Academic literature on the topic 'Nie 08'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Nie 08.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Nie 08"

1

Ostrowski, Piotr. "Appeal in cassation and request for interpretation of a judgment as tools of removing ambiguities of grounds of the Polish voivodeship administrative court judgment." Acta Iuris Stetinensis 46 (2023): 115–28. http://dx.doi.org/10.18276/ais.2023.46-08.

Full text
Abstract:
Celem artykułu jest ustalenie, czy wniosek o wykładnię wyroku i skarga kasacyjna stanowią de lege lata skuteczne środki usuwania niejasności pisemnych uzasadnień wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych. Instytucje te przeanalizowano za pomocą metody dogmatycznej oraz metody analizy i krytyki piśmiennictwa. Z kolei zdatność tych środków prawnych do realizacji ww. celu oceniono za pomocą metody analizy i konstrukcji logicznej, tj. 1) skuteczność wniosku o wykładnię wyroku oceniono, zestawiając przesłanki jego zasadności z wybranymi sytuacjami, w których strona mogłaby nie zrozumieć otrzymanego wyroku, oraz 2) skuteczność skargi kasacyjnej przeanalizowano z punktu widzenia przydatności tej instytucji do eliminowania wyroków, których uzasadnienia zostały sporządzone w sposób nieczytelny. Badanie wykazało, że żadna z tych instytucji nie stanowi de lege lata skutecznego środka usuwania wątpliwości strony co do treści otrzymanego uzasadnienia. Celem wniosku o wykładnię wyroku nie jest usuwanie subiektywnych wątpliwości strony odnośnie do treści wyroku, a jedynie pewnej kategorii wątpliwości określanych w orzecznictwie mianem ,,rzeczywistych”. Orzecznictwo ani doktryna nie wyjaśniają jednak, jak należy rozumieć to pojęcie. W ocenie autora, środek ten służy przede wszystkim osobom biegłym w języku prawniczym, a nie szerokiemu gronu obywateli. Z kolei zarzut kasacyjny naruszenia przez WSA art. 141 § 4 p.p.s.a. ma ograniczone zastosowanie z uwagi na treść art. 174 pkt 2 p.p.s.a., tj. konieczność wykazania, że naruszenie uniemożliwia przeprowadzenie kontroli instancyjnej. Aktualna wykładnia tych przepisów prowadzi do faktycznego ograniczenia konstytucyjnych funkcji uzasadnień do funkcji formalnej i kontrolnej. Ponadto, zgodnie z aktualnym orzecznictwem, okoliczność, że strona nie rozumie otrzymanego orzeczenia, nie uzasadnia jeszcze konieczności jego uchylenia.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Świeżyński, Adam. "Michał Jakub Wagner, „Interpretacje rozwoju biologii ewolucyjnej na przełomie XIX i XX wieku”, Liber Libri, Warszawa 2020, ss. 332 (rec.)." Studia Philosophiae Christianae 57, no. 2 (December 31, 2021): 169–82. http://dx.doi.org/10.21697/spch.2021.57.r.03.

Full text
Abstract:
Autor omawianej publikacji podjął się zadania przeanalizowania zaproponowanych dotąd interpretacji „zaćmienia darwinizmu”, chcąc ustalić, w jakim stopniu odpowiadają one rzeczywistości. Po dokonaniu ustaleń w tym zakresie doszedł do wniosku, że żadna z nich nie wyjaśnia w sposób adekwatny załamania się, jakie dotknęło teorię Darwina we wspomnianym okresie. Dlatego postanowił zaproponować własną interpretację „zaćmienia darwinizmu”, w której odwołuje się przede wszystkim do filozoficznych uwarunkowań darwinowskiej teorii ewolucji. --------------- Zgłoszono: 04/08/2021. Zrecenzowano: 19/08/2021. Zaakceptowano do publikacji: 06/09/2021.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Zhou, Lu. "Harmony and difference. Problems of Translation of the Monograph by Nie Zhenzhao “An Introduction to Ethical Literary Criticism” from Chinese into Russian." Voprosy kul'turologii (Issues of Cultural Studies), no. 10 (October 1, 2021): 934–40. http://dx.doi.org/10.33920/nik-01-2110-08.

Full text
Abstract:
The monograph by Professor Nie Zhenzhao “An Introduction to Ethical Literary Criticism” was included in the program of academic translation from Chinese to Russian in 2016. This article discusses a number of issues related to the nature of translation work on this text. First, the translators adhered to the idea of harmony and difference, striving not only to ensure a successful exchange between the two cultures, but also to emphasize its heterogeneity. Secondly, they relied on the traditional Chinese Confucian philosophy, the doctrine of the Golden Mean, and strove to be impartial. Thirdly, they used some of the developments achieved in the course of discussions with their Russian colleagues. English version of this article under title ''Problems of Translation of the Monograph by Nie Zhenzhao “An Introduction to Ethical Literary Criticism” from Chinese into Russian'' is available at URL: https://panor.ru/articles/problems-of-translation-of-the-monograph-by-nie-zhenzhao-an-introduction-to-ethical-literary-criticism-from-chinese-into-russian/78331.html
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Janowski, Jarosław Maciej. "W poszukiwaniu tożsamości współczesnej filozofii przyrody." Studia Philosophiae Christianae 57, no. 2 (December 31, 2021): 73–99. http://dx.doi.org/10.21697/spch.2021.57.a.10.

Full text
Abstract:
W artykule podjęto kwestię dotyczącą tożsamości filozofii przyrody w kontekście trzech współcześnie wymienianych charakterystycznych cech tej dyscypliny, a mianowicie jej różnorodności metodologicznej, interdyscyplinarności oraz swoistej dynamiki rozwojowej. Analizowane są zagrożenia dla tożsamości filozofii przyrody, wynikające z takiego zestawu cech, w szczególności z różnorodności metodologicznej filozofii przyrody. Jednocześnie podjęto próbę obrony wymienionych cech jako powodujących nie tylko zagrożenia, ale również (paradoksalnie) wzmacniających tożsamość filozofii przyrody. Całość analiz odnosi się do metafilozoficznej charakterystyki dziedziny filozofii. --------------- Zgłoszono: 13/08/2021. Zrecenzowano: 06/09/2021. Zaakceptowano do publikacji: 14/10/2021.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Rejewska, Julia. "Nagroda im. Profesora Mieczysława Gogacza (2007 – 2021)." Studia Philosophiae Christianae 58, no. 1 (July 31, 2022): 205–16. http://dx.doi.org/10.21697/spch.2022.58.s.02.

Full text
Abstract:
Sympozjum Tomistyczne, połączone z wręczeniem Nagród im. Profesora Mieczysława Gogacza, organizowane jest przez Katedrę Historii Filozofii Instytutu Filozofii UKSW w Warszawie oraz Naukowe Towarzystwo Tomistyczne. Sympozjum jest okazją do uhonorowania najlepszych prac magisterskich, które, jak zapisano w Regulaminie Nagrody, „wpisują się w badanie myśli Św. Tomasza z Akwinu i promowanie filozofii tomistycznej w Polsce, a także nawiązują do dorobku naukowego Profesora Mieczysława Gogacza”. Podczas sympozjum laureaci nie tylko otrzymują nagrody, lecz także wygłaszają referaty, przedstawiając najistotniejsze zagadnienia ze swoich badań szerokiemu gronu odbiorców. Laureatami Nagrody zostali dotąd absolwenci kilku uczelni z całej Polski. --------------------- Zgłoszono: 03/12/2021. Zrecenzowano: 22/01/2022. Zaakceptowano do publikacji: 08/04/2022.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Stefaniuk, Małgorzata. "Degree of implementation of the principle of adequate Vacatio Legis in the Polish parliamentary practice in years 2011–2021 – selected issues." Acta Iuris Stetinensis 41 (2022): 101–21. http://dx.doi.org/10.18276/ais.2022.41-08.

Full text
Abstract:
Celem opracowania była ocena stopnia realizacji zasady odpowiedniego vacatio legis w polskiej praktyce parlamentarnej w latach 2011–2021. Podjęty temat jest bardzo istotny i stale aktualny, zwłaszcza z punktu widzenia podstawowych funkcji, jakie powinna pełnić instytucja prawna vacatio legis. Powyższe nabiera szczególnego znaczenia w przypadku ustaw, które w sposób odmienny od dotychczasowych uregulowań kształtują sytuację prawną wielu podmiotów oraz w świetle twierdzenia o wadze zasady odpowiedniego vacatio legis dla praw człowieka. Realizacja celu opracowania wymagała analizy stanu prawnego odnoszącego się do możliwych do zastosowania opcji wejścia ustawy w życie, a tym samym jej vacatio legis, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, stanowisk doktryny, a także treści przepisów o wejściu w życie zamieszczanych w ustawach uchwalonych w VII i VIII kadencji Sejmu RP oraz kilkunastu miesiącach kadencji IX. Przenalizowano również sam przebieg procesu legislacyjnego, w tym wystąpienia sejmowe oraz debaty w komisjach sejmowych w zakresie niezbędnym dla ilustracji przedstawianych twierdzeń. Zebrane dane statystyczne pozwoliły na wskazanie najczęściej stosowanych opcji wejścia ustaw w życie, a tym samym na ustalenie okresów ich vacatio legis. Powyższe dostarczyło materiału do wyciągnięcia wniosku, że stopień realizacji zasady odpowiedniego vacatio legis w polskiej praktyce parlamentarnej na przestrzeni analizowanego okresu trudno uznać za wystarczający, nie tylko wówczas, kiedy ma miejsce całkowita rezygnacja z okresu dostosowawczego czy wejście w życie następuje z dniem następującym po dniu ogłoszenia, lecz także wtedy, gdy pozostawia się adresatom prawa nieco więcej czasu (nawet ponad minimalny okres 14 dni). Choć można zauważyć pewne pozytywne oznaki dostrzegania potrzeby racjonalnego tworzenia prawa, to nie są one na tyle silne, aby przeważać nad słabymi punktami procedury parlamentarnej sprawiającymi, że stopień realizacji zasady odpowiedniego vacatio legis nie jest optymalny. Należą do nich: niedostateczne przekonujące, z reguły zbyt ogólnikowe uzasadnienia proponowanych terminów wejścia w życie w projektach ustaw; niewystarczający stopień wsłuchiwania się w opinie innych podmiotów mających szerszą wiedzę na temat potrzebnego okresu do wejścia ustaw w życie; zbyt optymistyczne przyjmowanie terminów wejścia ustaw w życie z datą kalendarzową, których zbyt późne ogłoszenie powoduje skrócenie zakładanego okresu vacatio legis, a nawet retroakcję; nadużywanie możliwości dokonywania zmian w przepisach ustawy w trakcie trwania okresu dostosowawczego oraz wykorzystywanie terminów vacatio legis do realizacji doraźnych celów politycznych. Coraz słabsza jest też wrażliwość na potrzebę wypełniania podstawowych funkcji vacatio legis, do których należy zapoznanie się z nowym prawem oraz umożliwienie dostosowania się do nowych regulacji prawnych.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Wasielewski, Krzysztof. "Educational Aspirations of Young People and the School, Family and Local Environment. A Report on the Results of Research." Wieś i Rolnictwo, no. 4 (145) (December 20, 2009): 129–43. http://dx.doi.org/10.53098/wir.2009.4.145/08.

Full text
Abstract:
Niniejszy artykuł poświęcony jest aspiracjom edukacyjnym młodzieży. Bez wątpienia to ważny rodzaj aspiracji, bo informuje nie tylko o dominujących wzorach i normach, dotyczących m.in. rynku pracy i stylu życia, lecz także o kondycji różnych grup społeczno-zawodowych, zmianach w hierarchii stratyfikacyjnej oraz otwartości struktury społecznej i samego systemu oświatowego. Artykuł opiera się na wynikach badań empirycznych zrealizowanych w dwóch znacznie różniących się pod względem charakterystyk oświatowych, gospodarczych i społecznych województwach – dolnośląskim i warmińsko-mazurskim. Badanie realizowane było za pomocą ankiety audytoryjnej w wybranych szkołach obu województw.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

ZATORA, ANNA, and JAROSŁAW PŁUCIENNIK. "Family Anthropology. "Ksiądz Kaingba, mój dziadek" by Ewa Kraskowska as an Autoethnography Not Only Literary." Autobiografia 21 (2023): 129–49. http://dx.doi.org/10.18276/au.2023.2.21-08.

