Journal articles on the topic 'Mercato del controllo societario'

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Pommerehne, Wemer W. "Drugs and Politicians: The Failures of the Market and of Public Policy." Journal of Public Finance and Public Choice 12, no. 2 (October 1, 1994): 87–94. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907539897.

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Abstract:
Abstract Il punto centrale di questo scritto è se debba o meno essere decriminalizzato il mercato della droga. Come base dell’analisi e utilizzato un modello che prevede il libero mercato dei narcotici e che così consente di effettuare una valutazione delle alternative.L’argomentazione fondamentale è che questo modello soffre di difetti intrinseci al mercato e che militano contro la completa legalizzazione della droga. D’altra parte è egualmente inaccettabile l’altro caso estremo, che è quello predominante nel mondo di oggi, del completo bando delle vendite di tutti i tipi di narcotici. Esso, infatti, impone elevati costi alla società.Dal punto di vista sociale ed anche economico, la mighore soluzione sembra quindi una politica intermedia tra completa decriminalizzazione e bando totale: il controllo statale della distribuzione di narcotici. In tal modo si viene incontro alle obiezioni dei sostenitori del sistema attuale, mantenendo importanti aspetti del controllo pubblico, mentre al tempo stesso si tiene maggiormente conto dell’interesse delle persone maggiormente colpite dal problema, nonché della società nel suo insieme.
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2

Colazingari, Marco. "Banca d’Italia, Il mercato della proprietà e del controllo delle imprese: aspetti teorici e istituzionali." Journal of Public Finance and Public Choice 12, no. 2 (October 1, 1994): 215–17. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907539987.

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3

Bignami, Marco. "Il crocefisso nelle aule scolastiche dopo Strasburgo: una questione ancora aperta." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 5 (December 2011): 22–41. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-005003.

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Abstract:
1. Invaliditŕ delle norme che impongono l'esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche / 2. Il limite della sentenza/ 3. Insufficienza della soluzione bavarese / 4. Muro bianco o muro barocco? / 5. Una proposta minore 004 1. Piů mercato e meno Stato: un sommario bilancio / 2. Diritto penale societario / 3. Diritto penale fallimentare / 4. Conclusioni.
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Tino, Concetta, and Monica Fedeli. "Career planning, proactivity, self-employability, and labour market: undergraduates’ perceptions." Form@re - Open Journal per la formazione in rete 22, no. 1 (April 30, 2022): 262–78. http://dx.doi.org/10.36253/form-12602.

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Abstract:
The paper presents empirical research carried out at the university of Padova. It investigates the association between students’ perceptions of the current state of the labour market, and students’ self-perceived employability, career proactivity, career control and positional advantages. It also explores the students’ career planning and its association with some contextual and personal predictors. 2.834 students took part in the survey. Findings show that students with a more positive vision of the labour market reported higher scores in self-perceived employability, career control, and less proactive career attitudes. Some implications are reported. Pianificazione della carriera, proattività, Self-Employability e mercato del lavoro: percezioni di studenti universitari. L’articolo presenta una ricerca empirica svolta presso l’università di Padova. Indaga la relazione tra le percezioni degli studenti sullo stato attuale del mercato del lavoro e dell’employability percepita dagli studenti, la proattività, il controllo della carriera e i vantaggi delle posizioni. Esplora anche la pianificazione della carriera degli studenti e la sua relazione con alcuni predittori contestuali e personali. All’indagine hanno preso parte 2.834 studenti. I risultati mostrano che gli studenti con una visione più positiva del mercato del lavoro hanno riportato punteggi più alti in termini di employability percepita, controllo della carriera e attitudini alla carriera meno proattivi. Si riportano alcune implicazioni.
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Lalli, Angelo. "Effetti istituzionali e strutturali dell'espansione dei golden powers." DIRITTO COSTITUZIONALE, no. 2 (July 2022): 77–101. http://dx.doi.org/10.3280/dc2022-002006.

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Abstract:
Lo scritto analizza le recenti normative che hanno incrementato i poteri speciali di controllo sugli investimenti esteri nel contesto dei rapporti tra Stato e mercato. Sono studiati i profili organizzativi che investono la Presidenza del Consiglio dei ministri; le procedure istruttorie e valutative, sia a livello nazionale, sia europeo; gli obblighi delle imprese. L'autore mette in luce come sia cambiata la ratio dell'istituto che, da eccezionale e limitato mezzo di protezione contro paventate aggressioni economiche provenienti da Paesi extra UE, è divenuto uno strumento di controllo esteso a pressoché tutto il sistema economico, finalizzato a proteggerlo nella sua interezza, anche in occasioni che prescindono del tutto dall'ingresso di capitali stranieri
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Gerodi Fortin. "Richiesta di conferma del diritto del consumatore di utilizzare software di comunicazione Internet in reti wireless e di connettere dispositivi a tali reti." International Journal of Science and Society 4, no. 4 (November 21, 2022): 366–74. http://dx.doi.org/10.54783/ijsoc.v4i4.582.

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Abstract:
Man mano che il settore delle telecomunicazioni wireless matura, il consolidamento e il rapporto tra le società proprietarie di infrastrutture di trasporto [vettori] e i produttori di dispositivi cellulari [telefoni cellulari] hanno rivelato pratiche di mercato che sollevano interrogativi sostanziali sul fatto che i consumatori godrebbero di tutti i possibili vantaggi derivanti dalla concorrenza nel settore delle telecomunicazioni wireless telecomunicazioni. Ad esempio, le società proprietarie dell'infrastruttura di trasporto delle telecomunicazioni hanno iniziato a influenzare in modo aggressivo la progettazione di programmi e prodotti [software] a scapito del consumatore. Con la maturazione del mercato delle telecomunicazioni wireless e il riconoscimento che i dispositivi cellulari sono diventati una componente indispensabile per molti americani, le aziende proprietarie di infrastrutture di trasporto hanno utilizzato la loro notevole influenza sull'uso e la progettazione di questi dispositivi per mantenere il controllo e i limiti sugli abbonati. diritto di eseguire applicazioni
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Marchi, Luciano, and Sara Trucco. "La comunicazione al mercato delle performance economico-finanziarie: il ruolo del controllo di gestione." MANAGEMENT CONTROL, no. 3 (September 2017): 55–78. http://dx.doi.org/10.3280/maco2017-003005.

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Kolodko, Grzegorz W. "Economic Change and Shortageflation Under Centrally Planned Economies." Journal of Public Finance and Public Choice 6, no. 1 (April 1, 1988): 15–32. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907344460.

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Abstract:
Abstract Obiettivo di questo scritto è l’esame delle relazioni tra riforme economiche e processi inflazionistici nei paesi socialisti.Lo sviluppo delle forze produttive richiede, anche nell’ambito di sistemi economici di tipo socialista, il rafforzamento dei sistemi tipici dell’economia di mercato, cosa che costituisce una sfida alle teorie ed anche alla pratica del socialismo. Si tratta, infatti, di vedere il ruolo degli elementi caratteristici del mercato, come le relazioni di domanda e di offerta, nell’ambito delle istituzioni economiche pianificate.È in tale contesto, quindi, che vanno considerati i processi inflazionistici attualmente in corso nei paesi socialisti, nelle loro due forme: prezzi e scarsità. È proprio quest’ultimo (shortageflation) che costituisce la caratteristica tipica di questo tipo di economia.Le riforme economiche possono essere considerate, nei paesi socialisti, come un modo per trasformare I’inflazione da scarsità in inflazione da prezzi (che, peraltro, devono comunque essere in qualche modo tenuti sotto controllo). Non vi è dubbio, tuttavia, che ancora per molti anni i processi di shortageflation continueranno a sussistere nelle economie socialiste, ostacolando i tentativi di riforma.
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9

Gallie, Duncan. "La qualitŕ del lavoro: una visione d'insieme della ricerca britannica." SOCIOLOGIA DEL LAVORO, no. 127 (September 2012): 73–91. http://dx.doi.org/10.3280/sl2012-127006.

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Abstract:
Il saggio ripercorre i principali sviluppi nella ricerca empirica britannica sulla qualitŕ del lavoro. Inizia con un esame degli studi di competenze e di controllo sul posto di lavoro, sottolineando l'importanza dei ripetuti studi su larga scala rappresentativi delle competenze nel mondo del lavoro, che hanno rivelato il modello paradossale delle crescenti competenze a fronte del declino di discrezionalitŕ del dipendente. Presenta poi la ricerca sulle forme mutevoli di partecipazione al lavoro, mostrando la sostituzione crescente della partecipazione diretta con le tradizionali forme indirette di rappresentanza, e affronta il dibattito sulla tendenza a lungo termine all'aumento dell'insicurezza lavorativa, mostrando come vi sia una stabilitŕ del modello piuttosto che un cambiamento nelle dinamiche del mercato del lavoro. Infine, considera le evidenze sulla gravitŕ dei problemi di equilibrio vita-lavoro, con particolare riferimento agli svantaggi incontrati dalle lavoratrici part-time.
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Podini, Andrea. "Il contrabbando di armi a Marsiglia: legislazione e pratiche illecite (1885-­1939)." SOCIETÀ E STORIA, no. 172 (June 2021): 321–42. http://dx.doi.org/10.3280/ss2021-172004.

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Abstract:
L'autore si propone di studiare i contrabbandi di armi avvenuti durante la Terza repubblica francese a Marsiglia. L'indagine da una parte analizza le disposizioni normative che oscillarono tra la completa liberalizzazione e il rigido controllo, suddividendo il periodo repubblicano in tre distinte fasi cronologiche; dall'altra, le pratiche con cui i contrabbandi di armi venivano organizzati, suddividendoli, a seconda del mercato a cui erano diretti, in traffici di natura locale - destinati al milieu urbano - o internazionale - rivolti a zone di guerra dove il commercio lecito era stato sospeso. L'autore mostra infine il caso di studio di Marcel Seytres, importante trafficante d'armi di Marsiglia, ricostruendone i traffici illeciti.
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Costantini, Eleonora. "Mobilitŕ e invisibilitŕ. Le principali trasformazioni nel mondo della prostituzione migrante esercitata in luoghi chiusi." MONDI MIGRANTI, no. 1 (September 2010): 83–102. http://dx.doi.org/10.3280/mm2010-001004.

