Academic literature on the topic 'Operazione amministrativa'

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Journal articles on the topic "Operazione amministrativa"

1

Frassoldati, Francesca, and Matteo Robiglio. "Regolare la città per la sua trasformazione. Spunti da un dialogo con la Città di Torino." TERRITORIO, no. 98 (March 2022): 20–23. http://dx.doi.org/10.3280/tr2021-098003.

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Abstract:
In Italia, è da tempo una consuetudine trans-disciplinare criticare la burocrazia che regola le operazioni sulla città. Eppure la norma di oggi è il prodotto - codificato e temporaneamente fissato - di una lenta costruzione sociale e tecnico-amministrativa. L'articolo si interroga su come sia possibile incorporare e generalizzare, da parte della pubblica amministrazione, le esperienze regolative maturate nei conflitti e nelle contraddizioni di società e mercati in trasformazione strutturale. Tre sezioni fanno luce sulla rilevanza della stratificazione delle stagioni storiche dei codici urbani, delle relazioni fra gli elementi della città nella predisposizione di nuovi quadri di riferimento, e delle ragioni per riconsiderare, nella città del riuso, le condizioni operative dei codici stessi.
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2

Catturi, Giuseppe. "Arte figurativa e arte contabile. Le tavolette della biccherna del comune di Siena (XIII–XVII secolo)." De Computis - Revista Española de Historia de la Contabilidad 10, no. 19 (December 31, 2013): 175. http://dx.doi.org/10.26784/issn.1886-1881.v10i19.270.

