Academic literature on the topic 'Giudicato penale'

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Journal articles on the topic "Giudicato penale"

1

Capparelli, Bruna. "Decisioni della Corte europea e giudicato penale “iniquo”." Revista Brasileira de Direito Processual Penal 2, no. 1 (September 2, 2016): 241. http://dx.doi.org/10.22197/rbdpp.v2i1.23.

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Abstract:
O presente artigo aborda uma temática precipuamente envolta no discurso interdisciplinar entre o direito constitucional, direito internacional e direito processual penal, já que analisa os reflexos jurídicos dos pronunciamentos do Tribunal europeu de Direitos humanos à luz do constitucionalismo italiano. Neste aspecto, a corte Constitucional italiana criou uma hipótese especial de “revisão europeia” com a sentença paradigma número 113 de 2011, a qual, a partir da análise da trajetória legislativa, jurisprudencial e doutrinaria italianos, nos perguntamos se atualmente existe uma norma em capaz de subtrair à sentença irrevogável a força executiva que o CPP italiano à atribui e que garanta suficientemente o realizar-se da restitutio in integrum.
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Bontempelli, Manfredi. "La resistenza del giudicato alla violazione del principio di legalità penale." Revista Brasileira de Direito Processual Penal 4, no. 3 (October 31, 2018): 1053. http://dx.doi.org/10.22197/rbdpp.v4i3.185.

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Abstract:
Deve-se submeter à atenta avaliação crítica a tese da jurisprudência e de uma parte da doutrina italiana segundo a qual a “coisa julgada” penal deveria “ceder” diante das violações dos direitos convencionais definidos pelo THDH, e das garantias constitucionais derivantes das intervenções da Corte Constitucional. O presente artigo analisa os espaços de conformidade do trânsito em julgado penal diante do juiz da execução segundo o “direito vivente”, e sobre seus relativos limites em razão da lei processual vivente. As mesmas exceções da força executiva da sentença irrevogável, previstas pelo c.p.p. taxativamente, confirmam a “intangibilidade” da “coisa julgada” e tornam implausível a hipótese de sua derrocada.
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Serrani, Alessandro. "Esecuzione penale-Giudizio abbreviato. Affaire Scoppola:recupero dei benefici del giudizio abbreviato e riflessi odierni sul giudicato." Archivio penale, no. 1 (2014): 316–21. http://dx.doi.org/10.12871/978886741315721.

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Suchecki, Zbigniew. "Wydalanie duchownych na podstawie kanonicznego procesu karnego." Prawo Kanoniczne 54, no. 3-4 (December 10, 2011): 77–115. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2011.54.3-4.03.

