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Buchanan, James M. "The Constitutional Moment of the 1990s *." Journal of Public Finance and Public Choice 9, no. 3 (October 1, 1991): 175–85. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345379.

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Abstract:
Abstract In questo scritto vengono delineate le prospettive costituzionali che nel decennio in corso si stanno aprendo sia nell’ambito della Comunità europea che per i paesi dell’ex-Unione Sovietica, in un’ottica di economica costituzionale del federalismo e del secessionismo. In particolare, l’autore sostiene che nell’elaborare una costituzione per l’Europa sia opportuno attribuire ad un potere federale il ruolo di «Stato protettivo », con il compito di garantire la creazione di un grande mercato, e agli stati membri della federazione il ruolo di «Stato produttivo», cui sono quindi assegnate le altre funzioni di natura governativa.Allo scopo poi di impedire che il governo centrale travalichi i limiti previsti dalla costituzione, viene auspicata la previsione costituzionale di un diritto di secessione che consenta agli stati membri di recedere dal contratto originario.
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2

Cattaneo, Fabrizio. "Democrazia costituzionale." DESC - Direito, Economia e Sociedade Contemporânea 2, no. 2 (February 21, 2020): 110–26. http://dx.doi.org/10.33389/desc.v2n2.2019.p110-126.

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Abstract:
Il saggio si focalizzerà sull’analisi del rapporto tra costituzione e democrazia, innanzitutto sotto un profilo teorico ricostruendo il modello della democrazia costituzionale secondo alcune delle più autorevoli linee di pensiero del costituzionalismo contemporaneo. La natura della democrazia costituzionale è infatti, come si cercherà di argomentare, innanzitutto concettuale, e designa un modello teorico che in parte fornisce elementi per una conoscenza analitica, in parte dà indicazioni normative alle costituzioni democratiche positive dei regimi politici contemporanei e agli embrioni di costituzioni democratiche delle istituzioni politiche sovranazionali come l’Unione Europea e l’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il saggio si articolerà in due parti. La prima sarà dedicata alla ricostruzione del modello teorico della democrazia costituzionale, come si è detto seguendo alcune delle più autorevoli linee di pensiero del costituzionalismo contemporaneo: nello specifico ripercorrendo e ricostruendo sommariamente le teorie di Norberto Bobbio e Luigi Ferrajoli. La seconda parte sarà dedicata all’osservazione storico-empirica della ‘divaricazione deontica’ (Ferrajoli) tra il modello teorico e la realtà, cioè la distanza che si può osservare tra modello teorico e le costituzioni formali e ‘materiali’ dei regimi politici fondati su tale modello. Senza ovviamente pretendere minimamente un’analisi esaustiva, si tenterà di rintracciare una linea evolutiva (o involutiva?) nell’arco temporale che va dalla nascita delle democrazie costituzionali con costituzione rigida e forma di governo democratica, (sostanzialmente dunque dalla fine della seconda guerra mondiale) ai nostri giorni.
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Rusconi, Gian Enrico. "QUALE «DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE»? LA CORTE FEDERALE NELLA POLITICA TEDESCA E IL PROBLEMA DELLA COSTITUZIONE EUROPEA." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 27, no. 2 (August 1997): 273–306. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200024837.

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Abstract:
IntroduzioneLa Germania offre una interessante versione contemporanea dello «Stato costituzionale» o della «democrazia costituzionale» con le sue tipiche tensioni tra responsabilità politica parlamentare e giustizia costituzionale. Un esempio tanto più istruttivo in quanto si pone all'incrocio tra la tradizione tedesca dello «Stato di diritto» e la tendenza ad un «nuovo costituzionalismo» che suscita crescente attenzione nelle scienze politiche e giuridiche.Ma c'è di più. La centralità del ruolo della Germania in Europa fa sì che questa problematica si proietti sulla costruzione politico-costituzionale dell'Unione europea. L'istituzionalizzazione dell'Europa politica e la semplice ipotesi di una Costituzione europea rimettono in gioco i concetti classici di popolo, sovranità, statualità e legittimazione democratica e aggiornano i dilemmi del costituzionalismo e della Costituzione come statuto delle libertà, come contratto politico e come forma di governo. In questa ottica il progetto europeo acquista i tratti di una democrazia o Stato costituzionale tutto da esplorare, per il quale il modello tedesco diventa molto istruttivo.
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Pasquino, Gianfranco. "VARIANTI DEI MODELLI DI GOVERNO PARLAMENTARE." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 33, no. 2 (August 2003): 295–315. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200027192.

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Abstract:
Introduzione«Chi conosce il diritto costituzionale classico e ignora la funzione dei partiti, ha un'idea sbagliata dei regimi politici contemporanei; chi conosce la funzione dei partiti e ignora il diritto costituzionale classico ha un'idea incompleta ma esatta dei regimi politici contemporanei» (Duverger 1961, p. 412) Alla luce di questa preziosa indicazione metodologica dell'autorevole politologo e costituzionalista francese, il dibattito italiano sul «premierato» appare immediatamente e sostanzialmente inadeguato perché incapace, tranne pochissime eccezioni, di tenere insieme il sistema dei partiti e il modello di governo. Certo, è innegabile che le regole e le attribuzioni di poteri costituzionali hanno anche una dinamica e una forza propria e specifica. Tuttavia, il modo e il grado di successo con il quale regole e poteri incidono sui rapporti governo/parlamento e governo/elettorato differiscono in maniera significativa a seconda del sistema di partiti sottostante sul quale si applicano e con il quale interagiscono. In questa sede, manterrò l'analisi focalizzata esclusivamente sui modelli parlamentari di governo, ma, naturalmente, anche qualsiasi tentativo di comprendere e di rendere conto del funzionamento dei modelli presidenziali di governo appare altrettanto inadeguato se, per l'appunto, non tiene conto dei diversi sistemi di partito sui quali viene innestato ciascun modello presidenziale (per le indispensabili differenziazioni fra presidenzialismi e parlamentarismi, si veda Sartori 2000; per un tentativo, peraltro piuttosto confuso poiché si perde in eccessive specificazioni che non conducono ad opportune generalizzazioni, Shugart e Carey 1992).
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Anderson, Gary M., and Robert D. Tollison. "Constitutional Job Creation." Journal of Public Finance and Public Choice 14, no. 2 (October 1, 1996): 139–52. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907540327.

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Abstract:
Abstract La Costituzione americana viene considerata da mold come un esempio concreto del modo in cui i vincoli costituzionali aH’opportunismo politico abbiano favorito lo sviluppo di un sistema istituzionale nel cui ambito l’economia ha avuto modo di prosperare.Peraltro, studi recenti hanno sostenuto che le decisioni dei partecipanti alia Convenzione repubblicana del 1787 sono state influenzate dagli interessi che essi rappresentavano. In tal modo è stata riveduta la diffusa opinione secondo cui i costituenti erano persone disinteressate, con il solo obiettivo del bene pubblico.Un aspetto che in questi studi è stato trascurato riguarda il fatto che questi rappresentanti, che erano prevalentemente ambiziosi, nel disegnare la Costituzione hanno creato una serie di cariche che essi stessi si sono poi candidati ad occupare.Questo studio costituisce un primo tentativo di analisi di un aspetto sin ora trascurato della storia costituzionale americana. Da esso appare che dei 39 firmatari, ben 32 occuparono importanti posizioni nel governo federale.
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Gambino, Silvio. "Sui militi alla revisione della costituzione nell'ordinamento italiano." Revista de Direitos e Garantias Fundamentais, no. 8 (October 30, 2010): 55. http://dx.doi.org/10.18759/rdgf.v0i8.26.

