Academic literature on the topic 'Gruppi di società'

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Journal articles on the topic "Gruppi di società"

1

Fellegara, Anna Maria, Veronica Tibiletti, and Pier Luigi Marchini. "La disclosure sulla corporate governance nei gruppi, strumento di tutela di interessi diffusi. Un'analisi critica nel contesto italiano." FINANCIAL REPORTING, no. 1 (February 2011): 9–35. http://dx.doi.org/10.3280/fr2011-001002.

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Abstract:
Nella normativa nazionale, il concetto di gruppo aziendale non è precisamente definito. Di conseguenza, il riconoscimento dei confini di gruppo non è sempre immediato, il che può implicare difficoltà nell'individuazione delle responsabilità delle scelte economiche assunte al suo interno. Tale circostanza può danneggiare gli interessi dei soci di minoranza. Con riferimento a questi temi, in Italia sono state introdotte regole volte a rendere maggiormente trasparenti gli assetti proprietari nei gruppi aziendali. Gli autori si propongono di analizzare qualità ed efficacia della comunicazione in tema didei gruppi aziendali, con particolare riferimento agli effetti prodotti dalla normativa in materia di direzione e coordinamento di società.
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2

Galli, Pier Francesco, and Alberto Merini. "Dieci anni di gruppi in Italia (1970)." PSICOTERAPIA E SCIENZE UMANE, no. 4 (November 2022): 613–24. http://dx.doi.org/10.3280/pu2022-004006.

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Abstract:
Viene pubblicata, dopo una nota introduttiva di Pier Francesco Galli, la relazione te-nuta a un convegno dal titolo "Dieci anni di gruppi in Italia", organizzato da Enzo Spaltro (1929-2021) a Milano nel maggio 1970. Tra i temi discussi vi sono i seguenti: il ruolo dell'intellettuale e in particolare dello psicoanalista in una società in trasformazione e che sta ammodernandosi, la funzione delle tecniche psicologiche e psicoterapeutiche di gruppo e il loro possibile utilizzo in senso manipolatorio, la importazione di teorie e tecniche e il problema della possibile "colonizzazione" culturale da parte di altri Paesi, la psicologia del lavoro e il ruolo dello psicologo nelle aziende, e così via. [Parole chiave: Psicoterapia di gruppo; Psicologia del lavoro; Tecniche psicologiche di gruppo; Psicoanalisi di gruppo; Ruolo dell'intellettuale]
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3

Rawson, Elizabeth. "Discrimina Ordinum: The Lex Julia Theatralis." Papers of the British School at Rome 55 (November 1987): 83–114. http://dx.doi.org/10.1017/s0068246200008965.

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Abstract:
DISCRIMINA ORDINUM: LA LEX JULIA THEATRALISL'articolo tenta di discutere in modo esauriente la testimonianza relativa alia legge di Augusto che fissava posti speciali nel teatro (e, sembra, nell'anfiteatro) a vari gruppi speciali: la descrizione di Svetonio di tale sistemazione è lungi dall'essere completa. Vengono presi in considerazione precedenti a Roma, in Italia o in Grecia (specialmente Atene e Sparta), sebbene non vi siano paralleli per una riorganizzazione così accurata da parte di un individuo. Si sostiene che il suo sistema (al contrario di quello che operava, almeno più tardi, in molte città dell'Impero Romano) dipendeva da una visione della società fatta di gerarchie di ordines, gruppi di diversa dignitas che servivano la società in modi diversi.
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4

Troisi, S. Cristian. "La memoria “viaggiante” fra identità e traduzione." Entreculturas. Revista de traducción y comunicación intercultural, no. 11 (March 3, 2021): 53–68. http://dx.doi.org/10.24310/entreculturasertci.v1i11.12103.

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Abstract:
Una delle caratteristiche principali della memoria è il suo essere in movimento, il quale, attraversa in maniera trasversale: nazioni, epoche e tecnologie. Rappresenta, inoltre, uno degli aspetti più rilevanti nella costruzione dell’identità; definisce e scandice la vita di un individuo o un gruppo sociale, li caratterizza indelebilmente nel tempo, viene ri-mediata all’interno dei media e dei diversi gruppi della nostra società. Questo suo “viaggio” transnazionale che percorre lo spazio, il tempo e le tecnologie in una continua mediazione e ridefinizione lo si assimila al medesimo cammino che in una certa forma compie la traduzione. È innegabile come memoria, identità e traduzione siano intimamente connesse fra di loro e a ciò che è racchiuso nell’essenza umana, che deve intendersi in una dialettica dell’implicazione e dell’ipseità/alterità.
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Di Mauro, Luca. "Un progetto di congiura assolutista durante l'ottimestre costituzionale del 1820-21." IL RISORGIMENTO, no. 2 (November 2022): 7–37. http://dx.doi.org/10.3280/riso2022-002001.

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Abstract:
L'adozione della costituzione spagnola nelle Due Sicilie a seguito del moto carbonaro di Nola non interrompe l'attività politica delle società segrete che aveva caratterizzato il decennio precedente. Durante gli otto mesi del reme rappresentativo la clandestinità continua a essere considerata uno strumento politico e formazioni democratiche, liberali e reazionarie si muo- vono nell'ombra per modificare o rovesciare il governo. Le carte del fondo Ministero di grazia e giustizia dell'Archivio di Stato di Napoli restituiscono le indagini della polizia del regime costituzionale napoletano su di una congiura della società reazionaria dei calderari, preparata tra il dicembre 1820 e il febbraio 1821. Pur se rimasta priva di effetti pratici, l'azione del nucleo legittimista mette in luce una rete composita di azione e reclutamento e consente di analizzare le ragioni - politiche o personali - alla base della politicizzazione dei differenti gruppi sociali coinvolti nel progetto.
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6

Bianca Ceffa, Claudia. "Fra coesistenza e convivenza. Le interazioni tra diritti individuali e collettivi all'interno delle confessioni religiose." DIRITTO COSTITUZIONALE, no. 2 (June 2021): 33–54. http://dx.doi.org/10.3280/dc2021-002003.