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Abstract:
Il processo penale canonico ha sempre costituito l’extrema ratio cui ricorrere solo quando fossero esaurite tutte le altre vie per ottenere la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del reo (cfr. c. 1341). Le cause penali necessitano della presenza del promotore di giustizia in quanto con esse si vuole perseguire le finalità della giustizia e della tutela del bene pubblico. Per irrogare o dichiarare la pena il Codice di Diritto Canonico del 1983 prevede una doppia procedura penale: giudiziaria (che si concluderà con una sentenza) o amministrativa (stragiudiziale – che si concluderà con un decreto). Nel processo penale giudiziario il Promotore di giustizia svolge il compito di parte attrice o titolare dell’azione criminale contro l’imputato. Giovanni Paolo II nel discorso alla Rota Romana ha sottolineato che «l’istituzionalizzazione di quello strumento di giustizia che è il processo rappresenta una progressiva conquista di civiltà e di rispetto della dignità dell’uomo» (Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, (18 gennaio 1990), in L’Osservatore Romano, 19 gennaio 1990, p. 5). Si evince molto chiaramente dal can. 1342, § 1 la preferenza del legislatore per la via giudiziale. Infatti, il processo penale giudiziario offre maggiori garanzie di giustizia, in quanto assicura e garantisce in modo conforme il diritto alla difesa, permette al giudice di consolidare una maggiore certezza morale sull’esistenza dei fatti mediante l’acquisizione giudiziale delle prove, delle circostanze e dell’imputabilità, valutando tutte le circostanze del delitto, determina la condizione dell’imputato, precisa il grado del danno causato dal delitto, applica con equità la pena giusta alla luce degli elementi emersi durante il giudizio. Rimangono tuttavia casi in cui il legislatore indica la via giudiziale come la più adatta, che certamente offre maggiori certezze e garanzie ai fini dell’accertamento della verità, della giustizia e soprattutto della salvaguardia dei diritti dei fedeli. Innanzitutto essa è obbligatoria per irrogare o dichiarare le pene più gravi, come quelle espiatorie perpetue (can. 1336). «Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto» (can. 1342, § 2). Il promotore di giustizia assume le vesti di parte attrice o titolare dell’azione criminale (actio criminalis) contro l’imputato. Egli è la persona pubblica costituita per tutelare il bene pubblico, che deriva dall’osservanza della legge, al di là delle considerazioni soggettive can. 1362, § 1; 1720, 3°; 1726. Nel processo penale, a protezione dei diritti del fedele il legislatore vieta espressamente di imporre all’imputato il giuramento e l’accusato non è tenuto a confessare il delitto (can. 1728, § 2). In questo modo si garantisce al reo la scelta della linea difensiva più opportuna senza costrizione a riconoscere i fatti che siano a sé sfavorevoli. Il processo penale giudiziario prevede e garantisce al reo un diritto fondamentale di appello dopo l’emanazione della sentenza di condanna (can. 1727, § 1). Inoltre garantisce il diritto di appello al promotore di giustizia nelle cause in cui la loro presenza è richiesta (cfr. cann. 1727, § 2, 1628). Il termine per proporre l’appello è di 15 giorni e va proposto avanti al giudice a quo, che ha emesso la sentenza. Può essere fatto a voce, ed in tal caso il notaio lo deve mettere per scritto avanti allo stesso appellante (can. 1630, § 2). Il can. 1353 disciplina che «l’appello o il ricorso contro le sentenze giudiziali o i decreti che infliggono o dichiarano una pena qualsiasi hanno effetto sospensivo». Il legislatore prevede nel Capitolo III: «de actione ad damna reparanda» un’azione contenziosa per la riparazione dei danni ingiustamente inferti dal delitto (cann. 1729–1731). Pur consentendo nell’ambito del processo penale giudiziario l’esercizio dell’azione per il risarcimento dei danni, il legislatore tiene sempre distinte le due azioni, quella criminale, tendente all’irrogazione o alla dichiarazione della pena, e quella contenziosa per la riparazione dei danni inferti dal delitto. La sentenza può essere eseguita dopo che sia passata in giudicato, ossia dopo una duplice sentenza conforme che non sempre si ha con la decisione di secondo grado.
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Natale, Andrea. "La direttiva rimpatri, il testo unico immigrazione ed il diritto penale dopo la sentenza El Dridi." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 2 (September 2011): 17–36. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-002002.

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Abstract:
Premessa - 1. La sentenza della Corte di Giustizia del 28.4.2011 - 2. La giurisprudenza della Corte di cassazione dopo la sentenza El Dridi - 3. La revoca dei giudicati - 4. Configurabili altre ipotesi di reato? - 4.1. segue: L'art. 650 c.p. - 4.2. segue: L'art. 10 bis TU n. 286/1998 - 5. L'art. 13, co. 13, TU n. 286/1998 - 6. Il decreto legge n. 89/2011
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Sirianni, Emilio. "La sovranitŕ aggirata (Pulsioni inquisitorie e strategie mediatiche nel proceso penale)." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 5 (November 2009): 19–34. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-005003.