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Abstract:
L’analisi dei limiti (soprattutto materiali) alla revisione della Costituzione nell’ordinamento italiano, da sempre oggetto di studio da parte della dottrina costituzionale, di recente è stata oggetto di approfondimento con riguardo al testo di revisione costituzionale approvato da una maggioranza parlamentare (di destra) ma poi respinto dal corpo elettorale nel referendum costituzionale. Il quesito che, più in particolare, ha originato l’approfondimento riguardava la disponibilità o meno in capo al Parlamento del potere di revisione costituzionale che avesse ad oggetto uno sbilanciamento dei poteri a favore del Governo e soprattutto del Premier. Rispetto a tale questione contingente, l’analisi ha approfondito il tema per come esso si presenta nel quadro di un costituzionalismo rigido e giurisdizionalmente garantito. La letteratura giuridica, tuttavia, ha offerto nel corso degli ultimi sessanta anni una risposta di tipo evolutivo. Nel mentre fino agli anni ’70 ha assunto che nulla impedirebbe la revisione della Costituzione qualora siano rispettate le procedure rafforzate previste nell’art. 138 Cost. (approvazione con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sottoposizione a referendum popolare qualora il testo di revisione non sia stato approvato nella seconda votazione con una maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna delle Camere), nella dottrina successiva agli anni ’80, anche sulla base del limite costituzionale secondo cui la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale (art. 139 Cost.), ha individuato l’esistenza, accanto al limite formale, di un limite materiale, costituito dal rispetto dei principi supremi e dei diritti fondamentali, benché l’individuazione puntuale di tali principi appare molto più complessa e talora anche problematica. La giurisprudenza costituzionale ha sempre confermato una simile lettura allorché ha individuato, con una giurisprudenza stabile nel tempo, i principi e i diritti fondamentali come limite al processo di integrazione europea e prima ancora con riguardo ai rapporti fra diritto costituzionale e diritto canonico.
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Cotta, Maurizio. "IL SOTTO-SISTEMA GOVERNO-PARLAMENTO." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 17, no. 2 (August 1987): 241–83. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200016683.

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Abstract:
IntroduzioneIl tema dei rapporti governo-parlamento è stato spesso all'ordine del giorno della discussione sia politica che accademica nell'Italia del secondo dopoguerra. Nell'ultimo quindicennio poi questo interesse si è ulteriormente sviluppato fino a cristallizzarsi in una serie di proposte di ingegneria costituzionale che dovrebbero, nelle intenzioni dei proponenti (operatori politici o studiosi che siano), ovviare alle disfunzionalità del sistema politico italiano.
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Criscitiello, Annarita. "ALLA RICERCA DELLA COLLEGIALITÀ Dl GOVERNO: I VERTICI Dl MAGGIORANZA DAL 1970 AL 1994." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 26, no. 2 (August 1996): 365–89. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200024266.

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Abstract:
PremessaLe radici della debolezza del governo collegiale nell'Italia repubblicana sono state individuate nel modello costituzionale formale così come fu ideato dai padri fondatori. Ma anche nel fatto che i governi italiani, tranne qualche eccezione, sono sempre stati governi di coalizione, una condizione che necessariamente rende il processo decisionale collegiale molto più complicato e controverso (Pappalardo 1978; Bogdanor 1983; Pridham 1986; Budge e Keman 1990; Laver e Schofield 1990).
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Congleton, Roger D. "Constitutional Federalism and Decentralization: A Second Best Solution." Journal of Public Finance and Public Choice 12, no. 1 (April 1, 1994): 15–29. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907539806.

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Abstract:
Abstract In questo scritto si analizza in quale misura dovrebbe essere decentrata l’autorità di un governo costituzionale in modo da ridurre i problemi dell’informazione pubblica.In assenza di problemi di rappresentanza politica, un sistema di governo accentrato potrebbe operare meglio di governi decentrati e tra loro in concorrenza. Poiché, tuttavia, vi è ampia evidenza che i governi accentrati operano in modo imperfetto, sembra ragionevole assumere che il federalismo consenta di affrontare una serie di importanti problemi informativi e di incentivazione.L’analisi svolta dimostra che, in generale, nella misura in cui i governi locali competono attivamente per aumentare il numero dei residenti e la base fiscale, il federalismo incoraggia l’innovazione e la produzione efficiente di servizi pubblici locali.Inoltre, la maggior capacità degli enti locali di resistere alla «cattura» da parte di gruppi d’interesse rispetto al governo centrale, riduce la possibilità di sfruttare i cittadini.
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Carcano, Domenico. "Il CSM dopo i 50 anni: amministrazione della giurisdizione e funzione disciplinare." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 2 (May 2009): 13–21. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-002003.

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Abstract:
- Malgrado siano trascorsi 50 anni da quando, con la legge 24 marzo 1958 n. 195, č stata data attuazione alla norma costituzionale con la quale si sono trasferite dal Ministro della giustizia a un organo di governo autonomo tutte quelle funzioni mediante le quali si realizza la gestione del personale della magistratura, non sembra che sia stata ancora colta nella sua giusta dimensione la centralitŕ del Consiglio superiore della magistratura nell'assetto costituzionale.
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Di Mauro, Luca. "Un progetto di congiura assolutista durante l'ottimestre costituzionale del 1820-21." IL RISORGIMENTO, no. 2 (November 2022): 7–37. http://dx.doi.org/10.3280/riso2022-002001.

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Abstract:
L'adozione della costituzione spagnola nelle Due Sicilie a seguito del moto carbonaro di Nola non interrompe l'attività politica delle società segrete che aveva caratterizzato il decennio precedente. Durante gli otto mesi del reme rappresentativo la clandestinità continua a essere considerata uno strumento politico e formazioni democratiche, liberali e reazionarie si muo- vono nell'ombra per modificare o rovesciare il governo. Le carte del fondo Ministero di grazia e giustizia dell'Archivio di Stato di Napoli restituiscono le indagini della polizia del regime costituzionale napoletano su di una congiura della società reazionaria dei calderari, preparata tra il dicembre 1820 e il febbraio 1821. Pur se rimasta priva di effetti pratici, l'azione del nucleo legittimista mette in luce una rete composita di azione e reclutamento e consente di analizzare le ragioni - politiche o personali - alla base della politicizzazione dei differenti gruppi sociali coinvolti nel progetto.
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Adamo, Ugo, and Silvio Gambino. "Emergenze e ordinamento costituzionale italiano." Revista de Direitos e Garantias Fundamentais 21, no. 3 (December 8, 2020): 141–84. http://dx.doi.org/10.18759/rdgf.v21i3.1825.

