Academic literature on the topic 'Giudice naturale'

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Journal articles on the topic "Giudice naturale"

1

Lupoi, Michele Angelo. "Conflitti di giurisdizioni in materia di successione: i profili processual-internazionalistici del caso <i>Pescatore</i>." Trusts, no. 4 (August 4, 2022): 710–19. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.157.

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Abstract:
Tesi La sentenza Pescatore propone il dubbio se il giudice possa esaminare lo stato di un procedimento pendente all’estero facendo ricorso alle proprie conoscenze della lingua e del diritto di quello Stato. Dal punto di vista italiano, tale dubbio, di norma, va risolto in modo positivo. Una antisuit injunction del giudice inglese che inibisce la prosecuzione di un procedimento in Italia è una misura invasiva ma con la quale bisogna confrontarsi in situazioni di procedimenti paralleli tra Inghilterra e Italia, quando l’Inghilterra sia il foro naturale per la decisione della lite. &nbsp; The author’s view The Pescatore ruling raises the question of whether the judge may examine the status of a pending foreign proceeding by relying on his own knowledge of the language and of the law of that State. From the Italian perspective, this doubt should normally be resolved in the affirmative. An antisuit injunction by the English court inhibiting the continuation of proceedings in Italy is an invasive measure but one that must be confronted in situations of parallel proceedings between England and Italy, when England is the natural forum for adjudicating the dispute.
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2

Padalino, Carmelo. "Corte Costituzionale, sentenza n. 194 del 26 settembre 2015, sulla legittimità della scelta di attribuire al Tribunale per i minorenni - da considerarsi giudice "naturale" per la tutela degli interessi dei minori - la competenza circa i procedimenti ex art. 317 bis cod. civ." MINORIGIUSTIZIA, no. 4 (January 2016): 193–99. http://dx.doi.org/10.3280/mg2015-004026.

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3

Buckley, Erin. "Book Review: Michael Giudice, Social Construction of Law: Potential and Limits." Law in Context. A Socio-legal Journal 37, no. 2 (September 1, 2021): 158–60. http://dx.doi.org/10.26826/law-in-context.v37i2.153.

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Abstract:
That law is socially constructed is so ubiquitous a statement in law and the humanities as to render itself dangerously close to ‘common sense’. The subheading ‘Potential and Limits’ is the key to Giudice’s original argument in which he suggests that law is both socially constructed; yet retains a ‘natural’ core. When teaching critical theory, I encourage students to examine anything they understand as ‘common sense’ as a potential blind spot for bias and assumptions deeply ingrained in ideology. As such, the attempt to examine exactly such a potential blind spot is exactly the sort of problem legal philosophy should seek to address.
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4

Penke, Lars. "Adaptive developmental plasticity might not contribute much to the adaptiveness of reproductive strategies." Behavioral and Brain Sciences 32, no. 1 (February 2009): 38–39. http://dx.doi.org/10.1017/s0140525x0900020x.

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Abstract:
AbstractDel Giudice's model belongs among those that highlight the role of adaptive developmental plasticity in human reproductive strategies; but at least three other forms of evolutionary adaptation also influence reproductive behavior. Similar to earlier models, the existing evidence suggests that Del Giudice's hypothesized effects are rather weak. In particular, adult attachment styles are hardly predictive of outcomes visible to natural selection.
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5

Araújo, Fabíola Ornellas de, Reinaldo Giudici, and João José Martins Simões de Sousa. "NATURAL SHAMPOO USING NANOBIOTECHNOLOGICAL SUPPLY OF CHLORELLA PYRENOIDOSA." Revista Eletrônica Acervo Científico 4 (March 26, 2019): e123. http://dx.doi.org/10.25248/reac.e123.2019.

