Academic literature on the topic 'Le intercettazioni telefoniche'

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Journal articles on the topic "Le intercettazioni telefoniche"

1

Chiarella, Paola. "Tra diritto di cronaca e privacy (sul filo delle intercettazioni telefoniche e degli internet blog)." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 2 (November 2010): 127–43. http://dx.doi.org/10.3280/sd2010-002006.

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Abstract:
La pubblicazione delle intercettazioni telefoniche presenta un potenziale conflitto tra diritto di cronaca e privacy, poiché se generalmente essa soddisfa il bisogno di una informazione precisa e veritiera, nello stesso tempo, materializza il rischio di violare la riservatezza. Questo articolo vaglia la possibilitŕ di individuare un trattamento differenziato a seconda del soggetto sottoposto ad intercettazione, distinguendo tra comuni cittadini e uomini politici. Si affronta, inoltre, il tema della libertŕ d'informazione tramite i blog su Internet, considerando se e in che misura un blog possa essere una moderna forma di democrazia.
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Dissertations / Theses on the topic "Le intercettazioni telefoniche"

1

Pietrunti, Carlo. "Le intercettazioni telefoniche." Doctoral thesis, Università degli studi di Trieste, 2012. http://hdl.handle.net/10077/7442.

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Abstract:
2010/2011
La tesi di dottorato ha come titolo “le intercettazioni telefoniche”. In tale elaborato si è cercato di affrontare gli elementi caratterizzanti tale istituto, oggi ancor di più al vertice delle dispute non solo di carattere giurisprudenziale e dottrinale, ma anche, e soprattutto, socio-politico. L’elaborato di tesi ha analizzato gli aspetti codicistici di tale mezzo di ricerca della prova, esponendo anche lo studio di istituti, che pur non disciplinati nel Codice di Procedura Penale, determinano, al pari delle intercettazioni telefoniche, una notevole compromissione del diritto costituzionalmente garantito (art. 15, Cost.) della libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione. Uno spazio particolare si è voluto dedicare al commento degli ultimi interventi del legislatore in materia: la normativa dell’acquisizione dei tabulati telefonici e il cosi’ detto “privilegio dei parlamentari”, oltre che delle brevi considerazioni riguardanti le intercettazioni delle comunicazioni effettuate tramite Internet. Gli elementi della fattispecie codicistica, così affrontati, non potevano che essere proiettati anche alla luce della recenti proposte di riforma, ed in particolar modo di quella, tanto discussa, prospettata lungo la XVI Legislatura che, dopo una forzata approvazione al Senato, giace da tempo arenata presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. Il capitolo ad essa dedicato, immancabile soprattutto alla luce dell’acceso dibattito sorto nell’immediatezza della presentazione del D.D.L., N°1415,, ha evidenziato quali sono i punti di maggior attrito sia con l’attuale normativa, sia con le reazioni dottrinali e, in particolar modo, con i commenti della stampa nazionale coinvolta nel delicato rapporto tra diritto di cronaca e tutela della privacy. Un’analisi, quindi, sia della normativa in vigore che del progetto di riforma, che interessa tutti i portatori di interessi costituzionalmente protetti e coinvolti nella partita delle intercettazioni: L’autorità giudiziaria, che si fa carico della tutela della sicurezza dei cittadini attraverso l’accertamento dei reati; L’indagato-imputato, titolare del diritto alla difesa, della presunzione di non colpevolezza nonché della tutela delle comunicazioni e del domicilio; il terzo estraneo, garantito al livello sovranazionale e nazionale dai diritti della persona e della sua dignità, se non anche della privacy; la stampa e l’informazione la cui attività è riconducibile al diritto di cronaca. Il mutare di tale istituto, certamente bisognoso di un’attualizzazione largamente condivisa, rispecchia il mutare del processo penale oramai incamminato in un percorso ricco di profonde trasformazioni legate allo sviluppo tecnologico, all’esigenza di sicurezza, e al delicatissimo rapporto esistente tra elementi conoscitivi assunti in indagine penale, la loro rilevanza all’interno del processo e diffusione degli stessi in un ambito extraprocessuale.
XXIII Ciclo
1974
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2

Mastrangelo, Ylenia. "Le intercettazioni telefoniche: sfide, limiti e strategie della trascrizione." Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2019. http://amslaurea.unibo.it/17642/.

