Dissertations / Theses on the topic 'Giudiziario'

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1

Mezzacapo, Arcangelo Maria. "Efficienza del sistema giudiziario italiano. Un'analisi di frontiera per gradi di giudizio." Doctoral thesis, Universita degli studi di Salerno, 2010. http://hdl.handle.net/10556/164.

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Abstract:
2007 - 2008
La tesi, dopo aver premesso la condizione di crisi in cui versa la giustizia italiana, propone una definizione di sistema giudiziario. Emergono tre principali dimensioni interessanti per ogni analisi, sia del sistema nel suo complesso, sia dei singoli aspetti. Viene proposta, inizialmente, una rassegna dei confronti internazionali tra sistemi giudiziari di diversi paesi. Seguono gli studi che si concentrano, esclusivamente, su di un singolo sistema giudiziario nazionale. A questo punto viene proposta un’analisi empirica del sistema giudiziario italiano. Dopo avere illustrato le particolarità del sistema italiano, si procede, mediante la Data Envelopment Analysis (DEA), alla misurazione dell'efficienza tecnica e di scala di corti d'appello e tribunali ordinari. Un primo obiettivo di questo studio è stato quello di sopperire alla carenza nella letteratura di uno studio relativo ai singoli uffici giudiziari italiani del primo e del secondo grado di giudizio. Oltre ad una disaggregazione più fine, l’analisi presenta, anche, una maggiore estensione temporale delle osservazioni. La scelta, anch’essa innovativa, di distinguere gli output in base a tre differenti tipologie di procedimenti giudiziari (penali, in materia di lavoro e previdenza e altri procedimenti civili), ha consentito di migliorare la significatività dei risultati. Emerge dalla DEA che le efficienze tecniche delle corti di appello, soprattutto, e dei tribunali, non sono molto differenziate geograficamente. Peraltro, vi è stato in tutti gli uffici giudiziari un significativo aumento dell'efficienza tecnica. Non vi è aumento invece per le efficienze di scala, che tuttavia risultano abbastanza elevate. Primo e secondo grado di giudizio vengono considerati congiuntamente, in un secondo step dell'analisi (a nostra conoscenza, mai prima considerato in letteratura) nel quale le misure di efficienza, insieme ad altre variabili, vengono messe in relazione, mediante opportune tecniche di regressione, con la durata media dei procedimenti. Inoltre, viene esaminata la significatività di alcune variabili per la determinazione dell’efficienza. Emerge chiaramente che la durata dei procedimenti dipende dalla litigiosità (ritardata di un anno), ma è ridotta da un aumento nella dotazione di input, o dell'efficienza tecnica. Conta poco anche qui l'efficienza di scala. Per le corti d'appello sono i magistrati a essere l'input più significativo, mentre questo ruolo è assunto dagli amministrativi per i tribunali ordinari. Non è infine possibile trovare alcuna variabile significativa per la determinazione dell'efficienza tecnica (compresa, per le corti d'appello, l'efficienza media dei tribunali del distretto), se si tiene conto del ruolo degli effetti individuali dati. [a cura dell'autore]
VII n.s.
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2

Tumidei, Kusi Giada. "L'interprete giudiziario: verso un'identità professionale." Bachelor's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2015. http://amslaurea.unibo.it/8217/.

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Abstract:
L’obiettivo di questo elaborato consiste nel ribadire l’esigenza di promuovere la professionalizzazione della categoria degli interpreti giudiziari nell’ottica di un riconoscimento, una regolarizzazione e una tutela delle persone che assumono un ufficio tanto oneroso e così profondamente intrecciato con il principio di equità del procedimento giudiziario, fondamento di uno Stato civile.
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3

Corona, Di Segni Mara <1995&gt. "Il sistema giudiziario giapponese: il caso Ghosn." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2022. http://hdl.handle.net/10579/21017.

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Abstract:
Questo elaborato si concentra sulle falle del sistema giudiziario giapponese prendendo in analisi, come studio di caso, il recente processo nei confronti dell’ex amministratore delegato dell’Alleanza Reanult-Nissan-Mistubishi, Carlos Ghosn. Lo scopo è quello di presentare le problematiche della Magistratura giapponese, esponendone la relativa applicazione nel caso Ghosn, che da anni vengono criticate a livello internazionale in quanto violanti i diritti umani degli imputati e motivo dell’appellativo “hostage justice” (hitojichi shiho). Al fine di fornire un quadro completo del tema trattato, sarà sviluppato un excursus che toccherà diversi punti: la storia e le principali riforme del sistema giudiziario; il confronto con l’America, che è frequentemente usata come termine di paragone in relazione al Giappone; le difficili questioni delle confessioni, detenzioni, interrogatori e il potere della procura; le critiche delle Nazioni Unite ed infine si analizzerà nello specifico il caso Ghosn. Nella fase conclusiva dell’elaborato, verranno esposte le opinioni personali e le aspettative future relative a quello che vorrebbe porsi come un Paese sviluppato e democratico, in cui il rispetto e la garanzia dei diritti umani dei cittadini rappresenta la base della Giustizia, ma che non sempre riesce nel suo intento.
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4

Ciliberti, Anna. "Il sistema giudiziario italiano: un’analisi di efficienza." Doctoral thesis, Universita degli studi di Salerno, 2015. http://hdl.handle.net/10556/2142.

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Abstract:
2013 - 2014
The problem of the inefficiency of the judicial system is a very present in Italy. In Italy the average duration of a process is significantly higher than that of the Ocse countries. The excessive length of judgments has meant that the cost incurred by the Italian government for compensation for financial loss for the unreasonable length of the process has assumed alarming proportions. The Italian judicial system is characterized, respect to major European countries, for the high litigation and for the high number of lawyers working in the field of legal services respect to the population... [edited by author]
XIII n.s.
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5

Fiorese, Martina <1988&gt. "I media, il giudiziario e la società civile in Cina." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2013. http://hdl.handle.net/10579/2379.

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Abstract:
I media svolgono un ruolo di enorme importanza in Cina, sia per la tradizionale funzione di supporto alla leadership al potere, sia perché sono sempre più impegnati nel promuovere lo sviluppo della società civile. Essi, a seguito delle riforme intraprese dal Paese, e ancora di più dopo il suo ingresso nella WTO, sono andati incontro a dei cambiamenti senza precedenti, acquisendo maggiori spazi di autonomia. Con il giornalismo investigativo, e grazie al supporto di Internet, i media rappresentano il luogo prediletto per il dibattito sulla società civile cinese, e l’opinione pubblica se ne serve per far sentire la propria voce. I cittadini della RPC che si vedono violati nei loro diritti e nelle loro libertà, si servono dei media, e degli avvocati per la tutela dei diritti, per portare alla luce i problemi che li affliggono. I media quindi svolgono un ruolo di supervisione del benessere della società stessa e influenzano le decisioni prodotte dal giudiziario, responsabile teoricamente della tutela dei diritti degli individui. Ne scaturisce un conflitto tra i giudici e i giornalisti, che si dimostrano sempre più attenti nel loro ruolo di difensori dei cittadini. L’antagonismo tra giudiziario e sistema mediatico è influenzato nel suo esito dall’onnipresente Partito comunista, minacciato sempre di più da un’opinione pubblica sempre più influente, che è la base della sua legittimazione. I giornalisti, oltre che gli avvocati, proprio perché agiscono all’interno del sistema vigente e secondo le regole imposte dal PCC, sono i maggiori responsabili del progresso della società civile e dei cambiamenti politici e legislativi del Paese.
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6

Modello, Maria. "Interpretare in ambito giuridico e giudiziario: guardare oltre la conoscenza linguistica." Bachelor's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2015. http://amslaurea.unibo.it/9175/.

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Abstract:
L’idea del presente elaborato è nata da una curiosità ed interesse personale di un corso svolto in Erasmus presso la Fachhochschule Köln. Ho subito pensato di approfondire il tema dell’interprete giudiziario e giuridico come figura determinante sia nel processo penale che nella società. Per dare un quadro generale della situazione ho deciso di dividere la tesi in tre capitoli. Nel primo capitolo spiegherò il concetto di interpretazione, attività interlinguistica tesa a creare una comunicazione tra persone di diverse lingue, presentando le varie tipologie e facendo un accenno alla figura del mediatore linguistico-interculturale. Nel secondo capitolo, porrò l’attenzione sul diritto all’assistenza linguistica dell’imputato e della vittima alloglotta durante il processo penale con l’obiettivo di evidenziare le tutele linguistiche europee e in particolar modo italiane. Mi concentrerò, inoltre, sulla mancanza di una formazione adeguata della professione, in Italia, con lo scopo di delineare la necessità di agire di fronte a una situazione di diritti negati, di ruoli misconosciuti, di assenza di consapevolezza e di conoscenza. Nel terzo ed ultimo capitolo mi soffermerò sull’interpretazione giuridica analizzando il video pedagogico di un interrogatorio della questura di Forlì-Cesena, tratto dal progetto europeo ImPLI - Improving Police and Legal Interpreting, per mettere in evidenza le tecniche di interrogatorio utilizzate e le difficoltà che si presentano nel mediare per le indagini di polizia.
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7

Peruzzi, Chiara. "L'interpretazione in ambito giuridico: un'indagine conoscitiva nella citta di Arezzo." Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2017. http://amslaurea.unibo.it/12706/.

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Abstract:
This dissertation discusses the situation of legal interpreting in Italy. The aim is to describe the legislative framework of the linguistic assistance provided in this area in Italy, point out the shortcomings in the provision of this service, including the difficulties faced by legal interpreters, and investigate whether the Italian legislation on the matter is correctly applied in the city of Arezzo by interviewing people who work with legal interpreters in police stations, courthouses and the prison. Chapter 1 aims to give an overview on the presence of non-Italian speaking people in Italy, such as foreign residents, foreign tourists and migrants. There follows a description of the situation of foreign-born arrestees. Chapter 2 focuses on the legal framework of the linguistic assistance provided in Italian legal settings. It contains an analysis of the articles of several Codes of Criminal Procedure in force in different historical states of Italy that refer to the position of the interpreter, and a detailed description of the current legislation. Chapter 3 analyses the most frequent difficulties acknowledged by the interpreters, as well as several problems arising due to an incomplete implementation of the EU directives in Italy’s legislation. Chapter 4 deals with the situation of legal interpreting in Arezzo. Interviews were carried out with people who work frequently with interpreters in the city’s police stations, courthouses and prison. Moreover, the person in charge of the service of cultural mediation in the city was also interviewed. The problems acknowledged by the interviewees are presented. Chapter 5 describes the training projects promoted by the European Union. Two proposals are then made, aimed at improving the linguistic assistance provided in legal settings: to offer specific training courses and to create a national register for legal interpreters.
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Mocchegiani, Maria <1990&gt. "Potere giudiziario e sapere tecnico-scientifico: per un'interpretazione evolutiva dell'art. 101 Cost." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2018. http://amsdottorato.unibo.it/8508/1/Mocchegiani_Maria_tesi.pdf.

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Abstract:
La presente trattazione si propone l’obiettivo di indagare le trasformazioni cui il ruolo del giudice è esposto per effetto dell’ingresso nel processo delle cosiddette conoscenze esperte. Assumendo l’art. 101 Cost. quale punto di partenza e di arrivo dell’intera ricerca, l’intenzione di chi scrive è quella di ricostruire il complesso rapporto tra il potere giudiziario e il sapere tecnico-scientifico adottando una prospettiva di analisi che consenta di osservare il fenomeno nel suo concreto atteggiarsi nel perimetro elettivo di azione del giudice: il processo. Si è dunque scelto di suddividere il lavoro in due parti: la prima, dedicata allo studio della funzione giudiziaria nel suo dover essere secondo una duplice direttrice di matrice storico-costituzionalistica e dogmatico-processualistica; la seconda, rivolta all’indagine dell’essere e dunque all’osservazione empirica delle più emblematiche e dibattute manifestazioni dell’interazione tra il giudice e il dato tecnico-scientifico nelle singole realtà processuali del nostro ordinamento giuridico, ossia il processo penale, il processo civile, il processo amministrativo e il processo costituzionale. Tale opzione ha imposto l’adozione di un metodo di analisi di tipo induttivo, atto ad approdare a conclusioni di carattere sistematico sulla base di un’attenta osservazione empirica delle peculiarità proprie di ciascuno dei contesti processuali di volta in volta esaminati. Nelle conclusioni, ci spingeremo a proporre un’interpretazione evolutiva dell’art. 101 Cost. e del brocardo – iudex peritus peritorum – che ne rappresenta il precipitato per misurare i principi fondamentali ivi consacrati sulle istanze del progresso tecnico-scientifico e attualizzarne il significato in un’epoca storica in cui la scienza e la tecnica permeano e condizionano le relazioni intersoggettive in modo senz’altro più incisivo che non in passato.
The present dissertation aims to investigate if and how the role of the judge is transformed due to the entry into the process of the expert knowledge. Assuming the art. 101 of the Constitution as the point of departure and arrival of the whole research, the intention of the writer is to reconstruct the complex relationship between judicial power and technical-scientific knowledge by adopting a perspective of analysis that allows to observe the phenomenon in the elective perimeter of the judge's action: the process. We have therefore chosen to divide the work into two parts: the first, dedicated to the study of the judicial function in its “sollen” according to a double directrix of historical-constitutionalist and dogmatic-proceduralist matrix; the second, addressed to the investigation of the “sein” and therefore to the empirical observation of the most emblematic and controversial manifestations of the interaction between the judge and the technical-scientific data in the single procedural contexts of our legal system, ie the criminal trial, the civil trial, the administrative trial and the constitutional trial. By adopting an inductive analysis method, we will try to propose a systematic reconstruction that allows us to identify the outcomes and the trends of our interdisciplinary research, and therefore to collect the distortions to which the role of the judge is exposed in the era of scientific-technological progress. Aware of the risk of yielding to simplifying temptations or to scientistic illusions, as well as to surrender to technocratic drifts, we will try to propose some solutions in order to preserve the most authentic meaning of art. 101 of the Constitution, which requires the judge both to administer justice "in the name of the people" and to be subjected "only to the law", in the tireless pursuit of truth and justice.
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Grassi, Alessandro <1992&gt. "Misurare la complessità del sistema giudiziario in Italia. Esperienze nazionali ed internazionali a confronto." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2017. http://hdl.handle.net/10579/11546.

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Abstract:
Muovendo dalla revisione e sintesi della letteratura nazionale ed internazionale, in particolare europea, sui macro-temi della qualità e dell'efficienza dei sistemi giudiziari, il percorso di ricerca viene arricchito da alcune esperienze personali, come lo stage presso il Consiglio Nazionale Forense e la collaborazione ad un’indagine basata sul consensus method. Lo scopo del lavoro diventa così duplice: mostrare al lettore la complessità dei sistemi giudiziari e la conseguente difficoltà a descrivere e misurare il fenomeno in modo esaustivo; in secondo luogo, sulla base della letteratura e della ricerca effettuata, provare ad offrire uno strumento di misurazione che integri le pratiche attuali con le conclusioni raggiunte nel corso della trattazione.
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De, Luna Cristina. "Pratiche istituzionali di reclutamento di interpreti in ambito giuridico-giudiziario: Il caso del regno unito." Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2016. http://amslaurea.unibo.it/9930/.

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Abstract:
Il percorso del riconoscimento legislativo del diritto all’equo processo affonda le sue radici nel 1215, anno di promulgazione della Magna Charta Libertatum, e culmina, in ambito europeo, nel 1950, con la firma della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU). In questo documento viene sancito che un prerequisito essenziale per garantire a tutti gli individui il diritto al fair trial è il servizio di assistenza linguistica gratuita, le cui specificità vengono descritte nella direttiva 2010/64/EU.Nel Regno Unito, già nei primi anni ’90 furono introdotte le prime misure per garantire la qualità e la competenza degli interpreti e dei traduttori in ambito giuridico-giudiziario: nel 1994 fu istituito il National Register for Public Service Interpreters (NRPSI), il registro nazionale a cui erano iscritti tutti gli interpreti per i servizi pubblici che erano in possesso di determinate qualifiche. Per assicurare che solo gli interpreti del NRPSI fossero impiegati in ambito penale, nel 1997 fu introdotto il National Agreement, un accordo non vincolante che regolava l’uso dei servizi linguisti nel Criminal Justice System. La prima versione fu modificata nel 2002 e nel 2007. In seguito ad alcune revisioni per conto del Ministero della Giustizia, nel 2010 fu avviato il processo di esternalizzazione dei servizi linguistici, che si concluse nel 2011 con la stipula del National Framework Agreement tra il Ministero della Giustizia e l’azienda Applied Language Solutions (ALS), che poco prima dell’avvio fu acquisita da un’azienda più grande, CAPITA TI. La scarsa esperienza del Ministero in questo settore, unita alle promesse poco realistiche e alla mancanza di trasparenza di ALS furono le cause principali dei numerosi problemi all’avvio del nuovo contratto che si ripercossero notevolmente sul funzionamento del sistema di giustizia. Dopo l’avvio di un piano di emergenza e un monitoraggio del Ministero, la situazione ha iniziato a ristabilirsi, senza raggiungere però i livelli pre-riforma. A Novembre 2015 è stata indetta la nuova gara di appalto: le minacce di nuovi tagli ai tariffari degli interpreti da una parte, e la partecipazione del NRPSI alla gara d’appalto come candidato al ruolo di ente supervisore della qualità dei servizi linguistici dall’altra, ci pongono di fronte a due scenari futuri molto diversi. L’elaborato è strutturato in quattro capitoli: il primo tratterà del percorso storico che ha portato al riconoscimento del diritto al processo equo, e degli strumenti comunitari a garanzia dell’assistenza linguistica gratuita. Nel secondo capitolo parleremo della situazione inglese, quindi la nascita del NRPSI e del National Agreement e le varie revisioni. Nel terzo prenderemo in esame la riforma del 2011 del Ministero della Giustizia britannico, analizzando diversi documenti: il rapporto della Commissione giustizia della Camera dei comuni 2013, quello del National Audit Office 2012, il sondaggio Involvis 2013, il rapporto indipendente OPTIMITY-MATRIX 2014.
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Feltre, Annalisa <1984&gt. "Il controllo giudiziario dei poteri dell’imprenditore: il ruolo delle clausole generali nel diritto del lavoro." Doctoral thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2017. http://hdl.handle.net/10579/11967.