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Abstract:
The use of cosmetic formulations that preserve the environment and are more biocompatible with human organisms is indispensable. And as there is the growing demand on the part of consumers, who are increasingly demanding to acquire more interesting cosmetic formulations, so that they can solve problems present in the capillary wire, such as, dryness, absence of brightness, presence of oiliness, among other aspects. Consumers want to direct the existing benefits in beauty salons, and TV commercials, among other means of disseminating knowledge, into their homes. These are looking to associate the cost of the finished cosmetic product with the benefit that this brings the skin. In this research we used the continuation of the studies of the scientists Araújo, Giudici and Sousaa and b, in 2018, in the development of a nanobiotechnological input of microalgae, Chlorella pyrenoidosa, which was registered in the USP-2018 patent. Thus, in this research we analyzed a cosmetic formulation, shampoo, in which the nanobiotechnological supply of this microalgae was used.
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6

Araújo, Fabíola Ornellas de, Reinaldo Giudicci, and João José Martins Simões de Sousa. "Use of natural nanobiotechnological input in a pharmaceutical formulation." Research, Society and Development 9, no. 2 (January 1, 2020): e185922103. http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i2.2103.

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Abstract:
The use of naturally occurring nanobiotechnological inputs is essential for human health and the environment. This research is of fundamental importance, given consumers' current awareness of using more natural, sustainable and healthy pharmaceutical ingredients. Thus, there has been a growing demand for more biocompatible pharmaceutical formulations with the body, which should have on their labels no aggression to nature (environment) and no use of animal testing (USP-2018). Thus, consumers want to direct the benefits that come from nature, among other means of knowledge, to their families. They are seeking to associate the cost of the finished cosmetic product with the benefit it brings to the health of the human body. In this research the continuation of studies of scientists Araújo, Giudici and Sousa, in 2019 a, b and c, which used this patented nanobiotechnological input (USP-2018), was used in the natural formulation of liquid soap.
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7

WEST, STEPHEN M. "NEUTRINO MASSES AND TeV SCALE RESONANT LEPTOGENESIS FROM SUPERSYMMETRY BREAKING." Modern Physics Letters A 21, no. 21 (July 10, 2006): 1629–46. http://dx.doi.org/10.1142/s0217732306021153.

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Abstract:
We review a class of supersymmetric models in which the light neutrino masses result from higher-dimensional supersymmetry-breaking terms in the MSSM super- and Kähler-potentials. The mechanism used in these models is closely related to the Giudice–Masiero mechanism for the MSSM μ parameter and leads to TeV-scale right-handed neutrino and sneutrino states. In these models, the dominant contribution to the light neutrino (Majorana) mass matrix is a one-loop term with a sub-dominant tree-level "seesaw" contribution. It is also shown that it is possible to construct a natural model of TeV-scale leptogenesis via the resonant behavior of the one-loop self-energy contribution to the right-handed neutrino (Ni) decay. This model addresses the primary problems of previous phenomenological studies of low-energy leptogenesis: a rational for TeV-scale right-handed neutrinos with small Yukawa couplings; the origin of the tiny, but non-zero mass splitting required between at least two Ni masses; and the necessary non-trivial breaking of flavor symmetries in the right-handed neutrino sector.
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Bruno, Francesco. "Inquinamento del territorio rurale e Pac." AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no. 2 (October 2011): 29–52. http://dx.doi.org/10.3280/aim2011-002004.

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Abstract:
All'obiettivo di creare un sistema agricolo competitivo nei mercati mondiali, garante allo stesso tempo della salute dei consumatori, si accompagna l'esigenza di sviluppare le aree rurali, tutelare il territorio e proteggere l'ambiente. Protagonista è l'impresa agricola nella sua accezione multifunzionale, producendo essa non più (o non solo) beni (i prodotti agricoli), ma anche servizi ambientali e territoriali, nell'ambito di un modello di sviluppo endogeno e flessibile delle aree rurali. E proprio nel mercato dei servizi collegati alla tutela e alla conservazione dell'ambiente, caratterizzato dalla crescente domanda di qualità ambientale, l'impresa agricola non dotata di strumenti tali da poter competere nel mercato globalizzato dei beni, trova un naturale "sbocco" per la produzione di servizi legati alle sue specifiche caratteristiche territoriali. Tuttavia, se gli obiettivi che la nuova Politica di sviluppo delle aree rurali intende perseguire sono chiaramente desumibili dal contesto normativo, non altrettanto si può dire degli strumenti che si intende utilizzare, delle pronunce contrastanti dei giudici e della normativa ambientale e urbanistica.
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9