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Abstract:
- Quella che segue č la trasposizione in forma scritta dell'intervento svolto nel convengo «La magistratura e gli altri. Quando sono i giudici ad essere giudicati», tenutosi a Reggio Calabria il 27 e 28 febbraio 2009. Convegno organizzato dalla locale sezione di Magistratura democratica e nel quale si č proposta una riflessione a piů voci e da diversi punti di vista sul ruolo e sull'immagine odierni della magistratura e sulle aspettative ad essa ancora indirizzate dai cittadini. Riflessione nel corso della quale quasi obbligati sono stati i riferimenti allo scontro fra le Procure di Catanzaro e Salerno - allora da poco consumatosi - e alle vicende che ne costituivano l'antefatto.
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Marini, Luigi. "Sicurezza sul lavoro, intervento giudiziario e organizzazione degli uffici. Considerazioni minime per una quotidianitŕ diffusa." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 2 (June 2012): 193–202. http://dx.doi.org/10.3280/qg2012-002007.

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Abstract:
Le vicende che si sono concluse con le sentenze del Tribunale di Torino nei processi Thyssen e Eternit trovano una loro genesi nel modello di organizzazione e di funzionamento della Procura della Repubblica e dei servizi territoriali e di polizia giudiziaria, nonché nel coordinamento fra ufficio requirente e ufficio giudicante in un contesto distrettuale caratterizzato da linee guida elaborate dalla Procura generale. Se questo č vero, occorre chiedersi quale sia il grado di cultura diffusa a livello nazionale, quali le soluzioni in vigore e quale la consapevolezza della importanza di protocolli, prassi e formazione rispetto all'efficacia del controllo penale in tema di sicurezza, infortuni e malattie legate al lavoro. La ricognizione effettuata dal Csm negli anni 2007-2009 non condusse a risultati confortanti e a tre anni di distanza il panorama nazionale non sembra migliorato; la sensibilitŕ individuale dei magistrati, soprattutto requirenti, costituisce ancora oggi un fattore decisivo e, purtroppo, non particolarmente diffuso.
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Romboli, Roberto. "Osservazioni sul disegno di legge costituzionale n. 4275/2011." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 5 (December 2011): 129–64. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-005011.

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Abstract:
Una riforma costituzionale organica e di maggioranza che dimentica le "lezioni" tratte dalle precedenti esperienze di revisione / 2. In generale: il mutamento dell'epigrafe del titolo IV, l'eliminazione del termine "altro" dall'art. 104 Cost. e la diffusa decostituzionalizzazione delle garanzie dei magistrati / 3. Un giudizio liquidatorio sul ruolo del Csm: le modifiche inerenti la composizione / 4.: le modifiche inerenti le funzioni; lo sbilanciamento dei rapporti con il Ministro della giustizia e la costituzionalizzazione del potere di ispezione / 5. L'esclusione del pm dalla soggezione solo alla legge e dall'ordine giudiziario, la separazione delle carriere del giudice e del pm e l'eliminazione dell'indipendenza interna / 6. L'esercizio dell'azione penale non piů obbligatorio e la modificazione dei rapporti con la polizia giudiziaria / 7. La responsabilitŕ dei magistrati: la "Corte di disciplina" per giudicare sugli illeciti disciplinari e la responsabilitŕ civile diretta «al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato». La mancata considerazione della specificitŕ dell'attivitŕ giurisdizionale / 8. Le "dimenticanze" della riforma: l'unicitŕ della giurisdizione e le garanzie dei giudici speciali (specie di quelli amministrativi); la modifica dell'art. 106 Cost. in assenza di un riordino della magistratura onoraria.
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Borek, Dariusz. "Uprawnienia i obowiązki ordynariusza w początkowej fazie wymiaru kar (kann. 1341-1342)." Prawo Kanoniczne 50, no. 3-4 (December 20, 2007): 255–90. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2007.50.3-4.08.

