Journal articles on the topic 'Metodi di diritto internazionale privato'

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1

von Overbeck, A. E., T. Rossi, and Edoardo Vitta. "Corso di Diritto Internazionale Privato e Processuale." American Journal of Comparative Law 33, no. 3 (1985): 549. http://dx.doi.org/10.2307/840248.

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Chiappetta, Giovanna. "Cittadinanza europea: opportunità e abusi nel diritto internazionale privato della famiglia." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 2 (January 2021): 105–34. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2020-002005.

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Abstract:
Il saggio si incentra sulla funzione dell'autonomia negoziale nella regolamentazione degli status e dei rapporti familiari tra componenti il nucleo familiare tipico o atipico. Ciò in quanto il ruolo dell'autonomia negoziale è stato ampliato anche dalla cittadinanza europea intesa dalla Corte di giustizia europea come fonte autonoma di diritti. Tale cittadinanza, che si aggiunge a quella nazionale, ha consentito alla coppia ‘statica', pur in assenza del carattere transnazionale della situazione familiare, di scegliere la legge e gli strumenti di ordinamenti stranieri da applicare ai rapporti patrimoniali ed esistenziali della comunità di vita. Il saggio si propone di dimostrare come i Regolamenti UE in materia familiare possano applicarsi anche ai cittadini europei ‘statici', consentendo la scelta di leggi straniere con soluzioni estranee all'ordinamento nazionale, nel rispetto del limite dell'ordine pubblico costituzionale di ciascun Paese membro.
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3

Mattei, Alberto. "Il ruolo del diritto internazionale privato nella mobilitŕ transnazionale del lavoro." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 3 (February 2012): 100–104. http://dx.doi.org/10.3280/sd2011-003008.

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Abstract:
Nel mercato transnazionale del lavoro, con il distacco della manodopera previsto dalla direttiva 96/71/CE, il diritto internazionale privato, a partire dalla Convenzione di Roma ora trasfusa nel Regolamento Roma I, puň incidere seriamente sulla disciplina del rapporto di lavoro con elementi di transnazionalitŕ. In tal senso, nella prospettiva del conflitto di leggi, č possibile dare rilievo agli strumenti internazional-privatistici per garantire i diritti sociali dei lavoratori "mobili". Si puň cosě rendere piů uniforme la disciplina dei rapporti di lavoro nell'ambito delle imprese "senza confine", che per loro natura sfuggono alla sottoposizione ad un unico ordinamento giuridico, al fine di dare preminenza al principio di concretezza degli effetti del lavoro transnazionale.
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4

De Maestri, Maria Elena. "Il consumatore di servizi finanziari nelle norme di diritto internazionale privato dell'Unione europea." ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no. 1 (May 2016): 167–80. http://dx.doi.org/10.3280/ed2016-001010.

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5

Gosalbo Bono, Ricardo. "BARILE, G.: Lezioni di Diritto internazionale privato. Cedam. Padova, 1975, 181 págs." Anuario Español de Derecho Internacional 2 (August 16, 2018): 758–61. http://dx.doi.org/10.15581/010.2.28980.

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6

Marongiu Buonaiuti, Fabrizio. "Il diritto internazionale privato delle successioni in casi collegati al Regno Unito: riflessioni sulla sentenza <i>Pescatore</i>." Trusts, no. 4 (August 4, 2022): 696–709. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.156.

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Abstract:
Tesi Il caso Pescatore mette a confronto il sistema europeo di diritto internazionale privato in materia di successioni, contenuto nel regolamento UE 4 luglio 2012, n. 650, e il sistema inglese. Il primo è ispirato al principio dell’unitarietà della successione dal punto di vista della legge regolatrice, mentre il secondo all’opposto principio della scissione. Ciò dà luogo al rinvio, nei termini contemplati, per un verso, dall’art. 34 del regolamento UE citato, e, per altro verso, dal diritto internazionale privato inglese. L’autore ritiene che il rinvio accolto nell’art. 34 del regolamento debba essere interpretato come rinvio doppio o integrale, in quanto maggiormente idoneo a perseguire l’obiettivo dell’armonia internazionale delle soluzioni. &nbsp; The author’s view The case of Pescatore brings the European system of private international law in succession matters, as embodied in EU Regulation No. 650/2012, into confrontation with the English conflict-of-laws rules. The former is inspired to unity of succession as concerns the applicable law, whereas the latter are inspired to scission. This gives rise to a problem of renvoi, as contemplated, on the one side, under Article 34 of the said EU Regulation, and, on the other side, as provided for under the English conflict-of-laws rules. The author proposes that renvoi as admitted by Article 34 of the EU Regulation shall be construed in terms of double renvoi, in order to pursue more effectively the goal of international consistency.
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7

Franzina, Pietro. "La disciplina internazionalprivatistica italiana della protezione degli adulti alla luce di una recente pronuncia = A recent decision involving the Italian rules of private international law on the protection of adults." CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 12, no. 1 (March 5, 2020): 219. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2020.5186.