Albertazzi, Gianluca, Giuseppe Vetrugno, and Dario Sacchini. "La maternità surrogata – Riflessioni medico legali in tema di tutela dell’embrione, del nascituro, delle “due madri” e della dignità della persona umana." Medicina e Morale 49, no. 2 (April 30, 2000): 261–318. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2000.756.

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Abstract:
Le moderne tecniche di fecondazione assistita ed in particolar modo la pratica della c.d. maternità surrogata, hanno, negli ultimi anni, determinato una serie di implicazioni morali, sociali e giuridiche che sono arrivate a coinvolgere non più soltanto il problema della paternità del figlio nato con procedimenti diversi da quelli naturali, ma anche quello della maternità. Il 14 febbraio 2000 un Giudice del Tribunale di Roma XI Sez. Civile ha emesso un’ordinanza con la quale ha autorizzato un medico ginecologico, nonostante il divieto previsto dal Codice Deontologico, a trasferire gli embrioni crio-conservati, ottenuti mediante fusione dei gameti dei due coniugi nell’utero di un’altra donna che si è offerta spontaneamente e gratuitamente di portare a termine la gravidanza. Contro questo ordinanza, hanno presentato ricorso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. Il 30 marzo, tuttavia, il Tribunale di Roma XI sezione Civile ha giudicato inammissibili i ricorsi, confermando di fatto l’efficacia dell’ordinanza. Gli autori ripercorrono la vicenda giudiziaria per discutere la delicata problematica del fenomeno della surrogazione di utero, analizzando il contenuto dell’ordinanza e affrontando gli aspetti medico-legali, alla luce della dottrina, della giurisprudenza e della bioetica in materia, sia italiana che straniera.
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Grasby, Richard. "A Comparative study of five latin inscriptions: measurement and making." Papers of the British School at Rome 64 (November 1996): 95–138. http://dx.doi.org/10.1017/s0068246200010369.

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Abstract:
UNO STUDIO COMPARATIVO DI CINQUE ISCRIZIONI LATINE: MISURE E COSTRUZIONEQuesto lavoro prende in considerazione il progetto e la costruzione di cinque iscrizioni del I secolo d.C. Misure prese da ogni iscrizione portano alla conclusione che esistesse un sistema per organizzare l'area occupata dallo scritto; questo controllava la lunghezza delle linee, lo spazio tra le linee, l'altezza e la forma delle lettere. Viene evidenziato come tale sistema fosse basato sulla suddivisione di un modulo in unità; il modulo stesso rappresentava un elemento di una generale griglia di controllo. Griglie sovrapposte sulle stesse lettere all'interno di ogni iscrizione hanno mostrato la notevole somiglianza della forma delle lettere anche di dimensioni molto diverse. Il metodo con cui tale precisione fosse ottenuta viene discusso e confrontato con i metodi moderni di organizzazione delle lettere e pratiche di incisione. Le conseguenze per l'interpretazione epigrafica di un tale piano di organizzazione geometrica possono essere giudicate sulla base dei testi ricostruiti delle cinque iscrizioni esaminate in questo lavoro. Sebbene si tratti di uno studio limitato ogni iscrizione viene differenziata per età, origine e funzione e rivela un sistema di controllo delle misure in maniera sufficientemente chiara da suggerire che esso avesse una più ampia applicazione. Teorie sui metodi adottati dai Romani nell'organizzazione delle iscrizioni, e nel modellamento ed incisione delle lettere, vengono avanzate sullo sfondo di due ricostruzioni a grandezza naturale fatte dall'autore di RIB.330 e RIB.288.
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Dissertations / Theses on the topic "Giudice naturale"

1

Cocuzza, Valentina. "I conflitti di giurisdizione e di competenza nel processo penale." Doctoral thesis, Università degli studi di Trieste, 2013. http://hdl.handle.net/10077/8611.

