Journal articles on the topic 'Il legislatore italiano ha introdotto'

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Rumi, Tiziana. "LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE E LE NOVITÀ DELLA LEGGE DELEGA N. 206 DEL 2021." Revista Eletrônica Direito e Política 17, no. 1 (June 9, 2022): 16–52. http://dx.doi.org/10.14210/rdp.v17n1.p16-52.

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Abstract:
Tra gli strumenti ADR non aggiudicativi un ruolo di primo piano è ricoperto dalla mediazione civile e commerciale. Nell’ordinamento italiano questo istituto è stato introdotto nel 2010, per attuare la direttiva europea n. 52 del 2008 ed è stato riformato dal Decreto del Fare (d. Lgs. 69/2013) nel tentativo di renderlo più appetibile. Nonostante questo intervento normativo, a distanza di dieci anni, l’istituto della mediazione in Italia riceve ancora una scarsa applicazione ed è per questo che il legislatore, nel quadro di una più ampia riforma del processo civile,che guarda agli strumenti alternativi come strumenti complementari di composizione dei conflitti ha, con la legge delega 206 del 2021, introdotto nuovi incentivi fiscali, per la mediazione.
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Signorini, Elena. "La tecnologia nella direttiva sul lavoro agile." iQual. Revista de Género e Igualdad, no. 1 (February 22, 2018): 62. http://dx.doi.org/10.6018/iqual.317371.

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Abstract:
<p><strong>Riassunto</strong> Il testo affronta le modalità con cui il legislatore italiano ha cercato di conciliare le esigenze di vita con le esigenze di lavoro nell’ambito della pubblica amministrazione. Il tema affrontato sotto il profilo del <em>digital divide</em> evidenzia le misure ideate per perseguire l’intento conciliativo. Esso si sofferma sulle due modalità intorno alle quali le riflessioni si rincorrono: il telelavoro ed il lavoro agile introdotto nel panorama italiano con la legge n. 81 del 2017.</p><p><strong>Parole chiave </strong>Amministrazione pubblica, conciliazione tempi di vita tempi di lavoro, telelavoro, lavoro agile, potere di controllo, potere disciplinare</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Abstract </strong>This paper studies the ways in which the Italian legislator has tried to reconcile the needs of life with the needs of work in the public administration. The topic dealt with in terms of the <em>digital divide</em> highlights the measures designed to pursue the conciliatory intent. It focuses on the two ways around which the reflections follow each other: teleworking and agile work introduced in the Italian panorama with the law n. 81 of 2017. <strong></strong></p><p><strong>Keywords </strong>Public administration, reconciliation of working time, working time, teleworking, agile work, power of control, disciplinary power<strong></strong></p>
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3

Corona, Valentina. "Il contratto di pacchetto turistico." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 30 (September 2020): 388–423. http://dx.doi.org/10.3280/dt2020-030023.

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Abstract:
L'articolo ha l'obiettivo di offrire una lettura critica delle norme introdotte dal legislatore italiano al fine di regolare gli effetti della pandemia di coronavirus sui contratti di pacchetto turistico. L'analisi è incentrata sull'art. 88-bis del d.l. n. 18/2020 (convertito dalla l. 27/2020), fulcro delle disposizioni emergenziali in materia di turismo e trasporti, che presenta molteplici aspetti problematici derivanti non solo dalla incompatibilità con la disciplina europea, ma anche con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano in materia di contratti e protezione del consumatore.
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Charrier, Guy. "Parallèle entre la loi italienne pour la protection de la concurrence et le système français." Journal of Public Finance and Public Choice 8, no. 2 (October 1, 1990): 103–15. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345045.