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Abstract:
Riassunto: Una recente pronuncia del Tribunale di Belluno offre l’occasione per discutere le difficoltà che circondano l’applicazione delle norme italiane di diritto internazionale privato relative alla protezione delle persone maggiorenni che, a causa di un un’infermità o di menomazioni psichiche o fisiche, non sono in grado di provvedere ai propri interessi. Investito di un’istanza per la nomina di un amministratore di sostegno, il Tribunale ha affermato la sussistenza della giurisdizione italiana in ragione del fatto che la beneficiaria della misura di protezione –una cittadina macedone– aveva la propria residenza in Italia; circostanza rilevante, si legge nel provvedimento, tanto ai sensi dell’art. 3 quanto ai sensi dell’art. 9 della legge italiana di diritto internazionale privato (legge n. 218/1995), le norme generali riguardanti, rispettivamente, la giurisdizione contenziosa e quella volontaria. Quanto alla legge applicabile, il Tribunale ha innanzitutto rilevato che l’art. 43 della legge italiana di diritto internazio-nale privato richiama la legge nazionale della persona di cui trattasi, cioè, nella specie, la legge macedone. Si è dunque preoccupato di accertare se le norme macedoni sui conflitti di leggi richiamassero una legge diversa, ed è giunto alla conclusione che queste rinviassero nel caso di specie alla legge italiana. Anche il diritto internazionale privato macedone assoggetta in via ordinaria la protezione degli adulti alla legge del paese di cittadinanza dell’interessato, ma esiste nel sistema macedone una clausola di eccezione di carattere generale che, in un caso come quello considerato, interamente collegato con l’Italia (a parte la cittadinanza della beneficiaria) corregge il richiamo predetto e riconduce la fattispecie sotto il diritto italiano. Da qui, in forza dell’art. 13 della legge italiana di diritto internazionale privato, in tema di rinvio, l’applicabilità del diritto italiano. L’articolata argomentazione che sorregge la pronuncia, in sé convincente, mette in luce le ragioni per le quali l’assetto normativo attuale appare inadeguato a soddisfare gli interessi che oggi dominano la materia, quali risultano in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sui diritti delle persone con disabilità. La ratifica italiana della Convenzione dell’Aja del 2000 sulla protezione internazionale degli adulti comporterebbe, si sostiene nell’articolo, vantaggi significativi. Parole chiave: disabilità; capacità; supporto nella assunzione di decisioni; competenza giurisdizionale; procedimenti contenziosi e volontari; legge applicabile; rinvio; clausola di eccezione. Abstract: A recent decision by the Tribunal of Belluno provides the opportunity to discuss the difficulties that surround the application of the Italian rules of private international law concerning the protection of adults who, by reason of an impairment or insufficiency of their personal faculties, are not in a position to protect their interests. Seised of a request for the appointment of an “amministratore di sostegno” (a person charged with assisting the adult concerned in the taking of particular decisions), the Tribunal found it had jurisdiction on the ground that the person for whom the protection was sought – a national of Macedonia – resided in Italy. As noted by the Tribunal, this provided a sufficient basis for jurisdiction under both Article 3 and Article 9 of the Italian Statute on Private International (Law No 218 of 1995), concerning jurisdiction over contentious and non-contentious proceedings, respectively. As regards the applicable law, the Tribunal observed at the outset that, pursuant to Article 43 of the Italian Statute, the protection of adults is governed by the law of the State of nationality of the adult concerned, that is, in the circumstances, the law of Macedonia. The Tribunal went on to assess whether the conflictof-laws rules in force in Macedonia refer, in turn, to the law of the different country, and found that they refer the matter back to Italian law. Like the Italian Statute, the Macedonian Statute of Private International Law provides that the protection of adults be governed by the law of nationality of the adult in question. However, the Macedo-nian Statute includes a general exception clause pursuant to which, in the Tribunal’s view, the case must rather be considered to be governed by Italian law, given that the case is con-nected with Italy in all respects, apart from the nationality of the person concerned. Hence, according to Article 13 of the Italian Statute, on renvoi, the application of Italian law. The Tribunal’s complex reasoning, while persuasive in itself, illustrates the reasons why the cur-rent legal landscape hardly suits the interests underlying this area of law, in particular as they result from the United Nations Convention on the rights of persons with disabilities of 2006. The paper argues that the picture would significantly improve if Italy ratified the Hague Convention of 2000 on the international protection of adults. Keywords: disability; capacity; assisted decision-making; jurisdiction; contentious and non-contentious proceedings; applicable law; renvoi; exception clause.
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Rodino, W. "A. Malatesta, La cessione del credito nel diritto internazionale privato, Padova, Cedam, 1996, xiv + 280 (Studi e Pubblicazioni della Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale, 46)." Uniform Law Review - Revue de droit uniforme 2, no. 1 (January 1, 1997): 214. http://dx.doi.org/10.1093/ulr/2.1.214.

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Peters, L. "Societa Italiana Di Diritto Internazionale, La riforma del diritto internazionale privato italiano, Editoriale Scientifica, Naples, 1997, p. 261, ISBN 88-85370-73-X." Uniform Law Review - Revue de droit uniforme 3, no. 1 (January 1, 1998): 221. http://dx.doi.org/10.1093/ulr/3.1.221.

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Bonfanti, Angelica. "Accesso alla giustizia per violazioni dei diritti umani sul lavoro lungo la catena globale del valore: recenti sviluppi nella prospettiva del diritto internazionale privato." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 171 (December 2021): 369–90. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-171001.

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Abstract:
Il presente contributo esamina gli aspetti di diritto internazionale privato relativi all'accesso alla giustizia da parte delle vittime di violazioni dei diritti umani sul lavoro nell'ambito delle catene globali del valore di imprese multinazionali con società madri europee. In questa pro-spettiva, dopo avere analizzato la disciplina prevista dai Regolamenti europei Bruxelles I-bis, Roma I e Roma II, il contributo si focalizza sulle soluzioni offerte da due strumenti normativi oggi allo studio rispettivamente delle Nazioni Unite e dell'Unione europea: il progetto di trat-tato sulla regolamentazione delle attività di impresa e i diritti umani e la proposta di direttiva in materia di dovuta diligenza e responsabilità delle imprese, la cui adozione è stata richiesta dal Parlamento europeo nel marzo 2021.
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Grieco, Cristina. "The role of party autonomy under the regulations on matrimonial property regimes and property consequences of registered partnerships. Some remarks on the coordination between the legal regime established by the new regulations and other relevant instruments of European Private International Law = Il ruolo dell’autonomia della volontà nei regolamenti sui rapporti patrimoniali tra coniugi e sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate. Alcune considerazioni sul coordinamento tra il regime giuridico stabilito dai nuovi regolamenti e altri strumenti di diritto internazionale privato europeo." CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 10, no. 2 (October 5, 2018): 457. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2018.4384.

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Abstract:
Abstract: The new Regulations (No. 2016/1103 and No. 2016/1104) recently adopted through an enhanced cooperation by the European Legislator aim to deal with all the private international law aspects of matrimonial property regimes and property consequences of registered partnerships, both as concerns the daily management of matrimonial property (or partner’s property) and its liquidation, in particular as a result of the couple’s separation or the death of one of the spouses (or partners). This paper aims to address the prominent role of party autonomy in the two Regulations and to focus on the coordination between the legal system embodied in the new two Regulations, and other relevant instruments of European private international law in force, such as the Succession Regulation and the Bruxelles II- bis Regulation.Keywords: party autonomy; successions; matrimonial property regime, partnership property regi­me, applicable law, choice of law, private international law.Riassunto: I due nuovi regolamenti (No. 2016/1103 e No. 2016/1104), recentemente adottati nell’ambito di una cooperazione rafforzata dal legislatore europeo, si propongono di regolare tutti gli aspetti internazional privatistici legati ai regimi patrimoniali tra coniugi e alle conseguenze patrimoniali delle partnership registrate, sia per ciò che concerne la regolare amministrazione dei beni sia per ciò che riguarda la liquidazione degli stessi beni facenti parte del regime matrimoniale (o della partnership regi­strata) nel caso si verifichino vicende che ne alterino il normale svolgimento, come la separazione della coppia o la morte di uno degli sposi (o dei partner). Il presente scritto si propone di esaminare il ruolo prominente che, all’interno di entrambi i regolamenti, è riservato alla volontà delle parti e di focaliz­zarsi sul coordinamento tra i due nuovi strumenti e gli altri regolamenti di diritto internazionale privato europeo attualmente in vigore e, particolarmente, il regolamento sulle successioni transfrontaliere e il regolamento Bruxelles II- bisParole chiave: autonomia della volontà; successioni; rapporti patrimoniali tra coniugi; effetti pa­trimoniali delle unioni registrate; legge applicabile; scelta di legge; diritto internazionale privato.
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Crespi Reghizzi, Zeno. "Le <i>firewall provisions</i> e il regime di diritto internazionale privato dei trust: note a margine del caso <i>Stingray<i/> trust." marzo-aprile, no. 2 (April 7, 2022): 275–94. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.82.

