Academic literature on the topic 'Giurisprudenza classica'

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Journal articles on the topic "Giurisprudenza classica"

1

Cascione, Cosimo. "Mario Bretone, lus controversum nella giurisprudenza classica." Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung 129, no. 1 (August 1, 2012): 703–11. http://dx.doi.org/10.7767/zrgra.2012.129.1.703.

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2

Wołodkiewicz, Witold. "LEX RETRO NON AGIT. SFORMUŁOWANIE W POLSKIEJ DOKTRYNIE PRAWNICZEJ." Zeszyty Prawnicze 1 (January 27, 2017): 103. http://dx.doi.org/10.21697/zp.2001.1.06.

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Abstract:
LEX RETRO NON AGIT. UN BROCARDO NELLA GIURISPRUDENZA POLACCAII problema della irretroattività della norma giuridica è stato trattato molto spesso nella dottrina giuridica generale e in quella romanistica. La regola lex retro non agit (che nella giurisprudenza e dottrina giuridica polacca esprime il principio délia irretroattività del diritto) è il brocardo latino il più spesso usato nella giurisprudenza polacca.Considerazioni a proposito del vigore délia norma giuridica nel tempo si incontrano nelle fond del diritto romano nelle varie epoche del suo sviluppo. Il problema délla retroattività délia legge fu affrontato già dai giuristi repubblicani. Fu toccato anche dai giuristi classici. La generalizzazione del principio secondo il quale la legge non deve retroagire, si trova peraltro in diverse costituzioni imperiali del Basso Impero. Il principio délia irretroattività del diritto compare più volte nella storia giuridica postgiustinianea.Nelle visioni dello Stato di diritto, sviluppate dai filosofi del Secolo dei Lumi il principio dell’irretroattività délia legge è stato trattato come un dogma fondamentale ed assoluto.II principio d’irretroattività è molto spesso enunciato nei codici contemporanei. E un elemento fondamentale della definizione classica del delitto penale, peró la dottrina e la pratica penale e costituzionale dopo la seconda guerra mondiale hanno cominciato, almeno in certa misura, ad allontanarsi dal principio d’irretroattività nel diritto penale. Questa tendenza fu stata già notata, a proposito del processo di Norimberga, dal Berger in un articolo del 1949. Le dichiarazioni e convenzioni internazionali sui crimini di guerra e contro l’umanità , hanno poi introdotto diverse eccezioni al principio dell’irretroattività della legge penale. Questi atti di diritto internazionale hanno tendenzialmente influenzato i sistemi nazionali di diritto costituzionale e penale (come esempio si puô citare l’art. 42 punto 1 della Costituzione polacca del 2 aprile 1997).II brocardo lex retro non agit non fu mai esplicitamente individuato eon queste parole, né ai tempi romani, né nella storia posteriore del diritto. Questa formulazione è infatti sconosciuta ai dizionari ed alle enciclopedie giuridiche in quasi tutta Europa al di fuori della Polonia.Nella romanistica polacca, l’autore che cita il brocardo lex retro non agit fu Stanisław Wróblewski (nel suo manuale di diritto romano, pubblicato nel 1916). E probabile che l’autorità del Wróblewski (a lungo professore di diritto romano a Cracovia, ed influente membro della Commissione di Codificazione polacca, chiamato spesso il „Papiniano polacco”) abbia influenzato la divulgazione del brocardo lex retro non agit nella dottrina e nella giurisprudenza polacca e radicato per conseguenza la persuasione della derivazione romanistica del concetto d’irretroattività del diritto, letteralmente cosi individuato, nell’odierna pratica giurisprudenziale polacca.
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3

Cannati, Giuseppe. "Bisogni, rimedi e tecniche di tutela del prestatore di lavoro." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 133 (December 2011): 129–69. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2012-133004.

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Abstract:
Il saggio č dedicato a uno dei temi classici del diritto del lavoro aggiornato dall'A. alla luce di alcune importanti novitŕ (il diritto a unprevisto dalla Carta di Nizza, la giurisprudenza sulle discriminazioni, il nuovo art. 614 bis c.p.c., l'art. 388, c. 2, c.p. come reinterpretato da una pronuncia delle S.U. del 2007 e altro ancora). Il filo rosso che attraversa l'indagine č quello dell'effettivitŕ delle posizioni di vantaggio del lavoratore. L'analisi viene svolta prima in chiave rimediale e, poi, sul piano della coercizione indiretta e diretta. Quest'ultimo č considerato un momento imprescindibile della tutela di condanna ed č esplorato dall'A. anche con riferimento ad alcuni aspetti della tutela processuale, fino ad oggi, rimasti in secondo piano.
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4

Bragazzi, Nicola Luigi, and Cristina Tornali. "La medicina del rinascimento e la scoperta della circolazione minore." Acta medico-historica Adriatica 15, no. 2 (2017): 271–82. http://dx.doi.org/10.31952/amha.15.2.5.