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Abstract:
Il lavoro di tesi si propone di analizzare il tema del controllo del giudice sui poteri dell’imprenditore, con particolare riferimento alle clausole generali che permeano la legislazione giuslavorista. L’elaborato, in una prima parte, esamina i limiti ai poteri datoriali e si interroga sulla possibilità, anche in prospettiva comparata con l’ordinamento giuridico francese, di ravvisare nella clausola generale di correttezza e buona fede il fondamento normativo, all'interno dell’ordinamento di diritto positivo, atto a giustificare il ricorso a limiti intrinseci. Nella seconda parte, viene trattato più specificamente il tema del potere giudiziario nell’interpretazione delle clausole generali, effettuando un'indagine sugli orientamenti applicativi giurisprudenziali. In questa parte, la giurisprudenza è stata messa in relazione ai recenti interventi legislativi che, a partire dal Collegato lavoro del 2010 fino al Jobs Act, sulla spinta delle teorie della Law & Economics, hanno avuto l'obiettivo, più o meno espresso, di limitare il sindacato dell'organo giudiziario, al punto da volerne ridurre il ruolo a semplice "notaio" della procedura. La questione è stata dunque quella di capire se, dinanzi ad una legislazione speciale sempre meno sensibile alla sfera dei diritti del lavoratore, le clausole generali possano fungere da strumento in grado di recuperare quelle garanzie che la stessa legge sembra aver voluto attenuare.
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Grigoletto, Marta <1996&gt. "Yasukuni, la presa di posizione del potere giudiziario e del potere esecutivo: un’analisi giuridico-filosofica." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2021. http://hdl.handle.net/10579/19622.

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Abstract:
L’elaborato ha come scopo quello di analizzare la questione del santuario di Yasukuni attraverso le prese di posizione del potere esecutivo e del potere giudiziario giapponese negli ultimi anni. Dall’analisi delle sentenze della Corte Suprema giapponese e dalle decisioni espresse dai Primi Ministri, con particolare riferimento all’amministrazione di Koizumi Jun'ichirō (2001 – 2006) e al secondo mandato da Primo Ministro di Abe Shinzō (2012-2014), emerge un distacco di opinioni. Perciò, la domanda di ricerca dell’elaborato sarà cercare di capire perché la politica si allontani con le proprie scelte dalle sentenze della Corte Suprema giapponese. In altre parole, lo scopo dell’analisi giuridico-filosofica sarà individuare quali sono gli elementi per cui si viene a creare un tale distacco tra i due poteri dello Stato. L’elaborato parte con la definizione e individuazione dei nodi giurisprudenziali problematici attorno cui il potere giudiziario e il potere esecutivo sembrano confrontarsi. Successivamente, dopo aver presentato la lente di indagine giuridico-filosofica attraverso cui si intende affrontare lo studio, verranno illustrate le sentenze della Corte Suprema giapponese e le posizioni assunte dai Primi Ministri Koizumi e Abe con particolare riferimento ai nodi giurisprudenziali problematici. Infine, nella conclusione verranno individuati gli elementi che caratterizzano il distacco tra potere giudiziario e potere esecutivo relativi alla questione del Santuario di Yasukuni.
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Berré, Alessio. "Alle origini del «romanzo giudiziario» italiano : la figura del delinquente tra letteratura, Diritto e scienze mediche." Thesis, Paris 10, 2014. http://www.theses.fr/2014PA100038.

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Abstract:
Cette thèse de doctorat a pour objectif d’interroger les relations entre littérature, droit et sciences médicales à l’intérieur de ce qu’on appelle le roman « judiciaire », genre qui s’est développé en Italie dans une période comprise entre l’Unité nationale et le tout début du XXème siècle. Dans ce cadre, nous nous questionnons essentiellement sur l’élément principal qui émerge de cette relation interdisciplinaire, à savoir la construction de la figure du criminel. Dans cette perspective, nous avons pu en effet dégager que la construction de cette figure est centrale dans de nombreux romans de la période post-unitaire. En nous concentrant ensuite sur la notion de genre, nous nous sommes départis de la querelle désormais séculaire inhérente à la naissance (voire à l’existence même) du roman policier italien. Notre analyse souligne enfin que c’est dans la relation entre littérature, droit et sciences médicales que se révèle toute la valeur de ces romans judiciaires dans le processus de construction de l’identité nationale italienne.Notre travail est composé de deux parties. La première, à caractère historique, entend proposer une nouvelle définition du genre dit « judiciaire », après avoir examiné avec attention, et parfois révoqué en doute, les hypothèses avancées jusqu’à nos jours, sur le sujet, par la critique. La seconde partie s’appuie sur deux cas spécifiques – Colonia felice de C. Dossi et Romanzo di Misdea de E. Scarfoglio – qui nous ont permis d’étudier la composition des différentes figures du criminel, attestant de l’efficacité de la méthode interdisciplinaire adoptée, et en portant une attention toute particulière aux théories de Cesare Lombroso
This doctoral thesis aims to investigate the relations between literature, law, and medicine in the so-called “legal novel”—a genre that has developed in Italy between the national unification and the very beginning of the 20th century. My discussion examines the centrepiece of this interdisciplinary connection—namely, the literary construction of the figure of the criminal. Through this argument I show that the characterization of the criminal is central to several novels of the period following the unification. Turning then to the notion of genre, my thesis considers the long-standing debate surrounding the origins (and the existence itself) of the Italian detective novel. Finally, I suggest that the intersection between literature, law, and medicine sheds an important light on the role played by the legal novel in the construction of Italian national identity.My study falls into two parts. The first section is historical; it seeks to offer a new definition of the “legal” novelistic genre, building on—and partially questioning—the existing literature on the topic. The second part centres on two case studies, C. Dossi’s Colonia felice and E. Scarfoglio’s Romanzo di Misdea. These close readings enable me to further examine the characterization of different criminal figures, demonstrating the fruitfulness of this interdisciplinary methodology while placing a particular emphasis on Cesare Lombroso’s theories
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Berre', Alessio <1985&gt. "Alle origini del «romanzo giudiziario» italiano: la figura del delinquente tra letteratura, diritto e scienze mediche." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2014. http://amsdottorato.unibo.it/6388/1/berre%CC%80_alessio_tesi.pdf.

Full text
Abstract:
In questo lavoro si conduce un’indagine sulle relazioni tra letteratura, diritto e scienze mediche all’interno del romanzo cosiddetto "giudiziario", sviluppatosi in Italia nel periodo compreso tra l’Unità e i primi anni del XX secolo. La nostra analisi si concentra in particolare sulla costruzione della figura del delinquente, intesa come prodotto specifico della suddetta relazione interdisciplinare. In questa prospettiva, abbiamo rilevato che la caratterizzazione di tale figura costituisce il principale tra i procedimenti narrativi osservabili in vari romanzi del periodo postunitario. Concentrandoci inoltre sulla definizione del genere, abbiamo affrontato l’ormai annoso dibattito sulla nascita (quando non sull’esistenza stessa) del poliziesco italiano, dimostrando come solo all’interno di una stretta relazione tra letteratura, diritto e scienze mediche sia possibile cogliere a pieno il valore di questi romanzi nel processo di costruzione dell’identità nazionale. Il lavoro è diviso in due parti. Nella prima, di carattere storico, si propone una nuova definizione del genere "giudiziario", dopo aver vagliato e discusso le ipotesi sino ad ora avanzate dalla critica. Nella seconda parte si affrontano due casi di studio esemplari: La colonia felice di Carlo Dossi e Il romanzo di Misdea di Edoardo Scarfoglio. Su ognuno di essi abbiamo condotto un’accurata analisi testuale, che ci ha permesso di esaminare la caratterizzazione delle diverse figure delinquenti dimostrando l’efficacia del metodo interdisciplinare adottato con particolare riguardo alle teorie di Cesare Lombroso.
This doctoral thesis aims to investigate the relations between literature, law, and medicine in the so-called “legal novel”—a genre that has developed in Italy between the national unification and the very beginning of the 20th century. My discussion examines the centrepiece of this interdisciplinary connection—namely, the literary construction of the figure of the criminal. Through this argument I show that the characterization of the criminal is central to several novels of the period following the unification. Turning then to the notion of genre, my thesis considers the long-standing debate surrounding the origins (and the existence itself) of the Italian detective novel. Finally, I suggest that the intersection between literature, law, and medicine sheds an important light on the role played by the legal novel in the construction of Italian national identity. My study falls into two parts. The first section is historical; it seeks to offer a new definition of the “legal” novelistic genre, building on—and partially questioning—the existing literature on the topic. The second part centres on two case studies, Carlo Dossi’s La colonia felice and Edoardo Scarfoglio’s Il romanzo di Misdea. These close readings enable me to further examine the characterization of different criminal figures, demonstrating the fruitfulness of this interdisciplinary methodology while placing a particular emphasis on Cesare Lombroso’s theories.
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Berre', Alessio <1985&gt. "Alle origini del «romanzo giudiziario» italiano: la figura del delinquente tra letteratura, diritto e scienze mediche." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2014. http://amsdottorato.unibo.it/6388/.

Full text
Abstract:
In questo lavoro si conduce un’indagine sulle relazioni tra letteratura, diritto e scienze mediche all’interno del romanzo cosiddetto "giudiziario", sviluppatosi in Italia nel periodo compreso tra l’Unità e i primi anni del XX secolo. La nostra analisi si concentra in particolare sulla costruzione della figura del delinquente, intesa come prodotto specifico della suddetta relazione interdisciplinare. In questa prospettiva, abbiamo rilevato che la caratterizzazione di tale figura costituisce il principale tra i procedimenti narrativi osservabili in vari romanzi del periodo postunitario. Concentrandoci inoltre sulla definizione del genere, abbiamo affrontato l’ormai annoso dibattito sulla nascita (quando non sull’esistenza stessa) del poliziesco italiano, dimostrando come solo all’interno di una stretta relazione tra letteratura, diritto e scienze mediche sia possibile cogliere a pieno il valore di questi romanzi nel processo di costruzione dell’identità nazionale. Il lavoro è diviso in due parti. Nella prima, di carattere storico, si propone una nuova definizione del genere "giudiziario", dopo aver vagliato e discusso le ipotesi sino ad ora avanzate dalla critica. Nella seconda parte si affrontano due casi di studio esemplari: La colonia felice di Carlo Dossi e Il romanzo di Misdea di Edoardo Scarfoglio. Su ognuno di essi abbiamo condotto un’accurata analisi testuale, che ci ha permesso di esaminare la caratterizzazione delle diverse figure delinquenti dimostrando l’efficacia del metodo interdisciplinare adottato con particolare riguardo alle teorie di Cesare Lombroso.
This doctoral thesis aims to investigate the relations between literature, law, and medicine in the so-called “legal novel”—a genre that has developed in Italy between the national unification and the very beginning of the 20th century. My discussion examines the centrepiece of this interdisciplinary connection—namely, the literary construction of the figure of the criminal. Through this argument I show that the characterization of the criminal is central to several novels of the period following the unification. Turning then to the notion of genre, my thesis considers the long-standing debate surrounding the origins (and the existence itself) of the Italian detective novel. Finally, I suggest that the intersection between literature, law, and medicine sheds an important light on the role played by the legal novel in the construction of Italian national identity. My study falls into two parts. The first section is historical; it seeks to offer a new definition of the “legal” novelistic genre, building on—and partially questioning—the existing literature on the topic. The second part centres on two case studies, Carlo Dossi’s La colonia felice and Edoardo Scarfoglio’s Il romanzo di Misdea. These close readings enable me to further examine the characterization of different criminal figures, demonstrating the fruitfulness of this interdisciplinary methodology while placing a particular emphasis on Cesare Lombroso’s theories.
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Cirillo, Adriano Carmelo <1970&gt. "Il controllo giudiziale sui licenziamenti." Doctoral thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2013. http://hdl.handle.net/10579/2253.

Full text
Abstract:
Si tratta di un lavoro sistematico di indagine giuridica, avente l’obiettivo di mettere in luce l' importanza del vaglio giudiziario delle ragioni che legittimano il recesso del datore di lavoro, anche sotto un profilo storico in cui correnti di pensiero giuridico tendono a marginalizzare il ruolo del giudice a vantaggio di un mero filtro economico.
It deals with a systematic job of juridical investigation, having the objective to show the importance of the judicial sieve of the reasons that you/they legitimate the recess of the employer, also under an historical profile in which current of juridical thought extend to marginalize the role of the judge to advantage of a mere economic filter.
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VIGNALI, GIULIA. "ANALISI STATISTICO-CRIMINOLOGICA DEGLI OMICIDI OCCORSI NEL DISTRETTO GIUDIZIARIO DI MILANO E MONZA NEGLI ANNI 2006-2021." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2023. https://hdl.handle.net/2434/950355.

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Abstract:
A retrospective analysis was conducted of the homicides that occurred in the area under the jurisdiction of the Public Prosecutors of Milan and Monza and were autopsied at the Institute of Forensic Medicine of Milan between 1 January 2006 and 31 December 2021. The data was collected from autopsy reports, interviews with the victims' families, clinical records and local newspapers. In total, of the 11,480 autopsies performed in the period of interest, 301 were found to be attributable to voluntary homicides. 94 (31.23%) crimes occurred within the family context, and 207 (68.77%) outside. The following were evaluated: the personal characteristics of the subjects involved (sex, age, geographical origin); the risk factors present in victims and killers; the characteristics of the event (place, modality). The results were then analyzed by differentiating and comparing the two groups (intra- and extra-family). Statistically significant differences emerged for many of the variables analysed. The people involved in family murders are on average older, almost always Italian and the involvement of women is greater than in the other group (although predominantly men are always involved). Great differences also concerned risk factors: much more often those who kill outside the family context have already committed previous crimes or are involved in illicit trafficking; within the family, however, psychic pathologies such as depression prevail among the perpetrators and illness/non-self-sufficiency among the victims. Finally, in addition to the reliable differences inherent in the place of the crime (those who kill a family member do it inside the shared house, in almost all cases), there was also a greater use of weapons (firearms or bladed weapons) in those who kill outside the family. It can thus be assumed that homicides inside and outside the family have few points in common, and that the typology of subjects involved is substantially different.
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Ruggieri, Ilaria. "Il ruolo dell’interprete in ambito giudiziario: divario tra codici deontologici, aspettative delle istituzioni e realtà della pratica interpretativa." Bachelor's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2021.

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Abstract:
Il presente elaborato è incentrato sull’analisi della figura dell’interprete in ambito giudiziario ed è volto ad illustrare come sussista un profondo divario tra il ruolo prescritto dai codici deontologici ed imposto dai principi etici, nonché auspicato dagli organi istituzionali (Magistrati, Avvocati, funzionari di Polizia Giudiziaria), e quello effettivamente riscontrabile nella realtà dell’attività interpretativa nello specifico settore. La coesistenza di peculiari fattori (situazioni comunicative asimmetriche, varietà di tipi di interazione, pluralità di tecniche di interpretazione, ecc.) che caratterizzano l’interpretazione in ambito giudiziario contribuisce a mettere in luce la sua singolarità, rendendolo un settore a sé stante rispetto alle altre declinazioni dell’interpretare. E’ stato operato un confronto tra i principi che regolano la condotta dell’interprete nei codici deontologici, la concezione che le istituzioni hanno della funzione interpretativa in ambito giudiziario ed il ruolo realmente assunto dal professionista nella pratica quotidiana. Si è constatato come i concetti di invisibilità, imparzialità/neutralità dell’interprete, la visione di tale figura come mera macchina traduttrice e semplice strumento di trasposizione del detto, siano raramente e pienamente riscontrabili nella condotta dell’interprete poiché ogni sua interpretazione riflette inevitabilmente la sua soggettività. Proprio per osservare sul campo il comportamento dell’interprete in ambito giudiziario e verificare sul piano pratico le riflessioni condotte nell’elaborato, sono stati analizzati tre distinti scambi dialogali mediati da un interprete relativi a casi penali realmente accaduti e prima d’ora mai analizzati. Per due di essi è stato possibile assistere direttamente alle udienze svoltesi presso la Sezione Penale del Tribunale Ordinario di Bologna. La peculiarità del terzo caso riguarda il complesso ed articolato procedimento penale relativo al noto crac del gruppo Parmalat.
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ALTIERI, ATTILIO. "Sequestro di prevenzione di partecipazioni sociali: profili interpretativi e integrativi." Doctoral thesis, Università di Foggia, 2020. https://hdl.handle.net/11369/424568.