Full text
Abstract:
W artykule badamy sposoby budowania opowieści i odkrywania prywatnej historii w (auto)biografii rodzinnej Ksiądz Kaingba, mój dziadek Ewy Kraskowskiej (2021) oraz w towarzyszącym jej badaniom blogu „Kaingba” (2015–2021). Stawiamy tezę, że analizowany materiał stanowi formę autoetnografii, praktyki badawczo-pisarskiej, łącząc w sobie cechy twórczości literackiej, warsztatu reporterskiego, pracy z archiwaliami, badań antropologicznych i autoanalizy. Opowieść o księdzu Kaingbie i jego rodzinie wpisuje się w widoczny dziś w humanistyce powrót opowieści rodzinnych, nierzadko mieszczących się na pograniczu literatury dokumentu osobistego i literatury fikcjonalnej. Zastosowane przez nas narzędzia należą przede wszystkim do metodologii badań kulturowych – antropologii kulturowej i genologii kulturowej. Zarówno badanie materiału literackiego, jak i prześledzenie procesu pracy Ewy Kraskowskiej nad książką pozwalają włączyć Księdza Kaingbę… w obręb tekstów autoetnograficznych w kilku wymiarach: strategii literackiej, praktyki twórczej i autokreacji, osobistej antropologii i (auto)etnografii rodzinnej oraz formy autoterapii. W utworze Kraskowskiej mikrohistoria rodzinna łączy się z tzw. Wielką Historią i osobistym doświadczeniem autorki – badaczki, akademiczki, pisarki, kobiety, córki i wnuczki. Ewa Kraskowska w swojej rodzinnej historii stwarza amalgamat autoetnografii, autobiografii, wyznania, sagi rodzinnej i internetowego bloga genealogicznego.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Kmąk, Krzysztof. "Odstąpienie od rezultatów wykładni językowej w prawie karnym (na kanwie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2009 r., I KZP 35/08)." Studenckie Zeszyty Naukowe 22, no. 42 (September 16, 2019): 77. http://dx.doi.org/10.17951/szn.2019.22.42.77-90.

Full text
Abstract:
Artykuł opisuje sytuacje, w których dopuszczalne jest odstąpienie od wyników wykładni językowej. Te przypadki wyliczył L. Morawski, co następnie zostało zaadaptowane przez Sąd Najwyższy na gruncie prawa karnego. Spotkało się to jednak z zarzutem, iż akceptacja takiego postępowania prowadzi do zaakceptowania wykładni prawotwórczej. Analiza powyższych przypadków prowadzi do wniosku, że wyjście poza wykładnię językową w prawie karnym jest generalnie dopuszczalne, o ile nie stanowi wykładni rozszerzającej na niekorzyść sprawcy i ma oparcie w wykładni systemowej i funkcjonalnej.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Singer, Israel Joszua. "Fun welt wos iz niszto mer (Ze świata, którego już nie ma, New York: Farlag Matones, 1946; fragment)." Autobiografia 8 (2017): 113–20. http://dx.doi.org/10.18276/au.2017.1.8-08.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Dissertations / Theses on the topic "Nie 08"

1

Raffiotta, Edoardo Carlo <1979&gt. "Gli interventi sostitutivi nei confronti degli enti territoriali." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2008. http://amsdottorato.unibo.it/748/1/Tesi_Raffiotta_Edoardo_Carlo.pdf.