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Abstract:
Michele Serveto (1511-1533) è stato un umanista, medico e teologo. Si dedicò allo studio della Bibbia e si interessò anche alle scienze, astrologia, meteorologia, filosofia scolastica, geografia, legge, anatomia e matematica. Michele Serveto sviluppò una solida conoscenza delle lingue classiche (latino, greco ed ebraico) che egli utilizzerà molto per i suoi studi. Dopo i primi studi in casa e poi nella scuola del convento di Monte-Aragón, nel 1524 Serveto prestò servizio per due anni presso Juan de Quintana di Majorca, dottore alla Sorbona di Parigi, francescano minorita e importante membro delle Cortes di Aragona. Inizialmente sembrava essere destinato al sacerdozio ma poi, all’età di diciassette anni, nel 1528, Serveto fu mandato dal padre a studiare legge all’università di Tolosa, prestigiosa università per gli studi di giurisprudenza, ma dopo appena un anno abbandonò richiamato nel 1529 da Quintana, diventato nel frattempo confessore personale dell’imperatore Carlo V. È stato tardivamente riconosciuto come il primo medico – almeno in Europa – ad aver descritto la circolazione polmonare o circolazione minore. Per le sue posizioni contro la Trinità, è stato arrestato, processato e mandato al rogo a Champel, nel sobborgo ginevrino. Serveto rappresenta un profondo innovatore, sia nell’ambito della teologia che della medicina, un martire e un gigante del libero pensiero.
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5

McGinn, Thomas A. J. "Changing civil status in Roman law - RAFFAELE D’ALESSIO, STUDII SULLA CAPITIS DEMINUTIO MINIMA: DODICI TAVOLE GIURISPRUDENZA EDITTO (Jovene Editore, Naples2014). Pp. viii + 178. ISBN 978-8-824-32300-0. EUR. 20." Journal of Roman Archaeology 31 (2018): 626–29. http://dx.doi.org/10.1017/s1047759418001630.

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6

Crawford, M. H. "S. Randazzo: Leges Mancipii. Contributo allo studio dei limiti di rilevanza dell’accordo negli atti formali di alienazione. (Pubblicazioni della Facoltá di Giurisprudenza, Nuova Serie 160.) Pp. ii + 192. Milan: Universitá di Catania, 1998. Paper, L. 24,000. ISBN: 88-14-07466-6." Classical Review 53, no. 1 (April 2003): 261. http://dx.doi.org/10.1093/cr/53.1.261.

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7

Lintott, Andrew. "Leo Peppe, Sulla Giurisdizione in Populos Liberos del Governatore Provinciale al Tempo di Cicerone (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della Università di Pisa CIV; Istituto di diritto romano e storia del diritto VII). Milan: Giuffrè, 1988. Pp. vii + 160. ISBN 88-14-01467-1." Journal of Roman Studies 79 (November 1989): 194–95. http://dx.doi.org/10.2307/301207.

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8

Crawford, Michael. "O. Sacchi, REGIME DELLA TERRA E IMPOSIZIONE FONDIARIA NELL’ETÀ DEI GRACCHI: TESTO E COMMENTO STORICO-GIURIDICO DELLA LEGGE AGRARIA DEL 111 A.C. (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, Seconda Università di Napoli, Sezione Monografie 29). Naples: Jovene, 2006. Pp. xxviii + 628. ISBN 88-243-1623-8." Journal of Roman Studies 100 (November 2010): 250. http://dx.doi.org/10.1017/s0075435810000201.

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9

Pisani, Mario. "FILIPPO TOMMASO MARINETTI STUDENTE DI GIURISPRUDENZA A PAVIA." Istituto Lombardo - Accademia di Scienze e Lettere - Rendiconti di Lettere, September 4, 2019. http://dx.doi.org/10.4081/let.2015.525.