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Abstract:
La tesi di dottorato ha ad oggetto lo studio dei criteri interpretativi ed integrativi della disciplina dettata per il sequestro di prevenzione di partecipazioni sociali: si affronta il quesito primigenio dell’investigazione di un metodo all’interno del sequestro di prevenzione di partecipazioni, attesa la rilevanza ordinante delle norme che tentano di regolare il fenomeno. La disciplina specifica viene affrontata e ricostruita laddove utile ai fini della scoperta di un canone comparativo da adattare alla materia di cui si ricostruisce l’impianto normativo e dottrinale. La tesi è composta da un’introduzione e da quattro capitoli. Nell’introduzione, si definiscono il fenomeno e gli interessi coinvolti nel sequestro di prevenzione di partecipazioni sociali (ed in generale nelle misure di prevenzione patrimoniali), si delimita il concetto di sequestro, si puntualizza la concezione di “partecipazione sociale” in uso e si riassume il quadro normativo di riferimento. Il capitolo primo riguarderà il sequestro di azioni e di quote nelle società di capitali, così come affrontato dal codice civile, in quanto l’impostazione classica del problema utilizza i precetti degli artt. 2352 e 2471-bis c.c. per risolvere i quesiti interpretativi ed integrativi. A tal proposito, si dimostrerà la loro inefficacia e non correttezza dal punto di vista del dato letterale, teleologico e sistematico. Il secondo capitolo presenterà le teorie alternative alla ricognizione dei criteri interpretativi ed integrativi, che, con livelli più o meno intensi di emancipazione dalla disciplina civilistica del sequestro di partecipazioni, tentano di risolvere il problema in chiave privatistica o pubblicistica. Dopo l’esame critico di tali tesi, si affronterà il tema dell’inquadramento del sequestro di prevenzione di partecipazioni sociali all’interno della figura delle “gestioni coattive”, dimostrandone la valenza sistematica anche con riferimento ad altri istituti “analoghi” alle misure di prevenzione patrimoniali. In conclusione, si afferma la necessità di ricercare “altrove” la radice interpretativa ed integrativa della disciplina, data l’incapacità dell’inquadramento nelle gestioni coattive a rispondere al quesito dell’indagine e spostando l’attenzione dal sequestro all’amministrazione giudiziaria delle partecipazioni sociali. Il terzo capitolo svilupperà l’analisi in chiave comparata, attesa la rilevanza del problema in ambito transnazionale. Si darà conto, oltre che della disciplina in chiave civilistica del sequestro di partecipazioni sociali in Francia, Spagna e Germania, anche della soluzione prescelta dall’ordinamento britannico (che presenta un modello simile alle misure di prevenzione patrimoniali) e dall’ordinamento tedesco (che ha semplicemente recepito la direttiva europea 2014/42/UE, senza occuparsi della gestione e amministrazione dei beni sequestrati e confiscati), svelando l’assenza di istituti affini all’amministrazione giudiziaria di partecipazioni sociali. Infine, il quarto capitolo elabora una possibile soluzione al quesito posto all’inizio dell’indagine, anticipando a titolo esemplificativo alcune ricadute sul piano della disciplina e svelando all’interno delle misure di prevenzione un “micro- kósmos” in grado di inserirsi nelle pieghe di quel «tessuto ordinante» alla continua ricerca di un principio.
The doctoral thesis addresses the study of the interpretative and complementary criteria of the discipline about the sequestration of prevention of shareholdings (special proceedings similar to British Freezing Orders, but specifically against Mafia): it deals with the primary question of the investigation of a method within the sequestration of prevention of shareholdings, given the ordering importance of the regulations which attempt to rule the phenomenon. The specific discipline is faced and rebuilt where useful for the discovery of a comparative canon to be adapted to the matter of which the normative and doctrinal system is being reconstructed. The thesis is composed by an introduction and four chapters. In the introduction, the phenomenon and the interests involved in the sequestration of prevention of shareholdings (and, in general, in the measures of patrimonial prevention) are outlined , the concept of sequestration is delimited, the notion of "shareholdings" in use is pointed out and the regulatory framework of reference is summarized. The first chapter will regard the sequestration of shares in the companies, as tackled by the Italian Civil Code, since the classical approach to the problem uses the precepts of Articles 2352 and 2471-bis of the Civil Code to resolve the interpretative and complementary questions. In this regard, their ineffectiveness and incorrectness will be demonstrated from the point of view of literal, teleological and systematic data. The second chapter will discuss alternative theories to the recognition of interpretative and integrative criteria, which, with more or less intense levels of emancipation from the civil law discipline of sequestration of shareholdings, try to solve the problem in a private or public law way. After the critical examination of these theses, the theme of the classification of the sequestration of the prevention of shareholdings within the figure of the "compulsory management", demonstrating its systematic valence also with reference to other institutes "analogous" to the measures of patrimonial prevention. In conclusion, it is affirmed the necessity of searching "elsewhere" for the interpretative and complementary root of the discipline, given the inability of the classification in the compulsory management to answer the question of the investigation and shifting the attention from the sequestration to the judicial administration of shareholdings (which is a measure where the judge appoints a third person – like a trustee or an administrator – in order to manage the shareholding). The third chapter will develop the analysis in a comparative key, considering the relevance of the problem in a transnational context. It will take into account, in addition to the civil law regulation of the sequestration of shareholdings in France, Spain and Germany, also the solution chosen by the British system (which presents a model similar to the measures of patrimonial prevention) and by the German system (which has simply transposed the European Directive 2014/42/EU, without dealing with the management and administration of assets frozen and confiscated), revealing the absence of models comparable to the judicial administration of shareholdings. Finally, the fourth chapter elaborates a possible solution to the question posed at the beginning of the investigation, anticipating, by way of example, some consequences at the level of discipline and revealing, within the measures of prevention, a "micro-kósmos" capable of inserting itself in the folds of that "ordering fabric" in the continuous pursuit of a beginning.
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Faverato, Eleonora <1993&gt. "DALLA “MATERNAL PREFERENCE” ALLA RIVALUTAZIONE DEL RUOLO DEL PADRE - MODIFICHE ALL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E RIPERCUSSIONI NEL LAVORO DEI SERVIZI SOCIALI -." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2020. http://hdl.handle.net/10579/16278.

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Abstract:
Questo lavoro di tesi nasce dalla volontà di approfondire il radicale stravolgimento dell’orientamento giudiziario avvenuto negli ultimi anni. Con l’aumento esponenziale del numero di separazioni conflittuali ad aver la peggio sono sempre i figli, i quali si trovano ad essere contesi tra i loro genitori o a diventare l’arma di ricatto dell’uno o dell’altro adulto. A seguito della separazione però, il problema che più di tutti si ripresenta è: e adesso, che ne sarà dei figli? Proprio da queste riflessioni è maturata via via la curiosità di approfondire l’evoluzione storica del processo di separazione e affidamento del minore, il quale inizialmente comportava di default il collocamento del minore presso la madre, mentre da qualche anno a questa parte, l’ordinamento giudiziario ha rivalutato il ruolo del padre. La presente tesi è composta da cinque capitoli e andrà ad analizzare inizialmente l'evoluzione storica del concetto di famiglia, soffermandosi in particolare sul ruolo avuto dal padre (1 capitolo), successivamente si affronterà la tematica delle separazioni conflittuali (2 capitolo) analizzando inoltre l'evoluzione normativa avuta nel corso degli anni in ambito di separazioni e affidamento di minori (3 capitolo); infine, si andranno ad analizzare le ripercussioni che tali modifiche hanno avuto sul lavoro dei servizi (4 capitolo) cercando di capire tramite la lettura di alcune sentenze di affido e/o collocamento dei figli presso il padre, se ci troviamo di fronte a singoli casi isolati o se l’ordinamento giudiziale stia veramente mutando, e con esso anche la figura del padre all’interno della famiglia, con l’obiettivo di salvaguardare “il supremo interesse del minore”.
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Capozzolo, Michela. "La «libera circolazione» delle decisioni in materia civile e commerciale nello Spazio giudiziario europeo. Regime generale e settori specifici." Doctoral thesis, Universita degli studi di Salerno, 2017. http://hdl.handle.net/10556/3175.

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Abstract:
2015 - 2016
The doctoral thesis analyses the discipline of the “circulation” of judgments in civil and commercial matters within the European judicial area, comparing the evolution of the “general” regime - in the light of the amendments made by Regulation (EU) No. 1215/2012, which systematically reproduces and revises Regulation (EC) No 44/2001 (Brussels I) - with that of the sectoral regulations, which have to varying degrees been inspired by this regime. The work consists of two parts and has been structured in the form of a comparison between the general and sectoral regulations. The first part analyses the so-called Brussels I-bis system in order to highlight its innovations and its elements of continuity with the previous system, in particular by identifying the changes made to the system of recognition and enforcement of judgments. The second part is aimed at examining the rules governing the recognition and enforcement of judgments and extrajudicial decisions in specific areas of civil and commercial practice. Dealing with these pieces of legislation is far from easy, especially in relation to the sensitivity and transversality of the legislation at issue. Ultimately, the techniques of “automatic” recognition and enforcement, supported by the acquired equivalence between the procedural systems of the Member States and by a high degree of functional subsidiarity of their national law, are proving to be the most radical means to achieve the overriding objective of establishing and maintaining equivalent protection throughout the European judicial area. [edited by Author]
XXIX ciclo
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Scire, Giulia. "Il diritto all'interprete e al traduttore nel procedimento penale italiano: indagine conoscitiva presso il Tribunale di Palermo." Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2017. http://amslaurea.unibo.it/14902/.

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Abstract:
Dans le passé, de nombreuses études et recherches se sont occupés de l’interprète de conférence, tandis que peu d’attention a été accordée au rôle de l’interprète-traducteur judiciaire. En effet, c’est dans le prétoire du tribunal qui s’affirment, à travers la langue, deux droits fondamentaux et inviolables de tout être humain : le droit à la défense et le droit au procès équitable. Depuis quelques années, de plus en plus de personnes étrangères ou allophones sont impliquées dans des procès pénaux, pour des multiples raisons. C’est pourquoi l’on a cherché d’analyser d’avantage la figure de l’interprète-traducteur judiciaire, un pont entre des personnes de cultures et de langues différentes. L’objectif de ce mémoire est d’analyser la profession de l’interprète-traducteur judiciaire et le droit à l’assistance linguistique dans la procédure pénale italienne, en partant d’un aperçu historique qui permettra de mieux comprendre comment cette fonction a évolué au fil du temps et ce qui a été fait en Italie à la suite des directives européennes, et de connaitre la réalité dans laquelle les interprètes et les traducteurs travaillent aujourd’hui. Ce travail se compose de quatre chapitres. Le premier décrit les origines, les caractéristiques et les différents types d’interprétation et de traduction judiciaire. Le deuxième chapitre contient un approfondissement des réglementations concernant le droit à l’assistance linguistique dans le contexte international, et plus précisément européen. Le troisième chapitre analyse le rôle de l’interprète-traducteur dans la procédure pénale italienne. Le quatrième et dernier chapitre présente une enquête menée auprès de la chambre criminelle du Tribunal de Palerme, afin d’obtenir un cadre général concernant l’assistance linguistique au niveau local et en souligner les atouts et les faiblesses.
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Marcolin, Francesca <1984&gt. "Processi penali celebrati a Padova in un periodo di transizione: 1797-1801. Inventario archivistico analitico delle bb. 469-493 del fondo "Archivio giudiziario criminale"." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2015. http://hdl.handle.net/10579/6083.

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Abstract:
La tesi ha come oggetto l'inventariazione delle buste nn. 469-493 del fondo "Archivio giudiziario criminale" conservato nell'Archivio di Stato di Padova; esse contengono soprattutto fascicoli di processi penali celebrati a Padova e nel territorio circostante in un periodo di repentini cambiamenti politici, ossia tra gli ultimi anni del secolo XVIII e il primo del XIX. Di queste carte sono state redatte delle schede archivistiche descrittive, si è inoltre ricostruita la storia del fondo e quella dei soggetti produttori. Le schede sono state indicizzate per consentire maggiori chiavi di accesso alla documentazione descritta.
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Salsi, Valentina. "Interpretare in ambito penale: imparzialità e neutralità nella Causa Knox c. Italia." Bachelor's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2019. http://amslaurea.unibo.it/18382/.

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Abstract:
Il presente elaborato finale pone al centro la figura dell’interprete giuridico, la cui condotta è regolamentata, a livello nazionale, dal codice di procedura penale italiano e, a livello europeo, dalla Direttiva Europea 2010/64/UE. La scelta di quest’argomento è il risultato dell’interesse di chi scrive verso il ruolo dell’interprete nel procedimento penale; ruolo di estrema difficoltà ma di essenziale importanza che, troppo spesso, viene sottovalutato. Attraverso lo studio di un caso concreto, si cercherà di analizzare nel dettaglio le conseguenze della mala condotta dell’interprete durante la fase investigativa prima e dibattimentale dopo. Il primo dei tre capitoli vuole essere un tour d’horizon di quest’attività, con riferimento ai codici e alle direttive che ne indicano i principi fondamentali. Il secondo capitolo, invece, avrà come oggetto la sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani, emessa in data 24 gennaio 2019, in merito al ricorso presentato da Amanda Knox contro l’Italia, nel caso Meredith Kercher. La Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia a risarcire Amanda Knox per l’inadeguata “assistenza linguistica” che le è stata fornita durante l’iter giudiziario e, di conseguenza, per la violazione del diritto di difesa. Il terzo e ultimo capitolo dell’elaborato, prevederà due riflessioni. La prima verterà sull'imparzialità e sulla neutralità dell’interprete, due dei precetti previsti dalla normativa nazionale e internazionale, nonché dalla maggior parte dei codici deontologici esistenti, tra i più difficili da rispettare. La seconda riflessione, conseguente alla prima, riguarderà la difficoltà oggettiva di applicare le recenti direttive europee relative al diritto all'interprete e al traduttore, dovuta ad una perdurante penuria di interpreti qualificati in questo specifico ambito.
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Pollice, Alessia. "Portare la tecnologia in cabina: le nuove tecnologie a servizio dell'interprete e il caso della simultanea con testo." Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2016. http://amslaurea.unibo.it/9840/.

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Abstract:
The digital revolution has affected all aspects of human life, and interpreting is no exception. This study will provide an overview of the technology tools available to the interpreter, but it will focus more on simultaneous interpretation, particularly on the “simultaneous interpretation with text” method. The decision to analyse this particular method arose after a two-day experience at the Court of Justice of the European Union (CJEU), during research for my previous Master’s dissertation. During those days, I noticed that interpreters were using "simultaneous interpretation with text" on a daily basis. Owing to the efforts and processes this method entails, this dissertation will aim at discovering whether technology can help interpreters, and if so, how. The first part of the study will describe the “simultaneous with text” approach, and how it is used at the CJEU; the data provided by a survey for professional interpreters will describe its use in other interpreting situations. The study will then describe Computer-Assisted Language Learning technologies (CALL) and technologies for interpreters. The second part of the study will focus on the interpreting booth, which represents the first application of the technology in the interpreting field, as well as on the technologies that can be used inside the booth: programs, tablets and apps. The dissertation will then analyse the programs which might best help the interpreter in "simultaneous with text" mode, before providing some proposals for further software upgrades. In order to give a practical description of the possible upgrades, the domain of “judicial cooperation in criminal matters” will be taken as an example. Finally, after a brief overview of other applications of technology in the interpreting field (i.e. videoconferencing, remote interpreting), the conclusions will summarize the results provided by the study and offer some final reflections on the teaching of interpreting.
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Alessandrini, Jenni. "Audizioni di minori vittime o testimoni di reato mediate da un interprete: verso una prospettiva interdisciplinare." Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2016. http://amslaurea.unibo.it/10808/.

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Ervas, Elena <1988&gt. "La tutela della libertà religiosa da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte Suprema Statunitense : tra scelte politiche e tecniche di scrutinio giudiziario." Doctoral thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2017. http://hdl.handle.net/10579/12900.

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Abstract:
In un mondo caratterizzato da un crescente pluralismo religioso, crescono anche le istanze dei singoli di vedersi riconoscere maggiori diritti in ambito religioso, talvolta creando dei contrasti con le previsioni del diritto. La ricerca ha come obiettivo l’analisi delle attuali problematiche connesse all’esercizio della libertà religiosa e soprattutto dei principi e metodi interpretativi che sono stati sviluppati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e dalla Corte Suprema Statunitense per affrontare tali questioni.
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Konrath, Magda Susel. "Adolescentes em conflito com a lei : remissão : ambiguidades e educação." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2013. http://hdl.handle.net/10183/78759.

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Abstract:
La presente ricerca ha l’obiettivo di studiare il potenziale istruttivo/sociologico istruttivo delle misure associate al perdono giudiziario. Partendo da considerazioni attorno alla Dottrina di Protezione Integrale, analizza il citato Istituto, il suo concetto, la natura giuridica, i criteri di applicazione, in accordo al sistema giuridico patrio, alla Costituzione Federale, ai principi costituzionali, al sistema accusatorio ed al Patto di San José da Costa Rica. Paragona le pratiche relazionate al perdono giudiziario coi concetti dell’epistemologia genetica di Jean Piaget e colle pratiche pedagogiche sostenute da Paulo Freire in La Pedagogia dell’Autonomia. I risultati empirici paragonati alle basi teoriche citate rilevano il basso potenziale istruttivo delle pratiche adottate nell’uso del perdono giudiziario.
A presente pesquisa tem o objetivo de averiguar o potencial educativo/socioeducativo das medidas associadas à remissão. A partir de considerações acerca da Doutrina da Proteção Integral analisa o referido instituto; seu conceito, natureza jurídica, critérios de aplicação; conformação ao sistema jurídico pátrio, à Constituição Federal, aos princípios constitucionais, ao sistema acusatório e ao Pacto de São José da Costa Rica. Coteja as práticas relacionadas à remissão com os conceitos da epistemologia genética de Jean Piaget e com as práticas pedagógicas defendidas por Paulo Freire em Pedagogia da Autonomia. Os resultados empíricos em cotejo com as bases teóricas mencionadas revelam o baixo potencial educativo das práticas adotadas no emprego da remissão.
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Fabris, Francesca. "Sull'ermeneutica giudiziaria." Doctoral thesis, Università degli studi di Padova, 2010. http://hdl.handle.net/11577/3421890.