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Abstract:
Abstract La nuova legge italiana per la protezione della concorrenza e del mercato presenta una notevole analogia, sia nei concetti che nei principali meccanismi applicativi, con le principali legislazioni dei Paesi membri della CEE e soprattutto con quelle che sono state introdotte negli anni più recenti.Il campo d’applicazione riguarda, almeno in principio, tutti i settori di attività, sia nel sistema italiano che in quello francese, poiché nessuna deroga è prevista, salvo per alcune particolari attività, come gli audio-visivi, la stampa, le banche e le assicurazioni.Questa estensione del campo di applicazione della legislazione si spiega con il fatto che essa riguarda tutte le pratiche anti-concorrenziali che vadano a detrimento del buon funzionamento del mercato e che tali pratiche siano suscettibili di provenire da tutti gli operatori economici.In Francia, peraltro, vige una distinzione tra comportamenti diretti a falsare il mercato, e che ricadono sotto le categorie di cartelli e di abuso di posizione dominante, di cui si occupa il Consiglio della concorrenza, e le pratiche restrittive, come il rifiuto di vendere, la subordinazione delle vendite, le discriminazioni e l’imposizione di prezzi, che sono di competenza dei tribunali perché in principio riguardano soltanto i rapporti tra imprese.Un secondo aspetto riguarda l’applicazione delle regole della concorrenza alle persone pubbliche. In principio, le disposizioni della legge italiana circa le imprese pubbliche (art. 8) e quelle della legge francese (art. 53) rispondono soltanto in parte alla questione. Nel diritto francese, quando una persona pubblica agisce da privato, è sottoposta alle leggi che riguardano il comportamento dei privati. Una difficoltà sorge, invece, quando questa persona pubblica, agendo nell’ambito dei suoi poteri, genera sul mercato effetti che danneggiano la concorrenza. Una recente sentenza del Tribunale dei conflitti ha concluso che le regole della concorrenza non si applicano alle persone pubbliche se non nella misura in cui esse diano luogo ad attività di produzione (di distribuzione o di servizi).La legge italiana non dà alcuna definizione del concetto di concorrenza nè dà alcun elemento che ne consenta la giustificazione economica. Altrettanto avviene con la legge vigente in Francia, ove sono i testi delle decisioni che forniscono indicazioni al riguardo.Il principio generate del divieto dei cartelli, come anche l’elenco dei casi suscettibili di costituire intese di carattere anti-concorrenziale, sono presentati in modo molto simile sia nella legge italiana che in quella francese. Ambedue riprendono, d’altronde, la formulazione dell’art. 85 del Trattato di Roma.Tutto fa pensare che l’Autorità italiana si troverà di fronte a casi analoghi a quelli di cui si è in varie occasioni occupato il Consiglio della concorrenza francese: cartelli orizzontali (accordi sui prezzi, sulla ripartizione dei mercati, sull’esclusione di un’impresa del mercato, ecc.); intese verticali (risultanti da accordi tra un produttore ed i suoi distributori nell’ambito di contratti di distribuzione selettiva o esclusiva); imprese comuni (la cui creazione può rientrare nel campo della proibizione di cartelli o costituire un’operazione di concentrazione); intese tra imprese appartenenti allo stesso gruppo (nel quadro dei mercati pubblici, il Consiglio ha ritenuto che non sia contrario alle norme concorrenziali, per imprese con legami giuridici o finanziari, rinunciare alla loro autonomia commerciale e concertarsi per rispondere a delle offerte pubbliche).Sull’abuso di posizione dominante, così come per i cartelli, i due sistemi italiano e francese presentano molte somiglianze. Tuttavia, contrariamente al diritto francese ed a quello tedesco, nella legislazione italiana non si fa alcun riferimento alle situazioni di «dipendenza economica». Peraltro, l’identificazione di questo caso è alquanto complessa e, sinora, il Consiglio non ha rilevato alcun caso che rientri nello sfruttamento abusivo di una situazione di dipendenza economica. Pertanto, si può forse concludere che il legislatore italiano sia stato, a questo riguardo, più saggio di quello francese. Più in generale, per quanto riguarda i casi di abuso di posizione dominante, il Consiglio deBa concorrenza ha seguito un’impostazione piuttosto tradizionalista.Anche sul controllo delle concentrazioni, il testo della legge italiana richiama quello francese e anche quello della normativa comunitaria, pur se è diversa la ripartizione delle competenze tra Autorità incaricata della concorrenza e Governo. Nella legge italiana, d’altra parte, vi sono delle norme relative alla partecipazione al capitale bancario che fanno pensare ad un dibattito molto vivo su questo tema.I livelli «soglia” per l’obbligo di notifica delle concentrazioni sono più elevati in Francia. Bisognerà poi vedere con quale frequenza il Governo italiano farà ricorso all’art. 25, che gli conferisce il potere di fissare criteri di carattere generale che consentono di autorizzare operazioni di concentrazione per ragioni d’interesse generale, nel quadro dell’integrazione europea.L’interesse delle autorità amministrative francesi nei riguardi delle concentrazioni, che un tempo era molto limitato, è divenuto più intenso negli anni più recenti, anche se i casi di divieto di concentrazioni sono stati sinora molto limitati.In conclusione, si può ricordare che un organismo competente in materia di protezione della concorrenza ha un triplice compito: pedagogico (attraverso la pubblicazione delle decisioni, delle motivazioni e delle ordinanze su questioni di carattere generale e sui rapporti attinenti al funzionamento del mercato), correttivo (per distogliere gli operatori economici da comportamenti anti-concorrenziali) e, infine, dissuasivo (poiché l’esperienza di applicazione delle leggi relative alla concorrenza dimostra che la loro efficacia dipende in modo decisivo dalla comminazione di sanzioni).
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Casarosa, Federica, and Marco Gobbato. "Forma e funzioni delle reti di imprese: evidenze da una ricerca nel settore vitivinicolo." ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE, no. 3 (March 2011): 61–91. http://dx.doi.org/10.3280/es2010-003009.

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Abstract:
Il tema delle reti di imprese, giÀ da tempo studiato, si presenta ora in tutta la sua rilevanza. La rete, infatti, costituisce uno strumento per incrementare la competitivitÀ delle imprese e per decretare il successo delle strategie da queste adottate. Il recente intervento che ha introdotto il contratto di rete testimonia anche il vivo interesse del legislatore. L'attuazione dello strumento introdotto, tuttavia, richiede l'adozione di modelli che ne consentano un impiego concreto, il quale tenga in considerazione le esigenze espresse dalle imprese come pure le caratteristiche settoriali. Il contributo illustra i principali risultati di una ricerca condotta nel settore vitivinicolo che consentono di comprendere piů a fondo le finalitÀ con cui vengono impiegate le reti e le forme giuridiche adottate dalle parti. L'indagine, pure focalizzata in un singolo settore, consente di tracciare, laddove possibile, parallelismi con altri ambiti e di trarre considerazioni di portata generale.
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Biorcio, Roberto. "La Lega Nord e la transizione italiana." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 29, no. 1 (April 1999): 55–87. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200026496.