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Abstract:
Muovendo dalle peculiarità di quelle particolari formazioni sociali costituite dalle confessioni religiose, l'articolo mira ad indagare come al loro interno sia affrontato il tema del rapporto fra tutela delle libertà individuali e salvaguardia dell'autonomia confessionale, anche alla luce delle nuove esigenze della società multiculturale. Queste ultime, infatti, imponendo all'ordinamento di considerare nuovi possibili profili di lesione dei diritti inviolabili dell'uomo all'interno dei gruppi religiosi, rinnovano il dibattito intorno all'opportunità dell'esistenza dei diritti collettivi in capo alle realtà confessionali, nonostante la funzionalità di tale categoria di diritti all'inveramento dell'obiettivo costituzionale dello sviluppo della personalità individuale.
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Fassanelli, Benedetto. "Tra bando e integrazione. Gli zingari nell'Italia di etÀ moderna." SOCIETÀ E STORIA, no. 138 (November 2012): 751–68. http://dx.doi.org/10.3280/ss2012-138004.

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Abstract:
Il saggio intende riflettere, attraverso alcune considerazioni sulla storia dei gruppi zingari in etÀ moderna, sull'opportunitÀ di introdurre il concetto di "ostilitÀ" come categoria interpretativa con cui leggere i rapporti tra societÀ maggioritarie e minoranze culturali. In particolare, si sofferma sulle forme del bando che colpiva, pressoché ovunque, gli zingari, assumendo come esemplificazioni la legislazione veneta del XVI secolo e il disegno di "riduzione" degli zingari intentato nel 1641 nello Stato pontificio. La persistenza della minoranza (nonostante i toni risolutivi del discorso repressivo e delle retoriche criminali) puň essere studiata alla luce dell'idea di ostilitÀ che rimanda ad una dimensione relazionale possibile, alla forma di integrazione di cui furono capaci le societÀ dell'epoca. Una relazione che si regge su un equilibrio instabile, ostile appunto, ma che non potrebbe essere compresa pienamente riferendosi al piů rigido binomio "tolleranza/intolleranza".
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Licciardello, Orazio. "Diversità e integrazione: tra pregiudizi e Identita’." International Journal of Developmental and Educational Psychology. Revista INFAD de Psicología. 1, no. 1 (July 2, 2016): 377. http://dx.doi.org/10.17060/ijodaep.2016.n1.v1.243.

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Abstract:
La convivenza tra persone e gruppi sociali appartenenti a culture molto diverse costituisce uno dei problemi di maggior complessità delle società del nostro tempo. Tale complessità è diventata ancora più evidente in relazione al crescente flusso di immigrati che vedono nell'Europa la possibilità di sfuggire alla guerra ed anche alla fame che attanaglia i loro paesi d'origine. Si tratta di realizzare condizioni di civile convivenza e di reciprocità coniugando culture e Identità sociali, mediante processi di integrazione, talora difficili ma tuttavia indispensabili, sfuggendo alle facili e stereotipiche semplificazioni ideologiche e utilizzando, invece, gli strumenti d'analisi ed intervento che le scienze psicologiche e sociali possono fornire.
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Pappalardo, Adriano. "CRISI ECONOMICA, ISTITUZIONI E RENDIMENTO IN 17 DEMOCRAZIE." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 27, no. 3 (December 1997): 519–68. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200025090.

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Abstract:
IntroduzioneAlla metà degli anni settanta, la prima di una serie di crisi economiche colpiva le democrazie occidentali, sottoponendo a sfide più o meno severe le loro strutture e le loro capacità politico-istituzionali. Del tema si è occupata un'intera letteratura, che ha fornito ragguardevoli contributi alla conoscenza del contenuto e dell'efficacia delle risposte di singoli paesi o gruppi di paesi e degli adattamenti/mutamenti subiti dalle società e dagli attori interessati. In questo articolo, viene tracciato un bilancio della materia, aggiornato con informazioni e spiegazioni che si estendono fino alla metà degli anni novanta e coprono diciassette paesi.
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Pattenden, Miles. "Governor and government in sixteenth-century Rome." Papers of the British School at Rome 77 (November 2009): 257–72. http://dx.doi.org/10.1017/s006824620000009x.

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Abstract:
L'importanza del governo a Roma e il ruolo del papa e dei suoi ufficiali in esso crebbero rapidamente nel corso del XVI secolo. Il presente articolo prende la figura del governatore della città come un case-study e, usando dati legislativi, d'archivio e finanziari, ci si domanda come possiamo valutare quel processo e cosa rivela circa le aspirazioni dei Romani per il governo. Si conclude che questa espansione non fu il risultato di una centralizzazione deliberate o di una razionalizzazione dai papi del XVI secolo, ma che differenti gruppi all'interno della società romana sfruttarono l'idea di un'autorità papale per promuovere i loro propri interessi e incoraggiare la stabilità politica. Infine l'articolo prende in considerazione le conseguenze che questo ha avuto per lo sviluppo di Roma come una comunità politica, e si arguisce che nei secoli precedenti la rivoluzione francese, lungi dall'essere una causa di stagnazione e declino, il governo papale continuò ad evolversi per incontrare le aspettative maturate su di esso dalla società dell'ancien régime.
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Dissertations / Theses on the topic "Gruppi di società"

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Maspes, I. "AUTONOMIA NEGOZIALE NEI GRUPPI DI SOCIETÀ." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2017. http://hdl.handle.net/2434/494624.

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Abstract:
The thesis analyses juridical relations amongst the parties of a group of companies and the role of contract in the formation and regulation of groups of companies. More specifically, the study analyses the so-called “Beherrschungsvertrag” and its eligibility in the Italian legal system, as well as the limits to contracts governing groups of companies under mandatory Italian Corporation laws. The final part contains an in-depth analysis of the practical problems that often arise in relation to intra-group service contracts and offers possible juridical solutions in alternative to the liability action under art. 2497 of the Italian Civil Code.
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BARABINO, PIETRO. "Gruppi di società e diritto del lavoro." Doctoral thesis, Università Bocconi, 2009. https://hdl.handle.net/11565/4053469.