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Abstract:
Negli ultimi dieci anni il mercato della prostituzione ha suběto costanti mutamenti, alcuni dei quali particolarmente complessi da indagare a causa delle sempre piů frequenti strategie di mascheramento della vendita di sesso e del conseguente sfruttamento, in appartamenti o in locali di intrattenimento, soprattutto della componente migrante. L'analisi - utilizzando i principali concetti della sociologia dalle migrazioni - si propone di ripercorrere queste trasformazioni a partire dai concetti di mobilitŕ e visibilitŕ, utilizzando i dati e le informazioni provenienti da due ricerche realizzate negli anni 2003-2005 e 2007-2008, sul territorio della regione Emilia Romagna. Oggi la prostituzione si presenta come un mercato altamente differenziato al proprio interno, con almeno tre segmenti prevalenti, funzionalmente interrelati tra loro: quello della strada, quello degli appartamenti e quello dei locali. Riguardo alle soggettivitŕ coinvolte la componente migrante rappresenta ancora quella piů significativa, sia in termini di genere femminile che transessuale. L'esercizio della prostituzione in luoghi chiusi, inoltre, ha favorito la trasformazione e la proliferazione delle reti di supporto necessarie al buon funzionamento del mercato: la prostituzione in appartamento, ad esempio, richiede agenzie e intermediari immobiliari, figure di protezione e/o controllo, o agenzie sovra-locali in grado di gestire spostamenti di lavoro tra cittŕ diverse. I locali, d'altra parte, si stanno evolvendo verso forme sempre piů simili a pub o birrerie, discoteche o disco-pub, in cui si accede prevalentemente per bere, ascoltare musica e in cui si puň assistere agli spettacoli delle intrattenitrici. In un mercato con queste nuove caratteristiche, la prostituzione rappresenta oggi per la componente migrante un lavoro redditizio che permette una certa mobilitŕ sociale anche in patria; da qui l'idea di realizzare percorsi migratori ripetuti nel tempo, il cui obiettivo č l'accumulo di risorse economiche in tempi rapidi. Il meccanismo del debito contratto per il viaggio e per il supporto logistico una volta a destinazione, rende tuttavia l'esercizio della prostituzione una risorsa logorante, ossia una risorsa che nel lungo periodo puň imbrigliare il percorso migratorio verso il basso. Le principali ragioni che connotano in questo senso l'esercizio sono la sempre forte concorrenza verso il basso che si registra nel mercato; l'investimento individuale richiesto in termini di risorse economiche e fisiche; la pericolositŕ dell'esercizio che si lega alla natura deviante del mercato; infine, la raggiunta competenza e specializzazione delle reti criminali nelle molte attivitŕ che l'esercizio in appartamento e nei locali richiedono
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Leonardi, Daniela. "Piattaforme digitali e lavoratori on demand: contraddizioni, conflitti e processi di (contro) soggettivazione. Inchiesta con i rider a Torino." SOCIOLOGIA DEL LAVORO, no. 158 (November 2020): 199–221. http://dx.doi.org/10.3280/sl2020-158010.

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Abstract:
Il presente articolo contribuisce al dibattito sulle piattaforme digitali focalizzandosi sull'analisi del livello micro, al fine di comprendere i vissuti dei rider del food delivery rispetto ai macro-cambiamenti del mercato del lavoro. La riflessione indaga il rapporto tra trasformazioni strutturali ed esperienze soggettive nel modello organizzativo delle piattaforme digitali. Il contributo è parte di una più ampia ricerca iniziata a Torino (Italia) nel 2016 e attualmente in corso, concepita e realizzata seguendo l'approccio che Alquati (1993) ha definito "conricerca". L'articolo sottolinea la centralità delle pratiche conflittuali agite dai lavoratori. I risultati evidenziano tra le cause scatenanti dell'antagonismo nei confronti del management, i conflitti tra rider e aziende, la contraddizione tra reddito e salute, le tensioni tra autonomia e controllo. La ricerca mostra come la posta in gioco delle pratiche conflittuali attuate non debba essere intesa come riguardante questioni meramente regolative ma abbia a che fare con questioni interpretative e politiche.
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Gardina, Massimo, and Francesca Romana Saule. "La tariffazione dei servizi di trasporto e di distribuzione del gas naturale: un'ipotesi di regolamentazione per il mercato italiano." ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no. 3 (June 2010): 523–49. http://dx.doi.org/10.3280/ed2009-003006.

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Abstract:
Questo lavoro intende analizzare gli elementi del processo di regolamentazione del settore del gas naturale, partendo dalle basi teoriche del processo regolatorio presenti nella letteratura economica, per arrivare ad un'osservazione analitica dei metodi di determinazione delle tariffe applicate. Perché regolare un mercato? Quale modello tra rate of return regulation e price cap? La quantificazione delle tariffe segue le finalitŕ primarie della regolamentazione, ovvero il raggiungimento dell'efficienza nei servizi di monopolio naturale, come il trasporto, attraverso un'equa determinazione delle tariffe e l'avvio alla concorrenza nei settori di monopolio di fatto, come la distribuzione, per poter offrire condizioni vantaggiose a tutti i consumatori. I piů importanti strumenti regolatori e di controllo tariffario che sono stati adottati sono il ROR e il price cap. Dall'esplicazione di questi due strumenti, mettendone in luce elementi di qualitŕ e di criticitŕ, č possibile intuire in quale campo operino gli elementi di contabilitŕ e di finanza che costituiscono le ragioni della scelta.
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Lacey, Eric F. "The Italian Competition Law Compared with Other OECD Countries’ Competition Laws." Journal of Public Finance and Public Choice 8, no. 2 (October 1, 1990): 147–51. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345090.

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Abstract:
Abstract L’ltalia è il penultimo Paese membro dell’OCSE che abbia adottato una legge sulla protezione della concorrenza (adesso solo la Turchia non ha alcuna legge al riguardo).Peraltro, la legislazione vigente nei Paesi OCSE non è del tutto identica. Vi è, per esempio, una notevole differenza tra la legislazione anti-trust degli Stati Uniti, con proibizione (rafforzata da sanzioni penali) della fissazione di prezzi e di ripartizione dei mercati, ed il progetto di legge belga contro l’abuso di potere economico, che da luogo ad un tipo di controllo molto tenue.Per quanto riguarda, in particolare, le norme attinenti alle concentrazioni, l’ltalia è il quindicesimo Paese OCSE ad avere una normativa. Questo significa non soltanto che nove Paesi OCSE devono ancora convincersi dell’utilità del controllo delle concentrazioni, ma che, date le divergenze tra le diverse normative in vigore, sono anche diversi i criteri e le procedure mediante cui possono essere valutate fusioni ed acquisizioni.Si può affermare che l’impostazione della legge italiana, di carattere dichiaratamente proibitivo, quanto ad accordi restrittivi ed abuso di posizione dominante segue l’attuale tendenza dei Paesi OCSE a favore di questo metodo di controllo piuttosto che del metodo del caso per caso, che e ancora vigente nei Paesi nordici, in Irlanda e nel Regno Unito.Per quanto attiene, invece, alle concentrazioni, l’impostazione di carattere proibitivo non si estende normalmente al loro controllo. Molti ordinamenti preferiscono il sistema del «caso per caso» e così fa anche la legge italiana, anche se questa procedura richiede un giusto equilibrio tra l’esigenza di completare in tempi stretti l’indagine, per non danneggiare le imprese interessate, e l’altrettanto legittima esigenza di avere tempo sufficiente per un esame accurato. Su questo ultimo aspetto, i tempi previsti dalla legge italiana sembrano più brevi della media dei Paesi OCSE. In particolare, il periodo di tempo previsto dalla legge italiana perché l’Autorità effettui l’indagine è di quarantacinque giorni, mentre il tempo mediamente previsto nei Paesi OCSE è di tre mesi.Un elemento molto positivo della legge italiana è quello di sottoporre le concentrazioni ad una valutazione di natura strettamente concorrenziale, senza introdurre dementi di natura politica o sociale. Inoltre, in molti Paesi il Governo ha il potere di dire l’ultima parola sull’autorizzazione o meno delle concentrazioni.Bisogna anche notare che, mentre molti Paesi hanno costruito poco per volta la loro legislazione concorrenziale, partendo dagli accordi orizzontali per poi estendere il controllo all’abuso del potere di mercato e giungendo quindi al controllo delle concentrazioni, la legge italiana include tutti e tre questi tipi di restrizioni della concorrenza. Essa riguarda, inoltre, sia il mercato dei beni che quello dei servizi.La legge italiana si applicherà sia alle imprese private che a quelle pubbliche, con l’eccezione dei monopoli pubblici. Per quanto riguarda le banche e le assicurazioni, la legge italiana riserva ad essi un trattamento analogo a quello di altre leggi della concorrenza, anche se adesso sembra emergere la tendenza a restringere le esenzioni dalle leggi sulla concorrenza di cui godono questi settori.L’Autorità italiana per l’applicazione della legislazione concorrenziale ha ampi poteri di investigazione, di decisione e anche di sanzione, attraverso la comminazione di multe, nonche importanti funzioni consultive. In altri ordinamenti vi è una distinzione tra gli organi che nelle diverse fasi applicano la legislazione della concorrenza. La legge italiana, dato che l’Autorità è responsabile delle varie fasi, potrà essere applicata più facilmente, anche se si potrebbe rilevare che la distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisionali dà maggiori garanzie (in ogni caso, le parti hanno comunque diritto di ricorrere contro le decisioni dell’Autorità).L’applicazione di sanzioni, che è un aspetto essenziale del sistema di controllo, è modellata nella legge italiana sulla base della normativa CEE e sembra adeguata.Per quanto riguarda il particolare trattamento riservato alle istituzioni finanziarie, sebbene in diversi Paesi vi siano norme speciali nei riguardi delle concentrazioni bancarie (con approvazione da parte delle autorità bancarie, in sostituzione delle autorità che si occupano della concorrenza o in aggiunta all’approvazione di queste ultime), non si riscontra in altri ordinamenti una norma come quella secondo cui anche l’acquisizione di una quota del cinque per cento del capitale debba essere sottoposta ad autorizzazione. Soltanto l’Olanda, forse, ha una regola analoga, mentre l’Australia ha una regola che stabilisce un limite generale del quindici per cento per un solo investitore.Nel complesso, la legge italiana per la concorrenza sembra fornire una buona base per una efficiente politica della concorrenza. Evidentemente, tutto dipenderà dal modo in cui l’Autorità assicurerà che le norme siano effettivamente applicate, soprattutto per quanto riguarda l’art. 4 (che prevede deroghe per le intese) e l’art. 8, paragrafo 2, sulle deroghe per le imprese che forniscono servizi d’interesse economico generale. Sarebbe molto spiacevole se questa norma fosse utilizzata per non applicare la legge allo stesso modo, sia alle imprese private che a quelle pubbliche.
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Aicardi, Matteo. "Sull’inesistenza di un trust ai fini delle imposte sui redditi (CTP Campania Napoli, 22 settembre 2021, n. 10156)." Trusts, no. 3 (June 1, 2022): 469–73. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.114.