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Abstract:
IntroduzioneLa Lega Nord ha avuto un ruolo fondamentale nella trasformazione del sistema politico italiano: ha contribuito in modo decisivo alla crisi dei partiti di governo della Prima repubblica, ha introdotto importanti innovazioni nella politica italiana e ha sinora ostacolato il consolidamento di un sistema politico bipolare. Se la transizione italiana appare lunga, complessa e ancora largamente incompiuta (Pasquino 1995, VI), il contributo del partito diretto da Umberto Bossi è già oggi chiaramente identificabile.
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Góralski, Wojciech. "Forma zawarcia małżeństwa według art. 1, § 2 K.R.O." Prawo Kanoniczne 46, no. 1-2 (June 15, 2003): 91–110. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2003.46.1-2.04.

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Abstract:
L’art. 10,1 del concordato stipulato il 28 luglio 1993 fra la Santa Sede e la Repubblica Polacca prevede la nuova forma della celebrazione del matrimonio (religioso con gli effetti civili). La legge matrimoniale polacca, adattata il 24 luglio 1998 alla regolazione concordataria, ha introdotto i necessari cambiamenti al Codice familiare e tutelare nonche alle altre leggi. Nello stesso tempo il legislatore polacco ha esteso analogicamente la possibilità di contrarre il matrimonio religioso con gli effetti civili alle 10 altre chiese ed associazioni confessionali. Secondo la nuova legge polacca le premesse del carattere costitutivo che condizionano gli effetti civili del matrimonio religioso sono: 1) la manifestazione della concorde volontà degli sposi, espressa in occasione della celebrazione del matrimonio, di produrre dal loro matrimonio gli effetti civili; 2) la trascrizione della celebrazione del matrimonio nei registri statali. L’autore presenta sia le suddette premesse (con la critica della seconda) sia la procedura prevista per la nuova forma della celebrazione del matrimonio in Polonia.
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Macrì, Francesco. "LA RIFORMA DEI REATI SESSUALI IN FERMANIA DEL 2016." Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM 13, no. 1 (May 5, 2018): 370. http://dx.doi.org/10.5902/1981369432281.

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Abstract:
Il legislatore tedesco ha nel 2016 riformato incisivamente la legislazione penale sessuale. La norma di maggiore impatto giuridico e simbolico è il § 177/1 StGB, che sancisce – per la prima volta in un grande ordinamento di Civil Law – la punibilità degli atti sessuali “meramente dissensuali”. Ulteriore modifica rilevante è l'incriminazione degli atti sessuali commessi “a sorpresa”, così come quella delle molestie sessuali. È stato poi introdotto un peculiare delitto “accessorio” (§ 184j StGB) che sanziona la mera partecipazione ad un gruppo che induca uno dei membri a commettere un reato sessuale. Siffatta previsione, peraltro, si connota per una strumentalizzazione simbolica del diritto penale che non appare accompagnata da un potenziamento funzionale della tutela della libertà sessuale. In un'ottica complessiva, tuttavia, va osservato come la suddetta ombra (così come altre minori) sia affiancata da importanti luci, a partire dalla svolta “consensualistica” del Sexualstrafrecht tedesco, che ad avviso dello scrivente consentono un giudizio globalmente positivo – pur con talune riserve – sulla riforma.
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Skubic, Mitja. "Un importante contributo alla lessicografia italo-slovena: Sergij Šlenc, Véliki italijansko-slovenski slovar - Il grande dizionario italiano-sloveno, redatto da Branko Madžarevič, Državna založba Slovenije, Ljubljana 1997." Linguistica 38, no. 2 (December 1, 1998): 203–8. http://dx.doi.org/10.4312/linguistica.38.2.203-208.

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Abstract:
E' uscito un nuovo dizionario italiano-sloveno. Conviene sottolineare nuovo, non tanto per la data recente, e nemmeno per la rispettabile mole, 1296 pagine, quanto per la ricchezza che il dizionario contiene; vi sono più di 80.000 lemmi. L' autore, noto italianista dell'Università di Lubiana, ha introdotto alla materia abituale di un vocabolario bilingue molte novita: vi ha incluso parecchie parole straniere recentemente entrate nell'uso dell'italiano, ampia è infatti la parte di neologismi di varie arti e tecnologie umane; sono rappresentate tutte, o quasi, il cui lessico a poco a poco penetra nel linguaggio quotidiano di un italiano. Non per questo è trascurata la parte della lingua letteraria che, forse, aveva contrassegnato eccessivamente la maggioranza dei vocabolari bilingui. lnoltre, un largo spazio è dedicato alla tradizione popolare. Numerosi sono i detti e i proverbi italiani: se sono preziosi per un etnologo perché nascondono la saggezza, o meglio, l'anima di un popolo, non meno cari e utili sono per chi insegni o apprenda una lingua straniera giacché aiutano non poco ad afferrare il significato di un vocabolo, soprattutto quello traslato.
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Gallucci, Carmen, Rosalia Santulli, and Michela De Rosa. "I sistemi di alert per le imprese del settore moda: un'analisi preliminare nel nuovo contesto normativo." ESPERIENZE D'IMPRESA, no. 1 (November 2020): 41–64. http://dx.doi.org/10.3280/ei2018-001003.