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3

LENTINI, LUCA SERAFINO. "I contratti di cash pooling nei gruppi di società." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2022. http://hdl.handle.net/10280/129464.

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Abstract:
Muovendo dalla complessità e diversificazione del reale, il lavoro si confronta con il fenomeno del «cash pooling» nei gruppi societari, privilegiando un approccio di tipo contrattuale. In questa prospettiva, che muove dalle implicazioni conseguenti all'utilizzo dello strumento contrattuale da parte dell'impresa di gruppo, l'analisi dei profili strutturali dei modelli che compongono l'operatività suggerisce di abbandonare soluzioni di respiro unificante o generale, per riconoscere la pluralità e la variabilità di funzioni che possono contraddistinguere queste operazioni. Sulla base di tale conclusione il lavoro si concentra altresì su alcuni dei più importanti profili disciplinari di un singolo, e diffuso, modello di cash pooling, caratterizzato da un'apertura di credito esclusiva nei confronti della società pooler.
The thesis analyzes cash pooling in company groups. Following an investigation of the current state of the practice through the assessment of various contractual models, the thesis argues against the adoption of a unifying or general model, which would not allow for the recognition of the various functions and goals which can be achieved through cash pooling. Based on the foregoing, the thesis also focuses on some of the most important disciplinary profiles concerning a single, widely-adopted, cash pooling model, characterized by an exclusive line of credit to the pooler.
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Fiorella, Michele. "Profili penali della disciplina dei gruppi di società." Doctoral thesis, Università degli studi del Molise, 2012. http://hdl.handle.net/11695/66410.

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Abstract:
By inserting, in the case of infidelity sheet, the legislative provision of compensatory benefits to the thematic groups of companies has received a dignity expressed also in the field of economic criminal law. The legislative policy choice, which is part of more general political objective of the criminal reform legislature to build a corporate criminal law at least, permeated by the need to respect the canons of concrete offensiveness, was welcomed by the criminal law literature which, at day after the news, has renewed interest in the topic. The discipline of the groups, in addition to covering the primary interest for its remarkable application, is also an important test to verify the consistency of legislative solutions to the plane having to be the criminal law, to verify, in an optical teleological mold, compliance with the legislation, and compared to a value-free system oriented. In this respect, the relationship between the discipline of civil groups and the penal, it highlights how the criminal law is actually conforms to the face of a criminal justice system-oriented values of proportionality and last resort, because the scope of the empirical case is criminal back with respect to a compensation order statutory safeguards: the importance attributed to the benefits legitimately expected, for the purposes of exemption from criminal liability, and their irrelevance, conversely, for the purposes of the exclusion of liability, means that the protection of the assets case of corporate criminal law occupy a space only residual. If these profiles are the valuable discipline of criminal groups of companies, many are, however, the critical insights that leaves open the interpreter. In terms of the goodness of legislative choices, remaining margin of doubt regarding the appropriateness of the choice of a sectoral nature, which poses the risk of limiting the scope of application to the single case of infidelity sheet, only one for which is expressly provided, creating, thus, not a few dystonias application within the same sub-sector of economic criminal law. Of no little importance appear, then, the complaints to be moved to the 'rules of criminal groups' in terms of determination of the criminal case due to lack of coordination of the reform of corporate crimes with that of corporate law. While the legislature company was able to create a harmonious and appropriate discipline to pursue the objectives of protection, taking care of both groups in pathology, as in physiology, the approach of the criminal legislature was much more rough and minimalist: on the side of corporate criminal, in fact, the abuse of centralized management is not connected to a theory of liability or administrative bodies of the holding company or parent of the Leg. 231/2001. Hence the need to try to retrieve the criminal liability of the real center of decision (the organs of the holding company), through the application of the general conditions of the typicality of the extension of articles 110 and 113 c.p., the responsibility for the insolvency of individuals, and for the administrative offenses by legal persons.
Mediante l’inserimento, all’interno della fattispecie di infedeltà patrimoniale, della previsione normativa dei vantaggi compensativi la tematica dei gruppi di società ha ricevuto una dignità espressa anche nel settore del diritto penale dell’economia. La scelta di politica legislativa, che si inserisce più genericamente nell’obiettivo politico criminale del legislatore novellante di costruire un diritto penale societario minimo, permeato dal necessario rispetto dei canoni di concreta offensività, è stata salutata con favore dalla letteratura penalistica la quale, all’indomani della novella, ha rinnovato l’interesse per il tema. La disciplina dei gruppi, infatti, oltre a rivestire primario interesse per la sua notevole applicazione, costituisce anche un importante banco di prova per verificare la coerenza delle soluzioni legislative rispetto al piano del dover essere della legislazione penale; per verificare, cioè, in un ottica di stampo teleologico, la conformità della disciplina settoriale, rispetto ad un sistema assiologicamente orientato. Sotto tale profilo, il rapporto tra la disciplina civile dei gruppi e quella penale, consente di evidenziare come la normativa penale sia effettivamente conforme al volto di un sistema penale orientato dai valori di sussidiarietà ed extrema ratio, in quanto la portata empirica della fattispecie penale risulta arretrata rispetto ai presidi risarcitori di ordine civilistico: la attribuita rilevanza ai vantaggi fondatamente prevedibili, ai fini della esclusione della responsabilità penale, e la loro irrilevanza, per converso, ai fini della esclusione della responsabilità civile, fa sì che nella tutela del patrimonio sociale la fattispecie di diritto penale societario occupi uno spazio solamente residuale. Se tali sono i profili di pregio della disciplina penale dei gruppi di società, non pochi sono, tuttavia, gli spunti critici che lascia aperti all’interprete. Sul piano della bontà delle scelte legislative, residuano margini di dubbio sull’opportunità di una scelta di carattere settoriale, che pone il rischio di limitarne la portata applicativa alla sola fattispecie di infedeltà patrimoniale, unica per la quale risulta espressamente prevista; creando, così, non poche distonie applicative nell’ambito dello stesso sottosettore del diritto penale dell’economia. Di non poco rilievo appaiono, poi, le censure da muovere alla ‘disciplina penale dei gruppi’ sul piano della determinatezza della fattispecie penale dovute al mancato coordinamento della riforma dei reati societari con quella del diritto societario. Mentre il legislatore societario è stato capace di creare una disciplina armonica e idonea a perseguire gli obiettivi di tutela, occupandosi dei gruppi tanto nella patologia, quanto nella fisiologia, l’approccio del legislatore penale è stato ben più approssimativo e minimalista: sul versante penale societario, infatti, all’abuso di direzione unitaria non si è collegata una ipotesi di responsabilità né degli organi amministrativi della holding, né della controllante con il d.lgs. 231/2001. Di qui la necessità di provare a recuperare la responsabilità penale del vero centro decisionale (gli organi della holding), attraverso l’applicazione delle clausole generali di estensione della tipicità di cui agli artt. 110 e 113 c.p., tanto per la responsabilità concorsuale delle persone fisiche, quanto per quella amministrativa da reato delle persone giuridiche.
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BOGONI, FRANCESCA MARTA. "Il superamento del principio di responsabilità limitata nei gruppi di società." Doctoral thesis, Università Bocconi, 2010. https://hdl.handle.net/11565/4053900.