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Abstract:
A contribuição propõe uma análise crítica das consequências que podem ser determinadas no ordenamento jurídico constitucional sobre a ocorrência de emergências que requeiram a adoção de medidas cabíveis para enfrentá-las. Nessa perspectiva, o estudo leva em consideração as emergências terroristas e de saúde. Assim, avalia as diferenças e semelhanças nestes contextos, devido às inúmeras consequências que as decisões adotadas produzem no equilíbrio entre as liberdades individuais e os interesses coletivos, sobre o sistema de fontes, e a forma de Estado e de governo. O sistema constitucional se mantém se for concreto e se a democracia for madura. Com a ocorrência dessas condições, é possível limitar os direitos em equilíbrio com os demais direitos, respeitando-se o que é reconhecido pelo mesmo sistema constitutivo. Isso pode ser visto nos desenvolvimentos jurídicos ocorridos em alguns países europeus, como a Polônia e a Hungria, que exploram a crise pandêmica para questionar o Estado de Direito.
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D’Andrea, Antonio. "Il Parlamento e il Governo: le ragioni del rispettivo disallineamento costituzionale (sempre reversibile)." DIRITTO COSTITUZIONALE, no. 3 (November 2022): 9–40. http://dx.doi.org/10.3280/dc2022-003002.

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Abstract:
Da circa trent'anni il sistema di governo parlamentare, in Italia, ha funzionato in modo poco rispettoso del ruolo centrale che la Costituzione riserva agli organi parlamentari, a cominciare dall'esercizio della funzione normativa. Nella prassi sono stati il Governo e il suo leader, insieme allo stesso Presidente della Repubblica, ad assumere, non solo la guida politica dello Stato, ma anche il pieno controllo della maggioranza parlamentare via via faticosamente costituita. Nell'articolo si ipotizzano alcune soluzioni istituzionali incentrate principalmente su nuovi meccanismi elettorali in grado di rivitalizzare il parlamenta-rismo italiano, ritenuto sempre preferibile ad altri sistemi di governo.
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Messina, Giovanni. "Stato costituzionale democratico e governo dell'emergenza . Rilievi su una condizione eccezionale." Società e diritti 7, no. 14 (December 9, 2022): 134–63. http://dx.doi.org/10.54103/2531-6710/19317.

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Abstract:
La gestione politica della crisi sanitaria ha posto con forza alla teoria giuridica e alla filosofia politica la questione classica del rapporto tra normalità istituzionale ed emergenzialità dell’intervento politico. Quanto è accaduto ha spinto parte della dottrina a utilizzare il concetto di stato d’eccezione e in alcuni casi a denunciare l’uso disinvolto di poteri extra-ordinem che hanno messo sotto sforzo il tessuto democratico delle nostre collettività. A un esame attento dei profili giuridico-costituzionali implicati, la tesi della illegittimità di alcuni provvedimenti adottati dalle autorità governa
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Violini, Lorenza. "La scuola come comunità? Modelli per una riorganizzazione." DIRITTO COSTITUZIONALE, no. 3 (October 2021): 111–24. http://dx.doi.org/10.3280/dc2021-003005.

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Abstract:
Le riflessioni del presente saggio si prefiggono di entrare nella complessa definizione del nucleo centrale ed essenziale di una istituzione, la scuola, che sta al cuore di molte funzioni pubbliche proprie di uno Stato costituzionale a impronta sociale. La ripresa del dato costituzionale, a monte di ogni trattazione istituzionale o normativa, è utile per identificare quegli elementi primigeni che reggono il sistema nel suo complesso quale è, per il nostro tema, la funzione educativa e, quindi, l'educazione in senso lato, apparentemente lontana dalle aride tecnicità dell'analisi giuridica ma profondamente innervata in molti degli snodi essenziali di ogni ordinamento che si voglia definire democratico, secondo tutte le declinazione in cui si esprime questa fondamentale qualifica dei nostri sistemi di governo.
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Cermel, Maurizio. "Costituzione democratica e tortura." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 1 (July 2012): 53–78. http://dx.doi.org/10.3280/sd2012-001003.

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Abstract:
Č ammissibile la tortura in uno Stato fondato su una Costituzione democratica che afferma la preminenza della persona umana e l'inviolabilitŕ dei suoi diritti di libertŕ? L'ordinamento costituzionale di quattro grandi democrazie, Francia, Regno Unito, Italia e Stati Uniti, nonché gli impegni assunti da questi Stati in sede internazionale sottoscrivendo la Convenzione delle Nazioni Umite contro la tortura, dovrebbero condurre ad una risposta negativa. Vicende lontane tra loro nel tempo dimostrano, invece, che anche gli agenti di uno Stato democratico possono praticare la tortura. Silenziosamente tollerate durante la guerra d'Algeria, le pratiche di tortura, camuffate da "tecniche" di interrogatorio, sono state progressivamente raffinate in Irlanda del Nord e, infine, ufficializzate dal governo degli Stati Uniti durante la guerra in Iraq. Utilizzate, com'č avvenuto anche in Italia, al di fuori di ogni presunto stato di necessitŕ, l'applicazione delle "tecniche" rivela la loro vera natura: atti di sadismo psicopatico.
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Caputo, Giuseppe. "Stato costituzionale di diritto e carcere." La Nuova Giuridica 2, no. 2 (January 19, 2023): 37–59. http://dx.doi.org/10.36253/lng-1974.

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Abstract:
A partire dall’analisi della giurisprudenza costituzionale in materia di detenzione, nell’articolo si propone una teoria costituzionale dei diritti irrinunciabili della persona privata della libertà personale. Questa viene elaborata a partire dalla critica alla tradizionale teoria liberale dell'insindacabilità del governo amministrativo del carcere e alla più recente teoria del primato della rieducazione. Entrambe risultano incompatibili con il principio del primato della persona sancito dallo stato costituzionale di diritto. A partire dall’articolato reasoning della Corte, viene proposta una teoria utilitaristica dei diritti dei detenuti basata sul principio della minima sofferenza necessaria e su quello della giurisdizionalizzazione del carcere. The article presents a constitutional theory of the inalienable rights of the person deprived of personal liberty, based on the constitutional jurisprudence on detention. The theory is elaborated from the critique of the traditional liberal theory of the unquestionability of the administrative government of the prison and of the more recent theory of the primacy of re-education. Both are considered incompatible with the principles of the constitutional rule of law based on the respect of fundamental human rights. Starting from the articulated reasoning of the Court, the article proposes a utilitarian theory of the rights of prisoners based on the principles of the minimum necessary suffering and of the jurisdictionalization of the prison.
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Nocerino, Assunta, and Vincenzo Satta. "La governance del turismo tra Stato e regioni e il ruolo del Ministro." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 2 (August 2011): 13–26. http://dx.doi.org/10.3280/dt2011-002002.

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Abstract:
Il saggio svolge un'indagine sulla ripartizione delle competenze tra Stato e regioni in materia di turismo, a partire dall'analisi della dottrina e della giurisprudenza costituzionale. Traendo spunto dalla reintroduzione del Ministro del turismo e dalla ricognizione delle sue iniziative, a livello amministrativo e legislativo, gli Autori si propongono di evidenziare alcuni elementi critici nel rapporto tra i livelli di governo coinvolti nella governance della materia e offrono alcune possibili soluzioni.
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Salvi, Giovanni. "Organizzazione del pubblico ministero e Procura generale presso la Corte di cassazione." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 5 (December 2011): 187–207. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-005013.