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Abstract:
TesiDiversi ordinamenti off-shore hanno adottato «firewall provisions», ossia norme che, al fine di rafforzare la tenuta dei trust sottoposti alla legge locale, pongono un regime speciale in punto di individuazione della legge applicabile a questioni connesse al trust, in deroga alle norme di diritto internazionale privato comune. A causa del loro approccio unilaterale, le firewall provisions rischiano di far sorgere conflitti di decisioni in presenza di controversie che presentano contatti con ordinamenti diversi. The author’s view Several offshore jurisdictions have adopted «firewall provisions» which, to strengthen trusts subject to local law, provide for a special regime for determining the law applicable to trust-related issues, departing from the common rules of private international law. Because of their unilateral approach, these provisions risk giving rise to conflicts of decisions in disputes involving contacts with different jurisdictions.
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Ruiloba Santana, Eloy. "PALAIA, Nicola: L'ordine pubblico “internazionale”, Padova, 1974 (Studi e pubblicazioni della "Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale", 11), 172 páginas." Anuario Español de Derecho Internacional 1 (August 16, 2018): 556–59. http://dx.doi.org/10.15581/010.1.28837.

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Tucci, Giuseppe. "La discriminazione contro il disabile: i rimedi giuridici." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 129 (March 2011): 1–28. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-129001.

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Abstract:
La discriminazione contro i disabili ha una storia particolare nella nostra esperienza giuridica, in quanto viene fatta oggetto di sanzioni solo molto tempo dopo che erano state eliminate le altre tradizionali forme di discriminazione, come, ad esempio, quella contro le donne. Anche le norme costituzionali, che rendevano certamente illegittime quelle discriminazioni (artt. 2, 3, 4, 32, 35, etc. Cost.), sono state lette in funzione della tutela del disabile solo negli anni '90 del secolo scorso, quando la nostra legislazione ordinaria č stata costretta ad adeguarsi al diritto europeo. Infatti, soltanto l'art. 16 della l. 12 marzo 1999, n. 68, ha abrogato la norma del t.u. sul pubblico impiego che prevedeva la «sana e robusta costituzione» come astratto e generale requisito di accesso al pubblico impiego medesimo, cosě come soltanto nel 2003, in attuazione di precise direttive europee, l'art. 15 st. lav. č stato riformato in modo da qualificare come illegittima la discriminazione contro il disabile nel rapporto di lavoro privato. Oggi la tutela del disabile si realizza a livelli multipli. Infatti, vi č una tutela di diritto interno, una tutela di diritto internazionale, in base alla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006, una tutela di diritto dell'Unione europea in senso stretto ed una tutela basata sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Malgrado tale pluralismo delle fonti delle differenti discipline giuridiche, solo l'intervento delle diverse Corti, come la Corte costituzionale, quella di Lussemburgo e quella di Strasburgo, in costante dialogo tra loro, riesce a tutelare il disabile di fronte alle nuove forme di discriminazioni, come quelle razziali, che spesso hanno ad oggetto, in particolare nella nostra esperienza giuridica, disabili extracomunitari.
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Colao, Floriana. "La proprietà fondiaria dalla bonifica integrale di Arrigo Serpieri alla riforma agraria di Antonio Segni. Diritto e politica nelle riflessioni di Mario Bracci tra proprietà privata e socializzazione della terra." Italian Review of Legal History, no. 7 (December 22, 2021): 323–76. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16892.