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MANCINI, Raffaella. "La bancarotta fraudolenta per distrazione nei gruppi di società." Doctoral thesis, Università degli studi del Molise, 2017. http://hdl.handle.net/11695/72802.

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Abstract:
Il lavoro è incentrato sull’analisi del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione nei gruppi di società, attraverso l’analisi critica della rilevanza e degli effetti della dichiarazione di fallimento, che rappresenta il perno su cui ruotano le fattispecie di bancarotta. Si percorrerà l’intero percorso giurisprudenziale e dottrinale circa la possibilità di escludere la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione in favore di altra società del medesimo gruppo in caso di conseguimento di vantaggio compensativo. L’obiettivo della ricerca sarà quello di dare una risposta all’incerta natura del vantaggio compensativo che può escludere la configurabilità del reato. Il punto di partenza del detto lavoro è dato dall’analisi del fenomeno dei gruppi di società, che si è sviluppato in maniera costante nella realtà fattuale in un contesto caratterizzato dalla perdurante assenza di normative specifiche che ne regolassero i caratteri propri, necessari per consentirne l'individuazione, nonché il funzionamento, l'attività, e i rapporti con i terzi. La riconoscibilità del gruppo ha consentito di vagliare l'utilità delle operazioni compiute dalle singole società che ne fanno parte nel più ampio contesto caratterizzato dall'esistenza di legami tra le stesse e quindi, in un'analisi a largo raggio, ha consentito di individuare per una società un vantaggio nascente da una operazione diversa da quella da lei posta in essere. Di conseguenza detta evoluzione ha condotto ad esaminare la teoria dei vantaggi compensativi, la quale, come si vedrà, rappresenta un altro tema di forte dibattito e contrasto tanto dottrinale quanto giurisprudenziale. Infatti si cercherà di valutare la sussistenza di eventuali responsabilità penali a carico di chi, a capo del gruppo societario, sacrifica gli interessi delle altre imprese per l'ottenimento di un interesse di gruppo. Quindi si affronterà il problema di determinare se in presenza di interesse di una società controllata sacrificato in nome dell'interesse di gruppo possa configurarsi il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione. Il lavoro mira, quindi, a stabilire i confini e i limiti dell’applicabilità in campo penale societario della teoria dei vantaggi compensativi nell’ambito di operazioni poste in essere nell’ambito di un gruppo di società. Lo sforzo della scrivente è stato quello di valutare l’eventuale non punibilità delle condotte di operazioni infragruppo che abbiano arrecato dei vantaggi indiretti in favore di una società fallita tali da neutralizzare gli effetti negativi dell’operazione contestata, nonché di capire se l’appartenenza al “gruppo” sia suscettibile di incidere sulla valutazione relativa alla natura distrattiva delle dette operazioni. Senza contropartita, effettiva o potenziale, non è consentito indebolire la società destinata al fallimento a favore di altra, sia pure all’interno del medesimo gruppo. A maggior ragione, non può esser consentita la distrazione di attività tra due società del medesimo gruppo, entrambe in difficoltà economiche e questo perché in tal caso nessuna prognosi positiva è evidentemente possibile. Pertanto la presenza di un gruppo societario non legittima, per ciò solo, qualsivoglia condotta di asservimento di una società all'interesse delle altre società del gruppo, dovendosi, per contro, ritenere che l'autonomia soggettiva e patrimoniale che contraddistingue ogni singola società imponga all'amministratore di perseguire prioritariamente l'interesse della specifica società cui sia preposto e, pertanto, di non sacrificarne l'interesse in nome di un diverso interesse, ancorché riconducibile a quello di chi sia collocato al vertice del gruppo, che non procurerebbe alcun effetto a favore dei terzi creditori dell'organismo impoverito. Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione (effettuata a favore di società del medesimo gruppo), conseguente alla operazione di diminuzione patrimoniale senza apparente corrispettivo, sussiste solo a condizione che gli ipotizzati benefici indiretti della fallita non risultino effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo e non siano idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione compiuta. Dunque, mentre parte della dottrina addirittura configura il c.d. vantaggio compensativo come una vera e propria scriminante, la giurisprudenza, anche quella più “aperturista”, sembra molto più cauta, pretendendo che comunque il depauperamento abbia trovato bilanciamento in una qualche corrispettiva utilità per la società impoverita e quindi fallita. Si ritiene, pertanto, che in tema di bancarotta distrattiva ciò che rileva è solo il vantaggio compensativo effettivamente ottenuto, non quello meramente prevedibile. Conclusivamente però non posso esimermi da una notazione: il conflitto di interessi di cui all’art 2634 cc è quello tra gli amministratori e i soci o, se si vuole, quello tra i soci controllanti (che hanno interesse cioè anche nella società controllante) e gli altri soci. Nei loro confronti potrà valere il c.d. vantaggio compensativo. Ma nei confronti dei “puri” creditori della società depauperata, come potrebbe rilevare tale vantaggio? Se dell’operazione si è avvantaggiato il gruppo (e quindi la società leader che, in ipotesi, non è quella di cui i soggetti in questione sono creditori), quale compensazione ne deriverà per questi ultimi? Solo una effettiva mancanza di danno (e non certo la recuperabilità ex post) potrebbe rendere irrilevante l’atto dispositivo.