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Abstract:
1. Da autocrate a monarca costituzionale? / 2. Il Csm e le linee guida: una costruzione importante ma incompiuta / 3. Azione penale obbligatoria, potere diffuso e gerarchia / 4. Il procuratore generale della Cassazione e il governo autonomo: potenzialitŕ di un vertice non gerarchico / 5. Le prassi di applicazione dell'art. 6 della Procura generale della Cassazione: il quadro di riferimento / 6. L'esito della vigilanza / 7. Primi esempi di attuazione dell'art. 6 / 8. Un "caso di studio": l'iscrizione della notizia di reato.
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Di Mauro, Luca. "Fratture nel contre-monde liberale. Riferimenti costituzionali e società segrete tra Napoli e Spagna durante il Trienio 1820-­23." SOCIETÀ E STORIA, no. 171 (February 2021): 33–54. http://dx.doi.org/10.3280/ss2021-171002.

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Abstract:
La scelta della Spagna come meta d'esilio per molti dei napoletani che avevano animato l'ottimestre costituzionale delle Due Sicilie risponde a una serie di esigenze oggettive - pratiche, politiche, linguistiche - ma testimonia soprattutto della convinzione, per i protagonisti, di proseguire la lotta momentaneamente interrotta dalla disfatta di Rieti - Antrodoco contro gli austriaci continuando, in un paese dalle condizioni politiche e culturali ragionevolmente simili a quelle di provenienza, a combattere lo stesso nemico, la Santa Alleanza, per sua natura transnazionale e responsabile, al pari di Ferdinando I, della fine violenta dell'esperimento costituzionale. La comunità transfuga nella penisola iberica, senza per questo ignorare le conseguenze della disfatta nel Meridione, conserva la convinzione di un confronto ancora aperto e porta con sé nel paese d'accoglienza non solo l'esperienza maturata durante il governo liberale ma altresì le proprie differenze e divisioni in materia di programmi politici e modelli iniziatici. Tali linee di frattura, tuttavia, lungi dall'essere estranee al contesto spagnolo, affondano le loro radici proprio nei contatti che i cospiratori del Meridione italiano e della penisola iberica avevano intrattenuto prima e durante i mesi della rivoluzione napoletana. Ciò contribuisce a dimostrare come lo "spazio borbonico" (per lo meno nella sua dimensione europea) costituisca uno spazio politico comune non solamente per quanto riguarda l'alleanza dinastica e diplomatica tra i diversi rami della casa di Borbone, ma anche per coloro che, nell'illegalità e nella clandestinità, si erano opposti al governo assoluto della stessa.
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Moccia, Luigi. "Cittadinanza e democrazia nell'Europa in crisi: quale via all'Unione politica." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 2 (November 2012): 35–78. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2012-002002.

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Abstract:
Prendendo spunto dalle vicende relative alla crisi economico-finanziaria dell'eurozona e dalle connesse misure di modifica dei trattati, il saggio, attraverso un esame del sistema di potere e decisionale al livello di Unione, assume una posizione di critica nei confronti di un metodo e modello di governo europeo a sempre piů forte impronta intergovernativa, cercando di dimostrare l'esistenza di principi normativo-istituzionali di rilievo costituzionale che consentono invece di dare significato al principio di democrazia rappresentativa posto dal trattato a base del funzionamento dell'Unione, definendone pertanto un modello di governo democraticamente fondato sulla sovranitŕ dei cittadini dell'Unione. Cosě da ricondurre il dibattito in tema di ‘piů Europa' al suo cuore federale e insieme democratico costituito dal problema di un maggiore e piů consapevole consenso popolare a base delle istituzioni e decisioni comuni.
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Flick, Giovanni Maria. "Costituzione e processo penale tra principio di ragionevolezza e uno sguardo verso l'Europa." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 1 (March 2010): 9–21. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-001002.

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Abstract:
Con riferimento al processo penale la Corte costituzionale ha modulato, nei decenni, il proprio ruolo con una attenzione, volta a volta, maggiormente concentrata sui princěpi, sui valori, sul funzionamento della giurisdizione. Oggi il suo ruolo si misura, da un lato, sul delicato crinale dei rapporti tra politica (nel senso etimologico di arte del governo della cosa pubblica) e processo penale e, dall'altro, con significative e irreversibili aperture verso orizzonti piů ampi dell'ormai angusto "osservatorio" nazionale (che lasciano presagire - quanto meno secondo prospettive di larga massima - quale potrŕ essere lo scenario del "domani").
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Violante, Luciano. "INTRODUZIONE." Il Politico 251, no. 2 (March 3, 2020): 5–24. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2019.233.

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Abstract:
La storia delle istituzioni repubblicane è caratterizzata da profonde fratture, a partire dalla nascita della Repubblica. Il regime democratico nasce e si afferma sulla base di tre radicali discontinuità. La prima fu la guerra di Liberazione dal nazismo e dal fascismo che fu anche guerra tra italiani. La seconda fu il referendum tra monarchia e repubblica, che mise fine alla dinastia sabauda. La terza frattura nacque dalla prima decisione della Corte Costituzionale, che, respingendo le istanze dell’Avvocatura dello Stato, intervenuta in difesa dell’art.113 TULPS, affermò la propria competenza a giudicare della conformità alla Costituzione di tutte le leggi, comprese quelle precedenti alla sua istituzione, riconfermando la felice frattura tra fascismo e Repubblica. Negli anni successivi, il paese è stato colpito da undici stragi politiche, due opposti terrorismi con 460 uccisi in quindici anni (1969-1984), due stragi di mafia, tre tentativi di rovesciamento violento del governo, l’omicidio di un uomo di Stato, di 24 magistrati e di 11 giornalisti. A queste tragedie possono aggiungersi l’autodistruzione di una classe politica dirigente incapace di assumersi le proprie responsabilità in seguito alle vicende di Tangentopoli, il processo di crescente denigrazione [Continua]
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Conti, Andrea. "Collegialità e multidisciplinarietà del Giudice minorile nella giurisprudenza costituzionale a confronto con le scelte della legge 26 novembre 2021, n. 206." MINORIGIUSTIZIA, no. 3 (April 2022): 77–90. http://dx.doi.org/10.3280/mg2021-003007.

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Abstract:
L'Autore prende in esame la legge 26 novembre 2021, n. 206 nella parte in cui ha delegato il Governo a istituire il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, con particolare riferimento alla composizione del nuovo organo giurisdizionale. Successivamente verranno analizzati, anche alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale, i caratteri della collegialità e della multidisciplinarietà tipici del tribunale per i minorenni per poi verificare se il loro superamento, attraverso l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, risulti sorretto da adeguate motivazioni e giustificabile alla luce del best interest del minore.
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Urbani, Giuliano. "IL GOVERNO: PROBLEMI CONCETTUALI E VERIFICHE EMPIRICHE." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 17, no. 2 (August 1987): 233–39. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200016671.

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Abstract:
IntroduzioneInnanzitutto, una doverosa premessa. Credo che si debba riconoscere all'articolo di Mauro Calise il non trascurabile merito di aver messo in tutta evidenza la fertilità contenuta in alcuni fondamentali temi di ricerca, sui quali converrà proseguire con maggiore sistematicità lo scandaglio appena iniziato. Mi limito a ricordarne uno solo: l'importanza di riconsiderare l'intera problematica del processo di «istituzionalizzazione del governo» nel nostro paese alla luce dell'abbondantissima letteratura non strettamente politologica. Penso, ovviamente, al diritto costituzionale e parlamentare; ma anche alla stessa storia parlamentare, alla scienza dell'amministrazione, alle molte branche della sociologia politica fino alla moderna teoria economica delle strutture organizzative complesse (com'è nel caso, tanto per citare gli autori più potenzialmente rilevanti per il nostro problema, della produzione di un James G. March o di un Wilson o di un Williamson). La ragione è evidente. Non si tratta, infatti, di abdicare al nostro ruolo specialistico di politologi per vivere alle spalle di qualcun altro quanto di riconoscere apertamente che le altrui prospettive specialistiche possono consentirci di vedere in termini nuovi (e, a volte, notevolmente complicati) le nostre stesse questioni peculiari: come sono quelle attinenti alla specifica «logica politica» dei modi di essere dell'istituzione-governo. Limitiamoci anche qui a un solo esempio: il funzionamento del collegio «Consiglio dei ministri», considerato come la più tipica manifestazione delle coalizioni interpartitiche, ma anche — e allo stesso tempo — come un'organizzazione «economica» (finalizzata a massimizzare i possibili benefici, minimizzando i relativi costi), come un organo disciplinato da precise norme giuridiche, come una struttura sociale caratterizzata da una propria storia autonoma e così via. L'ipotesi è, infatti, che la comprensione dei «comportamenti coalizionali» all'interno del Consiglio dei ministri possa giovarsi grandemente di una simile considerazione interdisciplinare, sia pure impostata e finalizzata all'ottica esclusiva del lavoro politologico.
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De Vito, Riccardo, and Giuseppe Salmè. "L'insostenibile leggerezza di una politica costituzionale. Argomenti per una riflessione critica sulle riforme promosse dal Governo." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 5 (February 2014): 13–22. http://dx.doi.org/10.3280/qg2013-005003.

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Stasio, Donatella. "La responsabilitŕ civile dei magistrati in Italia e in Europa." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 2 (June 2011): 111–14. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-002011.

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Abstract:
Periodicamente, anche dopo la legge n. 117 del 1998 (avente ad oggetto «Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilitŕ civile dei magistrati») si torna a parlare di tale responsabilitŕ come se si trattasse di colmare una lacuna del sistema. Č accaduto da ultimo con la presentazione della riforma costituzionale della giustizia varata dal Governo Berlusconi. Anche in questo caso si č invocata l'Europa con il seguito di "vincoli" da essa imposti al legislatore italiano. A torto, ancora una volta, ché le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dicono tutt'altro, e che la disciplina italiana vigente č analoga a (o comunque dello stesso tenore di) quella prevista negli ordinamenti della stragrande maggioranza dei Paesi.
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Manfrelotti, Raffaele. "Il governo europeo della moneta e le sfide del costituzionalismo contemporaneo." ECONOMIA PUBBLICA, no. 1 (February 2022): 105–15. http://dx.doi.org/10.3280/ep2022-001006.

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Abstract:
L'articolo si propone di considerare una questione centrale relativa all'assetto degli ordinamenti contemporanei, ossia la tensione tra il principio democratico ed il governo dell'economia, calando questa tematica generale nell'alveo più specifico del rapporto tra la Banca Centrale Europea e le altre Istituzioni Comunitarie. Si sostiene la tesi che sia illusoria la veste di pretesa neutralità della BCE, laddove quest'ultima, in quanto Autorità che ha come missione fondamentale quella di garantire la stabilità dei prezzi, tende a porsi come un sistema di regolazione a-politica del sistema economico. Detto sistema obbedisce ad una lex mercatoria che si pone in antitesi rispetto alla realizzazione del programma sociale posto dalla Carta, esigendo la rinuncia ad alcuni strumenti decisionali di carattere politico che, nel disegno costituzionale, rispondevano a logiche diverse. In questa ottica la nascita del SEBC segna una nuova fase del costituzionalismo politico, perché la sua introduzione pone come una sorta di metavalore la stabili-tà economica e finanziaria. Ciò implica che non siano previsti limiti positivi alle sue capacità decisionali ad opera - ad esempio - del Parlamento Europeo, in modo tale da circoscrivere la ricaduta delle scelte compiute sulle posizioni soggettive riconosciute alla persona dagli ordinamenti nazionali e dallo stesso sistema europeo. Sulla base di queste premesse, la conclusione dell'articolo non è nel senso di una anacronistica riduzione del ruolo della Banca Europea, bensì nel senso di puntualizzare come la principale sfida del costituzionalismo contemporaneo consista nello sforzo di ricondurre i processi decisionali che coinvolgono il governo europeo della moneta ai meccanismi della responsabilità politica e alle garanzie delle posizioni soggettive della persona
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Di Virgilio, Aldo. "Elezioni in Italia – Prima e dopo le elezioni politiche: referendum su temi bioetici, elezioni regionali in Sicilia e Molise, referendum di revisione costituzionale." Quaderni dell'Osservatorio elettorale QOE - IJES 58, no. 2 (December 30, 2007): 141–59. http://dx.doi.org/10.36253/qoe-10215.

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Abstract:
Procreazione medicalmente assistita: referendum abrogativi senza quoziente di validità Le elezioni regionali in Sicilia del maggio 2006 Le elezioni regionali in Molise del novembre 2006 Il referendum confermativo in tema di forma di governo: la cancellazione della riforma del centrodestra
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Zorzella, Nazzarena. "L'accordo di integrazione: ultimo colpo di coda di un governo cattivo?" DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 4 (March 2012): 58–71. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-004004.

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Abstract:
Premessa: il formidabile attivismo del legislatore di centro-destra1. L'accordo di integrazione: il contenuto antinomico dell'art. 4-bis2. Il contenuto reale dell'art. 4-bis e i sospetti di illegittimitŕ costituzionale3. L'accordo di integrazione e la nuova ipotesi di espulsione: ulteriore sospetto di illegittimitŕ costituzionale4. A chi si applica effettivamente l'accordo di integrazione?5. La valenza politica dell'accordo di integrazione
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Forte, Francesco. "On the Erosion of the Rule of Law Principle in Tax Matters. Some Reflections on the Italian Case in a Public Choice Perspective." Journal of Public Finance and Public Choice 15, no. 1 (April 1, 1997): 25–35. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907540633.

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Abstract:
Abstract Malgrado siano tutelati a livello costituzionale, in Italia i cittadini-contribuenti sono sottoposti ad oneri tributari arbitrari, in quanto basati su decisioni del Parlamento, con la regola della maggioranza semplice che, come è noto, da’ spesso luogo alio sfruttamento delle minoranze.Si può affermare quindi che in Italia il principio della «regola della legge» ha perduto, in campo tributario, una parte sostanziale del suo originario valore per la tutela dei contribuenti. In particolare, l’erosione di questo principio è stata il frutto di tre meccanismi: a) la «legge finanziaria», che ha eluso la norma in base alia quale la legge di bilancio non può introdurre nuove imposte o nuove spese; b) l’abuso dei «decreti-legge», che dovrebbero essere consentiti soltanto in situazioni di urgenza, mentre vengono utilizzati per introdurre nuove imposte, la cui urgenza è sempre discutibile; c) l’abuso delle leggi-delega, che consentono di espropriare il Parlamento del suo potere legislativo, affidandolo al governo, che molto spesso prende decisioni che vanno al di là dei poteri conferitigli.
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Petrillo, Pier Luigi. "La perenne campagna elettorale dell'Opposizione parlamentare in Italia e in Gran Bretagna." Quaderni dell'Osservatorio elettorale QOE - IJES 51, no. 1 (June 30, 2004): 81–118. http://dx.doi.org/10.36253/qoe-12736.

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Abstract:
Nei regolamenti di alcuni parlamenti europei, dove si vive una competizione tra due forze politiche prevalenti, una al governo e l’altra all’Opposizione, esistono diversi strumenti che, garantendo la funzione alternativa di quest’ultima, definisco un vero e proprio Statuto dell’Opposizione in quanto non si limitano a evitarne lo «schiacciamento» da parte del raccordo maggioranza-governo, ma ne assicurano la manifestazione in parlamento di un progetto politico alternativo. Tali garanzie, quindi, proprio per la loro natura, possono risolversi in strumenti di campagna elettorale in quanto permettono all’Opposizione di essere visibile all’esterno dell’aula. Di conseguenza il parlamento, rivitalizzato grazie alla presenza costante dell’Opposizione, diventa la sede di una perenne campagna elettorale intesa non già come un continuo conflitto politico a suon di ostruzionismi reciproci, ma come un costante dibattito, magari anche aspro ma legittimo, tra i due principali soggetti politici. Il dibattito, infatti, in questi sistemi, viene procedimentalizzato e si traduce in critica, confronto e proposta. È intorno a questa tesi che si ragiona nel lavoro che segue, puntando l’attenzione, ovviamente, alla realtà italiana e servendoci di quella britannica (ma non solo) come di un modello di sistema competitivo. Non si vuole, invece, analizzare l’informazione parlamentare tout court, cioè l’insieme di meccanismi che rendono pubblica l’attività comunque svolta in parlamento; né ci soffermeremo sul tema del giornalismo parlamentare e, quindi, di come l’informazione parlamentare è esternalizzata; né si cercherà di dimostrare quali siano i comportamenti politici che l’Opposizione deve tenere in parlamento per essere visibile al suo esterno. Più semplicemente, dopo aver definito che cosa intendere per Opposizione parlamentare e quale sia la sua funzione costituzionale, prendendo a modello la Gran Bretagna, si cercherà di comprendere in cosa si sostanzia la logica del parlamento in perenne campagna elettorale e come e perché questa stessa logica sia (stata?) assente in Italia. In secondo luogo analizzeremo alcune garanzie che la Costituzione italiana e i Regolamenti parlamentari pongono a favore dell’Opposizione, non già, però, per definirne lo status ma per capire come tali strumenti possano, da un lato, trasformarsi in meccanismi di campagna elettorale parlamentare e dall’altro definire il parlamento come il luogo privilegiato della comunicazione politica. È da qui che avvieremo le conclusioni del ragionamento.
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Grimaldi, Angelo. "La forma di governo nella Costituzione Romana del 1849." Misión Jurídica, no. 20 (July 1, 2021): 174–96. http://dx.doi.org/10.25058/1794600x.1916.

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Abstract:
Dalla Costituzione romana del 1849 emerge una forma istituzionale “quasi dualistica” o “dualismo zoppo”. Si prevede una separazione dei poteri che però non rende possibile l’influenza ex post di un organo sulla funzione dell’altro, uno dei due organi costituzionali è claudicante: il Presidente collegiale della Repubblica, pur partecipando direttamente alla funzione legislativa, non può esercitare il veto sospensivo (accompagnato dalle osservazioni presidenziali), ma può soltanto, “senza ritardo”, promulgare la legge. L’Assemblea nomina il Presidente collegiale della Repubblica; i tre consoli non possono essere scelti fra i parlamentari, quindi si stabilisce la separazione dei due più importanti attori costituzionali. Il Presidente collegiale della Repubblica era a capo del Governo, ad esso spettava la nomina e la revoca dei ministri, quindi i ministri erano legati al Consolato da un rapporto “interno” di fiducia, ma tale rapporto di fiducia non poteva instaurarsi tra il Consolato-Governo e l’Assemblea. I due poteri, Legislativo e Capo dello Stato-Esecutivo, si costituiscono in due centri di autorità distinti, congegnati in un modo tale ed unico da potersi definire forma “quasi dualistica”. L’istituto della controfirma stabilisce il principio della “non responsabilità dei Consoli”, ma in che modo la Costituzione avrebbe garantito la irresponsabilità del Presidente (collegiale) della Repubblica se si afferma l’esatto contrario negli articoli 43, 44, 45 e 55? Risulta difficile immaginare un’evoluzione al parlamentarismo, cioè la responsabilità giuridica avrebbe aperto la strada alla responsabilità politica e, di conseguenza, al sistema parlamentare?
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Lorubbio, Vincenzo. "Il governo rappresentativo tra costituzionalizzazinoe e comunicazione nell'Italia del XIX secolo. Recensione di / Review of: Giuseppe Mecca, Il governo rappresentativo. Cultura politica, sfera pubblica e diritto costituzionale nell’Italia del XIX secolo." Historia Constitucional, no. 21 (March 2, 2020): 885. http://dx.doi.org/10.17811/hc.v0i21.649.

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Balestra, Anna, and Raul Caruso. "Le società benefit in Italia. Tra bene comune e identità." ECONOMIA PUBBLICA, no. 1 (February 2022): 117–39. http://dx.doi.org/10.3280/ep2022-001007.

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Abstract:
L'articolo si propone di considerare una questione centrale relativa all'assetto degli ordinamenti contemporanei, ossia la tensione tra il principio democratico ed il governo dell'economia, calando questa tematica generale nell'alveo più specifico del rapporto tra la Banca Centrale Europea e le altre Istituzioni Comunitarie. Si sostiene la tesi che sia illusoria la veste di pretesa neutralità della BCE, laddove quest'ultima, in quanto Autorità che ha come missione fondamentale quella di garantire la stabilità dei prezzi, tende a porsi come un sistema di regolazione apolitica del sistema economico. Detto sistema obbedisce ad una lex mercatoria che si pone in antitesi rispetto alla realizzazione del programma sociale posto dalla Carta, esigendo la rinuncia ad alcuni strumenti decisionali di carattere politico che, nel disegno costituzionale, rispondevano a logiche diverse. In questa ottica la nascita del SEBC segna una nuova fase del costituzionalismo politico, perché la sua introduzione pone come una sorta di metavalore la stabilità economica e finanziaria. Ciò implica che non siano previsti limiti positivi alle sue capacità decisionali ad opera - ad esempio - del Parlamento Europeo, in modo tale da circoscrivere la ricaduta delle scelte compiute sulle posizioni soggettive riconosciute alla persona dagli ordinamenti nazionali e dallo stesso sistema europeo. Sulla base di queste premesse, la conclusione dell'articolo non è nel senso di una anacronistica riduzione del ruolo della Banca Europea, bensì nel senso di puntualizzare come la principale sfida del costituzionalismo contemporaneo consista nello sforzo di ricondurre i processi decisionali che coinvolgono il governo europeo della moneta ai meccanismi della responsabilità politica e alle garanzie delle posizioni soggettive della persona
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Semenza, Renata. "Recensione a C. Caruso, M. Morvillo (a cura di), Il governo dei numeri. Indicatori economico-finanziari e decisione di bilancio nello Stato costituzionale, il Mulino, 2020." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 169 (April 2021): 129–31. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-169009.

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Giannetti, Daniela. "MODELLI TEORICI DI FEDERALISMO." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 25, no. 2 (August 1995): 307–41. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200023595.

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Abstract:
IntroduzioneTutti gli studiosi concordano nel considerare l'unione degli stati americani creata con la Costituzione del 1787 il primo esempio di federalismo in senso moderno. Qual è la novità storica del federalismo americano? In sintesi, si può affermare che essa consiste in un rafforzamento del potere centrale che si accompagna a un insieme di garanzie costituzionali circa le sfere di autorità o la ripartizione di funzioni tra differenti livelli di governo. La Costituzione di Filadelfia viene inoltre generalmente considerata un esempio di deliberata progettazione istituzionale e i vari saggi che compongono ilFederalist –scritti da Hamilton, Jay e Madison allo scopo di illustrare i vantaggi che sarebbero derivati da un'organizzazione federale degli stati indipendenti allora uniti nella confederazione nordamericana –sono considerati la prima articolazione compiuta della teoria federalista. Dall'«invenzione» del sistema americano, che introduce un'innovazione sostanziale nella storia delle istituzioni occidentali, poi ampiamente imitata in numerosi paesi, il federalismo è diventato una delle realtà politiche più importanti e uno dei temi più dibattuti nella letteratura.
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Villone, Massimo. "La riforma Renzi-Boschi: governo forte, Costituzione debole." DEMOCRAZIA E DIRITTO, no. 2 (September 2016): 25–49. http://dx.doi.org/10.3280/ded2016-002003.

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Canepa, Aristide. "Forma di governo e collettività locali nella Costituzione tunisina del 2014." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (July 2015): 123–39. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2015-001005.

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Piana, Daniela. "Il modello italiano di governo autonomo della magistratura: un approccio sociologico." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 5 (January 2011): 56–67. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-005005.

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Abstract:
Se la letteratura di carattere giuridico sulle funzioni e i fondamenti costituzionali del Consiglio superiore della magistratura č assai ampia e articolata, molto meno sviluppata č l'analisi che dello stesso CSM hanno fatto le scienze sociali, in particolare la scienza politica e la teoria dell'organizzazione. Questa mancanza č ancor piů significativa nel momento in cui le dinamiche organizzative del CSM hanno un impatto non solo sull'esito dei processi decisionali e deliberativi che hanno luogo all'interno, ma anche sulla legittimazione del CSM e, di conseguenza, della magistratura italiana dinnanzi la cittadinanza e la opinione pubblica. Questo breve saggio intende dare un contributo a una lettura dell'attivitŕ consigliare di tipo sociologico, politologico e organizzativo.
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Salvini, Andrea. "Dentro le reti. Forme e processi della Network Governance." RIVISTA TRIMESTRALE DI SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE, no. 4 (November 2011): 39–57. http://dx.doi.org/10.3280/sa2011-004004.

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Abstract:
La complessitŕ dei fenomeni sociali e dei meccanismi di governo delleha prodotto l'allargamento della partecipazione alla sfera pubblica fino a comprendere un vasto orizzonte di soggetti interessati ad intervenire, a vario titolo, nella produzione di servizi e di beni comuni (istituzioni pubbliche, terzo settore, imprese). Le forme e i modi di questa partecipazione hanno previsto la costituzione di nuove entitŕ organizzative normalmente descritte mediante il concetto di rete; di conseguenza, stante la centralitŕ della dimensione reticolare che assumono i processi di governo all'interno della sfera pubblica "allargata", i concetti die ditendono a coincidere. In questo saggio si discutono le forme e i processi che caratterizzano il "governo mediante le reti", attingendo ad una duplice fonte teorica, lae l'interazionismo simbolico.
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Bacaria, Jordi. "Supra-National or National Monetary Rules as Constitutions: Reflections on the European Monetary Union*." Journal of Public Finance and Public Choice 11, no. 2 (October 1, 1993): 157–71. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907539752.

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Abstract:
Abstract La questione centrale affrontata da questo scritto è se il «coordinamento» conseguente agli accordi per l’Unione Monetaria Europea rappresenti un accordo conclusivo tra governi, oppure costituisca il risultato di una scelta costituzionale tra possibili regole per vincolare il grado di libertà dei governi. Nel primo caso si tratterebbe di un accordo inefficiente dal punto di vista sociale, mentre nel secondo si avrebbe un gioco cooperative con risultati socialmente inefficienti.Una soluzione accettabile per una sana politica monetaria sembra essere quella di un sistema che incoraggi la concorrenza tra monete nazionali e tra banche centrali. In sua assenza, l’Unione Monetaria farebbe aumentare le differenze tra regioni e il processo di recupero di quelle meno progredite diventerebbe impossibile.
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Pasini, Roberto. "Continuità e discontinuità tra ordinamenti spaziali e regimi sociopolitici nel Paseo de la Reforma e nel Messico." CRIOS, no. 23 (October 2022): 28–41. http://dx.doi.org/10.3280/crios2022-023004.

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Abstract:
L'articolo ricostruisce trasformazioni spaziali che si registrano nella struttura urbana di Parigi tra la Rivoluzione francese e la Comune mettendole in relazione con la successione dei regimi che governano la città e il paese nello stesso periodo. Si stabilisce così un modello inter- pretativo replicabile applicato alle trasformazioni spaziali che consolidano l'asse urbano del Paseo de la Reforma della Città del Messico in relazione alla successione d i governi e regimi tra Segundo Imperio e dictadura porfiriana. L'analisi è poi estesa all'evoluzione territoriale del paese tracciando un sintetico profilo dalle origini precolombiane fino alla costituzione dello stato nazionale moderno. Momenti di continuità e discontinuità degli ordinamenti spaziali sono identificati in relazione alle continuità e discontinuità dei regimi sociopolitici che si susseguono. L'articolo traccia infine conclusioni in merito alla manifestazione di aspirazioni transstoriche capaci di consolidarsi nello spazio di luoghi, città e territori utilizzando nel corso del tempo lo strumento di regimi apparentemente opposti.
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D’Onofrio, Federico. "La nazione meglio polita: buon governo e costituzione economica della Cina alla scuola di Genovesi." SOCIETÀ E STORIA, no. 161 (September 2018): 471–97. http://dx.doi.org/10.3280/ss2018-161002.