Full text
Abstract:
La ricerca ha perseguito l’obiettivo di individuare e definire il potere di un ente territoriale di sostituire, tramite i suoi organi o atti, quelli ordinari degli enti territoriali minori, per assumere ed esercitare compiutamente, in situazioni straordinarie, le funzioni proprie di questi. Dogmaticamente potremmo distinguere due generali categorie di sostituzione: quella amministrativa e quella legislativa, a seconda dell’attività giuridica nella quale il sostituto interviene. Nonostante tale distinzione riguardi in generale il rapporto tra organi o enti della stessa o di differenti amministrazioni, con eguale o diverso grado di autonomia; la ricerca ha mirato ad analizzare le due summenzionate categorie con stretto riferimento agli enti territoriali. I presupposti, l’oggetto e le modalità di esercizio avrebbero consentito ovviamente di sottocatalogare le due generali categorie di sostituzione, ma un’indagine volta a individuare e classificare ogni fattispecie di attività sostitutiva, più che un’attività complessa, è sembrata risultare di scarsa utilità. Più proficuo è parso il tentativo di ricostruire la storia e l’evoluzione del menzionato istituto, al fine di definire e comprendere i meccanismi che consentono l’attività sostitutiva. Nel corso della ricostruzione non si è potuto trascurare che, all’interno dell’ordinamento italiano, l’istituto della sostituzione è nato nel diritto amministrativo tra le fattispecie che regolavano l’esercizio della funzione amministrativa indiretta. La dottrina del tempo collocava la potestà sostitutiva nella generale categoria dei controlli. La sostituzione, infatti, non avrebbe avuto quel valore creativo e propulsivo, nel mondo dell’effettualità giuridica, quell’energia dinamica ed innovatrice delle potestà attive. La sostituzione rappresentava non solo la conseguenza, ma anche la continuazione del controllo. Le fattispecie, che la menzionata dottrina analizzava, rientravano principalmente all’interno di due categorie di sostituzione: quella disposta a favore dello Stato contro gli inadempimenti degli enti autarchici – principalmente il comune – nonché la sostituzione operata all’interno dell’organizzazione amministrativa dal superiore gerarchico nei confronti del subordinato. Già in epoca unitaria era possibile rinvenire poteri sostitutivi tra enti, la prima vera fattispecie di potestà sostitutiva, era presente nella disciplina disposta da diverse fattispecie dell'allegato A della legge 20 marzo 1856 n. 2248, sull'unificazione amministrativa del Regno. Tentativo del candidato è stato quello, quindi, di ricostruire l'evoluzione delle fattispecie sostitutive nella stratificazione normativa che seguì con il T.U. della legge Comunale e Provinciale R.D. 4 febbraio 1915 e le successive variazioni tra cui il R.D.L. 30 dicembre 1923. Gli istituti sostitutivi vennero meno (di fatto) con il consolidarsi del regime fascista. Il fascismo, che in un primo momento aveva agitato la bandiera delle autonomie locali, non tardò, come noto, una volta giunto al potere, a seguire la sua vera vocazione, dichiarandosi ostile a ogni proposito di decentramento e rafforzando, con la moltiplicazione dei controlli e la soppressione del principio elettivo, la già stretta dipendenza delle comunità locali dallo Stato. Vennero meno i consigli liberamente eletti e al loro posto furono insediati nel 1926 i Podestà e i Consultori per le Amministrazioni comunali; nel 1928 i Presidi e i Rettorati per le Amministrazioni Provinciali, tutti organi nominati direttamente o indirettamente dall’Amministrazione centrale. In uno scenario di questo tipo i termini autarchia e autonomia risultano palesemente dissonanti e gli istituti di coordinamento tra Stato ed enti locali furono ad esso adeguati; in tale ordinamento, infatti, la sostituzione (pur essendo ancora presenti istituti disciplinanti fattispecie surrogatorie) si presentò come un semplice rapporto interno tra organi diversi, di uno stesso unico potere e non come esso è in realtà, anello di collegamento tra soggetti differenti con fini comuni (Stato - Enti autarchici); per semplificare, potremmo chiederci, in un sistema totalitario come quello fascista, in cui tutti gli interessi sono affidati all’amministrazione centrale, chi dovrebbe essere il sostituito. Il potere sostitutivo (in senso proprio) ebbe una riviviscenza nella normativa post-bellica, come reazione alla triste parentesi aperta dal fascismo, che mise a nudo i mali e gli abusi dell’accentramento statale. La suddetta normativa iniziò una riforma in favore delle autonomie locali; infatti, come noto, tutti i partiti politici assunsero posizione in favore di una maggiore autonomia degli enti territoriali minori e ripresero le proposte dei primi anni dell’Unità di Italia avanzate dal Minghetti, il quale sentiva l’esigenza dell’istituzione di un ente intermedio tra Stato e Province, a cui affidare interessi territorialmente limitati: la Regione appunto. Emerge piuttosto chiaramente dalla ricerca che la storia politica e l’evoluzione del diritto pubblico documentano come ad una sempre minore autonomia locale nelle politiche accentratrici dello Stato unitario prima, e totalitario poi, corrisponda una proporzionale diminuzione di istituti di raccordo come i poteri sostitutivi; al contrario ad una sempre maggiore ed evoluta autonomia dello Stato regionalista della Costituzione del 1948 prima, e della riforma del titolo V oggi, una contestuale evoluzione e diffusione di potestà sostitutive. Pare insomma che le relazioni stato-regioni, regioni-enti locali che la sostituzione presuppone, sembrano rappresentare (ieri come oggi) uno dei modi migliori per comprendere il sistema delle autonomie nell’evoluzione della stato regionale e soprattutto dopo la riforma apportata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Dalla preliminare indagine storica un altro dato, che pare emergere, sembra essere la constatazione che l'istituto nato e giustificato da esigenze di coerenza e efficienza dell'azione amministrativa sia stato trasferito nell'ambio delle relazioni tra stato e autonomie territoriali. Tale considerazione sembra essere confermata dal proseguo dell’indagine, ed in particolare dai punti di contatto tra presupposti e procedure di sostituzione nell’analisi dell’istituto. Nonostante, infatti, il Costituente non disciplinò poteri sostitutivi dello Stato o delle regioni, al momento di trasferire le competenze amministrative alle regioni la Corte costituzionale rilevò il problema della mancanza di istituti posti a garantire gli interessi pubblici, volti ad ovviare alle eventuali inerzie del nuovo ente territoriale. La presente ricerca ha voluto infatti ricostruire l’ingresso dei poteri sostitutivi nel ordinamento costituzionale, riportando le sentenze del Giudice delle leggi, che a partire dalla sentenza n. 142 del 1972 e dalla connessa pronuncia n. 39 del 1971 sui poteri di indirizzo e coordinamento dello Stato, pur non senza incertezze e difficoltà, ha finito per stabilire un vero e proprio “statuto” della sostituzione con la sentenza n. 177 del 1988, individuando requisiti sostanziali e procedurali, stimolando prima e correggendo successivamente gli interventi del legislatore. Le prime fattispecie sostitutive furono disciplinate con riferimento al rispetto degli obblighi comunitari, ed in particolare con l’art. 27 della legge 9 maggio 1975, n. 153, la quale disciplina, per il rispetto dell’autonomia regionale, venne legittimata dalla stessa Corte nella sentenza n. 182 del 1976. Sempre con riferimento al rispetto degli obblighi comunitari intervenne l’art. 6 c. 3°, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. La stessa norma va segnalata per introdurre (all’art. 4 c. 3°) una disciplina generale di sostituzione in caso di inadempimento regionale nelle materie delegate dallo Stato. Per il particolare interesse si deve segnalare il D.M. 21 settembre 1984, sostanzialmente recepito dal D.L. 27 giugno 1985, n. 312 (disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), poi convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431 c.d. legge Galasso. Tali disposizioni riaccesero il contenzioso sul potere sostitutivo innanzi la Corte Costituzionale, risolto nelle sentt. n. 151 e 153 del 1986. Tali esempi sembrano dimostrare quello che potremmo definire un dialogo tra legislatore e giudice della costituzionalità nella definizione dei poteri sostitutivi; il quale culminò nella già ricordata sent. n. 177 del 1988, nella quale la Corte rilevò che una legge per prevedere un potere sostitutivo costituzionalmente legittimo deve: essere esercitato da parte di un organo di governo; nei confronti di attività prive di discrezionalità nell’an e presentare idonee garanzie procedimentali in conformità al principio di leale collaborazione. Il modello definito dalla Corte costituzionale sembra poi essere stato recepito definitivamente dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, la quale per prima ha connesso la potestà sostitutiva con il principio di sussidiarietà. Detta legge sembra rappresentare un punto di svolta nell’indagine condotta perché consente di interpretare al meglio la funzione – che già antecedentemente emergeva dallo studio dei rapporti tra enti territoriali – dei poteri sostitutivi quale attuazione del principio di sussidiarietà. La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha disciplinato all’interno della Costituzione ben due fattispecie di poteri sostitutivi all’art. 117 comma 5 e all’art. 120 comma 2. La “lacuna” del 1948 necessitava di essere sanata – in tal senso erano andati anche i precedenti tentativi di riforma costituzionale, basti ricordare l’art. 58 del progetto di revisione costituzionale presentato dalla commissione D’Alema il 4 novembre 1997 – i disposti introdotti dal riformatore costituzionale, però, non possono certo essere apprezzati per la loro chiarezza e completezza. Le due richiamate disposizioni costituzionali, infatti, hanno prodotto numerose letture. Il dibattito ha riguardato principalmente la natura delle due fattispecie sostitutive. In particolare, si è discusso sulla natura legislativa o amministrativa delle potestà surrogatorie e sulla possibilità da parte del legislatore di introdurre o meno la disciplina di ulteriori fattispecie sostitutive rispetto a quelle previste dalla Costituzione. Con particolare riferimento all’art. 120 c. 2 Cost. sembra semplice capire che le difficoltà definitorie siano state dovute all’indeterminatezza della fattispecie, la quale attribuisce al Governo il potere sostitutivo nei confronti degli organi (tutti) delle regioni, province, comuni e città metropolitane. In particolare, la dottrina, che ha attribuito all’art. 120 capoverso la disciplina di un potere sostitutivo sulle potestà legislative delle Regioni, è partita dalla premessa secondo la quale detta norma ha una funzione fondamentale di limite e controllo statale sulle Regioni. La legge 18 ottobre 2001 n. 3 ha, infatti, variato sensibilmente il sistema dei controlli sulle leggi regionali, con la modificazione degli artt. 117 e 127 della Costituzione; pertanto, il sistema dei controlli dopo la riforma del 2001, troverebbe nel potere sostitutivo ex art. 120 la norma di chiusura. Sul tema è insistito un ampio dibattito, al di là di quello che il riformatore costituzionale avrebbe dovuto prevedere, un’obiezione (più delle altre) pare spingere verso l’accoglimento della tesi che propende per la natura amministrativa della fattispecie in oggetto, ovvero la constatazione che il Governo è il soggetto competente, ex art. 120 capoverso Cost., alla sostituzione; quindi, se si intendesse la sostituzione come avente natura legislativa, si dovrebbe ritenere che il Costituente abbia consentito all’Esecutivo, tosto che al Parlamento, l’adozione di leggi statali in sostituzione di quelle regionali. Suddetta conseguenza sembrerebbe comportare una palese violazione dell’assetto costituzionale vigente. Le difficoltà interpretative dell’art. 120 Cost. si sono riversate sulla normativa di attuazione della riforma costituzionale, legge 5 giugno 2003, n. 131. In particolare nell’art. 8, il quale ha mantenuto un dettato estremamente vago e non ha preso una chiara e netta opzione a favore di una della due interpretazione riportate circa la natura della fattispecie attuata, richiamando genericamente che il potere sostitutivo si adotta “Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120” Cost. Di particolare interesse pare essere, invece, il procedimento disciplinato dal menzionato art. 8, il quale ha riportato una procedura volta ad attuare quelle che sono state le indicazioni della Corte in materia. Analogamente agli anni settanta ed ottanta, le riportate difficoltà interpretative dell’art. 120 Cost. e, più in generale il tema dei poteri sostitutivi dopo la riforma del 2001, sono state risolte e definite dal giudice della costituzionalità. In particolare, la Corte sembra aver palesemente accolto (sent. n. 43 del 2004) la tesi sulla natura amministrativa del potere sostitutivo previsto dall’art. 120 c. 2 Cost. Il giudice delle leggi ha tra l’altro fugato i dubbi di chi, all’indomani della riforma costituzionale del 2001, aveva letto nel potere sostitutivo, attribuito dalla riformata Costituzione al Governo, l’illegittimità di tutte quelle previsioni legislative regionali, che disponevano ipotesi di surrogazione (da parte della regione) nei confronti degli enti locali. La Corte costituzionale, infatti, nella già citata sentenza ha definito “straordinario” il potere di surrogazione attribuito dall’art. 120 Cost. allo Stato, considerando “ordinare” tutte quelle fattispecie sostitutive previste dalla legge (statale e regionale). Particolarmente innovativa è la parte dell'indagine in cui la ricerca ha verificato in concreto la prassi di esercizio della sostituzione statale, da cui sono sembrate emergere numerose tendenze. In primo luogo significativo sembra essere il numero esiguo di sostituzioni amministrative statali nei confronti delle amministrazioni regionali; tale dato sembra dimostrare ed essere causa della scarsa “forza” degli esecutivi che avrebbero dovuto esercitare la sostituzione. Tale conclusione sembra trovare conferma nell'ulteriore dato che sembra emergere ovvero i casi in cui sono stati esercitati i poteri sostitutivi sono avvenuti tutti in materie omogenee (per lo più in materia di tutela ambientale) che rappresentano settori in cui vi sono rilevanti interessi pubblici di particolare risonanza nell'opinione pubblica. Con riferimento alla procedura va enfatizzato il rispetto da parte dell'amministrazione sostituente delle procedure e dei limiti fissati tanto dal legislatore quanto nella giurisprudenza costituzionale al fine di rispettare l'autonomia dell'ente sostituito. Dalla ricerca emerge che non è stato mai esercitato un potere sostitutivo direttamente ex art. 120 Cost., nonostante sia nella quattordicesima (Governo Berlusconi) che nella quindicesima legislatura (Governo Prodi) con decreto sia stata espressamente conferita al Ministro per gli affari regionali la competenza a promuovere l’“esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo di cui all'art. 120 della Costituzione”. Tale conclusione, però, non lascia perplessi, bensì, piuttosto, sembra rappresentare la conferma della “straordinarietà” della fattispecie sostitutiva costituzionalizzata. Infatti, in via “ordinaria” lo Stato prevede sostituzioni per mezzo di specifiche disposizioni di legge o addirittura per mezzo di decreti legge, come di recente il D.L. 09 ottobre 2006, n. 263 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata), che ha assegnato al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri “le funzioni di Commissario delegato per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania per il periodo necessario al superamento di tale emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2007”. Spesso l’aspetto interessante che sembra emergere da tali sostituzioni, disposte per mezzo della decretazione d’urgenza, è rappresentato dalla mancata previsione di diffide o procedure di dialogo, perché giustificate da casi di estrema urgenza, che spesso spingono la regione stessa a richiedere l’intervento di surrogazione. Del resto è stata la stessa Corte costituzionale a legittimare, nei casi di particolare urgenza e necessità, sostituzioni prive di dialogo e strumenti di diffida nella sent. n. 304 del 1987. Particolare attenzione è stata data allo studio dei poteri sostitutivi regionali. Non solo perché meno approfonditi in letteratura, ma per l’ulteriore ragione che tali fattispecie, disciplinate da leggi regionali, descrivono i modelli più diversi e spingono ad analisi di carattere generale in ordine alla struttura ed alla funzione dei poteri sostitutivi. Esse sembrano rappresentare (in molti casi) modelli da seguire dallo stesso legislatore statale, si vedano ad esempio leggi come quella della regione Toscana 31 ottobre 2001, n. 53, artt. 2, 3, 4, 5, 7; legge regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6, art. 30, le quali recepiscono i principi sviluppati dalla giurisprudenza costituzionale e scandiscono un puntuale procedimento ispirato alla collaborazione ed alla tutela delle attribuzioni degli enti locali. La ricerca di casi di esercizio di poter sostitutivi è stata effettuata anche con riferimento ai poteri sostitutivi regionali. I casi rilevati sono stati numerosi in particolare nella regione Sicilia, ma si segnalano anche casi nelle regioni Basilicata ed Emilia-Romagna. Il dato principale, che sembra emergere, pare essere che alle eterogenee discipline di sostituzione corrispondano eterogenee prassi di esercizio della sostituzione. Infatti, alle puntuali fattispecie di disciplina dei poteri sostitutivi dell’Emilia-Romagna corrispondono prassi volte ad effettuare la sostituzione con un delibera della giunta (organo di governo) motivata, nel rispetto di un ampio termine di diffida, nonché nella ricerca di intese volte ad evitare la sostituzione. Alla generale previsione della regione Sicilia, pare corrispondere un prassi sostitutiva caratterizzata da un provvedimento del dirigente generale all’assessorato per gli enti locali (organo di governo?), per nulla motivato, salvo il richiamo generico alle norme di legge, nonché brevi termini di diffida, che sembrano trovare la loro giustificazione in note o solleciti informati che avvisano l’ente locale della possibile sostituzione. In generale il fatto che in molti casi i poteri sostitutivi siano stimolati per mezzo dell’iniziativa dei privati, sembra dimostrare l’attitudine di tal istituto alla tutela degli interessi dei singoli. I differenti livelli nei quali operano i poteri sostitutivi, il ruolo che la Corte ha assegnato a tali strumenti nell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale, nonché i dati emersi dall’indagine dei casi concreti, spingono ad individuare nel potere sostitutivo uno dei principali strumenti di attuazione del principio di sussidiarietà, principio quest’ultimo che sembra rappresentare – assieme ai corollari di proporzionalità, adeguatezza e leale collaborazione – la chiave di lettura della potestà sostitutiva di funzioni amministrative. In tal senso, come detto, pare emergere dall’analisi di casi concreti come il principio di sussidiarietà per mezzo dei poteri sostitutivi concretizzi quel fine, a cui l’art. 118 cost. sembra mirare, di tutela degli interessi pubblici, consentendo all’ente sovraordinato di intervenire laddove l’ente più vicino ai cittadini non riesca. Il principio di sussidiarietà sembra essere la chiave di lettura anche dell’altra categoria della sostituzione legislativa statale. L’impossibilità di trascurare o eliminare l’interesse nazionale, all’interno di un ordinamento regionale fondato sull’art. 5 Cost., sembra aver spino la Corte costituzionale ad individuare una sorta di “potere sostitutivo legislativo”, attraverso il (seppur criticabile) meccanismo introdotto per mezzo della sent. 303 del 2003 e della cosiddetta “chiamata i sussidiarietà”. Del resto adattare i principi enucleati nella giurisprudenza costituzionale a partire dalla sent. n. 117 del 1988 alla chiamata in sussidiarietà e i limiti che dal principio di leale collaborazione derivano, sembra rappresentare un dei modi (a costituzione invariata) per limitare quello che potrebbe rappresentare un meccanismo di rilettura dell’art. 117 Cost. ed ingerenza dello stato nelle competenze della regioni. Nonostante le sensibili differenze non si può negare che lo strumento ideato dalla Corte abbia assunto le vesti della konkurrierende gesetzgebung e, quindi, di fatto, di un meccanismo che senza limiti e procedure potrebbe rappresentare uno strumento di interferenza e sostituzione della stato nelle competenze regionali. Tali limiti e procedure potrebbero essere rinvenuti come detto nelle procedure di sostituzione scandite nelle pronunce del giudice delle leggi. I risultati che si spera emergeranno dalla descritta riflessione intorno ai poteri sostitutivi e il conseguente risultato circa lo stato del regionalismo italiano, non sembrano, però, rappresentare un punto di arrivo, bensì solo di partenza. I poteri sostitutivi potrebbero infatti essere oggetto di futuri interventi di riforma costituzionale, così come lo sono stati in occasione del tentativo di riforma del 2005. Il legislatore costituzionale nel testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta (recante “Modifiche alla Parte II della Costituzione” e pubblicato in gazzetta ufficiale n. 269 del 18-11-2005) pareva aver fatto un scelta chiara sostituendo il disposto “Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle città metropolitane, delle Province e dei Comuni” con “Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle città metropolitane, alle Province e ai Comuni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118”. Insomma si sarebbe introdotto quello strumento che in altri Paesi prende il nome di Supremacy clause o Konkurrierende Gesetzgebung, ma quali sarebbero state le procedure e limiti che lo Stato avrebbe dovuto rispettare? Il dettato che rigidamente fissa le competenze di stato e regioni, assieme alla reintroduzione espressa dell’interesse nazionale, non avrebbe ridotto eccessivamente l’autonomia regionale? Tali interrogativi mirano a riflettere non tanto intorno a quelli che potrebbero essere gli sviluppi dell’istituto dei poteri sostitutivi. Piuttosto essi sembrano rappresenterebbe l’ulteriore punto di vista per tentare di comprendere quale percorso avrebbe potuto (o potrebbe domani) prendere il regionalismo italiano.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Raffiotta, Edoardo Carlo <1979&gt. "Gli interventi sostitutivi nei confronti degli enti territoriali." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2008. http://amsdottorato.unibo.it/748/.