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Abstract:
Nell’interpretazione per intercettazioni telefoniche, l’interprete lavora in un contesto non abituale che lo pone davanti a nuove sfide: rumori di sottofondo, sovrapposizione delle voci, uniti ad un linguaggio criptico e ambiguo, che l’interprete dovrà cercare di riportare da una lingua a un’altra, da una cultura a un’altra, contribuendo così alla formulazione di un mezzo di ricerca della prova. Dalla riflessione scaturita riguardo il parallelismo esistente tra l’interprete di intercettazioni telefoniche e la figura del perito trascrittore incaricato di trascrivere intercettazioni telefoniche, sorge il presente studio avente lo scopo di far luce sulle caratteristiche, modalità e criticità dell’attività del perito, nonché di trovare punti di contatto tra due professioni apparentemente distanti tra di loro, dimostrando come la formazione dell’interprete possa rappresentare un supporto al perito nella sua professione. Nella sua perizia, il perito deve riportare le peculiarità e le caratteristiche dell’oggetto delle intercettazioni, la conversazione telefonica: oltre alla difficoltà di trasformare l’oralità in testo scritto, egli, alla stregua dell’interprete, dovrà saper risolvere eventuali problematiche legate a rumori, significati celati, voci sovrapposte. Attraverso il questionario sottoposto a cinque periti trascrittori, la ricerca svolta permette non solo di definire nel dettaglio queste criticità, ma anche di conoscere le principali strategie adottate. I risultati mettono in luce la forte esigenza di formazione di tutti gli attori coinvolti nel procedimento di intercettazioni telefoniche: non solo di periti e interpreti (con corsi di formazione ad hoc), ma anche di giudici e funzionari, al fine di sensibilizzare sul ruolo cruciale svolto da queste due figure professionali. Inoltre, i dati sottolineano le forti analogie tra queste due professioni e il grande contributo che la formazione in interpretazione può dare alla formazione del perito trascrittore.
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3

Sola, Guido. "Le intercettazioni di comunicazioni tra presente e futuro." Doctoral thesis, Università degli studi di Trieste, 2009. http://hdl.handle.net/10077/3080.

