Journal articles on the topic 'Giudizio di diritto'

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Gruppuso, Maria Cristina. "L’azione revocatoria del vincolo di destinazione: prescrizione e legittimazione passiva (Trib. Frosinone, 16 giugno 2022)." Trusts, no. 6 (December 1, 2022): 1042–45. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.214.

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Abstract:
Massima La prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria avverso il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. decorre dalla trascrizione del vincolo nei registri immobiliari. Nel giudizio per la revocatoria del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. i beneficiari (nipoti - ex filia - della costituente) degli effetti del vincolo che non acquistino diritti sui beni vincolati non sono litisconsorti necessari, ma hanno diritto di intervenire in giudizio e possono esservi convenuti affinché siano resi loro opponibili gli effetti della sentenza.
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Bilancia, Francesco. "Profili evolutivi dei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale italiana con riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo." Revista do Direito, no. 43 (May 19, 2014): 03–24. http://dx.doi.org/10.17058/rdunisc.v0i43.5661.

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Abstract:
Questo breve scritto intende fornire un quadro d’insieme dei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale italiana con riferimento all’uso degli accordi internazionali di protezione dei diritti umani, che opera attraverso un “processo di grandiose proporzioni, il quale investe il futuro stesso dello Stato: non di questo o quello Stato, ma – se così può dirsi – della forma-Stato”. Questo processo, destinato a svolgersi in un indefinibile arco di tempo ma costantemente sostenuto dalla più attenta giurisprudenza, non avrebbe – non ha – potuto “non investire il destino della stessa (…) Costituzione ”. La lunga e complicata evoluzione del processo di “interazione” tra i diversi documenti costituzionali statali e tra questi e le Carte internazionali di protezione dei diritti fondamentali si è spesso caratterizzato per un cammino di piccoli passi, di fasi di integrazione a volte più intense, a volte più incerte, senza escludere vere e proprie battute d’arresto, ma comunque qualificato ed arricchito da importanti episodi giurisprudenziali di cui, momento per momento, la dottrina ha preteso di ricostruire la fotografia di sintesi, nell’incessante vano tentativo di ridurre la complessità a sistema. Non è, è bene dirlo subito, l’intenzione di queste brevi note che traggono, piuttosto, spunto da alcune più recenti pronunce della Corte costituzionale italiana, riferite alla Convenzione ed alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo (CEDU), riconducibili al percorso giurisprudenziale avviato a partire dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007 . Come è noto ormai la Corte costituzionale italiana riconduce il contrasto tra una norma interna ed una norma della Convenzione europea dei diritti dell’uomo alla violazione mediata dell’art. 117, comma 1, Cost., di cui la stessa Corte costituzionale dovrà essere investita nel caso in cui il giudice interno non sia in condizione di risolvere l’antinomia per via di interpretazione conforme. A giudizio della Corte resta, infatti, preclusa al giudice di merito la strada dell’applicazione diretta della norma CEDU mediante la contestuale disapplicazione della norma interna incompatibile , ritenendo non assimilabile tale sistema di garanzie allo schema di adattamento del diritto interno al diritto comunitario e dell’UE . Piuttosto, a giudizio della Corte costituzionale resta, non solo possibile, ma addirittura necessario verificare, in sede di giudizio di costituzionalità, la specifica compatibilità in concreto della norma CEDU invocata quale parametro, per come interpretata ed applicata dalla Corte di Strasburgo, con le diverse disposizioni costituzionali. Sul piano formale della dottrina costituzionale del sistema delle fonti le disposizioni della CEDU , quindi, in quanto dotate di forza passiva superiore a quella delle norme di legge ordinaria, fungeranno da norme interposte nel giudizio di costituzionalità delle norme interne con esse incompatibili per violazione indiretta dell’art. 117 Cost. Laddove, all’opposto, stante la loro non equiparabilità formale alle disposizioni costituzionali, potrebbe darsi il caso di un giudizio di costituzionalità della legge di recepimento della Convenzione nell’ipotesi di contrasto con altre disposizioni costituzionali; non quindi più soltanto dei principi fondamentali come previsto, secondo la nota dottrina costituzionale dei “controlimiti”, con riferimento ai rapporti del diritto interno con le norme di diritto comunitario direttamente applicabili.
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Góralski, Wojciech. "Zadania psychologa w sprawach o nieważność małżeństwa w świetle wymogów nowego prawa małżeńskiego." Prawo Kanoniczne 29, no. 3-4 (December 10, 1986): 163–72. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1986.29.3-4.11.

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Abstract:
II Codice di Diritto Canonico promulgato da papa Giovanni Paolo II nel 1983 sottolinea nel diritto matrimoniale il ruolo del consenso matrimoniale dando la dimensione personale e spirituale del matrimonio canonico. La dimensione spirituale e personale del matrimonio trova infatti disciplina specifica in piu punti della nuova normativa. Tra essi e da esporre anzitutto la materia della incapacità psichica che ha per la prima volta una disciplina legislativa nel can. 1095. L’autore cercha di indicare il principale compito dei periti — psico- loghi nei processi di nullità del matrimonio, basati sul can. 1095, n. 2 e 3. Si tratta di coloro che soffrono di un grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e gli obblighi essenziali matrimoniali nonchè di coloro che per causa di natura psichica non possono assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio. Si presenta anche alcune proposizioni riguardo al errore e al dolo.
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Dammacco, Gaetano. "Riflessioni sul diritto di satira e i suoi limiti." Studia z Prawa Wyznaniowego 23 (December 30, 2020): 101–21. http://dx.doi.org/10.31743/spw.10355.

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Abstract:
La satira è un paradigma estremo della libertà di espressione, ma esistono incertezze sulla sua definizione concettuale e sulla relativa disciplina giuridica. Lo sviluppo della comunicazione ha prodotto numerose figure letterarie simili tra loro come la cronaca (una registrazione impersonale e non interpretativa di fatti accaduti), la critica (analisi soggettiva e giudizio relativi a fatti accaduti) e la satira (critica sarcastica di personaggi, comportamenti, modi di fare individuali con scopo di denuncia sociale). Gli elementi che caratterizzano la satira, sviluppatisi nel corso dei secoli, sono sostanzialmente due: attenzione alle contraddizioni (della politica, della società, della religione, della cultura) e intento moralistico per promuovere un cambiamento sociale. La satira religiosa colpisce il potere ecclesiastico e le sue contraddizioni, ma colpisce anche i simboli religiosi e i contenuti delle religioni. Ne conseguono differenti conseguenze giuridiche. Quando colpisce il patrimonio di fede dei credenti essa non è accettabile. La satira religiosa genera una specie di conflitto tra differenti valori costituzionali, e cioè tra il diritto alla libera espressione del pensiero e il diritto alla reputazione e alla tutela del sentimento religioso. Il diritto di satira in generale è riconosciuto dagli ordinamenti giuridici (sia internazionali, sia nazionali) come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale, che deriva dalla libertà di espressione e di pensiero. Pensiero, coscienza e religione – per esempio nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – sono omologhi (come beni giuridici o valori etici). Pertanto pensiero, coscienza e religione non possono essere in contrapposizione tra loro. Notevoli incertezze esistono sulla disciplina giuridica del diritto di satira, che non può mai offendere i diritti fondamentali della persona, la sua dignità, la sua reputazione. La Carta di Nizza ha favorito un orientamento, che considera il diritto di libera espressione nella sua forma più ampia ed espansiva. È tuttavia sempre stato affermato il valore prevalente dei diritti umani fondamentali, che non possono essere offesi dall’esercizio del diritto di satira. Negli ordinamenti giuridici nazionali, la forza del diritto di satira consiste nel riconoscimento del suo rango costituzionale, ma anche nei limiti che deve avere. La giurisprudenza ha elaborato i vincoli “formali”, tra i quali i più importanti sono il limite della continenza e della funzionalità.
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Reale, Maria Cristina. "Il diritto di non curarsi. Ancora uno scontro tra doveri medici e libertŕ di autodeterminazione." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 2 (July 2012): 159–68. http://dx.doi.org/10.3280/sd2012-002009.

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Abstract:
Il conflitto tra il diritto degli individui di decidere come curarsi e il dovere dei sanitari di adempiere ai propri obblighi di cura richiama questioni note e delicate quali la definizione del concetto di vita e di salute, del tipo di rapporto che si instaura tra medico e paziente e della sussistenza di limiti al diritto di rifiutare le cure. Sebbene tale diritto trovi ampio riconoscimento a livello tanto normativo (pur in assenza di una legge ad hoc) quanto giurisprudenziale, un recente caso di imposizione forzata di un trattamento, dai medici considerato salvavita, ad un soggetto che a tale trattamento si opponeva in modo reiterato, pienamente consapevole delle eventuali conseguenze, ha nuovamente evidenziato le difficoltŕ che insorgono quando si tratta di tutelare in giudizio il pieno rispetto della volontŕ del paziente.
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Góralski, Wojciech. "Rola adwokata w kościelnych procesach małżeńskich w świetle KPK z 1983 roku oraz instrukcji "Dignitas connubii"." Prawo Kanoniczne 49, no. 3-4 (December 20, 2006): 35–50. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2006.49.3-4.03.

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Abstract:
Nei processi ecclesiastici matrimoniali, soprattutto di nullità del matrimonio, un ruolo importante si deve attribuire all’avvocato. La sua partecipazione al processo matrimoniale canonico è una espressione della realizzazione del diritto di ogni fedele alla difesa in giudizio. Nello suo studio l’autore presenta e commenta i compiti dell’ avvocato nel processo canonico di nullità del matrimonio alla luce del CJC e della Istruzione „Dignitas connubii” del 25 gennaio 2005. Dopo aver riferito la funzione dell’avvocato in genere (l’istituzione, i requisiti, l’eliminazione), si ferma sull’ufficio dell’avvocato stabile e termina con la indicazione degli obblighi e dei diritti dell’avvocato. Fra le proposte finali si sottolinea il bisogno della istituzione dell’ufficio (o persona), di cui nel art. 113 § 1 della suddettta Istruzione.
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Pani, Luca, and Gilberto Corbellini. "Etica, Diritto e Neuroscienze. Saggio sui confini del giudizio umano." DIRITTO COSTITUZIONALE, no. 3 (October 2020): 9–38. http://dx.doi.org/10.3280/dc2020-003002.