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Abstract:
2011/2012
Il principio del giudice naturale precostituito per legge, sancito dall’art. 25, comma 1, Cost., eleva a rango costituzionale l’intero meccanismo conflittuale e attribuisce un senso profondo a regole che, come quelle di competenza, potrebbero, a un primo approccio, sembrare molto tecniche e di carattere puramente operativo. Nell’analizzare le implicazioni tra il principio del giudice naturale precostituito e l’apparato di regole concernenti la competenza, il punto focale è consistito nel chiarire se il concetto di precostituzione alluda solo alla garanzia che gli organismi giurisdizionali debbano essere istituiti prima del fatto commesso, oppure se il medesimo concetto afferisca anche alle regole di competenza, funzionali alla specifica individuazione del giudice competente a decidere la singola regiudicanda. Sicché, il divieto di distrarre i cittadini dal proprio giudice naturale risulterebbe violato, non solo in caso d’istituzione di un giudice ex post facto, ma anche in caso di modificazione delle regole di competenza con effetto retroattivo. Nell’ambito di un’analisi dei concetti di giurisdizione in materia penale e di competenza, si è rilevato come le teorie ad essi relative sfuggano ad una individuazione teorica coerente con le scelte fatte dal legislatore ordinario. A livello teorico, infatti, tali concetti risultano intersecarsi, sovrapporsi ed escludersi vicendevolmente, originando una serie ampia quanto complessa di interpretazioni e definizioni. A livello di prima approssimazione alla disciplina compendiata negli artt. 28 ss. c.p.p., non si è mancato di adottare una prospettiva sistematica, per svolgere un’indagine “comparativa” tra gli strumenti creati dal legislatore processuale penale e quelli previsti nell’ambito del codice di procedura civile, sotto forma di regolamento di giurisdizione e di regolamento (facoltativo o necessario) di competenza. Ne è derivata la considerazione secondo cui, a differenza di quanto accade nel processo civile, il legislatore processuale penale ha attribuito rilevanza al conflitto solo quando esso è reale, senza lasciare alcuna possibilità alle parti di impugnare le pronunce che decidono solo sulla competenza e sulla giurisdizione. Ove fosse stata prediletta tale ultima soluzione, sarebbe senz’altro prevalso, in modo preponderante, il diritto del singolo alla riaffermazione del proprio giudice naturale ma, per certi versi, sarebbe stata sacrificata l’esigenza della celerità del processo, in quanto si sarebbe offerta alla parte una più ampia gamma di possibilità di impugnare, con le ovvie conseguenze sui tempi dell’iter processuale. In quest’ottica, si è concluso che il congegno predisposto dal legislatore all’interno del processo penale non sembra avere come unica finalità la riaffermazione del corretto ordine delle competenze. Conferme di tale assunto si sono rinvenute nell’istituto della desistenza, contemplato dall’art. 29 c.p.p., e nella notazione secondo cui, tra i modelli che riguardano i possibili modi di configurare il rapporto procedimento incidentale/processo, quello che caratterizza l’istituto dei conflitti non abbia alcuna influenza sui tempi del processo di merito, in quanto privo di effetti sospensivi. Si è, dunque, concluso che il sistema processuale