Full text
Abstract:
La ricerca ha perseguito l’obiettivo di individuare e definire il potere di un ente territoriale di sostituire, tramite i suoi organi o atti, quelli ordinari degli enti territoriali minori, per assumere ed esercitare compiutamente, in situazioni straordinarie, le funzioni proprie di questi. Dogmaticamente potremmo distinguere due generali categorie di sostituzione: quella amministrativa e quella legislativa, a seconda dell’attività giuridica nella quale il sostituto interviene. Nonostante tale distinzione riguardi in generale il rapporto tra organi o enti della stessa o di differenti amministrazioni, con eguale o diverso grado di autonomia; la ricerca ha mirato ad analizzare le due summenzionate categorie con stretto riferimento agli enti territoriali. I presupposti, l’oggetto e le modalità di esercizio avrebbero consentito ovviamente di sottocatalogare le due generali categorie di sostituzione, ma un’indagine volta a individuare e classificare ogni fattispecie di attività sostitutiva, più che un’attività complessa, è sembrata risultare di scarsa utilità. Più proficuo è parso il tentativo di ricostruire la storia e l’evoluzione del menzionato istituto, al fine di definire e comprendere i meccanismi che consentono l’attività sostitutiva. Nel corso della ricostruzione non si è potuto trascurare che, all’interno dell’ordinamento italiano, l’istituto della sostituzione è nato nel diritto amministrativo tra le fattispecie che regolavano l’esercizio della funzione amministrativa indiretta. La dottrina del tempo collocava la potestà sostitutiva nella generale categoria dei controlli. La sostituzione, infatti, non avrebbe avuto quel valore creativo e propulsivo, nel mondo dell’effettualità giuridica, quell’energia dinamica ed innovatrice delle potestà attive. La sostituzione rappresentava non solo la conseguenza, ma anche la continuazione del controllo. Le fattispecie, che la menzionata dottrina analizzava, rientravano principalmente all’interno di due categorie di sostituzione: quella disposta a favore dello Stato contro gli inadempimenti degli enti autarchici – principalmente il comune – nonché la sostituzione operata all’interno dell’organizzazione amministrativa dal superiore gerarchico nei confronti del subordinato. Già in epoca unitaria era possibile rinvenire poteri sostitutivi tra enti, la prima vera fattispecie di potestà sostitutiva, era presente nella disciplina disposta da diverse fattispecie dell'allegato A della legge 20 marzo 1856 n. 2248, sull'unificazione amministrativa del Regno. Tentativo del candidato è stato quello, quindi, di ricostruire l'evoluzione delle fattispecie sostitutive nella stratificazione normativa che seguì con il T.U. della legge Comunale e Provinciale R.D. 4 febbraio 1915 e le successive variazioni tra cui il R.D.L. 30 dicembre 1923. Gli istituti sostitutivi vennero meno (di fatto) con il consolidarsi del regime fascista. Il fascismo, che in un primo momento aveva agitato la bandiera delle autonomie locali, non tardò, come noto, una volta giunto al potere, a seguire la sua vera vocazione, dichiarandosi ostile a ogni proposito di decentramento e rafforzando, con la moltiplicazione dei controlli e la soppressione del principio elettivo, la già stretta dipendenza delle comunità locali dallo Stato. Vennero meno i consigli liberamente eletti e al loro posto furono insediati nel 1926 i Podestà e i Consultori per le Amministrazioni comunali; nel 1928 i Presidi e i Rettorati per le Amministrazioni Provinciali, tutti organi nominati direttamente o indirettamente dall’Amministrazione centrale. In uno scenario di questo tipo i termini autarchia e autonomia risultano palesemente dissonanti e gli istituti di coordinamento tra Stato ed enti locali furono ad esso adeguati; in tale ordinamento, infatti, la sostituzione (pur essendo ancora presenti istituti disciplinanti fattispecie surrogatorie) si presentò come un semplice rapporto interno tra organi diversi, di uno stesso unico potere e non come esso è in realtà, anello di collegamento tra soggetti differenti con fini comuni (Stato - Enti autarchici); per semplificare, potremmo chiederci, in un sistema totalitario come quello fascista, in cui tutti gli interessi sono affidati all’amministrazione centrale, chi dovrebbe essere il sostituito. Il potere sostitutivo (in senso proprio) ebbe una riviviscenza nella normativa post-bellica, come reazione alla triste parentesi aperta dal fascismo, che mise a nudo i mali e gli abusi dell’accentramento statale. La suddetta normativa iniziò una riforma in favore delle autonomie locali; infatti, come noto, tutti i partiti politici assunsero posizione in favore di una maggiore autonomia degli enti territoriali minori e ripresero le proposte dei primi anni dell’Unità di Italia avanzate dal Minghetti, il quale sentiva l’esigenza dell’istituzione di un ente intermedio tra Stato e Province, a cui affidare interessi territorialmente limitati: la Regione appunto. Emerge piuttosto chiaramente dalla ricerca che la storia politica e l’evoluzione del diritto pubblico documentano come ad una sempre minore autonomia locale nelle politiche accentratrici dello Stato unitario prima, e totalitario poi, corrisponda una proporzionale diminuzione di istituti di raccordo come i poteri sostitutivi; al contrario ad una sempre maggiore ed evoluta autonomia dello Stato regionalista della Costituzione del 1948 prima, e della riforma del titolo V oggi, una contestuale evoluzione e diffusione di potestà sostitutive. Pare insomma che le relazioni stato-regioni, regioni-enti locali che la sostituzione presuppone, sembrano rappresentare (ieri come oggi) uno dei modi migliori per comprendere il sistema delle autonomie nell’evoluzione della stato regionale e soprattutto dopo la riforma apportata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Dalla preliminare indagine storica un altro dato, che pare emergere, sembra essere la constatazione che l'istituto nato e giustificato da esigenze di coerenza e efficienza dell'azione amministrativa sia stato trasferito nell'ambio delle relazioni tra stato e autonomie territoriali. Tale considerazione sembra essere confermata dal proseguo dell’indagine, ed in particolare dai punti di contatto tra presupposti e procedure di sostituzione nell’analisi dell’istituto. Nonostante, infatti, il Costituente non disciplinò poteri sostitutivi dello Stato o delle regioni, al momento di trasferire le competenze amministrative alle regioni la Corte costituzionale rilevò il problema della mancanza di istituti posti a garantire gli interessi pubblici, volti ad ovviare alle eventuali inerzie del nuovo ente territoriale. La presente ricerca ha voluto infatti ricostruire l’ingresso dei poteri sostitutivi nel ordinamento costituzionale, riportando le sentenze del Giudice delle leggi, che a partire dalla sentenza n. 142 del 1972 e dalla connessa pronuncia n. 39 del 1971 sui poteri di indirizzo e coordinamento dello Stato, pur non senza incertezze e difficoltà, ha finito per stabilire un vero e proprio “statuto” della sostituzione con la sentenza n. 177 del 1988, individuando requisiti sostanziali e procedurali, stimolando prima e correggendo successivamente gli interventi del legislatore. Le prime fattispecie sostitutive furono disciplinate con riferimento al rispetto degli obblighi comunitari, ed in particolare con l’art. 27 della legge 9 maggio 1975, n. 153, la quale disciplina, per il rispetto dell’autonomia regionale, venne legittimata dalla stessa Corte nella sentenza n. 182 del 1976. Sempre con riferimento al rispetto degli obblighi comunitari intervenne l’art. 6 c. 3°, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. La stessa norma va segnalata per introdurre (all’art. 4 c. 3°) una disciplina generale di sostituzione in caso di inadempimento regionale nelle materie delegate dallo Stato. Per il particolare interesse si deve segnalare il D.M. 21 settembre 1984, sostanzialmente recepito dal D.L. 27 giugno 1985, n. 312 (disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), poi convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431 c.d. legge Galasso. Tali disposizioni riaccesero il contenzioso sul potere sostitutivo innanzi la Corte Costituzionale, risolto nelle sentt. n. 151 e 153 del 1986. Tali esempi sembrano dimostrare quello che potremmo definire un dialogo tra legislatore e giudice della costituzionalità nella definizione dei poteri sostitutivi; il quale culminò nella già ricordata sent. n. 177 del 1988, nella quale la Corte rilevò che una legge per prevedere un potere sostitutivo costituzionalmente legittimo deve: essere esercitato da parte di un organo di governo; nei confronti di attività prive di discrezionalità nell’an e presentare idonee garanzie procedimentali in conformità al principio di leale collaborazione. Il modello definito dalla Corte costituzionale sembra poi essere stato recepito definitivamente dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, la quale per prima ha connesso la potestà sostitutiva con il principio di sussidiarietà. Detta legge sembra rappresentare un punto di svolta nell’indagine condotta perché consente di interpretare al meglio la funzione – che già antecedentemente emergeva dallo studio dei rapporti tra enti territoriali – dei poteri sostitutivi quale attuazione del principio di sussidiarietà. La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha disciplinato all’interno della Costituzione ben due fattispecie di poteri sostitutivi all’art. 117 comma 5 e all’art. 120 comma 2. La “lacuna” del 1948 necessitava di essere sanata – in tal senso erano andati anche i precedenti tentativi di riforma costituzionale, basti ricordare l’art. 58 del progetto di revisione costituzionale presentato dalla commissione D’Alema il 4 novembre 1997 – i disposti introdotti dal riformatore costituzionale, però, non possono certo essere apprezzati per la loro chiarezza e completezza. Le due richiamate disposizioni costituzionali, infatti, hanno prodotto numerose letture. Il dibattito ha riguardato principalmente la natura delle due fattispecie sostitutive. In particolare, si è discusso sulla natura legislativa o amministrativa delle potestà surrogatorie e sulla possibilità da parte del legislatore di introdurre o meno la disciplina di ulteriori fattispecie sostitutive rispetto a quelle previste dalla Costituzione. Con particolare riferimento all’art. 120 c. 2 Cost. sembra semplice capire che le difficoltà definitorie siano state dovute all’indeterminatezza della fattispecie, la quale attribuisce al Governo il potere sostitutivo nei confronti degli organi (tutti) delle regioni, province, comuni e città metropolitane. In particolare, la dottrina, che ha attribuito all’art. 120 capoverso la disciplina di un potere sostitutivo sulle potestà legislative delle Regioni, è partita dalla premessa secondo la quale detta norma ha una funzione fondamentale di limite e controllo statale sulle Regioni. La legge 18 ottobre 2001 n. 3 ha, infatti, variato sensibilmente il sistema dei controlli sulle leggi regionali, con la modificazione degli artt. 117 e 127 della Costituzione; pertanto, il sistema dei controlli dopo la riforma del 2001, troverebbe nel potere sostitutivo ex art. 120 la norma di chiusura. Sul tema è insistito un ampio dibattito, al di là di quello che il riformatore costituzionale avrebbe dovuto prevedere, un’obiezione (più delle altre) pare spingere verso l’accoglimento della tesi che propende per la natura amministrativa della fattispecie in oggetto, ovvero la constatazione che il Governo è il soggetto competente, ex art. 120 capoverso Cost., alla sostituzione; quindi, se si intendesse la sostituzione come avente natura legislativa, si dovrebbe ritenere che il Costituente abbia consentito all’Esecutivo, tosto che al Parlamento, l’adozione di leggi statali in sostituzione di quelle regionali. Suddetta conseguenza sembrerebbe comportare una palese violazione dell’assetto costituzionale vigente. Le difficoltà interpretative dell’art. 120 Cost. si sono riversate sulla normativa di attuazione della riforma costituzionale, legge 5 giugno 2003, n. 131. In particolare nell’art. 8, il quale ha mantenuto un dettato estremamente vago e non ha preso una chiara e netta opzione a favore di una della due interpretazione riportate circa la natura della fattispecie attuata, richiamando genericamente che il potere sostitutivo si adotta “Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120” Cost. Di particolare interesse pare essere, invece, il procedimento disciplinato dal menzionato art. 8, il quale ha riportato una procedura volta ad attuare quelle che sono state le indicazioni della Corte in materia. Analogamente agli anni settanta ed ottanta, le riportate difficoltà interpretative dell’art. 120 Cost. e, più in generale il tema dei poteri sostitutivi dopo la riforma del 2001, sono state risolte e definite dal giudice della costituzionalità. In particolare, la Corte sembra aver palesemente accolto (sent. n. 43 del 2004) la tesi sulla natura amministrativa del potere sostitutivo previsto dall’art. 120 c. 2 Cost. Il giudice delle leggi ha tra l’altro fugato i dubbi di chi, all’indomani della riforma costituzionale del 2001, aveva letto nel potere sostitutivo, attribuito dalla riformata Costituzione al Governo, l’illegittimità di tutte quelle previsioni legislative regionali, che disponevano ipotesi di surrogazione (da parte della regione) nei confronti degli enti locali. La Corte costituzionale, infatti, nella già citata sentenza ha definito “straordinario” il potere di surrogazione attribuito dall’art. 120 Cost. allo Stato, considerando “ordinare” tutte quelle fattispecie sostitutive previste dalla legge (statale e regionale). Particolarmente innovativa è la parte dell'indagine in cui la ricerca ha verificato in concreto la prassi di esercizio della sostituzione statale, da cui sono sembrate emergere numerose tendenze. In primo luogo significativo sembra essere il numero esiguo di sostituzioni amministrative statali nei confronti delle amministrazioni regionali; tale dato sembra dimostrare ed essere causa della scarsa “forza” degli esecutivi che avrebbero dovuto esercitare la sostituzione. Tale conclusione sembra trovare conferma nell'ulteriore dato che sembra emergere ovvero i casi in cui sono stati esercitati i poteri sostitutivi sono avvenuti tutti in materie omogenee (per lo più in materia di tutela ambientale) che rappresentano settori in cui vi sono rilevanti interessi pubblici di particolare risonanza nell'opinione pubblica. Con riferimento alla procedura va enfatizzato il rispetto da parte dell'amministrazione sostituente delle procedure e dei limiti fissati tanto dal legislatore quanto nella giurisprudenza costituzionale al fine di rispettare l'autonomia dell'ente sostituito. Dalla ricerca emerge che non è stato mai esercitato un potere sostitutivo direttamente ex art. 120 Cost., nonostante sia nella quattordicesima (Governo Berlusconi) che nella quindicesima legislatura (Governo Prodi) con decreto sia stata espressamente conferita al Ministro per gli affari regionali la competenza a promuovere l’“esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo di cui all'art. 120 della Costituzione”. Tale conclusione, però, non lascia perplessi, bensì, piuttosto, sembra rappresentare la conferma della “straordinarietà” della fattispecie sostitutiva costituzionalizzata. Infatti, in via “ordinaria” lo Stato prevede sostituzioni per mezzo di specifiche disposizioni di legge o addirittura per mezzo di decreti legge, come di recente il D.L. 09 ottobre 2006, n. 263 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata), che ha assegnato al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri “le funzioni di Commissario delegato per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania per il periodo necessario al superamento di tale emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2007”. Spesso l’aspetto interessante che sembra emergere da tali sostituzioni, disposte per mezzo della decretazione d’urgenza, è rappresentato dalla mancata previsione di diffide o procedure di dialogo, perché giustificate da casi di estrema urgenza, che spesso spingono la regione stessa a richiedere l’intervento di surrogazione. Del resto è stata la stessa Corte costituzionale a legittimare, nei casi di particolare urgenza e necessità, sostituzioni prive di dialogo e strumenti di diffida nella sent. n. 304 del 1987. Particolare attenzione è stata data allo studio dei poteri sostitutivi regionali. Non solo perché meno approfonditi in letteratura, ma per l’ulteriore ragione che tali fattispecie, disciplinate da leggi regionali, descrivono i modelli più diversi e spingono ad analisi di carattere generale in ordine alla struttura ed alla funzione dei poteri sostitutivi. Esse sembrano rappresentare (in molti casi) modelli da seguire dallo stesso legislatore statale, si vedano ad esempio leggi come quella della regione Toscana 31 ottobre 2001, n. 53, artt. 2, 3, 4, 5, 7; legge regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6, art. 30, le quali recepiscono i principi sviluppati dalla giurisprudenza costituzionale e scandiscono un puntuale procedimento ispirato alla collaborazione ed alla tutela delle attribuzioni degli enti locali. La ricerca di casi di esercizio di poter sostitutivi è stata effettuata anche con riferimento ai poteri sostitutivi regionali. I casi rilevati sono stati numerosi in particolare nella regione Sicilia, ma si segnalano anche casi nelle regioni Basilicata ed Emilia-Romagna. Il dato principale, che sembra emergere, pare essere che alle eterogenee discipline di sostituzione corrispondano eterogenee prassi di esercizio della sostituzione. Infatti, alle puntuali fattispecie di disciplina dei poteri sostitutivi dell’Emilia-Romagna corrispondono prassi volte ad effettuare la sostituzione con un delibera della giunta (organo di governo) motivata, nel rispetto di un ampio termine di diffida, nonché nella ricerca di intese volte ad evitare la sostituzione. Alla generale previsione della regione Sicilia, pare corrispondere un prassi sostitutiva caratterizzata da un provvedimento del dirigente generale all’assessorato per gli enti locali (organo di governo?), per nulla motivato, salvo il richiamo generico alle norme di legge, nonché brevi termini di diffida, che sembrano trovare la loro giustificazione in note o solleciti informati che avvisano l’ente locale della possibile sostituzione. In generale il fatto che in molti casi i poteri sostitutivi siano stimolati per mezzo dell’iniziativa dei privati, sembra dimostrare l’attitudine di tal istituto alla tutela degli interessi dei singoli. I differenti livelli nei quali operano i poteri sostitutivi, il ruolo che la Corte ha assegnato a tali strumenti nell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale, nonché i dati emersi dall’indagine dei casi concreti, spingono ad individuare nel potere sostitutivo uno dei principali strumenti di attuazione del principio di sussidiarietà, principio quest’ultimo che sembra rappresentare – assieme ai corollari di proporzionalità, adeguatezza e leale collaborazione – la chiave di lettura della potestà sostitutiva di funzioni amministrative. In tal senso, come detto, pare emergere dall’analisi di casi concreti come il principio di sussidiarietà per mezzo dei poteri sostitutivi concretizzi quel fine, a cui l’art. 118 cost. sembra mirare, di tutela degli interessi pubblici, consentendo all’ente sovraordinato di intervenire laddove l’ente più vicino ai cittadini non riesca. Il principio di sussidiarietà sembra essere la chiave di lettura anche dell’altra categoria della sostituzione legislativa statale. L’impossibilità di trascurare o eliminare l’interesse nazionale, all’interno di un ordinamento regionale fondato sull’art. 5 Cost., sembra aver spino la Corte costituzionale ad individuare una sorta di “potere sostitutivo legislativo”, attraverso il (seppur criticabile) meccanismo introdotto per mezzo della sent. 303 del 2003 e della cosiddetta “chiamata i sussidiarietà”. Del resto adattare i principi enucleati nella giurisprudenza costituzionale a partire dalla sent. n. 117 del 1988 alla chiamata in sussidiarietà e i limiti che dal principio di leale collaborazione derivano, sembra rappresentare un dei modi (a costituzione invariata) per limitare quello che potrebbe rappresentare un meccanismo di rilettura dell’art. 117 Cost. ed ingerenza dello stato nelle competenze della regioni. Nonostante le sensibili differenze non si può negare che lo strumento ideato dalla Corte abbia assunto le vesti della konkurrierende gesetzgebung e, quindi, di fatto, di un meccanismo che senza limiti e procedure potrebbe rappresentare uno strumento di interferenza e sostituzione della stato nelle competenze regionali. Tali limiti e procedure potrebbero essere rinvenuti come detto nelle procedure di sostituzione scandite nelle pronunce del giudice delle leggi. I risultati che si spera emergeranno dalla descritta riflessione intorno ai poteri sostitutivi e il conseguente risultato circa lo stato del regionalismo italiano, non sembrano, però, rappresentare un punto di arrivo, bensì solo di partenza. I poteri sostitutivi potrebbero infatti essere oggetto di futuri interventi di riforma costituzionale, così come lo sono stati in occasione del tentativo di riforma del 2005. Il legislatore costituzionale nel testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta (recante “Modifiche alla Parte II della Costituzione” e pubblicato in gazzetta ufficiale n. 269 del 18-11-2005) pareva aver fatto un scelta chiara sostituendo il disposto “Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle città metropolitane, delle Province e dei Comuni” con “Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle città metropolitane, alle Province e ai Comuni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118”. Insomma si sarebbe introdotto quello strumento che in altri Paesi prende il nome di Supremacy clause o Konkurrierende Gesetzgebung, ma quali sarebbero state le procedure e limiti che lo Stato avrebbe dovuto rispettare? Il dettato che rigidamente fissa le competenze di stato e regioni, assieme alla reintroduzione espressa dell’interesse nazionale, non avrebbe ridotto eccessivamente l’autonomia regionale? Tali interrogativi mirano a riflettere non tanto intorno a quelli che potrebbero essere gli sviluppi dell’istituto dei poteri sostitutivi. Piuttosto essi sembrano rappresenterebbe l’ulteriore punto di vista per tentare di comprendere quale percorso avrebbe potuto (o potrebbe domani) prendere il regionalismo italiano.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Orlandi, Elena <1983&gt. "L'interpretazione autentica nei suoi profili teorici ed applicativi." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2012. http://amsdottorato.unibo.it/4597/1/Orlandi_Elena_Tesi.pdf.