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Abstract:
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ha introdotto rilevanti novità in materia di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi che, dall'entrata in vigore, avranno effetti immediati sul tessuto imprenditoriale italiano. Obiettivo del presente lavoro è quello di testare le possibili ripercussioni che l'introduzione di indicatori di allerta avrà nel settore moda, simbolo del made in Italy. A tal fine, su un campione di 281 imprese italiane, nell'orizzonte temporale 2009-2017, sono state condotte una Cluster k-means analysis, sull'intero campione e su sotto campioni ripartiti per età, dimensione e attività merceologica, e l'analisi dei percentili. I principali risultati, rilevando differenze significative tra i sotto campioni e mostrando l'andamento della distribuzione campionaria sulla base di ipotetici cut-off, evidenziano una oggettiva difficoltà nell'individuazione di valori soglia validi tout court. La discussione conclusiva, inoltre, sottolinea l'importanza di adottare un approccio forward looking, al fine di esprimere un giudizio in merito alle effettive capacità prospettiche delle imprese, e la necessità di ripensare le strutture di governance e i sistemi di pianificazione e monitoraggio.
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Degrassi, Lidianna. "«Le industrie culturali e creative»: una formula fortunata, ma ancora in cerca di identità (giuridica)." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 22 (November 2018): 7–31. http://dx.doi.org/10.3280/dt2018-022001.

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Abstract:
Inquadrare concettualmente la formula «CCI - Industrie culturali e creative» è un'operazione di cui si è occupata principalmente la dottrina economica della cultura. Il presente contributo offre alla comunità scientifica alcuni spunti di riflessione da un punto di vista giuridico, in particolare in relazione al diritto dell'UE e al diritto interno. Ciò che rende la definizione un unicum nel panorama del diritto pubblico multilivello è la specificità del CCI, che, allo stesso tempo, indaga i profili di «cultura», «creatività» e di «industria/economia». Ciò acquista rilevanza anche nell'ordinamento giuridico italiano, perché la Costituzione repubblicana non conosce questa nozione, il che fa sì che gli studiosi ne diano un'interpretazione sistematica. Oltre a questo, avendo a che fare con una forma di stato regionale, occorre rendersi conto di come sono distribuite le competenze tra Stato e Regioni, a causa dell'eterogeneità del settore del CCI. L'incertezza della nozione di diritto costituzionale ha permesso al legislatore statale di introdurne una simile, ma non identica: quella di «imprese culturali e creative», su cui, nel paragrafo finale, questo lavoro cerca di riflettere in prima battuta
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Orlandini, Giovanni. "La tutela contro il licenziamento ingiustificato nell'ordinamento dell'unione europea." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 136 (December 2012): 619–60. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2012-136004.

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Abstract:
Il tema della tutela contro il licenziamento illegittimo nell'ordinamento dell'UE č affrontato dall'autore proponendo una lettura dinamica dell'art. 30 della Carta di Nizza che tiene conto di quanto emerge dalle altre fonti sovranazionali sul tema, in particolare dalla Carta Sociale Europea riveduta nel 1996 e dalla giurisprudenza del Comitato europeo dei diritti sociali che ne monitora l'applicazione. Ciň permette di contraddire la consolidata interpretazione riduttiva della norma della Carta in base alla quale essa si limiterebbe a porre un generale principio di giustificazione del licenziamento senza porre sostanziali limiti alla discrezionalitŕ statale nell'identificare il tipo di giustificazione e di sanzioni applicabili. Nell'ultima parte del saggio, si rende conto del modo con cui il tema del licenziamento viene affrontato nell'ambito della nuova governance economica europea e, con riferimen- to all'ordinamento italiano, dell'influenza che questa ha avuto nel processo di riforma sfociato nella l. n. 92/2012. Ciň anche al fine di valutare se ed in che misura la Carta di Nizza abbia giocato un ruolo nel guidare l'azione delle istituzioni europee e del legislatore nazionale.
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Troisi, Angela. "Partenariato pubblico-privato ed investimenti infrastrutturali: opportunitŕ per uno sviluppo sostenibile." ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no. 3 (July 2012): 553–68. http://dx.doi.org/10.3280/ed2011-003007.

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Abstract:
L'indagine analizza l'ambito delle operazioni di partenariato pubblico-privato volte alla realizzazione di progetti di significativa utilitŕ sociale e, dunque, ad elevato valore aggiunto in termini di benessere della collettivitŕ di riferimento. L'obiettivo avuto di mira č la valutazione del ruolo assunto dagli investimenti di interesse pubblico nel superamento della situazione di stallo che, al presente, caratterizza il nostro sistema economico-finanziario e, piů in generale, i mercati internazionali. Specifica attenzione, inoltre, č dedicata alla tematica concernente l'utilizzo della finanza di progetto nell'implementazione delle grandi opere infrastrutturali; mediante un approccio di natura economico-aziendalistica vengono approfonditi gli effetti dei recenti interventi normativi del legislatore italiano (d.l. 201/2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e d.l. 1/2012, convertito nella legge 24/3/2012, n. 27). Si ha riguardo, in particolare, alla regolamentazione del "contratto di disponibilitŕ" (art. 160-ter, codice dei contratti pubblici, d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163), nonché all'introduzione dei c.d. "project bonds", la cui disciplina č stata inserita nel disposto dell'art. 157, cod. contr. pubbl., per effetto delle modifiche recate dall'art. 41, comma 1, del d.l. 1/2012 (c.d. decreto "Cresci-Italia").
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Luzi, Eleonora, F. Esposito, F. Damato, M. Cestari, S. Ricci, and L. Petrone. "Il minore vittima di abusi sessuali e le garanzie del giusto processo penale." International Journal of Developmental and Educational Psychology. Revista INFAD de Psicología. 1, no. 1 (April 28, 2018): 129. http://dx.doi.org/10.17060/ijodaep.2018.n1.v1.1174.