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Abstract:
Fra le arti figurative comprese in quelle cosiddette “belle”, cioè le forme di attività che, secondo l'opinione del Vasari, hanno esclusivamente un fine di bellezza, un valore estetico, come l'architettura, la danza, la poesia, la pittura, la scultura e la musica, in questo articolo focalizziamo l'attenzione sulla pittura e su di una sua particolare espressione e manifestazione, irripetibile ed originalissima.Le composizioni pittoriche che rappresentano eventi e situazioni di vita vissuta o configurazioni di ambienti costituiscono tutte una fonte conoscitiva di inestimabile valenza. Agli attenti osservatori esse costituiscono archivi storici e giacimenti culturali di particolare ampiezza ed intensità.D'altra parte è arte anche il complesso delle tecniche, degli strumenti e dei loro metodi d'uso concernenti una realizzazione, un'applicazione pratica nel campo dell'operare umano; cosicché è possibile scrivere di arte riferendosi ora ad un mestiere ora ad una professione. Si ha così l'arte medica, l'arte forense, etc., ma anche l'arte contabile, quella cioè esercitata da coloro che si mostrano capaci di memorizzare e di sistematizzare, seguendo un metodo preordinato e rigoroso, i fatti amministrativi, ridotti in termini quantitativi – monetari, che caratterizzano l'attività economico – finanziaria realizzata da una qualunque azienda, in modo da offrire al gestore informazioni determinanti per il buon governo dell'azienda medesima.L'obiettivo conoscitivo dell'arte contabile rimane costante nel tempo, ma gli strumenti ed il loro metodo d'uso, relativi a quell'arte, cambiano mano a mano aumenta il bagaglio delle conoscenze concernenti l'efficace utilizzo a fini gestionali dei risultati contabili rilevati periodicamente. Nel nostro studio intendiamo riferirci all'arte contabile esercitata nel Medioevo nell'ambito di famiglie di mercanti, banchieri, amministrazioni comunali, ospedali, opere pie e congregazioni religiose. In particolare, vogliamo trattare dell'ufficio della Biccherna del Comune di Siena preposto alla gestione delle pubbliche risorse finanziarie. Esso era composto da un “presidente” - il Camarlingo - e da quattro Provveditori in carica per sei mesi.I registri contabili sui quali il Camarlingo annotata giornalmente le varie operazioni finanziarie erano a fogli mobili e, pertanto, inizialmente venivano tenuti assieme da un foglio più grande sul quale veniva scritto il periodo di riferimento ed il nome del Camarlingo. Successivamente, per tenere uniti i numerosi fogli contabili si incominciò ad usare del materiale rigido, appunto delle tavolette di legno, la cui consistenza e rigidezzarendevano più agevole l'adozione e la consultazione dell'insieme dei fogli contabili relativi ai vari semestri.Le due tavolette, quella superiore e l'altra inferiore, erano legate da lacci di cuoio che costituivano la costola e sul davanti veniva posta una fibbia di chiusura, in modo da formare un vero e proprio “libro”. Fu proprio per sopperire all'anonimicità ed alla ripetitività di quei libri che, almeno a Siena, si affermò l'uso, a partire dal 1257, di far dipingere le tavolette di legno che tenevano legate e congiunte le pagine del libro contabile.Molti e di grande fama furono i pittori senesi che dipinsero le tavolette della Biccherna: Duccio di Boninsegna, Ambrogio Lorenzetti, Giovanni di Paolo, Sano di Pietro, Domenico Beccafumi e molti altri. I pittori per lo più disegnavano l'ambiente principale della Biccherna, quello in cui si svolgevano le transazioni finanziarie e, talvolta, gli operatori dell'ufficio: il Camarlingo, i Provveditori e qualche cittadino raffigurato mentre pagava le imposte. Sul tavolo da lavoro si disegnavano spesso gli strumenti per l'esercizio dell'arte contabile: libri, penna, calamaio, grattino, forbici, monete, borse etc.È così che scorrendo le numerose rappresentazioni pittoriche delle tavolette, raccolte per lo più nell'Archivio di Stato di Siena, altre fanno bella mostra di sé nei maggiori musei del mondo, possiamo leggere, in estrema sintesi, alcuni significativi aspetti dell'evoluzione culturale della comunità medievale senese. Da esse possiamo trarre informazioni immediate non solo dei cambiamenti nell'arte pittorica adottata dagli autori dei dipinti, ma anche sull'organizzazione dell'Ufficio finanziario del Comune, la Biccherna appunto, e l'importanzasempre maggiore che veniva attribuita agli strumenti indispensabili per esercitare l'arte contabile. Possiamo acquisire informazioni concernenti l'evoluzione del “metodo” adottato nell'annotare i dati finaqnziari relativi all'attività della Biccherna solo dalla lettura dei fogli compresi nei vari “libri”, ma tale obiettivo conoscitivo è complementare e collaterale rispetto a quello principale che ci siamo posti. Insomma, osservando in ordine cronologico le tavolette di Biccherna, si “legge il tempo” nella contemporaneità dei momenti di vita vissuta da Siena, dalla sua comunità e in particolare dal suo più importante Ufficio finanziario pubblico, la Biccherna.Lo studio intende evidenziate appunto la correlazione fra arte figurativa e arte contabile attraverso le tavolette dipinte dei libri contabili della Biccherna senese.
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3

Charrier, Guy. "Parallèle entre la loi italienne pour la protection de la concurrence et le système français." Journal of Public Finance and Public Choice 8, no. 2 (October 1, 1990): 103–15. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345045.