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Abstract:
2007/2008
Il codice di rito penale non dà alcuna definizione della locuzione «intercettazioni di conversazioni o comunicazioni». Non di meno, dal «sottosistema normativo» ) deputato a regolare il mezzo di ricerca della prova di cui trattasi (artt. 266 – 271 c.p.p.) si ricava che intercettazione è qui sinonimo di captazione clandestina di comunicazioni o conversazioni riservate, esperita mediante l’impiego di strumenti meccanici o elettronici in grado di vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del carattere privato di queste ultime, effettuata ad opera di terzi, all’insaputa degli interlocutori ). Dalla definizione che precede – essenziale al fine di sagomare il perimetro applicativo dell’articolato in esame – parrebbe arguirsi, per un verso, che le comunicazioni riservate cui supra si è fatto cenno siano (solo) quelle attuate in forma diversa dallo scritto ); per l’altro verso, che l’attività intercettiva di cui al Libro III, Titolo III, Capo IV del codice sia (solo) quella compiuta con l’ausilio di strumenti tecnici di captazione del suono, «in grado di fissare l’evento comunicazione, onde consentirne una prova storica diretta» ), non anche quella attuata per mezzo delle comuni facoltà sensoriali umane. Se la prima tesi è corretta, la seconda sembra perfettibile. Focalizzando l’attenzione sul (solo) impiego di strumenti meccanici o elettronici, infatti, si addiverrebbe a legittimare «interferenze nella segretezza delle comunicazioni» ) non regolate dalla legge e però idonee a procurare al processo contributi conoscitivi utilizzabili. Esempio classico, quello dell’operatore di polizia giudiziaria, che, nascostosi agli interlocutori, percepisce proprio aure un dialogo segreto. Tale captazione, siccome non attuata mediante strumenti tecnici, se, da un lato, non costituirebbe «intercettazione», dall’altro lato, verrebbe ad essere utilizzata nel processo per il tramite della testimonianza dell’operatore di polizia giudiziaria, «senza la garanzia rappresentata dalla registrazione del contenuto della comunicazione» ). Alla luce di quanto precede, appare allora opportuno ricomprendere nel novero delle attività intercettive «vere e proprie» anche la captazione di comunicazioni segrete che avvenga in modo “comunque” clandestino o insidioso ). Ciò a prescindere dall’uso di congegni di percezione del suono che la legge processuale non esige a ché possa parlarsi di «intercettazione»: se è pur vero, infatti, che l’art. 268 comma 3 c.p.p. menziona, quale mezzo dell’intercettazione, gli «impianti installati nella procura della Repubblica», è altrettanto vero che siffatto richiamo non possa che avere riguardo alle intercettazioni telefoniche, telegrafiche, informatiche e telematiche, non anche alle intercettazioni di conversazioni inter praesentes, le quali, per loro stessa natura, non possono essere effettuate con impianti fissi. La qual cosa conduce a ritenere che il riferimento agli impianti di cui trattasi «[sia] ininfluente nella definizione del concetto di intercettazione» ). Definita in positivo la nozione di «intercettazione», preme evidenziare come da essa esulino vuoi le intercettazioni di frequenze presenti nella ionosfera accessibili da parte di chiunque – «non esiste tutela del veicolo semiotico nello spazio libero» ) –, vuoi l’impedimento e l’interruzione delle comunicazioni ) – mentre «l’indesiderata cognizione d’un dialogo ne pregiudica […] l’integrità sotto il profilo della segretezza, l’atto interruttivo o impeditivo ne mettono in pericolo solamente la libertà» ) –. In quest’ottica, di intercettazione non pare si possa parlare nemmeno nel caso di “controllo telefonico” di cui all’art. 284 comma 4 c.p.p. Come noto, se il comma 2 del citato art. 284 c.p.p. consente al giudice di imporre all’imputato in arresti domiciliari limiti o divieti alla facoltà di comunicare con persone terze che con lui non coabitano o che, comunque, non lo assistono, il menzionato comma 4 autorizza il pubblico ministero e la polizia giudiziaria – quest’ultima «anche di propria iniziativa» – a controllare in ogni momento l’osservanza delle prescrizioni in parola. Orbene, se nessuna perplessità si pone circa il fatto che ricorra qui una ipotesi di «impedimento» da parte dell’autorità – la norma de qua sembra consentire senz’altro di disattivare l’utenza telefonica in uso al prevenuto ) –, meno agevole è comprendere se l’art. 284 comma 4 c.p.p. introduca un ulteriore caso di intercettazione volto a controllare l’osservanza degli obblighi accessori di cui trattasi. In dottrina, accanto a chi ha affermato che la sorveglianza avverrebbe, in siffatte ipotesi, non mediante intercettazione, bensì tramite «ascolto» – «e cioè attraverso un controllo del contenuto delle telefonate […] ordinato (o autorizzato) con lo stesso provvedimento che dispone gli arresti domiciliari o […] con provvedimento successivo notificato all’interessato» –, giungendo, per questa via, a fornire al quesito risposta negativa ), si è posto chi ha concluso positivamente, reputando, tuttavia, che la captazione sia legittima solo se autorizzata dal giudice con decreto motivato ). Soluzione, quest’ultima, che, se, per un verso, si appalesa senza dubbio alcuno apprezzabile in chiave garantistica, per l’altro verso, non sembra perfettamente compatibile con il dato testuale, il tenore letterale del quale autorizza la polizia giudiziaria ad esperire i necessari controlli «anche di propria iniziativa» e, dunque, anche in assenza di preventiva autorizzazione da parte del giudice. Né pare che la soluzione del problema possa essere individuata nell’automatica estensione alla fattispecie in esame della disciplina di cui al Libro III, Titolo III, Capo IV del codice, atteso che «i presupposti di un mezzo istruttorio non sono automaticamente adattabili ad una misura cautelare» ). Escluso, dunque, che ricorra qui una ulteriore ipotesi di intercettazione, sembra corretto affermare che la norma in commento abbia inteso fare implicito riferimento ad altri istituti idonei allo scopo, quali quelli dell’acquisizione dei dati esteriori delle comunicazioni ) o, volendo, del materiale impedimento delle stesse da parte dell’autorità ).
XX Ciclo
1976
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4

SACCUCCI, RICCARDO. "La pubblicazione delle intercettazioni telefoniche." Doctoral thesis, 2012. http://hdl.handle.net/11573/917436.

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5

FRATINI, FRANCESCO. "Le immunità del Presidente della Repubblica." Doctoral thesis, 2016. http://hdl.handle.net/11573/924111.

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Abstract:
Le immunità per gli atti funzionali ed extrafunzionali del Presidente della Repubblica alla luce della forma di governo e della giurisprudenza della Corte costituzionale, con particolare attenzione alla controfirma, alle due fattispecie di cui all'art. 90 Cost. e alle sentenze sulle esternazioni, sulla sospensione dei processi per le alte cariche dello Stato e sulle intercettazioni delle comunicazioni del Capo dello Stato.
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Books on the topic "Le intercettazioni telefoniche"

1

Martino, Corrada Di. Le intercettazioni telefoniche. Padova: CEDAM, 2001.

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2

Ruggieri, Francesca. Divieti probatori e inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. Milano: Giuffrè, 2001.

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