico” in Costituzione CAPITOLO III: Le tutele costituzionali: su alcuni (problematici) bilanciamenti fra l’ordine pubblico e i limiti alle libertà 1. La libertà e il potere. Breve premessa. 2. La libertà personale. Art. 13, I e II comma: i confini dell’oggetto, l’ampiezza del contenuto 2.1. Il terzo comma dell’art.13 e la questione dei “casi eccezionali di necessità ed urgenza”: a) il fermo e l’arresto in flagranza 2.2. Segue: b) Le misure di prevenzione 3. La libertà di circolazione e soggiorno: a) l’intricato rapporto con l’art. 13 e l’“effetto deviante” delle misure di prevenzione 3.1. Segue b): le problematiche interpretazioni della locuzione “in via generale” e del limite della sanità e della sicurezza 4. L’articolo 17 e la libertà di riunione 5. L’articolo 21e la libertà di manifestazione del pensiero: il limite del buon costume 5.1. I reati di opinione e l’eterno ritorno dell’ordine pubblico 5.1.2. Su alcune recenti vicende della libertà di manifestazione del pensiero: riflessioni conclusive CAPITOLO IV: Le recenti evoluzioni dell’ordine pubblico: l’emergenza e la declinazione in senso ideale della sicurezza 1. Gli anni Settanta: la violenza politica e la nascita del paradigma emergenziale 1.1. La legge Reale e la successiva legislazione d’emergenza: consolidamento di un metodo di governo 1.2. Il ruolo della Corte costituzionale 1.2.1. La sentenza n. 15 del 1982 e le diverse interpretazioni della dottrina 2. Le odierne “emergenze”: la sicurezza e l’immigrazione 3. Il “Pacchetto sicurezza” del 2008/2009: a) le misure relative all’immigrazione irregolare 3.1. b) La costruzione della “sicurezza partecipata”: ordinanze sindacali e “ronde” 4. I “decreti-legge Minniti”: a) le novità introdotte in materia di prevenzione internazionale e immigrazione 4.1. b) Il decreto legge n. 15 del 2017 e le misure relative alla sicurezza delle città 5. Le recenti novità in materia di sicurezza e immigrazione: a) il decreto legge n. 113 del 2018 5.1. b) il decreto legge n. 53 del 2019 (c.d. decreto “sicurezza-bis”)
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STACCA, SERENA. "Il potere disciplinare degli ordini professionali." Doctoral thesis, 2013. http://hdl.handle.net/2158/800686.

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Abstract:
La tesi tratta del potere disciplinare degli ordini professionali. L’obiettivo è individuare i punti critici che il fenomeno disciplinare pone, specie in relazione agli aspetti che incidono sulle posizioni di libertà dell’individuo. Dopo una introduzione, volta a illustrare i termini del problema e il conseguente percorso di ricerca, la tesi si articola in due parti, dedicate, rispettivamente, al potere disciplinare in generale (esercitato sia da soggetti pubblici sia da soggetti privati) e al potere disciplinare degli ordini professionali. Nella prima parte si delineano i tratti caratterizzanti della potestà disciplinare relativi ai presupposti logico-giuridici che ne giustificano l’esistenza e all’area giuridica rispetto alla quale è possibile rintracciare i principi a essa applicabili. L’indagine involge profili di teoria generale ma viene altresì condotta con riferimento a specifici ambiti dell’ordinamento in cui tradizionalmente il fenomeno disciplinare si manifesta: quello lavoristico e quello associativo. Attraverso tale analisi affiorano le criticità che il potere disciplinare presenta in relazione alle sue fonti, ai principi di legalità e di tipicità, alla tutela giurisdizionale dei soggetti che ne subiscono gli effetti. La riprova di queste criticità emerge nella seconda parte, che ha a oggetto il sistema disciplinare interno agli ordini professionali. In questo contesto risalta la inadeguatezza del meccanismo sanzionatorio disciplinare sia sotto il profilo sostanziale, con riguardo al fondamento del potere, alla configurazione dell’illecito, all’azione disciplinare e al relativo procedimento, sia sotto il profilo processuale, attinente al sindacato giurisdizionale e alle forme di tutela delle libertà individuali. La conclusione cui l’indagine conduce (e di cui si dà conto nelle osservazioni finali) è che l’esercizio del potere disciplinare degli ordini professionali è ancora racchiuso in un modello di “specialità” che male si concilia con l’ordine costituzionale. La tensione con i principi costituzionali, in special modo quelli di eguaglianza e di legalità, emerge in relazione al fondamento del potere disciplinare, alla atipicità delle fattispecie illecite, alla natura dell’autorità che emette la sanzione, alla specialità del giudice di prima istanza e ai limiti al controllo sul potere della Cassazione.
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ANGELINI, Francesca Filomena. "Ordine pubblico economico e costituzione economica fra "tradizione" nazionale e "innovazione" sovranazionale. Italia e Francia a confronto." Doctoral thesis, 2001. http://hdl.handle.net/11573/413927.