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Abstract:
Abstract La nuova legge italiana per la protezione della concorrenza e del mercato presenta una notevole analogia, sia nei concetti che nei principali meccanismi applicativi, con le principali legislazioni dei Paesi membri della CEE e soprattutto con quelle che sono state introdotte negli anni più recenti.Il campo d’applicazione riguarda, almeno in principio, tutti i settori di attività, sia nel sistema italiano che in quello francese, poiché nessuna deroga è prevista, salvo per alcune particolari attività, come gli audio-visivi, la stampa, le banche e le assicurazioni.Questa estensione del campo di applicazione della legislazione si spiega con il fatto che essa riguarda tutte le pratiche anti-concorrenziali che vadano a detrimento del buon funzionamento del mercato e che tali pratiche siano suscettibili di provenire da tutti gli operatori economici.In Francia, peraltro, vige una distinzione tra comportamenti diretti a falsare il mercato, e che ricadono sotto le categorie di cartelli e di abuso di posizione dominante, di cui si occupa il Consiglio della concorrenza, e le pratiche restrittive, come il rifiuto di vendere, la subordinazione delle vendite, le discriminazioni e l’imposizione di prezzi, che sono di competenza dei tribunali perché in principio riguardano soltanto i rapporti tra imprese.Un secondo aspetto riguarda l’applicazione delle regole della concorrenza alle persone pubbliche. In principio, le disposizioni della legge italiana circa le imprese pubbliche (art. 8) e quelle della legge francese (art. 53) rispondono soltanto in parte alla questione. Nel diritto francese, quando una persona pubblica agisce da privato, è sottoposta alle leggi che riguardano il comportamento dei privati. Una difficoltà sorge, invece, quando questa persona pubblica, agendo nell’ambito dei suoi poteri, genera sul mercato effetti che danneggiano la concorrenza. Una recente sentenza del Tribunale dei conflitti ha concluso che le regole della concorrenza non si applicano alle persone pubbliche se non nella misura in cui esse diano luogo ad attività di produzione (di distribuzione o di servizi).La legge italiana non dà alcuna definizione del concetto di concorrenza nè dà alcun elemento che ne consenta la giustificazione economica. Altrettanto avviene con la legge vigente in Francia, ove sono i testi delle decisioni che forniscono indicazioni al riguardo.Il principio generate del divieto dei cartelli, come anche l’elenco dei casi suscettibili di costituire intese di carattere anti-concorrenziale, sono presentati in modo molto simile sia nella legge italiana che in quella francese. Ambedue riprendono, d’altronde, la formulazione dell’art. 85 del Trattato di Roma.Tutto fa pensare che l’Autorità italiana si troverà di fronte a casi analoghi a quelli di cui si è in varie occasioni occupato il Consiglio della concorrenza francese: cartelli orizzontali (accordi sui prezzi, sulla ripartizione dei mercati, sull’esclusione di un’impresa del mercato, ecc.); intese verticali (risultanti da accordi tra un produttore ed i suoi distributori nell’ambito di contratti di distribuzione selettiva o esclusiva); imprese comuni (la cui creazione può rientrare nel campo della proibizione di cartelli o costituire un’operazione di concentrazione); intese tra imprese appartenenti allo stesso gruppo (nel quadro dei mercati pubblici, il Consiglio ha ritenuto che non sia contrario alle norme concorrenziali, per imprese con legami giuridici o finanziari, rinunciare alla loro autonomia commerciale e concertarsi per rispondere a delle offerte pubbliche).Sull’abuso di posizione dominante, così come per i cartelli, i due sistemi italiano e francese presentano molte somiglianze. Tuttavia, contrariamente al diritto francese ed a quello tedesco, nella legislazione italiana non si fa alcun riferimento alle situazioni di «dipendenza economica». Peraltro, l’identificazione di questo caso è alquanto complessa e, sinora, il Consiglio non ha rilevato alcun caso che rientri nello sfruttamento abusivo di una situazione di dipendenza economica. Pertanto, si può forse concludere che il legislatore italiano sia stato, a questo riguardo, più saggio di quello francese. Più in generale, per quanto riguarda i casi di abuso di posizione dominante, il Consiglio deBa concorrenza ha seguito un’impostazione piuttosto tradizionalista.Anche sul controllo delle concentrazioni, il testo della legge italiana richiama quello francese e anche quello della normativa comunitaria, pur se è diversa la ripartizione delle competenze tra Autorità incaricata della concorrenza e Governo. Nella legge italiana, d’altra parte, vi sono delle norme relative alla partecipazione al capitale bancario che fanno pensare ad un dibattito molto vivo su questo tema.I livelli «soglia” per l’obbligo di notifica delle concentrazioni sono più elevati in Francia. Bisognerà poi vedere con quale frequenza il Governo italiano farà ricorso all’art. 25, che gli conferisce il potere di fissare criteri di carattere generale che consentono di autorizzare operazioni di concentrazione per ragioni d’interesse generale, nel quadro dell’integrazione europea.L’interesse delle autorità amministrative francesi nei riguardi delle concentrazioni, che un tempo era molto limitato, è divenuto più intenso negli anni più recenti, anche se i casi di divieto di concentrazioni sono stati sinora molto limitati.In conclusione, si può ricordare che un organismo competente in materia di protezione della concorrenza ha un triplice compito: pedagogico (attraverso la pubblicazione delle decisioni, delle motivazioni e delle ordinanze su questioni di carattere generale e sui rapporti attinenti al funzionamento del mercato), correttivo (per distogliere gli operatori economici da comportamenti anti-concorrenziali) e, infine, dissuasivo (poiché l’esperienza di applicazione delle leggi relative alla concorrenza dimostra che la loro efficacia dipende in modo decisivo dalla comminazione di sanzioni).
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Dissertations / Theses on the topic "Operazione amministrativa"