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Abstract:
Da almeno tre decenni, le neuroscienze studiano le basi biologiche e psicologiche di comportamenti implicati nella regolazione della socialità umana, quali i giudizi e le azioni morali, nonché come riconoscere, stabilire e sanzionare comportamenti illegali. E' pertanto importante capire come usare la scienza nella determinazione dei processi che stabiliscono responsabilità e sanzioni per un reato commesso ovvero dell'imparzialità o indipendenza del giudice e della giuria, che sono condizionati nelle loro decisioni da pregiudizi. In tal senso le neuroscienze hanno ridefinito in modi del tutto diversi e quasi opposti alle assunzioni filosofiche di senso comune che ispirano la logica della giustizia, i presupposti di coscienza e volontà e, in ultima istanza, l'idea stessa di libero arbitrio.
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Paffarini, Jacopo. "Costituzione e linguaggio normativo." Revista Brasileira de Direitos Fundamentais & Justiça 9, no. 31 (June 30, 2015): 32–55. http://dx.doi.org/10.30899/dfj.v9i31.175.

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Abstract:
Il problema dell’interpretazione del linguaggio normativo costituisce una fonte di riflessione non solo per il giurista che rivolge la sua attenzione al proprio ordinamento, ma anche per il comparatista che si accinge a studiare il diritto straniero. Secondo un orientamento oramai consolidato all’interno della scienza comparatistica, per la corretta identificazione del «termine del confronto» non basta la conoscenza del «diritto scritto», ma è necessario apprendere le regole ermeneutiche praticate nell’«altro» contesto normativo. In tal senso, si è detto che il giudizio comparativo può definirsi rigoroso soltanto quando il giurista evita di trasferire «gli atteggiamenti mentali del suo diritto» nei termini della comparazione. Nel presente contributo si intende mettere in luce le regole comuni ed i limiti della logica giuridica, evidenziando come, attraverso la comparazione, la dottrina abbia preso coscienza dei fattori extragiuridici che intervengono inevitabilmente nel processo di creazione/interpretazione del diritto.
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Zollo, Mauro. "Il nuovo articolo 38 delle disposizioni attuative del codice civile: questioni di diritto intertemporale." MINORIGIUSTIZIA, no. 3 (April 2022): 91–96. http://dx.doi.org/10.3280/mg2021-003008.

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Abstract:
L'autore analizza il nuovo istituto di "cessione di competenza" del tribunale per i minorenni in favore del Giudice della separazione o del divorzio, conseguentemente all'instaurazione del giudizio civile quando sia già pendente il giudizio minorile, disciplinato dall'articolo unico, comma 28 della legge 26 novembre 2021, n. 206. Esso costituisce un'assoluta innovazione, che "silenziosamente" modifica il concetto teorico della competenza quale presupposto processuale, valutabile solo con riguardo al momento genetico del contenzioso. Ulteriormente, è foriero di divergenze interpretative in merito alla sua applicazione ai procedimenti già pendenti innanzi al tribunale per i minorenni al momento dell'entrata in vigore della legge n. 206 del 2021. Infatti, appare dubbio se, ai fini della applicabilità delle nuove norme, rilevi solo la circostanza che il procedimento di separazione o divorzio abbia avuto inizio decorso il centottantesimo giorno di entrata in vigore della legge, o se, piuttosto, debba ritenersi che anche il procedimento minorile, per quanto già pendente, debba essere stato instaurato nel suddetto lasso temporale.
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Montanari Vergallo, Gianluca, and Natale Mario Di Luca. "La spinta verso una legislazione europea comune sul diritto di conoscere le proprie origini genetiche / The push towards common European legislation with respect to the right to know one’s genetic origins." Medicina e Morale 66, no. 6 (January 25, 2018): 747–61. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2017.518.

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Abstract:
A venti anni dalla sua approvazione, la Convenzione di Oviedo necessita di un aggiornamento. Infatti, non affronta la questione del diritto dei bambini nati da fecondazione eterologa di conoscere l’identità dei donatori di gameti. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha recentemente stabilito che: a) il diritto di conoscere le proprie origini biologiche è tutelato dall’art. 8 della Convenzione dei diritti dell’uomo; b) tale diritto deve essere bilanciato con quello della madre biologica di rimanere anonima (c.d. parto anonimo). Al fine di trovare tale bilanciamento, una possibile soluzione consiste nel richiedere ai giudici di convocare la madre per chiederle se intende revocare l’anonimato. Se la madre ribadisce la propria originaria intenzione di rimanere sconosciuta, il Tribunale non può consentire al figlio di conoscere la sua identità. Gli autori analizzano anche altre due questioni non prese in considerazione dalla Corte europea: a) l’equilibrio tra il diritto di conoscere le proprie origini e quello dei donator di gamete all’anonimato; b) se tale diritto dei bambini nati da fecondazione eterologa vincoli i genitori legali a rivelargli le modalità del concepimento. Tali problemi e l’importanza degli interessi in gioco inducono gli autori a sostenere che la scelta di usare il citato art. 8 come criterio di giudizio non è affatto ottimale. Appare preferibile affrontare queste questioni attraverso un aggiornamento della Convenzione di Oviedo o comunque con modalità tali da arrivare ad una regolamentazione che sia uniforme all’interno dell’Unione europea. ---------- Twenty years since it was opened for signature, the Oviedo Convention needs updating. It does not deal with the issue of the donor-conceived children’s right to know the identity of the gamete donors. The European Court of Human Rights has recently stated that: a) the right to know one’s biological background is protected by article 8 of the Convention on Human Rights; b) such a right must be balanced with the biological mother’s right to anonymity (anonymous birth). In order to find such balancing, a possible solution might be to require judges to summon mothers to ask them whether they would like to reverse their decision to be anonymous. If the mother reaffirms her intention to remain unknown, the court may not allow the child to learn of her identity and contact her. The authors also analyze two other issues not taken into account by the European Court: a) the balancing between the right to know one’s origins and the gamete donors’ right to anonymity; b) whether the donor-conceived children’s right to know would make it mandatory for legal parents to disclose conception procedures. These problems and the importance of the interests at stake induce the authors to argue that the choice to keep using the above mentioned article 8 as yardstick is far from ideal. It appears to be far preferable to deal with these issues while updating the Oviedo Convention or in such a way as to incentivize the enactment of legislation that would be uniform throughout the European Union.
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Capicchioni, Amos. "Trust <i>sham</i> e tutela cautelare (Trib. Perugia, 31 luglio 2021)." marzo-aprile, no. 2 (April 7, 2022): 344–45. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.91.

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Abstract:
Massima È assoggettabile a sequestro conservativo ex art. 671 cod. proc. civ. la nuda proprietà di un immobile che l’ex amministratrice di una s.r.l., convenuta in giudizio dalla curatela del fallimento della società per mala gestio e condotte distrattive, ha segregato in un trust autodichiarato in favore dei propri discendenti, essendo il trust sham per essersi il disponente/trustee riservato il diritto di abitazione e il potere di revocare i beneficiari e nominarne di nuovi e avere così mantenuto la disponibilità del fondo in trust.
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Lupoi, Maurizio. "I trust e la loro comprensione comparatistica." gennaio-febbraio, no. 1 (February 3, 2022): 3–16. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.45.

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Abstract:
Tesi“Trust” è una nozione vaga e ultra-semplificata che nessuno studioso di common law ha mai tradotto in termini con i quali i giuristi di diritto civile hanno familiarità. Il diritto dei trust non è stato mai sistematizzato ed è strutturalmente incoerente (il che non significa che sia irrazionale); non esiste neanche una definizione dei ‘trust’ generalmente accettata e l’art. 2 della Convenzione de L’Aja sul trust non include tutti i caratteri del trust di common law. L’incoerenza è un dato strutturale del diritto inglese dei trust che si è sviluppato per mezzo di dicta giudiziari, ciascuno dei quali è un frammento delle inespresse teorie giuridiche dei singoli giudici. I giuristi di diritto civile non sono in grado di ‘tradurre’ le nozioni dell’equity in concetti di diritto civile. Non si tratta però di un compito impossibile se l’origine delle nozioni dell’equity e delle regole del diritto dei trust sono rintracciate e spiegate; così, un legislatore civilista può ben ricorrere al diritto dei contratti e perfino consentire che i disponenti agiscano in giudizio contro i loro trustee senza modificare sostanzialmente gli aspetti funzionali dei trust. D’altra parte i civilisti debbono diffidare da certi sviluppi moderni della “industria del trust” e dai connessi “trust industriali”, dal dilagare dei quali può discendere il crollo dell’intero diritto dei trust. The author's view“Trust” is a vague and over-simplified notion that no common law scholar has ever put in terms familiar to civil lawyers. Trust law has not been rationalised and is structurally incoherent (which does not mean irrational); not even a generally held definition of “trust” exists and article 2 of the Hague Trust Convention did not embody all the features of the common law trust. Incoherence is a structural feature of English trust law which developed from dicta of judges, each of which is a fragment of a judge’s unspoken legal theory. Civilians are unable to ‘translate’ equitable notions into civil law concepts. It is not an impossible task, however, once the origins of the equitable notions and of trust law rules are traced and explained; thus, a civilian lawmaker may well resort to contract law and even allow settlors to sue their trustees without substantially varying the functional aspects of trusts. On the other hand, civilians should be wary of certain modern developments of the “trust industry” and of the attendant “industrial trusts”, from the spread of which the demise of the whole trust law may ensue.
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Góralski, Wojciech. "Rola i zadania adwokata w procesach kanonicznych w alokucjach papieży do Roty Rzymskiej (1939-2007)." Prawo Kanoniczne 50, no. 3-4 (December 20, 2007): 109–16. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2007.50.3-4.05.