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Abstract:
Nei procedimenti penali aventi ad oggetto l’accertamento della condotta di abuso sessuale a danno di minore, fra le fasi più delicate, vi è quella inerente l’acquisizione delle dichiarazioni della giovane vittima specie se in tenera età.E’ pacifico che l’assunzione della testimonianza di un minore, perché tale, deve avvenire con criteri e modalità che abbiano quale obiettivo principale, quello della tutela del minore stesso. Il sistema penale italiano a tutt’oggi rileva l’assenza di un organico sistema di protezione del minore vittima di abusi; manca una specifica disciplina da parte del legislatore, della testimonianza del soggetto minore di età.Secondo quanto disposto dall’art. 196, comma 1 e 2 c.p.p.“Ogni persona ha la capacità di testimoniare” tuttavia “qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l’idoneità física o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge”.Più efficacemente la Carta di Noto all’art. 10 raccomanda per i minori di anni dodici e salvo casi eccezionali “che sia sempre disposta perizia al fine di verificarne la idoneità a testimoniare sui fatti oggetto d’indagine”, salvo al giudice valutare l’attendibilità della testimonianza resa.E’ possibile allora per il decidente, accertare la veridicità della condotta abusante dal racconto del minore, prescindendo dall’ausilio del parere tecnico di un perito, ovvero senza aver prima disposto una perizia psicologica sul bambino?L’orientamento giurisprudenziale prevalente negli ultimi anni, conferma il prevalere del principio cosiddetto della valutazione onnicomprensiva, per cui “in tema di reati sessuali su minori in tenera età, è illegittimo, per violazione del principio della formazione della prova in contraddittorio, il rifiu to dei giudice di disporre una perizia psicologica, al fine di accertare l’aderenza alla realtà o meno della narrazione dei fatti, in dipendenza di eventuali elaborazioni fantasiose proprie dell’età o della struttura personologica del minore”1.
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Bina, Elisabetta, and Clara Pusceddu. "Stato di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica: un'analisi interpretativa." RIV Rassegna Italiana di Valutazione, no. 43 (February 2010): 78–103. http://dx.doi.org/10.3280/riv2009-043007.

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Abstract:
Il presente contributo propone un'analisi interpretativa dello stato di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla luce delle nuove evoluzioni a livello nazionale e internazionale. Quanto qui proposto rappresenta la prima fase di un lavoro che si pone come obiettivo l'elaborazione di un percorso metodologico per l'implementazione della Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi in ambito costiero. In particolare si vuole giungere alla definizione di una procedura che, partendo da una specifica visione interpretativa del concetto "ambiente", consenta di individuare indicatori ambientali di contesto e di performance idonei a leggere lo stato dell'ambiente e i trend evolutivi in atto. Il contributo č strutturato in tre parti di analisi aventi per oggetto: 1. la normativa vigente, quale elemento fondante per comprendere e individuare i limiti e i punti di forza nei casi applicativi; 2. i manuali e le linee guida per l'implementazione della VAS, disponibili in Italia e in Gran Bretagna; 3. 12 casi di studio, omogenei per tipologia e periodo di elaborazione, scelti fra quelli presentati in Italia e in Europa nell'arco di un anno (agosto 2006-giugno 2007). L'analisi della normativa vigente ha come obiettivo principale la schematizzazione della struttura e dei contenuti del Rapporto Ambientale, per poter evidenziare lo stato di recepimento di quanto previsto dal legislatore nei singoli casi di studio. L'analisi di dettaglio dei manuali, scelti fra quelli disponibili in italiano e in inglese, č diretta a comprendere come la disponibilitŕ e la qualitŕ di tali strumenti possa influire sulle caratteristiche dell'elaborato finale. Le informazioni desunte dall'analisi e dal confronto dei dodici casi di studio, strutturate in forma matriciale, sono dirette ad evidenziare le differenze fra gli elaborati in termini di contenuti ambientali, culturali e paesaggistici caratterizzanti la descrizione del contesto, in termini di criteri di scelta degli indicatori, e di tipologie di impatti. Tali differenze conducono alla classificazione degli elaborati in tre gruppi, ognuno rappresentativo di una spe- cifica categoria interpretativa. Ogni gruppo č descritto nelle sue peculiaritŕ e caratteristiche. Il contributo si conclude con alcune indicazioni sugli sviluppi futuri della ricerca.
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Micelli, Ezio, and Eleonora Righetto. "How do metropolitan cities evolve after the 2008/2012 crisis and the Covid-19 pandemic? An analysis from real estate market values." Valori e Valutazioni 31 (February 2023): 49–67. http://dx.doi.org/10.48264/vvsiev-20223105.