The work focuses on the analysis of the crime of fraudulent bankruptcy distraction in groups of companies through the critical analysis of the relevance and the effects of the declaration of bankruptcy, which is the pivot around which revolve the bankruptcy case. It will cover the entire route and jurisprudential doctrine of the possibility of excluding the configurability of the capital fraudulent bankruptcy offense for distraction in favor of another company in the same group in the event of attainment of compensatory advantage. The objective of the research will be to give a response to the uncertain nature of the countervailing advantage which may exclude the configurability of the crime. The point of departure of the said work is given the analysis of the phenomenon of groups of companies, which has steadily developed into factual reality in a context of continued absence of specific regulations that would regulate their characters, necessary to allow the 'identification, as well as the operation, activities, and relationships with third parties. The recognition of the group made it possible to explore the usefulness of operations undertaken by the individual companies that are part of the wider context characterized by the existence of ties between them and then, in a wide-ranging analysis, helped to identify for a company a rising edge from a different operation from the one she put in place. As a result of this evolution it has involved examining the theory of compensatory benefits, which, as we shall see, is another topic of great debate and contrast so much doctrinal as jurisprudential. In fact it will seek to assess the existence of any criminal responsibility borne by those who, at the head of the corporate group, sacrifice the interests of other companies in order to obtain a group interest. Then you will face the problem of determining if there's interest in a subsidiary sacrificed in the interest of the group name may constitute the crime of fraudulent bankruptcy distraction. he work is aimed, therefore, to establish the boundaries and the limits of the applicability in the field of corporate criminal theory of compensatory benefits in operations carried out within a group of companies. The writer of the effort was to evaluate the possible non-punishment of the conduct of inter-company transactions that have caused indirect advantages in favor of a bankrupt company such as to counteract the negative effects of the transaction at issue, as well as to figure out if the membership of the "group" is likely to affect the assessment of the distractive nature of these transactions. Without counterpart, actual or potential, it is not allowed to weaken the company doomed to failure in favor of the other, even within the same group. A fortiori, it can not be allowed the distraction of activities between two of the same group, both in economic difficulties, and this is because in that case no positive prognosis is obviously possible. Therefore the presence of a corporate group not legitimate for that reason alone, any conduct of enslavement of a company to the interest of other group companies, having, by contrast, believe that the subjective and patrimonial autonomy that distinguishes each company requires all 'director of primarily pursue the interest of specific companies which is in charge and, therefore, not sacrificing the interest in the name of a different interest, although traceable to that of someone who is placed at the top of the group, which does not confer any effect favor of depleted body third party creditors. The crime of fraudulent bankruptcy distraction (made in favor of the same group), resulting from the operation of financial loss for no apparent consideration, there is only provided the hypothesized indirect benefits of the bankrupt found not effectively connected to a total benefit of the group and they are not fit to effectively compensate for the negative effects of the operation done immediately. So, while some commentators even configures the compensatory benefit as a real exonerating, case law looks much more cautious, however, demanding that the impoverishment has found balance in any corresponding benefit to the society impoverished and therefore failed. It is believed, therefore, that the subject of bankruptcy distractive what is important is only the compensatory benefits actually received, not merely to be expected. But I must conclusively by a note: the conflict of interests referred to in article 2634 c.c. is between the directors and the shareholders or, if you will, the one between the controlling shareholders (who have an interest that is also in the parent company) and other shareholders. Against them will be worth the compensatory advantage. But against "pure" creditors of impoverished society, how it could detect such an advantage? If the operation has benefited the group (and therefore the leading companies which, in theory, is not that in which the persons in question are credit), which shall result in compensation for the latter? Only an actual lack of damage (and certainly not the ex post recovery) could make irrelevant the act device.
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7