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Abstract:
Legal Hermeneutics and interpretation have been a constant subject of study and reflection in the passing of years and centuries. The term translates the noun greek hermeneutics' ερμηνεία, which already appears in the dialogues of Plato, where the ερμηνευτική τήχνη is connected with the μαντική τήχνη (Plato, Statesman, 260D, but see the Ion 534e); Aristotle devotes a treaty, the Περi 'ερμηνείας. Studies carried out it seems that the Greeks (in addition to Plato and Aristotle already mentioned, we also Xenophon and Plutarch), using all ερμηνεία to describe not only what we usually call interpretation, but also the equivalent of those showing as a statement, explanation, translation, expression of thought, elocution. Subsequently there has been an evolution of the concept of hermeneutics that ερμηνεία reduces its own content, possibly after translation in Latin interpretatio, our hermeneutics, that set as a synonym for interpretation, thus ending the play implies a more narrower than the original ερμηνεία’s polisemantis. Humanity has always had issues before of interpretation, which has sought to give a solution, in different ways depending on the social and historical reality of the moment. Today's interest in the issue of interpretation is not linked either to specific theological and religious motives, such as, for example, in the age of the Reformation, or the rejuvenating experience of historical consciousness, initiated by Romanticism. One goal of this research project would be just to analyze the modification of the concept of interpretation over the centuries in trying to develop hypotheses that, taking into account the social reality of different historical periods compared, justifying this evolution, allowing us then to explore what the concept of hermeneutics the twenty-first century and the reasons that made it such. The scope of the law and legal experience in its broadest sense is beginning a land where, in addition to religious and as philological - literary, the problem is hermeneutics to outline in all its relevance right from antiquity. Sporadic and occasional observations on the difficulties concerning the interpretation of the law and acts that, somehow, for it refers, are present already in the pre-Socratic and are then taken up by sophistry, by the classical thinkers and those Hellenistic. It is mainly by the Roman civilization characterized by a very keen sense for the sphere of law, that the juris hermeneutica takes root and grows up to become a more significant element of the experience Western hermeneutics. With this research we compare the legal and philosophical hermeneutics, to be sure what has derived from the first and second thing, however, differentiates. It might be interesting to note that the hermeneutic thought is present everywhere, both in Germany as in Italy, with considerable similarities but also differences, just would like to dwell on them more to understand what they are to be determined. Juridical interpretation of contemporary spoken primarily in Germany where, in the second half of the sixties and early seventies, the Neue Hermeneutik exercise an intense fascination and significant effects in some important areas of legal thought in Germany. Just in these years have in fact developed in Germany by some current methodological indicated by the name of Wertungsjurisprudenz, with that of other juristische Hermeneutik, to which belong such jurists J. Esser, A. Kaufmann, W. Hassemer, M. Kriel, K. Larenz, F. Muller. In Italy we could quote Betti, Gorla, Montanari, Zaccaria and many other authors whose thoughts we wish to compare with each other to give a more accurate picture possible of what we might call the School hermeneutics. In recent years we have witnessed the rapid and progressive impose the problem of interpretation as central to philosophical reflection. The interpretation is not to only understand the meaning of texts but also the very sense of reality. The hermeneutic approach has not stopped, it was rather widely in many other areas of culture and knowledge, outside of studies and investigation more properly philosophical, so it does not seem too bold to assert that the field is a contemporary of the thinkable now mostly marked b y t h e p r o b l e m o f i n t e r p r e t a t i o n . Having determined the strong presence of hermeneutics in contemporary thought, here is appropriate to limit theinquiry to the prerequisites that have most affected the development of hermeneutics legal grounds on which hermeneutics is so important in thinking about law. The distance between the generality of the standard and the particularity of the case is irrepressible, that requires a continuous integration of the right to realize it. The goal of hermeneutics is to reconstruct Sein and Sollen, theory and legal practice in a more realistic and satisfactory, whereas the law is an intermediate necessarily incomplete and transient, which is determined on the contribution of those who apply the law with help hermeneutics. Hermeneutics is defined then by the legal recognition that the general and abstract rule structure reveals a necessarily incomplete, which can be interpreted only in the process of realization of the legal rule of interpretation in the decision of a case study. The problem then is a hermeneutical problem richtig (right) interpretation of the rule in view of the case. Place par excellence of hermeneutics can only be the trial, the court has to talk to the parties but also the theory and practice in order to reach a solution. Ultimate goal of this research is to identify what hermeneutics means richtig solution of the case. The jury is the result of a series of prejudgments, results of pre-assessments and, therefore, by its nature, the truth obtained in the courtroom is indeed precarious and provisional, specific solution to each case.
Se consideriamo il termine ermeneutica nel significato dallo stesso assunto in epoca contemporanea, possiamo dire che, con ermeneutica, indichiamo di solito almeno tre cose. Innanzitutto possiamo riferirci a processi concreti di comprensione, all’esecuzione di compiti esegetici, cui alludiamo quando, ad esempio, diciamo che l’ermeneutica heideggeriana di Nietzsche privilegia gli scritti postumi, intendendo con ciò affermare che l’interpretazione di Heidegger si fonda soprattutto sugli scritti di Nietzsche pubblicati dopo la sua morte. Possiamo pero anche alludere all’elaborazione di regole per l’esercizio dell’interpretazione, per il concreto svolgimento di quella che venne in passato definita l’ars interpretandi. Ne sono un esempio i quattro canoni stabiliti d a Emilio Betti nella sua Teoria generale dell’interpretazione. Non da ultimo con il termine ermeneutica possiamo intendere, infine, quella dottrina filosofica che si propone di stabilire la natura, i caratteri, le condizioni e i limiti di ogni possibile comprendere cosi come tento nel secolo scorso Friedrich Schleiermacher e come dopo di lui fecero, sia pure in direzioni e con risultati diversi, Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger, e, in tempi piu recenti, Hans Georg Gadamer. La tripartizione ora descritta non rende, purtroppo, pienamente l’intreccio che, nella concretezza del processo interpretativo, si realizza tra i diversi momenti, ma ci aiuta quantomeno ad evidenziare l’evoluzione che la riflessione ermeneutica incontra nel corso della sua storia. Solo muovendo dalla concretezza dell’esperienza interpretativa si porra il problema di elaborare una serie di regole per consentire di risolvere le difficolta dell’ars interpretandi, mentre per giungere all’elaborazione di teorie filosofiche che si propongano di dare conto sul piano teorico dei diversi aspetti del compito interpretativo occorrera attendere fino ad una fase gia abbastanza avanzata dell’eta moderna. L’ermeneutica come teoria e costantemente alla ricerca di una conferma, che pero puo venire solo dalla prassi, e piu precisamente da quel terreno esperienziale prodotto della giurisprudenza, della teologia e della filologia. La storia dell’ermeneutica e lunga. Gia Dilthey aveva osservato, all’inizio del Novecento, come essa presentasse un susseguirsi di fulgori e decadenze. L’ermeneutica si e sviluppata in modo significativo in alcune epoche storiche (nell’eta della Riforma o nel Romanticismo), per poi decadere in altre sino a scomparire dalla scena. E difficile ora dire se anche l’odierno ritorno in auge sia destinato ad essere presto soppiantato da altri interessi. E, tuttavia, importante notare che l’interesse odierno per l’ermeneutica risponde a sollecitazioni e bisogni di carattere fondamentalmente diverso da quelli che si imposero in altre epoche, venendo a configurare una situazione del tutto nuova. Innanzitutto l’odierno interesse per la tematica interpretativa non appare legato ne a specifiche motivazioni di carattere teologico- religioso, come nell’eta della Riforma, ne alla rinnovatrice esperienza della coscienza storica, avviata dal Romanticismo. Oggi l’interesse per l’interpretazione appare piuttosto connesso al nuovo ruolo assunto dal linguaggio nella cultura contemporanea. Nella filosofia della seconda meta del secolo scorso si e compiuta una “svolta linguistica” che sembra aver investito ogni aspetto ed ogni movimento teorico che abbia importanza nella riflessione attuale. La filosofia del nostro tempo sembra aver posto al centro dell’attenzione il fenomeno del linguaggio. Tale svolta ha determinato il rifiorire degli studi ermeneutici. Negli ultimi anni abbiamo assistito al rapido e progressivo imporsi del problema dell’interpretazione come nodo centrale della riflessione filosofica. L’orientamento ermeneutico non si e fermato, si e invece esteso in molti altri settori della cultura e del sapere, ben all’esterno degli studi e dell’indagine piu propriamente filosofici, cosicche non pare troppo azzardato asserire che il campo contemporaneo del pensabile si trova oggi in buona parte segnato dal problema ermeneutico. Il significato ristretto di ermeneutica, come sinonimo di metodologia interpretativa del testo, e indubbiamente rimasto nelle formulazioni contemporanee, ma ha subito una sensibile estensione, che ha condotto l’ermeneutica ad assumere una vera e propria generalita filosofica,dimostrando cosi di non essere una semplice arte sussidiaria. Cio che contraddistingue l'epoca moderna e la nuova consapevolezza che individua in modo chiaro il fulcro del problema ermeneutico: la necessita di colmare la distanza che separa passato e presente e futuro, ≪di legare nel compito interpretativo, immediatezza del presente e lontananza del passato≫. Per l’ermeneutica non si tratta tanto di vedere cio che e visibile, evidente, ma di scoprire cio che si cela dietro a quanto ci appare lapalissiano. Se questo e il presupposto, se ne deduce chiaramente che una comprensione immediata e esclusa. Ecco allora che si deve postulare il primato del fraintendimento. Il fraintendere, il non comprendere appieno e una condizione piu diffusa e normale dell’intendere. Esso costituisce un presupposto importante per l’universalizzazione dell’ermeneutica. Se, infatti, si assume che generalmente si capisce che cosa dicono gli altri, e che l’ermeneutica deve intervenire in casi dubbi, difficilmente si potrebbe sostenere che ogni nostro comprendere e anche interpretare. L’intera teoria ermeneutica dell’interpretazione si basa sulla relazione dialettica fondata sul linguaggio tra l’interprete e l’opera da interpretare. Assodata la forte presenza dell’ermeneutica nel pensiero contemporaneo, e qui opportuno limitare l’indagine ai presupposti essenziali che hanno maggiormente inciso sullo sviluppo dell’ermeneutica giuridica. Se si vogliono formulare riflessioni sul diritto non si puo prescindere dall’ermeneutica. L’uomo e un animale sociale e per vivere in societa deve regolare il proprio operato sulla base di regole, che da un lato limitano la sua liberta ma dall’altro ne costituiscono il fondamento. Tali regole devono essere generali, astratte e, inoltre, devono risolvere le inevitabili antinomie pratiche che si vengono a creare. Si comprende come siano indispensabili una buona tecnica giuridica che le concilii, ed una riflessione aperta al mutare delle circostanze sociali. L’ermeneutica e in grado di mostrare al metodo giuridico i suoi limiti e di consentirne il superamento indicando le condizioni generali del comprendere che lo producono e soprattutto il suo effettivo connettersi con la prassi. L’obiettivo dell’ermeneutica e proprio quello di ricomporre Sollen e Sein, teoria e prassi giuridica in un rapporto piu realistico e soddisfacente. E insopprimibile la distanza che separa la generalita della norma e la particolarita del caso concreto. Per concretizzare e quindi necessaria una continua integrazione del diritto.La norma generale ed astratta rivela una struttura necessariamente incompiuta e transitoria che puo essere interpretata solamente nel procedimento ermeneutico di concretizzazione della norma giuridica all’interno della decisione di un caso pratico. E evidente come sia decisivo il contributo di chi applica il diritto. L’ermeneutica giuridica e definita quindi dal riconoscimento che la norma generale e astratta rivela una struttura necessariamente incompleta. Il problema ermeneutico e un problema di richtig interpretazione della norma in vista del caso concreto. ≪La conoscenza del senso di un testo normativo e la sua applicazione al caso concreto non sono due atti separati ma un processo unico≫. Possiamo concludere che la realta giuridica e anche opera dell’interprete, essa e piu dinamica e complessa di qualunque precostituito schema normativo, essendo aperta alle aspettative ed alle esigenze di una societa in continua evoluzione. Si rivela pertanto insostituibile il ruolo ermeneutico del giudice che tende alla concretizzazione del diritto.
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Wolf, Salome. "Rechtsirrtum im Privatrecht : Argument oder Anachronismus? /." Basel [u.a.] : Helbing & Lichtenhahn, 2003. http://www.gbv.de/dms/spk/sbb/recht/toc/374662673.pdf.

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Perrone, Francesco. "La manifestazione del pensiero per i magistrati: un funambolico equilibrismo sospeso tra il legittimo esercizio di un diritto costituzionale inalienabile e le insidie tese dalla strumentalizzazione massmediatica." Doctoral thesis, Università degli studi di Padova, 2008. http://hdl.handle.net/11577/3426416.

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Abstract:
The current institutional context is characterised by high levels of conflict in the relations among different state powers. It is in this context that we may place the occurrence of public speeches delivered by magistrates on judiciary, political and other matters related to their functions; this being a phenomenon, heavily publicised by the media. This piece of work aims at investigating the limitations that representatives of the judiciary power face when exercising the constitutionally guaranteed right to freedom of speach, based on the peculiar status conferred to them by the Constitution. This status is ensured: on one hand , by the specific guarantees of the judge’ subordination to the law and by the reservation to the law on the judiciary structure established in the Constitution; on the other hand, by the judge’s obligation of impartiality when applying jurisprudence, as sanctioned in article 111 of the Constitution. It is then an issue of identifying the point of equilibrium among different values which could be most compatible with the structure of our Constitution, especially in the context of the recent reform initiatives through which the legislator has frequently intervened with regard to judiciary matters: d.lgs. no. 109/2006 (“Castelli reform”), legge no. 269/2006, d.lgs. no. 111/2007 (“Mastella reform”).
L’attuale realtà istituzionale si caratterizza per il clima di straordinaria conflittualità che caratterizza i rapporti tra i poteri dello Stato. Nell’ambito di tale contesto di scontro si inserisce il fenomeno, amplificato dalla “cassa di risonanza” mass-mediatica, delle pubbliche esternazioni poste in essere da magistrati le quali concernano questioni giudiziarie, politiche o comunque inerenti alle funzioni di cui siano titolari. Con il presente lavoro si intende indagare quali siano le limitazioni che i soggetti appartenenti all’ordine giudiziario possano incontrare nell’esercizio del diritto costituzionalmente garantito alla libera manifestazione del pensiero in ragione del peculiare status che la Costituzione riconosce loro, caratterizzato da un lato dalle peculiari garanzie della subordinazione del giudice soltanto alla legge e dalla riserva di legge stabilita dalla Costituzione in materia di ordinamento giudiziario, dall’altro lato dal dovere di imparzialità nell’esercizio della giurisdizione sancito dall’art. 111 Cost.. Si tratta pertanto di individuare il punto di bilanciamento dei valori in gioco maggiormente compatibile con l’architettura della nostra Costituzione, in particolar modo alla luce delle recenti iniziative riformatrici con le quali il legislatore è ripetutamente intervenuto i materia di ordinamento giudiziario: il decreto legislativo n. 109 del 2006 (c.d. “riforma Castelli”), la legge n. 269 del 2006, il decreto legislativo n. 111 del 2007 (c.d. “riforma Mastella”).
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Tessier, Margherita. "I rapporti tra le figure professionali giuridiche e mediche nel corso del procedimento giudiziario nei casi di maltrattamento ai minori Relations between legal and medical professional figures during proceedings in cases of child abuse." Doctoral thesis, Università degli studi di Padova, 2018. http://hdl.handle.net/11577/3423268.

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Abstract:
Introduction The interaction between legal and medical figures has been encountering more and more difficulties in ascertaining the crime in complex trials. Science is not the sole element to affect the law as a matter of fact, as the judge too affects the selection of methods to be considered scientifically more valid upon the concrete case, in his assessment and control of the scientific method. It is therefore necessary to understand how science and law can integrate and interface in cases of child abuse, where the multidisciplinary contribution is essential. Purpose The project aims at the study of the perception and knowledge of lawyers regarding child abuse to identify the strengths, the critical issues of the system and the possible solutions. Materials and methods A form was submitted to lawyers from the Criminal Chamber in Padua (IT) through an e-mail presentation of the project. The form featured a link to an online platform, thus ensuring the anonymity of the answers. The data collected were computerized by creating a dataset using Excel. A transversal observational study was then carried out. Univariate, bivariate and multivariate data were finally elaborated with descriptive statistical analyzes, using the SAS statistical processing program. Results The results were examined separately according to the areas investigated by the form: experience, non-specific knowledge and specific knowledge, judicial tools and finally the willingness to attend a multidisciplinary training course on the subject of abuse. The respondents were 48, equal to 31% of the reference population (156 lawyers). There were 28 lawyers who had experience of child abuse (58.3%). Lawyers who declared to have a general knowledge of the topic were more than lawyers stating to have a than specific one (‘medium-high’: 72.9% vs 66.7%). The medium-high knowledge of judicial instruments in the interest of the minor is 52.1%. 58.3% of respondents expressed an interest in attending a multidisciplinary training course on abuse Discussion On a general basis, the results have proved the lack of an in-depth knowledge of the topic and the more the specifics of medical abuse are treated, the more the multidisciplinary competence is inadequate. Information upon the subject is fragmented and non-coherent. Professionals with a high level of knowledge in one area do not achieve the same results in other sectors. Furthermore, the subjects who have experienced abuse seem not to be considering the interests of the child. Investigating the subjects (39.5%) who have stated that the interests of the minor has to be taken into account in the defense of the abusing parent, the results show that four categories favor the interests of the child over the adult: women, the youngest lawyers, those who have a high specific knowledge of the subject and those who have recognized the possibility of the occurrence of a form of abuse in the course of separation between parents. The subjects who have experience of abuse and takes into account the interest of the child in the defense of the adult have an interest in attending a multidisciplinary training course on child abuse. On the other hand, those who demonstrate more specific knowledge tend not to want further training. These results show that young people do not have better knowledge than those who have more experience in the legal profession. Conclusions Upon detecting the overall lack of knowledge demonstrated in the medical field of child abuse, a multidisciplinary training is necessary as well as further updates through multidisciplinary conferences organized by professional figures from different sectors such as medical and legal. Taking into consideration the sensitive nature of the issue concerning abused minors and possible physical and psychological consequences, a register for lawyers with specific skills in the field of minors is requested, in addition to a register of experts specialized in child abuse the Judge or the Public Prosecutor may consult for assignments on specific tasks to exclude or confirm a case of child abuse the medical field. Moreover, the establishment of a specialized section within the ordinary Court is of paramount importance, thus centralizing all the powers within a single Court in order to avoid overlaps.
Introduzione L’interazione tra le figure giuridiche e mediche trova sempre più difficoltà nell’accertamento del fatto di reato nei processi complessi . Non solo la scienza condiziona il diritto, ma anche il giudice nella sua valutazione e controllo del metodo scientifico, incide sulla selezione dei metodi da ritenere scientificamente più validi nel caso concreto. È necessario comprendere, dunque, come scienza e diritto possano integrarsi e interfacciarsi nei casi di maltrattamento ai minori dove l’apporto multidisciplinare è imprescindibile. Obiettivi L’obiettivo del progetto è lo studio della percezione e conoscenza degli avvocati in materia di maltrattamento ai minori al fine di individuare i punti di forza, le criticità del sistema e le possibili soluzioni. Materiali e metodi È stato sottoposto un questionario agli avvocati aderenti alla Camera Penale di Padova tramite una un’e-mail di presentazione del progetto con in calce un link di indirizzamento ad una piattaforma online per la relativa compilazione di un questionario garantendo così l’anonimato delle risposte. I dati raccolti sono stati informatizzati mediante la creazione di un dataset utilizzando il programma Excel. È stato condotto poi uno studio osservazionale trasversale: sono state elaborate con analisi statistiche descrittive univariate, bivariate e multivariate, mediante il programma di elaborazione statistica SAS. Risultati I risultati vengono suddivisi sulla base degli ambiti indagati dal questionario: dell’esperienza, della conoscenza aspecifica e della conoscenza specifica, degli strumenti giudiziari e infine della disponibilità a frequentare un corso di formazione multidisciplinare sul maltrattamento. I rispondenti al questionario sono stati 48 pari al 31% della popolazione di riferimento (n. 156 avvocati). Gli avvocati che hanno avuto esperienza sul maltrattamento ai minori sono risultati 28 (58,3%). Gli avvocati presentano una conoscenza generica dell’argomento maggiore rispetto a quella specifica (‘medio-alta’: 72,9% vs 66,7%). La conoscenza medio-alta degli strumenti giudiziari nell’interesse del minore è del 52,1%. Il 58,3% dei rispondenti esprime la propria disponibilità a frequentare un corso di formazione multidisciplinare sul maltrattamento. Discussione I risultati hanno palesato in generale una conoscenza non approfondita dell’argomento e più ci si addentra nello specifico del maltrattamento in campo medico, più è carente la competenza multidisciplinare. Risulta una conoscenza frammentata e non coerente: chi ha un grado di conoscenza alto in un ambito non dimostra lo stesso grado negli altri settori. Inoltre non c’è percezione per chi ha avuto esperienza di maltrattamento di tener conto dell’interesse del minore. Indagando in merito ai soggetti (39,5%) che dichiarano che nella difesa del genitore maltrattante si deve tener conto anche dell’interesse del minore, risulta che le donne, gli avvocati più giovani, chi presenta una elevata conoscenza specifica dell’argomento e chi ha riconosciuto la possibilità del verificarsi di una forma di maltrattamento nel corso della separazione tra i genitori predilige l’interesse del minore rispetto a quello dell’adulto. Chi ha esperienza di maltrattamento e manifesta l’interesse del minore nella difesa dell’adulto esprime la disponibilità a frequentare un corso di formazione multidisciplinare sul maltrattamento ai minori. Chi dimostra, invece, maggior conoscenza specifica tende a non volere altra formazione. Tali risultati dimostrano che i giovani non hanno una miglior conoscenza rispetto a quelli che hanno più esperienza nella professione forense. Conclusioni Rilevato il grado complessivamente carente di conoscenza dimostrato nell’ambito medico del maltrattamento ai minori, risulta necessaria una formazione multidisciplinare oltre ad aggiornamenti che possono avvenire tramite convegni di ambito multidisciplinare organizzati quindi da figure professionali prevenienti dai diversi settori quali quello medico e giuridico. Considerata la sensibile tematica che riguarda i minori maltrattati e le possibili conseguenze fisiche e psichiche conseguenti, si richiede, oltre a un albo dei periti specializzati in maltrattamento ai minori a cui il Giudice o il Pubblico ministero potranno attingere per incarichi specifici diretti ad accertare in ambito medico l’esistenza o meno di maltrattamento, anche un albo con competenze specifiche in materia di minori degli avvocati. Vi è anche la necessità della costituzione di una sezione specializzata all’interno del Tribunale ordinario in tal modo accentrando tutte le competenze all’interno di un unico Tribunale al fine di evitare sovrapposizioni.
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CAMONI, DANIELE. "L'opinione dissenziente. Una comparazione tra Spagna e Italia." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2021. http://hdl.handle.net/10281/311599.