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Abstract:
Massima È interposto il trust qualora risulti anomala la ragione della sua istituzione (il disponente dichiarava di istituirlo per ragioni di riconoscenza nei confronti del figlio, ma il primo conferiva nel fondo in trust una somma di denaro relativamente esigua e dichiarava redditi di gran lunga inferiori al quelli del secondo) e dalle clausole del suo atto istitutivo si evinca il controllo assoluto del beneficiario (il quale aveva il potere di nominare e revocare il guardiano e, con il consenso di costui, porre termine al trust decorsi cinque anni dalla sua istituzione, nonché il potere di veto sulla nomina del trustee). I dividendi distribuiti dalla S.p.A. le cui azioni sono incluse nel fondo di siffatto trust possono essere ascritti direttamente al beneficiario, pure considerato che il trustee ha pagato il prezzo delle azioni solo dopo la distribuzione dei dividendi (l’acquisto delle azioni era stato stipulato una settimana prima della distribuzione) e che questo prezzo non è in linea coi prezzi di mercato, essendo pari alla somma dell’importo dei dividendi e del valore nominale delle azioni.
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Benson, Bruce L. "Understanding Bureaucratic Behavior: Implications from the Public Choice Literature*." Journal of Public Finance and Public Choice 13, no. 2 (October 1, 1995): 89–117. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907540101.

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Abstract:
Abstract L’analisi teorica del comportamento burocratico rivela che alcuni problemi tipici del fallimento del mercato non sono facilmente risolvibili attraverso la gestione pubblica. L’applicazione del modello utilizzato dalla scuola delle scelte pubbliche alle istituzioni burocratiche si fonda sull’individualismo metodologico, sull’individuo che massimizza la sua funzione d’utilità e sulle limitate possibility di controllo (scarsità e costo delle informazioni).Muovendo dai fondamentali contributi in materia prodotti da Niskanen, Tullock, Migué-Bélanger, Lindsay e Breton-Wintrobe, Benson esamina le relazioni tra politici, managers e burocrati all’interno dell’ambiente istituzionale che ne influenza i comportamenti. La discrezionalità burocratica può essere limitata da incentivi e vincoli opportunamente fissati, tenendo però presente che la razionalità dei burocrati risponde sempre agli incentivi e vincoli che si trova di fronte.L’inefficienza della burocrazia nasce sia dalla difficoltà o impossibilità di misurarne la performance e dagli alti costi di monitoraggio, sia dall’ambiente culturale nel quale è inserita. Attraverso l’esame di alcune politiche legislative statunitensi, l’Autore giunge alia conclusione che il solo modo di influenzae la performance della burocrazia è attraverso la rivolta fiscale.
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Laurenti, Andrea, Luca Orlandi, and Mauro Panebianco. "Un nuovo ruolo per funzioni di controllo interno in azienda: il modello della Compliance integrata." ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no. 3 (September 2011): 593–612. http://dx.doi.org/10.3280/ed2010-003010.

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Abstract:
Negli ultimi anni, l'evoluzione della normativa e la crescente complessitŕ dei prodotti di risparmio gestito hanno richiesto agli intermediari finanziari un maggiore sforzo nel presidio del rischio regolamentare e di conformitŕ, spingendoli ad istituire una funzione "permanente, efficace e indipendente" di Compliance, che sia adeguatamente integrata con la struttura di governance e le strutture di controllo tradizionali (Internal Audit e Risk management). La recente fase di crisi del risparmio gestito, dovuta alla perdita di fiducia da parte del risparmiatore ed all'esposizione alla concorrenza dei prodotti bancari ed assicurativi, sta spingendo le societŕ di gestione del risparmio verso una rinnovata attenzione alle esigenze degli stakeholder, che richiedono una maggiore tutela e piů elevati livelli di performance. Questi due elementi, ovvero l'evoluzione del quadro normativo in materia di modelli di controllo ed i rapporti con gli stakeholder intesi come l'universo dei clienti, dei dipendenti e della societŕ piů in generale, disegnano un nuovo scenario, nel quale la funzione di Compliance integrata diventa la guida imprescindibile nella catena del valore aziendale e nella gestione dei cambiamenti verso la riaffermazione del proprio brand, la tutela dei clienti ed il recupero della loro fiducia. Stiamo infatti assistendo ad una continua evoluzione dei sistemi di Governance, Risk e Compliance, che ha ormai reso obsoleto il modello tradizionale a favore di una visione di Compliance integrata ai processi operativi e di business, e quindi orientata alla creazione di valore, all'etica ed alla gestione dei rischi. La funzione di Compliance diventa in questo modo il mezzo piů efficace nella protezione contro il rischio reputazionale. Gli adeguamenti richiesti agli intermediari possono comportare oneri, ma non devono essere considerati solo come un obbligo stringente imposto dal Legislatore: portano infatti benefici tangibili e anche misurabili in termini di creazione di valore, fidelizzazione dei propri dipendenti e affermazione del brand sul mercato.
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Spagnolo, Antonio G. ""Norme di buona pratica clinica". Il documento della Comunità Europea sulla sperimentazione di nuovi prodotti farmaceutici." Medicina e Morale 40, no. 2 (June 30, 1991): 201–27. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1991.1141.

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Abstract:
L'idea di fondo per l'elaborazione di una guida europea di "buona pratica clinica" è stata quella di fornire degli standards comuni e di livello elevato per la valutazione clinica dei prodotti farmaceutici. L'elaborazione del documento è iniziata nel 1985 ed è stata completata nel 1988; la sua approvazione definitiva ha avuto luogo nel luglio 1990 ed esso diventerà operativo nel luglio 1991, in tempo dovuto prima dell'inizio del mercato unico dei farmaci del 1993. L'autore analizza ampiamente e schematizza tutti e cinque i capitoli della GCP facendo riferimento a: 1) la protezione dei soggetti che partecipano alla sperimentazione e il parere dei Comitati di Etica, 2) le responsabilità dello sponsor, del monitor e del ricercatore, 3) la gestione dei dati, 4) gli aspetti statistici e 5) il controllo della qualità. È anche considerata l'Appendice al documento la quale intende fornire indicazioni su alcuni aspetti pratici della sperimentazione. Nelle note l'autore chiarisce alcuni termini specifici usati nel documento così come sono definiti nel Glossario che è allegato alla GCP; egli, inoltre, fornisce il proprio parere personale su alcuni punti critici sottolineando particolarmente la connessione che esiste fra requisiti etici e garanzia di qualità della sperimentazione.
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Reina, Placido. "Impiego di agenti biologici e mezzi biotecnici nella lotta contro gli insetti dannosi." Bullettin of the Gioenia Academy of Natural Sciences of Catania 52, no. 382/SFE (December 22, 2019): DECA17—DECA21. http://dx.doi.org/10.35352/gioenia.v52i382/sfe.81.

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Abstract:
Nel corso degli ultimi decenni, la difesa dai parassiti animali si è progressivamente orientata verso tecniche di difesa integrata, limitando l’uso del controllo chimico a vantaggio di tecniche di lotta alternative preferendo, laddove possibile, l’impiego di agenti e mezzi biologici. Alla luce delle acquisizioni scientifiche in campo nutrizionistico e soprattutto a seguito di una maggiore consapevolezza sociale, il mercato si sta sempre più orientando verso produzioni ortofrutticole con ridotta presenza di residui chimici. Ciò ha pertanto promosso la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti fitosanitari ecaci ma con un profilo eco-tossicologico più favorevole. Largo impiego trovano formulati insetticidi basati su estratti vegetali e formulati microbiologici. Anche i feromoni sessuali si impiegano ampiamente sia in pieno campo che in coltura protetta (confusione e disorientamento sessuale), così come le tecniche di “attract & kill” che sfruttano l’azione attrattiva di esche alimentari; inoltre, si registra anche l'uso di antagonisti naturali (artropodi e nematodi). Si riportano alcuni esempi di applicazioni in Sicilia di tecniche ecosostenibili di difesa su vite e su colture ortive protette.
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Ceccarelli, Salvatore. "BiodiversitĂ , miglioramento genetico partecipativo e diritto al cibo. (Chi decide cosa mangerai stasera per cena?)." AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no. 3 (March 2011): 77–90. http://dx.doi.org/10.3280/aim2009-003004.

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Abstract:
Questo lavoro affronta il problema del controllo del seme e di conseguenza della sicurezza alimentare nel mondo. Man mano che il miglioramento genetico è passato dalle mani degli agricoltori che lo hanno praticato per migliaia di anni a quelle di privati, si è anche passati da una grande agro-biodiversità , dovuta al fatto che gli agricoltori miglioravano ciascuno per il proprio ambiente e per i propri usi, ad una pericolosa uniformità . Attualmente appena 3 colture (mais, riso e grano) forniscono il 60% delle calorie nel nostro cibo; se a ciò si aggiunge che quasi il 50% del mercato mondiale dei semi è nelle mani di quattro multinazionali, si capisce quanto la agro-biodiversità sia limitata. L'uniformità tra ed entro le colture le rende vulnerabili a malattie, insetti e ai cambiamenti climatici che già si stanno verificando e che già stanno avendo un effetto dannoso sulla produzione di cibo e sulla sua qualità . Il miglioramento genetico partecipativo ha il vantaggio rispetto al miglioramento genetico convenzionale di una maggiore efficacia negli ambienti marginali, di una maggiore rapidità nel produrre varietà e soprattutto di aumentare la agro-biodiversità sia nello spazio che nel tempo. Programmi di miglioramento genetico partecipativo che siano inclusivi hanno già dimostrato la loro efficacia nel caso degli agricoltori più marginalizzati. Un aspetto importante del miglioramento genetico partecipativo è che il controllo della produzione del seme torna nelle mani degli agricoltori i quali, con le capacità acquisite nel praticare il miglioramento genetico partecipativo, sono in grado di manipolare popolazioni evolutive, cioè grandi miscugli di genotipi che continuano ad evolversi nelle loro mani producendo continuamente genotipi via via meglio adattati. Il lavoro dimostra che operando una sintesi tra le conoscenze dei ricercatori e quelle degli agricoltori come accade nei programmi di miglioramento genetico partecipativo è possibile produrre un gran numero di varietà diverse ciascuna adattata ad uno dei tanti ambienti agrari che ci circondano, capaci di rendere gli agricoltori meno dipendenti da input esterni e meno vulnerabili nei confronti di malattie, insetti e cambiamenti climatici, e di conseguenza in grado di contribuire alla sicurezza alimentare di tutti noi.
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Ruppelt, Hans-Jürgen. "Competition Law and its Application in Germany." Journal of Public Finance and Public Choice 8, no. 2 (October 1, 1990): 117–24. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345054.

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Abstract:
Abstract L’economia tedesca è sempre stata caratterizzata da una struttura molto concentrata, in cui le imprese facevano frequente ricorso ai cartelli. Alia fine dell’ultima guerra, gli alleati (ed in particolare gli Stati Uniti) hanno insistito perché la concentrazione fosse ridotta ed i cartelli fossero eliminati, introducendo cosi la libera concorrenza nell’economia.La legge ha introdotto un generale divieto di cartellizzazione, con alcune esenzioni legali che consentono specifiche intese.L’applicazione della legge attraverso un organismo indipendente, l’Ufficio Federale dei Cartelli, si è basata esclusivamente sugli aspetti concorrenziali, con esclusione quindi degli aspetti di «interesse pubblico». L’unica eccezione è costituita dal potere di autorizzazione di cartelli e concentrazioni da parte del Ministro, che tuttavia vi ha fatto ricorso molto raramente.Nell’ambito di applicazione della legge sono rientrate non soltanto le attività dirette a limitare la concorrenza da parte dei privati, ma anche le distorsioni del mercato prodotte da interventi pubblici, come regolamentazione, sussidi e protezionismo. Negli anni più recenti, in particolare, la politica della concorrenza si è ispirata all’idea di modificare l’equilibrio tra settore privato e settore pubblico, riducendo quest’ultimo mediante deregolamentazione e privatizzazione.La legge tedesca riguarda essenzialmente quattro gruppi di limitazioni della concorrenza: accordi orizzontali, restrizioni verticali, abuso del potere di mercato e concentrazioni.Gli accordi orizzontali sono proibiti e, di conseguenza, nulli. Coloro che vi abbiano preso parte sono passibili di una multa che può giungere fino ad un ammontare pari a tre volte il valore degli utili così conseguiti. Si tratta, peraltro, di un criterio di difficile applicazione, essendo molto ardua la determinazione dell’incremento di utili ottenuto con un accordo.Una lacuna del sistema era costituita dal fatto di escludere alcune forme di collusione che a stretto rigore non rientravano nella categoria degli «accordi». È stato necessario emendare la legge, includendovi esplicitamente le «azioni concertate».Un secondo problema riguarda l’inclusione o meno nel concetto di «restrizione della concorrenza” dell’obbligo per le parti dell’accordo di mettere in atto comportamenti contrari alla concorrenza. Secondo l’interpretazione degli organi giudiziari tale obbligo si deve presumere.Per quanto riguarda le deroghe, l’Ufficio Federale dei Cartelli tende ad essere alquanto rigido.Per gli «accordi verticali», la legge tedesca, in contrasto con l’art. 85 del Trattato CEE e con la legge italiana, introduce specifiche regole. Essi sono, in genere, legali, con la sola eccezione degli accordi per la determinazione del prezzo, che sono proibiti di per sé, a meno che non riguardino il settore dell’editoria.Gli interventi per accordi verticali sono stati poco frequenti e, a quanto sembra, nella maggior parte dei casi tali accordi non dovrebbero essere stati influenzati dalla legislazione sulla concorrenza.Per quanto riguarda l’abuso di potere di mercato, il vecchio adagio statunitense vale anche per la Germania: le dimensioni non danno luogo, di per sé, ad un pericolo. Analogamente, una posizione dominante, come tale, non può essere ritenuta dannosa, anche se è ampiamente diffusa l’opinione secondo cui non debba essere consentito l’abuso di posizione dominante.Sotto il profilo applicativo, peraltro, bisogna identificare due fondamentali presupposti: una «posizione dominante” e un «comportamento abusivo».Il controllo del comportamento abusivo persegue, sia in Germania che in Italia, due obiettivi: impedire alle imprese dominanti di stabilire prezzi troppo elevati, realizzando profitti monopolistici (abuso di prezzi), e proteggere la libertà di competere delle altre imprese (pratiche restrittive).Per quanto riguarda l’abuso di prezzi, l’esperienza tedesca non è stata molto incoraggiante, soprattutto per la ben nota difficoltà nella definizione del «giusto prezzo».Hanno avuto maggiore successo, invece, i procedimenti nei riguardi di pratiche restrittive. Anche in questo caso non e facile applicare la normativa concorrenziale, specie per quanto riguarda i casi «marginali», come i casi di collegamenti tra imprese che non sembrano evidenziare comportamenti anti-competitivi.L’introduzione della regolamentazione delle concentrazioni è avvenuta in Germania soprattutto per le difficoltà nel perseguire gli abusi di posizione dominante. Diversamente dalla legge italiana, il sistema tedesco non prevede un minimo fatturato nazionale, ma fa riferimento al valore del fatturato nel suo complesso, dovunque sia stato conseguito.Notevoli difficoltà potranno derivare dalla definizione del concetto di «controllo». Dal punto di vista pratico sembra conveniente combinare le caratteristiche di flessibilità e certezza giuridica con una definizione generale che specifichi il maggior numero possibile di fattispecie.Le caratteristiche più significative dell’attività di controllo delle concentrazioni svolta in Germania sono l’effetto sospensivo della notificazione che precede la concentrazione e un criterio strettamente concorrenziale. L’esperienza dimostra che è molto difficile far venir meno una concentrazione, una volta che sia stata effettuata. Per questo motivo si richiede che le concentrazioni che eccedono una determinata soglia siano comunicate in anticipo.Sebbene l’Ufficio Federale dei Cartelli abbia a disposizione quattro mesi per completare la sua investigazione, circa i tre quarti delle procedure sono completate entro quattro settimane.Vi è una netta distinzione di compiti tra l’Ufficio Federale dei Cartelli e il Ministro dell’Economia. Il primo si occupa degli aspetti strettamente inerenti alla concorrenza, senza tener conto degli altri benefici che possono derivare dalla concentrazione. Il Ministro, invece, per considerazioni d’interesse pubblico, può autorizzare una concentrazione che l’Ufficio Federale dei Cartelli aveva bloccato. Sino ad ora (dal 1973) soltanto sei autorizzazioni sono state concesse dal Ministro e non sembra che esse abbiano dato luogo ai risultati positivi che erano attesi.
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Charrier, Guy. "Parallèle entre la loi italienne pour la protection de la concurrence et le système français." Journal of Public Finance and Public Choice 8, no. 2 (October 1, 1990): 103–15. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345045.

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Abstract:
Abstract La nuova legge italiana per la protezione della concorrenza e del mercato presenta una notevole analogia, sia nei concetti che nei principali meccanismi applicativi, con le principali legislazioni dei Paesi membri della CEE e soprattutto con quelle che sono state introdotte negli anni più recenti.Il campo d’applicazione riguarda, almeno in principio, tutti i settori di attività, sia nel sistema italiano che in quello francese, poiché nessuna deroga è prevista, salvo per alcune particolari attività, come gli audio-visivi, la stampa, le banche e le assicurazioni.Questa estensione del campo di applicazione della legislazione si spiega con il fatto che essa riguarda tutte le pratiche anti-concorrenziali che vadano a detrimento del buon funzionamento del mercato e che tali pratiche siano suscettibili di provenire da tutti gli operatori economici.In Francia, peraltro, vige una distinzione tra comportamenti diretti a falsare il mercato, e che ricadono sotto le categorie di cartelli e di abuso di posizione dominante, di cui si occupa il Consiglio della concorrenza, e le pratiche restrittive, come il rifiuto di vendere, la subordinazione delle vendite, le discriminazioni e l’imposizione di prezzi, che sono di competenza dei tribunali perché in principio riguardano soltanto i rapporti tra imprese.Un secondo aspetto riguarda l’applicazione delle regole della concorrenza alle persone pubbliche. In principio, le disposizioni della legge italiana circa le imprese pubbliche (art. 8) e quelle della legge francese (art. 53) rispondono soltanto in parte alla questione. Nel diritto francese, quando una persona pubblica agisce da privato, è sottoposta alle leggi che riguardano il comportamento dei privati. Una difficoltà sorge, invece, quando questa persona pubblica, agendo nell’ambito dei suoi poteri, genera sul mercato effetti che danneggiano la concorrenza. Una recente sentenza del Tribunale dei conflitti ha concluso che le regole della concorrenza non si applicano alle persone pubbliche se non nella misura in cui esse diano luogo ad attività di produzione (di distribuzione o di servizi).La legge italiana non dà alcuna definizione del concetto di concorrenza nè dà alcun elemento che ne consenta la giustificazione economica. Altrettanto avviene con la legge vigente in Francia, ove sono i testi delle decisioni che forniscono indicazioni al riguardo.Il principio generate del divieto dei cartelli, come anche l’elenco dei casi suscettibili di costituire intese di carattere anti-concorrenziale, sono presentati in modo molto simile sia nella legge italiana che in quella francese. Ambedue riprendono, d’altronde, la formulazione dell’art. 85 del Trattato di Roma.Tutto fa pensare che l’Autorità italiana si troverà di fronte a casi analoghi a quelli di cui si è in varie occasioni occupato il Consiglio della concorrenza francese: cartelli orizzontali (accordi sui prezzi, sulla ripartizione dei mercati, sull’esclusione di un’impresa del mercato, ecc.); intese verticali (risultanti da accordi tra un produttore ed i suoi distributori nell’ambito di contratti di distribuzione selettiva o esclusiva); imprese comuni (la cui creazione può rientrare nel campo della proibizione di cartelli o costituire un’operazione di concentrazione); intese tra imprese appartenenti allo stesso gruppo (nel quadro dei mercati pubblici, il Consiglio ha ritenuto che non sia contrario alle norme concorrenziali, per imprese con legami giuridici o finanziari, rinunciare alla loro autonomia commerciale e concertarsi per rispondere a delle offerte pubbliche).Sull’abuso di posizione dominante, così come per i cartelli, i due sistemi italiano e francese presentano molte somiglianze. Tuttavia, contrariamente al diritto francese ed a quello tedesco, nella legislazione italiana non si fa alcun riferimento alle situazioni di «dipendenza economica». Peraltro, l’identificazione di questo caso è alquanto complessa e, sinora, il Consiglio non ha rilevato alcun caso che rientri nello sfruttamento abusivo di una situazione di dipendenza economica. Pertanto, si può forse concludere che il legislatore italiano sia stato, a questo riguardo, più saggio di quello francese. Più in generale, per quanto riguarda i casi di abuso di posizione dominante, il Consiglio deBa concorrenza ha seguito un’impostazione piuttosto tradizionalista.Anche sul controllo delle concentrazioni, il testo della legge italiana richiama quello francese e anche quello della normativa comunitaria, pur se è diversa la ripartizione delle competenze tra Autorità incaricata della concorrenza e Governo. Nella legge italiana, d’altra parte, vi sono delle norme relative alla partecipazione al capitale bancario che fanno pensare ad un dibattito molto vivo su questo tema.I livelli «soglia” per l’obbligo di notifica delle concentrazioni sono più elevati in Francia. Bisognerà poi vedere con quale frequenza il Governo italiano farà ricorso all’art. 25, che gli conferisce il potere di fissare criteri di carattere generale che consentono di autorizzare operazioni di concentrazione per ragioni d’interesse generale, nel quadro dell’integrazione europea.L’interesse delle autorità amministrative francesi nei riguardi delle concentrazioni, che un tempo era molto limitato, è divenuto più intenso negli anni più recenti, anche se i casi di divieto di concentrazioni sono stati sinora molto limitati.In conclusione, si può ricordare che un organismo competente in materia di protezione della concorrenza ha un triplice compito: pedagogico (attraverso la pubblicazione delle decisioni, delle motivazioni e delle ordinanze su questioni di carattere generale e sui rapporti attinenti al funzionamento del mercato), correttivo (per distogliere gli operatori economici da comportamenti anti-concorrenziali) e, infine, dissuasivo (poiché l’esperienza di applicazione delle leggi relative alla concorrenza dimostra che la loro efficacia dipende in modo decisivo dalla comminazione di sanzioni).
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van Meerhaeghe, Marcel A. G. "Protection of Competition in Belgium*." Journal of Public Finance and Public Choice 8, no. 2 (October 1, 1990): 93–101. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345036.

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Abstract:
Abstract Le recenti leggi sulla concorrenza introdotte in alcuni Paesi europei sono basate sulle norme comunitarie. È questo il caso della legge italiana del 10 ottobre 1990 e del progetto di legge belga del 10 settembre 1990.In Belgio è in vigore la legge 27 maggio 1960 contro l’abuso di posizione dominante, mentre non hanno concluso l’iter parlamentare altri progetti di legge sulla politica della concorrenza elaborati successivamente.Pertanto, il testo da esaminare (confrontandolo con la legge italiana e anche con quella comunitaria) è il progetto di legge del settembre 1990.Un primo problema è dato dal fatto che il Trattato di Roma non definisce il concetto di «concorrenza». Questa lacuna caratterizza anche molte leggi nazionali, inclusa quella belga del 1960, che contiene definizioni alquanto approssimative di «abuso» e di «posizione dominante». Il progetto di legge definisce solo tre concetti: «undertaking», «posizione dominante” e «ministro». Neppure la legge italiana fornisce definizioni.Il progetto di legge propone l’istituzione di un «Consiglio della concorrenza», con compiti sia di decisione circa attività anti-concorrenziali, sia di consultazione, di sua iniziativa o su richiesta del Ministro degli affari economici.Il consiglio è composto di dodici membri, di cui sei (compreso il presidente ed il vice-presidente) appartenenti alla magistratura ed altri sei designati sulla base della loro specifica competenza. Dodici membri supplenti sono designati sulla stessa base. Le nomine durano sei mesi e sono effettuate su deliberazione del Consiglio dei ministri. È facile immaginare che la Commissione sulla concorrenza sarà sottoposta a notevoli pressioni politiche. Inoltre, si prevede una commissione di consiglieri, rappresentanti le parti sociali, la cui consultazione ritarderà certamente le procedure.Il sistema previsto dalla legge italiana sembra preferibile, sia perché assicura una maggiore indipendenza dal potere politico, sia perché è più agile.Per quanto riguarda le operazioni di concentrazione, il progetto belga richiede una percentuale della quota di mercato (il 20%) che è inferiore a quella prevista dalla regolamentazione CEE (il 25%) ed inoltre il fatturato minimo richiesto, pari ad un miliardo di franchi belgi, appare eccessivamente basso, anche confrontato con quello della legge italiana, che è circa 15 volte più elevato e da commisurare ad un prodotto interno lordo cinque volte maggiore.Le procedure previste dal progetto belga (come, peraltro, anche quelle comunitarie) sembrano richiedere un eccessivo lavoro burocratico, anche a danno della riservatezza.Uno dei timori suscitati dalla regolamentazione comunitaria, attraverso le deroghe ai divieti di comportamento anticoncorrenziale, è quello di voler dar luogo a politiche industriali o sociali, piuttosto che ad una politica della concorrenza. In una parola, vi è il rischio che prevalga la «politica” vera e propria.Per quanto riguarda i rapporti tra normativa comunitaria e leggi nazionali, è possibile che ambedue siano applicate, purché non venga pregiudicata l’applicazione uniforme delle norme comunitarie.Le autorità nazionali possono vietare accordi rispetto ai quali la Commissione abbia dichiarato di non intervenire. Oltre a svolgere un ruolo di consulenza nei riguardi della Comunità, gli Stati possono inserirsi nel procedimento comunitario. Di fatto, per gli attori puo essere preferibile ricorrere alla magistratura, la quale può decidere il pagamento dei danni, anziché limitarsi ad imporre multe, come fa la Commissione.Con riferimento al sistema belga, si può dubitare che un Paese con un territorio così limitato possa regolamentare le concentrazioni, le quali sono già oggetto di normative comunitarie.Appare inoltre sorprendente, sia nel rapporto belga che nella legge italiana, l’assenza di norme che sopprimano il controllo dei prezzi.Poiché sia la legge italiana che il progetto belga si basano sulla normativa comunitaria, per fame una valutazione complessiva bisogna fare riferimento a quest’ultima, la quale si fonda sulla legislazione anti-trust statunitense che, tuttavia, negli ultimi anni e stata sottoposta a numerose critiche.Appare sempre piu di frequente che monopoli ed oligopoli non siano cosl preoccupanti come si pensava in passato. In particolare, un sistema oligopolistico può essere nella sua essenza concorrenziale.Non sembra quindi opportuno che, di fronte ad una revisione sostanziale di molte idee tradizionali in tema di funzionamento dei mercati, la Commissione e gli Stati membri accentuino il controllo delle concentrazioni.La politica comunitaria non sembra aver avuto un’evoluzione logica e coerente. In passato le concentrazioni mediante fusione venivano incoraggiate; dopo le si è considerate con diffidenza.Gli stessi concetti di «mercato rilevante», «pratiche concertate» e «posizione dominante” sono cambiati nel corso del tempo.Data l’ispirazione liberale del Trattato di Roma, la determinazione del «valore economico” dovrebbe essere lasciata al mercato, senza porsi il problema di identificare prezzi che siano «eccessivi». Anche per quanto riguarda gli accordi di distribuzione esclusiva, non sono chiari i danni che potrebbero conseguirne.In conclusione, le autorità nazionali farebbero meglio se cercassero d’influire sulla politica comunitaria della concorrenza piuttosto che adottarla senza i necessari approfondimenti.
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Menis, Claudio. "Les rapports entre le droit communautaire et la nouvelle loi italienne relative à la protection de la concurrence." Journal of Public Finance and Public Choice 8, no. 2 (October 1, 1990): 79–92. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907344974.

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Abstract:
Abstract La nuova legge italiana sulla concorrenza s’inserisce in un contesto economico e giuridico caratterizzato dall’esistenza del diritto comunitario della concorrenza, che è applicable a tutti i comportamenti delle imprese che producono effetti nella Comunità economica europea.Il diritto comunitario non esclude che gli Stati membri introducano leggi nazionali per la protezione della concorrenza, che anzi possono coesistere legittimamente con il diritto comunitario e anche svolgere un ruolo importante in seno alla Comunità.Pertanto, è utile esaminare quale sia l’incidenza del diritto comunitario della concorrenza sulla legge italiana e, inoltre, quale sia il ruolo che la legge italiana può svolgere per contribuire ad assicurare il buon funzionamento del mercato comune.In primo luogo, è necessario esaminare i rapporti tra gli articoli 85 e 86 del Trattato CEE e i diritti nazionali della concorrenza.Tali articoli si applicano esclusivamente ai comportamenti delle imprese che sono suscettibili d’influenzare gli scambi commerciali tra Stati membri. Essi non hanno quindi il compito di sostituirsi ai diversi diritti nazionali della concorrenza ma, al contrario, lasciano aperta agli Stati membri la possibilità di emanare norme specifiche per il controllo delle imprese i cui comportamenti hanno effetto nei rispettivi territori nazionali.Peraltro, secondo quanto ha stabilito nel 1969 la Corte di Giustizia delle Comunità europee, l’applicazione parallela del diritto comunitario e del diritto nazionale non può essere ammessa che nella misura in cui non pregiudichi l’applicazione uniforme, in tutto il mercato comune, delle norme comunitarie.Tra i diversi casi possibili, quelli in cui le autorità nazionali possono agire sono sia il caso in cui la Commissione abbia ritenuto di vietare gli accordi o le pratiche in discussione, ed in cui un divieto a livello nazionale potrebbe contribuire ad elevare le sanzioni nei riguardi dell’impresa incriminata (pur tenendosi conto del fatto che per motivi di equità le sanzioni cumulate non possono superare un certo livello), sia il caso in cui la Commissione abbia dichiarato che un accordo o una pratica non rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 85 o 86; in quest’ultimo caso, secondo la dottrina prevalente, un’attestazione negativa non priverebbe le autorità nazionali del diritto di applicare la loro legislazione sulla concorrenza. Un caso analogo è quello in cui la Corte, con una speciale lettera amministrativa (lettre de classement), abbia espresso l’opinione di non dover intervenire in applicazione dell’art. 85, e nel quale le autorità nazionali possono applicare le loro norme più ristrette.Per quanto riguarda, poi, il regolamento comunitario attinente alle concentrazioni nei suoi rapporti con i diritti nazionali di concorrenza, esso non determina il suo campo di applicazione sulla base dell’influenza esercitata sugli scambi tra Stati membri, ma in funzione del criterio della dimensione comunitaria dell’operazione di concentrazione. In questo caso, contrariamente a quanto accade per l’applicazione degli articoli 85 ed 86 del Trattato CEE, viene escluso qualsiasi intervento dei sistemi nazionali nei riguardi delle concentrazioni di dimensione comunitaria (con due eccezioni: quando la concentrazione rischia di determinare una «posizione dominante” all’interno di uno Stato membro e quando uno Stato membro intenda assicurare la protezione di interessi legittimi che non sono tutelati dal regolamento comunitario).Gli Stati membri possono, invece, applicare la loro legislazione alle concentrazioni che non abbiano dimensione comunitaria.Tutto quanto precede riguarda i rapporti tra normative CEE e diritti nazionali degli Stati membri. Vediamo adesso la posizione della legge italiana con riguardo al diritto comunitario della concorrenza.A questo riguardo, vi sono alcune difficoltà interpretative. Infatti, secondo il primo comma dell’art. l della legge, quest’ultima si applicherebbe alle intese, agli abusi di posizione dominante ed alle concentrazioni d’imprese che non ricadono nell’ambito di applicazione delle norme comunitarie. Pertanto, l’Autorità italiana, dopo aver constatato che un caso sottopostole non rientra nell’ambito di applicazione della legge, ne informa la Commissione delle Comunità europee, trasmettendole tutte le informazioni in suo possesso.Se ci si attenesse, quindi, ai due primi’ paragrafi, si potrebbe ritenere che la legge italiana non possa mai essere applicata a casi che rientrano nella competenza del diritto comunitario della concorrenza; tale limitazione del diritto italiano della concorrenza, come si è visto, non è richiesta dal diritto comunitario (salvo per le concentrazioni di dimensione comunitaria).Il terzo paragrafo dell’art. 1, tuttavia, sembra introdurre un’eccezione a questa limitazione, affermando che, per quanto riguarda i casi per i quali la Commissione delle Comunità europee ha gia iniziato una procedura, l’Autorità italiana deve sospendere l’istruttoria, «salvo per gli eventuali aspetti di esclusiva rilevanza nazionale».Due interpretazioni sono possibili: che gli «aspetti di esclusiva rilevanza nazionale” si riferiscano soltanto a comportamenti che non sono suscettibili d’influenzare gli scambi tra Stati, oppure che si riferiscano anche a comportamenti che possono influenzare tali scambi e, di conseguenza, la legge italiana potrebbe applicarsi anche a comportamenti che rientrano nel diritto comunitario della concorrenza. In quest’ultimo caso potrebbe esservi un’applicazione parallela dei due ordinamenti della concorrenza, sempre con il rispetto del primato del diritto comunitario (salvo che per le concentrazioni di dimensione nazionale).Sara compito dell’Autorità scegliere tra queste due possibili interpretazioni.
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Howe, Martin. "Reflections on the Italian Law for the Protection of Competition and the Market." Journal of Public Finance and Public Choice 8, no. 2 (October 1, 1990): 135–45. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345081.

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Abstract:
Abstract La nuova legge italiana per la protezione della concorrenza e del mercato è oggetto di grande interesse nel Regno Unito, a motivo dell’intenzione del governo di modificare il sistema britannico di regolamentazione della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda i cartelli.La nuova legge deve ancora essere presentata, ma un libro bianco è stato preparato dal governo.La necessità di cambiare la legislazione al riguardo è emersa, in parte, perché essa è piuttosto antica (la prima legge è del 1948) e per vari aspetti inefficace, ed in parte per la difficoltà di conciliarla con la regolamentazione comunitaria.L’industria britannica teme che la diversità tra sistema nazionale e sistema comunitario di tutela della concorrenza possa tradursi in procedure concorrenti e con risultati discordanti, cosa che metterebbe in svantaggio le imprese britanniche rispetto a quelle degli altri partners comunitari.È rimarchevole il fatto che la legge italiana sia non soltanto modellata sulla base della legge comunitaria, ma che essa affermi che la legge nazionale non sarà applicata quando la Comunità europea abbia giurisdizione.Nel Regno Unito, invece, si insiste sulla possibilità di compiere indagini a livello nazionale, pur accettando il primato della legislazione comunitaria, in caso di contrasto. Si ammette che pratiche o accordi vietati dalla Commissione non possono essere consentiti, ma si sostiene che possono essere vietati, a livello nazionale, accordi e pratiche ammessi a livello comunitario.Peraltro, l’apparentemente chiara distinzione contenuta nella legge italiana tra i compiti della legislazione nazionale e quelli della legislazione comunitaria rischia di venir meno tutte le volte che i due ordinamenti interpreteranno le leggi in modo diverso. Questa possibility era stata alla base dell’opposizione del Regno Unito al conferimento alla Commissione europea della giurisdizione esclusiva per le fusioni di «dimensione comunitaria».Il sistema britannico è basato sul concetto di «interesse pubblico», che è per sua natura impreciso, anche se esso viene applicato in modo pragmatico e flessibile, cosa da non sottovalutare se si tiene conto del fatto che in questo campo le opinioni convenzionalmente accolte possono cambiare.Vi sono tuttavia numerosi vantaggi in un sistema che, come quello italiano, è basato su proibizioni, e di essi tiene conto il libro bianco governativo: dà messaggi più chiari alle industrie su cosa sia consentito, conferisce poteri investigativi più precisi all’Autorità della concorrenza e può anche stabilire sanzioni per comportamenti illegali, con possibili effetti deterrenti.L’Autorità italiana dovrebbe dare assoluta priorità alla eliminazione degli accordi decisamente anti-concorrenziali, come quelli diretti alla fissazione dei prezzi, alle domande ed offerte concordate, ed alla suddivisione del mercato. Si tratta di accordi che hanno raramente una giustificazione di carattere efficientistico o di altra natura.I cartelli su cui è necessario concentrarsi sono quelli di carattere orizzontale, mentre i cartelli verticali non sembrano rilevanti, almeno di regola. Pertanto, l’avere inserito anche i cartelli verticali nella legislazione italiana (conformemente a quella europea) complica molto il lavoro dell’Autorità (a motivo dell’intenso lavoro burocratico che ne conseguira) senza effettivamente contribuire alla tutela della concorrenza, che potrebbe in questo caso avvenire attraverso il ricorso alla categoria dell’abuso di posizione dominante.Per quanto riguarda le concentrazioni, sebbene quelle orizzontali siano il modo più semplice mediante cui si può giungere all’abuso di posizione dominante, bisogna riconoscere che esse costituiscono una parte molto controversa della politica della concorrenza. Vi è il problema di stabilire le dimensioni della concentrazione da sottoporre a controllo, nonché quello della prevalenza di altre considerazioni, attinenti, per esempio, alla promozione dello sviluppo regionale, rispetto ai principii della concorrenza.A proposito delle concentrazioni, bisogna distinguere il caso in cui le attività in questione siano esposte alla concorrenza internazionale da quello in cui non lo siano. In quest’ultimo caso, gli effetti delle concentrazioni devono essere esaminati con attenzione maggiore, per verificare se possano aver luogo benefici sotto il profilo di una maggiore efficienza o sotto altri aspetti. Si tratta, comunque, di valutazioni molto complesse, che non possono risolversi con una semplice formula circa il tasso di concentrazione.La repressione dell’abuso di posizione dominante è indubbiamente una parte essenziale della legislazione per la tutela della concorrenza. Tale è quindi anche nel Regno Unito, dove peraltro l’inesistenza di proibizioni rende difficile ottenere effetti deterrenti. Peraltro, un limite all’accoglimento del sistema previsto dall’art. 86 del Trattato CEE (così come del corrispondente articolo 3 della legge italiana) è costituito dalla difficoltà di definire l’«impresa dominante” e, ancor più, l’«abuso», con la conseguenza che si rischia di rendere ancora più difficile la vita delle imprese, che si troverebbero di fronte al divieto di compiere atti «illegali” che non sono precisamente definiti.Sebbene siano state numerose nel Regno Unito le indagini in materia di abuso di posizione dominante, nella maggior parte dei casi esse hanno condotto alla conclusione della loro infondatezza. È probabile che l’Autorità italiana abbia esperienze analoghe.Per quanto possano essere diverse, da Paese a Paese, le leggi sulla concorrenza e gli stessi ordinamenti, nonché i sistemi economici e sociali, è sorprendente la somiglianza tra i problemi che le autorità responsabili della tutela della concorrenza si trovano di fronte.
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da Empoli, Domenico. "The Italian Law for the Protection of Competition and the Market." Journal of Public Finance and Public Choice 8, no. 2 (October 1, 1990): 69–78. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907344956.

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Abstract:
Abstract Gli studi attinenti alla «politica della concorrenza” sono uno dei settori nei quali da maggior tempo collaborano economisti e giuristi, dato che, in assenza di questa cooperazione, i soli strumenti di cui dispone l’economista, senza quelli del giurista, non sono sufficienti ad interpretare ed applicare le norme antitrust.Soprattutto sulla spinta di queste esigenze si è sviluppato nelle Università americane l’insegnamento di corsi di «Law and Economics», disciplina ormai consolidata.Da un punto di vista intellettuale, pertanto, non vi è dubbio che il tema della concorrenza sia di particolare interesse.Peraltro, già da qualche tempo le opinioni degli studiosi circa gli effetti della politica della concorrenza e, quindi, sull’opportunità di introdurre una specifica legge al riguardo e, poi, di applicarla in modo rigoroso, non sono molto concordi.L’atteggiamento critico nei riguardi dell’intervento pubblico che caratterizza l’epoca attuale e che si può sintetizzare nella nozione di «fallimento dello Stato», non ha risparmiato neppure la politica della concorrenza, sui cui effetti sono state avanzate, e permangono, numerose incertezze.Peraltro, se un atteggiamento critico poteva avere un suo fondamento apprezzabile nei momento in cui si discuteva dell’opportunity o meno di introdurre questa legge, non vi è dubbio che, una volta che questa sia entrata in vigore, essa debba essere oggetto di studio, sempre critico, ma costruttivo.Per questo motivo, è apparsa molto utile la pubblicazione su questo numero di Economia delle Scelte Pubbliche degli atti di un convegno internazionale, organizzato a Reggio Calabria nei dicembre del 1990 dall’Istituto Superiore Europeo di Studi Politici, che ha avuto come oggetto la nuova legge italiana della concorrenza, confrontata con le normative già in vigore presso altri Paesi OCSE, oltre che con la normativa CEE.Assieme ai testi delle relazioni, viene anche pubblicato il testo della legge, sia nella traduzione inglese che in quella francese (ambedue non ufficiali).L’ordine di pubblicazione dei diversi contributi segue il seguente schema: dopo questa presentazione della legge italiana, segue l’articolo di Claudio Menis sulle relazioni tra legislazione CEE e legge italiana. Successivamente, vengono pubblicati (seguendo l’ordine alfabetico per paese) gli scritti che riflettono valutazioni della legge italiana alla luce dell’esperienza nazionale di ciascuno dei Paesi OCSE rappresentati: Belgio (van Meerhaeghe), Francia (Charrier), Germania (Ruppelt), Spagna (Canivell), Svizzera (Baldi) e Regno Unito (Howe).Infine, un articolo di Eric Lacey confronta i lineamenti essenziali della struttura della legge italiana con quelli della media dei Paesi OCSE.La presentazione della legge italiana, non è compito facile per un economista, per la necessità di ricorrere a termini giuridici molto specialistici.La legge considera tre principali fattispecie che sono suscettibili di danneggiare la concorrenza: i cartelli che restringono la libertà di concorrenza, l’abuso di posizione dominante e le concentrazioni.I «cartelli” (o «intese») sono definiti dalla legge come «gli accordi e/o le pratiche concordati tra le imprese, nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari». Esse sono vietate quando «abbiano per oggetto, o per effetto, di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante” (art. 1).L’«abuso di posizione dominante” è vietato dall’art. 3, che include anche una casistica, peraltro non del tutto esauriente, circa situazioni identificabili come abuso di posizione dominante.Le «operazioni di concentrazione», d’altra parte, hanno luogo, secondo l’art. 5, «quando due o più imprese procedono a fusione», «quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un’impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente o indirettamente [...], il controllo dell’insieme o di parti di una o più imprese», e «quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un’impresa comune». Sulla base dell’art. 6, tali operazioni sono vietate quando costituiscono o rafforzino una posizione dominante sul mercato.L’organo che ha il compito di garantire l’appHcazione della legge è l’Autorità, che è stata creata appositamente e che è composta da quattro membri, più il presidente, nominati sulla base di una determinazione adottata d’intesa dai presidenti dei due rami del Parlamento.Una caratteristica fondamentale del nuovo organo per la tutela della concorrenza è la sua indipendenza dal potere politico, che viene attenuata soltanto a proposito delle operazioni di concentrazione. Come afferma, infatti, l’art. 25, il Consiglio dei Ministri può elaborare criteri di carattere generate che autorizzino operazioni che sarebbero vietate ai sensi dell’art. 6 e, inoltre, può anche vietare specifiche operazioni di concentrazione qualora vi partecipino «enti o imprese di Stati che non tutelano l’indipendenza degli enti o delle imprese con norme di effetto equivalente a quello dei precedenti titoli o applicano disposizioni discriminatorie o impongono clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese o enti italiani».Oltre ai poteri d’istruttoria e decisione nei riguardi delle tre fattispecie di cui si è detto, con la possibilità d’imporre anche sanzioni pecuniarie, l’Autorità ha anche poteri conoscitivi e consultivi, sulla cui base può esprimere pareri, o di sua iniziativa o su richiesta del presidente del Consiglio dei Ministri.
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Monaci, Massimiliano. "L'innovazione sostenibile d'impresa come integrazione di responsabilitŕ e opportunitŕ sociali." STUDI ORGANIZZATIVI, no. 2 (April 2013): 26–61. http://dx.doi.org/10.3280/so2012-002002.