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Abstract:
In questo articolo vengono analizzati i canoni 1341 e 1342 del CIC/1983. Lanalisi viene fatta alla luce dell’attuale interpretazione dottrinale in materia della giusta applicazione delle pene. Canoni sottoposti all’analisi riguardano le competenze e gli obblighi del Ordinario nella fase iniziale dell'applicazine delle pene ecclesiastiche. Si tratta del momento molto importante nel iter dell’applicazione delle pene, e cioè della possibilità e necessità di iniziare il processo penale canonico e scelta del modo di procedere: giudiziale o amministrativo. La prima parte dell’articolo l’autore ha dedicato alla problematica del delitto canonico, della possibilità e della necessità del processo penale canonico. Ordinario prima di avviare vero processo penale (o quello in via giudiziale oppure quello in via amministrativa) deve avere la notizia almeno probabile del delitto. Non basta la notizia di qualsiasi violazione, ma è necessario che il comportamento denunciato sia incluso tra i delitti previsti nel diritto canonico. Soltanto così si può passare all’avvio del primo passo del processo e cioè all’indagine previa. Terminata questa si deve rispondere alle domande se il processo canonico è possibile e se questo processo è anche necessario. Può darsi, che, a causa della prescrizione dell’azione criminale, il processo non sarà possibile anche se ci fossero certe prove del delitto. A quanto pare una eccezione troviamo al riguardo dei delitti riservati alia Congregazine per la Dottrina della Fede. Secondo la concessione data dal Sommo Pontefice nel 2002 i delicta graviores, anche se sono passati in prescrizione, possono essere ripresi sulla fonadata petizione dei vescovi interessati. Alla luce della disposizione del can. 1341 si può dire che applicazione delle pene in Ecclesia diventa extrema ratio, e cioè la via che si puo intraprendere soltanto, quando l’autorità ha fatto inutilmente rifferimento ad altri mezzi di carattere pastorale. Un’altro punto dell’articolo viene dedicato all’analisi delle disposizioni che bisogna tenere conto nel momento della scelta della via giudiziale o amministrativa per applicare le pene. Seguendo le disposizioni del can. 1342 si deve notare che la via giudiziale dell’applicazione delle pene ecclesiastiche è la via normale ed obbligatoria. Ordinario per principio è obbligato di scegliere questo modo di procedere, inoltre la via giudiziale è obbligatoria per l’applicazione delle pene espiatorie perpetue. Obbligo di scegliere la via giudiziale potrebbe risultare anche dalla legge o precetto che vietano l’applicazione delle pene tramite la via amministrativa. Invece la via amministrativa è possibile da scegliere soltanto sotto la condizione, e cioè soltanto nel caso se ci fossero le giuste cause che si opponessro alla via giudiziale. Fermo restando però divieto di scegliere la via amministrativa nel caso diapplicazione delle pene espiatorie perpetue, come pure del divieto previsto nella legge o nel precetto. Come si può vedere dall’analisi dei elementi specifici del processo giudiziale e quello amministrativo, sia l’uno che l’altro possiede i strumnenti neccessari per garantire, che la pena diventi veramente l’applicazione di quello che e veramente „iustum et bonum” in caso concreto. Bisogna notare però che il processo in via giudiziale (grazie alla sua struttura) offre più garanzie per salvaguardare i diritti delle persone e per arrivare alla verità oggetiva. Invece il processo in via amministrativa (grazie alla procedura meno complessa) diventa più breve, più spedito e quindi non sottoposto troppo facilmente alla diffusione, e quindi sembra meglio garantire la salvaguardia di buona fama della persona giudicata.
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"Diritto italiano. Penale." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 2 (September 2011): 217–29. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-002016.

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Abstract:
1. Corte di cassazione S.U. 24.2.2011/27.4.2011 n. 16453 - inottemperanza all'ordine di esibizione congiunta dei documenti di identitŕ e di quelli attestanti la regolaritŕ del soggiorno - modificazioni della fattispecie ad opera della legge 94/09 - necessaria compresenza di entrambi i documenti - inapplicabilitŕ della condotta ai soggetti irregolari perché privi del titolo autorizzativo al soggiorno - abolitio criminis 2. Corte di cassazione 22.2/1.4.2011 n. 13408 - reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - sostituzione dell'ammenda con l'espulsione subordinata all'assenza di condizioni ostative all'esecuzione coattiva dell'espulsione amministrativa 3. Tribunale di Torino 4.5.2011 - mancata esibizione documentale aggravata dalla clandestinitŕ - detenuto in espiazione pena - incostituzionalitŕ dell'aggravante - abolitio criminis della fattispecie - revoca della sentenza definitivaRASSEGNA DI GIURISPRUDENZA4. Corte di cassazione 8.3/18.3.2011 n. 11050 - reato d'inottemperanza all'ordine di allontanamento del questore - contrasto con la direttiva 2008/115/CE - proposizione di questione pregiudiziale d'interpretazione alla Corte di Giustizia UE - richiesta di procedura d'urgenza 5. Tribunale di Alessandria 7.4.2011 - omessa esibizione senza giustificato motivo dei documenti d'identitŕ e legittimanti il soggiorno - intervenuta abolitio criminis - revoca del giudicato
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Dissertations / Theses on the topic "Giudicato penale"