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Abstract:
La presente tesi di dottorato intende analizzare, soprattutto in un’ottica di comparazione tra l’ordinamento spagnolo e quello italiano, l’istituto dell’opinione “non maggioritaria” (declinata nelle sotto-articolazioni dell’opinione dissenziente stricto sensu intesa e di quella concorrente) nei rispettivi sistemi giurisdizionali, con specifico riferimento ai modelli di giustizia costituzionale. Dopo aver inquadrato l’opinione dissenziente dal punto di vista etimologico-linguistico e di contenuto, si fornirà un quadro preliminare relativo alle diverse argomentazioni teoriche che sono state addotte tanto a favore quanto in detrimento della sua introduzione. In questi termini, il dibattito verrà ad intrecciarsi con ulteriori tematiche, dalla funzione della motivazione giudiziaria al ruolo pubblico e soggettivo-istituzionale del giudice, dalla percezione che il contesto sociale e politico può (o deve) avere dell’attività giurisdizionale alle possibili ricadute – di segno positivo o negativo – che potrebbero determinarsi in forza di un utilizzo costante del dissent. A seguire, ampio spazio sarà dedicato alle origini storiche del voto non maggioritario in alcuni ordinamenti costituzionali (Regno Unito, Stati Uniti, Germania), nonché in alcune esperienze di diritto internazionale e sovranazionale (Tribunali internazionali, Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e, pur in assenza di una formalizzazione del dissenso, Corte di Giustizia dell’Unione Europea). Una volta ricostruite le origini storiche del voto particular nell’ordinamento giurisdizionale spagnolo, attenzione specifica sarà dedicata alla sua introduzione e sviluppo nei corrispondenti organi di giustizia costituzionale, dal Tribunal de Garantias Constitucionales repubblicano al Tribunal Constitucional: quest’ultimo, in particolare, costituirà il fulcro centrale delle riflessioni del lavoro di tesi. In particolare l’obiettivo principale di tale sezione consisterà altresì in una rilettura “moderna” e contestualizzata, indicativamente all’ultimo decennio (2009-2019), di alcuni lavori sul tema di grandi Maestri del diritto (spagnoli e non), al fine di comprendere se ed in quale misura le riflessioni da costoro elaborate siano ancora attuali o impongano un riassestamento degli equilibri raggiunti in ordine agli sviluppi del voto “non maggioritario”. A seguire, l’analisi si concentrerà sull’esperienza italiana. Nel dettaglio, si ricostruiranno i corposi dibattiti dottrinali sviluppati sul punto, raffrontandoli con i numerosi tentativi che sono stati fatti (a distinti livelli normativi e sempre in modo infruttuoso) per un’introduzione dell’opinione dissenziente nel sistema di giustizia costituzionale. In tale direzione, un rilievo specifico verrà dedicato alle implicazioni derivanti dalla fondamentale sentenza n. 18/1989 della Corte Costituzionale – la quale sembrava avere finalmente aperto gli argini alla possibilità di un’introduzione "italiana" del dissent – nonché allo stimolante confronto di posizioni relativo alla tipologia di fonte normativa deputata alla realizzazione di una siffatta innovazione, oscillando tra stretta legalità ed opportunità. Da ultimo, si cercherà di sviluppare alcune riflessioni in un’ottica “prospettica”, che guardi cioè alle possibili evoluzioni dell’istituto (pubblico, motivato e nominativo) del dissenso giudiziario. In conclusione, traendo stimolo del recente quarantennale della Costituzione spagnola, si farà il punto sull’evoluzione e attuale vitalità del voto particular, in un’ottica che possa parallelamente fungere anche da stimolo per una ripresa del dibattito – e soprattutto, per una sua materiale implementazione – anche nell’ordinamento italiano, da sempre sospettoso (quando non contrario) di fronte all’introduzione dell’opinione dissenziente.
The present Ph.D. thesis wants to analyse the role of dissenting opinions in Spain and Italy, especially considering the functioning of their Constitutional Courts. The first Chapter will deal with the theoretical reasons both in favour of and against the dissenting opinions from a historical, legal, institutional and political point of view. In detail, it will consider how the presence or absence of dissent can influence other concrete topics, such as the public role of judges, the independence of the judiciary and the consequences on the way majorities are shaped and opinions of the Court are written. The second Chapter will explore the historical origins of the dissenting opinion in some legal systems that accept it (UK, United States, Germany), as well as in some international and supranational Courts (European Court of Human Rights and European Court of Justice). The third and fourth Chapter will reflect on the origins and development of the "voto particular" in the Spanish system of constitutional review, from the Tribunal de Garantías Constitucionales (created by the Republican Constitution of 1931) to the Tribunal Constitucional of the democratic (and post-dictatorial) Constitution of 1978. In detail, the thesis will deal with the jurisprudence of the Tribunal Constitucional in the last ten years (2009-2019), looking at the impact of the dissenting opinion on its judgments. The fifth (and final) Chapter will consider the history and activity of the Italian Constitutional Court, starting from the reflections written by some of the most brilliant legal scholars and the legislative proposals that were (unsuccessfully) made in order to introduce the dissenting opinion in the Constitution or in ordinary laws. Finally, some thoughts will be written about the possibility of introducing the dissenting opinion also in Italy, considering in a comparative perspective how the Spanish legal system has dealt with it in the last forty years.
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ALUNNI, SIBILLA. "Gli interventi giudiziari ausiliari nell'arbitrato rituale." Doctoral thesis, Università Politecnica delle Marche, 2021. http://hdl.handle.net/11566/291091.

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Abstract:
In questo studio sono stati analizzati una serie di strumenti previsti dal codice di rito volti ad agevolare e rendere effettiva la scelta arbitrale nel rispetto delle peculiarità e dei fini propri di questa via alternativa di risoluzione delle controversie dove l’autonomia privata svolge il ruolo fondamentale, prendendo come riferimento l’arbitrato rituale senza, dunque, analizzare gli stessi istituti con riguardo all’arbitrato libero o irrituale. Le ragioni della scelta sono di natura puramente teorica e fondate sulla controversa natura dell’arbitrato irrituale con l’obiettivo di verificare, attraverso una puntuale analisi normativa e dei principi generali applicati all’arbitrato rituale, se il nostro modello di arbitrato sia una risposta adeguata a quella crescente domanda di giustizia alterativa. L’indagine si è svolta, dunque, attraverso lo studio delle norme che concernono il procedimento di nomina degli arbitri (artt. 809 e 810 c.p.c.), dove la tensione tra autonomia privata è evidente quanto volontà del legislatore di favorire la scelta privata nel rispetto di principi generali dello stato. L’analisi dei meccanismi di nomina degli arbitri e dei principi ad essa sottesi rappresentano la base per entrare così nel cuore della trattazione sugli interventi giudiziari ausiliari all’arbitrato. In particolare, spazio rilevante è stato riservato all’art. 810 c.p.c. che disciplina il procedimento per la nomina sostitutiva degli arbitri da parte del Presidente del Tribunale, variamente richiamato da altre norme quali gli artt. 809, 811, 813ter, 815 e 816 ter c.p.c. Questi strumenti hanno la finalità di garantire non solo la celebrazione del procedimento arbitrale, secondo la volontà espressa dalle parti con il patto compromissorio, ma anche quella di fare in modo che lo stesso si svolga senza ostacoli tali da incidere sul suo regolare svolgimento, con effetti pregiudizievoli che possono ex post riversarsi sulla pronuncia finale. Il tema degli interventi ausiliari ha incluso anche il procedimento di liquidazione dei compensi arbitrali ex art. 814 c.p.c., altro tassello che ben si inserisce nell’economia di questo lavoro anche se, in qualche modo, “esterno” al procedimento arbitrale. Altro istituto assolutamente meritevole di attenzione per lo spiccato carattere ausiliario è quello delineato ai sensi dell’art. 816 ter c.p.c. che disciplina il così detto ausilio istruttorio. Dall’analisi, emrege come si tratti, in questo caso, sia di colmare quella carenza di imperium degli arbitri rispetto al giudice ordinario che non consente ai primi l’emissione di provvedimenti coercitivi nei confronti delle parti e, soprattutto, di terzi, ma anche di consentire alla giustizia privata di ottenere un risultato, sotto l’aspetto della decisione della lite, il più affidabile possibile.
In this study, a series of tools provided by the ritual code were analyzed, aimed at facilitating and making the arbitration choice effective in compliance with the peculiarities and purposes of this alternative dispute resolution method where private autonomy plays the fundamental role, taking as a reference the ritual arbitration without, therefore, analyzing the same institutions with regard to free or informal arbitration. The reasons for the choice are purely theoretical in nature and based on the controversial nature of the non-ritual arbitration with the aim of verifying, through a detailed regulatory analysis and the general principles applied to ritual arbitration, whether our arbitration model is an adequate response. to that growing demand for alterative justice. The investigation was carried out, therefore, through the study of the rules concerning the procedure for the appointment of arbitrators (articles 809 and 810 of the Italian Civil Code), where the tension between private autonomy is evident as much as the will of the legislator to favor private choice while respecting of general principles of the state. The analysis of the mechanisms for appointing arbitrators and the underlying principles represent the basis for entering the heart of the discussion on judicial interventions auxiliary to arbitration. In particular, relevant space has been reserved for art. 810 c.p.c. which governs the procedure for the replacement appointment of arbitrators by the President of the Court, variously referred to by other regulations such as Articles 809, 811, 813ter, 815 and 816 ter c.p.c. These tools have the purpose of guaranteeing not only the celebration of the arbitration procedure, according to the will expressed by the parties with the arbitration agreement, but also to ensure that it is carried out without obstacles such as to affect its regular conduct, with effects prejudicial that can ex post affect the final ruling. The topic of auxiliary interventions also included the procedure for the liquidation of arbitration fees pursuant to art. 814 c.p.c., another piece that fits well into the economy of this work even if, in some way, "external" to the arbitration procedure. The topic of auxiliary interventions also included the procedure for the liquidation of arbitration fees pursuant to art. 814 c.p.c., another piece that fits well into the economy of this work even if, in some way, “external” to the arbitration procedure. Another institution that is absolutely worthy of attention due to its strong auxiliary character is the one outlined in accordance with art. 816 ter c.p.c. which governs the so-called preliminary investigation aid. From the analysis, it emerges that, in this case, it is a question of filling the lack of imperium of the arbitrators with respect to the ordinary judge who does not allow the former to issue coercive measures against the parties and, above all, third parties, but also to allow private justice to obtain as reliable a result as possible from the point of view of deciding the dispute.
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Di, Carlo Marianna <1978&gt. "Le decisioni di regolazione e la verifica giudiziaria." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2009. http://amsdottorato.unibo.it/1825/1/Di_Carlo_Marianna_Le_decisioni_di_regolazione_e_la_verifica_giudiziaria.pdf.

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Di, Carlo Marianna <1978&gt. "Le decisioni di regolazione e la verifica giudiziaria." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2009. http://amsdottorato.unibo.it/1825/.

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Milanesi, Francesco Carlo <1979&gt. "Cooperazione giudiziaria in materia penale: il mandato d'arresto europeo." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2009. http://amsdottorato.unibo.it/1587/1/Tesi_Milanesi_FrancescoCarlo.pdf.

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Milanesi, Francesco Carlo <1979&gt. "Cooperazione giudiziaria in materia penale: il mandato d'arresto europeo." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2009. http://amsdottorato.unibo.it/1587/.

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LORUSSO, ARTEMISIA. "La cooperazione giudiziaria internazionale nella lotta agli illeciti economici." Doctoral thesis, Università Bocconi, 2009. https://hdl.handle.net/11565/4053859.

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DI, GIOVINE RAFFAELE. "LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI AI FINI DELL’IMPOSTA DI REGISTRO." Doctoral thesis, Università di Foggia, 2015. http://hdl.handle.net/11369/338201.