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Abstract:
Filippo Marinetti, the founder of Futurism, was born on December 22, 1876, in Alexandria (Egypt) and in that town he accomplished also his course of classical studies, first in a jesuit college and last year attending a detachment of the Academie de Paris. In 1894 he moved to Italy, and entered the Faculty of Law at the University of Pavia, where he attended till the third course with scant success. On november 1897 he was transferred to the University of Genova.
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10

Pisani, Mario. "FILIPPO TOMMASO MARINETTI STUDENTE DI GIURISPRUDENZA A PAVIA." Istituto Lombardo - Accademia di Scienze e Lettere - Rendiconti di Lettere, September 4, 2019. http://dx.doi.org/10.4081/let.2019.525.

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Abstract:
Filippo Marinetti, the founder of Futurism, was born on December 22, 1876, in Alexandria (Egypt) and in that town he accomplished also his course of classical studies, first in a jesuit college and last year attending a detachment of the Academie de Paris. In 1894 he moved to Italy, and entered the Faculty of Law at the University of Pavia, where he attended till the third course with scant success. On november 1897 he was transferred to the University of Genova.
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Dissertations / Theses on the topic "Giurisprudenza classica"

1

RECLA, NICOLA. "La responsabilità del socio in diritto romano classico." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2015. http://hdl.handle.net/10281/78473.

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Abstract:
La presente ricerca ha ad oggetto i vari profili di responsabilità contrattuale del socio in epoca classica, sia nei loro rapporti interni, sia nei confronti dei terzi creditori. In particolare, la prima parte della ricerca, che si apre con un primo capitolo sul tema della determinazione delle quote sociali e della partecipazione del socio agli utili e alle perdite, ha come obiettivo quello di esplorare il tema della responsabilità contrattuale dei soci, a partire dal diritto romano classico, dalla prospettiva dei loro rapporti interni, questione che da anni vede i romanisti divisi, in un’accesa disputa dottrinale, tra quanti sostengono che la responsabilità del socio fosse limitata al solo dolo, quale perfetta antitesi della bona fides implicata nel rapporto sociale, e quanti, al contrario, ritengono che già in epoca classica la colpa abbia concorso a delineare il quadro della responsabilità interna in ambito societario. La ricerca di una soluzione unitaria in questo ambito è resa particolarmente ardua da una casistica giurisprudenziale che oscilla tra casi che sembrano dare rilevanza unicamente agli inadempimenti dolosi del socio e casi che, al contrario, estendono la responsabilità alla colpa, talvolta peraltro concepita come culpa in concreto, quale violazione della c.d. diligentia quam in suis. Analizzata, quindi, la disciplina della responsabilità dei soci nei loro rapporti interni, la seconda parte della ricerca si propone di riprendere e discutere l’assioma per cui la societas romana non avrebbe avuto alcun riflesso nei riguardi dei terzi, con la conseguenza che, in assenza di autonomia patrimoniale, delle obbligazioni assunte dalla società avrebbero risposto unicamente e individualmente i singoli soci. La consacrazione di tale principio, che ha quasi sempre incontrato voci unanimi di consenso nell’ambito della dottrina romanistica, e che si fonda sull’efficacia meramente obbligatoria dei contratti romani, trova espressione, secondo la communis opinio, in un passo di Ulpiano (Ulp. 31 ad ed., D. 17.2.20: socii mei socius meus socius non est), dal quale sembrerebbe emergere che i rapporti che in qualunque modo venivano conclusi tra uno o più soci ed i terzi investivano esclusivamente gli individui che avevano partecipato all’atto. Il principio appena enunciato, tuttavia, soffriva talune eccezioni, sulle quali la secondo parte della ricerca si sofferma con particolare attenzione. Oltre ai casi delle societates publicanorum, fornite di personalità giuridica, e delle societates argentariorum, per le quali è pacificamente attestata alla fine dell’epoca classica la solidarietà dei socii, fondata sul vincolo sociale, sia dal lato attivo sia dal lato passivo, che non presentano particolari problemi interpretativi, assumono grande rilievo altre due ipotesi più controverse e riguardanti due tipi di società che con ogni probabilità hanno rivestito un ruolo tutt’altro che marginale nell’ambito dell’economia romana: la società di navigazione e la società venaliciaria. Tali ipotesi di eccezione, vera o apparente, al generale principio dell’irrilevanza del rapporto sociale nei confronti dei soggetti terzi, sono state rese oggetto, nel corso della ricerca, di attenta analisi, nell’intento di verificare l’effettiva estensione di questa area di limitazione od esclusione del principio stesso, dal momento che i tipi di societas che vengono in questo senso considerati dovevano verosimilmente rappresentare una porzione tutt’altro che marginale del mondo economico romano.
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Books on the topic "Giurisprudenza classica"

1

Ius controversum nella giurisprudenza classica. Roma: Bardi, 2008.