BEVILACQUA, FRANCESCA CHIARA. "La responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 e i gruppi di società." Doctoral thesis, Università Bocconi, 2008. https://hdl.handle.net/11565/4051207.

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BENEDETTI, LORENZO. "La responsabilità di "chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio (art. 2497, II co, c.c.)." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2009. http://hdl.handle.net/10280/528.

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Abstract:
Il presente lavoro si propone di approfondire il tema della “responsabilità nel gruppo” , così come disciplinata dalla riforma del diritto societario. In particolare la riflessione si concentrerà sulle due diverse fattispecie di responsabilità disciplinate al II co., dell’art. 2497 c.c., al fine di -ricostruirne gli elementi costitutivi e i connotati; -proporne un inquadramento sistematico nel contesto del microsistema normativo della responsabilità speciale nel gruppo e, più ampiamente, delle categorie generali del dritto civile. A tal fine si è ritenuto indispensabile procedere preliminarmente a ricostruire la natura della responsabilità di cui al I co. dell’art. 2497 c.c. (cap. I), posto che il II comma, prima parte, di tale disposizione prevede l’imputazione di un’obbligazione risarcitoria solidale a “chiunque abbia preso parte al fatto lesivo”. Poiché con questa espressione si introduce, inequivocabilmente, una responsabilità da concorso, occorre stabilire quale sia il fatto al quale si prende parte. D’altronde l’intesse a definire la responsabilità per abuso di eterodirezione deriva dal fatto che, come si cercherà di dimostrare compiutamente, la responsabilità sia di “chi abbia preso comunque parte al fatto lesivo”, sia di “chi ne abbia tratto consapevolmente beneficio” risulta essere, già in base all’inequivoco tenore letterale della norma, accessoria e dipendente dalla prima. La riflessione relativa alla responsabilità principale da direzione e coordinamento contra legem è stata condotta alla luce delle diverse teorie proposte dalla dottrina civilistica per di distinguere l’ambito della responsabilità extracontrattuale da quella da inadempimento. La medesima indagine ha cercato di individuare anche l’oggetto e la fonte dell’obbligo di esercitare l’eterodirezione in conformità ai principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale. La ricostruzione della responsabilità prevista al I comma dell’art. 2497 c.c. ha costituito, inoltre, un riferimento indispensabile per definire la fattispecie relativa a “chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo”. Si è proposto, infatti, un raffronto fra la disciplina di cui al I e al II comma della disposizione in esame, al fine di determinare l’ambito di applicazione della responsabilità dei concorrenti all’abuso di eterodirezione (cap. II). Tale metodo conduce ad attribuire alla fattispecie di cui al II co., prima parte, dell’art. 2497 una funzione sistematica residuale rispetto alle diverse condotte con-cause dell’evento lesivo. La disposizione risulta, cioè, capace di fondare la responsabilità solidale di qualunque soggetto abbia fornito un contributo causalmente efficiente al verificarsi del fatto lesivo, non suscettibile di integrare gli estremi dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, entro cui il I co. della disposizione di apertura del Capo IX –tramite l’utilizzo dell’espressione “esercitando attività di direzione e coordinamento di società”- inquadra l’agire nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui, in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale. Funzione residuale, anzi di chiusura, del microsistema della responsabilità nel gruppo viene anche attribuita alla fattispecie di cui all’ultima parte, del II co. dell’art. 2497 c.c. (cap III). Per ricostruire tale fattispecie, essa è stata esaminata in parallelo con l’azione generale di arricchimento, come suggerito dalla limitazione al “vantaggio conseguito” posta all’obbligo del beneficiario consapevole. Il riferimento all’azione generale di arricchimento risulta utile per cogliere differenze e affinità con il rimedio in esame; e per ricostruire i profili indeterminati e la collocazione sistematica di una disposizione appena tratteggiata dal legislatore. Terminata la ricostruzione dei profili generali della responsabilità dei concorrenti e dei beneficiari consapevoli, si è proceduto ad utilizzarne gli esiti per affrontare due ipotesi paradigmatiche di responsabilità: -quella della persona fisica holding, dato che l’opinione dottrinaria prevalente ricorre proprio al II comma dell’art. 2497 c.c. per sanzionare tale soggetto, escluso dai legittimati passivi all’azione per abuso di eterodirezione dalla restrittiva formula letterale utilizzata al I comma (cap. IV). Si è cercato, in particolare, di dimostrare l’inadeguatezza di tale tesi, oltre che del ricorso al diritto comune della responsabilità civile a disciplinare il caso omesso della capogruppo individuale. Si è proposta, inoltre, una soluzione alternativa della questione, fondata sull’estensione analogica del I comma, cui si dovrebbe pervenire grazie all’intervento della Corte costituzionale. -quella della banca, in modo da verificare -avvalendosi anche delle esperienze maturate in altri ordinamenti- se possono configurarsi condotte della stessa suscettibili di acquisire rilievo per l’applicazione della nuova disciplina della responsabilità nel gruppo.
This work deals with the new italian law of the liability in the groups of companies (art. 2497 c.c., which took effect with the reform of corporate law. In the first chapter we try to establish if the first paragraph of the art. 2497 c.c.provide for a contractual liability, due to a breach of a pre-existent obligation; or a tort liability, due to the commission of a tort. The second chapter analises the first part of the second paragraph of art. 2497 c.c. to establish the nature and the systematic function of the liability of who take part in the abuse of the holding company. The third chapter talks about the liability of the aware beneficiary (second part of the second paragraph of art. 2497 c.c.): in this work we try to establish the nature of the liability , considered as a case of unjustified enrichment (art. 2041 c.c.). In the last two chapter we apply the results of the previous reflection to: the case of the holding-individual person, to establish which discipline we must apply to it, which the first paragraph of the art. 2497 c.c.doesn't provide for; establish if the liability in the group can be applied to the bank, when it is holding, concurrent in its tort or aware beneficiary.
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BENEDETTI, LORENZO. "La responsabilità di "chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio (art. 2497, II co, c.c.)." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2009. http://hdl.handle.net/10280/528.