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Abstract:
Italian cities have been touched by two major events, the 2008 and 2012 crises and the Covid-19 pandemic in 2020 and 2021. The research aimed to verify whether, and in what way, Italian cities have embarked on a path of transformation, outlining their possible trajectories of change in the intervening decade. The cities considered were the metropolitan cities to which the legislature has assigned the role of territorial reference for areas of a regional nature. The research examined real estate market values for their ability to represent a city’s degree of attractiveness in synthetic form. The other variables used made it possible to detect trends in the determinants of the real estate market: economic growth, demographic development and changes in the territorial capital endowment. Concerning the research objectives, cluster analysis appeared to be the most suitable tool to represent changes by aggregating cities according to common patterns. The survey considered the reactions of the different cities in the two five-year periods related to each exogenous shock and, overall, in the decade under review for a long-term reading of the trends. The conclusions reached by the survey show how, between 2012 and 2017, there was a concentration of wealth and population in the major centers and in particular in the city of Milan, characterized by rising property values against a generalized decline in the Italian market. In the second five-year period from 2017 to 2022, the pattern is reproduced with similar intensity, despite a vast debate on the crisis of large cities and their sustainability in the face of the pandemic. An overall ten-year view from 2012 to 2022 of metropolitan cities shows trends with a sufficiently solid and stable character. In the case of Milan, the expression of a clear-cut process of concentration on which the pandemic has had no effect, is counterbalanced by a second cluster of peripheral metropolitan cities that are suffering from processes that penalize their development prospects, while the third cluster of cities is distinguished by a profile that combines opportunities for growth and critical aspects in demographic and economic terms. Le città italiane sono state toccate da due importanti eventi, la crisi del 2008 e del 2012 e la pandemia Covid- 19 nel corso del 2020 e 2021. La ricerca ha l’obiettivo di verificare se, e in quale modo, le città italiane hanno intrapreso un percorso di trasformazione, delineando le loro possibili traiettorie di cambiamento nel decennio intercorso. Le città considerate sono state le città metropolitane cui il legislatore ha attribuito il ruolo di riferimento territoriale per ambiti di carattere regionale. La ricerca ha esaminato i valori del mercato immobiliare per la loro capacità di rappresentare in forma sintetica il grado di attrattività di una città. Le altre variabili impiegate hanno permesso di rilevare l’andamento dei determinanti del mercato immobiliare: crescita economica, sviluppo demografico e variazione nella dotazione di capitale territoriale. Rispetto agli obiettivi della ricerca, la cluster analysis è apparsa lo strumento maggiormente idoneo a rappresentare i cambiamenti aggregando le città secondo pattern comuni. L’indagine ha considerato le reazioni delle diverse città nei due quinquenni legati a ciascun shock esogeno e, complessivamente, nel decennio in esame per una lettura di lungo periodo delle tendenze in atto. Le conclusioni cui perviene l’indagine evidenziano come tra il 2012 e il 2017, vi sia un percorso di concentrazione della ricchezza e della popolazione nei centri maggiori e in particolare nella città di Milano, contraddistinta da valori immobiliari in crescita a fronte di un declino generalizzato del mercato italiano. Nel secondo quinquennio dal 2017 al 2022, lo schema si riproduce con analoga intensità, a dispetto di un vasto dibattito sulla crisi delle grandi città e sulla loro sostenibilità alla prova della pande- mia. Una visione complessiva decennale dal 2012 al 2022 delle città metropolitane evidenzia tendenze do- tate di un carattere sufficientemente solido e stabile. Al caso di Milano, espressione di un processo di concentrazione chiaro e netto su cui la pandemia non ha avuto effetti, fa riscontro un secondo cluster di città metropolitane periferiche che scontano processi che ne penalizzano le prospettive di sviluppo, mentre un terzo cluster di città si distingue per un profilo che unisce opportunità di crescita e aspetti critici sotto il profilo demografico ed economico.
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Ceolin, Matteo. "Il contratto di rete tra imprese nella legislazione italiana: rete strutturata e non strutturata tra luci e ombre a dieci anni dalla a sua introduzione." Revista de Direito da Cidade 11, no. 3 (December 3, 2019). http://dx.doi.org/10.12957/rdc.2019.45684.

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Abstract:
L’introduzione della fattispecie del contratto di rete nell’ordinamento giuridico italiano si deve al d.l. 10.2.2009, n. 5; nel giro di pochi anni la normativa ha subito diversi aggiustamenti e modifiche (d.l. 31.5.2010, n. 78, convertito nella l. 30.7.2010, n. 122; d.l. 21.6.2012, n. 83, convertito nella l. 7.8.2012, n. 134) assestandosi infine nel testo oggi vigente.Il contratto di rete ha come scopo generale quello di favorire la crescita, individuale e collettiva, della capacità innovativa e della competitività sul mercato delle imprese che ne fanno parte. A tal fine le imprese si obbligano, sulla base di un programma comune di rete: a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese; a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica; ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Benché introdotto per far fronte ad un momento storico in cui l’economia globale si trovava in una situazione alquanto particolare (e sul punto non può essere sottaciuta l’assist delle agevolazioni fiscali fornito dal legislatore nei primi anni di vigenza) l’istituto, al di là delle contingenze del momento, ha registrato un notevole sviluppo e successo nella prassi.
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Guacci, Carmencita. "Le impugnazioni incidentali nel processo amministrativo italiano." Revista de Derecho de la UNED (RDUNED), no. 12 (January 1, 2013). http://dx.doi.org/10.5944/rduned.12.2013.11698.