Full text
Abstract:
La trattazione cerca di delineare i confini teorici ed applicativi dell’istituto dell’interpretazione autentica, nella chiara consapevolezza che dietro tale tematica si celi il più complesso problema di una corretta delimitazione tra attività di legis-latio e attività di legis-executio. Il fenomeno delle leggi interpretative costituisce infatti nodo nevralgico e punto di intersezione di tre ambiti materiali distinti, ossia la teoria dell’interpretazione, la teoria delle fonti del diritto e la dottrina di matrice liberale della separazione dei poteri. All’interno del nostro ordinamento, nell’epoca più recente, si è assistito ad un aumento esponenziale di interventi legislativi interpretativi che, allo stato attuale, sono utilizzati per lo più come strumenti di legislazione ordinaria. Sotto questo profilo, il sempre più frequente ricorso alla fonte interpretativa può essere inquadrato nel più complesso fenomeno della “crisi della legge” i cui tradizionali requisiti di generalità, astrattezza ed irretroattività sono stati progressivamente abbandonati dal legislatore parallelamente con l’affermarsi dello Stato costituzionale. L’abuso dello strumento interpretativo da parte del legislatore, gravemente lesivo delle posizioni giuridiche soggettive, non è stato finora efficacemente contrastato all’interno dell’ordinamento nonostante l’elaborazione da parte della Corte costituzionale di una serie di limiti e requisiti di legittimità dell’esegesi legislativa. In tale prospettiva, diventano quindi di rilevanza fondamentale la ricerca e l’esame di strategie e rimedi, giurisdizionali ed istituzionali, tali da arginare l’“onnipotenza” del legislatore interprete. A seguito dell’analisi svolta, è maturata la consapevolezza delle potenzialità insite nella valorizzazione della giurisprudenza della Corte Edu, maggiormente incline a sanzionare l’abuso delle leggi interpretative.
The treatment delineates the theoretical and applicative boundaries of the institute of authentic interpretation, in the clear awareness that this issue lurks behind the most complex problem of a proper delimitation between the activities of legis-latio and legis-executio. The phenomenon of the interpretative laws constitutes in fact a nerve centre and a point of intersection of three distinct areas of law, that are the theory of interpretation, the theory of sources of law and the liberal doctrine of the separation of powers. Within our system, in the most recent period, there has been an exponential increase of interpretative legislative interventions that, in the actual state, are used mainly as instruments of ordinary legislation. Under this aspect, the more and more frequent appeal to the interpretative source can be framed in the more complex phenomenon of the “crisis of the law” whose traditional requirements of generality, abstractness and non-retroactivity have been gradually abandoned by the legislator in parallel with the establishment of the constitutional State. The abuse of the interpretative tool by the lawmaker, seriously injurious of the subjective juridical positions, has not yet been effectively thwarted in spite of the elaboration from the constitutional Court of a series of limits and requirements of legitimacy of the legislative exegesis. In this perspective, the research and examination of strategies and jurisdictional and institutional remedies, such as to embank the “omnipotence” of the lawmaker interpreter, become extremely relevant. As a result of the analysis, the investigation has reached the awareness of the potentialities inherent in the development of the jurisprudence of the Court Edu more inclined to punish the abuse of interpretative laws.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Orlandi, Elena <1983&gt. "L'interpretazione autentica nei suoi profili teorici ed applicativi." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2012. http://amsdottorato.unibo.it/4597/.