penale non si spinge, attraverso l’istituto dei conflitti, sino ad assolutizzare il valore costituzionale del giudice naturale ma opera un ragionevole bilanciamento tra le garanzie costituzionali in gioco: da un lato, la riaffermazione del giudice naturale precostituito e, dall’altro, la ragionevole durata del processo. Lo studio analitico dei conflitti di giurisdizione ha richiesto i dovuti approfondimenti preliminari sulla dicotomia unità/pluralità della giurisdizione, nonché sull’esatta definizione del concetto di giudice speciale, in relazione (e parziale contrapposizione) a quelli di giudice ordinario e di sezione specializzata. In termini di sintesi, si è concluso che la giurisdizione speciale non può contraddistinguersi per una carente attuazione di alcuni principi e valori fondanti in tema di giurisdizione, i quali attengono al concetto stesso di giurisdizione e la cui mancanza non consente di qualificare tali organi o procedimenti né come “ordinari” né come “speciali” in quanto, ancor prima, non rientrerebbero tra gli organi o procedimenti “giurisdizionali”. Al fine di verificare gli effettivi spazi di operatività dell’art. 28 lett. a) c.p.p. si è poi focalizzata l’attenzione sulla giurisdizione in materia penale, la quale risulta affidata ai giudici ordinari ma anche ad altri giudici speciali muniti, ad oggi, di competenze giurisdizionali penali. Nel dettaglio, si sono prese le mosse da alcuni organi che, in passato, hanno avuto giurisdizione penale e che rivestivano ruolo di parte nei conflitti di giurisdizione, come l’intendente di finanza e il comandante di porto, per riservare poi uno spazio ai tribunali militari, fino a giungere al delicato e controverso tema della Corte costituzionale come giudice speciale in materia penale. In tema di conflitti di competenza, si sono analizzati i possibili casi di conflitto di competenza per materia, territorio e connessione. Lo studio di tali conflitti di competenza si è svolto riservando spazio e attenzione ad ipotesi qualificate, quali dissenso tra tribunale in composizione monocratica e tribunale in composizione collegiale (concludendo per la sussistenza di un conflitto analogo), il conflitto che insorga nella fase delle indagini preliminari, l’ipotesi di dissenso tra giudice dell’udienza preliminare e giudice del dibattimento, fino ad un caso di conflitto, affrontato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, tra magistrato di sorveglianza e giudice dell’esecuzione. Si è inoltre riservato uno spazio ai dissidi tra giudice penale e giudice civile che la Suprema Corte, in alcune occasioni, ha qualificato come conflitti di competenza. In conclusione, lo studio ha riguardato le dinamiche procedimentali tipiche dei conflitti e, segnatamente, le elaborazioni della dottrina e della giurisprudenza in merito al rilievo d’ufficio e alla denuncia di parte, agli adempimenti successivi al rilievo o alla denuncia, alla comunicazione ai giudici in conflitto, nonché al divieto di sospensione dei procedimenti in corso. Inoltre, prima di soffermarsi sulle possibili risoluzioni del conflitto e sugli effetti della relativa decisione, è stato riservato un approfondimento al particolare istituto della cessazione spontanea del conflitto, sotto forma di “desistenza”.
XXIV Ciclo
1981
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2