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Abstract:
Nei processi canonici, tra l’altro quelli matrimoniali, un ruolo importante appartiene all’awocato di cui la partecipazione ad essi è una espressione della realizzazione di diritto di ogni fedele alla difesa in giudizio. Nello suo studio l’autore presenta l’ufficio dell’avvocato (il suo ruolo e i suoi compiti nei procesi canonici matrimoniali) alla luce dei discorsi dei Sommi Pontefici pronunciati alla Rota Romana negli anni 1939-2007. Fra questi discorsi si deve esporre 1’allocuzione di Pio XII del 2 ottobre 1944 nella quale si sottolinea che tutta l’attività dell’avvocato deve essere radicata nel servizio della verità oggettiva. Nello stesso senso si sono espressi i succssori del Pio XII: Giovanni XX III, Paolo VI e Giovanni Paolo II.
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Franzina, Pietro. "La concessione di una <i>freezing injunction</i> non preclude la riconoscibilità in Italia della successiva sentenza di merito resa nel medesimo giudizio." marzo-aprile, no. 2 (April 7, 2022): 356–65. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.94.

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Abstract:
Tesi L’art. 64, lettere b) e g) della L. 31 maggio 1995, n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato deve essere interpretato nel senso che non può dirsi integrata una violazione dei diritti essenziali della difesa e delle garanzie ascrivibili all’ordine pubblico processuale italiano, idonea a giustificare il diniego del riconoscimento di una sentenza straniera, per il solo fatto che la sentenza in questione sia stata resa all’esito di un procedimento nel corso del quale il debitore della sentenza è stato il destinatario di un provvedimento cautelare in personam, concesso inaudita altera parte, secondo il modello della freezing injunction inglese. Il riconoscimento di una sentenza straniera preceduta da un provvedimento cautelare può essere negato in forza delle disposizioni citate solo quando l’emanazione di detto provvedimento abbia comportato una violazione delle garanzie processuali fondamentali tale da tradursi, per la sua rilevante incidenza, in una lesione del diritto di difesa rispetto all’intero processo. The author’s view According to Article 64, literae b) and g) of the Law of 31 May 1995, No 218 (Reform of the Italian system of private international law), a foreign judgment is not eligible for recognition in Italy if the right to a fair trial was violated in the proceedings before the court of origin, and if recognition would contravene public policy, including procedural public policy. A judgment cannot be denied recognition on the above grounds merely because the court of origin granted, in the course of the same proceedings, a worldwide freezing injunction, as known under English law. In fact, recognition of the judgment could only be denied if it were established that, by granting the interim measure in question, the procedural rights of the party concerned were violated in such a serious way as to undermine the fairness of the proceedings considered as a whole.
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Caterini, Mario. "Osservatorio Europeo. La presunzione d'innocenza come regola di giudizio, dall'illuminismo all'armonizzazione europea. Implicazioni di diritto penale sostanziale." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (July 2015): 141–93. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2015-001006.

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Alpa, Guido. "L'art. 140 bis del Codice del consumo nella prospettiva del diritto privato. Prime note." ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no. 1 (September 2010): 7–19. http://dx.doi.org/10.3280/ed2010-001001.

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Abstract:
L'art. 49 della l. 23 luglio 2009 n. 99 ha ridisegnato il profilo dell'azione collettiva risarcitoria, disciplinata dall'art. 140 bis del codice del consumo. La precedente versione, dettata dalla l. 24 dicembre 2007, n. 244 non era mai entrata in vigore. Ora la rubrica della disposizione č intitolata all'azione di classe. Riferita alle persone, l'espressione "classe" č inusuale nel nostro lessico giuridico, e pertanto il suo significato deve essere costruito sulla base dello stesso contenuto della disposizione. Non possono essere utilizzati criteri sistematici, perché nell'ambito del codice del consumo altri strumenti processuali, come le azioni previste dagli artt. 139 e 140 , sono rivolti alla tutela di "interessi collettivi dei consumatori", e sono affidati non a rappresentanti di una classe bensě alle associazioni rappresentative dei consumatori inserite nell'elenco previsto dall'art. 137. Nell'ordinamento si contano diverse ipotesi di azioni a difesa di interessi di categoria - oltre alle azioni individuali promosse nell'ambito dello stesso giudizio da una pluralitŕ di soggetti - ma nessuna disposizione che le riguarda puň essere invocata per interpretare l'art. 140 bis, il quale č un unicum nel nostro universo processuale.
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Sztychmiler, Ryszard. "Znaczenie osobowości kandydata do małżeństwa w świetle obowiązującego prawa kanonicznego." Prawo Kanoniczne 40, no. 1-2 (June 5, 1997): 201–17. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1997.40.1-2.09.

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Abstract:
Persona e personalita hanno nel diritto romano e nel diritto canonico i significati diversi. La Chiesa riconosce la personalita naturale di ogni uomo dalla sua concezione, ma personalita giuridica assegna dal battesimo. Nel diritto canonico possiamo distinguere la personalita naturale, canonica e richiesta. Mi sembra, che la Chiesa potrebbe assegnare il piu grosso significato della personalita Christiana. Gran valore della formazione della personalita matura nella Chiesa dimostrano le norme sulla educazione Christiana. La Chiesa richiede la maturità dalle persone, che prendono importanti decisioni oppure ufficii; protegge sopratutto ogni persona e la sua personalita. Nello diritto canonico matrimoniale si trovano le normae, che danno molta importanza della personalita del uomo. Esse si trovano non soltanto nel Codice di diritto canonico, ma anche nelle diverse norme dello stesso diritto canonico. E cosi il Legislatore ecclesiastico vuole l’adequata praparazione al matrimonio. Nello stesso tempo si preferisce i matrimonii di due persone cattoliche, invece altre esigenze si pone per i findanzati, dei quali soltanto uno appartiene alla Chiesa cattolica. Il significato della personalita del candidato al matrimonio si rivela tra l’altro nel stabilire gli impedimenti matrimoniali tali come: mancanza dell’età, impotenza sessuale e diversa religione. Nel capitolo sul consenso matrimoniale il Legislatore del Codice mette alcune esigenze, le quali prendono in considerezione la validita del matrimonio dai certi segni della personalita e atteggiamenti dei candidati al matrimonio. In alcuni canoni mette tali esigenze le quali possono essere compiute dalle persone mature nel senso psicologico: cioe sufficiente scienza, sufficiente uso di ragione, giudizio critico e la capadtà da adempire i obbligazioni matrimoniali essenziali. Soltanto gravi disturbi e mancanze fanno il matrimonio invalido. Se ci sono infatti tali casi, si puo nel corso del processo giudiziario andare a dichiarare il matrimonio invalido. Pero le prove dei disturbi della personalità о altri fatti negativi in questo ambito e molto defficile da dimostrare, ma possibile, sopratutto quando i disturbi e le mancanze sono gravi. Riassumendo il mio discorso sul tema dei significato della personalità nel diritto canonico matrimoniale si puo affermare che i gravi о esattamente definiti i disturbi della personalità о negativo orientamento al matrimonio, in generale fanno il matrimonio invalido. II Legislatore eclesiastico prottegge in tali situazioni la liberta della persona, la quale ha incontrato la persona toccata dai tali disturbi e negativo orientamento della volontà. Se i disturbi о mancanze non sono gravi, il Legislatore non entra con la norma di protezione, la quale darebbe per loro la liberta.
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Suchecki, Zbigniew. "Wydalanie duchownych na podstawie kanonicznego procesu karnego." Prawo Kanoniczne 54, no. 3-4 (December 10, 2011): 77–115. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2011.54.3-4.03.

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Abstract:
Il processo penale canonico ha sempre costituito l’extrema ratio cui ricorrere solo quando fossero esaurite tutte le altre vie per ottenere la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del reo (cfr. c. 1341). Le cause penali necessitano della presenza del promotore di giustizia in quanto con esse si vuole perseguire le finalità della giustizia e della tutela del bene pubblico. Per irrogare o dichiarare la pena il Codice di Diritto Canonico del 1983 prevede una doppia procedura penale: giudiziaria (che si concluderà con una sentenza) o amministrativa (stragiudiziale – che si concluderà con un decreto). Nel processo penale giudiziario il Promotore di giustizia svolge il compito di parte attrice o titolare dell’azione criminale contro l’imputato. Giovanni Paolo II nel discorso alla Rota Romana ha sottolineato che «l’istituzionalizzazione di quello strumento di giustizia che è il processo rappresenta una progressiva conquista di civiltà e di rispetto della dignità dell’uomo» (Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, (18 gennaio 1990), in L’Osservatore Romano, 19 gennaio 1990, p. 5). Si evince molto chiaramente dal can. 1342, § 1 la preferenza del legislatore per la via giudiziale. Infatti, il processo penale giudiziario offre maggiori garanzie di giustizia, in quanto assicura e garantisce in modo conforme il diritto alla difesa, permette al giudice di consolidare una maggiore certezza morale sull’esistenza dei fatti mediante l’acquisizione giudiziale delle prove, delle circostanze e dell’imputabilità, valutando tutte le circostanze del delitto, determina la condizione dell’imputato, precisa il grado del danno causato dal delitto, applica con equità la pena giusta alla luce degli elementi emersi durante il giudizio. Rimangono tuttavia casi in cui il legislatore indica la via giudiziale come la più adatta, che certamente offre maggiori certezze e garanzie ai fini dell’accertamento della verità, della giustizia e soprattutto della salvaguardia dei diritti dei fedeli. Innanzitutto essa è obbligatoria per irrogare o dichiarare le pene più gravi, come quelle espiatorie perpetue (can. 1336). «Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto» (can. 1342, § 2). Il promotore di giustizia assume le vesti di parte attrice o titolare dell’azione criminale (actio criminalis) contro l’imputato. Egli è la persona pubblica costituita per tutelare il bene pubblico, che deriva dall’osservanza della legge, al di là delle considerazioni soggettive can. 1362, § 1; 1720, 3°; 1726. Nel processo penale, a protezione dei diritti del fedele il legislatore vieta espressamente di imporre all’imputato il giuramento e l’accusato non è tenuto a confessare il delitto (can. 1728, § 2). In questo modo si garantisce al reo la scelta della linea difensiva più opportuna senza costrizione a riconoscere i fatti che siano a sé sfavorevoli. Il processo penale giudiziario prevede e garantisce al reo un diritto fondamentale di appello dopo l’emanazione della sentenza di condanna (can. 1727, § 1). Inoltre garantisce il diritto di appello al promotore di giustizia nelle cause in cui la loro presenza è richiesta (cfr. cann. 1727, § 2, 1628). Il termine per proporre l’appello è di 15 giorni e va proposto avanti al giudice a quo, che ha emesso la sentenza. Può essere fatto a voce, ed in tal caso il notaio lo deve mettere per scritto avanti allo stesso appellante (can. 1630, § 2). Il can. 1353 disciplina che «l’appello o il ricorso contro le sentenze giudiziali o i decreti che infliggono o dichiarano una pena qualsiasi hanno effetto sospensivo». Il legislatore prevede nel Capitolo III: «de actione ad damna reparanda» un’azione contenziosa per la riparazione dei danni ingiustamente inferti dal delitto (cann. 1729–1731). Pur consentendo nell’ambito del processo penale giudiziario l’esercizio dell’azione per il risarcimento dei danni, il legislatore tiene sempre distinte le due azioni, quella criminale, tendente all’irrogazione o alla dichiarazione della pena, e quella contenziosa per la riparazione dei danni inferti dal delitto. La sentenza può essere eseguita dopo che sia passata in giudicato, ossia dopo una duplice sentenza conforme che non sempre si ha con la decisione di secondo grado.
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Macrì, Francesco. "LA RIFORMA DEI REATI SESSUALI IN FERMANIA DEL 2016." Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM 13, no. 1 (May 5, 2018): 370. http://dx.doi.org/10.5902/1981369432281.