Full text
Abstract:
La trattazione cerca di delineare i confini teorici ed applicativi dell’istituto dell’interpretazione autentica, nella chiara consapevolezza che dietro tale tematica si celi il più complesso problema di una corretta delimitazione tra attività di legis-latio e attività di legis-executio. Il fenomeno delle leggi interpretative costituisce infatti nodo nevralgico e punto di intersezione di tre ambiti materiali distinti, ossia la teoria dell’interpretazione, la teoria delle fonti del diritto e la dottrina di matrice liberale della separazione dei poteri. All’interno del nostro ordinamento, nell’epoca più recente, si è assistito ad un aumento esponenziale di interventi legislativi interpretativi che, allo stato attuale, sono utilizzati per lo più come strumenti di legislazione ordinaria. Sotto questo profilo, il sempre più frequente ricorso alla fonte interpretativa può essere inquadrato nel più complesso fenomeno della “crisi della legge” i cui tradizionali requisiti di generalità, astrattezza ed irretroattività sono stati progressivamente abbandonati dal legislatore parallelamente con l’affermarsi dello Stato costituzionale. L’abuso dello strumento interpretativo da parte del legislatore, gravemente lesivo delle posizioni giuridiche soggettive, non è stato finora efficacemente contrastato all’interno dell’ordinamento nonostante l’elaborazione da parte della Corte costituzionale di una serie di limiti e requisiti di legittimità dell’esegesi legislativa. In tale prospettiva, diventano quindi di rilevanza fondamentale la ricerca e l’esame di strategie e rimedi, giurisdizionali ed istituzionali, tali da arginare l’“onnipotenza” del legislatore interprete. A seguito dell’analisi svolta, è maturata la consapevolezza delle potenzialità insite nella valorizzazione della giurisprudenza della Corte Edu, maggiormente incline a sanzionare l’abuso delle leggi interpretative.
The treatment delineates the theoretical and applicative boundaries of the institute of authentic interpretation, in the clear awareness that this issue lurks behind the most complex problem of a proper delimitation between the activities of legis-latio and legis-executio. The phenomenon of the interpretative laws constitutes in fact a nerve centre and a point of intersection of three distinct areas of law, that are the theory of interpretation, the theory of sources of law and the liberal doctrine of the separation of powers. Within our system, in the most recent period, there has been an exponential increase of interpretative legislative interventions that, in the actual state, are used mainly as instruments of ordinary legislation. Under this aspect, the more and more frequent appeal to the interpretative source can be framed in the more complex phenomenon of the “crisis of the law” whose traditional requirements of generality, abstractness and non-retroactivity have been gradually abandoned by the legislator in parallel with the establishment of the constitutional State. The abuse of the interpretative tool by the lawmaker, seriously injurious of the subjective juridical positions, has not yet been effectively thwarted in spite of the elaboration from the constitutional Court of a series of limits and requirements of legitimacy of the legislative exegesis. In this perspective, the research and examination of strategies and jurisdictional and institutional remedies, such as to embank the “omnipotence” of the lawmaker interpreter, become extremely relevant. As a result of the analysis, the investigation has reached the awareness of the potentialities inherent in the development of the jurisprudence of the Court Edu more inclined to punish the abuse of interpretative laws.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Laginestra, Maria Antonella <1975&gt. "MicroRNA profiling nei linfomi a cellule T periferiche." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2013. http://amsdottorato.unibo.it/5813/1/Tesi-Laginestra.pdf.

Full text
Abstract:
I linfomi a cellule T periferiche rappresentano circa il 12% di tutte le neoplasie linfoidi.In questo studio, abbiamo effettuato un’analisi di miRNA profiling (TaqMan Array MicroRNA Cards A) su 60 campioni FFPE suddivisi in: PTCLs/NOS (N=25), AITLs (N=10), ALCLs (N=12) e cellule T normali (N=13). Abbiamo identificato 4 miRNA differenzialmente espressi tra PTCLs e cellule T normali. Inoltre, abbiamo identificato tre set di mirna che discriminano le tre entita di PTCLs nodali
AIMs: Here, we performed an extensive miRNA profiling of PTCLs in order to identify differentially expressed miRNA, either involved in their pathogenesis or potentially useful for their differential diagnosis. Methods: We studied by miRNA profiling (TaqMan Array MicroRNA Cards A) 60 samples including PTCLs/NOS (N=25), AITLs (N=10), ALCLs (N=12) and normal T cells (N=13); in addition, 40 independent PTCL cases were studied by qRT-PCR as validation. We assess a GEP and miRNA Profiling. Findings: we identified 256 miRNA differentiating the two groups. In conclusion, miRNA profiling allowed to identify miRNA possibly involved in PTCL pathogenesis and to develop a novel diagnostic tool for the differential diagnosis of the commonest subtypes.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Laginestra, Maria Antonella <1975&gt. "MicroRNA profiling nei linfomi a cellule T periferiche." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2013. http://amsdottorato.unibo.it/5813/.

Full text
Abstract:
I linfomi a cellule T periferiche rappresentano circa il 12% di tutte le neoplasie linfoidi.In questo studio, abbiamo effettuato un’analisi di miRNA profiling (TaqMan Array MicroRNA Cards A) su 60 campioni FFPE suddivisi in: PTCLs/NOS (N=25), AITLs (N=10), ALCLs (N=12) e cellule T normali (N=13). Abbiamo identificato 4 miRNA differenzialmente espressi tra PTCLs e cellule T normali. Inoltre, abbiamo identificato tre set di mirna che discriminano le tre entita di PTCLs nodali
AIMs: Here, we performed an extensive miRNA profiling of PTCLs in order to identify differentially expressed miRNA, either involved in their pathogenesis or potentially useful for their differential diagnosis. Methods: We studied by miRNA profiling (TaqMan Array MicroRNA Cards A) 60 samples including PTCLs/NOS (N=25), AITLs (N=10), ALCLs (N=12) and normal T cells (N=13); in addition, 40 independent PTCL cases were studied by qRT-PCR as validation. We assess a GEP and miRNA Profiling. Findings: we identified 256 miRNA differentiating the two groups. In conclusion, miRNA profiling allowed to identify miRNA possibly involved in PTCL pathogenesis and to develop a novel diagnostic tool for the differential diagnosis of the commonest subtypes.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Lancellotti, Alessandro <1982&gt. "Dio è nei dettagli. L'importanza del marchio d'abbigliamento nelle sottoculture giovanili." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2021. http://hdl.handle.net/10579/18577.

Full text
Abstract:
Mods, Skinhead, Paninari e Casual. Queste sono le quattro cosiddette sottoculture giovanili che ebbero la loro genesi nella metà del secolo scorso in Gran Bretagna e arrivarono in Italia alla fine degli anni settanta; tranne i Paninari che nacquero nella Milano degli anni ottanta denominata dai media dell’epoca “la Milano da bere”, al tempo del presidente del consiglio il socialista Bettino Craxi. La ricerca mira a individuare e codificare l’abbigliamento utilizzato dai giovani di allora che seguivano queste sottoculture, che trovavano il loro “altrove” anche nella moda (a volte in vestiti costosi, a volte in vestiario di origine umile e operaia). Abiti che inizialmente reperivano nei mercati e successivamente in negozi specializzati nel momento in cui la singola sottocultura era codificata e diffusa, tanto da diventare un affare per molti commercianti. In taluni casi nacquero anche dei marchi di pubblico consumo. Nella ricerca sono state intervistate persone che facevano parte delle citate sottoculture negli anni settanta e ottanta del ‘900: e alcuni di loro ancora oggi a quasi 60 anni di età, si rifanno e si definiscono appartenenti ad una determinata corrente. Nove le interviste: e tutti gli intervistati dai quarant’anni di età in su, con un filo di nostalgia per i tempi passati (in gioventù), hanno raccontato il loro approccio a quei mondi, a quelle mode, a quelle sottoculture. Si tratta comunque di testimonial significativi, particolarmente introdotti in quelle sottoculture. A loro sono state poste delle domande specifiche a volte anche apparentemente banali (perché quel marchio? Con quale finalità? vi sentivate importanti?), ma sempre profonde. La ricerca si divide in quattro capitoli: la storia dei Mods, degli Skinheads e dei Casual e poi dei Paninari. Tra l’altro un aspetto trasversale è il seguente: nel Belpaese quasi tutte queste sottoculture ebbero a che fare col movimento ultras delle tifoserie calcistiche. Da sottolineare che ho tralasciato (ma le ho citate) per ragioni di spazio alcune sottoculture meno diffuse in Italia, meno ricercate nell’abbigliamento, come Punk, Gabber, Rockers o PsycoBilly. L’ultimo capitolo è tutto dedicato alla storia dei “marchi” d’abbigliamento che ebbero i loro successi commerciali nel mondo dei giovani di quelle due decadi. Si parla di storia delle singole marche e del loro successivo apparire dei marchi nei film: un successo che andava di pari passo con le stesse sottoculture. Alla fine vi è un glossario con tutti i nomi ed i termini, anche particolarmente ricercati, usati dagli intervistati ed infine un’appendice fotografica con immagini (soprattutto foto) recuperate in “fanzine”, cataloghi, biblioteche e collezioni personali e album dei ricordi degli intervistati.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Maiorana, Emanuele <1976&gt. "L'acciaio inossidabile austeno ferritico nei ponti a grande luce." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2007. http://amsdottorato.unibo.it/199/1/EM_inossidabili_XIX_ciclo_2007.pdf.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Maiorana, Emanuele <1976&gt. "L'acciaio inossidabile austeno ferritico nei ponti a grande luce." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2007. http://amsdottorato.unibo.it/199/.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Saleri, Roberto <1986&gt. "Pratiche di riappropriazione dell'agricoltura. Le esperienze nei comuni di Mazzano e Bedizzole (BS)." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2013. http://hdl.handle.net/10579/3325.

Full text
Abstract:
Il lavoro di ricerca svolto in questo elaborato parte da un punto di vista critico nei confronti degli sviluppi di quella che viene comunemente definita come agro-industria e più in generale alle scelte politico – economiche che si celano dietro al concetto di sviluppo (Latouche 2005). In particolare l’attenzione è rivolta ad alcune esperienze di agricoltura biologica, di consumo critico e riuso di spazi abbandonati esistenti nei territori comunali di Mazzano e Bedizzole, dove il ricercatore vive ed abita. Si tratta di due comuni dell’hinterland a Est di Brescia, alle porte del lago di Garda, i cui territori sono fortemente inquinati per la presenza di diverse criticità ambientali causate dalle attività economiche ospitate sul territorio. Dalla forte concentrazione di impianti industriali a una forte attività estrattiva (cave), dalla concentrazione di discariche alla cementificazione del territorio dovuta all’espansione urbana, dall’inquinamento causato da allevamenti e agricolture intensivi al traffico pesante che congestiona le strade. Le esperienze analizzate, oltre a rappresentare modelli alternativi di agricoltura e ad essere espressione di una richiesta di consumo differente, palesano l’esigenza di una diversa relazione con il contesto territoriale circostante. Le pratiche messe in campo dai soggetti studiati mostrano un più complesso rapporto con il territorio volto alla ricerca di un utilizzo sostenibile delle sue risorse. A dimostrazione di ciò, i soggetti di questa ricerca hanno partecipato in forma più o meno attiva ad alcuni conflitti ambientali che si sono sviluppati nella zona (contro l’ampliamento di un cementificio, contro l’apertura di un impianto di smaltimento e trattamento di rifiuti speciali, contro l’apertura di un gassificatore di pollina, per la salvaguardia del fiume Chiese che scorre tra i due comuni, ecc.). La richiesta di un diversa maniera di vivere il territorio si traduce in un percorso soggettivo che, alla luce di saperi e tecniche moderni riguardanti l’agricoltura, ha portato a rivalutare, riscoprire, rielaborare i saperi locali, sedimentati nel lungo processo di co-evoluzione tra queste comunità e il loro contesto di vita e dotati quindi di una profonda sapienza ambientale (Magnaghi 2001). La metodologia utilizzata nello studio di questi fenomeni è quella della ricerca diretta sul campo mirata a produrre una descrizione “densa” delle attività portate avanti dai soggetti presi in esame. Questi saranno intervistati dopo un periodo di osservazione e raccolta dati riguardo la loro attività. In particolare si vuole indagare il rapporto che i soggetti intrattengono con il territorio, quale rappresentazione ne danno, le motivazioni che gli hanno spinti a compiere queste scelte di indirizzo produttivo e di consumo, quale ruolo essi hanno svolto nei conflitti ambientali presenti nel contesto locale. Si vuole inoltre valutare se queste attività possano rappresentare possibili scenari futuri per un settore fortemente in crisi. Crisi, come dimostrano alcuni studi utilizzati in questo lavoro, da considerare come elemento strutturale in un sistema economico che non “tiene conto della natura” (Martinez – Alier 2004).
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Books on the topic "Nie 08"

1

Carle, Eric. Ó hakarak sai ha'u-nia belun? Dili, Timor-Leste: Timor Aid, 2014.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Knight, Phil. Shoe Dog: A Memoir by the Creator of Nike. New York, USA: Scribner, 2016.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Nie 08/15 - Finanzvertrieb neu gedacht: Das einzige E-Book, dass du zum Thema Strukturvertrieb lesen musst. KÖNIGSWEGE GmbH, 2024.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Doerr, Anthony. Swiatlo, ktorego nie widac. Czarna Owca, 2015.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Światło którego nie widać. Warszawa, Poland: Wydawnictwo Czarna Owca, 2015.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Great Britain: Parliament: House of Commons: Health Committee and Kevin Barron. National Institute for Health and Clinical Excellence: NICE response to the Committee's first report of session 2007-08, first special report of Session 2007-08. Stationery Office, The, 2008.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Contabilidad de costos I : componentes del costo con aproximaciones a las NIC 02 y NIF 08 (2. edición) (2019). Ediciones de la U, 2019.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Lowe, Sean. For the right reasons: America's favorite bachelor on faith, love, marriage, and why nice guys finish first. 2015.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Knight, Phil. Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NIKE. Simon & Schuster, Limited, 2016.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Knight, Phil. Shoe Dog. imusti, 2016.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Book chapters on the topic "Nie 08"