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Abstract:
L’istituto dell’impugnazione incidentale costituisce applicazione del principio di concentrazione delle impugnazioni. L’art. 96 c.p.a. disciplina le impugnazioni incidentali, ammettendole per l’appello, per la revocazione, per l’opposizione di terzo e, con qualche particolarità, per il ricorso per cassazione. L’impugnazione va proposta in forma incidentale, a pena di decadenza, dai destinatari della notifica della sentenza e dell’atto di integrazione del contraddittorio. Il rapporto di condizionalità-dipendenza, fra impugnazione principale e impugnazione incidentale, sussiste sia nel caso di impugnazione incidentale propria, sia nel caso di impugnazione incidentale tardiva. L’esigenza di applicare in maniera rigorosa il principio di concentrazione delle impugnazioni ha indotto il legislatore a sancire l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale anche avverso capi autonomi della sentenza.The article number 96 of the code of civil procedure governs the incidental objections, accepting them to the judicial review, the new trial, the examination pro interesse suo, and, in certain events, the petition to the Highest Court. The appeal has to be proposed by the service of the process adjudication and cross-examination receivers under the vest of an incidental form, otherwise it will run the risk of lapse. The relationship of conditioning-dependence between the main and the incidental appeals can be considered either in the case of a proper than of an untimely incidental appeal. The need to strictly apply the principle of the appeals concentration has oriented the legislator to decree the receivability of the incidental appeal also in case of autonomous judgement charges.
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Ceolin, Mateo. "Il nuovo Codice del Terzo Settore italiano (D. Lgs. n. 117/2017)." Revista de Direito da Cidade 10, no. 4 (December 3, 2018). http://dx.doi.org/10.12957/rdc.2018.36795.

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Abstract:
Con l’approvazione del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore) il legislatore ha tentato un riordino organico della materia e delle questioni gravitanti intorno ai c.d. enti non profit. Dopo molti tentativi falliti il Codice del Terzo Settore prova a porre ordine alla numerosa legislazione di settore, non solo cercando di riorganizzarla secondo criteri unitari, ma anche proponendosi quale fonte di revisione sostanziale dell’intera materia. Il nuovo testo tuttavia appare fin da subito come non esaustivo e non autosufficiente; così, per esempio, il testo del Codice Civile relativo alle persone giuridiche non viene toccato se non marginalmente, nonostante una direttiva in senso contrario contenuta nella Legge Delega (art. 1, comma 2, lett. a, l. 6 giugno 2016, n. 106 ); sopravvive, poi, tutta una serie di leggi speciali, cui espressamente il Codice del Terzo Settore rinvia. Sicuramente peculiare appare poi il riferimento massiccio a norme, principi e regole tipici del diritto societario, riferimento che se da una parte ha il pregio di lasciare poco spazio all’indeterminatezza, dall’altra parte può presentare il rischio dell’eccessivo appesantimento procedurale. Il Codice del Terzo Settore, ad ogni modo, pur non essendo esente da ombre come del resto è naturale che sia per testi normativi particolarmente complessi, ha l’indubbio pregio di colmare un vuoto che fino ad oggi era stato riempito perlopiù dalla sola legislazione tributaria; può dirsi che con il d. lgs. n. 117/2017 il diritto civile abbia voluto riprendersi il ruolo di protagonista che negli anni precedente gli era mancato; che ci sia davvero riuscito è ancora tutto da verificare…
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Casini, Marina. "Il risarcimento del danno per la perdita del “diritto al godimento del rapporto parentale” in favore della figlia che al momento del fatto non era ancora nata Nota in margine alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 9700 del 3 maggio 2011." Medicina e Morale 60, no. 2 (April 30, 2011). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2011.171.

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Abstract:
Il contributo prende in esame una recente decisione della Corte di Cassazione (n. 9700 del 2009) che, giunge a conclusioni opposte a quelle dei giudici di primo e secondo grado. Essa, infatti, dispone che “anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi durante la gestazione per fatto illecito di un terzo, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati”. Tuttavia, la Corte di Cassazione, nelle motivazioni, esclude “l’esigenza di ravvisare la soggettività giuridica del concepito per affermare la titolarità di un diritto in capo al nato” e ritiene che “del rapporto col padre e di tutto quanto quel rapporto comporta la figlia è stata privata nascendo, non prima che nascesse”. Su queste ed altre affermazioni vengono mosse alcune critiche da parte dell’ A. anche alla luce di un’ altra importante sentenza della Cassazione (n. 10741 del 2009). Quest’ultima, in base ad una serie di norme richiamate nella decisione, chiarisce che “in tale contesto, il nascituro o concepito risulta comunque dotato di autonoma soggettività giuridica (…) perché titolare, sul piano sostanziale, di alcuni interessi personali in via diretta, quali il diritto alla vita, il diritto alla salute o integrità psico-fisica, il diritto all’onore o alla reputazione, il diritto all’identità personale, rispetto ai quali- l’avverarsi della condicio iuris della nascita ex art. 1, 2 comma, c.c. (…) è condizione imprescindibile per la loro azionabilità in giudizio a fini risarcitori; su tale punto non può non rilevarsi come la questione della soggettività del concepito sia stata già posta più volte all’attenzione del legislatore italiano con alcuni disegni e proposte di legge”. Di qui l’importanza della proposta lanciata dal Movimento per la Vita fin dal 1995 di modificare l’art. 1 del Codice civile. ---------- This article examines the Court of Cassation’s recent decision (n. 9700 of 2011) which reached opposite conclusions compared to those of the first and second Tribunal. This decision states that “the subject born after his natural father’s death, caused during pregnancy by illicit means committed by a third party, has the right to demand compensation from the party for damages from both loss of paternal relationship and loss of pecuniary and non-pecuniary benefits”. However, the Court of Cassation, in its deliberation, excludes “the need to recognize the legal subjectivity of the unborn child to assert the born child’s rights” and holds that “the daughter was deprived of her father and of all the things involved in its relationship at the moment of the birth, not before she was born”. Those and further affirmations are criticized by the A. in light of another very important decision of the Court of Cassation (n. 10741 of 2009). This statement, on the basis of several legal rules, clarifies that “in this context the unborn child has its own legal subjectivity (…) as direct holder of some personal interests like the right to life, right to health or psycho- physical integrity, right to honor or to reputation, right to personal identity, for those the condicio iuris of birth settled in the art. 1, 2 c. c. (…) is a condition to take legal action for compensation of damages. Regarding this point, the Italian Parliament has already introduced several draft bills.” Hence the importance of the proposal made by the Movimento per la Vita since 1995 to amend art. 1 of the Civil Code.
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Persano, Fabio. "Evoluzione della giurisprudenza costituzionale statunitense in materia d’aborto (I)." Medicina e Morale 60, no. 4 (August 30, 2011). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2011.161.