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Il legislatore tedesco ha nel 2016 riformato incisivamente la legislazione penale sessuale. La norma di maggiore impatto giuridico e simbolico è il § 177/1 StGB, che sancisce – per la prima volta in un grande ordinamento di Civil Law – la punibilità degli atti sessuali “meramente dissensuali”. Ulteriore modifica rilevante è l'incriminazione degli atti sessuali commessi “a sorpresa”, così come quella delle molestie sessuali. È stato poi introdotto un peculiare delitto “accessorio” (§ 184j StGB) che sanziona la mera partecipazione ad un gruppo che induca uno dei membri a commettere un reato sessuale. Siffatta previsione, peraltro, si connota per una strumentalizzazione simbolica del diritto penale che non appare accompagnata da un potenziamento funzionale della tutela della libertà sessuale. In un'ottica complessiva, tuttavia, va osservato come la suddetta ombra (così come altre minori) sia affiancata da importanti luci, a partire dalla svolta “consensualistica” del Sexualstrafrecht tedesco, che ad avviso dello scrivente consentono un giudizio globalmente positivo – pur con talune riserve – sulla riforma.
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Parente, Ferdinando. "Il procedimento disciplinare notarile e la sua evoluzione storica." Zeszyty Naukowe KUL 60, no. 3 (October 26, 2020): 169–78. http://dx.doi.org/10.31743/zn.2017.60.3.169-178.

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Nel testo della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il procedimento disciplinare notarile era modulato sulla diversificazione delle competenze secondo la gravità delle sanzioni. Per le sanzioni disciplinari più gravi – l’ammenda, la sospensione e la destituzione – la competenza per i tre gradi di giudizio era affidata al giudice ordinario, ossia al Tribunale, alla Corte d’Appello e alla Corte di Cassazione. Per le sanzioni meno gravi – l’avvertimento e la censura – la competenza, nel primo grado, era conferita al Consiglio notarile distrettuale, che decideva con provvedimento impugnabile dinanzi al giudice ordinario. Il d.lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha modificato radicalmente il regime del procedimento disciplinare notarile e ha istituito la Commissione amministrativa regionale di disciplina (Co.Re.Di.), avente natura amministrativa, per l’applicazione delle sanzioni disciplinari e delle misure cautelari notarili e per la valutazione dei presupposti di cessazione temporanea o definitiva dalle funzioni notarili. Nel quadro della riforma, invece, al Consiglio notarile distrettuale il legislatore ha assegnato il mero ruolo d’indagine e di controllo sul regolare svolgimento dell’attività notarile ed il potere di attivare il procedimento disciplinare tramite il diritto di azione accreditato al suo presidente
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SCHERER, Katia Ragnini. "LA FUNZIONE DEL DIRITTO IN RELAZIONE AI RISCHI CLIMATICI." Revista Juridica 1, no. 58 (April 7, 2020): 116. http://dx.doi.org/10.21902/revistajur.2316-753x.v1i58.3826.

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RIASSUNTO Obbiettivo: Questo articolo consiste nell’analizzare in modo riflessivo le possibilità di studio del diritto in relazione ad una gestione dinamica della legge, il cui orizzonte è la costruzione di un futuro resiliente.Tenendo conto del contesto giuridico brasiliano, sono pertanto oggetto di riflessione tre argomenti: il primo si riferisce alla forma di giudizio, da parte del Diritto ,dei disastri climatici; il secondo riguarda il trattamento dato ai disastri climatici nel quadro giuridico brasiliano e l’ultimo tratta, invece, le possibilità di sviluppare resilienza in relazione ai primi due temi. Metodologia: Il metodo di approccio scelto come supporto alla ricerca è quello dell’analisi funzionale, inteso come metodo comparativo, in cui la sua introduzione nella realtà ha la funzione di analizzare qualcosa che già esiste attraverso altre possibili considerazioni. Quindi, in questa maniera, si può fare riferimento all’oggetto come punto di vista del problema al fine di poter osservare altre soluzioni. Pertanto, la spiegazione funzionale non è altro che l’espansione del tutto a una limitazione specifica degli equivalenti funzionali. Risultati: Considerando l’oggetto dell’analisi, i risultati puntano verso una necessaria assimilazione della denominazione ‘rischio climatico’ da parte della gestione legale delle catastrofi , oltre ad indicare la possibilità di introduzione di servizi ecositemici come strumenti legali nel Diritto i quali concretizzeranno la matrice strutturante, inaugurata dall’attuale politica pubblica brasiliana di protezione e difesa civile, che è la prevenzione. Contributi: Il principale apporto di questo studio si riferisce alla differenziazione funzionale degli strumenti giuridici già esistenti nella legislazione brasiliana al fine di garantire l'efficacia delle politiche pubbliche per la produzione e il recupero dei servizi ecosistemici, come uno dei pilastri della resilienza legale per la gestione giuridica dei rischi di catastrofi dovute a cambiamenti climatici, che sono sempre più numerosi, intensi e gravi. Parole-chiave: Rischi climatici; Gestione del diritto; Servizi ecosistemici; Resilienza; Teoria dei sistemi. RESUMO Objetivo:Este artigo consiste em analisar reflexivamente as possibilidades de observação do Direito em relação a uma gestão dinâmica pelo Direito, cujo horizonte é a construção de um futuro resiliente. Assim são objeto de reflexão três argumentos levando em conta o contexto jurídico brasileiro: o primeiro se refere à forma de observação dos desastres climáticos pelo Direito; o segundo refere-se ao tratamento dado aos desastres no marco legal brasileiro e o último investiga as possibilidades de construção de resiliência em relação aos mesmos. Metodologia: O método de abordagem escolhido para a sustentação da investigação é o da análise funcional, compreendido como um método comparativo, em que sua introdução na realidade possui a função de olhar algo que já existe com outras possibilidades de observação. Assim, por tal método, se remete o objeto a um ponto de vista do problema para observar outras soluções. Portanto, a explicação funcional não é outra coisa senão a expansão do todo para uma limitação em concreto das equivalentes funcionais. Resultados: Considerando o objeto de análise, os resultados apontam para a necessária assimilação da nova denominação “ risco climático” à gestão jurídica de desastres, assim como aponta os serviços ecossistêmicos como possibilidade de introdução no Direito de instrumentos legais que irão concretizar a matriz estruturante inaugurada pela atual política pública brasileira de proteção e defesa civil que é a prevenção. Contribuições: A principal contribuição deste estudo se refere à diferenciação funcional de instrumentos jurídicos já existentes na legislação brasileira com a finalidade de garantia da efetivação de políticas públicas de produção e recuperação de serviços ecossistêmicos, como um dos pilares de resiliência jurídica para a gestão jurídica de riscos de desastres advindos das mudanças climáticas, cada vez mais numerosos, intensos e severos. Palavras-chave: Riscos climáticos; Gestão pelo Direito; Serviços ecossistêmicos; Resiliência; Teoria dos Sistemas.
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Bartoli, Roberto. "Il diritto penale dell'immigrazione: strumento di tutela dei flussi immigratori o mezzo di esclusione e indebolimento dello straniero?" QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 2 (June 2011): 17–32. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-002003.

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Abstract:
1. Quale l'atteggiamento del giurista davanti a un diritto "punitivo" sempre piů illiberale? / 2. Dal diritto "punitivo" dell'annientamento e del nemico al diritto "punitivo" dell'esclusione e dell'indebolimento / 3. I caratteri strutturali del diritto "punitivo" dell'esclusione e dell'indebolimento / 4. Il rapporto tra scienza penalistica e diritto dell'immigrazione e la difficoltŕ ad affrontare i "reali" problemi di garanzia (4.1. I problemi di legittimitŕ costituzionale posti dal diritto "punitivo" dell'esclusione / 4.2. I problemi di legittimitŕ costituzionale posti dal diritto "punitivo" dell'indebolimento) / 5. I mezzi di tutela: tra giudici dei diritti e giudice delle leggi.
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Suchecki, Zbigniew. "Wolnomularstwo w dokumentach Stolicy Apostolskiej i Kodeksie Prawa Kanonicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dekretów Kongregacji Doktryny Wiary (1949-1983)." Prawo Kanoniczne 41, no. 3-4 (December 20, 1998): 133–86. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1998.41.3-4.06.