1

Czejarek, Karol. "Hans Hellmut Kirst, autor nie tylko 08/15." In Pamięć o przeszłości w prywatnych narracjach i historiografii. Warsaw University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.31338/uw.9788323530800.pp.250-260.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Bicen, Pelin, and Alan J. Malter. "The new institutional economics (NIE) approach to geographical indication (GI) supply chains." In Case Studies in Food Retailing and Distribution, 105–18. Elsevier, 2019. http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-08-102037-1.00008-6.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

"NDE/NDT techniques." In Corrosion-Under-Insulation (CUI) Guidelines, 133–41. Elsevier, 2016. http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-08-100714-3.09977-7.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Nier, Keith A. "Alfred Otto Carl Nier." In The Encyclopedia of Mass Spectrometry, 167–69. Elsevier, 2015. http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-08-100379-4.00146-5.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

"Related Pergamon Titles of Interest." In The River Nile, ii. Elsevier, 1993. http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-08-041886-5.50001-1.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

"Front Matter." In The River Nile, iii. Elsevier, 1993. http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-08-041886-5.50002-3.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

"Copyright." In The River Nile, iv. Elsevier, 1993. http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-08-041886-5.50003-5.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

"Dedication." In The River Nile, v. Elsevier, 1993. http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-08-041886-5.50004-7.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

"PREFACE." In The River Nile, ix—xii. Elsevier, 1993. http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-08-041886-5.50005-9.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

SAID, RUSHDI. "SUMMARY OF PART 1." In The River Nile, 1–6. Elsevier, 1993. http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-08-041886-5.50006-0.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Conference papers on the topic "Nie 08"

1

Castillo, William C., Joseph M. Remic, George J. Demetri, Frank J. Marx, and David H. Roarty. "Reactor Vessel Closure Head Drop Analysis: Sensitivity Study on the Effects of Representing Nonlinear Behavior in the Closure Head Assembly." In 17th International Conference on Nuclear Engineering. ASMEDC, 2009. http://dx.doi.org/10.1115/icone17-75170.

Full text
Abstract:
Nuclear power plants need to safely and efficiently remove their reactor vessel closure head assembly during plant outages. This is accomplished by lifting the closure head assembly out of the reactor vessel cavity and placing it on the closure head stand. In order for nuclear power plants to remove their closure head assembly, the United States Nuclear Regulatory Commission has mandated that nuclear power plants upgrade to a single failure-proof crane, show single failure-proof crane equivalence, or perform a head drop analysis [1]. The goal of head drop analyses is to qualify the maximum drop height in air per plant procedures. A significant percentage (greater than 30%) of the closure head assembly’s mass is comprised of components attached to the top of the head (such as: lifting fixtures, a missile shield, air cooling systems, and control rod drive housings). The analytical consideration of large deflection, plastic deformation, and local failure of these components can potentially change the energy imparted to the vessel during impact due to their energy-absorbing capacities during the drop event. This paper contains a sensitivity study to determine the benefits of modeling closure head assembly components, using nonlinear structural behavior. The guidelines of Nuclear Energy Institute Initiative NEI 08-05 [2] are followed for this study.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Cohen, J., DU Junghaenel, S. Schneider, L. Mahler, A. Stone, and J. Broderick. "Abstract P6-08-06: Use of an NIH PROMIS® instrument to identify predictors of fatigue in breast cancer patients receiving adjuvant chemotherapy." In Abstracts: Thirty-Fifth Annual CTRC‐AACR San Antonio Breast Cancer Symposium‐‐ Dec 4‐8, 2012; San Antonio, TX. American Association for Cancer Research, 2012. http://dx.doi.org/10.1158/0008-5472.sabcs12-p6-08-06.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Jinbo, Liu. "THE PERCEPTION AND THE ORIGINS OF THE U. S. SOUTH CHINA SEA POLICY DURING THE EVENTS HAPPENED IN THE REGION BEFORE THE COLDWAR." In SSHRA 2024 – Social Science & Humanities Research Association International Conference, 07-08 May, Kuala Lumpur. Global Research & Development Services, 2024. http://dx.doi.org/10.20319/icssh.2024.292293.

Full text
Abstract:
The South China Sea policy of the United States after World War II was formed by the United States’ perception of the three events in the South China Sea before the Cold War. After events such as France’s occupation of the nine small islands in the South China Sea, Japan’s occupation of the South China Sea, and the struggle against Japan during the Pacific War, the United States has continuously deepened its understanding of the South China Sea and increasingly valued its important value. With Japan's gradual retreat in the later stages of World War II, the United States gradually gained control of the South China Sea and took a dominant position in the South China Sea dispute. With the continuous deepening of the United States' understanding of the South China Sea and the changes in its identity, status, and interests in the South China Sea region, the U.S. South China Sea policy has gradually taken shape.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Jinbo, Liu. "THE PERCEPTION AND THE ORIGINS OF THE U. S. SOUTH CHINA SEA POLICY DURING THE EVENTS HAPPENED IN THE REGION BEFORE THE COLDWAR." In SSHRA 2024 – Social Science & Humanities Research Association International Conference, 07-08 May, Kuala Lumpur. Global Research & Development Services, 2024. http://dx.doi.org/10.20319/icstr.2024.292293.

Full text
Abstract:
The South China Sea policy of the United States after World War II was formed by the United States’ perception of the three events in the South China Sea before the Cold War. After events such as France’s occupation of the nine small islands in the South China Sea, Japan’s occupation of the South China Sea, and the struggle against Japan during the Pacific War, the United States has continuously deepened its understanding of the South China Sea and increasingly valued its important value. With Japan's gradual retreat in the later stages of World War II, the United States gradually gained control of the South China Sea and took a dominant position in the South China Sea dispute. With the continuous deepening of the United States' understanding of the South China Sea and the changes in its identity, status, and interests in the South China Sea region, the U.S. South China Sea policy has gradually taken shape.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Freedman, Neal, James Lacey, Michael Leitzmann, Albert Hollenbeck, Arthur Schatzkin, and Christian Abnet. "Abstract A121: The association of menstrual and reproductive factors with the risk of upper gastrointestinal tract cancers in the NIH-AARP cohort." In Abstracts: Frontiers in Cancer Prevention Research 2008. American Association for Cancer Research, 2008. http://dx.doi.org/10.1158/1940-6207.prev-08-a121.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Tasevska, Natasa, Rashmi Sinha, Victor Kipnis, Doug Midthune, Amy Subar, Neal Caporaso, Arthur Schatzkin, and Amanda Cross. "Abstract B134: Meat, meat cooking methods, meat mutagens and heme iron as risk factors for lung cancer in the NIH-AARP Diet and Health Study." In Abstracts: Frontiers in Cancer Prevention Research 2008. American Association for Cancer Research, 2008. http://dx.doi.org/10.1158/1940-6207.prev-08-b134.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Graor, R., J. Young, B. Beven, N. Hertzer, L. Krajewski, P. O'Hara, J. Olin, and W. Ruschhaupt. "rt-PA THROMBOLYSIS VERSUS SURGICAL THROMBECTOMY OF PERIPHERAL BYPASS GRAFTS:A COMPARATIVE TRIAL." In XIth International Congress on Thrombosis and Haemostasis. Schattauer GmbH, 1987. http://dx.doi.org/10.1055/s-0038-1643888.

Full text
Abstract:
Twenty-nine of 33 patients (88%) with thrombosed lower extremity bypass grafts had angiographic and clinical successful lysis of graft thrombi with rt-PA. Of the successful group, 18 were saphenous vein grafts and 11 PTFE grafts in the femoropopliteal-tibial position. Following lysis, 76% required a secondary procedure (2 PTA, 20 surgical repair and 7 required anticoagulation) to maintain patency. A matched cohort of patients with bypass grafts who had surgical thrombectomy were compared to the rt-PA successfully treated grafts and analyzed for duration of patency after opening and limb salvage. The Kaplan-Meier curve compared both treatment groups and demonstrated improved graft survival in the rt-PA treated group (p=.01) (median graft survival rt-PA 195 days, surgery 30 days). Limb salvage was marginally significant (p=.064) in favor of the rt-PA treatment group. Single and multi-variant risk factor analysis found smoking and age of the graft adversely affected patency (p=.05 and p=.08 respectively). Graft type, age of the patient, diabetes mellitus, and high blood pressure were not significant factors (p> .15).Systemic fibrinolysis was identified to varying degrees. Mean decreases in the fibrinolytic constituents include: 59% decrease in clottable fibrinogen, 18% decrease in sulfite fibrinogen, 78% decrease in alpha-2 antiplasmin and varying degrees of increases in DDIMER, B-Beta1-42 and B-Beta15-42 coincident with the constituent changes. Complications were unrelated to constituent changes. One patient had major bleeding secondary to graft anastomosis disruption.Thrombolysis with rt-PA is an effective and more durable adjunct treatment option for thrombosed bypass grafts, especially when combined with PTA or surgical repairto maintain patency.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Castillo, William C., Geoffrey M. Loy, Joseph M. Remic, David P. Molitoris, George J. Demetri, and David H. Roarty. "Comparison of Analytical Methods to Study the Impact of a Postulated Closure Head Drop Accident on the Structural Integrity of the Bottom-Mounted Instrumentation System." In ASME 2010 Pressure Vessels and Piping Division/K-PVP Conference. ASMEDC, 2010. http://dx.doi.org/10.1115/pvp2010-25716.

Full text
Abstract:
During typical nuclear power plant refueling activities for a pressurized water reactor (PWR), the reactor vessel closure head assembly must be removed from the reactor vessel (RV), transported for storage, and returned to the RV after refueling. This is categorized as a critical heavy load lift in NUREG-0612 [1] because a drop accident could result in damage to the components required to cool the fuel in the RV core. In order to mitigate the potentially severe consequences of a closure head drop, the United States Nuclear Regulatory Commission (USNRC) has mandated that nuclear power plants upgrade to a single failure-proof crane, show single failure-proof crane equivalence, or perform a head drop analysis to demonstrate that the core remains covered with coolant and sufficient cooling is available after the head drop accident. The primary coolant-retaining components associated with the RV are the inlet and outlet nozzles and the hot and cold leg main loop piping. Typical head drop analyses have considered these components to ensure that their structural integrity is maintained. One coolant-retaining component that has not been included in head drop evaluations on a consistent basis is the bottom-mounted instrumentation (BMI) system. In a typical Westinghouse PWR, 50 to 60 BMI nozzles are connected through the bottom hemisphere of the RV to one-inch diameter guide tubes which run under the vessel to a seal table above. Failure of the BMI system has the potential to adversely affect core coolability, especially if multiple failures are postulated within the system. A study was performed to compare static and dynamic methods of analyzing the effects of a head drop accident on the structural integrity of the BMI system. This paper presents the results of that study and assesses the adequacy of each method. Acceptability of the BMI system pressure boundary is based on the Nuclear Energy Institute Initiative (NEI 08–05 [2]) criteria for coolant-retaining components, which are based on Section III, Appendix F of the ASME Code [3].
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Athanatou, Maria, and Elena Theodorou. "International Society of Experimental Linguistics ExLing 2021 12th International Conference of Experimental Linguistics 11 - 13 October 2021 Athens, Greece Menu Athens: 15:46:27 Brussels: 14:46:27 GMT: 13:46:27 London: 13:46:27 New York: 08:46:27 Tokyo: 22:46:27 ExLing 2020 (58) How do writing systems shape reading and reading acquisition? Kathy Rastle DOI: 10.36505/ExLing-2020/11/0001/000416 Published in ExLing 2020 Children’s syntax: a parametric approach William Snyder DOI: 10.36505/ExLing-2020/11/0002/000417 Published in ExLing 2020 A neurophonetic perspective on articulation planning Wolfram Ziegler DOI: 10.36505/ExLing-2020/11/0003/000418 Published in ExLing 2020 Masked priming in picture naming and lexical selection Manal Alharbi DOI: 10.36505/ExLing-2020/11/0004/000419 Published in ExLing 2020 Syllable rate vs. segment rate in perceived speech rate Yahya Aldholmi DOI: 10.36505/ExLing-2020/11/0005/000420 Published in ExLing 2020 Properties of nominal stress grammar in Greek Vasiliki Apostolouda DOI: 10.36505/ExLing-2020/11/0006/000421 Published in ExLing 2020 Eliciting focus-sensitive why-questions in Japanese Kodai Aramaki, Kanako Ikeda, Kyoko Yamakoshi, Tomohiro Fujii DOI: 10.36505/ExLing-2020/11/0007/000422 Published in ExLing 2020 Comprehension of verb directionality in LIS and LSF Valentina Aristodemo, Beatrice Giustolisi, Carlo Cecchetto, Caterina Donati DOI: 10.36505/ExLing-2020/11/0008/000423 Published in ExLing 2020 Complex syntax intervention for Developmental Language Impairment." In 11th International Conference of Experimental Linguistics. ExLing Society, 2020. http://dx.doi.org/10.36505/exling-2020/11/0009/000424.