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DI, PAOLA CRISTINA. "L'incidenza delle sentenze della corte europea dei diritti dell'uomo sul giudicato penale italiano." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2011. http://hdl.handle.net/10281/25132.

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Abstract:
Lo studio analizza gli effetti derivanti sul giudicato penale italiano dalle sentenze con le quali la Corte europea dei diritti dell’uomo abbia accertato una violazione delle regole del giusto processo. La prima parte dell’elaborato è dedicata all’adeguamento dell’ordinamento italiano alla Cedu e al funzionamento del sistema di protezione dei diritti e delle libertà fondamentali istituito dal Consiglio d’Europa. La seconda parte verte sulla disamina delle soluzioni giurisprudenziali praticate in assenza di una disposizione interna che consentisse la riapertura del processo penale celebrato in spregio all’art. 6 Cedu e definito con provvedimento di condanna passato in giudicato. In chiusura, muovendo dall’intervenuta dichiarazione d’incostituzionalità dell’art. 630 c.p.p., si prospettano le linee guida per la codificazione di un nuovo istituto che disciplini una distinta impugnazione straordinaria preordinata alla concessione di un rimedio idoneo a garantire l’esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo ex art. 46 Cedu.
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Bigiarini, Andrea. "Giudicato penale ed esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo: profili processuali." Doctoral thesis, Università degli studi di Trento, 2020. http://hdl.handle.net/11572/253368.

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Abstract:
The present work aims to investigate the effects of the execution of the European Court of Human Rights’ (ECtHR) judgments on the Italian criminal res judicata. In the absence of a specific legislation, the research purpose is to face the numerous jurisprudential guidelines recently emerged on the above-mentioned topic by using a systematic approach, that can guide the study of a magmatic and evolving matter. The perspective adopted is a strict interpretation of the criminal res judicata institution, in response to the idea of a progressive erosion of its traditional features of stability and immutability. Multiple lenses can be adopted to analyse the research theme: it can be studied both from the point of view of criminal law (substantive and procedural) and of constitutional law. The present work focuses on criminal procedure law aspects of the matter. The goal of the first chapter - a sort of introduction - is twofold. On the one hand, the chapter is intended to present the domestic obligation to implement the ECtHR’s judgments in criminal cases. On the other, this chapter provides an analysis of the res judicata institution in the Italian procedural criminal law system. The second and third chapters represent the core of this work. In order to comply with the above mentioned international obligation (both in the individual cases decided by the ECtHR and in the other cases similar to those already judged by the Court), the domestic judges in several cases have adopted procedural legal remedies, provided for other purposes by the Italian legislator. Such an analogical use of existing domestic remedies should be looked at critically. Seeking to establish a comparison with the French and German legal systems, the last chapter depicts the pars costruens of the Doctoral Thesis.
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CASI, MICHELE. "L'EFFICACIA DEL GIUDICATO PENALE IN "ALTRI" GIUDIZI CIVILI EX ART. 654 C.P.P. PREMESSE PER UNO STUDIO." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2021. http://hdl.handle.net/2434/818623.