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Abstract:
Nel Programma di Giangastone Bolla per la Rivista di diritto agrario (1922) la proprietà fondiaria era banco di prova delle «moderne trasformazioni del diritto di proprietà» – su cui Enrico Finzi – in primo luogo con la «funzione sociale». Nell’azienda agraria Bolla osservava inoltre lo spostamento dalla proprietà all’impresa; asseriva che il legame tra l’agricoltura e lo Stato imponeva allo studioso del diritto agrario l’impegno per la «ricostruzione sociale ed economica del paese». In vista della «funzione sociale» Arrigo Serpieri – dal 1923 sottosegretario di Stato all’Agricoltura – promuoveva diversi provvedimenti legislativi per la «bonifica integrale»; la politica per l’agricoltura si legava all’organizzazione dello Stato corporativo in fieri (Brugi, Arcangeli). Il Testo unico del 1933 mirava al risanamento della terra per aumentarne la produttività e migliorare le condizioni dei contadini con trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, con possibili espropri di latifondi ed esecuzione coatta di lavori di bonifica su terre private; dal 1946 il Testo unico del 1933 sarà considerato una indicazione per la riforma agraria (Rossi Doria, Segni). Nel primo Congresso di diritto agrario, (Firenze 1935), Maroi, Pugliatti, Serpieri, D’Amelio, Bolla, Ascarelli, Calamandrei discutevano alcune questioni, in primo luogo il diritto agrario come esperienza fattuale, legato alla vita rurale, irriducibile ad un ordine giuridico uniforme; da qui la lunga durata della ‘fortuna’ dell Relazione Jacini sulle diverse Italie agrarie. In vista della codificazione civile, i giuristi rilevavano l’insufficienza dell’impianto individualistico; ponevano l’istanza di norme incentrate sul bene e non sui soggetti, fino al superamento della distinzione tra diritto pubblico e privato. I più illustri giuristi italiani scrivevano nel volume promosso dalla Confederazione dei lavoratori dell’agricoltura; La Concezione fascista della proprietà esprimeva il distacco dalla concezione liberale – con l’accento sulla proprietà della terra fondata sul lavoro (Ferrara, Panunzio) – e teneva ferma l’iniziativa privata (Filippo Vassalli). Bolla ribadiva la particolarità della proprietà fondiaria tra ordinamento corporativo e progetto del codice civile, «istituto a base privata, aiutato e disciplinato dallo Stato», con il titolare «moderator et arbiter» della propria iniziativa. Nel codice civile del 1942 la proprietà fondiaria aveva senso dell’aspetto dinamico dell’attività produttiva, senza contemplare la «funzione sociale» come «nuovo diritto di proprietà» (Pugliatti, Vassalli, D’Amelio).Dopo la caduta del regime fascista le lotte nelle campagne imponevano al ministro Gullo di progare i contratti agrari e regolare l’occupazione delle terre incolte, con concessioni pluriennali ai contadini occupanti; il lodo De Gasperi indennizzava i mezzadri. Le differenti economie delle ‘diverse Italie agrarie’ sconsigliavano una riforma uniforme (Rossi Doria, Serpieri); i riorganizzati partiti politici miravano alla ripartizione delle terre espropriate e ad indennizzi al proprietario privato, senza lesioni del diritto di proprietà. L’iniziale azione dello Stato ad erosione del latifondo, con appositi Enti di riforma, aveva per scopo la valorizzazione della piccola proprietà contadina (Segni, Bandini). Per coniugare proprietà privata ed interesse sociale nella Costituzione Mortati motivava la sua proposta di «statuizione costituzionale»; Fanfani chiedeva «un articolo che parli espressamente della terra». Il latifondo era la questione più urgente ma divisiva; Di Vittorio ne chiedeva l’«abolizione » ed Einaudi la «trasformazione», scelta che si imponeva in nome delle diverse ‘Italie rurali’; non si recepiva la proposta di una norma intesa ad ostacolare le grandi proprietà terriere. L’articolo 44 della Costituzione prevedeva una legge a imporre «obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata», al fine di «conseguire il razionale sfruttamento del suolo ed equi rapporti sociali». Bolla apprezzava la scelta di «trasformare la proprietà individuale in proprietà sociale»; Vassalli scriveva di un non originale «prontuario di risoluzione del problema agrario». Nel progetto del Ministro per l’agricoltura Segni – che riusciva a far varare una contrastata riforma agraria – l’art. 44 dettava compiti al «legislatore futuro»; la legge Sila 21 Maggio 1950, la legge stralcio del 21 Ottobre 1950 per le zone particolarmente depresse, i progetti di legge sui contratti agrari erano discussi nel Terzo congresso di diritto agrario e nel primo Convegno internazionale, promosso da Bolla, con interventi di Bassanelli, Segni, Capograssi, Pugliatti, Santoro Passarelli, Mortati, Esposito. Il lavoro era considerato l’architrave della proprietà della terra, «diritto continuamente cangiante, che deve modellarsi sui bisogni sociali» (Bolla). In questo quadro è interessante la riflessione teorico-pratica, giuridico-politica di Mario Bracci, docente di diritto amministrativo a Siena, rettore, incaricato anche dell’insegnamento di diritto agrario. Rappresentante del PdA alla Consulta nazionale nella Commissione agricoltura, Bracci si proponeva di scrivere un «libro sulla socializzazione della terra», mai pubblicato; l’Archivio personale offre una mole di appunti finora inediti sul tema. Bracci collocava nella storia la proprietà della terra, che aveva senso nel «lavoro»; la definiva architrave del diritto agrario e crocevia di diritto privato e pubblico, tra le leggi di bonifica, la codificazione civile, l’art. 44 della Costituzione, la riforma agraria, intesa come «problema di giustizia». Dal fascismo alla Repubblica Bracci coglieva continuità tecniche e discontinuità ideologiche nell’assetto dell’istituto di rilevanza costituzionale, «le condizioni della persona sono indissolubilmente legate a quelle della proprietà fondiaria». Da studioso e docente di diritto amministrativo e diritto agrario dal luglio 1944 Bracci intendeva rispondere al conflitto nelle campagne, mediando tra «fini pubblici della produzione agraria e le esigenze della giustizia sociale»; proponeva «forme giuridiche adeguate e che sono forme di diritto pubblico».
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Jayme, Erik, and Consiglio Nazionale del Notariato. "Problemi di Riforma del Diritto Internazionale Privato Italiano-Convegno di Studi Tenutosi a Roma nei giorni 1 e 2 giugno 1984." American Journal of Comparative Law 35, no. 3 (1987): 631. http://dx.doi.org/10.2307/840490.

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Borrás, Alegría. "Celebración del 50.º aniversario de la Rivista di diritto internazionale privato e processuale (Milán, 23 de octubre de 2014)." Revista Española de Derecho Internacional 67, no. 1 (May 22, 2015): 348–52. http://dx.doi.org/10.17103/redi.67.1.2015.4b.06.

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Peters, L. "Collisio Legum, Studi di diritto internazionale privato per Gerardo Broggini, Giuffre, Milan, 1997, p. xv + 624, ISBN 88-14-06283-8." Uniform Law Review - Revue de droit uniforme 4, no. 1 (January 1, 1999): 221. http://dx.doi.org/10.1093/ulr/4.1.221.

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Franzina, Pietro. "La concessione di una <i>freezing injunction</i> non preclude la riconoscibilità in Italia della successiva sentenza di merito resa nel medesimo giudizio." marzo-aprile, no. 2 (April 7, 2022): 356–65. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.94.

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Abstract:
Tesi L’art. 64, lettere b) e g) della L. 31 maggio 1995, n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato deve essere interpretato nel senso che non può dirsi integrata una violazione dei diritti essenziali della difesa e delle garanzie ascrivibili all’ordine pubblico processuale italiano, idonea a giustificare il diniego del riconoscimento di una sentenza straniera, per il solo fatto che la sentenza in questione sia stata resa all’esito di un procedimento nel corso del quale il debitore della sentenza è stato il destinatario di un provvedimento cautelare in personam, concesso inaudita altera parte, secondo il modello della freezing injunction inglese. Il riconoscimento di una sentenza straniera preceduta da un provvedimento cautelare può essere negato in forza delle disposizioni citate solo quando l’emanazione di detto provvedimento abbia comportato una violazione delle garanzie processuali fondamentali tale da tradursi, per la sua rilevante incidenza, in una lesione del diritto di difesa rispetto all’intero processo. The author’s view According to Article 64, literae b) and g) of the Law of 31 May 1995, No 218 (Reform of the Italian system of private international law), a foreign judgment is not eligible for recognition in Italy if the right to a fair trial was violated in the proceedings before the court of origin, and if recognition would contravene public policy, including procedural public policy. A judgment cannot be denied recognition on the above grounds merely because the court of origin granted, in the course of the same proceedings, a worldwide freezing injunction, as known under English law. In fact, recognition of the judgment could only be denied if it were established that, by granting the interim measure in question, the procedural rights of the party concerned were violated in such a serious way as to undermine the fairness of the proceedings considered as a whole.
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Aquironi, Ilaria. "L’addebito della separazione nel diritto internazionale privato dell’Unione Europea= Judicial decisions as to the causes of separation under EU private international law." CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 9, no. 2 (October 5, 2017): 76. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2017.3865.