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Abstract:
Negli Stati Uniti il dibattito sull’aborto è un tema sempre molto caldo. Questo saggio, diviso in due parti (la seconda parte sarà pubblicata sul prossimo numero della rivista) prova a ripercorrere l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale statunitense in materia d’aborto, evidenziando i cambiamenti che ciascuna decisione ha apportato al quadro giuridico precedente. In questa prima parte viene chiarito anzitutto il meccanismo di funzionamento del sistema di giustizia costituzionale statunitense e il ruolo della Corte Suprema Americana nell’ordinamento giudiziario. Viene poi dato spazio ai prodromi di Roe v. Wade (che è la prima sentenza importante in materia d’aborto), ed in particolare alle sentenze che hanno pronunciato il diritto all’uso degli anticoncezionali: fra queste Griswold v. Connecticut ed Eisenstadt v. Baird. È anche importante la decisione United States v. Vuitch del 1971, che già si occupa dell’aborto ed interpreta la Costituzione nel senso di una tendenza alla liberalizzazione. La sentenza più importante è comunque la ben nota Roe v. Wade (1973), cui è dedicata un’ampia trattazione, con particolare attenzione ai passaggi della motivazione della Suprema Corte che hanno portato ad affermare il diritto all’aborto nella scansione trimestrale che poi è stata imitata anche dal legislatore italiano. Nel presente saggio vengono avanzate dure critiche a Roe v. Wade, critiche condivise – oltretutto – da alcuni giudici della Corte Suprema Americana, di cui si riportano stralci dell’opinione dissenziente. Accanto a Roe v. Wade, è molto importante anche la meno nota sentenza Doe v. Bolton dello stesso giorno, che precisò cosa dovesse intendersi per “salute della donna”: tale fattore era stato ritenuto da Roe v. Wade decisivo ai fini del riconoscimento della libertà di abortire. Con Doe v. Bolton la salute della donna viene estesa fino a ricomprendere praticamente qualsiasi cosa. Questa prima parte si conclude con l’analisi di alcune decisioni successive a Roe e Doe, ed in particolare Webster v. Reproductive Health Services, che costituisce in parte già un passo in controtendenza rispetto a Roe. Nel prossimo numero della rivista vedremo quali ulteriori cambiamenti ci sono stati nella giurisprudenza costituzionale statunitense in materia d’aborto. ---------- Abortion debate is always a hot subject in the United States. This essay, divided into two parts (the second part is going to be published on the next issue of this review) tries to go along the development of U.S. constitutional case-law about abortion, pointing out the change that each judgement caused to the previous law picture. In this first part, the functioning of U.S. constitutional judicial system and the role of U.S. Supreme Court in its judiciary are primarily explained. Then, some space is given to the premonitory signs of Roe v. Wade (that is the first important judgement about abortion), and to the judgement in particular that delivered the right to contraception: Griswold v. Connecticut and Eisenstadt v. Baird. Also United States v. Vuitch in 1971 is important: this judgement is already about abortion and interprets the Constitution in the trend of permission. However, the most important judgement is Roe v. Wade (1973): a wide treatment is dedicated to it, particularly to the passages about the Supreme Court reasoning that affirmed abortion right in the trimestral sharing, imitated by the italian legislator too. In this essay there are hard blames to Roe v. Wade: moreover, a few Supreme Court judges agree with blames and extracts of dissenting opinion are reported. Next to Roe v. Wade, also the less-known judgement Doe v. Bolton is very important: it is contemporary to Roe and it stated precisely what was “woman health”: this element was considered decisive by Roe in order to recognize the abortion right. In Doe v. Bolton woman health was enlarged and took in almost everything. This first part ends up with the analysis of a few following Roe and Doe judgements; in particular Webster v. Reproductive Health Services is a partial coming back as to Roe. In the next issue we will see the further subsequent changes in U.S. constitutional case-law about abortion.
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