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Abstract:
La presente trattazione è volta ad illustrare le problematiche sottese alla tassazione degli atti giudiziari, con specifico riferimento all’imposta di registro e a definire gli esatti ambiti applicativi e di interpretazione dell’imposizione tributaria, previsti dalle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, così come innovate dai recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali. L’analisi avrà come punto di partenza l’excursus storico dell’imposizione di registro sugli atti giudiziari, conosciuta fin dai primordi delle comunità organizzate, sino alla legislazione francese del XVI secolo, antesignana dell’odierna legislazione. Non ci si potrà, poi, esimere dall’effettuare un approfondito esame della legislazione degli anni settanta e della sua evoluzione, alla luce degli imprescindibili interventi della Corte Costituzionale, che hanno consentito di inquadrare la normazione, in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, in un’ottica costituzionalmente orientata e diretta, altresì, a considerare l’esercizio della tutela giurisdizionale quale espressione di capacità contributiva. Degli importanti spunti di riflessione riguarderanno la portata normativa delle disposizioni di cui all’art. 37 del D.P.R. n. 131 del 1986 ed art. 8 della Tariffa, allegata al detto D.P.R., al fine di verificare in quale rapporto di specificazione il legislatore abbia inteso porre le due disposizioni. A tal fine si procederà ad una disamina dettagliata della formulazione delle citate norme, volta ad evidenziare le criticità, in ordine all’individuazione delle fattispecie imponibili, in esse previste, nonchè il rapporto tra le stesse e gli effetti delle pronunce giurisdizionali. Particolare attenzione sarà, poi, dedicata all’analisi dei singoli provvedimenti giudiziali alla luce della loro qualificazione in ambito processuale e, conseguentemente, alla verifica della loro assoggettabilità all’imposta di registro, in forza dell’elencazione di cui all’art. 8 della Tariffa I, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986. Il presente studio sarà, inoltre, diretto a valutare se nei fatti sia stato rimosso quell’“incubo fiscale sul processo civile”, evidenziato da autorevole dottrina sin dai primi anni trenta del secolo scorso, attraverso l’analisi degli oneri fiscali come limite interno all’azione ed alla difesa giudiziale ovvero quale limite esterno al giudizio, tale da comprimere o, persino, grandemente inibire la stessa difesa giudiziale, poiché diretti a perseguire delle finalità ad esso del tutto estranee. Infatti, gli elevati costi fiscali del processo, utilizzati talvolta come strumento di leva fiscale costituiscono un limite all’accesso alla giustizia e alla compiuta realizzazione della garanzia costituzionale del diritto di difesa, ex art. 24 Cost. Dopo aver esaminato il dato testuale delle disposizioni di cui all’art. 37 D.P.R. 131 del 1986 ed art. 8 della Tariffa, allegata al detto D.P.R., si procederà con il verificare se l’imposizione di registro ricada sul provvedimento giurisdizionale o sui suoi effetti ed, in che modo, il tributo si rapporti alla pronuncia e agli stessi effetti giuridici, che l’atto è destinato a realizzare. L’atto processuale, infatti, non viene più considerato quale oggetto della tassazione, bensì quale espressione di un rapporto giuridico - economico rilevante sul piano fiscale, che trova in sede attuativa del tributo, le garanzie legislative per adeguare la stessa imposizione al precetto costituzionale di capacità contributiva. A completamento di tale trattazione si analizzeranno gli aspetti comparatistici tra l’ordinamento fiscale inglese e quello interno, con riferimento all’imposizione sugli atti giudiziari, evidenziando gli elementi di sicura peculiarità offerti dalla Stamp Duty Land Tax. Si evidenzierà, altresì, come tra le caratteristiche di maggiore rilievo della disciplina tributaria inglese vi è l’assenza di una normazione specifica in tema di atti giudiziari, poiché l’applicazione di tale imposta è rimessa ai tax cases ed alle Corti è demandata la ricerca dello “spirito” del contratto o della transazione, ai fini della stessa tassazione. Premesse generali. L’imposta di registro può definirsi, in termini generali, quale tributo percepito dallo Stato in occasione della registrazione degli atti formati per iscritto, nel suo territorio. In passato, il fondamento della suddetta imposta era rinvenibile nell’esigenza dello Stato di introitare dei tributi in occasione dei trasferimenti di ricchezza, nonché nell’assolvimento di un interesse pubblico diretto alla custodia, alla garanzia e all’attribuzione dell’autenticità degli atti pubblici e delle scritture private; tale funzione veniva assolta attraverso uffici all’uopo preposti, che svolgevano un servizio pubblico di carattere obbligatorio, reso in favore delle parti contrattuali, di terzi o, anche, dei contendenti in giudizio ed in occasione della registrazione veniva riscossa una somma ragguagliata all’importanza dell’atto. Pur tuttavia, deve evidenziarsi che, nel corso degli anni, il carattere di servizio pubblico ha perso sempre più rilevanza, poiché la registrazione degli atti eseguita su base volontaria, da parte dei contribuenti, si è quanto mai affievolita, cedendo il passo ad una registrazione di carattere prevalentemente obbligatorio, ragion per cui a fronte dei crescenti e rilevanti bisogni finanziari dello Stato la stessa registrazione ha assunto una funzione di strumento di leva fiscale. In ragione delle peculiarità proprie dell’imposta di registro e dell’evoluzione dell’istituto, si sono registrati diversi orientamenti dottrinali, in ordine all’esatta qualificazione della detta imposta. Secondo le prime interpretazioni, al tributo di registro poteva attribuirsi una valenza “nobile”, poiché ai fini della sua applicazione non solo era richiesta l’esistenza di un atto scritto, concretantesi in una manifestazione di volontà delle parti, ma era altresì indispensabile la ricerca della causa giuridica, fonte di produzione del contratto, al fine di collegare le ragioni dell’imposizione a quelle astratte e proprie del diritto civile. Dunque, il tributo di registro doveva cercare la sua legittima misura nei principi di diritto comune, così come rinvenibili nelle disposizioni del Codice civile, del Codice di commercio, poi abrogato, del Codice di procedura civile ed, in parte, del Codice di procedura penale. Successivamente, tale tributo è stato concepito più semplicemente quale prestazione pecuniaria riconducibile alla redazione di atti ed inquadrabile nell’ambito dello svolgimento un servizio pubblico divisibile e riferibile direttamente in capo all’obbligato, tanto da poter esser qualificato in termini di tassa o di prestazione paracommutativa. Secondo altra parte della dottrina, invero, nel tributo di registro veniva a coesistere sia la tassa, intesa quale vantaggio che il singolo rinveniva dalla registrazione, sia l’imposta, che colpiva una manifestazione di capacità contributiva. In base ad un altro orientamento dottrinario, invece, il tributo di registro presentava sia i caratteri propri della tassa, che quelli dell’imposta, anche se veniva espressamente riconosciuto “… che la quota dell’imposta soverchia di gran lunga quella della tassa, seppure non è un elemento decisivo perché si accolga la prima soluzione, può essere un notevole indizio dell’intendimento del legislatore di attribuire, nella configurazione del tributo, la prevalenza al presupposto dell’imposta di fronte a quello della tassa”. Tuttavia, un autorevole indirizzo dottrinale respingeva decisamente tale interpretazione, affermando che: “in un tributo non possono coesistere in diversa misura la tassa e l’imposta: il tributo o è tassa o è imposta o è altro genere di tributo, ma non può essere ad un tempo tassa ed imposta”. Ed ancora, secondo un’altra autorevole corrente dottrinale, poteva distinguersi la nozione d’imposta da quella di tassa, in considerazione di criteri essenzialmente giuridici, individuando nell’imposta l’obbligazione e nella tassa l’onere. Pertanto, il tributo di registro trovava la sua ragion d’essere in un’obbligazione ex lege, che “… possiede tutti i requisiti necessari per poter venire definita come imposta, a nulla rilevando la circostanza che alla produzione del fatto generatore (la registrazione dell’atto) abbia concorso anche la pubblica amministrazione e che da tale fatto il contribuente possa aver risentito un vantaggio”. La tassazione degli atti giudiziari. L’attività di protezione, nonché di sorveglianza, “equivalente ad un vero premio di sicurtà”, posta in essere dallo Stato è stata, altresì, garantita nell’ambito dell’esplicazione della funzione giurisdizionale, che, da sempre, ha rappresentato uno strumento di risposta alla violazione dei diritti tutelati nei diversi ordinamenti, costituendo un mezzo strumentale ed attuativo dei diritti contesi e sostitutivo del comportamento doveroso, non assunto spontaneamente dalle parti in causa. I provvedimenti giurisdizionali, infatti, sono volti a realizzare, in via indiretta e sostitutiva, una protezione agli interessi posti alla base dei diritti sostanziali violati, contestati o vantati dai contendenti in causa, al fine di pervenire ad un atto che abbia contenuto equivalente a quello del negozio giuridico, fonte del diritto violato, conteso o vantato, che, conseguentemente, deve essere assoggettato ad imposizione ai fini dell’imposta di registro. Tale imposizione, oltre a garantire le esigenze di gettito fiscale dello Stato, ha rappresentato l’occasione per far emergere nel processo quelle manifestazioni di capacità contributiva, che altrimenti sarebbero sfuggite alla tassazione. Pertanto, parte della dottrina ha utilizzato l’espressione seppur atecnica di “fiscalità giudiziaria”, proprio per intendere la necessità per lo Stato di finanziare, attraverso dei tributi giudiziali, il servizio pubblico della giustizia, nonché per far emergere all’interno del processo quelle manifestazioni di capacità contributiva da assoggettare, comunque, all’imposizione, anche attraverso l’uso di atti e l’esercizio di attività che altrimenti sarebbero vietate. Tuttavia, l’imposizione fiscale degli atti giudiziari ai fini del registro ha da sempre rappresentato un “costo fiscale” del processo, il cui onere non deve essere “tale e di tanta misura da rendere presumibilmente impossibile lo svolgimento delle attività processuali... ” risultando, altrimenti, “… in evidente contraddizione logica con la funzione del processo e con il principio sancito nell’art. 24 Cost.; la conclusione deve essere invece del tutto diversa se la prestazione abbia lo scopo e produca l’effetto di assicurare il migliore esercizio dei poteri processuali”. Pertanto, il prelievo tributario deve essere determinato in misura ragionevole, in rapporto all’interesse di parte ad ottenere la tutela ed il riconoscimento del proprio diritto azionato giudizialmente e diretto ad assolvere alla funzione di garanzia del superiore interesse pubblico all’accesso alla giustizia. Osservazioni generali ed analisi della rimozione degli “impedimenti fiscali al diritto dei cittadini di agire in giudizio” a fronte del denunciato “incubo fiscale” nel processo. L’excursus della legislazione italiana in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, così come analizzata nel precedente capitolo, permette di ricostruire la ratio della disciplina attualmente vigente in termini totalmente nuovi rispetto al passato, se considerata anche alla luce dell’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale, nonchè della normazione dettata in subiecta materia nel 1972 e del successivo approdo normativo, rappresentato dall’adozione del D.P.R. n. 131 del 1986. L’applicazione dell’imposta di registro agli atti giudiziari rappresenta uno strumento di emersione, in sede giurisdizionale, degli interessi giuridici privati, espressione di capacità contributiva e, nel contempo, di garanzia del “preminente interesse erariale” all’assoggettamento ad imposizione degli atti del processo; tale interesse erariale, comunque, non deve porsi in contrasto con i principi costituzionalmente sanciti e, quindi, non deve condizionare “… l’esercizio del diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale all’adempimento del suo dovere di contribuente e dall’altro …” ritenendo “… legittime costituzionalmente le norme che prevedono oneri fiscali razionalmente collegati con la pretesa dedotta in giudizio e che non impediscano al processo uno svolgimento conforme alla sua funzione”. Peraltro, la nuova disciplina legislativa ha contribuito ad un radicale mutamento della natura del tributo, originariamente concepito come tassa dovuta per il servizio della giustizia, in imposta sugli effetti degli atti giudiziari. Le disposizioni di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, infatti, si limitano a determinare le categorie degli atti giudiziari e le modalità di soggezione all’imposta, mentre l’effettiva quantificazione è commisurata agli effetti dell’atto. Tale nuova impostazione, dunque, ha determinato anche il superamento della discussa distinzione tra le tasse giudiziali e contrattuali, così come quella relativa alla distinzione tra la tassa di enunciazione, dovuta nel caso di menzione di un atto o di una convenzione in un altro atto enunciante, e quella di tassa titolo, riferibile alle pronunce giudiziali fondate su convenzioni verbali o su titoli non registrati, poiché entrambe sono state ricondotte nell’ambito dell’enunciazione. Nel corso della presente trattazione si analizzeranno, quindi, gli atti giudiziari rilevanti ai fini dell’imposizione di registro ed il diverso atteggiarsi del tributo, in base al rapporto tra la portata dispositiva della pronuncia e l’effetto giuridico che viene a realizzarsi, poiché il processo non può considerarsi presupposto dell’imposizione, ma “l’occasione in cui atti, già di per sé tassabili in via astratta, vengono ad essere assoggettati ad imposta in funzione del proprio contenuto giuridico per effetto della loro acquisizione nell’ambito di un processo stesso”. Dunque, il presupposto dell’imposta deve individuarsi in atti, che già di per sé posseggono una certa attitudine contributiva, ma che assumono rilevanza tributaria qualora vengano devoluti in ambito processuale. In tal modo l’intervento dell’autorità giurisdizionale deve considerarsi accessorio, poiché al di là dell’adozione del provvedimento giudiziale, i termini della tassazione rimangono collegati alla natura dell’atto dedotto in giudizio rendendo oltremodo difficoltosa la coesistenza del binomio rappresentato dall’interesse generale alla riscossione dei tributi, rispetto al diritto del singolo ad ottenere un’effettiva tutela giurisdizionale. Sul punto la normativa previgente incideva in modo assolutamente pregnante sulle tutele costituzionalmente garantite, realizzando una compressione della libera iniziativa processuale delle parti, che si risolveva in una violazione del diritto di difesa e di uguaglianza. Tale costruzione giuridica risentiva indubbiamente di una “visione assolutistica del processo, attraverso cui consolidare le garanzie patrimoniali dello Stato, se non i privilegi dello stesso”. Anche la giurisprudenza costituzionale aveva, in parte, legittimato la previgente disciplina normativa, come nel caso dell’enunciazione, giustificando la limitazione del diritto d’azione nel caso del mancato assolvimento degli oneri fiscali. Pertanto, al fine di eliminare tale insostenibile situazione di illegittimità, vi è stata ad una modifica radicale del sistema tributario attraverso la previsione di un criterio direttivo, dettato dall’art. 7, n. 7 della citata Legge n. 825 del 1971, con il quale si è sancita la necessità di pervenire alla rimozione di “ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi”, per garantire la preminenza del diritto di difesa sulle esigenze di natura tributaria. La ratio di tale disposizione era, infatti, quella di eliminare le situazioni di disuguaglianza cui dava luogo la previgente disciplina, che, ad esempio, non permetteva la produzione in giudizio degli atti per i quali non fosse stata osservata la formalità della registrazione. Gli oneri fiscali che gravavano sul processo, infatti, costituivano un fattore di grande disfunzione del nostro sistema giudiziario, poiché determinavano una subordinazione dell’esercizio dell’azione o della difesa giudiziale, garantiti dall’art. 24 Cost., all’assolvimento di oneri fiscali, anche per esigenze non direttamente connesse alla tutela giurisdizionale. L’onere fiscale, infatti, posto a carico delle parti in giudizio si riverberava sul loro interesse processuale e condizionava l’adozione del provvedimento giudiziario all’adempimento delle obbligazioni tributarie ad esso correlate. Il legislatore, infatti, comminava al mancato assolvimento degli oneri fiscali l’inefficacia, l’ineseguibilità, l’inutilizzabilità probatoria o l’improduttività della stessa azione ovvero sanciva l’inefficacia dei rapporti giuridici controversi oggetto della domanda di tutela giurisdizionale, determinando, nei fatti, anche un’inversione del criterio preferenziale delle prove precostituite, in favore di quelle costituende, qualora per le prime non vi fosse stata una regolarizzazione del predetto onere fiscale. Un punto di sicura frattura con tale impostazione normativa è rappresentato dalle pronunce di incostituzionalità dell’istituto del solve et repete, previsto nel quadro delle leggi dell’Italia post-unitaria, in base al quale si subordinava l’ammissibilità in giudizio delle opposizioni contenziose al previo adempimento dell’obbligazione tributaria, nonchè delle disposizioni che vietavano ai cancellieri di rilasciare copie o estratti di sentenze non registrate. Da ultimo, i recenti interventi normativi e giurisprudenziali hanno definitivamente sancito che il diritto d’azione non possa affievolirsi, né costituire un’“occasione di tassazione” per garantire l’esigenza di assicurare il gettito delle entrate statuali, non essendo possibile rendere un diritto sprovvisto della relativa azione, né negare la pienezza della difesa e la tutela degli interessi legittimi vantati dalle parti in giudizio, a fronte dell’assolvimento degli oneri fiscali. Una parte della dottrina ha, infatti, definito quale “incivile criterio”, l’utilizzo dell’esercizio della funzione giurisdizionale al fine di incrementare le entrate tributarie. Non può, inoltre, sfuggire il ricorrente tentativo del legislatore, già denunciato da un’autorevole e insigne dottrina, di reintrodurre nel processo delle punitive preclusioni di carattere fiscale, che si pongono in contrasto non solo con la citata disposizione legislativa di cui all’art. 7, n. 7, della Legge n. 825 del 1971, ma anche con le pronunzie della Corte costituzionale, attraverso le quali è stata evidenziata una netta differenza tra gli oneri imposti, che siano diretti ad “assicurare il miglior esercizio dei poteri processuali e la rispondenza di questi a quella funzione” e quelli che, invece, perseguono delle finalità estranee al processo. Pertanto, alla luce di quanto innanzi è evidente che permangano obiettivamente difficili i rapporti funzionali tra processo e fisco, per cui l’esasperata “fiscalità” nel processo crea indubbie interferenze di carattere fiscale che si palesano come inevitabili, costituendo una sorta di “male necessario”. Analisi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Con l’adozione del D.P.R. n. 131 del 1986, il legislatore ha introdotto delle sostanziali modifiche rispetto alla previgente disciplina della tassazione degli atti giudiziari, prevista dal D.P.R. n. 634 del 1972, giungendo ad una sistemazione organica dell’intera materia e superando le questioni, che attanagliavano la vecchia disciplina, quali ad esempio, quelle relative alla distinzione tra la fase di formazione dell’atto giudiziario, della sua pubblicazione ovvero dell’emanazione, che attribuiva rilevanza giuridica allo stesso provvedimento. Dunque, l’attuale disciplina dell’imposta di registro sugli atti giudiziari, enunciata nel combinato disposto degli art. 37 del D.P.R. n. 131 del 1986 e art. 8 della Tariffa I, Parte I, allegata al citato D.P.R., rinviene il proprio fondamento nel principio di tassativa elencazione degli atti soggetti alla formalità del registro, ragion per cui i provvedimenti non menzionati nelle categorie impositive normativamente previste, non sono soggetti ad imposta, né per essi vi è obbligo di registrazione. Per espressa previsione normativa, deve evidenziarsi che alcuni atti giudiziari sono esenti dall’imposizione, mentre per altri è stato previsto un trattamento agevolativo, in virtù delle finalità cui sono diretti ed in ragione della materia devoluta nel processo. In via generale, l’art. 37 del D.P.R. n. 131 del 1986 enuclea i principi generali per l’applicazione dell’imposta, nonché le regole fondamentali che consentono l’individuazione degli atti giudiziali soggetti a registrazione in termine fisso. L’art. 8 della Tariffa, invece, prevede un’elencazione dettagliata degli atti soggetti ad imposizione, distinguendo i provvedimenti in base all’oggetto o alla natura della controversia e prevedendo per essi una differente misura del tributo. Il rapporto tra l’art. 37 del D.P.R. n. 131 del 1986 e l’art. 8, Tariffa I, Parte I, all. al D.P.R. n. 131 del 1986. L’analisi dell’art. 37 del D.P.R. n. 131 del 1986, impone ai fini della sua interpretazione testuale e teleologica, di esser posto in correlazione con l’art. 8, Tariffa I, Parte I, allegata al citato D.P.R. Una parte della dottrina ha sostenuto che l’art. 37 del D.P.R. n. 131 del 1986 costituisce una norma fondamentale, ai fini dell’individuazione del presupposto di fatto e dell’assoggettamento degli atti giudiziari all’applicazione ed al prelievo del tributo, ossia all’an dell’imposizione. L’art. 8 Tariffa I, Parte I, invece, avrebbe uno scopo complementare e di mera specificazione della norma di carattere generale, ex art. 37 del D.P.R. n. 131 del 1986, in quanto diretta a stabilire il quantum ed il quomodo della tassazione, poiché in essa vi è l’esatta specificazione ed individuazione delle singole tipologie di atti giudiziari soggetti ad imposizione. Secondo un altro orientamento dottrinario, invece, tra le due disposizioni vi sarebbe una reciproca complementarietà, volta a realizzare l’applicazione del tributo, nonché ad evitare una tassazione generalizzata sui provvedimenti giudiziari, anche privi del carattere della definitorietà. Per contro, altra parte della dottrina ha affermato che all’art. 37 del D.P.R. n. 131 del 1986 andrebbe attribuita una funzione integrativa e chiarificatrice dell’art. 8 Tariffa I, Parte I, al quale dovrebbe essere riconosciuta una funzione primaria di individuazione degli atti tassabili. Deve ulteriormente registrarsi l’orientamento assunto da altra parte della dottrina, che ha ritenuto del tutto sterile la disputa sulla natura esplicativa o tassativa dell’elencazione di atti di cui all’art. 8, Tariffa I, Parte I, in rapporto all’art. 37 del D.P.R. n. 131 del 1986, poiché l’imponibilità degli atti giudiziari sarebbe da ricollegare alla natura della controversia dedotta in giudizio. Infatti, l’art. 2 della Tabella, prescrive che non vi è obbligo di registrazione per tutti quei i provvedimenti diversi da quelli elencati nelle categorie indicate dall’art. 8 della Tariffa. Il rapporto di correlazione tra l’art. 8 Tariffa e l’art. 37 del D.P.R. n. 131 del 1986. L’art. 8 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 deve necessariamente porsi in correlazione con l’art. 37 del D.P.R. n. 131 del 1986, in ragione del rapporto di complementarietà e di parziale identità testuale sussistente tra le due disposizioni normative, come già specificato nel capitolo precedente. La prima parte dell’art. 8 della Tariffa prevede che siano soggette all’imposta di registro le medesime fattispecie imponibili già individuate nell’art. 37 del D.P.R. n. 131 del 1986 ed, in particolare, gli atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili, che definiscono il giudizio, in modo anche parziale, nonché i decreti ingiuntivi esecutivi; le sentenze che rendono efficaci nello Stato le sentenze straniere ed i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali. L’art. 8 Tariffa ricomprende nel genus degli atti giudiziari, in materia di controversie civili, due ulteriori fattispecie imponibili, ossia i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento delle comunioni. La disposizione prosegue, poi, individuando diverse tipologie di pronunce giurisdizionali, distinte per natura, contenuto ed effetti giuridici, nonchè per l’applicazione di aliquote d’imposta differenziate. Tali tipologie di atti, in alcuni casi, sono ricomprese in ampie categorie, come nell’ipotesi degli atti di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (sub lett. c) ovvero i provvedimenti non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (sub lett. d); in altri casi, sono circoscritte in ambiti limitati, come per i provvedimenti di omologazione (sub lett. g) o i provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto (sub lett. e). All’art. 8 della Tariffa deve attribuirsi il ruolo di norma complementare, diretta a definire le regole di quantificazione ed attuazione del tributo ovvero di specificazione della portata della disposizione di carattere generale di cui all’art. 37 del D.P.R. n. 131 del 1986, che rappresenta la norma fondamentale, ai fini dell’individuazione del presupposto di fatto per l’assoggettamento degli atti giudiziari all’imposta di registro. Nella presente trattazione, dunque, saranno analizzate le fattispecie imponibili, contemplate dall’art. 8 Tariffa, diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 37 del D.P.R. n. 131 del 1986 ed, in particolare, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, oltreché gli atti indicati nelle seguenti lettere dell’art. 8 Tariffa: - lett. a), atti traslativi o costitutivi di diritti reali su beni immobili o su unità di diporto ovvero su altri beni o diritti; - lett. b), atti recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura; - lett. c), atti aventi per oggetto gli atti di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale; - lett. d), atti non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale; - lett. e), sentenze dichiarative della nullità o che pronunciano la risoluzione o l’annullamento di un atto, anche qualora comportino la retrocessione di beni o la restituzione di somme di denaro; - lett. f), le sentenze di scioglimento, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di separazione personale dei coniugi e di quelle modificative delle condanne al pagamento di assegni o delle attribuzioni di beni patrimoniali già facenti parte della comunione dei coniugi; - lett. g) di omologazione. L’esame sarà, inoltre, condotto sulla portata della disposizione di cui all’art. 8, comma 1 bis, Tariffa, introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. a), Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, che ha previsto l’assoggettabilità a tassazione degli atti emessi dal Consiglio di Stato e dai T.A.R., che definiscano, anche parzialmente il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, recanti condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali, con l’applicazione dell’imposta proporzionale nella misura del 3%. Infine, si analizzeranno le significative modificazioni relative alle note esplicative di cui all’art. 8 Tariffa, riguardanti i decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenuti inefficaci (nota I) e le sentenze di condanna al pagamento di corrispettivi o a prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131 del 1986 (nota II), nonché i provvedimenti di accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione della proprietà immobiliare o di diritti reali di godimento (nota II bis). Considerazioni critiche. Alla luce delle argomentazioni svolte e dell’approfondita analisi del dettato normativo di cui agli artt. 37 D.P.R. n. 131 del 1986 ed 8 della Tariffa, Parte I, allegata al detto D.P.R., si ritiene opportuno svolgere delle prime considerazioni critiche sull’effettivo presupposto dell’imposizione di registro sugli atti giudiziari, rispetto alle diverse fattispecie provvedimentali esaminate nel presente studio. Invero, in tema di atti giudiziari, il verificarsi del presupposto impositivo e la misura dell’imposizione differiscono in base al provvedimento giudiziale adottato, ragion per cui il costrutto normativo costituito dagli artt. ult. cit., sembrerebbe discostarsi dai principi generali sanciti dal D.P.R. n. 131 del 1986. Tale analisi potrà essere condotta mediante una comparazione tra alcune fattispecie provvedimentali ed, in particolare, tra i decreti ingiuntivi, i provvedimenti giudiziari relativi al pagamento di corrispettivi o all’esecuzione di prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto ed i piani di riparto dell’attivo fallimentare. Con riguardo all’adozione di un decreto ingiuntivo deve ritenersi che il presupposto impositivo si realizza nel momento in cui viene attribuita allo stesso l’efficacia esecutiva, ai sensi degli artt. 642, 647, 648 e 653 c.p.c., poichè solo in tale momento si manifesta la capacità contributiva che promana dalla dichiarazione di credito, azionata esecutivamente, dandosi luogo all’applicazione dell’imposta in misura proporzionale. Invece, nell’ipotesi in cui un provvedimento giudiziario sancisca il pagamento di corrispettivi o l’esecuzione di prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131 del 1986, lo stesso dovrà essere assoggettato all’imposta di registro solo in misura fissa, poiché il medesimo presupposto impositivo risulta già essere assoggettato ad imposizione ai fini dell’Iva, in conseguenza dalla mera inclusione della fattispecie dedotta in giudizio nell’ambito di tale sfera impositiva. Pertanto, anche nel caso in cui venga adottato un decreto di ingiunzione per il pagamento dei corrispettivi soggetti ad Iva, si farà luogo, salvo specifiche ipotesi, al versamento dell’imposta di registro in misura fissa. Infine, con riferimento al piano di riparto dell’attivo fallimentare e dei relativi decreti, che lo rendono esecutivo, deve evidenziarsi che l’ammontare del credito ed il relativo titolo risultando, di fatto, già determinati a seguito del decreto di ammissione allo stato passivo, sono assoggettati ad imposizione in misura fissa, poichè costituiscono meri atti di giurisdizione esecutiva privi di effetti traslativi. Dunque, la scelta di assoggettare i diversi e molteplici atti giudiziari all’imposizione di registro, in misura proporzionale o fissa, sembrerebbe rapportata più a decisioni di politica legislativa e fiscale, che al principio costituzionale dell’imponibilità degli atti in forza della capacità contributiva che gli stessi sono in grado di manifestare. Pertanto, così come si dirà ampiamente in seguito, la tassazione degli atti giudiziari ai fini dell’imposta di registro si discosta dai principi generali dettati dal D.P.R. n. 131 del 1986, per assumere dei connotati del tutto propri e peculiari, rispetto alla molteplicità e complessità delle fasi e dei provvedimenti giudiziari. In una prospettiva de iure condendo è sicuramente auspicabile una riforma del sistema impositivo, ai fini dell’imposta di registro, sugli atti giudiziari, che renda omogenea la stessa imposizione fiscale e conforme al principio costituzionale di cui all’art. 53 Cost. Tassazione degli atti giudiziari nell’ordinamento inglese: analisi della Stamp Duty Land Tax. Nell’ordinamento fiscale inglese era vigente sino al 30 novembre del 2003, l’imposta di bollo, cosiddetta “Stamp Duty”, con la quale si assoggettavano ad imposizione, attraverso la materiale apposizione di un bollo rosso, gli atti formati nel territorio inglese. Tuttavia, a partire dal 1° dicembre 2003, con il Finance Act è stata introdotta nel detto ordinamento la “Stamp Duty Land Tax”, che analogamente all’imposta sul reddito e sulle società si basa su un sistema di autovalutazione da parte del contribuente della stessa imposta. La Stamp Duty Land Tax è un’imposta applicabile prevalentemente alle transazioni ed è governata ed applicata in base a principi totalmente differenti rispetto alla Stamp Duty. Per costante giurisprudenza, infatti, in passato l’imposta di bollo veniva assolta sui provvedimenti resi dalle Corti, su cui erano apposte le marche e tali atti venivano presentati dalle parti per la registrazione. Attualmente, all’adozione di tali provvedimenti fa seguito l’applicazione la Stamp Duty Land Tax, che comunque non tiene luogo solo del mero dato letterale ma anche della natura del provvedimento adottato, anche in sede giudiziale, oltreché dalla domanda proposta in giudizio. La dottrina inglese ha rilevato che l’interpretazione della normativa sulla Stamp Duty Land Tax possa essere influenzata dall’adozione giudiziaria di principi teleologici, tant’è che il giudice non dovrebbe prestare troppa attenzione alla formulazione della legislazione, ma dovrebbe cercare di applicare lo “spirito” degli atti, che acquisiscono “una quota di rispettabilità e di integrità intellettuale come una costruzione intenzionale della normativa”. Dunque, l’applicazione della Stamp Duty Land Tax deve essere rapportata alla varietà di forme ed ai contenuti che i provvedimenti giudiziali resi dalle Corti inglesi possono assumere, tra i quali quelli di attribuzione della proprietà, quelli dichiarativi dell’esistenza di un diritto di una parte o che censurino una disposizione normativa ovvero che siano diretti a manifestare il consenso di persone, che non sono in grado di consentirne. Nell’ipotesi in cui le Corti attribuiscano la proprietà di un bene ad un soggetto, l’Her Majesty’s Revenue and Customs, il cui acronimo è HMRC, cercherà di imporre l’applicazione del tributo ai richiamati provvedimenti giudiziali. Per contro, la parte gravata del tributo cercherà di dimostrare che con tale provvedimento giudiziale è stato accertato un diritto e che, pertanto, non deve corrispondersi la Stamp Duty Land Tax. Infatti, nel caso in cui venga adottata una pronuncia giudiziale che accerti l’esistenza di un diritto e nessuna intervenuta modifica degli interessi delle parti, a causa degli eventi controversi dedotti in giudizio, non potrà darsi luogo ad imposizione fiscale, poiché potrebbe non esserci alcuna acquisizione o dismissione di una qualsiasi proprietà. In altri casi, la sentenza potrà riconoscere la modifica nel titolo di proprietà, come nel caso della “promessa di pagamento” ovvero l’esistenza di accordi equi, quali i “constructive trusts” ed istituti simili. In tali casi, le parti, facendo affidamento su dichiarazioni rese o in conseguenza della loro inattività, potrebbero aver sostenuto spese o aver modificato la loro posizione, così da diventare titolari di una qualche forma di interesse sulla proprietà contesa. In tali circostanze, in applicazione dei principi di equità, le Corti potrebbero riconoscere la validità di un contratto, anche in assenza della forma scritta, richiesta dalla Law of Property Act del 1989. La Corte, infatti, può individuare una qualche forma di obbligo legale per trasferire un interesse in una proprietà, sia per mezzo di un “equo contratto orale ma vincolante” o facendo riferimento a una qualche forma di fiducia implicita, poichè vi è una labile differenza, seppur fondamentale, tra ciò che è condizione e ciò che è il riconoscimento da parte del giudice, di una qualche forma di interesse, dalla quale può discendere l’imponibilità ai fini della Stamp Duty Land Tax di tale trasferimento. Rientra, quindi, nella discrezionalità giudiziaria verificare se il trasferimento orale di un bene costituisca un valido titolo per il trasferimento della proprietà e quale sia la data di efficacia di tali operazioni. La Corte ha indicato che vi sono dei principi di equità che intervengono per creare un contratto orale che sia vincolante e valido per le parti e sufficiente per superare i requisiti richiesti dalla Law of Property Act del 1989, s 2. In tali casi, senza dubbio viene a realizzarsi un’operazione imponibile, che, comunque, dovrà essere vagliata in base ad un’analisi dettagliata della situazione, per determinare se e quali diritti vengono creati e se vengono in rilievo nelle opere o nei servizi forniti o eseguiti. In molti casi accade che le Corti possano decidere che non intendono qualificare il rapporto giuridico intervenuto tra le parti, poiché tali disposizioni riguardano i rapporti di natura interna, che le parti hanno costituito, essendo maggiormente favorevoli a riconoscere forme di donazione, più che di contratto. Tale impostazione si riduce ad una questione riconducibile a canoni di mera presunzione. Tuttavia, laddove vi siano elementi significativi che permettano di ricondurre tali fattispecie nell’ambito degli accordi commerciali, allora le Corti potranno più facilmente imputare alle intenzioni delle parti la volontà di stabilire dei rapporti giuridici attraverso i principi di equità, al fine di configurare l’intervenuta costituzione di un valido contratto orale nonostante la Law of Property Act del 1989, s. 2. Dunque, nel caso in cui vi sia un contratto, concordato tra le parti ovvero la cui esistenza sia accertata dalla Corte, tale atto o provvedimento sarà in grado di formare la base per un’operazione imponibile ai fini della Stamp Duty Land Tax. Conclusioni Nell’ambito dello studio della tassazione degli atti giudiziari ai fini dell’imposta di registro, l’analisi dell’excursus normativo ha consentito di comprendere quale importanza abbia rivestito l’istituto de quo nelle comunità di riferimento, quale strumento diretto a consentire l’accesso alla giustizia, nonché a far emergere quelle forme di ricchezza, che altrimenti sarebbero sfuggite alla tassazione. Pertanto, la sede giurisdizionale ha rappresentato non solo il mezzo di risoluzione dei conflitti privati, ma anche la fonte attraverso cui consolidare i privilegi e le garanzie patrimoniali e finanziarie dello Stato, tanto da incidere sul diritto di difesa e di uguaglianza dei cittadini, costituzionalmente garantiti. A riprova di quanto innanzi, si è potuto constatare che i cosiddetti “oneri fiscali” sul processo hanno costituito un fattore di grande disfunzione del nostro sistema giudiziario, poiché subordinando l’esercizio dell’azione o della difesa giudiziale all’assolvimento di oneri fiscali, hanno condizionato l’interesse processuale delle parti e l’adozione dei provvedimenti giudiziari, all’adempimento delle obbligazioni tributarie ad essi correlate. Tuttavia, la ratio della disciplina dettata in subiecta materia dal D.P.R. n. 131 del 1986, attualmente vigente, ha rappresentato un punto di sicura frattura con la previgente legislazione, segnando il passaggio dalla tassa dovuta per il servizio della giustizia, all’imposta sugli effetti degli atti giudiziari. Il processo, dunque, non rappresenta più il presupposto dell’imposizione, ma “l’occasione” per assoggettare ad imposizione degli atti che, devoluti in ambito processuale, siano già di per sé tassabili in via astratta. L’analisi del costrutto normativo di cui agli artt. 37 del D.P.R. n. 131 del 1986 ed 8, Tariffa I, allegata al richiamato D.P.R., ha permesso di ricostruire gli esatti termini di qualificazione e di applicazione dell’imposta di registro agli atti giudiziari, ponendo una questione di indubbio spessore, rappresentata dall’includibilità o meno della disciplina de quo nell’ambito dei principi generali sanciti dal D.P.R. n. 131 del 1986 ovvero in un sistema ad esso avulso o sui generis. Il legislatore, rispetto alle altre forme di imposizione previste in tema di imposta di registro, ha sicuramente inteso delineare, per gli atti giudiziari, un sistema impositivo specifico, tant’è che ad esso non sarebbe applicabile la disciplina di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986, in forza della quale l’imposta di registro è, comunque, dovuta in ragione dell’intrinseca natura degli atti e degli effetti giuridici, che gli stessi sono destinati a realizzare, anche qualora non vi corrisponda il titolo o la forma giuridica esteriore. In tal modo, infatti, gli atti giudiziari verrebbero assoggettati all’imposizione di registro, in base ad elementi estrinseci od extratestuali, attraverso la ricerca dello “spirito” originario degli atti dedotti in giudizio, così come accade ad esempio nelle Corti inglesi, nell’ambito di un ordinamento di common law. Tuttavia, ciò determinerebbe un mancato raccordo della disciplina di registro sugli atti giudiziari al precetto costituzionale di capacità contributiva, sancito dall’art. 53 Cost., in tal modo realizzando surrettiziamente e di fatto un sistema impositivo di tipo “creativo”. Il legislatore, invece, ha delineato un sistema impositivo fondato essenzialmente sulla nomenclatura dei provvedimenti giudiziari, differenziandone il presupposto e la misura dell’imposizione in base al provvedimento giudiziale adottato. Dunque, la tassazione degli atti giudiziari ai fini dell’imposta di registro si discosta dai principi generali dettati dal D.P.R. n. 131 del 1986, per assumere dei connotati del tutto propri e peculiari, rispetto alla molteplicità e complessità delle fasi e dei provvedimenti giudiziari. Alla luce delle osservazioni svolte, si è avuto modo di rilevare che il problema relativo all’incubo fiscale sul processo civile, posto quasi un secolo fa da autorevolissima dottrina, non possa considerarsi svanito a causa dell’esasperata fiscalità ancora presente nel processo, che crea comunque indubbie ed inevitabili interferenze che di fatto rappresentano una sorta di “male necessario”. Pertanto, si rende quanto mai necessaria una riforma dell’attuale sistema impositivo, anche alla luce della fiscalità di vantaggio prevista dalle “misure di degiurisdizionalizzazione” del contenzioso civile, quali la mediazione, prevista dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e la negoziazione assistita, disciplinata dalla Legge n. 162 del 2014. Tali strumenti deflattivi del contenzioso e di composizione stragiudiziale delle liti, nella realtà dei fatti introducono delle consistenti franchigie in sede di registrazione degli atti, prevedendo delle forme di applicazione dell’imposta di registro in misura diversa o fortemente ridotta rispetto all’imposizione prevista per i corrispondenti atti negoziali o provvedimenti giudiziali. Conclusivamente, può affermarsi che l’imposizione di registro in tema di atti giudiziari si appresta ad attraversare una nuova fase, rendendo quanto mai opportuna e necessaria una riforma organica, che sia agganciata ai precetti costituzionali del diritto di difesa e di capacità contributiva, più che alle contingenti scelte di politica legislativa e fiscale.
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Villoresi, Giulia <1984&gt. "La funzione etica della tortura giudiziaria nel processo romano-canonico." Doctoral thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2015. http://hdl.handle.net/10579/8295.