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Abstract:
Riassunto: Lo scritto affronta le questioni che circondano la pronuncia dell’addebito della separazione nel diritto internazionale privato dell’Unione europea, segnatamente alla luce dell’autonomo concetto di “causa” del divorzio e della separazione personale accolto nel regolamento (CE) n. 2201/2003 e nel regolamento (UE) n. 1259/2010. Su questa base, lo studio indica per quali ragioni, malgrado la dichiarata intenzione del legislatore europeo di non volersi occupare delle cause della crisi, si debba ritenere che la pronuncia relativa all’addebito soggiaccia alla disciplina internazionalprivatistica racchiusa nei regolamenti in questione.Parole chiave: Addebito della separazione, cause del divorzio e della separazione, Regolamento (CE) n. 2201/2003; Regolamento (UE) n. 1259/2010.Abstract: The essay tackles the distinctive features of the autonomous concept of “grounds”for divorce and legal separation contained in Regulation (EC) n. 2201/2003 and Regulation (EU) n. 1259/2010. Relying on this basis, the analysis indicates the reasons why, although the asserted intention of the European legislator not to deal with the grounds for the matrimonial crisis, judicial decisions as to the causes of separation should be submitted to the rules set forth by the abovementioned regulations.Keywords: causes of divorce and legal separation, Regulation (EC) n. 2201/2003, Regulation (EU) n. 1259/2010.
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Miaja de la Muela, Adolfo. "TOMMASI DI VIGNANO, Alessandro: La permeabilità intersistemática tra ordinamenti di Stati diversi (lntroduzione allo studio del Diritto internazionale privato). Herbita Editrice. Palermo, 1975 (302 págs.)." Anuario Español de Derecho Internacional 2 (August 16, 2018): 767–69. http://dx.doi.org/10.15581/010.2.28986.

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Falconi, Federica. "Il Regolamento (UE) n. 1259/2010 sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale nella recente prassi giurisprudenziale italiana = Recent Italian case-law concerning EU Regulation on the law applicable to divorce and legal separation." CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 10, no. 1 (March 8, 2018): 568. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2018.4138.

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Abstract:
Riassunto: Il presente contributo propone una breve analisi della prassi applicativa italiana in relazione al regolamento (UE) n. 1259/2010 in tema di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. Solo in un ristretto numero di casi le parti si sono avvalse della facoltà di optio legis loro concessa dall’art. 5 del regolamento, accordando preferenza alla legge nazionale comune. Più spesso, in mancanza di un accordo delle parti, la legge applicabile è individuata in applicazione dell’art. 8: ciò conduce nella maggior parte delle ipotesi all’applicazione della legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi, con il risultato di favorire l’integrazione sociale e ripristinando altresì la corrispondenza tra forum e jus.Parole chiave: Regolamento (UE) n. 1259/2010, divorzio e separazione personale, conflitti di leggi, diritto internazionale privato dell’Unione europea, optio legis, legge applicabile in mancanza di scelta.Abstract: This article offers a brief analysis of the Italian case-law concerning Regulation (EU) No 1259/2010 on the law applicable to divorce and legal separation. Only in a few cases, spouses have chosen the applicable law according to Article 5, by designating the law of their State of nationality. More frequently, absent a valid choice by the spouses, the law applicable to divorce or legal separation has been determined in accordance with Article 8: this usually leads to the application of the law of the country where the spouses are habitually resident, thereby promoting social integration and also restoring the correspondence between forum and jus.Keywords: Regulation (EU) No 1259/2010, divorce and legal separation, conflict-of-laws rules; private international law of the European Union, choice of law agreement, applicable law in the absence of a choice by the parties.
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Fassberg, Celia Wasserstein. "Problemi di Riforma del Diritto Internazionale Privato Italiano (Problems of Law Reform in Private Intrnational Law in Italy). [Consiglio Nazionale del Notariato, Collana di Studi 6, 1986, 1041 pp.]." Israel Law Review 22, no. 3 (1988): 402–4. http://dx.doi.org/10.1017/s0021223700009365.

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Patocchi, P. M. "Andrea BONOMI, Le norme imperative nel diritto internazionale privato. Considerazioni sulla Convenzione europea sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980 nonche sulle leggi italiana e svizzera di diritto internazionale privato. Publications de l'Institut suisse de droit compare, vol. 33, Zurich (Schulthess Polygraphischer Verlag), 1998, xxvi + 426 pages, ISBN 3 7255 3721 6." Uniform Law Review - Revue de droit uniforme 4, no. 4 (December 1, 1999): 1055–60. http://dx.doi.org/10.1093/ulr/4.4.1055.

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Benini, Caterina. "La localizzacione dell’illecito concorrenziale nel regime di Bruxelles: riflessioni alla luce della Sentenza FLYLAL II della Corte di Giustizia dell’Unione Europea = The localization of antitrust torts underthe Brussels regime: reflections in the light of the Judgment FLYLAL II of the Court of Justice of the European Union." CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 11, no. 1 (March 11, 2019): 693. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2019.4641.