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Abstract:
La libera muratoria (comunemente chiamata massoneria) viene trattata e presentata in molte pubblicazioni sotto diversi aspetti e svariati punti di vista. Dal punto di vista del diritto canonico non esistono pubblicazioni riguardanti la libera muratoria, manca­no anche approfonditi studi critici in materia condotti in un'ottica comparata con la filosofia, la teologia e il diritto dai studiosi cattolici. Nella nostra ricerca, passando attraverso un confronto delle disposizioni della Chie­sa previste per la libera muratoria, facciamo un riferimento diretto alla legislazione della Chiesa contenuta nel Codice di Diritto Canonico del 1917 e a numerosi docu­menti emanati dai Papi e dalle Congregazioni, per arrivare alle disposizioni del Codice di Diritto Canonico del 1983. Negli ultimi secoli la massoneria, fosse essa regolare, legittima, irregolare o «devia­ta», senza distinzioni, è stata condannata da diversi Papi ìn circa seicento documenti. La questione comunque è quanto mai attuale perché molti cattolici appartengono alla libera muratoria. La divisione fondamentale, a mio avviso, comprende la fase pre­istituzionale e la fase istituzionale. Nella fase preistituzionale emergeva la massoneria operativa propensa alla costruzione delle cattedrali, delle basiliche e delle chiese; nella fase istituzionale si sviluppa la massoneria moderna detta speculativa. I liberi muratori londinesi, il 24 giugno 1717, nella festa di S. Giovanni Battista costituivano la Gran Loggia d'Inghilterra, la Gran Loggia Madre del Mondo. Fin dall'inizio, in un testo diretto a tutti i fedeli, emerge la preoccupazione per la difficile definibilità, a livello concettuale e terminologico, della libera muratoria con i suoi effetti negativi a livello della Chiesa e della societa civile. Leone XIII, nell'enciclica programmatica Quod sectam massonum: Humanum Ge­nus, del 20 aprile 1884, in modo significativo sottolinea gli effetti negativi delle socie­ta clandestine. L'enciclica costituisce un documento fondamentale di quel periodo. Nel CIC del 1917 il legislatore menziona esplicitamente la setta massonica e le altre associazioni dello stesso genere le quali incorrono ipso facto nella scomunica riservata simpliciter alla S. Sede: «Chi si ascrive alla setta massonica o ad altre associazioni dello stesso genere, che macchinano contro la Chiesa o le legittime autorita civili, incorrono ipso facto nella scomunica riservata simpliciter alla S. Sede» (c. 2335). Un graduale approfondimento della natura e dei fini della massoneria svolto da par­te della Chiesa, prima dell'emanazione della Dichiarazione sulla massoneria del 26 novembre 1983, Quaesitum Est, permise alla Congregazione di accertare le posizioni dottrinali, filosofiche e morali dell'istituzione. Mariano Cordovani in un articolo pubblicato in prima pagina dall'Osservatore Romano sostiene che «fra le cose che risorgono e riprendono vigore, e non solo in Italia, c'è la massoneria con la sua ostilita sempre rinnovata contro la Religione Catto­lica». Egli rileva un fatto che appare nuovo: «la voce che si sparge, nei diversi ceti sociali, che la massoneria di un certo rito non sia piu in contrasto con la Chiesa, che anzi sia avvenuto un accordo tra la massoneria e la Chiesa, in forza del quale anche i cattolici possono tranquillamente iscriversi alla setta senza pericolo di scomuniche e dì riprovazione». Dopo 57 anni dall'entrata in vigore del «Codex» del 1917 «molti vescovi hanno posto il quesito a questa S. Congregazione (per la Dottrina della Fede) circa il valore el'interpretazione del can. 2335 del C.I.C. che sotto pena di scomunica vieta ai cattolici d'iscriversi alle associazioni massoniche o ad altre dello stesso tipo. Il dialogo cattolico-massonico inizia con degli incontri informali tra esponenti della Chiesa Cattolica e della massoneria. Tali incontri ebbero iniziato in Austria, Italia e Germania. Per approfondire alcuni aspetti di questo tema, si possono consultare, an­che se in modo molto critico, diverse pubblicazioni. Negli anni 1974-1980 la Conferenza Episcopale Tedesca costituisce una Commis­sione ufficialmente incaricata di esaminare la compatibilità dell'appartenenza contem­poranea alla Chiesa cattolica e alla libera muratoria. La Commissione sostenne che «Indipendentemente da tutte le concezioni soggettive, l'essenza oggettiva si manifesta nei Rituali ufficiali della libera muratoria. Percio questi documenti vennero sottoposti ad un attento e lungo esame (negli anni 1974-1980); si tratta dei Rituali dei primi tre gradi, dei quali i massoni permisero di studiare i testi, anche se i colloqui non si riferi­rono solo ai Rituali». Il fatto che la libera muratoria metta in discussione la Chiesa in modo fondamentale non è mutato. La libera muratoria non e mutata nella sua essenza. L'appartenenza ad essa mette in questione i fondamenti dell'esistenza cristiana. L'esame approfondito dei Rituali della libera muratoria e del modo di essere massonico, come pure la odierna immutata autocomprensione di sé, mettono in chiaro che l'appartenenza contempora­nea alla Chiesa cattolica e alla Libera Muratoria è esclusa. Da diverse parti del mondo arrivavano domande alla S.C. per la Dottrina della Fede sul giudizio della Chiesa nei confronti della massoneria. La normativa penale del Co­dice non prevede nessuna sanzione per i fedeli che si iscrivono alla massoneria, perché la medesima non viene espressamente nominata dal legislatore; quindi prima dell'ema­nazione della Dichiarazione l'iscrizione non costituiva un delitto punibile con sanzioni a meno che la massoneria non entrasse nella categoria delle associazioni «che com­plottano contro la Chiesa» (can. 1374) e questo si doveva provare. La Dichiarazione invece afferma che gli «appartenenti alle associazioni massoniche sono in peccato gra­ve» e proibisce ai fedeli appartenenti alle associazioni massoniche l'esercizio del dirit­to soggettivo fondamentale dei fedeli di accedere alla S. Comunione. «Solo Gesù Cri­sto e, infatti, il Maestro della Verità e solo in Lui i cristiani possono trovare la luce e la forza per vivere secondo il disegno di Dio, lavorando al vero bene dei loro fratelli».
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Erlebach, Grzegorz. "Ochrona wolności nupturientów w kanonicznym porządku prawnym : zarys problematyki." Prawo Kanoniczne 52, no. 3-4 (December 10, 2009): 195–214. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2009.52.3-4.09.

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Abstract:
In primo luogo viene preso in considerazione il principio della libertà dei nubendi. L’Autore prende lo spunto dal can. 219, ma prima di affrontare gli aspetti propriamente giuridici, si sofferma su alcuni elementi dell’accezione antropologica e teologica della libertà nel contesto del consenso matrimoniale. L’ultimo aspetto permette di superare una visione meramente soggettivistica, per quanto riguarda i nubendi, e, d’altro canto, offre una chiave di lettura dello sforzo effettuato lungo i secoli da parte del Magistero della Chiesa nella difesa e nella regolamentazione dello ius connubii. Ne segue la pastorale ordinaria volta all’educazione per un retto esercizio della libertà positivamente intesa dei contraenti. Tornando sugli aspetti prettamente giuridici del principio affermato nel can. 219, l’Autore fa presente la differenza fra i confini del contenuto normativo (volto contro le varie forme di costrizione) e una più ampia ratio legis (protezione della libertà). Passando alla protezione giuridica della libertà, l’Autore esamina le principali figure di nullità del consenso, dovute alla limitazione della libertà in uno dei contraenti: costrizione, mancanza della libertà interna e raggiro. Nella materia della costrizione l’Autore distingue nettamente le figure della violenza (di cui nel can. 125, § 1) e della vis vel metus di cui nel can. 1103 (cf. can. 125, § 2). Maggiore attenzione è stata posta all’evoluzione della disciplina dal Codice Pio-Benedettino e alla sua applicazione giurisprudenziale. Un punto discusso costituisce l’origine della norma. L’Autore si sbilancia in favore del principio dell’operatività della norma ex natura rei (cioè della nullità qualora manchi nel concreto la libertà necessaria, matrimonio proportionata), quindi sostiene l’applicabilità del can. 1103, entro tali limiti, nei confronti dei matrimoni degli acattolici. La mancanza della libertà interna è presa in considerazione nel contesto dell’incapacità consensuale, in particolare della mancanza della discrezione di giudizio. Viene accennata qui la questione dell’autonomia, o meno, del capo di nullità ob defectum libertatis internae (l’Autore condivide, implicitamente, la dominante posizione giurisprudenziale, contraria a tale autonomia). Per quanto riguarda la decezione dolosa, la tutela della libertà dei nubendi è considerata come principale ratio del can. 1098. Viene brevemente delineata la specificità di questo tipo di errore qualificato. Soffermandosi sui limiti dell’applicabilità del can. 1098, l’Autore sostiene che seppure la ratio legis del can. 1098 affonda le radici nel diritto naturale, tuttavia la ratio nullitatis è riconducibile alla volontà del Legislatore. Di conseguenza, il can. 1098 è da ritenere di diritto meramente positivo e, in quanto tale, non è applicabile retroattivamente, né può essere fatto valere nel caso dei matrimoni celebrati al di fuori dell’ordinamento giuridico canonico indipendentemente dalla loro data. Invece nel caso di un errore sostanziale causato dal dolo, la nullità è operante indipendentemente dalla decezione dolosa, quindi andrebbe rilevata a livello processuale sotto il capo di quel particolare errore sostanziale. La promozione della libertà responsabile avviene soprattutto sullo sfondo dell’accezione teologica della libertà con la quale si coniuga l’accezione antropologica, soprattutto quella della “libertà per” che postula l’autodeterminazione nel consenso matrimoniale. L’incapacità o l’impossibilità di una tale autodeterminazione viene riconosciuta dal Legislatore proteggendo indirettamente la libertà consensuale nei cann. 1095, n. 2, e 1103; mentre la libertà dei nubendi è ulteriormente protetta contro il raggiro nei limiti stabiliti nel can. 1098.
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Bortolato, Marcello. "Sovraffollamento carcerario e trattamenti disumani o degradanti. La CEDU condanna l'Italia per le condizioni dei detenuti." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 5 (November 2009): 111–21. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-005008.