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Abstract:
Il presente lavoro si propone di approfondire il tema della “responsabilità nel gruppo” , così come disciplinata dalla riforma del diritto societario. In particolare la riflessione si concentrerà sulle due diverse fattispecie di responsabilità disciplinate al II co., dell’art. 2497 c.c., al fine di -ricostruirne gli elementi costitutivi e i connotati; -proporne un inquadramento sistematico nel contesto del microsistema normativo della responsabilità speciale nel gruppo e, più ampiamente, delle categorie generali del dritto civile. A tal fine si è ritenuto indispensabile procedere preliminarmente a ricostruire la natura della responsabilità di cui al I co. dell’art. 2497 c.c. (cap. I), posto che il II comma, prima parte, di tale disposizione prevede l’imputazione di un’obbligazione risarcitoria solidale a “chiunque abbia preso parte al fatto lesivo”. Poiché con questa espressione si introduce, inequivocabilmente, una responsabilità da concorso, occorre stabilire quale sia il fatto al quale si prende parte. D’altronde l’intesse a definire la responsabilità per abuso di eterodirezione deriva dal fatto che, come si cercherà di dimostrare compiutamente, la responsabilità sia di “chi abbia preso comunque parte al fatto lesivo”, sia di “chi ne abbia tratto consapevolmente beneficio” risulta essere, già in base all’inequivoco tenore letterale della norma, accessoria e dipendente dalla prima. La riflessione relativa alla responsabilità principale da direzione e coordinamento contra legem è stata condotta alla luce delle diverse teorie proposte dalla dottrina civilistica per di distinguere l’ambito della responsabilità extracontrattuale da quella da inadempimento. La medesima indagine ha cercato di individuare anche l’oggetto e la fonte dell’obbligo di esercitare l’eterodirezione in conformità ai principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale. La ricostruzione della responsabilità prevista al I comma dell’art. 2497 c.c. ha costituito, inoltre, un riferimento indispensabile per definire la fattispecie relativa a “chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo”. Si è proposto, infatti, un raffronto fra la disciplina di cui al I e al II comma della disposizione in esame, al fine di determinare l’ambito di applicazione della responsabilità dei concorrenti all’abuso di eterodirezione (cap. II). Tale metodo conduce ad attribuire alla fattispecie di cui al II co., prima parte, dell’art. 2497 una funzione sistematica residuale rispetto alle diverse condotte con-cause dell’evento lesivo. La disposizione risulta, cioè, capace di fondare la responsabilità solidale di qualunque soggetto abbia fornito un contributo causalmente efficiente al verificarsi del fatto lesivo, non suscettibile di integrare gli estremi dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, entro cui il I co. della disposizione di apertura del Capo IX –tramite l’utilizzo dell’espressione “esercitando attività di direzione e coordinamento di società”- inquadra l’agire nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui, in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale. Funzione residuale, anzi di chiusura, del microsistema della responsabilità nel gruppo viene anche attribuita alla fattispecie di cui all’ultima parte, del II co. dell’art. 2497 c.c. (cap III). Per ricostruire tale fattispecie, essa è stata esaminata in parallelo con l’azione generale di arricchimento, come suggerito dalla limitazione al “vantaggio conseguito” posta all’obbligo del beneficiario consapevole. Il riferimento all’azione generale di arricchimento risulta utile per cogliere differenze e affinità con il rimedio in esame; e per ricostruire i profili indeterminati e la collocazione sistematica di una disposizione appena tratteggiata dal legislatore. Terminata la ricostruzione dei profili generali della responsabilità dei concorrenti e dei beneficiari consapevoli, si è proceduto ad utilizzarne gli esiti per affrontare due ipotesi paradigmatiche di responsabilità: -quella della persona fisica holding, dato che l’opinione dottrinaria prevalente ricorre proprio al II comma dell’art. 2497 c.c. per sanzionare tale soggetto, escluso dai legittimati passivi all’azione per abuso di eterodirezione dalla restrittiva formula letterale utilizzata al I comma (cap. IV). Si è cercato, in particolare, di dimostrare l’inadeguatezza di tale tesi, oltre che del ricorso al diritto comune della responsabilità civile a disciplinare il caso omesso della capogruppo individuale. Si è proposta, inoltre, una soluzione alternativa della questione, fondata sull’estensione analogica del I comma, cui si dovrebbe pervenire grazie all’intervento della Corte costituzionale. -quella della banca, in modo da verificare -avvalendosi anche delle esperienze maturate in altri ordinamenti- se possono configurarsi condotte della stessa suscettibili di acquisire rilievo per l’applicazione della nuova disciplina della responsabilità nel gruppo.
This work deals with the new italian law of the liability in the groups of companies (art. 2497 c.c., which took effect with the reform of corporate law. In the first chapter we try to establish if the first paragraph of the art. 2497 c.c.provide for a contractual liability, due to a breach of a pre-existent obligation; or a tort liability, due to the commission of a tort. The second chapter analises the first part of the second paragraph of art. 2497 c.c. to establish the nature and the systematic function of the liability of who take part in the abuse of the holding company. The third chapter talks about the liability of the aware beneficiary (second part of the second paragraph of art. 2497 c.c.): in this work we try to establish the nature of the liability , considered as a case of unjustified enrichment (art. 2041 c.c.). In the last two chapter we apply the results of the previous reflection to: the case of the holding-individual person, to establish which discipline we must apply to it, which the first paragraph of the art. 2497 c.c.doesn't provide for; establish if the liability in the group can be applied to the bank, when it is holding, concurrent in its tort or aware beneficiary.
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GENTILE, CAROLINA. "GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DELL'IMPRESA ARTICOLATA IN UN GRUPPO." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2021. http://hdl.handle.net/10280/98839.

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Abstract:
La tesi si propone l’obbiettivo di analizzare la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti dell’impresa articolata in un gruppo, come prevista nel nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il lavoro è strutturato in quattro capitoli, il primo dei quali ha la funzione di breve introduzione all’argomento. Più precisamente, nell’ambito del primo capitolo si è voluto dare conto dello stato dell’arte nel contesto ante riforma e dei principi che hanno ispirato la riforma. Esaurita la parte introduttiva, il secondo capitolo è stato dedicato, invece, ad esporre i rilievi preliminari sui termini del problema, anche al fine di individuare le modalità interpretative per una ricostruzione dottrinale della disciplina, la quale appare, prima facie, piuttosto lacunosa. La seconda parte del capitolo è stata dedicata, invece, ad esaminare la nozione di gruppo, al fine di definire l’ambito applicativo della nuova disciplina. Nell’ambito del terzo capitolo si è proceduto, invece, a dare conto del ruolo riferibile alla holding nella gestione della crisi di gruppo. Si è, poi, dato luogo all’analisi della fattispecie normativa degli accordi di ristrutturazione dell’impresa articolata in un gruppo, trattando in modo più approfondito dei problemi applicativi che l’istituto pone. Il quarto capitolo, infine, è stato dedicato ad una disamina dei profili procedimentali, ovvero delle problematiche che vengono in considerazione nella fase processuale cui gli accordi di ristrutturazione sono soggetti al fine della loro omologazione.
The thesis aims to analyze the discipline of debt restructuring agreements of the corporate group enterprise, as provided for in the new code of business crisis and insolvency. The work is structured into four chapters, the first of which serves as a brief introduction to the topic. More precisely, in the context of the first chapter it is showed the state of the art in the pre-reform context and of the principles that inspired the reform. The second chapter is dedicated, instead, to exposing the preliminary remarks on the terms of the problem, also in order to identify the interpretative methods for a doctrinal reconstruction of the discipline which appears, prima facie, rather incomplete. The second part of the chapter is dedicated to examining the notion of group, in order to define the application scope of the new discipline. In the context of the third chapter, instead, it was considered the role attributable to the holding in managing the group crisis. Then there were analyzed the application problems of the discipline debt restructuring agreements of the group enterprise. The fourth chapter is dedicated to an examination of the procedural profiles, i.e. the problems that are taken into consideration with regard to the procedural phase to which the restructuring agreements are subject in order to be approved.
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Books on the topic "Gruppi di società"

1

Galgano, Francesco. I gruppi di società. Torino: UTET, 2001.