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Abstract:
Riassunto: Nella sentenza flyLAL II la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha affermato che un calo delle vendite provocato da un illecito concorrenziale costituisce il “danno” rilevante agli effetti della individuazione del giudice competente ai sensi dell’art. 5 n. 3 del regolamento (CE) n. 44/2001 (“Bruxelles I”) e ha ritenuto che tale danno vada localizzato nel paese in cui si trova il mercato inte­ressato dagli effetti dell’illecito. Lo scritto, prendendo spunto da questa sentenza, esamina criticamente la disciplina internazionalprivatistica europea degli illeciti concorrenziali, soffermandosi sulle ricadute negative della stessa in termini di private antitrust enforcement. Dinnanzi a questo stato delle cose, la soluzione della Corte appare perseguire l’obiettivo di garantire coerenza tra la disposizione oggetto di pronuncia e l’art. 6, par. 3, lett. a), del regolamento (CE) n. 864/2007 (“Roma II”) sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da atti limitativi della concorrenza. Essa inoltre agevola il private enforcement del diritto della concorrenza, contribuendo al contempo alla funzione regolatoria del diritto internazionale privato nel contesto regionale dell’Unione Europea.Parole chiave: illeciti concorrenziali, foro speciale degli illeciti, localizzazione del danno, criterio del mercato, private antitrust enforcementAbstract: In the flyLAL II judgment, the Court of Justice of the European Union ruled that the loss of sales incurred as a result of antitrust tort can be regarded as “damage” for the purposes of iden­tifying the competent jurisdictional authority pursuant to Art. 5 n. 3 of the Regulation (EC) n. 44/2001 (“Brussels I”) and ruled that such damage is localized in the country whose market was affected by the anticompetitive conduct. Taking that judgment as point of departure, this article critically analyses the EU private international law regime of antitrust torts, focusing on its negative impact on private antitrust enforcement. Given this state of affairs, the solution adopted by the Court seems to pursue the goal of consistency between the provision under scrutiny and Art. 6, par. 3, lit. a), of the Regulation (CE) n. 864/2007 (“Rome II”) on the law applicable to non-contractual obligations arising from acts restricting free competition. It also promotes the private enforcement of antitrust rules, thereby enhancing the re­gulatory function of private international law in the internal market.Keywords: antitrust torts, special jurisdiction in matters relating to tort, localization of the loss, market criterion, private antitrust enforcement.
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del Duca, Louis F. "Problemi di riforma del diritto internazionale privato italiano. Published under the auspices of the Italian National Council of Notaries. Milan: Dott. A. Giuffrè, 1986. Pp xii, 1041. L. 70.000." American Journal of International Law 83, no. 2 (April 1989): 444–47. http://dx.doi.org/10.2307/2202774.

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Marongiu Buonaiuti, Fabrizio. "Recognition in Italy of filiation established abroad by surrogate motherhood, between transnational continuity of personal status and public policy = Il riconoscimento in Italia del rapporto di filiazione costituito all’estero tramite maternita’ surrogata, tra continuita’ dello status e ordine pubblico." CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 11, no. 2 (October 1, 2019): 294. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2019.4959.

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Abstract:
Abstract: A recent judgment by the Sezioni Unite of the Italian Corte di cassazione has ruled on a highly sensible and controversial issue, concerning the compatibility with the Italian public policy of a foreign court order, establishing a bond of filiation between a child born by surrogacy and the intended father, materially the same sex spouse of the biological father, despite the absence of any genetical link. The Sezioni Unite declared that such a court order could not be recognized, as incompatible with the Italian public policy. In so deciding, they appeared to have taken a step back as compared to an earlier judgment delivered by the first civil chamber of the same Corte di cassazione in 2016, where a more favourable attitude had prevailed. As compared to the said earlier judgment, the Sezioni Unite, besides distinguishing the circumstances occurring in the two cases, provided a more flexible reading of the public policy exception in private international law, partly overruling the narrower reading provided in the earlier judgment, which had limited its scope to those principles concerning the protection of fundamental rights enshrined in international and European instruments, as well as in the Italian Constitution. In the conclusions it reaches, the judgment by the Sezioni Unite reveals a substantial alignment with the solution envisaged by the European Court of Human Rights in its Advisory Opinion of 10 April 2019, contemplating adoption by the intended, non-biological parent, as the avenue by which the right of the child to his private life with that parent might be enforced.Keywords: Status filiationis, surrogate motherhood, public policy, recognition of personal and family status, Art. 8 ECHR.Riassunto: Una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ha affrontato una questione molto delicata e controversa, costituita dalla riconoscibilità in Italia di un provvedimento giurisdizionale straniero costitutivo di un rapporto di filiazione tra un minore e il padre di intenzione – materialmente il coniuge dello stesso sesso del padre biologico – in assenza di alcun legame genetico. Nell’affermare che un tale provvedimento non può essere riconosciuto in quanto in contrasto con l’ordine pubblico, le Sezioni Unite sono parse compiere un passo indietro rispetto a una precedente pronuncia della I sezione civile della stessa Cassazione del 2016, nella quale aveva prevalso un approccio di maggiore apertura. Rispetto a tale precedente pronuncia, le Sezioni Unite, oltre a sottolineare le differenze tra le fattispecie che si presentavano nei due casi, hanno adottato una definizione maggiormente flessibile del limite dell’ordine pubblico nel diritto internazionale privato, del quale la precedente decisione della sezione semplice aveva dato una lettura eccessivamente restrittiva, limitandone la portata a quei soli principi internazionalmente condivisi in materia di tutela dei diritti fondamentali e a quegli ulteriori principi che trovano affermazione nella Costituzione italiana. Nelle conclusioni raggiunte, la pronuncia delle Sezioni Unite rivela un sostanziale allineamento con la posizione assunta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel suo parere consultivo del 10 aprile 2019, facendo riferimento all’adozione del minore da parte del genitore d’intenzione privo di legami biologici, come la via attraverso la quale il diritto del minore alla sua vita privata con tale genitore può ricevere tutela.Parole chiave: rapporto di filiazione, maternità surrogata, ordine pubblico, riconoscimento degli status personali e familiari, Art. 8 CEDU.
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Chalas, Christelle. "Punitive damages and Private International Law: State of the Art and Future Developments, par Stefania Bariatti, Luigi Fumagalli et Zeno Reghizzi (dir.), Studi e publicazioni della Rivista di diritto internazionale privato e processuale n° 83, CEDAM, Wolters Kluwer, 2019, 320 pages." Revue critique de droit international privé N° 2, no. 2 (July 5, 2021): 514–18. http://dx.doi.org/10.3917/rcdip.212.0514.

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Carroll, Gunnar. "Clearing the smoke: evaluating the United States policy toward white phosphorus munitions in urban contexts." Military Law and the Law of War Review 59, no. 1 (June 2, 2021): 3–22. http://dx.doi.org/10.4337/mllwr.2021.01.01.