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2

donini, massimo. Europeismo giudiziario e scienza penale.: Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte. Milano: Giuffrè Editore, 2011.

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3

Moro, Paolo. I diritti indisponibili: Presupposti moderni e fondamento classico nella legislazione e nella giurisprudenza. Torino: G. Giappichelli, 2004.

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4

Bartoli, Roberto, ed. Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d'impresa (un dialogo con la giurisprudenza). Florence: Firenze University Press, 2010. http://dx.doi.org/10.36253/978-88-8453-570-2.

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Abstract:
This book presents the proceedings of the conference held in Florence on 7 and 8 May 2009 upon the conclusion of a MUIR study. The inspiration behind it can be summarised in two keywords. The first is "modernity", because it focuses on the sectors of criminal liability of the doctor and the entrepreneur, those that have been most dramatically affected by social change and technological developments, straining to the limit the "classic" configuration of criminal law categories. The second is "case law", in the sense that we have sought to focus on the reality of living law and to investigate the concepts of the causality, blame and complicity of individuals as they are actually illustrated by precedents.
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5

Caruso, Corrado. La libertà di espressione in azione. Bononia University Press, 2021. http://dx.doi.org/10.30682/sg268.

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Abstract:
l volume propone una rinnovata lettura della libertà di manifestazione del pensiero, classico tema della riflessione costituzionalistica, attraverso un'analisi casistica articolata su due livelli. Il lavoro ripercorre sia la giurisprudenza costituzionale sui limiti alla libertà di espressione e sui mezzi di diffusione del pensiero, sia gli orientamenti dei giudici ordinari e amministrativi su alcuni casi emblematici riguardanti, ad esempio, le opinioni razziste e "negazioniste"; il diritto di cronaca, di critica politica, di satira; la disciplina del mercato radiotelevisivo, della par condicio e della stampa on-line. La libertà di espressione è così descritta "in azione", a partire dall'opera delle Corti, che assurgono al rango, tanto promettente quanto impegnativo, di "custodi" del discorso pubblico, cioè di uno spazio di comunicazione che contribuisce a fondare l'autonomia politica di individui e soggetti privati.
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6

De Pamphilis, Matteo. Rinegoziazione e default rule. Bononia University Press, 2020. http://dx.doi.org/10.30682/alph03.

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Abstract:
"Nella lunga vita di molti contratti, possono verificarsi eventi imprevisti che incrinano l’equilibrio, soprattutto economico, delle reciproche prestazioni. Il discorso intorno al diritto-dovere di rinegoziare gli accordi esposti a sopravvenienze è ormai un tema classico del diritto civile, che rispunta ciclicamente in occasione di eventi di rilevanza mondiale capaci di compromettere la tenuta di innumerevoli contratti in corso. La pandemia di COVID-19 è solo l’ultimo esempio in ordine di tempo. Questa ricerca si propone di individuare il miglior approccio giuseconomico per affrontare il dilemma della rinegoziazione, in prospettiva strutturale, cercando di coniugare le soluzioni proposte dagli interpreti del diritto civile con i contributi di analisi economica del diritto, nella prospettiva della riforma del codice civile italiano e della progressiva armonizzazione del diritto privato europeo e internazionale. In questo percorso, l’individuazione di una regola di default stabile e duratura per un contesto mutevole e multiforme è forse la contraddizione in termini che più vale la pena affrontare. Matteo de Pamphilis, dopo la laurea in Giurisprudenza e il conseguimento del dottorato di ricerca in Diritto civile nell’Università di Bologna, collabora con la stessa Alma Mater come professore a contratto e tutor didattico in materie privatistiche. Negli ultimi anni è stato docente degli insegnamenti in lingua inglese Planning and public intervention in the lifestyle and health sector e Public and private action for the development of services nel corso di laurea magistrale in Wellness culture: sport, health and tourism. È socio aggregato dell’Associazione Civilisti Italiani e svolge la professione di avvocato nel Foro di Bologna, prevalentemente nel settore civile, commerciale e concorsuale."
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Book chapters on the topic "Giurisprudenza classica"

1

Santangelo Cordani, Angela. "Il conferimento dei benefici ecclesiastici e l’amministrazione della Chiesa nel diritto canonico classico tra legislazione, giurisprudenza e scienza del diritto." In Öffentliches Recht, 397–422. Köln: Böhlau Verlag, 2011. http://dx.doi.org/10.7788/boehlau.9783412214623.397.

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