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Abstract:
- La Corte europea dei diritti dell'uomo č stata esplicita: le condizioni di detenzione non sono sottratte al controllo giudiziario e la mancanza degli spazi minimi di vivibilitŕ «č di per sé costitutiva di un trattamento disumano o degradante». Per queste ragioni l'Italia, tratta a giudizio da un cittadino bosniaco, giŕ detenuto nel carcere di Rebibbia, č stata condannata. La Corte ci ricorda ancora una volta che il buon funzionamento del sistema carcerario e il corretto trattamento dei detenuti č il piů importante indicatore del grado di civiltŕ e democrazia di un Paese. I giudici di Strasburgo hanno suonato la loro campana, resta a noi non rimanere sordi.
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Parente, Ferdinando. "I diritti umani di quarta generazione: il brevetto su materiale biotecnologico e sull’embrione umano." Revista de la Facultad de Derecho de México 70, no. 276-2 (March 4, 2020): 493. http://dx.doi.org/10.22201/fder.24488933e.2020.276-2.75191.

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Abstract:
Nella cultura giuridica contemporanea, l’elaborazione della categoria dei “diritti umani di quarta generazione”, declinata sulla fenomenologia della sperimentazione corporea e sulle nuove scoperte biotecnologiche, ha potenziato i regimi di salvaguardia dell’uomo come valore fondante dell’ordinamento (artt. 2, 3, 13 ss., 32, 36 cost.). Tuttavia, le tecnologie genetiche e le sperimentazioni sul corpo del nato e sull’embrione umano, se, un lato, destano entusiasmi, dall’altro, preoccupano quanti intravedono nelle nuove applicazioni sperimentali il rischio della trasformazione dell’uomo in un assemblaggio di elementi surrogabili. Di qui, l’esigenza di subordinare il giudizio di liceità della ricerca sperimentale sull’uomo e sull’embrione umano e il riconoscimento del brevetto per invenzioni biotecnologiche umane al rispetto della dignità e degli altri diritti esitenziali della persona. Questo giudizio deve essere condotto caso per caso, per ogni singola tecnica utilizzata, in considerazione delle finalità perseguite e dei rischi connessi alla sua applicazione.
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Long, Joëlle. "Il contributo della Corte europea dei diritti umani alla definizione dei presupposti per l'adottabilità del minorenne: luci e ombre." MINORIGIUSTIZIA, no. 1 (January 2023): 30–40. http://dx.doi.org/10.3280/mg2022-001003.

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Abstract:
L'analisi della copiosa giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani sui presupposti per l'adottabilità del minorenne mostra frequenti condanne dell'Italia per rotture infondate e frettolose dei rapporti giuridici e di fatto con la famiglia di origine. Alcune delle censure formulate nei confronti del nostro Paese stigmatizzano cattive prassi e inefficienze gravi del sistema amministrativo e giudiziario. Si pensi, per esempio, a violazioni di diritti processuali dei genitori e, dal punto di vista sostanziale, alla carenza di sufficienti azioni positive da parte dei servizi sociali per rimuovere lo svantaggio sociale derivante dalla situazione di vulnerabilità del genitore (spesso una madre single migrante). Purtuttavia, la Corte europea sembra aver distorto il contenuto dell'obbligazione positiva dello Stato di attivarsi per la tutela della vita familiare degli individui in una logica adultocentrica che enfatizza il legame di sangue e i diritti genitoriali. Negli anni, infatti, i giudici di Strasburgo hanno dato una lettura sempre più restrittiva dei presupposti per una rottura completa e definitiva dei rapporti con la famiglia di origine. Il rischio è di limitare l'uso dell'adozione piena ai soli casi di maltrattamenti genitoriali penalmente rilevanti e di escluderne a priori l'utilizzo per negligenza e rischio psicoevolutivo. Con l'aumento delle adozioni in casi particolari, inoltre, aumenteranno le situazioni ambigue in cui la famiglia di origine è stata valutata inidonea a crescere il figlio, ma ha comunque il diritto di continuare a giocare un ruolo nella vita di questi.
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Angelucci, Marta. "Litisconsorzio necessario nel giudizio per l'annullamento dell'atto istitutivo e del relativo conferimento (App. Roma, 16 novembre 2021." marzo-aprile, no. 2 (April 7, 2022): 324–27. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.87.

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Abstract:
Massima Sono litisconsorti necessari nel giudizio di annullamento dell’atto istitutivo del trust, e del relativo atto di conferimento, il co-trustee e la beneficiaria finale, ancorché il primo sia stato successivamente revocato e la seconda rimossa, in quanto la sussistenza di diritti, facoltà e poteri riconosciuti in capo agli stessi dai predetti atti li rende soggetti passivamente legittimati, per la tutela della posizione giuridicamente rilevante loro attribuita, nel giudizio teso a privare di validità ed efficacia tali atti sin dalla loro stipula travolgendo, dunque, tutti gli effetti nel frattempo prodottisi.
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Haaland, Torunn. "Le vie verso la ragione: i segni del nuovo realismo in Gomorra." Quaderni d'italianistica 37, no. 2 (January 27, 2018): 191–210. http://dx.doi.org/10.33137/q.i..v37i2.29235.

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Abstract:
Il saggio si concentra sui concetti di realtà e impegno etico e civile in Gomorra. Il romanzo-inchiesta di Roberto Saviano viene in­serito nel contesto del ritorno al realismo e dell’emergere di “oggetti narrativi non-identificati” nella narrativa contemporanea, per poi es­sere associato al dibattito sul nuovo realismo sviluppatosi nell’ultimo decennio in campo filosofico. Costituiscono un punto di riferimento essenziale il Manifesto del nuovo realismo ed altri scritti di Maurizio Fer­raris, così come La questione morale di Roberta de Monticelli. Il primo approfondisce la natura inemendabile della realtà ontologica, separan­dola nettamente dalla realtà epistemologica, mentre la seconda riven­dica il valore della ragione pratica come base di conoscenza e giudizio. Entrambi i filosofi si oppongono allo scetticismo etico in favore di una rivalutazione della capacità della percezione d’accertare tutto ciò che non è socialmente costruito o che non è vero. Il fatto che ci sia una re­altà esterna e indipendente dal sapere umano permette di formulare dei giudizi intesi a indirizzare l’agire umano. L’analisi di Gomorra mostra, precisamente, una tendenza a ricorrere ai sensi come prove dei fatti e alla ragione per acquisire una conoscenza approfondita dei fatti stessi. Le esperienze sensibili si trasmettono, inoltre, nella parola testimoniale e nella presenza fisica sul territorio dell’autore-testimone: due elementi chiave su cui si costruiscono le condanne delle realtà rivelate. I giudizi morali pronunciati suggeriscono che la libertà consiste nel dovere di portare a compimento i diritti civili e di rendere ragione e chiedere agli altri di rendere ragione del proprio agire. In fine, una tale concezione della scrittura e dell’impegno civile rivendica la capacità della parola scritta di documentare, come propone Ferraris, fatti e azioni, e la poten­za della ragione quale fondamento per un dialogo critico con i lettori.
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Piccone, Valeria. "I giudici e l'interpretazione fra diritto interno e diritto sovranazionale." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 3 (July 2010): 58–74. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-003005.

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Abstract:
1. La crisi della cittŕ2. Due aspetti dell'agire3. La gestione del quotidiano4. Tempo e processo5. La grande direzione6. La giustizia procedurale7. Diritto e giustizia8. Gli Osservatorî e il Trattato di Lisbona9. Conclusioni
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Favalli, Silvia. "MISURE DI AUSTERITÀ E DISCRIMINAZIONE SULLA BASE DELLA DISABILITÀ: UNA RECENTE DECISIONE DELLA CORTE DI STRASBURGO." Il Politico 252, no. 2 (January 15, 2021): 168–83. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2020.514.

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Abstract:
Le misure di austerità messe in campo da molti paesi europei a seguitodella ben nota crisi economica del 2008 sono state, negli ultimianni, non solo oggetto di critica politica, ma anche sottoposte allo scrutiniodella Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) per violazionedei diritti fondamentali dell’individuo. In particolare, in più diun’occasione, i giudici di Strasburgo sono stati chiamati a giudicare lacompatibilità di tali restrizioni con i diritti sanciti all’interno della Convenzioneeuropea dei diritti dell’uomo (CEDU)1.
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Barreto, Williem Da Silva, and Sérgio Urquhart de Cademartori. "Teoria pura del diritto." Revista de Direito da Faculdade Guanambi 8, no. 01 (May 18, 2021): e302. http://dx.doi.org/10.29293/rdfg.v8i01.302.

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Abstract:
OBIETTIVO: introdurre i concetti di base della teoria pura del diritto e discutere i problemi che circondano il tema dell'interpretazione in Kelsen. METODO: la ricerca viene svolta qualitativamente, utilizzando il metodo bibliografico, con indagini svolte su libri e articoli accademici, pubblicati su prestigiose riviste. RILEVANZA / ORIGINALITÀ: lo studio è rilevante, in considerazione dell'influenza espressiva della teoria pura del diritto negli ordinamenti giuridici contemporanei. Inoltre, sono giustificati approcci critici, con l'obiettivo di: a) identificare, nel pensiero kelseniano, possibili inconsistenze; e b) proporre modifiche riguardanti la sua applicabilità pratica. RISULTATI: si conclude che la concessione di un'eccessiva discrezionalità all'interprete costituisce un difetto rilevante per la teoria pura del diritto. CONTRIBUTI TEORICI / METODOLOGICI: la teoria pura del diritto non risponde efficacemente alle richieste presentate agli interpreti / giudici. Pertanto, il contributo teorico sta nella promozione di archetipi giuridici che affrontano in modo più solido i fenomeni di interpretazione / decisione.
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Costa, Pietro. "Come limitare i poteri del sovrano? Cenni sulla storia dello Stato di diritto in Europa." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 3 (July 2010): 9–19. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-003002.