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Abstract:
As the world becomes more urbanized and wars are fought in more condensed areas it is important to continue to evaluate the propriety of certain methods of warfare in these new and varied contexts. This article offers that when debates arise over the propriety of using certain weapons systems, an outright or systematic ban of that weapon system should rarely be the outcome. Rather, it is far more appropriate to provide armies with as many tools as possible to bring an armed conflict to a quick and decisive end and to hold those commanders and warfighters accountable to using those tools in accordance with international law, treaties, and norms. To do otherwise would unnecessarily handcuff and endanger those that are doing the fighting. This article presents this argument through the lens of the United States’ policy toward using white phosphorus munitions in urban contexts. The United States, among other militaries, has continued to employ white phosphorus munitions in the face of increased international scrutiny. This article evaluates that policy and concludes that it is both legal and appropriate provided that targeting decisions are made in accordance with traditional law of armed conflict principles and with an eye toward humanitarian imperatives. This conclusion is supported by a survey of relevant international treaties, various states’ practice, and is illustrated by hypothetical anecdotes provided by the author. Dans un monde de plus en plus urbanisé, où des guerres se déroulent dans des régions plus densément peuplées, il est important de continuer à évaluer l’opportunité de certaines méthodes de guerre dans ces contextes nouveaux et variés. Cet article avance que, lorsque l’opportunité d’utiliser certains systèmes d’arme fait débat, cela ne devrait que rarement résulter dans une interdiction totale ou systématique du système d’arme en question. Au contraire, il est bien plus opportun de munir les armées d’autant d’instruments que possible pour mettre un terme aux conflits armés de manière rapide et décisive, et de tenir les commandants et les combattants responsables de l’utilisation de ces instruments, conformément au droit international, aux traités et aux normes. Agir autrement représenterait une entrave et une mise en danger inutiles des combattants sur le terrain. Cet article présente cette argumentation au travers de la politique des États-Unis en matière d’utilisation de munitions au phosphore blanc en milieu urbain. L’armée des États-Unis, parmi d’autres, a continué à utiliser des munitions au phosphore blanc malgré une surveillance internationale accrue. L’article évalue cette politique et conclut qu’elle est à la fois légale et appropriée, à condition que les décisions en matière de ciblage soient prises conformément aux principes consacrés du droit des conflits armés et en gardant à l’esprit les impératifs humanitaires. Cette conclusion est étayée par une étude des traités internationaux pertinents et des pratiques de différents États, et est illustrée par des anecdotes hypothétiques fournies par l’auteur. Aangezien de wereld steeds meer verstedelijkt en oorlogen in compactere gebieden worden uitgevochten, is het belangrijk om te blijven evalueren of bepaalde methoden van oorlogvoering gepast zijn in deze nieuwe en diverse contexten. Dit artikel stelt dat, wanneer er discussie is over de gepastheid van het gebruik van bepaalde wapensystemen, dit zelden zou moeten leiden tot een regelrecht of systematisch verbod van dat wapen­systeem. Integendeel, het is veel beter om legers van zoveel mogelijk middelen te voorzien om een gewapend conflict snel en beslissend te beëindigen en om commandanten en oorlogvoerende partijen verantwoordelijk te houden voor het gebruik van deze middelen overeenkomstig het internationaal recht en de internationale verdragen en normen. Anders zou dat degenen die de strijd voeren, onnodig beknotten en in gevaar brengen. Dit artikel bekijkt dit argument door de lens van het beleid van de Verenigde Staten betreffende het gebruik van witte fosformunitie in stedelijke omgevingen. De Verenigde Staten zijn, net zoals andere legers, doorgegaan met het gebruik van witte fosformunitie ondanks to­egenomen internationaal toezicht. In dit artikel wordt dat beleid geëvalueerd en wordt geconcludeerd dat het zowel wettig als gepast is op voorwaarde dat de beslissingen over de doelbestrijding worden genomen in overeenstemming met de traditionele beginselen van het recht van de gewapende conflicten en met het oog op humanitaire vereisten. Deze conclusie wordt ondersteund door een overzicht van de relevante internationale verdragen en de praktijk van diverse staten, en wordt geïllustreerd aan de hand van hypothetische anekdotes van de auteur. A medida que el mundo se vuelve más urbanizado y las guerras se libran en áreas más concentradas, es importante continuar evaluando la idoneidad de ciertos métodos de guerra en estos nuevos y variados contextos. Este artículo sugiere que cuando surgen debates sobre la conveniencia de usar ciertos sistemas de armas, el resultado raramente debería ser una prohibición total o sistemática de ese sistema de armas. Más bien, es mucho más apropiado proporcionar a los ejércitos tantas herramientas como sea posible para llevar un conflicto armado a un final rápido y decisivo y hacer que esos comandantes y combatientes sean responsables del uso de esas herramientas de conformidad con el derecho, los tratados y las normas internacionales. Hacer lo contrario limitaría innecesariamente y pondría en peligro a quienes están combatiendo. Este artículo presenta este argumento a través de la lente de la política de los Estados Unidos hacia el uso de municiones de fósforo blanco en contextos urbanos. Estados Unidos, entre otros ejércitos, ha seguido empleando municiones de fósforo blanco ante el creciente escrutinio internacional. Este artículo evalúa esa política y concluye que es legal y apropiada siempre que las decisiones de selección de objetivos se tomen de acuerdo con los principios del Derecho tradicional de los conflictos armados y teniendo en cuenta los imperativos humanitarios. Esta conclusión está respaldada por un estudio de los tratados internacionales relevantes, la práctica de varios Estados y está ilustrada por anécdotas hipotéticas proporcionadas por el autor. Man mano che il mondo diventa più urbanizzato e le guerre si combattono in aree più concentrate, è importante continuare a valutare la correttezza di alcuni metodi di guerra in questi nuovi e cambiati contesti. Questo articolo afferma che quando sorgono dibattiti sull’opportunità di usare determinati armamenti, raramente il risultato dovrebbe essere un divieto totale o sistematico di quel sistema d’arma. Piuttosto, è molto più appropriato fornire agli eserciti quanti più strumenti possibili per porre fine in modo rapido e decisivo a un conflitto armato e ritenere quei comandanti e combattenti responsabili dell'uso di quegli strumenti in conformità con il diritto internazionale, i trattati e le norme. Fare altrimenti significherebbe immobilizzare inutilmente e mettere in pericolo coloro che stanno combattendo. Questo articolo presenta l’argomento attraverso l’ottica della politica degli Stati Uniti nei confronti dell'uso delle munizioni al fosforo bianco in contesti urbani. Gli Stati Uniti, tra gli altri eserciti, hanno continuato a impiegare munizioni al fosforo bianco a fronte di un maggior controllo internazionale. Questo articolo valuta tale politica e conclude che è sia legale che appropriata, a condizione che le decisioni a tal fine siano prese in conformità con i principi tradizionali del diritto dei conflitti armati e con attenzione agli imperativi umanitari. Questa conclusione è sostenuta da una revisione dei trattati internazionali pertinenti, dalla pratica di vari Stati, ed è corredata da ipotetici aneddoti forniti dall'autore. Da die Welt immer stärker urbanisiert wird und Kriege in immer stärker verdichteten Zonen geführt werden, ist es wichtig, die Geeignetheit bestimmter Methoden der Kriegsführung in diesen neuen und unterschiedlichen Kontexten weiterhin zu bewerten. Dieser Artikel behauptet, dass sich, wenn sich eine Debatte über die Geeignetheit der Verwendung bestimmter Waffensysteme anspinnt, daraus selten ein absolutes oder systematisches Verbot des betreffenden Waffensystems ergeben soll. Vielmehr ist es angebracht, Armeen mit möglichst vielen Mitteln auszustatten, damit ein bewaffneter Konflikt zu einem raschen und entscheidenden Ausgang gebracht wird, sowie Befehlshaber und Kombattanten hinsichtlich der Verwendung dieser Mittel in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht, Verträgen und Normen zur Rechenschaft zu ziehen. Eine andere Vorgehensweise würde denjenigen, die kämpfen, unnötig Zügel anlegen und sie gefährden. Dieser Artikel betrachtet dieses Argument durch die Linse der Politik der Vereinigten Staaten in Bezug auf die Verwendung weißer Phosphormunition in einer städtischen Umgebung. Die Streitkräfte der Vereinigten Staaten haben, wie auch andere Streitkräfte, angesichts zunehmender internationaler Kritik, weiterhin weiße Phosphormunition verwendet. Der Artikel be­wertet diese Politik und schlussfolgert, dass diese sowohl rechtmäßig als geeignet ist, vorausgesetzt, dass die Zielentscheidungen in Übereinstimmung mit den herkömmlichen Grundsätzen des Rechts der bewaffneten Konflikte und unter Berücksichtigung humanitärer Gebote getroffen werden. Diese Schlussfolgerung wird mit einem Überblick über relevante internationale Abkommen und die Praxis verschiedener Staaten untermauert und wird mit hypothetischen Anekdoten vom Autor illustriert.
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Costa, Josécley Dos Santos. "Definizione del concetto di bene immobile nella dottrina e nell’ordinamento giuridico costituzionale – Responsabilità civile brasiliana e internazionale: articolo 1.225, punto I, della legge 10,406 del 10 gennaio 2002, che istituisce il codice civile brasiliano." Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, December 14, 2020, 24–42. http://dx.doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/legge/bene-immobile.