1

Fusco, Roberto. "Procedimento autorizzatorio per gli impianti di rigassificazione." Doctoral thesis, Università degli studi di Trieste, 2012. http://hdl.handle.net/10077/7346.

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Abstract:
2010/2011
Il presente elaborato analizza la normativa che regola l’iter autorizzatorio necessario alla costruzione degli impianti di rigassificazione, enucleando le principali criticità emergenti dall’attuale modello e provando ad ipotizzare delle soluzioni migliorative che consentano una più celere ed efficiente definizione dell’operazione amministrativa necessaria alla realizzazione di tali infrastrutture.
XXIV Ciclo
1982
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2

Brambilla, Paolo <1982&gt. "La concessione portuale." Doctoral thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2013. http://hdl.handle.net/10579/2251.

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Abstract:
La concessione portuale è disciplinata in Italia dall’art 18 della legge n. 84/94 di riordino della legislazione in materia portuale. L’autore esamina l’evoluzione storica della concessione fino all’approvazione della suindicata legge. Inoltre, egli cerca di determinare la natura giuridica e le finalità sottese alla concessione portuale alla luce della dottrina italiana delle concessioni di beni pubblici, esaminando gli aspetti meno chiari del testo dell’art. 18 l. 84/94. Infine l’autore analizza la concezione della Commissione Europea sulle concessioni portuali, nonché i diversi regimi esistenti nei Paesi membri, esaminando attentamente l’opinione degli studiosi internazionali sull’argomento.
The Italian port concession is governed by Article 18 of Law no. 84/94 on consolidation of legislation on port matters. The author focuses on the historical evolution of the port concession until the approval of the aforesaid Law. Then, he tries to define the juridical nature and scope of the port concession in the light of the Italian doctrine of concessions of public goods, reviewing the unclear aspects of the wording of Art. 18 of Law no. 84/94. Finally the author analyses the European Commission’s view on port concessions as well as the port concessions regimes in EU member states, deeply investigating the opinions of the international experts on this subject.
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NARDI, FRANCESCO. "L'incidenza del Patto di stabilità e crescita sull'equilibrio costituzionale dei poteri." Doctoral thesis, 2016. http://hdl.handle.net/11573/925126.