Full text
Abstract:
Intervention for children with Developmental Language Disorder appears to be beneficial and contributes to sustainable linguistic gains. This paper reports on a pilot intervention study carried out in Cyprus that examined the efficacy of language treatment targeting complex syntactic structures. Language skills of a nine-year old girl with DLD are described at two time points, before and after intervention. The child received therapy sessions based on MetaTaal therapy, and relative clauses were the targeted syntactic structures. Post-intervention measurements showed marginal improvement in relative clauses production and comprehension. Improvements observed in Complex Sentence Repetition Task and this might imply that the grammatical structures have emerged.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Reports on the topic "Nie 08"

1

Ndoye, Aïssatou, Khadim Dia, and Racine Ly. AAgWa Crop Production Forecasts Brief Series - Issue N.08. AKADEMIYA2063, February 2023. http://dx.doi.org/10.54067/acpf.08.

Full text
Abstract:
The Africa Agriculture Watch (AAgWa) Crop Production Forecast Brief 8 by AKADEMIYA2063 provides accurate and timely millet production statistics for Guinea using the Africa Crop Production (AfCP) model. The AfCP developed at AKADEMIYA2063 is an artificial intelligence (AI) based forecasting model applied to remotely sensed geo-biophysical data to produce estimates of crop yields and harvests at the beginning of every growing season for nine crops in 47 African countries.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Maziasz, P., and M. Wilson. CRADA Final Report for CRADA Number NFE-08-01671 Materials for Advanced Turbocharger Designs. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), November 2014. http://dx.doi.org/10.2172/1164260.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Brady, Michael P., Bruce A. Pint, Kinga A. Unocic, Yukinori Yamamoto, Deepak Kumar, and Mark D. Lipschutz. CRADA NFE-08-01456 Evaluation of Alumina-Forming Austenitic Stainless Steel Alloys in Industrial Gas Turbines. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), September 2011. http://dx.doi.org/10.2172/1024703.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Turnquist, Michael. PR460-223602-R01 Response to Corrosion Intersecting the Longitudinal Seam in Liquid Pipelines. Chantilly, Virginia: Pipeline Research Council International, Inc. (PRCI), June 2024. http://dx.doi.org/10.55274/r0000069.

Full text
Abstract:
The primary objectives of project EC-02-13 "Response to Corrosion Interacting with the Longitudinal Seam in Liquid Pipelines" are to clarify what analysis methodologies are appropriate to assess corrosion intersecting a pipeline longitudinal seam weld (LSW) and to develop recommended guidelines to effectively manage these types of features. The overall project scope included execution of destructive testing of corrosion features intersecting an LSW, material property testing of LSWs produced by multiple manufacturing methods, detailed engineering analysis, and a literature review of all past relevant research. This project is funded by the Crack Management Strategic Research Priority (SRP) and is being executed in parallel with sibling projects EC-02-12 "Evaluation of Selective Seam Weld Corrosion Susceptibility," NDE-4-13 "Selective Seam Weld Corrosion Detection with In-line Inspection Technologies," IM-3-03 "Comprehensive Review and Assessment Guidelines for SSWC," IM-1-08 "Pragmatic Application of MegaRule RIN 1 - 192.712 Toughness Values," and NDE-2-15 "SSWC Identification, Sizing, and Measuring Grooving Ratio In the Ditch."
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Daniel, C., B. Armstrong, C. Maxey, A. Sabau, H. Wang, P. Hagans, and S. and Babinec. CRADA Final Report for NFE-08-01826: Development and application of processing and processcontrol for nano-composite materials for lithium ion batteries. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), December 2012. http://dx.doi.org/10.2172/1059845.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

A, Bengolea, Hasdeu S, Lev D, and Sanguine V. Utilidad del rastreo del déficit de vitamina D y efectos de la suplementación en población de bajo riesgo. Epistemonikos Interactive Evidence Synthesis, January 2024. http://dx.doi.org/10.30846/ies.fdbb9c0819.

Full text
Abstract:
Objetivo El objetivo de esta revisión sistemática es evaluar la utilidad del rastreo de hipovitaminosis D en población de bajo riesgo y los efectos de su tratamiento. Métodos Se realizó una revisión sistemática de RS y ECAS que evaluaron el impacto del rastreo de hipovitaminosis D y la eficacia de la suplementación de vitamina D. Se realizó una búsqueda amplia en la base de datos Epistemonikos, la cuál se construye mediante búsquedas periódicas en diversas bases de datos y se complementó con una búsqueda en Pubmed desde fecha de inicio de las bases de datos hasta el 08/09/2023. De manera independiente y pareda se seleccionaron los estudios y extrajeron los datos. El riesgo de sesgo se evalúo con las herramientas RoB 2 y AMSTAR. Los resultados se metaanalizaron utilizando el método del inverso de la varianza con un modelo de efectos aleatorios. También se evaluó el efecto de subgrupo utilizando el instrumento ICEMAN. La certeza de la evidencia fue evaluada con el enfoque GRADE. Resultados A través de las estrategias de búsqueda se identificaron 2444 RS y 1588 ECAS. De estas, se incluyeron en la síntesis 2 RS y 17 ECAS reportados en 48 referencias. No se encontraron estudios aleatorizados que evaluaran la utilidad del rastreo. En relación con la efectividad de la suplementación de vitamina D, se sugiere que probablemente no tenga un impacto significativo en la mortalidad por todas las causas (riesgo relativo (RR=1.01), intervalo de confianza (IC) del 95%: 0.83 a 1.23, con moderada certeza en la evidencia), ni en la incidencia de eventos cardiovasculares (RR=1.02, IC 95%: 0.83 a 1.24, con moderada certeza en la evidencia), ni en el riesgo de fracturas (RR=0.84; IC 95%: 0.60 a 1.18, con moderada certeza en la evidencia), ni en el riesgo de caídas (RR=0.91, IC 95%: 0.73 a 1.13, con moderada certeza en la evidencia), ni en el riesgo de hospitalizaciones (RR=1.46, IC 95%: 0.70 a 3.03, con baja certeza en la evidencia), así como tampoco en el riesgo de desarrollar infecciones respiratorias (RR=0.95, IC 95%: 0.67 a 1.35, con baja certeza en la evidencia). Con respecto a la seguridad de la suplementación con vitamina D en la población con hipovitaminosis, se sugiere que podría no aumentar el riesgo de eventos adversos serios, litiasis renal o eventos adversos generales. Conclusiones Dada la ausencia de beneficios evidentes se concluye que el rastreo podría no ser útil y su implementación podría resultar en una alta tasa de sobrediagnóstico y sobretratamiento. En relación a la suplementación en individuos con hipovitaminosis, los resultados evidencian la falta de beneficios significativos en la mortalidad, eventos cardiovasculares o incidencia de cáncer. Tampoco se encontró una influencia significativa en la incidencia de fracturas o en el riesgo de hospitalizaciones, infecciones respiratorias y caídas.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

A, Bengolea, Hasdeu S, Lev D, and Sanguine V. Utilidad del rastreo del déficit de vitamina D y efectos de la suplementación en población de bajo riesgo. Epistemonikos Interactive Evidence Synthesis, January 2024. http://dx.doi.org/10.30846/ies.fdbb9c0819.v4.

Full text
Abstract:
Objetivo El objetivo de esta revisión sistemática es evaluar la utilidad del rastreo de hipovitaminosis D en población de bajo riesgo y los efectos de su tratamiento. Métodos Se realizó una revisión sistemática de RS y ECAS que evaluaron el impacto del rastreo de hipovitaminosis D y la eficacia de la suplementación de vitamina D. Se realizó una búsqueda amplia en la base de datos Epistemonikos, la cuál se construye mediante búsquedas periódicas en diversas bases de datos y se complementó con una búsqueda en Pubmed desde fecha de inicio de las bases de datos hasta el 08/09/2023. De manera independiente y pareda se seleccionaron los estudios y extrajeron los datos. El riesgo de sesgo se evalúo con las herramientas RoB 2 y AMSTAR. Los resultados se metaanalizaron utilizando el método del inverso de la varianza con un modelo de efectos aleatorios. También se evaluó el efecto de subgrupo utilizando el instrumento ICEMAN. La certeza de la evidencia fue evaluada con el enfoque GRADE. Resultados A través de las estrategias de búsqueda se identificaron 2444 RS y 1588 ECAS. De estas, se incluyeron en la síntesis 2 RS y 17 ECAS reportados en 48 referencias. No se encontraron estudios aleatorizados que evaluaran la utilidad del rastreo. En relación con la efectividad de la suplementación de vitamina D, se sugiere que probablemente no tenga un impacto significativo en la mortalidad por todas las causas (riesgo relativo (RR=1.01), intervalo de confianza (IC) del 95%: 0.83 a 1.23, con moderada certeza en la evidencia), ni en la incidencia de eventos cardiovasculares (RR=1.02, IC 95%: 0.83 a 1.24, con moderada certeza en la evidencia), ni en el riesgo de fracturas (RR=0.84; IC 95%: 0.60 a 1.18, con moderada certeza en la evidencia), ni en el riesgo de caídas (RR=0.91, IC 95%: 0.73 a 1.13, con moderada certeza en la evidencia), ni en el riesgo de hospitalizaciones (RR=1.46, IC 95%: 0.70 a 3.03, con baja certeza en la evidencia), así como tampoco en el riesgo de desarrollar infecciones respiratorias (RR=0.95, IC 95%: 0.67 a 1.35, con baja certeza en la evidencia). Con respecto a la seguridad de la suplementación con vitamina D en la población con hipovitaminosis, se sugiere que podría no aumentar el riesgo de eventos adversos serios, litiasis renal o eventos adversos generales. Conclusiones Dada la ausencia de beneficios evidentes se concluye que el rastreo podría no ser útil y su implementación podría resultar en una alta tasa de sobrediagnóstico y sobretratamiento. En relación a la suplementación en individuos con hipovitaminosis, los resultados evidencian la falta de beneficios significativos en la mortalidad, eventos cardiovasculares o incidencia de cáncer. Tampoco se encontró una influencia significativa en la incidencia de fracturas o en el riesgo de hospitalizaciones, infecciones respiratorias y caídas.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Fathers and children from infancy to middle childhood. Economic and Social Research Institute, November 2021. http://dx.doi.org/10.26504/rs130.

Full text
Abstract:
The influence of fathers on child experiences and outcomes has been given much less attention in international and Irish research than the influence of mothers (Fitzgerald et al., 2020). The Growing Up in Ireland (GUI) study has collected very detailed information from fathers throughout the different waves of the study which can be used to address this gap. This report uses data on the younger GUI cohort, Cohort ‘08, who were born in 2008 and were nine years of age in 2017. It documents the nature of father-child interaction and the quality of father-child relationships from infancy (nine months) to middle childhood (nine years). Analyses relate to the 4,090 cases where fathers and mothers were both living with the child and where fathers completed the survey at all full waves.1 However, additional analyses are included on the quality of the relationship between children and their non-resident fathers, as reported by the children at nine years. Case numbers did not permit an analysis of households with lone fathers or same-sex couples. The report draws on four waves of Cohort ‘08 data collected from fathers, mothers and (at age nine) children, when the child was nine months, three years, five years and nine years, to address the following research questions: 1. What activities do fathers engage in with their children from nine months to nine years? How does this vary by fathers’ characteristics (such as education, employment status, income, social class and take-up of parental leave) and child characteristics (gender, illness/disability)? 2. What is the quality of relationship between fathers and children, as reported by fathers and (at age nine) children? 3. What factors are associated with parental stress among fathers from infancy to middle childhood? 4. What is the relationship between the nature of the father-child relationship (activities, relationship quality and parental stress) and selected child outcomes: namely, cognitive development, physical activity and wellbeing?
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography