Academic literature on the topic 'Legge 13 febbraio 2006 n'

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Journal articles on the topic "Legge 13 febbraio 2006 n"

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Feresin, Mariachiara. "I consulenti tecnici d'ufficio nei casi di affidamento dei bambini in situazioni di violenza domestica in Italia." MINORIGIUSTIZIA, no. 3 (April 2022): 116–26. http://dx.doi.org/10.3280/mg2021-003011.

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Abstract:
In Italia, la legge 8 febbraio 2006, n. 54, Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli e il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, hanno stabilito che l'affidamento congiunto e la bigenitorialità sono fondamentali per garantire il miglior interesse del bambino. Nel processo di determinazione dell'affidamento dei figli, i giudici possono nominare un esperto (consulente tecnico d'ufficio-Ctu) per valutare le competenze genitoriali. Scopo di questo studio qualitativo è di indagare le conoscenze, le opinioni e il modus operandi dei Ctu nei casi di affidamento dei figli in situazioni di violenza domestica (VD). Sono state condotte interviste semistrutturate con 15 Ctu, poi analizzate qualitativamente. I risultati suggeriscono che nella gestione dei casi di affidamento dei figli, la maggior parte dei Ctu presenta: forti pregiudizi contro le donne, spesso colpevolizzate e/o penalizzate; adesione a modelli controversi (ad es. l'alienazione parentale); scarsa conoscenza del fenomeno della VD e della legge. È necessario sviluppare e implementare linee guida sul processo decisionale per l'affidamento dei bambini nel contesto della VD.
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Parente, Ferdinando. "Il procedimento disciplinare notarile e la sua evoluzione storica." Zeszyty Naukowe KUL 60, no. 3 (October 26, 2020): 169–78. http://dx.doi.org/10.31743/zn.2017.60.3.169-178.

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Abstract:
Nel testo della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il procedimento disciplinare notarile era modulato sulla diversificazione delle competenze secondo la gravità delle sanzioni. Per le sanzioni disciplinari più gravi – l’ammenda, la sospensione e la destituzione – la competenza per i tre gradi di giudizio era affidata al giudice ordinario, ossia al Tribunale, alla Corte d’Appello e alla Corte di Cassazione. Per le sanzioni meno gravi – l’avvertimento e la censura – la competenza, nel primo grado, era conferita al Consiglio notarile distrettuale, che decideva con provvedimento impugnabile dinanzi al giudice ordinario. Il d.lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha modificato radicalmente il regime del procedimento disciplinare notarile e ha istituito la Commissione amministrativa regionale di disciplina (Co.Re.Di.), avente natura amministrativa, per l’applicazione delle sanzioni disciplinari e delle misure cautelari notarili e per la valutazione dei presupposti di cessazione temporanea o definitiva dalle funzioni notarili. Nel quadro della riforma, invece, al Consiglio notarile distrettuale il legislatore ha assegnato il mero ruolo d’indagine e di controllo sul regolare svolgimento dell’attività notarile ed il potere di attivare il procedimento disciplinare tramite il diritto di azione accreditato al suo presidente
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Franzina, Pietro. "La disciplina internazionalprivatistica italiana della protezione degli adulti alla luce di una recente pronuncia = A recent decision involving the Italian rules of private international law on the protection of adults." CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 12, no. 1 (March 5, 2020): 219. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2020.5186.

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Abstract:
Riassunto: Una recente pronuncia del Tribunale di Belluno offre l’occasione per discutere le difficoltà che circondano l’applicazione delle norme italiane di diritto internazionale privato relative alla protezione delle persone maggiorenni che, a causa di un un’infermità o di menomazioni psichiche o fisiche, non sono in grado di provvedere ai propri interessi. Investito di un’istanza per la nomina di un amministratore di sostegno, il Tribunale ha affermato la sussistenza della giurisdizione italiana in ragione del fatto che la beneficiaria della misura di protezione –una cittadina macedone– aveva la propria residenza in Italia; circostanza rilevante, si legge nel provvedimento, tanto ai sensi dell’art. 3 quanto ai sensi dell’art. 9 della legge italiana di diritto internazionale privato (legge n. 218/1995), le norme generali riguardanti, rispettivamente, la giurisdizione contenziosa e quella volontaria. Quanto alla legge applicabile, il Tribunale ha innanzitutto rilevato che l’art. 43 della legge italiana di diritto internazio-nale privato richiama la legge nazionale della persona di cui trattasi, cioè, nella specie, la legge macedone. Si è dunque preoccupato di accertare se le norme macedoni sui conflitti di leggi richiamassero una legge diversa, ed è giunto alla conclusione che queste rinviassero nel caso di specie alla legge italiana. Anche il diritto internazionale privato macedone assoggetta in via ordinaria la protezione degli adulti alla legge del paese di cittadinanza dell’interessato, ma esiste nel sistema macedone una clausola di eccezione di carattere generale che, in un caso come quello considerato, interamente collegato con l’Italia (a parte la cittadinanza della beneficiaria) corregge il richiamo predetto e riconduce la fattispecie sotto il diritto italiano. Da qui, in forza dell’art. 13 della legge italiana di diritto internazionale privato, in tema di rinvio, l’applicabilità del diritto italiano. L’articolata argomentazione che sorregge la pronuncia, in sé convincente, mette in luce le ragioni per le quali l’assetto normativo attuale appare inadeguato a soddisfare gli interessi che oggi dominano la materia, quali risultano in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sui diritti delle persone con disabilità. La ratifica italiana della Convenzione dell’Aja del 2000 sulla protezione internazionale degli adulti comporterebbe, si sostiene nell’articolo, vantaggi significativi. Parole chiave: disabilità; capacità; supporto nella assunzione di decisioni; competenza giurisdizionale; procedimenti contenziosi e volontari; legge applicabile; rinvio; clausola di eccezione. Abstract: A recent decision by the Tribunal of Belluno provides the opportunity to discuss the difficulties that surround the application of the Italian rules of private international law concerning the protection of adults who, by reason of an impairment or insufficiency of their personal faculties, are not in a position to protect their interests. Seised of a request for the appointment of an “amministratore di sostegno” (a person charged with assisting the adult concerned in the taking of particular decisions), the Tribunal found it had jurisdiction on the ground that the person for whom the protection was sought – a national of Macedonia – resided in Italy. As noted by the Tribunal, this provided a sufficient basis for jurisdiction under both Article 3 and Article 9 of the Italian Statute on Private International (Law No 218 of 1995), concerning jurisdiction over contentious and non-contentious proceedings, respectively. As regards the applicable law, the Tribunal observed at the outset that, pursuant to Article 43 of the Italian Statute, the protection of adults is governed by the law of the State of nationality of the adult concerned, that is, in the circumstances, the law of Macedonia. The Tribunal went on to assess whether the conflictof-laws rules in force in Macedonia refer, in turn, to the law of the different country, and found that they refer the matter back to Italian law. Like the Italian Statute, the Macedonian Statute of Private International Law provides that the protection of adults be governed by the law of nationality of the adult in question. However, the Macedo-nian Statute includes a general exception clause pursuant to which, in the Tribunal’s view, the case must rather be considered to be governed by Italian law, given that the case is con-nected with Italy in all respects, apart from the nationality of the person concerned. Hence, according to Article 13 of the Italian Statute, on renvoi, the application of Italian law. The Tribunal’s complex reasoning, while persuasive in itself, illustrates the reasons why the cur-rent legal landscape hardly suits the interests underlying this area of law, in particular as they result from the United Nations Convention on the rights of persons with disabilities of 2006. The paper argues that the picture would significantly improve if Italy ratified the Hague Convention of 2000 on the international protection of adults. Keywords: disability; capacity; assisted decision-making; jurisdiction; contentious and non-contentious proceedings; applicable law; renvoi; exception clause.
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Colao, Floriana. "La sovranità della Chiesa cattolica e lo Stato sovrano. Un campo di tensione dalla crisi dello Stato liberale ai Patti Lateranensi, con un epilogo nell'articolo 7 primo comma della Costituzione." Italian Review of Legal History, no. 8 (December 21, 2022): 257–312. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/19255.

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Abstract:
Il saggio ricostruisce la genesi della ‘Premessa’ al Trattato del Laterano del 1929, in cui le Due Alte Parti – governo italiano e Santa Sede, con le firme di Mussolini e del cardinale Gasparri – garantirono alla Chiesa «una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale». Da qui la «necessità di costituire, con particolari modalità, la Città del Vaticano […] con giurisdizione sovrana della Santa Sede», e l’art. 2, «l’Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione». Il saggio considera che i giuristi – Vittorio Emanuele Orlando, che, da presidente del Consiglio nel maggio giugno 1919 tentò una trattativa con la Santa Sede per la risoluzione della Questione romana, e Amedeo Giannini, che tra i primi suggerì a Mussolini un «nuovo codice della legislazione ecclesiastica» – legarono la Conciliazione alla crisi dello Stato liberale ed al «regime diverso», insediatosi in Italia il 28 Ottobre 1922. Il saggio considera che già nel 1925 il guardasigilli Alfredo Rocco coglieva nelle ‘due sovranità’ una pietra d’inciampo nella costruzione dello Stato totalitario, anche se dichiarava di dover abbandonare l’«agnostico disinteresse del vecchio dottrinarismo liberale». Il saggio considera che Rocco rimase ai margini delle trattative con la Santa Sede, dal momento che metteva in guardia dal riconoscimento del «Pontefice sovrano, soggetto di diritto internazionale», e da «un altro Stato nello Stato», principio su cui convergevano giuristi quali Ruffini, Scaduto, Schiappoli, Orlando. Le trattative segrete furono affidate a Domenico Barone – consigliere di Stato, fiduciario del Duce – e Francesco Pacelli, avvocato concistoriale e fiduciario del cardinal Gasparri; la sovranità della Chiesa ed un suo ‘Stato’ appariva come la posta in gioco. Il saggio considera che la nascita dello Stato della Città del Vaticano complicava l’‘immagine’ del Regno d’Italia persona giuridica unitaria, ‘costruita’ dalla giuspubblicistica nazionale, difesa anche da Giovanni Gentile sul «Corriere della Sera». Mostra che il fascismo intese riconoscere il cattolicesimo «religione dominante dello Stato» per rafforzare la legge 13 Maggio 1871 n. 214, «sulle guarentigie pontificie e le relazioni fra Stato e Chiesa», che aveva previsto un favor religionis per la Chiesa cattolica. La Conciliazione risalta come l’approdo di un lungo processo storico, che offriva forma giuridica al ruolo che il cattolicesimo aveva e avrebbe rivestito per l’identità italiana; non a caso nel Marzo 1929 Agostino Gemelli celebrava una «nuova Italia riconciliata con la Chiesa e con sè stessa, con la propria storia e la propria bimillenaria civiltà». Il saggio mostra che la sovranità della Chiesa e lo Stato della Città del Vaticano furono molto discusse nel dibattito parlamentare sulla ratifica dei Patti firmati l’11 Febbraio 1929, con i toni duri di Mussolini, che definì la Chiesa «non sovrana e nemmeno libera». Rocco affermò che il «regime fascista» riconosceva «de iure» una sovranità «immutabile de facto»; rispondeva agli «improvvisati e non sinceri zelatori dello Stato sovrano, ma anticlericale», che «lo Stato è fascista, non abbandona parte alcuna della sua sovranità». Jemolo e Del Giudice – estimatori delle « nuove basi del diritto ecclesiastico – colsero il senso di questa «pace armata» tra governo e Santa Sede. Il saggio esamina l’ampio dibattito sulla «natura giuridica» della sovranità della Chiesa e sulla «statualità» dello Stato della Città del Vaticano, tra diritto pubblico, ecclesiastico, internazionale, teoria generale dello Stato. Coglie uno snodo nel pensiero di Santi Romano, indicato da Giuseppe Dossetti alla Costituente come assertore del «principio della pluralità degli ordinamenti giuridici». Il saggio esamina poi il confronto sullo Stato italiano come Stato confessionale, teoria sostenuta da Santi Romano, negata da Francesco Scaduto. Taluni – Calisse, Solmi, Checchini, Schiappoli – guardavano ai Patti Lateranensi come terreno del rafforzamento della sovranità dello Stato; Meacci scriveva di «Stato superconfessionale, cioè al di sopra di tutte le confessioni»; Piola e Del Giudice tematizzavano uno «Stato confessionista». Jemolo – che nel 1927 definiva la «sovranità della Chiesa questione forse insolubile» – affermava che, dopo gli Accordi, «il nostro Stato non sarà classificabile tra i Paesi separatisti, ma tra quelli confessionali». Il saggio esamina poi il dibattito sulla sovranità internazionale della Chiesa – discussa, tra gli altri, da Anzillotti, Diena, Morelli – a proposito della distinzione o unità tra la Santa Sede e lo Stato Città del Vaticano – prosecuzione dello Stato pontificio o «Stato nuovo» – e della titolarità della sovranità. Il saggio si sofferma poi sul dilemma di Ruffini, «ma cos’è precisamente questo Stato», analizzando uno degli ultimi scritti del maestro torinese, il pensiero di Orlando, Jemolo, Giannini, una monografia di Donato Donati e una di Mario Bracci, due dense «Lectures» di Mario Falco sul Vatican city, tenute ad Oxford, Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano di Federico Cammeo, in cui assumeva particolare rilievo la «sovranità, esercitata dal Sommo Pontefice», per l’«importanza speciale» nei «rapporti con l’Italia». Quanto agli ecclesiasticisti, il saggio esamina le prospettive poi sviluppate nell’Assemblea Costituente, uno scritto del giovane Giuseppe Dossetti – docente alla Cattolica – sulla Chiesa come ordinamento giuridico primario, connotato da sovranità ed autonomia assoluta non solo in spiritualibus; le pagine di Jannaccone e D’Avack sulla «convergenza tra potestas ecclesiastica e sovranità dello Stato come coesistenza necessaria della Chiesa e dello Stato e delle relative potestà»; un ‘opuscolo’ di Jemolo «per la pace religiosa in Italia», che nel 1944 poneva la libertà come architrave di nuove relazioni tra Stato e Chiesa. Il saggio conclude il percorso della «parola sovranità» – così Aldo Moro all’Assemblea Costituente – nell’esame del sofferto approdo all’articolo 7 primo comma della Costituzione, con la questione definita da Orlando «zona infiammabile». Sull’‘antico’ statualismo liberale e sul ‘monismo giuridico’ si imponeva il romaniano pluralismo; Dossetti ricordava la «dottrina dell’ultimo trentennio contro la tesi esclusivista della statualità del diritto». Rispondeva alle obiezioni dei Cevolotto, Calamandrei, Croce, Orlando, Nenni, Basso in nome di un «dato storico», «la Chiesa cattolica […] ordinamento originario […] senza alcuna compressione della sovranità dello Stato». Quanto al discusso voto comunista a favore dell’art. 7 in nome della «pace religiosa», Togliatti ricordava anche le Dispense del 1912 di Ruffini – imparate negli anni universitari a Torino – a suo dire ispiratrici della «formulazione Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani». Tra continuità giuridiche e discontinuità politiche, il campo di tensione tra ‘le due sovranità’ si è rivelato uno degli elementi costitutivi dell’identità italiana, nel segnare la storia nazionale dei rapporti tra Stato e Chiesa dall’Italia liberale a quella fascista a quella repubblicana, in un prisma di temi-problemi, che ancora oggi ci interroga.
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Casini, Carlo, and Marina Casini. "Diritto di proprietà vs diritto alla vita? Una nuova questione dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo." Medicina e Morale 62, no. 6 (December 30, 2013). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2013.75.

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Abstract:
Il recente ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo (n. n. 46470/11) nasce dalla pretesa di usare gli embrioni umani per la ricerca scientifica sul presupposto che si tratti di “cose”. Infatti, la ricorrente invoca il suo diritto di proprietà sugli embrioni appellandosi all’art. 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali. L’attacco è diretto contro la legge italiana sulla procreazione medicalmente assistita (Legge 40 del 19 febbraio 2004) il cui art. 13/1 vieta “qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano”. Gli Autori, ritengono che sia infondata scientificamente e giuridicamente la pretesa di considerare l’embrione umano una cosa; mostrano come il riconoscimento del il concepito soggetto titolare di diritti (art.1), sia supportato da un importante complesso normativo; contestano la pretesa contraddizione tra la Legge 40 del 2004 con la legge 194 del 1978; sostengono la ragionevolezza scientifica, etica e giuridica di orientare la scienza verso la ricerca sulle staminali adulte, anziché su quelle embrionali. L’indagine viene condotta passando in rassegna numerose disposizioni a partire dall’art. 18 della Convenzione di Oviedo. Ampio spazio è dato alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di bioetica in relazione alla dottrina del margine di apprezzamento che dovrebbe essere applicata anche in senso favorevole all’Italia nel caso in esame. Il contributo auspica che i giudici tengano conto di quanto scritto nell’articolo 2 del Trattato di Oviedo che sotto il titolo “Primato dell’essere umano”, dichiara “l’interesse ed il bene dell’essere umano devono prevalere sul solo interesse della società e della scienza”. ---------- The recent appeal to the European Court of Human Rights (Application n. 46470/11) originates from the demand to use human embryos for scientific research on the ground that they are “things”. Indeed the appellant claims her right to property of the embryos pleading to the art. 1 of the Additional Protocol n. 1 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The attack is directed against the Italian Law on medically assisted procreation (Law n. 40 of 19 February 2004) which bans any experimentation on human embryo. The Authors argue that the demanded evaluation of the human embryo as a “thing” is scientifically and legally baseless. They also show how the Italian Law n. 40/2004, which recognizes the embryo as a subject holder of rights (art.1), is backed by an important normative complex. In this article the thesis on the inconsistency between Law n. 40/2004 and Law n. 194/178 is rejected and it is claimed the scientific, ethical and legal reasonableness to lead the science to adult stem cells instead embryonic stem cells. The analysis is conducted reviewing numerous dispositions from art. 18 of the Oviedo Convention on Human Rights and Biomedicine. In this article a wide space is allowed to the Bioethics case-law of the European Court of Human Rights as for the doctrine of the margin of appreciation which should be applied also to defend Italy in the examined case. The article hope that the Court set great store by what is written in art. 2 (“Primacy of the Human Being”): “The interests and welfare of the human being shall prevail over the sole interest of society or science”.
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Casini, Carlo. "VII Rapporto sull’attuazione della L. 40/2004 per l’anno 2013 con specifico riferimento all’art.1 Prospettive derivanti da alcune sentenze costituzionali." Medicina e Morale 64, no. 4 (August 30, 2015). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2015.15.

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Abstract:
La Legge 40 del 19 febbraio 2004 che regola la PMA nel suo art. 1 indica gli scopi perseguiti: il superamento della sterilità delle coppie e la garanzia dei diritti di tutti i soggetti coinvolti compreso il concepito. Le relazioni ministeriali sull’attuazione della legge riferiscono a ogni anno sulla attuazione delle nuove tecniche, ma esclusivamente con riferimento al primo dei due obiettivi ora indicati. È doveroso, verificare se anche il secondo scopo è stato perseguito e in quale misura. Ciò è divenuto particolarmente urgente dopo le sentenze costituzionali che hanno reso lecita la generazione soprannumeraria di embrioni, la PMA eterologa, il ricorso alla PMA anche da parte di coppie non sterili ma portatrici di malattie potenzialmente ereditarie. Nell’impossibilità di modificare le sentenze costituzionali il cui effetto più negativo consiste nell’accumulo di embrioni congelati e rimasti privi di un progetto parentale, lo studio propone una serie di strumenti per limitare la lesione dei diritti del concepito. In particolare si propone che la forma eterologa della PMA possa attuarsi soltanto utilizzando gli embrioni già formati congelati e abbandonati. Viene ipotizzata anche una possibile obbligatoria rappresentanza processuale dei concepiti nelle vicende giudiziarie in cui i loro diritti sono in discussione; si argomenta contro l’anonimato dei c.d. donatori di gameti differenziando il regime del diritto a conoscere le proprie origini nelle diverse situazioni dell’adozione e del parto di donne che non vogliono essere nominate; viene auspicato l’intervento ministeriale per garantire che la generazione soprannumeraria avvenga soltanto nei casi in cui essa sia “strettamente necessaria” così come la legge continua a richiedere (art. 13); si dimostrava la netta differenza tra la diagnosi genetica pre-impianto e la diagnosi prenatale con riferimento alla tutela del concepito. ---------- The Italian Law n. 40 of February, 19, 2004 (Rules governing medically assisted fertilization), in its Article 1 focuses on two goals: to remedy reproductive problems arising as a result of human sterility or infertility and guarantee the rights of all the subjects concerned, the human embryo included. Every year on the ground of Art. 15, the Minister of Health draws up a report regarding the implementation of the Italian Law n. 40/2004, but only the first of the two goal is taken into account. Therefore, it is necessary understand if the second goal has been pursued and to what extent. Reflecting on this has become particularly urgent after the constitutional decisions that made lawful the generation of supernumerary embryos, the heterologous fertilization, the resort to “medically assisted procreation” by non-sterile couples but potentially carriers of hereditary diseases. Unfortunately, it isn’t possible to change the constitutional rulings whose most negative effect is the storage of cryopreserved embryos and their abandon without a parental project. In the light of this situation, the paper here summarized proposes a set of instruments in order to limit injuries to the rights of the human embryos. Notably, it is suggested that the heterologous fertilization may be implemented only by using the frozen and abandoned embryos already generated. It is also hypothesized a possible mandatory procedural representation of the human embryos in the legal proceedings in which their rights are debated; it is argued against the anonymity of the so-called “gamete donors” (as to this regard the rules on the right to know their origins are different depending on the different situations like adoption and childbirth of women who do not want to be named). Moreover the Ministerial intervention is called for ensuring that the supernumerary generation of human embryos is realized only when it is “strictly necessary” as the law continues to require (art. 13). Finally it is showed the clear difference between the genetic pre-implantation diagnosis and prenatal diagnosis with reference to the protection of the human beings at the beginning of their life.
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"Osservatorio italiano: Documenti ; Leggi, regolamenti e decreti statali." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 2 (July 2010): 253–79. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-002019.

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Abstract:
Leggi, regolamenti e decreti statali1. Decreto legge 30.12.2009 n. 194 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, nel testo modificato dalla legge di conversione in legge 26.2.2010 n. 252. Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 1.4.2010 - Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2010 (10A04757)3. Decreto Ministro degli affari esteri 9.3.2010 - Fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2009/2010 (10A05070)Circolari Cittadini comunitari Assistenza sanitaria1. Ministero salute 30.3.2010 - Emissione Tessera europea di assicurazione malattia per pensionati Lavoro e previdenza sociale2. INPS 30.4.2010 n. 11662 - Requisiti per il riconoscimento indennità di disoccupazione. Spetta anche al cittadino comunitario non iscritto nello schedario della popolazione temporanea Soggiorno3. Ministero interno 2.2.2010 n. 637 - Diritto dei familiari dei cittadini dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri - art. 2, co. 1 lett. b) del d.lgs. 30/2007 Cittadini extracomunitari Cittadinanza4. Ministero interno 18.2.2010 n. 4 - Mantenimento e ripristino del cognome attribuito alla nascita, all'estero, a soggetti in possesso di doppia cittadinanza, italiana e del Paese straniero di nascita Detenuti stranieri5. Ministero giustizia 22.3.2010 - Informazione sull'adozione di provvedimenti in materia di libertà personale nei confronti di cittadini stranieri Ingresso6. Ministero interno 4.4.2010 - Regolamento (CE) n. 810 del 13.7.2009 che istituisce un codice comunitario visti. Regolamento (CE) n. 265 del 25.3.2010 che modifica la Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il Regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata7. Ministero interno 19.4.2010 - D.p.c.m. 2010, programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali per l'anno 20108. Ministero lavoro e politiche sociali 19.4.2010 n. 14 - D.p.c.m. dell'1.4.2010, programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie per l'anno 20109. Ministero affari esteri 27.4.2010 - Decreto di programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre per l'anno 2010. Riferimento messaggio ministeriale dell'8.4.2010 n. 012623410. Ministero lavoro e politiche sociali 4.5.2010 n. 2291 - D.p.c.m. 3.12.2008. Nuova ripartizione territoriale di quote di ingresso per cittadini stranieri Lavoro e previdenza sociale11. INPS 9.3.2010 n. 35 - Assegno di maternità concesso dai Comuni Regolarizzazione dei lavoratori addetti ai servizi domestici e di assistenza alle persone12. Ministero interno 17.3.2010 n. 1843 - Emersione dal lavoro irregolare prestato da cittadini stranieri nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie. Motivi ostativi previsti all'art. 1 ter, co. 13, della legge 3.8.2009, n. 102 Soggiorno13. Ministero interno 16.2.2010 n. 400/A/2010/12.214.9bis - Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro. Rilascio del titolo di soggiorno
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Dissertations / Theses on the topic "Legge 13 febbraio 2006 n"

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ROSSI, LUCREZIA SILVANA. "LA LEGITTIMA DIFESA NEL DOMICILIO (ART. 52 C. 2-4 C.P.) UN¿INDAGINE TRA STORIA, COMPARAZIONE, TEORIA E PRASSI." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2021. http://hdl.handle.net/2434/852006.

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Abstract:
L’elaborato tratta il delicato tema della legittima difesa esercitata nel domicilio, che è stato oggetto di due riforme negli ultimi quindici anni – prima nel 2006, poi nel 2019 –, suscitando diffuse critiche e contrastanti pareri in ordine alla sua esatta portata. La grande attenzione pubblica per l’istituto e i due interventi legislativi hanno stimolato l’interesse e il desiderio di approfondire l’origine, la ratio e l’evoluzione della scriminante di cui all’art. 52 c.p. Lo scopo della presente indagine è duplice: da una parte, si è cercato di comprendere le esigenze sottostanti alle riforme e, più in generale, il fondamento del bisogno così ben radicato nella società contemporanea di una differenziazione di trattamento per le aggressioni perpetrate all’interno dell’abitazione; dall’altra, invece, partendo dallo studio della disciplina attualmente in vigore e dell’applicazione concreta della medesima ad opera della giurisprudenza, si è provato a trovare un equilibrio più soddisfacente tra le esigenze diffuse e il rispetto della Carta costituzionale e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in sintesi una “contro-riforma sostenibile”. La tesi si articola in tre parti, di cui la prima è dedicata all’analisi storico-comparatistica della causa di giustificazione. In particolare, lo studio ripercorre le origini dell’istituto a partire dal diritto romano sino ai giorni nostri, cercando di evidenziare i precedenti storici atti a spiegare l’attuale predisposizione di una figura speciale di legittima difesa a beneficio di colui che sia aggredito in luoghi privati in ordine ai quali vanti uno ius excludendi alios nei confronti dell’aggressore. La ricerca storica è affiancata da un’indagine comparatistica, anch’essa impostata in prospettiva storica, che allarga lo sguardo alle scelte compiute in argomento dai principali ordinamenti europei – segnatamente quello francese e inglese –, nonché dal sistema federale statunitense. La seconda parte della tesi ha ad oggetto il diritto interno vigente; in particolare l’elaborato affronta prima la legge n. 59 del 13 febbraio 2006 e poi la legge n. 36 del 26 aprile 2019, ossia le riforme che hanno conferito rilievo alla figura speciale della legittima difesa domiciliare. A tal fine, si considera tanto il contesto politico criminale che ne ha segnato l’origine, quanto il contenuto delle riforme alla luce della giurisprudenza di legittimità; è stato infatti svolto uno studio su tutte le pronunce emesse dalla Corte di Cassazione in materia di legittima difesa domiciliare dal 1° gennaio 2000 sino al 1° gennaio 2021. Grazie a tale ricerca è emerso da una parte come la prima riforma risulti sostanzialmente priva di ricadute concrete e, dall’altra, come il secondo intervento legislativo, ove non sottoposto a un’interpretazione correttiva alla luce delle direttrici costituzionali e convenzionali europee, sia pericoloso per la tenuta del sistema. Lungo tale direttrice, l’indagine si sofferma in particolare sul ruolo che dovrebbero assumere il requisito della necessità e le presunzioni normative di legittimità della reazione. Con riferimento al caso dell’eccesso, poi, si prospettano i criteri rilevatori del grave turbamento e delle condizioni di minorata difesa a cui si ricollegano effetti scusanti. La terza ed ultima parte dell’elaborato, infine, tratta l’istituto in una prospettiva de iure condendo; nello specifico, prendendo le mosse dai risultati raggiunti attraverso l’indagine realizzata, si è provato ad avanzare una proposta di risistemazione della causa di giustificazione che si articola in tre passaggi, idealmente collegati tra loro. Secondo tale ipotesi di lavoro, l’art. 52 c.p. guadagnerebbe in razionalità ed efficacia se, anzitutto, fossero eliminati i commi disciplinanti la legittima difesa domiciliare attualmente in vigore; inoltre, alla disposizione di cui al c. 1 dell’art. 52 c.p. dovrebbe affiancarsi una scusante legata allo stato di turbamento emotivo vissuto dall’aggredito, applicabile alla fattispecie generale per i casi di eccesso e di errore sulla legittima difesa; infine, si potrebbe prevedere una presunzione iuris tantum di pericolo attuale per la sola incolumità dei presenti in caso di aggressione perpetrata all’interno del domicilio e dell’esercizio commerciale. La compresenza di tali proposte modificative sembrerebbe in grado di conferire un rinnovato equilibrio alla causa di giustificazione, da una parte dando voce e riconoscimento alle istanze diffuse, dall’altra rispettando i principi e i valori di cui la Costituzione e la Convezione europea dei diritti dell’uomo sono espressione, dall’altra ancora imprimendo una spinta contraria rispetto all’attuale tendenza antistatalista, se non addirittura anticostituzionale, di cui le due recenti riforme in materia si sono rese portavoce.
The thesis deals with the delicate issue of self defence exercised in the home, which has been the subject of two reforms in the last fifteen years – first in 2006, then in 2019 –, arousing widespread criticism and conflicting opinions regarding its exact scope. The great public attention for the institute and the two legislative interventions have stimulated the interest and the desire to investigate the origin, the ratio and the evolution of the justification regulated by art. 52 c.p. The purpose of this survey is twofold: on the one hand, an attempt has been made to understand the needs underlying the reforms and, more generally, the foundation of the need so well rooted in contemporary society for a differentiation of treatment for attacks perpetrated inside the house; on the other hand, starting from the study of the discipline currently in force and the concrete application of the same by jurisprudence, an attempt has been made to find a more satisfactory balance between the widespread needs and compliance with the Constitutional Charter and the European Convention of human rights, in short a "sustainable counter-reform". The thesis is divided into three parts, of which the first is dedicated to the historical-comparative analysis of the justification. In particular, the study traces the origins of the institute starting from Roman law up to the present day, trying to highlight the historical precedents capable of explaining the current predisposition of a special figure of self defence in favour of anyone who is attacked in private places, where individuals boasts an ius excludendi alios against the aggressor. The historical research is accompanied by a comparative survey, also set in a historical perspective, which broadens the gaze to the choices made on the subject by the main European systems – notably the French and English ones –, as well as by the US federal system. The second part of the thesis concerns the internal law in force; in particular, the paper first deals with law no. 59 of 13 February 2006 and then the law n. 36 of 26 April 2019, i.e. the reforms that have given prominence to the special figure of home self defence. To this end, both the criminal political context that marked its origin and the content of the reforms in the light of the jurisprudence of legitimacy are considered; in fact, a study was carried out on all the rulings issued by the Court of Cassation regarding home self defence from 1 January 2000 until 1 January 2021. Thanks to this research, it emerged on the one hand how the first reform is substantially devoid of concrete repercussions and, on the other hand, how the second legislative intervention, if not subjected to a corrective interpretation in the light of constitutional and conventional guidelines, is dangerous for system tightness. Along this line, the investigation focuses in particular on the role that the requirement of necessity and the normative presumptions of legitimacy of the reaction should assume. With reference to the case of excess, then, are presented the criteria for detecting the serious disturbance and the conditions of impaired defence to which excuse effects are linked. Finally, the third and last part of the paper deals with the institution from a de iure condendo perspective; specifically, starting from the results achieved through the survey carried out, an attempt was made to put forward a proposal for reorganization of the justification which is divided into three steps, ideally connected to each other. According to this working hypothesis, art. 52 c.p. would gain rationality and effectiveness if, first of all, the paragraphs governing home self defence currently in force were eliminated; furthermore, beside the provision referred to art. 52 c. 1 c.p., there should be an excuse linked to the state of emotional disturbance experienced by the attacked, applicable in cases of excess and error in self defence; finally, an iuris tantum presumption of current danger could be envisaged for the sole safety of those present in the event of aggression perpetrated within the home and business. The coexistence of these amending proposals would seem capable of giving a renewed balance to the justification, first of all giving voice and recognition to the widespread requests, furthermore respecting the principles and values of which the Constitution and the European Convention of human rights are an expression, and lastly still giving a push contrary to the current anti-statist tendency, if not even anti-constitutional, of which the two recent reforms on the subject have become spokesmen.
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Books on the topic "Legge 13 febbraio 2006 n"

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Sassano, Francesca. La nuova disciplina sulla collaborazione di giustizia: Alla luce della Legge 13 febbraio 2001, n. 45. Torino: G. Giappichelli, 2002.

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Inzitari, Bruno. Il patto di famiglia: Negoziabilità del diritto successorio con la Legge 14 febbraio 2006, n. 55. Torino: G. Giappichelli, 2006.

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Affidamento condiviso e diritti dei minori: Legge 8 febbraio 2006, n. 54. Torino: G. Giappichelli, 2008.

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Bondioli, Sofia. Il regime fiscale dei patti di famiglia: Legge 14 febbraio 2006 n. 55. Edizioni Accademiche Italiane, 2014.

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