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2

Benussi, Carlo. Infedeltà patrimoniale e gruppi di società. Milano: A. Giuffrè, 2009.

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3

Daccò, Alessandra. L'accentramento della tesoreria nei gruppi di società. Milano: A. Giuffrè, 2002.

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4

Stand und Entwicklung des italienischen Rechts der Unternehmenszusammenschlüsse (gruppi di società / gruppi di imprese). Frankfurt am Main: P. Lang, 2010.

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5

Majo, Alessandro Di. I gruppi di società: Responsabilità e profili concorsuali. Milano: Giuffrè editore, 2012.

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6

Franceschelli, Remo. Responsabilità limitata e gruppi di società: Unità economica e pluralità giuridica e di imprese nei gruppi di società, profili di diritto interno e comparato. Milano: Dott. A. Giuffrè Editore, 1987.

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7

Montalenti, Paolo. Persona giuridica, gruppi di società, corporate governance: Studi in tema di società per azioni. Padova: CEDAM, 1999.

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8

Ricci, Concetta. La tassazione consolidata dei gruppi di società: Studi preliminari. Bari: Cacucci, 2010.

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9

Santi, Francesco. Amministrazione e controlli: Società di persone, imprese gestite da enti collettivi, consorzi, gruppi europei di interesse economico... [Padova]: CEDAM, 2011.

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Balboni, Paolo. Sillabo di riferimento per l’insegnamento dell’italiano della musica. Venice: Edizioni Ca' Foscari, 2018. http://dx.doi.org/10.30687/978-88-6969-270-3.

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Abstract:
Nel 2015 il Ministero degli Esteri dedicò l’anno alla riflessione mondiale sul rapporto tra lingua italiana e musica. La prima cosa che emerse, passando dai ‘proclami’ sull’importanza dell’italiano della musica alla progettazione di linguistica educazionale, fu l’assenza di una visione sistemica e scientifica del concetto di ‘italiano della musica’ e del suo insegnamento. La Società Dante Alighieri e i Laboratori Itals e LabCom di Ca’ Foscari hanno avviato un approfondimento su questo tema: il risultato della ricerca, affidata a Paolo E. Balboni, è questo sillabo di italiano per strumentisti, cantanti d’opera, direttori, compositori e musicologi, con ampie differenziazioni tra questi diversi gruppi. Il sillabo è gratuitamente a disposizione di autori di manuali, di insegnanti, di enti certificatori e formatori.
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Book chapters on the topic "Gruppi di società"

1

Ienna, Gerardo. "Le origini politico-istituzionali del Gruppo Nazionale di Storia della Fisica." In Società italiana degli storici della fisica e dell'astronomia : atti del XLI Convegno annuale = proceedings of the 41st Annual Conference. Pisa University Press, 2022. http://dx.doi.org/10.12871/97888333969413.

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Conference papers on the topic "Gruppi di società"

1

Buda, Chiara. "Cittadinanze sospese e diritto alla cittá: suspended citizenship and the right to the city." In International Conference Virtual City and Territory. Roma: Centre de Política de Sòl i Valoracions, 2014. http://dx.doi.org/10.5821/ctv.7905.

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Abstract:
La città globale ha generato una forte ipermobilità delle merci e degli uomini. Cambiano cioè gli attori e i gruppi sociali della scena urbana. Rilevante è la presenza degli immigrati che forniscono manodopera in numerosi ambiti. Le società ospitanti riconoscono, infatti, il ruolo determinante degli stranieri in quanto lavoratori, ma pongono forti resistenze nel riconoscerli in quanto cittadini. In altre parole, restano cittadini sospesi tra il paese d’origine e quello d’arrivo, perché godono di una cittadinanza con revoca. Gli immigrati possono al massimo godere di una cittadinanza sostanziale, nel senso che esiste un insieme di pratiche di cittadinanza, che fanno percepire lo straniero come se fosse a casa propria pur non essendolo. Si tratta delle c.d. pratiche di home making, cioè di addomesticamento dello spazio circostante. Tale riappropriazione del contesto urbano, esprime in realtà la rivendicazione dello straniero al diritto alla centralità e il desiderio di non essere periferizzati. Si tratta del diritto alla città elaborato da Henri Lefebvre nel 1978, inteso come diritto alla vita urbana. Non tutti però godono allo stesso modo di tale diritto: i soggetti più deboli e vulnerabili non hanno voce nei processi decisionali. Ma la vera essenza della cittadinanza contemporanea consiste nel prender parte ad una vita pienamente urbana, per tale motivo i migranti, in quanto attori urbani e portatori di una particolare domanda di città, dovrebbero essere ascoltati dagli amministratori locali. The central topic of this paper is the complex relationship between migrants and the global city, which has created a strong hypermobility of goods and people. There are new actors in the urbane scene: immigrants provide labor in many areas, but they are particularly invisible at the main decision-making levels, especially in those concerning the city design. They are subjected to discrimination: first of all as city users and also as proponents of urban and architectural projects. Our cities are not able to answer the "supply of city" of those who live in, that means they do not fully answer to the people needs and desires. Consequently, the weakest and most vulnerable citizens don’t fully enjoy their right to the city. This right has been presented by Henri Lefebvre around the 70s. According to the French sociologist everyone should enjoy the "right to urban life", that is the possibility to satisfy their aspirations in terms of political, social and environmental impacts in the city.
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