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Abstract:
1. – The title of the final dissertation is The limits of the res judicata effect of criminal judgments in “other” civil proceedings according to art. 654 c.p.p. Methodological foundations for a subsequent study. 2. – The research carried out during the doctoral cycle takes its roots in the discipline dedicated to the res judicata effect of the criminal judgement in “other” civil proceedings, as per art. 654 of the Italian code of criminal procedure [hereinafter “c.p.p.”]. The analysis of the law and of the doctrine has led to detect some critical interpretations, in particular in relation to its scope and to the subjective and objective limitations to the res judicata effect of the criminal judgement in subsequent civil proceedings. In addition, the analysis of the edited jurisprudence in relation to the rule in question has led to observe an incoherent application of the said discipline. The analysis of the most relevant doctrine and jurisprudence confirms the numerous interpretative perplexities that involve the discipline set in art. 654 c.p.p., in particular with regard to its divergence from the principles that govern the res judicata according to the traditional doctrine in civil procedural law. The same notes were also the subject of the recent XXXII National Conference of the Italian Association of Civil Procedural Law Scholars on The Statute of the Judge and the Assessment of Facts (Messina, 27-28 September 2019). 3. – At a methodological level, the research has been carried out by elaborating a complete bibliography on each of the main topics dealt with. The essays, the articles and the most relevant jurisprudence have been examined with scientific method in order to obtain a more complete vision of the topics covered by the dissertation. Specific consideration was given to the contribution ZUMPANO, Rapporti tra processo penale e processo civile, Turin, 2000, on the relationship between criminal and civil proceedings. Each issue developed in the dissertation has been addressed with the conceptual and dogmatic instruments of civil procedural law science; they have also been applied to the analysis of issues belonging to criminal procedural law. According to this, the author often found a difficulty in the translation, both terminological and conceptual, of the basic institutions between the two procedural law sciences. 4. – The primary result of the research was to redefine the object of the final work. It regards the logical and legal premises necessary for an analysis of art. 654 c.p.p., to be carried out later in time. In this way, the structure of the final report is divided into three chapters. (1) The introductory premises on the res judicata effect of the criminal judgement in other criminal judgements having the same object (artt. 648 and 649 c.p.p.). (2) The hypothesis of a positive and binding effect of the criminal res judicata in subsequent criminal judgements having a different object. (3) The res judicata effect of the criminal judgement in civil tort and damage judgements (artt. 651-652 c.p.p.) and the relative premises: (i) the right to compensation relating to crimes (art. 185 of the criminal code) and (ii) the damage claim in the criminal proceedings (artt. 74 ff. c.p.p.) and in the civil proceedings. 5. – Considering all the elements, the dissertation deals with some issues that constitute the leitmotiv of the work. They are, first, the typical object of a criminal judgement as a fact. Second, the classification of the notion of crime as a prejudicial element in a technical sense. Third, the definition of the right to compensation for damages related to a crime. Fourth, the scope of application of the discipline dedicated to the damage claim related to a crime. Fifth, the peculiarities of the discipline of the res judicata effect of criminal judgement in civil proceedings in relation to its scope of application and its subjective limitation.
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IACOBACCI, Danilo. "Il giudicato penale tra passato e futuro: meccanismo di formazione e strumenti di rimozione della "decisione definitiva"." Doctoral thesis, Università degli studi del Molise, 2010. http://hdl.handle.net/11695/66229.