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Calisee, Mauro, and Renato Mannheimer. "COME CAMBIANO I GOVERNANTI DI PARTITO." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 16, no. 3 (December 1986): 461–83. http://dx.doi.org/10.1017/s004884020001618x.

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Abstract:
IntroduzioneLa forma di governo in Italia sta cambiando. Da almeno un decennio si fanno sempre più frequenti i segnali che il governo repubblicano sta uscendo da quella sindrome di « parlamentarismo integrale » che aveva caratterizzato il primo trentennio di instaurazione di un regime democratico di massa in questo paese. Una maggiore autonomia e capacità decisionale dell'esecutivo si manifesta su più piani. Anche a voler tralasciare i mutamenti nello stile di leadership, alcune modifiche rilevanti hanno investito la struttura e la forma medesima dell'iter decisionale del governo: basta pensare al ruolo sempre più determinante della decretazione d'urgenza e ad alcune importanti modifiche organizzative come il Consiglio di Gabinetto e il tanto atteso varo della riforma della Presidenza prevista dall'articolo 95 della Costituzione. Senza peraltro dimenticare quel rafforzamento del potere di intervento della Presidenza del Consiglio che investe ambiti operativi forse meno visibili sotto il profilo istituzionale, ma che toccano gangli vitali del sistema politico, quali i media e i servizi di intelligence.
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Pepino, Livio. "Guerra alla povertŕ o guerra ai poveri?" QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 3 (September 2011): 290–303. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-003023.

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Abstract:
La storia non lascia dubbi. Ciň che non si governa (che si rifiuta di governare) con l'inclusione non puň che essere gestito con il suo opposto, cioč con l'esclusione. Č l'eterna storia della povertŕ, che la Costituzione del 1948 voleva eliminare e che la politica di questo inizio di millennio cerca semplicemente di nascondere (anche in modo brutale).
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Kimenyi, Mwangi S. "The Causal Relationship Between Revenues and Expenditures: A Developing Country Case Study." Journal of Public Finance and Public Choice 8, no. 1 (April 1, 1990): 3–11. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907344875.

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Abstract:
Abstract Sono le entrate che determinano il volume delle spese di uno Stato oppure la relazione causale va letta in senso inverso? Il quesito, su cui gli economisti esprimono visioni differenti, è di fondamentale importanza per individuare le variabili economiche su cui il policy maker deve agire per ridurre la presenza dello Stato nell’economia e la minor crescita di quest’ultima che ne consegue. Il problema è particolarmente delicato nei paesi in via di sviluppo e coinvolge il ruolo svolto dagli aiuti e dai prestiti esteri di cui tali paesi beneficiano: infatti, se sono le entrate la variabile indipendente, i prestiti esteri aumentando le dimensioni del settore pubblico, potrebbero limitare le capacità di crescita dell’economia del paese.Valendosi di strumenti econometrici, Kimenyi cerca di individuare la relazione esistente tra entrate e spese in un’economia in via di sviluppo scegliendo il Kenia come case study. Il test di causalità di Granger applicato ai dati delle variazioni delle entrate e delle spese effettuate dal governo del Kenia nel periodo 1963-1987 dimostra che entrambi i rapporti di causalità sono verosimili. La conclusione che si trae è che occorre limitare la spesa pubblica. La natura della maggior parte dei governi dei paesi del Terzo Mondo, però, rende utopistica l’ipotesi di imporre un equilibrio di bilancio ed un limite al ricorso al prestito estero tramite norme costituzionali: Kimenyi quindi suggerisce che prestiti ed aiuti siano canalizzati, per esempio, da banche private verso investitori privati nel paese ricevente.
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Abbate, Giulio. "Sovranità e colonia. Un caso indiano di Habeas Corpus (1828-1829)." Italian Review of Legal History, no. 8 (December 21, 2022): 185–226. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/19252.

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Abstract:
Esaminando un caso indiano di habeas corpus del 1828, il saggio si focalizza sulle forme di manifestazione della sovranità in India britannica nel primo Ottocento e sul rapporto tra rule of law e costituzione coloniale, caratterizzato dalla continua ricerca in colonia di spazi politici eccezionali. Il caso, che vide contrapporsi i giudici coloniali al governo della East India Company rispetto all’operatività delle tradizionali garanzie di common law in favore dei sudditi indiani, contribuisce a mostrare il diverso grado di interesse da parte delle autorità coloniali relativamente al controllo della società locale e dei colonizzati.
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Fasone, Cristina. "La condizionalità nella nuova governance postpandemica, tra rule of law e uso del dispositivo per la ripresa e la resilienza." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 2 (December 2022): 5–53. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2022-002001.

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Abstract:
La condizionalità è strumento di governo relativamente nuovo nel quadro dell'Unione europea. Dopo una breve ricostruzione storica dell'evoluzione della condizionalità europea, dei tipi di condizionalità e dei pro e dei contro evidenziati in dottrina, il contributo esamina la sua configurazione e attuazione nell'ambito della politica di coesione, dell'assistenza finanziaria durante la crisi dell'Eurozona e, infine, nell'ambito del Next Generation EU. Particolare spazio è dedicato all'analisi del Regolamento sul regime di condizionalità per la protezione del bilancio europeo, della giurisprudenza europea e del suo seguito. Mentre si metteranno in risalto i nodi critici tuttora irrisolti, si manifesta un generale apprezzamento dell'uso dell'istituto, pur evidenziando la necessità di un maggior rigore nell'analisi delle sue conseguenze costituzionali a livello europeo, ad oggi in larga parte trascurate.
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50

Rossi, Mario G. "Dalla Resistenza alla Costituzione. La formazione della nuova classe dirigente nella Toscana postfascista." ITALIA CONTEMPORANEA, no. 265 (June 2012): 552–66. http://dx.doi.org/10.3280/ic2011-265002.

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Abstract:
L'antifascismo e l'ereditŕ della Resistenza, oltre che fattore costitutivo dell'aggregazione del nuovo blocco di forze politiche e sociali alternativo a quello dominante nella Toscana liberale e fascista, rappresentano un vero carattere originale profondamente radicato nelle masse popolari e nelle élite dirigenti della Toscana contemporanea. A questo risultato ha contribuito in modo determinante il Comitato toscano di liberazione nazionale (Ctln) che, ponendosi come organo unitario di autogoverno, al di sopra delle contrapposizioni ideologiche e politiche, ha diretto la battaglia per le autonomie locali e il governo regionale e ha promosso un ampio processo di rinnovamento in tutti i settori delle classi dirigenti, operanti non solo nella politica e nell'amministrazione, ma anche nell'economia e nella societŕ civile. L'ampiezza e il radicamento della scelta antifascista si sarebbero consolidati nel tempo, impedendo, anche dopo la rottura provocata dalla guerra fredda, il recupero delle posizioni e degli interessi dei gruppi piů retrivi e consentendo lo sviluppo in termini articolati e non rigidi della dialettica tra le forze politiche della regione.
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