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Abstract:
1. Lo Stato di diritto2. I giudici nell'Italia prerepubblicana3. Il pubblico ministero4. Le proposte di riforma5. I giudici nella Costituzione6. L'imparzialitŕ7. L'indipendenza8. La precostituzione per legge9. La preferenza per la giurisdizione ordinaria10. La magistratura ordinaria11. L'obbligatorietŕ dell'azione penale12. L'indipendenza del pubblico ministero13. L'irrivedibilitŕ costituzionale.
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Mordacci, Roberto. "La corporeità disponibile." Medicina e Morale 43, no. 4 (August 31, 1994): 723–45. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1994.1009.

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Abstract:
Proseguendo l'analisi circa il significato morale della ricerca biomedica iniziato nella prima parte dell'articolo (cfr. Medicina e Morale 1994, 3: 491-509), vengono presentate qui le linee principali del dibattito sulla giustificazione morale della sperimentazione, a proposito della quale i questionari analizzati in precedenza hanno evidenziato un certo disorientamento. La tradizione etico-deontologica ha interpretato l'etica della sperimentazione prevalentemente nei termini della ricerca dei limiti morali di quest'ultima. Tali limiti sono stati indicati soprattutto nel rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti alla loro integrità psico-fisica e al rispetto della loro autonomia. A tale impostazione sono state mosse alcune critiche in un'ottica "contrattualista" in cui ricercatore e soggetti sono considerati come partners di un'attività che ciascuno persegue per scopi propri. L'analisi di questa impostazione consente di rilevame l'aderenza ad alcune dinamiche effettive della relazione e la limitatezza, in relazione al giudizio sui fini effettivi della ricerca proposta. Se la prospettiva dei diritti rispecchia talvolta un approccio " legalistico", quella contrattualistica dimentica troppo facilmente di esprimere un giudizio sui contenuti stessi del contratto, cioè su ciò che si intende fare. Perciò si suggerisce che una prospettiva solidaristica sembra in grado di fornire basi più equilibrate. Il problema della retribuzione dei volontari sani come incentivo alla solidarietà preso ad esempio delle rispettive posizioni, in cui un'etica della solidarietà rifiuta incentivi indebitamente alti che snaturano il significato etico della ricerca.
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Calzolaio, Ermanno. "Europa dei diritti e giudice europeo." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (March 2011): 85–113. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2011-001006.

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Abstract:
Il presente contributo, muovendo dal rilievo ampiamente condiviso che il sistema di tutela dei diritti umani in ambito europeo fa perno sulla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia, si concentra sull'esame di alcuni aspetti di contesto, sovente lasciati sullo sfondo, ma che appaiono invece essenziali per la stessa comprensione del fenomeno. Si tratta, precisamente, delle modalitŕ di nomina dei giudici, dello stile delle sentenze, dell'esistenza di una regola del precedente e dei modi del suo operare. L'analisi svolge poi alcune considerazioni sul tema dei rapporti tra le due Corti, soprattutto alla luce della adesione dell'Unione alla Convenzione europea a seguito dell'entrata in vigore del cd. Trattato di Lisbona, che riconosce lo stesso valore giuridico dei trattati alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea approvata a Nizza nel 2000 (art. 6 TUE). Alla luce del contesto cosě ricostruito, vengono svolti rilievi critici sulle modalitŕ attraverso cui i giudici italiani si rapportano alla giurisprudenza convenzionale e comunitaria.
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Zahn, Rebecca, and Bruno de Witte. "La prospettiva dell'Unione europea: dare preminenza al mercato interno o rivedere la dottrina Laval?" GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 131 (August 2011): 433–46. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-131006.

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Abstract:
La Corte del lavoro svedese ha deciso il caso Laval con sentenza del 2 dicembre 2009. Essa ha applicato ai privati i principi del diritto dell'Unione relativi alla responsabilitŕ dello Stato al fine di condannare al risarcimento dei danni un'organizzazione sindacale per aver intrapreso un'azione collettiva illegittima. L'ampia interpretazione del diritto europeo data dai giudici svedesi č problematica sotto diversi punti di vista. Il rinnovato quadro costituzionale europeo, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, pone in una nuova prospettiva non solo la decisione della Corte svedese, ma anche la stessa sentenzadella Corte di giustizia. Alla luce di ciň, gli autori si chiedono se la Corte svedese abbia adottato un'interpretazione corretta con riferimento alla questione della responsabilitŕ in caso di violazione del diritto dell'Unione, e discutono alcune delle piů vaste questioni sollevate dalla sentenza.
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Panzarola, Andrea. "IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ TRA UTILITARISMO ANGLOSASSONE E CODICI PROCESSUALI ATTUALI." Revista Direito das Relações Sociais e Trabalhistas 3, no. 1 (October 9, 2019): 155–82. http://dx.doi.org/10.26843/mestradodireito.v3i1.106.

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Abstract:
Anche nel settore del giudizio civile si registra un crescente interesse per il giurista e filosofo londinese Jeremy Bentham e per le sue proposte in tema di disciplina della prova e di organizzazione della procedura giudiziaria. Le tesi utilitaristiche benthamiane possono scorgersi pure nella impostazione generale delle “Civil Procedure Rules” inglesi e nella teoria, che vi è accolta, della “proportionate justice”. Peraltro, tanto le concezioni di Bentham, quanto l’impiego del canone di proporzionalità in chiave utilitaristica, pongono delicati problemi e rischiano di ostacolare una piena tutela dei diritti individuali alla tutela giudiziaria.
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Marco, Ciccarelli. "Collaborazione ed efficienza nel processo civile. Redazione degli atti, diritto di difesa e servizio degli uffici giudiziari." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 6 (February 2011): 144–55. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-006014.

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Abstract:
1. Processo e garanzie: contrapposizione o collaborazione fra giudici e avvocati?2. Tecniche di redazione degli atti ed efficienza del processo3. Il "Progetto atti" di Torino: protocollo e modelli4. Redazione degli atti ed esercizio del diritto di difesa5. Redazione degli atti, lavoro del giudice e servizio dell'ufficio6. Cose fatte e cose da fare
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Scarpari, Giancarlo. "Obiettivo. 1919-1923: il processo contro Benito Mussolini per costituzione di banda armata." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 1 (March 2012): 103–51. http://dx.doi.org/10.3280/qg2012-001007.

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Abstract:
I. I magistrati di Milano e il fascismo delle originiII. Nitti, Albertini e i giudici di fronte all'arresto di MussoliniIII. Crescita dello squadrismo e derubricazione del reatoIV. Il diritto penale del nemico e quello per l'amicoV. Non tutte le bande armate sono eguali: la resa dello StatoVI. La cultura giuridica del tempo: «Finalmente!»
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Volpi, Mauro. "Esiste un modello europeo di Consiglio della magistratura?" QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 3 (July 2009): 151–64. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-003015.

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Abstract:
-1. L'espansione dei Consigli della magistratura in Europa2. La distinzione tra "modello nord-europeo" e "modello sud-europeo"3. L'incidenza della unicitŕ o della separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri4. Fondamento e natura giuridica dei Consigli5. Composizione dei Consigli e designazione dei consiglieri6. Membri di diritto e presidenza del Consiglio7. Status dei componenti8. Le competenze consiliari9. Verso un modello europeo di Consiglio della magistratura
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Sciarra, Silvana. "Il diritto di sciopero nel dialogo fra corti. Casi nazionali a confronto dopo Laval." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 131 (August 2011): 363–69. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-131001.

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Abstract:
Questo scritto introduce uno studio comparato sugli effetti indotti dalla sentenzadella Corte del lavoro svedese. Oltre ad alcuni riferimenti alla teoria di Lord Wedderburn sulla titolaritŕ del diritto di sciopero in diversi ordinamenti europei, si fa riferimento alle recenti proposte del rapporto Monti, per inquadrare i possibili sviluppi della controversa giurisprudenza della Corte di giustizia, seguita da una ancora piů discutibile decisione dei giudici svedesi.
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Corso, Lucia. "Opinione dissenziente, interpretazione costituzionale e costituzionalismo popolare." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 1 (July 2011): 27–55. http://dx.doi.org/10.3280/sd2011-001002.

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Abstract:
L'opinione dissenziente č il meccanismo attraverso cui i giudici che dissentono dalle conclusioni raggiunte dalla maggioranza fanno sentire la propria voce. Il saggio ricostruisce le ragioni di questo istituto con riferimento alla giustizia costituzionale americana ed avanza la tesi che la presenza dell'opinione dissenziente modifica la giurisprudenza costituzionale non solo nei contenuti, ma anche nello stile ed innesca una discussione virtuale fra giudici e cittadini coinvolgendo questi ultimi nei dibattiti sui diritti fondamentali. Contro lo scetticismo di alcuni neocostituzionalisti italiani, viene prospettata la tesi che ilpossa migliorare la qualitŕ democratica di un sistema giuridico.
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Kampmann, Christoph. "Rechtswahrung als Selbstzweck? Zur päpstlichen Politik im Dreißigjährigen Krieg 1633–1635 im Spiegel neupublizierter Quellen." Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 98, no. 1 (March 1, 2019): 31–44. http://dx.doi.org/10.1515/qufiab-2018-0005.