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Abstract:
La Tesi è il frutto dello studio dei maggiori contributi nazionali sul tema approfondito e contiene numerosi spunti personali dell’autore sugli argomenti trattati e sulle problematiche attuali di ciascuno di essi, caratterizzandosi per la particolare originalità delle soluzioni proposte. Una prima parte del lavoro è dedicata all’approfondimento della nozione di giudicato penale e dei concetti di teoria generale sul giudicato e sulla sua efficacia nella evoluzione storica; l’analisi passa poi all’individuazione del giudicato penale nel codice del 1988, dei riflessi costituzionali e sovranazionali sulla disciplina del giudicato penale ed il doppio grado di giudizio sul merito, nonché della irrevocabilità della decisione, l’inammissibilità del gravame ed il proscioglimento dell’imputato. La seconda sezione della tesi approfondisce, con dovizia di particolari, il tema della individuazione della latitudine del ne bis in idem. Viene poi analizzata la questione della identità soggettiva quale elemento costitutivo del divieto di doppio giudizio, per passare all’altrettanto fondamentale aspetto della medesimezza del fatto quale oggetto della preclusione giudiziale e l’operatività di questa nelle ipotesi di plurima rilevanza penale del fatto giudicato. Sempre nella corposa seconda parte del lavoro si ritrovano il temi delle conseguenze del mancato rispetto del divieto di doppio giudizio, quello della c.d. sanatoria del giudicato penale e delle relative eccezioni, e quello della ammissibilità del giudicato parziale o progressivo. La sezione si conclude con lo studio delle influenze dell’effetto estensivo dell’impugnazione proposta da altro imputato sulla formazione del giudicato penale e con dei cenni sia sui rapporti tra giudicato, giurisdizioni extrapenali ed efficacia ultrapenale del giudicato penale, sia sul ne bis in idem sovranazionale. La terza parte della tesi che studia gli strumenti codicistici di rimozione del giudicato penale. Ampi spazi sono dedicati al ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. (ed ai profili procedimentali dell’istituto), alla revisione del giudicato penale ed, infine, all’incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 c.p.p. La parte quarta conclusiva del lavoro affronta nell’incipit il rapporto tra la Convenzione europea, le decisioni della Corte europea e l’Ordinamento italiano. Si passa poi all’analisi di due casi studio analizzando le decisioni interne pertinenti. In particolare il lavoro esamina la posizione della Corte di Cassazione italiana sull’affaire Dorigo, passando poi alla verifica dell’incidente di esecuzione quale rimedio esperibile in casi analoghi e relativa conseguenze pratiche. Si studia quindi la ritenuta mancanza di profili di illegittimità costituzionale della disciplina italiana. La tesi passa poi ad analizzare il caso Drassich, l’intervento della Cassazione e la correttezza della scelta dello strumento processuale di cui all’art. 625-bis c.p.p. La parte finale dell’elaborato apre scenari sulla considerazioni possibili, anche alla luce degli spunti legislativi, per rassegnare, infine, brevi ed originali conclusioni.
To write the thesis have read the works of authors who have written on this subject; we then studied all the Court's most important Italian and European. Thesis, however, is an original work for the proposed solutions. The first part of the paper examines the traditional concept of res judicata, we then move on to the study of matter in the Criminal Procedure Code in force in Italy. The second part of the thesis analyzes the concept of ne bis in idem, and all the consequences of the passage in res judicata of the trial story. The third part of the thesis looks at the tools for removal of the res judicata under the Italian Criminal Procedure Code, we study the art. 630 c.p.p., art. 625bis c.p.p. and art. 670 c.p.p. The fourth part of the final paper addresses the relationship between the European Convention, decisions of the European Court and the Italian law. We then move to the analysis of two case studies (affaire Dorigo and affaire Drassich). The final section opens the elaborate scenarios on possible considerations, in light of legislative ideas, to resign, finally, short and original conclusions.
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Boldrini, Sara <1980&gt. "Profili penali dell'attività giudicante." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2007. http://amsdottorato.unibo.it/491/1/Profili_penali_dell%27attivit%C3%A0_giudicante.pdf.

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Boldrini, Sara <1980&gt. "Profili penali dell'attività giudicante." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2007. http://amsdottorato.unibo.it/491/.

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7

MEDDIS, DOMENICO FRANCESCO. "Il procedimento di esecuzione." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2012. http://hdl.handle.net/10281/36460.