Fabbretti, Silvia. "Il pubblico ministero europeo tra esigenze sovranazionali e Costituzione italiana." Doctoral thesis, Università degli studi di Trieste, 2014. http://hdl.handle.net/10077/10144.

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Abstract:
2012/2013
La tematica del pubblico ministero europeo si inserisce nel quadro dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea e prende le mosse dalle difficoltà della lotta ai reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione europea. Il contesto nel quale si sono inseriti i vari progetti di studio è caratterizzato, infatti, dall'insufficienza delle indagini e dell’azione penale nei confronti degli autori di reati che colpiscono beni di rilevanza sovranazionale: la lotta a queste condotte fa leva sui meccanismi di cooperazione giudiziaria che si sono rivelati farraginosi e complessi e si traducono in scarsa efficacia repressiva di tali fenomeni. Il “valore aggiunto” di un organo europeo starebbe proprio nella maggiore facilità di coordinamento e nella comprensione della dimensione europea della condotta – non ancorata alla visione strettamente nazionale – che permetterebbero di superare la frammentazione investigativa e repressiva. Dopo alterne fasi di dibattito, la figura del pubblico ministero europeo torna a ricoprire un ruolo centrale nel panorama europeo: nell'estate del 2013 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento per l’istituzione di una procura europea per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Questo progetto nasce su fondamenta più solide rispetto alla ricerca “pilota” del Corpus Juris: la differenza, infatti, è rappresentata dalla base giuridica, novità dettata dal trattato di Lisbona, che all'art. 86 TFUE prevede espressamente la possibilità di creare un organo di accusa europeo. I lavori per l’istituzione di un accusatore europeo saranno indubbiamente lunghi e complessi: il fatto che gli Stati abbiano già sollevato alcune critiche, taluni richiamandosi alla propria sovranità, fornisce la misura dei delicati equilibri che circondano il tema. La proposta, tuttavia, rappresenta un’importante tassello nell'evoluzione dell’Unione europea, nell'ottica di uno spirito di vera integrazione: è una sfida che abbraccia il futuro del processo penale europeo e pone sul tappeto una serie di profili che meritano approfondimento, in particolare in relazione alla “tenuta” dei principi costituzionali sottesi al nostro sistema penale. Il riferimento è soprattutto a due principi cardine dell’ordinamento italiano: obbligatorietà dell'azione penale, da un lato, e giudice naturale precostituito per legge, dall'altro.
XXVI Ciclo
1983
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3

RUBERA, MATTEO TULLIO MARIA. "Profili costituzionali del giudizio direttissimo." Doctoral thesis, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", 2009. http://hdl.handle.net/2108/202021.

Full text
Abstract:
Il presente lavoro propone una disamina del giudizio direttissimo alla luce dei princìpi costituzionali. L’istituto in questione risponde ad un’esigenza di accelerazione procedimentale che trova, oggi, un espresso riconoscimento nell’art. 111 comma 2 della Carta fondamentale; nonché, in diverse altre sue disposizioni. Al contempo, le esigenze della celerità e della semplificazione hanno imposto soluzioni normative contrastanti con diversi princìpi costituzionali, dando luogo a contraddizioni tra le istanze di celerità e le esigenze di garanzia. Al fine di assicurare una piena conformità dell’istituto in oggetto con la Carta fondamentale, è opportuno privilegiare un’interpretazione il più possibile restrittiva delle condizioni normative che ne legittimano l’introduzione e tentare un’esegesi costituzionalmente orientata della disciplina concernente taluni aspetti dinamici.
The aim of the present study is to analyze the “giudizio direttissimo” – one of the different forms that criminal trials can take in Italy – from the perspective of the Italian Constitution. In this particular kind of trial, the accused is immediately brought before the Court to be publicly judged, without any kind of preliminary hearing to assess whether the charge is well-founded or not. On one hand, the “giudizio direttissimo” seems to be consistent with the principle – laid down in the Italian Constitution – that a trial must be held within a reasonable time of time. Indeed, the omission of the “preliminaries” – that characterize the “ordinary proceeding” – allows a saving of one year and a half, when compared to the average length of the latter. On the other hand, the course of this kind of trial, in some cases, doesn’t seem to give the accused enough time to prepare an adequate defence. Moreover, its discipline seems to be lacking in some of the most important constitutional rights. A constitutionally consistent interpretation of the “giudizio direttissimo” might help to solve the aforementioned issues, by limiting its application only to the easiest cases. In addition, some case-law which is too rigorous for the defendant should be overridden.
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4

DE, ROSA GIANLUCA. "La discrezionalità tecnica: natura e sindacabilità da parte del giudice amministrativo." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2015. http://hdl.handle.net/10281/84906.

Full text
Abstract:
La tesi offre un'esposizione critica del dibattito accademico e giurisprudenziale sulla discrezionalità tecnica, esplorando altresì la possibilità di un sindacato sostitutivo da parte del giudice amministrativo.
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RENGHINI, Cristina. "Il sistema di tutela brevettuale nell'Unione Europea: il Brevetto Europeo con effetto unitario e il Tribunale Unificato dei Brevetti." Doctoral thesis, 2018. http://hdl.handle.net/11393/251086.