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Abstract:
La massima secondo cui il torturato che riesce a resistere alla tortura deve essere assolto ipso facto conferisce alla tortura giudiziaria una ratio inequivocabilmente ordalica. Tuttavia, il collocare al di fuori del giudice la causa della decisione riflette, prima ancora che un ragionamento divinatorio, una serie di preoccupazioni morali. Innanzi tutto, quella per la responsabilità morale della sentenza: rimettere quest’ultima alle capacità di resistenza dell’imputato piuttosto che al convincimento del giudice significa deresponsabilizzare moralmente l’autorità pubblica; ma significa, anche, lasciare un residuo di autonomia (e di speranza) all’imputato. L’immensa sproporzione di potere tra Stato e individuo posta in essere dal processo inquisitorio è tale da richiedere l’azione di una ratio compensandi, una regola che, privando l’autorità punitiva del pieno controllo sulla causa, possa agire in favore del convenuto. La sua assoluzione, perciò, non risponde al giusto secondo diritto, ma al giusto secondo natura, che il processo inquisitorio viola e che la ratio assolutoria (cioè ordalica) della tortura ripristina.
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Caverzan, Caterina <1992&gt. "L’Affaire Soranzo. Una vicenda giudiziaria nella Venezia di fine Cinquecento." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2018. http://hdl.handle.net/10579/12442.