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RENGHINI, Cristina. "Il sistema di tutela brevettuale nell'Unione Europea: il Brevetto Europeo con effetto unitario e il Tribunale Unificato dei Brevetti." Doctoral thesis, 2018. http://hdl.handle.net/11393/251086.

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Abstract:
Dopo più di quarant’anni di tentativi tesi alla realizzazione di un titolo di protezione brevettuale “comunitario”, nel 2012 sono stati emanati due regolamenti, il n. 1257/2012 e il n. 1260/2012, attuativi di una cooperazione rafforzata tra ventisei Stati membri dell’Unione europea: essi creano un brevetto europeo con effetto unitario e ne disciplinano il regime di traduzione applicabile. L’anno successivo, venticinque Stati membri hanno firmato un accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti. I summenzionati strumenti normativi costituiscono il c.d. “pacchetto brevetti”, che entrerà in vigore una volta che almeno tredici Stati membri, tra cui Germania, Francia e Regno Unito, avranno ratificato l’Accordo. Rispetto al panorama attuale, caratterizzato da una frammentazione normativa e giurisdizionale, tale nuova architettura porterà indubbiamente notevoli vantaggi. Da un lato, infatti, i regolamenti europei introducono un “nuovo brevetto” che estende la sua efficacia oltre i confini nazionali; la portata della protezione e gli effetti saranno infatti uniformi in tutto il territorio degli Stati membri partecipanti. Dall’altro, il Tribunale unificato, competente a giudicare quasi tutte le controversie in materia brevettuale, si sostituirà ai giudici nazionali, garantendo l’uniformità della giurisdizione e delle decisioni. Tuttavia, il risultato ottenuto con il “pacchetto brevetti” non sembra essere adeguato agli obiettivi di unitarietà che le istituzioni europee e gli Stati membri si erano prefissati. Si tratta infatti di un quadro normativo complesso, che combina il diritto dell’Unione europea, il diritto internazionale (in particolare l’Accordo sul Tribunale unificato e la Convenzione sul brevetto europeo), e il diritto nazionale degli Stati membri, a cui gli atti citati rinviano in diverse occasioni, e che istituisce due strumenti, il brevetto europeo con effetto unitario e il Tribunale unificato dei brevetti, dalla natura assai controversa. Per tale ragione, la nuova normativa solleva molteplici questioni di natura costituzionale, in ordine alla compatibilità del nuovo sistema con l’ordinamento giuridico dell’Unione europea. Uno dei profili problematici di particolare interesse riguarda la cooperazione rafforzata in tema di tutela brevettuale unitaria, che sembra essere stata instaurata per eludere il dissenso di Italia e Spagna in relazione al regime linguistico applicabile. Inoltre, nei due regolamenti europei manca una vera e propria disciplina sostanziale, sollevando pertanto dei dubbi sull’effettiva “unitarietà” del nuovo brevetto. Infine, alcune caratteristiche del Tribunale unificato, quali la sua particolare struttura, il riparto interno delle competenze, il regime linguistico e la previsione di un periodo transitorio in cui è possibile ancora adire il giudice nazionale, si pongono in contrasto con il fine di unificazione giurisdizionale. A tali considerazioni si aggiunge che la decisione del Regno Unito di uscire dall’Unione europea potrebbe compromettere l’entrata in vigore del “pacchetto brevetti”. Obiettivo del presente lavoro è quello di analizzare in modo organico l’intera disciplina, nell’ottica di verificarne l’effettiva compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea. Solamente attraverso un approccio sistematico fondato sui principi e sugli strumenti dell’UE, si possono superare le attuali criticità che emergono dal “pacchetto brevetti”, nell’ottica di un effettivo miglioramento di tale nuova disciplina e del conseguente raggiungimento di una reale unitarietà nella tutela brevettuale.
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Books on the topic "Ordine costituzionale"

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Fiores, Claudio De. L'Italia ripudia la guerra?: La costituzione di fronte al nuovo ordine globale. Roma: Ediesse, 2002.