Full text
Abstract:
Dopo più di quarant’anni di tentativi tesi alla realizzazione di un titolo di protezione brevettuale “comunitario”, nel 2012 sono stati emanati due regolamenti, il n. 1257/2012 e il n. 1260/2012, attuativi di una cooperazione rafforzata tra ventisei Stati membri dell’Unione europea: essi creano un brevetto europeo con effetto unitario e ne disciplinano il regime di traduzione applicabile. L’anno successivo, venticinque Stati membri hanno firmato un accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti. I summenzionati strumenti normativi costituiscono il c.d. “pacchetto brevetti”, che entrerà in vigore una volta che almeno tredici Stati membri, tra cui Germania, Francia e Regno Unito, avranno ratificato l’Accordo. Rispetto al panorama attuale, caratterizzato da una frammentazione normativa e giurisdizionale, tale nuova architettura porterà indubbiamente notevoli vantaggi. Da un lato, infatti, i regolamenti europei introducono un “nuovo brevetto” che estende la sua efficacia oltre i confini nazionali; la portata della protezione e gli effetti saranno infatti uniformi in tutto il territorio degli Stati membri partecipanti. Dall’altro, il Tribunale unificato, competente a giudicare quasi tutte le controversie in materia brevettuale, si sostituirà ai giudici nazionali, garantendo l’uniformità della giurisdizione e delle decisioni. Tuttavia, il risultato ottenuto con il “pacchetto brevetti” non sembra essere adeguato agli obiettivi di unitarietà che le istituzioni europee e gli Stati membri si erano prefissati. Si tratta infatti di un quadro normativo complesso, che combina il diritto dell’Unione europea, il diritto internazionale (in particolare l’Accordo sul Tribunale unificato e la Convenzione sul brevetto europeo), e il diritto nazionale degli Stati membri, a cui gli atti citati rinviano in diverse occasioni, e che istituisce due strumenti, il brevetto europeo con effetto unitario e il Tribunale unificato dei brevetti, dalla natura assai controversa. Per tale ragione, la nuova normativa solleva molteplici questioni di natura costituzionale, in ordine alla compatibilità del nuovo sistema con l’ordinamento giuridico dell’Unione europea. Uno dei profili problematici di particolare interesse riguarda la cooperazione rafforzata in tema di tutela brevettuale unitaria, che sembra essere stata instaurata per eludere il dissenso di Italia e Spagna in relazione al regime linguistico applicabile. Inoltre, nei due regolamenti europei manca una vera e propria disciplina sostanziale, sollevando pertanto dei dubbi sull’effettiva “unitarietà” del nuovo brevetto. Infine, alcune caratteristiche del Tribunale unificato, quali la sua particolare struttura, il riparto interno delle competenze, il regime linguistico e la previsione di un periodo transitorio in cui è possibile ancora adire il giudice nazionale, si pongono in contrasto con il fine di unificazione giurisdizionale. A tali considerazioni si aggiunge che la decisione del Regno Unito di uscire dall’Unione europea potrebbe compromettere l’entrata in vigore del “pacchetto brevetti”. Obiettivo del presente lavoro è quello di analizzare in modo organico l’intera disciplina, nell’ottica di verificarne l’effettiva compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea. Solamente attraverso un approccio sistematico fondato sui principi e sugli strumenti dell’UE, si possono superare le attuali criticità che emergono dal “pacchetto brevetti”, nell’ottica di un effettivo miglioramento di tale nuova disciplina e del conseguente raggiungimento di una reale unitarietà nella tutela brevettuale.
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Books on the topic "Giudice naturale"

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Frate, Paolo Alvazzi del. Il giudice naturale: Prassi e dottrina in Francia dall'Ancien Régime alla Restaurazione. Roma: Viella, 1999.

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