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Abstract:
Oggetto d’indagine del presente lavoro è il procedimento di esecuzione disciplinato dall’art. 666 c.p.p., attraverso il quale il giudice dell’esecuzione statuisce sulle questioni attinenti al titolo esecutivo. L’analisi della procedura de qua – condotta mediante la costante verifica della tenuta costituzionale della disciplina codicistica, sotto il profilo della sua compatibilità con i canoni del “giusto processo” – è preceduta da un inquadramento storico-sistematico dell’esecuzione penale, volto a mettere in luce le tappe evolutive essenziali che hanno portato alla sua progressiva giurisdizionalizzazione. Segue, quindi, il vaglio delle cadenze procedurali del rito camerale: individuati i soggetti legittimati alla sua attivazione e i contenuti minimi della richiesta introduttiva, l’attenzione si sposta sulla fase preliminare all’udienza camerale, con specifico riguardo alla declaratoria d’inammissibilità della richiesta e alla forma e ai contenuti dell’avviso d’udienza. Particolare attenzione è poi riservata alla disciplina dell’udienza in camera di consiglio – che, specie sotto i profili della partecipazione dell’interessato e dell’assenza di pubblicità dell’udienza, è vagliata anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo – e all’esame del procedimento probatorio, la cui frammentaria normativa – già ad una prima lettura – svela problematiche del tutto particolari, soprattutto con riferimento al ruolo che sembrerebbe essere riservato dalle disposizioni in materia al giudice, in punto di iniziativa probatoria, e alle prove precostituite, ai fini della decisione. Segue l’analisi della fase decisoria del procedimento – con particolare riferimento ai profili contenutistici dell’ordinanza conclusiva e a quelli, peculiari, che connotano il giudicato esecutivo – e del ricorso per cassazione, unico rimedio esperibile avverso il provvedimento emesso dal giudice all’esito del procedimento. Chiude la trattazione l’esame del rito de plano di cui all’art. 667 c.p.p., quale procedura a contraddittorio eventuale e differito – attivabile nei casi espressamente previsti dalla legge – che si affianca al procedimento tipico per soddisfare esigenze di economia e di celerità processuale.
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8

NARDI, VALERIE. "Successione di leggi penali e giudicato." Doctoral thesis, 2018. http://hdl.handle.net/11570/3131892.

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Abstract:
Obiettivo della presente indagine è rendere conto della travagliata evoluzione che ha interessato la retroattività in mitius, da un lato, e la firmitas del giudicato, dall'altro. La ricerca muove dai presupposti applicativi e dalle più significative e dibattute questioni interpretative sorte con riferimento ai commi 2-4 dell'art. 2 c.p., per poi soffermarsi sull'individuazione del fondamento della lex mitior, dando atto del suo progressivo riconoscimento come principio fondamentale nella dimensione nazionale, europea ed internazionale. La seconda parte dello studio si concentra, invece, sul processo di progressiva erosione che ha coinvolto il principio di intangibilità del giudicato, per poi passare a esaminare le ragioni che storicamente hanno sorretto la prevalenza di questo sbarramento rispetto all'operatività della retroattività favorevole. In questa prospettiva, alla stregua di un'attenta opera di bilanciamento tra interessi contrapposti si procederà ad accertare se sia ancora legittima la prevalenza che il legislatore accorda al giudicato a fronte di modifiche favorevoli della disciplina o se, piuttosto - anche alla luce della nuova valenza che entrambi gli istituti rivestono nell'ordinamento - , non sarebbe auspicabile una revisione della vigente disciplina normativa in punto di successione di leggi.
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Books on the topic "Giudicato penale"

1

Mancuso, Enrico Maria. Il giudicato nel processo penale. Milano: Giuffrè, 2012.

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2

Ruggeri, Stefano. Giudicato penale ed accertamenti non definitivi. Milano: A. Giuffrè, 2004.

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3

Magnani, Veronica. Il giudicato penale: Dalla parte del condannato. Milano: Giuffrè editore, 2012.

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4

Càllari, Francesco. La firmitas del giudicato penale: Essenza e limiti. Milano: Giuffrè, 2009.

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5

Lineamenti del nuovo processo penale: Le impugnazioni, la cosa giudicata, la esecuzione, rapporti giurisdizionali con le autorità straniere. Napoli: Jovene, 1991.

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Book chapters on the topic "Giudicato penale"

1

Tardivel, Chloé. "Giudicare la violenza verbale alla fine del Medioevo." In I registri della giustizia penale nell’Italia dei secoli XII-XV, 301–20. Publications de l’École française de Rome, 2021. http://dx.doi.org/10.4000/books.efr.11223.

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