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Abstract:
Riassunto Il contributo esamina (riferendosi ai volumi dei „Nuntiaturberichte aus Deutschland“ pubblicati di recente) la politica curiale durante la Guerra dei Trent’anni, in particolare nella sua fase svedese fino alla pace di Praga (1630–1635). Questi anni sono significativi, perché a partire dal 1633/34 si constata, da parte del governo imperiale, una disponibilità al compromesso decisamente maggiore in proposito del diritto religioso. Si pone il quesito di come la curia abbia valutato questo fatto. Le fonti considerate confermano i giudizi finora formulati dagli storici (tra gli altri Konrad Repgen e Robert Bireley) secondo cui la Curia era contraria a fare concessioni alla parte protestante sul piano confessionale. Appare però un secondo aspetto della politica condotta dalla Curia verso l’Impero, vale a dire una profonda diffidenza nei confronti dell’imperatore, sospettato di perseguire un accordo confessionale soprattutto per poter continuare a condurre, dopo una riconciliazione all’interno dell’Impero, la guerra contro la Francia con la stessa intensità. La Curia era evidentemente convinta che per la politica di Vienna fosse prioritaria l’unità della Casa d’Austria e la subordinazione agli interessi della Spagna. Nel complesso l’analisi mette in dubbio che la linea della Curia come attore politico indipendente nelle relazioni esterne europee fosse caratterizzata da un così forte contrasto tra le posizioni tese per principio alla salvaguardia del diritto da un lato e l’adozione di una politica flessibile dall’altro. Dal punto di vista della Curia la salvaguardia del diritto non sembra essere stato solo un fine in sé, come neppure l’agire politico in maniera flessibile era indipendente dall’osservanza di fondamentali principi di diritto. Qui si apre un campo di ricerche future che vanno ben oltre la politica curiale verso l’Impero e possono prendere importanti spunti dai volumi del carteggio dei nunzi ora pubblicati.
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Valbonesi, Cecilia. "Scienza e rischio fra prevedibilità dell’evento e predittività della decisione giudiziaria." Revista Estudios Jurídicos. Segunda Época, no. 20 (December 10, 2020): 379–423. http://dx.doi.org/10.17561/rej.n20.a16.

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Abstract:
Il lavoro vuole affrontare il rapporto fra prova scientifica, diritto e processo penale, sottolineando come in Italia la mancanza di cultura scientifica dei giudici e, parimenti, la carenza di regole riferite ai criteri di scelta dei periti e dei consulenti tecnici, porti spesso a decisioni giudiziarie molto lontane dal rispetto dell’ortodossia del rimprovero penale. Dopo aver illustrato alcuni casi giurisprudenziali, la riflessione si sofferma sulle possibili soluzioni di questa annosa questione, muovendo dalla disciplina introdotta dalla legge Gelli Bianco e dal DDL sul Testo Unico Amianto.
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Dogliani, Mario, and Ilenia Massa Pinto. "LA CORTE COSTITUZIONALE." Il Politico 251, no. 2 (March 3, 2020): 38–51. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2019.235.

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Abstract:
Attraverso un'insolita categoria di teoria costituzionale - il disordine - questo breve saggio affronta l'introduzione della giustizia costituzionale con la Corte costituzionale nella Costituzione italiana. Dal punto di vista storiografico il saggio descrive gli eventi più importanti quando la Corte ha definito le caratteristiche e i limiti della revisione della legislazione in Italia, e quindi i suoi strumenti e la sua posizione e la posizione del Parlamento e dei giudici come effetto. Il saggio sottolinea che il disturbo più importante è stato il disgiungimento delle rigidità soggettive dal diritto, soprattutto attraverso l'arte. 2 della Costituzione.
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Castellani, Cesare. "Essere madri nella separazione." MINORIGIUSTIZIA, no. 3 (January 2021): 93–103. http://dx.doi.org/10.3280/mg2020-003010.

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Abstract:
Dopo un'analisi introduttiva dei principi generali in materia di affidamento della prole in seguito alla scissione della coppia genitoriale e in particolare sul principio della bigenitorialità, il contributo riflette in prospettiva di genere su alcuni "nodi" del diritto vivente della separazione legale. Viene così esaminata la questione degli effetti economici della separazione, con un particolare riguardo alle ricadute della suddetta sulla figura materna e alla questione della cosiddetta violenza economica. Inoltre, si approfondisce la tematica della violenza di genere ed in particolare si esaminano: gli strumenti giuridici per contrastarla, l'approccio dei giudici ai procedimenti di separazione caratterizzati dalla presenza di condotte violente e la rilevanza attribuita a quest'ultime nella decisione del regime di affidamento dei figli minori.
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Gruppuso, Maria Cristina. "Effetti dello scioglimento del trust sull'azione revocatoria e legittimazione passiva dei beneficiari (Trib. Velletri, 24 dicembre 2021)." Trusts, no. 4 (August 4, 2022): 664–67. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.149.

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Abstract:
Massima Lo scioglimento del trust che interviene nel corso del giudizio instaurato per sentir dichiarare l’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. dell’atto di conferimento dei beni comporta la cessazione della materia del contendere. Nell’esperimento dell’azione revocatoria di trust, i beneficiari non titolari di diritti attuali sui beni che ne formano oggetto non sono legittimati passivi e litisconsorti necessari. Al contrario, sono legittimati passivi il debitore e il trustee, quale unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi. È revocabile ex art. 2901 cod. civ. la costituzione di un trust familiare da parte del debitore avvenuta successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento da parte dell’agente di riscossione: l’eventus damni sussiste per aver il conferimento di beni in trust comportato una variazione quantitativa del patrimonio tale da rendere più difficile o incerta la soddisfazione del credito e per non avere il disponente dimostrato la titolarità di un patrimonio residuo tale da soddisfare ampiamente le pretese creditorie; la scientia damni, requisito soggettivo richiesto in capo al solo debitore in considerazione della natura gratuita del trust, si desume dalla tempistica della costituzione del trust rispetto al sorgere del credito.
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Góralski, Wojciech. "Niezdolność do zawarcia małżeństwa według kan. 1095, nn. 1-3 kpk : próba syntezy." Prawo Kanoniczne 39, no. 3-4 (December 10, 1996): 25–42. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1996.39.3-4.02.

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Abstract:
La norma del can. 1095, nn. 1-3 del CJC nelle sua formulazione e nel suo contenuto almeno nell’ultima parte e nuova e avalla una giurisprudenza che si è sviluppata soprattutto dopo il Concilio Vaticano II. Questa giurisprudenza si basa principalmente sulla costituzione „Gaudium et spes”, la recente giurisprudenza si riferisce più che nel passato alle scienze umane, in specie alla psicologia e alla psichiatria. Le norme del canone, dichiarando la legge naturale esplicitano tre capi seperati di incapacita a contrarre il matrimonio, cioè di incapacità di dare valido consenso matrimoniale. Le stesse norme profilano cosi tre tipologie giuridiche in cui tale incapacità si manifesta in forme specifiche e autonome, indipendentemente de clasificazioni secondo i criteri medici. Riferendosi alla dottrina e alla giurisprudenza rotale l’autore presenta sintesticamente le rispettive fattispecie dell’incapacita indicate nel canone: di coloro che sono privi di sufficiente uso di ragione (n. 1), di coloro che sono colpiti da grave difetto di discrezeione di giudizio circa i diritti e i deveri matrimoniali essenziali (n. 2) e di coloro che per cause di natura psichica non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio. Alla fine della sintesi sulle diverse specie dell’ incapacità si tratta della loro diversità ed autonomia.
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Giordano, Filippo Maria. "Willem Adolph Visser't Hooft e il federalismo europeo. Dalla Resistenza alle iniziative per l'unitŕ europea nel dopoguerra." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 2 (October 2011): 93–110. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2011-002005.

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Abstract:
Con l'entrata in vigore il 1° dicembre 2009 del Trattato di Lisbona č stato conferito carattere vincolante alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Corte europea di giustizia, dopo quella data, ha giŕ richiamato le disposizioni della Carta in oltre trenta sentenze. Viene qui fatta una valutazione di questa prima giurisprudenza, ponendo l'accento sul fatto che la Corte ha, in linea generale, pienamente valorizzato la portata garantista del Bill of rights dell'Unione, assumendolo in alcuni casi come parametro di legittimitŕ ‘costituzionale' degli atti normativi sovranazionali. Il ruolo della Carta si profila oggi come centrale nello sviluppo della giurisprudenza ‘multilivello' ed influenzerŕ inevitabilmente anche gli orientamenti dei giudici nazionali, anche al di lŕ del suo ambito di applicazione diretta, cosě rafforzando la dimensione sostanziale della cittadinanza europea.
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Riberti, Anna. "II Contratto di Arbitrato." Revista Brasileira de Arbitragem 5, Issue 18 (May 1, 2008): 123–53. http://dx.doi.org/10.54648/rba2008033.

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Abstract:
RIASSUNTO: L'articolo è volto ad esaminare lo status degli arbitri e la natura giuridica del rapporto che, nel processo arbitrale, si instaura tra i compromettenti e il l'organo giudicante: la questione è stata oggetto di accesi dibattiti, ma nessun ordinamento ha finora espressamente adottato una soluzione. Nondimeno, la determinazione della vera natura di tale vincolo consente un regolare svolgimento del procedimento, evitando il sorgere di situazioni anomale. Esso si inserisce nell'ambito di un proce­dimento che presenta natura ibrida, con fonte contrattuale ma oggetto giudiziale. Le riforme che dal 1983 si sono susseguite fino al D. Lgs. 4/2006 mettono in luce il mutato atteggiamento del legislatore, che, da istituto di carattere privatistico, ha reso l'arbitrato uno strumento modellato sul giudizio ordinario, ma a questo autonomo ed alternativo. Invero, da un'attenta analisi delle norme che regolano il rapporto tra le parti e gli arbitri, emerge come la fattispecie rilevi a figura contrattuale autonoma - precisamente "contratto di arbitrato" - escludendo la ricon­ducibilità della stessa sia a negozi tipici (quali il mandato, la prestazione d'opera, la transazione o un negotium mixtum tra questi), sia ad un rapporto di matrice pubblicistica. Uno sguardo all'esperienza di altri ordinamenti conferma il cambiamento nella "filosofia" dell'istituto, che non è più ancillare rispetto alla giu­stizia ordinaria, ma configura l'arbitro quale giudice dei privati nel campo dei diritti disponibili. Peculiare è, infine, l'arbitrato c.d. amministrato, dove la presenza di una Corte arbitrale volta a controllare il procedimento, determina il sorgere di rapporti giuridici trilaterali tra le parti, l'istituzione arbitrale e l'arbitro da questa designato.
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