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Abstract:
Nell’anno 1584 il Consiglio dei Dieci si trovò a dover giudicare uno dei più eminenti patrizi veneziani nonché capo della fazione conservatrice Giacomo Soranzo, accusato di propalare i segreti di Stato appresi nei Consigli di cui aveva fatto e faceva parte. Per ottenere il titolo di Cardinale sfruttò la propria posizione raccogliendo informazioni riservate che poi inviava al Granducato tramite l’agente di Toscana Ottavio Abbioso. Suoi complici nell’affaire, che durò ben sette anni, furono il fratello Giovanni e Livio Cellini, personaggio enigmatico: uomo del Papa, segretario di Soranzo, scrittore di avvisi noto in tutta Venezia. Per una ricostruzione quanto più completa della vicenda, di cui rimangono poche e frammentarie carte nell’Archivio di Stato, è necessario avvalersi di narrazioni collaterali di diversa natura, che vanno dalle corrispondenze dei rappresentanti esteri presenti in città alle cronache del tempo, dalle composizioni satiriche indirizzate ai magistrati agli avvisi pervenuti alle Corti straniere. Il leitmotiv della narrazione è il tema della segretezza, imprescindibile e tuttavia illusoria, anzi plasmabile a proprio favore. Partendo dall’analisi dell’iter processuale, che presenta tratti peculiari caratteristici del rito inquisitorio del Consiglio dei Dieci, la visione si apre al contesto che fa da cornice al caso. Non si può prescindere dal considerare il clima teso tra la fazione conservatrice e quella anticuriale, che si rispecchia anche nella composizione del Consiglio, e il moto di ribellione che seguì alla condanna ne fu un esempio. Il processo offre infine l’occasione di conoscere una figura emergente, quella dello scrittore di avvisi, indispensabile eppure minaccioso frequentatore di Corte che raccoglie informazioni da inviare alle Potenze straniere, sfruttato dai suoi nobili clienti e poi, all’occorrenza, categoricamente rinnegato. In conclusione, la ricostruzione del processo a Giacomo Soranzo porta con sé la visione autentica di una Venezia narrata dai contemporanei.
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Tiani, E. "LA CONFISCA DI PREVENZIONE E L'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DI COMPLESSI AZIENDALI." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2016. http://hdl.handle.net/2434/380737.

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Abstract:
This research aims to examine the prevention measures set against criminal and Mafia organizations and their economic expressions in the Italian system. When Mafia acts like an economic operator or business it is necessary to neutralize its power and the consequent negative effects on the legal society and market. In recent years, the Legislator is realizing that the best way to reach prevention is to attack the illegal properties of Mafia and remove the basis for their development. It is possible to use the same negative prevention measures (preventive seizure, confiscation and legal administration – articles 20, 24 and 34 D.lgs. nr. 159/2011) like instruments to reach positive prevention through a rehabilitation procedure for criminal companies and their re-integration to the legal marketplace. That action could create huge benefits for the people in terms of legality perception, welfare, employment, legal and free competition, etc. and promote an economic upturn of the legal business system. Despite this, our positive prevention model does not currently work whenever prevention measures are directed to the assets of companies. Confiscated companies very often collapse and default. Therefore our research investigates about the causes of this failure and, at the same time, looks for the factors that led to success in rare cases of restored companies. The job also analyses the latest works and studies on reform carried out by specialized commissions (led by Garofoli, Fiandaca, Bindi and Gratteri) and under ongoing discussion in Parliament with bills nr. 2134/2015, 1687/2014 and 1138/2013: they all seem to dedicate greater importance to the positive prevention policies. At the end, the results of the research allow the Author to propose some considerations in a future perspective about the renovation of the system of prevention against Mafia companies. The real goal of any effective prevention should be to develop the clout of recovered companies to improve the welfare of society and market. In order to do that, State should attack Mafia companies as dynamic and dangerous subject and not consider them as a collection of goods: the danger is connected to how they are managed by criminal people. Further to that, we might also conceive the prevention system to directly attack the companies as autonomous from their Mafia-connected owners.
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Paiero, Sara <1983&gt. "La follia criminale. Appunti sul superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2013. http://hdl.handle.net/10579/2588.

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Abstract:
L'evoluzione storico-normativa degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari dalle origini ad oggi: l'articolo 3-ter della Legge 9/2012, la riorganizzazione territoriale su base regionale e le prospettive future
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Sanna, Giangiuseppe <1980&gt. "I princìpi generali e i canoni interpretativi nella cooperazione giudiziaria comunitaria." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2010. http://amsdottorato.unibo.it/2742/1/sanna_giangiuseppe_tesi.pdf.

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Sanna, Giangiuseppe <1980&gt. "I princìpi generali e i canoni interpretativi nella cooperazione giudiziaria comunitaria." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2010. http://amsdottorato.unibo.it/2742/.

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Spina, S. "LA SENTENZA COME DECISIONE MOTIVATA. INDAGINE SULLE RAGIONI DELLA MOTIVAZIONE GIUDIZIARIA." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2017. http://hdl.handle.net/2434/465042.

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Abstract:
La presente tesi propone un’articolata riflessione sui vari modelli di sentenza concretamente rinvenibili nell’esperienza giuridica dell’Europa occidentale, dei quali viene offerta la seguente tipologia: (a) il modello di sentenza come “decisione parzialmente motivata”, proprio dell’esperienza romana; (b) il modello di sentenza come “decisione non motivata”, proprio dell’esperienza pre-moderna; (c) il modello di sentenza come “decisione motivata”, che segna il passaggio dall’età pre-moderna a quella moderna; (d) e il suo immediato sviluppo, rappresentato dal modello di sentenza come “decisione necessariamente motivata”. In particolare, la tesi si sofferma sull’analisi dei due opposti modelli: (b) della sentenza come “decisione non motivata” e (c) della sentenza come “decisione motivata”, dei quali vengono indagate le ragioni giustificative (o giustificazioni), corrispondenti, rispettivamente, ad altrettante risposte alle domande: “perché non motivare la sentenza?” e “perché motivare la sentenza?”. Scopo della tesi è mostrare che le “ragioni per motivare” la sentenza – che vengono identificate nei principi: (A) di legittimazione “tecnica” del giudice, (B) di sindacabilità (o controllabilità) della sentenza e (C) di separazione dei poteri – sono opposte e speculari alle “ragioni per non motivare” la sentenza – che vengono invece identificate nei principi: A) di autorità, B) di in-sindacabilità (o in-controllabilità) della sentenza e C) di concentrazione dei poteri.
The subject of the present thesis is an articulated consideration on the various models of Court judgment, concretely identifiable in the juridical experience of Western Europe and of which the following types of sentence models are given: (a) the model of Court judgment where the grounds for the ruling are partially disclosed, specific to the Roman experience; (b) the model of Court judgment where the grounds for the ruling are not disclosed, specific to the pre-modern experience; (c) the model of Court judgment where the grounds for the ruling are disclosed, which points out the transition from pre-modern age to the modern age; (d) and its linked development, represented by the model of Court judgment where the grounds for the ruling are necessarily disclosed. The thesis focuses, in particular, on the analysis of two opposite models of Court judgment: (b) where the grounds for the ruling are not disclosed, specific to the pre-modern experience and (c) where the grounds for the ruling are disclosed. Within this scope, the corresponding reasons will be investigated to answer respectively these questions: “Why the grounds for the ruling should not be disclosed?” and “Why the grounds for the ruling should be disclosed?”. The purpose of the thesis is to introduce that the “reasons to give the grounds for the ruling” are opposite and specular to the “reasons not to give the grounds for the ruling”. In fact, the “reasons to give the grounds for the ruling” are identifiable in: (A) the principle of judge’s “technical” legitimacy; (B) the principle of the questionable (or controllable) nature of the Court judgment; (C) the principle of separation of powers. On the contrary, the “reasons not to give the grounds for the ruling” are identifiable in: (A) the principle of authority; (B) the principle of non-questionable (or non-controllable) nature of the Court judgment; (C) the principle of concentration of powers.
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PASSARELLA, CLAUDIA. "MAGISTRATURE PENALI E RITI GIUDIZIARI IN UN INEDITO MANOSCRITTO VENETO SETTECENTESCO." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2015. http://hdl.handle.net/2434/253824.

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Abstract:
This work examines an unpublished manuscript of eighteenth century that contains treatises and dissertations written by judges of Venetian mainland between XVII and XVIII century. The research focuses in particular on works of Giovanni Guidozzi, an important jurist at that time. The examination of all these sources allows to reconstruct the different stages of criminal procedure administered in the Terraferma’s penal courts in the modern age. Venice however has a strong influence in the administration of criminal justice: the relationship between the capital and its territorial state is complicated and the judges of the mainland, also called assessori, represent an important point of contact between these two worlds.
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Barbosa, Paulo Roberto Fonseca. "O poder complementar dos juízes : instrumentos para o controle da expansão penal." Universidade Federal de Sergipe, 2015. https://ri.ufs.br/handle/riufs/4369.

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Abstract:
Il diritto penale è la forma più drastica di intervento a riguardo della libertà umana, tracciando segni indelebili. Per questa ragione, la sua attuazione deve essere misurata, limitandosi ad attuarla nella forma adeguata e necessaria. Il presente studio si inserisce in questo contesto, avendo come obbiettivo quello di dimostrare l’imposizione costituzionale direzionata al Potere Giudiziario brasiliano, per impedire l’uso esteso e perciò incorretto del diritto penale. Si focalizza l’energia per affrontare precisamente il problema succitato dalla dottrina amministrativistica del diritto penale. Per tanto viene trattato, nel capitolo iniziale, il neocostituzionalismo e tutti i suoi effetti relativi alla attuazione del Potere Guidiziario, meramente focalizzando nel potere di complementazione giudiziale. Nel secondo viene presentata la teoria costituzionale del garantismo come uno dei punti essenziali teorici della dissertazione, cercando di dimostrare tutta l’essenza garantista della Costituzione brasiliana. Nel terzo capitolo viene delineata la nuova sttrutura sociale, basata sul rischio, e le sue ripercussioni nel campo del diritto penale. Viena discussa, con occhio critico, principalemente, circa antecipazioni della tutela penale, circostanziata dai crimini di pericolo astratto e delitti cumulativi, viene eseguita una delucidazione del diritto nazionale e straniero. In fine di fronte al nuovo scenario presentato, viene indicata la forma di attuazione giudiziale piú adeguata al testo costituzionale brasiliano attraverso la teoria delli strumenti limitativi della espansione penale, risaltando la dignitá della persona umana, il giusto processo penale, il funzionalismo penale e la interpretazione conforme alla Costituzione come meccanismi legittimi nella attivitá del contenimento del processo di ampliamento illegittimo del diritto penale in Brasile. Vengono adottati principalmente i contributi scientifici di Mauro Cappelletti, Luigi Ferrajoli, Ulrich Beck e Jesús-Maria Silva Sánchez, utilizzando il metodo induttivo e la tecnica di ricerca bibliografica, legislativa e giurisprudenziale.
O direito penal é a forma mais drástica de intervenção estatal sobre a liberdade humana, trazendo-lhe marcas indeléveis. Razão disso, sua atuação deve ser comedida, limitandose a atuar de forma adequada e necessária. A presente dissertação insere-se nesse contexto, tendo em mira demonstrar especificamente a imposição constitucional direcionada ao Poder Judiciário brasileiro de impedir a utilização expansiva e, portanto, espúria do direito penal. Centra-se energia em atacar precisamente o problema denominado de administrativização do direito penal, traço marcante da sociedade de risco, caracterizada pela ampliação ilegítima do direito penal. Para tanto trata-se do neoconstitucionalismo no capítulo inaugural e todos os seus efeitos sobre a atuação do Poder Judiciário, mormente focando no poder de complementação judicial. No segundo capítulo, apresenta-se a teoria constitucional do garantismo como um dos marcos teóricos da dissertação, procurando-se demonstrar toda essência garantista da Constituição brasileira. No terceiro capítulo, busca-se delinear a nova estruturação social, agora pautada no risco, e suas repercussões no campo do direito penal. Discorrese, com olhar crítico, principalmente, sobre a antecipação da tutela penal, consubstanciada pelos crimes de perigo abstrato e delitos cumulativos, fazendo-se uma abordagem do direito nacional e estrangeiro. Por fim, diante do novo cenário apresentado, indica-se a forma de atuação judicial mais consentânea com o texto constitucional brasileiro, através da teoria dos instrumentos limitativos da expansão penal, acenando para a dignidade da pessoa humana, devido processo penal, o funcionalismo penal e a interpretação conforme a Constituição como mecanismos legítimos na atividade de contenção do processo de ampliação ilegítima do direito penal no Brasil. Adotaram-se principalmente as contribuições científicas de Mauro Cappelletti, Luigi Ferrajoli, Ulrich Beck e Jesús-Maria Silva Sánchez, sendo utilizado o método indutivo e a técnica de pesquisa bibliográfica, legislativa e jurisprudencial.
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Oliveira, Adel Américo dias de. "Alguns fatores limitadores da celeridade da prestação jurisdicional no âmbito dos juizados especiais federais da 4ª região." reponame:Repositório Institucional do FGV, 2010. http://hdl.handle.net/10438/6989.

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O presente trabalho aborda o tema dos Juizados Especiais Federais da Justiça Federal da 4ª Região como instrumento de acesso à Justiça, utilizando-se como paradigma a vara de juizado especial com competência exclusiva sobre a matéria. Examinam- se os aspectos teóricos sobre o princípio do acesso à Justiça e a efetividade jurisdicional como instrumento para alcançar a cidadania. É feito um breve histórico sobre a instituição dos Juizados Especiais no Brasil, situando o leitor quanto ao surgimento e desenvolvimento do instituto e apresentando a estrutura dos Juizados na 4ª Região nos seus vários aspectos administrativos. Destacam-se diversos fatores de ordem externa e interna ao Poder Judiciário que inibem uma maior presteza na prestação jurisdicional no âmbito deste subsistema. A figura do Juiz é vista como elemento essencial para a prestação jurisdicional, assim como as qualidades diferenciadas que se exigem do profissional que milita em vara de juizados especiais e a forma de investidura destes profissionais e a sua relação com a cidadania. Arrolam-se ferramentas disponíveis para facilitar a agilização processual como a utilização de processo eletrônico, conciliadores, padronização de rotinas cartorárias e relata-se a estrutura de funcionamento de uma vara federal como exemplo. Conclui-se o trabalho com a sugestão de criação de uma central de atendimento ao cidadão e a importância deste subsistema dos juizados federais como instrumento para a agilização da jurisdição.
Tratta la presente tesi il tema affrontato sono le Corti Speciali Federali della Giustizia Federale della 4ª Regione come strumento di accesso alla giustizia, utilizzando come paradigma la sezione della corte speciale con competenza esclusiva per la materia. Si esaminano gli aspetti teorici sul principio dell’accesso alla giustizia e l’effettività giurisdizionale come strumento per raggiungere la cittadinanza. Breve storico dell’istituzione delle Corti Speciali in Brasile cerca di orientare il lettore in relazione alla creazione e allo sviluppo dell’istituto. Si va avanti nel senso di presentare la strutturazione delle Corti nella 4ª Regione secondo i loro vari aspetti amministrativi.Si trattano i diversi fattori di ordine esterno e interno al Potere Giudiziario che inibiscono una maggior prontezza giurisdizionale nell’ambito di questo sottosistema. La figura del Giudice come elemento essenziale alla prestezza giurisdizionale e le qualità differenziate che si esigono dal professionista che lavora in sezione di Corti Speciali, la forma di investitura di questi professionisti e la loro relazione con la cittadinanza. Si dispongono gli strumenti disponibili per facilitare l’agevolazione processuale come l’utilizzazione del processo elettronico, conciliatori, standardizzazione delle routine notarili e si rapporta la struttura di funzionamento di una Corte federale modello. Si conclude la tesi con il suggerimento della creazione di una centrale di cura al cittadino e l’importanza di questo sottosistema delle Corti federali come strumento per l’agevolazione della giurisdizione.
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