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D'Acunto, Nicolangelo, ed. Papato e monachesimo "esente" nei secoli centrali del Medioevo. Florence: Firenze University Press, 2003. http://dx.doi.org/10.36253/88-8453-082-2.

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Abstract:
Nei secoli XI-XIII la libertà dall'ingerenza delle diocesi consentì ai monasteri che godevano dell'esenzione di interagire con i ceti dominanti locali, così da incidere sulle trasformazioni sia delle strutture ecclesiastiche, sia degli assetti politici ed economici del territorio. Gli autori analizzano il fenomeno da diversi punti di vista - sempre prestando attenzione alle fonti - trattando temi quali: gli interventi del papato per influire sulla configurazione costituzionale di Ordini e congregazioni; le forme dei documenti emanati a tale scopo dalla cancelleria pontificia; le intricate relazioni tra papato, vescovi e monasteri esenti; i rapporti tra questi ultimi e le società locali.
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Curi, Francesca. Profili penali dello stress lavoro-correlato. Bononia University Press, 2021. http://dx.doi.org/10.30682/sg270.

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Abstract:
La storia del lavoro è sin dalle sue origini intrecciata con la storia della sua liberazione dalla fatica. Il modello tayloristico dell’operaio come “gorilla ammaestrato” ha ceduto il posto, a seguito di un lento processo evolutivo, a un’organizzazione produttiva nella quale, oltre alla salute, viene assicurato anche il “benessere” psico-fisico del lavoratore. In base al d.lgs. n. 81/2008, tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro, rientra la previsione del rischio stress lavoro-correlato. Dilatare la posizione di garanzia fino a farvi rientrare forme di “malessere” che non assurgono al rango di malattia, arrestandosi al livello di un più generico disagio, può alterare la proporzione tra offesa al bene giuridico e mezzi di difesa, con conseguente violazione di alcuni fondamentali principi di ordine costituzionale. A ciò va aggiunto il costo di una intrinseca inefficacia della formulazione punitiva applicata. In una prospettiva necessariamente de iure condendo si può quindi pensare di valorizzare la “novità” del sistema introdotta dal d.lgs. n. 231/2001. Dotata di un più penetrante effetto dissuasivo, la previsione di una responsabilità diretta della societas – secondo quanto già sperimentato nei paesi di common law – potrebbe favorire la realizzazione dei necessari adeguamenti organizzativi, volti a garantire un livello quantomeno standardizzato di benessere, salute e sicurezza sul posto di lavoro
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Conference papers on the topic "Ordine costituzionale"

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Pugliano, Antonio. "Il restauro per la valorizzazione di architetture e siti da conservare: studi per la fruizione del paesaggio culturale italiano: il caso di Ostia." In International Conference Virtual City and Territory. Roma: Centre de Política de Sòl i Valoracions, 2014. http://dx.doi.org/10.5821/ctv.8003.

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Abstract:
La memoria riguarda un’iniziativa sviluppata nell’Università Roma Tre, con il MiBACSoprintendenza Speciale ai Beni Archeologici di Roma e con l’Ordine degli Architetti di Roma. L’iniziativa, sostenuta dal valente Soprintendente Anna Maria Moretti e dall’eccellente direttore della Sede di Ostia, Angelo Pellegrino, mira alla costituzione di un sistema di azioni integrate di ricerca e formazione per la documentazione, la conservazione e la gestione del contesto ambientale, naturale e antropico, del territorio sud-occidentale di Roma, sino alla costa. Ivi si indagano le peculiarità dei siti individuando e caratterizzando possibili attrattori materiali e immateriali, da utilizzare come gli elementi eloquenti di una ricomposizione storica e antropologica del territorio utile al turismo di qualità, chiamato a giocare il ruolo di motore di crescita per l’economia locale. Il suddetto sistema si fonda su attività conoscitive e progettuali svolte da archeologi e architetti, assieme, nel contesto didattico del Laboratorio di Restauro 2M della Facoltà di Architettura dell’Università Roma Tre. Il prodotto degli ultimi anni, tanto della didattica svolta soprattutto sul campo, quanto della ricerca applicata, è un modello di piattaforma digitale attraverso la quale sono state ordinate le informazioni necessarie alla pianificazione delle iniziative di tutela e alla gestione della manutenzione, del restauro, della valorizzazione.
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