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Abstract:
Le concezioni e le prassi di responsabilitŕ sociale d'impresa (CSR, corporate social responsibility) che si sono affermate sino a tempi molto recenti riflettono prevalentemente una logica reattiva, incentrata sulla necessitŕ delle aziende di rilegittimarsi nei confronti dei loro stakeholder corrispondendo alla richiesta di riduzione e prevenzione dei costi sociali legati all'attivitŕ d'impresa (degrado ecologico, disoccupazione conseguente a ristrutturazioni, ecc.). Tuttavia l'attuale periodo, anche per le incertezze e questioni poste dalla crisi economica, rappresenta una fase singolarmente feconda per andare oltre questo approccio adattivo e raccogliere la sfida di una visione piů avanzata della dimensione sociale dell'agire d'impresa come innovazione sostenibile. Tale modello si basa sulla valorizzazione di beni, risorse ed esigenze di significato sociale ed č indirizzato alla creazione di valore integrato - economico, umano-sociale e ambientale - nel lungo termine. La caratteristica centrale di questo profilo d'impresa č la tendenza a operare in maniera socialmente proattiva, sviluppando un'attitudine a cogliere o persino anticipare le direzioni del cambiamento sociale con i suoi bisogni e problemi emergenti e facendo sě che l'integrazione di obiettivi economici e socio-ambientali nei processi strategico-produttivi si traduca in fattore di differenziazione dell'offerta di mercato e in una reale fonte di vantaggio competitivo. Nel presente lavoro si indica la praticabilitŕ di un simile modello riferendosi ai risultati di una recente indagine condotta su un campione di dieci imprese italiane, eterogenee per dimensioni, collocazione geografica, fase del ciclo di vita e settori di attivitŕ, che si estendono da comparti tradizionali (come quelli alimentare, edilizio, sanitario, dell'arredamento e della finanza) a campi di piů recente definizione e a piů elevato tasso di cambiamento tecnologico (quali l'ingegneria informatica, la comunicazione multimediale, il controllo dei processi industriali e il risanamento ambientale). La logica di azione di queste organizzazioni sembra ruotare intorno a una duplice dinamica di "valorizzazione del contesto": da un lato, l'internalizzazione nella strategia d'impresa di richieste e al contempo di risorse sociali orientate a una maggiore attenzione per l'ambiente naturale, per la qualitŕ della vita collettiva nei territori, per i diritti e lo sviluppo delle persone dentro e fuori gli ambienti di lavoro; dall'altro lato, la capacitŕ, a valle dell'attivitŕ di mercato, di produrre valore economico e profitti generando anche valore per la societŕ. Nei casi analizzati č presente la valorizzazione delle risorse ambientali, che si esprime mediante la riprogettazione di prodotti e processi e politiche di efficienza energetica di rifornimento da fonti di energia rinnovabile, raccordandosi con nuove aspettative sociali rispetto alla questione ecologica. Č coltivato il valore umano nel rapporto spesso personalizzato con i clienti e i partner di business ma anche nella vita interna d'impresa, attraverso dinamiche di ascolto e coinvolgimento che creano spazi per la soddisfazione di svariati bisogni e aspirazioni che gli individui riversano nella sfera lavorativa, aldilŕ di quelli retributivi. C'č empowerment del "capitale sociale" dentro e intorno all'organizzazione, ravvisabile specialmente quando le condotte d'impresa fanno leva su risorse relazionali e culturali del territorio e si legano a meccanismi di valorizzazione dello sviluppo locale. Troviamo inoltre il riconoscimento e la produzione di "valore etico" per il modo in cui una serie di principi morali (quali la trasparenza, il mantenimento degli impegni, il rispetto di diritti delle persone) costituiscono criteri ispiratori dell'attivitŕ di business e ne escono rafforzati come ingredienti primari del fare impresa. E c'č, naturalmente, produzione di valore competitivo, una capacitŕ di stare e avere successo nel mercato che si sostiene sull'intreccio di vari elementi. Uno di essi coincide con l'uso della leva economico-finanziaria come risorsa irrinunciabile per l'investimento in innovazione, piuttosto che in un'ottica di contenimento dei costi relativi a fattori di gestione - come la formazione - che possono anche rivelarsi non immediatamente produttivi. Altrettanto cruciali risultano una serie di componenti intangibili che, oltre alla gestione delle risorse umane, sono essenzialmente riconducibili a due aspetti. Il primo č lo sviluppo di know-how, in cui la conoscenza che confluisce nelle soluzioni di business č insieme tecnica e socio-culturale perché derivante dalla combinazione di cognizioni specializzate di settore, acquisite in virtů di una costante apertura alla sperimentazione, e insieme di mappe di riferimento e criteri di valutazione collegati alla cultura aziendale. L'altro fattore immateriale alla base del valore competitivo consiste nell'accentuato posizionamento di marchio, con la capacitŕ di fornire un'offerta di mercato caratterizzata da: a) forte specificitŕ rispetto ai concorrenti (distintivi contenuti tecnici di qualitŕ e professionalitŕ e soprattutto la corrispondenza alle esigenze dei clienti/consumatori e al loro cambiamento); b) bassa replicabilitŕ da parte di altri operatori, dovuta al fatto che le peculiaritŕ dell'offerta sono strettamente legate alla particolare "miscela" degli altri valori appena considerati (valore umano, risorse relazionali, know-how, ecc.). Ed č significativo notare come nelle imprese osservate questi tratti di marcata differenziazione siano stati prevalentemente costruiti attraverso pratiche di attenzione sociale non modellate su forme di CSR convenzionali o facilmente accessibili ad altri (p.es. quelle che si esauriscono nell'adozione di strumenti pur importanti quali il bilancio sociale e il codice etico); ciň che si tratti - per fare qualche esempio tratto dal campione - di offrire servizi sanitari di qualitŕ a tariffe accessibili, di supportare gli ex-dipendenti che avviano un'attivitŕ autonoma inserendoli nel proprio circuito di business o di promuovere politiche di sostenibilitŕ nel territorio offrendo alle aziende affiliate servizi tecnologici ad alta prestazione ambientale per l'edilizia. Le esperienze indagate confermano il ruolo di alcune condizioni dell'innovazione sostenibile d'impresa in vario modo giŕ indicate dalla ricerca piů recente: la precocitŕ e l'orientamento di lungo periodo degli investimenti in strategie di sostenibilitŕ, entrambi favoriti dal ruolo centrale ricoperto da istanze socio-ambientali nelle fasi iniziali dell'attivitŕ d'impresa; l'anticipazione, ovvero la possibilitŕ di collocarsi in una posizione di avanguardia e spesso di "conformitŕ preventiva" nei confronti di successive regolamentazioni pubbliche in grado di incidere seriamente sulle pratiche di settore; la disseminazione di consapevolezza interna, a partire dai livelli decisionali dell'organizzazione, intorno al significato per le strategie d'impresa di obiettivi e condotte operative riconducibili alla sostenibilitŕ; l'incorporamento strutturale degli strumenti e delle soluzioni di azione sostenibile nei core-processes organizzativi, dalla ricerca e sviluppo di prodotti/ servizi all'approvvigionamento, dall'infrastruttura produttiva al marketing. Inoltre, l'articolo individua e discute tre meccanismi che sembrano determinanti nei percorsi di innovazione sostenibile osservati e che presentano, per certi versi, alcuni aspetti di paradosso. Il primo č dato dalla coesistenza di una forte tradizione d'impresa, spesso orientata sin dall'inizio verso opzioni di significato sociale dai valori e dall'esperienza dell'imprenditore-fondatore, e di apertura alla novitŕ. Tale equilibrio č favorito da processi culturali di condivisione e di sviluppo interni della visione di business, da meccanismi di leadership dispersa, nonché da uno stile di apprendimento "incrementale" mediante cui le nuove esigenze e opportunitŕ proposte dalla concreta gestione d'impresa conducono all'adozione di valori e competenze integrabili con quelli tradizionali o addirittura in grado di potenziarli. In secondo luogo, si riscontra la tendenza a espandersi nel contesto, tipicamente tramite strategie di attraversamento di confini tra settori (p.es., alimentando sinergie pubblico-private) e forme di collaborazione "laterale" con gli interlocutori dell'ambiente di business e sociale; e al contempo la tendenza a includere il contesto, ricavandone stimoli e sollecitazioni, ma anche risorse e contributi, per la propria attivitŕ (p.es., nella co-progettazione dei servizi/prodotti). La terza dinamica, infine, tocca piů direttamente la gestione delle risorse umane. Le "persone dell'organizzazione" rappresentano non soltanto uno dei target destinatari delle azioni di sostenibilitŕ (nelle pratiche di selezione, formazione e sviluppo, welfare aziendale, ecc.) ma anche, piů profondamente, il veicolo fondamentale della realizzazione e del successo di tali azioni. Si tratta, cioč, di realtŕ organizzative in cui la valorizzazione delle persone muove dagli impatti sulle risorse umane, in sé cruciali in una prospettiva di sostenibilitŕ, agli impatti delle risorse umane attraverso il loro ruolo diretto e attivo nella gestione dei processi di business, nella costruzione di partnership con gli stakeholder e nei meccanismi di disseminazione interna di una cultura socialmente orientata. In tal senso, si distingue un rapporto circolare di rinforzo reciproco tra la "cittadinanza nell'impresa" e la "cittadinanza dell'impresa"; vale a dire, tra i processi interni di partecipazione/identificazione del personale nei riguardi delle prioritŕ dell'organizzazione e la capacitŕ di quest'ultima di generare valore molteplice e "condiviso" nel contesto (con i clienti, il tessuto imprenditoriale, le comunitŕ, gli interlocutori pubblici, ecc.). In conclusione, le imprese osservate appaiono innovative primariamente perché in grado di praticare la sostenibilitŕ in termini non solo di responsabilitŕ ma anche di opportunitŕ per la competitivitŕ organizzativa. Questa analisi suggerisce quindi uno sguardo piů ampio sulle implicazioni strategiche della CSR e invita a riflettere su come le questioni e i bisogni di rilievo sociale, a partire da quelli emergenti o acuiti dalla crisi economica (nel campo della salute, dei servizi alle famiglie, della salvaguardia ambientale, ecc.), possano e forse debbano oggi sempre piů situarsi al centro - e non alla periferia - del business e della prestazione di mercato delle imprese.
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Mazzei, João Roberto Fortes, Estevão Freire, Eduardo Gonçalves Serra, José Ronaldo de Macedo, Angélica Castanheira de Oliveira, Lucia Helena Pinto Bastos, and Maria Helena Wohlers Morelli Cardoso. "Ricerca sul campo: un’analisi comparativa tra metodi convenzionali, biologici e sostenibili di produzione del pomodoro." Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, February 16, 2021, 125–46. http://dx.doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/ingegneria-ambientale-it/produzione-del-pomodoro.

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Abstract:
L’agricoltura rappresenta uno dei principali pilastri dell’economia brasiliana, la sua importanza è legata alla sicurezza alimentare e alla generazione di opportunità di lavoro. Tuttavia, è necessario avere una riflessione critica sulla sostenibilità della semina. Tra i diversi tipi di colture, il pomodoro si è distinto come uno dei frutti più piantati e consumati al mondo. Questo articolo fornisce una valutazione comparativa tra tre tipi di piantagione di pomodori: convenzionale, biologica e sostenibile (TOMATEC®), dalla preparazione del terreno alla commercializzazione sul mercato. Il lavoro è stato svolto nel nord dello stato di Rio de Janeiro, insieme a gruppi che producono i frutti in questi tre tipi di impianto. La metodologia si è basata su un questionario non strutturato, con risposte libere, applicato agli agricoltori della regione. Riteniamo che questo studio contribuirà all’orientamento della società attraverso i dati ottenuti da criteri di elaborazione delle informazioni seri. I principali risultati hanno mostrato, attraverso il sistema di impianto sostenibile di EMBRAPA (innovazione), che è possibile utilizzare pesticidi con consapevolezza ambientale e produrre frutti privi di residui. Le malattie, nel sistema convenzionale, sono controllate mediante l’applicazione di fungicidi e battericidi. Nella piantagione sostenibile viene utilizzata una miscela di detersivo fatto in casa con olio di soia, miscela bordolese, latte vaccino, fungicidi da contatto e fungicidi sistemici, e nel sistema di produzione biologico è comune non lasciare che la malattia si depositi nella pianta, attraverso il controllo preventivo della preparazione e protezione del suolo. Nella disinfestazione, il sistema convenzionale esegue l’applicazione di insetticidi composti da diversi principi attivi. Nel sistema organico, il controllo degli insetti è privilegiato bilanciando il suolo, con questo le piante acquisiscono una maggiore resistenza a malattie e parassiti. Nel sistema sostenibile non esiste un trattamento preventivo, ma curativo. I prezzi di mercato della frutta per le piantagioni convenzionali oscillano e dipendono dall’offerta, mentre i pomodori provenienti da sistemi biologici e sostenibili non oscillano. La produzione biologica non ha la capacità installata per soddisfare le richieste del mercato. Con questo, il sistema sostenibile ha guadagnato spazio nel mercato e si è espanso nel sud-est e nel sud del paese.
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