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Abstract:
Il presente lavoro trova come spunto i temi trattati nel convegno “Euro e Fiscal Compact: quali prospettive per l’Euro” ed in particolare le riflessioni suscitate dalle relazioni del Prof. Guarino e del Prof. Tosato. Il successivo approfondimento, svolto in coerenza con le attività di studio e di ricerca legate al dottorato , ha avuto ad oggetto le riforme apportate al Patto di stabilità e crescita durante il periodo 2011 e 2013. Tali riforme hanno inciso nella poltica economica europea, di coordinamento, di sorveglianza economica multiaterale e di controllo sui bilanci pubblici nazionali. Per tale via le decisioni europee si insinuano anche nella fase di preparazione, approvazione e controllo dei bilanci nazionali e inferiscono nella determinazione delle spese pubbliche parlamentarmente assentibili, manifestando un potere che non appare più contenibile nel quadro previgente di governance economica europea. In quanto la riserva di legge che affida l’approvazione del bilancio al Parlamento non è solo un elemento che caratterizza storicamente la forma dello Stato liberale e che trova indirizzo di sviluppo nello Stato sociale, ma misura anche concretamente l’indice di democraticità di uno Stato. Infatti, “i bilanci generali non sono solo materie di calcoli aritmetici, ma in mille modi vanno alla radice della prosperità delle persone, ai rapporti fra le classi sociali, e alla potenza” degli Stati . Il nuovo quadro europeo più che attuare il rafforzamento della disciplina prevista nei Trattati, manifeta l’emersione di un vero e proprio Potere (sia dal punto di vista soggettivo che procedurale) di governo dell’economia. Sebbene ciò la cooperazione economica verso obiettivi comuni quali crescita e sviluppo è e deve essere ancora il tratto fondante del progetto europeo, il suo valore economico ha ancora oggi bisogno di essere letto attraverso la lente di principi, quali ad esempio l’uguaglianza e la solidarietà, per permettere al processo di integrazione europeo di approfondirsi politicamente. Partendo da queste considerazioni, il presente lavoro approfondisce lo studio della poltica economica europea ancorando tale indagine “ai principi ed ai valori fondanti della costruzione europea” ritrovandoli nelle Costituzioni nazionali, che costituiscono l’architettura su cui si poggia l’equilibrio costituzionale dei poteri in un ordinamento composito. In quanto, sebbene la separazione dei poteri sia un principio originariamente “sconosciuto all’organizzazione istituzionale europea” , tale principio e il suo equilibrio istituzionale in ambito di politica di bilancio appartiene “alla struttura fondamentale, politica e costituzionale” degli Stati membri che le Istituzioni eurpee nel loro agire e nei loro atti devono rispettare ai sensi dell’art. 4, par. 2, TUE . L’inferenza della normativa europea su quella nazionale di bilanicio quindi investe il rapporto tra i poteri in un quadro istituzionale multi livello, che coinvolge oltre all’equilibrio istituzionale anche quello costituzionale nazionale. Rispetto a tale assunto, nel presente lavoro dopo un indagine storico ricostruttiva sulla normativa afferente la politica economica europea (Capitolo I), si approfondisce: il nuovo assetto di coordinamento economico rafforzato dalle riforme al Patto di stabilità e crescita (Capitolo II), l’inferenza di questo nel ruolo democratico di approvazione delle scelte di spesa e di bilancio affidate ai Parlamenti nazionali (Capitolo III), i nuovi equilibri emersi tra le prerogative governative europee e nazionali di governo dell’economia (Capitolo IV), la loro incidenza nell’equilibrio dei poteri e rispetto a questo equilibrio il ruolo assunto dalla Corte costituzionale tedesca nell’affermare la tutela delle prerogative democratiche nazionali sulle decisioni afferenti la spesa pubblica (Capitolo V). Concludendo il discorso con un ragionamento che riporta i difetti dell’attuale costrutto di politica economica europea all’imperfezione del modello originario di fusione a freddo delle competenze nazionali in ambito di politca economica europea, rispetto invece a quello di fusione a caldo adopertato in ambito di politica monetaria unica (Capitolo VI). Si premette che lo scrivente ritiene che tale compromesso raggiunto per fondare l’Unione economica e monetaria è stato inevitabile date le esigenze contrapposte di tutela della sovranità nazionale in ambito economico e di bilancio, rispetto a quella di devoluzione all’ordinamento europeo della politica monetaria. Mentre le successive implementazioni normative hanno dimenticato l’approfondimento dell’integrazione politica dal punto di vista democratico. Il presente lavoro ha quindi un tono critico rispetto alla politica economica europea, ma lo stesso non è un giudizio sul valore dell’Unione economica e monetaria. Tale critica è, invece, lo strumento attraverso il quale si è approfondito lo studio della normativa europea e si conclude sulla necessità di una novella al diritto primario europeo per continuare nel cammino di integrazione politica attraverso un modello Istituzionale e procedurale che legittimi democraticamente le decisioni economiche prese, che contempli un bilanciamento tra interessi economici parziali e tutela di diritti generali (ovvero, per tutti i cittadini europei), e che contemperi la politica di stabilità con gli indirizzi alla crescita.
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Books on the topic "Operazione amministrativa"

1

Solimena, Luigi. Il conflitto di interessi dell'amministratore di società per azioni nelle operazioni con la società amministrata. Milano: Giuffrè, 1999.

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