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Abstract:
L’offerta di questo mestiere mira a definire il concetto di immobiliare. Tracciare un panorama evolutivo storico generale, dalla preistoria ai giorni contemporanei, riferendosi al Diritto Reale, su scala globale, riferendo le ragioni storiche, i sistemi sociali ed economici al rapporto della proprietà immobiliare, che ne ha portato l’aspetto e lo sviluppo ai conglomerati che hanno fondato le città. Compresa la creazione del suo concetto a carattere nazionale e internazionale, ordinato da sistemi di governi nei loro regimi governativi, con un focus interdisciplinare, fornendo non solo basi, più comprendendo anche i fattori dell’industria edile, motivo del vettore economico dei carri delle piccole economie, proprietà pubbliche e private attraverso la vita quotidiana, visualizzando la traiettoria dell’osservazione di un ricercatore al risultato di questo lavoro , da cui è stato condotto in una sequenza logica. La metodologia si basava sulla ricerca bibliografica, un approccio al problema, utilizzando i metodi: procedura induttiva, storica, con quella dell’osservazione della vita reale, corrispondente alla delimitazione del tema, portando ad un percorso specifico, cioè a definire il concetto di proprietà immobiliare. Che vanno dai risultati più particolari, alle leggi e alle teorie dottrinali, in una comunicazione ascendente. La domanda e il problema di questo lavoro risiedono nella domanda: cos’è il settore immobiliare? Vale la pena chiarire, il diritto del proprietario e della sua facoltà, presente nel codice civile brasiliano in vigore. L’origine degli immobili nella storia nasce nel Medioevo, nel Medioevo sorge la facoltà del proprietario, tra le altre apparizioni, quali: condominio, dicotomia: terre pubbliche e private, possesso, nomenclatura: Diritto Reale, ecc. In diverse costituzioni, codici e legislazione internazionale, la definizione di questo concetto non è stata trovata.
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Giunchi, Elisa. "Recensione. Luca Mezzetti, Diritto islamico. Storia, fonti, istituzioni, società, Torino, Giappichelli, 2022." Nuovi Autoritarismi e Democrazie: Diritto, Istituzioni, Società (NAD-DIS) 4, no. 1 (June 30, 2022). http://dx.doi.org/10.54103/2612-6672/18129.

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Abstract:
Sulla scia dell’interesse per il mondo musulmano che si è verificato in seguito agli eventi dell’11 settembre e ai crescenti flussi migratori verso l’Europa, nell’ultimo decennio sono stati pubblicati in Italia diversi testi dedicati al diritto islamico o ad alcuni suoi aspetti. Tra i più recenti vi sono La shari’a e il mondo contemporaneo. Sistemi giuridici dei paesi islamici di V. M. Donini e D. Scolart (Carocci, 2020), Shari'a. Legge sacra, norma giuridica di Silvia Scaranari (Paoline, 2018), e La kafala di diritto islamico, tra diritto internazionale privato e diritto europeo di M. Orlandi (Giappichelli, 2021).
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"La Riforma del Diritto Internazionale Privato alle soglie del 2000 (11-12 April 1996 - Societa Italiana di Diritto Internazionale, Rome)." Uniform Law Review - Revue de droit uniforme 1, no. 2 (April 1, 1996): 301. http://dx.doi.org/10.1093/ulr/1.2.301.

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Scaffidi Runchella, Livio. "L’adeguamento dell’ordinamento italiano al regolamento generale sulla protezione dei dati: qualche riflessione nella prospettiva del diritto internazionale privato e processuale." Oñati Socio-Legal Series, September 28, 2022. http://dx.doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1329.

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Abstract:
Il regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali intende garantire certezza del diritto e trasparenza per le persone fisiche e gli operatori economici. Il presente lavoro, muovendo dall’esame di alcune norme della legge italiana di adeguamento al regolamento, svolge alcune riflessioni sul tema nella prospettiva del diritto internazionale privato. L’indagine si inserisce in un quadro assai complesso poiché le nuove tecnologie mettono costantemente alla prova il processo legislativo, così come l’interpretazione e l’applicazione delle pertinenti disposizioni di legge. Inoltre, i dati personali nel mondo online non sono vincolati da confini geografici: la natura “ubiqua” di internet rende problematico localizzare le situazioni giuridiche che vengono di volta in volta in considerazione.
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"I Principi Unidroit 2004: Verso Un Diritto Globale Dei Contratti Commerciali Internazionali - Seminario organizzato dalla Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Unidroit) - Milano (Italia) - 19 novembre 2004." Uniform Law Review - Revue de droit uniforme 9, no. 3 (August 1, 2004): 593–94. http://dx.doi.org/10.1093/ulr/9.3.593.

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